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Periodo dal 1 al 31 agosto 2021
LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
Agosto 2021
A cura del Dott. Marco Grondacci
1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate
sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
Sommario
AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ .........................................................................................4
Designazione della Zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica
mediterranea del sito Stagno di San Teodoro, insistente nel territorio della Regione
Sardegna (Normativa Nazionale) .............................................................................................4
BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI ..................................................................................5
Misure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura
(Normativa Nazionale)...............................................................................................................5
BIOTEC-OGM...............................................................................................................................6
Varie Decisioni di autorizzazione prodotti OGM (Normativa Comunitaria) ......................6
EFFETTO SERRA ........................................................................................................................8
Inviato speciale per il cambiamento climatico (Normativa Nazionale) ................................8
Orientamenti tecnici sulla resilienza ai mutamenti climatici delle infrastrutture nel
periodo 2021-2027 (Documentazione Comunitaria)...............................................................8
Esclusione dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE dei voli in arrivo dal
Regno Unito (Normativa Comunitaria).................................................................................10
ENERGIA.....................................................................................................................................11
Detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico (Normativa Nazionale)....11
Linee guida regionali per installazione fotovoltaico a terra (Giurisprudenza Nazionale) 12
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI............................................................................15
Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico
(Normativa Nazionale).............................................................................................................15
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE..................................................................................16
Iniziativa dei cittadini europei per realizzare un sistema di vuoti a rendere di livello
europeo per riciclare le bottiglie di plastica (Normativa Comunitaria) .............................16
MOBILITÀ SOSTENIBILE – INFRASTRUTTURE..............................................................17
Rifinanziato l’incentivo per l’acquisto di veicoli a basse emissioni (Normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................17
Sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (Normativa Nazionale)............17
Riviste competenze dipartimenti Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili
(Normativa Nazionale).............................................................................................................18
NUCLEARE .................................................................................................................................20
La protezione dai rischi nucleari rientra nella protezione dell’ambiente (Giurisprudenza
Internazionale) .........................................................................................................................20
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..........................................................................................21
Piano integrato di attività e organizzazione (Normativa Nazionale) ..................................21
Assunzione di personale presso il Ministero della Transizione Ecologica (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................22
Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione
ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................23
Utilizzo personale Enea ed Ispra da parte del Ministero della Transizione Ecologica
(Normativa Nazionale).............................................................................................................23
RIFIUTI........................................................................................................................................24
Nuove linee guida per la classificazione dei rifiuti (Normativa Nazionale)........................24
Contributo per controllo gestione rifiuti da imballaggio (Normativa Nazionale) .............24
Programma generale di prevenzione e di gestione imballaggi e rifiuti di imballaggio 2019-
2023 (Normativa Nazionale)....................................................................................................25
Gruppo di esperti della Commissione per le statistiche sui rifiuti di imballaggio di
plastica (Normativa Comunitaria) .........................................................................................25
Tecnologie per il potenziamento della selezione e per l'avvio al riciclo dell'alluminio
piccolo e leggero (Normativa Nazionale) ...............................................................................26
RUMORE .....................................................................................................................................27
Nuovi metodi misurazione del rumore per la informazione del pubblico (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................27
SOSTANZE PERICOLOSE.......................................................................................................28
Tenori massimi di piombo in alcuni prodotti alimentari (Normativa Comunitaria) ........28
Tenori massimi di cadmio in alcuni prodotti alimentari (Normativa Comunitaria).........28
SUOLO..........................................................................................................................................29
Investimenti contro il dissesto idrogeologico (Normativa Nazionale).................................29
URBANISTICA............................................................................................................................30
Contributi ai comuni a valere sul Fondo per la demolizione delle opere abusive
(Normativa Nazionale).............................................................................................................30
VIA VAS .......................................................................................................................................31
Commissione Tecnica PNRR- PNIEC (Normativa Nazionale)............................................31
AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ
Designazione della Zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica
mediterranea del sito Stagno di San Teodoro, insistente nel territorio della Regione
Sardegna (Normativa Nazionale)
La regione biogeografica mediterranea, comprende i territori unionali di Grecia, Cipro, Malta,
parti dei territori unionali di Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Croazia e il territorio di Gibilterra,
per il quale il Regno Unito è responsabile delle relazioni esterne.
I siti compresi nell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
mediterranea fanno parte della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela
della biodiversità nell’Unione. Al fine di compiere ulteriori progressi nell’istituzione effettiva della
rete Natura 2000 e nell’ambito di un adattamento dinamico della rete, gli elenchi dei siti di
importanza comunitaria sono riveduti periodicamente.
TESTO DECRETO MITE 30/7/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-08-
17&atto.codiceRedazionale=21A04864&elenco30giorni=falseBENI
BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI
Misure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura
(Normativa Nazionale)
L’articolo 1-bis del Decreto Legge 80/2021 convertito nella Legge n° 113 del 6 agosto 2021
prevede che il Ministero della cultura, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e
delle Soprintendenze archivistiche, anche nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, per il
triennio 2021-2023 é autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità
semplificate di cui all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (2), nei limiti della vigente dotazione organica, in deroga alle
ordinarie procedure di mobilità, un contingente pari a duecentosettanta unità di personale
non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, del comparto Funzioni centrali, in possesso
delle tipologie di lauree elencate da detto articolo.
Nelle more dello svolgimento delle procedure di reclutamento di personale di cui sopra, al fine di
assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, nonche' di
consentire l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR, il Ministero della cultura può
autorizzare incarichi di collaborazione a esperti archivisti ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (3), per la durata massima di ventiquattro mesi, i cui effetti
giuridici ed economici cessano comunque entro la data del 31 dicembre 2023, e per un importo
massimo di 40.000 euro annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
TESTO LEGGE 113/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-08-07&atto.codiceRedazionale=21A04886&elenco30giorni=false
2
https://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Legge-28-maggio-2021-n.-76.pdf
3
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165%21vig=
BIOTEC-OGM
Varie Decisioni di autorizzazione prodotti OGM (Normativa Comunitaria)
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1386 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2021
che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia
geneticamente modificata DAS-81419-2 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1386&from=IT
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1387 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2021
che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia
geneticamente modificata DAS-81419-2 × DAS–44406–6 in conformità al regolamento
(CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1387&from=IT
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1388 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2021
che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco
geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 e da granturco geneticamente
modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603 in
conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1388&from=IT
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1389 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2021
che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone
geneticamente modificato GHB614 × T304-40 × GHB119 in conformità al regolamento
(CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1389&from=IT
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1390 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2021
che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco
geneticamente modificato MZIR098 (SYN-ØØØ98-3) in conformità al regolamento
(CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1390&from=IT
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1391 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2021
che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da colza
geneticamente modificata Ms8 × Rf3 × GT73, Ms8 × GT73 e Rf3 × GT73 in conformità al
regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1391&from=IT
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1392 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2021
che rinnova l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o
derivati da granturco geneticamente modificato Bt11 (SYN-BTØ11-1) in conformità al regolamento
(CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1392&from=IT
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1393 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2021
che rinnova l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o
derivati dal granturco geneticamente modificato MON 88017 × MON 810 (MON-88Ø17-3 × MON-
ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1393&from=IT
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1394 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2021
che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco
geneticamente modificato MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × 1507 × MON 87411 × 59122
e dal granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque dei singoli
eventi MON 87427, MON 87460, MON 89034, 1507, MON 87411 e 59122 a norma del
regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1394&from=IT
EFFETTO SERRA
Inviato speciale per il cambiamento climatico (Normativa Nazionale)
L’articolo 17-nonies del Decreto Legge 80/2021 convertito nella Legge 6 agosto 2021 n°113
Prevede che, al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati
internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della transizione ecologica nominano
l'inviato speciale per il cambiamento climatico. L’incaricato durerà nelle sue funzioni fino a 30
giorni dal giuramento degli eventuali nuovi Ministri se non verrà confermato.
TESTO LEGGE 113/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-08-07&atto.codiceRedazionale=21A04886&elenco30giorni=false
Orientamenti tecnici sulla resilienza ai mutamenti climatici delle infrastrutture nel
periodo 2021-2027 (Documentazione Comunitaria)
La Comunicazione della Commissione UE del 29 luglio 2021 fornisce una guida tecnica sulla
resilienza ai mutamenti climatici delle infrastrutture che coprono il periodo di programmazione
2021-2027.
Secondo le linee guida le infrastrutture devono rispondere ai seguenti requisiti:
1. coerenza con l'accordo di Parigi e gli obiettivi climatici dell'UE, il che significa che deve essere
coerente con un percorso credibile di riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) in linea con i
nuovi obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050, nonché con
sviluppo resiliente al clima. Anche le infrastrutture con una durata di vita oltre il 2050 dovrebbero
tener conto in esercizio, manutenzione e smantellamento finale in condizioni di neutralità
climatica, che possono includere considerazioni sull'economia circolare.
2. rispetto principio "l'efficienza energetica prima di tutto", che è definito all'articolo 2, paragrafo
18, del Regolamento (UE) 2018/1999 (4): che prevede di tenere nella massima considerazione,
nelle decisioni di pianificazione energetica, di politica e di investimento, le misure alternative di
efficienza energetica efficienti in termini di costi volte a rendere più efficienti la domanda e la
fornitura di energia, in particolare per mezzo di risparmi negli usi finali dell'energia efficienti in
termini di costi, iniziative di gestione della domanda, e una maggiore efficienza nella conversione,
trasmissione e distribuzione di energia, che consentano comunque di conseguire gli obiettivi di tali
decisioni.
3. rispetto del principio "non fare danni significativi", che deriva dall'approccio dell'UE alla finanza
sostenibile e sancito dal regolamento (UE) 2020/852 (regolamento sulla tassonomia - 5). In
particolare devono essere evitati danni significativi ai seguenti obiettivi elencati dall’articolo 9 di
detto Regolamento: mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici,
uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso una economia
circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e
degli ecosistemi. Il danno viene prodotto, ex articolo 17 di detto Regolamento:
3.1.alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l’attività conduce a significative emissioni di gas a
effetto serra;
4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1999&from=IT#d1e993-1-1
5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=IT)
3.2. all’adattamento ai cambiamenti climatici, se l’attività conduce a un peggioramento degli
effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla
natura o sugli attivi;
3.3. all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce: al
buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici comprese le acque di superficie e
sotterranee, al buono stato ecologico delle acque marine;
3.4. all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: l’attività conduce
a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali
quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più
fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di
miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; l’attività comporta un aumento
significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione
dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili o lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti
potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
3.5. alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, se l’attività comporta un aumento
significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla
situazione esistente prima del suo avvio;
3.6. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l’attività: nuoce in misura
significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o nuoce allo stato di
conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l’Unione.
Nel valutare un’attività economica in base ai criteri indicati sopra, si tiene conto dell’impatto
ambientale dell’attività stessa e dell’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti
durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e
fine vita di tali prodotti e servizi.
La quantificazione e la monetizzazione delle emissioni di gas serra rimangono la base per il
rapporto costi-benefici e analisi delle opzioni. La guida include una metodologia aggiornata
sull'impronta di carbonio e un valutazione del costo ombra del carbonio.
Quindi secondo le linee guida, al fine di rispettare i requisti sopra descritti nelle decisioni
infrastrutturali, la documentazione e la verifica della resilienza ai mutamenti climatica costituisce
una parte essenziale della motivazione per prendere decisioni di investimento.
