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FORMAZIONE LAVORATORI PARTE
GENERALE
Luogo, Data
INDICE
1. Obiettivi del corso
2. Quadro Normativo
3. Pericolo, Danno, Rischio, Prevenzione e Protezione
4. Valutazione dei Rischi
5. Misure generali di Prevenzione e Protezione
6. Organizzazione della prevenzione aziendale
7. Diritti, Doveri e Sanzioni per i vari soggetti aziendali
8. Organi di vigilanza, controllo e assistenza
1. OBIETTIVI DEL CORSO
Far conoscere l’organizzazione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro con obblighi e
responsabilità delle varie figure interessate
Fornire conoscenze generali sui concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e
protezione
Fornire conoscenze rispetto alla legislazione e agli organi di vigilanza in materia di salute
e sicurezza sul lavoro
Consapevolizzare sui rischi presenti sul posto di lavoro e sulle buone prassi per evitare
comportamenti pericolosi
2. QUADRO NORMATIVO
La normativa italiana in termini di salute e sicurezza discende dai principi cardine di Costituzione
e Codice Civile:
ART. 32 COSTITUZIONE
«La Costituzione tutela la Salute come fondamentale diritto dell’individuo
e interesse della collettività».
ART. 41 COSTITUZIONE
L’iniziativa economica privata è libera, ma «non può svolgersi in contrasto
con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana».
ART. 2087 CODICE CIVILE
«L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro».
L’impresa è obbligata, non solo al rispetto della normativa specifica prevista per determinate
situazioni di rischio, ma più in generale si deve adoperare per escludere o ridurre al minimo ogni
situazione di rischio.
2. QUADRO NORMATIVO
La normativa italiana in termini di salute e sicurezza si è evoluta dagli anni ’90 anche grazie alle
norme della Comunità Europea:
DIRETTIVE
Devono essere recepite dai singoli stati membri.
REGOLAMENTI
Sono cogenti e direttamente applicabili.
DECISIONI
Sono cogenti verso i singoli stati membri destinatari.
2. EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA
LEGGI DEL PRIMO DOPOGUERRA
LEGGI DEGLI ANNI 90
• D.P.R. 547/55
• D.P.R. 164/56
• D.P.R. 303/56
• D.L. 277/91
• D.Lgs. 626/94
• D.L. 494/96
• D.P.R. 459/96
Leggi impostate su obblighi e
divieti
Leggi di recepimento europeo
basate sui sistemi di sicurezza
2. DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008
Per molti anni si è tentato di accorpare e semplificare la normativa di salute e sicurezza in un
unico provvedimento.
Soltanto con il Decreto Legislativo del 9 Aprile del 2008 in seguito all’onda emotiva scaturita dal
disastro della ThyssenKrupp a Torino si è deciso di creare un Testo Unico sulla Sicurezza avente
come scopo le seguenti tre direttici:
Tale decreto è stato successivamente modificato ed integrato nel 2009 con il D.Lgs. 106/09.
Tuttavia parte delle normativa risulta essere ancora fuori dal Testo Unico e saranno necessari
ulteriori accorpamenti.
Adeguare e aggiornare la sicurezza ai «nuovi» rischi
Riordinare, accorpare e armonizzare le norme vigenti
Rendere più effettiva e incisiva la tutela della sicurezza
3. PERICOLO (P)
Art. 2, lettera r, D. Lgs. 81/08 :
«Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni».
FATTORE DI RISCHIO ≡ PERICOLO ≡ ATTREZZATURA/SOSTANZA
PERICOLO ≠ RISCHIO
Il pericolo è quindi una proprietà intrinseca (della situazione,
oggetto, sostanza, etc.) non legata a fattori esterni.
Esso rappresenta una situazione, oggetto, sostanza, impianti,
materiali, attrezzi di lavoro, metodi e pratiche di lavoro, etc. che
per le sue proprietà o caratteristiche sono in grado di creare un
danno alle persone.
3. DANNO (D)
Lesione fisica o danno alla salute (UNI EN ISO 12100-1)
Qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi dell’evento (UNI 11230)
Gravità delle conseguenze che si verificano al concretizzarsi del pericolo
La magnitudo delle conseguenze può essere espressa come una funzione del numero
di soggetti coinvolti in quel tipo di pericolo e del livello di danno ad essi provocato
La Perdita di qualsiasi elemento che contribuisca alla conservazione della salute,
ovvero qualsiasi alterazione TRANSITORIA o PERMANENTE dell’organismo umano o
di sue funzioni
3. RISCHIO (R)
Art. 2, lettera s, D. Lgs. 81/08 :
«La Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di
danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un
determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione».
ALTRE DEFINIZIONI
 Combinazione della probabilità di accadimento di un danno e della
gravità di quel danno (UNI EN ISO 12100-1)
 Combinazione della probabilità e della conseguenza del verificarsi di
uno specifico evento pericoloso (OHSAS 18001, 3.4)
Il rischio rappresenta quindi la probabilità che si verifichi un
evento capace di causare un danno alle persone.
La nozione di rischio implica l’esistenza di una sorgente di
pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in un danno.
3. TIPOLOGIE DI RISCHIO E DANNO
Rischio per la Sicurezza
(macchine, impianti, attrezzature,
sostanze pericolose, sostanze
esplosive, scale, mezzi di trasporto
etc…)
Rischio per la Salute
(sostanza, agente fisico, rumore,
radiazioni, movimentazione dei
carichi etc…)
Rischio Trasversale
(lavoro notturno, stress lavoro
correlato, aspetti organizzativi
etc…)
Occasione di lavoro Occasione di lavoro Occasione di lavoro
Infortunio
(evento traumatico,
violento, danno immediato)
Malattia Professionale
(evento progressivo,
dilazionato nel tempo)
Stato patologico
Facile individuare «cause»
dell’infortunio
Difficile capire se la malattia
professionale dipende dal
lavoro
Difficilissimo capire se stato
patologico dipende da un
rischio trasversale
3. ESEMPIO PERICOLO, DANNO, RISCHIO
Un magazziniere sta usando il
carrello elevatore
in condizioni di scarsa visuale
e investe un collega provocando
una contusione e 3 giorni di
inabilità temporanea.
PERICOLO
CONDIZIONI
CHE HANNO
ELEVATO IL
«RISCHIO»
DANNO
3. MISURAZIONE E STIMA DEL RISCHIO
Si tratta di un’indicazione generica che deve essere associata al numero di lavoratori esposti.
MODALITÀ DI ESPRESSIONE DI P-D
 Scala delle Probabilità / Scala della Gravità del Danno
 Analisi matriciale
R = f (P, D) => R = P x D
«Definizione della probabile gravità del danno e della probabilità del suo accadimento».
 R = Rischio
 P = Probabilità o Frequenza del verificarsi delle conseguenze
 D = Danno o Magnitudo (gravità) delle conseguenze (danno ai lavoratori)
3. SCALA DELLE PROBABILITA’
P Livello Probabilità Criteri Valutazione
4 Altamente Probabile
- Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del
danno ipotizzato per i lavoratori
- Si sono già verificati danni per la stessa azienda o in aziende simili o in
situazioni operative simili
- Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe
alcuno stupore in azienda
3 Probabile
- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se in modo automatico
o diretto
- È noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire il danno
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in
azienda
2 Poco Probabile
- La mancanza rilevata può provocare una danno solo in circostanze sfortunate
di eventi
- Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa
1 Improbabile
- La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più
eventi poco probabili indipendenti
- Non sono noti episodi già verificatisi
- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità
3. SCALA DELLA GRAVITÀ DEL DANNO
D Livello Danno Criteri Valutazione
4 Gravissimo
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale
- Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti
3 Grave
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale
- Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
2 Medio
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile
- Esposizione cronica con effetti reversibili
1 Lieve
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente
reversibile
- Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
La stima del rischio (ricordando la regola R = P x D) viene effettuata mediante la seguente Matrice:
3. STIMA DEL RISCHIO
PROBABILITÀ
MAGNITUDO
1 2 3 4
4 4 8 12 16
3 3 6 9 12
2 2 4 6 8
1 1 2 3 4
Scala della Gravità del Danno
ScaladelleProbabilità
Rischio accettabile
Rischio basso
Rischio medio
Rischio alto
Legenda
3. TEMPISTICHE DI INTERVENTO
La stima numerica del rischio permette di identificare una scala di priorità degli interventi
(programmati anche in funzione delle prescrizioni di legge) per ridurre il rischio:
R Classificazione rischio Programma degli interventi
R ≤ 2 Rischio accettabile Eventuali misure da considerare durante il Riesame
2 < R ≤ 6 Rischio basso
Azioni correttive e/o migliorative necessarie da programmare nel
medio termine
6 < R ≤ 9 Rischio medio
Azioni correttive e/o migliorative necessarie da programmare nel
breve termine
R > 9 Rischio alto Azioni correttive da eseguire con urgenza
I tempi di attuazione sono stabiliti dal Datore di Lavoro, in considerazione dei tempi di legge e
delle proprie capacità e possibilità.
