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Periodo da 1° Settembre- 31 Ottobre 2023
LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
SETTEMBRE-OTTOBRE 2023
A cura del Dott. Marco Grondacci
1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate
sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
Sommario
ACQUA TUTELA E GESTIONE................................................................................................5
Nuovo Commissario alla depurazione e servizi idrici (Normativa Nazionale).....................5
Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico
(Normativa Nazionale)...............................................................................................................5
Nuove norme ISO acqua e biomasse (Documentazione Internazionale) ..............................5
Trattamento e un riutilizzo più efficienti delle acque reflue urbane (Documentazione
Comunitaria) ..............................................................................................................................5
Regolazione della qualità tecnica del SII (Normativa Nazionale) .........................................6
Riutilizzo in situ acque reflue (Normativa Nazionale)............................................................7
Misure per la tutela delle acque per consumo umano (Giurisprudenza Comunitaria) ......7
AREE PROTETTE – BIODIVERSITÀ ......................................................................................8
Mancata designazione siti Habitat e inadeguate misure di conservazione (Giurisprudenza
Comunitaria) ..............................................................................................................................8
ARIA ...............................................................................................................................................9
Circolazione stradale e miglioramento qualità aria (Normativa Nazionale)........................9
Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della
circolazione stradale (Normativa Nazionale) ........................................................................10
Utilizzo di metanolo come combustibile in impianti termici industriali (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................11
BENI PAESAGGISTICI.............................................................................................................12
Osservatori astronomici di interesse nazionale e Codice Paesaggio (Normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................12
Aggiornamento dell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia (Normativa Nazionale)....12
BIOTECNOLOGIE – OGM.......................................................................................................14
Autorizzazione immissione in commercio prodotti OGM (Giurisprudenza Comunitaria)
....................................................................................................................................................14
CACCIA........................................................................................................................................15
Pubblicazione Calendario Venatorio (Normativa Nazionale) .............................................15
ECOCERTIFICAZIONI.............................................................................................................16
Ecolabel per prodotti assorbenti per l'igiene e alle coppette mestruali (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................16
EFFETTO SERRA ......................................................................................................................17
Informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di
colza (cultivar canola) in Australia (Normativa Comunitaria) ...........................................17
Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza
climatica (Normativa Nazionale)............................................................................................17
Monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas serra (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................18
Quote gas serra da assegnare ad operatori aerei 2024 (Normativa Comunitaria)............18
ENERGIA.....................................................................................................................................19
Etichettatura energetica degli smartphone e dei tablet (Normativa Comunitaria)...........19
Nuovo Regolamento UE sulle Materie Prime Critiche (Normativa Comunitaria)............19
Nuova Direttiva sulla efficienza energetica (Normativa Comunitaria) ..............................30
Piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (Normativa Nazionale)....33
Etichettatura energetica per i condizionatori d’aria, le sorgenti luminose, gli apparecchi
di refrigerazione e gli apparecchi di refrigerazione (Normativa Comunitaria).................33
Appalti per produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................34
Individuazione aree idonee e non per impianti a fonti rinnovabili (Normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................34
Riesame dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata
di energia elettrica e di calore (Normativa Comunitaria)....................................................37
Garanzia di origine da fonti rinnovabili per biometano e idrogeno (Normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................37
Impianti da rinnovabili la VIA esclude efficacia dichiarazione di notevole interesse
pubblico (Normativa Nazionale).............................................................................................38
Caratteristiche chimico-fisiche del gas combustibile per i nuovi flussi di gnl (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................38
Sulla povertà energetica (Documentazione Comunitaria) ...................................................39
Nuova Direttiva sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................41
INCENTIVI POLITICHE SOSTENIBILI................................................................................43
Progettazione ecocompatibili cellulari, cordless, tablet (Normativa Comunitaria)...........43
Accettazione finanziamenti PNRR e registrazione Corte dei Conti (Normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................43
Zona economica speciale unica per il Sud (Normativa Nazionale) .....................................44
Nuova Direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................48
Procedura speciale per programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale
(Normativa Nazionale).............................................................................................................49
Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile: programma attività (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................51
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE..................................................................................52
Accesso a punti campionamento per inventario forestale (Giurisprudenza Comunitaria)
....................................................................................................................................................52
MARE ...........................................................................................................................................54
Nuovo regolamento terre e rocce da scavo e materiali di dragaggio (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................54
Consiglio Autorità dei fondali marini (Normativa Internazionale) ....................................57
Regolamento combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto
marittimo (Normativa Comunitaria) .....................................................................................57
Trattato sull’alto mare (Normativa Internazionale).............................................................58
Piano del Mare (Normativa Nazionale) .................................................................................60
Movimentazione materiali escavo nella laguna di Venezia (Normativa Nazionale)..........64
MOBILITÀ SOSTENIBILE – INFRASTRUTTURE..............................................................65
Valori emissione dei costruttori di veicoli leggeri commerciali (Normativa Comunitaria)
....................................................................................................................................................65
Vigilanza UE sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................65
Infrastrutture per i combustibili alternativi: nuovo Regolamento (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................66
PROTEZIONE CIVILE..............................................................................................................70
Modifica reato incendio boschivo (Normativa Nazionale)...................................................70
Piano riparto risorse finanziarie del Fondo regionale di protezione civile (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................70
RIFIUTI........................................................................................................................................71
Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti (Normativa Nazionale).......71
Gestione residui dalla manutenzione del verde urbano (Normativa Nazionale) ...............71
Preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata (Normativa Nazionale)......................71
Rifiuti radioattivi da settore medico sanitario, industriale e di ricerca (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................72
Cessazione incarico e idoneità responsabile tecnico rifiuti (Normativa Nazionale) ..........72
Procedure operative decadenza responsabile tecnico...........................................................73
SUOLO DIFESA IDROGEOLOGICA .....................................................................................74
Criteri utilizzo Fondo Foreste Italiane (Normativa Nazionale)...........................................74
ACQUA TUTELA E GESTIONE
Nuovo Commissario alla depurazione e servizi idrici (Normativa Nazionale)
Con Dpcm 7 agosto 2023 è stato nominato il nuovo Commissario unico per la realizzazione degli
interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane e di due
subcommisari.
LINK AL DPCM:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-09-08&atto.codiceRedazionale=23A04948&elenco30giorni=false
Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico
(Normativa Nazionale)
Secondo l’articolo 17 del Decreto Legge 124/2023 Ai fini della redazione e dell'aggiornamento del
Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, il termine,
determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 516-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (2), per la
trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte delle Autorità di bacino
distrettuali, degli enti di governo dell'ambito e degli altri enti territoriali delle informazioni e dei
documenti necessari alla definizione del Piano medesimo é fissato, per l'anno 2023, in centotrenta
giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Entro il termine di cui al primo periodo sono ammesse eventuali
integrazioni documentali da parte dei soggetti proponenti che già abbiano provveduto alla
trasmissione delle informazioni e documenti richiesti.
TESTO DECRETO LEGGE 124/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-09-19&atto.codiceRedazionale=23G00137&elenco30giorni=false
Nuove norme ISO acqua e biomasse (Documentazione Internazionale)
https://www.tuttoambiente.it/news/norme-uni-en-iso-14002-22023-uni-119222023-acque-
biomasse/
https://www.uni.com/biogas-e-recupero-di-rifiuti/
https://www.certifico.com/normazione/358-news-normazione/20398-uni-en-iso-14002-2-2023-
linee-guida-utilizzo-iso-14001-parte-2-acqua
Trattamento e un riutilizzo più efficienti delle acque reflue urbane (Documentazione
Comunitaria)
I deputati della commissione per l'ambiente hanno adottato la loro posizione sulle nuove norme
per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane per proteggere meglio
l'ambiente e la salute umana.
La relazione è stata approvata con 60 voti favorevoli, 10 contrari e 6 astensioni.
Il documento costituisce un indirizzo in vista della approvazione della revisione della Direttiva sul
trattamento delle acque reflue (3).
LINK SUL DOCUMENTO:
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230918IPR05433/meps-want-more-
efficient-treatment-and-reuse-of-urban-wastewater
2
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;205
3
Di cui ho trattato nella NewsAmbiente di Gennaio 2023: https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html
Regolazione della qualità tecnica del SII (Normativa Nazionale)
Delibera ARERA 03 ottobre 2023 440/2023/R/idr con cui si avvia un procedimento volto ad
aggiornare la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui alla deliberazione
917/2017/R/idr (4), volto a rafforzare il set di indicatori in vigore e ad introdurre ulteriori standard,
anche alla luce dello scenario climatico in atto e delle più recenti novità legislative in materia di
qualità.
FINALITÀ DEL NUOVO PROVVEDIMENTO:
Aggiornamento e completamento della regolazione della qualità tecnica ed espletamento delle
valutazioni quantitative previste per l'applicazione del relativo meccanismo incentivante. In
particolare, verranno potenziati gli standard specifici vigenti (a garanzia della continuità del
servizio di acquedotto) e introdotti indicatori tesi alla mitigazione del rischio e al contenimento
dell'impatto ambientale (con connessi meccanismi incentivanti, anche nell'ottica di promuovere
l'adozione di soluzioni innovative). Verranno, altresì, definite modalità tese a valorizzate le best
practice in tema di riuso delle acque sulla base di indicatori che tengano conto, a titolo
esemplificativo, del confronto tra le acque destinate al riutilizzo rispetto a quelle nel complesso
destinabili a tale finalità.
Collaborazione con le Amministrazioni coinvolte nella definizione del "Piano nazionale di interventi
infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico"* e nell'efficace implementazione degli
strumenti del Next Generation EU, contribuendo alla valutazione e alla selezione dei progetti tesi
alla sicurezza delle infrastrutture di approvvigionamento, alla riduzione delle perdite idriche
(anche attraverso la digitalizzazione delle reti) e al potenziamento dell'efficacia, nella depurazione
delle acque reflue (anche attraverso l'innovazione tecnologica).
Rafforzamento delle misure volte a promuovere l'effettiva realizzazione degli investimenti
programmati, con una rinnovata attenzione allo stato di avanzamento delle opere, per cui sia
previsto un finanziamento/cofinanziamento attraverso risorse pubbliche. In particolare, i sistemi di
verifica in ordine all'efficacia nella realizzazione della spesa per investimenti verranno estesi anche
agli investimenti coperti, in tutto o in parte, da fondi pubblici, prevedendo specifiche penalità in
caso di mancata realizzazione degli interventi inizialmente programmati, tenuto conto del
conseguimento dei target ai medesimi riconducibili.
LINK AL PROVVEDIMENTO:
https://www.arera.it/it/docs/23/440-23.htm
COMMENTO SU REGOLAZIONE QUALITÀ TECNICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:
https://laboratorioref.it/qualita-tecnica-secondo-atto-adattamento-e-mitigazione-le-nuove-
priorita/
4
https://www.arera.it/it/docs/17/917-17.htm
Riutilizzo in situ acque reflue (Normativa Nazionale)
Il Ministero Ambiente e Sicurezza Energia ha risposto ad un interpello in merito al riutilizzo di
acque reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte.
Nella sua riposta il Ministero così conclude:
a) l’attività di riutilizzo in situ delle acque reflue, come individuata e definita dall’art. 1, comma 3,
d.m. n. 185/2003 (5), non è soggetta ad alcun divieto assoluto;
b) il riutilizzo in situ, previo eventuale trattamento depurativo, è autorizzato nell’ambito del
regime giuridico dell’impianto/stabilimento/installazione da cui originano le acque reflue;
c) le acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggette, ove esistente, alla disciplina regionale;
d) sono fatte salve eventuali disposizioni particolari concernenti gli impianti di stoccaggio rifiuti, la
cui disciplina esula dalle competenze della scrivente Direzione.
TESTO RISPOSTA COMPLETA DEL MNISTERO AMBIENTE:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/USSRI/rispo
sta_158381_4-10-2023.pdf
TESTO INTERPELLO:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/USSRI/int
erpello_143778_11-9-2023_riutilizzo.pdf
Misure per la tutela delle acque per consumo umano (Giurisprudenza Comunitaria)
Sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 settembre 2023 con la quale viene condannata l’Italia
per non avere adottato le misure atte ad assicurare il rispetto dei valori parametrici indicati
nell’allegato I, parte B, di detta direttiva, per quanto riguarda, da un lato, il livello di
concentrazione dell’arsenico nelle acque dei Comuni di Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica ,
Farnese, Ronciglione, Tuscania e per non avere predisposto i provvedimenti necessari per
ripristinare la qualità delle acque per il consumo umano sia per le concentrazioni di arsenico che
per quelle di fluoruro.
Le norme UE violate sono:
- il paragrafo 1 articolo 4 (rispetto obblighi requisiti qualità acque per il consumo umano) e
allegato IB (parametri chimici arsenico e fluoruro) della Direttiva 98(83/CE (6)
- paragrafo 2 articolo 8 Direttiva 98/83/CE per cui se nonostante le misure di prevenzione contro il
superamento dei limiti degli inquinanti questi persistono senza azioni da parte degli stati membri
per riportare i detti valori nei limiti della Direttiva.
TESTO SENTENZA:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=277076&pageIndex=0&doc
lang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=959089
5
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2003-06-12;185!vig=
6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:01998L0083-
20151027&qid=1698995942876#tocId22
AREE PROTETTE – BIODIVERSITÀ
Mancata designazione siti Habitat e inadeguate misure di conservazione
(Giurisprudenza Comunitaria)
Sentenza della Corte di Giustizia del 21 settembre 2023 che condanna la Germani per:
1.non avere designato, quali zone speciali di conservazione, 88 dei 4 606 siti di importanza
comunitaria che sono stati iscritti nell’elenco stabilito dalla decisione 2004/69/CE della
Commissione, del 22 dicembre 2003, recante adozione dell’elenco dei siti di importanza
comunitaria per la regione biogeografica alpina, dalla decisione 2004/798/CE della Commissione,
del 7 dicembre 2004, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE (7) del Consiglio, l’elenco di
siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale, e dalla decisione
2004/813/CE della Commissione, del 7 dicembre 2004, che stabilisce, ai sensi della direttiva
92/43/CEE del Consiglio, l’elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
atlantica, aggiornate, rispettivamente, dalla decisione 2008/218/CE della Commissione, del 25
gennaio 2008, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco
aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina, dalla decisione
2008/25/CE della Commissione, del 13 novembre 2007, che stabilisce, ai sensi della direttiva
92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la
regione biogeografica continentale, nonché dalla decisione 2008/23/CE della Commissione, del 12
novembre 2007, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco
aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica, la Repubblica
federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4,
paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come
modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013.
2. avere adottato gli obiettivi di conservazione dettagliati per 88 dei 4 606 siti di importanza
comunitaria di cui al punto 1 del dispositivo, la Repubblica federale di Germania è venuta meno
agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43, come
modificata dalla direttiva 2013/17
3. non avere adottato le misure di conservazione necessarie per 737 dei 4 606 siti di importanza
comunitaria di cui al punto 1 del dispositivo, la Repubblica federale di Germania è venuta meno
agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43, come
modificata dalla direttiva 2013/17.
TESTO SENTENZA:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=277628&pageIndex=0&doc
lang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=597385
7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701&qid=1698996639306
ARIA
Circolazione stradale e miglioramento qualità aria (Normativa Nazionale)
L’articolo 9 del Decreto-Legge 69/2023 convertito nella legge 103/2023 interviene per affrontare
le procedure di infrazione a carico dell’Italia in materia di qualità dell’aria: Procedure di infrazione
n. 2014/2147, n. 2015/2043 (8) e n. 2020/2299 (9).
L’articolo 9 modifica l’articolo 6 del Codice della Strada (10) relativo alla regolamentazione della
circolazione stradale fuori dei centri abitati. Secondo la modifica nei casi in cui risulti necessario
limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti
nell'aria, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive
competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di
sicurezza della circolazione stradale, gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale,
possono disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente,
sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A (11) e B (12) del Codice della
Strada, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in
prossimità degli stessi.
L'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale provvede a rendere noti all'utenza i
provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-bis in conformità a quanto previsto dall'articolo 5,
comma 3 (13), e con le modalità ex comma 5 articolo 6 Codice della strada e cioè:
“5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate: a) per le strade e le autostrade statali, dal capo
dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio; b) per le strade regionali, dal
presidente della giunta; c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia; d) per le strade
comunali e le strade vicinali, dal sindaco”,
Il controllo della velocità nelle aree suddette può essere effettuato ai sensi dell'articolo 201,
comma 1-bis, lettera f) Codice della Strada (14). Chiunque non osserva i limiti di velocità stabiliti
con i provvedimenti di cui sopra é soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 142 del Codice della
Strada.
8
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/1005806/index.html?part=dossier_dossier1-
sezione_sezione11-h1_h15
9
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41364.htm
10
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285!vig=2021-05-17
11
A - AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile,
ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o
banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di
assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e
contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di
parcheggio entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
12
B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile,
ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle
proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune
categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve
essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di
decelerazione e di accelerazione.
13
I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi
competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali
14
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285!vig=2021-05-17
L’articolo 9 del Decreto-Legge 69/2023 convertito nella legge 103/202 modifica anche l’articolo 7
del Codice della Strada (regolamentazione circolazione stradale nei centri abitati) prevedendo che
i Comuni possono stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi
massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di
utenti.
TESTO LEGGE 103/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-08-10&atto.codiceRedazionale=23A04567&elenco30giorni=false
Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della
circolazione stradale (Normativa Nazionale)
La Corte di Giustizia con sentenza del 10 novembre 2020 aveva condannato la Repubblica
italiana per avere superato, in maniera sistematica e continuata, i valori di concentrazione di
PM10. Per un esame della sentenza vedi nota a margine (15)
Successivamente la Corte di Giustizia con sentenza del 12 maggio 2022 aveva condannato la
Repubblica Italiana per non aver fatto rispetto i limiti dei biossidi di azoto (16).
Le Regioni dove si erano realizzati i superamenti sono state Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-
Romagna.
L’articolo 1 del Decreto-Legge n° 121 del 12 settembre 2023 prevede che al fine di assicurare
l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 in
causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019, le Regioni Piemonte, Lombardia,
Veneto e Emilia-Romagna:
1. provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione:
ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi
provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione
delle emissioni inquinanti;
2. Nelle more dell'aggiornamento di cui al punto 1, le Regioni possono disporre la limitazione della
circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, anche
delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di
categoria «Euro 5», esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Con il provvedimento con cui si
dispone la limitazione della circolazione stradale, si indicano le relative deroghe. La limitazione di
cui al primo periodo si applica in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei
comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di
trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori
limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2. A decorrere dal 1° ottobre
2025, la limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2
e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «Euro 5» è inserita nei piani della qualità dell'aria delle
Regioni, che adottano i relativi provvedimenti attuativi.
