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Bur n. 103 del 13/09/2019
(Codice interno: 401795)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1233 del 20 agosto 2019
Linee di indirizzo in materia di autorizzazioni di impianti per la produzione di biometano da rifiuti.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento, la Giunta regionale prende atto che il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2
marzo 2018 e la relativa procedura applicativa predisposta da GSE sono i criteri statali che definiscono la cessazione della
qualifica di rifiuto del biometano, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e fornisce indirizzi alle Province e
alla Città Metropolitana di Venezia per autorizzare impianti che producono biometano da rifiuti.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il D.M. 2 marzo 2018, recante "Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei
trasporti", emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, è il principale riferimento normativo per
quanto attiene il biometano, insieme al Decreto legislativo n. 28 del 03.03.2011 e ai Decreti del Ministero dello Sviluppo
Economico del 05.12.2013 e del 10.10.2014.
In tale Decreto è ritenuto "opportuno promuovere l'utilizzo del biometano privilegiando in ogni caso il biometano avanzato e
la sua produzione a partire da rifiuti e sottoprodotti e colture di integrazione", sia, anzi, una fonte da preferire.
L'art. 1 del citato provvedimento reca poi: "Ai fini del presente decreto si intende per biometano il combustibile ottenuto da
biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici, anche svolti, a seguito del convogliamento o del trasporto del
biogas, in luogo diverso da quello di produzione, soddisfa le caratteristiche fissate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e
il servizio idrico, ora Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di seguito denominata «Autorità», con i
provvedimenti di attuazione dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ed è quindi idoneo alla
successiva fase di compressione per l'immissione nella rete del gas naturale, come definita al comma 3 del presente articolo, e
per i successivi utilizzi, fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 1.".
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha emanato le procedure attuative del D.M. citato, approvate dal Comitato Tecnico
Consultivo Biocarburanti il 12.06.2018.
Per valutare il processo di produzione, nonché le caratteristiche del biometano prodotto, si deve, dunque, fare riferimento al
citato decreto e alla procedura attuativa del GSE, che mira a fornire le informazioni necessarie per un corretto adempimento di
quanto previsto dal decreto e dalla normativa tecnica in materia di produzione e immissione in rete del biometano.
Con delibera n. 27/2019 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha aggiornato il quadro normativo
afferente la produzione di biometano, citando, inoltre, le numerose norme tecniche di riferimento. È evidente, quindi, che esiste
già un quadro tecnico-normativo esaustivo ben delineato che regola la produzione del biometano e le sue caratteristiche a
livello nazionale.
Il punto cruciale da chiarire sembrerebbe, pertanto, l'aspetto della "cessazione della qualifica di rifiuto", disciplinata dall'art.
184-ter del Testo Unico Ambientale, in quanto ad oggi non esistono regolamenti comunitari per la cessazione della qualifica di
rifiuto per la produzione di biometano da rifiuto e tanto meno decreti ministeriali formalmente emanati ai sensi della citata
disposizione.
Valutati, pertanto, i contenuti della disciplina esposta precedentemente e considerato che il D.M. 2 marzo 2018 è un
provvedimento interministeriale sottoscritto anche dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si ritiene
che le disposizioni ivi contenute, completate con la procedura operativa predisposta dal GSE, soddisfino assieme le condizioni
stabilite dall'art. 184-ter, comma 1, del TUA e possano, quindi, considerarsi, per il caso di specie, quali effettivi criteri
nazionali per la cessazione della qualifica di rifiuto per la produzione di biometano, ai sensi del comma 2 del medesimo
articolo.
In considerazione di quanto esposto, quindi, la produzione di biometano da rifiuti non è da considerarsi un'ipotesi di "end of
waste" ottenuto a seguito di una valutazione "caso per caso", ma una attività che regolamenta a livello nazionale la cessazione
di qualifica del rifiuto, coerentemente con quanto disposto nel richiamato D.M. 2 marzo 2018.
Su questo aspetto, la Regione Lombardia è giunta alle medesime conclusioni espresse nel decreto n. 6785 del 15 maggio 2019,
illustrato nel corso della riunione tecnica interregionale della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome del
23.05.2019, i cui contenuti sono stati condivisi da tutte le Regioni e le Province autonome partecipanti. La Regione Lazio, a
seguito dell'incontro, si è già pronunciata con la Determinazione n. G07807 del 07.06.2019 nel seguire questa linea
interpretativa.
Da ultimo, si rileva che qualora sull'argomento "biometano" a livello nazionale, dovesse persistere una situazione di perplessità
applicativa si rischierebbe di compromettere il raggiungimento degli obiettivi comunitari, statali e regionali in materia di
economia circolare e riduzione dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.M 10 ottobre
2014 che individua un obiettivo minimo di biocarburanti da immettere al consumo per l'anno 2020, pari al 10,0% dei carburanti
totali e di tale obiettivo almeno l'1,6% deve essere costituito da biocarburanti avanzati. La produzione di biometano, dunque, si
pone come uno dei fattori in grado di contribuire concretamente al raggiungimento di tali obiettivi.
