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LA DISCIPLINA 
DELLA GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO 
CONSIDERATI COME SOTTOPRODOTTI 
E NON COME RIFIUTI 
LIMITI E CONTRADDIZIONI CON LA 
NORMATIVA E LA GIURISPRUDENZA 
COMUNITARIA E NAZIONALE 
A cura Dott. Marco Grondacci 
1 
La Spezia 20-11- 2014
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale 
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Sommario 
PARTE 1 ............................................................................................................................................. 5 
LA DISCIPLINA DELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO CHE HA PORTATO AL DECRETO 
161/2012............................................................................................................................................... 5 
LA LEGGE 27/2012: DELEGA AL GOVERNO PER DISCIPLINARE LA ESCLUSIONE 
DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO DAI RIFIUTI ................................................................. 5 
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONCETTO DI MATERIALE DI RIPORTO 
SECONDO LA LEGGE 28/2012: EVOLUZIONE DOPO IL DECRETO 161/2012 .................... 5 
MATERIALI DI SCAVO DALLE MINIERE DISMESSE ............................................................ 8 
I TENTATIVI DI ESCLUDERE EX LEGE DAI RIFIUTI I MATERIALI DA SCAVO SONO 
STATI BOCCIATI DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE E DELLA CORTE 
DI GIUSTIZIA UE .......................................................................................................................... 9 
PARTE II ........................................................................................................................................... 11 
LA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEL MATERIALE DA SCAVO NELLE OPERE 
SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONE 
INTEGRATA AMBIENTALE .......................................................................................................... 11 
TESTO DEL DECRETO 10 AGOSTO 2012 N.161 ................................................................... 11 
TESTO DEL PARERE FAVOREVOLE DEL CONSIGLIO DI STATO AL DECRETO 
161/2012 (Parere n.334 del 2012) .................................................................................................. 11 
LA INTERPRETAZIONE DELL’ANCE SUL DECRETO 161/2012 ......................................... 11 
NORMA DEL TESTO UNICO AMBIENTALE (DLgs 152/2006) ATTUATA DAL 
PRESENTE DECRETO MINISTERIALE ................................................................................... 11 
AMBITI DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONE DEL DECRETO 161/2012 (articolo 3 DM 
161/2012) ....................................................................................................................................... 12 
IL DECRETO 161/2012 SI APPLICA SOLO ALLE OPERE SOTTOPOSTE A VIA E AIA .... 12 
I PARAMETRI EX LEGE SULLA BASE DEI QUALI DEVE ESSERE VALUTATA LA 
LEGITTIMITÀ DELLA DEFINIZIONE DI MATERIALE DA SCAVO A CUI SI APPLICA IL 
PRESENTE DECRETO 161/2012 ................................................................................................ 12 
La problematica della tutela delle acque sotterranee ................................................................. 16 
La Circolare del Ministero dell’Ambiente n.13338 del 14/05/2014 interviene sulla tutela delle 
acque sotterranee nell’utilizzo delle terre e rocce da scavo ....................................................... 18 
Sulla definizione di Normale pratica industriale nel Decreto 161/2012 e nel DLgs 152/2006 . 19 
QUANDO IL MATERIALE DA SCAVO DIVENTA SOTTOPRODOTTO SECONDO IL 
DECRETO 161/2012 (comma 1 articolo 4) .................................................................................. 21 
COME SI DIMOSTRA IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI ELENCATE NEL PARAGRAFO 
PRECEDENTE IL PIANO DI UTILIZZO DEL MATERIALE DI SCAVO ............................... 22 
IL PIANO DI UTILIZZO DEL MATERIALE DI SCAVO (articolo 5) ....................................... 22 
Modalità di redazione (prima parte comma 2 articolo 5) ........................................................... 22 
Modalità di presentazione (comma 1 articolo 5) ....................................................................... 22 
Chi è il proponente del Piano di Utilizzo ................................................................................... 22 
Il Piano di Utilizzo precede la VIA (ultima parte comma 1 articolo 5) ..................................... 23 
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Richiesta Integrazioni al Piano di Utilizzo (ultima parte comma 2 articolo 5) .......................... 23 
Mancato superamento Concentrazioni di soglia di contaminazione del materiale di scavo sulla 
base del Piano di Utilizzo (comma 3 articolo 5) ........................................................................ 23 
Conseguenze rigetto Piano di Utilizzo da parte della Autorità competente (seconda parte 
comma 3 articolo 5 ..................................................................................................................... 24 
Superamento Concentrazioni di soglia di contaminazione del materiale di scavo sulla base del 
Piano di Utilizzo (comma 4 articolo 5) ...................................................................................... 24 
Sito di produzione del materiale da scavo coincide con un sito di bonifica (comma 5 articolo 5) 
.................................................................................................................................................... 25 
Efficacia temporale del Piano di Utilizzo (comma 6 articolo 5) ................................................ 25 
Conseguenza mancato rispetto termini efficacia temporale del Piano di Utilizzo (comma 7 
articolo 5) ................................................................................................................................... 25 
Conseguenze violazione obblighi del Piano di Utilizzo (comma 8 articolo 5) .......................... 26 
Conseguenze venir meno condizioni che giustificazione la definizione di sottoprodotto al 
materiale di scavo (comma 9 articolo 5) .................................................................................... 26 
UTILIZZO MATERIALE DI SCAVO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA (articolo 6) ........... 27 
MODALITÀ CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI UTILIZZO DEL MATERIALE 
DA SCAVO (articolo 7) ................................................................................................................ 27 
COMUNICAZIONE DEL NOME DELL’ESECUTORE DEL PIANO DI UTILIZZO (articolo 9) 
........................................................................................................................................................ 27 
DEPOSITO IN ATTESA DI UTILIZZO (commi 1 e 2 articolo 10)......................................... 28 
MODALITÀ GESTIONE DEPOSITO IN ATTESA DI UTILIZZO (COMMI 3 – 5 
ARTICOLO 10) ............................................................................................................................. 28 
DOCUMENTAZIONE CHE ACCOMPAGNA IL TRASPORTO MATERIALE DA SCAVO 
(articolo 11) .................................................................................................................................... 29 
DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO - D.A.U. (ARTICOLO 12)............................ 29 
UTILIZZO DEL MATERIALE SCAVATO NON DA PARTE DEL PROPONENTE – 
ESECUTORE (comma 5 articolo 12) ........................................................................................... 30 
GESTIONE DEI DATI (ARTICOLO 13) .................................................................................... 30 
CONTROLLI E ISPEZIONI (ARTICOLO 14)............................................................................. 30 
QUANDO IL MATERIALE SCAVATO TORNA AD ESSERE RIFIUTO ................................ 31 
I PROFILI PENALI DELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO DOPO IL 
DECRETO 161/2012 ..................................................................................................................... 31 
PARTE III .......................................................................................................................................... 35 
LA DISCIPLINA DEI MATERIALE DA SCAVO PER I PICCOLI CANTIERI ........................... 35 
LA NORMATIVA PREVIGENTE ............................................................................................... 35 
LA DISCIPLINA DELL’ARTICOLO 41BIS LEGGE 98/2013: AMBITO DI APPLICAZIONE 
........................................................................................................................................................ 35 
LA DISCIPLINA DELL’ARTICOLO 41BIS LEGGE 98/2013: CONDIZIONI PER 
CONSIDERARE MATERIALE DI SCAVO COME SOTTOPRODOTTO NEI CANTIERI DI 
PICCOLE DIMENSIONI .............................................................................................................. 35 
3
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LA DISCIPLINA DELL’ARTICOLO 41BIS LEGGE 98/2013: LA PROCEDURA PER 
OTTENERE LA QUALIFICA DI SOTTOPRODOTTO AL MATERIALE DI SCAVO DA 
CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI ..................................................................................... 36 
LA DISCIPLINA DELL’ARTICOLO 41BIS RISPONDE E SUPERA ANCHE ALLE NORME 
REGIONALI EMANATE NEL REGIME PREVIGENTE........................................................... 37 
LA STORIA CONTINUA….. ....................................................................................................... 41 
APPENDICE ...................................................................................................................................... 43 
CONDIZIONE DI ESCLUSIONE DEI SOTTOPRODOTTI DALLA NOZIONE DI RIFIUTO 
IN GENERALE ................................................................................................................................. 43 
NELLA DIRETTIVA 2008/98 ...................................................................................................... 43 
I SOTTOPRODOTTI NEL T.U. AMBIENTALE ......................................................................... 44 
GIURISPRUDENZA NAZIONALE SIGNIFICATIVA SUL CONCETTO DI 
SOTTOPRODOTTO ..................................................................................................................... 44 
Cassazione 16727/2011: ............................................................................................................ 44 
Cassazione penale, sez. III, 17 aprile 2012, n. 17453) ............................................................... 44 
Cass. Sez. III n. 34753 del 26 settembre 2011 ........................................................................... 46 
Cassazione penale sez.3^ 2/12/2011 sentenza n.45023 ............................................................. 46 
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO 
EUROPEO RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE INTERPRETATIVA SUI RIFIUTI E SUI 
SOTTOPRODOTTI (BRUXELLES, 21.2.2007 COM(2007) 59 DEFINITIVO) ........................ 47 
Finalità della Comunicazione ..................................................................................................... 47 
Perché delle linee guida? ............................................................................................................ 47 
Ricostruzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla nozione generale di 
definizione di rifiuto................................................................................................................... 48 
Ricostruzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla distinzione tra residuo di 
produzione e prodotto ................................................................................................................ 48 
Casi in cui solo una parte di materiale viene riutilizzata ........................................................... 49 
Casi in cui il materiale è depositato a tempo inedeterminato .................................................... 49 
Casi in cui il riutilizzo apporta un vantaggio finanziario al detentore di rifiuti ......................... 49 
Il caso in cui un materiale necessita di un'operazione di recupero per poter essere riutilizzato 49 
Altri elementi presi in considerazione dalla Corte per distinguere tra rifiuti e sottoprodotti .... 50 
LE TENDENZE CONTRADDITTORIE DELLA RECENTE NORMATIVA NAZIONALE 
SULLA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO ........................................................................ 52 
4
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PARTE 1 
LA DISCIPLINA DELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO CHE HA 
PORTATO AL DECRETO 161/2012 
LA LEGGE 27/2012: DELEGA AL GOVERNO PER DISCIPLINARE LA ESCLUSIONE DELLE 
TERRE E ROCCE DA SCAVO DAI RIFIUTI 
In realtà già la legge 27/2012 prevedeva il Decreto ora emanato. Secondo l’articolo 49 della 
presente legge di conversione si fa rinvio ad una apposito Decreto Ministero Ambiente di concerto 
con le Infrastrutture al fine di stabilire le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono 
considerate sottoprodotti come definiti dall’articolo 184 bis del DLGS 152/2006. La norma è servita 
anche per colmare la lacuna in materia di rispetto dei principi costituzionali sulla gerarchia delle 
fonti sollevata dal Consiglio di Stato in sede del primo parere sulla prima proposta di regolamento 
sulle terre rocce di scavo. Quel parere n.4805/2011(1) osservava che all’epoca: “ l’attuale disciplina 
del reimpiego delle terre e delle rocce da scavo è dettata dall’art.186 del DLgs 3 aprile 2006 n.152, 
disciplina che, all’esito della entrata in vigore del regolamento il cui schema è all’attenzione della 
Sezione, verrà abrogata in forza di quanto previsto dall’art.39, comma 4, del d.lgs. 3 dicembre 
2010 n. 205. Orbene, la Sezione non può esimersi dall’evidenziare che in tal modo si verifica un 
effetto delegificante mediante l’emanazione di un semplice decreto ministeriale (fonte normativa 
espressamente prevista per la disciplina in esame dall’art.184 bis., comma 2, del d.lgs. n. 
152/2010), anziché mediante regolamento governativo, come previsto specificamente dall’art 17, 
comma 2, della legge n. 400/1988, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.” 
In particolare secondo il comma 1ter dell’articolo 49 della legge 27/2012 Dalla data di entrata in 
vigore del decreto ministeriale di cui sopra è abrogato l’articolo 186 del DLgs 15272006. 
L’articolo 186 era quello che fino al Decreto che stiamo esaminando disciplinava le condizioni in 
base alle quali terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, potevano essere 
utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati. 
Sul regime transitorio tra il la disciplina ex articolo 186 DLgs 152/2006 e attuale Decreto 161 vedi, 
in questo commento, il paragrafo “I PROFILI PENALI DELLA GESTIONE DELLE TERRE E 
ROCCE DI SCAVO DOPO IL DECRETO 161/2012” . 
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONCETTO DI MATERIALE DI RIPORTO SECONDO 
LA LEGGE 28/2012 (2): EVOLUZIONE DOPO IL DECRETO 161/2012 
La legge 28/2012 vuole fornire una interpretazione autentica dell’articolo 185 in rapporto ai 
materiali da riporto. Secondo Amendola (in lexambiente 18/4/2012 (3)): “ premesso che l’art. 185 è 
di diretta derivazione comunitaria, il nostro ineffabile legislatore vuole equiparare al suolo, alle 
5 
1 http://www.giustizia-amministrativa. 
it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20C/2011/201104805/Provvedimenti/201104278_ 
27.XML 
2http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201 
2-03-24&atto.codiceRedazionale=12A03488&elenco30giorni=false 
3 http://www.lexambiente.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8029:rifiuti-terre-da-scavo-e-matrici-materiali- 
di-riporto&catid=179&Itemid=30
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terre da scavo e all’ ”altro materiale allo stato naturale”, di cui parla la direttiva, anche materiali 
di riporto estranei, eterogenei e non naturali. Altro che “interpretazione autentica”! Questo è, con 
tutta evidenza, un allargamento assolutamente al di fuori dell’ambito voluto e consentito dal 
legislatore comunitario.” 
L’articolo 185 del TU ambientale riporta le tipologie di materiali non sottoposto alla disciplina della 
parte IV (gestione rifiuti). Tra questi 
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato (ferma restando la normativa sulle bonifiche) non 
scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli 
artt.239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; 
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di 
costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e 
nello stesso sito in cui è stato escavato; (4) 
Inoltre il comma 4 di detto articolo 185 afferma che il suolo escavato non contaminato e altro 
materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, non sono 
classificati come rifiuti se qualificati come sottoprodotti o preventivamente trattati. 
Secondo l’articolo 3 comma 1 della legge 28/2012 le definizioni di suolo suddette si applicano 
anche alle matrici materiali di riporto (ex allegato II alla Parte IV TU ambiente) (5). La citazione 
dell’allegato II da parte della legge 28/2012 peraltro non corrisponde, sul punto, al contenuto di 
questo allegato. Infatti l’allegato II alla Parte IV del DLgs 152/2006 non contiene una definizione 
precisa di materiali di riporto, ma si limita a citare tali materiali nella sezione rappresentazione dello 
stato di contaminazione del sottosuolo: “L’elaborazione dei risultati analitici deve esprimere la 
incertezza del valore di concentrazione determinato per ciascun campione: in considerazione della 
eterogeneità delle matrici suolo, sottosuolo e materiali di riporto la deviazione standard per ogni 
valore di concentrazione determinato, da confrontare con i valori di concentrazione limite 
accettabili, dovrà essere stabilita sulla base del confronto delle metodologie che si intendono 
adottare per il campionamento e le per analisi dei campioni di terreno e di acqua” 
4 Vedi nota Ministero Ambiente 14 novembre 2012, n. 36288 http://www.ediltecnico.it/wp-content/ 
uploads/2013/02/Nota-Segreteria-Tecnica-Ministero-Ambiente.pdf 
5 “ terreno da riporto deve quindi necessariamente essere assimilato al suolo e al sottosuolo di un determinato 
sito e quindi esso va valutato con le modalità prescritte dalla normativa per queste matrici ambientali. Questo è 
peraltro quanto affermato anche nell’allegato 2 alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 ove i “materiali di riporto” 
sono considerati oggetto di caratterizzazione, al pari del suolo e del sottosuolo. Ma che questa tipologia di 
terreno non sia definibile automaticamente come rifiuto, se non in presenza delle condizioni per cui ai sensi della 
normativa qualsiasi sostanza può divenire rifiuto (art. 183, primo comma, lettera a)1, lo si ricava anche dalla 
lettura combinata del comma 1, lettere b) e c), e comma 4 dell’art. 1852. Con la conseguenza che se dalle indagini 
non risultassero superate le CSC o a valle dell’analisi di rischio le CSR, anche nella parte in cui si ipotizza la 
presenza di terreno riportato, il sito deve ritenersi non contaminato e nessun intervento deve realizzarsi sullo 
stesso, salvo che il suolo venga escavato al fine di essere utilizzato per fini diversi da quello per cui è stato 
prelevato o con l’intenzione di essere eliminato. Un percorso diverso porterebbe a conseguenze aberranti: il 
terreno non di riporto, che pur superando per alcune sostanze le CSC non presenta superamenti di CSR non deve 
essere asportato e neppure bonificato; il terreno di riporto anche in assenza di superamenti di CSC deve essere 
comunque qualificato rifiuto e quindi asportato e inviato allo smaltimento. Ciò non solo come detto 
provocherebbe la produzione di enormi quantitativi di rifiuti, che di fatto non sono tali, ma finirebbe per incidere 
in modo determinante sui progetti di bonifica, riqualificazione e sui costi degli stessi. Chi scrive dubita però che si 
potrà far recedere dall’equiparazione terreni da riporto/rifiuti quei soggetti che ne sono sostenitori solo sulla 
base delle considerazioni appena svolte, si auspica quindi quanto prima un intervento normativo, anche solo di 
natura regolamentare che chiarisca questo aspetto nell’interesse di tutti, ma soprattutto dell’ambiente che deve 
essere tutelato anche contro chi assume posizioni non confortate dal dato normativo e dalla ragionevolezza 
tecnico operativa. (ADA LUCIA DE CESARIS Avvocato 
http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2011/riflessioni_terre_da_riporto_decesaris.htm 
6
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La definizione di materiale di riporto è quindi fornita almeno in parte proprio da questa legge 
28/2012 come modificato dal comma 3 articolo 41 della legge 98/2013 (6): “una miscela eterogenea 
di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, 
che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e 
stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di 
riempimenti, di rilevati e di reinterri.” 
Il Decreto 161/2012, intervenuto prima della legge 98/2013, fornisce a sua volta una nuova 
definizione di materiale di riporto (ex lettera c comma 1 articolo 1) che fa rinvio all’allegato 9 di 
questo Decreto. Questa definizione è sostanzialmente uguale a quella sopra riportata come vedremo. 
E quindi la applicabilità della definizione di sottoprodotto ai materiali da riporto, va fatta sulla base 
del Decreto 161. 
