La valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro: quali sono i rischi da valutare, il processo da seguire per la loro identificazione, valutazione e le azioni da intraprendere per il trattamento dei rischi. Le diverse classi di rischio: i rischi per la salute, per la sicurezza e i rischi trasversali.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL) o Rappresentante dei Lavoratori per Sicurezza territoriali (RLST), sono di fatto la novità della legislazione in materia di salute e sicurezza, contenuta nella direttiva comunitaria,trasposta prima nel titolo I del D.Lgs.626/94 e successivamente al titolo I d.lgs. 81 del 2008 (T.U.) e sue modifiche con il D.lgs. 106 del 2009 , con due obbiettivi risaltanti:
• La consultazione e la partecipazione attiva dei lavoratori nella gestione della sicurezza per raggiungere i massimi livelli di lavoro sicuro possibile;
• contribuire nelle diverse azioni sino alle scelte di prevenzione e divenire soggetti di sistema aziendale.
Con le ultime modifiche introdotte viene rafforzato il ruolo partecipativo e responsabile dell’Rls nelle aziende,confermando l’attenzione che il legislatore ad esso rivolge.
sicurezza delle macchine e valutazione dei rischiCorrado Cigaina
principi generali per garantire attraverso il processo di valutazione dei rischi l'uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro di cui al titolo III del D.Lgs 81/08. la presentazione può essere utilizzata per la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori e/o degli specialisti di settore. aggiornato all'aprile 2015.
La valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro: quali sono i rischi da valutare, il processo da seguire per la loro identificazione, valutazione e le azioni da intraprendere per il trattamento dei rischi. Le diverse classi di rischio: i rischi per la salute, per la sicurezza e i rischi trasversali.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL) o Rappresentante dei Lavoratori per Sicurezza territoriali (RLST), sono di fatto la novità della legislazione in materia di salute e sicurezza, contenuta nella direttiva comunitaria,trasposta prima nel titolo I del D.Lgs.626/94 e successivamente al titolo I d.lgs. 81 del 2008 (T.U.) e sue modifiche con il D.lgs. 106 del 2009 , con due obbiettivi risaltanti:
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sicurezza delle macchine e valutazione dei rischiCorrado Cigaina
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corso di studi in Tecniche della Prevenzione -Università degli studi di Pavia -corso "la sicurezza nei cantieri e delle macchine" modulo 3 - sicurezza delle macchine
Organizzazione della prevenzione aziendale: datore di lavoro, dirigenti, preposti, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), lavoratori, addetti alla gestione delle emergenze. Per ciascuno dei soggetti della sicurezza sono indicati i loro ruoli e responsabilità.
Se ti piace il mio lavoro, lascia un commento, clicca "seguimi", "mi piace" e "favourite".
Se vuoi avere anche tutti gli altri corsi di formazione sicurezza ai sensi del Dgs 181/08, scrivimi a dianatedoldi@gmail.com. Sono formatrice freelance e posso svolgere interventi formativi presso aziende di ogni tipo su tematiche inerenti alla sicurezza sul lavoro.
Se usi parte dei materiali che ti permetto di scaricare gratuitamente sei etico e professionale se mi citi. La conoscenza condivisa è un valore da riconoscere. vedi qui: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
GRAZIE E BUON LAVORO!
Corso ASPP/RSPP mod. A3 - Inviduazione e valutazione dei rischiRoberto Rocchegiani
Corso per ASPP/RSPP ideato nel 2016 con elementi di novità dal punto di vista didattico. Parliamo della individuazione dei rischi e della loro valutazione, con particolare riferimento agli attuali panorami occupazionali.
Siamo agli inizi di una presumibile inversione di tendenza dal punto di vista produttivo, ma occorre rivalutare la sopravvenuta rischiosità derivante dalla differenza di genere e l'attuale impoverimento delle organizzazioni, dal punto di vista esperenziale e professionale.
Elementi che stanno determinando un forte incremento delle domande di malattia professionale ed un incremento degli infortuni mortali.
aspetti pratici per valutare i rischi e gestire il relativo documentoCorrado Cigaina
un'analisi sul modo di operare per valutare correttamente tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e per redigere, impelmentare e mantenere attivo nel tempo il documento di valutazione di cui agli art. 28 e29 D.Lgs 81/08. aggiornata ad ottobre 2015.
informazione, formazione addestramento all'uso delle attrezzature di lavoroCorrado Cigaina
alcune considerazioni in merito all'informazione, formazione ed addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro: la presentazioneè stata utilizzata come momento di aggiornamento di RSPP - aggiornato al luglio 2015
SICUREZZA: VERIFICA PERIODICA DELLE ATTREZZATURE E RISCHIO MACCHINE. Ing. BertoneAmbiente
30 gennaio 2013 - Corso di formazione e aggiornamento di eAmbiente: SICUREZZA: VERIFICA PERIODICA DELLE ATTREZZATURE E RISCHIO MACCHINE. Intervento di Alessandro Berton - Inn Med S.r.l
Rischi specifici sul lavoro- legge 81/2008
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Istituto Tecnico Informatico: una scelta vincente
Istituto Tecnico Turismo: uno sguardo al futuro
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SICUREZZA: VERIFICA PERIODICA DELLE ATTREZZATURE E RISCHIO MACCHINE. Ing. BertoneAmbiente
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il corso si rivolge a 12 Volontari del Servizio Civile Nazionale che parteciperanno al progetto 1000 modi per crescere organizzato dal Comune di Bolognetta.
2. INDICE
1. Obiettivi del corso
2. Quadro Normativo
3. Pericolo, Danno, Rischio, Prevenzione e Protezione
4. Valutazione dei Rischi
5. Misure generali di Prevenzione e Protezione
6. Organizzazione della prevenzione aziendale
7. Diritti, Doveri e Sanzioni per i vari soggetti aziendali
8. Organi di vigilanza, controllo e assistenza
3. 1. OBIETTIVI DEL CORSO
Far conoscere l’organizzazione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro con obblighi e
responsabilità delle varie figure interessate
Fornire conoscenze generali sui concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e
protezione
Fornire conoscenze rispetto alla legislazione e agli organi di vigilanza in materia di salute
e sicurezza sul lavoro
Consapevolizzare sui rischi presenti sul posto di lavoro e sulle buone prassi per evitare
comportamenti pericolosi
4. 2. QUADRO NORMATIVO
La normativa italiana in termini di salute e sicurezza discende dai principi cardine di Costituzione
e Codice Civile:
ART. 32 COSTITUZIONE
«La Costituzione tutela la Salute come fondamentale diritto dell’individuo
e interesse della collettività».
ART. 41 COSTITUZIONE
L’iniziativa economica privata è libera, ma «non può svolgersi in contrasto
con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana».
ART. 2087 CODICE CIVILE
«L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro».
L’impresa è obbligata, non solo al rispetto della normativa specifica prevista per determinate
situazioni di rischio, ma più in generale si deve adoperare per escludere o ridurre al minimo ogni
situazione di rischio.
