Periodo dal 1 Maggio al 31 Maggio 2020
LE NOVITÀ(1
) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
MAGGIO 202O
A cura del Dott. Marco Grondacci
1
Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale
Sommario
ACQUE: TUTELA E GESTIONE........................................................................................................................ 4
Tutela acque sotterranee e superficiali: limiti inquinanti e accesso alla giustizia del pubblico
(Giurisprudenza Comunitaria) ................................................................................................................... 4
CACCIA –TUTELA FAUNA SELVATICA............................................................................................................. 7
Piani abbattimento fauna selvatica ruolo dei Carabinieri (Giurisprudenza Costituzionale) ..................... 7
EFFETTO SERRA.............................................................................................................................................. 8
Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito (Giurisprudenza Comunitaria)................. 8
ENERGIA....................................................................................................................................................... 10
Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi (Normativa Nazionale) .................. 10
Incentivi per efficientamento energetico (Normativa Nazionale) .......................................................... 11
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI ........................................................................................................... 13
Sostegno alle zone economiche ambientali (Normativa Nazionale)....................................................... 13
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO...................................................................................... 14
Informazione del pubblico e accesso alla giustizia nazionale nelle Direttive sulla VIA e sulla tutela delle
acque (Giurisprudenza Comunitaria) ...................................................................................................... 14
MOBILITA SOSTENIBILE ............................................................................................................................... 17
Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di
province e città metropolitane (Normativa Nazionale) .......................................................................... 17
Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km (Normativa
Nazionale)................................................................................................................................................ 17
Infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (Normativa Nazionale) .................. 17
Misure per incentivare la mobilità sostenibile (Normativa Nazionale)................................................... 18
Piano degli spostamenti casa-lavoro per il decongestionamento del traffico (Normativa Nazionale) 19
Ferrobonus (Normativa Nazionale) ........................................................................................................ 20
Marebonus (Normativa Nazionale)......................................................................................................... 20
Modifiche al Decreto sul Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile (Normativa
Nazionale)................................................................................................................................................ 21
RIFIUTI ......................................................................................................................................................... 22
Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive: sanificazione ambienti e gestione
rifiuti (Normativa Nazionale)................................................................................................................... 22
Parte variabile tariffa rifiuti e misure per utenze non domestiche in emergenza COVID-19 (Normativa
Nazionale)................................................................................................................................................ 23
Iscrizione Albo Gestori delle Comunità Montane e Unione dei Comuni (Normativa Nazionale) ........... 23
Iscrizione Albo Gestori e proroghe legate alla emergenza COVID-19 (Normativa Nazionale)................ 23
Gestione discarica post mortem e principio chi inquina paga (Giurisprudenza Comunitaria) ............... 24
Informazione Notifica spedizioni rifiuti (Giurisprudenza Comunitaria) .................................................. 25
Limiti alle concentrazioni di inquinanti dei fanghi di depurazione utilizzabili in agricoltura: poteri delle
Regioni (Giurisprudenza Costituzionale) ................................................................................................. 25
VAS VIA........................................................................................................................................................ 28
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS (Normativa Nazionale) ............. 28
VIA: partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia nazionale (Giurisprudenza Comunitaria)...... 28
ACQUE: TUTELA E GESTIONE
Tutela acque sotterranee e superficiali: limiti inquinanti e accesso alla giustizia del
pubblico (Giurisprudenza Comunitaria)
La Corte di Giustizia, con sentenza 28 maggio 2020 causa C535/18, interviene sulla
interpretazione di due articoli della Direttiva quadro sulla VIA (Direttiva 2011/92/UE - 2
):
- articolo 6 sul dovere di consultazione del pubblico nel procedimento di VIA
- articolo 11 sul dovere degli stati membri di mettere il pubblico in condizione di ricorrere ad
organo giurisdizionale contro decisioni sulla VIA ritenute lesive di un loro diritto
La sentenza interpreta anche la Direttiva quadro sulla tutela delle acque 2000/60/CE (3
) in
relazione al rispetto degli obiettivi ambientali per impedire il deterioramento delle acque
La sentenza affronta una serie di questioni pregiudiziali (4
) sollevate dal giudice nazionale (il caso
nasce in Germania) che si descrivono di seguito distintamente compresa la decisione
interpretativa della Corte di Giustizia:
PRIMA QUESTIONE PREGIUDIZIONALE: “Se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva
[2011/92] debba essere interpretato nel senso che sia ad esso conforme una norma nazionale, in
base alla quale un ricorrente, che non sia un’associazione ambientalista riconosciuta, possa agire
ai fini dell’annullamento di una decisione per vizi procedurali nel solo caso in cui il vizio gli abbia
impedito la partecipazione, prevista dalla legge, al processo decisionale.”
Oggetto della controversia nazionale è in relazione alla decisione di approvare un tratto di
autostrada. In tale processo decisionale è risultato che prima dell’adozione della decisione
controversa, nessuna documentazione concernente l’impatto del progetto sulle acque e il rispetto
degli obblighi derivanti, in particolare, dall’articolo 4 della direttiva 2000/60 è stata resa accessibile
al pubblico. Neppure sono stati resi pubblici i controlli sui corpi idrici interessati dal progetto svolti
prima della decisione. Al contempo rileva il giudice nazionale che la decisione finale, nonostante
dette lacune procedurali, ha comunque rispettato l’articolo 4della Direttiva 2000/60 imponendo
limiti di tutela dei corpi idrici.
Quindi, conclude la Corte di Giustizia UE sulla prima questione pregiudiziale, occorre rispondere
alla prima questione sollevata dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva
2011/92 deve essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di prevedere che,
qualora un vizio procedurale che inficia la decisione di autorizzazione di un progetto non sia tale
da modificarne il senso, la domanda di annullamento di tale decisione sia ricevibile soltanto se
l’irregolarità di cui trattasi abbia privato il ricorrente del suo diritto di partecipare al processo
decisionale in materia ambientale, garantito dall’articolo 6 di tale direttiva.
SECONDA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: “se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva
2000/60 debba essere interpretato nel senso che osta a che il controllo del rispetto degli obblighi
da esso previsti possa intervenire soltanto dopo che il progetto è stato autorizzato.”
La Corte di Giustizia ricorda che risulta che, nel corso della procedura di autorizzazione di un
progetto, e quindi prima dell’adozione della decisione, le autorità competenti sono tenute, in forza
dell’articolo 4 della direttiva 2000/60, a controllare se tale progetto possa comportare effetti
negativi sull’acqua che siano contrari agli obblighi di impedire il deterioramento e di migliorare lo
stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Tale disposizione osta, di conseguenza, a che un
2
file:///C:/Users/Marco/Downloads/Direttiva%202011_92_UE%20coordinata%202014_52_UE_DEF.pdf
3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-20141120&from=EN
4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l14552&from=IT
siffatto controllo intervenga soltanto dopo tale momento. Quindi, conclude la Corte di Giustizia
sulla seconda questione, l’articolo 4 della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che
osta a che l’autorità competente effettui il controllo del rispetto degli obblighi da esso previsti, tra
i quali quello di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici, sia superficiali sia
sotterranei, interessati da un progetto, soltanto dopo l’autorizzazione dello stesso
TERZA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: “Se del caso, il giudice del rinvio chiede inoltre se l’articolo 6
della direttiva 2011/92 debba essere interpretato nel senso che le informazioni da mettere a
disposizione del pubblico nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto debbano
sempre includere documenti che comportano un esame di tale progetto alla luce degli obblighi
stabiliti dalla direttiva 2000/60.”
La Corte di Giustizia sul punto ricostruisce il principio fondante della procedura di VIA: valutare
preventivamente gli impatti di un progetto prima della decisione. Al contempo ricorda come
queste elementi di valutazione preventiva debbano essere messi a disposizione del pubblico.
Afferma sul punto la Corte che, in forza della direttiva 2011/92 e, in particolare, dei suoi articoli 3,
5 e 6, le informazioni messe a disposizione del pubblico a fini di consultazione prima
dell’autorizzazione di un progetto devono contenere i dati necessari alla valutazione dell’impatto
di quest’ultimo sulle acque alla luce dei criteri e degli obblighi previsti, segnatamente, all’articolo
4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60. Inoltre, se è vero che dagli articoli 5 e 6 della direttiva
2011/92 non può desumersi che i dati che consentono di valutare l’impatto di un progetto
sull’acqua debbano necessariamente figurare in un solo documento, come una relazione o uno
studio tecnico, il pubblico interessato, come richiesto dall’articolo 6, paragrafi 4 e 6, di tale
direttiva, deve avere la possibilità effettiva di partecipare al processo decisionale e di prepararsi
debitamente a tal fine. Pertanto, occorre che gli elementi del fascicolo messo a disposizione del
pubblico consentano a quest’ultimo di ottenere una visione precisa dell’impatto del progetto di
cui trattasi sullo stato dei corpi idrici interessati, affinché esso possa verificare il rispetto degli
obblighi derivanti, in particolare, dall’articolo 4 della direttiva 2000/60. In particolare, i dati forniti
devono essere tali da far apparire se, alla luce dei criteri stabiliti da tale direttiva, il progetto in
questione possa comportare un deterioramento di un corpo idrico. In ogni caso, un fascicolo
incompleto o dati ripartiti, senza coerenza, in una moltitudine di documenti non sono tali da
consentire al pubblico interessato di partecipare utilmente al processo decisionale e, pertanto,
non soddisfano i requisiti derivanti dall’articolo 6 della direttiva 2011/92. Inoltre, conformemente
all’articolo 5, paragrafo 3, lettera e), di tale direttiva, spetta al committente redigere una «sintesi
non tecnica» delle informazioni di cui alle lettere da a) a d) di tale paragrafo 3, il che include i dati
necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente. Ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), di detta direttiva, anche tale sintesi deve essere messa
a disposizione del pubblico.
Quindi conclude la Corte di Giustizia, sulla terza questione pregiudiziale, l’articolo 6 della direttiva
2011/92 deve essere interpretato nel senso che le informazioni da mettere a disposizione del
pubblico nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto devono includere i dati
necessari al fine di valutare l’impatto di quest’ultimo sull’acqua alla luce dei criteri e degli obblighi
previsti, segnatamente, all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60.
QUARTA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: “il giudice del rinvio chiede se l’articolo 4, paragrafo 1,
lettera b), punto i), della direttiva 2000/60 debba essere interpretato nel senso che deve essere
considerato un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo a causa di un
progetto il superamento di un parametro di almeno una delle norme di qualità ambientale. Esso
chiede inoltre se si debba ritenere che costituisca un siffatto deterioramento un aumento
prevedibile della concentrazione di un inquinante quando la soglia fissata per quest’ultimo è già
superata.”
La Corte di Giustizia conclude sulla quarta questione pregiudiziale che l’articolo 4, paragrafo 1,
lettera b), punto i), della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che deve essere
considerato come un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo a causa di
un progetto, da un lato, il superamento di almeno una delle norme di qualità o uno dei valori
soglia, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/118, e, dall’altro, un prevedibile
aumento della concentrazione di un inquinante qualora la soglia fissata per quest’ultimo sia già
superata. I valori misurati in ciascun punto di monitoraggio devono essere presi in considerazione
individualmente.
QUINTA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: “ il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4,
paragrafo 1, della direttiva 2000/60, letto alla luce dell’articolo 19 TUE e dell’articolo 288 TFUE,
debba essere interpretato nel senso che i membri del pubblico interessato da un progetto devono
poter far valere, dinanzi ai giudici nazionali competenti, la violazione degli obblighi di impedire il
deterioramento dei corpi idrici e di migliorarne lo stato”.
La Corte di Giustizia conclude sulla quinta questione pregiudiziale che l’articolo 1, primo comma,
lettera b), e secondo comma, primo trattino, nonché l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della
direttiva 2000/60, letti alla luce dell’articolo 19 TUE e dell’articolo 288 TFUE, devono essere
interpretati nel senso che i membri del pubblico interessato da un progetto devono poter far
valere, dinanzi ai giudici nazionali competenti, la violazione degli obblighi di impedire il
deterioramento dei corpi idrici e di migliorare il loro stato, se tale violazione li riguarda
direttamente.
SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CJ0535&qid=1590817672078&from=IT
CACCIA –TUTELA FAUNA SELVATICA
Piani abbattimento fauna selvatica ruolo dei Carabinieri (Giurisprudenza
Costituzionale)
Oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n°88 del 15 maggio 2020 è una norma regionale
che attribuisce alla Polizia provinciale la facoltà di avvalersi del personale dell'Arma dei Carabinieri
forestali per l'attuazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica, ove si dimostrino
inefficaci gli interventi di controllo selettivo mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Nel consentire
alla Regione di attribuire nuovi compiti a una forza di polizia statuale, questa disposizione
violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, che riserva alla potestà
legislativa esclusiva dello Stato la disciplina dell'«ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali.
Nelle more della decisione della Corte Costituzionale, la Regione interessata ha modificata la
norma impugnata prevedendo la necessità della previa intesa tra la stessa Regione ed il Ministero
delle politiche agricole e forestali, al fine di potersi avvalere dell'Arma dei Carabinieri per
l'attuazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica. In tal modo, afferma la Corte nella
sentenza qui esaminata, la novella legislativa appare, dunque, satisfattiva delle pretese fatte
valere dal ricorrente. Aggiunge la Corte Costituzionale che la norma regionale poi modificata
èstata in vigore per circa 1 anno senza che la Regione abbia fornito informazioni sulla sua
applicazione, quindi la Corte tratta lo stesso la questione di legittimità costituzionalità in quanto
la cessazione della materia del contendere solo quando ricorrono simultaneamente le seguenti
condizioni: occorre che il legislatore abbia abrogato o modificato le norme censurate in senso
satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e occorre che le norme impugnate, poi abrogate o
modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore. Quindi conclude la Corte la norma
regionale impugnata viola l’articolo 117 secondo comma lettera g) (5
) della Costituzione in quanto
la giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che le Regioni non possono porre a
carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti ulteriori rispetto a quelli individuati dalla
legge statale, né possono disciplinare unilateralmente, nemmeno nell'esercizio della loro potestà
legislativa, forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono attribuzioni di organi
statali.
TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2020/250
5
Competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
EFFETTO SERRA
Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito (Giurisprudenza
Comunitaria)
Corte di Giustizia con sentenza 14 maggio 2020 (causa C189/19) sulla interpretazione di norme
contenute in due Decisioni della Commissione UE: 2011/278/UE del 27 aprile 2011 (6
) e 2017/126
del 24 gennaio 2017 (7
), entrambe le Decisioni sono attuative della Direttiva 2003/87/CE (8
).
Secondo la Decisione 2011/278/UE il quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito agli
impianti esistenti deve basarsi su dati storici di produzione. Per garantire che il periodo di
riferimento sia, nella misura del possibile, rappresentativo dei cicli industriali, copra un periodo
pertinente per il quale esistono dati di buona qualità e riduca l’impatto di circostanze particolari,
come la chiusura temporanea degli impianti, i livelli di attività storici si basano sulla mediana della
produzione del periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2008 o, qualora sia
superiore, sulla mediana della produzione del periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31
dicembre 2010. È opportuno inoltre tenere conto di eventuali modifiche sostanziali della capacità
verificatesi nel periodo considerato. Per i nuovi entranti occorre determinare i livelli di attività
sulla base di fattori standard di utilizzo della capacità basata su informazioni specifiche relative al
settore o sulla base dell’utilizzo della capacità specifica dell’impianto.
