1. News 32/A/2017
Lunedì, 07 Agosto 2017
Etichettatura Ue elettrodomestici, nuove regole dall’1/8/2017.
Sono in vigore dal 1° agosto 2017 le nuove regole sull’etichettatura del consumo
energetico degli elettrodomestici che abrogano la storica direttiva 2010/30/Ue ma
obblighi a regime dal 1° gennaio 2019.
Al fine di rendere le nuove regole uniformi e subito operative in tutta la Ue
Parlamento e Consiglio hanno scelto lo strumento del regolamento (regolamento 4
luglio 2017, n. 2017/1369/Ue) che si applica senza recepimento. Le nuove regole si
applicano dal 1° agosto 2017 ma è previsto un regime transitorio. I nuovi obblighi
informativi a carico di produttori e distributori scattano dal 1° gennaio 2019. Per gli
elettrodomestici immessi sul mercato dal 1° agosto 2017 al 1° gennaio 2019 il
fornitore inserisce le informazioni nella banca dati delle informazioni creata dalla
Commissione Ue.
Regime transitorio anche per le etichette, che sono state notevolmente cambiate
dal nuovo regolamento (spariscono i “+”, torna il sistema delle lettere, dalla “A” alla
“G”). Per gli elettrodomestici già sul mercato, la Commissione provvederà
progressivamente secondo le scadenze indicate nel regolamento a “riscalare” le
vecchie etichette con le nuove etichette da usare, mentre parallelamente verranno
sostituiti i vari regolamenti delegati che ai sensi della direttiva 2010/30/Ue hanno
disciplinato le regole tecniche per l’etichettatura del consumo energetico per i vari
gruppi di elettrodomestici. Fino ad allora le disposizioni di tali atti delegati restano in
vigore. (Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Abbandono rifiuti, committente lavori responsabili se partecipa all’illecito.
L’iscrizione all’Albo nazionale gestori configura un requisito speciale di idoneità
professionale che va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione
delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio.
2. Il principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3679, pubblicata il
26 luglio 2017, che condivide quanto già affermato nella sentenza 1825/2017: se
pure è vero che ai sensi dell’articolo 212 del Dlgs 152/2006 l’iscrizione all’Albo
rappresenta un requisito di svolgimento dell’attività (non di partecipazione alla
gara), nondimeno è solo l’ordinamento delle pubbliche commesse (cioè l’articolo
39 del Dlgs 163/2006 applicabile nel caso ratione temporis, ora articolo 83 del Dlgs
50/2016) a specificare i requisiti soggettivi per partecipare alle gare.
Il Cds ha così accolto il ricorso (erroneamente dichiarato irricevibile dal Tar
dell’Emilia-Romagna) contro l’aggiudicazione di un bando per la raccolta dei rifiuti
urbani, disposta in favore di un raggruppamento d’imprese i cui mandanti erano
iscritti in una classe inferiore rispetto a quella occorrente per eseguire la quota di
servizio assunta nella domanda di partecipazione. Il Giudice ha escluso che tale
indicazione possa considerarsi facoltativa o, comunque, non vincolante in quanto
modificabile in sede esecutiva. (Articolo di Alessandro Geremei)
Fonte: reteambiente.it
Ambiente in genere. Procedimento coordinato di VIA ed AIA e discrezionalità.
TAR Toscana Sez. II n.921 del 10 luglio 2017
La discrezionalità tecnica dell’amministrazione si dà in riferimento ai casi in cui
l’esame di fatti o situazioni rilevanti per l’azione amministrativa comporta l’utilizzo di
cognizioni tecniche specialistiche, la cui applicazione non garantisce un risultato
univoco. Questa forma di discrezionalità non implica una comparazione tra
l’interesse pubblico e gli interessi secondari ma l’applicazione di scienze tecniche al
caso concreto. Anche in questo caso l’amministrazione esercita una scelta, ma la
esercita alla luce di una determinata scienza la cui applicazione non porta a risultati
univoci. Questo distingue la discrezionalità tecnica dall’accertamento tecnico nel
quale, invece, vengono utilizzate scienze esatte che consentono di arrivare ad un
risultato univoco, con conseguente emersione non di interessi legittimi ma di diritti
soggettivi e devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario. Alla
discrezionalità tecnica è quindi consustanziale una facoltà di scelta, diversamente
da quanto accade nell’accertamento tecnico. La scelta viene però effettuata alla
luce non dei criteri di opportunità e convenienza dell’azione amministrativa, ma di
quelli dettati da scienze tecniche specialistiche. Se poi la prima si caratterizza, nel
caso di specie, oltre che per l’applicazione ad un determinato fatto di concetti tratti
3. da scienze tecniche anche per la presenza di una successiva fase in cui occorre
effettuare una scelta fra le misure ritenute più idonee a realizzare l’interesse
pubblico, allora saremo in presenza di “discrezionalità mista”.
Fonte: lexambiente.it
Rifiuti. Attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali
vegetali.
Cass. Sez. III n.38658 del 2 agosto 2017
Pres. Amoresano Rel. Ramacci Imp. Pizzo
Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli dei materiali
vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate con le modalità ed alle
condizioni indicate dall’art. 182, comma 6-bis non rientrano tra le attività di gestione
dei rifiuti, non costituendo smaltimento, e non integrano alcun illecito. Al di fuori di
tali modalità e condizioni non opera alcuna deroga e divengono applicabili le
sanzioni previste dall’art. 256 d.lgs. 15206 per l’illecita gestione di rifiuti. Se, invece,
la combustione di residui vegetali riguarda rifiuti abbandonati o depositati in modo
incontrollato si applicano, ai sensi dell’art. 256-bis, comma, 6 d.lgs. 15206, le
sanzioni amministrative di cui all’art. 255 per i rifiuti urbani vegetali provenienti da
aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali di cui all’art. 184, comma 2, lett. e)
d.lgs. 15206, mentre, sempre in forza dell’art. 256-bis, comma, 6, resta esclusa
dall’applicazione di tale disposizione la combustione illecita di materiale agricolo o
forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, rispetto alla quale
restano applicabili le sanzioni di cui all’art. 256.
