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1
Periodo da 1° Maggio- 30 Giugno 2023
LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
MAGGIO-GIUGNO 2023
A cura del Dott. Marco Grondacci
1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate
sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
2
Sommario
ACQUE TUTELA E GESTIONE ................................................................................................8
Corte dei Conti sulle opere idriche: analizza i ritardi del Ministero dell’Ambiente
(Documentazione Nazionale).....................................................................................................8
Nuova Direttiva su tutela acque: un Parere (Documentazione Comunitaria) .....................9
No a proroghe reiterate senza gara del servizio depurazione (Normativa Nazionale)......10
Bando “Gestione delle risorse idriche: resilienza, adattamento e mitigazione agli eventi
idroclimatici estremi e strumenti di gestione” (Normativa Nazionale)...............................10
Acque reflue urbane: Italia deferita alla Corte di Giustizia (Giurisprudenza
Comunitaria) ............................................................................................................................11
Chiarimenti inerenti Autorizzazione allo scarico impianti di potabilizzazione (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................11
Nuova Direttiva su trattamento delle acque reflue urbane: un Parere (Documentazione
Comunitaria) ............................................................................................................................12
ANBI: fotografia di un Paese in balia del meteo (Documentazione Nazionale).................12
Al via GOCCIAVERDE certificazione volontaria di sostenibilità idrica (Documentazione
Nazionale) .................................................................................................................................14
Norme urgenti contro la scarsità idrica (Normativa Nazionale).........................................15
Concessioni grandi derivazioni (Giurisprudenza Costituzionale).......................................22
Il contraddittorio stato delle risorse idriche (Documentazione Nazionale)........................23
Il futuro risorse idriche e l’Europa (Documentazione Nazionale) ......................................23
AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ .......................................................................................25
Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche
minacciate di estinzione (Normativa Comunitaria)..............................................................25
Nomina della commissione scientifica CITES (Normativa Nazionale)...............................25
Riperimetrazione dei parchi naturali regionali da parte dei legislatori regionali
(Giurisprudenza Costituzionale) ............................................................................................25
Preesame di un piano o progetto volto a determinare la necessità di una Valutazione di
Incidenza (Giurisprudenza Comunitaria) .............................................................................26
Mancata istituzione delle zone di tutela della biodiversità nei termini di legge
(Giurisprudenza Comunitaria)...............................................................................................30
ARIA .............................................................................................................................................31
Zone a emissioni zero: uno studio ne dimostra la utilità per la tutela della salute pubblica
(Documentazione Internazionale)...........................................................................................31
Nuova Direttiva qualità aria: Parere (Documentazione Comunitaria) ..............................33
Studio Unesco su corrosione monumenti da inquinamento atmosferico (Documentazione
Internazionale) .........................................................................................................................36
Undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli
inquinanti organici persistenti (Normativa internazionale).................................................36
Circolazione stradale e miglioramento qualità aria (Normativa Nazionale)......................37
Inquinamento e malattie cardiache (Documentazione Comunitaria).................................38
3
Entrata in vigore della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti
(Normativa Internazionale).....................................................................................................42
Superamento sistematico limiti qualità aria per gli ossidi di azoto e contenuti dei piani di
risanamento (Giurisprudenza Comunitaria).........................................................................42
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.............................................................44
Applicazione AIA alle distillerie (Normativa Nazionale).....................................................44
BENI PAESAGGISTICI.............................................................................................................45
Inalienabilità delle terre private gravate da usi civici non ancora liquidati
(Giurisprudenza Costituzionale) ............................................................................................45
BIOTECH OGM..........................................................................................................................46
Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria (Normativa Nazionale)......................46
CACCIA TUTELA ANIMALI...................................................................................................48
Sanzioni regionali per abbandono animali (Giurisprudenza Costituzionale)....................48
CAVE E MINIERE......................................................................................................................49
Programma recupero siti minerari dismessi (Giurisprudenza Costituzionale).................49
ECOCERTIFICAZIONI.............................................................................................................50
Strutture ricettive e servizi di pulizia di ambienti interni marchi Ecolabel (Normativa
Comunitaria) ............................................................................................................................50
Rettifiche linguistiche al Regolamento EMAS (Normativa Comunitaria) .........................50
EFFETTO SERRA ......................................................................................................................51
Causa civile contro ENI presentata da associazioni ambientaliste (Documentazione
Nazionale) .................................................................................................................................51
Fondo sociale per il clima (Normativa Comunitaria)...........................................................57
Estensione degli obblighi di monitoraggio comunicazione verifica emissioni gas serra da
trasporto marittimo (Normativa Comunitaria) ....................................................................59
Applicazione del sistema scambio quote emissioni gas serra al trasporto marittimo
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................61
Aggiornamento climatico globale 2023 (Documentazione Internazionale) ........................63
Rapporto su incendi nell’emisfero terrestre settentrionale (Documentazione
Comunitaria) ............................................................................................................................64
Atlante della mortalità e perdite economiche per il rischio climatico (Documentazione
Internazionale) .........................................................................................................................64
Certificazione per gli assorbimenti di carbonio (Normativa Comunitaria).......................65
Agricoltura a basse emissioni di carbonio: un Parere (Documentazione Comunitaria)...65
Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Normativa Comunitaria)........66
Quantificare il costo umano del riscaldamento globale (Documentazione Internazionale)
....................................................................................................................................................66
Monitoraggio degli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi marini bentonici di
scogliera (Documentazione Nazionale)...................................................................................67
Finanza Ombra sul clima (Documentazione Internazionale) ..............................................68
4
Cosa spinge gli investimenti delle imprese nell'azione per il clima? (Documentazione
Comunitaria) ............................................................................................................................69
Efficiency and decarbonization indicators in Italy and in the biggest European Countries
(Documentazione Nazionale)...................................................................................................70
Inviato speciale per il cambiamento climatico (Normativa Nazionale) ..............................71
Terna rapporto consumi elettrici Maggio 2023 (Documentazione Nazionale)...................72
ELETTROMAGNETISMO........................................................................................................73
Misure urgenti in materia di reti di comunicazione elettronica (Normativa Nazionale)..73
ENERGIA.....................................................................................................................................76
Accordo sulla proposta di nuova Direttiva su fonti rinnovabili (Normativa Comunitaria)
....................................................................................................................................................76
Questionario per il pubblico su aggiornamento Piano Nazionale Integrato Energia e
Clima (Documentazione Nazionale) .......................................................................................77
Come sostituire il gas russo con rinnovabili e pompe di calore (Documentazione
Internazionale) .........................................................................................................................77
Materie prime critiche crisi e opportunità per l’economica circolare nazionale
(Documentazione Nazionale)...................................................................................................78
Nuove disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................81
Il Futuro del gas (Documentazione Comunitaria) ................................................................89
Semplificazioni per fotovoltaico in strutture turistiche o termali (Normativa Nazionale)93
Indicatori di efficienza e decarbonizzazione in Italia e nella UE (Documentazione
Nazionale) .................................................................................................................................94
Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti (Normativa Nazionale)
....................................................................................................................................................95
La risposta delle città e delle regioni alla crisi energetica (Documentazione Comunitaria)
....................................................................................................................................................96
Modelli per promuovere le comunità energetiche: un’opportunità per le Utilities
(Documentazione Nazionale)...................................................................................................98
Utilizzo idrogeno in settori hard-to-abate (Normativa Nazionale)......................................99
Stato dell'Unione dell'energia 2022 (Documentazione Comunitaria)...............................100
Digitalizzare il sistema energetico — Piano d'azione dell'UE (Documentazione
Comunitaria) ..........................................................................................................................102
Comuni rinnovabili (Documentazione Nazionale)..............................................................104
Materie prime critiche in UE: a che punto siamo? (Documentazione Nazionale)
..................................................................................................................................................105
L’impatto globale della produzione di materie prime critiche sul settore fotovoltaico
(Documentazione Nazionale).................................................................................................107
Tasse ambientali su prodotto energetici (Giurisprudenza Comunitaria).........................109
Corte dei Conti su Obiettivi dell’UE in materia di energia e di clima (Documentazione
Comunitaria) ..........................................................................................................................109
5
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI..........................................................................111
Credito d'imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell'ambiente,
dell'energia da fonti rinnovabili (Normativa Nazionale)....................................................111
Partenariati commerciali: insieme per una crescita economica verde e giusta
(Documentazione Comunitaria)............................................................................................111
Bomba demografica come interpretarla (Documentazione Internazionale)....................111
Transizione verde — BEI stanzia 200 milioni di euro a MCC per finanziare le PMI
italiane (Documentazione Comunitaria)..............................................................................112
The Global Report on Food Crises 2023 (Documentazione Internazionale)....................113
Atlante dei dati ambientali 2023 (Documentazione Nazionale).........................................113
Misurazione della circolarità – Metodi ed indicatori per la misurazione dei processi
circolari nelle organizzazioni (Documentazione Nazionale) ..............................................114
Rapporto sull’eccesso di consumo di carne nel mondo (Documentazione Internazionale)
..................................................................................................................................................114
L'Earth Overshoot Day di quest'anno arriva il 2 agosto (Documentazione Internazionale)
..................................................................................................................................................115
Rapporto sull’impatto dei finanziamenti BEI anche sul clima (Documentazione
Internazionale) .......................................................................................................................116
Economia circolare in Italia (Documentazione Nazionale)................................................117
Primo studio che quantifica i confini del sistema Terra (Documentazione Internazionale)
..................................................................................................................................................117
Preoccupazioni ambientali e comportamenti ecocompatibili (Documentazione Nazionale)
..................................................................................................................................................118
Quali regole di trasparenza per la rendicontazione sulla sostenibilità aziendale
(Documentazione Internazionale).........................................................................................118
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE ACCESSO............................................................121
Diritto di accesso a documenti dei Comitati di lavoro della UE (Giurisprudenza
Comunitaria) ..........................................................................................................................121
Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare
agli affari delle collettività locali (Normativa Nazionale)...................................................121
MARE .........................................................................................................................................123
Regolamento interno del Comitato interministeriale per le politiche del mare (Normativa
Nazionale) ...............................................................................................................................123
Delimitazione delle zone economiche esclusive (Normativa Nazionale) ...........................124
Portale ISPRA su monitoraggio stato fisico del mare (Documentazione Nazionale) ......125
Statuto dell'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (Normativa
Nazionale) ...............................................................................................................................125
Condizioni recupero materiale dragaggio (Normativa Nazionale) ...................................125
MOBILITÀ SOSTENIBILE.....................................................................................................128
Contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra
(Normativa Comunitaria)......................................................................................................128
6
Biglietti trasporto pubblico per il clima (Documentazione Internazionale).....................128
Realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica sulle superstrade nell'ambito del
PNRR (Normativa Nazionale)...............................................................................................129
Realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica nei centri urbani nell'ambito del
PNRR (Normativa Nazionale)...............................................................................................130
Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica per i veicoli a energia
elettrica (Normativa Nazionale)............................................................................................130
Obbligo comunicazione prezzi dagli esercenti nelle stazioni di carburante per
autotrazione (Normativa Nazionale)....................................................................................131
Finanziamenti rinnovo parco mezzi autotrasporto per conto terzi (Normativa Nazionale)
..................................................................................................................................................131
Produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il
trasporto (Normativa Comunitaria).....................................................................................131
Soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti
da carbonio riciclato (Normativa Comunitaria) .................................................................132
Corte dei Conti UE su politica industriale dell’UE in materia di batterie
(Documentazione Comunitaria)............................................................................................132
NUCLEARE ...............................................................................................................................135
Aree prioritarie su emissioni radon (Normativa Nazionale)..............................................135
Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor (Normativa Nazionale).............135
Limiti delle indennità dovute dagli esercenti di impianti nucleari o di trasporti di materie
nucleari (Normativa Nazionale)............................................................................................136
Limiti di esposizione in emergenze radiologiche e nucleari e criteri per piani di
emergenza (Normativa Nazionale) .......................................................................................136
PROTEZIONE CIVILE............................................................................................................137
Tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi
boschivi (Normativa Nazionale)............................................................................................137
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AMBIENTE .................................................................138
Avvalimento personale per la transizione ecologica (Normativa Nazionale)...................138
RIFIUTI......................................................................................................................................139
Cessazione qualifica rifiuti inerti da costruzione e demolizione (Normativa Nazionale) 139
Interpello su combustibile solido secondario (Normativa Nazionale)...............................140
Conservazione registro carico scarico in luogo diverso da quello previsto dalla legge
(Normativa Nazionale)...........................................................................................................140
Rapporto RAEE 2023 (Documentazione Nazionale)..........................................................141
Sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale (Normativa
Nazionale) ...............................................................................................................................141
Linee guida agli enti locali per i piani finanziari e Tari (Normativa Nazionale) .............143
Linea guida per la gestione terre e rocce da scavo con amianto naturale (Documentazione
Nazionale) ...............................................................................................................................144
Centri di raccolta comunali e rifiuti da fuori Comune (Normativa Nazionale)...............145
7
Polizze copertura costi e rischi smaltimento carcasse animali (Normativa Nazionale) ..146
Gestione rifiuti nelle strade (Normativa Nazionale)...........................................................146
Quale tasso di utilizzo di materiali riciclati nella UE (Documentazione Comunitaria) ..147
Ceneri vulcaniche condizioni esclusioni normativa sui rifiuti (Normativa Nazionale) ...148
Raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione
(Normativa Nazionale)...........................................................................................................148
RUMORE ...................................................................................................................................150
Caratterizzazione acustica aree intorno ad aereoporti (Documentazione Nazionale) ....150
SOSTANZE PERICOLOSE.....................................................................................................151
Modifica Regolamento REACH su piombo e i suoi composti nel PVC (Normativa
Comunitaria) ..........................................................................................................................151
Uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali (Normativa
Nazionale) ...............................................................................................................................151
Parere su proposta di una direttiva sull’amianto (Normativa Comunitaria) ..................151
Parere su proposta di Regolamento per l’uso sostenibile dei pesticidi (Normativa
Comunitaria) ..........................................................................................................................152
SUOLO E DIFESA IDROGEOLOGICA................................................................................153
ISPRA su alluvione in Emilia-Romagna (Documentazione Nazionale)............................153
Ruolo dei cambiamenti climatici nelle alluvioni dell'Emilia-Romagna (Documentazione
Nazionale) ...............................................................................................................................153
Finanziamento raccolta, da parte di imprenditori agricoli, di legname da eventi meteo
(Normativa Nazionale)...........................................................................................................155
Implementazione della carta dell'uso dei suoli (Normativa Nazionale)............................155
Riduzione materie prima associate alla deforestazione e al degrado forestale (Normativa
Comunitaria) ..........................................................................................................................156
Istituzione della Rete nazionale dei boschi vetusti (Normativa Nazionale)......................159
URBANISTICA EDILIZIA ......................................................................................................160
Contributi ai comuni per gli interventi di demolizione delle opere abusive (Normativa
Nazionale) ...............................................................................................................................160
Condizioni per destinare immobili ad attività agrituristica (Giurisprudenza
Costituzionale)........................................................................................................................160
VIA VAS .....................................................................................................................................162
Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la
Calabria (Normativa Nazionale)...........................................................................................162
Soglie e criteri per la verifica di assoggettabilità a VIA (Giurisprudenza Comunitaria)163
VIGILANZA AMBIENTALE ..................................................................................................167
Funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri
(Normativa Nazionale)...........................................................................................................167
Cabina di regia per coordinare il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi
ambientali e climatici (SNPS) con il SNPA (Normativa Nazionale)..................................167
8
ACQUE TUTELA E GESTIONE
Corte dei Conti sulle opere idriche: analizza i ritardi del Ministero dell’Ambiente
(Documentazione Nazionale)
Con Deliberazione N° 14 del 13 aprile 2023 la Corte di Conti ha analizzato lo stato di attuazione
delle risorse previste nel PNRR per la misura M2C4 I4.1. L’investimento in questione è teso a
finanziare – con uno stanziamento pari a 2 mld di euro - progetti per il potenziamento, il
completamento e la manutenzione straordinaria delle infrastrutture di derivazione, stoccaggio e
fornitura idrica primaria in tutto il Paese, così da migliorare la qualità dell'acqua e garantire la
continuità dell'approvvigionamento nelle importanti aree urbane e nelle grandi aree irrigue.
La Corte dei Conti nell’analizzare lo stato degli investimenti nella sopra citata misura del PNRR ha
rilevato numerose e rilevanti criticità.
In particolare, la Corte ha rilevato la incertezza nella concreta definizione degli obiettivi un quanto
non sono stati affrontati, fin dall’inizio, aspetti essenziali quali:
1) la individuazione dei sistemi idrici integrati complessi da rafforzare entro marzo 2026;
2) la coerente definizione degli obiettivi “nazionali” di rafforzamento di opere idriche non incluse
nei citati venticinque sistemi idrici;
3) l’utilizzo ottimale dell’ampio budget disponibile (2 mld di euro).
A nulla sono servite per superare i suddetti limiti la implementazione della capacità
amministrativa; semplificazione procedurale in funzione dell’accelerazione degli investimenti;
temporanee limitazioni delle forme responsabilità dell’agente amministrativo o contabile. A
dimostrazione che non sempre l’accentramento delle decisioni e gli eccessi semplificatori
risolvono limiti ben più strutturali delle politiche pubbliche e non solo pubbliche.
Aggiunge la Corte che mentre il Ministero continua a pensare ad ulteriori semplificazioni il vero
modo che andrebbe affrontato sono i poteri di controllo e di coordinamento attribuitigli dalla
normativa (e in particolare dall’art. 8 del d. l. n. 77/2021 sulla governance del PNRR (2) e dall’art. 3
del DPCM 15 settembre 2021) per un effettivo governo dell’investimento, a partire dai suoi
contorni pianificatori ed attuativi di portata generale.