5. 2. QUADRO NORMATIVO
La normativa italiana in termini di salute e sicurezza si è evoluta dagli anni ’90 anche grazie alle
norme della Comunità Europea:
DIRETTIVE
Devono essere recepite dai singoli stati membri.
REGOLAMENTI
Sono cogenti e direttamente applicabili.
DECISIONI
Sono cogenti verso i singoli stati membri destinatari.
6. 2. EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA
LEGGI DEL PRIMO DOPOGUERRA
LEGGI DEGLI ANNI 90
• D.P.R. 547/55
• D.P.R. 164/56
• D.P.R. 303/56
• D.L. 277/91
• D.Lgs. 626/94
• D.L. 494/96
• D.P.R. 459/96
Leggi impostate su obblighi e
divieti
Leggi di recepimento europeo
basate sui sistemi di sicurezza
7. 2. DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008
Per molti anni si è tentato di accorpare e semplificare la normativa di salute e sicurezza in un
unico provvedimento.
Soltanto con il Decreto Legislativo del 9 Aprile del 2008 in seguito all’onda emotiva scaturita dal
disastro della ThyssenKrupp a Torino si è deciso di creare un Testo Unico sulla Sicurezza avente
come scopo le seguenti tre direttici:
Tale decreto è stato successivamente modificato ed integrato nel 2009 con il D.Lgs. 106/09.
Tuttavia parte delle normativa risulta essere ancora fuori dal Testo Unico e saranno necessari
ulteriori accorpamenti.
Adeguare e aggiornare la sicurezza ai «nuovi» rischi
Riordinare, accorpare e armonizzare le norme vigenti
Rendere più effettiva e incisiva la tutela della sicurezza
8. 3. PERICOLO (P)
Art. 2, lettera r, D. Lgs. 81/08 :
«Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni».
FATTORE DI RISCHIO ≡ PERICOLO ≡ ATTREZZATURA/SOSTANZA
PERICOLO ≠ RISCHIO
Il pericolo è quindi una proprietà intrinseca (della situazione,
oggetto, sostanza, etc.) non legata a fattori esterni.
Esso rappresenta una situazione, oggetto, sostanza, impianti,
materiali, attrezzi di lavoro, metodi e pratiche di lavoro, etc. che
per le sue proprietà o caratteristiche sono in grado di creare un
danno alle persone.
9. 3. DANNO (D)
Lesione fisica o danno alla salute (UNI EN ISO 12100-1)
Qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi dell’evento (UNI 11230)
Gravità delle conseguenze che si verificano al concretizzarsi del pericolo
La magnitudo delle conseguenze può essere espressa come una funzione del numero
di soggetti coinvolti in quel tipo di pericolo e del livello di danno ad essi provocato
La Perdita di qualsiasi elemento che contribuisca alla conservazione della salute,
ovvero qualsiasi alterazione TRANSITORIA o PERMANENTE dell’organismo umano o
di sue funzioni
10. 3. RISCHIO (R)
Art. 2, lettera s, D. Lgs. 81/08 :
«La Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di
danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un
determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione».
ALTRE DEFINIZIONI
Combinazione della probabilità di accadimento di un danno e della
gravità di quel danno (UNI EN ISO 12100-1)
Combinazione della probabilità e della conseguenza del verificarsi di
uno specifico evento pericoloso (OHSAS 18001, 3.4)
Il rischio rappresenta quindi la probabilità che si verifichi un
evento capace di causare un danno alle persone.
La nozione di rischio implica l’esistenza di una sorgente di
pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in un danno.
11. 3. TIPOLOGIE DI RISCHIO E DANNO
Rischio per la Sicurezza
(macchine, impianti, attrezzature,
sostanze pericolose, sostanze
esplosive, scale, mezzi di trasporto
etc…)
Rischio per la Salute
(sostanza, agente fisico, rumore,
radiazioni, movimentazione dei
carichi etc…)
Rischio Trasversale
(lavoro notturno, stress lavoro
correlato, aspetti organizzativi
etc…)
Occasione di lavoro Occasione di lavoro Occasione di lavoro
Infortunio
(evento traumatico,
violento, danno immediato)
Malattia Professionale
(evento progressivo,
dilazionato nel tempo)
Stato patologico
Facile individuare «cause»
dell’infortunio
Difficile capire se la malattia
professionale dipende dal
lavoro
Difficilissimo capire se stato
patologico dipende da un
rischio trasversale
12. 3. ESEMPIO PERICOLO, DANNO, RISCHIO
Un magazziniere sta usando il
carrello elevatore
in condizioni di scarsa visuale
e investe un collega provocando
una contusione e 3 giorni di
inabilità temporanea.
PERICOLO
CONDIZIONI
CHE HANNO
ELEVATO IL
«RISCHIO»
DANNO
13. 3. MISURAZIONE E STIMA DEL RISCHIO
Si tratta di un’indicazione generica che deve essere associata al numero di lavoratori esposti.
MODALITÀ DI ESPRESSIONE DI P-D
Scala delle Probabilità / Scala della Gravità del Danno
Analisi matriciale
R = f (P, D) => R = P x D
«Definizione della probabile gravità del danno e della probabilità del suo accadimento».
R = Rischio
P = Probabilità o Frequenza del verificarsi delle conseguenze
D = Danno o Magnitudo (gravità) delle conseguenze (danno ai lavoratori)
14. 3. SCALA DELLE PROBABILITA’
P Livello Probabilità Criteri Valutazione
4 Altamente Probabile
- Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del
danno ipotizzato per i lavoratori
- Si sono già verificati danni per la stessa azienda o in aziende simili o in
situazioni operative simili
- Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe
alcuno stupore in azienda
3 Probabile
- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se in modo automatico
o diretto
- È noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire il danno
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in
azienda
2 Poco Probabile
- La mancanza rilevata può provocare una danno solo in circostanze sfortunate
di eventi
- Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa
1 Improbabile
- La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più
eventi poco probabili indipendenti
- Non sono noti episodi già verificatisi
- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità
15. 3. SCALA DELLA GRAVITÀ DEL DANNO
D Livello Danno Criteri Valutazione
4 Gravissimo
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale
- Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti
3 Grave
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale
- Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
2 Medio
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile
- Esposizione cronica con effetti reversibili
1 Lieve
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente
reversibile
- Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
16. La stima del rischio (ricordando la regola R = P x D) viene effettuata mediante la seguente Matrice:
3. STIMA DEL RISCHIO
PROBABILITÀ
MAGNITUDO
1 2 3 4
4 4 8 12 16
3 3 6 9 12
2 2 4 6 8
1 1 2 3 4
Scala della Gravità del Danno
ScaladelleProbabilità
Rischio accettabile
Rischio basso
Rischio medio
Rischio alto
Legenda
17. 3. TEMPISTICHE DI INTERVENTO
La stima numerica del rischio permette di identificare una scala di priorità degli interventi
(programmati anche in funzione delle prescrizioni di legge) per ridurre il rischio:
R Classificazione rischio Programma degli interventi
R ≤ 2 Rischio accettabile Eventuali misure da considerare durante il Riesame
2 < R ≤ 6 Rischio basso
Azioni correttive e/o migliorative necessarie da programmare nel
medio termine
6 < R ≤ 9 Rischio medio
Azioni correttive e/o migliorative necessarie da programmare nel
breve termine
R > 9 Rischio alto Azioni correttive da eseguire con urgenza
I tempi di attuazione sono stabiliti dal Datore di Lavoro, in considerazione dei tempi di legge e
delle proprie capacità e possibilità.