TESTO DECRETO LEGGE 121/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-09-12&atto.codiceRedazionale=23G00131&elenco30giorni=false
15
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2020/12/corte-di-giustizia-condanna-litalia.html#more
16
In News/Ambiente maggio-luglio 2022 pagina 37 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html
Utilizzo di metanolo come combustibile in impianti termici industriali (Normativa
Nazionale)
Con l’interpello in oggetto la Provincia di Vercelli pone un quesito in merito alla possibilità di
utilizzare il metanolo come combustibile in impianti termici industriali, richiedendo, in punto di
diritto, se un materiale non formalmente previsto nell’allegato X alla parte quinta del Dlgs
152/2006 possa essere utilizzato come combustibile in impianti soggetti al titolo I di tale parte
quinta. Al riguardo, si osserva che, ai sensi dell’articolo 293 del Dlgs 152/2006, in impianti soggetti
al titolo I alla parte quinta del Dlgs 152/2006 (titolo nel quale sono compresi gli impianti termici ad
uso industriale) “possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie
di impianti dall’allegato X alla parte quinta, alle condizioni ivi previste”. Per effetto del preciso
tenore di tale norma, all’elenco dei combustibili previsto nell’allegato X alla parte quinta del Dlgs
152/2006 deve essere attribuita una natura tassativa, potendosi pertanto utilizzare, negli impianti
in esame, soltanto i materiali previsti nell’allegato. In questo quadro, un materiale che ha una serie
di caratteristiche simili ad un combustibile in allegato X ma che se ne differenzia per altri aspetti
(provenienza, modalità di produzione, sostanze presenti, ecc.) e che pertanto non può considerarsi
incluso nell’allegato X non è, ai sensi della legge, utilizzabile come combustibile negli impianti in
esame
TESTO INTERPELLO:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/VA/interp
ello_105037_31-08-2022.pdfTESTO RISPOSTA MINISTERO AMBIENTE:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/VA/rispos
ta_135189-31.10.2022.pdf
BENI PAESAGGISTICI
Osservatori astronomici di interesse nazionale e Codice Paesaggio (Normativa
Nazionale)
L’articolo 9 della legge 136/2023 prevede che le opere, gli impianti e le infrastrutture
strettamente necessari alla realizzazione di osservatori astronomici sul territorio nazionale,
nell'ambito di programmi coordinati e finanziati dall'Agenzia spaziale italiana o dall'Agenzia
spaziale europea, sono considerati di rilevante interesse nazionale per lo sviluppo delle attività di
ricerca scientifica e tecnologica.
L'approvazione del progetto delle opere, degli impianti e delle infrastrutture di cui sopra
equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. Gli interventi
possono essere realizzati anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 142, comma 1, lettere d),
f) e g), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, nonché alle ulteriori limitazioni urbanistiche.
Si fa riferimento quindi alle aree tutelate dal Codice e che richiedono autorizzazione paesaggistica,
articolo 146 del Codice, per i progetti che le interessano ed in particolare:
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200
metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento.
TESTO LEGGE 136/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-10-09&atto.codiceRedazionale=23A05615&elenco30giorni=false
Aggiornamento dell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia (Normativa Nazionale)
La legge nazionale la n. 10/2013 (17). Questa legge nazionale all’articolo 7, e ad integrazione delle
vigenti norme regionali vigenti, stabilisce disposizioni per la tutela degli alberi monumentali. In
particolare, questa norma prevede un periodo istruttorio per il censimento degli alberi
monumentali in Italia con il coinvolgimento dei Comuni e delle Regioni.
Il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014 (18) stabilisce i principi e i criteri direttivi per il censimento
degli alberi monumentali ad opera dei comuni nonché quelli per la redazione ed il periodico
aggiornamento, da parte degli stessi, delle regioni e del Corpo forestale dello Stato, di appositi
elenchi rispettivamente a livello comunale, regionale e nazionale.
La procedura di definizione dell’elenco in questione prevede
1. il censimento da parte del Comune,
2. l'invio alla Regione che dichiara la monumentalità e definisce l'elenco degli alberi monumentali
secondo lo schema allegato al Decreto Ministeriale 23/10/2014,
3. il Comune rende noti gli alberi inseriti nell’elenco nazionale ricadenti nel territorio
amministrativo di propria competenza mediante affissione all’albo pretorio.
17
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2013-02-01&atto.codiceRedazionale=13G00031&elenco30giorni=false
18
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/search?q=ALBERI+MONUMENTALI
Il Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2017, n. 5450 (19) e poi successivamente Decreto 9 agosto
2018 (20), il Decreto del 24 luglio 2020 (21), il Decreto 5 maggio 2021 (22), il Decreto 26 luglio 2022
(23) hanno successivamente predisposto l’elenco degli alberi monumentali.
Con Decreto 12 settembre 2023 è stato predisposto l’aggiornamento dell’elenco degli alberi
monumentali.
TESTO DECRETO 12/9/2023:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20261#:~:text=
Con%20le%20nuove%20iscrizioni%2C%20le%20specie%20arboree%20monumentali,%28122%20
esemplari%29%20e%20il%20cedro%20dell%27Himalaya%20%28115%20esemplari%29.
ELENCO ALBERI MONUMENTALI AGGIORNATO:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20261#:~:text=
Con%20le%20nuove%20iscrizioni%2C%20le%20specie%20arboree%20monumentali,%28122%20
esemplari%29%20e%20il%20cedro%20dell%27Himalaya%20%28115%20esemplari%29.
19
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12055
20
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2018-10-04&atto.codiceRedazionale=18A06295&elenco30giorni=false
21
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzet
ta=2020-08-05&atto.codiceRedazionale=20A04152&elenco30giorni=false
22
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzet
ta=2021-05-14&atto.codiceRedazionale=21A02850&elenco30giorni=false
23
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2022-08-05&atto.codiceRedazionale=22A04340&elenco30giorni=false
BIOTECNOLOGIE – OGM
Autorizzazione immissione in commercio prodotti OGM (Giurisprudenza
Comunitaria)
Sentenza Tribunale UE del 18 ottobre 2023 che respinge il ricorso di una società contro
l’annullamento da parte della Commissione della richiesta di immissione in commercio di prodotti
contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato.
TESTO SENTENZA:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=278769&pageIndex=0&doc
lang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1943970
CACCIA
Pubblicazione Calendario Venatorio (Normativa Nazionale)
L’articolo 11-bis della 136 del 2023 modifica l’articolo 18 della legge quadro sulla caccia (24). In
particolare, il comma 2 di detto articolo 18 ora così risulta:
“2. Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento
relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con
l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è
consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si
esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo
adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo.
Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui
al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della
preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere
comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale
massimo indicato al comma 1”.
Inoltre sempre detto articolo 11-bis della legge 136/2023 prevede che in caso di impugnazione del
calendario venatorio si applica quanto previsto dal comma 3 articolo 119 (rito abbreviato) Codice
Processo Amministrativo (25) secondo il quale: il tribunale amministrativo regionale chiamato a
pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero
disposta l'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili
di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di
discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla
data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e
l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da
parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo
grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione
dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento
dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso
alle parti.
Inoltre, l’articolo 11-ter della legge 136/2023 modifica l’articolo 31 della legge quadro sulla caccia
Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a
rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di
piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1% in peso all'interno di una zona umida
(tutelata dalla normativa Habitat) o entro 100 metri dalla stessa é soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.
TESTO LEGGE 136/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-10-09&atto.codiceRedazionale=23A05615&elenco30giorni=false
24
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;157~art18
25
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;104
ECOCERTIFICAZIONI
Ecolabel per prodotti assorbenti per l'igiene e alle coppette mestruali (Normativa
Comunitaria)
Decisione della Commissione UE che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE
ai prodotti assorbenti per l'igiene e alle coppette mestruali riutilizzabili
TESTO DECISIONE:
https://environment.ec.europa.eu/publications/commission-decision-establishing-eu-ecolabel-
criteria-absorbent-hygiene-products-and-reusable_en
EFFETTO SERRA
Informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione
di colza (cultivar canola) in Australia (Normativa Comunitaria)
La Direttiva (UE) 2018/2001 (26) stabilisce che, per poter essere conteggiati ai fini degli obiettivi
fissati nella direttiva, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa devono ridurre in
modo significativo le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. A tal fine,
l’articolo 29, paragrafo 10, fissa soglie specifiche di riduzione delle emissioni per tali combustibili e
l’articolo 31 stabilisce le modalità di calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
derivanti dal loro uso. Nell’effettuare questi calcoli è possibile utilizzare i valori standard fissati
negli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001. In determinate condizioni, anziché utilizzare i
valori standard delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie
prime agricole è possibile utilizzare i valori tipici. I valori tipici rappresentano il valore medio in una
determinata zona e possono essere comunicati alla Commissione dagli Stati membri o da paesi
terzi. Possono essere utilizzati solo se la Commissione ne riconosce l’accuratezza.
Il 18 maggio 2023 l’Australia ha trasmesso alla Commissione la relazione finale contenente i dati
necessari ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di
colza (cultivar canola) tipicamente prodotta nelle regioni dell’Australia equivalenti alle regioni
NUTS 2 (27) dell’Unione europea, chiedendo il riconoscimento dell’accuratezza dei dati
conformemente all’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.
Con la Decisione del 11 settembre 2023 la Commissione ha valutato la relazione e ha constatato
che contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate
alla coltivazione di colza (cultivar canola) tipicamente prodotta nelle regioni dell’Australia
equivalenti alle regioni NUTS 2 (28) dell’Unione europea con soglia di popolazione da un minimo di
800.000 ad un massimo di 3 milioni.
TESTO DECISIONE 11/9/2023:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023D1760
Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza
climatica (Normativa Nazionale)
La legge 127/2023 prevede norme relative:
1. Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo
e delle scavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica
2. Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale
emergenza climatica
3. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono e assicurano la
convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali
26
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02018L2001-20220607&qid=1695290338983
27
Il sistema NUTS è un sistema di classificazione delle unità territoriali dell’UE per la statistica.
28
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/99/nomenclatura-comune-delle-unita-territoriali-statistiche-
nuts-
e sindacali per adottare, valutando anche la correlazione tra l'umidità relativa, la temperatura e la
ventilazione, linee guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle
emergenze climatiche.
TESTO LEGGE 127/2023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-09-23&atto.codiceRedazionale=23A05339&elenco30giorni=false
Monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas serra (Normativa
Comunitaria)
Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2066 (29) della Commissione del 19 dicembre 2018
stabilisce norme per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle emissioni di gas a
effetto serra e si applica al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto
serra specificate in relazione alle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE (30) e ai
dati relativi alle attività provenienti da impianti fissi, dalle attività di trasporto aereo e al
monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro derivanti dalle
attività di trasporto aereo.
Ora il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/2122 della Commissione del 12 ottobre 2023
modifica il Regolamento 2018/2066 questo per aggiornarlo alle recenti modifiche della Direttiva
2003/87/CE per incorporare norme applicabili agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e
per specificare norme sulla biomassa e sul biogas, e sul monitoraggio delle emissioni di processo
da materiali carbonatici e non carbonati, inoltre vedono essere riviste le disposizioni relative
all'aviazione. E’ stato introdotto un sistema di scambio di quote di emissioni distinto ma parallelo
applicato ai combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell'edilizia e del trasporto su
strada, nonché in altri settori che corrispondono ad attività industriali non
contemplate dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE («edilizia, trasporto su strada e settori
aggiuntivi»), il nuovo Regolamento quindi aggiunge nuove disposizioni e allegati sul monitoraggio
e la comunicazione delle emissioni in tali settori.
LINK AL REGOLAMENTO 2023/2122:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202302122
Quote gas serra da assegnare ad operatori aerei 2024 (Normativa Comunitaria)
Decisione (UE) 2023/2440 della Commissione del 27 ottobre 2023 relativa alla quantità totale di
quote a livello dell’Unione da assegnare agli operatori aerei per il 2024 nell’ambito del sistema per
lo scambio di quote di emissioni dell’UE.
TESTO DECISIONE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202302440
29
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj/eng
30
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0087-20230605&qid=1698052884987
ENERGIA
Etichettatura energetica degli smartphone e dei tablet (Normativa Comunitaria)
Regolamento delegato (UE) 2023/1669 della Commissione del 16 giugno 2023 che integra il
Regolamento (UE) 2017/1369 (31) su etichettatura energetica degli smartphone e dei tablet.
LINK AL REGOLAMENTO 2023/1669:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.214.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A214%
3ATOC
Nuovo Regolamento UE sulle Materie Prime Critiche (Normativa Comunitaria)
Il Parlamento UE ha approvato con emendamenti, in posizione negoziale prima lettura (32), un
Regolamento (proposto su iniziativa della Commissione -33) che prevede una serie completa di
azioni per garantire l'accesso dell'UE a un approvvigionamento sicuro, diversificato, accessibile e
sostenibile di materie prime essenziali. Le materie prime critiche sono indispensabili per un'ampia
gamma di settori strategici tra cui l'industria net zero, l'industria digitale, l'aerospaziale e i settori
della difesa.
Mentre si prevede che la domanda di materie prime critiche aumenterà drasticamente, l'Europa fa
molto affidamento sulle importazioni, spesso da fornitori di paesi terzi quasi monopolistici. L'UE
deve attenuare i rischi per le catene di approvvigionamento legati a tali dipendenze strategiche
per migliorare la sua resilienza economica, come evidenziato dalle carenze all'indomani della
Covid-19 e dalla crisi energetica seguita all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Ciò può
mettere a rischio gli sforzi dell'UE per raggiungere i suoi obiettivi climatici e digitali.
Il Regolamento e affiancato da una Comunicazione della Commissione.
Il Regolamento stabilisce un quadro normativo per sostenere lo sviluppo delle capacità nazionali e
rafforzare la sostenibilità e la circolarità delle catene di approvvigionamento di materie prime
critiche nell'UE. La Comunicazione propone misure per sostenere la diversificazione delle catene di
approvvigionamento attraverso nuovi partenariati internazionali di sostegno reciproco. L'accento
è posto anche sulla massimizzazione del contributo degli accordi commerciali dell'UE, in piena
complementarità con la strategia Global Gateway (34).
Il Critical Raw Material Act viene presentato parallelamente al Net Zero Industry Act dell'UE (vedi
commento alla voce Incentivi e Politiche Sostenibili di questa NewAmbiente Marzo 2023 -35), che
mira a incrementare la produzione nell'UE di tecnologie chiave a emissioni zero o "net-zero" per
garantire catene di approvvigionamento sicure, sostenibili e competitive per l'energia pulita in
vista raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici dell'UE.
La nuova normativa UE sulle materie prime critiche doterà l'UE degli strumenti per garantire
l'accesso dell'UE a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche,
principalmente attraverso le seguenti norme.
31
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369
32
https://www.europarl.europa.eu/infographic/legislative-procedure/index_it.html
33
Vedi pagina 44 NewsAmbiente Marzo 2023 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html
34
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_en
35
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html
Sotto il profilo del rispetto delle norme ambientali si ricorda Il Documento della UE contro le
deroghe alle norme ambientali per la disciplina della estrazione delle CRM. La Commissione UE nel
2021 ha prodotto un articolato documento (36) nel quale tra le molte questioni affrontate si
afferma, pagina 5, testualmente: “L’estrazione e la trasformazione delle materie prime sostenibili
rispettano tutte le norme e i regolamenti nell’Unione europea, compresa la legislazione dell’UE
sancita nei trattati dell’Unione.”
Relativamente ai rifiuti da estrazione delle CRM il documento UE afferma la necessità di applicare
le migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti di estrazione, in linea con la
direttiva sui rifiuti di estrazione (attuata in Italia con il DLgs 117/2008) e con il Reference
Document for the Management of Waste from Extractive Industries (37). Quest’ultimo costituisce
le Migliori tecnologie disponibili applicabili alla gestione dei rifiuti da estrazioni minerarie.
ELENCO MATERIE PRIME CRITICHE E STRATEGICHE
Gli allegati I e II contengono un elenco aggiornato di materie prime critiche e un elenco di materie
prime strategiche fondamentali per le tecnologie importanti per le ambizioni verdi e digitali
dell'Europa e per le applicazioni di difesa e spaziali, pur essendo soggette a potenziali rischi di
approvvigionamento in futuro.
Il regolamento incorpora sia l'elenco delle materie prime critiche che quelle strategiche nel diritto
dell'UE.
Materie prime strategiche
ALLEGATO I SEZIONE1
Materie prime critiche
ALLEGATO II SEZIONE 1
a) Alluminio (Emendamento del Parlamento UE)
a) Bismuto
b) Boro - grado metallurgico
c) Cobalto
d) Rame
e) Gallio
f) Germanio
g) Litio - grado batteria
h) Magnesio metallico
i) Manganese - grado batteria
j) Grafite naturale - grado batteria
k) Nichel - grado batteria
l) Metalli del gruppo del platino
m) Elementi delle terre rare per magneti (Nd, Pr, Tb,
Dy, Gd, Sm, e Ce)
n) Silicio metallico
o) Titanio metallico
p) Tungsteno
a) Antimonio
b) Arsenico
c) Bauxite
d) Barite
e) Berillio
f) Bismuto
g) Boro
h) Cobalto
i) Carbone da coke
j) Rame
k) Feldspato
l) Spatofluoro
m) Gallio
n) Germanio
o) Afnio
p) Elio
q) Elementi delle terre rare pesanti
r) Elementi delle terre rare leggere
s) Litio
t) Magnesio
u) Manganese
v) Grafite naturale
w) Nichel - grado batteria
x) Niobio
y) Fosforite
36
https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/20214901_IT_002_guida_estrazione_sostenibile.pdf
37
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/jrc109657_mwei_bref_-_for_pubsy_online.pdf
z) Fosforo
aa) Metalli del gruppo del platino
bb) Scandio
cc) Silicio metallico
dd) Stronzio
ee) Tantalo
ff) Titanio metallico
gg) Tungsteno
hh) Vanadio
L’elenco potrà essere aggiornato dalla Commissione anche tenendo conto della metodologia di
selezione delle materie prime strategiche come elencata nella sezione I dell’allegato I e, per le
materie prime critiche, qualsiasi materia che raggiunga o superi le soglie in termini sia di
importanza economica sia di rischio di approvvigionamento. Le soglie corrispondono a 1 per il
rischio di approvvigionamento e a 2,8 per l'importanza economica (per il calcolo delle soglie vedi
sezione 2 allegato II al Regolamento).