Le infrastrutture interessate dalle linee guida sono:
1. edifici, dalle abitazioni private alle scuole o agli impianti industriali, che sono i più comuni
tipo di infrastruttura e base per l'insediamento umano;
2. infrastrutture naturali come tetti verdi, pareti, spazi e sistemi di drenaggio
3. infrastruttura di rete quali: infrastrutture energetiche (ad es. reti, centrali elettriche,
gasdotti), trasporti (strade, ferrovie, porti, aeroporti o infrastrutture di trasporto per vie
navigabili interne), informazioni e tecnologie di comunicazione (ad es. reti di telefonia
mobile, cavi dati, data center), acqua (ad esempio condutture di approvvigionamento
idrico, serbatoi, impianti di trattamento delle acque reflue)
4. sistemi per la gestione dei rifiuti prodotti dalle imprese e dalle famiglie (punti di raccolta,
impianti di selezione e riciclaggio, inceneritori e discariche);
5. altre risorse fisiche in una gamma più ampia di aree politiche, comprese le comunicazioni,
le emergenze servizi, energia, finanza, cibo, governo, salute, istruzione e formazione,
ricerca, civile protezione, trasporto e rifiuti o acqua;
6. altri tipi di infrastruttura ammissibili possono anche essere stabiliti nella legislazione
specifica del fondo, ad esempio, il regolamento InvestEU (6) include un elenco completo di
investimenti ammissibili nell'ambito della finestra delle politiche per le infrastrutture
sostenibili.
Tenendo debitamente conto delle competenze delle autorità pubbliche interessate, la presente
guida è destinato principalmente a promotori di progetti ed esperti coinvolti nella preparazione
delle infrastrutture/progetti. Può anche essere un utile riferimento per le autorità pubbliche, i
partner esecutivi, investitori, stakeholder e altri. Ad esempio, include indicazioni su come integrare
la tematica dei mutamenti climatici nelle valutazioni di impatto ambientale (VIA) e nelle
valutazione ambientali strategiche (VAS).
TESTO LINEE GUIDA:
https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/adaptation/what/docs/climate_proofing_guidance
_en.pdf
Esclusione dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE dei voli in arrivo
dal Regno Unito (Normativa Comunitaria)
Il Regolamento Delegato (UE) 2021/1416 della Commissione del 17 giugno 2021 ha modificato la
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esclusione dal
sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas serra dell’UE dei voli in arrivo dal Regno Unito.
Secondo il nuovo Regolamento occorre escludere dall’EU ETS i voli in partenza da aerodromi
situati nel Regno Unito diretti verso aerodromi situati nel SEE. Per mantenere stabile la copertura
degli operatori aerei garantita dal sistema EU ETS, l’esclusione dei voli in partenza da aerodromi
situati nel Regno Unito e diretti verso aerodromi situati nel SEE non dovrebbe alterare le
disposizioni che escludono determinate attività di trasporto aereo dall’EU ETS sulla base di soglie
specifiche del numero di voli o del volume di emissioni per operatore.
TESTO REGOLAMENTO 2021/1416:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1416&from=IT
6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0523&from=EN
ENERGIA
Detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico (Normativa Nazionale)
L’articolo 119 (7) della legge 77/2020 (8) rivede le detrazioni fiscali già previste dalla legge 90/2013
articolo 14 (9)nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei casi elencati da detto articolo 119 della legge
77/2020 sia al comma 1 che al comma 2.
Una misura identica di detrazione è prevista per la installazione di impianti solari fotovoltaici
connessi alla rete elettrica su edifici come pure di sistemi di accumulo, dal comma 5 dell’articolo
119 della legge 77/2020.
In particolare il comma 13-ter di detto articolo 119 (introdotto dalla legge 108/2021 - 10) prevede
che gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e
la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA - 11). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo
abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento
che ne ha consentito la legittimazione ovvero é attestato che la costruzione è stata completata in
data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione
dello
stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale
previsto dall'articolo 49 (12) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera
esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
7
Vedi modifiche introdotte dalla legge 126/2020 articolo 51 commi 3-quater e 3-quinquies
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202
0-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05541&elenco30giorni=false
8
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false
9
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0090.htm
10
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2021-07-30&atto.codiceRedazionale=21A04731&elenco30giorni=false
11 https://www.altalex.com/guide/cila-comunicazione-di-inizio-lavori-asseverata
12 “1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto
con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali
previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve
riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il
due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel
programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione. 2. E' fatto
obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla
segnalazione certificata di cui all'articolo 24, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza
comportante la decadenza di cui al comma precedente.
3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della
decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione
del comune. 4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente e' responsabile dei danni nei
confronti degli aventi causa.”
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni
valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.
Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.
L’Accordo 4 agosto 2021 tra il Governo, le regioni e gli enti locali, ha definito la modulistica
unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività
(CILA-Superbonus) ai sensi dell'articolo 119.
TESTO ACCORDO:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-08-23&atto.codiceRedazionale=21A05068&elenco30giorni=false
Linee guida regionali per installazione fotovoltaico a terra (Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza 30 luglio 2021 n° 177 ha dichiarata la incostituzionalità di 2
norme regionali:
1. quella secondo cui nelle aree rurali come definite dall'articolo 64 della legge regionale 10
novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e identificate negli strumenti
della pianificazione territoriale e negli altri atti di governo del territorio di cui alla stessa
L.R. 65/2014, è ammessa la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra fino alla potenza
massima, per ciascun impianto, di 8.000 chilowatt elettrici;
2. quella secondo cui nelle aree rurali di cui al comma 1 bis, per gli impianti fotovoltaici a
terra di potenza superiore a 1.000 chilowatt elettrici l'autorizzazione unica alla costruzione
ed esercizio è rilasciata previa intesa con il comune o i comuni interessati dall'impianto
DECISIONE CORTE COSTITUZIONALE SULLA PRIMA NORMA REGIONALE
La Corte Costituzionale con la sentenza in esame afferma che l'indicazione che possono fornire le
Regioni in merito alla non idoneità di determinate aree ad accogliere la costruzione di impianti per
la produzione di energie rinnovabili è espressamente riferita alla segnalazione di aree non idonee
«in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti». Spetta, pertanto, all'atto di
pianificazione individuare le incompatibilità di determinate aree, in relazione al tipo e alle
dimensioni (e, dunque, anche alla potenza) degli impianti.
Aggiunge la Corte Costituzionale che la pianificazione della Regione, nell'individuare le aree non
idonee, non comporta un divieto assoluto, bensì - come si evince sempre dalle Linee guida - serve
a segnalare «una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione»
e, dunque, ha la funzione di «accelerare» la procedura.
Invece la norma regionale impugnata un divieto generale, non previsto dalla legislazione statale.
In particolare, la disposizione regionale impone un limite associato alla potenza (8.000 chilowatt
elettrici) dell'impianto fotovoltaico, quando, invece, in base alle Linee guida, spetta all'atto di
pianificazione escludere l'installazione in determinate aree di impianti, in relazione alla loro
specifica tipologia o alle loro dimensioni.
Inoltre, l'atto di pianificazione contiene criteri che presiedono alla determinazione, attuata con il
singolo atto autorizzativo, vòlta a comporre in concreto i tanti interessi coinvolti. Per converso, il
carattere generale e vincolante della disposizione impugnata cristallizza il precetto della «non
idoneità» in tutto il territorio regionale e, pertanto, sfugge alla possibilità del bilanciamento in
concreto degli interessi, che il legislatore statale affida al procedimento amministrativo.
La sentenza in esame ricorda che secondo un orientamento costante di questa Corte, nella
disciplina relativa all'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, le
Regioni non possono imporre in via legislativa vincoli generali non previsti dalla disciplina statale.
Una normativa regionale, che non rispetti la riserva di procedimento amministrativo e, dunque,
non consenta di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla
specificità dei luoghi, impedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e,
di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa dell'Unione europea, della massima
diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili (sentenza n. 286 del 2019, in senso analogo,
ex multis, sentenze n. 106 del 2020, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011).
DECISIONE CORTE COSTITUZIONALE SULLA SECONDA NORMA REGIONALE
Secondo la sentenza qui esaminata la legittimità costituzionale della norma regionale impugnata
deve essere valutata alla stregua della compatibilità con i principi fondamentali disposti dal d.lgs.
n. 387 del 2003 (13) e dalle correlate Linee guida.
In particolare, l'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 stabilisce che l'autorizzazione di cui al
comma 3 sia rilasciata a seguito di un procedimento unico, che deve svolgersi “tramite conferenza
di servizi, nell'ambito della quale - precisa il paragrafo 14.1 delle Linee guida - confluiscono tutti gli
apporti amministrativi per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili”.
La concentrazione di tutti gli apporti amministrativi nella sede della conferenza dei servizi è
funzionale all'attuazione del principio di massima diffusione delle energie rinnovabili, che si invera
nell'ordinamento anche mediante la semplificazione e la razionalizzazione insite nel richiamato
procedimento di autorizzazione unica.
La Corte Costituzionale ha più volte affermato, e anche recentemente ribadito, che il
procedimento di cui all'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 è ispirato "alle regole della
semplificazione amministrativa e della celerità" ed è volto a garantire, "in modo uniforme
sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento
autorizzativo" (sentenze n. 177 del 2018 e n. 156 del 2016), in linea con il particolare favor
riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna e sovranazionale» (sentenza
n. 106 del 2020). Tale procedimento consente di contemperare vari interessi, costituzionalmente
rilevanti, «attraverso l'incrocio di diverse tipologie di verifica, il cui coordinamento» - in sede di
conferenza dei servizi – “e la cui acquisizione sincronica [...] non tollerano ulteriori differenziazioni
su base regionale” (sentenza n. 267 del 2016).
La disposizione regionale impugnata secondo la sentenza qui esaminata invece subordinando il
rilascio dell'autorizzazione unica, per gli impianti di potenza superiore a 1.000 chilowatt elettrici
nelle aree rurali, alla “previa intesa” con il Comune o i Comuni interessati dall'impianto, si pone in
evidente contrasto con il richiamato modello del procedimento unico.
In particolare, sempre secondo la sentenza qui esaminata, non è percorribile l'interpretazione
propugnata dalla difesa regionale secondo la quale l'intesa con il Comune o i Comuni interessati
sarebbe acquisibile nell'ambito della conferenza dei servizi e, quindi, la disposizione regionale non
andrebbe ad alterare il quadro procedimentale delineato dal legislatore statale.
Tale interpretazione, infatti, risulta sconfessata dal dato testuale dell'art. 2, comma 2, della legge
reg. Toscana n. 82 del 2020 che, indicando la necessità di una intesa “previa”, rompe
inequivocabilmente la sincronicità dell'acquisizione degli apporti amministrativi, tipica della
13
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;387
conferenza dei servizi. Peraltro, la ricostruzione proposta dalla difesa regionale priverebbe di
qualsivoglia portata precettiva la disposizione impugnata, rimuovendo ogni suo effetto utile.
TESTO SENTENZA 177/2021:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/444
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI
Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico
(Normativa Nazionale)
Con Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile del 29 aprile 2021 è stato approvato il Piano sviluppo e coesione del ministero dello
sviluppo economico.
Il Piano sviluppo e coesione (PSC) è il nuovo strumento previsto dall'articolo 44 del DL
34/2019 e s.m.i. (14) per portare a unitarietà la programmazione delle risorse nazionali del
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC, ex Fondo per le Aree Sottoutilizzate, FAS) per le
Amministrazioni Centrali, per le Regioni e Province Autonome e per le Città Metropolitane
relativa a tre cicli programmazione, il 2000-2006 (non pubblicato sul portale OpenCoesione
- 15), il 2007-2013 e il 2014-2020.
TESTO DELIBERA:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21A04674&elenco30giorni=false
14
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/30/19G00043/sg
15
https://opencoesione.gov.it/it/
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE
Iniziativa dei cittadini europei per realizzare un sistema di vuoti a rendere di livello
europeo per riciclare le bottiglie di plastica (Normativa Comunitaria)
Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1384 della Commissione del 13 agosto 2021 che registra la
iniziativa dei cittadini europei dal titolo “ReturnthePlastics: un'iniziativa dei cittadini europei per
realizzare un sistema di vuoti a rendere di livello europeo per riciclare le bottiglie di plastica» a
norma del regolamento (UE) 2019/788 (16) del Parlamento europeo e del Consiglio”.