18. Rischio accettabile:
Rischio accettato in seguito alla ponderazione del rischio
Rischio detto anche «Rischio non significativo» o «Rischio tollerabile»
Tale Rischio non dovrebbe richiedere ulteriore trattamento
Rischio residuo:
Rischio rimanente a seguito del trattamento del rischio
Tale rischio comprende anche i rischi non identificabili
3. INTERVENTI: RIDUZIONE DEL RISCHIO
Gli interventi devono ridurre il rischio fino a :
19. 3. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Azioni di riduzione
del rischio
Prevenzione
agisce riducendo la
probabilità di
accadimento
Protezione
agisce diminuendo la
gravità del danno
Il Datore di Lavoro in base alla stima dei rischi e/o successiva Valutazione
dei Rischi effettua nel tempo le relative azioni migliorative e correttive,
ritenute opportune, dando precedenza a quelle da eseguire con urgenza
aventi elevato valore di R.
Tali azioni possono essere suddivise in:
20. 3. PREVENZIONE
Art. 2, lettera n, D. Lgs. 81/08 :
«Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno».
R = f ( P , D )
Prevenzione
Abbattimento della
Probabilità di un evento
dannoso
ESEMPI
Il divieto di fumare è un intervento di prevenzione per il rischio incendi.
L’addestramento all’utilizzo di un’attrezzatura è un intervento di prevenzione per i rischi ad esso correlati
21. 3. PREVENZIONE
Misure di
Prevenzione del
rischio
Organizzative
Tecniche
modifiche di:
Procedurali
Informazione
Formazione
Sorveglianza
Sanitaria
Addestramento
Piano di
Emergenza
Impianti
Tecnologie
Attrezzature
Macchinari
Le azioni di prevenzione dal rischio possono essere suddivise nel seguente modo:
Se dopo aver applicato tali misure, permane il rischio residuo, si adottano in ordine di importanza
prima i mezzi di protezione collettivi (DPC) e successivamente quelli individuali (DPI) […art.75
D.Lgs.81/08].
22. 3. GERARCHIA E MISURE DI PREVENZIONE
1
• Eliminazione del rischio
2
• Sostituzione di ciò che è
pericolo con ciò che è
meno pericoloso
3
• Riduzione dell’esposizione
con misure tecniche e
organizzative
Informazione, formazione, addestramento dei
lavoratori
Progettazione, costruzione e corretto utilizzo di
ambienti, strutture, macchine, attrezzature e
impianti
Evitare situazioni di pericolo che possano
determinare un danno probabile (rischio)
Adozione di comportamenti e procedure
operative adeguate
Gerarchia Misure
23. 3. PROTEZIONE
R = f ( P , D )
Protezione
Abbattimento della
Gravità (Magnitudo) di
un evento dannoso
ESEMPI
L’estintore è un dispositivo di protezione (attiva) dal fuoco.
Una maschera per vapori acidi è un intervento di protezione per le vie respiratorie.
Difesa contro ciò che potrebbe recare danno.
Elemento che si interpone tra qualcuno che può subire un danno e ciò che lo può causare.
24. 3. MISURE DI PROTEZIONE
DPC
• Dispositivi di protezione
collettivi
DPI
• Dispositivi di protezione
individuale
PE
• Misure reattive
(procedure di emergenza,
pronto intervento, etc.)
Misure Tipologie
Protezione Attiva
• Difesa da attivare da parte degli stessi operatori
(Estintori, Arresti di emergenza, etc.)
• Elemento indossato dal singolo operatore (Casco,
Scarpe, etc.)
Protezione Passiva
• Elemento che interviene anche senza il comando
umano (Impianto di rilevazione incendio)
25. 3. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVI (DPC)
I dispositivi di protezione collettivi sono tutti i sistemi che riducendo o eliminando il pericolo alla
fonte, limitano il rischio di esposizione del lavoratore.
DPC
Cappe
chimiche
Contenitori per
taglienti
Reti di
sicurezza
Cabine di
sicurezza
microbiologica
Sistemi di
sterilizzazione
Docce
Lavaocchi
d’emergenza
Parapetti /
Ponteggi
26. 3. DPC: SENTENZA N.34789 CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione Penale Sezione IV – sentenza n. 34789 del
27/09/2010:
«l’uso dei dispositivi di protezione collettiva è prioritario rispetto a quello di protezione
individuale. Il mancato uso di un DPC costituisce colpa nel caso di un infortunio sul lavoro
collegato all’utilizzo di un DPI inadeguato».
Se i mezzi di protezione individuale forniti ai lavoratori,
sostiene la suprema Corte, si dovessero rilevare inadeguati a
garantire la massima sicurezza e se sia comunque possibile
raggiungere un più elevato livello di tutela attraverso la
fornitura di mezzi collettivi di protezione, la mancata
adozione di questi ultimi costituisce colpa a carico del
Datore di Lavoro se l’evento infortunistico risulta collegato al
dispositivo di protezione individuale inadeguato.
27. 3. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
Secondo l’art. 74, comma 1, del D.Lgs. 81/08 per DPI si
intende:
«qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza
o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento
o accessorio destinato a tale scopo».
Secondo l’art. 75, comma 1, del D.Lgs. 81/08 :
«i DPI devono essere impiegati quando i rischi non
possono essere evitati o sufficientemente ridotti da
misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro».
28. 3. DPI: CATEGORIE
Cat. Progettazione
Protegge
da
Valutazione
funzionalità
Requisiti Esempi
I Semplice
Danni di
lieve entità
Possibilità di
valutare facilmente
la funzionalità
Certificazione di conformità
CE rilasciata dal
fabbricante, istruzioni uso,
deposito e conservazione.
Inoltre rispettare requisiti
allegato II del D. Lgs. 475.
Guanti, occhiali da sole,
creme solari, tute di
protezione.
II
Mediamente
Complessa
Rischi e
lesioni gravi
Complicata
valutazione della
funzionalità
Simbolo CE (attestato di
certificazione rilasciato da
organismo notificato previa
verifica del prototipo).
Inoltre rispettare requisiti
allegato II del D. Lgs. 475.
Calzature antiscivolo,
calzature antiforo, guanti
(lattice, cuoio, pelle, pvc,
nitrile, vinile), indumenti di
segnalazione, stivali in
gomma, visiera trasparente,
copricapo antiurto.