OBIETTIVI QUANTITATIVI DEL REGOLAMENTO
Il regolamento stabilisce chiari parametri di riferimento per le capacità nazionali lungo la catena di
approvvigionamento strategica delle materie prime e per diversificare l'approvvigionamento
dell'UE entro il 2030:
1. Almeno il 10% del consumo annuo dell'UE per l'estrazione,
2. Almeno il 50% del consumo annuo dell'UE per la trasformazione, fino al 20 % della nuova
capacità di trasformazione dell'Unione potrebbe essere sviluppata nell'ambito di partenariati
strategici nei mercati emergenti e nei paesi in via di sviluppo;
3. la capacità di riciclaggio dell'Unione, comprese tutte le fasi di riciclaggio intermedie, è tale da
consentire la copertura di almeno +10 % del volume della capacità di riciclaggio sulla base del
periodo di riferimento 2020-2022 per ciascuna materia prima strategica al fine di raccogliere,
selezionare e trasformare almeno il 45 % di ciascuna materia prima strategica contenuta nei rifiuti
dell'Unione tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica;
4. diversificare le importazioni di materie prime strategiche dell'Unione al fine di garantire che,
entro il 2030, il consumo annuo dell'Unione di ciascuna materia prima strategica in qualsiasi fase
di trasformazione pertinente possa contare sulle importazioni da diversi paesi terzi, nessuno dei
quali copra più del 65 % del consumo annuo dell'Unione, mentre è opportuno attribuire priorità
alla riduzione delle dipendenze da partner non affidabili che non condividono i valori dell'Unione,
il rispetto dei diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto;
PROGETTI DICHIARATI STRATEGICI
1. Criteri per definire i progetti strategici (articolo 5 – allegato III)
a) contribuire significativamente alla sicurezza dell’approvvigionamento di materie prime
strategiche per la UE in qualsiasi fase della catena del valore e di tecnologie strategiche (38)
attraverso la sostituzione di qualsiasi materia prima strategica indicata nell'allegato I, sezione I,
all'interno delle catene del valore di tali tecnologie strategiche, adottando al contempo misure per
38
le tecnologie necessarie per le transizioni verde e digitale nonché per le applicazioni aerospaziali e di difesa;
ottenere un'impronta ambientale e materiale pari o inferiore rispetto al materiale che viene
sostituito e garantendo comunque il rispetto degli obiettivi climatici della UE per il 2030 e il 2050
ma anche agli obiettivi UE di cooperazione allo sviluppo e politica estera;
b) il progetto realizzabile in tempi limitato e con un volume di produzione previsto attendibile il
tutto attraverso una verifica che parta da studi di fattibilità di qualità
c) il progetto sarebbe attuato in modo sostenibile, non solo ambientali ma anche dei diritti umani,
dei popoli indigeni e dei lavoratori, della quantità di posti di lavoro di qualità, rispetto delle
comunità locali, e l'uso di pratiche commerciali trasparenti con idonee politiche di conformità
volte a prevenire e ridurre al minimo i rischi di impatti negativi sul corretto funzionamento della
pubblica amministrazione, tra i quali la corruzione e la concussione, come specificato all'allegato III
del Regolamento. Relativamente a questo criterio il suo rispetto dipende, come afferma il punto 4
dell’allegato III, occorre dimostrare il rispetto della normativa UE e degli strumenti di regolazione
internazionale ivi elencati.
d) per i progetti nell'Unione, l'istituzione, il funzionamento o le attività del progetto avrebbero
benefici transfrontalieri al di là dello Stato membro interessato, anche per i settori a valle. In
particolare: i) la partecipazione al progetto di imprese di Stati membri diversi; ii l'eventualità che
anche gli off-taker potenziali si trovino in più di uno Stato membro; iii) gli effetti sulla disponibilità
di materie prime strategiche per gli utilizzatori a valle in più di uno Stato membro.
e) per i progetti nei paesi terzi che sono mercati emergenti o paesi in via di sviluppo, il
progetto includerebbe solo partner che condividono le stesse vedute, sarebbe gestito nell'ambito
di un sistema di certificazione della sostenibilità delle materie prime riconosciuto dalla
Commissione, sarebbe reciprocamente vantaggioso per l'Unione e il paese terzo interessato, e
apporterebbe un valore aggiunto in tale paese, contribuendo allo sviluppo della sua economia e
alla creazione di adeguate industrie a valle, comprese le industrie di trasformazione locali. In
particolare: i) al rafforzamento di più di una fase della catena del valore delle materie prime in tale
paese o nella regione in cui si trova; ii) all'incentivazione di investimenti privati nella catena del
valore nazionale delle materie prime; iii) al conseguimento di maggiori benefici economici o
sociali, compresa la creazione di posti di lavoro.
e bis) le domande per lo status di progetto strategico relative esclusivamente alla lavorazione o al
riciclaggio situate in aree protette a norma della direttiva 92/43/CEE(24) del Consiglio e della
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(25) non sono prese in considerazione
per lo status di progetto strategico dalla Commissione, salvo in casi debitamente giustificati.
Contenuto della domanda per ottenere il riconoscimento di progetto strategico
Tra gli altri i più significativi:
a) gli elementi di prova pertinenti e fattuali relativi al rispetto dei criteri di selezione di cui al
precedente paragrafo del presente commento;
b) un calendario per l'attuazione del progetto, compresa una panoramica delle autorizzazioni
necessarie per il progetto e lo stato della relativa procedura di rilascio delle autorizzazioni;
c) un piano contenente misure per garantire il coinvolgimento significativo e la partecipazione
attiva delle comunità interessate, e l'istituzione di meccanismi di attenuazione e compensazione,
garantendo che il reinsediamento involontario sia utilizzato esclusivamente come opzione di
ultima istanza;
d) una stima del potenziale del progetto in relazione alla creazione di posti di lavoro di qualità;
e) un piano di miglioramento dello stato ambientale dei siti dopo la fine dello sfruttamento, in
un'ottica di ripristino dello stato ambientale precedente tenendo conto della fattibilità tecnica ed
economica, nonché misure per favorire la formazione e il reimpiego dei lavoratori;
f) per i progetti che implicano attività di estrazione all'interno di aree protette dalla direttiva
92/43/CE o 2000/60/CE, una descrizione che dimostri il nesso tangibile tra il progetto e l'interesse
pubblico (QUINDI SI POTRA’ ESTRARRE IN AREE PROTETTE!);
g) per i progetti nei paesi terzi, elementi di prova forniti dal promotore del progetto che attestino
che almeno il 40 % della sua proprietà è situato nell'Unione o nel paese partner.
Il Comitato che decide sulla strategicità del progetto (articolo 6)
La Commissione inoltra tutta la documentazione relativa alla domanda al Comitato Europeo per le
Materie Prime Critiche di cui agli articoli 34, 35 (39). Entro 30 giorni dalla ricezione della
documentazione relativa alla domanda, il comitato discute ed emette, sulla base di un processo
equo e trasparente, un parere sulla completezza della domanda e sul fatto che il progetto
proposto soddisfa o no i criteri. Sulla base del Parere del Comitato la Commissione decide la
strategicità del progetto.
Qualsiasi Stato membro il cui territorio è interessato da un progetto proposto può opporsi alla
concessione dello status di progetto strategico al progetto proposto. Il comitato può invitare
lo Stato membro interessato a presentare le proprie ragioni a supporto dell'obiezione in modo che
siano discusse dal comitato.
I progetti strategici sono dichiarati di interesse pubblico rilevante solo se rispettano le norme
ambientali della UE.
AUTORITÀ NAZIONALE (articolo 8)
Entro 3 mesi dalla entrata in vigore del Regolamento gli Stati membri designano un'autorità
nazionale competente responsabile di agevolare, coordinare e razionalizzare la procedura di
rilascio delle autorizzazioni per i progetti relativi alle materie prime critiche e di fornire
informazioni sugli elementi di cui all'articolo 17 (40). Senza incidere sulla rapidità del procedimento,
l'autorità competente designata può richiedere il parere e il coinvolgimento di altre autorità
competenti.
L’Autorità Nazionale coordina la presentazione di tutta la documentazione e delle informazioni
pertinenti funzionando da sportello unico e deve avere assegnate le risorse necessarie per
svolgere le sue funzioni che se non fossero sufficienti potrebbero essere integrate dal sostegno
della Commissione.
L’Autorità può delegare i suoi compiti ad altro soggetto dello stato membro mantenendo le stesse
caratteristiche di unitarietà del procedimento di autorizzazione.
FACILITAZIONI ISTRUTTORIE E PROCEDURALI PER I PROGETTI STRATEGICI (articolo9)
39
composto dagli Stati membri e dalla Commissione ed è presieduto dalla Commissione.
40
“a) la procedura di rilascio delle autorizzazioni e le relative procedure amministrative per ottenerle;
b) i servizi di finanziamento e investimento;
c) le possibilità di finanziamento a livello dell'Unione o degli Stati membri;
d) i servizi di sostegno alle imprese per quanto concerne, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la dichiarazione dei
redditi d'impresa, la normativa fiscale locale, il diritto del lavoro.”
Gli sportelli unici assegnano ai progetti relativi alle materie prime critiche a cui è stato conferito lo
status di progetti strategici un funzionario responsabile della pratica. Il funzionario responsabile
della pratica costituisce un agevole punto di contatto e aiuta il promotore del progetto a
comprendere le questioni amministrative. Il funzionario responsabile può anche fare parte di
un'altra autorità rispetto alle diverse strutture nazionali dello sportello unico.
Fatti salvi gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione, i progetti strategici dell'Unione ottengono lo
status di massima rilevanza nazionale possibile, laddove tale status esista nel diritto nazionale, e
sono trattati di conseguenza nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese le
autorizzazioni edilizie, chimiche e di connessione alla rete, nonché le valutazioni e le autorizzazioni
ambientali, se del caso, e tutte le domande e le procedure amministrative.
Tutte le procedure di risoluzione delle controversie, i contenziosi, i ricorsi e i rimedi giurisdizionali
relativi alla procedura di rilascio delle autorizzazioni e all'emissione di autorizzazioni per i progetti
strategici dell'Unione di fronte a organi giurisdizionali, tribunali o collegi nazionali, compresi la
mediazione o l'arbitrato, ove previsti nel diritto nazionale, sono considerati urgenti, se e nella
misura in cui il diritto nazionale prevede simili procedure d'urgenza e purché
siano strettamente rispettati i diritti della difesa dei singoli e delle comunità locali di norma applicabili.
I promotori dei progetti strategici partecipano a tale procedura d'urgenza, ove applicabile.
PROCEDURE AUTORIZZAZIONE PROGETTI SU MATERIE CRITICHE (articolo 10)
Per i progetti strategici dell'Unione la procedura di rilascio delle autorizzazioni non supera:
a) i 24 mesi per i progetti strategici che prevedono l'estrazione, salvo per i progetti strategici legati
esclusivamente ai rifiuti di estrazione, per i quali la procedura di rilascio delle autorizzazioni non
supera i 18 mesi (proroga massima di 3 mesi);
b) i 12 mesi per i progetti strategici che prevedono esclusivamente la trasformazione o il
riciclaggio (proroga massima di 1 mese).
Per i progetti strategici dell'Unione per i quali è stata avviata la procedura di rilascio delle
autorizzazioni prima dell'ottenimento dello status di progetto strategico e per le espansioni dei
progetti strategici che hanno già ottenuto un'autorizzazione, la durata delle fasi rimanenti di tale
procedura dopo la concessione al progetto dello status di progetto strategico, in deroga a quanto
indicato al punto 1, non supera:
a) i 21 mesi per i progetti strategici che prevedono l'estrazione, salvo per i progetti strategici legati
esclusivamente ai rifiuti di estrazione, per i quali la procedura di rilascio delle autorizzazioni non
supera i 15 mesi (proroga massima di 3 mesi);
b) i 9 mesi per i progetti strategici che prevedono esclusivamente la trasformazione o il riciclaggio
(proroga massima di 1 mese).
APPLICABILITÀ DELLA VIA (articolo 10)
Per i progetti strategici che non prevedono l'estrazione la determinazione se tale valutazione
dell'impatto ambientale sia necessaria e le valutazioni pertinenti sono decise e comunicate al
promotore del progetto entro 30 giorni dalla domanda
PROCEDURA AUTORIZZATORIA (articolo 10)
Entro un mese dal ricevimento di una domanda di rilascio delle autorizzazioni relativa a un
progetto strategico, l'autorità nazionale competente, convalida la domanda o, se il promotore del
progetto non ha inviato tutte le informazioni necessarie per elaborare la domanda, chiede a
quest'ultimo di presentare una domanda completa entro 30 giorni da tale richiesta, in cui si
specifica quali sono le informazioni mancanti.
La data del riconoscimento della validità della domanda da parte dell'autorità nazionale
competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.
Entro un mese dalla data di riconoscimento della validità della domanda di rilascio delle
autorizzazioni, l'autorità nazionale competente redige, in stretta collaborazione con il promotore
del progetto e le altre autorità interessate, un calendario dettagliato per la procedura di rilascio
delle autorizzazioni. Il calendario è pubblicato dal promotore del progetto sul sito web di cui
all'articolo 7, paragrafo 9 (41).
VIA E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI NELLA PROCEDURA AUTORIZZATORIA (articolo 11)
Nel caso in cui debba essere effettuata una valutazione dell'impatto ambientale per un progetto
strategico, il promotore del progetto in questione, entro 30 giorni dalla notifica del riconoscimento
del progetto come strategico, richiede all'autorità nazionale competente, un parere sulla portata e
sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto di valutazione dell'impatto
ambientale. L'autorità nazionale competente, garantisce che il parere di cui al primo comma sia
emesso il prima possibile ed entro un periodo di tempo non superiore a 20 giorni dalla data in cui
il promotore del progetto ha presentato la sua richiesta. L'autorità nazionale competente ha come
obiettivo quello di semplificare la procedura e guidare il promotore del progetto attraverso di
essa.
Quanto sopra previsto non si applica alla procedura di rilascio delle autorizzazioni riguardante i
progetti strategici per i quali tale procedura è stata avviata prima della concessione dello status di
progetto strategico
Quanto per i progetti strategici sono richieste Valutazione e autorizzazioni ambientali (VIA,
Autorizzazione alle emissioni, gestione rifiuti, valutazioni di incidenza, nulla osta rischi incidenti
rilevanti) l'autorità nazionale competente, garantisce l'applicazione di una procedura coordinata o
comune, in base alla scelta del promotore del progetto, che soddisfi tutte le prescrizioni di tale
normativa dell'Unione, qualunque sia la procedura scelta dal promotore del progetto.
L'autorità nazionale competente garantisce che le autorità interessate formulino la conclusione
motivata sulla Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto strategico entro 80 giorni dal
ricevimento di tutte le informazioni necessarie raccolte dal completamento delle consultazioni del
pubblico secondo le modalità previste dalla Direttiva sulla VIA. Il termine può, in casi eccezionali
valutati ogni volta, essere prorogato di 30 giorni.
Quanto sopra previsto si applica alla procedura di rilascio delle autorizzazioni riguardante i
progetti strategici per i quali tale procedura è stata avviata prima della concessione dello status di
progetto strategico solo nella misura in cui le fasi previste da tali paragrafi non siano ancora state
completate.
La consultazione del pubblico nella VIA ha come termine massimo quello di 80 giorni e minimo di
40 giorni.
Se la VIA non arriva nei termini sopra indicati il promotore del progetto può presentare un reclamo
dinanzi al tribunale competente, che comporta sanzioni pecuniarie o un'ingiunzione cautelare.
41
Il promotore del progetto crea e aggiorna regolarmente il sito web della società o un sito web dedicato al progetto
con informazioni pertinenti per la popolazione locale, al fine di promuovere l'accettazione pubblica del progetto
strategico, comprese le informazioni sugli impatti e i benefici ambientali e sociali ad esso associati. Il sito web è
liberamente accessibile al pubblico ed è disponibile in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dalla
popolazione locale.
PIANIFICAZIONE E VAS (articolo 12)
Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali, regionali e locali responsabili della
preparazione dei piani, compresi i piani di zonizzazione, i piani territoriali e i piani di utilizzo del
territorio, includano in tali piani, ove opportuno, disposizioni per l'elaborazione di progetti relativi
alle materie prime critiche in stretta collaborazione tra loro. La priorità è attribuita alle superfici
artificiali ed edificate, ai siti industriali, alle aree dismesse, alle miniere attive o abbandonate e, se
del caso, ai depositi minerari verificati dal rilevamento geologico effettuato da uno Stato membro.
Nel caso in cui i piani che includono disposizioni per lo sviluppo di progetti relativi a materie prime
critiche siano soggetti a VAS e Valutazione di Incidenza tali valutazioni sono combinate.
Ove applicabile, tale valutazione combinata riguarda anche l'impatto sui corpi idrici
potenzialmente interessati e verifica se il piano causerebbe un deterioramento dello stato o del
potenziale di cui all'articolo 4 (obiettivi ambientali) della direttiva 2000/60/CE (42) o se potrebbe
ostacolare il raggiungimento di un buono stato o di un buon potenziale da parte di un corpo idrico,
il tutto senza proroga dei termini della procedura come indicati nei paragrafi precedenti del
presente commento.
Qualora gli Stati membri interessati siano tenuti a valutare gli impatti delle attività esistenti e
future sull'ambiente marino, comprese le interazioni terra-mare, come indicato all'articolo 4 (43)
della direttiva 2014/89/UE (pianificazione dello spazio marittimo -44), la valutazione combinata
tiene conto anche di tali impatti mantenendo al contempo lo stesso standard qualitativo.
FINANZIAMENTI PER I PROGETTI STRATEGICI (articolo 14)
La Commissione e gli Stati membri nonché le autorità locali e regionali interessate intraprendono
attività volte ad accelerare e facilitare gli investimenti privati in progetti strategici. Al fine di
assicurare un approvvigionamento coerente all'interno dell'Unione, gli Stati membri,
conformemente agli articoli 107 e 108 TFUE (45), valutano l'erogazione e il coordinamento di un
sostegno a favore di progetti strategici che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti, nonché a
favore di start-up attive in fasi specifiche della catena del valore, al fine di sostenere lo sviluppo e
promuovere un ecosistema innovativo e il più ampio spettro di tecnologie in tale settore. La
Commissione e gli Stati membri si astengono dal realizzare attività che disincentivano gli
investimenti privati.
AGEVOLARE GLI ACCORDI DI OFF-TAKE (articolo 16)
La Commissione istituisce un sistema per facilitare la conclusione di accordi di off-take relativi ai
progetti strategici, nel rispetto delle norme in materia di concorrenza. Gli accordi di off-take sono
dei contratti con cui il produttore di una risorsa si impegna a vendere a un acquirente determinate
quantità di prodotti a prezzi stabiliti e per un determinato numero di anni. Il loro scopo è dunque
quello di difendere un accordo di fornitura dalle turbolenze dei mercati limitando i rischi per le
parti coinvolte.