Gli obiettivi dell'iniziativa sono espressi come segue:
1) Realizzare un sistema di vuoti a rendere di livello europeo per riciclare le bottiglie di plastica;
2) Incentivare i supermercati (catene) di tutti gli Stati membri dell'UE in cui si vendono bottiglie di
plastica a dotarsi di apparecchi di riconsegna di vuoti per riciclare le bottiglie di plastica dopo
l'acquisto e l'uso da parte del consumatore;
3) Far sì che le imprese che producono bottiglie di plastica paghino un'imposta sulla plastica per il
sistema di riciclaggio e di vuoto a rendere delle bottiglie di plastica (secondo il principio “chi
inquina paga”).
TESTO DECISIONE 2021/1384:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1384&from=IT
16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0788-20200201&qid=1630146612603
MOBILITÀ SOSTENIBILE – INFRASTRUTTURE
Rifinanziato l’incentivo per l’acquisto di veicoli a basse emissioni (Normativa
Nazionale)
Dal sito Ecobonus (17) del Ministero dello Sviluppo Economico si legge stato rifinanziato (con la
legge 69/2021 - 18) con 350 milioni di euro stanziati dalla legge di conversione del Decreto Sostegni
bis il fondo automotive per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2.
Dal 2 agosto alle ore 10.00 sarà possibile prenotare sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it gli
incentivi per l’acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni fino a 135 g/km di CO2, con e senza
rottamazione, mentre dal 5 agosto potranno essere richieste le agevolazioni per i veicoli
commerciali e speciali.
In particolare, i 350 milioni di euro che rifinanziano il fondo automotive saranno così ripartiti:
- 200 milioni per acquistare, esclusivamente con rottamazione, i veicoli con emissioni
comprese tra 61-135 g/km CO2. Il contributo è di 1.500 euro;
- 60 milioni per ottenere l’extrabonus e acquistare veicoli con emissioni comprese tra 0-60
g/km CO2. Il contributo ammonta a 2.000 euro con rottamazione e a 1.000 senza;
- 50 milioni per l’acquisto di veicoli commerciali e speciali, di cui 15 milioni esclusivamente
per i veicoli elettrici. Tra le novità del Decreto Sostegni Bis c’è la possibilità di acquistare
con leasing finanziario, già a partire dal 25 luglio 2021, anche questa tipologia di veicoli.
Restano invariati i contributi previsti dalla Legge di Bilancio 2021 e quindi prenotabili in
base alla “Massa Totale a Terra -MTT” e all’alimentazione;
- 40 milioni per l’acquisto di veicoli di categoria M1 usati, di classe Euro non inferiore a 6 ed
emissioni fino a 160 g/km di CO2. Viene riconosciuto un contributo fino 2.000 euro,
calcolato in base alla fascia di emissione. Per usufruire del contributo è
necessario rottamare una vettura immatricolata prima del gennaio 2011, o che abbia
raggiunto i dieci anni nel periodo in cui viene richiesto l’ecobonus. Si potrà accedere a
questo incentivo solo dopo le necessarie modifiche tecniche della piattaforma.
Sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (Normativa Nazionale)
Il Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili del 12 luglio 2021 ha modificato il DLgs
264/2006 (19) recante: «Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le
gallerie della rete stradale transeuropea».
In particolare sono state introdotte queste definizioni:
MISURE DI SICUREZZA TEMPORANEE MINIME: Provvedimenti temporanei, di natura impiantistica
o gestionale, mirati a ridurre la probabilità di accadimento o le conseguenze di eventi incidentali.
ZONA DI APPROCCIO O DI USCITA ALLA GALLERIA: Tratta stradale precedente l'ingresso in galleria
ove le condizioni di esercizio possono influenzare la sicurezza della marcia in sotterraneo
TESTO DECRETO 12/7/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-08-10&atto.codiceRedazionale=21A04766&elenco30giorni=false
17
https://ecobonus.mise.gov.it/
18
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202
1-05-21&atto.codiceRedazionale=21A03181&elenco30giorni=false
19
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;264
Riviste competenze dipartimenti Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili
(Normativa Nazionale)
Il DPCM n°115 del 24 giugno 2021 ha modificato il regolamento (20) di organizzazione del
Ministero Infrastrutture e Trasporti ora diventato Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili.
Tra le varie modifiche, sotto il profilo più strettamente ambientale, rilevano:
1. al Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture
idriche e le risorse umane e strumentali sono state assegnate nuove funzioni quali: s-bis)
ottimizzazione dei processi di gestione delle risorse strumentali, energetiche e idriche
nell'ottica della sostenibilità e della tutela dell'ambiente; s-ter) promozione di iniziative
per la mobilità sostenibile del personale del Ministero e di buone pratiche e supporto alle
campagne di comunicazione per l'attuazione di politiche di competenza del Ministero
orientate alla sostenibilità.
2. Al neo Dipartimento per la Mobilità Sostenibile viene inserita la Direzione generale per le
politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità che si occuperà di:
a) predisposizione di piani strategici della mobilità sostenibile e della logistica di merci
e persone;
b) analisi, monitoraggio e statistiche dei flussi logistici e della mobilità di merci e
persone;
c) definizione di programmi e interventi nel settore interportuale e logistico;
d) interventi finanziari e incentivanti per il settore e a favore dell'intermodalità; cura
delle relazioni e definizione di accordi internazionali, anche al di fuori dello spazio
economico europeo, nel settore del trasporto combinato su strada e del trasporto
intermodale, negli ambiti di competenza della direzione, nonché conduzione delle
negoziazioni per l'elaborazione della normativa e degli altri atti dell'Unione europea
e internazionali di settore e connessa normativa di recepimento o attuazione,
assicurando il raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro;
e) attuazione dei piani strategici della mobilità sostenibile.
3. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
seguenti ambiti di attività:
a. predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica in materia di
navigazione marittima;
b. promozione della navigazione a corto raggio;
c. gestione del registro internazionale delle navi;
d. disciplina e vigilanza sulle attività autorizzate ed affidate agli organismi di
classificazione;
e. disciplina del bunkeraggio delle navi e normativa sui servizi chimici di porto;
f. elaborazione di proposte inerenti alla disciplina nazionale, internazionale ed
europea in materia di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne,
trasporto merci pericolose in vie d'acqua interne, monitoraggio sul trasporto
delle persone a mobilità ridotta;
g. elaborazione di proposte normative, di indirizzo e coordinamento in
materia di prevenzione e sicurezza del lavoro marittimo e portuale;
20
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-
06&atto.codiceRedazionale=21G00030&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArtic
olo1=10
h. interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e
dell'innovazione;
i. vigilanza sugli enti di settore;
j. regolazione della nautica da diporto e gestione dell'ufficio conservatoria
nautica da diporto (UCON);
k. funzione di autorità competente per la pianificazione dello spazio marittimo;
l. monitoraggio sulle inchieste sui sinistri marittimi e sugli infortuni del
personale marittimo;
m. indirizzo, vigilanza e controllo sulle Autorità di sistema portuale, anche con
riferimento all'attuazione dei programmi infrastrutturali;
n. disciplina generale dei porti;
o. esame dei documenti di pianificazione strategica di sistema delle Autorità
di sistema portuale;
p. amministrazione del demanio marittimo per quanto di competenza e
attività correlate al riordino della dividente demaniale;
q. promozione delle autostrade del mare per quanto di competenza;
r. programmazione di settore e assegnazione di risorse finanziarie per la
realizzazione di infrastrutture portuali;
s. promozione di politiche sostenibili nell'ambito dei sistemi di propulsione
alternativi delle navi;
t. procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati
ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (21);
TESTO DPCM 115/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-08-11&atto.codiceRedazionale=21G00123&elenco30giorni=false
21
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;443
NUCLEARE
La protezione dai rischi nucleari rientra nella protezione dell’ambiente
(Giurisprudenza Internazionale)
La sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo Sez. V del 1 luglio 2021 è intervenuta sulla decisione
della Corte di Appello di Versailles secondo cui la associazione ricorrente, a differenza delle altre
associazioni ricorrenti, nel suo scopo statutario non avrebbe specificamente quello di affrontare la
questione ambientale e rischi per la salute posti dall'industria nucleare e dalle relative attività e progetti di
sviluppo, o per informare il pubblico sui pericoli del seppellimento di scorie radioattive, ma è stato redatto
in termini più generali, secondo i quali si intendeva proteggere l'ambiente.
Secondo la sentenza della CEDU questo approccio non può ottenere supporto. Da un lato, si tratta di fare
una distinzione tra protezione contro i rischi nucleari e protezione dell'ambiente quando è evidente che la
prima è pienamente collegata alla seconda. Per contro, l'interpretazione assunta dagli statuti
dell'associazione ricorrente ha l'effetto di limitare in modo eccessivamente restrittivo la portata del suo
oggetto sociale. In tal modo la Corte francese secondo la CEDU ha posto una restrizione sproporzionata di
accesso al giudice.
TESTO SENTENZA CEDU:
https://lexambiente.it/materie/nucleare/329-giurisprudenza-cedu329/15759-nucleare-la-
protezione-dai-rischi-nucleari-rientra-nella-protezione-
dell%E2%80%99ambiente.html?tmpl=component
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Piano integrato di attività e organizzazione (Normativa Nazionale)
L’articolo 6 del Decreto Legge 80/2021 convertito nella legge 6 agosto 2021 n° 113 prevede che
per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei
servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e
reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche
amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano
il Piano integrato di attività e organizzazione.
Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:
a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di
cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (22), stabilendo il necessario
collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso
al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione
secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione
digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e
all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla
progressione di carriera del personale;
c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di
personale, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (23), gli strumenti e gli
obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo,
oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti
dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le
modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento
culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b),
assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e
dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto
alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli
indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale
anticorruzione;
e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso
alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività
inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata
attraverso strumenti automatizzati.
TESTO LEGGE 113/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-08-07&atto.codiceRedazionale=21A04886&elenco30giorni=false
22
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009;150
23
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165
Assunzione di personale presso il Ministero della Transizione Ecologica (Normativa
Nazionale)
L’articolo 17-quinquies del Decreto Legge 80/2021 convertito nella legge 6 agosto 2021 n° 113
prevede che al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche
nell'ambito del PNRR, di supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui
all'art. 8, comma 2-bis (24), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di conseguire gli
obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti nell'ambito dell'Unione europea e
con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4
novembre 2016, n. 204 (25), per il biennio 2021-2022 il Ministero della Transizione Ecologica é
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche
svolte secondo le modalità semplificate di cui all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (26), duecentodiciotto unità di
personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, in
possesso di laurea specialistica o magistrale. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i
titoli, valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica
amministrazione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c-bis), del citato decreto-legge n. 44 del
2021.
Nelle procedure concorsuali suddette il 50 per cento dei posti é riservato a soggetti in possesso dei
requisiti di cui sopra che, alla data del 24 giugno 2021, abbiano svolto, alle dipendenze di società a
partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia
ambientale presso il soppresso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
ovvero presso il Ministero della transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi,
nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al primo periodo, la
fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta.
TESTO LEGGE 113/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-08-07&atto.codiceRedazionale=21A04886&elenco30giorni=false
24 “2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale ((dei progetti compresi
nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei
progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente
decreto, é istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della
transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di diploma di laurea o laurea
magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica,
ambientale e paesaggistica dei predetti progetti,…”.