 Rischio accettabile:
 Rischio accettato in seguito alla ponderazione del rischio
 Rischio detto anche «Rischio non significativo» o «Rischio tollerabile»
 Tale Rischio non dovrebbe richiedere ulteriore trattamento
 Rischio residuo:
 Rischio rimanente a seguito del trattamento del rischio
 Tale rischio comprende anche i rischi non identificabili
3. INTERVENTI: RIDUZIONE DEL RISCHIO
Gli interventi devono ridurre il rischio fino a :
3. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Azioni di riduzione
del rischio
Prevenzione
agisce riducendo la
probabilità di
accadimento
Protezione
agisce diminuendo la
gravità del danno
Il Datore di Lavoro in base alla stima dei rischi e/o successiva Valutazione
dei Rischi effettua nel tempo le relative azioni migliorative e correttive,
ritenute opportune, dando precedenza a quelle da eseguire con urgenza
aventi elevato valore di R.
Tali azioni possono essere suddivise in:
3. PREVENZIONE
Art. 2, lettera n, D. Lgs. 81/08 :
«Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno».
R = f ( P , D )
Prevenzione
Abbattimento della
Probabilità di un evento
dannoso
ESEMPI
 Il divieto di fumare è un intervento di prevenzione per il rischio incendi.
 L’addestramento all’utilizzo di un’attrezzatura è un intervento di prevenzione per i rischi ad esso correlati
3. PREVENZIONE
Misure di
Prevenzione del
rischio
Organizzative
Tecniche
modifiche di:
Procedurali
Informazione
Formazione
Sorveglianza
Sanitaria
Addestramento
Piano di
Emergenza
Impianti
Tecnologie
Attrezzature
Macchinari
Le azioni di prevenzione dal rischio possono essere suddivise nel seguente modo:
Se dopo aver applicato tali misure, permane il rischio residuo, si adottano in ordine di importanza
prima i mezzi di protezione collettivi (DPC) e successivamente quelli individuali (DPI) […art.75
D.Lgs.81/08].
3. GERARCHIA E MISURE DI PREVENZIONE
1
• Eliminazione del rischio
2
• Sostituzione di ciò che è
pericolo con ciò che è
meno pericoloso
3
• Riduzione dell’esposizione
con misure tecniche e
organizzative
Informazione, formazione, addestramento dei
lavoratori
Progettazione, costruzione e corretto utilizzo di
ambienti, strutture, macchine, attrezzature e
impianti
Evitare situazioni di pericolo che possano
determinare un danno probabile (rischio)
Adozione di comportamenti e procedure
operative adeguate
Gerarchia Misure
3. PROTEZIONE
R = f ( P , D )
Protezione
Abbattimento della
Gravità (Magnitudo) di
un evento dannoso
ESEMPI
 L’estintore è un dispositivo di protezione (attiva) dal fuoco.
 Una maschera per vapori acidi è un intervento di protezione per le vie respiratorie.
Difesa contro ciò che potrebbe recare danno.
Elemento che si interpone tra qualcuno che può subire un danno e ciò che lo può causare.
3. MISURE DI PROTEZIONE
DPC
• Dispositivi di protezione
collettivi
DPI
• Dispositivi di protezione
individuale
PE
• Misure reattive
(procedure di emergenza,
pronto intervento, etc.)
Misure Tipologie
Protezione Attiva
• Difesa da attivare da parte degli stessi operatori
(Estintori, Arresti di emergenza, etc.)
• Elemento indossato dal singolo operatore (Casco,
Scarpe, etc.)
Protezione Passiva
• Elemento che interviene anche senza il comando
umano (Impianto di rilevazione incendio)
3. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVI (DPC)
I dispositivi di protezione collettivi sono tutti i sistemi che riducendo o eliminando il pericolo alla
fonte, limitano il rischio di esposizione del lavoratore.
DPC
Cappe
chimiche
Contenitori per
taglienti
Reti di
sicurezza
Cabine di
sicurezza
microbiologica
Sistemi di
sterilizzazione
Docce
Lavaocchi
d’emergenza
Parapetti /
Ponteggi
3. DPC: SENTENZA N.34789 CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione Penale Sezione IV – sentenza n. 34789 del
27/09/2010:
«l’uso dei dispositivi di protezione collettiva è prioritario rispetto a quello di protezione
individuale. Il mancato uso di un DPC costituisce colpa nel caso di un infortunio sul lavoro
collegato all’utilizzo di un DPI inadeguato».
Se i mezzi di protezione individuale forniti ai lavoratori,
sostiene la suprema Corte, si dovessero rilevare inadeguati a
garantire la massima sicurezza e se sia comunque possibile
raggiungere un più elevato livello di tutela attraverso la
fornitura di mezzi collettivi di protezione, la mancata
adozione di questi ultimi costituisce colpa a carico del
Datore di Lavoro se l’evento infortunistico risulta collegato al
dispositivo di protezione individuale inadeguato.
3. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
Secondo l’art. 74, comma 1, del D.Lgs. 81/08 per DPI si
intende:
«qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza
o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento
o accessorio destinato a tale scopo».
Secondo l’art. 75, comma 1, del D.Lgs. 81/08 :
«i DPI devono essere impiegati quando i rischi non
possono essere evitati o sufficientemente ridotti da
misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro».
3. DPI: CATEGORIE
Cat. Progettazione
Protegge
da
Valutazione
funzionalità
Requisiti Esempi
I Semplice
Danni di
lieve entità
Possibilità di
valutare facilmente
la funzionalità
Certificazione di conformità
CE rilasciata dal
fabbricante, istruzioni uso,
deposito e conservazione.
Inoltre rispettare requisiti
allegato II del D. Lgs. 475.
Guanti, occhiali da sole,
creme solari, tute di
protezione.
II
Mediamente
Complessa
Rischi e
lesioni gravi
Complicata
valutazione della
funzionalità
Simbolo CE (attestato di
certificazione rilasciato da
organismo notificato previa
verifica del prototipo).
Inoltre rispettare requisiti
allegato II del D. Lgs. 475.
Calzature antiscivolo,
calzature antiforo, guanti
(lattice, cuoio, pelle, pvc,
nitrile, vinile), indumenti di
segnalazione, stivali in
gomma, visiera trasparente,
copricapo antiurto.
III Complessa
Rischi e
lesioni
gravi, danni
permanenti
, rischi di
morte
Difficile valutazione
della funzionalità
Certificazione CE e il
numero di riconoscimento
dell’organismo notificato
che ha rilasciato la
certificazione o ha
effettuato la verifica
annuale del sistema qualità
del fabbricante.
Caschi, maschere antigas,
dispositivi anticaduta,
imbracature, guanti e
calzature antistatici,
apparecchi di protezione
respiratoria filtranti contro
aerosol, gas irritanti, tossici,
pericolosi.
OBBLIGHI DATORE DI LAVORO / DIRIGENTI
Secondo l’art.77, del D.Lgs. 81/08 il Datore di
Lavoro / Dirigente deve:
 Adottare DPI a norma e coerenti con i rischi rilevati
(e ridotti)
 Valuta le caratteristiche dei DPI disponibili sul
mercato e le raffronta con i rischi correlati
 Aggiornare la dotazione se cambia il rischio
 Mantenere in efficienza i DPI
 Garantire l’uso conforme a norme e istruzioni del
fabbricante
 Garantire formazione e informazione necessaria (e
addestramento dove serve)
 Adottare procedure per consegna e riconsegna
OBBLIGHI LAVORATORI
Secondo l’art.78, del D.Lgs. 81/08 il
Lavoratore deve:
 Sottoporsi alla formazione e addestramento
 Utilizzare i DPI conformemente all’informazione
e alla formazione ricevute e all’addestramento
 Provvedere alla cura dei DPI messi a loro
disposizione
 Non apportare modifiche ai DPI di propria
iniziativa
 Seguire le procedure aziendali in materia di
riconsegna dei DPI
 Segnalare al DL o al dirigente o al preposto
qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato
nei DPI messi a loro disposizione
3. DPI: OBBLIGHI DATORE DI LAVORO / LAVORATORI
3. PIANO DI EMERGENZA (PE)
Si tratta di un documento gestionale, fondamentale per la gestione della Sicurezza sul lavoro di
ogni azienda, che contiene:
Le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere
messe in atto sia dai lavoratori che da ogni altra persona (non
dipendente) presente sul posto di lavoro
Le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di emergenza
Le disposizioni per chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei
soccorsi e fornire le necessarie informazioni al loro arrivo
Le specifiche misure per assistere le persone disabili
L’individuazione di un adeguato numero di persone incaricate di
sovrintendere e controllare l’attuazione delle procedure previste
4. VALUTAZIONE DEI RISCHI (VDR)
Art. 2, comma 1, lett.q del D.Lgs. 81/08:
«Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui
essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le
adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il
programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di salute e sicurezza».