Il comma 3 dell’articolo 41 della legge 98/2013 poi modifica ulteriormente l’articolo 3 della legge 
28/2012 stabilisce le condizioni per dimostrare la non applicabilità della normativa sui rifiuti alle 
due seguenti tipologie materiali, tra quelle elencate dall’articolo 185 del DLgs 152/2006: 
“ b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati 
permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt.239 e ss. relativamente alla 
bonifica di siti contaminati; 
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di 
costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e 
nello stesso sito in cui è stato escavato;”. 
Secondo il comma 3 articolo 41 fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti 
prima della data di entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia 
di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione, ai fini dell’applicazione dell’articolo 185 del DLgs 
152/2006 alla suddette tue tipologie di materiali, le matrici materiali di riporto devono essere 
sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del decreto del 
Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998 (7), ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi 
di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono 
rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati. 
Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono 
fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti 
del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere 
sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi 
sostenibili che consentano di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la 
salute. 
Gli oneri derivanti dalla attività di cu sopra sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti 
le verifiche ivi previste 
6 http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0098.htm#41 
7 “Articolo 9 Test di cessione - 1. Ai fini dell'effettuazione del test di cessione di cui in allegato 3 al presente decreto, il 
campionamento dei rifiuti è effettuato in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, 
"Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati". 2. Il test di 
cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, ai fini della caratterizzazione dell'eluato, è effettuato secondo i 
criteri e le modalità di cui all'allegato 3 al presente regolamento. 3. Il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio 
di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta 
che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.” 
Decreto 5/2/1998 come modificato dal Decreto 5/4/2006 n. 186 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/dm- 
050298-non-pericolosi-testo-coordinato 
7
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Infine sempre la legge 28/2012 prevede che la definizione di materiali da riporto venga inserita 
nella definizione di sito potenzialmente da bonificare, se risulterà contaminato, ex articolo 240 TU 
ambientale: “a) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa 
nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e 
comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti”. 
Quindi: “il concetto di materiale di riporto viene ricondotto, al pari del concetto di suolo, 
sottosuolo e acque sotterranee, alle matrici ambientali del sito e come tale può essere assoggettato 
anche alla fase di caratterizzazione e analisi di rischio in caso di procedura di bonifica” (8) 
Secondo Amendola (in lex ambiente 18/4/2012 (9)): “appare del tutto evidente che i materiali di 
riporto non hanno nulla a che vedere con le “matrici ambientali”, ovviamente naturali (suolo, 
sottosuolo ed acque sotterranee) cui si riferisce la direttiva sui rifiuti (sulla quale era ricalcato 
l’art. 240).” 
MATERIALI DI SCAVO DALLE MINIERE DISMESSE 
Infine il comma 3bis dell’articolo 41 della legge 98/2013 prevede che i materiali di scavo 
provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all’interno dei siti di interesse 
nazionale, possono essere utilizzati nell’ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione 
di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme 
di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto 
conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano 
al di sotto dei valori di cui all’allegato 5 alla Parte IV del DLgs 152/2006 (10), in funzione della 
destinazione d’uso e qualora risultino conformi ai limiti del test di cessione da compiere con il 
metodo e in base ai parametri di cui al Decreto 5 febbraio 1998 (11). 
Le aree sulle quali insistono i suddetti materiali, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i 
suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il 
soggetto interessato comunica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i 
risultati della caratterizzazione, validati dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente 
(ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici. 
8 F. Vanetti “In attesa del DM su terre e rocce da scavo” in Ambiente Sviluppo n. 6/2012 
9 http://www.lexambiente.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8029:rifiuti-terre-da-scavo-e-matrici-materiali- 
8 
di-riporto&catid=179&Itemid=30 
10 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/dlgs-1522006-allegati-ii-iiiivv-bonifiche 
11 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/dm-050298-non-pericolosi-testo-coordinato
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I TENTATIVI DI ESCLUDERE EX LEGE DAI RIFIUTI I MATERIALI DA SCAVO SONO STATI 
BOCCIATI DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE E DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 
UE 
“si palesa inconferente l’eventuale riferimento all'interpretazione autentica di cui all'art. 1, co. 17, 
della L. n. 443-2001, come modificata dall'art. 23 della L. n. 306-2003, attualmente riprodotta 
nell'art.186 del D. L.vo n. 152-2006, che esclude dal novero dei rifiuti le terre e le rocce da scavo, 
qualora si tratti di terra mista ad asfalto, ferro, betonelle per marciapiedi stradali, paletti in 
cemento precompresso, che costituiscono rifiuti speciali derivanti dalle attività di demolizione, ai 
sensi del citato art. 7, co. 3 lett. b), del decreto legislativo n. 22/97, attualmente art 184, co. 3 lett. 
b), del D. L.vo. 3.4.2006 n. 152” (12). 
“gli inerti provenienti da demolizioni di edifici o da scavi di manti stradali erano e continuano ad 
essere considerati rifiuti speciali anche in base al decreto legislativo n.152 del 2006, trattandosi di 
materiale espressamente qualificato come rifiuto dalla legge, del quale il detentore ha l’obbligo di 
disfarsi avviandolo o al recupero o allo smaltimento” (13), in altri termini non è possibile:” “gli 
inerti provenienti da demolizioni di edifici o da scavi di manti stradali erano e continuano ad 
essere considerati rifiuti speciali anche in base al decreto legislativo n.152 del 2006, trattandosi di 
materiale espressamente qualificato come rifiuto dalla legge, del quale il detentore ha l’obbligo di 
disfarsi avviandolo o al recupero o allo smaltimento”. 
“il fresato d'asfalto proveniente dal disfacimento del manto stradale rientra nella definizione del 
materiale proveniente da demolizioni e costruzioni, incluso nel novero dei rifiuti speciali non 
pericolosi” (14) 
“ Nella misura in cui l’art. 10 della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo 
ambientale, e l’art. 1, commi 17 e 19, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, Delega al Governo in 
materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle 
attività produttive, hanno escluso dall’ambito di applicazione della disciplina nazionale sui rifiuti 
le terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e 
macinati, con esclusione di quelli provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di 
inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti, la Repubblica italiana è 
venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 
75/442/CEE, sui rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CE.” 
(15) 
Commenta Amendola (16) mettendo in relazione le suddette sentenze con i tentativi reiterati del 
legislatore nazionale volti ad escludere dai rifiuti la terre e rocce di scavo: “Peraltro, anche a livello 
di semplice buon senso, appare evidente che il terreno “naturale” senza sostanze estranee non 
desta preoccupazioni ambientali e pertanto non crea problemi escluderlo dalla disciplina sui 
rifiuti; ma la conclusione è del tutto opposta se trattasi di terreno contaminato o, peggio, di 
materiali eterogenei artificiali diversi dalla terra. Il che, ovviamente, non vuol dire che il terreno 
contaminato o questi materiali eterogenei depositati nel terreno non possano essere riutilizzati. 
Anzi, è auspicabile che ciò avvenga. Ma non può che avvenire attraverso le garanzie che la legge, 
12 Cass. pen., sez. 3, c.c. 26 ottobre 2006, n. 39369 
13 Cass. pen. sez. 3, 18 giugno 2009, n. 39728; nello stesso senso, tra le tante, Cass Pen., 15 maggio 2007, n. 23788 
14 Cass pen. 12 gennaio 2011, n. 16705, 
15 Corte Giustizia Sez. III, 18/12/2007, C-194/05 
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2007/Corte_Conti_G_E/C.G.E.%202007%20causa%20194.htm 
16 http://www.lexambiente.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8029:rifiuti-terre-da-scavo-e-matrici-materiali- 
9 
di-riporto&catid=179&Itemid=30
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comunitaria ed italiana, predispone per il recupero dei rifiuti onde evitare pericoli e danni alla 
salute ed all’ambiente.” 
Peraltro si ricorda che rispetto alla sopra citata sentenza della Corte di Giustizia del 2007 che 
condannava l’Italia proprio in materia di disciplina delle terre e rocce di scavo, le motivazioni 
dell’allora Governo italiano nell’approvare la norma poi bocciata in sede UE erano le seguenti: 
“l'applicazione del regime dei rifiuti significherebbe che le imprese che garantiscono lo 
smaltimento dei rifiuti o quelle autorizzate a trasportarli o a raccoglierli dovrebbero partecipare 
alle attività in questione, il che potrebbe incrementarne notevolmente i costi”. 
A questa obiezione del governo italiano così risponde la Corte di Giustizia nella sentenza del 
2007(punto 56): “Infine, quanto all’argomento di tale Stato membro secondo il quale l’applicazione 
del regime dei rifiuti significherebbe che le imprese che garantiscono lo smaltimento dei rifiuti o 
quelle autorizzate a trasportarli o a raccoglierli dovrebbero partecipare alle attività in questione, il 
che potrebbe incrementarne notevolmente i costi, la Commissione ha sottolineato a buon diritto che 
l’origine di tale situazione è da ricercare nella normativa italiana e non nella direttiva. Nel rispetto 
degli obblighi relativi alla registrazione e, se del caso, alle autorizzazioni, il detentore dei rifiuti 
può semplicemente provvedere in proprio al recupero o allo smaltimento, in conformità alle 
disposizioni della direttiva. A questo proposito si deve aggiungere che la direttiva si applica non 
solo allo smaltimento e al ricupero dei rifiuti da parte delle imprese specializzate nel settore, ma 
del pari allo smaltimento e al ricupero di rifiuti ad opera dell’impresa che li ha prodotti, nei luoghi 
di produzione”. 
10
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PARTE II 
LA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEL MATERIALE DA SCAVO 
NELLE OPERE SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE DI IMPATTO 
AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 
TESTO DEL DECRETO 10 AGOSTO 2012 N.161 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblica 
zioneGazzetta=2012-09-21&atto.codiceRedazionale=012G0182&elenco30giorni=false 
TESTO DEL PARERE FAVOREVOLE DEL CONSIGLIO DI STATO AL DECRETO 161/2012 
(Parere n.334 del 2012) 
http://www.giustizia-amministrativa. 
it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20C/2012/201200334/Provve 
11 
dimenti/201201821_27.XML 
LA INTERPRETAZIONE DELL’ANCE SUL DECRETO 161/2012 
http://www.reteambiente.it/repository/normativa/17515.pdf 
NORMA DEL TESTO UNICO AMBIENTALE (DLgs 152/2006) ATTUATA DAL PRESENTE 
DECRETO MINISTERIALE 
Il presente Decreto attua quanto previsto dall’articolo 184bis del DLgs 152/2006 al fine di stabilire 
sulla base di quale criteri il materiale di scavo (17) venga considerato non più rifiuto ma 
sottoprodotto. 
17 “b. «materiali da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di 
un'opera quali, a titolo esemplificativo: 
scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); 
perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; 
opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); 
rimozione e livellamento di opere in terra; 
materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da 
escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali 
dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; 
residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di 
un'opera (parte introdotta dal parere CdS 24 novembre 2011 n. 04278/2011 ndr.) e non contenenti sostanze pericolose 
(quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). 
I materiali da scavo possono contenere, sempreche' la composizione media dell'intera massa non presenti 
concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti 
materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo 
meccanizzato; “ (lettera b) comma 1 articolo 1 Decreto Ministeriale 161/2012)
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AMBITI DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONE DEL DECRETO 161/2012 (articolo 3 DM 
161/2012) 
Il presente Decreto 161 si applica alla gestione dei materiali da scavo (come definiti dal Decreto 
stesso). 
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente 
dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione 
é disciplinata dalla normativa ordinaria sui rifiuti ex parte quarta del DLgs n.152 del 2006. 
IL DECRETO 161/2012 SI APPLICA SOLO ALLE OPERE SOTTOPOSTE A VIA E AIA 
Secondo l’articolo 8bis della legge 71/2013 (18): “1. Al fine di rendere più celere e più agevole la 
realizzazione degli interventi urgenti previsti dal presente decreto che comportano la necessità di 
gestire terre e rocce da scavo, adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione, 
proporzionata all'entità degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale, le 
disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 10 agosto 2012 n.161, si applicano solo alle terre e rocce da scavo prodotte 
nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto 
ambientale.” (19) 
Sul materiale da scavo per i piccoli cantieri sotto la produzione di 6.000 metri cubi si rinvia ad 
apposita normativa commentata nell’apposito paragrafo del presente commento. 
Sulla applicabilità del Decreto 161 al materiale da scavo delle sole opere sottoponibili a VIA o ad 
AIA vedi anche Circolare Ministero Ambiente 14 maggio 2014, n. 13338. 
I PARAMETRI EX LEGE SULLA BASE DEI QUALI DEVE ESSERE VALUTATA LA 
LEGITTIMITÀ DELLA DEFINIZIONE DI MATERIALE DA SCAVO A CUI SI APPLICA IL 
PRESENTE DECRETO 161/2012 
Il riferimento è all’articolo 184bis: condizioni per definire per l’utilizzo di un materiale come 
sottoprodotto e non rifiuto. Si veda ad esempio la condizione della lettera d) comma 1 articolo 
184bis: “ d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo 
specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e 
dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.” 
Questo confronto vale per tutte le definizioni contenute nel presente Decreto 161/2012. 
Il riferimento esplicito all’articolo 184bis., da parte della legge sulla base della quale è stato 
emanato il presente Decreto 161, costituiva un vincolo per l’emanazione del contenuto del Decreto 
nel senso che: “il decreto governativo per le terre e rocce da scavo doveva restare rigorosamente 
nell’ambito generale delineato per i sottoprodotti dall’art. 184-bis, rispetto al quale poteva solo 
specificare e dettagliare i criteri qualitativi e quantitativi da soddisfare.” (20) 
18 http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0071.htm 
19 “2-bis. Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del 
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo 
alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad 
autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi 
disciplinate dall’articolo 109 del presente decreto.” (comma 2bis articolo 184bis DLgs 152/2006) 
20 LA NUOVA DISCIPLINA PER TERRE E ROCCE DA SCAVO: IL REGOLAMENTO N. 161 – G. Amendola in 
lexambiente.it 19/12/2012. 
12
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13 
PARAMETRI EX ARTICOLO 184BIS 
DLGS 152/2006 
PER DEFINIRE IL MATERIALE COME 
SOTTOPRODOTTO 
PARAMETRI EX ARTICOLO 4 
DECRETO 161/2012 
PER DEFINIRE COME SOTTOPRODOTTO IL 
MATERIALE DA SCAVO 
a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di 
produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui 
scopo primario non é la produzione di tale sostanza od 
oggetto; 
“a) il materiale da scavo è generato durante la 
realizzazione di un'opera (21), di cui costituisce parte 
integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione 
di tale materiale;..” (22) 
“2.La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 del 
presente articolo e' comprovata dal proponente tramite 
il Piano di Utilizzo” (23) 
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel 
corso dello stesso o di un successivo processo di 
produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di 
terzi; 
“ b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al 
Piano di Utilizzo: 
1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale 
è stato generato, o di un'opera diversa,per la 
realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, 
rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti 
fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e 
miglioramenti ambientali; 
2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di 
cava;” (24) 
“2.La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 del 
presente articolo e' comprovata dal proponente tramite 
il Piano di Utilizzo” (25) 
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato 
direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso 
dalla normale pratica industriale; 
“c) il materiale da scavo é idoneo ad essere utilizzato 
direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento 
diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri 
di cui all'Allegato3 (26);” (27) 
“2.La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 del 
presente articolo e' comprovata dal proponente tramite 
il Piano di Utilizzo” (28) 
21 Quindi a differenza di quanto previsto dalla lettera a) dell’articolo 184bis qui il sottoprodotto è realizzato da un opera 
non da un processo produttivo. In questo modo abbiamo una assimilazione dei materiali di scavo con altri materiali da 
processo produttivo, questo nonostante l’articolo 184 del DLgs 152/2006 distingua tra i rifiuti speciali quelli da 
demolizione, scavo (lettera b) comma 3 articolo 184) da quelli originati da lavorazioni industriali e artigianali (lettere c) 
e d) comma 3 articolo 184). Il riferimento all’opera è legato alla definizione che di questa viene data dalla lettera a) 
comma 1 articolo 1 del Decreto 161: “il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, 
ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica” ai sensi del comma 8 
articolo 3 del Codice Appalti Pubblici http://www.codiceappalti.it/Art._3._Definizioni.htm 
22 Lettera a) comma 1 articolo 4 Decreto 161/2012 
23 Comma 2 articolo 4 Decreto 161/2012 
24 Lettera b) comma 1 articolo 4 Decreto 161/2012 
25 Comma 2 articolo 4 Decreto 161/2012 
26 Per il testo dell’allegato 3 al Decreto 161/2012 vedi 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1& 
art.codiceRedazionale=012G0182&art.dataPubblicazioneGazzetta=2012-09- 
21&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=3#art 
27 Lettera c) comma 1 articolo 4 Decreto 162/2012 
28 Comma 2 articolo 4 Decreto 161/2012
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14 
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto 
soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti 
riguardanti i prodotti e la protezione della salute e 
dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi 
sull'ambiente o la salute umana. 
“ d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo 
specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i 
requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato 4(29).” 
(30) 
“2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 del 
presente articolo é comprovata dal proponente tramite il 
Piano di Utilizzo” (31) 
La definizione ampia di materiale da scavo che supera quella più ristretta di terre e rocce 
dell’articolo 186 (su tornerò in sede di esame delle conseguenze penali nel passaggio tra i 2 regimi) 
conferma una volontà, giustificata forse dalla situazione pratica di molti cantieri, da parte del 
legislatore (in questo caso il Ministero Ambiente) di far rientrare nella nozione di sottoprodotto e 
quindi non di rifiuti materiali anche contaminati sia pure con dei limiti fissati dal Decreto. 
Ora questa affermazione del Decreto si veda anche la parte destra della tabella sopra riportata risulta 
in contrasto con una interpretazione letterale della normativa quadro della UE sui rifiuti. Infatti: 
a) l’undicesimo considerando Direttiva 2008/98 “ La qualifica di rifiuti dei suoli escavati non 
contaminati e di altro materiale allo stato naturale utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati 
escavati dovrebbe essere esaminata in base alla definizione di rifiuto e alle disposizioni sui 
sottoprodotti o sulla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi della presente direttiva”; 
b) la lettera c) paragrafo 1 articolo 2 della Direttiva 2008/98 esclude dalla applicazione della stessa: 
“c) suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di 
costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale 
nello stesso sito in cui è stato escavato;”. 
A conferma ulteriore di questo indirizzo si veda Corte di Giustizia 18 dicembre 2007 causa C- 
194/05 (32). Questa sentenza ha giudicato il ricordo della Commissione UE contro il governo 
italiano ed in particolare la legge 93/2001 che aveva escluso dall’ambito di applicazione della 
disciplina nazionale sui rifiuti le terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo riutilizzo per 
reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e 
da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme 
vigenti. 