Sugli errori passati sopra evidenziati in relazione alla selezione di progetti già avvenuta la Corte ne
prende atto ma però individua alcuni indirizzi operativi per il futuro:
1) L’allineamento delle tappe italiane e di quelle eurounitarie non può prescindere dalla
individuazione di stringenti tempistiche entro cui deve essere completato l’incremento della
sicurezza delle n. 124 opere selezionate dal D.M. 517/2021 (3), per complessivi 2 miliardi; questo
cronoprogramma deve porre un orizzonte temporale non vago ma rispettoso della ratio
dell’investimento complessivo, che come più volte detto non può movimentare risorse così ingenti
onde garantire la messa in sicurezza, in tempi brevi, di venticinque sistemi idrici complessi, pari
asseritamente a n. 33 opere idriche;
2) Non appare compatibile con i seri impegni assunti in sede comunitaria una nozione “mobile” –
quale viene ipotizzata dal MIT (cfr. la citata nota n. 5297/2023) – di “sistema idrico integrato”.
Pertanto, ai fini del rispetto degli impegni comunitari, si rende necessaria la tempestiva
individuazione ex ante delle singole opere che costituiranno i “venticinque sistemi complessi”, al
fine di consentire la corretta misurabilità dell’obiettivo e delle sue fasi attuative.
2
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;77
3
https://www.dighe.eu/normativa/allegati/2021_D_MIMS_16-12_n_517.pdf
9
3) È inoltre necessario che il MIT eserciti con maggior rigore l’attività di monitoraggio degli
interventi, effettuando altresì le “variazioni di progetto” – pur entro i limiti evidenziati dalla
Amministrazione stessa, consistenti nella possibilità di stralci funzionali purché venga mantenuta
l’efficacia dell’intervento stesso – quando tale strumento si riveli il mezzo più efficace per porre
rimedio alle difficoltà incontrate da alcuni investimenti (soprattutto, allo stato, inclusi negli allegati
n. 2 e 3 del D.M. 517/2021); e in tal senso, occorrerà dar conto della implementazione di concrete
misure per correttamente esercitare la funzione descritta.
TESTO DELIBERA CORTE DEI CONTI 14/2023:
https://www.corteconti.it/Download?id=6a9a3fe6-ddfb-4e9c-b670-f06248be1e34
Nuova Direttiva su tutela acque: un Parere (Documentazione Comunitaria)
Parere del Comitato Economico e Sociale della UE sulla proposta (4) di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2000/60/CE (5) che istituisce un quadro
per l’azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE (6) sulla protezione delle
acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE (7)
relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque.
Il Parere:
1. Esprime pieno sostegno alla proposta della Commissione europea di aggiungere una serie di
inquinanti critici agli elenchi delle sostanze prioritarie per le acque sotterranee e di superficie, che
saranno utilizzati per valutare lo stato chimico ai sensi della direttiva quadro sulle acque.
2. Rileva come oltre il 60 % delle acque europee non presenta ancora un buono stato chimico ai
sensi della direttiva quadro sulle acque, ma questo dato non fornisce un quadro completo del
problema, in quanto l’attuale valutazione non tiene conto degli effetti delle miscele chimiche che
possono prodursi anche quando gli inquinanti sono presenti a livelli «sicuri». Si dovrebbe fare di
più per valutare e monitorare l’impatto che la combinazione di più sostanze ha sull’ambiente e
sulla salute umana.
3. Sottolinea come i pesticidi vietati sono tuttora presenti nelle acque europee. Il CESE sottolinea
che le misure di monitoraggio, tra cui la cessazione dell’utilizzo illecito e delle deroghe, devono
rimanere in vigore negli Stati membri in cui sono rilevate quantità eccessive, anche se tali sostanze
sono state cancellate dall’elenco delle sostanze prioritarie a livello dell’UE.
TESTO PARERE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022AE5403
4
eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0540
5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0060-20141120&qid=1686818679382
6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0118-20140711&qid=1686818850626
7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0105-20130913&qid=1686818901824
10
No a proroghe reiterate senza gara del servizio depurazione (Normativa Nazionale)
L’oggetto della controversia riguarda la disposizione di due proroghe del servizio in favore del
medesimo operatore economico, rispettivamente dal 1.1.2021 al 31.12.2021 e dal 1.1.2022 al
31.12.2022; non solo ma detto operatore economico continua allo stato attuale ad espletare il
servizio, nelle more della predisposizione ed aggiudicazione della gara per l’affidamento a nuovo
contraente mediante PPP, in violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento tra gli
operatori economici, traducendosi, nella sostanza, tali proroghe in affidamenti senza gara.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione con atto dirigenziale del 12 aprile 2023 - fasc.1483.2023
rileva prima di tutto come le concessioni, quali atti “aventi per oggetto prestazioni di attività
economiche o forniture di beni, […] sono soggette alle norme conferenti del Trattato e ai principi
sanciti in materia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.
L’Autorità conclude affermando che in nessun caso l’ordinamento potrebbe consentire una
prosecuzione del rapporto giungo a scadenza e già prorogato, specialmente se disposta in via di
fatto, essendo tale fattispecie contraria ai richiamati principi concorrenziali. È del tutto evidente,
dunque, che nel caso specifico si sia consentito la prosecuzione di un rapporto il cui affidamento
con gara risultava scaduto; nella sostanza, tale ulteriore proroga si traduce in un affidamento
senza gara, che si pone in violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento tra gli
operatori economici. Consequenziale è, quindi, la illegittimità della proroga, tenuto conto che la
prosecuzione del rapporto scaduto è avvenuta in circostanze assolutamente prevedibili per l’ente
concedente, e come tali evitabili, anche in considerazione delle evidenze descritte dallo stesso
ente nelle citate note di riscontro. A sostegno di quanto affermato, l’Autorità richiama il costante
orientamento giurisprudenziale, per cui la proroga di contratti scaduti, al di fuori dei limiti
normativi, “dà luogo a una figura di trattativa privata non consentita e legittima qualsiasi impresa
del settore a far valere dinanzi al giudice amministrativo il suo interesse legittimo all'espletamento
di una gara” (Consiglio di Stato, sent. n. 3391/2008)
TESTO DECISIONE AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
https://www.anticorruzione.it/-/atto-dirigenziale-del-12-aprile-2023-fasc.1483.2023
Bando “Gestione delle risorse idriche: resilienza, adattamento e mitigazione agli
eventi idroclimatici estremi e strumenti di gestione” (Normativa Nazionale)
Con provvedimento del direttore generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza
informatica e del direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 82051 del 24 aprile 2023 é
modificata la modalità di ampliamento dei consorzi proponenti - widening di cui all'art. 2, comma
1, del decreto direttoriale n. 60724 del 24 marzo 2023 (8), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - n. 78 del 1° aprile 2023.
Conseguentemente la partecipazione dei nuovi partner industriali italiani al consorzio di progetto
si ritiene completata mediante apposita comunicazione di adesione al consorzio già costituito, da
trasmettersi contestualmente alla presentazione del progetto definitivo (full-proposal) e della
relativa documentazione richiesta, entro e non oltre il 27 aprile 2023, ore 15,00.
TESTO DECRETO 24/4/2023:
https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/DD_n_82051_del_24.4.2023_partner_sea
rch_Water4All.pdf
8
https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-24-marzo-2023-bando-gestione-
risorse-idriche-water4all-integrazione-consorzi
11
Acque reflue urbane: Italia deferita alla Corte di Giustizia (Giurisprudenza
Comunitaria)
Lo scorso 1° giugno la Commissione ha deciso di deferire nuovamente l'Italia alla Corte di giustizia
dell'UE in quanto il paese non ha dato piena esecuzione a una sentenza della Corte del 10 aprile
2014 (9) relativa al trattamento delle acque reflue urbane. La Corte aveva allora stabilito che l'Italia
era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva concernente il
trattamento delle acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE del Consiglio - 10) in quanto 41
agglomerati non avevano garantito la raccolta e il trattamento adeguati delle acque reflue urbane.
Nonostante i notevoli progressi compiuti, le acque reflue urbane non sono ancora adeguatamente
trattate in cinque agglomerati: uno in Valle d'Aosta e quattro in Sicilia. La mancanza di adeguati
sistemi di trattamento per questi cinque agglomerati comporta rischi significativi per la salute
umana, le acque interne e l'ambiente marino nelle aree critiche sotto il profilo ecologico in cui
sono scaricate le acque reflue non trattate.
VAI AL COMUNICATO COMPLETO DELLA COMMISSIONE:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_23_2626
Chiarimenti inerenti Autorizzazione allo scarico impianti di potabilizzazione
(Normativa Nazionale)
Con nota prot. n. CMRC-2023-0050970 - 28-03-2023 15:42:22, acquisita agli atti con prot. n.
0047308/MASE del 28/03/2023, la Città Metropolitana di Roma Capitale evidenzia la necessità “di
inquadrare i riferimenti normativi relativi agli scarichi derivanti dai potabilizzatori in gestione al
S.I.I., ai fini dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione allo scarico da parte della Città metropolitana
di Roma.” Con particolare riferimento alle “…acque di rigetto o di controlavaggio dei filtri degli
impianti di trattamento delle acque”. A tal proposito si rappresenta come l’art. 114 del D.lgs.
152/2006 attribuisca alla Regione la competenza all’adozione di una specifica disciplina in merito
alla questione e preveda, solo successivamente, il coinvolgimento del Ministero per una verifica
della disciplina messa in atto. Alla luce di quanto su esposto si chiede a codesta Amministrazione
di informare la Città Metropolitana di Roma Capitale in merito alla disciplina adottata o in corso di
adozione, relativa alla gestione della restituzione delle acque degli impianti di potabilizzazione con
particolar riguardo alla gestione delle acque di rigetto o di controlavaggio dei filtri degli impianti di
trattamento delle acque. In ultimo, si rappresenta, che, secondo quanto riportato nel citato art.
114 del D.lgs. 152/2006 la restituzione di tali acque deve “…garantire il mantenimento o il
raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del presente decreto.”
TESTO INTERPELLO E RISPOSTA DEL MASE:
https://www.mase.gov.it/pagina/interpelli-ambientali-su-tutela-dellacqua
9
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-
85%252F13%252Fit&for=&jge=&dates=&language=it&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%2
52C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec
=en&lg=&page=1&cid=2948182
10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A31991L0271
12
Nuova Direttiva su trattamento delle acque reflue urbane: un Parere
(Documentazione Comunitaria)
Parere del Comitato Economico e Sociale della UE sulla proposta (11) di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) appoggia l’intenzione della Commissione di
mettere al passo coi tempi le norme dell’UE in materia di acque reflue urbane e di renderle pronte
per i prossimi vent’anni, affrontando non solo gli aspetti relativi al trattamento delle acque reflue,
ma anche quelli legati all’energia e all’economia circolare, migliorando altresì la governance.
I microinquinanti, come i residui farmaceutici, destano crescente preoccupazione per la qualità
dell’acqua. Il CESE accoglie pertanto con favore la proposta di eseguire, in taluni impianti di
trattamento delle acque reflue urbane, trattamenti supplementari dei microinquinanti per
eliminarli e sottolinea la necessità di compiere notevoli sforzi per sostituire le vecchie norme con
nuovi metodi di trattamento innovativi.
Per garantire l’attuazione del principio «chi inquina paga» e assicurare l’accessibilità economica
dei servizi idrici, il CESE sostiene fermamente la proposta di una responsabilità estesa dei
produttori, che imporrebbe loro di coprire i costi di eliminazione dalle acque reflue dei
microinquinanti generati dai loro prodotti; le eventuali esenzioni, per essere efficienti, devono
essere rigorosamente limitate.
Se la direttiva è estesa agli agglomerati con 1 000 abitanti equivalenti (a.e.), è necessario
prevedere soluzioni decentralizzate attraverso impianti di piccole dimensioni, prestando
particolare attenzione alla funzionalità.
Il CESE è preoccupato perché la distribuzione idrica e i servizi igienico-sanitari, pur essendo servizi
pubblici, sono talvolta assicurati da imprese private. È necessario adottare norme e regolamenti
per garantire che i servizi pubblici non siano gestiti al fine di trarne un profitto e che le entrate
siano investite nella manutenzione e nel miglioramento dei servizi considerati.
TESTO PARERE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022AE5433
ANBI: fotografia di un Paese in balia del meteo (Documentazione Nazionale)
L’Associazione Nazionale Consorzi gestione e tutela acque irrigue nel suo bollettino n° 22 del 2023
rileva come In 7 giorni, copiosi nubifragi si sono registrati in Toscana (mm.64 in 24 ore a Castel del
Piano ed allagamenti in Val d’Elsa), Marche (mm.70 in un’ora su Macerata), Lazio (mm.62 in meno
di 48 ore ad Arpino), Basilicata (mm. 52 in un’ora a Matera), Sicilia (mm. 90 in un giorno in
provincia di Enna); allagamenti si sono verificati anche nella Sardegna Nordoccidentale, mentre lo
spettro dell’inondazione è perfino tornato a preoccupare la Romagna, con piogge fino a cento
millimetri in appena 38 ore, sulla provincia di Forlì-Cesena.
“Mentre l’attenzione si concentra giustamente sulle necessità delle zone alluvionate della
Romagna, è l’intera Penisola a pagare lo scotto di un’inattesa accelerazione della crisi climatica,
accentuata dall’imprevidenza di un Paese, dove le logiche della prevenzione continuano a fare
fatica ad affermarsi, nonostante le ricorrenti emergenze”.
Il bollettino rileva quindi come accanto alle risposte all’emergenza, assuma una visione di medio-
lungo periodo, adottando decisioni e programmando finanziamenti per garantire una maggiore
sicurezza idrogeologica, indispensabile allo sviluppo ed alla vita di comunità, troppo spesso colpite
anche da irreparabili tributi in vite umane. In un momento positivo per l’economia italiana, quanto
11
eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0541
13
costerà l’alluvione di Romagna al sistema Paese? Intervenire in prevenzione conviene da ogni
punto di vista”.
Successivamente il bollettino analizza il recupero di risorse idriche dopo le abbondanti piogge di
maggio nei vari ambiti.
Per quanto riguarda la condizione idrologica della Penisola, i grandi laghi abbandonano la
situazione di grave crisi idrica, in cui versavano fino a poco più di un mese fa: Maggiore è al 93,5%
di riempimento, Sebino al 98,6% (vicino al massimo storico), Lario a 80%; il bacino del Garda
cresce di ulteriori 9 centimetri e finalmente raggiunge un rassicurante valore di riempimento
(75,7%), avvicinandosi alla media del periodo. In Valle d’Aosta, dove il mese di maggio è stato
leggermente più “bagnato” della media (mm.129 di pioggia a fronte di uno “storico” di 113
millimetri), in una settimana la Dora Baltea perde oltre la metà della propria portata; pur restando
abbondante, cala anche il flusso del torrente Lys (6,60 metri cubi al secondo).
Grazie ad un Maggio estremamente piovoso soprattutto nella parte meridionale ed occidentale
della regione (+200% nei bacini di Pellice ed Alto Po), i corsi d’acqua del Piemonte mantengono
livelli confortanti ed inusuali da tempo; molta pioggia si è registrata sui bacini dei fiumi Stura di
Demonte, Tanaro, Varaita e Maira (tra +170% e +193%). Nel complesso, il surplus pluviometrico
sulla regione si attesta all’80%, mentre il deficit nivale (SWE) si riduce a -18%; il livello della falda
superficiale aumenta in tutta la regione, principalmente nel cuneese, anche se i livelli di
soggiacenza delle acque sotterranee (la distanza tra il piano campagna e il livello dell'acqua di
falda) permangono ampi (fonte: Arpa Piemonte).
In Lombardia è netta la ripresa del fiume Adda, la cui portata (mc/s 245) registra un livello
superiore a quella del biennio 2021-2022; crescono anche i livelli di Serio ed Oglio. Nella regione, il
deficit delle riserve idriche si riduce al 16,4% quando solo un mese fa era superiore al 50%!
In Veneto crescono i fiumi Piave, Bacchiglione e soprattutto Livenza; calano invece i livelli di Adige
e Brenta. In Emilia-Romagna, i fiumi appenninici permangono ricchissimi d’acqua e spicca la
performance della Secchia in forte crescita (mc/s 58,82); tra i bacini delle dighe piacentine,
Mignano è praticamente colmo (99,8%), mentre Molato fatica a riempirsi (oggi è al 41,6%).
Continua l’andamento “a fisarmonica” del fiume Po, condizionato dagli apporti derivanti da
fenomeni pluviali: pur in forte calo, le portate in Piemonte si mantengono al di sopra delle medie
storiche, mentre nei tratti lombardo ed emiliano le portate tornano sotto i livelli del periodo.
In Liguria sono decrescenti i livelli dei fiumi Entella e Vara, mentre crescono quelli di Magra ed
Argentina, che, a ponente, ha beneficiato finalmente di una piovosità superiore al resto della
regione. In Toscana, dove in qualche zona è piovuto abbondantemente (in provincia di Pistoia, nel
Chianti, nella Val d’Elsa, in Maremma, sull’Elba, sulle pendici del monte Amiata), alcuni fiumi
hanno registrato un repentino aumento di portata (Arno, Sieve, Ombrone), superando i livelli medi
mensili in anni recenti.
Nelle Marche si alzano in maniera consistente i livelli dei fiumi Potenza, Esino e Tronto, grazie alle
forti piogge, di cui hanno beneficiato anche i bacini regionali, che attualmente raggiungono quasi il
98% del valore di riempimento autorizzato. In Umbria, nonostante la pioggia, il lago Trasimeno
ristagna ormai da molto tempo al di sotto del metro sullo zero idrometrico (-m.1,07); in forte
crescita, invece, sono i fiumi Tevere e Nera, così come positivo è l’andamento del Chiascio.