25
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;204
26
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202
1-05-31&atto.codiceRedazionale=21A03306
Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione
ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico (Normativa
Nazionale)
Il comma 1 articolo 8 della legge 108/2021 (27) prevede che ciascuna amministrazione centrale
titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di
gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale
generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale
generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
L’articolo 17-sexies del Decreto Legge 80/2021 convertito nella legge 113/2021 prevede che per
il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui sopra, la cui durata é limitata
fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, é articolata in una
struttura di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (28), e in
due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello
dirigenziale non generale complessivi.
TESTO LEGGE 113/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-08-07&atto.codiceRedazionale=21A04886&elenco30giorni=false
Utilizzo personale Enea ed Ispra da parte del Ministero della Transizione Ecologica
(Normativa Nazionale)
L’articolo 17-septies del Decreto Legge 80/2021 convertito nella legge 113/2021 prevede che
il Ministero della transizione ecologica può avvalersi dell'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per l'espletamento delle attività tecniche e
scientifiche correlate all'attuazione del PNRR fino a un contingente massimo per ciascun ente di
trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli
uffici del Ministero della transizione ecologica.
L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate con
protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e Ispra ed Enea
entro sessanta giorni a decorrere dal 24 giugno 2021. Il trattamento economico fondamentale del
personale di cui al presente comma rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre
il trattamento economico accessorio é a carico del Ministero della transizione ecologica.
TESTO LEGGE 113/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-08-07&atto.codiceRedazionale=21A04886&elenco30giorni=false
27
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202
1-07-30&atto.codiceRedazionale=21A04731&elenco30giorni=false
28
https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;300~art54#:~:text=DECRETO%20LEGISLATIVO%2030%20luglio%
201999%2C%20n.%20300.%20Riforma,30-08-1999%20-
%20Suppl.%20Ordinario%20n.%20163%29%20Articoli.%201.
RIFIUTI
Nuove linee guida per la classificazione dei rifiuti (Normativa Nazionale)
Il Decreto Ministero della Transizione Ecologica del 9 agosto 2021 ha approvato le nuove linee
guida sulla classificazione ex delibera del Consiglio Nazionale per la Protezione dell’Ambiente n°
105 del 18 maggio 2021. Le nuove linee guida sono integrate dal sottoparagrafo “Rifiuti prodotti
dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”.
Dette linee guida sono approvate in attuazione del comma 5 articolo 184 del DLgs 152/2006 che
recita: “La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti é
effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal
Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.”
Le nuove linee guida superano quelle della delibera del Consiglio SNPA n. 61/2019 del 27
novembre e pubblicate come Linee guida SNPA n. 24/2020 (29).
Le nuove linee guida sono state approvate in via definitiva con il suddetto Decreto MITE sulla base
del Parere della Conferenza Stato Regioni del 4 agosto 2021 (30).
TESTO DECRETO 9/8/2021:
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/2021-08-09_decr_47.pdf
TESTO LINEE GUIDA 2021:
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/2021-05-
18_delibera_105_snpa.pdf
TESTO SOTTOPARAGRAFO RIFIUTI DA TMB DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI:
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/2021_all_linee_guida_p
aragrafo_3_5_9.pdf
Contributo per controllo gestione rifiuti da imballaggio (Normativa Nazionale)
L'art. 206-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che attribuisce al Ministero della
transizione ecologica specifiche funzioni per la corretta attuazione delle norme di cui
alla Parte quarta del citato decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione dei
rifiuti, all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio e alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e in particolare il comma 6
che prevede che all'onere derivante dall'esercizio delle suddette funzioni di vigilanza e
controllo comprese quelle previste dal comma 4 dell'art. 178-ter (31), pari a due milioni di euro,
aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo
complessivo, il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 224, i soggetti di cui all'art. 221,
comma 3, lettere a) e c) e gli altri Consorzi: Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli
e dei grassi vegetali ed animali esausti - Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in
Polietilene - Consorzio nazionale per la gestione raccolta e trattamento degli oli minerali usati,
nonché quelli istituiti ai sensi degli artt. 227 (RAEE pile) e 228 (pneumatici fuori uso) e che il
Ministro della transizione ecologica «con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in
29
https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2020/03/LG_SNPA_24_20_classificazione_rifiuti.pdf
30
https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2021/08/P.-18-CSR-Atto-Rep.-n.-136.pdf
31
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152
vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno,
determina l'entità del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti.
Con Decreto Ministero Transizione Ecologico del 27 maggio 2021 è stato determinato
l'ammontare complessivo del contributo dovuto per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 206-bis, comma
6 sopra citato e la ripartizione dello stesso tra i soggetti obbligati.
TESTO DECRETO 27/5/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-07-12&atto.codiceRedazionale=21A04113&elenco30giorni=false
Programma generale di prevenzione e di gestione imballaggi e rifiuti di imballaggio
2019-2023 (Normativa Nazionale)
Con Decreto Ministero Transizione Ecologica n° 261 del 23 giugno 2021 è stato approvato il
Programma in oggetto in attuazione dell’articolo 225 del DLgs 152/2006 (32).
Il Programma individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le
misure per conseguire i seguenti obiettivi:
a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla
quantità di imballaggi non riciclabili;
c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla
quantità di imballaggi non riutilizzabili;
d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di
sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.
TESTO DECRETO 261/2021:
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/dec_261_23_06_2021_alle
gato.pdf
Gruppo di esperti della Commissione per le statistiche sui rifiuti di imballaggio di
plastica (Normativa Comunitaria)
Con Decisione della Commissione del 11 agosto 2021 è stato istituito un gruppo di esperti della
Commissione per le statistiche sui rifiuti di imballaggio di plastica.
TESTO DECISIONE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0812(01)&from=IT
32
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152
Tecnologie per il potenziamento della selezione e per l'avvio al riciclo dell'alluminio
piccolo e leggero (Normativa Nazionale)
L’articolo 6-ter del Decreto Legge 73/2021 convertito in legge 106/2021 prevede che al fine di
assicurare il sostegno, nel limite di spesa di cui al presente articolo, delle società di gestione degli
impianti di riciclo dei rifiuti che, nell'ultimo anno di crisi pandemica da COVID-19, hanno
continuato con difficoltà a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della
domanda di materiale riciclato, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica é
istituito un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Con decreto del Ministro della transizione ecologica da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del fondo di cui
sopra nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione C(2020)1863 final
della Commissione del 19 marzo 2020 (33).
TESTO LEGGE 106/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-07-24&atto.codiceRedazionale=21A04536&elenco30giorni=false
33
https://www.confindustriacanavese.it/public/files/Nota_Aiuti%20di%20Stato_Temporary%20Framework%20COVID%
2019.pdf
RUMORE
Nuovi metodi misurazione del rumore per la informazione del pubblico (Normativa
Comunitaria)
L’allegato II della direttiva 2002/49/CE definisce metodi di determinazione comuni che gli Stati
membri devono usare ai fini dell’informazione al pubblico in merito al rumore ambientale e ai
relativi effetti sulla salute, in particolare per la mappatura acustica, nonché dell’adozione di piani
d’azione in base ai risultati della mappatura acustica. In particolare l’allegato II definisce i metodi
per calcolare i valori di
- Lden: (descrittore acustico giorno-sera-notte), il descrittore acustico per il fastidio globale,
ulteriormente definito nell'allegato I; dove per fastidio si intende la misura in cui, in base a
indagini sul campo, il rumore risulta sgradevole a una comunità di persone;
- Lnight: (descrittore acustico notturno), il descrittore acustico relativo ai disturbi del sonno,
ulteriormente definito nell'allegato I
La Direttiva (UE) 2021/1226 modifica il suddetto allegato al dine di adeguarlo al progresso tecnico
e scientifico. Nel nuovo allegato II figurano i necessari adeguamenti dei metodi comuni di
determinazione, che consistono di chiarimenti delle formule usate per calcolare la propagazione
del rumore, adeguamenti delle tabelle alle conoscenze più recenti e migliorie della descrizione dei
passaggi dei calcoli. Gli adeguamenti interessano i calcoli del rumore prodotto dal traffico
veicolare e ferroviario, dall’attività industriale e dagli aeromobili.
Gli Stati membri sono tenuti a impiegare questi metodi al più tardi a partire dal 31 dicembre 2021.
TESTO DIRETTIVA 2021/1226:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021L1226&from=IT
TESTO DIRETTIVA 2002/49 COORDINATO LA DIRETTIVA 2021/1226:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/b24a9f90-0520-11ec-b5d3-
01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1
SOSTANZE PERICOLOSE
Tenori massimi di piombo in alcuni prodotti alimentari (Normativa Comunitaria)
Il Regolamento (UE) 2021/1317 della Commissione del 9 agosto 2021 ha modificato il
Regolamento (CE) n. 1881/2006 (34) per quanto riguarda i tenori massimi di piombo in alcuni
prodotti alimentari.
La modifica è frutto delle più recenti indagini scientifiche della Commissione del Codex
Alimentarius (35). Da queste indagini è emersa la necessità di ridurre l’esposizione alimentare al
piombo negli alimenti all’interno dell’Unione abbassando gli attuali tenori massimi o fissando
tenori massimi aggiuntivi per i prodotti alimentari per i quali è ragionevolmente possibile ottenere
tenori di piombo inferiori, ossia le frattaglie, alcuni alimenti per lattanti e bambini, il sale e i funghi
selvatici. Per gli stessi motivi è opportuno ridurre i tenori massimi di piombo nei vini e fissare un
tenore massimo per i vini liquorosi, relativamente ai prodotti delle raccolte future. Infine, per gli
stessi motivi ma anche per contribuire alla lotta contro pratiche fraudolente, come l’aggiunta di
cromato di piombo alla curcuma, è opportuno stabilire tenori massimi per le spezie.
TESTO REGOLAMENTO 2021/1317:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1317&from=IT
Tenori massimi di cadmio in alcuni prodotti alimentari (Normativa Comunitaria)
Il Regolamento (UE) 2021/1323 della Commissione del 10 agosto 2021 ha modificato il
Regolamento (CE) n. 1881/2006 (36) per quanto riguarda i tenori massimi di cadmio in alcuni
prodotti alimentari.
La modifica deriva dal fatto che una valutazione dei più recenti dati sull’occorrenza raccolti dopo
l’attuazione delle misure di attenuazione mostra che una riduzione della presenza di cadmio in
molti prodotti alimentari è ora conseguibile. È pertanto opportuno ridurre i tenori massimi
esistenti di cadmio o stabilire tenori massimi per tali prodotti alimentari.
TESTO REGOLAMENTO 2021/1323:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1323&from=IT
34
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1881-20180319
35
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9104
36
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1881-20180319
SUOLO
Investimenti contro il dissesto idrogeologico (Normativa Nazionale)
I commi da 701 a 704 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge bilancio 2021 -37)
prevedono la possibilità di assunzioni a tempo determinato per l’attuazione degli investimenti
concernenti il dissesto idrogeologico. Viene in particolare prevista la istituzione del fondo per le
assunzioni di personale in materia di dissesto idrogeologico.
In particolare secondo il comma 702 articolo 1 di detta legge 178/2020 Regioni e Province
autonome inviano i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto. Riparto che secondo il comma dovrà
essere deciso con decreto ministeriale. Con Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 2 luglio
2021 stabilisce che per le finalità suddette vengono stanziati euro 7.358.346,00 ripartiti tra le
Regioni secondo la tabella allegata al DPCM.
TESTO DPCM 2/7/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-08-02&atto.codiceRedazionale=21A04626&elenco30giorni=false
37
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
URBANISTICA
Contributi ai comuni a valere sul Fondo per la demolizione delle opere abusive
(Normativa Nazionale)
Comunicato Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili con il quale si rende noto che a
decorrere dalle ore 12,00 del 13 settembre 2021 e fino alle ore 12,00 del 13 ottobre 2021 i
comuni posso presentare domanda di accesso al Fondo per la demolizione delle opere abusive di
cui alla legge n. 205/2017, art. 1, comma 26 (38) secondo i criteri di utilizzazione e ripartizione ex
Decreto Interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020 (39).