L’articolo 9 paragrafo 1 della Decisione 2011/278/UE afferma che per gli impianti esistenti, gli Stati
membri determinano i livelli storici di attività di ciascun impianto per il periodo di riferimento che
va dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008 o, se i livelli sono più elevati, per il periodo di
riferimento che va dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, sulla base dei dati rilevati a norma
dell’articolo 7 della Decisione stessa.
L’articolo 9 paragrafo 9 della Decisione 2011/278/UE afferma che quando la capacità di un
impianto esistente è stata oggetto di un ampliamento o di una riduzione sostanziale nel periodo
tra il 1° gennaio 2005 e il 30 giugno 2011, si considera che i livelli storici di attività dell’impianto in
questione corrispondono alla somma delle mediane determinate ai sensi del paragrafo 1, senza la
modifica significativa della capacità[, e dei] livelli di attività storica della capacità aggiunta o
ridotta. I livelli storici di attività della capacità aggiunta o ridotta corrispondono alla differenza tra
le capacità installate iniziali, fino all’avvio del funzionamento a seguito della modifica, di ogni
sottoimpianto oggetto di una modifica sostanziale di capacità, determinata conformemente
all’articolo 7, paragrafo 3, e la capacità installata dopo la modifica sostanziale di capacità,
determinata conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, moltiplicata per l’utilizzo storico medio
della capacità dell’impianto in questione negli anni precedenti l’avvio del funzionamento
modificato.
La Corte di Giustizia così conclude:
1. L’articolo 9, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011,
che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle
procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso
che esso non si applica agli ampliamenti sostanziali della capacità di un impianto esistente
intervenuti prima del periodo di riferimento determinato conformemente all’articolo 9, paragrafo
1, di tale decisione.
6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32011D0278
7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0126&from=NL
8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l28012&from=IT
2. L’articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2011/278 dev’essere interpretato nel senso che esso
non impone all’autorità nazionale competente di determinare essa stessa il periodo di riferimento
pertinente ai fini della valutazione dei livelli storici di attività di un impianto.
SENTENZA CORTE GIUSTIZIA:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226492&pageIndex=0&doclang=IT&mo
de=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1985043
ENERGIA
Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi (Normativa
Nazionale)
Il meccanismo dei certificati bianchi (9
), entrato in vigore nel 2005, è il principale strumento di
promozione dell'efficienza energetica in Italia.
I certificati bianchi sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi negli usi finali
di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell'efficienza energetica. Un certificato
equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP).
Il Decreto Interministeriale dell'11 gennaio 2017 (10
)definisce gli obiettivi e gli obblighi di
risparmio per il periodo 2017-2020 e aggiorna le Linee Guida per il meccanismo dei certificati
bianchi, introducendo misure per migliorarne l’efficacia e superare le criticità incontrate fino ad
oggi in fase di attuazione.
Il sistema, definito dal suddetto Decreto Interministeriale, prevede obblighi di risparmio di energia
primaria per i distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti finali (i
"Soggetti obbligati") e attribuisce, per ogni anno, obiettivi da raggiungere.
I soggetti obbligati possono adempiere alla quota d'obbligo di risparmio in due modi:
1. realizzando direttamente i progetti di efficienza energetica ammessi al meccanismo
2. acquistando i titoli dagli altri soggetti ammessi al meccanismo
Il Decreto Interministeriale del 2017 al comma 4 articolo 4 prevede che le misure e gli interventi
che consentono ai soggetti distributori di energia elettrica e gas di adempiere agli obblighi
quantitativi nazionali annui di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di energia
elettrica nel periodo 2017-2020, devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria,
espressa in numero di Certificati Bianchi secondo le seguenti quantità e cadenze annuali: a) 2,39
milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2017; b) 2,49 milioni di Certificati Bianchi, da
conseguire nell’anno 2018; c) 2,77 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2019; d)
3,17 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2020
L’Articolo 41 del decreto legge 34/2020 (11
) relativamente all’obiettivo di certificati bianchi per il
2019 sposta l’obiettivo dei 2,77 milioni di euro per i distributori di energia elettrica e di 3,43
milioni di euro per i distributori di gas al 30 novembre 2020.
Conseguentemente, per l'anno d'obbligo 2019, l'emissione di Certificati Bianchi da parte del GSE
deve avvenire dal 15/11/2020 non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica
ad un valore unitario pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo
relativo all'anno d'obbligo, in ogni caso detto importo non può eccedere i 15 euro di cui all'articolo
14-bis del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017 (12
).
TESTO DECRETO LEGGE 34/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20G00052&elenco30giorni=false
9
https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/certificati-bianchi
10
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM-Certificati-Bianchi_2017.pdf
11
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19
12
Testo aggiornato con l’articolo 14-bi a questo link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/10/18A04609/sg
Incentivi per efficientamento energetico (Normativa Nazionale)
Si fa riferimento alle originarie detrazioni di imposta lorda relativa:
1. interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti introdotti dal comma 344 articolo
1 legge 296/2006 (13
)
2. interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, comma
347 legge 296/2006 (14
)
Detrazione poi riprese dal comma 48 articolo 1 legge 220/2010 (15
) e dall’articolo 14 legge 63/2013
(16
)
In particolare ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Legge 34/2020 (17
) la suddetta detrazione di
imposta si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che
interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la
fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 (18
)della Commissione del
18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di
accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di
acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi con la rete elettrica e
relativi sistemi di accumulo integrati negli impinti solari fotovoltaici, ovvero con impianti di
microcogenerazione.
13
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06296l.htm
14
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06296l.htm
15
https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-12-
21&task=dettaglio&numgu=297&redaz=010G0238&tmstp=1293096688623
16
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/03/13A06688/sg
17
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19
18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0811
L’aliquota di cui sopra stabilita dall’articolo 119 del Decreto Legge 34/2020 si applica anche a tutti
gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 della legge 63/2013 in
particolare per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117
(19
) e 1117-bis (20
) del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il
singolo condominio. Si ricorda che l’articolo 14 della legge 63/2013 fa riferimento agli interventi
riportati all’inizio del presente commento relativi ai commi 344 e 347 della legge 296/2006.
Per questi interventi l’accesso alla detrazione é subordinato alla cessione in favore del GSE (21
)
dell'energia non auto-consumata in sito e non e' cumulabile con altri incentivi pubblici o altre
forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e
regionale.
Condizione per accedere alle suddette detrazioni è che sia comunque garantito il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe
energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 (22
), ante e post intervento, rilasciato da
tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
La suddetta detrazione si applica agli interventi effettuati:
a) dai condomini;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità
immobiliari, salvo gli interventi siano su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione
principale ;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP);
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
TESTO DECRETO LEGGE 34/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20G00052&elenco30giorni=false
19
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto
a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri
maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i
cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del
portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso
comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le
cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia
elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a
qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di
diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di
utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
20
Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più
edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.
21
https://www.gse.it/
22
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/09/23/005G0219/sg
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI
Sostegno alle zone economiche ambientali (Normativa Nazionale)
L’articolo 4-ter della legge 141/2019 (23
) introduce Misure per contrastare i cambiamenti
climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani. Il
territorio di ogni Parco Nazionale diventa zona economica ambientale (ZEA).
Secondo l’articolo 227 del Decreto Legge 34/2020 per far fronte ai danni diretti e indiretti
derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone economiche ambientali
(ZEA) , nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
è istituito un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore
contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche
eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni
professionali e di guida del parco ai sensi della legge quadro sui parchi 6 dicembre 1991, n. 394, e
che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla
diffusione del Covid-19.
TESTO DECRETO LEGGE 34/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20G00052&elenco30giorni=false
23
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2019-12-13&atto.codiceRedazionale=19A07885&elenco30giorni=false
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
Informazione del pubblico e accesso alla giustizia nazionale nelle Direttive sulla VIA e
sulla tutela delle acque (Giurisprudenza Comunitaria)
La Corte di Giustizia, con sentenza 28 maggio 2020 causa C535/18, interviene sulla
interpretazione di due articoli della Direttiva quadro sulla VIA (Direttiva 2011/92/UE - 24
):
- articolo 6 sul dovere di consultazione del pubblico nel procedimento di VIA
- articolo 11 sul dovere degli stati membri di mettere il pubblico in condizione di ricorrere ad
organo giurisdizionale contro decisioni sulla VIA ritenute lesive di un loro diritto
La sentenza interpreta anche la Direttiva quadro sulla tutela delle acque 2000/60/CE (25
)in
relazione al rispetto degli obiettivi ambientali per impedire il deterioramento delle acque
superficiali e sotterranee secondo l’articolo 4 di detta Direttiva.
La sentenza affronta una serie di questioni pregiudiziali (26
) sollevate dal giudice nazionale (il caso
nasce in Germania) che si descrivono di seguito distintamente compresa la decisione
interpretativa della Corte di Giustizia:
PRIMA QUESTIONE PREGIUDIZIONALE: “Se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva
[2011/92] debba essere interpretato nel senso che sia ad esso conforme una norma nazionale, in
base alla quale un ricorrente, che non sia un’associazione ambientalista riconosciuta, possa agire
ai fini dell’annullamento di una decisione per vizi procedurali nel solo caso in cui il vizio gli abbia
impedito la partecipazione, prevista dalla legge, al processo decisionale.”
Oggetto della controversia nazionale è in relazione alla decisione di approvare un tratto di
autostrada. In tale processo decisionale è risultato che prima dell’adozione della decisione
controversa, nessuna documentazione concernente l’impatto del progetto sulle acque e il rispetto
degli obblighi derivanti, in particolare, dall’articolo 4 della direttiva 2000/60 è stata resa accessibile
al pubblico. Neppure sono stati resi pubblici i controlli sui corpi idrici interessati dal progetto svolti
prima della decisione. Al contempo rileva il giudice nazionale che la decisione finale, nonostante
dette lacune procedurali, ha comunque rispettato l’articolo 4della Direttiva 2000/60 imponendo
limiti di tutela dei corpi idrici.
Quindi, conclude la Corte di Giustizia UE sulla prima questione pregiudiziale, occorre rispondere
alla prima questione sollevata dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva
2011/92 deve essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di prevedere che,
qualora un vizio procedurale che inficia la decisione di autorizzazione di un progetto non sia tale
da modificarne il senso, la domanda di annullamento di tale decisione sia ricevibile soltanto se
l’irregolarità di cui trattasi abbia privato il ricorrente del suo diritto di partecipare al processo
decisionale in materia ambientale, garantito dall’articolo 6 di tale direttiva.
SECONDA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: “se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva
2000/60 debba essere interpretato nel senso che osta a che il controllo del rispetto degli obblighi
da esso previsti possa intervenire soltanto dopo che il progetto è stato autorizzato.”
La Corte di Giustizia ricorda che risulta che, nel corso della procedura di autorizzazione di un
progetto, e quindi prima dell’adozione della decisione, le autorità competenti sono tenute, in forza
dell’articolo 4 della direttiva 2000/60, a controllare se tale progetto possa comportare effetti
24
file:///C:/Users/Marco/Downloads/Direttiva%202011_92_UE%20coordinata%202014_52_UE_DEF.pdf
25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-20141120&from=EN
26
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l14552&from=IT
negativi sull’acqua che siano contrari agli obblighi di impedire il deterioramento e di migliorare lo
stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Tale disposizione osta, di conseguenza, a che un
siffatto controllo intervenga soltanto dopo tale momento. Quindi, conclude la Corte di Giustizia
sulla seconda questione, l’articolo 4 della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che
osta a che l’autorità competente effettui il controllo del rispetto degli obblighi da esso previsti, tra
i quali quello di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici, sia superficiali sia
sotterranei, interessati da un progetto, soltanto dopo l’autorizzazione dello stesso
TERZA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: “Se del caso, il giudice del rinvio chiede inoltre se l’articolo 6
della direttiva 2011/92 debba essere interpretato nel senso che le informazioni da mettere a
disposizione del pubblico nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto debbano
sempre includere documenti che comportano un esame di tale progetto alla luce degli obblighi
stabiliti dalla direttiva 2000/60.”
La Corte di Giustizia sul punto ricostruisce il principio fondante della procedura di VIA: valutare
preventivamente gli impatti di un progetto prima della decisione. Al contempo ricorda come
queste elementi di valutazione preventiva debbano essere messi a disposizione del pubblico.
Afferma sul punto la Corte che, in forza della direttiva 2011/92 e, in particolare, dei suoi articoli 3,
5 e 6, le informazioni messe a disposizione del pubblico a fini di consultazione prima
dell’autorizzazione di un progetto devono contenere i dati necessari alla valutazione dell’impatto
di quest’ultimo sulle acque alla luce dei criteri e degli obblighi previsti, segnatamente, all’articolo
4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60. Inoltre, se è vero che dagli articoli 5 e 6 della direttiva
2011/92 non può desumersi che i dati che consentono di valutare l’impatto di un progetto
sull’acqua debbano necessariamente figurare in un solo documento, come una relazione o uno
studio tecnico, il pubblico interessato, come richiesto dall’articolo 6, paragrafi 4 e 6, di tale
direttiva, deve avere la possibilità effettiva di partecipare al processo decisionale e di prepararsi
debitamente a tal fine. Pertanto, occorre che gli elementi del fascicolo messo a disposizione del
pubblico consentano a quest’ultimo di ottenere una visione precisa dell’impatto del progetto di
cui trattasi sullo stato dei corpi idrici interessati, affinché esso possa verificare il rispetto degli
obblighi derivanti, in particolare, dall’articolo 4 della direttiva 2000/60. In particolare, i dati forniti
devono essere tali da far apparire se, alla luce dei criteri stabiliti da tale direttiva, il progetto in
questione possa comportare un deterioramento di un corpo idrico. In ogni caso, un fascicolo
incompleto o dati ripartiti, senza coerenza, in una moltitudine di documenti non sono tali da
consentire al pubblico interessato di partecipare utilmente al processo decisionale e, pertanto,
non soddisfano i requisiti derivanti dall’articolo 6 della direttiva 2011/92. Inoltre, conformemente
all’articolo 5, paragrafo 3, lettera e), di tale direttiva, spetta al committente redigere una «sintesi
non tecnica» delle informazioni di cui alle lettere da a) a d) di tale paragrafo 3, il che include i dati
necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente. Ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), di detta direttiva, anche tale sintesi deve essere messa
a disposizione del pubblico.
Quindi conclude la Corte di Giustizia, sulla terza questione pregiudiziale, l’articolo 6 della direttiva
2011/92 deve essere interpretato nel senso che le informazioni da mettere a disposizione del
pubblico nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto devono includere i dati
necessari al fine di valutare l’impatto di quest’ultimo sull’acqua alla luce dei criteri e degli obblighi
previsti, segnatamente, all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60.
QUARTA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: “il giudice del rinvio chiede se l’articolo 4, paragrafo 1,
lettera b), punto i), della direttiva 2000/60 debba essere interpretato nel senso che deve essere
considerato un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo a causa di un
progetto il superamento di un parametro di almeno una delle norme di qualità ambientale. Esso
chiede inoltre se si debba ritenere che costituisca un siffatto deterioramento un aumento
prevedibile della concentrazione di un inquinante quando la soglia fissata per quest’ultimo è già
superata.”
La Corte di Giustizia conclude sulla quarta questione pregiudiziale che l’articolo 4, paragrafo 1,
lettera b), punto i), della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che deve essere
considerato come un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo a causa di
un progetto, da un lato, il superamento di almeno una delle norme di qualità o uno dei valori
soglia, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/118, e, dall’altro, un prevedibile
aumento della concentrazione di un inquinante qualora la soglia fissata per quest’ultimo sia già
superata. I valori misurati in ciascun punto di monitoraggio devono essere presi in considerazione
individualmente.
QUINTA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: “ il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4,
paragrafo 1, della direttiva 2000/60, letto alla luce dell’articolo 19 TUE e dell’articolo 288 TFUE,
debba essere interpretato nel senso che i membri del pubblico interessato da un progetto devono
poter far valere, dinanzi ai giudici nazionali competenti, la violazione degli obblighi di impedire il
deterioramento dei corpi idrici e di migliorarne lo stato”.
La Corte di Giustizia conclude sulla quinta questione pregiudiziale che l’articolo 1, primo comma,
lettera b), e secondo comma, primo trattino, nonché l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della
direttiva 2000/60, letti alla luce dell’articolo 19 TUE e dell’articolo 288 TFUE, devono essere
interpretati nel senso che i membri del pubblico interessato da un progetto devono poter far
valere, dinanzi ai giudici nazionali competenti, la violazione degli obblighi di impedire il
deterioramento dei corpi idrici e di migliorare il loro stato, se tale violazione li riguarda
direttamente.
SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CJ0535&qid=1590817672078&from=IT
MOBILITA SOSTENIBILE
Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione
della rete viaria di province e città metropolitane (Normativa Nazionale)
Il Decreto Ministero Infrastrutture 19 Marzo 2020 La somma complessiva di 995 milioni di euro,
ripartita in euro 60 milioni per l'anno 2020, euro 110 milioni per l'anno 2021 e in euro 275 milioni
per gli anni dal 2022 al 2024, è destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi
straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di città metropolitane delle regioni a
statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia.
Le suddette risorse sono ripartite tra le province e le città metropolitane sulla base dei parametri
descritti e esplicitati nella nota metodologica di cui all'allegato 1 del suddetto Decreto, che
costituisce parte integrante del presente decreto, applicati ai seguenti criteri:
a) consistenza della rete viaria;
b) tasso di incidentalità;
c) vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.
TESTO DECRETO 10/3/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-05-18&atto.codiceRedazionale=20A02611&elenco30giorni=false
Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km
(Normativa Nazionale)
Il comma 1041 articolo 1 della legge di bilancio 145/2018 (27
) prevede, per la erogazione di
contributi all’acquisto di veicoli a bassa emissione di CO2, la istituzione nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico di un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019
e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che costituisce limite di spesa per la
concessione del beneficio.
L’articolo 44 del Decreto Legge 34/2020 prevede che il suddetto Fondo sia incrementato di 100
milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
TESTO DECRETO LEGGE 34/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20G00052&elenco30giorni=false
Infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (Normativa
Nazionale)
L’articolo 16-ter della 63/2013 (28
) prevede che Ai contribuenti e' riconosciuta una detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute
dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza
addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione nella versione di detto articolo 16-ter
spettava nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo
non superiore a 3.000 euro.
27
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
28
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63!vig=
Il comma 8 articolo 119 della legge 34/2020 porta l’aliquota di detta detrazione al 110 per cento,
da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche'
l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di efficientemente energetico
negli edifici indicati dagli altri commi dell’articolo 119 (vedi in questa Newsletter voce Energia)
La suddetta detrazione si applica agli interventi effettuati:
a) dai condomini;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità
immobiliari;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP);
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
TESTO DECRETO LEGGE 34/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20G00052&elenco30giorni=false
Misure per incentivare la mobilità sostenibile (Normativa Nazionale)
Il comma 1 dell’articolo 2 della legge 141/2019 ha istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato “Programma
sperimentale buono mobilità”, con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70
milioni per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per l'anno 2022, euro 45
milioni per l'anno 2023 e euro 10 milioni per l'anno 2024.
L’articolo 229 del Decreto Legge 34/2020 ha modificato il suddetto comma 1 prevedendo che al
fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono
destinate nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento
delle risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione
comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non
ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1°
gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli
omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilità", cumulabile con
quello previsto al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni
motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di
persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di
biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione
prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33- bis del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 o per l'utilizzo dei servizi di
mobilità condivisa a uso individuale.
Sempre l’articolo 229 del Decreto Legge 34/2020 ha previsto che le disponibilità di bilancio relative
all'anno 2020, anche in conto residui, del fondo sopra citato introdotto dall’articolo2 della legge
141/2019, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad
esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi
di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un "buono mobilità'", pari al 60 per cento della spesa
sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al
31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la
mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33- bis (29
) del
decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale
esclusi quelli mediante autovetture. Il "buono mobilità'" può essere richiesto per una sola volta
ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui sopra
anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
L’articolo 229 del Decreto Legge 34/2020, fermo restando quando previsto dall’articolo 33-bis
della legge 8/2020 , apporta modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della
Strada), in particolare :
1. Introducendo la seguente denominazione: Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette
in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli.
2. Introducendo la seguente denominazione: Corsia ciclabile: parte longitudinale della
carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile
e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei
velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo
del velocipede. La Corsia ciclabile é parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione
alla circolazione dei velocipedi;
TESTO DECRETO LEGGE 34/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20G00052&elenco30giorni=false
Piano degli spostamenti casa-lavoro per il decongestionamento del traffico
(Normativa Nazionale)
Il comma 4 articolo 229 del Decreto Legge 34/2020 prevede che al fine di favorire il
decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di
trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (30
), con singole unità locali con più di 100
dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di
Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad
adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del
proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato
individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni di supporto professionale
continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di
29
L’articolo 33-bis della legge 8/2020 stabilisce che il termine per l’autorizzazione alla sperimentazione dei dispositivi
per la micromobilità elettrica è posticipato di 12 mesi (sarebbe scaduto il prossimo 27 luglio 20209
30
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Il Mobility Manager promuove, anche collaborando
all'adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e
gestione della domanda di mobilità, delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale
e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e
metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilità sostenibile. Per le pubbliche
amministrazioni tale figura e' scelta tra il personale in ruolo. Con uno o più decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative delle
disposizioni di cui al presente comma. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione
del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
TESTO DECRETO LEGGE 34/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20G00052&elenco30giorni=false
Ferrobonus (Normativa Nazionale)
La legge di stabilità n. 208 del 2015 ha stabilito l’incentivo Ferrobonus per il triennio 2016-2018 a
sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro.
A sua volta I commi 110 e 111 articolo 1 della legge 160/2019 legge bilancio 2020 (31
) proroga gli
incentivi, già previsti dal comma 647 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 (32
), per il
trasferimento delle merci dalla strada al mare (marebonus) e alla rotaia (ferrobonus):
- 20 milioni di euro in più per il 2021 per il mare bonus: realizzare nuovi servizi marittimi per
il trasporto combinato delle merci o per il miglioramento di quelli esistenti
- 14 milioni di euro per il 2020 e 25 milioni di euro per il 2021 per il ferro bonus:
trasporto combinato strada-rotaia
L’articolo 197 del Decreto Legge 34/2020 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
TESTO DECRETO LEGGE 34/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20G00052&elenco30giorni=false
Marebonus (Normativa Nazionale)
Il comma 648 articolo 1 della legge 208/2015 (33
) prevede che per il completo sviluppo del sistema
di trasporto intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti é altresì autorizzato a
concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da
nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine é autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. A sua volta il comma 111 articolo 1 della legge 160/2019
(34
) ha autorizzato la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno
2021.
31
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false
32
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg
33
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg
34
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg
Ora il comma 2 articolo 197 del Decreto Legge 34/2020 ha autorizzato la spesa di ulteriori 20
milioni di euro per l'anno 2020.
TESTO DECRETO LEGGE 34/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20G00052&elenco30giorni=false
Modifiche al Decreto sul Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana
Sostenibile (Normativa Nazionale)
Con Decreto Direttoriale n. 4 del 19 febbraio 2020 della Direzione generale per il clima, l'energia e
l'aria sono state apportate modifiche al decreto direttoriale n.417/CLE del 21 dicembre 2018 (35
)
ed in particolare al punto 1 dell'allegato 2 e all'art. 10.
In particolare ha modificato i parametri della seguente azione dell’allegato 2: NUOVE PISTE
CICLABILI IN SEDE PROPRIA.
Inoltre si introduce una modifica all’articolo 10 del decreto direttoriale n. 417/CLE del 21 dicembre
2018 è aggiungendo un comma 6: secondo il quale é attribuita una premialità fino a 10 punti ai
P.O.D. (36
) che presentano piste ciclabili ricavate dalla carreggiata stradale esistente per almeno
l’80% della loro estensione lineare. Ai fini dell’attribuzione della suddetta premialità, i Comuni
istanti dovranno presentare una dichiarazione redatta sulla base dell’allegato MODULO A, firmata
dal dirigente responsabile dell’ufficio comunale competente, attestante l’estensione della/e
pista/e ciclabile/i ricavata/e dalla carreggiata stradale esistente.
Infine l’articolo 3 del nuovo Decreto Direttoriale n°4 del 19/2/2020 prevede la riapertura dei
termini per la presentazione dei P.O.D. da parte dei Comuni con popolazione residente non
inferiore a 50.000 abitanti.
TESTO DECRETI DIRETTORIALI DEL 2018 E DEL 2020:
https://www.minambiente.it/pagina/primus
35
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/CLE/allegati/decret
o_primus_-_dd_417_del_21-12-2018.pdf
36
Progetto Operativo di Dettaglio. Sono cofinanziabili i P.O.D. riferiti alle seguenti azioni: a) realizzazione di nuove
piste ciclabili in grado di rispondere alla domanda di spostamenti urbani casa-scuola e casa-lavoro; b) sviluppo della
sharing mobility in ambito urbano; c) sviluppo delle attività di mobility management presso le sedi delle
Amministrazioni dello Stato (sedi centrali e periferiche), delle Amministrazioni territoriali, delle scuole e delle
università.
RIFIUTI
Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive: sanificazione
ambienti e gestione rifiuti (Normativa Nazionale)
Il DPCM 17 Maggio 2020 all’allegato 17 contiene linee guida per riaprire attività sospese per
l’emergenza COVID-19.
In particolare, secondo l’allegato 17, per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione,
di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti, oltre a quanto indicato nelle schede tecniche
per ogni singola attività, si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente:
1. nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti
nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi" (37
),
2. nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli
ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2" (38
),
3. nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 "Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti
urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2" (39
),
4. nel Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 "Guida per la prevenzione della contaminazione da
Legionella negli impianti idrici di strutture turisticoricettive e altri edifici ad uso civile e
industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19" (40
).
TESTO DPCM 17/5/2020:
https://www.iss.it/rapporti-covid-19/-
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19%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_p
37
https://www.iss.it/rapporti-covid-19/-
/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5356387?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPort
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38
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39
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40
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Parte variabile tariffa rifiuti e misure per utenze non domestiche in emergenza COVID-
19 (Normativa Nazionale)
Con deliberazione del 5 maggio 2020 l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ferme
restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni
tariffarie, ha stabilito criteri ai fini del “Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non
domestiche” - per l’anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per
contrastare l’emergenza da COVID-19.
TESTO DELIBERAZIONE:
https://www.arera.it/allegati/docs/20/158-20.pdf
Iscrizione Albo Gestori delle Comunità Montane e Unione dei Comuni (Normativa
Nazionale)
La Circolare Comitato Nazionale Albo Gestori n°3 del 3 Marzo 2020 chiarisce che il regime di
esenzione dalla iscrizione all’Albo Gestori Ambientali è estendibile alle Comunità Montane e alle
Unioni di Comuni in quanto enti locali finalizzati all’esercizio associato di funzioni e servizi, nella
misura in cui a tali enti siano attribuite le medesime funzioni dei Comuni in materia di gestione dei
rifiuti urbani.
TESTO CIRCOLARE 3/2020:
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/142_Circ3_03.03.
2020.pdf
Iscrizione Albo Gestori e proroghe legate alla emergenza COVID-19 (Normativa
Nazionale)
La Circolare Comitato Nazionale n° 5 del 22 Maggio 2020 si occupa di come interpretare rispetto
ai rapporti con l’Albo Gestori ambientali dell’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18
(convertito nella legge 27/2020, definito “Cura Italia” che al comma 2 dispone che “Tutti i
certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in
in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta
giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Secondo la Circolare le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio e il 31
luglio 2020 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020.
La Circolare precisa inoltre che l’articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 ha modificato il
comma 1, dell’articolo 103, decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, disponendo che il termine del 15
aprile 2020 è prorogato al 15 maggio 2020. Pertanto, per i procedimenti riguardanti la variazione
dell’iscrizione per incremento della dotazione veicoli non conclusi alla data del 23 febbraio 2020, o
iniziati successivamente e fino al 15 maggio 2020, ai fini del computo dei previsti 60 giorni di
validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non si tiene conto del periodo
compreso tra le due date suddette.
TESTO CIRCOLARE 5/2020:
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/144_Circ5_22.05.
2020.pdf
Gestione discarica post mortem e principio chi inquina paga (Giurisprudenza
Comunitaria)
La Corte di Giustizia con sentenza 14 maggio 2020 (causa C-15/19) ha statuito su domanda
pregiudiziale sulla coerenza di normativa nazionale italiana con gli articolo 10 e 14 della Direttiva
1999/31/CE (direttiva discariche).
L’articolo 10 Costo dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, recita:
“Gli Stati membri adottano misure affinché tutti i costi derivanti dall'impianto e dall'esercizio delle
discariche, nonché, per quanto possibile, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria
o del suo equivalente di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv), e i costi stimati di chiusura nonché di
gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo
applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti. Fatte salve le disposizioni della
direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso
all'informazione in materia di ambiente(9), gli Stati membri assicurano la trasparenza nella
rilevazione e nell'uso delle informazioni necessarie in materia di costi.”
L’articolo 14 Discariche preesistenti, recita :
“Gli Stati membri adottano misure affinché le discariche che abbiano ottenuto un'autorizzazione o
siano già in funzione al momento del recepimento della presente direttiva possano rimanere in
funzione soltanto se i provvedimenti in appresso sono adottati con la massima tempestività e al più
tardi entro otto anni dalla data prevista all'articolo 18, paragrafo 1:
a) entro un anno dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, il gestore della discarica elabora
e presenta all'approvazione dell'autorità competente un piano di riassetto della discarica
comprendente le informazioni menzionate nell'articolo 8 e le misure correttive che ritenga
eventualmente necessarie al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i
requisiti di cui all'allegato I, punto 1;
b) in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità competenti adottano una
decisione definitiva sull'eventuale proseguimento delle operazioni in base a detto piano e alla
presente direttiva. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far chiudere al più presto, a
norma dell'articolo 7, lettera g), e dell'articolo 13, le discariche che, in forza dell'articolo 8, non
ottengono l'autorizzazione a continuare a funzionare;
c) sulla base del piano approvato, le autorità competenti autorizzano i necessari lavori e
stabiliscono un periodo di transizione per l'attuazione del piano. Tutte le discariche preesistenti
devono conformarsi ai requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui
all'allegato I, punto 1, entro otto anni dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1;
d) i) entro un anno dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli articoli 4, 5, e 11 e l'allegato
II si applicano alle discariche di rifiuti pericolosi;
ii) entro tre anni dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, l'articolo 6 si applica alle
discariche di rifiuti pericolosi.”.
La sentenza della Corte di Giustizia così conclude: “Gli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31/CE
del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, devono essere interpretati nel
senso che non ostano all’interpretazione di una disposizione nazionale secondo la quale una
discarica in funzione alla data di recepimento di detta direttiva deve essere assoggettata agli
obblighi derivanti da quest’ultima, segnatamente a una proroga del periodo di gestione successiva
alla chiusura, senza che occorra distinguere in base alla data in cui i rifiuti sono stati abbancati né
prevedere alcuna misura intesa a contenere l’impatto finanziario di tale proroga sul detentore dei
rifiuti.”
TESTO SENTENZA:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226494&pageIndex=0&doclang=IT&mo
de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1957164
Informazione Notifica spedizioni rifiuti (Giurisprudenza Comunitaria)
Sentenza Corte di Giustizia 28 maggio 2020 (causa C654/18) relativa alle procedure di
informazione e notifica a cui sono assoggettate le spedizioni di rifiuti ai sensi del Regolamento
(CE) n. 1013/2006 e successive modifiche (41
).
La Corte di Giustizia così conclude nella sua sentenza:
1. L’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, come
modificato dal regolamento (UE) 2015/2002 della Commissione, del 10 novembre 2015,
dev’essere interpretato nel senso che esso non si applica a una miscela di rifiuti di carta,
cartone e prodotti di carta nella quale ciascun tipo di rifiuto rientra in uno dei primi tre
trattini della voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione sul controllo dei movimenti
transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, firmata a Basilea il 22 marzo
1989, approvata a nome della Comunità europea con decisione 93/98/CEE del Consiglio,
del 1° febbraio 1993, riprodotto all’allegato V, parte 1, elenco B, di tale regolamento, e che
contiene fino al 10% di materiali contaminanti.
2. L’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1013/2006, come modificato dal
regolamento 2015/2002, dev’essere interpretato nel senso che esso si applica a una
miscela di rifiuti siffatta, purché, da un lato, tale miscela non contenga materiali che
rientrano nel quarto trattino della voce B3020 dell’allegato IX a tale Convenzione,
riprodotto all’allegato V, parte 1, elenco B, di detto regolamento, e, dall’altro, siano
soddisfatte le condizioni di cui al punto 1 dell’allegato III A del regolamento medesimo,
circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226862&pageIndex=0&doclang=it&mo
de=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2040909
Limiti alle concentrazioni di inquinanti dei fanghi di depurazione utilizzabili in
agricoltura: poteri delle Regioni (Giurisprudenza Costituzionale)
La sentenza della Corte Costituzionale n° 88 del 15 maggio 2020, tratta la legittimità
costituzionale di una norma regionale che ha disciplinato l'impiego in agricoltura dei fanghi di
depurazione di acque reflue, richiamando - solo per la concentrazione di idrocarburi e fenoli - i
valori limite stabiliti dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte IV, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). In applicazione di questa tabella, la
concentrazione soglia di contaminazione è stabilita in 50 mg/kg di "sostanza secca".
Questi criteri stabiliti dal legislatore regionale risultano, invero, più restrittivi, quanto alla
concentrazione di idrocarburi e fenoli, di quelli stabiliti dall'art. 41 del decreto-legge 28 settembre
41
https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/file-e-allegati/normativa/normativa-
comunitaria/Reg1013_06_consolidato.pdf/view
2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze),
convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130. Infatti, quest'ultima
disposizione, dopo avere confermato i limiti dell'Allegato IB del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in
particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) per gli idrocarburi
(C10-C40) stabilisce il valore limite di 1.000 mg/kg "tal quale" (ossia non sulla "sostanza secca").
La Corte ricorda che la materia trattata dalla norma regionale impugnata riguarda i rifiuti rispetto
ai quali la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la disciplina di questi debba
essere ricondotta alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva dello Stato
ma ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con
quelli propriamente ambientali. Non solo ma la sentenza in esame ricorda che la Corte, nella sua
giurisprudenza, ha affermato che la collocazione della materia tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema pur rientrando nella esclusiva competenza statale “non comporta che la disciplina
statale vincoli in ogni caso l'autonomia delle Regioni, poiché il carattere trasversale della materia,
e quindi la sua potenzialità di estendersi anche nell'ambito delle competenze regionali, mantiene
salva la facoltà delle Regioni di adottare, nell'esercizio delle loro competenze legislative, norme di
tutela più elevate”. Senza considerare, aggiunge la Corte nella sentenza in esame, che nel
disciplinare i limiti dei fanghi di depurazione la Regione lo fa ai fini del loro utilizzo in agricoltura e
questa ultima risulta materia “definita dalla giurisprudenza costituzionale come ambito materiale
in cui è individuabile un "nocciolo duro", assegnato alla competenza residuale regionale, che ha a
che fare con la produzione di vegetali ed animali destinati all'alimentazione”.
Allo stesso tempo la Corte Costituzionale rileva come la competenza a stabilire i valori limite delle
sostanze presenti nei fanghi di depurazione ai fini del loro utilizzo agronomico non può che
spettare allo Stato, per insuperabili esigenze di uniformità sul territorio nazionale, sottese
all'esercizio della competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Tali
esigenze di uniformità non discendono soltanto dalla necessità di applicare metodiche di
valutazione e standard qualitativi che siano omogenei e comparabili su tutto il territorio
nazionale, ma, non di meno, dal carattere integrato, anche a livello internazionale, del complessivo
sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti, al servizio di interessi di rilievo ultraregionale.
Inoltre i limiti più rigorosi per l’utilizzo dei fanghi in agricoltura introdotti dalla Regione
chiaramente farà aumentare la quantità di rifiuti da smaltire in impianti dedicati nonché
graveranno sulla complessiva capacità degli impianti di depurazione e trattamento, sui corpi idrici
ai quali afferiscono le acque reflue dopo il trattamento.
Peraltro a conferma di quanto sopra è in discussione anche con passaggi in Conferenza Stato
Regione un DLgs di riforma della normativa sull’utilizzo dei fanghi in agricoltura con relativi limiti
degli inquinanti più restrittivi rispetto alla vigente normativa nazionale. Quindi conclude la Corte
Costituzionale nel disciplinare la destinazione agronomica dei fanghi, la disposizione regionale
impugnata viola, dunque, la competenza statale esclusiva in materia di gestione dei rifiuti.
Non solo ma la Corte Costituzionale definisce l’ambito di competenze in cui la Regione può
intervenire sulla disciplina dell’utilizzo dei fanghi in agricoltura. In particolare secondo la Corte il
punto di equilibrio fra la legittima esigenza regionale e le richiamate ragioni di uniformità non può
realizzarsi attraverso l'interferenza della Regione nella competenza statale in materia di disciplina
della gestione dei rifiuti. La Regione deve attenersi all'esercizio della propria competenza a tutela
della qualità delle produzioni agricole. Tale competenza ben le potrebbe consentire, in primo
luogo, l'adozione di limiti e condizioni nell'utilizzazione in agricoltura dei diversi tipi di fanghi,
avuto riguardo alle concrete caratteristiche dei suoli, con riferimento in particolare alla loro
vulnerabilità, nonché ai tipi di colture praticate. Inoltre, fermo restando il rispetto dei valori limite
stabiliti dalla normativa statale, l'intervento delle Regioni potrebbe anche tradursi nel
miglioramento della qualità dei fanghi prodotti sul loro territorio nell'ambito del servizio idrico
integrato.
TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2020/250
VAS VIA
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS (Normativa
Nazionale)
L’articolo 228 del Decreto Legge 34/2020 modifica l’articolo 8 del DLgs 152/2006 abrogando il
Comitato Tecnico Istruttorio che era stato istituito a supporto tecnico giuridico della Commissione
tecnica di verifica dell’impatto ambientale. La Commissione svolge funzione istruttoria di supporto
tecnico al Ministero Ambiente (quale autorità competente) nei procedimenti decisionali di VAS e
VIA.
TESTO DECRETO LEGGE 34/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion
eGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20G00052&elenco30giorni=false
VIA: partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia nazionale (Giurisprudenza
Comunitaria)
La Corte di Giustizia, con sentenza 28 maggio 2020 causa C535/18, interviene sulla
interpretazione di due articoli della Direttiva quadro sulla VIA (Direttiva 2011/92/UE - 42
):
- articolo 6 sul dovere di consultazione del pubblico nel procedimento di VIA
- articolo 11 sul dovere degli stati membri di mettere il pubblico in condizione di ricorrere ad
organo giurisdizionale contro decisioni sulla VIA ritenute lesive di un loro diritto
La sentenza interpreta anche la Direttiva quadro sulla tutela delle acque 2000/60/CE (43
)in
relazione al rispetto degli obiettivi ambientali per impedire il deterioramento delle acque
superficiali e sotterranee secondo l’articolo 4 di detta Direttiva.
La sentenza affronta una serie di questioni pregiudiziali (44
) sollevate dal giudice nazionale (il caso
nasce in Germania) che si descrivono di seguito distintamente compresa la decisione
interpretativa della Corte di Giustizia:
PRIMA QUESTIONE PREGIUDIZIONALE: “Se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva
[2011/92] debba essere interpretato nel senso che sia ad esso conforme una norma nazionale, in
base alla quale un ricorrente, che non sia un’associazione ambientalista riconosciuta, possa agire
ai fini dell’annullamento di una decisione per vizi procedurali nel solo caso in cui il vizio gli abbia
impedito la partecipazione, prevista dalla legge, al processo decisionale.”
Oggetto della controversia nazionale è in relazione alla decisione di approvare un tratto di
autostrada. In tale processo decisionale è risultato che prima dell’adozione della decisione
controversa, nessuna documentazione concernente l’impatto del progetto sulle acque e il rispetto
degli obblighi derivanti, in particolare, dall’articolo 4 della direttiva 2000/60 è stata resa accessibile
al pubblico. Neppure sono stati resi pubblici i controlli sui corpi idrici interessati dal progetto svolti
prima della decisione. Al contempo rileva il giudice nazionale che la decisione finale, nonostante
dette lacune procedurali, ha comunque rispettato l’articolo 4della Direttiva 2000/60 imponendo
limiti di tutela dei corpi idrici.
42
file:///C:/Users/Marco/Downloads/Direttiva%202011_92_UE%20coordinata%202014_52_UE_DEF.pdf
43
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-20141120&from=EN
44
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l14552&from=IT
Quindi, conclude la Corte di Giustizia UE sulla prima questione pregiudiziale, occorre rispondere
alla prima questione sollevata dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva
2011/92 deve essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di prevedere che,
qualora un vizio procedurale che inficia la decisione di autorizzazione di un progetto non sia tale
da modificarne il senso, la domanda di annullamento di tale decisione sia ricevibile soltanto se
l’irregolarità di cui trattasi abbia privato il ricorrente del suo diritto di partecipare al processo
decisionale in materia ambientale, garantito dall’articolo 6 di tale direttiva.
SECONDA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: “se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva
2000/60 debba essere interpretato nel senso che osta a che il controllo del rispetto degli obblighi
da esso previsti possa intervenire soltanto dopo che il progetto è stato autorizzato.”
La Corte di Giustizia ricorda che risulta che, nel corso della procedura di autorizzazione di un
progetto, e quindi prima dell’adozione della decisione, le autorità competenti sono tenute, in forza
dell’articolo 4 della direttiva 2000/60, a controllare se tale progetto possa comportare effetti
negativi sull’acqua che siano contrari agli obblighi di impedire il deterioramento e di migliorare lo
stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Tale disposizione osta, di conseguenza, a che un
siffatto controllo intervenga soltanto dopo tale momento. Quindi, conclude la Corte di Giustizia
sulla seconda questione, l’articolo 4 della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che
osta a che l’autorità competente effettui il controllo del rispetto degli obblighi da esso previsti, tra
i quali quello di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici, sia superficiali sia
sotterranei, interessati da un progetto, soltanto dopo l’autorizzazione dello stesso
TERZA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: “Se del caso, il giudice del rinvio chiede inoltre se l’articolo 6
della direttiva 2011/92 debba essere interpretato nel senso che le informazioni da mettere a
disposizione del pubblico nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto debbano
sempre includere documenti che comportano un esame di tale progetto alla luce degli obblighi
stabiliti dalla direttiva 2000/60.”
La Corte di Giustizia sul punto ricostruisce il principio fondante della procedura di VIA: valutare
preventivamente gli impatti di un progetto prima della decisione. Al contempo ricorda come
queste elementi di valutazione preventiva debbano essere messi a disposizione del pubblico.
Afferma sul punto la Corte che, in forza della direttiva 2011/92 e, in particolare, dei suoi articoli 3,
5 e 6, le informazioni messe a disposizione del pubblico a fini di consultazione prima
dell’autorizzazione di un progetto devono contenere i dati necessari alla valutazione dell’impatto
di quest’ultimo sulle acque alla luce dei criteri e degli obblighi previsti, segnatamente, all’articolo
4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60. Inoltre, se è vero che dagli articoli 5 e 6 della direttiva
2011/92 non può desumersi che i dati che consentono di valutare l’impatto di un progetto
sull’acqua debbano necessariamente figurare in un solo documento, come una relazione o uno
studio tecnico, il pubblico interessato, come richiesto dall’articolo 6, paragrafi 4 e 6, di tale
direttiva, deve avere la possibilità effettiva di partecipare al processo decisionale e di prepararsi
debitamente a tal fine. Pertanto, occorre che gli elementi del fascicolo messo a disposizione del
pubblico consentano a quest’ultimo di ottenere una visione precisa dell’impatto del progetto di
cui trattasi sullo stato dei corpi idrici interessati, affinché esso possa verificare il rispetto degli
obblighi derivanti, in particolare, dall’articolo 4 della direttiva 2000/60. In particolare, i dati forniti
devono essere tali da far apparire se, alla luce dei criteri stabiliti da tale direttiva, il progetto in
questione possa comportare un deterioramento di un corpo idrico. In ogni caso, un fascicolo
incompleto o dati ripartiti, senza coerenza, in una moltitudine di documenti non sono tali da
consentire al pubblico interessato di partecipare utilmente al processo decisionale e, pertanto,
non soddisfano i requisiti derivanti dall’articolo 6 della direttiva 2011/92. Inoltre, conformemente
all’articolo 5, paragrafo 3, lettera e), di tale direttiva, spetta al committente redigere una «sintesi
non tecnica» delle informazioni di cui alle lettere da a) a d) di tale paragrafo 3, il che include i dati
necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente. Ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), di detta direttiva, anche tale sintesi deve essere messa
a disposizione del pubblico.
Quindi conclude la Corte di Giustizia, sulla terza questione pregiudiziale, l’articolo 6 della direttiva
2011/92 deve essere interpretato nel senso che le informazioni da mettere a disposizione del
pubblico nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto devono includere i dati
necessari al fine di valutare l’impatto di quest’ultimo sull’acqua alla luce dei criteri e degli obblighi
previsti, segnatamente, all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60.
QUARTA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: “il giudice del rinvio chiede se l’articolo 4, paragrafo 1,
lettera b), punto i), della direttiva 2000/60 debba essere interpretato nel senso che deve essere
considerato un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo a causa di un
progetto il superamento di un parametro di almeno una delle norme di qualità ambientale. Esso
chiede inoltre se si debba ritenere che costituisca un siffatto deterioramento un aumento
prevedibile della concentrazione di un inquinante quando la soglia fissata per quest’ultimo è già
superata.”
La Corte di Giustizia conclude sulla quarta questione pregiudiziale che l’articolo 4, paragrafo 1,
lettera b), punto i), della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che deve essere
considerato come un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo a causa di
un progetto, da un lato, il superamento di almeno una delle norme di qualità o uno dei valori
soglia, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/118, e, dall’altro, un prevedibile
aumento della concentrazione di un inquinante qualora la soglia fissata per quest’ultimo sia già
superata. I valori misurati in ciascun punto di monitoraggio devono essere presi in considerazione
individualmente.
QUINTA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: “ il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4,
paragrafo 1, della direttiva 2000/60, letto alla luce dell’articolo 19 TUE e dell’articolo 288 TFUE,
debba essere interpretato nel senso che i membri del pubblico interessato da un progetto devono
poter far valere, dinanzi ai giudici nazionali competenti, la violazione degli obblighi di impedire il
deterioramento dei corpi idrici e di migliorarne lo stato”.
La Corte di Giustizia conclude sulla quinta questione pregiudiziale che l’articolo 1, primo comma,
lettera b), e secondo comma, primo trattino, nonché l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della
direttiva 2000/60, letti alla luce dell’articolo 19 TUE e dell’articolo 288 TFUE, devono essere
interpretati nel senso che i membri del pubblico interessato da un progetto devono poter far
valere, dinanzi ai giudici nazionali competenti, la violazione degli obblighi di impedire il
deterioramento dei corpi idrici e di migliorare il loro stato, se tale violazione li riguarda
direttamente.
SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CJ0535&qid=1590817672078&from=IT

News lex maggio 2020

  • 1.
    Periodo dal 1Maggio al 31 Maggio 2020 LE NOVITÀ(1 ) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI MAGGIO 202O A cura del Dott. Marco Grondacci 1 Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale
  • 2.
    Sommario ACQUE: TUTELA EGESTIONE........................................................................................................................ 4 Tutela acque sotterranee e superficiali: limiti inquinanti e accesso alla giustizia del pubblico (Giurisprudenza Comunitaria) ................................................................................................................... 4 CACCIA –TUTELA FAUNA SELVATICA............................................................................................................. 7 Piani abbattimento fauna selvatica ruolo dei Carabinieri (Giurisprudenza Costituzionale) ..................... 7 EFFETTO SERRA.............................................................................................................................................. 8 Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito (Giurisprudenza Comunitaria)................. 8 ENERGIA....................................................................................................................................................... 10 Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi (Normativa Nazionale) .................. 10 Incentivi per efficientamento energetico (Normativa Nazionale) .......................................................... 11 INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI ........................................................................................................... 13 Sostegno alle zone economiche ambientali (Normativa Nazionale)....................................................... 13 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO...................................................................................... 14 Informazione del pubblico e accesso alla giustizia nazionale nelle Direttive sulla VIA e sulla tutela delle acque (Giurisprudenza Comunitaria) ...................................................................................................... 14 MOBILITA SOSTENIBILE ............................................................................................................................... 17 Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane (Normativa Nazionale) .......................................................................... 17 Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km (Normativa Nazionale)................................................................................................................................................ 17 Infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (Normativa Nazionale) .................. 17 Misure per incentivare la mobilità sostenibile (Normativa Nazionale)................................................... 18 Piano degli spostamenti casa-lavoro per il decongestionamento del traffico (Normativa Nazionale) 19 Ferrobonus (Normativa Nazionale) ........................................................................................................ 20 Marebonus (Normativa Nazionale)......................................................................................................... 20 Modifiche al Decreto sul Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile (Normativa Nazionale)................................................................................................................................................ 21 RIFIUTI ......................................................................................................................................................... 22 Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive: sanificazione ambienti e gestione rifiuti (Normativa Nazionale)................................................................................................................... 22 Parte variabile tariffa rifiuti e misure per utenze non domestiche in emergenza COVID-19 (Normativa Nazionale)................................................................................................................................................ 23 Iscrizione Albo Gestori delle Comunità Montane e Unione dei Comuni (Normativa Nazionale) ........... 23 Iscrizione Albo Gestori e proroghe legate alla emergenza COVID-19 (Normativa Nazionale)................ 23 Gestione discarica post mortem e principio chi inquina paga (Giurisprudenza Comunitaria) ............... 24 Informazione Notifica spedizioni rifiuti (Giurisprudenza Comunitaria) .................................................. 25
  • 3.
    Limiti alle concentrazionidi inquinanti dei fanghi di depurazione utilizzabili in agricoltura: poteri delle Regioni (Giurisprudenza Costituzionale) ................................................................................................. 25 VAS VIA........................................................................................................................................................ 28 Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS (Normativa Nazionale) ............. 28 VIA: partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia nazionale (Giurisprudenza Comunitaria)...... 28
  • 4.
    ACQUE: TUTELA EGESTIONE Tutela acque sotterranee e superficiali: limiti inquinanti e accesso alla giustizia del pubblico (Giurisprudenza Comunitaria) La Corte di Giustizia, con sentenza 28 maggio 2020 causa C535/18, interviene sulla interpretazione di due articoli della Direttiva quadro sulla VIA (Direttiva 2011/92/UE - 2 ): - articolo 6 sul dovere di consultazione del pubblico nel procedimento di VIA - articolo 11 sul dovere degli stati membri di mettere il pubblico in condizione di ricorrere ad organo giurisdizionale contro decisioni sulla VIA ritenute lesive di un loro diritto La sentenza interpreta anche la Direttiva quadro sulla tutela delle acque 2000/60/CE (3 ) in relazione al rispetto degli obiettivi ambientali per impedire il deterioramento delle acque La sentenza affronta una serie di questioni pregiudiziali (4 ) sollevate dal giudice nazionale (il caso nasce in Germania) che si descrivono di seguito distintamente compresa la decisione interpretativa della Corte di Giustizia: PRIMA QUESTIONE PREGIUDIZIONALE: “Se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva [2011/92] debba essere interpretato nel senso che sia ad esso conforme una norma nazionale, in base alla quale un ricorrente, che non sia un’associazione ambientalista riconosciuta, possa agire ai fini dell’annullamento di una decisione per vizi procedurali nel solo caso in cui il vizio gli abbia impedito la partecipazione, prevista dalla legge, al processo decisionale.” Oggetto della controversia nazionale è in relazione alla decisione di approvare un tratto di autostrada. In tale processo decisionale è risultato che prima dell’adozione della decisione controversa, nessuna documentazione concernente l’impatto del progetto sulle acque e il rispetto degli obblighi derivanti, in particolare, dall’articolo 4 della direttiva 2000/60 è stata resa accessibile al pubblico. Neppure sono stati resi pubblici i controlli sui corpi idrici interessati dal progetto svolti prima della decisione. Al contempo rileva il giudice nazionale che la decisione finale, nonostante dette lacune procedurali, ha comunque rispettato l’articolo 4della Direttiva 2000/60 imponendo limiti di tutela dei corpi idrici. Quindi, conclude la Corte di Giustizia UE sulla prima questione pregiudiziale, occorre rispondere alla prima questione sollevata dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92 deve essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di prevedere che, qualora un vizio procedurale che inficia la decisione di autorizzazione di un progetto non sia tale da modificarne il senso, la domanda di annullamento di tale decisione sia ricevibile soltanto se l’irregolarità di cui trattasi abbia privato il ricorrente del suo diritto di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, garantito dall’articolo 6 di tale direttiva. SECONDA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: “se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60 debba essere interpretato nel senso che osta a che il controllo del rispetto degli obblighi da esso previsti possa intervenire soltanto dopo che il progetto è stato autorizzato.” La Corte di Giustizia ricorda che risulta che, nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto, e quindi prima dell’adozione della decisione, le autorità competenti sono tenute, in forza dell’articolo 4 della direttiva 2000/60, a controllare se tale progetto possa comportare effetti negativi sull’acqua che siano contrari agli obblighi di impedire il deterioramento e di migliorare lo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Tale disposizione osta, di conseguenza, a che un 2 file:///C:/Users/Marco/Downloads/Direttiva%202011_92_UE%20coordinata%202014_52_UE_DEF.pdf 3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-20141120&from=EN 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l14552&from=IT
  • 5.
    siffatto controllo intervengasoltanto dopo tale momento. Quindi, conclude la Corte di Giustizia sulla seconda questione, l’articolo 4 della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità competente effettui il controllo del rispetto degli obblighi da esso previsti, tra i quali quello di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici, sia superficiali sia sotterranei, interessati da un progetto, soltanto dopo l’autorizzazione dello stesso TERZA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: “Se del caso, il giudice del rinvio chiede inoltre se l’articolo 6 della direttiva 2011/92 debba essere interpretato nel senso che le informazioni da mettere a disposizione del pubblico nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto debbano sempre includere documenti che comportano un esame di tale progetto alla luce degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2000/60.” La Corte di Giustizia sul punto ricostruisce il principio fondante della procedura di VIA: valutare preventivamente gli impatti di un progetto prima della decisione. Al contempo ricorda come queste elementi di valutazione preventiva debbano essere messi a disposizione del pubblico. Afferma sul punto la Corte che, in forza della direttiva 2011/92 e, in particolare, dei suoi articoli 3, 5 e 6, le informazioni messe a disposizione del pubblico a fini di consultazione prima dell’autorizzazione di un progetto devono contenere i dati necessari alla valutazione dell’impatto di quest’ultimo sulle acque alla luce dei criteri e degli obblighi previsti, segnatamente, all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60. Inoltre, se è vero che dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2011/92 non può desumersi che i dati che consentono di valutare l’impatto di un progetto sull’acqua debbano necessariamente figurare in un solo documento, come una relazione o uno studio tecnico, il pubblico interessato, come richiesto dall’articolo 6, paragrafi 4 e 6, di tale direttiva, deve avere la possibilità effettiva di partecipare al processo decisionale e di prepararsi debitamente a tal fine. Pertanto, occorre che gli elementi del fascicolo messo a disposizione del pubblico consentano a quest’ultimo di ottenere una visione precisa dell’impatto del progetto di cui trattasi sullo stato dei corpi idrici interessati, affinché esso possa verificare il rispetto degli obblighi derivanti, in particolare, dall’articolo 4 della direttiva 2000/60. In particolare, i dati forniti devono essere tali da far apparire se, alla luce dei criteri stabiliti da tale direttiva, il progetto in questione possa comportare un deterioramento di un corpo idrico. In ogni caso, un fascicolo incompleto o dati ripartiti, senza coerenza, in una moltitudine di documenti non sono tali da consentire al pubblico interessato di partecipare utilmente al processo decisionale e, pertanto, non soddisfano i requisiti derivanti dall’articolo 6 della direttiva 2011/92. Inoltre, conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, lettera e), di tale direttiva, spetta al committente redigere una «sintesi non tecnica» delle informazioni di cui alle lettere da a) a d) di tale paragrafo 3, il che include i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), di detta direttiva, anche tale sintesi deve essere messa a disposizione del pubblico. Quindi conclude la Corte di Giustizia, sulla terza questione pregiudiziale, l’articolo 6 della direttiva 2011/92 deve essere interpretato nel senso che le informazioni da mettere a disposizione del pubblico nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto devono includere i dati necessari al fine di valutare l’impatto di quest’ultimo sull’acqua alla luce dei criteri e degli obblighi previsti, segnatamente, all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60. QUARTA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: “il giudice del rinvio chiede se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2000/60 debba essere interpretato nel senso che deve essere considerato un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo a causa di un progetto il superamento di un parametro di almeno una delle norme di qualità ambientale. Esso
  • 6.
    chiede inoltre sesi debba ritenere che costituisca un siffatto deterioramento un aumento prevedibile della concentrazione di un inquinante quando la soglia fissata per quest’ultimo è già superata.” La Corte di Giustizia conclude sulla quarta questione pregiudiziale che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che deve essere considerato come un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo a causa di un progetto, da un lato, il superamento di almeno una delle norme di qualità o uno dei valori soglia, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/118, e, dall’altro, un prevedibile aumento della concentrazione di un inquinante qualora la soglia fissata per quest’ultimo sia già superata. I valori misurati in ciascun punto di monitoraggio devono essere presi in considerazione individualmente. QUINTA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: “ il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60, letto alla luce dell’articolo 19 TUE e dell’articolo 288 TFUE, debba essere interpretato nel senso che i membri del pubblico interessato da un progetto devono poter far valere, dinanzi ai giudici nazionali competenti, la violazione degli obblighi di impedire il deterioramento dei corpi idrici e di migliorarne lo stato”. La Corte di Giustizia conclude sulla quinta questione pregiudiziale che l’articolo 1, primo comma, lettera b), e secondo comma, primo trattino, nonché l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60, letti alla luce dell’articolo 19 TUE e dell’articolo 288 TFUE, devono essere interpretati nel senso che i membri del pubblico interessato da un progetto devono poter far valere, dinanzi ai giudici nazionali competenti, la violazione degli obblighi di impedire il deterioramento dei corpi idrici e di migliorare il loro stato, se tale violazione li riguarda direttamente. SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CJ0535&qid=1590817672078&from=IT
  • 7.
    CACCIA –TUTELA FAUNASELVATICA Piani abbattimento fauna selvatica ruolo dei Carabinieri (Giurisprudenza Costituzionale) Oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n°88 del 15 maggio 2020 è una norma regionale che attribuisce alla Polizia provinciale la facoltà di avvalersi del personale dell'Arma dei Carabinieri forestali per l'attuazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica, ove si dimostrino inefficaci gli interventi di controllo selettivo mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Nel consentire alla Regione di attribuire nuovi compiti a una forza di polizia statuale, questa disposizione violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la disciplina dell'«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. Nelle more della decisione della Corte Costituzionale, la Regione interessata ha modificata la norma impugnata prevedendo la necessità della previa intesa tra la stessa Regione ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, al fine di potersi avvalere dell'Arma dei Carabinieri per l'attuazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica. In tal modo, afferma la Corte nella sentenza qui esaminata, la novella legislativa appare, dunque, satisfattiva delle pretese fatte valere dal ricorrente. Aggiunge la Corte Costituzionale che la norma regionale poi modificata èstata in vigore per circa 1 anno senza che la Regione abbia fornito informazioni sulla sua applicazione, quindi la Corte tratta lo stesso la questione di legittimità costituzionalità in quanto la cessazione della materia del contendere solo quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: occorre che il legislatore abbia abrogato o modificato le norme censurate in senso satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e occorre che le norme impugnate, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore. Quindi conclude la Corte la norma regionale impugnata viola l’articolo 117 secondo comma lettera g) (5 ) della Costituzione in quanto la giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti ulteriori rispetto a quelli individuati dalla legge statale, né possono disciplinare unilateralmente, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa, forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono attribuzioni di organi statali. TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE: https://www.eius.it/giurisprudenza/2020/250 5 Competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
  • 8.
    EFFETTO SERRA Regime transitoriodi assegnazione di quote a titolo gratuito (Giurisprudenza Comunitaria) Corte di Giustizia con sentenza 14 maggio 2020 (causa C189/19) sulla interpretazione di norme contenute in due Decisioni della Commissione UE: 2011/278/UE del 27 aprile 2011 (6 ) e 2017/126 del 24 gennaio 2017 (7 ), entrambe le Decisioni sono attuative della Direttiva 2003/87/CE (8 ). Secondo la Decisione 2011/278/UE il quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito agli impianti esistenti deve basarsi su dati storici di produzione. Per garantire che il periodo di riferimento sia, nella misura del possibile, rappresentativo dei cicli industriali, copra un periodo pertinente per il quale esistono dati di buona qualità e riduca l’impatto di circostanze particolari, come la chiusura temporanea degli impianti, i livelli di attività storici si basano sulla mediana della produzione del periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2008 o, qualora sia superiore, sulla mediana della produzione del periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010. È opportuno inoltre tenere conto di eventuali modifiche sostanziali della capacità verificatesi nel periodo considerato. Per i nuovi entranti occorre determinare i livelli di attività sulla base di fattori standard di utilizzo della capacità basata su informazioni specifiche relative al settore o sulla base dell’utilizzo della capacità specifica dell’impianto. L’articolo 9 paragrafo 1 della Decisione 2011/278/UE afferma che per gli impianti esistenti, gli Stati membri determinano i livelli storici di attività di ciascun impianto per il periodo di riferimento che va dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008 o, se i livelli sono più elevati, per il periodo di riferimento che va dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, sulla base dei dati rilevati a norma dell’articolo 7 della Decisione stessa. L’articolo 9 paragrafo 9 della Decisione 2011/278/UE afferma che quando la capacità di un impianto esistente è stata oggetto di un ampliamento o di una riduzione sostanziale nel periodo tra il 1° gennaio 2005 e il 30 giugno 2011, si considera che i livelli storici di attività dell’impianto in questione corrispondono alla somma delle mediane determinate ai sensi del paragrafo 1, senza la modifica significativa della capacità[, e dei] livelli di attività storica della capacità aggiunta o ridotta. I livelli storici di attività della capacità aggiunta o ridotta corrispondono alla differenza tra le capacità installate iniziali, fino all’avvio del funzionamento a seguito della modifica, di ogni sottoimpianto oggetto di una modifica sostanziale di capacità, determinata conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, e la capacità installata dopo la modifica sostanziale di capacità, determinata conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, moltiplicata per l’utilizzo storico medio della capacità dell’impianto in questione negli anni precedenti l’avvio del funzionamento modificato. La Corte di Giustizia così conclude: 1. L’articolo 9, paragrafo 9, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che esso non si applica agli ampliamenti sostanziali della capacità di un impianto esistente intervenuti prima del periodo di riferimento determinato conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, di tale decisione. 6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32011D0278 7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0126&from=NL 8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l28012&from=IT
  • 9.
    2. L’articolo 9,paragrafo 1, della decisione 2011/278 dev’essere interpretato nel senso che esso non impone all’autorità nazionale competente di determinare essa stessa il periodo di riferimento pertinente ai fini della valutazione dei livelli storici di attività di un impianto. SENTENZA CORTE GIUSTIZIA: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226492&pageIndex=0&doclang=IT&mo de=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1985043
  • 10.
    ENERGIA Misure urgenti asostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi (Normativa Nazionale) Il meccanismo dei certificati bianchi (9 ), entrato in vigore nel 2005, è il principale strumento di promozione dell'efficienza energetica in Italia. I certificati bianchi sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell'efficienza energetica. Un certificato equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP). Il Decreto Interministeriale dell'11 gennaio 2017 (10 )definisce gli obiettivi e gli obblighi di risparmio per il periodo 2017-2020 e aggiorna le Linee Guida per il meccanismo dei certificati bianchi, introducendo misure per migliorarne l’efficacia e superare le criticità incontrate fino ad oggi in fase di attuazione. Il sistema, definito dal suddetto Decreto Interministeriale, prevede obblighi di risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti finali (i "Soggetti obbligati") e attribuisce, per ogni anno, obiettivi da raggiungere. I soggetti obbligati possono adempiere alla quota d'obbligo di risparmio in due modi: 1. realizzando direttamente i progetti di efficienza energetica ammessi al meccanismo 2. acquistando i titoli dagli altri soggetti ammessi al meccanismo Il Decreto Interministeriale del 2017 al comma 4 articolo 4 prevede che le misure e gli interventi che consentono ai soggetti distributori di energia elettrica e gas di adempiere agli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica nel periodo 2017-2020, devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di Certificati Bianchi secondo le seguenti quantità e cadenze annuali: a) 2,39 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2017; b) 2,49 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2018; c) 2,77 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2019; d) 3,17 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell’anno 2020 L’Articolo 41 del decreto legge 34/2020 (11 ) relativamente all’obiettivo di certificati bianchi per il 2019 sposta l’obiettivo dei 2,77 milioni di euro per i distributori di energia elettrica e di 3,43 milioni di euro per i distributori di gas al 30 novembre 2020. Conseguentemente, per l'anno d'obbligo 2019, l'emissione di Certificati Bianchi da parte del GSE deve avvenire dal 15/11/2020 non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica ad un valore unitario pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all'anno d'obbligo, in ogni caso detto importo non può eccedere i 15 euro di cui all'articolo 14-bis del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017 (12 ). TESTO DECRETO LEGGE 34/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20G00052&elenco30giorni=false 9 https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/certificati-bianchi 10 https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM-Certificati-Bianchi_2017.pdf 11 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 12 Testo aggiornato con l’articolo 14-bi a questo link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/10/18A04609/sg
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    Incentivi per efficientamentoenergetico (Normativa Nazionale) Si fa riferimento alle originarie detrazioni di imposta lorda relativa: 1. interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti introdotti dal comma 344 articolo 1 legge 296/2006 (13 ) 2. interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, comma 347 legge 296/2006 (14 ) Detrazione poi riprese dal comma 48 articolo 1 legge 220/2010 (15 ) e dall’articolo 14 legge 63/2013 (16 ) In particolare ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Legge 34/2020 (17 ) la suddetta detrazione di imposta si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi: a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 (18 )della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi con la rete elettrica e relativi sistemi di accumulo integrati negli impinti solari fotovoltaici, ovvero con impianti di microcogenerazione. 13 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06296l.htm 14 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06296l.htm 15 https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-12- 21&task=dettaglio&numgu=297&redaz=010G0238&tmstp=1293096688623 16 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/03/13A06688/sg 17 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 18 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0811
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    L’aliquota di cuisopra stabilita dall’articolo 119 del Decreto Legge 34/2020 si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 della legge 63/2013 in particolare per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 (19 ) e 1117-bis (20 ) del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Si ricorda che l’articolo 14 della legge 63/2013 fa riferimento agli interventi riportati all’inizio del presente commento relativi ai commi 344 e 347 della legge 296/2006. Per questi interventi l’accesso alla detrazione é subordinato alla cessione in favore del GSE (21 ) dell'energia non auto-consumata in sito e non e' cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale. Condizione per accedere alle suddette detrazioni è che sia comunque garantito il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 (22 ), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. La suddetta detrazione si applica agli interventi effettuati: a) dai condomini; b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo gli interventi siano su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale ; c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP); d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. TESTO DECRETO LEGGE 34/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20G00052&elenco30giorni=false 19 Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche. 20 Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117. 21 https://www.gse.it/ 22 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/09/23/005G0219/sg
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    INCENTIVI E POLITICHESOSTENIBILI Sostegno alle zone economiche ambientali (Normativa Nazionale) L’articolo 4-ter della legge 141/2019 (23 ) introduce Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani. Il territorio di ogni Parco Nazionale diventa zona economica ambientale (ZEA). Secondo l’articolo 227 del Decreto Legge 34/2020 per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA) , nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali e di guida del parco ai sensi della legge quadro sui parchi 6 dicembre 1991, n. 394, e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19. TESTO DECRETO LEGGE 34/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20G00052&elenco30giorni=false 23 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2019-12-13&atto.codiceRedazionale=19A07885&elenco30giorni=false
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    INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE DELPUBBLICO Informazione del pubblico e accesso alla giustizia nazionale nelle Direttive sulla VIA e sulla tutela delle acque (Giurisprudenza Comunitaria) La Corte di Giustizia, con sentenza 28 maggio 2020 causa C535/18, interviene sulla interpretazione di due articoli della Direttiva quadro sulla VIA (Direttiva 2011/92/UE - 24 ): - articolo 6 sul dovere di consultazione del pubblico nel procedimento di VIA - articolo 11 sul dovere degli stati membri di mettere il pubblico in condizione di ricorrere ad organo giurisdizionale contro decisioni sulla VIA ritenute lesive di un loro diritto La sentenza interpreta anche la Direttiva quadro sulla tutela delle acque 2000/60/CE (25 )in relazione al rispetto degli obiettivi ambientali per impedire il deterioramento delle acque superficiali e sotterranee secondo l’articolo 4 di detta Direttiva. La sentenza affronta una serie di questioni pregiudiziali (26 ) sollevate dal giudice nazionale (il caso nasce in Germania) che si descrivono di seguito distintamente compresa la decisione interpretativa della Corte di Giustizia: PRIMA QUESTIONE PREGIUDIZIONALE: “Se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva [2011/92] debba essere interpretato nel senso che sia ad esso conforme una norma nazionale, in base alla quale un ricorrente, che non sia un’associazione ambientalista riconosciuta, possa agire ai fini dell’annullamento di una decisione per vizi procedurali nel solo caso in cui il vizio gli abbia impedito la partecipazione, prevista dalla legge, al processo decisionale.” Oggetto della controversia nazionale è in relazione alla decisione di approvare un tratto di autostrada. In tale processo decisionale è risultato che prima dell’adozione della decisione controversa, nessuna documentazione concernente l’impatto del progetto sulle acque e il rispetto degli obblighi derivanti, in particolare, dall’articolo 4 della direttiva 2000/60 è stata resa accessibile al pubblico. Neppure sono stati resi pubblici i controlli sui corpi idrici interessati dal progetto svolti prima della decisione. Al contempo rileva il giudice nazionale che la decisione finale, nonostante dette lacune procedurali, ha comunque rispettato l’articolo 4della Direttiva 2000/60 imponendo limiti di tutela dei corpi idrici. Quindi, conclude la Corte di Giustizia UE sulla prima questione pregiudiziale, occorre rispondere alla prima questione sollevata dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92 deve essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di prevedere che, qualora un vizio procedurale che inficia la decisione di autorizzazione di un progetto non sia tale da modificarne il senso, la domanda di annullamento di tale decisione sia ricevibile soltanto se l’irregolarità di cui trattasi abbia privato il ricorrente del suo diritto di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, garantito dall’articolo 6 di tale direttiva. SECONDA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: “se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60 debba essere interpretato nel senso che osta a che il controllo del rispetto degli obblighi da esso previsti possa intervenire soltanto dopo che il progetto è stato autorizzato.” La Corte di Giustizia ricorda che risulta che, nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto, e quindi prima dell’adozione della decisione, le autorità competenti sono tenute, in forza dell’articolo 4 della direttiva 2000/60, a controllare se tale progetto possa comportare effetti 24 file:///C:/Users/Marco/Downloads/Direttiva%202011_92_UE%20coordinata%202014_52_UE_DEF.pdf 25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-20141120&from=EN 26 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l14552&from=IT
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    negativi sull’acqua chesiano contrari agli obblighi di impedire il deterioramento e di migliorare lo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Tale disposizione osta, di conseguenza, a che un siffatto controllo intervenga soltanto dopo tale momento. Quindi, conclude la Corte di Giustizia sulla seconda questione, l’articolo 4 della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità competente effettui il controllo del rispetto degli obblighi da esso previsti, tra i quali quello di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici, sia superficiali sia sotterranei, interessati da un progetto, soltanto dopo l’autorizzazione dello stesso TERZA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: “Se del caso, il giudice del rinvio chiede inoltre se l’articolo 6 della direttiva 2011/92 debba essere interpretato nel senso che le informazioni da mettere a disposizione del pubblico nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto debbano sempre includere documenti che comportano un esame di tale progetto alla luce degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2000/60.” La Corte di Giustizia sul punto ricostruisce il principio fondante della procedura di VIA: valutare preventivamente gli impatti di un progetto prima della decisione. Al contempo ricorda come queste elementi di valutazione preventiva debbano essere messi a disposizione del pubblico. Afferma sul punto la Corte che, in forza della direttiva 2011/92 e, in particolare, dei suoi articoli 3, 5 e 6, le informazioni messe a disposizione del pubblico a fini di consultazione prima dell’autorizzazione di un progetto devono contenere i dati necessari alla valutazione dell’impatto di quest’ultimo sulle acque alla luce dei criteri e degli obblighi previsti, segnatamente, all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60. Inoltre, se è vero che dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2011/92 non può desumersi che i dati che consentono di valutare l’impatto di un progetto sull’acqua debbano necessariamente figurare in un solo documento, come una relazione o uno studio tecnico, il pubblico interessato, come richiesto dall’articolo 6, paragrafi 4 e 6, di tale direttiva, deve avere la possibilità effettiva di partecipare al processo decisionale e di prepararsi debitamente a tal fine. Pertanto, occorre che gli elementi del fascicolo messo a disposizione del pubblico consentano a quest’ultimo di ottenere una visione precisa dell’impatto del progetto di cui trattasi sullo stato dei corpi idrici interessati, affinché esso possa verificare il rispetto degli obblighi derivanti, in particolare, dall’articolo 4 della direttiva 2000/60. In particolare, i dati forniti devono essere tali da far apparire se, alla luce dei criteri stabiliti da tale direttiva, il progetto in questione possa comportare un deterioramento di un corpo idrico. In ogni caso, un fascicolo incompleto o dati ripartiti, senza coerenza, in una moltitudine di documenti non sono tali da consentire al pubblico interessato di partecipare utilmente al processo decisionale e, pertanto, non soddisfano i requisiti derivanti dall’articolo 6 della direttiva 2011/92. Inoltre, conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, lettera e), di tale direttiva, spetta al committente redigere una «sintesi non tecnica» delle informazioni di cui alle lettere da a) a d) di tale paragrafo 3, il che include i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), di detta direttiva, anche tale sintesi deve essere messa a disposizione del pubblico. Quindi conclude la Corte di Giustizia, sulla terza questione pregiudiziale, l’articolo 6 della direttiva 2011/92 deve essere interpretato nel senso che le informazioni da mettere a disposizione del pubblico nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto devono includere i dati necessari al fine di valutare l’impatto di quest’ultimo sull’acqua alla luce dei criteri e degli obblighi previsti, segnatamente, all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60. QUARTA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: “il giudice del rinvio chiede se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2000/60 debba essere interpretato nel senso che deve essere