III Complessa
Rischi e
lesioni
gravi, danni
permanenti
, rischi di
morte
Difficile valutazione
della funzionalità
Certificazione CE e il
numero di riconoscimento
dell’organismo notificato
che ha rilasciato la
certificazione o ha
effettuato la verifica
annuale del sistema qualità
del fabbricante.
Caschi, maschere antigas,
dispositivi anticaduta,
imbracature, guanti e
calzature antistatici,
apparecchi di protezione
respiratoria filtranti contro
aerosol, gas irritanti, tossici,
pericolosi.
29. OBBLIGHI DATORE DI LAVORO / DIRIGENTI
Secondo l’art.77, del D.Lgs. 81/08 il Datore di
Lavoro / Dirigente deve:
Adottare DPI a norma e coerenti con i rischi rilevati
(e ridotti)
Valuta le caratteristiche dei DPI disponibili sul
mercato e le raffronta con i rischi correlati
Aggiornare la dotazione se cambia il rischio
Mantenere in efficienza i DPI
Garantire l’uso conforme a norme e istruzioni del
fabbricante
Garantire formazione e informazione necessaria (e
addestramento dove serve)
Adottare procedure per consegna e riconsegna
OBBLIGHI LAVORATORI
Secondo l’art.78, del D.Lgs. 81/08 il
Lavoratore deve:
Sottoporsi alla formazione e addestramento
Utilizzare i DPI conformemente all’informazione
e alla formazione ricevute e all’addestramento
Provvedere alla cura dei DPI messi a loro
disposizione
Non apportare modifiche ai DPI di propria
iniziativa
Seguire le procedure aziendali in materia di
riconsegna dei DPI
Segnalare al DL o al dirigente o al preposto
qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato
nei DPI messi a loro disposizione
3. DPI: OBBLIGHI DATORE DI LAVORO / LAVORATORI
30. 3. PIANO DI EMERGENZA (PE)
Si tratta di un documento gestionale, fondamentale per la gestione della Sicurezza sul lavoro di
ogni azienda, che contiene:
Le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere
messe in atto sia dai lavoratori che da ogni altra persona (non
dipendente) presente sul posto di lavoro
Le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di emergenza
Le disposizioni per chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei
soccorsi e fornire le necessarie informazioni al loro arrivo
Le specifiche misure per assistere le persone disabili
L’individuazione di un adeguato numero di persone incaricate di
sovrintendere e controllare l’attuazione delle procedure previste
31. 4. VALUTAZIONE DEI RISCHI (VDR)
Art. 2, comma 1, lett.q del D.Lgs. 81/08:
«Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui
essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le
adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il
programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di salute e sicurezza».
In definitiva la «Valutazione dei Rischi» non è altro che un
processo che consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti
dell’attività lavorativa, con l’obiettivo di individuare cosa può
provocare lesioni o danni ai lavoratori e, soprattutto, quali
misure preventive e protettive debbano essere adottate per
tenere sotto controllo o eliminare i rischi.
32. 4. VALUTAZIONE DEI RISCHI (VDR)
È l’ Analisi Sistematica delle lavorazioni realizzata per:
Individuare le persone potenzialmente esposte
Individuare i pericoli (fattori di rischio)
Valutare (stimare) i rischi
Individuare i possibili effetti sulle persone
Individuare le soluzioni per eliminare o ridurre i rischi ad un livello accettabile
33. 4. VALUTAZIONE DEI RISCHI (VR)
DIAGRAMMA di
FLUSSO
della
VALUTAZIONE dei
RISCHI
34. 4. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)
Come già specificato nell’ Art. 2, comma 1, lett.q del D.Lgs. 81/08, la Valutazione dei Rischi deve
essere una «valutazione globale e documentata», tramite un documento detto «Documento di
Valutazione dei Rischi» (DVR).
DVR
(Documento di valutazione dei rischi)
Documento cardine per la gestione della salute e della
sicurezza in azienda/pubblica amministrazione)
35. 4. DVR: CONTENUTI
Secondo l’art. 28, comma 2 del D.Lgs. 81/08, il DVR deve contenere:
Data certa (anche tramite sottoscrizione da parte di DL, MC, RLS e RSPP);
Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante
l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa;
L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di
protezione individuali adottati (DPI, DPC, PE);
Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza;
L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché
dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono
essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
L’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o di quello territoriale
e del medico competente (MC) che ha partecipato alla valutazione del rischio;
L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi
specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza,
adeguata formazione e addestramento.
36. 4. DVR: CARATTERISTICHE E REGOLE PER LA STESURA
Sempre secondo l’art. 28 e secondo l’art. 29 del D.Lgs. 81/08, il DVR deve:
Essere redatto dal DL in collaborazione con il MC e l’RSPP (art. 29, comma 1
D.Lgs. 81/08)
Prevedere tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro (art. 28, comma 1 D.Lgs.
81/08)
Scelta di attrezzature di lavoro
Sostanze / preparati chimici impiegati
Sistemazione luoghi di lavoro
Essere realizzato a seguito di una consultazione preventiva con il RLS (art. 29,
comma 2 D.Lgs. 81/08)
Essere elaborato immediatamente per una nuova impresa dal datore di
lavoro, entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività (art. 28, comma 3-bis
D.Lgs. 81/08)
37. 4. DVR: CARATTERISTICHE E REGOLE PER LA STESURA
Sempre secondo l’art. 28 e secondo l’art. 29 del D.Lgs. 81/08, il DVR deve:
Essere riaggiornato periodicamente ove occorrano mutamenti tali da averlo
reso inadeguato, in particolare la valutazione dei rischi deve essere
rielaborata immediatamente:
Per significative variazioni del processo produttivo
Per variazioni dell’organizzazione del lavoro
Per evoluzione della tecnica preventiva
A causa di infortuni significativi
Quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.
Il termine stabilito è di 30 giorni dalle rispettive causali. (art. 29, comma 3
D.Lgs. 81/08)
Essere custodito presso l’unità a cui si riferisce la valutazione dei rischi,
anche in forma elettronica. (art.29, comma 4 D.Lgs. 81/08).
Essere semplice, breve, comprensibile e quindi considerato quale
«strumento operativo» a disposizione del DL e del suo management per
organizzare e controllare gli aspetti relativi alla gestione della salute e della
sicurezza (art.28, comma 2, lettera a D.Lgs. 81/08)
38. 4. DVR: ELEMENTI PRESENTI
Descrizione degli ambienti
Organizzazione della sicurezza sul lavoro
Cicli produttivi
Fattori di rischio
Valutazione dei fattori di rischio
Tipologie di rischio per mansione
Programma di miglioramento
PMA
(Piano di Misure
e
Adeguamento)
PFIA
(Piano di
Formazione,
Informazione e
Addestramento)
PSS
(Piano di
Sorveglianza
Sanitaria)
PO
(Procedure
Operative)
39. 4. DVR: FIGURE INTERESSATE E MODALITA’ DI ACCESSO
DVR
DL (Datore di lavoro):
• redige DVR (art.17, comma 1, lettera
a), D. Lgs. 81/08)
• non può delegare la stesura del DVR
RLS (Rappresentante dei
Lavoratori per Sicurezza):
• accede al DVR
• riceve DVR su richiesta
MC (Medico Competente):
• assiste il DL nella stesura del DVR
RSPP (Responsabile del
Servizio di Prevenzione e
Protezione):
• assiste il DL nella stesura del DVR
Conservato sul luogo di lavoro
(anche in forma elettronica)
40. 4. D.U.V.R.I.