42
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02000L0060-
20141120&qid=1696056348098#tocId6
43
Elaborazione e attuazione della pianificazione dello spazio marittimo
44
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0089
45
eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
PROGRAMMI NAZIONALI DI ESPLORAZIONE (articolo 18)
Ciascuno Stato membro (46) elabora un programma nazionale di esplorazione generale per le
materie prime critiche.
Gli Stati membri sostengono la maturità tecnologica di tecnologie per l'esplorazione per depositi di
spessore e complessi di materie prime critiche almeno tramite l'inclusione di azioni di supporto a
tale scopo previste dai programmi nazionali di R&I, riducendo al minimo l'impatto ambientale di
tali tecnologie.
I Piani contengono:
a) mappatura dei minerali su scala idonea, compreso il potenziale di sterili esistenti;
b) campagne geochimiche, anche per stabilire la composizione chimica di terreni, sedimenti e
rocce;
c) indagini geoscientifiche, come le indagini geofisiche;
d) elaborazione dei dati raccolti attraverso l'esplorazione generale, anche mediante lo sviluppo di
mappe predittive;
e) rielaborazione dei dati delle indagini geoscientifiche esistenti per individuare eventuali presenze
minerali non rilevate contenenti materie prime critiche e metalli vettori che possono contenere
materie prime critiche.
La Commissione può emettere un parere in merito all'ambito di applicazione e al formato dei
programmi di esplorazione per assicurare un approccio ottimizzato dell'Unione. La Commissione
può altresì aiutare gli Stati membri a istituire e attuare i propri programmi nazionali di
esplorazione, mediante risorse tecniche, digitali e tecnologiche.
Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico, su un sito web ad accesso libero, le
informazioni aggiornate relative alle presenze minerali contenenti materie prime critiche, raccolte
attraverso le misure previste nei programmi nazionali di cui sopra su richiesta motivata del mondo
accademico, delle autorità nazionali competenti, degli enti dell'Unione o nazionali, regionali e
locali, istituti o servizi geologici nazionali. Se del caso, tali informazioni comprendono la
classificazione delle presenze individuate secondo la classificazione quadro delle Nazioni Unite per
le risorse.
MONITORAGGIO E PROVE DI STRESS (articolo 19)
La Commissione monitora il rischio di approvvigionamento connesso alle materie prime critiche.
Tale monitoraggio riguarda almeno l'evoluzione dei parametri seguenti:
a) i flussi commerciali;
b) la domanda e l'offerta;
c) la concentrazione dell'offerta;
d) la produzione e le capacità di produzione a livello mondiale e dell'Unione nelle diverse fasi della
catena del valore;
d bis) la volatilità dei prezzi;
d ter) le strozzature delle autorizzazioni;
d quater) le capacità di riciclaggio a livello globale e dell'Unione di materie prime strategiche;
d quinquies) gli sviluppi geopolitici e le sfide in materia di sicurezza che l'Unione si trova ad
affrontare.
46
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/08/materie-critiche-per-la-transizione.html
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PER IL MONITORAGGIO (articolo 20)
Nell'ambito della relazione alla Commissione sullo stato di attuazione del presente Regolamento di
cui all'articolo 43 gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni su qualsiasi progetto
relativo alle materie prime, nuovo o già esistente sul proprio territorio
RELAZIONI SULLE SCORTE STRATEGICHE (articolo 21)
Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 43 gli Stati membri trasmettono alla Commissione
informazioni sullo stato delle proprie scorte strategiche di materie prime strategiche.
Sulla base della relazione la Commissione con il supporto del Comitato svolge una azione di
monitoraggio e informazione sullo stato delle scorte strategiche (articolo 22 del Regolamento).
RECUPERO DI MATERIE PRIME CRITICHE DAI RIFIUTI DI ESTRAZIONE (articolo 26)
Gli operatori (47) tenuti a presentare piani di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 5 (48) della
direttiva 2006/21/CE (49) forniscono all'autorità competente (50) di cui all'articolo 3 della direttiva
2006/21/CE uno studio di valutazione ambientale ed economica preliminare riguardante il
potenziale recupero di materie prime critiche:
a) dai rifiuti di estrazione immagazzinati nella struttura;
a bis) dai rifiuti di estrazione smaltiti dall'operatore dall'entrata in vigore della direttiva
2006/21/CE;
b) dai rifiuti di estrazione prodotti o, se ritenuto più efficace, dal volume estratto prima che
diventassero rifiuti.
In Italia ad oggi la disciplina dei rifiuti da attività estrattiva è il DLgs 117/2008 (51). Una normativa
complessa modificata negli anni successivi ma che ha mantenuta al centro strumenti di tutela
preventiva del potenziale inquinamento da residui di attività di miniera come il piano di gestione
dei rifiuti da estrazione dei minerali, misure di prevenzione degli incidenti, piani di emergenza
esterni a tutela della popolazione oltre che dei lavoratori, norme di trasparenza e coinvolgimento
del pubblico. Questa normativa al massimo dovrà essere integrata per migliorare il contenuto dei
piani di gestione e dei piani di emergenza come delle misure di prevenzione incidenti al fine di
adeguarla alle specificità delle problematiche ambientali che pongono le attività di estrazione delle
CRM.
Secondo il nuovo Regolamento gli operatori sono esonerati dall'obbligo di cui sopra se dimostrano
alle autorità competenti che i rifiuti di estrazione non contengono materie prime critiche
tecnicamente recuperabili.
Gli Stati membri istituiscono una banca dati di tutte le strutture di deposito dei rifiuti chiuse,
comprese quelle abbandonate, situate sul loro territorio. Tale banca dati contiene informazioni
riguardanti:
a) l'ubicazione, la superficie e il volume dei rifiuti della struttura di deposito dei rifiuti;
47
persona fisica o giuridica incaricata della gestione dei rifiuti di estrazione, in conformità del diritto nazionale dello
Stato membro in cui avviene la gestione dei rifiuti, compresi il deposito temporaneo dei rifiuti di estrazione e le fasi
operative e quelle successive alla chiusura
48
piano di gestione dei rifiuti per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di
estrazione, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile
49
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006L0021-
20090807&qid=1696058310340#tocId5
50
In Italia vedi leggi regionali sulle attività estrattive
51
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008;117
b) l'operatore o l'ex operatore della struttura di deposito dei rifiuti e, se del caso, il relativo
successore legale;
c) le quantità e le concentrazioni approssimative di tutte le materie prime contenute nei rifiuti di
estrazione e, laddove disponibili, nel giacimento minerario originale, conformemente al paragrafo
6 del presente articolo;
d) qualsiasi informazione supplementare ritenuta pertinente dallo Stato membro per consentire il
recupero di materie prime critiche da una struttura di deposito dei rifiuti.
Il recupero di materie prime critiche dai rifiuti da attività estrattive vedi lo studio (52) di Transport
& Environment di cui trovate una sintesi tradotta in questa NewsAmbiente sempre alla voce
Energia.
RICICLABILITÀ DEI MAGNETI PERMANENTI (articolo 27)
Per magnete permanente si intende, secondo il Regolamento, un magnete che mantiene il suo
magnetismo dopo essere stato rimosso da un campo magnetico esterno;
A decorrere da tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], qualsiasi
persona fisica o giuridica che immetta sul mercato dispositivi per la risonanza magnetica per
immagini, generatori di energia eolica, robot industriali, veicoli a motore, mezzi di trasporto
leggeri, generatori di freddo, pompe di calore, motori elettrici, anche se integrati in altri prodotti,
lavatrici automatiche, asciugatrici a tamburo, forni a microonde, aspirapolvere o lavastoviglie
garantisce che tali prodotti rechino un'etichetta (approvata nella sua forma con atto della
Commissione) ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile che indica:
a) se tali prodotti contengono o meno uno o più magneti permanenti;
b) qualora il prodotto contenga uno o più magneti permanenti, se tali magneti appartengono a
uno dei seguenti tipi: i) neodimio-ferro-boro; ii) samario-cobalto; iii) alluminio-nichel-cobalto;
iv) ferrite;
c) qualora il prodotto contenga uno o più magneti permanenti dei tipi descritti alla lettera b), la
quantità di ciascun tipo di magnete che è contenuta nel prodotto.
L’articolo 28 prevede particolari obblighi di pubblicazione sul contenuto riciclato dei magneti
permanenti.
SISTEMI RICONOSCIUTI (articolo 29)
I governi, le associazioni di categoria o i raggruppamenti interessati che hanno sviluppato e
supervisionato sistemi di certificazione relativi alla sostenibilità delle materie prime critiche
("titolari dei sistemi") possono chiedere il riconoscimento dei propri sistemi da parte della
Commissione. La decisione di riconoscimento di un sistema è pubblicata entro sei mesi dalla
domanda presentata dal titolare del sistema.
Le richieste di cui al primo comma contengono qualsiasi elemento di prova pertinente relativo al
rispetto dei criteri di cui all'allegato IV al Regolamento.
52
https://www.transportenvironment.org/wp-
content/uploads/2023/09/2023_09_Earthjustice_Remining_Exec_Sum_Final.pdf
DICHIARAZIONE DELL'IMPRONTA AMBIENTALE (articolo 30)
Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione adotta atti delegati al fine di integrare il presente
regolamento stabilendo norme per il calcolo e la verifica dell'impronta ambientale di tutte le
materie prime critiche, conformemente all'allegato V (al Regolamento) e tenendo conto di metodi
di valutazione scientificamente validi e delle pertinenti norme internazionali. Le norme di calcolo e
di verifica individuano la categoria di impatto principale o, in casi debitamente giustificati, diverse
categorie di impatto. La dichiarazione dell'impronta riguarda tale categoria o tali categorie di
impatto, nonché le emissioni di gas a effetto serra.
TESTO REGOLAMENTO APPROVATO DAL PARLAMENTO UE:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0325_IT.html#title2
PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE DELLA UE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2023:349:FULL
Nuova Direttiva sulla efficienza energetica (Normativa Comunitaria)
Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023
sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (53) sul fondo sociale per il
clima.
PRINCIPIO «L'EFFICIENZA ENERGETICA AL PRIMO POSTO» (articolo 3)
Gli Stati membri provvedono affinché siano valutate soluzioni di efficienza energetica, comprese le
risorse sul versante della domanda e la flessibilità del sistema, nelle decisioni strategiche e di
pianificazione e in quelle relative ai grandi investimenti di valore superiore a 100 000 000 EUR
ciascuna o a 175 000 000 EUR per i progetti di infrastrutture di trasporto, nei seguenti settori:
1. sistemi energetici (54)
2. settori non energetici, ove essi incidano sul consumo di energia e sull'efficienza energetica,
come edifici, trasporti, acqua, tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), agricoltura
e finanza
Nel rispetto del principio gli Stati membri devono tenere conto della Raccomandazione
(UE) 2021/1749 (55) della Commissione, del 28 settembre 2021 sull'efficienza energetica al primo
posto: dai principi alla pratica — Orientamenti ed esempi per l'attuazione nel processo decisionale
del settore energetico e oltre.
OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA (articolo 4)
Gli Stati membri garantiscono collettivamente una riduzione del consumo di energia pari almeno
all'11,7 % nel 2030 rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento UE 2020, così che il
consumo di energia finale dell'Unione non superi 763 Mtep. Gli Stati membri si adoperano al
meglio per contribuire collettivamente all'obiettivo indicativo dell'Unione relativo al consumo di
energia primaria pari a un volume non superiore a 992,5 Mtep nel 2030.
Ciascuno Stato membro stabilisce un contributo nazionale indicativo di efficienza energetica,
basato sul consumo di energia finale al fine di conseguire collettivamente l'obiettivo vincolante
53
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0955&qid=1696946378846
54
il sistema concepito principalmente per fornire servizi energetici al fine di soddisfare la domanda di energia, sotto
forma di energia termica, combustibili ed energia elettrica, dei settori di uso finale
55
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1749
dell'Unione relativo al consumo di energia finale di cui sopra e si adopera al meglio per contribuire
collettivamente all'obiettivo indicativo dell'Unione in materia di consumo di energia primaria di cui
a tale paragrafo.
RUOLO GUIDA DEL SETTORE PUBBLICO IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (articolo 5)
Gli Stati membri provvedono affinché il consumo complessivo di energia finale degli enti pubblici
nel loro insieme sia ridotto almeno dell'1,9 % l'anno rispetto al 2021.
Gli Stati membri possono decidere di escludere i trasporti pubblici o le forze armate dall'obbligo
stabilito al primo comma.
L'obbligo di cui sopra non comprende, fino al 31 dicembre 2026, il consumo energetico degli enti
pubblici nelle unità amministrative locali con popolazione inferiore a 50 000 abitanti e, fino al
31 dicembre 2029, il consumo energetico degli enti pubblici nelle unità amministrative locali con
una popolazione inferiore a 5 000 abitanti.
Gli Stati membri includono negli aggiornamenti dei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima,
il volume della riduzione del consumo di energia, disaggregato per settore, che tutti gli enti
pubblici sono tenuti a realizzare e le misure che intendono adottare al fine di conseguire tali
riduzioni.
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità regionali e locali stabiliscano misure specifiche di
efficienza energetica nei rispettivi strumenti di pianificazione a lungo termine, quali piani per la
decarbonizzazione o piani in materia di energia sostenibile, previa consultazione dei pertinenti
portatori di interessi, tra cui le agenzie per l'energia se del caso, e del pubblico, in particolare dei
gruppi vulnerabili a rischio di trovarsi in condizioni di povertà energetica o più esposti ai suoi
effetti.
RUOLO ESEMPLARE DEGLI EDIFICI DEGLI ENTI PUBBLICI (articolo 6)
Ciascuno Stato membro garantisce che almeno il 3 % della superficie coperta utile totale degli
edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà dei suoi enti pubblici sia ristrutturato ogni anno per
trasformarli in edifici a emissioni zero o quanto meno in edifici a energia quasi zero in conformità
dell'articolo 9 (56) della direttiva 2010/31/UE.
APPALTI PUBBLICI: REQUISITI EFFICIENZA APPALTI PUBBLICI (articolo 7)
Gli Stati membri provvedono affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che
concludono contratti pubblici di appalto e concessione di valore pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 8 (57) della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 4 (58) della direttiva 2014/24/UE e
all'articolo 15 (59) della direttiva 2014/25/UE acquistino esclusivamente prodotti, servizi, edifici e
56
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02010L0031-
20210101&qid=1696947427944#tocId12
57
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014L0023-
20220101&qid=1696947550083#tocId5
58
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014L0024-
20220101&qid=1696947665005#tocId5
59
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014L0025-
20220101&qid=1696947758359#tocId21
lavori ad alta efficienza energetica conformemente ai requisiti di cui all'allegato IV (60) della
presente direttiva, salvo nei casi in cui ciò non sia tecnicamente fattibile.
OBIETTIVI CUMULATIVI DI RISPARMI ENERGETICI NELL'USO FINALE (articolo 8)
Gli Stati membri realizzano cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale almeno equivalenti
a:
a) nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 pari all'1,5 %, in volume, delle
vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1o gennaio
2013. Le vendite di energia, in volume, utilizzata nei trasporti possono essere escluse in tutto o in
parte da tale calcolo;
b) nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari:
- dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, allo 0,8 % del consumo annuo medio di energia finale
realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019;
- dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, all'1,3 % del consumo annuo medio di energia finale
realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019;
- dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, all'1,5 % del consumo annuo medio di energia finale
realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019;
- dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2030, all'1,9 % del consumo annuo medio di energia finale
realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019.
REGIMI OBBLIGATORI DI EFFICIENZA ENERGETICA (articolo 9)
Gli Stati membri che decidono di adempiere gli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 8
istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica alle parti obbligate.
Le parti obbligate sono i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione, i
distributori di energia, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di carburante per
trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi
territori.
SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA E AUDIT ENERGETICI (articolo 11)
Gli Stati membri provvedono affinché le imprese con un consumo annuo medio di energia
superiore a 85 TJ nei tre anni precedenti, considerati tutti i vettori energetici, attuino un sistema di
gestione dell’energia. Il sistema di gestione dell’energia è certificato da un organismo
indipendente secondo le pertinenti norme europee o internazionali.
TESTO DIRETTIVA 2023/1791:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.231.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A231%
3AFULL
60
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023L1791#d1e32-82-1
Piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (Normativa Nazionale)
Delibera di Arera del 19 settembre 2023 che modifica il Regolamento della Piattaforma di
Assegnazione della Capacità di Rigassificazione (PAR) organizzata e gestita dal Gestore dei Mercati
Energetici s.p.a (GME).
Nell’ambito della PAR sono svolte le procedure per l'assegnazione della capacità di rigassificazione
presso i Terminali gestiti dalle Imprese di rigassificazione che abbiano richiesto di avvalersi dei
servizi offerti dal GME tramite la PAR.
La PAR si articola (61) in comparti dedicati ciascuno ad ognuna delle Imprese di Rigassificazione che
hanno aderito alla PAR.
TESTO DELIBERA:
https://www.arera.it/it/docs/23/406-23.htm
Etichettatura energetica per i condizionatori d’aria, le sorgenti luminose, gli
apparecchi di refrigerazione e gli apparecchi di refrigerazione (Normativa
Comunitaria)
Regolamento delegato (UE) 2023/2048 della Commissione del 4 luglio 2023 che rettifica i
Regolamenti delegati (UE) n. 626/2011(62), (UE) 2019/2015 (63), (UE) 2019/2016 (64) e
(UE) 2019/2018 (65) per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i condizionatori
d’aria, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione e gli apparecchi di refrigerazione con
funzione di vendita diretta.
TESTO REGOLAMENTO 2023/2048:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R2048
61
https://www.mercatoelettrico.org/it/Mercati/ASTE/Aste.aspx#:~:text=Il%20GME%20organizza%20e%20gestisce%20la
%20Piattaforma%20di,dei%20servizi%20offerti%20dal%20GME%20tramite%20la%20PAR.
62
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011R0626-20200809&qid=1697027618025
63
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R2015-20210901&qid=1697027687664
64
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R2016-20210501&qid=1697027743718
65
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R2018-20210501&qid=1697027798013
Appalti per produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti
rinnovabili (Normativa Comunitaria)
Decisione di Esecuzione (EU) 2023/1978 della Commissione del 21 settembre 2023
sull’applicabilità dell’articolo 34 della Direttiva 2014/25/UE (66) del Parlamento europeo e del
Consiglio all’aggiudicazione di appalti per l’esercizio di attività relative alla produzione e alla
vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili in Germania, ad eccezione dell’energia
elettrica da fonti rinnovabili prodotta in impianti entrati in funzione prima del 1o agosto 2014 e
che continuano a ricevere finanziamenti pubblici e delle attività relative alla produzione e alla
vendita all’ingrosso di energia elettrica da parchi eolici offshore messi in funzione dopo il
1o gennaio 2012 e soggetti alla legge del 2012 sulle fonti energetiche rinnovabili (Erneuerbare-
Energien-Gesetz) in Germania.