29http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1 
&art.codiceRedazionale=012G0182&art.dataPubblicazioneGazzetta=2012-09- 
21&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=4#art . Secondo M. Sanna: 
“ L’allegato 4 fa riferimento alle procedure di caratterizzazione chimico fisiche dei materiali da riqualificare come 
sottoprodotti. Tali procedura da sole non sono sufficienti a garantire che l’impiego di un materiale residuale di scavo 
in sostituzione di terra o di materiale di cava non determini impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute 
umana, e che l’utilizzo dei sottoprodotti garantisca ai prodotti da questi ottenuti i medesimi requisiti dei prodotti 
ottenuti a partire dalle materie prime (in relazione alla salute e all’ambiente). Solo la validazione e l’autorizzazione 
all’utilizzo del materiale di scavo in una determinata area, rilasciate dalle Amministrazioni competenti seguendo le 
procedure di VIA e di AIA, potranno essere garanzia che tale operazione non determini pregiudizio all’ambiente ed 
alla salute umana e sia soddisfatto quanto previsto dalla condizione di cui alla lettera d) comma 1 articolo 184bis” ( 
“Sottoprodotti e terre e rocce da scavo . Decreto 10 agosto 2012 n. 161” pag. 10, in IndustrieAmbiente.it ) 
30 Non c’è alcune riferimento nella definizione dell’articolo 4 del decreto 161 alla salute come invece avviene nella 
lettera d) dell’articolo 184bis del DLgs 152/2006 
31 Comma 2 articolo 4 Decreto 161/2012 
32http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130deafb25868727247b1bbea9993315078c3.e 
34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Ob3mRe0?text=&docid=71918&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&p 
art=1&cid=389585
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La Corte di Giustizia ha così risposto alle tesi del Governo italiano: “45. La Repubblica italiana 
sostiene essenzialmente che i materiali previsti dalle disposizioni controverse possono essere 
considerati, stando alla giurisprudenza della Corte, non già come residui provenienti da attività 
estrattive ma come sottoprodotti di cui il detentore, dato il suo intendimento che siano riutilizzati, 
non cerca di «disfarsi», ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva, sicché le disposizioni in parola 
non limitano gli obblighi in materia di gestione dei rifiuti derivanti dalla direttiva. 
46 Tuttavia, tenuto conto dell’obbligo, rammentato al punto 33 della presente sentenza, di 
interpretare in modo ampio la nozione di rifiuto e dei criteri della giurisprudenza indicata ai punti 
34-40 della presente sentenza, la possibilità di ricorrere a un’argomentazione come quella 
formulata dal governo italiano, relativa ai sottoprodotti di cui il detentore non intende disfarsi, 
deve essere limitata alle situazioni in cui il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia 
prima, altresì per il fabbisogno di operatori economici diversi da quello che l’ha prodotto, non è 
semplicemente eventuale bensì certo, non richiede una trasformazione preliminare e interviene nel 
corso del processo di produzione o di utilizzazione. 
47 Nel caso di specie, le disposizioni controverse, segnatamente l’art. 1, comma 19, della legge 
n. 443/2001, prevedono espressamente una grande varietà di situazioni, ivi compreso il caso di 
ricollocazione in altro sito delle terre e rocce da scavo.” 
Ora è indiscutibile la quantità di varie situazioni che secondo il Decreto 161 (vedi tabella sopra) 
fanno escludere l’applicazione della normativa dei rifiuti dai materiali di scavo. 
Non solo ma la sentenza della Corte di Giustizia afferma inoltre che: “48. Inoltre non si può 
escludere, contrariamente a quanto suggerito, in sostanza, dalla Repubblica italiana, che 
l’«effettivo riutilizzo» previsto dalle disposizioni controverse avvenga solo dopo un periodo di 
tempo considerevole, se non addirittura indeterminato, rendendo quindi necessario il deposito a 
tempo indeterminato dei materiali in questione. Orbene, come risulta dal punto 40 della presente 
sentenza, operazioni del genere sono atte a configurare un onere per il detentore e sono 
potenzialmente fonte di quei danni per l’ambiente che la direttiva mira specificamente a limitare.” 
Il Decreto 161 al comma 4 articolo 10 prevede che: “4. Il deposito del materiale escavato non può 
avere durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo.” Il Piano di Utilizzo ha la durata che viene 
definita al momento della sua approvazione e soprattutto al comma 6 articolo 5 del Decreto si 
afferma che: “Salvo deroghe espressamente motivate dall'Autorità competente in ragione delle 
opere da realizzare, l'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del Piano 
di Utilizzo”. E’ chiaro quindi che la durate del deposito non è assolutamente definita con certezza 
dalla legge non solo ma considerato la durata delle opere in Italia, soprattutto quelle a maggiore 
impatto ambientale, possiamo capire come la durata potrebbe configurare quel “tempo 
indeterminato” di cui tratta la sentenza della Corte di Giustizia. 
Quindi risulta con chiarezza come secondo la Direttiva non si possa escludere dalla definizione di 
rifiuto il suolo contaminato e/o materiale artificiale. 
Si sostiene (33) che i materiali da scavo contaminati o meno: “non possono derivare da attività di 
demolizioni in corso d'opera” , citando il comma 2 articolo 3 del Decreto 161 secondo il quale: 
“Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti 
direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti 
preesistenti(34), 
33 M. Santoloci e V. Vattani in greenreport.it del 2/4/2013 
http://www.greenreport.it/_archivio2011/?page=default&id=21232 
34 Secondo la Circolare Ministero Ambiente n.13338 del 14/05/2014 “Si rileva che le disposizioni di cui all’articolo 41 
comma 3 della legge 98/2013 (relative al materiale di riporto vedi paragrafo in questo commento INTERPRETAZIONE 
15
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la cui gestione è disciplinata dal DLgs 152/2006”. Il punto è che introducendo la possibilità di 
considerare sottoprodotto anche materiali contaminato si crea un presupposto di aggiramento della 
normativa sui rifiuti, compresi i vincoli dello stesso Decreto 161, difficilmente controllabile. Questo 
a prescindere dai contrasti con la normativa gerarchicamente superiore come analizzato in vari punti 
del presente Commento Sistematico. 
Peraltro sui limiti di questi contaminanti oltre ai riferimenti alle concentrazioni di soglia di cui 
all’allegato V del titolo bonifiche della Parte IV al DLgs 152/2006 (35) (di cui tratto di seguito), la 
Circolare del Ministero dell’Ambiente n.13338 del 14/05/2014 (36) afferma quanto segue: 
La problematica della tutela delle acque sotterranee 
Non solo ma come risulta dal testo degli allegati al Decreto 161 per valutare il livello di 
contaminazione dei materiali di scavo accettabile per essere considerati sottoprodotti ai sensi delle 
regole del Decreto stesso, si fa riferimento soltanto alle colonne A e B della tabella 1 allegato 5 al 
Titolo V parte IV del DLgs 152/2006 (37). Ma non c’è alcun riferimento al potenziale inquinamento 
delle falde sotterranee visto che i valori delle colonne A e B si riferiscono solo ai terreni ad uso 
residenziali o industriali. Infatti un sito non contaminato secondo la normativa generale (lettera f) 
articolo 240 DLgs 152/2006 è un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrice ambientali 
risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc) oppure, se superiore, 
risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (Csr) determinate a seguito 
dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica (38), sia sulla matrice suolo che sulle 
acque sotterranee. Non solo ma come rileva M. Sanna: “ Né è prevista la esecuzione del test di 
lisciviazione così da verificare quali e quanti contaminanti presente nelle terre da scavo possano 
AUTENTICA DEL CONCETTO DI MATERIALE DI RIPORTO) devono ritenersi unicamente applicabili a riporti 
storici, ovvero formatisi a seguito di conferimenti avvenuti antecedentemente alla entrata in vigore del DPR 10 
settembre 1982 n. 915, che per la natura dei rifiuti e per le modalità di deposito, non integrino la fattispecie di 
discarica abusiva. Tra dette modalità, a titolo di esempio, si ricordano: la irreversibile trasformazione dello stato dei 
luoghi e l’ingente quantitativo di rifiuti oggetto di ripetuti e sistemativi abbandoni”. 
35 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/dlgs-1522006-allegati-ii-iiiivv-bonifiche 
36 https://drive.google.com/file/d/0B1V2fxyvRBbLRkJIMVVuaE1JMDg/edit 
37 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/dlgs-1522006-allegati-ii-iiiivv-bonifiche 
38 “s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana 
derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta 
con i criteri indicati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;” lettera s) comma 1 articolo 240 DLgs 
152/2006 
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essere mobilizzati e conseguentemente possono avere un impatto diretto sulle acque sotterranee 
che se presenti saranno ineluttabilmente interessate da questi” (39). 
Solo valutando attraverso l’analisi di rischio (secondo la metodologia dell’allegato 1 (40) al titolo V 
parte IV DLgs 152/2006) la non contaminazione delle acque sotterranee si potrà dire che è stato 
rispettato quanto previsto dal comma 2 articolo 2 del Decreto 161: “2. Il presente regolamento 
stabilisce inoltre, le procedure e le modalità affinché la gestione e l'utilizzo dei materiali da 
scavo avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.” 
In particolare secondo l’allegato che definisce le modalità di svolgimento della analisi di rischio le 
acque sotterranee non risultano contaminate dal materiale scavato riutilizzato se risultano 
corrispondenti allo stato in cui erano prima dell’utilizzo di detto materiale. 
In questo senso nel caso di contaminazione delle acque sotterranee oltre a non avere rispettato le 
stesse finalità del Decreto 161 ex comma 2 articolo 2, si rischierebbe un danno ambientale con 
relativo obbligo di ripristino ai sensi del comma 9 (41) articolo 302 del DLgs 152/2006. 
39 http://www.industrieambiente.it/primo_piano/2013_06/MSanna_Terre_da_scavo_danno_ambientale.pdf 
40 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/dlgs-1522006-allegato-1-bonifiche 
41 “9. Per "ripristino", anche "naturale", s'intende: nel caso delle acque, delle specie e degli habitat protetti, il ritorno 
delle risorse naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie; nel caso di danno al terreno, l'eliminazione di 
qualsiasi rischio di effetti nocivi per la salute umana e per la integrità ambientale. In ogni caso il ripristino deve 
consistere nella riqualificazione del sito e del suo ecosistema, mediante qualsiasi azione o combinazione di azioni, 
comprese le misure di attenuazione o provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora sia ritenuto ammissibile 
dall'autorità competente, sostituire risorse naturali o servizi naturali danneggiati.” 
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La Circolare del Ministero dell’Ambiente n.13338 del 14/05/2014 (42) interviene sulla tutela 
delle acque sotterranee nell’utilizzo delle terre e rocce da scavo 
Secondo questa Circolare nella equiparazione al suolo non contaminato (ex lettera b) articolo 185 
DLgs 152/2006) del materiale da riporto come definito dal Decreto 161 (vedi sopra in questo 
commento) nell’essere cioè considerati entrambi materiali come sottoprodotti e non rifiuti si precisa 
42 https://drive.google.com/file/d/0B1V2fxyvRBbLRkJIMVVuaE1JMDg/edit 
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Sulla definizione di Normale pratica industriale nel Decreto 161/2012 e nel DLgs 152/2006 
Secondo M. Sanna (43) “ Il fatto che sia l’articolo 4 del Decreto 161 che l’articolo 184bis usino la 
definizione “pratica industriale” è solo una somiglianza apparente perché quella contenuta nel 
Decreto rinvia all’allegato 3 dello stesso. E’ evidente che quanto in esso riportato per essere valido 
ed efficace non potrà risultare in contrasto con quanto previsto dai BREF di settore e dalla norme 
UNI che definiscono i materiali che i sottoprodotti vanno a sostituire e i prodotti che da essi 
possono essere ottenuti ed in particolare a quanto previsto dalla Circolare 15/7/2005 n. 5205(44). 
Né d’altra parte quanto in esso contenuto potrà configgere con le altre definizioni previste dalla 
parte IV del DLgs 152/2006, in particolare con quelle che definiscono i trattamenti di recupero e 
smaltimento di rifiuti previsti dagli allegati B e C, i quali certamente non potranno essere 
qualificati come trattamenti rientranti nella normale pratica industriale a meno che questa non 
riguardi il trattamento di rifiuti.” 
A conferma che questa coerenza appare a tutt’oggi e anche dopo il Decreto 161 tutta da dimostrare 
si veda nella tabella che segue un confronto, tra articolo 4 del Decreto 161 e giurisprudenza 
comunitaria e della nostra Cassazione, sui concetti di normale pratica industriale e di condizioni per 
il riutilizzo di un materiale come sottoprodotto e non come rifiuto. 
19 
Normale Pratica Industriale 
secondo Cassazione 
Normale pratica industriale 
secondo l’allegato 3 al Decreto 161/2012 
“il concetto di “normale pratica industriale” non può 
comprendere attività comportanti trasformazioni radicali 
del materiale trattato che ne stravolgano l’originaria 
natura, nonché tutti gli interventi manipolativi del 
residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel 
processo produttivo nel quale esso viene utilizzato. (45) 
tenuto conto dell'obbligo di interpretare in maniera 
estensiva la nozione di rifiuto, per limitare gli 
inconvenienti o i danni dovuti alla loro natura, 
occorre circoscrivere tale argomentazione, relativa ai 
sottoprodotti, alle situazioni in cui il riutilizzo di un bene, 
di un materiale o di una materia prima non sia solo 
eventuale, ma certo, senza trasformazione 
preliminare(46), e nel corso del processo di produzione (47) 
“…ai sensi del DLgs 152/2006 e s.m.i. il materiale in 
questione rappresenta rifiuto non pericoloso il cui 
riutilizzo necessita di preventivo trattamento e che si 
rende comunque necessario un processo di recupero per 
operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali 
può essere sottoposto il materiale da scavo, finalizzate al 
miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche 
per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e 
tecnicamente efficace. Tali operazioni in ogni caso 
devono fare salvo il rispetto dei requisiti previsti per i 
sottoprodotti, dei requisiti di qualità ambientale e 
garantire l'utilizzo del materiale da scavo 
conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. 
Fermo restando quanto sopra, si richiamano le 
operazioni più comunemente effettuate, che rientrano 
tra le operazioni di normale pratica industriale: 
- la selezione granulometrica del materiale da scavo; 
- la riduzione volumetrica mediante macinazione; 
- la stabilizzazione(50) a calce, a cemento o altra forma 
idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da 
scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro 
utilizzo, anche in termini di umidità, concordando 
preventivamente le modalità di utilizzo con l'ARPA o 
APPA competente in fase di redazione del Piano di 
43 In “Sottoprodotti e terre e rocce da scavo . Decreto 10 agosto 2012 n. 161” in IndustrieAmbiente.it 
44 Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale di quanto previsto dal Decreto Ministero 
dell’Ambiente 8/5/2003 n.203 “Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il 
fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non 
inferiore al 30% del fabbisogno medesimo. (Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5-8-2003) 
45 Cass. pen., sez. 3, n. 17453 del 17 aprile 2012 
46 La Corte di Giustizia ha ritenuto che se un materiale necessita di un'operazione di recupero per poter essere 
riutilizzato, anche quando una tale utilizzazione è certa, esso va considerato rifiuto fino al completamento 
dell'operazione…. In particolare i residui che non serviranno al processo di produzione e non possono essere sfruttati o 
commercializzati in una maniera diversa senza operazioni di trasformazioni preliminare sono rifiuti di cui il detentore si 
disfa. La loro eventuale sistemazione in armonia col paesaggio rappresenta solo un modo di trattarli rispettoso 
dell’ambiente ma non una tappa del processo di produzione (Corte di Giustizia Causa C-114/01, sentenza dell'11 
settembre 2003) 
47 Cass. pen., sez. 3, n. 17453 del 17 aprile 2012
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ottenere prodotti utilizzabili in diverse categorie di lavori: 
da quelli stradali, ferroviari a quelli edili. La Corte inoltre 
ha tenuto più volte ad evidenziare che già solo i 
procedimenti di stabilizzazione e frantumazione cui 
vengono sottoposti i materiali si pongono in contrasto 
con la definizione di sottoprodotto, perché per poter 
parlare di sottoprodotto, il materiale da riutilizzare non 
deve necessitare di alcuna trasformazione 
preliminare.”(48) 
“la preparazione del materiale per il suo riutilizzo avviene 
nel corso del processo di produzione e il materiale è 
successivamente spedito per poter essere riutilizzato, si 
ha allora un sottoprodotto, in conformità dei criteri 
stabiliti dalla Corte. In questo caso l'autorità competente 
dovrà determinare se le operazioni di cui si è detto in 
precedenza sono parte integrante del processo di 
produzione in corso. In tal senso la Commissione osserva 
che la posizione adottata dalla Corte nella causa C 
457/02, ordinanza dell'11 novembre 2004 traduce 
un'interpretazione restrittiva della nozione di processo di 
produzione.”(49) 
Utilizzo; 
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la 
maturazione del materiale da scavo al fine di conferire 
allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, 
l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione 
naturale degli additivi utilizzati per consentire le 
operazioni di scavo; 
- la riduzione della presenza nel materiale da scavo 
degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo 
esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, 
bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, 
qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni 
per esecuzione dell'escavo. 
Questa interpretazione della Corte di Giustizia sopra riportata nella tabelle di confronto è stata 
confermata, anche dopo la nuova Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98 anche recentemente dalla 
Avvocato della UE nelle conclusione del 16/5/2013 nella causa C113/12 : “dall’articolo 5 della 
summenzionata direttiva 2008/98 che, nello stabilire le condizioni da soddisfare affinché una 
sostanza o un oggetto possano essere considerati un «sottoprodotto» anziché un «rifiuto», si serve 
dei criteri fissati dalla dottrina della Corte di giustizia relativamente alla definizione di «rifiuto» 
nell’ambito della direttiva 75/442”. La Corte di Giustizia accogliendo tali conclusioni ha ribadito 
che il riutilizzo come sottoprodotto e non come rifiuto deve essere certo, non deve richiedere una 
trasformazione preliminare e deve intervenire nel corso del processo di produzione (Corte Giustizia 
3/1072013 causa C113/12). 
Il punto però ancora da approfondire è cosa si deve intendere per “non deve richiedere una 
trasformazione preliminare”. Una interpretazione restrittiva di tale definizione porterebbe ad una 
visione pregiudiziale come se: <<ogni residuo nascesse come rifiuto (mentre il residuo-sottoprodotto 
è tale, nella compresenza di certe condizioni, fin dall’origine e non va confuso con il 
prodotto ottenuto dal recupero dei rifiuti, ex art. 184-ter) e temendo, a volte aprioristicamente, che 
il materiale definito “sottoprodotto” nascondesse, in realtà, un residuo-rifiuto (che vuole sottrarsi 
alla sua disciplina…), hanno interpretato restrittivamente la nozione di “trattamenti ammessi”. 