In definitiva la «Valutazione dei Rischi» non è altro che un
processo che consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti
dell’attività lavorativa, con l’obiettivo di individuare cosa può
provocare lesioni o danni ai lavoratori e, soprattutto, quali
misure preventive e protettive debbano essere adottate per
tenere sotto controllo o eliminare i rischi.
4. VALUTAZIONE DEI RISCHI (VDR)
È l’ Analisi Sistematica delle lavorazioni realizzata per:
Individuare le persone potenzialmente esposte
Individuare i pericoli (fattori di rischio)
Valutare (stimare) i rischi
Individuare i possibili effetti sulle persone
Individuare le soluzioni per eliminare o ridurre i rischi ad un livello accettabile
4. VALUTAZIONE DEI RISCHI (VR)
DIAGRAMMA di
FLUSSO
della
VALUTAZIONE dei
RISCHI
4. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)
Come già specificato nell’ Art. 2, comma 1, lett.q del D.Lgs. 81/08, la Valutazione dei Rischi deve
essere una «valutazione globale e documentata», tramite un documento detto «Documento di
Valutazione dei Rischi» (DVR).
DVR
(Documento di valutazione dei rischi)
Documento cardine per la gestione della salute e della
sicurezza in azienda/pubblica amministrazione)
4. DVR: CONTENUTI
Secondo l’art. 28, comma 2 del D.Lgs. 81/08, il DVR deve contenere:
 Data certa (anche tramite sottoscrizione da parte di DL, MC, RLS e RSPP);
 Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante
l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa;
 L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di
protezione individuali adottati (DPI, DPC, PE);
 Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza;
 L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché
dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono
essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
 L’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o di quello territoriale
e del medico competente (MC) che ha partecipato alla valutazione del rischio;
 L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi
specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza,
adeguata formazione e addestramento.
4. DVR: CARATTERISTICHE E REGOLE PER LA STESURA
Sempre secondo l’art. 28 e secondo l’art. 29 del D.Lgs. 81/08, il DVR deve:
 Essere redatto dal DL in collaborazione con il MC e l’RSPP (art. 29, comma 1
D.Lgs. 81/08)
 Prevedere tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro (art. 28, comma 1 D.Lgs.
81/08)
 Scelta di attrezzature di lavoro
 Sostanze / preparati chimici impiegati
 Sistemazione luoghi di lavoro
 Essere realizzato a seguito di una consultazione preventiva con il RLS (art. 29,
comma 2 D.Lgs. 81/08)
 Essere elaborato immediatamente per una nuova impresa dal datore di
lavoro, entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività (art. 28, comma 3-bis
D.Lgs. 81/08)
4. DVR: CARATTERISTICHE E REGOLE PER LA STESURA
Sempre secondo l’art. 28 e secondo l’art. 29 del D.Lgs. 81/08, il DVR deve:
 Essere riaggiornato periodicamente ove occorrano mutamenti tali da averlo
reso inadeguato, in particolare la valutazione dei rischi deve essere
rielaborata immediatamente:
 Per significative variazioni del processo produttivo
 Per variazioni dell’organizzazione del lavoro
 Per evoluzione della tecnica preventiva
 A causa di infortuni significativi
 Quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.
 Il termine stabilito è di 30 giorni dalle rispettive causali. (art. 29, comma 3
D.Lgs. 81/08)
 Essere custodito presso l’unità a cui si riferisce la valutazione dei rischi,
anche in forma elettronica. (art.29, comma 4 D.Lgs. 81/08).
 Essere semplice, breve, comprensibile e quindi considerato quale
«strumento operativo» a disposizione del DL e del suo management per
organizzare e controllare gli aspetti relativi alla gestione della salute e della
sicurezza (art.28, comma 2, lettera a D.Lgs. 81/08)
4. DVR: ELEMENTI PRESENTI
 Descrizione degli ambienti
 Organizzazione della sicurezza sul lavoro
 Cicli produttivi
 Fattori di rischio
 Valutazione dei fattori di rischio
 Tipologie di rischio per mansione
 Programma di miglioramento
PMA
(Piano di Misure
e
Adeguamento)
PFIA
(Piano di
Formazione,
Informazione e
Addestramento)
PSS
(Piano di
Sorveglianza
Sanitaria)
PO
(Procedure
Operative)
4. DVR: FIGURE INTERESSATE E MODALITA’ DI ACCESSO
DVR
DL (Datore di lavoro):
• redige DVR (art.17, comma 1, lettera
a), D. Lgs. 81/08)
• non può delegare la stesura del DVR
RLS (Rappresentante dei
Lavoratori per Sicurezza):
• accede al DVR
• riceve DVR su richiesta
MC (Medico Competente):
• assiste il DL nella stesura del DVR
RSPP (Responsabile del
Servizio di Prevenzione e
Protezione):
• assiste il DL nella stesura del DVR
Conservato sul luogo di lavoro
(anche in forma elettronica)
4. D.U.V.R.I.
Il D.U.V.R.I. è il Documento, redatto dal Committente, che contiene:
D.U.V.R.I. ≡ DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZA
i rischi che da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori
autonomi e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso
luogo di lavoro dal committente
le misure adottate per eliminare / ridurre al minimo i rischi
Inoltre tale documento attesta l’avvenuta informazione verso gli operatori economici affidatari:
relativamente ai rischi specifici presenti nell’ambiente in cui essi devono
operare
relativamente alle misure di prevenzione ed emergenza adottate
4. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI COME PROCESSO CICLICO
RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (VR)
Resoconto del processo di valutazione del rischio redatto da
personale qualificato.
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)
Assunzione delle risultanze del processo di valutazione e che
documenta le misure assunte dall’azienda (o pubblica
amministrazione) per eliminare/ridurre/controllare il rischio e le
azioni di miglioramento programmate.
Il coinvolgimento di tutti i lavoratori risulta indispensabile per:
 Identificare i pericoli
 Identificare i lavoratori esposti e le modalità di esposizione
 Definire le misure di prevenzione e protezione
 Verificare l’efficacia ed efficienza delle misure adottate
5. MISURE GENERALI DI TUTELA
Secondo l’art. 15, comma 1 del D.Lgs. 81/08, vengono elencate le misure generali di tutela
nell’ordine di priorità con cui devono essere applicate:
 Valutazione di tutti i rischi
 Programmazione della prevenzione
 Rispetto dei principi ergonomici
 Eliminazione dei rischi
 Riduzione al minimo dei rischi non eliminabili
 Riduzione dei rischi alla fonte
 Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò
che lo è meno
 Limitazione del numero dei lavoratori esposti
 Misure di protezione individuale
 Controllo sanitario
 Informazione e formazione
 Istruzioni
 Partecipazione
 Consultazione
 Programmazione delle misure
 Codici di condotta
 Buone prassi
 Misure di emergenza
 Segnaletica
 Manutenzione regolare
6. SCHEMA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
DL
MC
RLS
ADDETTI
PRIMO
SOCCORSO
PREPOSTI
ADDETTI
EMERGENZE
DIRIGENTI
LAVORATORI
RSPP/ASPP
6. SCHEMA ORGANIZZAZIONE PREVENZIONE AZIENDALE
7. DATORE DI LAVORO (DL)
Secondo l’art .2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08, il Datore di
Lavoro (DL) è:
«il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria
attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa».
Il Datore di Lavoro è il Responsabile ultimo in tema di Sicurezza
sul Lavoro.
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
«per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un
ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole
amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene
svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa
individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro
coincide con l’organo di vertice medesimo».
7. OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO (DL) NON DELEGABILI
Secondo l’art.17 del D.Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro non può delegare le seguenti attività:
«La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dai Rischi (RSPP)»
«La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione
del documento previsto dall’articolo 28».
SANZIONI
Secondo l’art.55, comma 1 del D.Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro
viene sanzionato nel caso in cui non venga ottemperato l’art.17
con le seguenti modalità:
 «Sanzione penale (arresto da 3 a 6 mesi)»
 «Sanzione amministrativa (da 2.740 € a 7.014,40 €)»
7. DIRIGENTE
Secondo l’art .2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 81/08, il
Dirigente è:
«la persona che, in ragione delle competenze professionali e
di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa».