Nel Lazio, i livelli dei laghi di Nemi e Bracciano sono in leggerissimo aumento (+ cm. 2). Cresce
anche la Fiora, la cui portata (mc/s 15,59) è nettamente superiore alla media del periodo; sopra
media sono anche Tevere (mc/s 168,7) ed Aniene (mc/s 25), mentre cala il livello del Liri. In
Molise, il livello idrico nell’invaso della diga del Liscione registra un aumento di oltre un metro in
un mese; lo scarto positivo tra il livello dello scorso anno e quello di quest’anno a Maggio si attesta
a m. 4,7 (fonte: Molise Acque).
In Campania, il fiume Volturno registra incrementi nelle sezioni prossime alla foce; cresce anche il
14
livello del Sele, mentre cala, dopo gli exploit delle settimane scorse, il Garigliano, che comunque si
mantiene ad una quota nettamente superiore al recente passato. In Basilicata, nonostante una
riduzione dei volumi trattenuti nei bacini, il surplus d’acqua invasata rispetto all’anno scorso si
amplia, superando i cinquantadue milioni di metri cubi.
In Puglia, ancora maggiore è il gap positivo dei volumi invasati dalle dighe a servizio del Tavoliere:
+ 62 milioni di metri cubi. Infine, la Sardegna, dove gli invasi, grazie ad un incremento di 46 milioni
di metri cubi d’acqua in 30 giorni, raggiungono il 79% del riempimento consentito, rimanendo
però al di sotto delle quote registrate lo scorso anno.
LINK AL BOLLETTINO 22 DEL 2023:
https://www.ambientidiacqua.it/public/anbinforma/ANBI20230609_anno-xxv-n-22.html
Al via GOCCIAVERDE certificazione volontaria di sostenibilità idrica (Documentazione
Nazionale)
Avvio ufficiale del primo marchio volontario di sostenibilità idrica, che ha portato alla
certificazione “pilota” di 4 aziende, 2 organizzazioni di produttori ed altrettanti Consorzi di bonifica
ed irrigazione; tre gli enti certificatori coinvolti: Checkfruit, CSQA, CCPB.
“Gocciaverde” è una certificazione privata volontaria sull’uso dell’acqua e di tutela quali-
quantitativa della risorsa idrica per migliorarne la sostenibilità ed aumentare la competitività delle
produzioni italiane sui mercati di tutto il mondo.
L’iter certificatorio richiede il rispetto di requisiti specifici e la messa in atto di azioni virtuose, che
originano indicatori verificabili e misurabili, attestati da una parte terza indipendente. La
certificazione Gocciaverde prevede un disciplinare per la valutazione della sostenibilità dei
processi gestionali e produttivi, basato su indicatori in linea con i principali standard e le norme
internazionali.
La comunicazione al consumatore avviene attraverso l’uso di una specifica etichetta ed un QR
code che, posizionati sulle confezioni, permettono di controllare l'effettiva sostenibilità dei
processi applicati, completando altri standard pubblici o privati e permettendo l’accesso ad
informazioni riguardanti il processo produttivo attraverso il rimando ad una specifica pagina web,
che contiene una descrizione approfondita del processo di gestione dell'acqua, valori numerici e
grafici.
L’uso sostenibile dell’acqua e la tutela qualitativa della risorsa idrica sono valutati rispetto a 9
criteri: sostenibilità generale degli usi; azioni per l’ottimizzazione degli usi idrici; azioni per il
controllo ed il miglioramento della qualità dell’acqua; azioni per il risparmio e la riduzione
dell’impatto energetico; azioni per il controllo della legalità; ruolo di “facilitatore” o di “pilota” per
nuove tecnologie; azioni di educazione, “training” e “capacity buildings”; servizi ecosistemici ed
azioni per il loro incremento e/o ripristino; sostenibilità socio-economica.
I benefici previsti riguardano: adeguamento alle politiche per il clima; standardizzazione delle
buone pratiche di gestione ed uso dell’acqua; stimolo alla pianificazione di medio/lungo termine;
orientamento degli investimenti per la sostenibilità delle produzioni; miglioramento e
modernizzazione dell’agricoltura irrigua; supporto alla transizione verso agricoltura 4.0; possibilità
benchmarking interno e di distretto; creazione di data set e basi informative; supporto per le
politiche dell’acqua. Perno centrale nel processo di certificazione sono i Consorzi di bonifica ed
irrigazione, che devono testare, per primi, la sostenibilità delle proprie pratiche di distribuzione
irrigua ed il loro valore ecosistemico.
LINL AL SITO GOVVIA VERDE:
https://www.anbi.it/gocciaverde/
15
Norme urgenti contro la scarsità idrica (Normativa Nazionale)
Convertito nella Legge 68/2023 il Decreto-Legge n° 39 del 14 aprile 2023 che istituisce, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica quale organo collegiale
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e a cui partecipano altri Ministeri compreso l’Ambiente nonché il
Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un presidente di regione
o provincia autonoma da lui delegato. Alla cabina quando si discute di problematiche regionali
sono invitate le Regioni.
La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento
e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.
Sono previste, dall’articolo 12 della Legge, sanzioni più pesanti per la estrazione illegale di risorsa
idrica e cattiva manutenzione delle dighe modificando in tal senso il testo unico sulle acque e gli
impianti elettrici.
COMMISSARIAMENTO OPERE URGENTI
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge ora convertito (dal 15 aprile
2023), la Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente
realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono
essere realizzati da parte del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi
urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, nominato con apposito DPCM. La ricognizione
indica, per ciascun intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente
finanziate e il relativo ordine di priorità di finanziamento.
In particolare, secondo l’articolo 3 della legge 68/2023 il Commissario resta in carica fino al 31
dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Il Commissario esercita le proprie
funzioni sull'intero territorio nazionale, fatte salve le competenze delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, sulla base dei dati degli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici
istituiti presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del Decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 11 della nuova Legge 68/2023 che ha
convertito il Decreto Legge 39/2023 (vedi successivamente in questo commento apposito
paragrafo).
FUNZIONI SPECIFICHE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE
a) acquisisce i dati relativi allo stato di severità idrica su scala nazionale;
b) acquisisce dalle autorità concedenti il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su
tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di
concessione presentate alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge ora convertito nella legge
68/2023 (15 aprile 2023);
c) provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e alla riduzione
temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene (vedi paragrafo successivo presente
commento);
d) acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi
indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 (piano di ambito servizio idrico
integrato) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (misure risparmio idrico delle Regioni sentita la Autorità di
vigilanza sulle risorse idriche e i rifiuti), per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi
16
della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi già richiamati sopra in questo
commento;
f) verifica e monitora lo svolgimento dell'iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi
(dighe) di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato alle operazioni
di sghiaiamento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione degli interventi correttivi
ovvero l'esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo; provvede all'individuazione
delle dighe per le quali risulta necessaria ed urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei
sedimenti accumulati nei serbatoi;
g) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi
per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse
idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonché degli invasi fuori
esercizio temporaneo, da finanziare nell'ambito della quota di risorse definite dal decreto
ministeriale citato in precedenza nel presente commento, per favorirne il recupero in alternativa
alla dismissione;
h) collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia.
RISORSE PRESE DA RIMODULAZIONE DI RISORSE NON ANCORA VINCOLATE DA OBBLIGHI
CONTRATTUALI
La distribuzione dei finanziamenti alle opere di cui sopra avviene con apposito decreto entro 15
giorni dalla ricognizione sopra richiamata. Il Decreto indica per ogni intervento il cronoprogramma
procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo
complessivo dell'intervento.
ESERCIZIO POTERI SOSTITUVI IN CASO DI DISSENSO
In caso di dissensi, ritardi delle opere dichiarate urgenti e finanziate secondo le modalità sopra
richiamate la Cabina di Regia propone esercizio del potere sostitutivo ex articolo 12 legge
108/2021 (12) quindi con deroghe anche a norme ambientali anche su un limite a questa ultima
deroga è posto dal quanto previsto dal comma 2 articolo 3 della legge 68/2023: “Il Commissario
opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159,
nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea”.
Resta la non applicazione dell’articolo 22 del codice appalti (13): trasparenza e dibattito pubblico.
Inoltre, sono dimezzati i termini per approvare i progetti di gestione delle operazioni di svaso,
sghiaiamento e sfangamento delle dighe (articolo 114 DLgs 152/2006) e del piano utilizzo terre e
rocce di scavo (articolo 9 DPR 120/2017 - 14).
VIA E MODIFICHE ADEGUAMENTI STRUTTURE IDRICHE
Secondo il comma 2 articolo 4 della legge 68/2023: per le modifiche, le estensioni o gli
adeguamenti tecnici finalizzati al miglioramento del rendimento e delle prestazioni ambientali
delle infrastrutture idriche, le procedure di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto
12
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;77
13
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art105!vig=
14
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/07/17G00135/sg
17
Ambientale sono svolte mediante la presentazione di apposite liste di controllo di cui all'articolo
6, comma 9 (15), del decreto legislativo n. 152 del 2006.
L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, comunica al
proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli
adeguamenti tecnici devono essere assoggettati alla procedura di VIA.
L'esito della valutazione e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente
pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale.
Qualora l'autorità competente non provveda entro il termine di trenta giorni, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta della Cabina di regia, assegna all'autorità competente un
termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente
del Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio per l'adozione del
provvedimento di verifica di assoggettabilità.
Inoltre, gli interventi comunque connessi alla gestione della risorsa idrica per cui la VIA è di
competenza statale, questa procedura viene seguita dalla Commissione speciale PNRR PNIEC già
prevista per i progetti ed opere finanziati da tali piani.
Sono soggetti a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le
infrastrutture necessari al superamento delle procedure di infrazione dell'Unione europea sulla
depurazione o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell'allegato III alla
parte seconda del DLgs 152/2006.
PAUR SEMPLIFICATO
Secondo il comma 2-ter dell’articolo 4 della legge 68/2023: “2-ter. Al fine di semplificare e
accelerare la realizzazione degli interventi su infrastrutture idriche di competenza regionale, anche
con riferimento alla realizzazione, al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche,
in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 27-bis (Provvedimento autorizzatorio unico
regionale ndr.) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente può presentare
all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1 (istanza di VIA ndr.), del
medesimo decreto legislativo, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti
dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria
tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le
licenze, i pareri, i concerti, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati, necessari alla
realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco
predisposto dal proponente stesso.”
15
“9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni
ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione
per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali
impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati
elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale
procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione
preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli
adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle
categorie di cui ai commi 6 (opere sottoposte a verifica di VIA ndr.) o 7 (opere sottoposte a VIA ordinaria ndr.). L'esito
della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati
dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale”.
18
RIMOZIONE SEDIMENTI PER FUNZIONALITÀ DIGHE
Secondo il comma 3 articolo 4 legge 68/2023 il Commissario, sentite le regioni interessate,
individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai
sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta
necessaria ed urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei
serbatoi.
Entro il 30 settembre 2023, le regioni nei cui territori ricadono le dighe di cui sopra individuano, in
conformità a quanto disposto dagli articoli 114 e 117 (piano gestione distretto idrografico) del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modalità idonee di gestione dei sedimenti asportati in
attuazione dei suddetti interventi, ivi compreso il loro riutilizzo per il riequilibrio del trasporto
solido fluviale a valle, nonché i siti idonei per lo stoccaggio definitivo. In caso di mancato rispetto
da parte delle Regioni del termine suddetto il Commissario esercita i poteri sostitutivi.
Entro il 30 settembre 2023, le regioni comunicano i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di
monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini delle valutazioni
dei volumi di acqua effettivamente adoperabili per i diversi usi e per completare lo scenario degli
interventi fondamentali per massimizzare l'efficacia della gestione integrata delle risorse e la
resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici.
MISURE PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DURANTE LO
STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AL DEFICIT IDRICO
L’articolo 4-bis della legge 68/2023 prevede che
“1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale assicurando la
produzione di energia elettrica in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, in
deroga ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 - 16 della tabella 3
dell'allegato 5 alla parte terza (17) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle prescrizioni
delle autorizzazioni integrate ambientali delle singole centrali termoelettriche, nel periodo dal 20
giugno al 15 settembre 2023, è autorizzato l'esercizio temporaneo di singole centrali
termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW per un numero di ore di funzionamento
non superiore a 500 per ciascuna centrale, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico
non deve superare i 37°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun
caso superare i 3,5°C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione;
b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione
non deve superare i 37°C;
16 (1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte
e a valle del punto di immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione
non deve superare 1 °C.
Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente
non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione.
Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35
°C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce
di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura
del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione.
Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione
di barriere termiche alla foce dei fiumi.
17
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152!vig=
19
c) per i corsi d'acqua, la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso
d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 4°C; su almeno metà di
qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2°C;
d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura
del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di
immissione.
2. La deroga di cui al comma 1 può essere attivata, nelle condizioni di esercizio del sistema elettrico
nazionale che facciano prevedere il rischio di attivazione del Piano di emergenza per la
sicurezza del sistema elettrico (PESSE), su richiesta del gestore della rete di trasmissione nazionale
al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con un anticipo di almeno due giorni
rispetto all'inizio del periodo di rischio per l'adeguatezza del sistema, indicando anche la durata
attesa, strettamente necessaria a far fronte all'esigenza del sistema elettrico stesso.
Successivamente all'attivazione della deroga da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a notificare ai titolari delle
unità di produzione che hanno comunicato al medesimo gestore di avere vincoli all'immissione in
rete per limiti di temperatura allo scarico i periodi temporali in cui si rende necessaria la predetta
attivazione.”
MISURE PER GARANTIRE L'EFFICIENTE UTILIZZO DEI VOLUMI DEGLI INVASI PER IL CONTRASTO
ALLA CRISI IDRICA
Secondo l’articolo 5 della legge 68/2023 al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli
invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con la regione
territorialmente competente e sentita l’Autorità di Bacino competente, provvede alla regolazione
dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni
di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa.
CONCESSIONI DI DERIVAZIONE E PULIZIA MATERIALE FLOTTANTE
Il comma 3-bis articolo 5 della legge 68/2023 modifica l’articolo 3 della legge salva mare (18)
prevedendo che al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti
concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono
svolgere in prossimità delle stesse attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo
modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di
manutenzione, presentato all'Autorità di bacino, che individui:
a) la superficie interessata dalle operazioni;
b) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate;
c) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione.
Gli oneri derivanti dalle suddette attività nonché dallo smaltimento del materiale di risulta della
pulizia sono a carico del gestore o del concessionario.
VASCHE DI RACCOLTA DI ACQUE PIOVANE PER USO AGRICOLO
Tali vasche sono considerate attività edilizia libera da permesso di costruire o altro titolo abilitativo
(sono fatte salve norme paesaggio, vincolo idrogeologico) fino a un volume massimo di 50 metri
cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato.
18
https://www.normattiva.it/eli/id/2022/06/10/22G00069/ORIGINAL
20
RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE AD USO IRRIGUO
Secondo l’articolo 7 della legge 68/2023 al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una
gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate
prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A al Decreto Legge qui esaminato,
é autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla Regione o dalla Provincia autonoma territorialmente
competente ai sensi del Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 maggio 2020 (19).
L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al quale partecipano
l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti,
nonché ciascuna amministrazione interessata.
Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al primo periodo sostituisce ogni autorizzazione, parere,
concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato. L'istanza di
autorizzazione unica è presentata dal gestore dell'impianto di depurazione sentiti i responsabili del
trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue.
Il termine per la conclusione del procedimento unico é pari a quarantacinque giorni dalla data di
ricezione dell'istanza. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento unico di
cui al terzo periodo, il Commissario, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere
sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di trenta giorni.
FANGHI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE)
L’articolo 9 della legge 68/2023modifica l’articolo 127 del testo unico ambientale che ora risulta
così disciplinato: “Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i
fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove
applicabile e comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato
nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego
risulti appropriato. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.
LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA VIA AGLI IMPIANTI DI DESALINIZZAZIONE
La legge 60/2022 c.d. Salva Mare prevedeva che detti impianti sono sottoposti a VIA ordinaria
aggiungendo una voce (punto 17-ter) all’allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006.
Il nuovo Decreto-Legge all’articolo 10 prevede invece che solo gli impianti di desalinizzazione di
capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (lettera appositamente introdotta
nell’allegato IV dal nuovo Decreto-Legge), sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA.
Viene inoltre cancellato il periodo previsto dal comma 2 articolo 12 legge Salva Mare che
prevedeva il rinvio ad apposito Decreto che doveva definire, per gli scarichi di tali impianti, criteri
specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006. Al posto di questo rinvio ad un decreto viene invece direttamente
modificata la parte terza all'Allegato 5 del Dlgs 152/2006, introducendo un punto 1.2.3-bis
“SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI
DISSALAZIONE”.
19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32020R0741
21
Inoltre, si prevede modificando sempre l’articolo 12 della legge Salva Mare che con decreto del
Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute (di intesa con la
Conferenza stato regioni città), sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi
ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione, mentre viene eleminato il
riferimento ai criteri per individuare le soglie di applicabilità della VIA.
IMPIANTI DESALINIZZAZIONE CON PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
Gli impianti di desalinizzazione possono essere realizzati anche con il ricorso a forme di
partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto. L'autorizzazione alla
realizzazione e all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e in partenariato pubblico
privato, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a
dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Per
la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul
superamento del dissenso del sistema Commissariale sopra descritto relativamente alle procedure
di autorizzazione delle infrastrutture idriche.