I comuni possono presentare l'istanza attraverso la compilazione del modulo on-line che sarà
disponibile alla pagina web https://fondodemolizioni.mit.gov.it a partire dalle ore 12,00 del
giorno 13 settembre 2021 e fino alle ore 12,00 del 13 ottobre 2021, il cui fac-simile é disponibile
al medesimo indirizzo web https://fondodemolizioni.mit.gov.it
I contributi riguardano interventi ancora da eseguire e sono concessi a copertura del 50% del costo
degli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o
totale difformità dal permesso di costruire di cui all'art.31 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (40), per i quali é stato adottato un provvedimento definitivo di
rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e
amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento dei rifiuti
derivanti dalle demolizioni.
TESTO COMUNICAZIONE COMPLETA:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-08-23&atto.codiceRedazionale=21A05090&elenco30giorni=false
38
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;205
39
http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-interministeriale-254-del-23062020
40
https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.della.repubblica:2001;380~art3#:~:text=DECRETO%20DEL%20PRESIDEN
TE%20DELLA%20REPUBBLICA%206%20giugno%202001%2C,delle%20disposizioni%20legislative%20e%20regol
amentari%20in%20materia%20edilizia.
VIA VAS
Commissione Tecnica PNRR- PNIEC (Normativa Nazionale)
L’articolo 17-undecies del Decreto Legge 80/2021 convertito nella legge 113/2021 ha modificato
il comma 2-bis dell’articolo 8 del DLgs 152/2006 che prevede Per lo svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonche' dei progetti
attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), individuati nell'allegato I-
bis alla Parte II del DLgs 52/2006, é istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle
dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica. In particolare le modifiche
riguardano il fatto che i 40 membri della Commissione comprendono anche il Presidente ed il
Segretario e che i membri della stessa potranno essere individuati anche all’interno delle
istituzioni universitarie. Inoltre l’altra modifica prevede che il personale delle pubbliche
amministrazioni é collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o
altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di
nomina.
Inoltre sempre il suddetto articolo 17-undecies prevede che il ruolo della Commissione tecnica
PNRR e PNIEC si applica alle istanze di VIA e VAS presentate dal 31 luglio 2021.
TESTO LEGGE 113/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
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AIA 2019 centrale enel SP
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New lex ambiente agosto 2021

  • 1. Periodo dal 1 al 31 agosto 2021 LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI Agosto 2021 A cura del Dott. Marco Grondacci 1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
  • 2. Sommario AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ .........................................................................................4 Designazione della Zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea del sito Stagno di San Teodoro, insistente nel territorio della Regione Sardegna (Normativa Nazionale) .............................................................................................4 BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI ..................................................................................5 Misure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura (Normativa Nazionale)...............................................................................................................5 BIOTEC-OGM...............................................................................................................................6 Varie Decisioni di autorizzazione prodotti OGM (Normativa Comunitaria) ......................6 EFFETTO SERRA ........................................................................................................................8 Inviato speciale per il cambiamento climatico (Normativa Nazionale) ................................8 Orientamenti tecnici sulla resilienza ai mutamenti climatici delle infrastrutture nel periodo 2021-2027 (Documentazione Comunitaria)...............................................................8 Esclusione dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE dei voli in arrivo dal Regno Unito (Normativa Comunitaria).................................................................................10 ENERGIA.....................................................................................................................................11 Detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico (Normativa Nazionale)....11 Linee guida regionali per installazione fotovoltaico a terra (Giurisprudenza Nazionale) 12 INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI............................................................................15 Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico (Normativa Nazionale).............................................................................................................15 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE..................................................................................16 Iniziativa dei cittadini europei per realizzare un sistema di vuoti a rendere di livello europeo per riciclare le bottiglie di plastica (Normativa Comunitaria) .............................16 MOBILITÀ SOSTENIBILE – INFRASTRUTTURE..............................................................17 Rifinanziato l’incentivo per l’acquisto di veicoli a basse emissioni (Normativa Nazionale) ....................................................................................................................................................17 Sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (Normativa Nazionale)............17 Riviste competenze dipartimenti Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (Normativa Nazionale).............................................................................................................18 NUCLEARE .................................................................................................................................20 La protezione dai rischi nucleari rientra nella protezione dell’ambiente (Giurisprudenza Internazionale) .........................................................................................................................20 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..........................................................................................21 Piano integrato di attività e organizzazione (Normativa Nazionale) ..................................21 Assunzione di personale presso il Ministero della Transizione Ecologica (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................22 Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................23
  • 3. Utilizzo personale Enea ed Ispra da parte del Ministero della Transizione Ecologica (Normativa Nazionale).............................................................................................................23 RIFIUTI........................................................................................................................................24 Nuove linee guida per la classificazione dei rifiuti (Normativa Nazionale)........................24 Contributo per controllo gestione rifiuti da imballaggio (Normativa Nazionale) .............24 Programma generale di prevenzione e di gestione imballaggi e rifiuti di imballaggio 2019- 2023 (Normativa Nazionale)....................................................................................................25 Gruppo di esperti della Commissione per le statistiche sui rifiuti di imballaggio di plastica (Normativa Comunitaria) .........................................................................................25 Tecnologie per il potenziamento della selezione e per l'avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero (Normativa Nazionale) ...............................................................................26 RUMORE .....................................................................................................................................27 Nuovi metodi misurazione del rumore per la informazione del pubblico (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................27 SOSTANZE PERICOLOSE.......................................................................................................28 Tenori massimi di piombo in alcuni prodotti alimentari (Normativa Comunitaria) ........28 Tenori massimi di cadmio in alcuni prodotti alimentari (Normativa Comunitaria).........28 SUOLO..........................................................................................................................................29 Investimenti contro il dissesto idrogeologico (Normativa Nazionale).................................29 URBANISTICA............................................................................................................................30 Contributi ai comuni a valere sul Fondo per la demolizione delle opere abusive (Normativa Nazionale).............................................................................................................30 VIA VAS .......................................................................................................................................31 Commissione Tecnica PNRR- PNIEC (Normativa Nazionale)............................................31
  • 4. AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ Designazione della Zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea del sito Stagno di San Teodoro, insistente nel territorio della Regione Sardegna (Normativa Nazionale) La regione biogeografica mediterranea, comprende i territori unionali di Grecia, Cipro, Malta, parti dei territori unionali di Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Croazia e il territorio di Gibilterra, per il quale il Regno Unito è responsabile delle relazioni esterne. I siti compresi nell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea fanno parte della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nell’Unione. Al fine di compiere ulteriori progressi nell’istituzione effettiva della rete Natura 2000 e nell’ambito di un adattamento dinamico della rete, gli elenchi dei siti di importanza comunitaria sono riveduti periodicamente. TESTO DECRETO MITE 30/7/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-08- 17&atto.codiceRedazionale=21A04864&elenco30giorni=falseBENI
  • 5. BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI Misure urgenti per l'attuazione del PNRR da parte del Ministero della cultura (Normativa Nazionale) L’articolo 1-bis del Decreto Legge 80/2021 convertito nella Legge n° 113 del 6 agosto 2021 prevede che il Ministero della cultura, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, anche nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, per il triennio 2021-2023 é autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (2), nei limiti della vigente dotazione organica, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, un contingente pari a duecentosettanta unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, del comparto Funzioni centrali, in possesso delle tipologie di lauree elencate da detto articolo. Nelle more dello svolgimento delle procedure di reclutamento di personale di cui sopra, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche, nonche' di consentire l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR, il Ministero della cultura può autorizzare incarichi di collaborazione a esperti archivisti ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (3), per la durata massima di ventiquattro mesi, i cui effetti giuridici ed economici cessano comunque entro la data del 31 dicembre 2023, e per un importo massimo di 40.000 euro annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. TESTO LEGGE 113/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-08-07&atto.codiceRedazionale=21A04886&elenco30giorni=false 2 https://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/Legge-28-maggio-2021-n.-76.pdf 3 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165%21vig=
  • 6. BIOTEC-OGM Varie Decisioni di autorizzazione prodotti OGM (Normativa Comunitaria) DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1386 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2021 che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata DAS-81419-2 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1386&from=IT DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1387 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2021 che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata DAS-81419-2 × DAS–44406–6 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1387&from=IT DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1388 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2021 che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1388&from=IT DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1389 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2021 che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB614 × T304-40 × GHB119 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1389&from=IT DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1390 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2021 che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MZIR098 (SYN-ØØØ98-3) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1390&from=IT DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1391 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2021 che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da colza geneticamente modificata Ms8 × Rf3 × GT73, Ms8 × GT73 e Rf3 × GT73 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1391&from=IT DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1392 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2021 che rinnova l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato Bt11 (SYN-BTØ11-1) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1392&from=IT
  • 7. DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1393 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2021 che rinnova l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 88017 × MON 810 (MON-88Ø17-3 × MON- ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1393&from=IT DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1394 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2021 che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × 1507 × MON 87411 × 59122 e dal granturco geneticamente modificato che combina due, tre, quattro o cinque dei singoli eventi MON 87427, MON 87460, MON 89034, 1507, MON 87411 e 59122 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1394&from=IT