Il D.U.V.R.I. è il Documento, redatto dal Committente, che contiene:
D.U.V.R.I. ≡ DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZA
i rischi che da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori
autonomi e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso
luogo di lavoro dal committente
le misure adottate per eliminare / ridurre al minimo i rischi
Inoltre tale documento attesta l’avvenuta informazione verso gli operatori economici affidatari:
relativamente ai rischi specifici presenti nell’ambiente in cui essi devono
operare
relativamente alle misure di prevenzione ed emergenza adottate
41. 4. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI COME PROCESSO CICLICO
RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (VR)
Resoconto del processo di valutazione del rischio redatto da
personale qualificato.
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)
Assunzione delle risultanze del processo di valutazione e che
documenta le misure assunte dall’azienda (o pubblica
amministrazione) per eliminare/ridurre/controllare il rischio e le
azioni di miglioramento programmate.
Il coinvolgimento di tutti i lavoratori risulta indispensabile per:
Identificare i pericoli
Identificare i lavoratori esposti e le modalità di esposizione
Definire le misure di prevenzione e protezione
Verificare l’efficacia ed efficienza delle misure adottate
42. 5. MISURE GENERALI DI TUTELA
Secondo l’art. 15, comma 1 del D.Lgs. 81/08, vengono elencate le misure generali di tutela
nell’ordine di priorità con cui devono essere applicate:
Valutazione di tutti i rischi
Programmazione della prevenzione
Rispetto dei principi ergonomici
Eliminazione dei rischi
Riduzione al minimo dei rischi non eliminabili
Riduzione dei rischi alla fonte
Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò
che lo è meno
Limitazione del numero dei lavoratori esposti
Misure di protezione individuale
Controllo sanitario
Informazione e formazione
Istruzioni
Partecipazione
Consultazione
Programmazione delle misure
Codici di condotta
Buone prassi
Misure di emergenza
Segnaletica
Manutenzione regolare
43. 6. SCHEMA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
DL
MC
RLS
ADDETTI
PRIMO
SOCCORSO
PREPOSTI
ADDETTI
EMERGENZE
DIRIGENTI
LAVORATORI
RSPP/ASPP
45. 7. DATORE DI LAVORO (DL)
Secondo l’art .2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08, il Datore di
Lavoro (DL) è:
«il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria
attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa».
Il Datore di Lavoro è il Responsabile ultimo in tema di Sicurezza
sul Lavoro.
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
«per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un
ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole
amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene
svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa
individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro
coincide con l’organo di vertice medesimo».
46. 7. OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO (DL) NON DELEGABILI
Secondo l’art.17 del D.Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro non può delegare le seguenti attività:
«La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dai Rischi (RSPP)»
«La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione
del documento previsto dall’articolo 28».
SANZIONI
Secondo l’art.55, comma 1 del D.Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro
viene sanzionato nel caso in cui non venga ottemperato l’art.17
con le seguenti modalità:
«Sanzione penale (arresto da 3 a 6 mesi)»
«Sanzione amministrativa (da 2.740 € a 7.014,40 €)»
47. 7. DIRIGENTE
Secondo l’art .2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 81/08, il
Dirigente è:
«la persona che, in ragione delle competenze professionali e
di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa».
Dirigente
Organizza il
lavoro
Controlla la
conformità
Segnala le
anomalie Corregge le anomalie
(dove il suo potere di
spesa glielo consente)
48. 7. OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO (DL) / DIRIGENTE
Secondo l’art.18 , comma 1 del D. Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro che esercita le attività di cui
all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e
competenze ad essi conferite, devono:
«fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente». (Arresto
da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.644 a 6.576 €)
«nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza». (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
1.315,20 a 5.699,20 €)
«prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico».
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 €)
«designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato,
di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza». (Arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 €)
«nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal
presente Decreto Legislativo». (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.644 a 6.576
euro)
49. 7. OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO (DL) / DIRIGENTE
«adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa».
«nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al MC la
cessazione del rapporto di lavoro». (Sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 €)
«informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione».
«inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza
sanitaria e richiedere al medico competente (MC) l’osservanza degli obblighi a suo carico nel presente
decreto». (Ammenda da 2.192 a 4.384 €)
«richiedere l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
DPI messi a loro disposizione». (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a
5.699,20 €)
«adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37».
50. 7. OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO (DL) / DIRIGENTE
«prendere provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante
assenza di rischio». (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 €)
«elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3 (DUVRI), anche su supporto informatico come
previsto dall’articolo 53, comma 5 e, si richiesta di questi e per espletamento della sua funzione,
consegnarne tempestivamente copia ai RLS. Il documento è consultato esclusivamente in azienda».
(Ammenda da 2.192 a 4.384 €)
«comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul
lavoro (un giorno, ai fini statistici e informativi e tre giorni, ai fini assicurativi)». (Sanzione
amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro con riferimento agli infortuni superiori a un giorno
/ sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 con riferimento agli infortuni superiori ai tre
giorni)
«consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione,
copia del DVR, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, nonché
consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è
consultato esclusivamente in azienda». (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 822 a
4.384 €)
«consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(RLS), l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute». (Ammenda da 2.192 a
4.384 €)
51. 7. OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO (DL) / DIRIGENTE
«nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35».
(Ammenda da 2.192 a 4.384 €)
«nell’ambito dello svolgimento di attività in appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenete le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro». (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.644 a 6.576
€)
«aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda
da 1.644 a 6.576 euro) o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
protezione».
«adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43.
Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità
produttiva, e al numero delle persone presenti».
«consultare il RLS nell’espletamento delle sue attribuzioni (articolo 50)». (Ammenda da 2.192 a 4.384
€)
52. 7. OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO (DL) / DIRIGENTE
«vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla
mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità». (Sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.096 a 4.932 €)
«comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA i nominativi dei RLS». (Sanzione
amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 €)
Secondo l’art.18, comma 2 del D. Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione
e Protezione (SPP) ed al Medico Competente (MC) informazioni in merito a:
Informazioni trasmesse
dal DL a MC / SPP
Natura rischi
Organizzazione
lavoro
Programmazione/
Attuazione misure
Preventive e
Protettive
Descrizione
Impianti /
Processi
Produttivi
Dati Infortuni /
Malattie
professionali
Provvedimenti
Organi di
Vigilanza
Pena: Sanzione
Amministrativa
pecuniaria da
1.000 a 4.500 €
53. 7. OBBLIGHI PER IL DL / DIRIGENTE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
«Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi
di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti
obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia
addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro
e dei dirigenti».
«Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi
del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a
carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai
predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici
interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che
ne ha l’obbligo giuridico»
Secondo l’art.18 , comma 3 e 3-bis del D. Lgs. 81/08:
54. 7. OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO (DL) / DIRIGENTE
Obblighi DL per
eliminare/ridurre i rischi
Organizzare
Prevenire
Scegliere
Proteggere
Prendere
provvedimenti
Pianificare
Programmare
55. 7. LAVORATORE
Secondo l’art 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs 81/08, il Lavoratore è:
«la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa
nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari».
LAVORATORE EQUIPARATO
il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che
presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti
del codice civile;
il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.
196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali
promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro;
56. 7. LAVORATORE
ALTRE TIPOLOGIE DI LAVORATORI (D.LGS. 81/08)
La legislazione introduce particolari condizioni e/o modalità applicative per le seguenti
tipologie di lavoratori:
Occupato in particolari ambiti della Pubblica Amministrazione, lavoratori delle cooperative
sociali, lavoratori interinali, lavoratori distaccati, lavoratori occasionali, lavoratori a domicilio,
lavoratori a distanza, lavoratori autonomi, lavoratori dell’impresa familiare, volontari del
servizio civile, lavoratori del settore agricolo.
LAVORATORE EQUIPARATO
l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante
ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia
effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in
questione;
i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della
protezione civile;
il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468,
e successive modificazioni (i soggetti occupati nei lavori
socialmente utili).
57. 7. OBBLIGHI / SANZIONI PER I LAVORATORI
Secondo l’art. 20, comma 1 del D.Lgs. 81/08 il lavoratore deve:
«prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro (DL)».
Secondo l’art. 20, comma 2 del D.Lgs. 81/08 il lavoratore deve:
«Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti a
fini della protezione collettiva e individuale». (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a
657,60 €)
«Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».
«Utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i
dispositivi di sicurezza». (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 €)
«Segnalare le deficienze dei mezzi e dei dispositivi». (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da
219,20 a 657,60 €)
«Segnalare le condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza». (Arresto fino a un mese o con
l’ammenda da 219,20 a 657,60 €)
58. 7. OBBLIGHI / SANZIONI PER I LAVORATORI
«Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro».
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 €)
«Non compiere operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere
la sicurezza». (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 €)
«Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal
medico competente». (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 €)
«Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo». (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 €)
«Adoperarsi per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia
all’RLS». (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 €)
Secondo l’art. 20, comma 3 del D.Lgs. 81/08 i lavoratori:
«di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a
provvedervi per proprio conto». (Sanzione amministrativa pecuniaria da 54,8 a 328,8 € )
59. 7. OBBLIGHI DEL LAVORATORE
Obblighi del
Lavoratore
Rispettare
Norme/Prescrizioni
Utilizzare correttamente
dispositivi/attrezzature
Segnalare anomalie
Collaborare all’attuazione
delle misure
60. 7. PREPOSTO
Secondo l’art .2, comma 1, lettera e, del D.Lgs. 81/08, il Preposto è:
«la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa».
Obblighi del
Preposto
Disposizioni
aziendali
Segnalare ad DL / DirigenteVigilare sull’osservanza da
parte dei lavoratori di
Obblighi
di legge
Uso DPI
Carenza
Attrezzature di
lavoro
MezziDPI
Condizioni
di pericolo
61. 7. OBBLIGHI / SANZIONI PER IL PREPOSTO
Secondo l’art .19 del D. Lgs. 81/08, il Preposto, secondo le attribuzioni e competenze, deve:
«verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico». (Arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 €)
«sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori
dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di
persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti». (Arresto
fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.315,20 €)
«richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e
dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il
posto di lavoro o la zona pericolosa». (Arresto fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.315,20 €)
«informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione». (Arresto fino a un mese o
ammenda da 219,20 a 876,80 €)
62. 7. OBBLIGHI / SANZIONI PER IL PREPOSTO
«frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art. 37». (Arresto fino a un
mese o ammenda da 219,20 a 876,80 €)
«segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro,
delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta». (Arresto fino a due mesi o
ammenda da 438,40 a 1.315,20 €)
«astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere
ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato». (Arresto
fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.315,20 €)
63. 7. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)
Secondo l’art .2, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 81/08, il Servizio di Prevenzione e Protezione dai
rischi (SPP) è:
«l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di
prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori».
SPP
ASPPRSPP
APS
(Addetti Primo
Soccorso)
MC AA
(Addetti Antincendio)
AE
(Addetti Emergenze)
64. 7. RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
Secondo l’art .2, comma 1, lettera f, del D.Lgs. 81/08, il Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP) è:
«la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’ articolo 32 designata
dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi».
RSPP
Dipendente/Collaboratore
(di una struttura esterna
pubblica o privata,
convenzionata con
l’imprenditore) Libero Professionista
Dipendente del
Datore di
Lavoro
65. 7. RSPP: COMPITI
Secondo l’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 81/08, il Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP), nominato dal Datore di Lavoro, previa consultazione del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza, provvede a:
«elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali
misure».
«individuare i fattori di rischio, a valutare i rischi e a individuare le misure per la sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell'organizzazione aziendale».
«elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali».
«proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori».
«partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonchè alla
riunione periodica di cui all'articolo 35».
«fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 (rischi per la salute e sicurezza, procedure,
nominativi, rischi specifici, pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulle
misure e le attività di protezione e prevenzione adottate)».
66. 7. RSPP: CAPACITÀ E REQUISITI
Secondo l’art .32, del D.Lgs. 81/08, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) deve
possedere:
«Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è
necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di
istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con
verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura
dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo
svolgimento della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario
possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a
specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi,
anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28,
comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di
tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni aziendali. I corsi di cui ai
periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’Accordo
sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni».
«Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e
protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi alle attività lavorative».
67. «Possono altresì svolgere le funzioni di Responsabile o Addetto coloro che, pur non essendo in
possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni
richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data
del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’Accordo di cui al comma
2».
«I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di
aggiornamento secondo gli indirizzi definiti dall’Accordo Stato-Regioni di cui al comma 2. È fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 34».
7. RSPP: CAPACITÀ E REQUISITI
FUNZIONE DI RSPP DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
Secondo l’art. 34 del D. Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro può
svolgere direttamente i compiti propri del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché
di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste
nell’ALLEGATO II dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
68. 7. SENTENZA CASSAZIONE - OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI
«E’ configurabile la concorrente responsabilità dell’RSPP per il
verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente
riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto
l’obbligo di conoscere e segnalare, a nulla rilevando l’assenza di
capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale; ed
infatti, la mancata o erronea individuazione e segnalazione dei fattori
di rischio delle lavorazioni, la mancata elaborazione delle procedure
di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori
integrano omissioni rilevanti idonee a radicare la responsabilità
dell’RSPP tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente
riconducibile ad una situazione di pericolo ignorata o male
considerata dal responsabile del servizio».