Dirigente
Organizza il
lavoro
Controlla la
conformità
Segnala le
anomalie Corregge le anomalie
(dove il suo potere di
spesa glielo consente)
7. OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO (DL) / DIRIGENTE
Secondo l’art.18 , comma 1 del D. Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro che esercita le attività di cui
all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e
competenze ad essi conferite, devono:
«fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente». (Arresto
da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.644 a 6.576 €)
«nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza». (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
1.315,20 a 5.699,20 €)
«prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico».
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 €)
«designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato,
di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza». (Arresto da due a quattro mesi o con
l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 €)
«nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal
presente Decreto Legislativo». (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.644 a 6.576
euro)
7. OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO (DL) / DIRIGENTE
«adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa».
«nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al MC la
cessazione del rapporto di lavoro». (Sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 €)
«informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione».
«inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza
sanitaria e richiedere al medico competente (MC) l’osservanza degli obblighi a suo carico nel presente
decreto». (Ammenda da 2.192 a 4.384 €)
«richiedere l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
DPI messi a loro disposizione». (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a
5.699,20 €)
«adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37».
7. OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO (DL) / DIRIGENTE
«prendere provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante
assenza di rischio». (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 €)
«elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3 (DUVRI), anche su supporto informatico come
previsto dall’articolo 53, comma 5 e, si richiesta di questi e per espletamento della sua funzione,
consegnarne tempestivamente copia ai RLS. Il documento è consultato esclusivamente in azienda».
(Ammenda da 2.192 a 4.384 €)
«comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul
lavoro (un giorno, ai fini statistici e informativi e tre giorni, ai fini assicurativi)». (Sanzione
amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro con riferimento agli infortuni superiori a un giorno
/ sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 con riferimento agli infortuni superiori ai tre
giorni)
«consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione,
copia del DVR, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, nonché
consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è
consultato esclusivamente in azienda». (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 822 a
4.384 €)
«consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(RLS), l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute». (Ammenda da 2.192 a
4.384 €)
7. OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO (DL) / DIRIGENTE
«nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35».
(Ammenda da 2.192 a 4.384 €)
«nell’ambito dello svolgimento di attività in appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenete le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro». (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.644 a 6.576
€)
«aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda
da 1.644 a 6.576 euro) o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
protezione».
«adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43.
Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità
produttiva, e al numero delle persone presenti».
«consultare il RLS nell’espletamento delle sue attribuzioni (articolo 50)». (Ammenda da 2.192 a 4.384
€)
7. OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO (DL) / DIRIGENTE
«vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla
mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità». (Sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.096 a 4.932 €)
«comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA i nominativi dei RLS». (Sanzione
amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 €)
Secondo l’art.18, comma 2 del D. Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione
e Protezione (SPP) ed al Medico Competente (MC) informazioni in merito a:
Informazioni trasmesse
dal DL a MC / SPP
Natura rischi
Organizzazione
lavoro
Programmazione/
Attuazione misure
Preventive e
Protettive
Descrizione
Impianti /
Processi
Produttivi
Dati Infortuni /
Malattie
professionali
Provvedimenti
Organi di
Vigilanza
Pena: Sanzione
Amministrativa
pecuniaria da
1.000 a 4.500 €
7. OBBLIGHI PER IL DL / DIRIGENTE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
«Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi
di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti
obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia
addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro
e dei dirigenti».
«Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi
del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a
carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai
predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici
interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che
ne ha l’obbligo giuridico»
Secondo l’art.18 , comma 3 e 3-bis del D. Lgs. 81/08:
7. OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO (DL) / DIRIGENTE
Obblighi DL per
eliminare/ridurre i rischi
Organizzare
Prevenire
Scegliere
Proteggere
Prendere
provvedimenti
Pianificare
Programmare
7. LAVORATORE
Secondo l’art 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs 81/08, il Lavoratore è:
«la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa
nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari».
LAVORATORE EQUIPARATO
 il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che
presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
 l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti
del codice civile;
 il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.
196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali
promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro;
7. LAVORATORE
ALTRE TIPOLOGIE DI LAVORATORI (D.LGS. 81/08)
La legislazione introduce particolari condizioni e/o modalità applicative per le seguenti
tipologie di lavoratori:
Occupato in particolari ambiti della Pubblica Amministrazione, lavoratori delle cooperative
sociali, lavoratori interinali, lavoratori distaccati, lavoratori occasionali, lavoratori a domicilio,
lavoratori a distanza, lavoratori autonomi, lavoratori dell’impresa familiare, volontari del
servizio civile, lavoratori del settore agricolo.
LAVORATORE EQUIPARATO
 l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante
ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia
effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in
questione;
 i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della
protezione civile;
 il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468,
e successive modificazioni (i soggetti occupati nei lavori
socialmente utili).
7. OBBLIGHI / SANZIONI PER I LAVORATORI
Secondo l’art. 20, comma 1 del D.Lgs. 81/08 il lavoratore deve:
«prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro (DL)».
Secondo l’art. 20, comma 2 del D.Lgs. 81/08 il lavoratore deve:
«Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti a
fini della protezione collettiva e individuale». (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a
657,60 €)
«Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».
«Utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i
dispositivi di sicurezza». (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 €)
«Segnalare le deficienze dei mezzi e dei dispositivi». (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da
219,20 a 657,60 €)
«Segnalare le condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza». (Arresto fino a un mese o con
l’ammenda da 219,20 a 657,60 €)
7. OBBLIGHI / SANZIONI PER I LAVORATORI
«Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro».
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 €)
«Non compiere operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere
la sicurezza». (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 €)
«Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal
medico competente». (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 €)
«Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo». (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 €)
«Adoperarsi per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia
all’RLS». (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 €)
Secondo l’art. 20, comma 3 del D.Lgs. 81/08 i lavoratori:
«di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a
provvedervi per proprio conto». (Sanzione amministrativa pecuniaria da 54,8 a 328,8 € )
7. OBBLIGHI DEL LAVORATORE
Obblighi del
Lavoratore
Rispettare
Norme/Prescrizioni
Utilizzare correttamente
dispositivi/attrezzature
Segnalare anomalie
Collaborare all’attuazione
delle misure
7. PREPOSTO
Secondo l’art .2, comma 1, lettera e, del D.Lgs. 81/08, il Preposto è:
«la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa».
Obblighi del
Preposto
Disposizioni
aziendali
Segnalare ad DL / DirigenteVigilare sull’osservanza da
parte dei lavoratori di
Obblighi
di legge
Uso DPI
Carenza
Attrezzature di
lavoro
MezziDPI
Condizioni
di pericolo
7. OBBLIGHI / SANZIONI PER IL PREPOSTO
Secondo l’art .19 del D. Lgs. 81/08, il Preposto, secondo le attribuzioni e competenze, deve:
«verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico». (Arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 €)
«sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori
dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di
persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti». (Arresto
fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.315,20 €)
«richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e
dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il
posto di lavoro o la zona pericolosa». (Arresto fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.315,20 €)
«informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione». (Arresto fino a un mese o
ammenda da 219,20 a 876,80 €)
7. OBBLIGHI / SANZIONI PER IL PREPOSTO
«frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art. 37». (Arresto fino a un
mese o ammenda da 219,20 a 876,80 €)
«segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro,
delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta». (Arresto fino a due mesi o
ammenda da 438,40 a 1.315,20 €)
«astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere
ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato». (Arresto
fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.315,20 €)
7. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)
Secondo l’art .2, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 81/08, il Servizio di Prevenzione e Protezione dai
rischi (SPP) è:
«l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di
prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori».
SPP
ASPPRSPP
APS
(Addetti Primo
Soccorso)
MC AA
(Addetti Antincendio)
AE
(Addetti Emergenze)
7. RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
Secondo l’art .2, comma 1, lettera f, del D.Lgs. 81/08, il Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP) è:
«la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’ articolo 32 designata
dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi».
RSPP
Dipendente/Collaboratore
(di una struttura esterna
pubblica o privata,
convenzionata con
l’imprenditore) Libero Professionista
Dipendente del
Datore di
Lavoro
7. RSPP: COMPITI
Secondo l’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 81/08, il Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP), nominato dal Datore di Lavoro, previa consultazione del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza, provvede a:
«elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali
misure».
«individuare i fattori di rischio, a valutare i rischi e a individuare le misure per la sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell'organizzazione aziendale».
«elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali».
«proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori».
«partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonchè alla
riunione periodica di cui all'articolo 35».
«fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 (rischi per la salute e sicurezza, procedure,
nominativi, rischi specifici, pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulle
misure e le attività di protezione e prevenzione adottate)».
7. RSPP: CAPACITÀ E REQUISITI
Secondo l’art .32, del D.Lgs. 81/08, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) deve
possedere:
«Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è
necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di
istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con
verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura
dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo
svolgimento della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario
possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a
specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi,
anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28,
comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di
tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni aziendali. I corsi di cui ai
periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’Accordo
sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni».
«Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e
protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi alle attività lavorative».
«Possono altresì svolgere le funzioni di Responsabile o Addetto coloro che, pur non essendo in
possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni
richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data
del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’Accordo di cui al comma
2».
«I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di
aggiornamento secondo gli indirizzi definiti dall’Accordo Stato-Regioni di cui al comma 2. È fatto
salvo quanto previsto dall’articolo 34».
7. RSPP: CAPACITÀ E REQUISITI
FUNZIONE DI RSPP DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
Secondo l’art. 34 del D. Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro può
svolgere direttamente i compiti propri del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché
di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste
nell’ALLEGATO II dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
7. SENTENZA CASSAZIONE - OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI
«E’ configurabile la concorrente responsabilità dell’RSPP per il
verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente
riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto
l’obbligo di conoscere e segnalare, a nulla rilevando l’assenza di
capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale; ed
infatti, la mancata o erronea individuazione e segnalazione dei fattori
di rischio delle lavorazioni, la mancata elaborazione delle procedure
di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori
integrano omissioni rilevanti idonee a radicare la responsabilità
dell’RSPP tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente
riconducibile ad una situazione di pericolo ignorata o male
considerata dal responsabile del servizio».
(Sentenza Cassazione Penale 27/01/2011, n.2814)
NO SANZIONI
L’ RSPP non risponde direttamente per i reati imputabili al Datore di Lavoro, al Dirigente o al
Preposto.
7. ADDETTO DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)
Secondo l’art .2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 81/08, l’Addetto del Servizio Prevenzione e
Protezione (ASPP) è:
«la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’ articolo 32 , facente
parte del servizio di cui alla lettera l».
REQUISITI
 Essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma
di istruzione secondaria superiore;
 Essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative (Moduli A e B);
 Infine la norma prevede, per chi è in possesso di alcune tipologie
di laurea, l’esonero dai moduli A e B. Chiunque voglia ricoprire il
ruolo di ASPP deve essere comunque in regola con
l’aggiornamento.
RUOLO ASPP
Gli ASPP sono dei tecnici della sicurezza che collaborano con il RSPP. Essi riferiscono allo stesso
tutti gli inconvenienti che riscontrano e danno suggerimenti su come eliminare i pericoli e
quando non è possibile come ridurli alla fonte. Infine, non prendono parte alla riunione
periodica di cui all’art.35 D. Lgs. 81/08 nella quale partecipano: DL, RSPP, MC e RLS.
7. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
Secondo l’art .2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 81/08, il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS) è:
«la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro».
NUMERO E MODALITÀ DI ELEZIONE
Secondo l’art.47, del D.Lgs. 81/08 il Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza:
 È istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di
sito produttivo
 Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15
lavoratori è di norma eletto direttamente dai lavoratori al
loro interno oppure è individuato per più aziende
nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo
quanto previsto dall’articolo 48.
7. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
NUMERO E MODALITÀ DI ELEZIONE
 Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle
rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai
lavoratori della azienda al loro interno.
 Il numero, le modalità di designazione o di elezione, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per
l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
 Il numero degli RLS dipende dal numero di dipendenti:
 1 fino a 200
 3 tra 200 e 1000
 6 oltre 1000
OBBLIGHI
L’RLS non ha obblighi particolari, ma resta sempre un lavoratore (articolo 20 D.Lgs. 81/08).
7. RLS: COMPITI E REQUISITI
Secondo l’art.50, del D.Lgs. 81/08 il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
Promuove la sicurezza in azienda
Rappresenta i lavoratori
Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni
È consultato sulla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica
della prevenzione in azienda o unità produttiva
È consultato sulla designazione dell’RSPP e dell’ASPP, all’attività di prevenzione incendi, al primo
soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente
È consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37
7. RLS: COMPITI E REQUISITI
Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure
di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine,
agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie
professionali
Riceve una formazione adeguata
Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare
la salute e l’integrità fisica dei lavoratori
Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
Partecipa alle riunioni periodiche del servizio prevenzione e protezione
7. RLS: COMPITI E REQUISITI
Avverte il Responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
Fa proposte in merito alla attività di prevenzione
Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione
dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai Dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano
idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro
Ha diritto a 40 ore di permesso retribuito da utilizzare per far fronte agli adempimenti previsti dal D.
Lgs. 81/08
La funzione di RLS è incompatibile con quella di RSPP o ASPP
Non può subire pregiudizio dallo svolgimento della sua funzione. Per questo a lui si applicano le stesse
tutele delle rappresentanze sindacali
7. MEDICO COMPETENTE (MC)
Secondo l’art .2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/08, il Medico Competente (MC) è:
«il Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui
all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il
datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D. Lgs. 81/08».
MC
Dipendente/Collaboratore
(di una struttura esterna
pubblica o privata,
convenzionata con
l’imprenditore)
Libero
Professionista
Dipendente del
Datore di
Lavoro
Medico Specializzato in
medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica
7. OBBLIGHI / SANZIONI PER IL MEDICO COMPETENTE (MC)
Secondo l’art. 25 e l’art. 40, del D.Lgs. 81/08 il Medico Competente (MC):
«Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari
definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi
scientifici più avanzati». (Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 328,80 a
1315,20 €)
«Collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla
valutazione dei rischi, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela
della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e
informazione nei confronti dei lavoratori». (Arresto fino a tre mesi o con l’ammenda
da 438,4 a 1753,60 € )
«Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità la cartella sanitaria e di rischio per
ogni lavoratore. tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il
tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei
relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico
competente». (Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 328,80 a 1315,20 €)
«Consegna al Datore di Lavoro / al lavoratore / all’ISPESL la documentazione sanitaria alla
cessazione del rapporto». (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 876,80 €)
«Informa sul significato di sorveglianza sanitaria». (Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da
328,80 a 1315,20 €)
«Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione ai fini della
sorveglianza sanitaria».
«Trasmette al servizio Sanitario competente per il territorio le informazioni sulla sorveglianza
sanitaria correlate con quelle di rischio». (Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.384 € )
«Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, congiuntamente al
RSPP». (Arresto fino a tre mesi o ammenda da 438,40 a 1753,60 €)
«Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e,
a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria». (Sanzione amministrativa
pecuniaria da 657,60 a 2.192,00)
«Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al
responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni
sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della
integrità psico-fisica dei lavoratori». (Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.384 € )
7. OBBLIGHI / SANZIONI PER IL MEDICO COMPETENTE (MC)
7. SORVEGLIANZA SANITARIA (SS)
Secondo l’art .2, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 81/08, la Sorveglianza Sanitaria (SS) è:
«l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in
relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento
dell’attività lavorativa».
La Sorveglianza Sanitaria è un’attività che richiede la partecipazione del Medico Competente alla
Valutazione dei Rischi che prevede:
Valutazione dei Rischi
(fatta da MC)
VISITE MEDICHE E
PERIODICITÀ ESAMI (ad ex: Emato
Chimici)
INDICATORI
BIOLOGICI DI
ESPOSIZIONE
7. LAVORATORI INCARICATI
Secondo l’art.18, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/08 il Datore di
Lavoro deve:
«designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di
primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza».
Tali addetti inoltre:
Devono Ricevere una formazione specifica
Devono essere addestrati all’uso dei necessari presidi contenuti nel pacchetto di
medicazione
Non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione
Possono non esserci tra i dipendenti, nel caso in cui sia il Datore di Lavoro stesso a
ricoprire tali incarichi
8. ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO
Secondo l’art.9, comma 1 del D. Lgs. 81/08:
«l’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA sono enti pubblici nazionali con
competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che
esercitano le proprie attività, anche di consulenza […]».
Secondo l’art.13, comma 1 del D. Lgs.81/08:
«La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda
Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di
specifica competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
nonché per il settore minerario, fino all’effettiva attuazione del
trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal
Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive
di seconda categoria e le acque minerali e termali delle Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano»
8. ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO
Enti Consultivi Enti Vigilanti
Ex ISPESL (accorpato a
INAIL)
INAIL
IPSEMA (accorpato a
INAIL)
S.PRE.S.A.L.