Quanto illustrato è stato condiviso con i rappresentanti delle Province del Veneto e della Città metropolitana di Venezia nella
riunione del 3 luglio 2019.
Si ricorda, altresì, come specificato nella nota della Direzione Ambiente prot. n. 51490 del 06.02.2019, che in materia di
rilascio di autorizzazioni ad impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante trattamento biologico di matrici organiche
selezionate, la competenza è provinciale, in forza di quanto stabilito originariamente dall'art. 5-bis della L.R. n. 33/1985 e
dall'art. 6, comma 1 lett. b) e c) della L.R. n. 3/2000.
Tale ripartizione di competenze è stata ribadita dalla L.R. n. 4/2016 per quanto riguarda il rilascio dei provvedimenti di
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ove all'Allegato B si specifica che il recupero di rifiuti non pericolosi, con una
capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso al trattamento biologico (operazione R3) sono individuate dalla
categoria IPPC 5.3.c, di competenza provinciale.
Negli impianti succitati, a completamento del recupero mediante il trattamento anaerobico, possono essere effettuate in modo
alternativo o combinato l'operazione di recupero energetico (R1) del biogas e la produzione di biometano. Come chiarito nella
D.G.R. n 1298/2014, tali attività complementari e accessorie ricadono pienamente tra le quelle tecnicamente connesse da
autorizzare attraverso la procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
Si aggiunga, inoltre, che tali installazioni proprio in ragione delle attività connesse di produzione di energia elettrica o di
biometano possono richiedere autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003.
Tale autorizzazione può confluire nel provvedimento di AIA, come indicato nella circolare del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare prot. n 2295 del 27.10.2014, integrando la Conferenza di Servizi con la partecipazione degli
Uffici regionali competenti per il rilascio di parere sugli aspetti di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Si precisa, infine, che quanto disposto con la presente deliberazione, non esime in alcun modo il gestore dell'impianto che
svolge attività di recupero rifiuti per la produzione di biometano dall'obbligo di presentare presso il competente GSE domanda
per il riconoscimento al proprio impianto della qualifica per l'accesso agli incentivi legati al D.M. 2 marzo 2018, così come
previsto dall'art. 9 del medesimo decreto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Direttiva 23 aprile 2009 n. 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n . 152 "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento all'art. 184-ter;
VISTO il D.Lgs 29 dicembre 2003, n . 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.";
VISTO il D.Lgs 3 marzo 2011, n . 28 "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
VISTO il D.M. 5 dicembre 2013, "Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale";
VISTO il D.M. 10 ottobre 2014, "Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di
immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati";
VISTA la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 2295 del 27 ottobre 2014;
VISTO il D. M. 2 marzo 2018, "Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei
trasporti", emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare;
VISTE le procedure attuative del D.M. 2 marzo 2018, approvate dal Comitato Tecnico Consultivo Biocarburanti il 12 giugno
2018 ed emanate dal Gestore dei Servizi Energetici;
VISTA la delibera n. 27/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e s.m.i., "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" ed in particolare l'art. 4, comma
1, che tra le competenze della Regione prevede alla lettera e) "la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti mediante
l'adozione di direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali";
VISTO il Piano regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con D.C.R. n. 30 del 29 aprile 2015;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di impatto ambientale e di competenze in materia di
Autorizzazione Integrata Ambientale";
VISTA la delibera di Giunta regionale del 22 luglio 2014, n. 1298 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle
emissioni industriali (Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento). Primi indirizzi applicativi (d.lgs n. 46/2014);
VISTO l'art. 2, co. 2, della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54;
TENUTO CONTO delle risultanze della riunione tecnica della Conferenza delle regioni e delle Province Autonome del
23.05.2019;
delibera
di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;1.
di dare atto che le disposizioni statali che definiscono le modalità tecniche la cessazione del biogas come rifiuto e per
la realizzazione di biometano quale prodotto, anche nel caso in cui esso derivi dal recupero di rifiuti, sono individuate
nel D.M. 2 marzo 2018 e nella relativa procedura operativa emanata dal Gestore dei Servizi Energetici;
2.
di precisare che le Autorità Competenti autorizzano la produzione di biometano da rifiuti, utilizzando i criteri
individuati al precedente punto 2;
3.
di dare atto che il presente provvedimento fornisce alle Province e alla Città Metropolitana di Venezia opportune linee
di indirizzo al fine di procedere alla valutazione delle istanze nuove o pendenti per gli impianti di produzione di
biometano da rifiuti;
4.
di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto, provvedendo alla trasmissione alle Province,
alla Città Metropolitana di Venezia, ad ARPA Veneto e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare;
5.
di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;6.
di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;7.
di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
8.