  • 8. EFFETTO SERRA Inviato speciale per il cambiamento climatico (Normativa Nazionale) L’articolo 17-nonies del Decreto Legge 80/2021 convertito nella Legge 6 agosto 2021 n°113 Prevede che, al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della transizione ecologica nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico. L’incaricato durerà nelle sue funzioni fino a 30 giorni dal giuramento degli eventuali nuovi Ministri se non verrà confermato. TESTO LEGGE 113/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-08-07&atto.codiceRedazionale=21A04886&elenco30giorni=false Orientamenti tecnici sulla resilienza ai mutamenti climatici delle infrastrutture nel periodo 2021-2027 (Documentazione Comunitaria) La Comunicazione della Commissione UE del 29 luglio 2021 fornisce una guida tecnica sulla resilienza ai mutamenti climatici delle infrastrutture che coprono il periodo di programmazione 2021-2027. Secondo le linee guida le infrastrutture devono rispondere ai seguenti requisiti: 1. coerenza con l'accordo di Parigi e gli obiettivi climatici dell'UE, il che significa che deve essere coerente con un percorso credibile di riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) in linea con i nuovi obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050, nonché con sviluppo resiliente al clima. Anche le infrastrutture con una durata di vita oltre il 2050 dovrebbero tener conto in esercizio, manutenzione e smantellamento finale in condizioni di neutralità climatica, che possono includere considerazioni sull'economia circolare. 2. rispetto principio "l'efficienza energetica prima di tutto", che è definito all'articolo 2, paragrafo 18, del Regolamento (UE) 2018/1999 (4): che prevede di tenere nella massima considerazione, nelle decisioni di pianificazione energetica, di politica e di investimento, le misure alternative di efficienza energetica efficienti in termini di costi volte a rendere più efficienti la domanda e la fornitura di energia, in particolare per mezzo di risparmi negli usi finali dell'energia efficienti in termini di costi, iniziative di gestione della domanda, e una maggiore efficienza nella conversione, trasmissione e distribuzione di energia, che consentano comunque di conseguire gli obiettivi di tali decisioni. 3. rispetto del principio "non fare danni significativi", che deriva dall'approccio dell'UE alla finanza sostenibile e sancito dal regolamento (UE) 2020/852 (regolamento sulla tassonomia - 5). In particolare devono essere evitati danni significativi ai seguenti obiettivi elencati dall’articolo 9 di detto Regolamento: mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso una economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Il danno viene prodotto, ex articolo 17 di detto Regolamento: 3.1.alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l’attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra; 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1999&from=IT#d1e993-1-1 5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=IT)
  • 9. 3.2. all’adattamento ai cambiamenti climatici, se l’attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi; 3.3. all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici comprese le acque di superficie e sotterranee, al buono stato ecologico delle acque marine; 3.4. all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: l’attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili o lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente; 3.5. alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, se l’attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; 3.6. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l’attività: nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l’Unione. Nel valutare un’attività economica in base ai criteri indicati sopra, si tiene conto dell’impatto ambientale dell’attività stessa e dell’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi. La quantificazione e la monetizzazione delle emissioni di gas serra rimangono la base per il rapporto costi-benefici e analisi delle opzioni. La guida include una metodologia aggiornata sull'impronta di carbonio e un valutazione del costo ombra del carbonio. Quindi secondo le linee guida, al fine di rispettare i requisti sopra descritti nelle decisioni infrastrutturali, la documentazione e la verifica della resilienza ai mutamenti climatica costituisce una parte essenziale della motivazione per prendere decisioni di investimento. Le infrastrutture interessate dalle linee guida sono: 1. edifici, dalle abitazioni private alle scuole o agli impianti industriali, che sono i più comuni tipo di infrastruttura e base per l'insediamento umano; 2. infrastrutture naturali come tetti verdi, pareti, spazi e sistemi di drenaggio 3. infrastruttura di rete quali: infrastrutture energetiche (ad es. reti, centrali elettriche, gasdotti), trasporti (strade, ferrovie, porti, aeroporti o infrastrutture di trasporto per vie navigabili interne), informazioni e tecnologie di comunicazione (ad es. reti di telefonia mobile, cavi dati, data center), acqua (ad esempio condutture di approvvigionamento idrico, serbatoi, impianti di trattamento delle acque reflue) 4. sistemi per la gestione dei rifiuti prodotti dalle imprese e dalle famiglie (punti di raccolta, impianti di selezione e riciclaggio, inceneritori e discariche); 5. altre risorse fisiche in una gamma più ampia di aree politiche, comprese le comunicazioni, le emergenze servizi, energia, finanza, cibo, governo, salute, istruzione e formazione, ricerca, civile protezione, trasporto e rifiuti o acqua;
  • 10. 6. altri tipi di infrastruttura ammissibili possono anche essere stabiliti nella legislazione specifica del fondo, ad esempio, il regolamento InvestEU (6) include un elenco completo di investimenti ammissibili nell'ambito della finestra delle politiche per le infrastrutture sostenibili. Tenendo debitamente conto delle competenze delle autorità pubbliche interessate, la presente guida è destinato principalmente a promotori di progetti ed esperti coinvolti nella preparazione delle infrastrutture/progetti. Può anche essere un utile riferimento per le autorità pubbliche, i partner esecutivi, investitori, stakeholder e altri. Ad esempio, include indicazioni su come integrare la tematica dei mutamenti climatici nelle valutazioni di impatto ambientale (VIA) e nelle valutazione ambientali strategiche (VAS). TESTO LINEE GUIDA: https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/adaptation/what/docs/climate_proofing_guidance _en.pdf Esclusione dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE dei voli in arrivo dal Regno Unito (Normativa Comunitaria) Il Regolamento Delegato (UE) 2021/1416 della Commissione del 17 giugno 2021 ha modificato la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esclusione dal sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas serra dell’UE dei voli in arrivo dal Regno Unito. Secondo il nuovo Regolamento occorre escludere dall’EU ETS i voli in partenza da aerodromi situati nel Regno Unito diretti verso aerodromi situati nel SEE. Per mantenere stabile la copertura degli operatori aerei garantita dal sistema EU ETS, l’esclusione dei voli in partenza da aerodromi situati nel Regno Unito e diretti verso aerodromi situati nel SEE non dovrebbe alterare le disposizioni che escludono determinate attività di trasporto aereo dall’EU ETS sulla base di soglie specifiche del numero di voli o del volume di emissioni per operatore. TESTO REGOLAMENTO 2021/1416: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1416&from=IT 6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0523&from=EN
  • 11. ENERGIA Detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico (Normativa Nazionale) L’articolo 119 (7) della legge 77/2020 (8) rivede le detrazioni fiscali già previste dalla legge 90/2013 articolo 14 (9)nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei casi elencati da detto articolo 119 della legge 77/2020 sia al comma 1 che al comma 2. Una misura identica di detrazione è prevista per la installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici come pure di sistemi di accumulo, dal comma 5 dell’articolo 119 della legge 77/2020. In particolare il comma 13-ter di detto articolo 119 (introdotto dalla legge 108/2021 - 10) prevede che gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA - 11). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero é attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 (12) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; 7 Vedi modifiche introdotte dalla legge 126/2020 articolo 51 commi 3-quater e 3-quinquies https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202 0-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05541&elenco30giorni=false 8 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false 9 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0090.htm 10 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2021-07-30&atto.codiceRedazionale=21A04731&elenco30giorni=false 11 https://www.altalex.com/guide/cila-comunicazione-di-inizio-lavori-asseverata 12 “1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione. 2. E' fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata di cui all'articolo 24, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente. 3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune. 4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente e' responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.”
  • 12. d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione. L’Accordo 4 agosto 2021 tra il Governo, le regioni e gli enti locali, ha definito la modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus) ai sensi dell'articolo 119. TESTO ACCORDO: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-08-23&atto.codiceRedazionale=21A05068&elenco30giorni=false Linee guida regionali per installazione fotovoltaico a terra (Giurisprudenza Nazionale) La Corte Costituzionale con sentenza 30 luglio 2021 n° 177 ha dichiarata la incostituzionalità di 2 norme regionali: 1. quella secondo cui nelle aree rurali come definite dall'articolo 64 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e identificate negli strumenti della pianificazione territoriale e negli altri atti di governo del territorio di cui alla stessa L.R. 65/2014, è ammessa la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra fino alla potenza massima, per ciascun impianto, di 8.000 chilowatt elettrici; 2. quella secondo cui nelle aree rurali di cui al comma 1 bis, per gli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1.000 chilowatt elettrici l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio è rilasciata previa intesa con il comune o i comuni interessati dall'impianto DECISIONE CORTE COSTITUZIONALE SULLA PRIMA NORMA REGIONALE La Corte Costituzionale con la sentenza in esame afferma che l'indicazione che possono fornire le Regioni in merito alla non idoneità di determinate aree ad accogliere la costruzione di impianti per la produzione di energie rinnovabili è espressamente riferita alla segnalazione di aree non idonee «in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti». Spetta, pertanto, all'atto di pianificazione individuare le incompatibilità di determinate aree, in relazione al tipo e alle dimensioni (e, dunque, anche alla potenza) degli impianti. Aggiunge la Corte Costituzionale che la pianificazione della Regione, nell'individuare le aree non idonee, non comporta un divieto assoluto, bensì - come si evince sempre dalle Linee guida - serve a segnalare «una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione» e, dunque, ha la funzione di «accelerare» la procedura. Invece la norma regionale impugnata un divieto generale, non previsto dalla legislazione statale. In particolare, la disposizione regionale impone un limite associato alla potenza (8.000 chilowatt elettrici) dell'impianto fotovoltaico, quando, invece, in base alle Linee guida, spetta all'atto di pianificazione escludere l'installazione in determinate aree di impianti, in relazione alla loro specifica tipologia o alle loro dimensioni. Inoltre, l'atto di pianificazione contiene criteri che presiedono alla determinazione, attuata con il singolo atto autorizzativo, vòlta a comporre in concreto i tanti interessi coinvolti. Per converso, il carattere generale e vincolante della disposizione impugnata cristallizza il precetto della «non idoneità» in tutto il territorio regionale e, pertanto, sfugge alla possibilità del bilanciamento in concreto degli interessi, che il legislatore statale affida al procedimento amministrativo.
  • 13. La sentenza in esame ricorda che secondo un orientamento costante di questa Corte, nella disciplina relativa all'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, le Regioni non possono imporre in via legislativa vincoli generali non previsti dalla disciplina statale. Una normativa regionale, che non rispetti la riserva di procedimento amministrativo e, dunque, non consenta di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, impedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa dell'Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili (sentenza n. 286 del 2019, in senso analogo, ex multis, sentenze n. 106 del 2020, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011). DECISIONE CORTE COSTITUZIONALE SULLA SECONDA NORMA REGIONALE Secondo la sentenza qui esaminata la legittimità costituzionale della norma regionale impugnata deve essere valutata alla stregua della compatibilità con i principi fondamentali disposti dal d.lgs. n. 387 del 2003 (13) e dalle correlate Linee guida. In particolare, l'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 stabilisce che l'autorizzazione di cui al comma 3 sia rilasciata a seguito di un procedimento unico, che deve svolgersi “tramite conferenza di servizi, nell'ambito della quale - precisa il paragrafo 14.1 delle Linee guida - confluiscono tutti gli apporti amministrativi per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili”. La concentrazione di tutti gli apporti amministrativi nella sede della conferenza dei servizi è funzionale all'attuazione del principio di massima diffusione delle energie rinnovabili, che si invera nell'ordinamento anche mediante la semplificazione e la razionalizzazione insite nel richiamato procedimento di autorizzazione unica. La Corte Costituzionale ha più volte affermato, e anche recentemente ribadito, che il procedimento di cui all'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 è ispirato "alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità" ed è volto a garantire, "in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo" (sentenze n. 177 del 2018 e n. 156 del 2016), in linea con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna e sovranazionale» (sentenza n. 106 del 2020). Tale procedimento consente di contemperare vari interessi, costituzionalmente rilevanti, «attraverso l'incrocio di diverse tipologie di verifica, il cui coordinamento» - in sede di conferenza dei servizi – “e la cui acquisizione sincronica [...] non tollerano ulteriori differenziazioni su base regionale” (sentenza n. 267 del 2016). La disposizione regionale impugnata secondo la sentenza qui esaminata invece subordinando il rilascio dell'autorizzazione unica, per gli impianti di potenza superiore a 1.000 chilowatt elettrici nelle aree rurali, alla “previa intesa” con il Comune o i Comuni interessati dall'impianto, si pone in evidente contrasto con il richiamato modello del procedimento unico. In particolare, sempre secondo la sentenza qui esaminata, non è percorribile l'interpretazione propugnata dalla difesa regionale secondo la quale l'intesa con il Comune o i Comuni interessati sarebbe acquisibile nell'ambito della conferenza dei servizi e, quindi, la disposizione regionale non andrebbe ad alterare il quadro procedimentale delineato dal legislatore statale. Tale interpretazione, infatti, risulta sconfessata dal dato testuale dell'art. 2, comma 2, della legge reg. Toscana n. 82 del 2020 che, indicando la necessità di una intesa “previa”, rompe inequivocabilmente la sincronicità dell'acquisizione degli apporti amministrativi, tipica della 13 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;387
  • 14. conferenza dei servizi. Peraltro, la ricostruzione proposta dalla difesa regionale priverebbe di qualsivoglia portata precettiva la disposizione impugnata, rimuovendo ogni suo effetto utile. TESTO SENTENZA 177/2021: https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/444