CORPO NAZIONALE VIGILI
DEL FUOCO
REGIONE
(per industria estrattiva/acque
minerali)
DPL
(ISPETTORATO DEL
LAVORO)
ASL
COMANDO CARABINIERI /
VIGILI URBANI
8. INAIL
E’ l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Nato nel 1933 come ente unificatore delle varie casse assicurative, esso oggi
ha come scopo:
Tutelare le vittime degli infortuni sul lavoro
Ridurre il fenomeno infortunistico
Assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio
Garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro
In caso di infortunio sul lavoro, l’INAIL interviene dando al lavoratore un
sostegno economico.
L’INAIL si finanzia grazie all’assicurazione obbligatoria che i datori di lavoro
pagano per tutti i loro dipendenti.
8. EX ISPESL E IPSEMA - INAIL
ISPESL
Era l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro.
È stato l’organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale per quanto
riguarda ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione,
informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali, sicurezza sul lavoro, nonché di promozione e tutela della
salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali
dello Stato, preposti ai settori della salute – dell’ambiente – del lavoro – della
produzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
La legge del 30 luglio 2010, n. 122 accorpa l’ISPESL e l’IPSEMA all’INAIL che oltre che le strutture
esistenti ne incorpora le funzioni.
Oggi l’ISPESL e l’IPSEMA, come enti autonomi, non esistono più.
IPSEMA
Era l’Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo.
È stato un ente pubblico previdenziale con il compito di assicurare la tutela
previdenziale, infortunistica e delle malattie professionali ai soli dipendenti del
settore marittimo ed in parte della navigazione aerea.
8. AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL)
Le aziende Sanitarie Locali competenti per territorio, costituiscono l’organo primario deputato
alla vigilanza nei luoghi di lavoro.
Esse si occupano di :
Prevenzione Infortuni e malattie professionali
Igiene e medicina del lavoro
Vigilanza in ogni settore produttivo
8. AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL)
In particolare le aziende Sanitarie Locali si servono del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro (S.PRE.S.A.L.) che si occupa:
Dell’attività di vigilanza ovunque venga prestato lavoro subordinato, per accertare
il rispetto delle leggi sulla sicurezza sul lavoro
Dell’accertamento e repressione degli illeciti penali commessi in materia di sicurezza
sul lavoro
Di fornire i chiarimenti necessari riguardo le leggi sulla cui applicazione devono
vigilare
Delle indagini su incarico del Ministero del Lavoro e dell’Autorità Giudiziaria
8. SERVIZIO PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO (SPRESAL)
Il Sevizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro:
Ha lo scopo di promuovere la salute, la sicurezza ed il benessere sul luogo di lavoro
Per contrastare i rischi più rilevanti, effettua un oculata azione di vigilanza
Nei casi di infortunio e malattie professionali ne accerta le cause e le relative
responsabilità oltre alle violazioni di norme di sicurezza e di igiene del lavoro
Rilascia autorizzazioni
Vidima il registro di infortunio
Valuta i requisiti di igienicità e salubrità dei nuovi insediamenti produttivi
8. SPRESAL: MODALITÀ DI INTERVENTO
Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro generalmente interviene:
Per iniziativa:
1. A seguito della Programmazione del Servizio
2. A seguito della conoscenza di determinati eventi
Su Richiesta dell’Autorità Giudiziaria
Alla scadenza dei termini indicati nel verbale di prescrizione, per verificare se la
violazione è stata eliminata
In seguito a segnalazione di organizzazioni sindacali, singoli lavoratori, altri Servizi
delle ASL o Enti Pubblici
Su richiesta dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro si serve di Ufficiali e Agenti di Polizia
Giudiziaria (UPG / APG), tenuti ad eseguire i compiti ad essi affidati (art. 59 c.p.p.).
8. FIGURE SPRESAL E MODALITÀ DI INTERVENTO
Modalità di Intervento
1) Prendere notizia dei
reati
2) Impedire che vengano
portati a ulteriori
conseguenze
3) Ricercarne gli autori
4) Compiere gli atti
necessari per assicurare le
fonti di prova
5) Raccogliere tutti gli
elementi necessari per
l’applicazione della legge
penale
Tramite Sopralluogo
Da Autorità Giudiziaria / altri Enti
Sospensione Attività
Sequestro Attività
DL / Dirigente/ Preposto / Lavoratore
Committente / Responsabili Sicurezza /
Produttori Macchine-Attrezzature / Fornitori
Rilievi / Fotografie / Analisi /
Campionamenti
Documentazione
Interviste
È l’Ente territoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presente in ambito
provinciale che si occupa di:
8. DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO (DTL)
Vigilanza sul rispetto delle norme di previdenza sociale e dei
contratti collettivi di lavoro (art .14 del D. Lgs. 81/08 sul
contrasto del lavoro irregolare)
Funzione amministrativa per quanto riguarda i controlli
sanitari su produzione, commercio ed impiego delle sostanze
radioattive
Funzione amministrative nelle attività di vigilanza riguardo a
radioprotezione
Funzione amministrative nelle attività di vigilanza riguardo al
settore delle costruzioni e nelle altre attività a rischio
rilevante
È l’organo di vigilanza competente per le norme in materia di prevenzione incendi.
Esso si occupa di:
Vigilanza sul rispetto delle norme antincendio per prevenire l’insorgere di incendi, la
formazione e l’innesco di miscele esplosive
Emettere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)
Effettuare visite periodiche di controllo e di collaudo
Organizzare i corsi di formazione obbligatoria per alcune tipologie di rischio (oltre
alla prevenzione incendi, ad esempio anche la manipolazione di gas tossici)
8. COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Il Comando dei Carabinieri è l’organo di vigilanza competente
per l’applicazione delle leggi in materia di lavoro e previdenza
sociale in qualunque attività produttiva, inclusi gli uffici e più in
generale ove è previsto un lavoro stipendiato.
I Carabinieri, in possesso della qualifica di ispettori del lavoro,
operano al fine di garantire il rispetto della normativa di settore
8. COMANDO CARABINIERI / VIGILI URBANI
I Vigili Urbani collaborano con le ASL in materia di sicurezza sul
lavoro
Secondo l’art.9 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., le attività di informazione, consulenza ed assistenza
sono svolte da:
8. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA
Regioni / Province autonome diTrento e Bolzano
Ministero dell’Interno attraverso il Corpo Nazionale deiVigili del Fuoco
INAIL / IPSEMA
Ministero del Lavoro / Ministero della Salute e delle Politiche Sociali
Ministero del Lavoro / Ministero della Salute e delle Politiche Sociali
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Formazione lavoratori parte generale - vincenzo triolo

  • 2. INDICE 1. Obiettivi del corso 2. Quadro Normativo 3. Pericolo, Danno, Rischio, Prevenzione e Protezione 4. Valutazione dei Rischi 5. Misure generali di Prevenzione e Protezione 6. Organizzazione della prevenzione aziendale 7. Diritti, Doveri e Sanzioni per i vari soggetti aziendali 8. Organi di vigilanza, controllo e assistenza
  • 3. 1. OBIETTIVI DEL CORSO Far conoscere l’organizzazione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro con obblighi e responsabilità delle varie figure interessate Fornire conoscenze generali sui concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione Fornire conoscenze rispetto alla legislazione e agli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro Consapevolizzare sui rischi presenti sul posto di lavoro e sulle buone prassi per evitare comportamenti pericolosi
  • 4. 2. QUADRO NORMATIVO La normativa italiana in termini di salute e sicurezza discende dai principi cardine di Costituzione e Codice Civile: ART. 32 COSTITUZIONE «La Costituzione tutela la Salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività». ART. 41 COSTITUZIONE L’iniziativa economica privata è libera, ma «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». ART. 2087 CODICE CIVILE «L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». L’impresa è obbligata, non solo al rispetto della normativa specifica prevista per determinate situazioni di rischio, ma più in generale si deve adoperare per escludere o ridurre al minimo ogni situazione di rischio.
  • 5. 2. QUADRO NORMATIVO La normativa italiana in termini di salute e sicurezza si è evoluta dagli anni ’90 anche grazie alle norme della Comunità Europea: DIRETTIVE Devono essere recepite dai singoli stati membri. REGOLAMENTI Sono cogenti e direttamente applicabili. DECISIONI Sono cogenti verso i singoli stati membri destinatari.