Con il risultato di azzerare quasi del tutto la tipologia dei sottoprodotti (nel momento in cui si 
escludeva qualsiasi intervento di selezione, macinazione, evaporazione, triturazione, riduzione 
50 Secondo la Circolare Ministero Ambiente n.13338 del 14/05/2014 se il terreno è contaminato e l’aggiunta di calce o 
di altra sostanze è finalizzata anche a modificare le caratteristiche chimico fisiche, al fine di garantire che l’utilizzo nel 
ciclo di produzione avvenga nel rispetto di tutti i requisiti sanitari e ambientali, non si tratta più di normale pratica 
industriale ma di attività di gestione rifiuti. https://drive.google.com/file/d/0B1V2fxyvRBbLRkJIMVVuaE1JMDg/edit 
48 Cassazione penale sez.3^ 2/12/2011 sentenza n.45023 
49 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa alla Comunicazione interpretativa 
sui rifiuti e sui sottoprodotti (Bruxelles, 21.2.2007 COM(2007) 59 definitivo)
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volumetrica, maturazione ecc. letto come “operazione di recupero di rifiuti”) e di ampliare a 
dismisura quella dei rifiuti.>> (51) 
Un tentativo di risposta a questo quesito secondo una parte della dottrina (vedi nota a fondo pagina 
precedente) è nell’allegato 3 al Decreto 161. Anche se la Circolare Ministero Ambiente n.13338 del 
14/5/2014 afferma che quanto disposto dall’allegato 3 non può essere in contrasto con la lettera c) 
comma 1 articolo184bis: “c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun 
ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;”. 
Ma c’è anche chi mettendo in rilievo le contraddizioni tra il Decreto 161 e la normativa e 
giurisprudenza UE sulla definizione di sottoprodotto sottolinea come: “Ed è appena il caso di 
evidenziare, in conclusione, che ogni diversità del regolamento amministrativo in esame rispetto 
alla disposizione base della legge (art. 184-bis D. Lgs 152/06) comporta la possibilità per il giudice 
italiano di disapplicare direttamente la norma regolamentare illegittima. Così come le difformità 
delle sopra citate norme di legge italiane su terre e rocce da scavo rispetto alla normativa 
comunitaria possono essere fatte valere con ricorso alla Corte costituzionale8 ed alla Corte di 
giustizia europea.” (52) 
QUANDO IL MATERIALE DA SCAVO DIVENTA SOTTOPRODOTTO SECONDO IL DECRETO 
161/2012 (comma 1 articolo 4) 
a) il materiale da scavo é generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte 
integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale; 
b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo: 
b.1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale é stato generato, o di un'opera diversa, 
per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a 
mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; 
b.2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava; 
c) il materiale da scavo é idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore 
trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'Allegato 3 (53); 
d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), 
soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato 4 (54). 
51 Avv. Pasquale Giampietro Avv. Alfredo Scialò Avv. Michele Petronzi “Il nuovo statuto delle terre e rocce da scavo 
secondo il D.M. n.161/2012” in lexambiente.it 21/11/2012. 
52 G. Amendola “LA NUOVA DISCIPLINA PER TERRE E ROCCE DA SCAVO: IL REGOLAMENTO N. 161” in 
Ambiente e sicurezza sul lavoro 2012, n. 11 
http://www.lexambiente.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8842:rifiuti-nuova-disciplina-per-terre-e-rocce- 
21 
da-scavo-&catid=179:dottrina179&Itemid=30 
53 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/decreto-161-2012-terre-e-rocce-di-scavo-allegato-3 
54 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/decreto-ministero-ambiente-161-2012-terre-e-rocce-scavo-allegato-iv
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COME SI DIMOSTRA IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI ELENCATE NEL PARAGRAFO 
PRECEDENTE IL PIANO DI UTILIZZO DEL MATERIALE DI SCAVO (comma 2 articolo 4 e 
articolo 5) 
Dal proponente, cioè da colui che vuole effettuare l’uso dei materiali di scavo come non rifiuti 
tramite il Piano di Utilizzo e con una dichiarazione sostitutiva (55) dell'atto di notorietà del Legale 
rappresentante della persona giuridica o dalla persona fisica proponente l'opera. 
IL PIANO DI UTILIZZO DEL MATERIALE DI SCAVO (articolo 5) 
Modalità di redazione (prima parte comma 2 articolo 5) 
Il Piano di Utilizzo è redatto secondo gli indirizzi dell’allegato V (56) 
Modalità di presentazione (comma 1 articolo 5) 
Il Piano di Utilizzo del materiale da scavo é presentato (anche in via telematica) dal proponente 
all'Autorità competente (l’autorità che autorizza l’opera da cui deriva il materiale di scavo da 
riutilizzare) almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera. Il 
proponente ha facoltà di presentare il Piano di Utilizzo all'Autorità competente in fase di 
approvazione del progetto definitivo dell'opera. 
22 
Chi è il proponente del Piano di Utilizzo 
Secondo la lettera q comma 1 articolo 1 del Decreto 161 è colui che presenta il Piano di Utilizzo. 
Definizione quindi tautologica. Alla lettera del testo del Decreto non è chiaro se sia l’appaltatore 
dell’opera che produce il materiale da scavo o il committente della stessa. Il Piano viene presentato 
prima dell’inizio lavori, quindi se c’è un appaltatore non è detto sia ancora entrato in gioco. 
Diversa ancora è la figura dell’Esecutore del Piano di Utilizzo che infatti ha una sua definizione 
distinta da quella del Proponente ex lettera r) comma 1 articolo 1 del Decreto 161. Ed è l’esecutore 
il vero responsabile del corretto uso, ai sensi del Decreto 161, del materiale di scavo come 
sottoprodotto (vedi in particolare successivamente commento articolo 9 del Decreto 161. 
55 “1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato é 
sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 2. 
La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi 
ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei 
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i 
fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia 
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di 
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei 
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.” (articolo 47 
DPR 445/2000 Disposizioni in materia di documentazione amministrativa) 
56 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/decreto-161-2012-terre-e-rocce-di-scavo-allegato-5
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Il Piano di Utilizzo precede la VIA (ultima parte comma 1 articolo 5) 
Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale, ai sensi della 
normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto dal presente Regolamento deve avvenire 
prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale. 
Richiesta Integrazioni al Piano di Utilizzo (ultima parte comma 2 articolo 5) 
L'Autorità competente può chiedere, in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla presentazione 
del Piano di Utilizzo, integrazioni alla documentazione presentata. 
Mancato superamento Concentrazioni di soglia di contaminazione del materiale di scavo sulla 
base del Piano di Utilizzo (comma 3 articolo 5) 
Nel caso in cui per il materiale da scavo il Piano di Utilizzo dimostri che le concentrazioni di 
elementi e composti di cui alla tabella 4.1 (57) dell'allegato 4 del presente regolamento non superino 
le 
Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) cioè i limiti (58) per i vari inquinanti con 
riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di 
destinazione secondo il Piano di Utilizzo, l'Autorità competente, entro novanta giorni dalla 
presentazione del Piano di Utilizzo o delle eventuali integrazioni, verificata la conformità del Piano 
all’allegato V del presente Decreto Ministeriale, lo approva o lo rigetta. 
Secondo Circolare Ministero Ambiente del 14/5/2014 n.13338 : “…si osserva che il riutilizzo in 
situ dei terreni è sempre consentito nel rispetto dei valori di CSC stabiliti sulla base della 
destinazione d’uso dell’area di destinazione. È evidente che, in caso di presenza di sub aree con 
destinazioni non coincidenti, nell’ambito del medesimo sito di bonifica devono valere i limiti più 
restrittivi vigenti.” 
“In riferimento alle modalità di caratterizzazione dei materiali di riporto, pur condividendo la 
necessità di garantire la rappresentatività delle analisi per tutte le frazioni granulometriche che 
compongono tali materiali, ivi incluse quelle grossolane, si ritiene necessario, in considerazione 
della estrema eterogeneità dei materiali di riporto una valutazione tecnica di preliminare da parte 
di ARPA, da condursi caso per caso, in merito alla procedure da adottare per la preparazione dei 
campioni” 
57 Arsenico; cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame, zinco, mercurio, idrocarburi con catena C>12, idrocarburi pesanti, 
cromo totale, cromo VI, amianto, BTEX (Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xileni), IPA. 
Per l’analisi degli idrocarburi C>12 vedi questa metodologia ISPRA 
http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00010400/10425-mlg-75-2011.pdf/ 
Sia per i BTEX che per gli IPA le analisi sono da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di 
distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione, e ad insediamenti che possono aver influenzato le 
caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli 
elencati nella tabella 1 Allegato 5 Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo 152 del 2006 e s.m.i.. 
58 Vedi colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 a questo link http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/dlgs- 
1522006-allegati-ii-iiiivv-bonifiche Si tratta dei limiti che se superati comportano l’avvio della ordinaria procedura di 
bonifica ai sensi dell’articolo 242 del DLgs 152/2006 
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Conseguenze rigetto Piano di Utilizzo da parte della Autorità competente (seconda parte 
comma 3 articolo 5 
In caso di diniego è fatta salva la facoltà per il proponente di presentare un nuovo Piano di 
Utilizzo. 
L'Autorità competente ha la facoltà di chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale 
(ARPA) con provvedimento motivato (59), entro trenta giorni dalla presentazione della 
dichiarazione sostitutiva di avvenuto rispetto dell’allegato V al presente Decreto 161/2012 nella 
redazione del Piano di Utilizzo o dell'eventuale documentazione di integrazione richiesta al 
proponente, di verificare, sulla base del Piano di Utilizzo ed a spese del proponente la sussistenza 
del rispetto dei requisiti ex allegato V. 
In tal caso l'ARPA o APPA, può chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in 
contraddittorio, accerta entro quarantacinque giorni la sussistenza dei requisiti di cui sopra, 
comunicando gli esiti all'Autorità competente. 
Decorso il sopra menzionato termine di novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo 
all'Autorità competente o delle eventuali integrazioni, il proponente gestisce il materiale da scavo 
nel rispetto del Piano di Utilizzo, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la 
realizzazione dell'opera. Si applica quindi una sorta di silenzio assenso 
molto discutibile soprattutto in una materia delicata come questa. 
Superamento Concentrazioni di soglia di contaminazione del materiale di scavo sulla base del 
Piano di Utilizzo (comma 4 articolo 5) 
Nel caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni naturali, nel 
materiale da scavo le concentrazioni degli elementi e composti di cui alla Tabella 4.1 dell'allegato 
4 (60), superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (61), è fatta salva la possibilità che le 
concentrazioni di tali elementi e composti vengano assunte pari al valore di fondo naturale 
esistente per tutti i parametri superati. 
A tal fine, in fase di predisposizione del Piano di Utilizzo, il proponente segnala il superamento di 
cui sopra all'Autorità competente, presentando un piano di accertamento per definire i valori di 
fondo da assumere. 
Tale piano è eseguito in contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) 
competente per territorio. 
Sulla base dei valori di fondo definiti dal piano di accertamento, il proponente presenta il Piano di 
Utilizzo. In tal caso l'utilizzo del materiale da scavo sarà consentito nell'ambito dello stesso sito di 
produzione. 
Nell'ipotesi di utilizzo in sito diverso rispetto a quello di produzione ciò dovrà accadere in un 
ambito territoriale con fondo naturale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i 
parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. 
Secondo la Circolare Ministero Ambiente del 14/5/2014 (62) : “l’utilizzo del suolo escavato non 
contaminato e di altro materiale allo stato naturale al di fuori del sito di produzione può avvenire, 
59 Tenuto conto, ex comma 10 articolo 5 del presente Decreto Ministeriale 161/2012 , della tipologia di area in cui 
viene realizzata l'opera e alla sua eventuale conoscenza di pregressi interventi antropici non sufficientemente 
indagati nell'area di intervento 
60 Vedi elenco nota 6 
61 Vedi nota 7 
62 https://drive.google.com/file/d/0B1V2fxyvRBbLRkJIMVVuaE1JMDg/edit 
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previa valutazione, ai sensi, nell’ordine, degli articolo 183 comma 1 lettera a) (63), 184bis (64), 184 
ter (65) DLgs 152/2006.” 
Sito di produzione del materiale da scavo coincide con un sito di bonifica (comma 5 articolo 5) 
Nel caso in cui il sito di produzione interessi un sito oggetto di interventi di bonifica, ovvero di 
ripristino (66) ambientale ai sensi della normativa sul danno ambientale (67), il proponente 
(all’utilizzo dei materiali di scavo) chiede che i requisiti per verificare il rispetto del presente 
Decreto 161/2012 (sopra descritti) siano individuati dall'Agenzia regionale di protezione. 
L'ARPA competente, entro sessanta giorni dalla suddetta richiesta, comunica al proponente se per i 
materiali da scavo, ivi compresi i materiali da riporto, i valori riscontrati per 
tutti gli elementi inquinanti rispettino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (68), con 
riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione indicata dal Piano 
di Utilizzo. 
In caso di esito positivo, il proponente può presentare il Piano di Utilizzo secondo la procedura 
generale descritta nei precedenti paragrafi di commento dell’articolo 5 del presente Decreto 
161/2012. 
Efficacia temporale del Piano di Utilizzo (comma 6 articolo 5) 
Il Piano di Utilizzo definisce la durata di validità del piano stesso. Decorso tale termine temporale il 
Piano di Utilizzo cessa di produrre effetti ai sensi del presente regolamento. Salvo deroghe 
espressamente motivate dall'Autorità competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei 
lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo. 
Resta impregiudicata la facoltà di presentare, entro i due mesi antecedenti la scadenza dei predetti 
termini, un nuovo Piano di Utilizzo che ha la durata massima di un anno. 
Conseguenza mancato rispetto termini efficacia temporale del Piano di Utilizzo (comma 7 
articolo 5) 
Allo scadere dei termini di efficacia temporale del Piano di utilizzo, viene meno la qualifica di 
sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale 
come rifiuto ai sensi della normativa di cui alla parte IV del DLgs 152/2006. 
63 “a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di 
disfarsi;” 
64 Condizioni per la definizione di sottoprodotto 
65 Condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto 
66“ 9. Per "ripristino", anche "naturale", s'intende: nel caso delle acque, delle specie e degli habitat protetti, il ritorno 
delle risorse naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie; nel caso di danno al terreno, l'eliminazione di 
qualsiasi rischio di effetti nocivi per la salute umana e per la integrità ambientale. In ogni caso il ripristino deve 
consistere nella riqualificazione del sito e del suo ecosistema, mediante qualsiasi azione o combinazione di azioni, 
comprese le misure di attenuazione o provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora sia ritenuto ammissibile 
dall'autorità competente, sostituire risorse naturali o servizi naturali danneggiati.” (comma 9 articolo 302 DLgs 
152/2006) 
67 Parte VI al DLgs 152/2006 
68 Vedi nota 7 
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Conseguenze violazione obblighi del Piano di Utilizzo (comma 8 articolo 5) 
In caso di violazione degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo viene meno la qualifica di 
sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale 
come rifiuto ai sensi della parte IV del DLgs 152/2006 (69). 
Conseguenze venir meno condizioni che giustificazione la definizione di sottoprodotto al 
materiale di scavo (comma 9 articolo 5) 
Fatto salvo una modifica sostanziale (70) del Piano di Utilizzo secondo l’articolo 8 del presente 
Decreto 161/2012, il venir meno di una delle condizioni di utilizzo come sottoprodotto del materiale 
di scavo, fa cessare gli effetti del Piano di Utilizzo e comporta l'obbligo di gestire il relativo 
materiale da scavo come rifiuto. 
69 Secondo P. Giampietro in “Il nuovo statuto delle terre e rocce da scavo” in lexambiente.it del 8/1072012: ” Questa 
previsione, per la sua genericità, suscita seri dubbi di legittimità in quanto la norma primaria che conferiva al Governo 
la potestà di dare attuazione al comma 2, dell’art. 184bis, del T.U. cit. (sul sottoprodotto), con riferimento alle terre e 
rocce, previa abrogazione dell’art. 186 cit., limitava l’intervento dell’esecutivo all’adozione di “misure per stabilire 
criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze od oggetti (come i materiali da 
scavo) siano considerati sottoprodotti e non rifiuti”. Ebbene, in tale ambito, assai ristretto (di integrazione e 
completamento delle quattro “condizioni” di legge), mentre non v’è dubbio che l’inosservanza del Regolamento (che 
introduce “i criteri qualitativi da soddisfare", ex art. 2,) comporta certamente la perdita (o il non acquisto) della 
qualifica di sottoprodotto. Altrettanto non può comminarsi, a mio avviso (perdita della qualifica), per la violazione di 
quelle diposizioni regolamentari che introducono, ex novo, obblighi e/o oneri del tutto formali, di tipo burocratico-procedimentali 
che non hanno nulla a che vedere con la qualità delle terre e rocce (che, in ipotesi hanno già raggiunto 
i requisiti del sottoprodotto, rispettando cioè le “condizioni” di legge e “i criteri qualitativi” introdotti dal 
regolamento). Si pensi all’utilizzo del materiale da scavo a ridosso dell’avvenuta scadenza del Piano (v. art. 5, comma 
7), alla tardiva dichiarazione di effettuato utilizzo (art. 12, comma 4); al luogo e ai tempi di conservazione della 
documentazione (ex art. 7), ecc. In queste ed altre previsioni, il regolamento sembra introdurre, indirettamente e 
surrettiziamente, nuove fattispecie di reato (di gestione abusiva di rifiuti) sol perché le modalità di gestione delle terre e 
rocce non rispettano delle prescrizioni puramente formali ed estrinseche che non incidono affatto sulla ricorrenza, in 
concreto, delle condizioni e dei “criteri qualitativi o quantitativi” richiesti dall’art. 184bis (che, in ipotesi, i materiali 
da scavo possiedono), con l’effetto, però, di far loro perdere la qualifica di sottoprodotto e di ricacciarli nell’area del 
rifiuto.” 
70 “2. Costituisce modifica sostanziale: a) l'aumento del volume in banco oggetto del Piano di Utilizzo in 
misura superiore al 20%; b) la destinazione del materiale escavato ad un sito di destinazione o ad un utilizzo 
diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo; c) la destinazione del materiale escavato ad un sito di deposito 
intermedio diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo; d) la modifica delle tecnologie di scavo.“ (comma 2 
articolo 8) 
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UTILIZZO MATERIALE DI SCAVO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA (articolo 6) 
In situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore, la sussistenza dei requisiti per 
rispettare quanto previsto dal presente Decreto (vedi in particolare allegato 4), è attestata alla 
Autorità competente mediante una dichiarazione sostitutiva (71). 
La dichiarazione sostitutiva è rilasciata secondo le modalità dell’allegato 7 (72) al presente Decreto 
161/2012. 