  • 15. INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico (Normativa Nazionale) Con Delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile del 29 aprile 2021 è stato approvato il Piano sviluppo e coesione del ministero dello sviluppo economico. Il Piano sviluppo e coesione (PSC) è il nuovo strumento previsto dall'articolo 44 del DL 34/2019 e s.m.i. (14) per portare a unitarietà la programmazione delle risorse nazionali del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC, ex Fondo per le Aree Sottoutilizzate, FAS) per le Amministrazioni Centrali, per le Regioni e Province Autonome e per le Città Metropolitane relativa a tre cicli programmazione, il 2000-2006 (non pubblicato sul portale OpenCoesione - 15), il 2007-2013 e il 2014-2020. TESTO DELIBERA: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21A04674&elenco30giorni=false 14 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/30/19G00043/sg 15 https://opencoesione.gov.it/it/
  • 16. INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE Iniziativa dei cittadini europei per realizzare un sistema di vuoti a rendere di livello europeo per riciclare le bottiglie di plastica (Normativa Comunitaria) Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1384 della Commissione del 13 agosto 2021 che registra la iniziativa dei cittadini europei dal titolo “ReturnthePlastics: un'iniziativa dei cittadini europei per realizzare un sistema di vuoti a rendere di livello europeo per riciclare le bottiglie di plastica» a norma del regolamento (UE) 2019/788 (16) del Parlamento europeo e del Consiglio”. Gli obiettivi dell'iniziativa sono espressi come segue: 1) Realizzare un sistema di vuoti a rendere di livello europeo per riciclare le bottiglie di plastica; 2) Incentivare i supermercati (catene) di tutti gli Stati membri dell'UE in cui si vendono bottiglie di plastica a dotarsi di apparecchi di riconsegna di vuoti per riciclare le bottiglie di plastica dopo l'acquisto e l'uso da parte del consumatore; 3) Far sì che le imprese che producono bottiglie di plastica paghino un'imposta sulla plastica per il sistema di riciclaggio e di vuoto a rendere delle bottiglie di plastica (secondo il principio “chi inquina paga”). TESTO DECISIONE 2021/1384: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1384&from=IT 16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0788-20200201&qid=1630146612603
  • 17. MOBILITÀ SOSTENIBILE – INFRASTRUTTURE Rifinanziato l’incentivo per l’acquisto di veicoli a basse emissioni (Normativa Nazionale) Dal sito Ecobonus (17) del Ministero dello Sviluppo Economico si legge stato rifinanziato (con la legge 69/2021 - 18) con 350 milioni di euro stanziati dalla legge di conversione del Decreto Sostegni bis il fondo automotive per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2. Dal 2 agosto alle ore 10.00 sarà possibile prenotare sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it gli incentivi per l’acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni fino a 135 g/km di CO2, con e senza rottamazione, mentre dal 5 agosto potranno essere richieste le agevolazioni per i veicoli commerciali e speciali. In particolare, i 350 milioni di euro che rifinanziano il fondo automotive saranno così ripartiti: - 200 milioni per acquistare, esclusivamente con rottamazione, i veicoli con emissioni comprese tra 61-135 g/km CO2. Il contributo è di 1.500 euro; - 60 milioni per ottenere l’extrabonus e acquistare veicoli con emissioni comprese tra 0-60 g/km CO2. Il contributo ammonta a 2.000 euro con rottamazione e a 1.000 senza; - 50 milioni per l’acquisto di veicoli commerciali e speciali, di cui 15 milioni esclusivamente per i veicoli elettrici. Tra le novità del Decreto Sostegni Bis c’è la possibilità di acquistare con leasing finanziario, già a partire dal 25 luglio 2021, anche questa tipologia di veicoli. Restano invariati i contributi previsti dalla Legge di Bilancio 2021 e quindi prenotabili in base alla “Massa Totale a Terra -MTT” e all’alimentazione; - 40 milioni per l’acquisto di veicoli di categoria M1 usati, di classe Euro non inferiore a 6 ed emissioni fino a 160 g/km di CO2. Viene riconosciuto un contributo fino 2.000 euro, calcolato in base alla fascia di emissione. Per usufruire del contributo è necessario rottamare una vettura immatricolata prima del gennaio 2011, o che abbia raggiunto i dieci anni nel periodo in cui viene richiesto l’ecobonus. Si potrà accedere a questo incentivo solo dopo le necessarie modifiche tecniche della piattaforma. Sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (Normativa Nazionale) Il Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili del 12 luglio 2021 ha modificato il DLgs 264/2006 (19) recante: «Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea». In particolare sono state introdotte queste definizioni: MISURE DI SICUREZZA TEMPORANEE MINIME: Provvedimenti temporanei, di natura impiantistica o gestionale, mirati a ridurre la probabilità di accadimento o le conseguenze di eventi incidentali. ZONA DI APPROCCIO O DI USCITA ALLA GALLERIA: Tratta stradale precedente l'ingresso in galleria ove le condizioni di esercizio possono influenzare la sicurezza della marcia in sotterraneo TESTO DECRETO 12/7/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-08-10&atto.codiceRedazionale=21A04766&elenco30giorni=false 17 https://ecobonus.mise.gov.it/ 18 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202 1-05-21&atto.codiceRedazionale=21A03181&elenco30giorni=false 19 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;264
  • 18. Riviste competenze dipartimenti Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (Normativa Nazionale) Il DPCM n°115 del 24 giugno 2021 ha modificato il regolamento (20) di organizzazione del Ministero Infrastrutture e Trasporti ora diventato Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Tra le varie modifiche, sotto il profilo più strettamente ambientale, rilevano: 1. al Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali sono state assegnate nuove funzioni quali: s-bis) ottimizzazione dei processi di gestione delle risorse strumentali, energetiche e idriche nell'ottica della sostenibilità e della tutela dell'ambiente; s-ter) promozione di iniziative per la mobilità sostenibile del personale del Ministero e di buone pratiche e supporto alle campagne di comunicazione per l'attuazione di politiche di competenza del Ministero orientate alla sostenibilità. 2. Al neo Dipartimento per la Mobilità Sostenibile viene inserita la Direzione generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità che si occuperà di: a) predisposizione di piani strategici della mobilità sostenibile e della logistica di merci e persone; b) analisi, monitoraggio e statistiche dei flussi logistici e della mobilità di merci e persone; c) definizione di programmi e interventi nel settore interportuale e logistico; d) interventi finanziari e incentivanti per il settore e a favore dell'intermodalità; cura delle relazioni e definizione di accordi internazionali, anche al di fuori dello spazio economico europeo, nel settore del trasporto combinato su strada e del trasporto intermodale, negli ambiti di competenza della direzione, nonché conduzione delle negoziazioni per l'elaborazione della normativa e degli altri atti dell'Unione europea e internazionali di settore e connessa normativa di recepimento o attuazione, assicurando il raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; e) attuazione dei piani strategici della mobilità sostenibile. 3. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività: a. predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica in materia di navigazione marittima; b. promozione della navigazione a corto raggio; c. gestione del registro internazionale delle navi; d. disciplina e vigilanza sulle attività autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione; e. disciplina del bunkeraggio delle navi e normativa sui servizi chimici di porto; f. elaborazione di proposte inerenti alla disciplina nazionale, internazionale ed europea in materia di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, trasporto merci pericolose in vie d'acqua interne, monitoraggio sul trasporto delle persone a mobilità ridotta; g. elaborazione di proposte normative, di indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro marittimo e portuale; 20 https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03- 06&atto.codiceRedazionale=21G00030&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArtic olo1=10
  • 19. h. interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione; i. vigilanza sugli enti di settore; j. regolazione della nautica da diporto e gestione dell'ufficio conservatoria nautica da diporto (UCON); k. funzione di autorità competente per la pianificazione dello spazio marittimo; l. monitoraggio sulle inchieste sui sinistri marittimi e sugli infortuni del personale marittimo; m. indirizzo, vigilanza e controllo sulle Autorità di sistema portuale, anche con riferimento all'attuazione dei programmi infrastrutturali; n. disciplina generale dei porti; o. esame dei documenti di pianificazione strategica di sistema delle Autorità di sistema portuale; p. amministrazione del demanio marittimo per quanto di competenza e attività correlate al riordino della dividente demaniale; q. promozione delle autostrade del mare per quanto di competenza; r. programmazione di settore e assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione di infrastrutture portuali; s. promozione di politiche sostenibili nell'ambito dei sistemi di propulsione alternativi delle navi; t. procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (21); TESTO DPCM 115/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-08-11&atto.codiceRedazionale=21G00123&elenco30giorni=false 21 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;443
  • 20. NUCLEARE La protezione dai rischi nucleari rientra nella protezione dell’ambiente (Giurisprudenza Internazionale) La sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo Sez. V del 1 luglio 2021 è intervenuta sulla decisione della Corte di Appello di Versailles secondo cui la associazione ricorrente, a differenza delle altre associazioni ricorrenti, nel suo scopo statutario non avrebbe specificamente quello di affrontare la questione ambientale e rischi per la salute posti dall'industria nucleare e dalle relative attività e progetti di sviluppo, o per informare il pubblico sui pericoli del seppellimento di scorie radioattive, ma è stato redatto in termini più generali, secondo i quali si intendeva proteggere l'ambiente. Secondo la sentenza della CEDU questo approccio non può ottenere supporto. Da un lato, si tratta di fare una distinzione tra protezione contro i rischi nucleari e protezione dell'ambiente quando è evidente che la prima è pienamente collegata alla seconda. Per contro, l'interpretazione assunta dagli statuti dell'associazione ricorrente ha l'effetto di limitare in modo eccessivamente restrittivo la portata del suo oggetto sociale. In tal modo la Corte francese secondo la CEDU ha posto una restrizione sproporzionata di accesso al giudice. TESTO SENTENZA CEDU: https://lexambiente.it/materie/nucleare/329-giurisprudenza-cedu329/15759-nucleare-la- protezione-dai-rischi-nucleari-rientra-nella-protezione- dell%E2%80%99ambiente.html?tmpl=component
  • 21. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Piano integrato di attività e organizzazione (Normativa Nazionale) L’articolo 6 del Decreto Legge 80/2021 convertito nella legge 6 agosto 2021 n° 113 prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce: a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (22), stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa; b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale; c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (23), gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali; d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione; e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati. TESTO LEGGE 113/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-08-07&atto.codiceRedazionale=21A04886&elenco30giorni=false 22 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009;150 23 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165
  • 22. Assunzione di personale presso il Ministero della Transizione Ecologica (Normativa Nazionale) L’articolo 17-quinquies del Decreto Legge 80/2021 convertito nella legge 6 agosto 2021 n° 113 prevede che al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del PNRR, di supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'art. 8, comma 2-bis (24), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti nell'ambito dell'Unione europea e con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204 (25), per il biennio 2021-2022 il Ministero della Transizione Ecologica é autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (26), duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area III, in possesso di laurea specialistica o magistrale. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c-bis), del citato decreto-legge n. 44 del 2021. Nelle procedure concorsuali suddette il 50 per cento dei posti é riservato a soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra che, alla data del 24 giugno 2021, abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al primo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta. TESTO LEGGE 113/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-08-07&atto.codiceRedazionale=21A04886&elenco30giorni=false 24 “2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale ((dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto, é istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti,…”. 25 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;204 26 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202 1-05-31&atto.codiceRedazionale=21A03306
  • 23. Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico (Normativa Nazionale) Il comma 1 articolo 8 della legge 108/2021 (27) prevede che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. L’articolo 17-sexies del Decreto Legge 80/2021 convertito nella legge 113/2021 prevede che per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui sopra, la cui durata é limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, é articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (28), e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi. TESTO LEGGE 113/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-08-07&atto.codiceRedazionale=21A04886&elenco30giorni=false Utilizzo personale Enea ed Ispra da parte del Ministero della Transizione Ecologica (Normativa Nazionale) L’articolo 17-septies del Decreto Legge 80/2021 convertito nella legge 113/2021 prevede che il Ministero della transizione ecologica può avvalersi dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero della transizione ecologica. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate con protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e Ispra ed Enea entro sessanta giorni a decorrere dal 24 giugno 2021. Il trattamento economico fondamentale del personale di cui al presente comma rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico accessorio é a carico del Ministero della transizione ecologica. TESTO LEGGE 113/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-08-07&atto.codiceRedazionale=21A04886&elenco30giorni=false 27 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202 1-07-30&atto.codiceRedazionale=21A04731&elenco30giorni=false 28 https://www.normattiva.it/uri- res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;300~art54#:~:text=DECRETO%20LEGISLATIVO%2030%20luglio% 201999%2C%20n.%20300.%20Riforma,30-08-1999%20- %20Suppl.%20Ordinario%20n.%20163%29%20Articoli.%201.