L’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE dispone che gli appalti destinati a permettere
lo svolgimento di un’attività cui si applica tale direttiva, su richiesta di uno Stato membro o di un
ente aggiudicatore, non sono soggetti alla stessa se tale attività è direttamente esposta alla
concorrenza su mercati liberamente accessibili nello Stato membro in cui è esercitata.
TESTO DECISIONE 2023/1978:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023D1978
Individuazione aree idonee e non per impianti a fonti rinnovabili (Normativa
Nazionale)
Presentata bozza di Decreto Ministeriale che ha la duplice finalità:
a) individuare la ripartizione fra le Regioni e le Province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030
di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili, necessaria per raggiungere gli obiettivi
fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall’attuazione del pacchetto
“Fit for 55” (67), anche alla luce del pacchetto “Repower UE”;
b) stabilire principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non
idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento degli obiettivi di
cui alla lettera a).
Soprattutto la bozza di Decreto conferma la definizione ex lege di aree idonee già vista con la legge
41/2023 esaminata
Gli obiettivi minimi, intermedi e finali, per ciascuna Regione e Provincia autonoma sono riportati
nella seguente tabella:
TABELLA A- RIPARTIZIONE REGIONALE DI POTENZA MINIMA PER ANNO
ESPRESSA IN MW
66
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0025-20220101&qid=1697028035643
67
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
Le Regioni e le Province autonome, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi intermedi
e finali di cui alla Tabella A dell’articolo 2, provvedono a:
a) individuare con legge regionale, – o per le Province autonome il provvedimento previsto ai sensi
dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione – da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le superfici e le aree idonee all’installazione di
impianti a fonti rinnovabili con lo scopo di rendere disponibile il massimo potenziale delle stesse. A
tal fine, applicano i principi e criteri di cui al Titolo II del presente decreto, valorizzando i principi
della minimizzazione degli impatti sull’ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul
paesaggio;
b) adottare e/o integrare i propri strumenti di governo del territorio e di pianificazione energetica,
compresi quelli di cui agli articoli 135 e 143 del d.lgs. n. 42 del 2004, al fine di garantire coerenza
fra le disposizioni adottate ai sensi della lettera a) e l’esigenza di raggiungimento degli obiettivi di
decarbonizzazione stabiliti a livello comunitario e nazionale. A tal fine, ove necessario, provvedono
anche ad aggiornare la lista delle aree non idonee identificate sulla base dei criteri di cui
all’Allegato 3 delle Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
emanate con D.M. 10 settembre 2010 e successive modifiche e integrazioni.
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE
1. I requisiti per la classificazione di una superficie o area come idonea possono essere differenziati
sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto;
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  • 1. Periodo da 1° Settembre- 31 Ottobre 2023 LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2023 A cura del Dott. Marco Grondacci 1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
  • 2. Sommario ACQUA TUTELA E GESTIONE................................................................................................5 Nuovo Commissario alla depurazione e servizi idrici (Normativa Nazionale).....................5 Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (Normativa Nazionale)...............................................................................................................5 Nuove norme ISO acqua e biomasse (Documentazione Internazionale) ..............................5 Trattamento e un riutilizzo più efficienti delle acque reflue urbane (Documentazione Comunitaria) ..............................................................................................................................5 Regolazione della qualità tecnica del SII (Normativa Nazionale) .........................................6 Riutilizzo in situ acque reflue (Normativa Nazionale)............................................................7 Misure per la tutela delle acque per consumo umano (Giurisprudenza Comunitaria) ......7 AREE PROTETTE – BIODIVERSITÀ ......................................................................................8 Mancata designazione siti Habitat e inadeguate misure di conservazione (Giurisprudenza Comunitaria) ..............................................................................................................................8 ARIA ...............................................................................................................................................9 Circolazione stradale e miglioramento qualità aria (Normativa Nazionale)........................9 Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale (Normativa Nazionale) ........................................................................10 Utilizzo di metanolo come combustibile in impianti termici industriali (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................11 BENI PAESAGGISTICI.............................................................................................................12 Osservatori astronomici di interesse nazionale e Codice Paesaggio (Normativa Nazionale) ....................................................................................................................................................12 Aggiornamento dell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia (Normativa Nazionale)....12 BIOTECNOLOGIE – OGM.......................................................................................................14 Autorizzazione immissione in commercio prodotti OGM (Giurisprudenza Comunitaria) ....................................................................................................................................................14 CACCIA........................................................................................................................................15 Pubblicazione Calendario Venatorio (Normativa Nazionale) .............................................15 ECOCERTIFICAZIONI.............................................................................................................16 Ecolabel per prodotti assorbenti per l'igiene e alle coppette mestruali (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................16 EFFETTO SERRA ......................................................................................................................17 Informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di colza (cultivar canola) in Australia (Normativa Comunitaria) ...........................................17 Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica (Normativa Nazionale)............................................................................................17 Monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas serra (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................18 Quote gas serra da assegnare ad operatori aerei 2024 (Normativa Comunitaria)............18 ENERGIA.....................................................................................................................................19
  • 3. Etichettatura energetica degli smartphone e dei tablet (Normativa Comunitaria)...........19 Nuovo Regolamento UE sulle Materie Prime Critiche (Normativa Comunitaria)............19 Nuova Direttiva sulla efficienza energetica (Normativa Comunitaria) ..............................30 Piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (Normativa Nazionale)....33 Etichettatura energetica per i condizionatori d’aria, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione e gli apparecchi di refrigerazione (Normativa Comunitaria).................33 Appalti per produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili (Normativa Comunitaria)........................................................................................................34 Individuazione aree idonee e non per impianti a fonti rinnovabili (Normativa Nazionale) ....................................................................................................................................................34 Riesame dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore (Normativa Comunitaria)....................................................37 Garanzia di origine da fonti rinnovabili per biometano e idrogeno (Normativa Nazionale) ....................................................................................................................................................37 Impianti da rinnovabili la VIA esclude efficacia dichiarazione di notevole interesse pubblico (Normativa Nazionale).............................................................................................38 Caratteristiche chimico-fisiche del gas combustibile per i nuovi flussi di gnl (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................38 Sulla povertà energetica (Documentazione Comunitaria) ...................................................39 Nuova Direttiva sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................41 INCENTIVI POLITICHE SOSTENIBILI................................................................................43 Progettazione ecocompatibili cellulari, cordless, tablet (Normativa Comunitaria)...........43 Accettazione finanziamenti PNRR e registrazione Corte dei Conti (Normativa Nazionale) ....................................................................................................................................................43 Zona economica speciale unica per il Sud (Normativa Nazionale) .....................................44 Nuova Direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde (Normativa Comunitaria)........................................................................................................48 Procedura speciale per programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale (Normativa Nazionale).............................................................................................................49 Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile: programma attività (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................51 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE..................................................................................52 Accesso a punti campionamento per inventario forestale (Giurisprudenza Comunitaria) ....................................................................................................................................................52 MARE ...........................................................................................................................................54 Nuovo regolamento terre e rocce da scavo e materiali di dragaggio (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................54 Consiglio Autorità dei fondali marini (Normativa Internazionale) ....................................57 Regolamento combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo (Normativa Comunitaria) .....................................................................................57 Trattato sull’alto mare (Normativa Internazionale).............................................................58
  • 4. Piano del Mare (Normativa Nazionale) .................................................................................60 Movimentazione materiali escavo nella laguna di Venezia (Normativa Nazionale)..........64 MOBILITÀ SOSTENIBILE – INFRASTRUTTURE..............................................................65 Valori emissione dei costruttori di veicoli leggeri commerciali (Normativa Comunitaria) ....................................................................................................................................................65 Vigilanza UE sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................65 Infrastrutture per i combustibili alternativi: nuovo Regolamento (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................66 PROTEZIONE CIVILE..............................................................................................................70 Modifica reato incendio boschivo (Normativa Nazionale)...................................................70 Piano riparto risorse finanziarie del Fondo regionale di protezione civile (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................70 RIFIUTI........................................................................................................................................71 Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti (Normativa Nazionale).......71 Gestione residui dalla manutenzione del verde urbano (Normativa Nazionale) ...............71 Preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata (Normativa Nazionale)......................71 Rifiuti radioattivi da settore medico sanitario, industriale e di ricerca (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................72 Cessazione incarico e idoneità responsabile tecnico rifiuti (Normativa Nazionale) ..........72 Procedure operative decadenza responsabile tecnico...........................................................73 SUOLO DIFESA IDROGEOLOGICA .....................................................................................74 Criteri utilizzo Fondo Foreste Italiane (Normativa Nazionale)...........................................74
  • 5. ACQUA TUTELA E GESTIONE Nuovo Commissario alla depurazione e servizi idrici (Normativa Nazionale) Con Dpcm 7 agosto 2023 è stato nominato il nuovo Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane e di due subcommisari. LINK AL DPCM: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-09-08&atto.codiceRedazionale=23A04948&elenco30giorni=false Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (Normativa Nazionale) Secondo l’articolo 17 del Decreto Legge 124/2023 Ai fini della redazione e dell'aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, il termine, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 516-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (2), per la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte delle Autorità di bacino distrettuali, degli enti di governo dell'ambito e degli altri enti territoriali delle informazioni e dei documenti necessari alla definizione del Piano medesimo é fissato, per l'anno 2023, in centotrenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Entro il termine di cui al primo periodo sono ammesse eventuali integrazioni documentali da parte dei soggetti proponenti che già abbiano provveduto alla trasmissione delle informazioni e documenti richiesti. TESTO DECRETO LEGGE 124/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-09-19&atto.codiceRedazionale=23G00137&elenco30giorni=false Nuove norme ISO acqua e biomasse (Documentazione Internazionale) https://www.tuttoambiente.it/news/norme-uni-en-iso-14002-22023-uni-119222023-acque- biomasse/ https://www.uni.com/biogas-e-recupero-di-rifiuti/ https://www.certifico.com/normazione/358-news-normazione/20398-uni-en-iso-14002-2-2023- linee-guida-utilizzo-iso-14001-parte-2-acqua Trattamento e un riutilizzo più efficienti delle acque reflue urbane (Documentazione Comunitaria) I deputati della commissione per l'ambiente hanno adottato la loro posizione sulle nuove norme per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane per proteggere meglio l'ambiente e la salute umana. La relazione è stata approvata con 60 voti favorevoli, 10 contrari e 6 astensioni. Il documento costituisce un indirizzo in vista della approvazione della revisione della Direttiva sul trattamento delle acque reflue (3). LINK SUL DOCUMENTO: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230918IPR05433/meps-want-more- efficient-treatment-and-reuse-of-urban-wastewater 2 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;205 3 Di cui ho trattato nella NewsAmbiente di Gennaio 2023: https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html
  • 6. Regolazione della qualità tecnica del SII (Normativa Nazionale) Delibera ARERA 03 ottobre 2023 440/2023/R/idr con cui si avvia un procedimento volto ad aggiornare la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui alla deliberazione 917/2017/R/idr (4), volto a rafforzare il set di indicatori in vigore e ad introdurre ulteriori standard, anche alla luce dello scenario climatico in atto e delle più recenti novità legislative in materia di qualità. FINALITÀ DEL NUOVO PROVVEDIMENTO: Aggiornamento e completamento della regolazione della qualità tecnica ed espletamento delle valutazioni quantitative previste per l'applicazione del relativo meccanismo incentivante. In particolare, verranno potenziati gli standard specifici vigenti (a garanzia della continuità del servizio di acquedotto) e introdotti indicatori tesi alla mitigazione del rischio e al contenimento dell'impatto ambientale (con connessi meccanismi incentivanti, anche nell'ottica di promuovere l'adozione di soluzioni innovative). Verranno, altresì, definite modalità tese a valorizzate le best practice in tema di riuso delle acque sulla base di indicatori che tengano conto, a titolo esemplificativo, del confronto tra le acque destinate al riutilizzo rispetto a quelle nel complesso destinabili a tale finalità. Collaborazione con le Amministrazioni coinvolte nella definizione del "Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico"* e nell'efficace implementazione degli strumenti del Next Generation EU, contribuendo alla valutazione e alla selezione dei progetti tesi alla sicurezza delle infrastrutture di approvvigionamento, alla riduzione delle perdite idriche (anche attraverso la digitalizzazione delle reti) e al potenziamento dell'efficacia, nella depurazione delle acque reflue (anche attraverso l'innovazione tecnologica). Rafforzamento delle misure volte a promuovere l'effettiva realizzazione degli investimenti programmati, con una rinnovata attenzione allo stato di avanzamento delle opere, per cui sia previsto un finanziamento/cofinanziamento attraverso risorse pubbliche. In particolare, i sistemi di verifica in ordine all'efficacia nella realizzazione della spesa per investimenti verranno estesi anche agli investimenti coperti, in tutto o in parte, da fondi pubblici, prevedendo specifiche penalità in caso di mancata realizzazione degli interventi inizialmente programmati, tenuto conto del conseguimento dei target ai medesimi riconducibili. LINK AL PROVVEDIMENTO: https://www.arera.it/it/docs/23/440-23.htm COMMENTO SU REGOLAZIONE QUALITÀ TECNICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: https://laboratorioref.it/qualita-tecnica-secondo-atto-adattamento-e-mitigazione-le-nuove- priorita/ 4 https://www.arera.it/it/docs/17/917-17.htm
  • 7. Riutilizzo in situ acque reflue (Normativa Nazionale) Il Ministero Ambiente e Sicurezza Energia ha risposto ad un interpello in merito al riutilizzo di acque reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte. Nella sua riposta il Ministero così conclude: a) l’attività di riutilizzo in situ delle acque reflue, come individuata e definita dall’art. 1, comma 3, d.m. n. 185/2003 (5), non è soggetta ad alcun divieto assoluto; b) il riutilizzo in situ, previo eventuale trattamento depurativo, è autorizzato nell’ambito del regime giuridico dell’impianto/stabilimento/installazione da cui originano le acque reflue; c) le acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggette, ove esistente, alla disciplina regionale; d) sono fatte salve eventuali disposizioni particolari concernenti gli impianti di stoccaggio rifiuti, la cui disciplina esula dalle competenze della scrivente Direzione. TESTO RISPOSTA COMPLETA DEL MNISTERO AMBIENTE: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/USSRI/rispo sta_158381_4-10-2023.pdf TESTO INTERPELLO: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/USSRI/int erpello_143778_11-9-2023_riutilizzo.pdf Misure per la tutela delle acque per consumo umano (Giurisprudenza Comunitaria) Sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 settembre 2023 con la quale viene condannata l’Italia per non avere adottato le misure atte ad assicurare il rispetto dei valori parametrici indicati nell’allegato I, parte B, di detta direttiva, per quanto riguarda, da un lato, il livello di concentrazione dell’arsenico nelle acque dei Comuni di Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica , Farnese, Ronciglione, Tuscania e per non avere predisposto i provvedimenti necessari per ripristinare la qualità delle acque per il consumo umano sia per le concentrazioni di arsenico che per quelle di fluoruro. Le norme UE violate sono: - il paragrafo 1 articolo 4 (rispetto obblighi requisiti qualità acque per il consumo umano) e allegato IB (parametri chimici arsenico e fluoruro) della Direttiva 98(83/CE (6) - paragrafo 2 articolo 8 Direttiva 98/83/CE per cui se nonostante le misure di prevenzione contro il superamento dei limiti degli inquinanti questi persistono senza azioni da parte degli stati membri per riportare i detti valori nei limiti della Direttiva. TESTO SENTENZA: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=277076&pageIndex=0&doc lang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=959089 5 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio:decreto:2003-06-12;185!vig= 6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:01998L0083- 20151027&qid=1698995942876#tocId22