Dalla data della predetta dichiarazione il materiale da scavo può essere gestito nel rispetto di 
quanto dichiarato. 
Entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di cui 
al precedente periodo deve comunque presentare il Piano di Utilizzo secondo le modalità ordinarie 
viste in precedenza commentando l’articolo 5. 
In sostanza la differenza rispetto alla procedura ordinaria è che nel caso di emergenza si inizia il 
riutilizzo del materiale da scavo prima della presentazione/approvazione del piano di Utilizzo. La 
garanzia del rispetto dei criteri ed obiettivi del presente Decreto ed in particolare dell’allegato 4 è 
data da una sorta di autocertificazione del proponente attraverso la sopra citata dichiarazione 
sostitutiva. 
La deroga suddetta non si applica nel caso (sopra esaminato vedi commento al paragrafo 5 articolo 
5) che il sito di produzione del materiale da scavo si collochi in un sito di bonifica ai sensi della 
Parte IV DLgs 152/2006. 
MODALITÀ CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI UTILIZZO DEL MATERIALE DA 
SCAVO (articolo 7) 
Il Piano di Utilizzo di cui all'articolo 5 nonché le dichiarazioni nell’utilizzo in stato di emergenza, 
devono essere conservati presso il sito di produzione del materiale escavato o presso la sede 
legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore. 
La documentazione di cui sopra é conservata per cinque anni e resa disponibile in qualunque 
momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta. Copia di tale documentazione deve essere 
conservata anche presso l'Autorità competente. 
COMUNICAZIONE DEL NOME DELL’ESECUTORE DEL PIANO DI UTILIZZO (articolo 9) 
Il proponente del Piano di Utilizzo deve comunicare all'Autorità competente l'indicazione 
dell'esecutore del Piano di Utilizzo prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera. 
71 “1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato é 
sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 2. 
La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi 
ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei 
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i 
fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia 
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di 
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei 
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.” (articolo 47 
DPR 445/2000 Disposizioni in materia di documentazione amministrativa) 
72 http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=012G018200700010110001&dgu=2012-09- 
21&art.dataPubblicazioneGazzetta=2012-09-21&art.codiceRedazionale=012G0182&art.num=1&art.tiposerie=SG 
27
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Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 
A far data dalla suddetta comunicazione, l'esecutore del Piano di Utilizzo e' tenuto a far proprio e 
rispettare il Piano di Utilizzo e ne é responsabile. 
L'esecutore del Piano di Utilizzo redigerà la modulistica necessaria a garantire la tracciabilità del 
materiale di cui agli allegati 6 (73) (documento di trasporto del materiale di scavo) e 7 (74) 
(dichiarazione di avvenuto utilizzo del materiale da scavo secondo il piano di utilizzo approvato o 
autocertificato dopo l’inizio lavori). 
DEPOSITO IN ATTESA DI UTILIZZO (commi 1 e 2 articolo 10) 
Il deposito del materiale escavato in attesa dell'utilizzo secondo il Piano apposito sopra descritto, 
avviene all'interno del sito di produzione e dei siti di deposito intermedio e dei siti di 
destinazione. 
Il Piano di Utilizzo indica il sito o i siti di deposito intermedio. In caso di variazione dei siti di 
deposito intermedio indicati nel Piano di Utilizzo, il proponente aggiorna il piano medesimo in 
conformità alla procedura di modifica ex articolo 8 del presente Decreto 161/2012. 
MODALITÀ GESTIONE DEPOSITO IN ATTESA DI UTILIZZO (COMMI 3 – 5 ARTICOLO 10) 
Il deposito di materiale escavato deve essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo 
rispetto ai rifiuti eventualmente presenti nel sito in un deposito temporaneo. 
Il deposito del materiale escavato avviene in conformità al Piano di Utilizzo identificando, 
tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile, le informazioni relative al sito di 
produzione, le quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del Piano di Utilizzo. 
Il deposito del materiale escavato avviene tenendo fisicamente distinto il materiale escavato 
oggetto di differenti piani di utilizzo. 
Il deposito del materiale escavato non può avere durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo. 
Decorso il periodo di durata del Piano di Utilizzo viene meno, con effetto immediato, la qualifica di 
sottoprodotto del materiale escavato non utilizzato in conformità al Piano di Utilizzo e, pertanto, 
tale materiale deve essere trattato quale rifiuto, nel rispetto di quanto indicato dalla parte quarta del 
decreto legislativo n.152 del 2006 e successive modificazioni. 
Resta impregiudicata la facoltà di presentare un nuovo Piano di Utilizzo. 
73http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1 
&art.codiceRedazionale=012G0182&art.dataPubblicazioneGazzetta=2012-09- 
21&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=6#art 
74http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1 
&art.codiceRedazionale=012G0182&art.dataPubblicazioneGazzetta=2012-09- 
21&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=7#art 
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  • 1. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO CONSIDERATI COME SOTTOPRODOTTI E NON COME RIFIUTI LIMITI E CONTRADDIZIONI CON LA NORMATIVA E LA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E NAZIONALE A cura Dott. Marco Grondacci 1 La Spezia 20-11- 2014
  • 2. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Sommario PARTE 1 ............................................................................................................................................. 5 LA DISCIPLINA DELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO CHE HA PORTATO AL DECRETO 161/2012............................................................................................................................................... 5 LA LEGGE 27/2012: DELEGA AL GOVERNO PER DISCIPLINARE LA ESCLUSIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO DAI RIFIUTI ................................................................. 5 INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONCETTO DI MATERIALE DI RIPORTO SECONDO LA LEGGE 28/2012: EVOLUZIONE DOPO IL DECRETO 161/2012 .................... 5 MATERIALI DI SCAVO DALLE MINIERE DISMESSE ............................................................ 8 I TENTATIVI DI ESCLUDERE EX LEGE DAI RIFIUTI I MATERIALI DA SCAVO SONO STATI BOCCIATI DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE E DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE .......................................................................................................................... 9 PARTE II ........................................................................................................................................... 11 LA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEL MATERIALE DA SCAVO NELLE OPERE SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE .......................................................................................................... 11 TESTO DEL DECRETO 10 AGOSTO 2012 N.161 ................................................................... 11 TESTO DEL PARERE FAVOREVOLE DEL CONSIGLIO DI STATO AL DECRETO 161/2012 (Parere n.334 del 2012) .................................................................................................. 11 LA INTERPRETAZIONE DELL’ANCE SUL DECRETO 161/2012 ......................................... 11 NORMA DEL TESTO UNICO AMBIENTALE (DLgs 152/2006) ATTUATA DAL PRESENTE DECRETO MINISTERIALE ................................................................................... 11 AMBITI DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONE DEL DECRETO 161/2012 (articolo 3 DM 161/2012) ....................................................................................................................................... 12 IL DECRETO 161/2012 SI APPLICA SOLO ALLE OPERE SOTTOPOSTE A VIA E AIA .... 12 I PARAMETRI EX LEGE SULLA BASE DEI QUALI DEVE ESSERE VALUTATA LA LEGITTIMITÀ DELLA DEFINIZIONE DI MATERIALE DA SCAVO A CUI SI APPLICA IL PRESENTE DECRETO 161/2012 ................................................................................................ 12 La problematica della tutela delle acque sotterranee ................................................................. 16 La Circolare del Ministero dell’Ambiente n.13338 del 14/05/2014 interviene sulla tutela delle acque sotterranee nell’utilizzo delle terre e rocce da scavo ....................................................... 18 Sulla definizione di Normale pratica industriale nel Decreto 161/2012 e nel DLgs 152/2006 . 19 QUANDO IL MATERIALE DA SCAVO DIVENTA SOTTOPRODOTTO SECONDO IL DECRETO 161/2012 (comma 1 articolo 4) .................................................................................. 21 COME SI DIMOSTRA IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI ELENCATE NEL PARAGRAFO PRECEDENTE IL PIANO DI UTILIZZO DEL MATERIALE DI SCAVO ............................... 22 IL PIANO DI UTILIZZO DEL MATERIALE DI SCAVO (articolo 5) ....................................... 22 Modalità di redazione (prima parte comma 2 articolo 5) ........................................................... 22 Modalità di presentazione (comma 1 articolo 5) ....................................................................... 22 Chi è il proponente del Piano di Utilizzo ................................................................................... 22 Il Piano di Utilizzo precede la VIA (ultima parte comma 1 articolo 5) ..................................... 23 2
  • 3. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Richiesta Integrazioni al Piano di Utilizzo (ultima parte comma 2 articolo 5) .......................... 23 Mancato superamento Concentrazioni di soglia di contaminazione del materiale di scavo sulla base del Piano di Utilizzo (comma 3 articolo 5) ........................................................................ 23 Conseguenze rigetto Piano di Utilizzo da parte della Autorità competente (seconda parte comma 3 articolo 5 ..................................................................................................................... 24 Superamento Concentrazioni di soglia di contaminazione del materiale di scavo sulla base del Piano di Utilizzo (comma 4 articolo 5) ...................................................................................... 24 Sito di produzione del materiale da scavo coincide con un sito di bonifica (comma 5 articolo 5) .................................................................................................................................................... 25 Efficacia temporale del Piano di Utilizzo (comma 6 articolo 5) ................................................ 25 Conseguenza mancato rispetto termini efficacia temporale del Piano di Utilizzo (comma 7 articolo 5) ................................................................................................................................... 25 Conseguenze violazione obblighi del Piano di Utilizzo (comma 8 articolo 5) .......................... 26 Conseguenze venir meno condizioni che giustificazione la definizione di sottoprodotto al materiale di scavo (comma 9 articolo 5) .................................................................................... 26 UTILIZZO MATERIALE DI SCAVO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA (articolo 6) ........... 27 MODALITÀ CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI UTILIZZO DEL MATERIALE DA SCAVO (articolo 7) ................................................................................................................ 27 COMUNICAZIONE DEL NOME DELL’ESECUTORE DEL PIANO DI UTILIZZO (articolo 9) ........................................................................................................................................................ 27 DEPOSITO IN ATTESA DI UTILIZZO (commi 1 e 2 articolo 10)......................................... 28 MODALITÀ GESTIONE DEPOSITO IN ATTESA DI UTILIZZO (COMMI 3 – 5 ARTICOLO 10) ............................................................................................................................. 28 DOCUMENTAZIONE CHE ACCOMPAGNA IL TRASPORTO MATERIALE DA SCAVO (articolo 11) .................................................................................................................................... 29 DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO - D.A.U. (ARTICOLO 12)............................ 29 UTILIZZO DEL MATERIALE SCAVATO NON DA PARTE DEL PROPONENTE – ESECUTORE (comma 5 articolo 12) ........................................................................................... 30 GESTIONE DEI DATI (ARTICOLO 13) .................................................................................... 30 CONTROLLI E ISPEZIONI (ARTICOLO 14)............................................................................. 30 QUANDO IL MATERIALE SCAVATO TORNA AD ESSERE RIFIUTO ................................ 31 I PROFILI PENALI DELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO DOPO IL DECRETO 161/2012 ..................................................................................................................... 31 PARTE III .......................................................................................................................................... 35 LA DISCIPLINA DEI MATERIALE DA SCAVO PER I PICCOLI CANTIERI ........................... 35 LA NORMATIVA PREVIGENTE ............................................................................................... 35 LA DISCIPLINA DELL’ARTICOLO 41BIS LEGGE 98/2013: AMBITO DI APPLICAZIONE ........................................................................................................................................................ 35 LA DISCIPLINA DELL’ARTICOLO 41BIS LEGGE 98/2013: CONDIZIONI PER CONSIDERARE MATERIALE DI SCAVO COME SOTTOPRODOTTO NEI CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI .............................................................................................................. 35 3
  • 4. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ LA DISCIPLINA DELL’ARTICOLO 41BIS LEGGE 98/2013: LA PROCEDURA PER OTTENERE LA QUALIFICA DI SOTTOPRODOTTO AL MATERIALE DI SCAVO DA CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI ..................................................................................... 36 LA DISCIPLINA DELL’ARTICOLO 41BIS RISPONDE E SUPERA ANCHE ALLE NORME REGIONALI EMANATE NEL REGIME PREVIGENTE........................................................... 37 LA STORIA CONTINUA….. ....................................................................................................... 41 APPENDICE ...................................................................................................................................... 43 CONDIZIONE DI ESCLUSIONE DEI SOTTOPRODOTTI DALLA NOZIONE DI RIFIUTO IN GENERALE ................................................................................................................................. 43 NELLA DIRETTIVA 2008/98 ...................................................................................................... 43 I SOTTOPRODOTTI NEL T.U. AMBIENTALE ......................................................................... 44 GIURISPRUDENZA NAZIONALE SIGNIFICATIVA SUL CONCETTO DI SOTTOPRODOTTO ..................................................................................................................... 44 Cassazione 16727/2011: ............................................................................................................ 44 Cassazione penale, sez. III, 17 aprile 2012, n. 17453) ............................................................... 44 Cass. Sez. III n. 34753 del 26 settembre 2011 ........................................................................... 46 Cassazione penale sez.3^ 2/12/2011 sentenza n.45023 ............................................................. 46 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE INTERPRETATIVA SUI RIFIUTI E SUI SOTTOPRODOTTI (BRUXELLES, 21.2.2007 COM(2007) 59 DEFINITIVO) ........................ 47 Finalità della Comunicazione ..................................................................................................... 47 Perché delle linee guida? ............................................................................................................ 47 Ricostruzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla nozione generale di definizione di rifiuto................................................................................................................... 48 Ricostruzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla distinzione tra residuo di produzione e prodotto ................................................................................................................ 48 Casi in cui solo una parte di materiale viene riutilizzata ........................................................... 49 Casi in cui il materiale è depositato a tempo inedeterminato .................................................... 49 Casi in cui il riutilizzo apporta un vantaggio finanziario al detentore di rifiuti ......................... 49 Il caso in cui un materiale necessita di un'operazione di recupero per poter essere riutilizzato 49 Altri elementi presi in considerazione dalla Corte per distinguere tra rifiuti e sottoprodotti .... 50 LE TENDENZE CONTRADDITTORIE DELLA RECENTE NORMATIVA NAZIONALE SULLA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO ........................................................................ 52 4
  • 5. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ PARTE 1 LA DISCIPLINA DELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO CHE HA PORTATO AL DECRETO 161/2012 LA LEGGE 27/2012: DELEGA AL GOVERNO PER DISCIPLINARE LA ESCLUSIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO DAI RIFIUTI In realtà già la legge 27/2012 prevedeva il Decreto ora emanato. Secondo l’articolo 49 della presente legge di conversione si fa rinvio ad una apposito Decreto Ministero Ambiente di concerto con le Infrastrutture al fine di stabilire le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti come definiti dall’articolo 184 bis del DLGS 152/2006. La norma è servita anche per colmare la lacuna in materia di rispetto dei principi costituzionali sulla gerarchia delle fonti sollevata dal Consiglio di Stato in sede del primo parere sulla prima proposta di regolamento sulle terre rocce di scavo. Quel parere n.4805/2011(1) osservava che all’epoca: “ l’attuale disciplina del reimpiego delle terre e delle rocce da scavo è dettata dall’art.186 del DLgs 3 aprile 2006 n.152, disciplina che, all’esito della entrata in vigore del regolamento il cui schema è all’attenzione della Sezione, verrà abrogata in forza di quanto previsto dall’art.39, comma 4, del d.lgs. 3 dicembre 2010 n. 205. Orbene, la Sezione non può esimersi dall’evidenziare che in tal modo si verifica un effetto delegificante mediante l’emanazione di un semplice decreto ministeriale (fonte normativa espressamente prevista per la disciplina in esame dall’art.184 bis., comma 2, del d.lgs. n. 152/2010), anziché mediante regolamento governativo, come previsto specificamente dall’art 17, comma 2, della legge n. 400/1988, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.” In particolare secondo il comma 1ter dell’articolo 49 della legge 27/2012 Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui sopra è abrogato l’articolo 186 del DLgs 15272006. L’articolo 186 era quello che fino al Decreto che stiamo esaminando disciplinava le condizioni in base alle quali terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, potevano essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati. Sul regime transitorio tra il la disciplina ex articolo 186 DLgs 152/2006 e attuale Decreto 161 vedi, in questo commento, il paragrafo “I PROFILI PENALI DELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO DOPO IL DECRETO 161/2012” . INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONCETTO DI MATERIALE DI RIPORTO SECONDO LA LEGGE 28/2012 (2): EVOLUZIONE DOPO IL DECRETO 161/2012 La legge 28/2012 vuole fornire una interpretazione autentica dell’articolo 185 in rapporto ai materiali da riporto. Secondo Amendola (in lexambiente 18/4/2012 (3)): “ premesso che l’art. 185 è di diretta derivazione comunitaria, il nostro ineffabile legislatore vuole equiparare al suolo, alle 5 1 http://www.giustizia-amministrativa. it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20C/2011/201104805/Provvedimenti/201104278_ 27.XML 2http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201 2-03-24&atto.codiceRedazionale=12A03488&elenco30giorni=false 3 http://www.lexambiente.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8029:rifiuti-terre-da-scavo-e-matrici-materiali- di-riporto&catid=179&Itemid=30