(Sentenza Cassazione Penale 27/01/2011, n.2814)
NO SANZIONI
L’ RSPP non risponde direttamente per i reati imputabili al Datore di Lavoro, al Dirigente o al
Preposto.
69. 7. ADDETTO DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)
Secondo l’art .2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 81/08, l’Addetto del Servizio Prevenzione e
Protezione (ASPP) è:
«la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’ articolo 32 , facente
parte del servizio di cui alla lettera l».
REQUISITI
Essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma
di istruzione secondaria superiore;
Essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative (Moduli A e B);
Infine la norma prevede, per chi è in possesso di alcune tipologie
di laurea, l’esonero dai moduli A e B. Chiunque voglia ricoprire il
ruolo di ASPP deve essere comunque in regola con
l’aggiornamento.
RUOLO ASPP
Gli ASPP sono dei tecnici della sicurezza che collaborano con il RSPP. Essi riferiscono allo stesso
tutti gli inconvenienti che riscontrano e danno suggerimenti su come eliminare i pericoli e
quando non è possibile come ridurli alla fonte. Infine, non prendono parte alla riunione
periodica di cui all’art.35 D. Lgs. 81/08 nella quale partecipano: DL, RSPP, MC e RLS.
70. 7. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
Secondo l’art .2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 81/08, il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS) è:
«la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro».
NUMERO E MODALITÀ DI ELEZIONE
Secondo l’art.47, del D.Lgs. 81/08 il Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza:
È istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di
sito produttivo
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15
lavoratori è di norma eletto direttamente dai lavoratori al
loro interno oppure è individuato per più aziende
nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo
quanto previsto dall’articolo 48.
71. 7. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
NUMERO E MODALITÀ DI ELEZIONE
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle
rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai
lavoratori della azienda al loro interno.
Il numero, le modalità di designazione o di elezione, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per
l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
Il numero degli RLS dipende dal numero di dipendenti:
1 fino a 200
3 tra 200 e 1000
6 oltre 1000
OBBLIGHI
L’RLS non ha obblighi particolari, ma resta sempre un lavoratore (articolo 20 D.Lgs. 81/08).
72. 7. RLS: COMPITI E REQUISITI
Secondo l’art.50, del D.Lgs. 81/08 il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
Promuove la sicurezza in azienda
Rappresenta i lavoratori
Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni
È consultato sulla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica
della prevenzione in azienda o unità produttiva
È consultato sulla designazione dell’RSPP e dell’ASPP, all’attività di prevenzione incendi, al primo
soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente
È consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37
73. 7. RLS: COMPITI E REQUISITI
Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure
di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine,
agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie
professionali
Riceve una formazione adeguata
Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare
la salute e l’integrità fisica dei lavoratori
Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
Partecipa alle riunioni periodiche del servizio prevenzione e protezione
74. 7. RLS: COMPITI E REQUISITI
Avverte il Responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
Fa proposte in merito alla attività di prevenzione
Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione
dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai Dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano
idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro
Ha diritto a 40 ore di permesso retribuito da utilizzare per far fronte agli adempimenti previsti dal D.
Lgs. 81/08
La funzione di RLS è incompatibile con quella di RSPP o ASPP
Non può subire pregiudizio dallo svolgimento della sua funzione. Per questo a lui si applicano le stesse
tutele delle rappresentanze sindacali
75. 7. MEDICO COMPETENTE (MC)
Secondo l’art .2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/08, il Medico Competente (MC) è:
«il Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui
all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il
datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D. Lgs. 81/08».
MC
Dipendente/Collaboratore
(di una struttura esterna
pubblica o privata,
convenzionata con
l’imprenditore)
Libero
Professionista
Dipendente del
Datore di
Lavoro
Medico Specializzato in
medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica
76. 7. OBBLIGHI / SANZIONI PER IL MEDICO COMPETENTE (MC)
Secondo l’art. 25 e l’art. 40, del D.Lgs. 81/08 il Medico Competente (MC):
«Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari
definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi
scientifici più avanzati». (Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 328,80 a
1315,20 €)
«Collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla
valutazione dei rischi, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela
della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e
informazione nei confronti dei lavoratori». (Arresto fino a tre mesi o con l’ammenda
da 438,4 a 1753,60 € )
«Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità la cartella sanitaria e di rischio per
ogni lavoratore. tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il
tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei
relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico
competente». (Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 328,80 a 1315,20 €)
«Consegna al Datore di Lavoro / al lavoratore / all’ISPESL la documentazione sanitaria alla
cessazione del rapporto». (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 876,80 €)
«Informa sul significato di sorveglianza sanitaria». (Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da
328,80 a 1315,20 €)
77. «Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione ai fini della
sorveglianza sanitaria».
«Trasmette al servizio Sanitario competente per il territorio le informazioni sulla sorveglianza
sanitaria correlate con quelle di rischio». (Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.384 € )
«Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, congiuntamente al
RSPP». (Arresto fino a tre mesi o ammenda da 438,40 a 1753,60 €)
«Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e,
a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria». (Sanzione amministrativa
pecuniaria da 657,60 a 2.192,00)
«Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al
responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni
sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della
integrità psico-fisica dei lavoratori». (Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.384 € )
7. OBBLIGHI / SANZIONI PER IL MEDICO COMPETENTE (MC)
78. 7. SORVEGLIANZA SANITARIA (SS)
Secondo l’art .2, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 81/08, la Sorveglianza Sanitaria (SS) è:
«l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in
relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento
dell’attività lavorativa».
La Sorveglianza Sanitaria è un’attività che richiede la partecipazione del Medico Competente alla
Valutazione dei Rischi che prevede:
Valutazione dei Rischi
(fatta da MC)
VISITE MEDICHE E
PERIODICITÀ ESAMI (ad ex: Emato
Chimici)
INDICATORI
BIOLOGICI DI
ESPOSIZIONE
79. 7. LAVORATORI INCARICATI
Secondo l’art.18, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/08 il Datore di
Lavoro deve:
«designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di
primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza».
Tali addetti inoltre:
Devono Ricevere una formazione specifica
Devono essere addestrati all’uso dei necessari presidi contenuti nel pacchetto di
medicazione
Non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione
Possono non esserci tra i dipendenti, nel caso in cui sia il Datore di Lavoro stesso a
ricoprire tali incarichi
80. 8. ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO
Secondo l’art.9, comma 1 del D. Lgs. 81/08:
«l’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA sono enti pubblici nazionali con
competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che
esercitano le proprie attività, anche di consulenza […]».
Secondo l’art.13, comma 1 del D. Lgs.81/08:
«La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda
Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di
specifica competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
nonché per il settore minerario, fino all’effettiva attuazione del
trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal
Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive
di seconda categoria e le acque minerali e termali delle Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano»
81. 8. ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO
Enti Consultivi Enti Vigilanti
Ex ISPESL (accorpato a
INAIL)
INAIL
IPSEMA (accorpato a
INAIL)
S.PRE.S.A.L.