  • 8. AREE PROTETTE – BIODIVERSITÀ Mancata designazione siti Habitat e inadeguate misure di conservazione (Giurisprudenza Comunitaria) Sentenza della Corte di Giustizia del 21 settembre 2023 che condanna la Germani per: 1.non avere designato, quali zone speciali di conservazione, 88 dei 4 606 siti di importanza comunitaria che sono stati iscritti nell’elenco stabilito dalla decisione 2004/69/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante adozione dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina, dalla decisione 2004/798/CE della Commissione, del 7 dicembre 2004, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE (7) del Consiglio, l’elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale, e dalla decisione 2004/813/CE della Commissione, del 7 dicembre 2004, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica, aggiornate, rispettivamente, dalla decisione 2008/218/CE della Commissione, del 25 gennaio 2008, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina, dalla decisione 2008/25/CE della Commissione, del 13 novembre 2007, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale, nonché dalla decisione 2008/23/CE della Commissione, del 12 novembre 2007, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013. 2. avere adottato gli obiettivi di conservazione dettagliati per 88 dei 4 606 siti di importanza comunitaria di cui al punto 1 del dispositivo, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17 3. non avere adottato le misure di conservazione necessarie per 737 dei 4 606 siti di importanza comunitaria di cui al punto 1 del dispositivo, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17. TESTO SENTENZA: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=277628&pageIndex=0&doc lang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=597385 7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701&qid=1698996639306
  • 9. ARIA Circolazione stradale e miglioramento qualità aria (Normativa Nazionale) L’articolo 9 del Decreto-Legge 69/2023 convertito nella legge 103/2023 interviene per affrontare le procedure di infrazione a carico dell’Italia in materia di qualità dell’aria: Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 (8) e n. 2020/2299 (9). L’articolo 9 modifica l’articolo 6 del Codice della Strada (10) relativo alla regolamentazione della circolazione stradale fuori dei centri abitati. Secondo la modifica nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A (11) e B (12) del Codice della Strada, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi. L'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-bis in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 (13), e con le modalità ex comma 5 articolo 6 Codice della strada e cioè: “5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate: a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio; b) per le strade regionali, dal presidente della giunta; c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia; d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco”, Il controllo della velocità nelle aree suddette può essere effettuato ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f) Codice della Strada (14). Chiunque non osserva i limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti di cui sopra é soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 142 del Codice della Strada. 8 https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/1005806/index.html?part=dossier_dossier1- sezione_sezione11-h1_h15 9 https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41364.htm 10 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285!vig=2021-05-17 11 A - AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. 12 B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. 13 I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali 14 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285!vig=2021-05-17
  • 10. L’articolo 9 del Decreto-Legge 69/2023 convertito nella legge 103/202 modifica anche l’articolo 7 del Codice della Strada (regolamentazione circolazione stradale nei centri abitati) prevedendo che i Comuni possono stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti. TESTO LEGGE 103/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-08-10&atto.codiceRedazionale=23A04567&elenco30giorni=false Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale (Normativa Nazionale) La Corte di Giustizia con sentenza del 10 novembre 2020 aveva condannato la Repubblica italiana per avere superato, in maniera sistematica e continuata, i valori di concentrazione di PM10. Per un esame della sentenza vedi nota a margine (15) Successivamente la Corte di Giustizia con sentenza del 12 maggio 2022 aveva condannato la Repubblica Italiana per non aver fatto rispetto i limiti dei biossidi di azoto (16). Le Regioni dove si erano realizzati i superamenti sono state Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia- Romagna. L’articolo 1 del Decreto-Legge n° 121 del 12 settembre 2023 prevede che al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019, le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna: 1. provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione: ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti; 2. Nelle more dell'aggiornamento di cui al punto 1, le Regioni possono disporre la limitazione della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, anche delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «Euro 5», esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Con il provvedimento con cui si dispone la limitazione della circolazione stradale, si indicano le relative deroghe. La limitazione di cui al primo periodo si applica in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2. A decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «Euro 5» è inserita nei piani della qualità dell'aria delle Regioni, che adottano i relativi provvedimenti attuativi. TESTO DECRETO LEGGE 121/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-09-12&atto.codiceRedazionale=23G00131&elenco30giorni=false 15 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2020/12/corte-di-giustizia-condanna-litalia.html#more 16 In News/Ambiente maggio-luglio 2022 pagina 37 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html
  • 11. Utilizzo di metanolo come combustibile in impianti termici industriali (Normativa Nazionale) Con l’interpello in oggetto la Provincia di Vercelli pone un quesito in merito alla possibilità di utilizzare il metanolo come combustibile in impianti termici industriali, richiedendo, in punto di diritto, se un materiale non formalmente previsto nell’allegato X alla parte quinta del Dlgs 152/2006 possa essere utilizzato come combustibile in impianti soggetti al titolo I di tale parte quinta. Al riguardo, si osserva che, ai sensi dell’articolo 293 del Dlgs 152/2006, in impianti soggetti al titolo I alla parte quinta del Dlgs 152/2006 (titolo nel quale sono compresi gli impianti termici ad uso industriale) “possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall’allegato X alla parte quinta, alle condizioni ivi previste”. Per effetto del preciso tenore di tale norma, all’elenco dei combustibili previsto nell’allegato X alla parte quinta del Dlgs 152/2006 deve essere attribuita una natura tassativa, potendosi pertanto utilizzare, negli impianti in esame, soltanto i materiali previsti nell’allegato. In questo quadro, un materiale che ha una serie di caratteristiche simili ad un combustibile in allegato X ma che se ne differenzia per altri aspetti (provenienza, modalità di produzione, sostanze presenti, ecc.) e che pertanto non può considerarsi incluso nell’allegato X non è, ai sensi della legge, utilizzabile come combustibile negli impianti in esame TESTO INTERPELLO: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/VA/interp ello_105037_31-08-2022.pdfTESTO RISPOSTA MINISTERO AMBIENTE: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/VA/rispos ta_135189-31.10.2022.pdf
  • 12. BENI PAESAGGISTICI Osservatori astronomici di interesse nazionale e Codice Paesaggio (Normativa Nazionale) L’articolo 9 della legge 136/2023 prevede che le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessari alla realizzazione di osservatori astronomici sul territorio nazionale, nell'ambito di programmi coordinati e finanziati dall'Agenzia spaziale italiana o dall'Agenzia spaziale europea, sono considerati di rilevante interesse nazionale per lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e tecnologica. L'approvazione del progetto delle opere, degli impianti e delle infrastrutture di cui sopra equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. Gli interventi possono essere realizzati anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 142, comma 1, lettere d), f) e g), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché alle ulteriori limitazioni urbanistiche. Si fa riferimento quindi alle aree tutelate dal Codice e che richiedono autorizzazione paesaggistica, articolo 146 del Codice, per i progetti che le interessano ed in particolare: d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento. TESTO LEGGE 136/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-10-09&atto.codiceRedazionale=23A05615&elenco30giorni=false Aggiornamento dell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia (Normativa Nazionale) La legge nazionale la n. 10/2013 (17). Questa legge nazionale all’articolo 7, e ad integrazione delle vigenti norme regionali vigenti, stabilisce disposizioni per la tutela degli alberi monumentali. In particolare, questa norma prevede un periodo istruttorio per il censimento degli alberi monumentali in Italia con il coinvolgimento dei Comuni e delle Regioni. Il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014 (18) stabilisce i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni nonché quelli per la redazione ed il periodico aggiornamento, da parte degli stessi, delle regioni e del Corpo forestale dello Stato, di appositi elenchi rispettivamente a livello comunale, regionale e nazionale. La procedura di definizione dell’elenco in questione prevede 1. il censimento da parte del Comune, 2. l'invio alla Regione che dichiara la monumentalità e definisce l'elenco degli alberi monumentali secondo lo schema allegato al Decreto Ministeriale 23/10/2014, 3. il Comune rende noti gli alberi inseriti nell’elenco nazionale ricadenti nel territorio amministrativo di propria competenza mediante affissione all’albo pretorio. 17 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2013-02-01&atto.codiceRedazionale=13G00031&elenco30giorni=false 18 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/search?q=ALBERI+MONUMENTALI
  • 13. Il Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2017, n. 5450 (19) e poi successivamente Decreto 9 agosto 2018 (20), il Decreto del 24 luglio 2020 (21), il Decreto 5 maggio 2021 (22), il Decreto 26 luglio 2022 (23) hanno successivamente predisposto l’elenco degli alberi monumentali. Con Decreto 12 settembre 2023 è stato predisposto l’aggiornamento dell’elenco degli alberi monumentali. TESTO DECRETO 12/9/2023: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20261#:~:text= Con%20le%20nuove%20iscrizioni%2C%20le%20specie%20arboree%20monumentali,%28122%20 esemplari%29%20e%20il%20cedro%20dell%27Himalaya%20%28115%20esemplari%29. ELENCO ALBERI MONUMENTALI AGGIORNATO: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20261#:~:text= Con%20le%20nuove%20iscrizioni%2C%20le%20specie%20arboree%20monumentali,%28122%20 esemplari%29%20e%20il%20cedro%20dell%27Himalaya%20%28115%20esemplari%29. 19 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12055 20 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2018-10-04&atto.codiceRedazionale=18A06295&elenco30giorni=false 21 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzet ta=2020-08-05&atto.codiceRedazionale=20A04152&elenco30giorni=false 22 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzet ta=2021-05-14&atto.codiceRedazionale=21A02850&elenco30giorni=false 23 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2022-08-05&atto.codiceRedazionale=22A04340&elenco30giorni=false
  • 14. BIOTECNOLOGIE – OGM Autorizzazione immissione in commercio prodotti OGM (Giurisprudenza Comunitaria) Sentenza Tribunale UE del 18 ottobre 2023 che respinge il ricorso di una società contro l’annullamento da parte della Commissione della richiesta di immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato. TESTO SENTENZA: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=278769&pageIndex=0&doc lang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1943970
  • 15. CACCIA Pubblicazione Calendario Venatorio (Normativa Nazionale) L’articolo 11-bis della 136 del 2023 modifica l’articolo 18 della legge quadro sulla caccia (24). In particolare, il comma 2 di detto articolo 18 ora così risulta: “2. Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1”. Inoltre sempre detto articolo 11-bis della legge 136/2023 prevede che in caso di impugnazione del calendario venatorio si applica quanto previsto dal comma 3 articolo 119 (rito abbreviato) Codice Processo Amministrativo (25) secondo il quale: il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti. Inoltre, l’articolo 11-ter della legge 136/2023 modifica l’articolo 31 della legge quadro sulla caccia Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1% in peso all'interno di una zona umida (tutelata dalla normativa Habitat) o entro 100 metri dalla stessa é soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300. TESTO LEGGE 136/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-10-09&atto.codiceRedazionale=23A05615&elenco30giorni=false 24 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;157~art18 25 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;104
  • 16. ECOCERTIFICAZIONI Ecolabel per prodotti assorbenti per l'igiene e alle coppette mestruali (Normativa Comunitaria) Decisione della Commissione UE che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai prodotti assorbenti per l'igiene e alle coppette mestruali riutilizzabili TESTO DECISIONE: https://environment.ec.europa.eu/publications/commission-decision-establishing-eu-ecolabel- criteria-absorbent-hygiene-products-and-reusable_en
  • 17. EFFETTO SERRA Informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di colza (cultivar canola) in Australia (Normativa Comunitaria) La Direttiva (UE) 2018/2001 (26) stabilisce che, per poter essere conteggiati ai fini degli obiettivi fissati nella direttiva, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa devono ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. A tal fine, l’articolo 29, paragrafo 10, fissa soglie specifiche di riduzione delle emissioni per tali combustibili e l’articolo 31 stabilisce le modalità di calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal loro uso. Nell’effettuare questi calcoli è possibile utilizzare i valori standard fissati negli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001. In determinate condizioni, anziché utilizzare i valori standard delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole è possibile utilizzare i valori tipici. I valori tipici rappresentano il valore medio in una determinata zona e possono essere comunicati alla Commissione dagli Stati membri o da paesi terzi. Possono essere utilizzati solo se la Commissione ne riconosce l’accuratezza. Il 18 maggio 2023 l’Australia ha trasmesso alla Commissione la relazione finale contenente i dati necessari ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza (cultivar canola) tipicamente prodotta nelle regioni dell’Australia equivalenti alle regioni NUTS 2 (27) dell’Unione europea, chiedendo il riconoscimento dell’accuratezza dei dati conformemente all’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. Con la Decisione del 11 settembre 2023 la Commissione ha valutato la relazione e ha constatato che contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza (cultivar canola) tipicamente prodotta nelle regioni dell’Australia equivalenti alle regioni NUTS 2 (28) dell’Unione europea con soglia di popolazione da un minimo di 800.000 ad un massimo di 3 milioni. TESTO DECISIONE 11/9/2023: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023D1760 Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica (Normativa Nazionale) La legge 127/2023 prevede norme relative: 1. Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle scavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica 2. Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica 3. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono e assicurano la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali 26 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02018L2001-20220607&qid=1695290338983 27 Il sistema NUTS è un sistema di classificazione delle unità territoriali dell’UE per la statistica. 28 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/99/nomenclatura-comune-delle-unita-territoriali-statistiche- nuts-
  • 18. e sindacali per adottare, valutando anche la correlazione tra l'umidità relativa, la temperatura e la ventilazione, linee guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche. TESTO LEGGE 127/2023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-09-23&atto.codiceRedazionale=23A05339&elenco30giorni=false Monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas serra (Normativa Comunitaria) Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2066 (29) della Commissione del 19 dicembre 2018 stabilisce norme per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra e si applica al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra specificate in relazione alle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE (30) e ai dati relativi alle attività provenienti da impianti fissi, dalle attività di trasporto aereo e al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro derivanti dalle attività di trasporto aereo. Ora il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/2122 della Commissione del 12 ottobre 2023 modifica il Regolamento 2018/2066 questo per aggiornarlo alle recenti modifiche della Direttiva 2003/87/CE per incorporare norme applicabili agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e per specificare norme sulla biomassa e sul biogas, e sul monitoraggio delle emissioni di processo da materiali carbonatici e non carbonati, inoltre vedono essere riviste le disposizioni relative all'aviazione. E’ stato introdotto un sistema di scambio di quote di emissioni distinto ma parallelo applicato ai combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell'edilizia e del trasporto su strada, nonché in altri settori che corrispondono ad attività industriali non contemplate dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE («edilizia, trasporto su strada e settori aggiuntivi»), il nuovo Regolamento quindi aggiunge nuove disposizioni e allegati sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni in tali settori. LINK AL REGOLAMENTO 2023/2122: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202302122 Quote gas serra da assegnare ad operatori aerei 2024 (Normativa Comunitaria) Decisione (UE) 2023/2440 della Commissione del 27 ottobre 2023 relativa alla quantità totale di quote a livello dell’Unione da assegnare agli operatori aerei per il 2024 nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE. TESTO DECISIONE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202302440 29 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/oj/eng 30 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0087-20230605&qid=1698052884987
  • 19. ENERGIA Etichettatura energetica degli smartphone e dei tablet (Normativa Comunitaria) Regolamento delegato (UE) 2023/1669 della Commissione del 16 giugno 2023 che integra il Regolamento (UE) 2017/1369 (31) su etichettatura energetica degli smartphone e dei tablet. LINK AL REGOLAMENTO 2023/1669: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.214.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A214% 3ATOC Nuovo Regolamento UE sulle Materie Prime Critiche (Normativa Comunitaria) Il Parlamento UE ha approvato con emendamenti, in posizione negoziale prima lettura (32), un Regolamento (proposto su iniziativa della Commissione -33) che prevede una serie completa di azioni per garantire l'accesso dell'UE a un approvvigionamento sicuro, diversificato, accessibile e sostenibile di materie prime essenziali. Le materie prime critiche sono indispensabili per un'ampia gamma di settori strategici tra cui l'industria net zero, l'industria digitale, l'aerospaziale e i settori della difesa. Mentre si prevede che la domanda di materie prime critiche aumenterà drasticamente, l'Europa fa molto affidamento sulle importazioni, spesso da fornitori di paesi terzi quasi monopolistici. L'UE deve attenuare i rischi per le catene di approvvigionamento legati a tali dipendenze strategiche per migliorare la sua resilienza economica, come evidenziato dalle carenze all'indomani della Covid-19 e dalla crisi energetica seguita all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Ciò può mettere a rischio gli sforzi dell'UE per raggiungere i suoi obiettivi climatici e digitali. Il Regolamento e affiancato da una Comunicazione della Commissione. Il Regolamento stabilisce un quadro normativo per sostenere lo sviluppo delle capacità nazionali e rafforzare la sostenibilità e la circolarità delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche nell'UE. La Comunicazione propone misure per sostenere la diversificazione delle catene di approvvigionamento attraverso nuovi partenariati internazionali di sostegno reciproco. L'accento è posto anche sulla massimizzazione del contributo degli accordi commerciali dell'UE, in piena complementarità con la strategia Global Gateway (34). Il Critical Raw Material Act viene presentato parallelamente al Net Zero Industry Act dell'UE (vedi commento alla voce Incentivi e Politiche Sostenibili di questa NewAmbiente Marzo 2023 -35), che mira a incrementare la produzione nell'UE di tecnologie chiave a emissioni zero o "net-zero" per garantire catene di approvvigionamento sicure, sostenibili e competitive per l'energia pulita in vista raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici dell'UE. La nuova normativa UE sulle materie prime critiche doterà l'UE degli strumenti per garantire l'accesso dell'UE a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, principalmente attraverso le seguenti norme. 31 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1369 32 https://www.europarl.europa.eu/infographic/legislative-procedure/index_it.html 33 Vedi pagina 44 NewsAmbiente Marzo 2023 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html 34 https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_en 35 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/p/novita.html