  • 6. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ terre da scavo e all’ ”altro materiale allo stato naturale”, di cui parla la direttiva, anche materiali di riporto estranei, eterogenei e non naturali. Altro che “interpretazione autentica”! Questo è, con tutta evidenza, un allargamento assolutamente al di fuori dell’ambito voluto e consentito dal legislatore comunitario.” L’articolo 185 del TU ambientale riporta le tipologie di materiali non sottoposto alla disciplina della parte IV (gestione rifiuti). Tra questi b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato (ferma restando la normativa sulle bonifiche) non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt.239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; (4) Inoltre il comma 4 di detto articolo 185 afferma che il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, non sono classificati come rifiuti se qualificati come sottoprodotti o preventivamente trattati. Secondo l’articolo 3 comma 1 della legge 28/2012 le definizioni di suolo suddette si applicano anche alle matrici materiali di riporto (ex allegato II alla Parte IV TU ambiente) (5). La citazione dell’allegato II da parte della legge 28/2012 peraltro non corrisponde, sul punto, al contenuto di questo allegato. Infatti l’allegato II alla Parte IV del DLgs 152/2006 non contiene una definizione precisa di materiali di riporto, ma si limita a citare tali materiali nella sezione rappresentazione dello stato di contaminazione del sottosuolo: “L’elaborazione dei risultati analitici deve esprimere la incertezza del valore di concentrazione determinato per ciascun campione: in considerazione della eterogeneità delle matrici suolo, sottosuolo e materiali di riporto la deviazione standard per ogni valore di concentrazione determinato, da confrontare con i valori di concentrazione limite accettabili, dovrà essere stabilita sulla base del confronto delle metodologie che si intendono adottare per il campionamento e le per analisi dei campioni di terreno e di acqua” 4 Vedi nota Ministero Ambiente 14 novembre 2012, n. 36288 http://www.ediltecnico.it/wp-content/ uploads/2013/02/Nota-Segreteria-Tecnica-Ministero-Ambiente.pdf 5 “ terreno da riporto deve quindi necessariamente essere assimilato al suolo e al sottosuolo di un determinato sito e quindi esso va valutato con le modalità prescritte dalla normativa per queste matrici ambientali. Questo è peraltro quanto affermato anche nell’allegato 2 alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 ove i “materiali di riporto” sono considerati oggetto di caratterizzazione, al pari del suolo e del sottosuolo. Ma che questa tipologia di terreno non sia definibile automaticamente come rifiuto, se non in presenza delle condizioni per cui ai sensi della normativa qualsiasi sostanza può divenire rifiuto (art. 183, primo comma, lettera a)1, lo si ricava anche dalla lettura combinata del comma 1, lettere b) e c), e comma 4 dell’art. 1852. Con la conseguenza che se dalle indagini non risultassero superate le CSC o a valle dell’analisi di rischio le CSR, anche nella parte in cui si ipotizza la presenza di terreno riportato, il sito deve ritenersi non contaminato e nessun intervento deve realizzarsi sullo stesso, salvo che il suolo venga escavato al fine di essere utilizzato per fini diversi da quello per cui è stato prelevato o con l’intenzione di essere eliminato. Un percorso diverso porterebbe a conseguenze aberranti: il terreno non di riporto, che pur superando per alcune sostanze le CSC non presenta superamenti di CSR non deve essere asportato e neppure bonificato; il terreno di riporto anche in assenza di superamenti di CSC deve essere comunque qualificato rifiuto e quindi asportato e inviato allo smaltimento. Ciò non solo come detto provocherebbe la produzione di enormi quantitativi di rifiuti, che di fatto non sono tali, ma finirebbe per incidere in modo determinante sui progetti di bonifica, riqualificazione e sui costi degli stessi. Chi scrive dubita però che si potrà far recedere dall’equiparazione terreni da riporto/rifiuti quei soggetti che ne sono sostenitori solo sulla base delle considerazioni appena svolte, si auspica quindi quanto prima un intervento normativo, anche solo di natura regolamentare che chiarisca questo aspetto nell’interesse di tutti, ma soprattutto dell’ambiente che deve essere tutelato anche contro chi assume posizioni non confortate dal dato normativo e dalla ragionevolezza tecnico operativa. (ADA LUCIA DE CESARIS Avvocato http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2011/riflessioni_terre_da_riporto_decesaris.htm 6
  • 7. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ La definizione di materiale di riporto è quindi fornita almeno in parte proprio da questa legge 28/2012 come modificato dal comma 3 articolo 41 della legge 98/2013 (6): “una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.” Il Decreto 161/2012, intervenuto prima della legge 98/2013, fornisce a sua volta una nuova definizione di materiale di riporto (ex lettera c comma 1 articolo 1) che fa rinvio all’allegato 9 di questo Decreto. Questa definizione è sostanzialmente uguale a quella sopra riportata come vedremo. E quindi la applicabilità della definizione di sottoprodotto ai materiali da riporto, va fatta sulla base del Decreto 161. Il comma 3 dell’articolo 41 della legge 98/2013 poi modifica ulteriormente l’articolo 3 della legge 28/2012 stabilisce le condizioni per dimostrare la non applicabilità della normativa sui rifiuti alle due seguenti tipologie materiali, tra quelle elencate dall’articolo 185 del DLgs 152/2006: “ b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt.239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;”. Secondo il comma 3 articolo 41 fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione, ai fini dell’applicazione dell’articolo 185 del DLgs 152/2006 alla suddette tue tipologie di materiali, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998 (7), ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute. Gli oneri derivanti dalla attività di cu sopra sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste 6 http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0098.htm#41 7 “Articolo 9 Test di cessione - 1. Ai fini dell'effettuazione del test di cessione di cui in allegato 3 al presente decreto, il campionamento dei rifiuti è effettuato in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati". 2. Il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, ai fini della caratterizzazione dell'eluato, è effettuato secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 3 al presente regolamento. 3. Il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.” Decreto 5/2/1998 come modificato dal Decreto 5/4/2006 n. 186 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/dm- 050298-non-pericolosi-testo-coordinato 7
  • 8. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Infine sempre la legge 28/2012 prevede che la definizione di materiali da riporto venga inserita nella definizione di sito potenzialmente da bonificare, se risulterà contaminato, ex articolo 240 TU ambientale: “a) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti”. Quindi: “il concetto di materiale di riporto viene ricondotto, al pari del concetto di suolo, sottosuolo e acque sotterranee, alle matrici ambientali del sito e come tale può essere assoggettato anche alla fase di caratterizzazione e analisi di rischio in caso di procedura di bonifica” (8) Secondo Amendola (in lex ambiente 18/4/2012 (9)): “appare del tutto evidente che i materiali di riporto non hanno nulla a che vedere con le “matrici ambientali”, ovviamente naturali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) cui si riferisce la direttiva sui rifiuti (sulla quale era ricalcato l’art. 240).” MATERIALI DI SCAVO DALLE MINIERE DISMESSE Infine il comma 3bis dell’articolo 41 della legge 98/2013 prevede che i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all’interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell’ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all’allegato 5 alla Parte IV del DLgs 152/2006 (10), in funzione della destinazione d’uso e qualora risultino conformi ai limiti del test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al Decreto 5 febbraio 1998 (11). Le aree sulle quali insistono i suddetti materiali, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici. 8 F. Vanetti “In attesa del DM su terre e rocce da scavo” in Ambiente Sviluppo n. 6/2012 9 http://www.lexambiente.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8029:rifiuti-terre-da-scavo-e-matrici-materiali- 8 di-riporto&catid=179&Itemid=30 10 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/dlgs-1522006-allegati-ii-iiiivv-bonifiche 11 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/dm-050298-non-pericolosi-testo-coordinato
  • 9. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ I TENTATIVI DI ESCLUDERE EX LEGE DAI RIFIUTI I MATERIALI DA SCAVO SONO STATI BOCCIATI DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE E DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE “si palesa inconferente l’eventuale riferimento all'interpretazione autentica di cui all'art. 1, co. 17, della L. n. 443-2001, come modificata dall'art. 23 della L. n. 306-2003, attualmente riprodotta nell'art.186 del D. L.vo n. 152-2006, che esclude dal novero dei rifiuti le terre e le rocce da scavo, qualora si tratti di terra mista ad asfalto, ferro, betonelle per marciapiedi stradali, paletti in cemento precompresso, che costituiscono rifiuti speciali derivanti dalle attività di demolizione, ai sensi del citato art. 7, co. 3 lett. b), del decreto legislativo n. 22/97, attualmente art 184, co. 3 lett. b), del D. L.vo. 3.4.2006 n. 152” (12). “gli inerti provenienti da demolizioni di edifici o da scavi di manti stradali erano e continuano ad essere considerati rifiuti speciali anche in base al decreto legislativo n.152 del 2006, trattandosi di materiale espressamente qualificato come rifiuto dalla legge, del quale il detentore ha l’obbligo di disfarsi avviandolo o al recupero o allo smaltimento” (13), in altri termini non è possibile:” “gli inerti provenienti da demolizioni di edifici o da scavi di manti stradali erano e continuano ad essere considerati rifiuti speciali anche in base al decreto legislativo n.152 del 2006, trattandosi di materiale espressamente qualificato come rifiuto dalla legge, del quale il detentore ha l’obbligo di disfarsi avviandolo o al recupero o allo smaltimento”. “il fresato d'asfalto proveniente dal disfacimento del manto stradale rientra nella definizione del materiale proveniente da demolizioni e costruzioni, incluso nel novero dei rifiuti speciali non pericolosi” (14) “ Nella misura in cui l’art. 10 della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo ambientale, e l’art. 1, commi 17 e 19, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive, hanno escluso dall’ambito di applicazione della disciplina nazionale sui rifiuti le terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di quelli provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, sui rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CE.” (15) Commenta Amendola (16) mettendo in relazione le suddette sentenze con i tentativi reiterati del legislatore nazionale volti ad escludere dai rifiuti la terre e rocce di scavo: “Peraltro, anche a livello di semplice buon senso, appare evidente che il terreno “naturale” senza sostanze estranee non desta preoccupazioni ambientali e pertanto non crea problemi escluderlo dalla disciplina sui rifiuti; ma la conclusione è del tutto opposta se trattasi di terreno contaminato o, peggio, di materiali eterogenei artificiali diversi dalla terra. Il che, ovviamente, non vuol dire che il terreno contaminato o questi materiali eterogenei depositati nel terreno non possano essere riutilizzati. Anzi, è auspicabile che ciò avvenga. Ma non può che avvenire attraverso le garanzie che la legge, 12 Cass. pen., sez. 3, c.c. 26 ottobre 2006, n. 39369 13 Cass. pen. sez. 3, 18 giugno 2009, n. 39728; nello stesso senso, tra le tante, Cass Pen., 15 maggio 2007, n. 23788 14 Cass pen. 12 gennaio 2011, n. 16705, 15 Corte Giustizia Sez. III, 18/12/2007, C-194/05 http://www.ambientediritto.it/sentenze/2007/Corte_Conti_G_E/C.G.E.%202007%20causa%20194.htm 16 http://www.lexambiente.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8029:rifiuti-terre-da-scavo-e-matrici-materiali- 9 di-riporto&catid=179&Itemid=30
  • 10. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ comunitaria ed italiana, predispone per il recupero dei rifiuti onde evitare pericoli e danni alla salute ed all’ambiente.” Peraltro si ricorda che rispetto alla sopra citata sentenza della Corte di Giustizia del 2007 che condannava l’Italia proprio in materia di disciplina delle terre e rocce di scavo, le motivazioni dell’allora Governo italiano nell’approvare la norma poi bocciata in sede UE erano le seguenti: “l'applicazione del regime dei rifiuti significherebbe che le imprese che garantiscono lo smaltimento dei rifiuti o quelle autorizzate a trasportarli o a raccoglierli dovrebbero partecipare alle attività in questione, il che potrebbe incrementarne notevolmente i costi”. A questa obiezione del governo italiano così risponde la Corte di Giustizia nella sentenza del 2007(punto 56): “Infine, quanto all’argomento di tale Stato membro secondo il quale l’applicazione del regime dei rifiuti significherebbe che le imprese che garantiscono lo smaltimento dei rifiuti o quelle autorizzate a trasportarli o a raccoglierli dovrebbero partecipare alle attività in questione, il che potrebbe incrementarne notevolmente i costi, la Commissione ha sottolineato a buon diritto che l’origine di tale situazione è da ricercare nella normativa italiana e non nella direttiva. Nel rispetto degli obblighi relativi alla registrazione e, se del caso, alle autorizzazioni, il detentore dei rifiuti può semplicemente provvedere in proprio al recupero o allo smaltimento, in conformità alle disposizioni della direttiva. A questo proposito si deve aggiungere che la direttiva si applica non solo allo smaltimento e al ricupero dei rifiuti da parte delle imprese specializzate nel settore, ma del pari allo smaltimento e al ricupero di rifiuti ad opera dell’impresa che li ha prodotti, nei luoghi di produzione”. 10
  • 11. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ PARTE II LA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEL MATERIALE DA SCAVO NELLE OPERE SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE TESTO DEL DECRETO 10 AGOSTO 2012 N.161 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblica zioneGazzetta=2012-09-21&atto.codiceRedazionale=012G0182&elenco30giorni=false TESTO DEL PARERE FAVOREVOLE DEL CONSIGLIO DI STATO AL DECRETO 161/2012 (Parere n.334 del 2012) http://www.giustizia-amministrativa. it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%20C/2012/201200334/Provve 11 dimenti/201201821_27.XML LA INTERPRETAZIONE DELL’ANCE SUL DECRETO 161/2012 http://www.reteambiente.it/repository/normativa/17515.pdf NORMA DEL TESTO UNICO AMBIENTALE (DLgs 152/2006) ATTUATA DAL PRESENTE DECRETO MINISTERIALE Il presente Decreto attua quanto previsto dall’articolo 184bis del DLgs 152/2006 al fine di stabilire sulla base di quale criteri il materiale di scavo (17) venga considerato non più rifiuto ma sottoprodotto. 17 “b. «materiali da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera (parte introdotta dal parere CdS 24 novembre 2011 n. 04278/2011 ndr.) e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). I materiali da scavo possono contenere, sempreche' la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato; “ (lettera b) comma 1 articolo 1 Decreto Ministeriale 161/2012)
  • 12. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ AMBITI DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONE DEL DECRETO 161/2012 (articolo 3 DM 161/2012) Il presente Decreto 161 si applica alla gestione dei materiali da scavo (come definiti dal Decreto stesso). Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione é disciplinata dalla normativa ordinaria sui rifiuti ex parte quarta del DLgs n.152 del 2006. IL DECRETO 161/2012 SI APPLICA SOLO ALLE OPERE SOTTOPOSTE A VIA E AIA Secondo l’articolo 8bis della legge 71/2013 (18): “1. Al fine di rendere più celere e più agevole la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal presente decreto che comportano la necessità di gestire terre e rocce da scavo, adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all'entità degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012 n.161, si applicano solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale.” (19) Sul materiale da scavo per i piccoli cantieri sotto la produzione di 6.000 metri cubi si rinvia ad apposita normativa commentata nell’apposito paragrafo del presente commento. Sulla applicabilità del Decreto 161 al materiale da scavo delle sole opere sottoponibili a VIA o ad AIA vedi anche Circolare Ministero Ambiente 14 maggio 2014, n. 13338. I PARAMETRI EX LEGE SULLA BASE DEI QUALI DEVE ESSERE VALUTATA LA LEGITTIMITÀ DELLA DEFINIZIONE DI MATERIALE DA SCAVO A CUI SI APPLICA IL PRESENTE DECRETO 161/2012 Il riferimento è all’articolo 184bis: condizioni per definire per l’utilizzo di un materiale come sottoprodotto e non rifiuto. Si veda ad esempio la condizione della lettera d) comma 1 articolo 184bis: “ d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.” Questo confronto vale per tutte le definizioni contenute nel presente Decreto 161/2012. Il riferimento esplicito all’articolo 184bis., da parte della legge sulla base della quale è stato emanato il presente Decreto 161, costituiva un vincolo per l’emanazione del contenuto del Decreto nel senso che: “il decreto governativo per le terre e rocce da scavo doveva restare rigorosamente nell’ambito generale delineato per i sottoprodotti dall’art. 184-bis, rispetto al quale poteva solo specificare e dettagliare i criteri qualitativi e quantitativi da soddisfare.” (20) 18 http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0071.htm 19 “2-bis. Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 del presente decreto.” (comma 2bis articolo 184bis DLgs 152/2006) 20 LA NUOVA DISCIPLINA PER TERRE E ROCCE DA SCAVO: IL REGOLAMENTO N. 161 – G. Amendola in lexambiente.it 19/12/2012. 12
  • 13. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 13 PARAMETRI EX ARTICOLO 184BIS DLGS 152/2006 PER DEFINIRE IL MATERIALE COME SOTTOPRODOTTO PARAMETRI EX ARTICOLO 4 DECRETO 161/2012 PER DEFINIRE COME SOTTOPRODOTTO IL MATERIALE DA SCAVO a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non é la produzione di tale sostanza od oggetto; “a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera (21), di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale materiale;..” (22) “2.La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e' comprovata dal proponente tramite il Piano di Utilizzo” (23) b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; “ b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo: 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa,per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;” (24) “2.La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e' comprovata dal proponente tramite il Piano di Utilizzo” (25) c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; “c) il materiale da scavo é idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'Allegato3 (26);” (27) “2.La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e' comprovata dal proponente tramite il Piano di Utilizzo” (28) 21 Quindi a differenza di quanto previsto dalla lettera a) dell’articolo 184bis qui il sottoprodotto è realizzato da un opera non da un processo produttivo. In questo modo abbiamo una assimilazione dei materiali di scavo con altri materiali da processo produttivo, questo nonostante l’articolo 184 del DLgs 152/2006 distingua tra i rifiuti speciali quelli da demolizione, scavo (lettera b) comma 3 articolo 184) da quelli originati da lavorazioni industriali e artigianali (lettere c) e d) comma 3 articolo 184). Il riferimento all’opera è legato alla definizione che di questa viene data dalla lettera a) comma 1 articolo 1 del Decreto 161: “il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica” ai sensi del comma 8 articolo 3 del Codice Appalti Pubblici http://www.codiceappalti.it/Art._3._Definizioni.htm 22 Lettera a) comma 1 articolo 4 Decreto 161/2012 23 Comma 2 articolo 4 Decreto 161/2012 24 Lettera b) comma 1 articolo 4 Decreto 161/2012 25 Comma 2 articolo 4 Decreto 161/2012 26 Per il testo dell’allegato 3 al Decreto 161/2012 vedi http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1& art.codiceRedazionale=012G0182&art.dataPubblicazioneGazzetta=2012-09- 21&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=3#art 27 Lettera c) comma 1 articolo 4 Decreto 162/2012 28 Comma 2 articolo 4 Decreto 161/2012