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Delibera Veneto Biometano - End of waste

  • 1. Bur n. 103 del 13/09/2019 (Codice interno: 401795) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1233 del 20 agosto 2019 Linee di indirizzo in materia di autorizzazioni di impianti per la produzione di biometano da rifiuti. [Energia e industria] Note per la trasparenza: Con questo provvedimento, la Giunta regionale prende atto che il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 marzo 2018 e la relativa procedura applicativa predisposta da GSE sono i criteri statali che definiscono la cessazione della qualifica di rifiuto del biometano, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e fornisce indirizzi alle Province e alla Città Metropolitana di Venezia per autorizzare impianti che producono biometano da rifiuti. L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue. Il D.M. 2 marzo 2018, recante "Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti", emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, è il principale riferimento normativo per quanto attiene il biometano, insieme al Decreto legislativo n. 28 del 03.03.2011 e ai Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 05.12.2013 e del 10.10.2014. In tale Decreto è ritenuto "opportuno promuovere l'utilizzo del biometano privilegiando in ogni caso il biometano avanzato e la sua produzione a partire da rifiuti e sottoprodotti e colture di integrazione", sia, anzi, una fonte da preferire. L'art. 1 del citato provvedimento reca poi: "Ai fini del presente decreto si intende per biometano il combustibile ottenuto da biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici, anche svolti, a seguito del convogliamento o del trasporto del biogas, in luogo diverso da quello di produzione, soddisfa le caratteristiche fissate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, ora Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di seguito denominata «Autorità», con i provvedimenti di attuazione dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ed è quindi idoneo alla successiva fase di compressione per l'immissione nella rete del gas naturale, come definita al comma 3 del presente articolo, e per i successivi utilizzi, fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 1.". Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha emanato le procedure attuative del D.M. citato, approvate dal Comitato Tecnico Consultivo Biocarburanti il 12.06.2018. Per valutare il processo di produzione, nonché le caratteristiche del biometano prodotto, si deve, dunque, fare riferimento al citato decreto e alla procedura attuativa del GSE, che mira a fornire le informazioni necessarie per un corretto adempimento di quanto previsto dal decreto e dalla normativa tecnica in materia di produzione e immissione in rete del biometano. Con delibera n. 27/2019 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha aggiornato il quadro normativo afferente la produzione di biometano, citando, inoltre, le numerose norme tecniche di riferimento. È evidente, quindi, che esiste già un quadro tecnico-normativo esaustivo ben delineato che regola la produzione del biometano e le sue caratteristiche a livello nazionale. Il punto cruciale da chiarire sembrerebbe, pertanto, l'aspetto della "cessazione della qualifica di rifiuto", disciplinata dall'art. 184-ter del Testo Unico Ambientale, in quanto ad oggi non esistono regolamenti comunitari per la cessazione della qualifica di rifiuto per la produzione di biometano da rifiuto e tanto meno decreti ministeriali formalmente emanati ai sensi della citata disposizione. Valutati, pertanto, i contenuti della disciplina esposta precedentemente e considerato che il D.M. 2 marzo 2018 è un provvedimento interministeriale sottoscritto anche dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si ritiene che le disposizioni ivi contenute, completate con la procedura operativa predisposta dal GSE, soddisfino assieme le condizioni stabilite dall'art. 184-ter, comma 1, del TUA e possano, quindi, considerarsi, per il caso di specie, quali effettivi criteri nazionali per la cessazione della qualifica di rifiuto per la produzione di biometano, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
  • 2. In considerazione di quanto esposto, quindi, la produzione di biometano da rifiuti non è da considerarsi un'ipotesi di "end of waste" ottenuto a seguito di una valutazione "caso per caso", ma una attività che regolamenta a livello nazionale la cessazione di qualifica del rifiuto, coerentemente con quanto disposto nel richiamato D.M. 2 marzo 2018. Su questo aspetto, la Regione Lombardia è giunta alle medesime conclusioni espresse nel decreto n. 6785 del 15 maggio 2019, illustrato nel corso della riunione tecnica interregionale della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome del 23.05.2019, i cui contenuti sono stati condivisi da tutte le Regioni e le Province autonome partecipanti. La Regione Lazio, a seguito dell'incontro, si è già pronunciata con la Determinazione n. G07807 del 07.06.2019 nel seguire questa linea interpretativa. Da ultimo, si rileva che qualora sull'argomento "biometano" a livello nazionale, dovesse persistere una situazione di perplessità applicativa si rischierebbe di compromettere il raggiungimento degli obiettivi comunitari, statali e regionali in materia di economia circolare e riduzione dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.M 10 ottobre 2014 che individua un obiettivo minimo di biocarburanti da immettere al consumo per l'anno 2020, pari al 10,0% dei carburanti totali e di tale obiettivo almeno l'1,6% deve essere costituito da biocarburanti avanzati. La produzione di biometano, dunque, si pone