CORPO NAZIONALE VIGILI
DEL FUOCO
REGIONE
(per industria estrattiva/acque
minerali)
DPL
(ISPETTORATO DEL
LAVORO)
ASL
COMANDO CARABINIERI /
VIGILI URBANI
82. 8. INAIL
E’ l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Nato nel 1933 come ente unificatore delle varie casse assicurative, esso oggi
ha come scopo:
Tutelare le vittime degli infortuni sul lavoro
Ridurre il fenomeno infortunistico
Assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio
Garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro
In caso di infortunio sul lavoro, l’INAIL interviene dando al lavoratore un
sostegno economico.
L’INAIL si finanzia grazie all’assicurazione obbligatoria che i datori di lavoro
pagano per tutti i loro dipendenti.
83. 8. EX ISPESL E IPSEMA - INAIL
ISPESL
Era l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro.
È stato l’organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale per quanto
riguarda ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione,
informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali, sicurezza sul lavoro, nonché di promozione e tutela della
salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali
dello Stato, preposti ai settori della salute – dell’ambiente – del lavoro – della
produzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
La legge del 30 luglio 2010, n. 122 accorpa l’ISPESL e l’IPSEMA all’INAIL che oltre che le strutture
esistenti ne incorpora le funzioni.
Oggi l’ISPESL e l’IPSEMA, come enti autonomi, non esistono più.
IPSEMA
Era l’Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo.
È stato un ente pubblico previdenziale con il compito di assicurare la tutela
previdenziale, infortunistica e delle malattie professionali ai soli dipendenti del
settore marittimo ed in parte della navigazione aerea.
84. 8. AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL)
Le aziende Sanitarie Locali competenti per territorio, costituiscono l’organo primario deputato
alla vigilanza nei luoghi di lavoro.
Esse si occupano di :
Prevenzione Infortuni e malattie professionali
Igiene e medicina del lavoro
Vigilanza in ogni settore produttivo
85. 8. AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL)
In particolare le aziende Sanitarie Locali si servono del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro (S.PRE.S.A.L.) che si occupa:
Dell’attività di vigilanza ovunque venga prestato lavoro subordinato, per accertare
il rispetto delle leggi sulla sicurezza sul lavoro
Dell’accertamento e repressione degli illeciti penali commessi in materia di sicurezza
sul lavoro
Di fornire i chiarimenti necessari riguardo le leggi sulla cui applicazione devono
vigilare
Delle indagini su incarico del Ministero del Lavoro e dell’Autorità Giudiziaria
86. 8. SERVIZIO PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO (SPRESAL)
Il Sevizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro:
Ha lo scopo di promuovere la salute, la sicurezza ed il benessere sul luogo di lavoro
Per contrastare i rischi più rilevanti, effettua un oculata azione di vigilanza
Nei casi di infortunio e malattie professionali ne accerta le cause e le relative
responsabilità oltre alle violazioni di norme di sicurezza e di igiene del lavoro
Rilascia autorizzazioni
Vidima il registro di infortunio
Valuta i requisiti di igienicità e salubrità dei nuovi insediamenti produttivi
87. 8. SPRESAL: MODALITÀ DI INTERVENTO
Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro generalmente interviene:
Per iniziativa:
1. A seguito della Programmazione del Servizio
2. A seguito della conoscenza di determinati eventi
Su Richiesta dell’Autorità Giudiziaria
Alla scadenza dei termini indicati nel verbale di prescrizione, per verificare se la
violazione è stata eliminata
In seguito a segnalazione di organizzazioni sindacali, singoli lavoratori, altri Servizi
delle ASL o Enti Pubblici
Su richiesta dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)
88. Il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro si serve di Ufficiali e Agenti di Polizia
Giudiziaria (UPG / APG), tenuti ad eseguire i compiti ad essi affidati (art. 59 c.p.p.).
8. FIGURE SPRESAL E MODALITÀ DI INTERVENTO
Modalità di Intervento
1) Prendere notizia dei
reati
2) Impedire che vengano
portati a ulteriori
conseguenze
3) Ricercarne gli autori
4) Compiere gli atti
necessari per assicurare le
fonti di prova
5) Raccogliere tutti gli
elementi necessari per
l’applicazione della legge
penale
Tramite Sopralluogo
Da Autorità Giudiziaria / altri Enti
Sospensione Attività
Sequestro Attività
DL / Dirigente/ Preposto / Lavoratore
Committente / Responsabili Sicurezza /
Produttori Macchine-Attrezzature / Fornitori
Rilievi / Fotografie / Analisi /
Campionamenti
Documentazione
Interviste
89. È l’Ente territoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presente in ambito
provinciale che si occupa di:
8. DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO (DTL)
Vigilanza sul rispetto delle norme di previdenza sociale e dei
contratti collettivi di lavoro (art .14 del D. Lgs. 81/08 sul
contrasto del lavoro irregolare)
Funzione amministrativa per quanto riguarda i controlli
sanitari su produzione, commercio ed impiego delle sostanze
radioattive
Funzione amministrative nelle attività di vigilanza riguardo a
radioprotezione
Funzione amministrative nelle attività di vigilanza riguardo al
settore delle costruzioni e nelle altre attività a rischio
rilevante
90. È l’organo di vigilanza competente per le norme in materia di prevenzione incendi.
Esso si occupa di:
Vigilanza sul rispetto delle norme antincendio per prevenire l’insorgere di incendi, la
formazione e l’innesco di miscele esplosive
Emettere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)
Effettuare visite periodiche di controllo e di collaudo
Organizzare i corsi di formazione obbligatoria per alcune tipologie di rischio (oltre
alla prevenzione incendi, ad esempio anche la manipolazione di gas tossici)
8. COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
91. Il Comando dei Carabinieri è l’organo di vigilanza competente
per l’applicazione delle leggi in materia di lavoro e previdenza
sociale in qualunque attività produttiva, inclusi gli uffici e più in
generale ove è previsto un lavoro stipendiato.
I Carabinieri, in possesso della qualifica di ispettori del lavoro,
operano al fine di garantire il rispetto della normativa di settore
8. COMANDO CARABINIERI / VIGILI URBANI
I Vigili Urbani collaborano con le ASL in materia di sicurezza sul
lavoro
92. Secondo l’art.9 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., le attività di informazione, consulenza ed assistenza
sono svolte da:
8. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA
Regioni / Province autonome diTrento e Bolzano
Ministero dell’Interno attraverso il Corpo Nazionale deiVigili del Fuoco
INAIL / IPSEMA
Ministero del Lavoro / Ministero della Salute e delle Politiche Sociali
Ministero del Lavoro / Ministero della Salute e delle Politiche Sociali
Ministero dello sviluppo economico (settore estrattivo)
Organismi paritetici