  • 14. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 14 d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. “ d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato 4(29).” (30) “2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo é comprovata dal proponente tramite il Piano di Utilizzo” (31) La definizione ampia di materiale da scavo che supera quella più ristretta di terre e rocce dell’articolo 186 (su tornerò in sede di esame delle conseguenze penali nel passaggio tra i 2 regimi) conferma una volontà, giustificata forse dalla situazione pratica di molti cantieri, da parte del legislatore (in questo caso il Ministero Ambiente) di far rientrare nella nozione di sottoprodotto e quindi non di rifiuti materiali anche contaminati sia pure con dei limiti fissati dal Decreto. Ora questa affermazione del Decreto si veda anche la parte destra della tabella sopra riportata risulta in contrasto con una interpretazione letterale della normativa quadro della UE sui rifiuti. Infatti: a) l’undicesimo considerando Direttiva 2008/98 “ La qualifica di rifiuti dei suoli escavati non contaminati e di altro materiale allo stato naturale utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati dovrebbe essere esaminata in base alla definizione di rifiuto e alle disposizioni sui sottoprodotti o sulla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi della presente direttiva”; b) la lettera c) paragrafo 1 articolo 2 della Direttiva 2008/98 esclude dalla applicazione della stessa: “c) suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato;”. A conferma ulteriore di questo indirizzo si veda Corte di Giustizia 18 dicembre 2007 causa C- 194/05 (32). Questa sentenza ha giudicato il ricordo della Commissione UE contro il governo italiano ed in particolare la legge 93/2001 che aveva escluso dall’ambito di applicazione della disciplina nazionale sui rifiuti le terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti. 29http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1 &art.codiceRedazionale=012G0182&art.dataPubblicazioneGazzetta=2012-09- 21&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=4#art . Secondo M. Sanna: “ L’allegato 4 fa riferimento alle procedure di caratterizzazione chimico fisiche dei materiali da riqualificare come sottoprodotti. Tali procedura da sole non sono sufficienti a garantire che l’impiego di un materiale residuale di scavo in sostituzione di terra o di materiale di cava non determini impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana, e che l’utilizzo dei sottoprodotti garantisca ai prodotti da questi ottenuti i medesimi requisiti dei prodotti ottenuti a partire dalle materie prime (in relazione alla salute e all’ambiente). Solo la validazione e l’autorizzazione all’utilizzo del materiale di scavo in una determinata area, rilasciate dalle Amministrazioni competenti seguendo le procedure di VIA e di AIA, potranno essere garanzia che tale operazione non determini pregiudizio all’ambiente ed alla salute umana e sia soddisfatto quanto previsto dalla condizione di cui alla lettera d) comma 1 articolo 184bis” ( “Sottoprodotti e terre e rocce da scavo . Decreto 10 agosto 2012 n. 161” pag. 10, in IndustrieAmbiente.it ) 30 Non c’è alcune riferimento nella definizione dell’articolo 4 del decreto 161 alla salute come invece avviene nella lettera d) dell’articolo 184bis del DLgs 152/2006 31 Comma 2 articolo 4 Decreto 161/2012 32http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130deafb25868727247b1bbea9993315078c3.e 34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Ob3mRe0?text=&docid=71918&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&p art=1&cid=389585
  • 15. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ La Corte di Giustizia ha così risposto alle tesi del Governo italiano: “45. La Repubblica italiana sostiene essenzialmente che i materiali previsti dalle disposizioni controverse possono essere considerati, stando alla giurisprudenza della Corte, non già come residui provenienti da attività estrattive ma come sottoprodotti di cui il detentore, dato il suo intendimento che siano riutilizzati, non cerca di «disfarsi», ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva, sicché le disposizioni in parola non limitano gli obblighi in materia di gestione dei rifiuti derivanti dalla direttiva. 46 Tuttavia, tenuto conto dell’obbligo, rammentato al punto 33 della presente sentenza, di interpretare in modo ampio la nozione di rifiuto e dei criteri della giurisprudenza indicata ai punti 34-40 della presente sentenza, la possibilità di ricorrere a un’argomentazione come quella formulata dal governo italiano, relativa ai sottoprodotti di cui il detentore non intende disfarsi, deve essere limitata alle situazioni in cui il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima, altresì per il fabbisogno di operatori economici diversi da quello che l’ha prodotto, non è semplicemente eventuale bensì certo, non richiede una trasformazione preliminare e interviene nel corso del processo di produzione o di utilizzazione. 47 Nel caso di specie, le disposizioni controverse, segnatamente l’art. 1, comma 19, della legge n. 443/2001, prevedono espressamente una grande varietà di situazioni, ivi compreso il caso di ricollocazione in altro sito delle terre e rocce da scavo.” Ora è indiscutibile la quantità di varie situazioni che secondo il Decreto 161 (vedi tabella sopra) fanno escludere l’applicazione della normativa dei rifiuti dai materiali di scavo. Non solo ma la sentenza della Corte di Giustizia afferma inoltre che: “48. Inoltre non si può escludere, contrariamente a quanto suggerito, in sostanza, dalla Repubblica italiana, che l’«effettivo riutilizzo» previsto dalle disposizioni controverse avvenga solo dopo un periodo di tempo considerevole, se non addirittura indeterminato, rendendo quindi necessario il deposito a tempo indeterminato dei materiali in questione. Orbene, come risulta dal punto 40 della presente sentenza, operazioni del genere sono atte a configurare un onere per il detentore e sono potenzialmente fonte di quei danni per l’ambiente che la direttiva mira specificamente a limitare.” Il Decreto 161 al comma 4 articolo 10 prevede che: “4. Il deposito del materiale escavato non può avere durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo.” Il Piano di Utilizzo ha la durata che viene definita al momento della sua approvazione e soprattutto al comma 6 articolo 5 del Decreto si afferma che: “Salvo deroghe espressamente motivate dall'Autorità competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo”. E’ chiaro quindi che la durate del deposito non è assolutamente definita con certezza dalla legge non solo ma considerato la durata delle opere in Italia, soprattutto quelle a maggiore impatto ambientale, possiamo capire come la durata potrebbe configurare quel “tempo indeterminato” di cui tratta la sentenza della Corte di Giustizia. Quindi risulta con chiarezza come secondo la Direttiva non si possa escludere dalla definizione di rifiuto il suolo contaminato e/o materiale artificiale. Si sostiene (33) che i materiali da scavo contaminati o meno: “non possono derivare da attività di demolizioni in corso d'opera” , citando il comma 2 articolo 3 del Decreto 161 secondo il quale: “Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti(34), 33 M. Santoloci e V. Vattani in greenreport.it del 2/4/2013 http://www.greenreport.it/_archivio2011/?page=default&id=21232 34 Secondo la Circolare Ministero Ambiente n.13338 del 14/05/2014 “Si rileva che le disposizioni di cui all’articolo 41 comma 3 della legge 98/2013 (relative al materiale di riporto vedi paragrafo in questo commento INTERPRETAZIONE 15
  • 16. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ la cui gestione è disciplinata dal DLgs 152/2006”. Il punto è che introducendo la possibilità di considerare sottoprodotto anche materiali contaminato si crea un presupposto di aggiramento della normativa sui rifiuti, compresi i vincoli dello stesso Decreto 161, difficilmente controllabile. Questo a prescindere dai contrasti con la normativa gerarchicamente superiore come analizzato in vari punti del presente Commento Sistematico. Peraltro sui limiti di questi contaminanti oltre ai riferimenti alle concentrazioni di soglia di cui all’allegato V del titolo bonifiche della Parte IV al DLgs 152/2006 (35) (di cui tratto di seguito), la Circolare del Ministero dell’Ambiente n.13338 del 14/05/2014 (36) afferma quanto segue: La problematica della tutela delle acque sotterranee Non solo ma come risulta dal testo degli allegati al Decreto 161 per valutare il livello di contaminazione dei materiali di scavo accettabile per essere considerati sottoprodotti ai sensi delle regole del Decreto stesso, si fa riferimento soltanto alle colonne A e B della tabella 1 allegato 5 al Titolo V parte IV del DLgs 152/2006 (37). Ma non c’è alcun riferimento al potenziale inquinamento delle falde sotterranee visto che i valori delle colonne A e B si riferiscono solo ai terreni ad uso residenziali o industriali. Infatti un sito non contaminato secondo la normativa generale (lettera f) articolo 240 DLgs 152/2006 è un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (Csr) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica (38), sia sulla matrice suolo che sulle acque sotterranee. Non solo ma come rileva M. Sanna: “ Né è prevista la esecuzione del test di lisciviazione così da verificare quali e quanti contaminanti presente nelle terre da scavo possano AUTENTICA DEL CONCETTO DI MATERIALE DI RIPORTO) devono ritenersi unicamente applicabili a riporti storici, ovvero formatisi a seguito di conferimenti avvenuti antecedentemente alla entrata in vigore del DPR 10 settembre 1982 n. 915, che per la natura dei rifiuti e per le modalità di deposito, non integrino la fattispecie di discarica abusiva. Tra dette modalità, a titolo di esempio, si ricordano: la irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi e l’ingente quantitativo di rifiuti oggetto di ripetuti e sistemativi abbandoni”. 35 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/dlgs-1522006-allegati-ii-iiiivv-bonifiche 36 https://drive.google.com/file/d/0B1V2fxyvRBbLRkJIMVVuaE1JMDg/edit 37 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/dlgs-1522006-allegati-ii-iiiivv-bonifiche 38 “s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;” lettera s) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006 16
  • 17. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ essere mobilizzati e conseguentemente possono avere un impatto diretto sulle acque sotterranee che se presenti saranno ineluttabilmente interessate da questi” (39). Solo valutando attraverso l’analisi di rischio (secondo la metodologia dell’allegato 1 (40) al titolo V parte IV DLgs 152/2006) la non contaminazione delle acque sotterranee si potrà dire che è stato rispettato quanto previsto dal comma 2 articolo 2 del Decreto 161: “2. Il presente regolamento stabilisce inoltre, le procedure e le modalità affinché la gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.” In particolare secondo l’allegato che definisce le modalità di svolgimento della analisi di rischio le acque sotterranee non risultano contaminate dal materiale scavato riutilizzato se risultano corrispondenti allo stato in cui erano prima dell’utilizzo di detto materiale. In questo senso nel caso di contaminazione delle acque sotterranee oltre a non avere rispettato le stesse finalità del Decreto 161 ex comma 2 articolo 2, si rischierebbe un danno ambientale con relativo obbligo di ripristino ai sensi del comma 9 (41) articolo 302 del DLgs 152/2006. 39 http://www.industrieambiente.it/primo_piano/2013_06/MSanna_Terre_da_scavo_danno_ambientale.pdf 40 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/dlgs-1522006-allegato-1-bonifiche 41 “9. Per "ripristino", anche "naturale", s'intende: nel caso delle acque, delle specie e degli habitat protetti, il ritorno delle risorse naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie; nel caso di danno al terreno, l'eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi per la salute umana e per la integrità ambientale. In ogni caso il ripristino deve consistere nella riqualificazione del sito e del suo ecosistema, mediante qualsiasi azione o combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione o provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora sia ritenuto ammissibile dall'autorità competente, sostituire risorse naturali o servizi naturali danneggiati.” 17
  • 18. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ La Circolare del Ministero dell’Ambiente n.13338 del 14/05/2014 (42) interviene sulla tutela delle acque sotterranee nell’utilizzo delle terre e rocce da scavo Secondo questa Circolare nella equiparazione al suolo non contaminato (ex lettera b) articolo 185 DLgs 152/2006) del materiale da riporto come definito dal Decreto 161 (vedi sopra in questo commento) nell’essere cioè considerati entrambi materiali come sottoprodotti e non rifiuti si precisa 42 https://drive.google.com/file/d/0B1V2fxyvRBbLRkJIMVVuaE1JMDg/edit 18
  • 19. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Sulla definizione di Normale pratica industriale nel Decreto 161/2012 e nel DLgs 152/2006 Secondo M. Sanna (43) “ Il fatto che sia l’articolo 4 del Decreto 161 che l’articolo 184bis usino la definizione “pratica industriale” è solo una somiglianza apparente perché quella contenuta nel Decreto rinvia all’allegato 3 dello stesso. E’ evidente che quanto in esso riportato per essere valido ed efficace non potrà risultare in contrasto con quanto previsto dai BREF di settore e dalla norme UNI che definiscono i materiali che i sottoprodotti vanno a sostituire e i prodotti che da essi possono essere ottenuti ed in particolare a quanto previsto dalla Circolare 15/7/2005 n. 5205(44). Né d’altra parte quanto in esso contenuto potrà configgere con le altre definizioni previste dalla parte IV del DLgs 152/2006, in particolare con quelle che definiscono i trattamenti di recupero e smaltimento di rifiuti previsti dagli allegati B e C, i quali certamente non potranno essere qualificati come trattamenti rientranti nella normale pratica industriale a meno che questa non riguardi il trattamento di rifiuti.” A conferma che questa coerenza appare a tutt’oggi e anche dopo il Decreto 161 tutta da dimostrare si veda nella tabella che segue un confronto, tra articolo 4 del Decreto 161 e giurisprudenza comunitaria e della nostra Cassazione, sui concetti di normale pratica industriale e di condizioni per il riutilizzo di un materiale come sottoprodotto e non come rifiuto. 19 Normale Pratica Industriale secondo Cassazione Normale pratica industriale secondo l’allegato 3 al Decreto 161/2012 “il concetto di “normale pratica industriale” non può comprendere attività comportanti trasformazioni radicali del materiale trattato che ne stravolgano l’originaria natura, nonché tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato. (45) tenuto conto dell'obbligo di interpretare in maniera estensiva la nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni dovuti alla loro natura, occorre circoscrivere tale argomentazione, relativa ai sottoprodotti, alle situazioni in cui il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia solo eventuale, ma certo, senza trasformazione preliminare(46), e nel corso del processo di produzione (47) “…ai sensi del DLgs 152/2006 e s.m.i. il materiale in questione rappresenta rifiuto non pericoloso il cui riutilizzo necessita di preventivo trattamento e che si rende comunque necessario un processo di recupero per operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali può essere sottoposto il materiale da scavo, finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Tali operazioni in ogni caso devono fare salvo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti, dei requisiti di qualità ambientale e garantire l'utilizzo del materiale da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. Fermo restando quanto sopra, si richiamano le operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale: - la selezione granulometrica del materiale da scavo; - la riduzione volumetrica mediante macinazione; - la stabilizzazione(50) a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l'ARPA o APPA competente in fase di redazione del Piano di 43 In “Sottoprodotti e terre e rocce da scavo . Decreto 10 agosto 2012 n. 161” in IndustrieAmbiente.it 44 Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale di quanto previsto dal Decreto Ministero dell’Ambiente 8/5/2003 n.203 “Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo. (Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5-8-2003) 45 Cass. pen., sez. 3, n. 17453 del 17 aprile 2012 46 La Corte di Giustizia ha ritenuto che se un materiale necessita di un'operazione di recupero per poter essere riutilizzato, anche quando una tale utilizzazione è certa, esso va considerato rifiuto fino al completamento dell'operazione…. In particolare i residui che non serviranno al processo di produzione e non possono essere sfruttati o commercializzati in una maniera diversa senza operazioni di trasformazioni preliminare sono rifiuti di cui il detentore si disfa. La loro eventuale sistemazione in armonia col paesaggio rappresenta solo un modo di trattarli rispettoso dell’ambiente ma non una tappa del processo di produzione (Corte di Giustizia Causa C-114/01, sentenza dell'11 settembre 2003) 47 Cass. pen., sez. 3, n. 17453 del 17 aprile 2012
  • 20. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ 20 ottenere prodotti utilizzabili in diverse categorie di lavori: da quelli stradali, ferroviari a quelli edili. La Corte inoltre ha tenuto più volte ad evidenziare che già solo i procedimenti di stabilizzazione e frantumazione cui vengono sottoposti i materiali si pongono in contrasto con la definizione di sottoprodotto, perché per poter parlare di sottoprodotto, il materiale da riutilizzare non deve necessitare di alcuna trasformazione preliminare.”(48) “la preparazione del materiale per il suo riutilizzo avviene nel corso del processo di produzione e il materiale è successivamente spedito per poter essere riutilizzato, si ha allora un sottoprodotto, in conformità dei criteri stabiliti dalla Corte. In questo caso l'autorità competente dovrà determinare se le operazioni di cui si è detto in precedenza sono parte integrante del processo di produzione in corso. In tal senso la Commissione osserva che la posizione adottata dalla Corte nella causa C 457/02, ordinanza dell'11 novembre 2004 traduce un'interpretazione restrittiva della nozione di processo di produzione.”(49) Utilizzo; - la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo; - la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo. Questa interpretazione della Corte di Giustizia sopra riportata nella tabelle di confronto è stata confermata, anche dopo la nuova Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98 anche recentemente dalla Avvocato della UE nelle conclusione del 16/5/2013 nella causa C113/12 : “dall’articolo 5 della summenzionata direttiva 2008/98 che, nello stabilire le condizioni da soddisfare affinché una sostanza o un oggetto possano essere considerati un «sottoprodotto» anziché un «rifiuto», si serve dei criteri fissati dalla dottrina della Corte di giustizia relativamente alla definizione di «rifiuto» nell’ambito della direttiva 75/442”. La Corte di Giustizia accogliendo tali conclusioni ha ribadito che il riutilizzo come sottoprodotto e non come rifiuto deve essere certo, non deve richiedere una trasformazione preliminare e deve intervenire nel corso del processo di produzione (Corte Giustizia 3/1072013 causa C113/12). Il punto però ancora da approfondire è cosa si deve intendere per “non deve richiedere una trasformazione preliminare”. Una interpretazione restrittiva di tale definizione porterebbe ad una visione pregiudiziale come se: <<ogni residuo nascesse come rifiuto (mentre il residuo-sottoprodotto è tale, nella compresenza di certe condizioni, fin dall’origine e non va confuso con il prodotto ottenuto dal recupero dei rifiuti, ex art. 184-ter) e temendo, a volte aprioristicamente, che il materiale definito “sottoprodotto” nascondesse, in realtà, un residuo-rifiuto (che vuole sottrarsi alla sua disciplina…), hanno interpretato restrittivamente la nozione di “trattamenti ammessi”. Con il risultato di azzerare quasi del tutto la tipologia dei sottoprodotti (nel momento in cui si escludeva qualsiasi intervento di selezione, macinazione, evaporazione, triturazione, riduzione 50 Secondo la Circolare Ministero Ambiente n.13338 del 14/05/2014 se il terreno è contaminato e l’aggiunta di calce o di altra sostanze è finalizzata anche a modificare le caratteristiche chimico fisiche, al fine di garantire che l’utilizzo nel ciclo di produzione avvenga nel rispetto di tutti i requisiti sanitari e ambientali, non si tratta più di normale pratica industriale ma di attività di gestione rifiuti. https://drive.google.com/file/d/0B1V2fxyvRBbLRkJIMVVuaE1JMDg/edit 48 Cassazione penale sez.3^ 2/12/2011 sentenza n.45023 49 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa alla Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti (Bruxelles, 21.2.2007 COM(2007) 59 definitivo)
  • 21. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ volumetrica, maturazione ecc. letto come “operazione di recupero di rifiuti”) e di ampliare a dismisura quella dei rifiuti.>> (51) Un tentativo di risposta a questo quesito secondo una parte della dottrina (vedi nota a fondo pagina precedente) è nell’allegato 3 al Decreto 161. Anche se la Circolare Ministero Ambiente n.13338 del 14/5/2014 afferma che quanto disposto dall’allegato 3 non può essere in contrasto con la lettera c) comma 1 articolo184bis: “c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;”. Ma c’è anche chi mettendo in rilievo le contraddizioni tra il Decreto 161 e la normativa e giurisprudenza UE sulla definizione di sottoprodotto sottolinea come: “Ed è appena il caso di evidenziare, in conclusione, che ogni diversità del regolamento amministrativo in esame rispetto alla disposizione base della legge (art. 184-bis D. Lgs 152/06) comporta la possibilità per il giudice italiano di disapplicare direttamente la norma regolamentare illegittima. Così come le difformità delle sopra citate norme di legge italiane su terre e rocce da scavo rispetto alla normativa comunitaria possono essere fatte valere con ricorso alla Corte costituzionale8 ed alla Corte di giustizia europea.” (52) QUANDO IL MATERIALE DA SCAVO DIVENTA SOTTOPRODOTTO SECONDO IL DECRETO 161/2012 (comma 1 articolo 4) a) il materiale da scavo é generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale; b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo: b.1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale é stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; b.2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava; c) il materiale da scavo é idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'Allegato 3 (53); d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato 4 (54). 51 Avv. Pasquale Giampietro Avv. Alfredo Scialò Avv. Michele Petronzi “Il nuovo statuto delle terre e rocce da scavo secondo il D.M. n.161/2012” in lexambiente.it 21/11/2012. 52 G. Amendola “LA NUOVA DISCIPLINA PER TERRE E ROCCE DA SCAVO: IL REGOLAMENTO N. 161” in Ambiente e sicurezza sul lavoro 2012, n. 11 http://www.lexambiente.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8842:rifiuti-nuova-disciplina-per-terre-e-rocce- 21 da-scavo-&catid=179:dottrina179&Itemid=30 53 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/decreto-161-2012-terre-e-rocce-di-scavo-allegato-3 54 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/decreto-ministero-ambiente-161-2012-terre-e-rocce-scavo-allegato-iv