LIMITI AGLI SCARICHI IMPIANTI DI DESALINIZZAZIONE
L’articolo 10 legge 68/2023 modifica l’articolo 101 del DLgs 152/2006 (criteri generali disciplina
scarichi) in particolare il comma 6 di detto articolo 101 ora recita: “6. Qualora le acque prelevate
da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di
emissione o nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione la disciplina dello scarico
é fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. In
ogni caso le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle
prelevate o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di
desalinizzazione e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state
prelevate”.
OSSERVATORIO DISTRETTUALE PERMANENTE SUGLI UTILIZZI IDRICI
L’articolo 11 della legge 68/2023 introduce un nuovo articolo 63-bis al DLgs 152/2006 che prevede
la istituzione presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale, quale proprio organo, è istituito un
osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici.
L’Osservatorio svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura la
raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel
distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i
volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con
riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro
conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro
conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di
esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle
possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione
22
distrettuale di cui agli articoli 117 (piano di gestione del distretto idrografico) e 145 (equilibrio
bilancio idrico) ex Dlgs 152/2006, nonché di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai
cambiamenti climatici (20).
PIANO DI COMUNICAZIONE RELATIVO ALLA CRISI IDRICA
L’articolo 13 della legge 68/2023 prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, é approvato un piano di
comunicazione nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio
dei ministri, volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione
di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno
potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli
operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica.
TESTO LEGGE 68/20023:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2023-06-13&atto.codiceRedazionale=23A03450&elenco30giorni=false
Concessioni grandi derivazioni (Giurisprudenza Costituzionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 102 del 25 maggio 2023 ha dichiarato il contrasto di una
norma regionale con il parametro costituzionale attributivo della competenza legislativa statale
esclusiva nella materia «tutela della concorrenza».
In particolare, la disposizione impugnata esclude dal raggio applicativo della legge regionale, che
disciplina le «modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche», in
attuazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, le concessioni che soddisfino per almeno l'ottanta
per cento il consumo energetico annuo dell'autoproduttore.
Sennonché, nell'ambito della legislazione statale, l'autoproduzione non consente di derogare al
rispetto delle procedure finalizzate a garantire la concorrenza per il mercato.
TESTO SENTENZA 102/2023:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2023/281
20
https://www.mase.gov.it/notizie/strategia-nazionale-di-adattamento-ai-cambiamenti-climatici-0
23
Il contraddittorio stato delle risorse idriche (Documentazione Nazionale)
Osservatorio Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue
(bollettino n°23/2023 ).
Il report settimanale dell’Osservatorio ANBI Risorse Idriche continua a segnalare come il
permanere dell’incertezza atmosferica sulla Penisola provochi il succedersi di fenomeni estremi
allo stesso tempo pur riempiendosi molti bacini per appunto i suddetti fenomeni, resta critico lo
stato delle acque sotterranee che, seppur in ripresa, registra livelli pari od inferiori ai minimi storici
nel settore occidentale a causa dell’inerzia dell’acquifero; anche nell’alta pianura trevigiana i livelli
della falda non si discostano molto dai valori minimi (fonte: Arpa Veneto).
Nel comunicato di Ispra dello scorso17 giugno 2023 si afferma che L’anno appena trascorso, con
un record di 719 mm, segna il minimo nazionale anche in termini di precipitazione totale liquida e
solida (un valore inferiore persino a quelli estremi minimi del 2007 e del 2017). Nel 2022 il deficit
di precipitazione annua interessa il territorio nazionale in maniera molto diversificata: l’area più
colpita è il Nord Ovest, dove i valori raggiunti sono anche inferiori a –50% rispetto alla media di
lungo periodo. Per tutto il territorio del Distretto idrografico del Fiume Po il deficit percentuale,
sempre rispetto alla media di lungo periodo, raggiunge il –36%, con un valore di precipitazione
annua di soli 650 mm (a fronte di una media annua di circa 1016 mm). Diminuzione elevata anche
nel Distretto delle Alpi Orientali che segna un –28%, con punte comprese tra –30% e –40%. Meno
preoccupanti, ma pur sempre notevoli, i deficit dell’ordine del –20%, registrati nel Distretto
dell’Appennino Settentrionale e nel Distretto dell’Appenino Centrale con punte anche del –40%.
Nel Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale il deficit medio per il 2022 pari al –9 %,
risulta invece molto più contenuto, mentre nel Distretto della Sicilia si attesta a –26%, con punte
dell’ordine del –50% nella zona orientale della Regione. Infine, nel Distretto della Sardegna il
deficit di precipitazione medio annuo registra un –27%.
LINK AL REPORT N° 23/2023:
ambientidiacqua.it/public/anbinforma/ANBI20230616_anno-xxv-n-23.html
LINK AL COMUNICATO ISPRA: https://www.isprambiente.gov.it/files2023/area-
stampa/comunicati-stampa/comunicato-clima-risorsa-idrica.pdf
Il futuro risorse idriche e l’Europa (Documentazione Nazionale)
Osservatorio Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue
(bollettino n°24/2023).
Il report settimanale dell’Osservatorio ANBI Risorse Idriche ricorda che se l’Italia pare avere
almeno temporaneamente abbandonato lo scenario di grave insufficienza idrica, c’è
un’emergenza, di cui non ci si può dimenticare soprattutto in chiave di coesione europea:
interessa la Spagna, il cui territorio centro meridionale è colpito, per il terzo anno consecutivo, da
un’estesa siccità, che interessa anche il Nord Africa (soprattutto le zone costiere di Marocco,
Algeria e Tunisia), inducendo nuovi fenomeni migratori e pregiudicando ovunque l’agricoltura e
l’equilibrio ambientale.
Per quanto riguarda l’Italia, nei grandi laghi si registra una fisiologica decrescita dei livelli,
provocata dalla tregua del maltempo e dall’aumento delle temperature. L’ultima neve in quota si
sta sciogliendo e dai prossimi giorni si potrà fare affidamento solo sulle piogge estive per
rimpinguare gli invasi. Va inoltre ricordato che le recenti, abbondanti precipitazioni hanno sì
24
ridotto l’enorme deficit cumulato nella lunga stagione secca, ma non sono riuscite a compensare
la carenza degli apporti nivali che, in bacini come quelli piemontesi dei fiumi Ticino o
Tanaro, hanno raggiunto deficit superiori all’80%. Infatti, nonostante un notevole miglioramento
della situazione lacustre, solo il lago Maggiore è sopra la media (90,3% di riempimento), Sebino e
Benaco la rispettano, ma il lago di Como è addirittura tornato sotto il valore medio del periodo
(riempimento: 72,4%).
LINK AL REPORT N° 24/2023:
https://www.ambientidiacqua.it/public/anbinforma/ANBI20230626_anno-xxv-n-24.html
25
AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ
Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche
minacciate di estinzione (Normativa Comunitaria)
Regolamento (UE) 2023/966 della Commissione del 15 maggio 2023 che modifica il Regolamento
(CE) n. 338/97 (21) del Consiglio per tenere conto degli emendamenti adottati nella 19a riunione
della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e
di fauna selvatiche minacciate di estinzione.
Nella 19a sessione della conferenza delle parti della convenzione, svoltasi a Panama (Repubblica di
Panama) dal 14 al 25 novembre 2022 (CoP 19), sono stati apportati alcuni emendamenti alle
appendici della convenzione. È opportuno che tali emendamenti siano ripresi nel regolamento (CE)
n. 338/97.
Per una analisi dei documenti approvati alla CoP 19 vedi a questo link https://cites.org/eng/cop/19
TESTO REGOLAMENTO 2023/966:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R0966
Nomina della commissione scientifica CITES (Normativa Nazionale)
Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 150 del 3 maggio 2023 con cui
è stata nominata la Commissione scientifica CITES.
La Commissione Scientifica per l'attuazione della CITES (22) e dei Regolamenti Comunitari in
materia di commercio di fauna e flora svolge le funzioni previste dalla Convenzione e dai
Regolamenti Comunitari di Autorità Scientifica nazionale ed è istituita presso il Ministero
dell’Ambiente e della sicurezza energetica.
TESTO DECRETO 150/2023:
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/
cites/dm_150_03-05-2023_nomina_commissione-scientifica.pdf
Riperimetrazione dei parchi naturali regionali da parte dei legislatori regionali
(Giurisprudenza Costituzionale)
Sentenza della Corte Costituzionale n° 115 del 8 giugno 2023 sul rapporto tra poteri della Regione
di riperimetrazione dei parchi regionali e potere di codecisione Stato-Regioni in materia
paesaggistica.
Nella sentenza la Corte Costituzionale ritiene che l'odierno ricorrente abbia operato una forzata
commistione tra la decisione - di esclusiva competenza della Regione - di istituire e riperimetrare
un parco naturale regionale e la valutazione dell'interesse paesaggistico affidata invece
congiuntamente agli organi regionali e statali e da operare in sede di pianificazione paesaggistica
del territorio regionale.
Ne consegue la non fondatezza delle questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri,
le quali tutte muovono dall'assunto per cui la rimozione di alcune aree da quelle in precedenza
rientranti nei parchi naturali regionali pregiudicherebbe la futura pianificazione paesaggistica e
determinerebbe, di riflesso, la violazione del principio di copianificazione paesaggistica.
21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01997R0338-20230520&qid=1687686520959
22
https://www.mase.gov.it/pagina/cites-convenzione-di-washington-sul-commercio-internazionale-delle-specie-di-
fauna-e-flora
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Quanto esposto circa la reciproca autonomia fra la denunciata riperimetrazione dei quattro parchi
naturali regionali in oggetto e la pianificazione paesaggistica regionale comporta infatti il venir
meno del presupposto da cui muove la difesa statale e determina la non fondatezza delle censure.
La perimetrazione dell'area del parco operata dalla Regione nell'esercizio della sua competenza in
materia condiziona la pianificazione paesaggistica regionale, rimessa all'elaborazione congiunta
della stessa Regione e dello Stato, nel senso che il piano non può non includere l'area del parco fra
quelle oggetto di pianificazione paesaggistica. Ciò tuttavia non comporta di per sé alcun vincolo,
per la Regione stessa, quanto alla possibilità di riesercitare i suoi poteri di individuazione dell'area
del parco. Simmetricamente, d'altro canto, la perimetrazione operata dalla Regione costituisce
solo un vincolo minimo per il piano paesaggistico, il quale può includere fra le aree
paesaggisticamente tutelate quelle che per i loro caratteri sono ritenute meritevoli di tutela. Con il
che è superato anche l'argomento adombrato nelle difese del ricorrente, secondo cui la riduzione
del perimetro dei parchi liguri disposta con la normativa impugnata pregiudicherebbe la futura
pianificazione paesaggistica congiunta statale e regionale. Nulla impedisce infatti che, in sede di
elaborazione congiunta del piano paesaggistico regionale, i soggetti copianificatori concordino di
inserire fra quelle paesaggisticamente vincolate, al pari di ogni altra area a tal fine meritevole,
anche le aree che siano state in precedenza espunte da un parco.
Su queste conclusioni non può evidentemente incidere in alcun modo la circostanza che nella
Regione Liguria non sia stato ancora approvato un piano paesaggistico condiviso, elaborato
secondo quanto prescritto dal codice dei beni culturali (art. 135). Come si è detto, infatti, tale
assenza non può comunque vanificare le competenze regionali in materia di classificazione e di
istituzione dei parchi naturali regionali.
TESTO SENTENZA 115/2023:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2023/314#:~:text=La%20disposizione%20regionale%20%C3
%A8%20impugnata%20perch%C3%A9%2C%20disponendo%20una,-
%20la%20violazione%20del%20principio%20di%20copianificazione%20paesaggistica.
Preesame di un piano o progetto volto a determinare la necessità di una Valutazione
di Incidenza (Giurisprudenza Comunitaria)
Sentenza della Corte di Giustizia del 14 giugno 2023 su come l’autorità competente dello Stato
membro debba valutare la decisione di non richiedere una ordinaria Valutazione di Incidenza.
COME DEVE ESSERE MOTIVATA LA DECISIONE DI ESCLUDERE LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
In particolare nel caso oggetto della sentenza il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se
l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 debba essere interpretato nel senso che, qualora
l’autorità competente di uno Stato membro decida che non sia necessaria un’opportuna
valutazione dell’incidenza, essa deve fornire una motivazione esplicita e dettagliata a fondamento
della propria decisione, tale da fugare ogni ragionevole dubbio scientifico in merito all’impatto del
piano o del progetto previsti sul sito interessato, e da eliminare espressamente e singolarmente
ciascuno dei dubbi sollevati a tale riguardo nel corso del processo di partecipazione del pubblico.
Secondo la Corte di Giustizia né l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, né alcun’altra
disposizione di quest’ultima prevedono requisiti relativi alla motivazione delle decisioni adottate in
applicazione di detto articolo 6, paragrafo 3.
Va tuttavia sottolineato, in primo luogo, che il diritto a una buona amministrazione, in quanto
riflette un principio generale di diritto dell’Unione, comporta requisiti che gli Stati membri sono
27
tenuti a rispettare quando attuano il diritto dell’Unione. Tra tali requisiti, l’obbligo di motivazione
delle decisioni adottate dalle autorità nazionali, riveste un’importanza particolare, poiché pone il
loro destinatario in grado di difendere i propri diritti nelle migliori condizioni possibili e di valutare,
con piena cognizione di causa, se sia utile proporre ricorso contro di essa. Esso è altresì necessario
per consentire ai giudici di esercitare un sindacato sulla legittimità di dette decisioni (sentenza del
9 novembre 2017, LS Customs Services, C-46/16, EU:C:2017:839, punti 39 e 40, e giurisprudenza ivi
citata).
In secondo luogo, l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 prevede una procedura di
valutazione volta a garantire, mediante un controllo preventivo, che un piano o un progetto non
direttamente connesso o necessario alla gestione del sito interessato, ma idoneo ad avere
incidenze significative sullo stesso, sia autorizzato solo se non pregiudicherà l’integrità di tale sito
(sentenza del 29 luglio 2019, Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen,
C-411/17, EU:C:2019:622, punto 117 e giurisprudenza ivi citata).
Tale medesimo articolo 6, paragrafo 3, distingue due fasi nella procedura di valutazione che esso
prevede.
La prima, di cui al primo periodo di detta disposizione, richiede che gli Stati membri effettuino
un’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto quando è
probabile che tale piano o progetto pregiudichi in maniera significativa detto sito. La seconda fase,
di cui al secondo periodo della stessa disposizione, che interviene una volta effettuata detta
opportuna valutazione, subordina l’autorizzazione di un siffatto piano o progetto alla condizione
che lo stesso non pregiudichi l’integrità del sito interessato, fatte salve le disposizioni dell’articolo
6, paragrafo 4, della direttiva 92/43 (sentenza del 29 luglio 2019, Inter-Environnement Wallonie e
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C-411/17, EU:C:2019:622, punto 119 e giurisprudenza ivi
citata).
A tal riguardo, anzitutto, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’esigenza di un’opportuna
valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto prevista all’articolo 6, paragrafo 3, della
direttiva 92/43 è subordinata alla condizione che sussista una probabilità o un rischio che esso
pregiudichi significativamente il sito interessato. Tenuto conto, in particolare, del principio di
precauzione, si ritiene che un siffatto rischio sussista in quanto non si può escludere, sulla base
delle migliori conoscenze scientifiche in materia, che il piano o il progetto in questione possa
pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tale sito. La valutazione del rischio va effettuata, in
particolare, alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito
interessato da tale piano o progetto (sentenza del 29 luglio 2019, Inter-Environnement Wallonie e
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C-411/17, EU:C:2019:622, punto 134, e giurisprudenza ivi
citata).
Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, un’opportuna valutazione delle incidenze di un
piano o di un progetto implica che, prima dell’approvazione di quest’ultimo, devono essere
individuati, tenuto conto delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano
o progetto di cui trattasi che possano, da soli o congiuntamente ad altri piani o progetti,
pregiudicare gli obiettivi di conservazione del sito protetto. Le autorità nazionali competenti
autorizzano un’attività solo a condizione che abbiano acquisito la certezza che tale attività è priva
di effetti pregiudizievoli per l’integrità di detto sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun
ragionevole dubbio da un punto di vista scientifico circa l’assenza di tali effetti (sentenza del 29
luglio 2019, Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C-411/17,
EU:C:2019:622, punto 120 e giurisprudenza ivi citata).
Conformemente alla giurisprudenza, tale valutazione non può comportare lacune e deve
contenere rilievi e conclusioni completi, precisi e definitivi, atti a dissipare qualsiasi ragionevole
dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori previsti sul sito protetto in questione (sentenze
28
del 25 luglio 2018, Grace e Sweetman, C-164/17, EU:C:2018:593, punto 39 e giurisprudenza ivi
citata, e del 7 novembre 2018, Holohan e a., C-461/17, EU:C:2018:883, punto 49).
Un siffatto requisito implica che l’autorità competente, a seguito di una valutazione appropriata,
sia in grado di indicare adeguatamente le ragioni che le hanno consentito, prima di concedere
l’autorizzazione in esame, di acquisire la certezza, nonostante i pareri contrari eventualmente
espressi, che è escluso ogni ragionevole dubbio scientifico per quanto riguarda l’impatto
ambientale dei lavori previsti sul sito interessato (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2018,
Holohan e a., C-461/17, EU:C:2018:883, punto 51).
Tali obblighi di motivazione devono essere soddisfatti anche quando, come nel caso di specie,
l’autorità competente approva un progetto che può avere ripercussioni su un sito protetto senza
richiedere un’opportuna valutazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43.