come uno dei fattori in grado di contribuire concretamente al raggiungimento di tali obiettivi. Quanto illustrato è stato condiviso con i rappresentanti delle Province del Veneto e della Città metropolitana di Venezia nella riunione del 3 luglio 2019. Si ricorda, altresì, come specificato nella nota della Direzione Ambiente prot. n. 51490 del 06.02.2019, che in materia di rilascio di autorizzazioni ad impianti di recupero di rifiuti non pericolosi mediante trattamento biologico di matrici organiche selezionate, la competenza è provinciale, in forza di quanto stabilito originariamente dall'art. 5-bis della L.R. n. 33/1985 e dall'art. 6, comma 1 lett. b) e c) della L.R. n. 3/2000. Tale ripartizione di competenze è stata ribadita dalla L.R. n. 4/2016 per quanto riguarda il rilascio dei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ove all'Allegato B si specifica che il recupero di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso al trattamento biologico (operazione R3) sono individuate dalla categoria IPPC 5.3.c, di competenza provinciale. Negli impianti succitati, a completamento del recupero mediante il trattamento anaerobico, possono essere effettuate in modo alternativo o combinato l'operazione di recupero energetico (R1) del biogas e la produzione di biometano. Come chiarito nella D.G.R. n 1298/2014, tali attività complementari e accessorie ricadono pienamente tra le quelle tecnicamente connesse da autorizzare attraverso la procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Si aggiunga, inoltre, che tali installazioni proprio in ragione delle attività connesse di produzione di energia elettrica o di biometano possono richiedere autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003. Tale autorizzazione può confluire nel provvedimento di AIA, come indicato nella circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n 2295 del 27.10.2014, integrando la Conferenza di Servizi con la partecipazione degli Uffici regionali competenti per il rilascio di parere sugli aspetti di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Si precisa, infine, che quanto disposto con la presente deliberazione, non esime in alcun modo il gestore dell'impianto che svolge attività di recupero rifiuti per la produzione di biometano dall'obbligo di presentare presso il competente GSE domanda per il riconoscimento al proprio impianto della qualifica per l'accesso agli incentivi legati al D.M. 2 marzo 2018, così come previsto dall'art. 9 del medesimo decreto. Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento. LA GIUNTA REGIONALE UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto; VISTA la Direttiva 23 aprile 2009 n. 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n . 152 "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento all'art. 184-ter; VISTO il D.Lgs 29 dicembre 2003, n . 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.";
  • 3. VISTO il D.Lgs 3 marzo 2011, n . 28 "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"; VISTO il D.M. 5 dicembre 2013, "Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale"; VISTO il D.M. 10 ottobre 2014, "Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati"; VISTA la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 2295 del 27 ottobre 2014; VISTO il D. M. 2 marzo 2018, "Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti", emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; VISTE le procedure attuative del D.M. 2 marzo 2018, approvate dal Comitato Tecnico Consultivo Biocarburanti il 12 giugno 2018 ed emanate dal Gestore dei Servizi Energetici; VISTA la delibera n. 27/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e s.m.i., "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" ed in particolare l'art. 4, comma 1, che tra le competenze della Regione prevede alla lettera e) "la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti mediante l'adozione di direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali"; VISTO il Piano regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con D.C.R. n. 30 del 29 aprile 2015; VISTA la L.R. 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di impatto ambientale e di competenze in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale"; VISTA la delibera di Giunta regionale del 22 luglio 2014, n. 1298 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento). Primi indirizzi applicativi (d.lgs n. 46/2014); VISTO l'art. 2, co. 2, della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54; TENUTO CONTO delle risultanze della riunione tecnica della Conferenza delle regioni e delle Province Autonome del 23.05.2019; delibera di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;1. di dare atto che le disposizioni statali che definiscono le modalità tecniche la cessazione del biogas come rifiuto e per la realizzazione di biometano quale prodotto, anche nel caso in cui esso derivi dal recupero di rifiuti, sono individuate nel D.M. 2 marzo 2018 e nella relativa procedura operativa emanata dal Gestore dei Servizi Energetici; 2. di precisare che le Autorità Competenti autorizzano la produzione di biometano da rifiuti, utilizzando i criteri individuati al precedente punto 2; 3. di dare atto che il presente provvedimento fornisce alle Province e alla Città Metropolitana di Venezia opportune linee di indirizzo al fine di procedere alla valutazione delle istanze nuove o pendenti per gli impianti di produzione di biometano da rifiuti; 4. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto, provvedendo alla trasmissione alle Province, alla Città Metropolitana di Venezia, ad ARPA Veneto e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 5. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 8.