Fonte: lexambiente.it
Strategia energetica nazionale, cosa chiedono le Regioni.
«Prevedere disposizioni che limitino il consumo di suolo e la dispersione urbanistica»
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato una
“Posizione“ sulla proposta di Strategia energetica nazionale 2017 e sul clean energy
package Ue . Il documento di 49 pagine (in allegato) è suddiviso in tre capitoli:
1. elementi di contesto (gli scenari europei e nazionali; scenario base; scenario
policy); 2. approfondimento delle priorità d’azione (lo sviluppo delle rinnovabili; FER
elettriche; idroelettrico; bioenergie; termodinamico; FER termiche; biomasse; solare
4. termico; teleriscaldamento; pompe di calore; FER trasporti; mobilità elettrica;
biometano; osservazioni sulla promozione delle fonti rinnovabili nel clean energy
package); L’efficienza energetica (osservazioni generali; il punto di partenza per
l’Italia al 2015; la declinazione degli obiettivi di riduzione dei consumi al 2030 per
settore; le iniziative principali; osservazioni sul pacchetto efficienza energetica nel
clean energy package); sicurezza energetica (gli obiettivi al 2030; interventi);
competitività dei mercati energetici (competitività del Paese; mercato lettrico,
interventi proposti sul mercato elettrico; le nuove configurazioni di autoconsumo;
osservazioni sulle proposte in tema di mercato interno dell’energia
elettrica contenute nel clean energy package); tecnologia, ricerca e innovazione;
3. Il percorso della Sen e la relativa governance (il patto dei Sindaci)
Per quanto riguarda gli scenari europei e nazionali e quelli definiti a livello europeo,
la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dice di condividere «gli
obiettivi proposti dalla Commissione Europea al 2030 su emissioni (-40%), efficienza(-
30%) e quota FER su consumi finali lordi (27%); la proposta di estensione dell’Effort
Sharing Decision al 2030 che ha fissato nuovi target obbligatori di riduzione delle
emissioni da settori non-ETS per gli Stati membri (per l’Italia: -33% rispetto al 2005)» e le
Regioni «esprimono un giudizio positivo per l’inglobamento di tali obiettivi nella Sen».
Sulle prime ipotesi di scenari nazionali e indicazioni per successivi sviluppi dello
scenario base, Regioni e Province autonome definiscono «confortante» lo scenario
tendenziale di base perché «evidenzia la stabilizzazione dei consumi, la crescita
delle FER e la riduzione dei gas serra». Ma sottolineano che «le figure 7 e 8 mostrano
un aumento al 2020 dei consumi di energia primaria (sia nello scenario Base che in
quello Primes), una crescita non scontata per le FER (per le quali emergono
differenze tra le previsioni dei due scenari) e un tendenziale aumento dei consumi
relativi al settore residenziale nonostante le politiche sino qui adottate per ridurre i
consumi energetici di tale settore».
Secondo la Conferenza delle Regioni, «Tali dati, insieme a quelli sull’andamento
dell’installazione di impianti FER e ai consumi elettrici del settore terziario, portano a
ritenere la riduzione dei consumi finali prevista nello scenario di policy per il 2020, non
scontata in assenza di azioni che consentano un cambio di passo rispetto alle
politiche sin qui perseguite. Pertanto, tenendo conto della riconosciuta difficoltà di
raggiungere la percentuale di riduzione dei consumi prevista per i settori non ETS e
della conseguente necessità di sostenere politiche dispendiose, le Regioni chiedono
di prevedere disposizioni che limitino il consumo di suolo e la dispersione urbanistica,
dal momento che l’espansione dei confini urbani comporta l’estensione dei servizi a
rete, con conseguente aumento dei consumi energetici necessari per il loro corretto
5. funzionamento, e induce all’incremento degli spostamenti su gomma con mezzi
individuali».
Le Regioni chiedono anche «la codifica di uno scenario policy definitivo aderente
allo scenario EUCO30 per la quota FER sui consumi finali pari a 28,7% con le relative
quote specifiche (FER-E~51.9%, H&C~31.2% e T~17.4%)». L’atra richiesta avanzata al
Governo dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è quella di
«Valutare la possibilità di adottare lo Scenario EUCO30 anche relativamente al livello
di consumo finali (107 MTep) ed al fabbisogno di energia primaria (136,3 MTep). Tale
esplicitazione si combina con l’adesione allo scenario di phase-out completo dal
carbone sulla generazione termoelettrica al 2030».
Fonte: greenreport.it
6. funzionamento, e induce all’incremento degli spostamenti su gomma con mezzi
individuali».
Le Regioni chiedono anche «la codifica di uno scenario policy definitivo aderente
allo scenario EUCO30 per la quota FER sui consumi finali pari a 28,7% con le relative
quote specifiche (FER-E~51.9%, H&C~31.2% e T~17.4%)». L’atra richiesta avanzata al
Governo dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è quella di
«Valutare la possibilità di adottare lo Scenario EUCO30 anche relativamente al livello
di consumo finali (107 MTep) ed al fabbisogno di energia primaria (136,3 MTep). Tale
esplicitazione si combina con l’adesione allo scenario di phase-out completo dal
carbone sulla generazione termoelettrica al 2030».
Fonte: greenreport.it