Ne consegue che, anche se, qualora un’autorità competente decida di autorizzare un progetto
simile senza richiedere un’opportuna valutazione ai sensi di tale disposizione, il diritto dell’Unione
non impone a tale autorità di rispondere, nella motivazione di una siffatta decisione, uno per uno,
a tutti i punti di diritto e di fatto sollevati dagli interessati nel corso del procedimento
amministrativo, tuttavia tale autorità deve indicare adeguatamente le ragioni che le hanno
consentito, prima di concedere tale autorizzazione, di acquisire la certezza, nonostante i pareri
contrari e i ragionevoli dubbi eventualmente ivi espressi, che sia stato escluso ogni ragionevole
dubbio scientifico circa la possibilità che il progetto incida significativamente su tale sito.
Alla luce delle considerazioni suesposte, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che
l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 dev’essere interpretato nel senso che anche se,
qualora un’autorità competente di uno Stato membro decida di autorizzare un piano o un
progetto che può avere ripercussioni su un sito protetto ai sensi di tale direttiva senza richiedere
un’opportuna valutazione, ai sensi di tale disposizione, tale autorità non è tenuta a rispondere,
nella motivazione della sua decisione, a tutti i punti di diritto e di fatto sollevati nel corso del
procedimento amministrativo, essa deve tuttavia indicare adeguatamente le ragioni che le hanno
consentito, prima di concedere tale autorizzazione, di acquisire la certezza, nonostante i pareri
contrari e i ragionevoli dubbi eventualmente ivi espressi, che sia stato escluso ogni ragionevole
dubbio scientifico circa la possibilità che detto progetto incida significativamente su tale sito.
LE CONDIZIONI PER ESCLUDERE LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA NEL CASO IN CUI IL PIANO O
PROGETTO CONTENGA GLI ELEMENTI PER ELIMINARE GLI INQUINANTI CHE POSSONO
DANNEGGIARE IL SITO PROTETTO
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 debba
essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se sia necessario procedere ad
un’opportuna valutazione degli effetti di un piano o di un progetto su un sito protetto ai sensi di
tale direttiva, si può tener conto delle caratteristiche di tale piano o progetto che comportano
l’eliminazione dei contaminanti e che sono atte a produrre l’effetto di ridurre le conseguenze
nocive di tale piano o progetto sul sito, qualora tali caratteristiche siano state integrate nello
stesso piano o nello stesso progetto come caratteristiche ordinarie, indipendentemente da
qualsiasi effetto su detto sito.
Secondo la Corte di Giustizia dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che tale giudice si
pone tale questione in particolare alla luce della sentenza del 12 aprile 2018, People Over Wind e
Sweetman (C-323/17, EU:C:2018:244). Più in particolare, esso si chiede se, alla luce di tale
sentenza, l’autorità per la pianificazione territoriale poteva tener conto delle misure descritte al
punto 9 della presente sentenza ai fini della sua decisione di non richiedere un’opportuna
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  • 1. 1 Periodo da 1° Maggio- 30 Giugno 2023 LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI MAGGIO-GIUGNO 2023 A cura del Dott. Marco Grondacci 1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
  • 2. 2 Sommario ACQUE TUTELA E GESTIONE ................................................................................................8 Corte dei Conti sulle opere idriche: analizza i ritardi del Ministero dell’Ambiente (Documentazione Nazionale).....................................................................................................8 Nuova Direttiva su tutela acque: un Parere (Documentazione Comunitaria) .....................9 No a proroghe reiterate senza gara del servizio depurazione (Normativa Nazionale)......10 Bando “Gestione delle risorse idriche: resilienza, adattamento e mitigazione agli eventi idroclimatici estremi e strumenti di gestione” (Normativa Nazionale)...............................10 Acque reflue urbane: Italia deferita alla Corte di Giustizia (Giurisprudenza Comunitaria) ............................................................................................................................11 Chiarimenti inerenti Autorizzazione allo scarico impianti di potabilizzazione (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................11 Nuova Direttiva su trattamento delle acque reflue urbane: un Parere (Documentazione Comunitaria) ............................................................................................................................12 ANBI: fotografia di un Paese in balia del meteo (Documentazione Nazionale).................12 Al via GOCCIAVERDE certificazione volontaria di sostenibilità idrica (Documentazione Nazionale) .................................................................................................................................14 Norme urgenti contro la scarsità idrica (Normativa Nazionale).........................................15 Concessioni grandi derivazioni (Giurisprudenza Costituzionale).......................................22 Il contraddittorio stato delle risorse idriche (Documentazione Nazionale)........................23 Il futuro risorse idriche e l’Europa (Documentazione Nazionale) ......................................23 AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ .......................................................................................25 Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (Normativa Comunitaria)..............................................................25 Nomina della commissione scientifica CITES (Normativa Nazionale)...............................25 Riperimetrazione dei parchi naturali regionali da parte dei legislatori regionali (Giurisprudenza Costituzionale) ............................................................................................25 Preesame di un piano o progetto volto a determinare la necessità di una Valutazione di Incidenza (Giurisprudenza Comunitaria) .............................................................................26 Mancata istituzione delle zone di tutela della biodiversità nei termini di legge (Giurisprudenza Comunitaria)...............................................................................................30 ARIA .............................................................................................................................................31 Zone a emissioni zero: uno studio ne dimostra la utilità per la tutela della salute pubblica (Documentazione Internazionale)...........................................................................................31 Nuova Direttiva qualità aria: Parere (Documentazione Comunitaria) ..............................33 Studio Unesco su corrosione monumenti da inquinamento atmosferico (Documentazione Internazionale) .........................................................................................................................36 Undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Normativa internazionale).................................................36 Circolazione stradale e miglioramento qualità aria (Normativa Nazionale)......................37 Inquinamento e malattie cardiache (Documentazione Comunitaria).................................38
  • 3. 3 Entrata in vigore della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Normativa Internazionale).....................................................................................................42 Superamento sistematico limiti qualità aria per gli ossidi di azoto e contenuti dei piani di risanamento (Giurisprudenza Comunitaria).........................................................................42 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.............................................................44 Applicazione AIA alle distillerie (Normativa Nazionale).....................................................44 BENI PAESAGGISTICI.............................................................................................................45 Inalienabilità delle terre private gravate da usi civici non ancora liquidati (Giurisprudenza Costituzionale) ............................................................................................45 BIOTECH OGM..........................................................................................................................46 Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria (Normativa Nazionale)......................46 CACCIA TUTELA ANIMALI...................................................................................................48 Sanzioni regionali per abbandono animali (Giurisprudenza Costituzionale)....................48 CAVE E MINIERE......................................................................................................................49 Programma recupero siti minerari dismessi (Giurisprudenza Costituzionale).................49 ECOCERTIFICAZIONI.............................................................................................................50 Strutture ricettive e servizi di pulizia di ambienti interni marchi Ecolabel (Normativa Comunitaria) ............................................................................................................................50 Rettifiche linguistiche al Regolamento EMAS (Normativa Comunitaria) .........................50 EFFETTO SERRA ......................................................................................................................51 Causa civile contro ENI presentata da associazioni ambientaliste (Documentazione Nazionale) .................................................................................................................................51 Fondo sociale per il clima (Normativa Comunitaria)...........................................................57 Estensione degli obblighi di monitoraggio comunicazione verifica emissioni gas serra da trasporto marittimo (Normativa Comunitaria) ....................................................................59 Applicazione del sistema scambio quote emissioni gas serra al trasporto marittimo (Normativa Comunitaria)........................................................................................................61 Aggiornamento climatico globale 2023 (Documentazione Internazionale) ........................63 Rapporto su incendi nell’emisfero terrestre settentrionale (Documentazione Comunitaria) ............................................................................................................................64 Atlante della mortalità e perdite economiche per il rischio climatico (Documentazione Internazionale) .........................................................................................................................64 Certificazione per gli assorbimenti di carbonio (Normativa Comunitaria).......................65 Agricoltura a basse emissioni di carbonio: un Parere (Documentazione Comunitaria)...65 Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Normativa Comunitaria)........66 Quantificare il costo umano del riscaldamento globale (Documentazione Internazionale) ....................................................................................................................................................66 Monitoraggio degli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi marini bentonici di scogliera (Documentazione Nazionale)...................................................................................67 Finanza Ombra sul clima (Documentazione Internazionale) ..............................................68
  • 4. 4 Cosa spinge gli investimenti delle imprese nell'azione per il clima? (Documentazione Comunitaria) ............................................................................................................................69 Efficiency and decarbonization indicators in Italy and in the biggest European Countries (Documentazione Nazionale)...................................................................................................70 Inviato speciale per il cambiamento climatico (Normativa Nazionale) ..............................71 Terna rapporto consumi elettrici Maggio 2023 (Documentazione Nazionale)...................72 ELETTROMAGNETISMO........................................................................................................73 Misure urgenti in materia di reti di comunicazione elettronica (Normativa Nazionale)..73 ENERGIA.....................................................................................................................................76 Accordo sulla proposta di nuova Direttiva su fonti rinnovabili (Normativa Comunitaria) ....................................................................................................................................................76 Questionario per il pubblico su aggiornamento Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Documentazione Nazionale) .......................................................................................77 Come sostituire il gas russo con rinnovabili e pompe di calore (Documentazione Internazionale) .........................................................................................................................77 Materie prime critiche crisi e opportunità per l’economica circolare nazionale (Documentazione Nazionale)...................................................................................................78 Nuove disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................81 Il Futuro del gas (Documentazione Comunitaria) ................................................................89 Semplificazioni per fotovoltaico in strutture turistiche o termali (Normativa Nazionale)93 Indicatori di efficienza e decarbonizzazione in Italia e nella UE (Documentazione Nazionale) .................................................................................................................................94 Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti (Normativa Nazionale) ....................................................................................................................................................95 La risposta delle città e delle regioni alla crisi energetica (Documentazione Comunitaria) ....................................................................................................................................................96 Modelli per promuovere le comunità energetiche: un’opportunità per le Utilities (Documentazione Nazionale)...................................................................................................98 Utilizzo idrogeno in settori hard-to-abate (Normativa Nazionale)......................................99 Stato dell'Unione dell'energia 2022 (Documentazione Comunitaria)...............................100 Digitalizzare il sistema energetico — Piano d'azione dell'UE (Documentazione Comunitaria) ..........................................................................................................................102 Comuni rinnovabili (Documentazione Nazionale)..............................................................104 Materie prime critiche in UE: a che punto siamo? (Documentazione Nazionale) ..................................................................................................................................................105 L’impatto globale della produzione di materie prime critiche sul settore fotovoltaico (Documentazione Nazionale).................................................................................................107 Tasse ambientali su prodotto energetici (Giurisprudenza Comunitaria).........................109 Corte dei Conti su Obiettivi dell’UE in materia di energia e di clima (Documentazione Comunitaria) ..........................................................................................................................109
  • 5. 5 INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI..........................................................................111 Credito d'imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili (Normativa Nazionale)....................................................111 Partenariati commerciali: insieme per una crescita economica verde e giusta (Documentazione Comunitaria)............................................................................................111 Bomba demografica come interpretarla (Documentazione Internazionale)....................111 Transizione verde — BEI stanzia 200 milioni di euro a MCC per finanziare le PMI italiane (Documentazione Comunitaria)..............................................................................112 The Global Report on Food Crises 2023 (Documentazione Internazionale)....................113 Atlante dei dati ambientali 2023 (Documentazione Nazionale).........................................113 Misurazione della circolarità – Metodi ed indicatori per la misurazione dei processi circolari nelle organizzazioni (Documentazione Nazionale) ..............................................114 Rapporto sull’eccesso di consumo di carne nel mondo (Documentazione Internazionale) ..................................................................................................................................................114 L'Earth Overshoot Day di quest'anno arriva il 2 agosto (Documentazione Internazionale) ..................................................................................................................................................115 Rapporto sull’impatto dei finanziamenti BEI anche sul clima (Documentazione Internazionale) .......................................................................................................................116 Economia circolare in Italia (Documentazione Nazionale)................................................117 Primo studio che quantifica i confini del sistema Terra (Documentazione Internazionale) ..................................................................................................................................................117 Preoccupazioni ambientali e comportamenti ecocompatibili (Documentazione Nazionale) ..................................................................................................................................................118 Quali regole di trasparenza per la rendicontazione sulla sostenibilità aziendale (Documentazione Internazionale).........................................................................................118 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE ACCESSO............................................................121 Diritto di accesso a documenti dei Comitati di lavoro della UE (Giurisprudenza Comunitaria) ..........................................................................................................................121 Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (Normativa Nazionale)...................................................121 MARE .........................................................................................................................................123 Regolamento interno del Comitato interministeriale per le politiche del mare (Normativa Nazionale) ...............................................................................................................................123 Delimitazione delle zone economiche esclusive (Normativa Nazionale) ...........................124 Portale ISPRA su monitoraggio stato fisico del mare (Documentazione Nazionale) ......125 Statuto dell'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (Normativa Nazionale) ...............................................................................................................................125 Condizioni recupero materiale dragaggio (Normativa Nazionale) ...................................125 MOBILITÀ SOSTENIBILE.....................................................................................................128 Contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra (Normativa Comunitaria)......................................................................................................128