  • 20. Sotto il profilo del rispetto delle norme ambientali si ricorda Il Documento della UE contro le deroghe alle norme ambientali per la disciplina della estrazione delle CRM. La Commissione UE nel 2021 ha prodotto un articolato documento (36) nel quale tra le molte questioni affrontate si afferma, pagina 5, testualmente: “L’estrazione e la trasformazione delle materie prime sostenibili rispettano tutte le norme e i regolamenti nell’Unione europea, compresa la legislazione dell’UE sancita nei trattati dell’Unione.” Relativamente ai rifiuti da estrazione delle CRM il documento UE afferma la necessità di applicare le migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti di estrazione, in linea con la direttiva sui rifiuti di estrazione (attuata in Italia con il DLgs 117/2008) e con il Reference Document for the Management of Waste from Extractive Industries (37). Quest’ultimo costituisce le Migliori tecnologie disponibili applicabili alla gestione dei rifiuti da estrazioni minerarie. ELENCO MATERIE PRIME CRITICHE E STRATEGICHE Gli allegati I e II contengono un elenco aggiornato di materie prime critiche e un elenco di materie prime strategiche fondamentali per le tecnologie importanti per le ambizioni verdi e digitali dell'Europa e per le applicazioni di difesa e spaziali, pur essendo soggette a potenziali rischi di approvvigionamento in futuro. Il regolamento incorpora sia l'elenco delle materie prime critiche che quelle strategiche nel diritto dell'UE. Materie prime strategiche ALLEGATO I SEZIONE1 Materie prime critiche ALLEGATO II SEZIONE 1 a) Alluminio (Emendamento del Parlamento UE) a) Bismuto b) Boro - grado metallurgico c) Cobalto d) Rame e) Gallio f) Germanio g) Litio - grado batteria h) Magnesio metallico i) Manganese - grado batteria j) Grafite naturale - grado batteria k) Nichel - grado batteria l) Metalli del gruppo del platino m) Elementi delle terre rare per magneti (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm, e Ce) n) Silicio metallico o) Titanio metallico p) Tungsteno a) Antimonio b) Arsenico c) Bauxite d) Barite e) Berillio f) Bismuto g) Boro h) Cobalto i) Carbone da coke j) Rame k) Feldspato l) Spatofluoro m) Gallio n) Germanio o) Afnio p) Elio q) Elementi delle terre rare pesanti r) Elementi delle terre rare leggere s) Litio t) Magnesio u) Manganese v) Grafite naturale w) Nichel - grado batteria x) Niobio y) Fosforite 36 https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/20214901_IT_002_guida_estrazione_sostenibile.pdf 37 https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/jrc109657_mwei_bref_-_for_pubsy_online.pdf
  • 21. z) Fosforo aa) Metalli del gruppo del platino bb) Scandio cc) Silicio metallico dd) Stronzio ee) Tantalo ff) Titanio metallico gg) Tungsteno hh) Vanadio L’elenco potrà essere aggiornato dalla Commissione anche tenendo conto della metodologia di selezione delle materie prime strategiche come elencata nella sezione I dell’allegato I e, per le materie prime critiche, qualsiasi materia che raggiunga o superi le soglie in termini sia di importanza economica sia di rischio di approvvigionamento. Le soglie corrispondono a 1 per il rischio di approvvigionamento e a 2,8 per l'importanza economica (per il calcolo delle soglie vedi sezione 2 allegato II al Regolamento). OBIETTIVI QUANTITATIVI DEL REGOLAMENTO Il regolamento stabilisce chiari parametri di riferimento per le capacità nazionali lungo la catena di approvvigionamento strategica delle materie prime e per diversificare l'approvvigionamento dell'UE entro il 2030: 1. Almeno il 10% del consumo annuo dell'UE per l'estrazione, 2. Almeno il 50% del consumo annuo dell'UE per la trasformazione, fino al 20 % della nuova capacità di trasformazione dell'Unione potrebbe essere sviluppata nell'ambito di partenariati strategici nei mercati emergenti e nei paesi in via di sviluppo; 3. la capacità di riciclaggio dell'Unione, comprese tutte le fasi di riciclaggio intermedie, è tale da consentire la copertura di almeno +10 % del volume della capacità di riciclaggio sulla base del periodo di riferimento 2020-2022 per ciascuna materia prima strategica al fine di raccogliere, selezionare e trasformare almeno il 45 % di ciascuna materia prima strategica contenuta nei rifiuti dell'Unione tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica; 4. diversificare le importazioni di materie prime strategiche dell'Unione al fine di garantire che, entro il 2030, il consumo annuo dell'Unione di ciascuna materia prima strategica in qualsiasi fase di trasformazione pertinente possa contare sulle importazioni da diversi paesi terzi, nessuno dei quali copra più del 65 % del consumo annuo dell'Unione, mentre è opportuno attribuire priorità alla riduzione delle dipendenze da partner non affidabili che non condividono i valori dell'Unione, il rispetto dei diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto; PROGETTI DICHIARATI STRATEGICI 1. Criteri per definire i progetti strategici (articolo 5 – allegato III) a) contribuire significativamente alla sicurezza dell’approvvigionamento di materie prime strategiche per la UE in qualsiasi fase della catena del valore e di tecnologie strategiche (38) attraverso la sostituzione di qualsiasi materia prima strategica indicata nell'allegato I, sezione I, all'interno delle catene del valore di tali tecnologie strategiche, adottando al contempo misure per 38 le tecnologie necessarie per le transizioni verde e digitale nonché per le applicazioni aerospaziali e di difesa;
  • 22. ottenere un'impronta ambientale e materiale pari o inferiore rispetto al materiale che viene sostituito e garantendo comunque il rispetto degli obiettivi climatici della UE per il 2030 e il 2050 ma anche agli obiettivi UE di cooperazione allo sviluppo e politica estera; b) il progetto realizzabile in tempi limitato e con un volume di produzione previsto attendibile il tutto attraverso una verifica che parta da studi di fattibilità di qualità c) il progetto sarebbe attuato in modo sostenibile, non solo ambientali ma anche dei diritti umani, dei popoli indigeni e dei lavoratori, della quantità di posti di lavoro di qualità, rispetto delle comunità locali, e l'uso di pratiche commerciali trasparenti con idonee politiche di conformità volte a prevenire e ridurre al minimo i rischi di impatti negativi sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione, tra i quali la corruzione e la concussione, come specificato all'allegato III del Regolamento. Relativamente a questo criterio il suo rispetto dipende, come afferma il punto 4 dell’allegato III, occorre dimostrare il rispetto della normativa UE e degli strumenti di regolazione internazionale ivi elencati. d) per i progetti nell'Unione, l'istituzione, il funzionamento o le attività del progetto avrebbero benefici transfrontalieri al di là dello Stato membro interessato, anche per i settori a valle. In particolare: i) la partecipazione al progetto di imprese di Stati membri diversi; ii l'eventualità che anche gli off-taker potenziali si trovino in più di uno Stato membro; iii) gli effetti sulla disponibilità di materie prime strategiche per gli utilizzatori a valle in più di uno Stato membro. e) per i progetti nei paesi terzi che sono mercati emergenti o paesi in via di sviluppo, il progetto includerebbe solo partner che condividono le stesse vedute, sarebbe gestito nell'ambito di un sistema di certificazione della sostenibilità delle materie prime riconosciuto dalla Commissione, sarebbe reciprocamente vantaggioso per l'Unione e il paese terzo interessato, e apporterebbe un valore aggiunto in tale paese, contribuendo allo sviluppo della sua economia e alla creazione di adeguate industrie a valle, comprese le industrie di trasformazione locali. In particolare: i) al rafforzamento di più di una fase della catena del valore delle materie prime in tale paese o nella regione in cui si trova; ii) all'incentivazione di investimenti privati nella catena del valore nazionale delle materie prime; iii) al conseguimento di maggiori benefici economici o sociali, compresa la creazione di posti di lavoro. e bis) le domande per lo status di progetto strategico relative esclusivamente alla lavorazione o al riciclaggio situate in aree protette a norma della direttiva 92/43/CEE(24) del Consiglio e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(25) non sono prese in considerazione per lo status di progetto strategico dalla Commissione, salvo in casi debitamente giustificati. Contenuto della domanda per ottenere il riconoscimento di progetto strategico Tra gli altri i più significativi: a) gli elementi di prova pertinenti e fattuali relativi al rispetto dei criteri di selezione di cui al precedente paragrafo del presente commento; b) un calendario per l'attuazione del progetto, compresa una panoramica delle autorizzazioni necessarie per il progetto e lo stato della relativa procedura di rilascio delle autorizzazioni; c) un piano contenente misure per garantire il coinvolgimento significativo e la partecipazione attiva delle comunità interessate, e l'istituzione di meccanismi di attenuazione e compensazione,
  • 23. garantendo che il reinsediamento involontario sia utilizzato esclusivamente come opzione di ultima istanza; d) una stima del potenziale del progetto in relazione alla creazione di posti di lavoro di qualità; e) un piano di miglioramento dello stato ambientale dei siti dopo la fine dello sfruttamento, in un'ottica di ripristino dello stato ambientale precedente tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica, nonché misure per favorire la formazione e il reimpiego dei lavoratori; f) per i progetti che implicano attività di estrazione all'interno di aree protette dalla direttiva 92/43/CE o 2000/60/CE, una descrizione che dimostri il nesso tangibile tra il progetto e l'interesse pubblico (QUINDI SI POTRA’ ESTRARRE IN AREE PROTETTE!); g) per i progetti nei paesi terzi, elementi di prova forniti dal promotore del progetto che attestino che almeno il 40 % della sua proprietà è situato nell'Unione o nel paese partner. Il Comitato che decide sulla strategicità del progetto (articolo 6) La Commissione inoltra tutta la documentazione relativa alla domanda al Comitato Europeo per le Materie Prime Critiche di cui agli articoli 34, 35 (39). Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla domanda, il comitato discute ed emette, sulla base di un processo equo e trasparente, un parere sulla completezza della domanda e sul fatto che il progetto proposto soddisfa o no i criteri. Sulla base del Parere del Comitato la Commissione decide la strategicità del progetto. Qualsiasi Stato membro il cui territorio è interessato da un progetto proposto può opporsi alla concessione dello status di progetto strategico al progetto proposto. Il comitato può invitare lo Stato membro interessato a presentare le proprie ragioni a supporto dell'obiezione in modo che siano discusse dal comitato. I progetti strategici sono dichiarati di interesse pubblico rilevante solo se rispettano le norme ambientali della UE. AUTORITÀ NAZIONALE (articolo 8) Entro 3 mesi dalla entrata in vigore del Regolamento gli Stati membri designano un'autorità nazionale competente responsabile di agevolare, coordinare e razionalizzare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti relativi alle materie prime critiche e di fornire informazioni sugli elementi di cui all'articolo 17 (40). Senza incidere sulla rapidità del procedimento, l'autorità competente designata può richiedere il parere e il coinvolgimento di altre autorità competenti. L’Autorità Nazionale coordina la presentazione di tutta la documentazione e delle informazioni pertinenti funzionando da sportello unico e deve avere assegnate le risorse necessarie per svolgere le sue funzioni che se non fossero sufficienti potrebbero essere integrate dal sostegno della Commissione. L’Autorità può delegare i suoi compiti ad altro soggetto dello stato membro mantenendo le stesse caratteristiche di unitarietà del procedimento di autorizzazione. FACILITAZIONI ISTRUTTORIE E PROCEDURALI PER I PROGETTI STRATEGICI (articolo9) 39 composto dagli Stati membri e dalla Commissione ed è presieduto dalla Commissione. 40 “a) la procedura di rilascio delle autorizzazioni e le relative procedure amministrative per ottenerle; b) i servizi di finanziamento e investimento; c) le possibilità di finanziamento a livello dell'Unione o degli Stati membri; d) i servizi di sostegno alle imprese per quanto concerne, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la dichiarazione dei redditi d'impresa, la normativa fiscale locale, il diritto del lavoro.”
  • 24. Gli sportelli unici assegnano ai progetti relativi alle materie prime critiche a cui è stato conferito lo status di progetti strategici un funzionario responsabile della pratica. Il funzionario responsabile della pratica costituisce un agevole punto di contatto e aiuta il promotore del progetto a comprendere le questioni amministrative. Il funzionario responsabile può anche fare parte di un'altra autorità rispetto alle diverse strutture nazionali dello sportello unico. Fatti salvi gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione, i progetti strategici dell'Unione ottengono lo status di massima rilevanza nazionale possibile, laddove tale status esista nel diritto nazionale, e sono trattati di conseguenza nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese le autorizzazioni edilizie, chimiche e di connessione alla rete, nonché le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, se del caso, e tutte le domande e le procedure amministrative. Tutte le procedure di risoluzione delle controversie, i contenziosi, i ricorsi e i rimedi giurisdizionali relativi alla procedura di rilascio delle autorizzazioni e all'emissione di autorizzazioni per i progetti strategici dell'Unione di fronte a organi giurisdizionali, tribunali o collegi nazionali, compresi la mediazione o l'arbitrato, ove previsti nel diritto nazionale, sono considerati urgenti, se e nella misura in cui il diritto nazionale prevede simili procedure d'urgenza e purché siano strettamente rispettati i diritti della difesa dei singoli e delle comunità locali di norma applicabili. I promotori dei progetti strategici partecipano a tale procedura d'urgenza, ove applicabile. PROCEDURE AUTORIZZAZIONE PROGETTI SU MATERIE CRITICHE (articolo 10) Per i progetti strategici dell'Unione la procedura di rilascio delle autorizzazioni non supera: a) i 24 mesi per i progetti strategici che prevedono l'estrazione, salvo per i progetti strategici legati esclusivamente ai rifiuti di estrazione, per i quali la procedura di rilascio delle autorizzazioni non supera i 18 mesi (proroga massima di 3 mesi); b) i 12 mesi per i progetti strategici che prevedono esclusivamente la trasformazione o il riciclaggio (proroga massima di 1 mese). Per i progetti strategici dell'Unione per i quali è stata avviata la procedura di rilascio delle autorizzazioni prima dell'ottenimento dello status di progetto strategico e per le espansioni dei progetti strategici che hanno già ottenuto un'autorizzazione, la durata delle fasi rimanenti di tale procedura dopo la concessione al progetto dello status di progetto strategico, in deroga a quanto indicato al punto 1, non supera: a) i 21 mesi per i progetti strategici che prevedono l'estrazione, salvo per i progetti strategici legati esclusivamente ai rifiuti di estrazione, per i quali la procedura di rilascio delle autorizzazioni non supera i 15 mesi (proroga massima di 3 mesi); b) i 9 mesi per i progetti strategici che prevedono esclusivamente la trasformazione o il riciclaggio (proroga massima di 1 mese). APPLICABILITÀ DELLA VIA (articolo 10) Per i progetti strategici che non prevedono l'estrazione la determinazione se tale valutazione dell'impatto ambientale sia necessaria e le valutazioni pertinenti sono decise e comunicate al promotore del progetto entro 30 giorni dalla domanda PROCEDURA AUTORIZZATORIA (articolo 10) Entro un mese dal ricevimento di una domanda di rilascio delle autorizzazioni relativa a un progetto strategico, l'autorità nazionale competente, convalida la domanda o, se il promotore del progetto non ha inviato tutte le informazioni necessarie per elaborare la domanda, chiede a
  • 25. quest'ultimo di presentare una domanda completa entro 30 giorni da tale richiesta, in cui si specifica quali sono le informazioni mancanti. La data del riconoscimento della validità della domanda da parte dell'autorità nazionale competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni. Entro un mese dalla data di riconoscimento della validità della domanda di rilascio delle autorizzazioni, l'autorità nazionale competente redige, in stretta collaborazione con il promotore del progetto e le altre autorità interessate, un calendario dettagliato per la procedura di rilascio delle autorizzazioni. Il calendario è pubblicato dal promotore del progetto sul sito web di cui all'articolo 7, paragrafo 9 (41). VIA E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI NELLA PROCEDURA AUTORIZZATORIA (articolo 11) Nel caso in cui debba essere effettuata una valutazione dell'impatto ambientale per un progetto strategico, il promotore del progetto in questione, entro 30 giorni dalla notifica del riconoscimento del progetto come strategico, richiede all'autorità nazionale competente, un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale. L'autorità nazionale competente, garantisce che il parere di cui al primo comma sia emesso il prima possibile ed entro un periodo di tempo non superiore a 20 giorni dalla data in cui il promotore del progetto ha presentato la sua richiesta. L'autorità nazionale competente ha come obiettivo quello di semplificare la procedura e guidare il promotore del progetto attraverso di essa. Quanto sopra previsto non si applica alla procedura di rilascio delle autorizzazioni riguardante i progetti strategici per i quali tale procedura è stata avviata prima della concessione dello status di progetto strategico Quanto per i progetti strategici sono richieste Valutazione e autorizzazioni ambientali (VIA, Autorizzazione alle emissioni, gestione rifiuti, valutazioni di incidenza, nulla osta rischi incidenti rilevanti) l'autorità nazionale competente, garantisce l'applicazione di una procedura coordinata o comune, in base alla scelta del promotore del progetto, che soddisfi tutte le prescrizioni di tale normativa dell'Unione, qualunque sia la procedura scelta dal promotore del progetto. L'autorità nazionale competente garantisce che le autorità interessate formulino la conclusione motivata sulla Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto strategico entro 80 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie raccolte dal completamento delle consultazioni del pubblico secondo le modalità previste dalla Direttiva sulla VIA. Il termine può, in casi eccezionali valutati ogni volta, essere prorogato di 30 giorni. Quanto sopra previsto si applica alla procedura di rilascio delle autorizzazioni riguardante i progetti strategici per i quali tale procedura è stata avviata prima della concessione dello status di progetto strategico solo nella misura in cui le fasi previste da tali paragrafi non siano ancora state completate. La consultazione del pubblico nella VIA ha come termine massimo quello di 80 giorni e minimo di 40 giorni. Se la VIA non arriva nei termini sopra indicati il promotore del progetto può presentare un reclamo dinanzi al tribunale competente, che comporta sanzioni pecuniarie o un'ingiunzione cautelare. 41 Il promotore del progetto crea e aggiorna regolarmente il sito web della società o un sito web dedicato al progetto con informazioni pertinenti per la popolazione locale, al fine di promuovere l'accettazione pubblica del progetto strategico, comprese le informazioni sugli impatti e i benefici ambientali e sociali ad esso associati. Il sito web è liberamente accessibile al pubblico ed è disponibile in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dalla popolazione locale.