  • 24. RIFIUTI Nuove linee guida per la classificazione dei rifiuti (Normativa Nazionale) Il Decreto Ministero della Transizione Ecologica del 9 agosto 2021 ha approvato le nuove linee guida sulla classificazione ex delibera del Consiglio Nazionale per la Protezione dell’Ambiente n° 105 del 18 maggio 2021. Le nuove linee guida sono integrate dal sottoparagrafo “Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”. Dette linee guida sono approvate in attuazione del comma 5 articolo 184 del DLgs 152/2006 che recita: “La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti é effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.” Le nuove linee guida superano quelle della delibera del Consiglio SNPA n. 61/2019 del 27 novembre e pubblicate come Linee guida SNPA n. 24/2020 (29). Le nuove linee guida sono state approvate in via definitiva con il suddetto Decreto MITE sulla base del Parere della Conferenza Stato Regioni del 4 agosto 2021 (30). TESTO DECRETO 9/8/2021: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/2021-08-09_decr_47.pdf TESTO LINEE GUIDA 2021: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/2021-05- 18_delibera_105_snpa.pdf TESTO SOTTOPARAGRAFO RIFIUTI DA TMB DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/2021_all_linee_guida_p aragrafo_3_5_9.pdf Contributo per controllo gestione rifiuti da imballaggio (Normativa Nazionale) L'art. 206-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che attribuisce al Ministero della transizione ecologica specifiche funzioni per la corretta attuazione delle norme di cui alla Parte quarta del citato decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione dei rifiuti, all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e in particolare il comma 6 che prevede che all'onere derivante dall'esercizio delle suddette funzioni di vigilanza e controllo comprese quelle previste dal comma 4 dell'art. 178-ter (31), pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 224, i soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) e gli altri Consorzi: Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti - Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in Polietilene - Consorzio nazionale per la gestione raccolta e trattamento degli oli minerali usati, nonché quelli istituiti ai sensi degli artt. 227 (RAEE pile) e 228 (pneumatici fuori uso) e che il Ministro della transizione ecologica «con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in 29 https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2020/03/LG_SNPA_24_20_classificazione_rifiuti.pdf 30 https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2021/08/P.-18-CSR-Atto-Rep.-n.-136.pdf 31 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152
  • 25. vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entità del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Con Decreto Ministero Transizione Ecologico del 27 maggio 2021 è stato determinato l'ammontare complessivo del contributo dovuto per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 206-bis, comma 6 sopra citato e la ripartizione dello stesso tra i soggetti obbligati. TESTO DECRETO 27/5/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-07-12&atto.codiceRedazionale=21A04113&elenco30giorni=false Programma generale di prevenzione e di gestione imballaggi e rifiuti di imballaggio 2019-2023 (Normativa Nazionale) Con Decreto Ministero Transizione Ecologica n° 261 del 23 giugno 2021 è stato approvato il Programma in oggetto in attuazione dell’articolo 225 del DLgs 152/2006 (32). Il Programma individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire i seguenti obiettivi: a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio; b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili; c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili; d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili; e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio. TESTO DECRETO 261/2021: https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/dec_261_23_06_2021_alle gato.pdf Gruppo di esperti della Commissione per le statistiche sui rifiuti di imballaggio di plastica (Normativa Comunitaria) Con Decisione della Commissione del 11 agosto 2021 è stato istituito un gruppo di esperti della Commissione per le statistiche sui rifiuti di imballaggio di plastica. TESTO DECISIONE: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0812(01)&from=IT 32 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152
  • 26. Tecnologie per il potenziamento della selezione e per l'avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero (Normativa Nazionale) L’articolo 6-ter del Decreto Legge 73/2021 convertito in legge 106/2021 prevede che al fine di assicurare il sostegno, nel limite di spesa di cui al presente articolo, delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che, nell'ultimo anno di crisi pandemica da COVID-19, hanno continuato con difficoltà a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica é istituito un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con decreto del Ministro della transizione ecologica da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del fondo di cui sopra nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione C(2020)1863 final della Commissione del 19 marzo 2020 (33). TESTO LEGGE 106/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-07-24&atto.codiceRedazionale=21A04536&elenco30giorni=false 33 https://www.confindustriacanavese.it/public/files/Nota_Aiuti%20di%20Stato_Temporary%20Framework%20COVID% 2019.pdf
  • 27. RUMORE Nuovi metodi misurazione del rumore per la informazione del pubblico (Normativa Comunitaria) L’allegato II della direttiva 2002/49/CE definisce metodi di determinazione comuni che gli Stati membri devono usare ai fini dell’informazione al pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti sulla salute, in particolare per la mappatura acustica, nonché dell’adozione di piani d’azione in base ai risultati della mappatura acustica. In particolare l’allegato II definisce i metodi per calcolare i valori di - Lden: (descrittore acustico giorno-sera-notte), il descrittore acustico per il fastidio globale, ulteriormente definito nell'allegato I; dove per fastidio si intende la misura in cui, in base a indagini sul campo, il rumore risulta sgradevole a una comunità di persone; - Lnight: (descrittore acustico notturno), il descrittore acustico relativo ai disturbi del sonno, ulteriormente definito nell'allegato I La Direttiva (UE) 2021/1226 modifica il suddetto allegato al dine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico. Nel nuovo allegato II figurano i necessari adeguamenti dei metodi comuni di determinazione, che consistono di chiarimenti delle formule usate per calcolare la propagazione del rumore, adeguamenti delle tabelle alle conoscenze più recenti e migliorie della descrizione dei passaggi dei calcoli. Gli adeguamenti interessano i calcoli del rumore prodotto dal traffico veicolare e ferroviario, dall’attività industriale e dagli aeromobili. Gli Stati membri sono tenuti a impiegare questi metodi al più tardi a partire dal 31 dicembre 2021. TESTO DIRETTIVA 2021/1226: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021L1226&from=IT TESTO DIRETTIVA 2002/49 COORDINATO LA DIRETTIVA 2021/1226: http://publications.europa.eu/resource/cellar/b24a9f90-0520-11ec-b5d3- 01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1
  • 28. SOSTANZE PERICOLOSE Tenori massimi di piombo in alcuni prodotti alimentari (Normativa Comunitaria) Il Regolamento (UE) 2021/1317 della Commissione del 9 agosto 2021 ha modificato il Regolamento (CE) n. 1881/2006 (34) per quanto riguarda i tenori massimi di piombo in alcuni prodotti alimentari. La modifica è frutto delle più recenti indagini scientifiche della Commissione del Codex Alimentarius (35). Da queste indagini è emersa la necessità di ridurre l’esposizione alimentare al piombo negli alimenti all’interno dell’Unione abbassando gli attuali tenori massimi o fissando tenori massimi aggiuntivi per i prodotti alimentari per i quali è ragionevolmente possibile ottenere tenori di piombo inferiori, ossia le frattaglie, alcuni alimenti per lattanti e bambini, il sale e i funghi selvatici. Per gli stessi motivi è opportuno ridurre i tenori massimi di piombo nei vini e fissare un tenore massimo per i vini liquorosi, relativamente ai prodotti delle raccolte future. Infine, per gli stessi motivi ma anche per contribuire alla lotta contro pratiche fraudolente, come l’aggiunta di cromato di piombo alla curcuma, è opportuno stabilire tenori massimi per le spezie. TESTO REGOLAMENTO 2021/1317: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1317&from=IT Tenori massimi di cadmio in alcuni prodotti alimentari (Normativa Comunitaria) Il Regolamento (UE) 2021/1323 della Commissione del 10 agosto 2021 ha modificato il Regolamento (CE) n. 1881/2006 (36) per quanto riguarda i tenori massimi di cadmio in alcuni prodotti alimentari. La modifica deriva dal fatto che una valutazione dei più recenti dati sull’occorrenza raccolti dopo l’attuazione delle misure di attenuazione mostra che una riduzione della presenza di cadmio in molti prodotti alimentari è ora conseguibile. È pertanto opportuno ridurre i tenori massimi esistenti di cadmio o stabilire tenori massimi per tali prodotti alimentari. TESTO REGOLAMENTO 2021/1323: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1323&from=IT 34 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1881-20180319 35 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9104 36 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1881-20180319
  • 29. SUOLO Investimenti contro il dissesto idrogeologico (Normativa Nazionale) I commi da 701 a 704 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n° 178 (legge bilancio 2021 -37) prevedono la possibilità di assunzioni a tempo determinato per l’attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico. Viene in particolare prevista la istituzione del fondo per le assunzioni di personale in materia di dissesto idrogeologico. In particolare secondo il comma 702 articolo 1 di detta legge 178/2020 Regioni e Province autonome inviano i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto. Riparto che secondo il comma dovrà essere deciso con decreto ministeriale. Con Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 2 luglio 2021 stabilisce che per le finalità suddette vengono stanziati euro 7.358.346,00 ripartiti tra le Regioni secondo la tabella allegata al DPCM. TESTO DPCM 2/7/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-08-02&atto.codiceRedazionale=21A04626&elenco30giorni=false 37 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2021-01-18&atto.codiceRedazionale=21A00174&elenco30giorni=false
  • 30. URBANISTICA Contributi ai comuni a valere sul Fondo per la demolizione delle opere abusive (Normativa Nazionale) Comunicato Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili con il quale si rende noto che a decorrere dalle ore 12,00 del 13 settembre 2021 e fino alle ore 12,00 del 13 ottobre 2021 i comuni posso presentare domanda di accesso al Fondo per la demolizione delle opere abusive di cui alla legge n. 205/2017, art. 1, comma 26 (38) secondo i criteri di utilizzazione e ripartizione ex Decreto Interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020 (39). I comuni possono presentare l'istanza attraverso la compilazione del modulo on-line che sarà disponibile alla pagina web https://fondodemolizioni.mit.gov.it a partire dalle ore 12,00 del giorno 13 settembre 2021 e fino alle ore 12,00 del 13 ottobre 2021, il cui fac-simile é disponibile al medesimo indirizzo web https://fondodemolizioni.mit.gov.it I contributi riguardano interventi ancora da eseguire e sono concessi a copertura del 50% del costo degli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire di cui all'art.31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (40), per i quali é stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni. TESTO COMUNICAZIONE COMPLETA: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-08-23&atto.codiceRedazionale=21A05090&elenco30giorni=false 38 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;205 39 http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-interministeriale-254-del-23062020 40 https://www.normattiva.it/uri- res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.della.repubblica:2001;380~art3#:~:text=DECRETO%20DEL%20PRESIDEN TE%20DELLA%20REPUBBLICA%206%20giugno%202001%2C,delle%20disposizioni%20legislative%20e%20regol amentari%20in%20materia%20edilizia.
  • 31. VIA VAS Commissione Tecnica PNRR- PNIEC (Normativa Nazionale) L’articolo 17-undecies del Decreto Legge 80/2021 convertito nella legge 113/2021 ha modificato il comma 2-bis dell’articolo 8 del DLgs 152/2006 che prevede Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonche' dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), individuati nell'allegato I- bis alla Parte II del DLgs 52/2006, é istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica. In particolare le modifiche riguardano il fatto che i 40 membri della Commissione comprendono anche il Presidente ed il Segretario e che i membri della stessa potranno essere individuati anche all’interno delle istituzioni universitarie. Inoltre l’altra modifica prevede che il personale delle pubbliche amministrazioni é collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina. Inoltre sempre il suddetto articolo 17-undecies prevede che il ruolo della Commissione tecnica PNRR e PNIEC si applica alle istanze di VIA e VAS presentate dal 31 luglio 2021. TESTO LEGGE 113/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-08-07&atto.codiceRedazionale=21A04886&elenco30giorni=false