  • 6. 6 Biglietti trasporto pubblico per il clima (Documentazione Internazionale).....................128 Realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica sulle superstrade nell'ambito del PNRR (Normativa Nazionale)...............................................................................................129 Realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica nei centri urbani nell'ambito del PNRR (Normativa Nazionale)...............................................................................................130 Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica per i veicoli a energia elettrica (Normativa Nazionale)............................................................................................130 Obbligo comunicazione prezzi dagli esercenti nelle stazioni di carburante per autotrazione (Normativa Nazionale)....................................................................................131 Finanziamenti rinnovo parco mezzi autotrasporto per conto terzi (Normativa Nazionale) ..................................................................................................................................................131 Produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto (Normativa Comunitaria).....................................................................................131 Soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato (Normativa Comunitaria) .................................................................132 Corte dei Conti UE su politica industriale dell’UE in materia di batterie (Documentazione Comunitaria)............................................................................................132 NUCLEARE ...............................................................................................................................135 Aree prioritarie su emissioni radon (Normativa Nazionale)..............................................135 Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor (Normativa Nazionale).............135 Limiti delle indennità dovute dagli esercenti di impianti nucleari o di trasporti di materie nucleari (Normativa Nazionale)............................................................................................136 Limiti di esposizione in emergenze radiologiche e nucleari e criteri per piani di emergenza (Normativa Nazionale) .......................................................................................136 PROTEZIONE CIVILE............................................................................................................137 Tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi (Normativa Nazionale)............................................................................................137 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AMBIENTE .................................................................138 Avvalimento personale per la transizione ecologica (Normativa Nazionale)...................138 RIFIUTI......................................................................................................................................139 Cessazione qualifica rifiuti inerti da costruzione e demolizione (Normativa Nazionale) 139 Interpello su combustibile solido secondario (Normativa Nazionale)...............................140 Conservazione registro carico scarico in luogo diverso da quello previsto dalla legge (Normativa Nazionale)...........................................................................................................140 Rapporto RAEE 2023 (Documentazione Nazionale)..........................................................141 Sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale (Normativa Nazionale) ...............................................................................................................................141 Linee guida agli enti locali per i piani finanziari e Tari (Normativa Nazionale) .............143 Linea guida per la gestione terre e rocce da scavo con amianto naturale (Documentazione Nazionale) ...............................................................................................................................144 Centri di raccolta comunali e rifiuti da fuori Comune (Normativa Nazionale)...............145
  • 7. 7 Polizze copertura costi e rischi smaltimento carcasse animali (Normativa Nazionale) ..146 Gestione rifiuti nelle strade (Normativa Nazionale)...........................................................146 Quale tasso di utilizzo di materiali riciclati nella UE (Documentazione Comunitaria) ..147 Ceneri vulcaniche condizioni esclusioni normativa sui rifiuti (Normativa Nazionale) ...148 Raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione (Normativa Nazionale)...........................................................................................................148 RUMORE ...................................................................................................................................150 Caratterizzazione acustica aree intorno ad aereoporti (Documentazione Nazionale) ....150 SOSTANZE PERICOLOSE.....................................................................................................151 Modifica Regolamento REACH su piombo e i suoi composti nel PVC (Normativa Comunitaria) ..........................................................................................................................151 Uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali (Normativa Nazionale) ...............................................................................................................................151 Parere su proposta di una direttiva sull’amianto (Normativa Comunitaria) ..................151 Parere su proposta di Regolamento per l’uso sostenibile dei pesticidi (Normativa Comunitaria) ..........................................................................................................................152 SUOLO E DIFESA IDROGEOLOGICA................................................................................153 ISPRA su alluvione in Emilia-Romagna (Documentazione Nazionale)............................153 Ruolo dei cambiamenti climatici nelle alluvioni dell'Emilia-Romagna (Documentazione Nazionale) ...............................................................................................................................153 Finanziamento raccolta, da parte di imprenditori agricoli, di legname da eventi meteo (Normativa Nazionale)...........................................................................................................155 Implementazione della carta dell'uso dei suoli (Normativa Nazionale)............................155 Riduzione materie prima associate alla deforestazione e al degrado forestale (Normativa Comunitaria) ..........................................................................................................................156 Istituzione della Rete nazionale dei boschi vetusti (Normativa Nazionale)......................159 URBANISTICA EDILIZIA ......................................................................................................160 Contributi ai comuni per gli interventi di demolizione delle opere abusive (Normativa Nazionale) ...............................................................................................................................160 Condizioni per destinare immobili ad attività agrituristica (Giurisprudenza Costituzionale)........................................................................................................................160 VIA VAS .....................................................................................................................................162 Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (Normativa Nazionale)...........................................................................................162 Soglie e criteri per la verifica di assoggettabilità a VIA (Giurisprudenza Comunitaria)163 VIGILANZA AMBIENTALE ..................................................................................................167 Funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri (Normativa Nazionale)...........................................................................................................167 Cabina di regia per coordinare il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) con il SNPA (Normativa Nazionale)..................................167
  • 8. 8 ACQUE TUTELA E GESTIONE Corte dei Conti sulle opere idriche: analizza i ritardi del Ministero dell’Ambiente (Documentazione Nazionale) Con Deliberazione N° 14 del 13 aprile 2023 la Corte di Conti ha analizzato lo stato di attuazione delle risorse previste nel PNRR per la misura M2C4 I4.1. L’investimento in questione è teso a finanziare – con uno stanziamento pari a 2 mld di euro - progetti per il potenziamento, il completamento e la manutenzione straordinaria delle infrastrutture di derivazione, stoccaggio e fornitura idrica primaria in tutto il Paese, così da migliorare la qualità dell'acqua e garantire la continuità dell'approvvigionamento nelle importanti aree urbane e nelle grandi aree irrigue. La Corte dei Conti nell’analizzare lo stato degli investimenti nella sopra citata misura del PNRR ha rilevato numerose e rilevanti criticità. In particolare, la Corte ha rilevato la incertezza nella concreta definizione degli obiettivi un quanto non sono stati affrontati, fin dall’inizio, aspetti essenziali quali: 1) la individuazione dei sistemi idrici integrati complessi da rafforzare entro marzo 2026; 2) la coerente definizione degli obiettivi “nazionali” di rafforzamento di opere idriche non incluse nei citati venticinque sistemi idrici; 3) l’utilizzo ottimale dell’ampio budget disponibile (2 mld di euro). A nulla sono servite per superare i suddetti limiti la implementazione della capacità amministrativa; semplificazione procedurale in funzione dell’accelerazione degli investimenti; temporanee limitazioni delle forme responsabilità dell’agente amministrativo o contabile. A dimostrazione che non sempre l’accentramento delle decisioni e gli eccessi semplificatori risolvono limiti ben più strutturali delle politiche pubbliche e non solo pubbliche. Aggiunge la Corte che mentre il Ministero continua a pensare ad ulteriori semplificazioni il vero modo che andrebbe affrontato sono i poteri di controllo e di coordinamento attribuitigli dalla normativa (e in particolare dall’art. 8 del d. l. n. 77/2021 sulla governance del PNRR (2) e dall’art. 3 del DPCM 15 settembre 2021) per un effettivo governo dell’investimento, a partire dai suoi contorni pianificatori ed attuativi di portata generale. Sugli errori passati sopra evidenziati in relazione alla selezione di progetti già avvenuta la Corte ne prende atto ma però individua alcuni indirizzi operativi per il futuro: 1) L’allineamento delle tappe italiane e di quelle eurounitarie non può prescindere dalla individuazione di stringenti tempistiche entro cui deve essere completato l’incremento della sicurezza delle n. 124 opere selezionate dal D.M. 517/2021 (3), per complessivi 2 miliardi; questo cronoprogramma deve porre un orizzonte temporale non vago ma rispettoso della ratio dell’investimento complessivo, che come più volte detto non può movimentare risorse così ingenti onde garantire la messa in sicurezza, in tempi brevi, di venticinque sistemi idrici complessi, pari asseritamente a n. 33 opere idriche; 2) Non appare compatibile con i seri impegni assunti in sede comunitaria una nozione “mobile” – quale viene ipotizzata dal MIT (cfr. la citata nota n. 5297/2023) – di “sistema idrico integrato”. Pertanto, ai fini del rispetto degli impegni comunitari, si rende necessaria la tempestiva individuazione ex ante delle singole opere che costituiranno i “venticinque sistemi complessi”, al fine di consentire la corretta misurabilità dell’obiettivo e delle sue fasi attuative. 2 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;77 3 https://www.dighe.eu/normativa/allegati/2021_D_MIMS_16-12_n_517.pdf
  • 9. 9 3) È inoltre necessario che il MIT eserciti con maggior rigore l’attività di monitoraggio degli interventi, effettuando altresì le “variazioni di progetto” – pur entro i limiti evidenziati dalla Amministrazione stessa, consistenti nella possibilità di stralci funzionali purché venga mantenuta l’efficacia dell’intervento stesso – quando tale strumento si riveli il mezzo più efficace per porre rimedio alle difficoltà incontrate da alcuni investimenti (soprattutto, allo stato, inclusi negli allegati n. 2 e 3 del D.M. 517/2021); e in tal senso, occorrerà dar conto della implementazione di concrete misure per correttamente esercitare la funzione descritta. TESTO DELIBERA CORTE DEI CONTI 14/2023: https://www.corteconti.it/Download?id=6a9a3fe6-ddfb-4e9c-b670-f06248be1e34 Nuova Direttiva su tutela acque: un Parere (Documentazione Comunitaria) Parere del Comitato Economico e Sociale della UE sulla proposta (4) di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2000/60/CE (5) che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE (6) sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE (7) relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque. Il Parere: 1. Esprime pieno sostegno alla proposta della Commissione europea di aggiungere una serie di inquinanti critici agli elenchi delle sostanze prioritarie per le acque sotterranee e di superficie, che saranno utilizzati per valutare lo stato chimico ai sensi della direttiva quadro sulle acque. 2. Rileva come oltre il 60 % delle acque europee non presenta ancora un buono stato chimico ai sensi della direttiva quadro sulle acque, ma questo dato non fornisce un quadro completo del problema, in quanto l’attuale valutazione non tiene conto degli effetti delle miscele chimiche che possono prodursi anche quando gli inquinanti sono presenti a livelli «sicuri». Si dovrebbe fare di più per valutare e monitorare l’impatto che la combinazione di più sostanze ha sull’ambiente e sulla salute umana. 3. Sottolinea come i pesticidi vietati sono tuttora presenti nelle acque europee. Il CESE sottolinea che le misure di monitoraggio, tra cui la cessazione dell’utilizzo illecito e delle deroghe, devono rimanere in vigore negli Stati membri in cui sono rilevate quantità eccessive, anche se tali sostanze sono state cancellate dall’elenco delle sostanze prioritarie a livello dell’UE. TESTO PARERE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022AE5403 4 eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0540 5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0060-20141120&qid=1686818679382 6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0118-20140711&qid=1686818850626 7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0105-20130913&qid=1686818901824
  • 10. 10 No a proroghe reiterate senza gara del servizio depurazione (Normativa Nazionale) L’oggetto della controversia riguarda la disposizione di due proroghe del servizio in favore del medesimo operatore economico, rispettivamente dal 1.1.2021 al 31.12.2021 e dal 1.1.2022 al 31.12.2022; non solo ma detto operatore economico continua allo stato attuale ad espletare il servizio, nelle more della predisposizione ed aggiudicazione della gara per l’affidamento a nuovo contraente mediante PPP, in violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici, traducendosi, nella sostanza, tali proroghe in affidamenti senza gara. L’Autorità Nazionale Anticorruzione con atto dirigenziale del 12 aprile 2023 - fasc.1483.2023 rileva prima di tutto come le concessioni, quali atti “aventi per oggetto prestazioni di attività economiche o forniture di beni, […] sono soggette alle norme conferenti del Trattato e ai principi sanciti in materia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea. L’Autorità conclude affermando che in nessun caso l’ordinamento potrebbe consentire una prosecuzione del rapporto giungo a scadenza e già prorogato, specialmente se disposta in via di fatto, essendo tale fattispecie contraria ai richiamati principi concorrenziali. È del tutto evidente, dunque, che nel caso specifico si sia consentito la prosecuzione di un rapporto il cui affidamento con gara risultava scaduto; nella sostanza, tale ulteriore proroga si traduce in un affidamento senza gara, che si pone in violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici. Consequenziale è, quindi, la illegittimità della proroga, tenuto conto che la prosecuzione del rapporto scaduto è avvenuta in circostanze assolutamente prevedibili per l’ente concedente, e come tali evitabili, anche in considerazione delle evidenze descritte dallo stesso ente nelle citate note di riscontro. A sostegno di quanto affermato, l’Autorità richiama il costante orientamento giurisprudenziale, per cui la proroga di contratti scaduti, al di fuori dei limiti normativi, “dà luogo a una figura di trattativa privata non consentita e legittima qualsiasi impresa del settore a far valere dinanzi al giudice amministrativo il suo interesse legittimo all'espletamento di una gara” (Consiglio di Stato, sent. n. 3391/2008) TESTO DECISIONE AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE https://www.anticorruzione.it/-/atto-dirigenziale-del-12-aprile-2023-fasc.1483.2023 Bando “Gestione delle risorse idriche: resilienza, adattamento e mitigazione agli eventi idroclimatici estremi e strumenti di gestione” (Normativa Nazionale) Con provvedimento del direttore generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica e del direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 82051 del 24 aprile 2023 é modificata la modalità di ampliamento dei consorzi proponenti - widening di cui all'art. 2, comma 1, del decreto direttoriale n. 60724 del 24 marzo 2023 (8), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 78 del 1° aprile 2023. Conseguentemente la partecipazione dei nuovi partner industriali italiani al consorzio di progetto si ritiene completata mediante apposita comunicazione di adesione al consorzio già costituito, da trasmettersi contestualmente alla presentazione del progetto definitivo (full-proposal) e della relativa documentazione richiesta, entro e non oltre il 27 aprile 2023, ore 15,00. TESTO DECRETO 24/4/2023: https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/DD_n_82051_del_24.4.2023_partner_sea rch_Water4All.pdf 8 https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-24-marzo-2023-bando-gestione- risorse-idriche-water4all-integrazione-consorzi
  • 11. 11 Acque reflue urbane: Italia deferita alla Corte di Giustizia (Giurisprudenza Comunitaria) Lo scorso 1° giugno la Commissione ha deciso di deferire nuovamente l'Italia alla Corte di giustizia dell'UE in quanto il paese non ha dato piena esecuzione a una sentenza della Corte del 10 aprile 2014 (9) relativa al trattamento delle acque reflue urbane. La Corte aveva allora stabilito che l'Italia era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE del Consiglio - 10) in quanto 41 agglomerati non avevano garantito la raccolta e il trattamento adeguati delle acque reflue urbane. Nonostante i notevoli progressi compiuti, le acque reflue urbane non sono ancora adeguatamente trattate in cinque agglomerati: uno in Valle d'Aosta e quattro in Sicilia. La mancanza di adeguati sistemi di trattamento per questi cinque agglomerati comporta rischi significativi per la salute umana, le acque interne e l'ambiente marino nelle aree critiche sotto il profilo ecologico in cui sono scaricate le acque reflue non trattate. VAI AL COMUNICATO COMPLETO DELLA COMMISSIONE: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_23_2626 Chiarimenti inerenti Autorizzazione allo scarico impianti di potabilizzazione (Normativa Nazionale) Con nota prot. n. CMRC-2023-0050970 - 28-03-2023 15:42:22, acquisita agli atti con prot. n. 0047308/MASE del 28/03/2023, la Città Metropolitana di Roma Capitale evidenzia la necessità “di inquadrare i riferimenti normativi relativi agli scarichi derivanti dai potabilizzatori in gestione al S.I.I., ai fini dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione allo scarico da parte della Città metropolitana di Roma.” Con particolare riferimento alle “…acque di rigetto o di controlavaggio dei filtri degli impianti di trattamento delle acque”. A tal proposito si rappresenta come l’art. 114 del D.lgs. 152/2006 attribuisca alla Regione la competenza all’adozione di una specifica disciplina in merito alla questione e preveda, solo successivamente, il coinvolgimento del Ministero per una verifica della disciplina messa in atto. Alla luce di quanto su esposto si chiede a codesta Amministrazione di informare la Città Metropolitana di Roma Capitale in merito alla disciplina adottata o in corso di adozione, relativa alla gestione della restituzione delle acque degli impianti di potabilizzazione con particolar riguardo alla gestione delle acque di rigetto o di controlavaggio dei filtri degli impianti di trattamento delle acque. In ultimo, si rappresenta, che, secondo quanto riportato nel citato art. 114 del D.lgs. 152/2006 la restituzione di tali acque deve “…garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del presente decreto.” TESTO INTERPELLO E RISPOSTA DEL MASE: https://www.mase.gov.it/pagina/interpelli-ambientali-su-tutela-dellacqua 9 https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C- 85%252F13%252Fit&for=&jge=&dates=&language=it&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%2 52C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec =en&lg=&page=1&cid=2948182 10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A31991L0271
  • 12. 12 Nuova Direttiva su trattamento delle acque reflue urbane: un Parere (Documentazione Comunitaria) Parere del Comitato Economico e Sociale della UE sulla proposta (11) di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) appoggia l’intenzione della Commissione di mettere al passo coi tempi le norme dell’UE in materia di acque reflue urbane e di renderle pronte per i prossimi vent’anni, affrontando non solo gli aspetti relativi al trattamento delle acque reflue, ma anche quelli legati all’energia e all’economia circolare, migliorando altresì la governance. I microinquinanti, come i residui farmaceutici, destano crescente preoccupazione per la qualità dell’acqua. Il CESE accoglie pertanto con favore la proposta di eseguire, in taluni impianti di trattamento delle acque reflue urbane, trattamenti supplementari dei microinquinanti per eliminarli e sottolinea la necessità di compiere notevoli sforzi per sostituire le vecchie norme con nuovi metodi di trattamento innovativi. Per garantire l’attuazione del principio «chi inquina paga» e assicurare l’accessibilità economica dei servizi idrici, il CESE sostiene fermamente la proposta di una responsabilità estesa dei produttori, che imporrebbe loro di coprire i costi di eliminazione dalle acque reflue dei microinquinanti generati dai loro prodotti; le eventuali esenzioni, per essere efficienti, devono essere rigorosamente limitate. Se la direttiva è estesa agli agglomerati con 1 000 abitanti equivalenti (a.e.), è necessario prevedere soluzioni decentralizzate attraverso impianti di piccole dimensioni, prestando particolare attenzione alla funzionalità. Il CESE è preoccupato perché la distribuzione idrica e i servizi igienico-sanitari, pur essendo servizi pubblici, sono talvolta assicurati da imprese private. È necessario adottare norme e regolamenti per garantire che i servizi pubblici non siano gestiti al fine di trarne un profitto e che le entrate siano investite nella manutenzione e nel miglioramento dei servizi considerati. TESTO PARERE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022AE5433 ANBI: fotografia di un Paese in balia del meteo (Documentazione Nazionale) L’Associazione Nazionale Consorzi gestione e tutela acque irrigue nel suo bollettino n° 22 del 2023 rileva come In 7 giorni, copiosi nubifragi si sono registrati in Toscana (mm.64 in 24 ore a Castel del Piano ed allagamenti in Val d’Elsa), Marche (mm.70 in un’ora su Macerata), Lazio (mm.62 in meno di 48 ore ad Arpino), Basilicata (mm. 52 in un’ora a Matera), Sicilia (mm. 90 in un giorno in provincia di Enna); allagamenti si sono verificati anche nella Sardegna Nordoccidentale, mentre lo spettro dell’inondazione è perfino tornato a preoccupare la Romagna, con piogge fino a cento millimetri in appena 38 ore, sulla provincia di Forlì-Cesena. “Mentre l’attenzione si concentra giustamente sulle necessità delle zone alluvionate della Romagna, è l’intera Penisola a pagare lo scotto di un’inattesa accelerazione della crisi climatica, accentuata dall’imprevidenza di un Paese, dove le logiche della prevenzione continuano a fare fatica ad affermarsi, nonostante le ricorrenti emergenze”. Il bollettino rileva quindi come accanto alle risposte all’emergenza, assuma una visione di medio- lungo periodo, adottando decisioni e programmando finanziamenti per garantire una maggiore sicurezza idrogeologica, indispensabile allo sviluppo ed alla vita di comunità, troppo spesso colpite anche da irreparabili tributi in vite umane. In un momento positivo per l’economia italiana, quanto 11 eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0541
  • 13. 13 costerà l’alluvione di Romagna al sistema Paese? Intervenire in prevenzione conviene da ogni punto di vista”. Successivamente il bollettino analizza il recupero di risorse idriche dopo le abbondanti piogge di maggio nei vari ambiti. Per quanto riguarda la condizione idrologica della Penisola, i grandi laghi abbandonano la situazione di grave crisi idrica, in cui versavano fino a poco più di un mese fa: Maggiore è al 93,5% di riempimento, Sebino al 98,6% (vicino al massimo storico), Lario a 80%; il bacino del Garda cresce di ulteriori 9 centimetri e finalmente raggiunge un rassicurante valore di riempimento (75,7%), avvicinandosi alla media del periodo. In Valle d’Aosta, dove il mese di maggio è stato leggermente più “bagnato” della media (mm.129 di pioggia a fronte di uno “storico” di 113 millimetri), in una settimana la Dora Baltea perde oltre la metà della propria portata; pur restando abbondante, cala anche il flusso del torrente Lys (6,60 metri cubi al secondo). Grazie ad un Maggio estremamente piovoso soprattutto nella parte meridionale ed occidentale della regione (+200% nei bacini di Pellice ed Alto Po), i corsi d’acqua del Piemonte mantengono livelli confortanti ed inusuali da tempo; molta pioggia si è registrata sui bacini dei fiumi Stura di Demonte, Tanaro, Varaita e Maira (tra +170% e +193%). Nel complesso, il surplus pluviometrico sulla regione si attesta all’80%, mentre il deficit nivale (SWE) si riduce a -18%; il livello della falda superficiale aumenta in tutta la regione, principalmente nel cuneese, anche se i livelli di soggiacenza delle acque sotterranee (la distanza tra il piano campagna e il livello dell'acqua di falda) permangono ampi (fonte: Arpa Piemonte). In Lombardia è netta la ripresa del fiume Adda, la cui portata (mc/s 245) registra un livello superiore a quella del biennio 2021-2022; crescono anche i livelli di Serio ed Oglio. Nella regione, il deficit delle riserve idriche si riduce al 16,4% quando solo un mese fa era superiore al 50%! In Veneto crescono i fiumi Piave, Bacchiglione e soprattutto Livenza; calano invece i livelli di Adige e Brenta. In Emilia-Romagna, i fiumi appenninici permangono ricchissimi d’acqua e spicca la performance della Secchia in forte crescita (mc/s 58,82); tra i bacini delle dighe piacentine, Mignano è praticamente colmo (99,8%), mentre Molato fatica a riempirsi (oggi è al 41,6%). Continua l’andamento “a fisarmonica” del fiume Po, condizionato dagli apporti derivanti da fenomeni pluviali: pur in forte calo, le portate in Piemonte si mantengono al di sopra delle medie storiche, mentre nei tratti lombardo ed emiliano le portate tornano sotto i livelli del periodo. In Liguria sono decrescenti i livelli dei fiumi Entella e Vara, mentre crescono quelli di Magra ed Argentina, che, a ponente, ha beneficiato finalmente di una piovosità superiore al resto della regione. In Toscana, dove in qualche zona è piovuto abbondantemente (in provincia di Pistoia, nel Chianti, nella Val d’Elsa, in Maremma, sull’Elba, sulle pendici del monte Amiata), alcuni fiumi hanno registrato un repentino aumento di portata (Arno, Sieve, Ombrone), superando i livelli medi mensili in anni recenti. Nelle Marche si alzano in maniera consistente i livelli dei fiumi Potenza, Esino e Tronto, grazie alle forti piogge, di cui hanno beneficiato anche i bacini regionali, che attualmente raggiungono quasi il 98% del valore di riempimento autorizzato. In Umbria, nonostante la pioggia, il lago Trasimeno ristagna ormai da molto tempo al di sotto del metro sullo zero idrometrico (-m.1,07); in forte crescita, invece, sono i fiumi Tevere e Nera, così come positivo è l’andamento del Chiascio. Nel Lazio, i livelli dei laghi di Nemi e Bracciano sono in leggerissimo aumento (+ cm. 2). Cresce anche la Fiora, la cui portata (mc/s 15,59) è nettamente superiore alla media del periodo; sopra media sono anche Tevere (mc/s 168,7) ed Aniene (mc/s 25), mentre cala il livello del Liri. In Molise, il livello idrico nell’invaso della diga del Liscione registra un aumento di oltre un metro in un mese; lo scarto positivo tra il livello dello scorso anno e quello di quest’anno a Maggio si attesta a m. 4,7 (fonte: Molise Acque). In Campania, il fiume Volturno registra incrementi nelle sezioni prossime alla foce; cresce anche il
  • 14. 14 livello del Sele, mentre cala, dopo gli exploit delle settimane scorse, il Garigliano, che comunque si mantiene ad una quota nettamente superiore al recente passato. In Basilicata, nonostante una riduzione dei volumi trattenuti nei bacini, il surplus d’acqua invasata rispetto all’anno scorso si amplia, superando i cinquantadue milioni di metri cubi. In Puglia, ancora maggiore è il gap positivo dei volumi invasati dalle dighe a servizio del Tavoliere: + 62 milioni di metri cubi. Infine, la Sardegna, dove gli invasi, grazie ad un incremento di 46 milioni di metri cubi d’acqua in 30 giorni, raggiungono il 79% del riempimento consentito, rimanendo però al di sotto delle quote registrate lo scorso anno. LINK AL BOLLETTINO 22 DEL 2023: https://www.ambientidiacqua.it/public/anbinforma/ANBI20230609_anno-xxv-n-22.html Al via GOCCIAVERDE certificazione volontaria di sostenibilità idrica (Documentazione Nazionale) Avvio ufficiale del primo marchio volontario di sostenibilità idrica, che ha portato alla certificazione “pilota” di 4 aziende, 2 organizzazioni di produttori ed altrettanti Consorzi di bonifica ed irrigazione; tre gli enti certificatori coinvolti: Checkfruit, CSQA, CCPB. “Gocciaverde” è una certificazione privata volontaria sull’uso dell’acqua e di tutela quali- quantitativa della risorsa idrica per migliorarne la sostenibilità ed aumentare la competitività delle produzioni italiane sui mercati di tutto il mondo. L’iter certificatorio richiede il rispetto di requisiti specifici e la messa in atto di azioni virtuose, che originano indicatori verificabili e misurabili, attestati da una parte terza indipendente. La certificazione Gocciaverde prevede un disciplinare per la valutazione della sostenibilità dei processi gestionali e produttivi, basato su indicatori in linea con i principali standard e le norme internazionali. La comunicazione al consumatore avviene attraverso l’uso di una specifica etichetta ed un QR code che, posizionati sulle confezioni, permettono di controllare l'effettiva sostenibilità dei processi applicati, completando altri standard pubblici o privati e permettendo l’accesso ad informazioni riguardanti il processo produttivo attraverso il rimando ad una specifica pagina web, che contiene una descrizione approfondita del processo di gestione dell'acqua, valori numerici e grafici. L’uso sostenibile dell’acqua e la tutela qualitativa della risorsa idrica sono valutati rispetto a 9 criteri: sostenibilità generale degli usi; azioni per l’ottimizzazione degli usi idrici; azioni per il controllo ed il miglioramento della qualità dell’acqua; azioni per il risparmio e la riduzione dell’impatto energetico; azioni per il controllo della legalità; ruolo di “facilitatore” o di “pilota” per nuove tecnologie; azioni di educazione, “training” e “capacity buildings”; servizi ecosistemici ed azioni per il loro incremento e/o ripristino; sostenibilità socio-economica. I benefici previsti riguardano: adeguamento alle politiche per il clima; standardizzazione delle buone pratiche di gestione ed uso dell’acqua; stimolo alla pianificazione di medio/lungo termine; orientamento degli investimenti per la sostenibilità delle produzioni; miglioramento e modernizzazione dell’agricoltura irrigua; supporto alla transizione verso agricoltura 4.0; possibilità benchmarking interno e di distretto; creazione di data set e basi informative; supporto per le politiche dell’acqua. Perno centrale nel processo di certificazione sono i Consorzi di bonifica ed irrigazione, che devono testare, per primi, la sostenibilità delle proprie pratiche di distribuzione irrigua ed il loro valore ecosistemico. LINL AL SITO GOVVIA VERDE: https://www.anbi.it/gocciaverde/
  • 15. 15 Norme urgenti contro la scarsità idrica (Normativa Nazionale) Convertito nella Legge 68/2023 il Decreto-Legge n° 39 del 14 aprile 2023 che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica quale organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e a cui partecipano altri Ministeri compreso l’Ambiente nonché il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato. Alla cabina quando si discute di problematiche regionali sono invitate le Regioni. La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni. Sono previste, dall’articolo 12 della Legge, sanzioni più pesanti per la estrazione illegale di risorsa idrica e cattiva manutenzione delle dighe modificando in tal senso il testo unico sulle acque e gli impianti elettrici. COMMISSARIAMENTO OPERE URGENTI Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge ora convertito (dal 15 aprile 2023), la Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, nominato con apposito DPCM. La ricognizione indica, per ciascun intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorità di finanziamento. In particolare, secondo l’articolo 3 della legge 68/2023 il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati degli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici istituiti presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 11 della nuova Legge 68/2023 che ha convertito il Decreto Legge 39/2023 (vedi successivamente in questo commento apposito paragrafo). FUNZIONI SPECIFICHE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE a) acquisisce i dati relativi allo stato di severità idrica su scala nazionale; b) acquisisce dalle autorità concedenti il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione presentate alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge ora convertito nella legge 68/2023 (15 aprile 2023); c) provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene (vedi paragrafo successivo presente commento); d) acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 (piano di ambito servizio idrico integrato) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (misure risparmio idrico delle Regioni sentita la Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e i rifiuti), per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi
  • 16. 16 della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi già richiamati sopra in questo commento; f) verifica e monitora lo svolgimento dell'iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi (dighe) di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato alle operazioni di sghiaiamento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione degli interventi correttivi ovvero l'esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo; provvede all'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria ed urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi; g) effettua una ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonché degli invasi fuori esercizio temporaneo, da finanziare nell'ambito della quota di risorse definite dal decreto ministeriale citato in precedenza nel presente commento, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione; h) collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia. RISORSE PRESE DA RIMODULAZIONE DI RISORSE NON ANCORA VINCOLATE DA OBBLIGHI CONTRATTUALI La distribuzione dei finanziamenti alle opere di cui sopra avviene con apposito decreto entro 15 giorni dalla ricognizione sopra richiamata. Il Decreto indica per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell'intervento. ESERCIZIO POTERI SOSTITUVI IN CASO DI DISSENSO In caso di dissensi, ritardi delle opere dichiarate urgenti e finanziate secondo le modalità sopra richiamate la Cabina di Regia propone esercizio del potere sostitutivo ex articolo 12 legge 108/2021 (12) quindi con deroghe anche a norme ambientali anche su un limite a questa ultima deroga è posto dal quanto previsto dal comma 2 articolo 3 della legge 68/2023: “Il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea”. Resta la non applicazione dell’articolo 22 del codice appalti (13): trasparenza e dibattito pubblico. Inoltre, sono dimezzati i termini per approvare i progetti di gestione delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe (articolo 114 DLgs 152/2006) e del piano utilizzo terre e rocce di scavo (articolo 9 DPR 120/2017 - 14). VIA E MODIFICHE ADEGUAMENTI STRUTTURE IDRICHE Secondo il comma 2 articolo 4 della legge 68/2023: per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati al miglioramento del rendimento e delle prestazioni ambientali delle infrastrutture idriche, le procedure di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto 12 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;77 13 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;50~art105!vig= 14 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/07/17G00135/sg
  • 17. 17 Ambientale sono svolte mediante la presentazione di apposite liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9 (15), del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati alla procedura di VIA. L'esito della valutazione e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale. Qualora l'autorità competente non provveda entro il termine di trenta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Cabina di regia, assegna all'autorità competente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità. Inoltre, gli interventi comunque connessi alla gestione della risorsa idrica per cui la VIA è di competenza statale, questa procedura viene seguita dalla Commissione speciale PNRR PNIEC già prevista per i progetti ed opere finanziati da tali piani. Sono soggetti a procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure di infrazione dell'Unione europea sulla depurazione o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell'allegato III alla parte seconda del DLgs 152/2006. PAUR SEMPLIFICATO Secondo il comma 2-ter dell’articolo 4 della legge 68/2023: “2-ter. Al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli interventi su infrastrutture idriche di competenza regionale, anche con riferimento alla realizzazione, al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 27-bis (Provvedimento autorizzatorio unico regionale ndr.) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente può presentare all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1 (istanza di VIA ndr.), del medesimo decreto legislativo, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i concerti, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.” 15 “9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 (opere sottoposte a verifica di VIA ndr.) o 7 (opere sottoposte a VIA ordinaria ndr.). L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale”.
  • 18. 18 RIMOZIONE SEDIMENTI PER FUNZIONALITÀ DIGHE Secondo il comma 3 articolo 4 legge 68/2023 il Commissario, sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta necessaria ed urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi. Entro il 30 settembre 2023, le regioni nei cui territori ricadono le dighe di cui sopra individuano, in conformità a quanto disposto dagli articoli 114 e 117 (piano gestione distretto idrografico) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modalità idonee di gestione dei sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi, ivi compreso il loro riutilizzo per il riequilibrio del trasporto solido fluviale a valle, nonché i siti idonei per lo stoccaggio definitivo. In caso di mancato rispetto da parte delle Regioni del termine suddetto il Commissario esercita i poteri sostitutivi. Entro il 30 settembre 2023, le regioni comunicano i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di monitoraggio dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini delle valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili per i diversi usi e per completare lo scenario degli interventi fondamentali per massimizzare l'efficacia della gestione integrata delle risorse e la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici. MISURE PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DURANTE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AL DEFICIT IDRICO L’articolo 4-bis della legge 68/2023 prevede che “1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale assicurando la produzione di energia elettrica in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, in deroga ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 - 16 della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza (17) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle prescrizioni delle autorizzazioni integrate ambientali delle singole centrali termoelettriche, nel periodo dal 20 giugno al 15 settembre 2023, è autorizzato l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW per un numero di ore di funzionamento non superiore a 500 per ciascuna centrale, nel rispetto dei seguenti limiti: a) per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 37°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3,5°C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione; b) per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37°C; 16 (1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi. 17 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152!vig=
  • 19. 19 c) per i corsi d'acqua, la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 4°C; su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2°C; d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. 2. La deroga di cui al comma 1 può essere attivata, nelle condizioni di esercizio del sistema elettrico nazionale che facciano prevedere il rischio di attivazione del Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico (PESSE), su richiesta del gestore della rete di trasmissione nazionale al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con un anticipo di almeno due giorni rispetto all'inizio del periodo di rischio per l'adeguatezza del sistema, indicando anche la durata attesa, strettamente necessaria a far fronte all'esigenza del sistema elettrico stesso. Successivamente all'attivazione della deroga da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a notificare ai titolari delle unità di produzione che hanno comunicato al medesimo gestore di avere vincoli all'immissione in rete per limiti di temperatura allo scarico i periodi temporali in cui si rende necessaria la predetta attivazione.” MISURE PER GARANTIRE L'EFFICIENTE UTILIZZO DEI VOLUMI DEGLI INVASI PER IL CONTRASTO ALLA CRISI IDRICA Secondo l’articolo 5 della legge 68/2023 al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente e sentita l’Autorità di Bacino competente, provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. CONCESSIONI DI DERIVAZIONE E PULIZIA MATERIALE FLOTTANTE Il comma 3-bis articolo 5 della legge 68/2023 modifica l’articolo 3 della legge salva mare (18) prevedendo che al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'Autorità di bacino, che individui: a) la superficie interessata dalle operazioni; b) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate; c) una descrizione generale delle operazioni di manutenzione. Gli oneri derivanti dalle suddette attività nonché dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico del gestore o del concessionario. VASCHE DI RACCOLTA DI ACQUE PIOVANE PER USO AGRICOLO Tali vasche sono considerate attività edilizia libera da permesso di costruire o altro titolo abilitativo (sono fatte salve norme paesaggio, vincolo idrogeologico) fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato. 18 https://www.normattiva.it/eli/id/2022/06/10/22G00069/ORIGINAL
  • 20. 20 RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE AD USO IRRIGUO Secondo l’articolo 7 della legge 68/2023 al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A al Decreto Legge qui esaminato, é autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla Regione o dalla Provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020 (19). L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al primo periodo sostituisce ogni autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato. L'istanza di autorizzazione unica è presentata dal gestore dell'impianto di depurazione sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. Il termine per la conclusione del procedimento unico é pari a quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento unico di cui al terzo periodo, il Commissario, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di trenta giorni. FANGHI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE) L’articolo 9 della legge 68/2023modifica l’articolo 127 del testo unico ambientale che ora risulta così disciplinato: “Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre. LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA VIA AGLI IMPIANTI DI DESALINIZZAZIONE La legge 60/2022 c.d. Salva Mare prevedeva che detti impianti sono sottoposti a VIA ordinaria aggiungendo una voce (punto 17-ter) all’allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006. Il nuovo Decreto-Legge all’articolo 10 prevede invece che solo gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (lettera appositamente introdotta nell’allegato IV dal nuovo Decreto-Legge), sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA. Viene inoltre cancellato il periodo previsto dal comma 2 articolo 12 legge Salva Mare che prevedeva il rinvio ad apposito Decreto che doveva definire, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Al posto di questo rinvio ad un decreto viene invece direttamente modificata la parte terza all'Allegato 5 del Dlgs 152/2006, introducendo un punto 1.2.3-bis “SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE”. 19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32020R0741
  • 21. 21 Inoltre, si prevede modificando sempre l’articolo 12 della legge Salva Mare che con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute (di intesa con la Conferenza stato regioni città), sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione, mentre viene eleminato il riferimento ai criteri per individuare le soglie di applicabilità della VIA. IMPIANTI DESALINIZZAZIONE CON PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO Gli impianti di desalinizzazione possono essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e in partenariato pubblico privato, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso del sistema Commissariale sopra descritto relativamente alle procedure di autorizzazione delle infrastrutture idriche. LIMITI AGLI SCARICHI IMPIANTI DI DESALINIZZAZIONE L’articolo 10 legge 68/2023 modifica l’articolo 101 del DLgs 152/2006 (criteri generali disciplina scarichi) in particolare il comma 6 di detto articolo 101 ora recita: “6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione o nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione la disciplina dello scarico é fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. In ogni caso le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate”. OSSERVATORIO DISTRETTUALE PERMANENTE SUGLI UTILIZZI IDRICI L’articolo 11 della legge 68/2023 introduce un nuovo articolo 63-bis al DLgs 152/2006 che prevede la istituzione presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale, quale proprio organo, è istituito un osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici. L’Osservatorio svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione
  • 22. 22 distrettuale di cui agli articoli 117 (piano di gestione del distretto idrografico) e 145 (equilibrio bilancio idrico) ex Dlgs 152/2006, nonché di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (20). PIANO DI COMUNICAZIONE RELATIVO ALLA CRISI IDRICA L’articolo 13 della legge 68/2023 prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, é approvato un piano di comunicazione nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica. TESTO LEGGE 68/20023: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-06-13&atto.codiceRedazionale=23A03450&elenco30giorni=false Concessioni grandi derivazioni (Giurisprudenza Costituzionale) La Corte Costituzionale con sentenza n° 102 del 25 maggio 2023 ha dichiarato il contrasto di una norma regionale con il parametro costituzionale attributivo della competenza legislativa statale esclusiva nella materia «tutela della concorrenza». In particolare, la disposizione impugnata esclude dal raggio applicativo della legge regionale, che disciplina le «modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche», in attuazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, le concessioni che soddisfino per almeno l'ottanta per cento il consumo energetico annuo dell'autoproduttore. Sennonché, nell'ambito della legislazione statale, l'autoproduzione non consente di derogare al rispetto delle procedure finalizzate a garantire la concorrenza per il mercato. TESTO SENTENZA 102/2023: https://www.eius.it/giurisprudenza/2023/281 20 https://www.mase.gov.it/notizie/strategia-nazionale-di-adattamento-ai-cambiamenti-climatici-0
  • 23. 23 Il contraddittorio stato delle risorse idriche (Documentazione Nazionale) Osservatorio Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (bollettino n°23/2023 ). Il report settimanale dell’Osservatorio ANBI Risorse Idriche continua a segnalare come il permanere dell’incertezza atmosferica sulla Penisola provochi il succedersi di fenomeni estremi allo stesso tempo pur riempiendosi molti bacini per appunto i suddetti fenomeni, resta critico lo stato delle acque sotterranee che, seppur in ripresa, registra livelli pari od inferiori ai minimi storici nel settore occidentale a causa dell’inerzia dell’acquifero; anche nell’alta pianura trevigiana i livelli della falda non si discostano molto dai valori minimi (fonte: Arpa Veneto). Nel comunicato di Ispra dello scorso17 giugno 2023 si afferma che L’anno appena trascorso, con un record di 719 mm, segna il minimo nazionale anche in termini di precipitazione totale liquida e solida (un valore inferiore persino a quelli estremi minimi del 2007 e del 2017). Nel 2022 il deficit di precipitazione annua interessa il territorio nazionale in maniera molto diversificata: l’area più colpita è il Nord Ovest, dove i valori raggiunti sono anche inferiori a –50% rispetto alla media di lungo periodo. Per tutto il territorio del Distretto idrografico del Fiume Po il deficit percentuale, sempre rispetto alla media di lungo periodo, raggiunge il –36%, con un valore di precipitazione annua di soli 650 mm (a fronte di una media annua di circa 1016 mm). Diminuzione elevata anche nel Distretto delle Alpi Orientali che segna un –28%, con punte comprese tra –30% e –40%. Meno preoccupanti, ma pur sempre notevoli, i deficit dell’ordine del –20%, registrati nel Distretto dell’Appennino Settentrionale e nel Distretto dell’Appenino Centrale con punte anche del –40%. Nel Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale il deficit medio per il 2022 pari al –9 %, risulta invece molto più contenuto, mentre nel Distretto della Sicilia si attesta a –26%, con punte dell’ordine del –50% nella zona orientale della Regione. Infine, nel Distretto della Sardegna il deficit di precipitazione medio annuo registra un –27%. LINK AL REPORT N° 23/2023: ambientidiacqua.it/public/anbinforma/ANBI20230616_anno-xxv-n-23.html LINK AL COMUNICATO ISPRA: https://www.isprambiente.gov.it/files2023/area- stampa/comunicati-stampa/comunicato-clima-risorsa-idrica.pdf Il futuro risorse idriche e l’Europa (Documentazione Nazionale) Osservatorio Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (bollettino n°24/2023). Il report settimanale dell’Osservatorio ANBI Risorse Idriche ricorda che se l’Italia pare avere almeno temporaneamente abbandonato lo scenario di grave insufficienza idrica, c’è un’emergenza, di cui non ci si può dimenticare soprattutto in chiave di coesione europea: interessa la Spagna, il cui territorio centro meridionale è colpito, per il terzo anno consecutivo, da un’estesa siccità, che interessa anche il Nord Africa (soprattutto le zone costiere di Marocco, Algeria e Tunisia), inducendo nuovi fenomeni migratori e pregiudicando ovunque l’agricoltura e l’equilibrio ambientale. Per quanto riguarda l’Italia, nei grandi laghi si registra una fisiologica decrescita dei livelli, provocata dalla tregua del maltempo e dall’aumento delle temperature. L’ultima neve in quota si sta sciogliendo e dai prossimi giorni si potrà fare affidamento solo sulle piogge estive per rimpinguare gli invasi. Va inoltre ricordato che le recenti, abbondanti precipitazioni hanno sì
  • 24. 24 ridotto l’enorme deficit cumulato nella lunga stagione secca, ma non sono riuscite a compensare la carenza degli apporti nivali che, in bacini come quelli piemontesi dei fiumi Ticino o Tanaro, hanno raggiunto deficit superiori all’80%. Infatti, nonostante un notevole miglioramento della situazione lacustre, solo il lago Maggiore è sopra la media (90,3% di riempimento), Sebino e Benaco la rispettano, ma il lago di Como è addirittura tornato sotto il valore medio del periodo (riempimento: 72,4%). LINK AL REPORT N° 24/2023: https://www.ambientidiacqua.it/public/anbinforma/ANBI20230626_anno-xxv-n-24.html
  • 25. 25 AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (Normativa Comunitaria) Regolamento (UE) 2023/966 della Commissione del 15 maggio 2023 che modifica il Regolamento (CE) n. 338/97 (21) del Consiglio per tenere conto degli emendamenti adottati nella 19a riunione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione. Nella 19a sessione della conferenza delle parti della convenzione, svoltasi a Panama (Repubblica di Panama) dal 14 al 25 novembre 2022 (CoP 19), sono stati apportati alcuni emendamenti alle appendici della convenzione. È opportuno che tali emendamenti siano ripresi nel regolamento (CE) n. 338/97. Per una analisi dei documenti approvati alla CoP 19 vedi a questo link https://cites.org/eng/cop/19 TESTO REGOLAMENTO 2023/966: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R0966 Nomina della commissione scientifica CITES (Normativa Nazionale) Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 150 del 3 maggio 2023 con cui è stata nominata la Commissione scientifica CITES. La Commissione Scientifica per l'attuazione della CITES (22) e dei Regolamenti Comunitari in materia di commercio di fauna e flora svolge le funzioni previste dalla Convenzione e dai Regolamenti Comunitari di Autorità Scientifica nazionale ed è istituita presso il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. TESTO DECRETO 150/2023: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/ cites/dm_150_03-05-2023_nomina_commissione-scientifica.pdf Riperimetrazione dei parchi naturali regionali da parte dei legislatori regionali (Giurisprudenza Costituzionale) Sentenza della Corte Costituzionale n° 115 del 8 giugno 2023 sul rapporto tra poteri della Regione di riperimetrazione dei parchi regionali e potere di codecisione Stato-Regioni in materia paesaggistica. Nella sentenza la Corte Costituzionale ritiene che l'odierno ricorrente abbia operato una forzata commistione tra la decisione - di esclusiva competenza della Regione - di istituire e riperimetrare un parco naturale regionale e la valutazione dell'interesse paesaggistico affidata invece congiuntamente agli organi regionali e statali e da operare in sede di pianificazione paesaggistica del territorio regionale. Ne consegue la non fondatezza delle questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, le quali tutte muovono dall'assunto per cui la rimozione di alcune aree da quelle in precedenza rientranti nei parchi naturali regionali pregiudicherebbe la futura pianificazione paesaggistica e determinerebbe, di riflesso, la violazione del principio di copianificazione paesaggistica. 21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01997R0338-20230520&qid=1687686520959 22 https://www.mase.gov.it/pagina/cites-convenzione-di-washington-sul-commercio-internazionale-delle-specie-di- fauna-e-flora
  • 26. 26 Quanto esposto circa la reciproca autonomia fra la denunciata riperimetrazione dei quattro parchi naturali regionali in oggetto e la pianificazione paesaggistica regionale comporta infatti il venir meno del presupposto da cui muove la difesa statale e determina la non fondatezza delle censure. La perimetrazione dell'area del parco operata dalla Regione nell'esercizio della sua competenza in materia condiziona la pianificazione paesaggistica regionale, rimessa all'elaborazione congiunta della stessa Regione e dello Stato, nel senso che il piano non può non includere l'area del parco fra quelle oggetto di pianificazione paesaggistica. Ciò tuttavia non comporta di per sé alcun vincolo, per la Regione stessa, quanto alla possibilità di riesercitare i suoi poteri di individuazione dell'area del parco. Simmetricamente, d'altro canto, la perimetrazione operata dalla Regione costituisce solo un vincolo minimo per il piano paesaggistico, il quale può includere fra le aree paesaggisticamente tutelate quelle che per i loro caratteri sono ritenute meritevoli di tutela. Con il che è superato anche l'argomento adombrato nelle difese del ricorrente, secondo cui la riduzione del perimetro dei parchi liguri disposta con la normativa impugnata pregiudicherebbe la futura pianificazione paesaggistica congiunta statale e regionale. Nulla impedisce infatti che, in sede di elaborazione congiunta del piano paesaggistico regionale, i soggetti copianificatori concordino di inserire fra quelle paesaggisticamente vincolate, al pari di ogni altra area a tal fine meritevole, anche le aree che siano state in precedenza espunte da un parco. Su queste conclusioni non può evidentemente incidere in alcun modo la circostanza che nella Regione Liguria non sia stato ancora approvato un piano paesaggistico condiviso, elaborato secondo quanto prescritto dal codice dei beni culturali (art. 135). Come si è detto, infatti, tale assenza non può comunque vanificare le competenze regionali in materia di classificazione e di istituzione dei parchi naturali regionali. TESTO SENTENZA 115/2023: https://www.eius.it/giurisprudenza/2023/314#:~:text=La%20disposizione%20regionale%20%C3 %A8%20impugnata%20perch%C3%A9%2C%20disponendo%20una,- %20la%20violazione%20del%20principio%20di%20copianificazione%20paesaggistica. Preesame di un piano o progetto volto a determinare la necessità di una Valutazione di Incidenza (Giurisprudenza Comunitaria) Sentenza della Corte di Giustizia del 14 giugno 2023 su come l’autorità competente dello Stato membro debba valutare la decisione di non richiedere una ordinaria Valutazione di Incidenza. COME DEVE ESSERE MOTIVATA LA DECISIONE DI ESCLUDERE LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA In particolare nel caso oggetto della sentenza il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 debba essere interpretato nel senso che, qualora l’autorità competente di uno Stato membro decida che non sia necessaria un’opportuna valutazione dell’incidenza, essa deve fornire una motivazione esplicita e dettagliata a fondamento della propria decisione, tale da fugare ogni ragionevole dubbio scientifico in merito all’impatto del piano o del progetto previsti sul sito interessato, e da eliminare espressamente e singolarmente ciascuno dei dubbi sollevati a tale riguardo nel corso del processo di partecipazione del pubblico. Secondo la Corte di Giustizia né l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, né alcun’altra disposizione di quest’ultima prevedono requisiti relativi alla motivazione delle decisioni adottate in applicazione di detto articolo 6, paragrafo 3. Va tuttavia sottolineato, in primo luogo, che il diritto a una buona amministrazione, in quanto riflette un principio generale di diritto dell’Unione, comporta requisiti che gli Stati membri sono
  • 27. 27 tenuti a rispettare quando attuano il diritto dell’Unione. Tra tali requisiti, l’obbligo di motivazione delle decisioni adottate dalle autorità nazionali, riveste un’importanza particolare, poiché pone il loro destinatario in grado di difendere i propri diritti nelle migliori condizioni possibili e di valutare, con piena cognizione di causa, se sia utile proporre ricorso contro di essa. Esso è altresì necessario per consentire ai giudici di esercitare un sindacato sulla legittimità di dette decisioni (sentenza del 9 novembre 2017, LS Customs Services, C-46/16, EU:C:2017:839, punti 39 e 40, e giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 prevede una procedura di valutazione volta a garantire, mediante un controllo preventivo, che un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito interessato, ma idoneo ad avere incidenze significative sullo stesso, sia autorizzato solo se non pregiudicherà l’integrità di tale sito (sentenza del 29 luglio 2019, Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C-411/17, EU:C:2019:622, punto 117 e giurisprudenza ivi citata). Tale medesimo articolo 6, paragrafo 3, distingue due fasi nella procedura di valutazione che esso prevede. La prima, di cui al primo periodo di detta disposizione, richiede che gli Stati membri effettuino un’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito protetto quando è probabile che tale piano o progetto pregiudichi in maniera significativa detto sito. La seconda fase, di cui al secondo periodo della stessa disposizione, che interviene una volta effettuata detta opportuna valutazione, subordina l’autorizzazione di un siffatto piano o progetto alla condizione che lo stesso non pregiudichi l’integrità del sito interessato, fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43 (sentenza del 29 luglio 2019, Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C-411/17, EU:C:2019:622, punto 119 e giurisprudenza ivi citata). A tal riguardo, anzitutto, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’esigenza di un’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto prevista all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 è subordinata alla condizione che sussista una probabilità o un rischio che esso pregiudichi significativamente il sito interessato. Tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, si ritiene che un siffatto rischio sussista in quanto non si può escludere, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche in materia, che il piano o il progetto in questione possa pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tale sito. La valutazione del rischio va effettuata, in particolare, alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato da tale piano o progetto (sentenza del 29 luglio 2019, Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C-411/17, EU:C:2019:622, punto 134, e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, un’opportuna valutazione delle incidenze di un piano o di un progetto implica che, prima dell’approvazione di quest’ultimo, devono essere individuati, tenuto conto delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o progetto di cui trattasi che possano, da soli o congiuntamente ad altri piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi di conservazione del sito protetto. Le autorità nazionali competenti autorizzano un’attività solo a condizione che abbiano acquisito la certezza che tale attività è priva di effetti pregiudizievoli per l’integrità di detto sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun ragionevole dubbio da un punto di vista scientifico circa l’assenza di tali effetti (sentenza del 29 luglio 2019, Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C-411/17, EU:C:2019:622, punto 120 e giurisprudenza ivi citata). Conformemente alla giurisprudenza, tale valutazione non può comportare lacune e deve contenere rilievi e conclusioni completi, precisi e definitivi, atti a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori previsti sul sito protetto in questione (sentenze
  • 28. 28 del 25 luglio 2018, Grace e Sweetman, C-164/17, EU:C:2018:593, punto 39 e giurisprudenza ivi citata, e del 7 novembre 2018, Holohan e a., C-461/17, EU:C:2018:883, punto 49). Un siffatto requisito implica che l’autorità competente, a seguito di una valutazione appropriata, sia in grado di indicare adeguatamente le ragioni che le hanno consentito, prima di concedere l’autorizzazione in esame, di acquisire la certezza, nonostante i pareri contrari eventualmente espressi, che è escluso ogni ragionevole dubbio scientifico per quanto riguarda l’impatto ambientale dei lavori previsti sul sito interessato (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2018, Holohan e a., C-461/17, EU:C:2018:883, punto 51). Tali obblighi di motivazione devono essere soddisfatti anche quando, come nel caso di specie, l’autorità competente approva un progetto che può avere ripercussioni su un sito protetto senza richiedere un’opportuna valutazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43. Ne consegue che, anche se, qualora un’autorità competente decida di autorizzare un progetto simile senza richiedere un’opportuna valutazione ai sensi di tale disposizione, il diritto dell’Unione non impone a tale autorità di rispondere, nella motivazione di una siffatta decisione, uno per uno, a tutti i punti di diritto e di fatto sollevati dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo, tuttavia tale autorità deve indicare adeguatamente le ragioni che le hanno consentito, prima di concedere tale autorizzazione, di acquisire la certezza, nonostante i pareri contrari e i ragionevoli dubbi eventualmente ivi espressi, che sia stato escluso ogni ragionevole dubbio scientifico circa la possibilità che il progetto incida significativamente su tale sito. Alla luce delle considerazioni suesposte, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 dev’essere interpretato nel senso che anche se, qualora un’autorità competente di uno Stato membro decida di autorizzare un piano o un progetto che può avere ripercussioni su un sito protetto ai sensi di tale direttiva senza richiedere un’opportuna valutazione, ai sensi di tale disposizione, tale autorità non è tenuta a rispondere, nella motivazione della sua decisione, a tutti i punti di diritto e di fatto sollevati nel corso del procedimento amministrativo, essa deve tuttavia indicare adeguatamente le ragioni che le hanno consentito, prima di concedere tale autorizzazione, di acquisire la certezza, nonostante i pareri contrari e i ragionevoli dubbi eventualmente ivi espressi, che sia stato escluso ogni ragionevole dubbio scientifico circa la possibilità che detto progetto incida significativamente su tale sito. LE CONDIZIONI PER ESCLUDERE LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA NEL CASO IN CUI IL PIANO O PROGETTO CONTENGA GLI ELEMENTI PER ELIMINARE GLI INQUINANTI CHE POSSONO DANNEGGIARE IL SITO PROTETTO Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 debba essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se sia necessario procedere ad un’opportuna valutazione degli effetti di un piano o di un progetto su un sito protetto ai sensi di tale direttiva, si può tener conto delle caratteristiche di tale piano o progetto che comportano l’eliminazione dei contaminanti e che sono atte a produrre l’effetto di ridurre le conseguenze nocive di tale piano o progetto sul sito, qualora tali caratteristiche siano state integrate nello stesso piano o nello stesso progetto come caratteristiche ordinarie, indipendentemente da qualsiasi effetto su detto sito. Secondo la Corte di Giustizia dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che tale giudice si pone tale questione in particolare alla luce della sentenza del 12 aprile 2018, People Over Wind e Sweetman (C-323/17, EU:C:2018:244). Più in particolare, esso si chiede se, alla luce di tale sentenza, l’autorità per la pianificazione territoriale poteva tener conto delle misure descritte al punto 9 della presente sentenza ai fini della sua decisione di non richiedere un’opportuna