  • 6. 2. EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA LEGGI DEL PRIMO DOPOGUERRA LEGGI DEGLI ANNI 90 • D.P.R. 547/55 • D.P.R. 164/56 • D.P.R. 303/56 • D.L. 277/91 • D.Lgs. 626/94 • D.L. 494/96 • D.P.R. 459/96 Leggi impostate su obblighi e divieti Leggi di recepimento europeo basate sui sistemi di sicurezza
  • 7. 2. DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 Per molti anni si è tentato di accorpare e semplificare la normativa di salute e sicurezza in un unico provvedimento. Soltanto con il Decreto Legislativo del 9 Aprile del 2008 in seguito all’onda emotiva scaturita dal disastro della ThyssenKrupp a Torino si è deciso di creare un Testo Unico sulla Sicurezza avente come scopo le seguenti tre direttici: Tale decreto è stato successivamente modificato ed integrato nel 2009 con il D.Lgs. 106/09. Tuttavia parte delle normativa risulta essere ancora fuori dal Testo Unico e saranno necessari ulteriori accorpamenti. Adeguare e aggiornare la sicurezza ai «nuovi» rischi Riordinare, accorpare e armonizzare le norme vigenti Rendere più effettiva e incisiva la tutela della sicurezza
  • 8. 3. PERICOLO (P) Art. 2, lettera r, D. Lgs. 81/08 : «Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni». FATTORE DI RISCHIO ≡ PERICOLO ≡ ATTREZZATURA/SOSTANZA PERICOLO ≠ RISCHIO Il pericolo è quindi una proprietà intrinseca (della situazione, oggetto, sostanza, etc.) non legata a fattori esterni. Esso rappresenta una situazione, oggetto, sostanza, impianti, materiali, attrezzi di lavoro, metodi e pratiche di lavoro, etc. che per le sue proprietà o caratteristiche sono in grado di creare un danno alle persone.
  • 9. 3. DANNO (D) Lesione fisica o danno alla salute (UNI EN ISO 12100-1) Qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi dell’evento (UNI 11230) Gravità delle conseguenze che si verificano al concretizzarsi del pericolo La magnitudo delle conseguenze può essere espressa come una funzione del numero di soggetti coinvolti in quel tipo di pericolo e del livello di danno ad essi provocato La Perdita di qualsiasi elemento che contribuisca alla conservazione della salute, ovvero qualsiasi alterazione TRANSITORIA o PERMANENTE dell’organismo umano o di sue funzioni
  • 10. 3. RISCHIO (R) Art. 2, lettera s, D. Lgs. 81/08 : «La Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione». ALTRE DEFINIZIONI  Combinazione della probabilità di accadimento di un danno e della gravità di quel danno (UNI EN ISO 12100-1)  Combinazione della probabilità e della conseguenza del verificarsi di uno specifico evento pericoloso (OHSAS 18001, 3.4) Il rischio rappresenta quindi la probabilità che si verifichi un evento capace di causare un danno alle persone. La nozione di rischio implica l’esistenza di una sorgente di pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in un danno.
  • 11. 3. TIPOLOGIE DI RISCHIO E DANNO Rischio per la Sicurezza (macchine, impianti, attrezzature, sostanze pericolose, sostanze esplosive, scale, mezzi di trasporto etc…) Rischio per la Salute (sostanza, agente fisico, rumore, radiazioni, movimentazione dei carichi etc…) Rischio Trasversale (lavoro notturno, stress lavoro correlato, aspetti organizzativi etc…) Occasione di lavoro Occasione di lavoro Occasione di lavoro Infortunio (evento traumatico, violento, danno immediato) Malattia Professionale (evento progressivo, dilazionato nel tempo) Stato patologico Facile individuare «cause» dell’infortunio Difficile capire se la malattia professionale dipende dal lavoro Difficilissimo capire se stato patologico dipende da un rischio trasversale
  • 12. 3. ESEMPIO PERICOLO, DANNO, RISCHIO Un magazziniere sta usando il carrello elevatore in condizioni di scarsa visuale e investe un collega provocando una contusione e 3 giorni di inabilità temporanea. PERICOLO CONDIZIONI CHE HANNO ELEVATO IL «RISCHIO» DANNO
  • 13. 3. MISURAZIONE E STIMA DEL RISCHIO Si tratta di un’indicazione generica che deve essere associata al numero di lavoratori esposti. MODALITÀ DI ESPRESSIONE DI P-D  Scala delle Probabilità / Scala della Gravità del Danno  Analisi matriciale R = f (P, D) => R = P x D «Definizione della probabile gravità del danno e della probabilità del suo accadimento».  R = Rischio  P = Probabilità o Frequenza del verificarsi delle conseguenze  D = Danno o Magnitudo (gravità) delle conseguenze (danno ai lavoratori)
  • 14. 3. SCALA DELLE PROBABILITA’ P Livello Probabilità Criteri Valutazione 4 Altamente Probabile - Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori - Si sono già verificati danni per la stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili - Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda 3 Probabile - La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se in modo automatico o diretto - È noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire il danno - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in azienda 2 Poco Probabile - La mancanza rilevata può provocare una danno solo in circostanze sfortunate di eventi - Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa 1 Improbabile - La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti - Non sono noti episodi già verificatisi - Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità
  • 15. 3. SCALA DELLA GRAVITÀ DEL DANNO D Livello Danno Criteri Valutazione 4 Gravissimo - Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale - Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti 3 Grave - Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale - Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti 2 Medio - Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile - Esposizione cronica con effetti reversibili 1 Lieve - Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile - Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
  • 16. La stima del rischio (ricordando la regola R = P x D) viene effettuata mediante la seguente Matrice: 3. STIMA DEL RISCHIO PROBABILITÀ MAGNITUDO 1 2 3 4 4 4 8 12 16 3 3 6 9 12 2 2 4 6 8 1 1 2 3 4 Scala della Gravità del Danno ScaladelleProbabilità Rischio accettabile Rischio basso Rischio medio Rischio alto Legenda
  • 17. 3. TEMPISTICHE DI INTERVENTO La stima numerica del rischio permette di identificare una scala di priorità degli interventi (programmati anche in funzione delle prescrizioni di legge) per ridurre il rischio: R Classificazione rischio Programma degli interventi R ≤ 2 Rischio accettabile Eventuali misure da considerare durante il Riesame 2 < R ≤ 6 Rischio basso Azioni correttive e/o migliorative necessarie da programmare nel medio termine 6 < R ≤ 9 Rischio medio Azioni correttive e/o migliorative necessarie da programmare nel breve termine R > 9 Rischio alto Azioni correttive da eseguire con urgenza I tempi di attuazione sono stabiliti dal Datore di Lavoro, in considerazione dei tempi di legge e delle proprie capacità e possibilità.
  • 18.  Rischio accettabile:  Rischio accettato in seguito alla ponderazione del rischio  Rischio detto anche «Rischio non significativo» o «Rischio tollerabile»  Tale Rischio non dovrebbe richiedere ulteriore trattamento  Rischio residuo:  Rischio rimanente a seguito del trattamento del rischio  Tale rischio comprende anche i rischi non identificabili 3. INTERVENTI: RIDUZIONE DEL RISCHIO Gli interventi devono ridurre il rischio fino a :
  • 19. 3. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Azioni di riduzione del rischio Prevenzione agisce riducendo la probabilità di accadimento Protezione agisce diminuendo la gravità del danno Il Datore di Lavoro in base alla stima dei rischi e/o successiva Valutazione dei Rischi effettua nel tempo le relative azioni migliorative e correttive, ritenute opportune, dando precedenza a quelle da eseguire con urgenza aventi elevato valore di R. Tali azioni possono essere suddivise in:
  • 20. 3. PREVENZIONE Art. 2, lettera n, D. Lgs. 81/08 : «Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno». R = f ( P , D ) Prevenzione Abbattimento della Probabilità di un evento dannoso ESEMPI  Il divieto di fumare è un intervento di prevenzione per il rischio incendi.  L’addestramento all’utilizzo di un’attrezzatura è un intervento di prevenzione per i rischi ad esso correlati
  • 21. 3. PREVENZIONE Misure di Prevenzione del rischio Organizzative Tecniche modifiche di: Procedurali Informazione Formazione Sorveglianza Sanitaria Addestramento Piano di Emergenza Impianti Tecnologie Attrezzature Macchinari Le azioni di prevenzione dal rischio possono essere suddivise nel seguente modo: Se dopo aver applicato tali misure, permane il rischio residuo, si adottano in ordine di importanza prima i mezzi di protezione collettivi (DPC) e successivamente quelli individuali (DPI) […art.75 D.Lgs.81/08].