  • 26. PIANIFICAZIONE E VAS (articolo 12) Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali, regionali e locali responsabili della preparazione dei piani, compresi i piani di zonizzazione, i piani territoriali e i piani di utilizzo del territorio, includano in tali piani, ove opportuno, disposizioni per l'elaborazione di progetti relativi alle materie prime critiche in stretta collaborazione tra loro. La priorità è attribuita alle superfici artificiali ed edificate, ai siti industriali, alle aree dismesse, alle miniere attive o abbandonate e, se del caso, ai depositi minerari verificati dal rilevamento geologico effettuato da uno Stato membro. Nel caso in cui i piani che includono disposizioni per lo sviluppo di progetti relativi a materie prime critiche siano soggetti a VAS e Valutazione di Incidenza tali valutazioni sono combinate. Ove applicabile, tale valutazione combinata riguarda anche l'impatto sui corpi idrici potenzialmente interessati e verifica se il piano causerebbe un deterioramento dello stato o del potenziale di cui all'articolo 4 (obiettivi ambientali) della direttiva 2000/60/CE (42) o se potrebbe ostacolare il raggiungimento di un buono stato o di un buon potenziale da parte di un corpo idrico, il tutto senza proroga dei termini della procedura come indicati nei paragrafi precedenti del presente commento. Qualora gli Stati membri interessati siano tenuti a valutare gli impatti delle attività esistenti e future sull'ambiente marino, comprese le interazioni terra-mare, come indicato all'articolo 4 (43) della direttiva 2014/89/UE (pianificazione dello spazio marittimo -44), la valutazione combinata tiene conto anche di tali impatti mantenendo al contempo lo stesso standard qualitativo. FINANZIAMENTI PER I PROGETTI STRATEGICI (articolo 14) La Commissione e gli Stati membri nonché le autorità locali e regionali interessate intraprendono attività volte ad accelerare e facilitare gli investimenti privati in progetti strategici. Al fine di assicurare un approvvigionamento coerente all'interno dell'Unione, gli Stati membri, conformemente agli articoli 107 e 108 TFUE (45), valutano l'erogazione e il coordinamento di un sostegno a favore di progetti strategici che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti, nonché a favore di start-up attive in fasi specifiche della catena del valore, al fine di sostenere lo sviluppo e promuovere un ecosistema innovativo e il più ampio spettro di tecnologie in tale settore. La Commissione e gli Stati membri si astengono dal realizzare attività che disincentivano gli investimenti privati. AGEVOLARE GLI ACCORDI DI OFF-TAKE (articolo 16) La Commissione istituisce un sistema per facilitare la conclusione di accordi di off-take relativi ai progetti strategici, nel rispetto delle norme in materia di concorrenza. Gli accordi di off-take sono dei contratti con cui il produttore di una risorsa si impegna a vendere a un acquirente determinate quantità di prodotti a prezzi stabiliti e per un determinato numero di anni. Il loro scopo è dunque quello di difendere un accordo di fornitura dalle turbolenze dei mercati limitando i rischi per le parti coinvolte. 42 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02000L0060- 20141120&qid=1696056348098#tocId6 43 Elaborazione e attuazione della pianificazione dello spazio marittimo 44 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0089 45 eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
  • 27. PROGRAMMI NAZIONALI DI ESPLORAZIONE (articolo 18) Ciascuno Stato membro (46) elabora un programma nazionale di esplorazione generale per le materie prime critiche. Gli Stati membri sostengono la maturità tecnologica di tecnologie per l'esplorazione per depositi di spessore e complessi di materie prime critiche almeno tramite l'inclusione di azioni di supporto a tale scopo previste dai programmi nazionali di R&I, riducendo al minimo l'impatto ambientale di tali tecnologie. I Piani contengono: a) mappatura dei minerali su scala idonea, compreso il potenziale di sterili esistenti; b) campagne geochimiche, anche per stabilire la composizione chimica di terreni, sedimenti e rocce; c) indagini geoscientifiche, come le indagini geofisiche; d) elaborazione dei dati raccolti attraverso l'esplorazione generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive; e) rielaborazione dei dati delle indagini geoscientifiche esistenti per individuare eventuali presenze minerali non rilevate contenenti materie prime critiche e metalli vettori che possono contenere materie prime critiche. La Commissione può emettere un parere in merito all'ambito di applicazione e al formato dei programmi di esplorazione per assicurare un approccio ottimizzato dell'Unione. La Commissione può altresì aiutare gli Stati membri a istituire e attuare i propri programmi nazionali di esplorazione, mediante risorse tecniche, digitali e tecnologiche. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico, su un sito web ad accesso libero, le informazioni aggiornate relative alle presenze minerali contenenti materie prime critiche, raccolte attraverso le misure previste nei programmi nazionali di cui sopra su richiesta motivata del mondo accademico, delle autorità nazionali competenti, degli enti dell'Unione o nazionali, regionali e locali, istituti o servizi geologici nazionali. Se del caso, tali informazioni comprendono la classificazione delle presenze individuate secondo la classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse. MONITORAGGIO E PROVE DI STRESS (articolo 19) La Commissione monitora il rischio di approvvigionamento connesso alle materie prime critiche. Tale monitoraggio riguarda almeno l'evoluzione dei parametri seguenti: a) i flussi commerciali; b) la domanda e l'offerta; c) la concentrazione dell'offerta; d) la produzione e le capacità di produzione a livello mondiale e dell'Unione nelle diverse fasi della catena del valore; d bis) la volatilità dei prezzi; d ter) le strozzature delle autorizzazioni; d quater) le capacità di riciclaggio a livello globale e dell'Unione di materie prime strategiche; d quinquies) gli sviluppi geopolitici e le sfide in materia di sicurezza che l'Unione si trova ad affrontare. 46 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2022/08/materie-critiche-per-la-transizione.html
  • 28. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PER IL MONITORAGGIO (articolo 20) Nell'ambito della relazione alla Commissione sullo stato di attuazione del presente Regolamento di cui all'articolo 43 gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni su qualsiasi progetto relativo alle materie prime, nuovo o già esistente sul proprio territorio RELAZIONI SULLE SCORTE STRATEGICHE (articolo 21) Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 43 gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sullo stato delle proprie scorte strategiche di materie prime strategiche. Sulla base della relazione la Commissione con il supporto del Comitato svolge una azione di monitoraggio e informazione sullo stato delle scorte strategiche (articolo 22 del Regolamento). RECUPERO DI MATERIE PRIME CRITICHE DAI RIFIUTI DI ESTRAZIONE (articolo 26) Gli operatori (47) tenuti a presentare piani di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 5 (48) della direttiva 2006/21/CE (49) forniscono all'autorità competente (50) di cui all'articolo 3 della direttiva 2006/21/CE uno studio di valutazione ambientale ed economica preliminare riguardante il potenziale recupero di materie prime critiche: a) dai rifiuti di estrazione immagazzinati nella struttura; a bis) dai rifiuti di estrazione smaltiti dall'operatore dall'entrata in vigore della direttiva 2006/21/CE; b) dai rifiuti di estrazione prodotti o, se ritenuto più efficace, dal volume estratto prima che diventassero rifiuti. In Italia ad oggi la disciplina dei rifiuti da attività estrattiva è il DLgs 117/2008 (51). Una normativa complessa modificata negli anni successivi ma che ha mantenuta al centro strumenti di tutela preventiva del potenziale inquinamento da residui di attività di miniera come il piano di gestione dei rifiuti da estrazione dei minerali, misure di prevenzione degli incidenti, piani di emergenza esterni a tutela della popolazione oltre che dei lavoratori, norme di trasparenza e coinvolgimento del pubblico. Questa normativa al massimo dovrà essere integrata per migliorare il contenuto dei piani di gestione e dei piani di emergenza come delle misure di prevenzione incidenti al fine di adeguarla alle specificità delle problematiche ambientali che pongono le attività di estrazione delle CRM. Secondo il nuovo Regolamento gli operatori sono esonerati dall'obbligo di cui sopra se dimostrano alle autorità competenti che i rifiuti di estrazione non contengono materie prime critiche tecnicamente recuperabili. Gli Stati membri istituiscono una banca dati di tutte le strutture di deposito dei rifiuti chiuse, comprese quelle abbandonate, situate sul loro territorio. Tale banca dati contiene informazioni riguardanti: a) l'ubicazione, la superficie e il volume dei rifiuti della struttura di deposito dei rifiuti; 47 persona fisica o giuridica incaricata della gestione dei rifiuti di estrazione, in conformità del diritto nazionale dello Stato membro in cui avviene la gestione dei rifiuti, compresi il deposito temporaneo dei rifiuti di estrazione e le fasi operative e quelle successive alla chiusura 48 piano di gestione dei rifiuti per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di estrazione, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile 49 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006L0021- 20090807&qid=1696058310340#tocId5 50 In Italia vedi leggi regionali sulle attività estrattive 51 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008;117
  • 29. b) l'operatore o l'ex operatore della struttura di deposito dei rifiuti e, se del caso, il relativo successore legale; c) le quantità e le concentrazioni approssimative di tutte le materie prime contenute nei rifiuti di estrazione e, laddove disponibili, nel giacimento minerario originale, conformemente al paragrafo 6 del presente articolo; d) qualsiasi informazione supplementare ritenuta pertinente dallo Stato membro per consentire il recupero di materie prime critiche da una struttura di deposito dei rifiuti. Il recupero di materie prime critiche dai rifiuti da attività estrattive vedi lo studio (52) di Transport & Environment di cui trovate una sintesi tradotta in questa NewsAmbiente sempre alla voce Energia. RICICLABILITÀ DEI MAGNETI PERMANENTI (articolo 27) Per magnete permanente si intende, secondo il Regolamento, un magnete che mantiene il suo magnetismo dopo essere stato rimosso da un campo magnetico esterno; A decorrere da tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], qualsiasi persona fisica o giuridica che immetta sul mercato dispositivi per la risonanza magnetica per immagini, generatori di energia eolica, robot industriali, veicoli a motore, mezzi di trasporto leggeri, generatori di freddo, pompe di calore, motori elettrici, anche se integrati in altri prodotti, lavatrici automatiche, asciugatrici a tamburo, forni a microonde, aspirapolvere o lavastoviglie garantisce che tali prodotti rechino un'etichetta (approvata nella sua forma con atto della Commissione) ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile che indica: a) se tali prodotti contengono o meno uno o più magneti permanenti; b) qualora il prodotto contenga uno o più magneti permanenti, se tali magneti appartengono a uno dei seguenti tipi: i) neodimio-ferro-boro; ii) samario-cobalto; iii) alluminio-nichel-cobalto; iv) ferrite; c) qualora il prodotto contenga uno o più magneti permanenti dei tipi descritti alla lettera b), la quantità di ciascun tipo di magnete che è contenuta nel prodotto. L’articolo 28 prevede particolari obblighi di pubblicazione sul contenuto riciclato dei magneti permanenti. SISTEMI RICONOSCIUTI (articolo 29) I governi, le associazioni di categoria o i raggruppamenti interessati che hanno sviluppato e supervisionato sistemi di certificazione relativi alla sostenibilità delle materie prime critiche ("titolari dei sistemi") possono chiedere il riconoscimento dei propri sistemi da parte della Commissione. La decisione di riconoscimento di un sistema è pubblicata entro sei mesi dalla domanda presentata dal titolare del sistema. Le richieste di cui al primo comma contengono qualsiasi elemento di prova pertinente relativo al rispetto dei criteri di cui all'allegato IV al Regolamento. 52 https://www.transportenvironment.org/wp- content/uploads/2023/09/2023_09_Earthjustice_Remining_Exec_Sum_Final.pdf
  • 30. DICHIARAZIONE DELL'IMPRONTA AMBIENTALE (articolo 30) Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione adotta atti delegati al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per il calcolo e la verifica dell'impronta ambientale di tutte le materie prime critiche, conformemente all'allegato V (al Regolamento) e tenendo conto di metodi di valutazione scientificamente validi e delle pertinenti norme internazionali. Le norme di calcolo e di verifica individuano la categoria di impatto principale o, in casi debitamente giustificati, diverse categorie di impatto. La dichiarazione dell'impronta riguarda tale categoria o tali categorie di impatto, nonché le emissioni di gas a effetto serra. TESTO REGOLAMENTO APPROVATO DAL PARLAMENTO UE: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0325_IT.html#title2 PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE DELLA UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2023:349:FULL Nuova Direttiva sulla efficienza energetica (Normativa Comunitaria) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (53) sul fondo sociale per il clima. PRINCIPIO «L'EFFICIENZA ENERGETICA AL PRIMO POSTO» (articolo 3) Gli Stati membri provvedono affinché siano valutate soluzioni di efficienza energetica, comprese le risorse sul versante della domanda e la flessibilità del sistema, nelle decisioni strategiche e di pianificazione e in quelle relative ai grandi investimenti di valore superiore a 100 000 000 EUR ciascuna o a 175 000 000 EUR per i progetti di infrastrutture di trasporto, nei seguenti settori: 1. sistemi energetici (54) 2. settori non energetici, ove essi incidano sul consumo di energia e sull'efficienza energetica, come edifici, trasporti, acqua, tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), agricoltura e finanza Nel rispetto del principio gli Stati membri devono tenere conto della Raccomandazione (UE) 2021/1749 (55) della Commissione, del 28 settembre 2021 sull'efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica — Orientamenti ed esempi per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre. OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA (articolo 4) Gli Stati membri garantiscono collettivamente una riduzione del consumo di energia pari almeno all'11,7 % nel 2030 rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento UE 2020, così che il consumo di energia finale dell'Unione non superi 763 Mtep. Gli Stati membri si adoperano al meglio per contribuire collettivamente all'obiettivo indicativo dell'Unione relativo al consumo di energia primaria pari a un volume non superiore a 992,5 Mtep nel 2030. Ciascuno Stato membro stabilisce un contributo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia finale al fine di conseguire collettivamente l'obiettivo vincolante 53 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0955&qid=1696946378846 54 il sistema concepito principalmente per fornire servizi energetici al fine di soddisfare la domanda di energia, sotto forma di energia termica, combustibili ed energia elettrica, dei settori di uso finale 55 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1749
  • 31. dell'Unione relativo al consumo di energia finale di cui sopra e si adopera al meglio per contribuire collettivamente all'obiettivo indicativo dell'Unione in materia di consumo di energia primaria di cui a tale paragrafo. RUOLO GUIDA DEL SETTORE PUBBLICO IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (articolo 5) Gli Stati membri provvedono affinché il consumo complessivo di energia finale degli enti pubblici nel loro insieme sia ridotto almeno dell'1,9 % l'anno rispetto al 2021. Gli Stati membri possono decidere di escludere i trasporti pubblici o le forze armate dall'obbligo stabilito al primo comma. L'obbligo di cui sopra non comprende, fino al 31 dicembre 2026, il consumo energetico degli enti pubblici nelle unità amministrative locali con popolazione inferiore a 50 000 abitanti e, fino al 31 dicembre 2029, il consumo energetico degli enti pubblici nelle unità amministrative locali con una popolazione inferiore a 5 000 abitanti. Gli Stati membri includono negli aggiornamenti dei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima, il volume della riduzione del consumo di energia, disaggregato per settore, che tutti gli enti pubblici sono tenuti a realizzare e le misure che intendono adottare al fine di conseguire tali riduzioni. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità regionali e locali stabiliscano misure specifiche di efficienza energetica nei rispettivi strumenti di pianificazione a lungo termine, quali piani per la decarbonizzazione o piani in materia di energia sostenibile, previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi, tra cui le agenzie per l'energia se del caso, e del pubblico, in particolare dei gruppi vulnerabili a rischio di trovarsi in condizioni di povertà energetica o più esposti ai suoi effetti. RUOLO ESEMPLARE DEGLI EDIFICI DEGLI ENTI PUBBLICI (articolo 6) Ciascuno Stato membro garantisce che almeno il 3 % della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà dei suoi enti pubblici sia ristrutturato ogni anno per trasformarli in edifici a emissioni zero o quanto meno in edifici a energia quasi zero in conformità dell'articolo 9 (56) della direttiva 2010/31/UE. APPALTI PUBBLICI: REQUISITI EFFICIENZA APPALTI PUBBLICI (articolo 7) Gli Stati membri provvedono affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che concludono contratti pubblici di appalto e concessione di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 8 (57) della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 4 (58) della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 15 (59) della direttiva 2014/25/UE acquistino esclusivamente prodotti, servizi, edifici e 56 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02010L0031- 20210101&qid=1696947427944#tocId12 57 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014L0023- 20220101&qid=1696947550083#tocId5 58 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014L0024- 20220101&qid=1696947665005#tocId5 59 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014L0025- 20220101&qid=1696947758359#tocId21
  • 32. lavori ad alta efficienza energetica conformemente ai requisiti di cui all'allegato IV (60) della presente direttiva, salvo nei casi in cui ciò non sia tecnicamente fattibile. OBIETTIVI CUMULATIVI DI RISPARMI ENERGETICI NELL'USO FINALE (articolo 8) Gli Stati membri realizzano cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale almeno equivalenti a: a) nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 pari all'1,5 %, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali, realizzate nel triennio precedente il 1o gennaio 2013. Le vendite di energia, in volume, utilizzata nei trasporti possono essere escluse in tutto o in parte da tale calcolo; b) nuovi risparmi annui dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 pari: - dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, allo 0,8 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019; - dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, all'1,3 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019; - dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, all'1,5 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019; - dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2030, all'1,9 % del consumo annuo medio di energia finale realizzato nel triennio precedente il 1° gennaio 2019. REGIMI OBBLIGATORI DI EFFICIENZA ENERGETICA (articolo 9) Gli Stati membri che decidono di adempiere gli obblighi di risparmio energetico di cui all'articolo 8 istituendo un regime obbligatorio di efficienza energetica alle parti obbligate. Le parti obbligate sono i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione, i distributori di energia, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di carburante per trasporto o i commercianti al dettaglio di carburante per trasporto che operano sui rispettivi territori. SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA E AUDIT ENERGETICI (articolo 11) Gli Stati membri provvedono affinché le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 85 TJ nei tre anni precedenti, considerati tutti i vettori energetici, attuino un sistema di gestione dell’energia. Il sistema di gestione dell’energia è certificato da un organismo indipendente secondo le pertinenti norme europee o internazionali. TESTO DIRETTIVA 2023/1791: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.231.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A231% 3AFULL 60 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023L1791#d1e32-82-1
  • 33. Piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (Normativa Nazionale) Delibera di Arera del 19 settembre 2023 che modifica il Regolamento della Piattaforma di Assegnazione della Capacità di Rigassificazione (PAR) organizzata e gestita dal Gestore dei Mercati Energetici s.p.a (GME). Nell’ambito della PAR sono svolte le procedure per l'assegnazione della capacità di rigassificazione presso i Terminali gestiti dalle Imprese di rigassificazione che abbiano richiesto di avvalersi dei servizi offerti dal GME tramite la PAR. La PAR si articola (61) in comparti dedicati ciascuno ad ognuna delle Imprese di Rigassificazione che hanno aderito alla PAR. TESTO DELIBERA: https://www.arera.it/it/docs/23/406-23.htm Etichettatura energetica per i condizionatori d’aria, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione e gli apparecchi di refrigerazione (Normativa Comunitaria) Regolamento delegato (UE) 2023/2048 della Commissione del 4 luglio 2023 che rettifica i Regolamenti delegati (UE) n. 626/2011(62), (UE) 2019/2015 (63), (UE) 2019/2016 (64) e (UE) 2019/2018 (65) per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i condizionatori d’aria, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. TESTO REGOLAMENTO 2023/2048: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R2048 61 https://www.mercatoelettrico.org/it/Mercati/ASTE/Aste.aspx#:~:text=Il%20GME%20organizza%20e%20gestisce%20la %20Piattaforma%20di,dei%20servizi%20offerti%20dal%20GME%20tramite%20la%20PAR. 62 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011R0626-20200809&qid=1697027618025 63 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R2015-20210901&qid=1697027687664 64 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R2016-20210501&qid=1697027743718 65 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R2018-20210501&qid=1697027798013
  • 34. Appalti per produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili (Normativa Comunitaria) Decisione di Esecuzione (EU) 2023/1978 della Commissione del 21 settembre 2023 sull’applicabilità dell’articolo 34 della Direttiva 2014/25/UE (66) del Parlamento europeo e del Consiglio all’aggiudicazione di appalti per l’esercizio di attività relative alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili in Germania, ad eccezione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta in impianti entrati in funzione prima del 1o agosto 2014 e che continuano a ricevere finanziamenti pubblici e delle attività relative alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica da parchi eolici offshore messi in funzione dopo il 1o gennaio 2012 e soggetti alla legge del 2012 sulle fonti energetiche rinnovabili (Erneuerbare- Energien-Gesetz) in Germania. L’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE dispone che gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un’attività cui si applica tale direttiva, su richiesta di uno Stato membro o di un ente aggiudicatore, non sono soggetti alla stessa se tale attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili nello Stato membro in cui è esercitata. TESTO DECISIONE 2023/1978: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023D1978 Individuazione aree idonee e non per impianti a fonti rinnovabili (Normativa Nazionale) Presentata bozza di Decreto Ministeriale che ha la duplice finalità: a) individuare la ripartizione fra le Regioni e le Province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall’attuazione del pacchetto “Fit for 55” (67), anche alla luce del pacchetto “Repower UE”; b) stabilire principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a). Soprattutto la bozza di Decreto conferma la definizione ex lege di aree idonee già vista con la legge 41/2023 esaminata Gli obiettivi minimi, intermedi e finali, per ciascuna Regione e Provincia autonoma sono riportati nella seguente tabella: TABELLA A- RIPARTIZIONE REGIONALE DI POTENZA MINIMA PER ANNO ESPRESSA IN MW 66 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0025-20220101&qid=1697028035643 67 https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
  • 35. Le Regioni e le Province autonome, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali di cui alla Tabella A dell’articolo 2, provvedono a: a) individuare con legge regionale, – o per le Province autonome il provvedimento previsto ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione – da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le superfici e le aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili con lo scopo di rendere disponibile il massimo potenziale delle stesse. A tal fine, applicano i principi e criteri di cui al Titolo II del presente decreto, valorizzando i principi della minimizzazione degli impatti sull’ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio; b) adottare e/o integrare i propri strumenti di governo del territorio e di pianificazione energetica, compresi quelli di cui agli articoli 135 e 143 del d.lgs. n. 42 del 2004, al fine di garantire coerenza fra le disposizioni adottate ai sensi della lettera a) e l’esigenza di raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti a livello comunitario e nazionale. A tal fine, ove necessario, provvedono anche ad aggiornare la lista delle aree non idonee identificate sulla base dei criteri di cui all’Allegato 3 delle Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con D.M. 10 settembre 2010 e successive modifiche e integrazioni. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE 1. I requisiti per la classificazione di una superficie o area come idonea possono essere differenziati sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto;