1. 1
Periodo dal 1 al 31 Ottobre 2020
LE NOVITÀ(1) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
OTTOBRE 202O
A cura del Dott. Marco Grondacci
1
Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale
2. 2
Sommario
ARIA............................................................................................................................................................... 4
Interventi per migliorare qualità dell’aria nella Pianura Padana (Normativa Nazionale) ..................... 4
AREE PROTETTE – BIODIVERSITÀ ................................................................................................................. 5
Misure riduzione spese da parte degli Enti Parco per emergenza COVID-19 (Normativa Nazionale)... 5
Divieto di autorizzazione impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO (Normativa
Nazionale) ................................................................................................................................................. 5
Criteri minimi nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione
del bosco (Normativa Nazionale)............................................................................................................. 6
BENI AMBIENTALI E CULTURALI ................................................................................................................... 8
Ratifica Convenzione del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società
(Normativa Nazionale).............................................................................................................................. 8
BIOTECNOLOGIE OGM.................................................................................................................................. 9
Immissione sul mercato UE di prodotti costituiti o derivati da soia geneticamente modificata
(Normativa Comunitaria).......................................................................................................................... 9
CAVE MINIERE............................................................................................................................................. 10
Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi da usare nelle attività estrattive (Normativa Nazionale) 10
EFFETTO SERRA ........................................................................................................................................... 11
Proposta modifica legge europea sul clima (Normativa Comunitaria)................................................. 11
ENERGIA ...................................................................................................................................................... 13
Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd.
Ecobonus (Normativa Nazionale)........................................................................................................... 13
Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica
degli edifici - cd. Ecobonus (Normativa Nazionale)............................................................................... 13
Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza
energetica di piccole dimensioni (Normativa Nazionale)...................................................................... 14
Interventi efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (Normativa Nazionale)..... 14
Vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia (Normativa Comunitaria) ........ 15
Semplificazioni per piccole utilizzazioni locali di calore geotermia (Normativa Nazionale).............. 15
Bonus facciate quesiti interpretativi (Normativa Nazionale)................................................................ 16
Detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico (Normativa Nazionale)...................... 16
MARE........................................................................................................................................................... 17
Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale (Normativa Nazionale) .................................. 17
MOBILITÀ SOSTENIBILE .............................................................................................................................. 18
Autorizzazione alla Germania ad applicare sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi
ormeggiate in porto un’aliquota di imposta ridotta (Normativa Comunitaria)................................... 18
Risorse destinate a ciclovie urbane (Normativa Nazionale)................................................................. 18
Incremento sostegno Trasporto pubblico locale (Normativa Nazionale)............................................. 19
3. 3
Messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 20
Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km (Normativa
Nazionale) ............................................................................................................................................... 20
Incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici (Normativa Nazionale)........................................................ 20
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AMBIENTE................................................................................................ 21
Nuovo Statuto Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Normativa Nazionale) 21
RIFIUTI ......................................................................................................................................................... 22
Migliori tecnologie disponibili incenerimento rifiuti (Normativa Comunitaria) .................................. 22
Correzione tabelle e allegati disposti dal D.L.vo 121/2020 sulle discariche (Normativa Nazionale)... 22
Bottiglie in PET (Normativa Nazionale).................................................................................................. 22
Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali delle carrozzerie mobili (Normativa Nazionale) ...................... 23
Eliminati alcuni quiz per verifica Responsabile tecnico Albo Gestori (Normativa Nazionale)............ 23
Fanghi depurazione cessazione qualifica rifiuto (Giurisprudenza Comunitaria).................................. 24
Aiuto di stato e gestione rifiuti (Giurisprudenza Comunitaria)............................................................. 26
Condizioni per proseguire attività da centro autodemolizioni (Giurisprudenza Costituzionale) ........ 26
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che
modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso – Parere Commissione Camera Deputati
Politiche UE (Normativa Nazionale)....................................................................................................... 27
SOSTANZE PERICOLOSE .............................................................................................................................. 28
Trasporto merci pericolose su strada modifiche accordo europeo (Normativa Comunitaria)............ 28
Obblighi dichiaranti uso sostanze chimiche (Normativa Comunitaria) ................................................ 28
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio (Normativa Nazionale) ........... 28
SUOLO – DIFESA IDROGEOLOGICA............................................................................................................. 29
Riduzione imposta registro terreni agricoli (Normativa Nazionale)..................................................... 29
4. 4
ARIA
Interventi per migliorare qualità dell’aria nella Pianura Padana (Normativa Nazionale)
Il comma 2 articolo 51 della legge 126/2020 (conversione Decreto Legge n° 104 del 14 agosto
2020) prevede che: al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria
prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso
razionale dell'energia, nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera, tenendo
conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui
alla procedura di infrazione n. 2014/2147 (2), e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2),
di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043 (3), e della complessità dei processi di
conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE(4) e delle finalità di cui all'articolo
10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88(5), che individua la pianura padana quale
area geografica con una particolare situazione di inquinamento dell'aria, le risorse per l'anno
2020, di cui al nono periodo del comma 14-ter (6) dell'articolo 30 del citato decreto-legge n. 34 del
2019, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto (7), sono trasferite in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare.
TESTO LEGGE 126/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05541&elenco30giorni=false
2
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/1005806/index.html?part=dossier_dossier1-
sezione_sezione11-h1_h15
3
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/1005806/index.html?part=dossier_dossier1-
sezione_sezione11-h1_h15
4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0050&from=IT
5
In fase di attuazione della Direttiva 2008/50/CE il governo dovrò promuovere strategie di intervento nell’area della
pianura padana anche attraverso un maggiore coordinamento tra le Regioni che ivi insistono
6
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/11/19A04392/sg
7
VEDI ORA LETTERA B) COMMA 1 ARTICOLO 51 DEL DECRETO LEGGE 104/2020
5. 5
AREE PROTETTE – BIODIVERSITÀ
Misure riduzione spese da parte degli Enti Parco per emergenza COVID-19 (Normativa Nazionale)
L’articolo 51 della legge 126/2020 al comma 3-undecies prevede che fermo restando il rispetto
del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e
al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da
COVID-19 stimolando l'economia locale, fino alla data del 31 dicembre 2021 gli enti di gestione
delle aree protette possono adottare misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative
alle vigenti disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 590 a 593, della legge 27 dicembre 2019, n.
160 (8), purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione
vigente. Il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano
idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione
vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in
ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per
finanziare spese di parte corrente. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno,
pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-
legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (9).
TESTO LEGGE 126/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05541&elenco30giorni=false
Divieto di autorizzazione impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO (Normativa
Nazionale)
Secondo il comma 24 articolo 95 della legge 126/2020 (conversione Decreto Legge n° 104 del 14
agosto 2020) al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza nonché salvaguardare l'unicità e
le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano, nei siti italiani di cui
all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77 (10), inseriti nella «lista del patrimonio mondiale»
e posti sotto la tutela dell'UNESCO, ferme restando tutte le competenze del Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo, è vietato:
a) il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso, ivi compresi le autorizzazioni
paesaggistiche, i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e le concessioni demaniali
per ogni attività avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di
GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO;
b) l'avvio dell'esercizio degli impianti di stoccaggio GPL, collocati nei suddetti siti riconosciuti
dall'UNESCO, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora
in esercizio.
Si tratta di una norma pensata in primo luogo per il caso del progetto di deposito gpl nella laguna
di Chioggia parte di quella di Venezia. Le norma può avere una costituzionalità per i seguenti
motivi.
8
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg
9
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/08189l.htm
10
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006;77
6. 6
L'art. 5 della Convenzione Unesco del 1972 prevede che "Per garantire una protezione e una
conservazione le più efficaci possibili e una valorizzazione la più attiva possibile del patrimonio
culturale e naturale situato sul loro territorio, gli Stati partecipi della presente Convenzione, nelle
condizioni appropriate ad ogni paese, si sforzano quanto possibile:... d) di prendere i
provvedimenti giuridici, scientifici, tecnici, amministrativi e finanziari adeguati per
l’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione di questo patrimonio;"
L'articolo 11 addirittura prevede che il Comitato Unesco inserisca in apposito elenco i siti Unesco
in pericolo ad esempio perché minacciati da grandi progetti di lavori pubblici o privati
il Piano di Gestione 2012-2018 del sito Unesco Laguna di Venezia (compresa Chioggia (vedi DM 1
agosto 1985) tra i suoi indirizzi prevede quelli di:
- Ridurre i carichi inquinanti in laguna provenienti dalle attività industriali, agricole e dai reflui
urbani.
- Allontanare il traffico delle petroliere in laguna per prevenire il rischio di un disastro ecologico
con il terminal off-shore ora in corso di progettazione.
Il D.M. 1 agosto 1985 definisce la Laguna di Venezia di "notevole interesse pubblico" per
"l'eccezionale complesso paesistico ambientale e perché rappresenta un esempio unico di sistema
ambientale quale fonte inesauribile di accumulazioni visive ad alta valenza estetica, in cui sono
presenti e si compenetrano valori naturalistici, singolarità ecologiche, ricche presenze
archeologiche e storiche".
La stessa legge 77/2006 (Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale,
paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'
UNESCO) all'articolo 3 sui piani di gestione dei siti Unesco fa esplicito riferimento al Codice del
Paesaggio, in questo modo questa norma può avere copertura costituzionale sulla base
dell'articolo 9 della Costituzione : "La Repubblica... Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione".
TESTO LEGGE 126/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05541&elenco30giorni=false
Criteri minimi nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione
del bosco (Normativa Nazionale)
Con Decreto Ministero Politiche Agricole del 7 ottobre 2020 sono approvate le linee guida per la
definizione dei criteri minimi nazionali per l'esonero degli interventi compensativi conseguenti alla
trasformazione del bosco di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n
34 «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» (11) di cui all'allegato documento, che
costituisce parte integrante del presente decreto. In particolare il comma 3 articolo 8 del DLgs
34/2018 afferma che la trasformazione del bosco disposta nel rispetto del presente
articolo deve essere compensata a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla
trasformazione. Le regioni stabiliscono i criteri di definizione delle opere e dei servizi di
compensazione per gli interventi di trasformazione del bosco, nonche' gli interventi di
ripristino obbligatori da applicare in caso di eventuali violazioni all'obbligo di compensazione. Le
regioni. Le Regioni inoltre sulla base delle linee guida, ora approvate con il Decreto in esame,
stabiliscono inoltre i casi di esonero dagli interventi compensativi. La trasformazione
11
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/20/18G00060/SG
7. 7
del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi del comma 2, deve essere
oggetto di riparazione ai sensi della direttiva UE sul danno ambientale 2004/35/CE. Il comma 2
dell’articolo 8 del DLgs 34/2018 afferma che è vietato ogni intervento di trasformazione del bosco
che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa
normativa interna di recepimento e che non sia stato preventivamente autorizzato, ove previsto,
ai sensi dell'articolo 146 (12) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice beni culturali e
del paesaggio), delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero ai fini del ripristino delle
attività agricole tradizionali e della realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di
viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi,
sempre che la trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica,
di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di
conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità.
TESTO DECRETO 7/10/2020 :
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-10-16&atto.codiceRedazionale=20A05490&elenco30giorni=false
12
Disciplina autorizzazione paesaggistica https://www.altalex.com/documents/news/2014/11/20/codice-dei-beni-
culturali-e-dell-ambiente-parte-iii-beni-paesaggistici#titolo3
8. 8
BENI AMBIENTALI E CULTURALI
Ratifica Convenzione del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società
(Normativa Nazionale)
La legge 1 ottobre 2020, n. 133 ratifica e da esecuzione alla Convenzione quadro del Consiglio
d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.
Obiettivi della Convenzione e impegni degli Stati firmatari:
a. a riconoscere che il diritto al patrimonio culturale (13) é inerente al diritto di partecipare alla
vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
b. a riconoscere una responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale;
c. a sottolineare che la conservazione del patrimonio culturale, ed il relativo uso sostenibile,
hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita;
d. a prendere le misure necessarie per applicare le disposizioni di questa Convenzione riguardo:
- al ruolo del patrimonio culturale nella costruzione di una società pacifica e democratica, nei
processi di sviluppo sostenibile nella promozione della diversità culturale; - ad una maggiore
sinergia di competenze fra tutti gli attori pubblici.
TESTO LEGGE 133/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-10-23&atto.codiceRedazionale=20G00152&elenco30giorni=false
13 Secondo l’articolo della legge 133/2020: “il patrimonio culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone considerano, a
prescindere dal regime di proprietà dei beni, come un riflesso e un'espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni in continua
evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti dell'ambiente derivati dall'interazione nel tempo fra le persone e i luoghi;
9. 9
BIOTECNOLOGIE OGM
Immissione sul mercato UE di prodotti costituiti o derivati da soia geneticamente modificata
(Normativa Comunitaria)
La Decisione di Esecuzione (UE) 2020/1360 della Commissione del 28 settembre 2020 ha
autorizzato l’immissione in commercio di prodotti (alimenti e mangimi) contenenti, costituiti o
derivati da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 a norma del
regolamento (CE) n. 1829/2003 (14) del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il titolare della autorizzazione verifica l’avvio del piano di monitoraggio ambientale nell’uso di detti
prodotti. Piano di monitoraggio svolto secondo quanto previsto dall’allegato VII alla Direttiva
2001/18/CE (15). L'obiettivo del piano di monitoraggio è: confermare che le ipotesi relative al
verificarsi di potenziali effetti negativi dell'OGM o del suo impiego e al loro impatto, contenute
nella valutazione del rischio ambientale, sono corrette ; individuare il verificarsi di effetti negativi
dell'OGM o del suo impiego sulla salute umana o sull'ambiente che non siano stati anticipati nella
valutazione del rischio ambientale.
TESTO DECISIONE 2020/1360: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1360&from=IT
14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1829&from=it
15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0018&from=IT
10. 10
CAVE MINIERE
Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi da usare nelle attività estrattive (Normativa Nazionale)
TESTO DECRETO DIRETTORIALE 9 settembre 2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-10-10&atto.codiceRedazionale=20A05412&elenco30giorni=false
11. 11
EFFETTO SERRA
Proposta modifica legge europea sul clima (Normativa Comunitaria)
Il 4 marzo 2020 la Commissione ha adottato la sua proposta di regolamento della Commissione
europea Parlamento e del Consiglio che istituiscono il quadro per il raggiungimento della
neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (legge europea sul clima).
Il Regolamento (UE) 2018/1999 (16) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018
istituisce un meccanismo di governance per:
a) attuare strategie e misure volte a conseguire gli obiettivi e traguardi dell'Unione
dell'energia e gli obiettivi a lungo termine dell'Unione relativi alle emissioni dei gas a
effetto serra conformemente all'accordo di Parigi, e in particolare, per il primo decennio
compreso tra il 2021 e il 2030, i traguardi dell'Unione per il 2030 in materia di energia e di
clima;
b) incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri, anche, se del caso, a livello regionale, al
fine di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia;
c) assicurare la tempestività, la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la
completezza delle informazioni comunicate dall'Unione e dagli Stati membri al segretariato
della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi;
d) contribuire a garantire una maggiore certezza normativa nonché una maggiore certezza
per gli investitori e a sfruttare appieno le opportunità per lo sviluppo economico, la
promozione degli investimenti, la creazione di posti di lavoro e la coesione sociale.
Entro il 31 dicembre 2019, quindi entro il 1o gennaio 2029 e successivamente ogni dieci anni,
ciascuno Stato membro notifica alla Commissione un piano nazionale integrato per l'energia e il
clima
La nuova proposta che modifica il Regolamento 2018/1999 mira a fornire una direzione sancendo
la neutralità climatica dell'UE per il 2050 obiettivo nella legislazione, rafforzando la certezza e la
fiducia anche nell'impegno dell'UE come trasparenza e responsabilità.
In particolare la proposta di modifica mira a ridurre il gas serra del 55% entro il 2030, rispetto ai
livelli del 1990. Secondo il punto 11 articolo 2 del Regolamento 2018/199 attualmente si prevede
che: “obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima»: l'obiettivo vincolante a livello unionale di
una riduzione interna di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra nel sistema economico
rispetto ai livelli del 1990, da conseguire entro il 2030; »
Il 2030 Climate Target Plan mostra che un l'aumento dell'obiettivo implica sforzi di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra da parte di tutti i settori e miglioramento delle rimozioni, che
devono essere abilitate da varie politiche. Entro giugno 2021 la Commissione esaminerà pertanto
tutti i pertinenti strumenti politici correlati, come stabilito nell'art 2a della proposta.
L'iniziativa è collegata a molte altre aree politiche, poiché tutte le azioni e le politiche dell'UE
dovrebbero promuovere una giusta transizione verso la neutralità climatica e un futuro
sostenibile, come descritto nel relazione esplicativa della proposta iniziale della Commissione.
La proposta di modifica del Regolamento 2018/1999 aggiunge (al secondo paragrafo dell’articolo
1) tra gli obiettivi del meccanismo di governance anche quello: “Stabilisce inoltre un obiettivo
vincolante di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra per l'Unione
2030.”
16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999
12. 12
Viene introdotto l’articolo2a al Regolamento 2018/1999 secondo il quale: “1. Per raggiungere
l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'obiettivo vincolante
dell'Unione per il clima per il 2030 è una riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra
(emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55% rispetto al 1990 livelli entro il 2030.
2. Entro il 30 giugno 2021 la Commissione riesamina la pertinente legislazione dell'Unione in
al fine di consentire il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e
l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e valutare l'opportunità di
adottare il misure necessarie, compresa l'adozione di proposte legislative, in conformità
con i trattati”.
PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO 2018/1999:
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/prop_reg_ecl_en.pdf
PARERE COMITATO REGIONI:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020AR1361&from=IT
13. 13
ENERGIA
Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd.
Ecobonus (Normativa Nazionale)
Il Decreto del Ministero Sviluppo Economico 6 agosto 2020 , in attuazione dell'art. 14, comma
3-ter, del decreto-legge n. 63 del 2013, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli
interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza
energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonche' gli
interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti
- di cui all'art. 1, comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (17)
- e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77 (18)
TESTO DECRETO 6/8/2020 :
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-10-05&atto.codiceRedazionale=20A05394&elenco30giorni=false
Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica
degli edifici - cd. Ecobonus (Normativa Nazionale)
L’articolo 119 della legge 77/2020 rivede le detrazioni fiscali già previste dalla legge 90/2013
articolo 14 (19) nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei casi elencati da detto articolo 119 della legge
77/2020 sia al comma 1 che al comma 2.
Una misura identica di detrazione è prevista per la installazione di impianti solari fotovoltaici
connessi alla rete elettrica su edifici come pure di sistemi di accumulo, dal comma 5 dell’articolo
119 della legge 77/2020.
Il Decreto Ministero Sviluppo Economico 6 agosto 2020 disciplina il contenuto e le modalità di
trasmissione dell'asseverazione dei requisiti per gli interventi di all'art. 119 della legge 77/2020 ,
nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni,
attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.
TESTO DECRETO 6/8/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-10-05&atto.codiceRedazionale=20A05395&elenco30giorni=false
17
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-
30&atto.codiceRedazionale=19G00165&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
1818
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/18/180/so/25/sg/pdf
19
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0090.htm
14. 14
Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza
energetica di piccole dimensioni (Normativa Nazionale)
L’articolo 48-ter della legge 126/2020 prevede che la misura degli incentivi per gli interventi di
produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di
piccole dimensioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (20), realizzati
su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del Servizio sanitario
nazionale è determinata nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i
limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati
livelli massimi dell'incentivo.
TESTO LEGGE 126/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05541&elenco30giorni=false
Interventi efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (Normativa Nazionale)
L’articolo 51 del Legge 126/2020 che ha convertito il Decreto Legge 104/2020 al comma 1
sostituisce il comma 14-bis dell’articolo 30 della legge 58/2019 (21).
Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per , tra gli
altri (22), gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al
comma 3 articolo 30 legge 58/2019 (23), a decorrere dall'anno 2021 é autorizzato, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione
degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107 (24), della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale
fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, é
assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari
importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e
160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034. Il comune beneficiario del contributo di cui al
presente comma é tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno.
Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente
comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo é revocato, in tutto o in
parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme
derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto periodo sono assegnate, con il medesimo
decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla
scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei
lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al quinto
20
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0028.htm
21
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/29/19A04303/sg
22
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento
delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.
23
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al
risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica), nonché all'installazione di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in
materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici
e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
24
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale
15. 15
periodo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si
applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 (25).
Per fra fronte alle somme previste dal nuovo comma 14bis la lettera c) comma 1 articolo 51 del
Decreto Legge 104/2020 sostituendo il comma 14-quater dell’articolo 30 della legge 58/2019
afferma che si fa fronte con tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate
alla data del 1° giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (26), che si intende corrispondentemente ridotta di pari
importo, nonché con le risorse di cui all'articolo 24, comma 5-bis, della legge 28 febbraio 2020, n.
8 (27).
TESTO LEGGE 126/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05541&elenco30giorni=false
Vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia (Normativa Comunitaria)
Decisione UE 2020/1499 ha stabilito che la direttiva 2014/25/UE (28) non si applica agli appalti
aggiudicati da enti aggiudicatori e destinati a consentire la produzione e la vendita all’ingrosso di
energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia in base ai regimi istituiti dai decreti ministeriali del 23
giugno 2016 e del 4 luglio 2019.
TESTO DECISIONE 2020/1499:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1499&from=IT
Semplificazioni per piccole utilizzazioni locali di calore geotermia (Normativa Nazionale)
L’articolo 51 della legge 126/2020 al 3-decies modifica il DLgs 22/2010 (29) in particolare l’articolo
10 sulle piccole utilizzazioni locali di calore geotermia prevedendo per queste procedura
abilitativa semplificata stabilita dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28,
limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino
confinati nell'ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui
all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (30), fermi restando gli oneri
per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili.
A queste piccole utilizzazioni con PAS si prevede che si applichi il comma 7 dell’articolo 4 DLgs
28/2011 che recita: “Gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla
temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite
sonde geotermiche sono escluse dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilità
ambientale”.
TESTO LEGGE 126/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05541&elenco30giorni=false
25
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
26
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg
27
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/29/20A01353/sg
28
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2014_0025_settori_speciali.pdf
29
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?!vig=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;22
30
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0028.htm
16. 16
Bonus facciate quesiti interpretativi (Normativa Nazionale)
La Agenzia delle Entrata chiarisce due interpretazioni sul c.d bonus facciate introdotto dall’articolo
1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (31)
TESTO CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE :
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all%27interp
ello+n.+348+del+2020.pdf/a0c54dfc-9fca-ac26-2433-5d5a716c6cb1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665720/Risposta+all'interpello
+n.+346+del+2020.pdf/dab48840-c2ef-8177-1c3b-3bb60248dafc
Detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico (Normativa Nazionale)
L’articolo 119 (32) della legge 77/2020 rivede le detrazioni fiscali già previste dalla legge 90/2013
articolo 14 (33)nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei casi elencati da detto articolo 119 della legge
77/2020 sia al comma 1 che al comma 2.
Una misura identica di detrazione è prevista per la installazione di impianti solari fotovoltaici
connessi alla rete elettrica su edifici come pure di sistemi di accumulo, dal comma 5 dell’articolo
119 della legge 77/2020
Con Risoluzione n°60E del 28 settembre 2020 la Agenzia delle Entrate interviene per chiarire i
limiti di spesa per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle
singole unità immobiliari
TESTO RISOLUZIONE 60E/2020 :
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+60+del
+28+settembre+2020.pdf/078dfa15-2b90-b0d3-9c27-2c8026dbdfa4
31
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-12-
27;160#:~:text=LEGGE%2027%20dicembre%202019%2C%20n.%20160%20Bilancio%20di,2020%20e%20bilancio%20pl
uriennale%20per%20il%20triennio%202020-2022.
32
Vedi modifiche introdotte dalla legge 126/2020 articolo 51 commi 3-quater e 3-quinquies
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2020-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05541&elenco30giorni=false
33
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0090.htm
17. 17
MARE
Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale (Normativa Nazionale)
I commi 682 e 683 articolo 1 della legge 145/2018 (34) prevedono che le concessioni vigenti hanno
una durata decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge (1/1/2019), di anni
quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma
677 (non emanato), rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da
adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.
Secondo l’articolo 100 della legge 126/2020 che ha convertito il decreto legge 104 del 14 agosto
2020 tale proroga si applica anche alle concessioni su demanio fluviale e lacuale ivi comprese
quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni nonché alle concessioni per la
realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio,
nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti
nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.
TESTO LEGGE 126/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05541&elenco30giorni=false
34
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
18. 18
MOBILITÀ SOSTENIBILE
Autorizzazione alla Germania ad applicare sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi
ormeggiate in porto un’aliquota di imposta ridotta (Normativa Comunitaria)
La Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 (35) ristruttura il quadro comunitario per la tassazione
dei prodotti energetici e dell'elettricità. In particolare l’articolo 19 di detta Direttiva prevede che il
Consiglio dei Ministeri UE, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può
autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni sulla tassazione in base a
considerazioni politiche specifiche.
Con la Decisione di esecuzione 2014/722/UE del Consiglio, la Germania era già stata autorizzata ad
applicare fino al 16 luglio 2020 un’aliquota di imposta ridotta sull’energia elettrica fornita
direttamente alle navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»), in
conformità dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.
Con lettera del 29 gennaio 2020 la Germania ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare
sull’energia elettrica erogata da impianti di terra un’aliquota di imposta ridotta, a norma
dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Con la riduzione di imposta che intende applicare, la
Germania mira a continuare a promuovere l’utilizzo dell’elettricità erogata da impianti di terra.
L’uso di questo tipo di energia elettrica è considerato, sotto il profilo ambientale, una modalità
meno dannosa per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica delle navi ormeggiate nei porti,
rispetto all’utilizzo di combustibili bunker da parte di tali navi.
Con Decisione UE 2020/1436 del 7 ottobre 2020 si afferma che per garantire che il periodo di
autorizzazione sia sufficientemente lungo da non dissuadere gli operatori economici del settore
dall’effettuare i necessari investimenti, è opportuno concedere la richiesta autorizzazione fino al
31 dicembre 2025. Tuttavia, la validità dell’autorizzazione dovrebbe cessare a decorrere dalla data
di applicazione di eventuali disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili
all’energia elettrica erogata da impianti di terra adottate dal Consiglio a norma dell’articolo 113
(36), o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, che dovessero essere applicabili prima del 31 dicembre 2025.
TESTO DECISIONE 2020/1436:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1436&from=IT
Risorse destinate a ciclovie urbane (Normativa Nazionale)
Decreto Ministero Infrastrutture 12 agosto 2020 assegna le risorse (definendo i criteri) previste
dalla legge 208/2015 comma 640 articolo 1 (37)e successivi rifinanziamenti alla progettazione e
realizzazione da parte di città metropolitane, comuni capoluogo di città metropolitana, comuni
capoluogo di regione o di provincia, comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e comuni
di cui all'art. 3, comma 2 (38), di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della
35
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0096
36
Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del
Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle
legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in
cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed
evitare le distorsioni di concorrenza.
37
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg
38 Con decreto del direttore generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministero dell'universita' e della ricerca, si
19. 19
circolazione ciclistica cittadina, quali l'ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie
ciclabili, effettuati in coerenza con i relativi aspetti urbani degli strumenti di programmazione
regionale, i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS) e i Piani urbani della mobilità ciclistica
denominati «biciplan», qualora adottati, al fine di far fronte all'incremento elevato della
medesima mobilità a seguito delle misure adottate per limitare gli effetti dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
TESTO DECRETO 12/8/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-10-10&atto.codiceRedazionale=20A05454&elenco30giorni=false
Incremento sostegno Trasporto pubblico locale (Normativa Nazionale)
Il comma 1 articolo 200 della legge 77/2020 (39)ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti un fondo Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di
passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’articolo 44 della legge 126/2020 incrementa detto fondo di 400 milioni di euro per l'anno 2020.
Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo
200, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto
pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze di
trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle
Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della
diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto
scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19
abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità.
Ciascuna regione e provincia autonoma é autorizzata all'attivazione dei servizi aggiuntivi di
trasporto pubblico locale e regionale di cui sopra, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa
attribuibili applicando alla spesa di 300 milioni.
Ci vorrà un decreto attuativo per la definizione dei criteri e delle quote da assegnare a ciascuna
regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico
locale e regionale
TESTO LEGGE 126/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05541&elenco30giorni=false
procede, nei limiti di cui al comma 1, all'assegnazione di risorse in favore dei comuni, nei cui territori sono ubicate le
sedi di università statali o di università non statali legalmente riconosciute.
39
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false
20. 20
Messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti (Normativa
Nazionale)
L’articolo 49 della legge 126/2020 che ha convertito il Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020
prevede che per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti
in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, é istituito nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una
dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
Ma anche qui si rimanda ad un decreto attuativo per definire i criteri di assegnazione dei fondi.
TESTO LEGGE 126/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05541&elenco30giorni=false
Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km (Normativa
Nazionale)
L’articolo 74 della legge 126/2020 che ha convertito il Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020
incrementa i contributi per gli autoveicoli in oggetto come già previsto dall’articolo 44 della legge
77/2020 (40). Contributi che attingono le risorse dal Fondo istituito, con comma 1041 articolo 1
della legge 145/2018 (41), presso il Ministero dello Sviluppo Economico per contributi a chi
acquista, alle condizioni definiti del comma 1031 articolo1 di detta legge 145/2018, un veicolo di
categoria M1 nuovo di fabbrica.
TESTO LEGGE 126/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05541&elenco30giorni=false
Incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici (Normativa Nazionale)
L’articolo 74-bis della legge 126/2020 modifica il comma 1031 articolo 1 della legge 145/2018 (42)
che prevedeva incentivi all’acquisto di auto a minori emissioni di CO2.
In particolare la novità introdotta dall’articolo 74-bis è che in via sperimentale, a chi omologa in
Italia entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso l'installazione di sistemi di riqualificazione
elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G,
immatricolati originariamente con motore termico, ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219 (43), è riconosciuto un
contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500,
oltre a un contributo pari al 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al
pubblico registro automobilistisco (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di
trascrizione.
Ci vorrà un decreto per i criteri di omologazione.
TESTO LEGGE 126/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05541&elenco30giorni=false
40
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=
2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false
41
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
42
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
43
https://foto.newsauto.it/wp-content/uploads/2019/09/testo_decreto_retrofit_dm_n_219-15.pdf
21. 21
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AMBIENTE
Nuovo Statuto Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Normativa Nazionale)
Con Comunicato sulla Gazzetta Ufficiale è stato reso pubblico il nuovo Statuto dell’Ispra.
TESTO STATUTO ISPRA:
https://www.isprambiente.gov.it/files2020/ispra/statuto_ispra_2020.pdf
22. 22
RIFIUTI
Migliori tecnologie disponibili incenerimento rifiuti (Normativa Comunitaria)
Decisione (UE) 2019/2010 del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio per l’incenerimento dei rifiuti.
Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano i seguenti elementi:
a) pretrattamento dei rifiuti prima dell’incenerimento, che potrebbe rientrare nelle
conclusioni sulle BAT per il trattamento dei rifiuti (Waste Treatment – WT);
b) trattamento delle ceneri leggere prodotte dall’incenerimento e di altri residui risultanti
dalla depurazione degli effluenti gassosi (FGC), che potrebbe rientrare nelle conclusioni
sulle BAT per il trattamento dei rifiuti (Waste Treatment – WT);
c) incenerimento o coincenerimento di rifiuti esclusivamente gassosi diversi da quelli
derivanti dal trattamento termico dei rifiuti; impianti che trattano rifiuti radioattivi, rifiuti
da animali , rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali; ii) rifiuti vegetali
derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l’energia termica generata è
recuperata; iii) rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e di
produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l’energia
termica generata è recuperata; iv) rifiuti di sughero; v) rifiuti di legno ad eccezione di quelli
che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un
trattamento o di rivestimento inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere
derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;
DECISIONE 2019/2020 (44):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:312:FULL&from=EN
Correzione tabelle e allegati disposti dal D.L.vo 121/2020 sulle discariche (Normativa Nazionale)
L’articolo 51 della legge 126/2020 (conversione Decreto Legge 104/2020) ai commi 3-bis e 3-ter
modifica il DLgs 36/2003 correggendo errori nelle tabelle su eluato e altro.
TESTO LEGGE 126/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05541&elenco30giorni=false
Bottiglie in PET (Normativa Nazionale)
Il comma 3-sexies articolo 51 legge 126/2020 prevede che In via sperimentale, per il periodo dal 1°
gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per le bottiglie in polietilentereftalato di cui all'articolo 13-ter,
comma 1, del decreto del Ministro per la sanità 21 marzo 1973 (45), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, non trova applicazione la
percentuale minima di polietilentereftalato vergine prevista dal comma 2 del medesimo
articolo 13-ter. Restano ferme, per le predette bottiglie, le altre condizioni e prescrizioni previste
dal citato articolo 13-ter. Il Ministero della salute provvede a modificare, entro trenta giorni dalla
44
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D2010R(01)&from=IT
45
http://old.iss.it/binary/moca/cont/Decreto_Ministeriale_21_3_73.pdf
23. 23
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il citato decreto 21
marzo 1973, adeguandolo alle disposizioni di cui al comma 3-sexies.
TESTO LEGGE 126/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05541&elenco30giorni=false
Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali delle carrozzerie mobili (Normativa Nazionale)
Il Comitato Nazionale Albo Gestori con Deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 ha modificato la
deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 e alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017. In
particolare secondo la modifica nel caso di carrozzerie mobili, l’attestazione del responsabile
tecnico deve indicare la tipologia, specificando a quale, tra le seguenti tipologie appartiene:
containers, casse mobili, cisterne, compattatori, cassoni e pianali. Per ciascuna tipologia di
carrozzeria mobile devono essere indicati i codici EER abbinabili. L’impresa può utilizzare le
carrozzerie mobili della medesima tipologia oggetto dell’attestazione. Per ciascun veicolo o gruppo
di veicoli oggetto di attestazione che si intende equipaggiare con una carrozzeria mobile devono
essere indicate le tipologie di carrozzerie abbinabili. Viene altresì sostituito l’allegato A (schema di
attestazione dell’idoneità dei veicoli/carrozzerie mobili) e l’allegato B (Modello di comunicazione
dell’iscrizione/rinnovo dell’iscrizione) alla delibera del 2017 con i nuovi allegato B e C.
TESTO DELIBERAZIONE 3/2020:
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/deliberecomitatonazionale/097-
Del3_24.06.2020.pdf
Eliminati alcuni quiz per verifica Responsabile tecnico Albo Gestori (Normativa Nazionale)
Per il testo dei quiz eliminati vedi:
https://www.tuttoambiente.it/news/verifica-idoneita-rtgr-eliminati-quiz/
24. 24
Fanghi depurazione cessazione qualifica rifiuto (Giurisprudenza Comunitaria)
La Corte di Giustizia con sentenza del 14 ottobre 2020 causa C-629/19 ha deciso sulla questione
pregiudiziale sulla classificazione dei fanghi da depurazione come rifiuti o meno in base alla
interpretazione sistematica tra la lettera a) paragrafo 2 articolo Direttiva 2008/98/CE che esclude
le acque di scarico dalla normativa rifiuti (46) e la Direttiva 91/271/CEE (47) sulle acque reflue
urbane .
La Direttiva 2008/98 chiarisce però che le acque di scarico sono escluse nella “misura in cui sono
contemplati da altra normativa comunitaria”. Quindi, afferma la Corte nella sentenza in esame,
il legislatore dell’Unione ha in tal modo inteso qualificare espressamente le acque reflue come
«rifiuti», ai sensi di detta direttiva, pur prevedendo che tali rifiuti possano, a determinate
condizioni, esulare dal suo ambito di applicazione e rientrare in un’altra normativa (nel caso di
specie la Direttiva 91/271/CEE). Ma perchè questa possa accadere, aggiunge la Corte, occorre che
l’altra normativa disciplini in termini di tutela ambientale le sostanze in questione (acque reflue)
allo stesso livello della direttiva sui rifiuti.
Secondo la sentenza in esame la direttiva 91/271 non garantisce un siffatto livello di tutela.
Sebbene disciplini la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue, essa non contiene
disposizioni precise relative alla gestione dei fanghi di depurazione. Pertanto, non può ritenersi
che essa riguardi la gestione di questi ultimi e garantisca un livello di tutela almeno equivalente a
quello che risulta dalla direttiva 2008/98. Ne soccorre in questo senso la direttiva 86/278/CEE del
Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo,
nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, non è quindi rilevante in generale ad
escludere i fanghi depurazione dalla classificazione come rifiuti come nel caso specifico oggetto
della domanda pregiudizionale ai fini della qualificazione dei fanghi di depurazione inceneriti in un
impianto di incenerimento come materiali residui per il recupero di energia mediante produzione
di vapore, senza alcuna relazione con le attività agricole. Lo stesso vale per i fanghi di depurazione
di cui trattasi nel procedimento principale, prodotti durante il trattamento di dette acque reflue, in
quanto i fanghi di depurazione non figurano nemmeno tra le sostanze e gli oggetti che possono
essere esclusi, in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, di detta direttiva, dalla sfera di applicazione di
quest’ultima
Relativamente alla classificazione come rifiuti dei fanghi di depurazione la sentenza esamina anche
la definizione di rifiuto (ex punto 1 articolo 3 Direttiva 2008/98/CE) per cui è rifiuto : “qualsiasi
sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”.
La ditta coinvolta nella controversia fa valere che i fanghi di depurazione in questione nel
procedimento principale sono costituiti per quasi il 100% da residui vegetali, provengono da un
processo produttivo di carta e di pasta di legno, sono integrati fin dalla progettazione
dell’impianto e sono utilizzati per recuperare energia per la produzione di carta.
Ma la Corte nella sentenza in esame precisa che occorre constatare che la circostanza che
nell’impianto di depurazione solo una minima parte di acque reflue urbane sia aggiunta alle acque
reflue provenienti dalla produzione di carta e di pasta di legno è irrilevante per determinare se i
fanghi di depurazione risultanti dal trattamento congiunto di tali acque reflue costituiscano o
meno un «rifiuto». Tale interpretazione è la sola che garantisce il rispetto degli obiettivi di ridurre
al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana
e l’ambiente previsto dalla direttiva 2008/98. Infatti, in un caso del genere, le acque reflue
46
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0098&from=IT
47
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31991L0271&from=IT
25. 25
provenienti dalla produzione di carta e di pasta di legno non sono separabili dalle acque reflue di
origine domestica o urbana e possono essere recuperate o smaltite solo se sottoposte anche alle
necessarie operazioni di trattamento richieste dalla normativa nazionale. Orbene, è pacifico che le
acque reflue di origine domestica o urbana devono essere considerate come sostanze di cui il loro
detentore si è disfatto.
A sua volta il giudice del rinvio ritenga che, ancor prima del loro incenerimento, i fanghi di
depurazione non possano essere più qualificati come «rifiuti». Secondo la sentenza della Corte, qui
esaminata Nel caso di specie occorre constatare che, nell’ipotesi in cui l’incenerimento dei fanghi
di depurazione consistesse in un’operazione di «recupero», ai sensi dell’articolo 3, punto 15, della
direttiva 2008/98, riguardante operazioni relative a rifiuti, detti fanghi dovrebbero essere ancora
qualificati come «rifiuti» al momento del loro incenerimento. Una modifica della qualifica come
quella menzionata dal giudice del rinvio presupporrebbe quindi che il trattamento effettuato ai fini
del recupero consenta di ottenere fanghi di depurazione che soddisfino un elevato livello di
protezione della salute umana e dell’ambiente, come richiesto dalla direttiva 2008/98, privi, in
particolare, di qualsiasi sostanza pericolosa. A tal fine, occorre assicurarsi dell’innocuità dei fanghi
di depurazione di cui trattasi nel procedimento principale.
È al giudice del rinvio che spetta verificare se le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1 (48),
della direttiva 2008/98 siano già soddisfatte prima dell’incenerimento dei fanghi di depurazione. In
particolare, si deve verificare, se del caso, sul fondamento di un’analisi scientifica e tecnica, che i
fanghi di depurazione soddisfino i valori limite legali per le sostanze inquinanti e che il loro
incenerimento non porti a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Nell’ambito di tale valutazione rileva, segnatamente, la circostanza che il calore prodotto durante
l’incenerimento dei fanghi di depurazione sia riutilizzato in un processo di fabbricazione di carta e
di pasta di legno e che tale processo presenti un vantaggio significativo per l’ambiente a causa
dell’utilizzo di materiali di recupero per preservare le risorse naturali e per consentire l’attuazione
di un’economia circolare.
Qualora, sul fondamento di siffatta analisi, il giudice del rinvio constatasse che le condizioni di cui
all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 erano soddisfatte prima dell’incenerimento dei
fanghi di depurazione in questione nel procedimento principale, occorrerebbe rilevare che questi
ultimi non costituiscono rifiuti.
Nell’ipotesi inversa, si dovrebbe ritenere che tali fanghi di depurazione rientrino ancora nella
nozione di «rifiuto» al momento di detto incenerimento.
In tali circostanze, e poiché, come risulta dalla formulazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della
direttiva 2008/98, la qualità di «sottoprodotto» e la qualifica di «rifiuto» si escludono
reciprocamente, non occorre esaminare se i fanghi di cui trattasi nel procedimento principale
debbano essere qualificati come «sottoprodotti» ai sensi di detta disposizione.
48 « 1.Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell’articolo 3, punto 1, quando siano sottoposti a
un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti
condizioni:
a) la sostanza od oggetto è comunemente utilizzata per scopi specifici
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti
applicabili ai prodotti; e
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti
negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto. »
26. 26
Conclude la Corte di Giustizia : alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle
questioni sollevate dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), l’articolo 3, punto 1, e
l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 devono essere interpretati nel senso che i fanghi
di depurazione prodotti durante il trattamento congiunto, in un impianto di depurazione, di acque
reflue di origine industriale e domestica o urbana e inceneriti in un impianto di incenerimento di
materiali residui ai fini del recupero di energia mediante produzione di vapore non devono essere
considerati rifiuti se le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva 2008/98 sono
già soddisfatte prima del loro incenerimento. Spetta al giudice del rinvio accertare se ciò si verifichi
nel procedimento principale.
TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=03855641FA39AC1CC8A7E6B32
B00F5B7?text=&docid=232405&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&ci
d=10353088
Aiuto di stato e gestione rifiuti (Giurisprudenza Comunitaria)
La Corte di Giustizia con sentenza del 21 ottobre 2020 causa C-556/19, ha statuito che l’articolo
107, paragrafo 1 (49), TFUE deve essere interpretato nel senso che un dispositivo mediante il quale
un eco-organismo privato senza fini di lucro, titolare di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità
pubbliche, riscuote presso i soggetti che immettono sul mercato una particolare categoria di
prodotti – i quali stipulino con il medesimo organismo una convenzione a tal fine – contributi a
fronte del servizio di provvedere per loro conto al trattamento dei rifiuti derivanti da tali prodotti,
e riversa poi a operatori incaricati della raccolta differenziata e del recupero di tali rifiuti
sovvenzioni d’importo fissato nella stessa autorizzazione sulla base di obiettivi ambientali e sociali,
non costituisce un intervento effettuato mediante risorse statali ai sensi della disposizione in
parola, purché tali sovvenzioni non restino costantemente sotto il controllo pubblico, circostanza
che spetta al giudice nazionale del rinvio verificare.
TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA :
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-556/19
Condizioni per proseguire attività da centro autodemolizioni (Giurisprudenza Costituzionale)
La sentenza della Corte Costituzionale n° 214 del 2020 giudica la costituzionalità delle norma
regionale che prevede che dopo l’art. 6 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina
regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche, è inserito l’art. 6-bis (Stabilizzazione
della filiera dei veicoli fuori uso e trattamento dei rifiuti metallici)», prevedente, al fine di evitare
l’interruzione di tale trattamento, che «trovi applicazione l’articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori
uso) per gli impianti che abbiano operato in virtù di autorizzazioni rilasciate dai soggetti attuatori
Secondo la Corte Costituzionale L’interpretazione proposta dalla Regione in ordine alle finalità e al
contenuto della norma censurata, in termini di coerenza e complementarietà con la disciplina
statale, è condivisibile.
Il limitato richiamo al comma 3 dell’art. 15 del d.lgs. n. 203 del 2009, ad opera della impugnata
norma regionale, può, infatti, pianamente leggersi come volto non già ad escludere la residua
49
1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano
sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che,
favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
27. 27
disciplina statale recata dal menzionato art. 15, sebbene unicamente a dettare la disciplina di
competenza regionale (come detto, delegata ai Comuni) in materia di rilascio delle autorizzazioni
all’esercizio di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti. Il che consente di attribuire alla norma
in esame una funzione di coordinamento tra il livello di disciplina statale e quello regionale (senza
pregiudizio per il primo), avendo quest’ultimo di mira un contesto specifico quale quello che si
innesta nella situazione emergenziale riferita al settore dei rifiuti urbani del territorio della Città di
Roma e provincia, in relazione al quale il legislatore regionale si propone – come espressamente
enunciato nell’incipit dell’introdotto art. 6-bis della legge reg. Lazio n. 27 del 1998 – la
«stabilizzazione» dei soli impianti che abbiano già operato, in virtù di autorizzazioni rilasciate dalle
pregresse gestioni commissariali, e senza che per questi risultino ancora completate le procedure
di delocalizzazione.
In tale corretta prospettiva esegetica, resta, quindi, fermo che il rilascio delle autorizzazioni, di cui
al citato art. 6-bis, è, comunque, subordinato alla presenza di tutti i requisiti previsti dalla
disposizione transitoria di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 209 del 2003.
Ed è ciò che evidentemente va accertato anche nei confronti dei soggetti che siano nel frattempo
subentrati ai precedenti titolari nella gestione degli impianti in questione; restando così escluso
che tale subentro possa – come paventa il ricorrente – sottrarre il nuovo gestore al procedimento
di verifica di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la voltura dell’autorizzazione in suo
favore.
Così interpretata, la norma regionale denunciata si sottrae alle censure di illegittimità
costituzionale formulate dal ricorrente: dal che la non fondatezza delle correlative questioni.
SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE:
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=214
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che
modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso – Parere Commissione Camera Deputati
Politiche UE (Normativa Nazionale)
Il parere riguarda due aspetti :
a) con riferimento alla facoltà degli Stati membri, prevista dalla direttiva (UE) 2018/849, sia per
pile e accumulatori, sia per apparecchi elettronici, di « utilizzare strumenti economici e altre
misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all’allegato IV bis
della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure appropriati », valuti il Governo se la scelta di
non prevedere nuove disposizioni in merito, anche in attuazione di taluni specifici criteri di delega,
sia comunque idonea a garantire in modo efficace un corretto ciclo di fine di vita di pile,
accumulatori e RAEE nel rispetto della gerarchia dei rifiuti;
b) all’articolo 2, comma 1, lettera b), valuti il Governo se specificare i livelli di efficienza minima dei
processi di riciclaggio, alla luce delle previsioni della direttiva richiamate in premessa.
TESTO PARERE COMPLETO:
http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2020/07/08/leg.18.bol
0404.data20200708.com14.pdf
28. 28
SOSTANZE PERICOLOSE
Trasporto merci pericolose su strada modifiche accordo europeo (Normativa Comunitaria)
Decisione (UE) 2020/1421 del Consiglio del 1o ottobre 2020 relativa alla posizione da adottare a
nome dell’Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell’accordo europeo relativo al
trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all’accordo
europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)
L’accordo europeo (50) relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) è
entrato in vigore il 29 gennaio 1968. L’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di
merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) è entrato in vigore il 28 febbraio 2008.
TESTO DECISIONE 2020/1421:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1421&from=IT
Obblighi dichiaranti uso sostanze chimiche (Normativa Comunitaria)
Regolamento (UE) 2020/1435 della Commissione del 9 ottobre 2020 relativo agli obblighi che
incombono ai dichiaranti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 (51) del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH).
Il dichiarante è il fabbricante o l'importatore di una sostanza, o il produttore o l'importatore di un
articolo che presenta una registrazione per una sostanza.
TESTO REGOLAMENTO 2020/1435:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1435&from=IT
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio (Normativa Nazionale)
La legge n° 134 del 8 ottobre 2020 ha autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la
Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013.
Obiettivo della presente Convenzione é proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni e
dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti di mercurio.
In particolare uno dei principali obblighi di questa Convenzione è quello per cui ciascuna Parte non
deve consentire attività di estrazione primaria di mercurio a meno che dette attività non fossero
già in corso nel suo territorio alla data di entrata in vigore della Convenzione per tale Parte. Per
«estrazione primaria di mercurio», si intende l'attività di estrazione in cui il mercurio é il
principale materiale ricercato.
TESTO LEGGE E CONVENZIONE ALLEGATA:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-10-27&atto.codiceRedazionale=20G00153&elenco30giorni=false
50
https://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3689
51
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1907-20200227
29. 29
SUOLO – DIFESA IDROGEOLOGICA
Riduzione imposta registro terreni agricoli (Normativa Nazionale)
L’articolo 51 della legge 126/2020 (conversione Decreto Legge 104/2020) prevede che al fine di
contenere l'inquinamento e il dissesto idrogeologico, fino al 31 dicembre 2020, l'aliquota
dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, di
cui all'articolo 1, comma 1, terzo capoverso, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (52), é ridotta all'1 per cento per i terreni agricoli adibiti
all'imboschimento. In questi casi l'imposta può essere inferiore a 1.000 euro.
Ai fini dell'applicazione della suddetta aliquota ridotta la dichiarazione di destinazione del
terreno all'imboschimento deve essere resa dall'acquirente nell'atto di acquisto. L'acquirente deve
altresì dichiarare l'impegno a mantenere tale destinazione d'uso per un periodo non inferiore a
trenta anni e a procedere alla piantumazione entro dodici mesi dall'acquisto, con una densità non
inferiore a 250 alberi per ettaro. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, sono
dovute le imposte nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per cento
delle stesse imposte.
TESTO LEGGE 126/2020:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2020-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05541&elenco30giorni=false
52
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/267689/Decreto+Presidente+della+Repubblica+26+apr
ile+1986_T.U.+registro.pdf/177b81ab-6cff-af9a-be03-3d15dd588770