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    considerato un deterioramentodello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo a causa di un progetto il superamento di un parametro di almeno una delle norme di qualità ambientale. Esso chiede inoltre se si debba ritenere che costituisca un siffatto deterioramento un aumento prevedibile della concentrazione di un inquinante quando la soglia fissata per quest’ultimo è già superata.” La Corte di Giustizia conclude sulla quarta questione pregiudiziale che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che deve essere considerato come un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo a causa di un progetto, da un lato, il superamento di almeno una delle norme di qualità o uno dei valori soglia, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/118, e, dall’altro, un prevedibile aumento della concentrazione di un inquinante qualora la soglia fissata per quest’ultimo sia già superata. I valori misurati in ciascun punto di monitoraggio devono essere presi in considerazione individualmente. QUINTA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: “ il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60, letto alla luce dell’articolo 19 TUE e dell’articolo 288 TFUE, debba essere interpretato nel senso che i membri del pubblico interessato da un progetto devono poter far valere, dinanzi ai giudici nazionali competenti, la violazione degli obblighi di impedire il deterioramento dei corpi idrici e di migliorarne lo stato”. La Corte di Giustizia conclude sulla quinta questione pregiudiziale che l’articolo 1, primo comma, lettera b), e secondo comma, primo trattino, nonché l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60, letti alla luce dell’articolo 19 TUE e dell’articolo 288 TFUE, devono essere interpretati nel senso che i membri del pubblico interessato da un progetto devono poter far valere, dinanzi ai giudici nazionali competenti, la violazione degli obblighi di impedire il deterioramento dei corpi idrici e di migliorare il loro stato, se tale violazione li riguarda direttamente. SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CJ0535&qid=1590817672078&from=IT
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    MOBILITA SOSTENIBILE Finanziamento degliinterventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane (Normativa Nazionale) Il Decreto Ministero Infrastrutture 19 Marzo 2020 La somma complessiva di 995 milioni di euro, ripartita in euro 60 milioni per l'anno 2020, euro 110 milioni per l'anno 2021 e in euro 275 milioni per gli anni dal 2022 al 2024, è destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia. Le suddette risorse sono ripartite tra le province e le città metropolitane sulla base dei parametri descritti e esplicitati nella nota metodologica di cui all'allegato 1 del suddetto Decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto, applicati ai seguenti criteri: a) consistenza della rete viaria; b) tasso di incidentalità; c) vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico. TESTO DECRETO 10/3/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-05-18&atto.codiceRedazionale=20A02611&elenco30giorni=false Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km (Normativa Nazionale) Il comma 1041 articolo 1 della legge di bilancio 145/2018 (27 ) prevede, per la erogazione di contributi all’acquisto di veicoli a bassa emissione di CO2, la istituzione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio. L’articolo 44 del Decreto Legge 34/2020 prevede che il suddetto Fondo sia incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021. TESTO DECRETO LEGGE 34/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20G00052&elenco30giorni=false Infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (Normativa Nazionale) L’articolo 16-ter della 63/2013 (28 ) prevede che Ai contribuenti e' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione nella versione di detto articolo 16-ter spettava nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro. 27 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg 28 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63!vig=
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    Il comma 8articolo 119 della legge 34/2020 porta l’aliquota di detta detrazione al 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche' l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di efficientemente energetico negli edifici indicati dagli altri commi dell’articolo 119 (vedi in questa Newsletter voce Energia) La suddetta detrazione si applica agli interventi effettuati: a) dai condomini; b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP); d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. TESTO DECRETO LEGGE 34/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20G00052&elenco30giorni=false Misure per incentivare la mobilità sostenibile (Normativa Nazionale) Il comma 1 dell’articolo 2 della legge 141/2019 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato “Programma sperimentale buono mobilità”, con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro 10 milioni per l'anno 2024. L’articolo 229 del Decreto Legge 34/2020 ha modificato il suddetto comma 1 prevedendo che al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilità", cumulabile con quello previsto al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33- bis del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale. Sempre l’articolo 229 del Decreto Legge 34/2020 ha previsto che le disponibilità di bilancio relative all'anno 2020, anche in conto residui, del fondo sopra citato introdotto dall’articolo2 della legge 141/2019, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un "buono mobilità'", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al
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    31 dicembre 2020,per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33- bis (29 ) del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il "buono mobilità'" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui sopra anche ai fini del rispetto del limite di spesa. L’articolo 229 del Decreto Legge 34/2020, fermo restando quando previsto dall’articolo 33-bis della legge 8/2020 , apporta modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), in particolare : 1. Introducendo la seguente denominazione: Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli. 2. Introducendo la seguente denominazione: Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia ciclabile é parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi; TESTO DECRETO LEGGE 34/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20G00052&elenco30giorni=false Piano degli spostamenti casa-lavoro per il decongestionamento del traffico (Normativa Nazionale) Il comma 4 articolo 229 del Decreto Legge 34/2020 prevede che al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (30 ), con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di 29 L’articolo 33-bis della legge 8/2020 stabilisce che il termine per l’autorizzazione alla sperimentazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica è posticipato di 12 mesi (sarebbe scaduto il prossimo 27 luglio 20209 30 Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
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    soluzioni ottimali dimobilità sostenibile. Il Mobility Manager promuove, anche collaborando all'adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità, delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilità sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura e' scelta tra il personale in ruolo. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. TESTO DECRETO LEGGE 34/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20G00052&elenco30giorni=false Ferrobonus (Normativa Nazionale) La legge di stabilità n. 208 del 2015 ha stabilito l’incentivo Ferrobonus per il triennio 2016-2018 a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro. A sua volta I commi 110 e 111 articolo 1 della legge 160/2019 legge bilancio 2020 (31 ) proroga gli incentivi, già previsti dal comma 647 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 (32 ), per il trasferimento delle merci dalla strada al mare (marebonus) e alla rotaia (ferrobonus): - 20 milioni di euro in più per il 2021 per il mare bonus: realizzare nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o per il miglioramento di quelli esistenti - 14 milioni di euro per il 2020 e 25 milioni di euro per il 2021 per il ferro bonus: trasporto combinato strada-rotaia L’articolo 197 del Decreto Legge 34/2020 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020. TESTO DECRETO LEGGE 34/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20G00052&elenco30giorni=false Marebonus (Normativa Nazionale) Il comma 648 articolo 1 della legge 208/2015 (33 ) prevede che per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti é altresì autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine é autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. A sua volta il comma 111 articolo 1 della legge 160/2019 (34 ) ha autorizzato la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021. 31 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2020-01-17&atto.codiceRedazionale=20A00227&elenco30giorni=false 32 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg 33 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg 34 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg
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    Ora il comma2 articolo 197 del Decreto Legge 34/2020 ha autorizzato la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020. TESTO DECRETO LEGGE 34/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20G00052&elenco30giorni=false Modifiche al Decreto sul Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile (Normativa Nazionale) Con Decreto Direttoriale n. 4 del 19 febbraio 2020 della Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria sono state apportate modifiche al decreto direttoriale n.417/CLE del 21 dicembre 2018 (35 ) ed in particolare al punto 1 dell'allegato 2 e all'art. 10. In particolare ha modificato i parametri della seguente azione dell’allegato 2: NUOVE PISTE CICLABILI IN SEDE PROPRIA. Inoltre si introduce una modifica all’articolo 10 del decreto direttoriale n. 417/CLE del 21 dicembre 2018 è aggiungendo un comma 6: secondo il quale é attribuita una premialità fino a 10 punti ai P.O.D. (36 ) che presentano piste ciclabili ricavate dalla carreggiata stradale esistente per almeno l’80% della loro estensione lineare. Ai fini dell’attribuzione della suddetta premialità, i Comuni istanti dovranno presentare una dichiarazione redatta sulla base dell’allegato MODULO A, firmata dal dirigente responsabile dell’ufficio comunale competente, attestante l’estensione della/e pista/e ciclabile/i ricavata/e dalla carreggiata stradale esistente. Infine l’articolo 3 del nuovo Decreto Direttoriale n°4 del 19/2/2020 prevede la riapertura dei termini per la presentazione dei P.O.D. da parte dei Comuni con popolazione residente non inferiore a 50.000 abitanti. TESTO DECRETI DIRETTORIALI DEL 2018 E DEL 2020: https://www.minambiente.it/pagina/primus 35 https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/CLE/allegati/decret o_primus_-_dd_417_del_21-12-2018.pdf 36 Progetto Operativo di Dettaglio. Sono cofinanziabili i P.O.D. riferiti alle seguenti azioni: a) realizzazione di nuove piste ciclabili in grado di rispondere alla domanda di spostamenti urbani casa-scuola e casa-lavoro; b) sviluppo della sharing mobility in ambito urbano; c) sviluppo delle attività di mobility management presso le sedi delle Amministrazioni dello Stato (sedi centrali e periferiche), delle Amministrazioni territoriali, delle scuole e delle università.
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    RIFIUTI Linee guida perla riapertura delle attività economiche e produttive: sanificazione ambienti e gestione rifiuti (Normativa Nazionale) Il DPCM 17 Maggio 2020 all’allegato 17 contiene linee guida per riaprire attività sospese per l’emergenza COVID-19. In particolare, secondo l’allegato 17, per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti, oltre a quanto indicato nelle schede tecniche per ogni singola attività, si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente: 1. nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi" (37 ), 2. nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2" (38 ), 3. nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 "Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2" (39 ), 4. nel Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 "Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turisticoricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19" (40 ). TESTO DPCM 17/5/2020: https://www.iss.it/rapporti-covid-19/- /asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5299930?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPu blisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Frapporti-covid- 19%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_p 37 https://www.iss.it/rapporti-covid-19/- /asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5356387?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPort let_INSTANCE_btw1J82wtYzH_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Frapporti-covid- 19%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH%26p_p _lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_Ass etPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publishe r_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_assetEntryId%3D5356387 38 https://www.iss.it/rapporti-covid-19/- /asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5311692?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPort let_INSTANCE_btw1J82wtYzH_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Frapporti-covid- 19%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH%26p_p _lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_Ass etPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publishe r_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_assetEntryId%3D5311692 39 https://www.iss.it/rapporti-covid-19/- /asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5299930?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPort let_INSTANCE_btw1J82wtYzH_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Frapporti-covid- 19%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH%26p_p _lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_Ass etPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publishe r_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_assetEntryId%3D5299930 40 https://www.iss.it/rapporti-covid-19/- /asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5371649?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPort let_INSTANCE_btw1J82wtYzH_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Frapporti-covid- 19%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH%26p_p _lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_Ass etPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publishe r_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_btw1J82wtYzH_assetEntryId%3D5371649
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    Parte variabile tariffarifiuti e misure per utenze non domestiche in emergenza COVID- 19 (Normativa Nazionale) Con deliberazione del 5 maggio 2020 l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, ha stabilito criteri ai fini del “Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche” - per l’anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l’emergenza da COVID-19. TESTO DELIBERAZIONE: https://www.arera.it/allegati/docs/20/158-20.pdf Iscrizione Albo Gestori delle Comunità Montane e Unione dei Comuni (Normativa Nazionale) La Circolare Comitato Nazionale Albo Gestori n°3 del 3 Marzo 2020 chiarisce che il regime di esenzione dalla iscrizione all’Albo Gestori Ambientali è estendibile alle Comunità Montane e alle Unioni di Comuni in quanto enti locali finalizzati all’esercizio associato di funzioni e servizi, nella misura in cui a tali enti siano attribuite le medesime funzioni dei Comuni in materia di gestione dei rifiuti urbani. TESTO CIRCOLARE 3/2020: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/142_Circ3_03.03. 2020.pdf Iscrizione Albo Gestori e proroghe legate alla emergenza COVID-19 (Normativa Nazionale) La Circolare Comitato Nazionale n° 5 del 22 Maggio 2020 si occupa di come interpretare rispetto ai rapporti con l’Albo Gestori ambientali dell’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (convertito nella legge 27/2020, definito “Cura Italia” che al comma 2 dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Secondo la Circolare le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020. La Circolare precisa inoltre che l’articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 ha modificato il comma 1, dell’articolo 103, decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, disponendo che il termine del 15 aprile 2020 è prorogato al 15 maggio 2020. Pertanto, per i procedimenti riguardanti la variazione dell’iscrizione per incremento della dotazione veicoli non conclusi alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente e fino al 15 maggio 2020, ai fini del computo dei previsti 60 giorni di validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non si tiene conto del periodo compreso tra le due date suddette. TESTO CIRCOLARE 5/2020: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/144_Circ5_22.05. 2020.pdf
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    Gestione discarica postmortem e principio chi inquina paga (Giurisprudenza Comunitaria) La Corte di Giustizia con sentenza 14 maggio 2020 (causa C-15/19) ha statuito su domanda pregiudiziale sulla coerenza di normativa nazionale italiana con gli articolo 10 e 14 della Direttiva 1999/31/CE (direttiva discariche). L’articolo 10 Costo dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, recita: “Gli Stati membri adottano misure affinché tutti i costi derivanti dall'impianto e dall'esercizio delle discariche, nonché, per quanto possibile, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria o del suo equivalente di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv), e i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti. Fatte salve le disposizioni della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente(9), gli Stati membri assicurano la trasparenza nella rilevazione e nell'uso delle informazioni necessarie in materia di costi.” L’articolo 14 Discariche preesistenti, recita : “Gli Stati membri adottano misure affinché le discariche che abbiano ottenuto un'autorizzazione o siano già in funzione al momento del recepimento della presente direttiva possano rimanere in funzione soltanto se i provvedimenti in appresso sono adottati con la massima tempestività e al più tardi entro otto anni dalla data prevista all'articolo 18, paragrafo 1: a) entro un anno dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, il gestore della discarica elabora e presenta all'approvazione dell'autorità competente un piano di riassetto della discarica comprendente le informazioni menzionate nell'articolo 8 e le misure correttive che ritenga eventualmente necessarie al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, punto 1; b) in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità competenti adottano una decisione definitiva sull'eventuale proseguimento delle operazioni in base a detto piano e alla presente direttiva. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma dell'articolo 7, lettera g), e dell'articolo 13, le discariche che, in forza dell'articolo 8, non ottengono l'autorizzazione a continuare a funzionare; c) sulla base del piano approvato, le autorità competenti autorizzano i necessari lavori e stabiliscono un periodo di transizione per l'attuazione del piano. Tutte le discariche preesistenti devono conformarsi ai requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, punto 1, entro otto anni dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1; d) i) entro un anno dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli articoli 4, 5, e 11 e l'allegato II si applicano alle discariche di rifiuti pericolosi; ii) entro tre anni dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, l'articolo 6 si applica alle discariche di rifiuti pericolosi.”. La sentenza della Corte di Giustizia così conclude: “Gli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, devono essere interpretati nel senso che non ostano all’interpretazione di una disposizione nazionale secondo la quale una discarica in funzione alla data di recepimento di detta direttiva deve essere assoggettata agli obblighi derivanti da quest’ultima, segnatamente a una proroga del periodo di gestione successiva alla chiusura, senza che occorra distinguere in base alla data in cui i rifiuti sono stati abbancati né
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    prevedere alcuna misuraintesa a contenere l’impatto finanziario di tale proroga sul detentore dei rifiuti.” TESTO SENTENZA: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226494&pageIndex=0&doclang=IT&mo de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1957164 Informazione Notifica spedizioni rifiuti (Giurisprudenza Comunitaria) Sentenza Corte di Giustizia 28 maggio 2020 (causa C654/18) relativa alle procedure di informazione e notifica a cui sono assoggettate le spedizioni di rifiuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e successive modifiche (41 ). La Corte di Giustizia così conclude nella sua sentenza: 1. L’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2002 della Commissione, del 10 novembre 2015, dev’essere interpretato nel senso che esso non si applica a una miscela di rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta nella quale ciascun tipo di rifiuto rientra in uno dei primi tre trattini della voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, firmata a Basilea il 22 marzo 1989, approvata a nome della Comunità europea con decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1993, riprodotto all’allegato V, parte 1, elenco B, di tale regolamento, e che contiene fino al 10% di materiali contaminanti. 2. L’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1013/2006, come modificato dal regolamento 2015/2002, dev’essere interpretato nel senso che esso si applica a una miscela di rifiuti siffatta, purché, da un lato, tale miscela non contenga materiali che rientrano nel quarto trattino della voce B3020 dell’allegato IX a tale Convenzione, riprodotto all’allegato V, parte 1, elenco B, di detto regolamento, e, dall’altro, siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 1 dell’allegato III A del regolamento medesimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226862&pageIndex=0&doclang=it&mo de=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2040909 Limiti alle concentrazioni di inquinanti dei fanghi di depurazione utilizzabili in agricoltura: poteri delle Regioni (Giurisprudenza Costituzionale) La sentenza della Corte Costituzionale n° 88 del 15 maggio 2020, tratta la legittimità costituzionale di una norma regionale che ha disciplinato l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione di acque reflue, richiamando - solo per la concentrazione di idrocarburi e fenoli - i valori limite stabiliti dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). In applicazione di questa tabella, la concentrazione soglia di contaminazione è stabilita in 50 mg/kg di "sostanza secca". Questi criteri stabiliti dal legislatore regionale risultano, invero, più restrittivi, quanto alla concentrazione di idrocarburi e fenoli, di quelli stabiliti dall'art. 41 del decreto-legge 28 settembre 41 https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/file-e-allegati/normativa/normativa- comunitaria/Reg1013_06_consolidato.pdf/view
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    2018, n. 109(Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130. Infatti, quest'ultima disposizione, dopo avere confermato i limiti dell'Allegato IB del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) per gli idrocarburi (C10-C40) stabilisce il valore limite di 1.000 mg/kg "tal quale" (ossia non sulla "sostanza secca"). La Corte ricorda che la materia trattata dalla norma regionale impugnata riguarda i rifiuti rispetto ai quali la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la disciplina di questi debba essere ricondotta alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva dello Stato ma ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. Non solo ma la sentenza in esame ricorda che la Corte, nella sua giurisprudenza, ha affermato che la collocazione della materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema pur rientrando nella esclusiva competenza statale “non comporta che la disciplina statale vincoli in ogni caso l'autonomia delle Regioni, poiché il carattere trasversale della materia, e quindi la sua potenzialità di estendersi anche nell'ambito delle competenze regionali, mantiene salva la facoltà delle Regioni di adottare, nell'esercizio delle loro competenze legislative, norme di tutela più elevate”. Senza considerare, aggiunge la Corte nella sentenza in esame, che nel disciplinare i limiti dei fanghi di depurazione la Regione lo fa ai fini del loro utilizzo in agricoltura e questa ultima risulta materia “definita dalla giurisprudenza costituzionale come ambito materiale in cui è individuabile un "nocciolo duro", assegnato alla competenza residuale regionale, che ha a che fare con la produzione di vegetali ed animali destinati all'alimentazione”. Allo stesso tempo la Corte Costituzionale rileva come la competenza a stabilire i valori limite delle sostanze presenti nei fanghi di depurazione ai fini del loro utilizzo agronomico non può che spettare allo Stato, per insuperabili esigenze di uniformità sul territorio nazionale, sottese all'esercizio della competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Tali esigenze di uniformità non discendono soltanto dalla necessità di applicare metodiche di valutazione e standard qualitativi che siano omogenei e comparabili su tutto il territorio nazionale, ma, non di meno, dal carattere integrato, anche a livello internazionale, del complessivo sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti, al servizio di interessi di rilievo ultraregionale. Inoltre i limiti più rigorosi per l’utilizzo dei fanghi in agricoltura introdotti dalla Regione chiaramente farà aumentare la quantità di rifiuti da smaltire in impianti dedicati nonché graveranno sulla complessiva capacità degli impianti di depurazione e trattamento, sui corpi idrici ai quali afferiscono le acque reflue dopo il trattamento. Peraltro a conferma di quanto sopra è in discussione anche con passaggi in Conferenza Stato Regione un DLgs di riforma della normativa sull’utilizzo dei fanghi in agricoltura con relativi limiti degli inquinanti più restrittivi rispetto alla vigente normativa nazionale. Quindi conclude la Corte Costituzionale nel disciplinare la destinazione agronomica dei fanghi, la disposizione regionale impugnata viola, dunque, la competenza statale esclusiva in materia di gestione dei rifiuti. Non solo ma la Corte Costituzionale definisce l’ambito di competenze in cui la Regione può intervenire sulla disciplina dell’utilizzo dei fanghi in agricoltura. In particolare secondo la Corte il punto di equilibrio fra la legittima esigenza regionale e le richiamate ragioni di uniformità non può realizzarsi attraverso l'interferenza della Regione nella competenza statale in materia di disciplina della gestione dei rifiuti. La Regione deve attenersi all'esercizio della propria competenza a tutela della qualità delle produzioni agricole. Tale competenza ben le potrebbe consentire, in primo luogo, l'adozione di limiti e condizioni nell'utilizzazione in agricoltura dei diversi tipi di fanghi, avuto riguardo alle concrete caratteristiche dei suoli, con riferimento in particolare alla loro
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    vulnerabilità, nonché aitipi di colture praticate. Inoltre, fermo restando il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa statale, l'intervento delle Regioni potrebbe anche tradursi nel miglioramento della qualità dei fanghi prodotti sul loro territorio nell'ambito del servizio idrico integrato. TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE: https://www.eius.it/giurisprudenza/2020/250
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    VAS VIA Commissione tecnicadi verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS (Normativa Nazionale) L’articolo 228 del Decreto Legge 34/2020 modifica l’articolo 8 del DLgs 152/2006 abrogando il Comitato Tecnico Istruttorio che era stato istituito a supporto tecnico giuridico della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale. La Commissione svolge funzione istruttoria di supporto tecnico al Ministero Ambiente (quale autorità competente) nei procedimenti decisionali di VAS e VIA. TESTO DECRETO LEGGE 34/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazion eGazzetta=2020-05-19&atto.codiceRedazionale=20G00052&elenco30giorni=false VIA: partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia nazionale (Giurisprudenza Comunitaria) La Corte di Giustizia, con sentenza 28 maggio 2020 causa C535/18, interviene sulla interpretazione di due articoli della Direttiva quadro sulla VIA (Direttiva 2011/92/UE - 42 ): - articolo 6 sul dovere di consultazione del pubblico nel procedimento di VIA - articolo 11 sul dovere degli stati membri di mettere il pubblico in condizione di ricorrere ad organo giurisdizionale contro decisioni sulla VIA ritenute lesive di un loro diritto La sentenza interpreta anche la Direttiva quadro sulla tutela delle acque 2000/60/CE (43 )in relazione al rispetto degli obiettivi ambientali per impedire il deterioramento delle acque superficiali e sotterranee secondo l’articolo 4 di detta Direttiva. La sentenza affronta una serie di questioni pregiudiziali (44 ) sollevate dal giudice nazionale (il caso nasce in Germania) che si descrivono di seguito distintamente compresa la decisione interpretativa della Corte di Giustizia: PRIMA QUESTIONE PREGIUDIZIONALE: “Se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva [2011/92] debba essere interpretato nel senso che sia ad esso conforme una norma nazionale, in base alla quale un ricorrente, che non sia un’associazione ambientalista riconosciuta, possa agire ai fini dell’annullamento di una decisione per vizi procedurali nel solo caso in cui il vizio gli abbia impedito la partecipazione, prevista dalla legge, al processo decisionale.” Oggetto della controversia nazionale è in relazione alla decisione di approvare un tratto di autostrada. In tale processo decisionale è risultato che prima dell’adozione della decisione controversa, nessuna documentazione concernente l’impatto del progetto sulle acque e il rispetto degli obblighi derivanti, in particolare, dall’articolo 4 della direttiva 2000/60 è stata resa accessibile al pubblico. Neppure sono stati resi pubblici i controlli sui corpi idrici interessati dal progetto svolti prima della decisione. Al contempo rileva il giudice nazionale che la decisione finale, nonostante dette lacune procedurali, ha comunque rispettato l’articolo 4della Direttiva 2000/60 imponendo limiti di tutela dei corpi idrici. 42 file:///C:/Users/Marco/Downloads/Direttiva%202011_92_UE%20coordinata%202014_52_UE_DEF.pdf 43 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0060-20141120&from=EN 44 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l14552&from=IT
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    Quindi, conclude laCorte di Giustizia UE sulla prima questione pregiudiziale, occorre rispondere alla prima questione sollevata dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92 deve essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di prevedere che, qualora un vizio procedurale che inficia la decisione di autorizzazione di un progetto non sia tale da modificarne il senso, la domanda di annullamento di tale decisione sia ricevibile soltanto se l’irregolarità di cui trattasi abbia privato il ricorrente del suo diritto di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, garantito dall’articolo 6 di tale direttiva. SECONDA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: “se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60 debba essere interpretato nel senso che osta a che il controllo del rispetto degli obblighi da esso previsti possa intervenire soltanto dopo che il progetto è stato autorizzato.” La Corte di Giustizia ricorda che risulta che, nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto, e quindi prima dell’adozione della decisione, le autorità competenti sono tenute, in forza dell’articolo 4 della direttiva 2000/60, a controllare se tale progetto possa comportare effetti negativi sull’acqua che siano contrari agli obblighi di impedire il deterioramento e di migliorare lo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Tale disposizione osta, di conseguenza, a che un siffatto controllo intervenga soltanto dopo tale momento. Quindi, conclude la Corte di Giustizia sulla seconda questione, l’articolo 4 della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità competente effettui il controllo del rispetto degli obblighi da esso previsti, tra i quali quello di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici, sia superficiali sia sotterranei, interessati da un progetto, soltanto dopo l’autorizzazione dello stesso TERZA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: “Se del caso, il giudice del rinvio chiede inoltre se l’articolo 6 della direttiva 2011/92 debba essere interpretato nel senso che le informazioni da mettere a disposizione del pubblico nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto debbano sempre includere documenti che comportano un esame di tale progetto alla luce degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2000/60.” La Corte di Giustizia sul punto ricostruisce il principio fondante della procedura di VIA: valutare preventivamente gli impatti di un progetto prima della decisione. Al contempo ricorda come queste elementi di valutazione preventiva debbano essere messi a disposizione del pubblico. Afferma sul punto la Corte che, in forza della direttiva 2011/92 e, in particolare, dei suoi articoli 3, 5 e 6, le informazioni messe a disposizione del pubblico a fini di consultazione prima dell’autorizzazione di un progetto devono contenere i dati necessari alla valutazione dell’impatto di quest’ultimo sulle acque alla luce dei criteri e degli obblighi previsti, segnatamente, all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60. Inoltre, se è vero che dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2011/92 non può desumersi che i dati che consentono di valutare l’impatto di un progetto sull’acqua debbano necessariamente figurare in un solo documento, come una relazione o uno studio tecnico, il pubblico interessato, come richiesto dall’articolo 6, paragrafi 4 e 6, di tale direttiva, deve avere la possibilità effettiva di partecipare al processo decisionale e di prepararsi debitamente a tal fine. Pertanto, occorre che gli elementi del fascicolo messo a disposizione del pubblico consentano a quest’ultimo di ottenere una visione precisa dell’impatto del progetto di cui trattasi sullo stato dei corpi idrici interessati, affinché esso possa verificare il rispetto degli obblighi derivanti, in particolare, dall’articolo 4 della direttiva 2000/60. In particolare, i dati forniti devono essere tali da far apparire se, alla luce dei criteri stabiliti da tale direttiva, il progetto in questione possa comportare un deterioramento di un corpo idrico. In ogni caso, un fascicolo incompleto o dati ripartiti, senza coerenza, in una moltitudine di documenti non sono tali da consentire al pubblico interessato di partecipare utilmente al processo decisionale e, pertanto, non soddisfano i requisiti derivanti dall’articolo 6 della direttiva 2011/92. Inoltre, conformemente
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    all’articolo 5, paragrafo3, lettera e), di tale direttiva, spetta al committente redigere una «sintesi non tecnica» delle informazioni di cui alle lettere da a) a d) di tale paragrafo 3, il che include i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), di detta direttiva, anche tale sintesi deve essere messa a disposizione del pubblico. Quindi conclude la Corte di Giustizia, sulla terza questione pregiudiziale, l’articolo 6 della direttiva 2011/92 deve essere interpretato nel senso che le informazioni da mettere a disposizione del pubblico nel corso della procedura di autorizzazione di un progetto devono includere i dati necessari al fine di valutare l’impatto di quest’ultimo sull’acqua alla luce dei criteri e degli obblighi previsti, segnatamente, all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60. QUARTA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: “il giudice del rinvio chiede se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2000/60 debba essere interpretato nel senso che deve essere considerato un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo a causa di un progetto il superamento di un parametro di almeno una delle norme di qualità ambientale. Esso chiede inoltre se si debba ritenere che costituisca un siffatto deterioramento un aumento prevedibile della concentrazione di un inquinante quando la soglia fissata per quest’ultimo è già superata.” La Corte di Giustizia conclude sulla quarta questione pregiudiziale che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che deve essere considerato come un deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo a causa di un progetto, da un lato, il superamento di almeno una delle norme di qualità o uno dei valori soglia, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/118, e, dall’altro, un prevedibile aumento della concentrazione di un inquinante qualora la soglia fissata per quest’ultimo sia già superata. I valori misurati in ciascun punto di monitoraggio devono essere presi in considerazione individualmente. QUINTA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: “ il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60, letto alla luce dell’articolo 19 TUE e dell’articolo 288 TFUE, debba essere interpretato nel senso che i membri del pubblico interessato da un progetto devono poter far valere, dinanzi ai giudici nazionali competenti, la violazione degli obblighi di impedire il deterioramento dei corpi idrici e di migliorarne lo stato”. La Corte di Giustizia conclude sulla quinta questione pregiudiziale che l’articolo 1, primo comma, lettera b), e secondo comma, primo trattino, nonché l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60, letti alla luce dell’articolo 19 TUE e dell’articolo 288 TFUE, devono essere interpretati nel senso che i membri del pubblico interessato da un progetto devono poter far valere, dinanzi ai giudici nazionali competenti, la violazione degli obblighi di impedire il deterioramento dei corpi idrici e di migliorare il loro stato, se tale violazione li riguarda direttamente. SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CJ0535&qid=1590817672078&from=IT