La Vigilanza nei Luoghi di
          Lavoro
       Art. 13 c.1 D.Lgs 81/08
  Titolo XII D.L.vo 81/08 (e s.m.i.)
Un passo indietro…
              La Riforma Sanitaria
                   L. 833/78

• Affida al Sitema Sanitario Nazionale (SSN)
  la Vigilanza negli Ambienti e nei Luoghi di
  Lavoro
• Tale attività , sul territorio, è svolta dalle
  Unità Sanitaria Locale (USL) attraverso i
  Servizi di Prevenzione
LA VIGILANZA
                 L. 833/78

     Organizzazione dei Servizi di
  Prevenzione.
• “…all„Unità Sanitaria Locale (USL) sono
  attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1980, i
  compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del
  lavoro in materia di prevenzione, di igiene e
  di controllo sullo stato di salute dei lavoratori
LA VIGILANZA
           Art. 21 (L. 833/78)
• “…spetta al prefetto stabilire su proposta
  del Presidente della Regione, quali addetti
  ai Servizi di ciascuna Unità Sanitaria
  Locale, … assumano ai sensi delle leggi
  vigenti la qualifica di ufficiale di polizia
  giudiziaria, in relazione alle funzioni
  ispettive e di controllo da essi esercitate
  relativamente all'applicazione della
  legislazione sulla sicurezza del lavoro.”
LA VIGILANZA
             D.Lvo 626/94

• Anche l‟art. 23 del D.Lvo 626/94 conferma
  che la vigilanza in materia di sicurezza e
  salute nei luoghi di lavoro è svolta
  dall‟Unità Sanitaria Locale (USL).
LA VIGILANZA
                   ed oggi?
           Art. 13 (D.Lvo 81/08)
• c.1: La vigilanza sull‟applicazione della legislazione
  in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è
  svolta dalla Azienda Sanitaria Locale (ASL)
  competente per territorio e, per quanto di specifica
  competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del
  Fuoco (VVFF).
• L‟Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del
  Lavoro (ISPSEL) “ può svolgere attività di
  Vigilanza, congiuntamente alle ASL competenti per
  territorio, nelle strutture del SSN
LA VIGILANZA
           Art. 13 (D.Lvo 81/08)
• c.2: il personale ispettivo del Ministero del Lavoro
  può esercitare l‟attività di vigilanza nei seguenti
  luoghi di Lavoro:
  a. costruzioni cantieri edili grandi opere;
  b.lavori mediante cassoni in acqua;
 c. attività con rischi particolarmente elevati.
LA VIGILANZA
         Art. 13 (D.Lvo 81/08)
       Quale Servizio dell‟ASL ?
          DIPARTIMENTO di PREVENZIONE


      Servizio Prevenzione             Servizio Igiene
         e Sicurezza nei                      e
        Luoghi di Lavoro             Medicina del Lavoro


Unità Operative Sul Territorio   Unità Operative Sul Territorio
        (UOPSALL)                          (UOIML)
LA VIGILANZA
        Art. 13 (D.Lvo 81/08)
                Quando ?
Viene effettuata su…
• Iniziativa
• Segnalazione: Sindacati, Rappresentante
  dei Lavoratori sulla Sicurezza
  (RLS), Lavoratori, Privati cittadini;
• Delega Autorità Giudiziaria (A.G.);
• Denuncia Infortuni;
• Denuncia Malattie Professionali.
LA VIGILANZA
Art. 13 (D.Lvo 81/08)
     Iniziativa…
 MAPPA DEL RISCHIO
    LAVORATIVO




PROGETTO OBIETTIVO
LA VIGILANZA
          Art. 13 (D.Lvo 81/08)
                     Chi la fa ?
                  PERSONALE
              ADDETTO delle UU.OO.


Medici Specialisti                   Ingegneri
  del Lavoro
                             Tecnici della
             Personale
                             Prevenzione
             Tecn-laur.
LA VIGILANZA
          Art. 13 (D.Lvo 81/08)
                   Chi la fa ?
                  PERSONALE
              ADDETTO delle UU.OO.

• Nell‟ambito del Servizio queste figure rivestono
  la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria
• non possono effettuare attività di consulenza
• hanno facoltà di accedere nei luoghi di lavoro
  in qualsiasi momento.
LA VIGILANZA
                     ISPEZIONE

Fasi:
• Controllo della documentazione
• Controllo delle strutture,dei servizi, degli impianti
  delle macchine…di tutto quanto previsto dalla
  normativa
• Redazione del verbale

Nota: i verbali redatti costituiscono“INFORMATIVA”
 contenente notizia di reato e vanno Inviati alla
 A.G. competente.
LA VIGILANZA
      TITOLO XII DISPOSIZIONI IN MATERIA
      DI PROCEDURA PENALE - D.Lvo 81/08

 Art. 300: tale articolo individua i soggetti a carico
        dei quali va fatta risalire la violazione
                       riscontrata:
• Datore di Lavoro
• Dirigente
• Preposto
• Medico Competente

Nota: Poiché trattasi di reati penali, vanno garantiti tutti i DIRITTI
  previsti dal c.p.p.
LA VIGILANZA
 Titolo XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE
            E DI PROCEDURA PENALE


Art.300 (D.Lvo 81/08)
“…fatte salve le pene previste dal c.p.p in
  riferimento a delitti quali: omicidio
  colposo, lesioni gravi o
  gravissime, commesse in violazione delle
  norme sulla tutela della Salute e della
  Sicurezza dei lavoratori”, l‟art.300 prevede
  ulteriori sanzioni di tipo interdittivo e
  pecuniario.
LA VIGILANZA
        TITOLO XII – art 301 D.Lvo 81/08
          Applicabilità del D.Lvo 758/94


• Alle violazioni in materia di igiene, salute e
  sicurezza sul lavoro previste dal presente
  Decreto …, per le quali sono previste le
  pene dell‟arresto e/o dell‟ammenda si
  applicano le disposizioni in materia di
  prescrizioni ed estinzione del reato di cui
  agli art. 20 e seguenti del D.Lvo 758/94
LA VIGILANZA
       Titolo XII Art.302 (D.Lvo 81/08)
  VIOLAZIONI PUNITE CON LA SOLA PENA
              DELL’ARRESTO


c1. …per le violazioni punite con la sola pena
  dell‟arresto per il limite di dodici mesi, il giudice
  può, su richiesta dell‟imputato, sostituire la pena
  con una sanzione determinata secondo i criteri
  stabiliti dall‟art.135. La sostituzione può essere
  applicata solo se risultano eliminate tutte le
  irregolarità, fonti di rischio e conseguenze
  dannose
LA VIGILANZA
         TITOLO XII – art. 302 D.Lvo 81/08
       Violazioni punite con la sola pena
                   dell‟arresto
• c.2 quanto previsto al c.1 non è possibile :
a) quando la violazione abbia avuto un contributo
  causale nel verificarsi di un infortunio;
b) quando il reato è stato commesso da soggetto
  che abbia già riportato condanna definitiva per la
  violazione di norme in materia di sicurezza sul
  lavoro
LA VIGILANZA
      Titolo XII art. 302 bis D.Lvo 81/08
• POTERE DI DISPOSIZIONE

Gli Organi di Vigilanza impartiscono disposizioni
  esecutive ai fini della applicazione delle norme
  tecniche e delle buone prassi, volontariamente
  adottate dal Datore di Lavoro e da questi
  richiamate in sede ispettiva, qualora ne
  riscontrino la mancata adozione e salvo che il
  fatto non costituisca reato.
LA VIGILANZA
 Titolo XII, Art.303 (D.Lvo 81/08)
      CIRCOSTANZA ATTENUANTE

• La pena per i reati previsti dal presente
  decreto puniti dall‟arresto è ridotta fino ad
  un terzo per chi, nei termini di cui
  all‟art.491 del c.p.p. si adopera
  concretamente per la rimozione delle
  violazioni riscontrate dall‟ O.d.V.
LA VIGILANZA
              D.Lvo 758/94
    Norme per la depenalizzazione:
- nasce per decongestionare i tribunali
- prevede la depenalizzazione di reati e la
  loro trasformazione in illeciti amministrativi
- assegna agli Organi di Vigilanza ulteriori
  compiti e responsabilità, in particolare il
  potere di emanare le PRESCRIZIONI per
  la eliminazione delle violazioni
LA VIGILANZA
             D.Lvo 758/94
           LA PRESCRIZIONE
                   Art. 20
• Allo scopo di eliminare la violazione
  accertata l‟Organo di Vigilanza impartisce
  un‟apposita Prescrizione fissando un
  termine.
• Il contravventore può avanzare richiesta di
  proroga per fondati motivi.
LA VIGILANZA
             D.Lvo 758/94
   LA VERIFICA DI ADEMPIMENTO
                   Art. 21
• Entro e non oltre i 60gg. dalla scadenza
  del termine, l‟Organo di Vigilanza (O.d.V.)
  verifica l‟adempimento della prescrizione,
  ammette il contravventore al pagamento
  della Sanzione Amministrativa.
• Di tutto ciò da comunicazione all‟Autorità
  Giudiziaria (A.G.).
LA VIGILANZA
             D.Lvo 758/94
      SOSPENSIONE DEL
  PROCEDIMENTO PENALE Art. 23
• Il Pubblico Ministero sospende il
  procedimento penale fino alle successive
  Comunicazione dell‟Organo di Vigilanza
  (O.d.V.) .
• Se l‟O.d.V. comunica il mancato
  adempimento della prescrizione il
  procedimento penale riprende.
LA VIGILANZA
              D.Lvo 758/94
  ESTINZIONE DEL REATO PENALE
                    Art. 24
• c.1 La violazione si estingue se il
  contravventore adempie alla prescrizione
  nei termini fissati e provvede al
  pagamento della sanzione.
• c.2 Il pubblico Ministero richiede
  l‟archiviazione se la Violazione è estinta ai
  sensi del c.1
LA VIGILANZA
  D.L. 81/08




ALTRI COMPITI
LA VIGILANZA
              D.L. 81/08
• Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
 Comma 9.
 Avverso i giudizi del medico competente “, ivi
  compresi quelli formulati in fase preassuntiva,” è
  ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data
  di comunicazione del giudizio medesimo,
  all’organo di vigilanza territorialmente
  competente che dispone, dopo eventuali
  ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o
  la revoca del giudizio stesso
LA VIGILANZA
                         D.L. 81/08
• ART. 65
•    1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi   sotterranei o
     semisotterranei.

•    2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al
     lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano
     particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro
    deve assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di
     microclima


•     3. L’organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi
     sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non
     ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad
     emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del
     presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni
     di cui al comma 2.
LA VIGILANZA
              D.L. 81/08
• Articolo 67 - Notifiche all’organo di
  vigilanza competente per territorio
• 1. La costruzione e la realizzazione di
  edifici o locali da adibire a lavorazioni
  industriali, nonché gli ampliamenti e le
  ristrutturazioni di quelli esistenti, devono
  essere eseguiti nel rispetto della normativa
  di settore ed essere notificati all‟organo di
  vigilanza competente per territorio
LA VIGILANZA
               D.L. 81/08
• CAPO III

• PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI
  AD ESPOSIZIONE AD AMIANTO
  N° 16 articoli (da art. 246 a art. 261
LA VIGILANZA
                 D.L. 81/08
•   Articolo 248 - Individuazione della presenza di
    amianto
• 1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o
  di manutenzione, il datore di lavoro adotta,
  anche chiedendo informazioni ai proprietari dei
  locali, ogni misura necessaria volta ad
  individuare la presenza di materiali a potenziale
  contenuto d'amianto.
   2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di
  amianto in un materiale o in una costruzione, si
  applicano le disposizioni previste dal presente
  capo
LA VIGILANZA
                D.L. 81/08
• Articolo 250 - Notifica
• 1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo
  248, il datore di lavoro presenta una notifica
  all'organo di vigilanza competente per
  territorio.
• 2 la notifica di cui al punto 1 comprende
  almeno la sintetica descrizione dei seguenti
  elementi:
• a) ubicazione del cantiere,
• b) tipi e quantitativi di amianto manipolati
• c) attività e procedimenti applicati
LA VIGILANZA
               D.L. 81/08

•   Articolo 250 - Notifica
•   d) numero lavoratori interessati
•   e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
•   f) misure adottate per limitare l'esposizione
    dei lavoratori
LA VIGILANZA
                    D.L. 81/08
  Articolo 256 - Lavori di demolizione o rimozione di amianto
1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere
  effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui “all’articolo
  212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

2. Il datore di lavoro, prima dell‟inizio dei lavori predispone un piano
  di lavoro
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie alla
  protezione dei lavoratori e dell’ambiente esterno

5. Copia del piano di lavoro è inviata all„Organo di Vigilanza, almeno
  30 giorni prima dell‟inizio dei lavori…
6. l‟invio della documentazione di cui al punto 5, costituisce
  adempimento di cui all‟art. 250
La vigilanza nei luoghi di lavoro

La vigilanza nei luoghi di lavoro

  • 1.
    La Vigilanza neiLuoghi di Lavoro Art. 13 c.1 D.Lgs 81/08 Titolo XII D.L.vo 81/08 (e s.m.i.)
  • 2.
    Un passo indietro… La Riforma Sanitaria L. 833/78 • Affida al Sitema Sanitario Nazionale (SSN) la Vigilanza negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro • Tale attività , sul territorio, è svolta dalle Unità Sanitaria Locale (USL) attraverso i Servizi di Prevenzione
  • 3.
    LA VIGILANZA L. 833/78 Organizzazione dei Servizi di Prevenzione. • “…all„Unità Sanitaria Locale (USL) sono attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori
  • 4.
    LA VIGILANZA Art. 21 (L. 833/78) • “…spetta al prefetto stabilire su proposta del Presidente della Regione, quali addetti ai Servizi di ciascuna Unità Sanitaria Locale, … assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.”
  • 5.
    LA VIGILANZA D.Lvo 626/94 • Anche l‟art. 23 del D.Lvo 626/94 conferma che la vigilanza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall‟Unità Sanitaria Locale (USL).
  • 6.
    LA VIGILANZA ed oggi? Art. 13 (D.Lvo 81/08) • c.1: La vigilanza sull‟applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (VVFF). • L‟Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (ISPSEL) “ può svolgere attività di Vigilanza, congiuntamente alle ASL competenti per territorio, nelle strutture del SSN
  • 7.
    LA VIGILANZA Art. 13 (D.Lvo 81/08) • c.2: il personale ispettivo del Ministero del Lavoro può esercitare l‟attività di vigilanza nei seguenti luoghi di Lavoro: a. costruzioni cantieri edili grandi opere; b.lavori mediante cassoni in acqua; c. attività con rischi particolarmente elevati.
  • 8.
    LA VIGILANZA Art. 13 (D.Lvo 81/08) Quale Servizio dell‟ASL ? DIPARTIMENTO di PREVENZIONE Servizio Prevenzione Servizio Igiene e Sicurezza nei e Luoghi di Lavoro Medicina del Lavoro Unità Operative Sul Territorio Unità Operative Sul Territorio (UOPSALL) (UOIML)
  • 9.
    LA VIGILANZA Art. 13 (D.Lvo 81/08) Quando ? Viene effettuata su… • Iniziativa • Segnalazione: Sindacati, Rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza (RLS), Lavoratori, Privati cittadini; • Delega Autorità Giudiziaria (A.G.); • Denuncia Infortuni; • Denuncia Malattie Professionali.
  • 10.
    LA VIGILANZA Art. 13(D.Lvo 81/08) Iniziativa… MAPPA DEL RISCHIO LAVORATIVO PROGETTO OBIETTIVO
  • 11.
    LA VIGILANZA Art. 13 (D.Lvo 81/08) Chi la fa ? PERSONALE ADDETTO delle UU.OO. Medici Specialisti Ingegneri del Lavoro Tecnici della Personale Prevenzione Tecn-laur.
  • 12.
    LA VIGILANZA Art. 13 (D.Lvo 81/08) Chi la fa ? PERSONALE ADDETTO delle UU.OO. • Nell‟ambito del Servizio queste figure rivestono la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria • non possono effettuare attività di consulenza • hanno facoltà di accedere nei luoghi di lavoro in qualsiasi momento.
  • 13.
    LA VIGILANZA ISPEZIONE Fasi: • Controllo della documentazione • Controllo delle strutture,dei servizi, degli impianti delle macchine…di tutto quanto previsto dalla normativa • Redazione del verbale Nota: i verbali redatti costituiscono“INFORMATIVA” contenente notizia di reato e vanno Inviati alla A.G. competente.
  • 14.
    LA VIGILANZA TITOLO XII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURA PENALE - D.Lvo 81/08 Art. 300: tale articolo individua i soggetti a carico dei quali va fatta risalire la violazione riscontrata: • Datore di Lavoro • Dirigente • Preposto • Medico Competente Nota: Poiché trattasi di reati penali, vanno garantiti tutti i DIRITTI previsti dal c.p.p.
  • 15.
    LA VIGILANZA TitoloXII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE Art.300 (D.Lvo 81/08) “…fatte salve le pene previste dal c.p.p in riferimento a delitti quali: omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime, commesse in violazione delle norme sulla tutela della Salute e della Sicurezza dei lavoratori”, l‟art.300 prevede ulteriori sanzioni di tipo interdittivo e pecuniario.
  • 16.
    LA VIGILANZA TITOLO XII – art 301 D.Lvo 81/08 Applicabilità del D.Lvo 758/94 • Alle violazioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente Decreto …, per le quali sono previste le pene dell‟arresto e/o dell‟ammenda si applicano le disposizioni in materia di prescrizioni ed estinzione del reato di cui agli art. 20 e seguenti del D.Lvo 758/94
  • 17.
    LA VIGILANZA Titolo XII Art.302 (D.Lvo 81/08) VIOLAZIONI PUNITE CON LA SOLA PENA DELL’ARRESTO c1. …per le violazioni punite con la sola pena dell‟arresto per il limite di dodici mesi, il giudice può, su richiesta dell‟imputato, sostituire la pena con una sanzione determinata secondo i criteri stabiliti dall‟art.135. La sostituzione può essere applicata solo se risultano eliminate tutte le irregolarità, fonti di rischio e conseguenze dannose
  • 18.
    LA VIGILANZA TITOLO XII – art. 302 D.Lvo 81/08 Violazioni punite con la sola pena dell‟arresto • c.2 quanto previsto al c.1 non è possibile : a) quando la violazione abbia avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio; b) quando il reato è stato commesso da soggetto che abbia già riportato condanna definitiva per la violazione di norme in materia di sicurezza sul lavoro
  • 19.
    LA VIGILANZA Titolo XII art. 302 bis D.Lvo 81/08 • POTERE DI DISPOSIZIONE Gli Organi di Vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini della applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, volontariamente adottate dal Datore di Lavoro e da questi richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la mancata adozione e salvo che il fatto non costituisca reato.
  • 20.
    LA VIGILANZA TitoloXII, Art.303 (D.Lvo 81/08) CIRCOSTANZA ATTENUANTE • La pena per i reati previsti dal presente decreto puniti dall‟arresto è ridotta fino ad un terzo per chi, nei termini di cui all‟art.491 del c.p.p. si adopera concretamente per la rimozione delle violazioni riscontrate dall‟ O.d.V.
  • 21.
    LA VIGILANZA D.Lvo 758/94 Norme per la depenalizzazione: - nasce per decongestionare i tribunali - prevede la depenalizzazione di reati e la loro trasformazione in illeciti amministrativi - assegna agli Organi di Vigilanza ulteriori compiti e responsabilità, in particolare il potere di emanare le PRESCRIZIONI per la eliminazione delle violazioni
  • 22.
    LA VIGILANZA D.Lvo 758/94 LA PRESCRIZIONE Art. 20 • Allo scopo di eliminare la violazione accertata l‟Organo di Vigilanza impartisce un‟apposita Prescrizione fissando un termine. • Il contravventore può avanzare richiesta di proroga per fondati motivi.
  • 23.
    LA VIGILANZA D.Lvo 758/94 LA VERIFICA DI ADEMPIMENTO Art. 21 • Entro e non oltre i 60gg. dalla scadenza del termine, l‟Organo di Vigilanza (O.d.V.) verifica l‟adempimento della prescrizione, ammette il contravventore al pagamento della Sanzione Amministrativa. • Di tutto ciò da comunicazione all‟Autorità Giudiziaria (A.G.).
  • 24.
    LA VIGILANZA D.Lvo 758/94 SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE Art. 23 • Il Pubblico Ministero sospende il procedimento penale fino alle successive Comunicazione dell‟Organo di Vigilanza (O.d.V.) . • Se l‟O.d.V. comunica il mancato adempimento della prescrizione il procedimento penale riprende.
  • 25.
    LA VIGILANZA D.Lvo 758/94 ESTINZIONE DEL REATO PENALE Art. 24 • c.1 La violazione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione nei termini fissati e provvede al pagamento della sanzione. • c.2 Il pubblico Ministero richiede l‟archiviazione se la Violazione è estinta ai sensi del c.1
  • 26.
    LA VIGILANZA D.L. 81/08 ALTRI COMPITI
  • 27.
    LA VIGILANZA D.L. 81/08 • Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria Comma 9. Avverso i giudizi del medico competente “, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva,” è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso
  • 28.
    LA VIGILANZA D.L. 81/08 • ART. 65 • 1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. • 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro deve assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima • 3. L’organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.
  • 29.
    LA VIGILANZA D.L. 81/08 • Articolo 67 - Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio • 1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all‟organo di vigilanza competente per territorio
  • 30.
    LA VIGILANZA D.L. 81/08 • CAPO III • PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI AD ESPOSIZIONE AD AMIANTO N° 16 articoli (da art. 246 a art. 261
  • 31.
    LA VIGILANZA D.L. 81/08 • Articolo 248 - Individuazione della presenza di amianto • 1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. 2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo
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    LA VIGILANZA D.L. 81/08 • Articolo 250 - Notifica • 1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 248, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. • 2 la notifica di cui al punto 1 comprende almeno la sintetica descrizione dei seguenti elementi: • a) ubicazione del cantiere, • b) tipi e quantitativi di amianto manipolati • c) attività e procedimenti applicati
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    LA VIGILANZA D.L. 81/08 • Articolo 250 - Notifica • d) numero lavoratori interessati • e) data di inizio dei lavori e relativa durata; • f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori
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    LA VIGILANZA D.L. 81/08 Articolo 256 - Lavori di demolizione o rimozione di amianto 1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui “all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. 2. Il datore di lavoro, prima dell‟inizio dei lavori predispone un piano di lavoro 3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie alla protezione dei lavoratori e dell’ambiente esterno 5. Copia del piano di lavoro è inviata all„Organo di Vigilanza, almeno 30 giorni prima dell‟inizio dei lavori… 6. l‟invio della documentazione di cui al punto 5, costituisce adempimento di cui all‟art. 250