  • 22. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ COME SI DIMOSTRA IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI ELENCATE NEL PARAGRAFO PRECEDENTE IL PIANO DI UTILIZZO DEL MATERIALE DI SCAVO (comma 2 articolo 4 e articolo 5) Dal proponente, cioè da colui che vuole effettuare l’uso dei materiali di scavo come non rifiuti tramite il Piano di Utilizzo e con una dichiarazione sostitutiva (55) dell'atto di notorietà del Legale rappresentante della persona giuridica o dalla persona fisica proponente l'opera. IL PIANO DI UTILIZZO DEL MATERIALE DI SCAVO (articolo 5) Modalità di redazione (prima parte comma 2 articolo 5) Il Piano di Utilizzo è redatto secondo gli indirizzi dell’allegato V (56) Modalità di presentazione (comma 1 articolo 5) Il Piano di Utilizzo del materiale da scavo é presentato (anche in via telematica) dal proponente all'Autorità competente (l’autorità che autorizza l’opera da cui deriva il materiale di scavo da riutilizzare) almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera. Il proponente ha facoltà di presentare il Piano di Utilizzo all'Autorità competente in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera. 22 Chi è il proponente del Piano di Utilizzo Secondo la lettera q comma 1 articolo 1 del Decreto 161 è colui che presenta il Piano di Utilizzo. Definizione quindi tautologica. Alla lettera del testo del Decreto non è chiaro se sia l’appaltatore dell’opera che produce il materiale da scavo o il committente della stessa. Il Piano viene presentato prima dell’inizio lavori, quindi se c’è un appaltatore non è detto sia ancora entrato in gioco. Diversa ancora è la figura dell’Esecutore del Piano di Utilizzo che infatti ha una sua definizione distinta da quella del Proponente ex lettera r) comma 1 articolo 1 del Decreto 161. Ed è l’esecutore il vero responsabile del corretto uso, ai sensi del Decreto 161, del materiale di scavo come sottoprodotto (vedi in particolare successivamente commento articolo 9 del Decreto 161. 55 “1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato é sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.” (articolo 47 DPR 445/2000 Disposizioni in materia di documentazione amministrativa) 56 http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/decreto-161-2012-terre-e-rocce-di-scavo-allegato-5
  • 23. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Il Piano di Utilizzo precede la VIA (ultima parte comma 1 articolo 5) Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto dal presente Regolamento deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale. Richiesta Integrazioni al Piano di Utilizzo (ultima parte comma 2 articolo 5) L'Autorità competente può chiedere, in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo, integrazioni alla documentazione presentata. Mancato superamento Concentrazioni di soglia di contaminazione del materiale di scavo sulla base del Piano di Utilizzo (comma 3 articolo 5) Nel caso in cui per il materiale da scavo il Piano di Utilizzo dimostri che le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 (57) dell'allegato 4 del presente regolamento non superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) cioè i limiti (58) per i vari inquinanti con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione secondo il Piano di Utilizzo, l'Autorità competente, entro novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo o delle eventuali integrazioni, verificata la conformità del Piano all’allegato V del presente Decreto Ministeriale, lo approva o lo rigetta. Secondo Circolare Ministero Ambiente del 14/5/2014 n.13338 : “…si osserva che il riutilizzo in situ dei terreni è sempre consentito nel rispetto dei valori di CSC stabiliti sulla base della destinazione d’uso dell’area di destinazione. È evidente che, in caso di presenza di sub aree con destinazioni non coincidenti, nell’ambito del medesimo sito di bonifica devono valere i limiti più restrittivi vigenti.” “In riferimento alle modalità di caratterizzazione dei materiali di riporto, pur condividendo la necessità di garantire la rappresentatività delle analisi per tutte le frazioni granulometriche che compongono tali materiali, ivi incluse quelle grossolane, si ritiene necessario, in considerazione della estrema eterogeneità dei materiali di riporto una valutazione tecnica di preliminare da parte di ARPA, da condursi caso per caso, in merito alla procedure da adottare per la preparazione dei campioni” 57 Arsenico; cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame, zinco, mercurio, idrocarburi con catena C>12, idrocarburi pesanti, cromo totale, cromo VI, amianto, BTEX (Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xileni), IPA. Per l’analisi degli idrocarburi C>12 vedi questa metodologia ISPRA http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00010400/10425-mlg-75-2011.pdf/ Sia per i BTEX che per gli IPA le analisi sono da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione, e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati nella tabella 1 Allegato 5 Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo 152 del 2006 e s.m.i.. 58 Vedi colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 a questo link http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/dlgs- 1522006-allegati-ii-iiiivv-bonifiche Si tratta dei limiti che se superati comportano l’avvio della ordinaria procedura di bonifica ai sensi dell’articolo 242 del DLgs 152/2006 23
  • 24. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Conseguenze rigetto Piano di Utilizzo da parte della Autorità competente (seconda parte comma 3 articolo 5 In caso di diniego è fatta salva la facoltà per il proponente di presentare un nuovo Piano di Utilizzo. L'Autorità competente ha la facoltà di chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) con provvedimento motivato (59), entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva di avvenuto rispetto dell’allegato V al presente Decreto 161/2012 nella redazione del Piano di Utilizzo o dell'eventuale documentazione di integrazione richiesta al proponente, di verificare, sulla base del Piano di Utilizzo ed a spese del proponente la sussistenza del rispetto dei requisiti ex allegato V. In tal caso l'ARPA o APPA, può chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio, accerta entro quarantacinque giorni la sussistenza dei requisiti di cui sopra, comunicando gli esiti all'Autorità competente. Decorso il sopra menzionato termine di novanta giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo all'Autorità competente o delle eventuali integrazioni, il proponente gestisce il materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera. Si applica quindi una sorta di silenzio assenso molto discutibile soprattutto in una materia delicata come questa. Superamento Concentrazioni di soglia di contaminazione del materiale di scavo sulla base del Piano di Utilizzo (comma 4 articolo 5) Nel caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni naturali, nel materiale da scavo le concentrazioni degli elementi e composti di cui alla Tabella 4.1 dell'allegato 4 (60), superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (61), è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali elementi e composti vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente per tutti i parametri superati. A tal fine, in fase di predisposizione del Piano di Utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra all'Autorità competente, presentando un piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano è eseguito in contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) competente per territorio. Sulla base dei valori di fondo definiti dal piano di accertamento, il proponente presenta il Piano di Utilizzo. In tal caso l'utilizzo del materiale da scavo sarà consentito nell'ambito dello stesso sito di produzione. Nell'ipotesi di utilizzo in sito diverso rispetto a quello di produzione ciò dovrà accadere in un ambito territoriale con fondo naturale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. Secondo la Circolare Ministero Ambiente del 14/5/2014 (62) : “l’utilizzo del suolo escavato non contaminato e di altro materiale allo stato naturale al di fuori del sito di produzione può avvenire, 59 Tenuto conto, ex comma 10 articolo 5 del presente Decreto Ministeriale 161/2012 , della tipologia di area in cui viene realizzata l'opera e alla sua eventuale conoscenza di pregressi interventi antropici non sufficientemente indagati nell'area di intervento 60 Vedi elenco nota 6 61 Vedi nota 7 62 https://drive.google.com/file/d/0B1V2fxyvRBbLRkJIMVVuaE1JMDg/edit 24
  • 25. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ previa valutazione, ai sensi, nell’ordine, degli articolo 183 comma 1 lettera a) (63), 184bis (64), 184 ter (65) DLgs 152/2006.” Sito di produzione del materiale da scavo coincide con un sito di bonifica (comma 5 articolo 5) Nel caso in cui il sito di produzione interessi un sito oggetto di interventi di bonifica, ovvero di ripristino (66) ambientale ai sensi della normativa sul danno ambientale (67), il proponente (all’utilizzo dei materiali di scavo) chiede che i requisiti per verificare il rispetto del presente Decreto 161/2012 (sopra descritti) siano individuati dall'Agenzia regionale di protezione. L'ARPA competente, entro sessanta giorni dalla suddetta richiesta, comunica al proponente se per i materiali da scavo, ivi compresi i materiali da riporto, i valori riscontrati per tutti gli elementi inquinanti rispettino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (68), con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione indicata dal Piano di Utilizzo. In caso di esito positivo, il proponente può presentare il Piano di Utilizzo secondo la procedura generale descritta nei precedenti paragrafi di commento dell’articolo 5 del presente Decreto 161/2012. Efficacia temporale del Piano di Utilizzo (comma 6 articolo 5) Il Piano di Utilizzo definisce la durata di validità del piano stesso. Decorso tale termine temporale il Piano di Utilizzo cessa di produrre effetti ai sensi del presente regolamento. Salvo deroghe espressamente motivate dall'Autorità competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo. Resta impregiudicata la facoltà di presentare, entro i due mesi antecedenti la scadenza dei predetti termini, un nuovo Piano di Utilizzo che ha la durata massima di un anno. Conseguenza mancato rispetto termini efficacia temporale del Piano di Utilizzo (comma 7 articolo 5) Allo scadere dei termini di efficacia temporale del Piano di utilizzo, viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi della normativa di cui alla parte IV del DLgs 152/2006. 63 “a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;” 64 Condizioni per la definizione di sottoprodotto 65 Condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto 66“ 9. Per "ripristino", anche "naturale", s'intende: nel caso delle acque, delle specie e degli habitat protetti, il ritorno delle risorse naturali o dei servizi danneggiati alle condizioni originarie; nel caso di danno al terreno, l'eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi per la salute umana e per la integrità ambientale. In ogni caso il ripristino deve consistere nella riqualificazione del sito e del suo ecosistema, mediante qualsiasi azione o combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione o provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora sia ritenuto ammissibile dall'autorità competente, sostituire risorse naturali o servizi naturali danneggiati.” (comma 9 articolo 302 DLgs 152/2006) 67 Parte VI al DLgs 152/2006 68 Vedi nota 7 25
  • 26. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ Conseguenze violazione obblighi del Piano di Utilizzo (comma 8 articolo 5) In caso di violazione degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi della parte IV del DLgs 152/2006 (69). Conseguenze venir meno condizioni che giustificazione la definizione di sottoprodotto al materiale di scavo (comma 9 articolo 5) Fatto salvo una modifica sostanziale (70) del Piano di Utilizzo secondo l’articolo 8 del presente Decreto 161/2012, il venir meno di una delle condizioni di utilizzo come sottoprodotto del materiale di scavo, fa cessare gli effetti del Piano di Utilizzo e comporta l'obbligo di gestire il relativo materiale da scavo come rifiuto. 69 Secondo P. Giampietro in “Il nuovo statuto delle terre e rocce da scavo” in lexambiente.it del 8/1072012: ” Questa previsione, per la sua genericità, suscita seri dubbi di legittimità in quanto la norma primaria che conferiva al Governo la potestà di dare attuazione al comma 2, dell’art. 184bis, del T.U. cit. (sul sottoprodotto), con riferimento alle terre e rocce, previa abrogazione dell’art. 186 cit., limitava l’intervento dell’esecutivo all’adozione di “misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze od oggetti (come i materiali da scavo) siano considerati sottoprodotti e non rifiuti”. Ebbene, in tale ambito, assai ristretto (di integrazione e completamento delle quattro “condizioni” di legge), mentre non v’è dubbio che l’inosservanza del Regolamento (che introduce “i criteri qualitativi da soddisfare", ex art. 2,) comporta certamente la perdita (o il non acquisto) della qualifica di sottoprodotto. Altrettanto non può comminarsi, a mio avviso (perdita della qualifica), per la violazione di quelle diposizioni regolamentari che introducono, ex novo, obblighi e/o oneri del tutto formali, di tipo burocratico-procedimentali che non hanno nulla a che vedere con la qualità delle terre e rocce (che, in ipotesi hanno già raggiunto i requisiti del sottoprodotto, rispettando cioè le “condizioni” di legge e “i criteri qualitativi” introdotti dal regolamento). Si pensi all’utilizzo del materiale da scavo a ridosso dell’avvenuta scadenza del Piano (v. art. 5, comma 7), alla tardiva dichiarazione di effettuato utilizzo (art. 12, comma 4); al luogo e ai tempi di conservazione della documentazione (ex art. 7), ecc. In queste ed altre previsioni, il regolamento sembra introdurre, indirettamente e surrettiziamente, nuove fattispecie di reato (di gestione abusiva di rifiuti) sol perché le modalità di gestione delle terre e rocce non rispettano delle prescrizioni puramente formali ed estrinseche che non incidono affatto sulla ricorrenza, in concreto, delle condizioni e dei “criteri qualitativi o quantitativi” richiesti dall’art. 184bis (che, in ipotesi, i materiali da scavo possiedono), con l’effetto, però, di far loro perdere la qualifica di sottoprodotto e di ricacciarli nell’area del rifiuto.” 70 “2. Costituisce modifica sostanziale: a) l'aumento del volume in banco oggetto del Piano di Utilizzo in misura superiore al 20%; b) la destinazione del materiale escavato ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo; c) la destinazione del materiale escavato ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo; d) la modifica delle tecnologie di scavo.“ (comma 2 articolo 8) 26
  • 27. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ UTILIZZO MATERIALE DI SCAVO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA (articolo 6) In situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore, la sussistenza dei requisiti per rispettare quanto previsto dal presente Decreto (vedi in particolare allegato 4), è attestata alla Autorità competente mediante una dichiarazione sostitutiva (71). La dichiarazione sostitutiva è rilasciata secondo le modalità dell’allegato 7 (72) al presente Decreto 161/2012. Dalla data della predetta dichiarazione il materiale da scavo può essere gestito nel rispetto di quanto dichiarato. Entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente periodo deve comunque presentare il Piano di Utilizzo secondo le modalità ordinarie viste in precedenza commentando l’articolo 5. In sostanza la differenza rispetto alla procedura ordinaria è che nel caso di emergenza si inizia il riutilizzo del materiale da scavo prima della presentazione/approvazione del piano di Utilizzo. La garanzia del rispetto dei criteri ed obiettivi del presente Decreto ed in particolare dell’allegato 4 è data da una sorta di autocertificazione del proponente attraverso la sopra citata dichiarazione sostitutiva. La deroga suddetta non si applica nel caso (sopra esaminato vedi commento al paragrafo 5 articolo 5) che il sito di produzione del materiale da scavo si collochi in un sito di bonifica ai sensi della Parte IV DLgs 152/2006. MODALITÀ CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI UTILIZZO DEL MATERIALE DA SCAVO (articolo 7) Il Piano di Utilizzo di cui all'articolo 5 nonché le dichiarazioni nell’utilizzo in stato di emergenza, devono essere conservati presso il sito di produzione del materiale escavato o presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore. La documentazione di cui sopra é conservata per cinque anni e resa disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta. Copia di tale documentazione deve essere conservata anche presso l'Autorità competente. COMUNICAZIONE DEL NOME DELL’ESECUTORE DEL PIANO DI UTILIZZO (articolo 9) Il proponente del Piano di Utilizzo deve comunicare all'Autorità competente l'indicazione dell'esecutore del Piano di Utilizzo prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera. 71 “1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato é sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.” (articolo 47 DPR 445/2000 Disposizioni in materia di documentazione amministrativa) 72 http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=012G018200700010110001&dgu=2012-09- 21&art.dataPubblicazioneGazzetta=2012-09-21&art.codiceRedazionale=012G0182&art.num=1&art.tiposerie=SG 27
  • 28. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/ A far data dalla suddetta comunicazione, l'esecutore del Piano di Utilizzo e' tenuto a far proprio e rispettare il Piano di Utilizzo e ne é responsabile. L'esecutore del Piano di Utilizzo redigerà la modulistica necessaria a garantire la tracciabilità del materiale di cui agli allegati 6 (73) (documento di trasporto del materiale di scavo) e 7 (74) (dichiarazione di avvenuto utilizzo del materiale da scavo secondo il piano di utilizzo approvato o autocertificato dopo l’inizio lavori). DEPOSITO IN ATTESA DI UTILIZZO (commi 1 e 2 articolo 10) Il deposito del materiale escavato in attesa dell'utilizzo secondo il Piano apposito sopra descritto, avviene all'interno del sito di produzione e dei siti di deposito intermedio e dei siti di destinazione. Il Piano di Utilizzo indica il sito o i siti di deposito intermedio. In caso di variazione dei siti di deposito intermedio indicati nel Piano di Utilizzo, il proponente aggiorna il piano medesimo in conformità alla procedura di modifica ex articolo 8 del presente Decreto 161/2012. MODALITÀ GESTIONE DEPOSITO IN ATTESA DI UTILIZZO (COMMI 3 – 5 ARTICOLO 10) Il deposito di materiale escavato deve essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo rispetto ai rifiuti eventualmente presenti nel sito in un deposito temporaneo. Il deposito del materiale escavato avviene in conformità al Piano di Utilizzo identificando, tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile, le informazioni relative al sito di produzione, le quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del Piano di Utilizzo. Il deposito del materiale escavato avviene tenendo fisicamente distinto il materiale escavato oggetto di differenti piani di utilizzo. Il deposito del materiale escavato non può avere durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo. Decorso il periodo di durata del Piano di Utilizzo viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto del materiale escavato non utilizzato in conformità al Piano di Utilizzo e, pertanto, tale materiale deve essere trattato quale rifiuto, nel rispetto di quanto indicato dalla parte quarta del decreto legislativo n.152 del 2006 e successive modificazioni. Resta impregiudicata la facoltà di presentare un nuovo Piano di Utilizzo. 73http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1 &art.codiceRedazionale=012G0182&art.dataPubblicazioneGazzetta=2012-09- 21&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=6#art 74http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1 &art.codiceRedazionale=012G0182&art.dataPubblicazioneGazzetta=2012-09- 21&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=7#art 28