  • 22. 3. GERARCHIA E MISURE DI PREVENZIONE 1 • Eliminazione del rischio 2 • Sostituzione di ciò che è pericolo con ciò che è meno pericoloso 3 • Riduzione dell’esposizione con misure tecniche e organizzative Informazione, formazione, addestramento dei lavoratori Progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine, attrezzature e impianti Evitare situazioni di pericolo che possano determinare un danno probabile (rischio) Adozione di comportamenti e procedure operative adeguate Gerarchia Misure
  • 23. 3. PROTEZIONE R = f ( P , D ) Protezione Abbattimento della Gravità (Magnitudo) di un evento dannoso ESEMPI  L’estintore è un dispositivo di protezione (attiva) dal fuoco.  Una maschera per vapori acidi è un intervento di protezione per le vie respiratorie. Difesa contro ciò che potrebbe recare danno. Elemento che si interpone tra qualcuno che può subire un danno e ciò che lo può causare.
  • 24. 3. MISURE DI PROTEZIONE DPC • Dispositivi di protezione collettivi DPI • Dispositivi di protezione individuale PE • Misure reattive (procedure di emergenza, pronto intervento, etc.) Misure Tipologie Protezione Attiva • Difesa da attivare da parte degli stessi operatori (Estintori, Arresti di emergenza, etc.) • Elemento indossato dal singolo operatore (Casco, Scarpe, etc.) Protezione Passiva • Elemento che interviene anche senza il comando umano (Impianto di rilevazione incendio)
  • 25. 3. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVI (DPC) I dispositivi di protezione collettivi sono tutti i sistemi che riducendo o eliminando il pericolo alla fonte, limitano il rischio di esposizione del lavoratore. DPC Cappe chimiche Contenitori per taglienti Reti di sicurezza Cabine di sicurezza microbiologica Sistemi di sterilizzazione Docce Lavaocchi d’emergenza Parapetti / Ponteggi
  • 26. 3. DPC: SENTENZA N.34789 CORTE DI CASSAZIONE PENALE Secondo la sentenza della Corte di Cassazione Penale Sezione IV – sentenza n. 34789 del 27/09/2010: «l’uso dei dispositivi di protezione collettiva è prioritario rispetto a quello di protezione individuale. Il mancato uso di un DPC costituisce colpa nel caso di un infortunio sul lavoro collegato all’utilizzo di un DPI inadeguato». Se i mezzi di protezione individuale forniti ai lavoratori, sostiene la suprema Corte, si dovessero rilevare inadeguati a garantire la massima sicurezza e se sia comunque possibile raggiungere un più elevato livello di tutela attraverso la fornitura di mezzi collettivi di protezione, la mancata adozione di questi ultimi costituisce colpa a carico del Datore di Lavoro se l’evento infortunistico risulta collegato al dispositivo di protezione individuale inadeguato.
  • 27. 3. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) Secondo l’art. 74, comma 1, del D.Lgs. 81/08 per DPI si intende: «qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo». Secondo l’art. 75, comma 1, del D.Lgs. 81/08 : «i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro».
  • 28. 3. DPI: CATEGORIE Cat. Progettazione Protegge da Valutazione funzionalità Requisiti Esempi I Semplice Danni di lieve entità Possibilità di valutare facilmente la funzionalità Certificazione di conformità CE rilasciata dal fabbricante, istruzioni uso, deposito e conservazione. Inoltre rispettare requisiti allegato II del D. Lgs. 475. Guanti, occhiali da sole, creme solari, tute di protezione. II Mediamente Complessa Rischi e lesioni gravi Complicata valutazione della funzionalità Simbolo CE (attestato di certificazione rilasciato da organismo notificato previa verifica del prototipo). Inoltre rispettare requisiti allegato II del D. Lgs. 475. Calzature antiscivolo, calzature antiforo, guanti (lattice, cuoio, pelle, pvc, nitrile, vinile), indumenti di segnalazione, stivali in gomma, visiera trasparente, copricapo antiurto. III Complessa Rischi e lesioni gravi, danni permanenti , rischi di morte Difficile valutazione della funzionalità Certificazione CE e il numero di riconoscimento dell’organismo notificato che ha rilasciato la certificazione o ha effettuato la verifica annuale del sistema qualità del fabbricante. Caschi, maschere antigas, dispositivi anticaduta, imbracature, guanti e calzature antistatici, apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro aerosol, gas irritanti, tossici, pericolosi.
  • 29. OBBLIGHI DATORE DI LAVORO / DIRIGENTI Secondo l’art.77, del D.Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro / Dirigente deve:  Adottare DPI a norma e coerenti con i rischi rilevati (e ridotti)  Valuta le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con i rischi correlati  Aggiornare la dotazione se cambia il rischio  Mantenere in efficienza i DPI  Garantire l’uso conforme a norme e istruzioni del fabbricante  Garantire formazione e informazione necessaria (e addestramento dove serve)  Adottare procedure per consegna e riconsegna OBBLIGHI LAVORATORI Secondo l’art.78, del D.Lgs. 81/08 il Lavoratore deve:  Sottoporsi alla formazione e addestramento  Utilizzare i DPI conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento  Provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione  Non apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa  Seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI  Segnalare al DL o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione 3. DPI: OBBLIGHI DATORE DI LAVORO / LAVORATORI
  • 30. 3. PIANO DI EMERGENZA (PE) Si tratta di un documento gestionale, fondamentale per la gestione della Sicurezza sul lavoro di ogni azienda, che contiene: Le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere messe in atto sia dai lavoratori che da ogni altra persona (non dipendente) presente sul posto di lavoro Le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di emergenza Le disposizioni per chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei soccorsi e fornire le necessarie informazioni al loro arrivo Le specifiche misure per assistere le persone disabili L’individuazione di un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l’attuazione delle procedure previste
  • 31. 4. VALUTAZIONE DEI RISCHI (VDR) Art. 2, comma 1, lett.q del D.Lgs. 81/08: «Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza». In definitiva la «Valutazione dei Rischi» non è altro che un processo che consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell’attività lavorativa, con l’obiettivo di individuare cosa può provocare lesioni o danni ai lavoratori e, soprattutto, quali misure preventive e protettive debbano essere adottate per tenere sotto controllo o eliminare i rischi.
  • 32. 4. VALUTAZIONE DEI RISCHI (VDR) È l’ Analisi Sistematica delle lavorazioni realizzata per: Individuare le persone potenzialmente esposte Individuare i pericoli (fattori di rischio) Valutare (stimare) i rischi Individuare i possibili effetti sulle persone Individuare le soluzioni per eliminare o ridurre i rischi ad un livello accettabile
  • 33. 4. VALUTAZIONE DEI RISCHI (VR) DIAGRAMMA di FLUSSO della VALUTAZIONE dei RISCHI
  • 34. 4. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) Come già specificato nell’ Art. 2, comma 1, lett.q del D.Lgs. 81/08, la Valutazione dei Rischi deve essere una «valutazione globale e documentata», tramite un documento detto «Documento di Valutazione dei Rischi» (DVR). DVR (Documento di valutazione dei rischi) Documento cardine per la gestione della salute e della sicurezza in azienda/pubblica amministrazione)
  • 35. 4. DVR: CONTENUTI Secondo l’art. 28, comma 2 del D.Lgs. 81/08, il DVR deve contenere:  Data certa (anche tramite sottoscrizione da parte di DL, MC, RLS e RSPP);  Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;  L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati (DPI, DPC, PE);  Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;  L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;  L’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o di quello territoriale e del medico competente (MC) che ha partecipato alla valutazione del rischio;  L’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
  • 36. 4. DVR: CARATTERISTICHE E REGOLE PER LA STESURA Sempre secondo l’art. 28 e secondo l’art. 29 del D.Lgs. 81/08, il DVR deve:  Essere redatto dal DL in collaborazione con il MC e l’RSPP (art. 29, comma 1 D.Lgs. 81/08)  Prevedere tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro (art. 28, comma 1 D.Lgs. 81/08)  Scelta di attrezzature di lavoro  Sostanze / preparati chimici impiegati  Sistemazione luoghi di lavoro  Essere realizzato a seguito di una consultazione preventiva con il RLS (art. 29, comma 2 D.Lgs. 81/08)  Essere elaborato immediatamente per una nuova impresa dal datore di lavoro, entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività (art. 28, comma 3-bis D.Lgs. 81/08)
  • 37. 4. DVR: CARATTERISTICHE E REGOLE PER LA STESURA Sempre secondo l’art. 28 e secondo l’art. 29 del D.Lgs. 81/08, il DVR deve:  Essere riaggiornato periodicamente ove occorrano mutamenti tali da averlo reso inadeguato, in particolare la valutazione dei rischi deve essere rielaborata immediatamente:  Per significative variazioni del processo produttivo  Per variazioni dell’organizzazione del lavoro  Per evoluzione della tecnica preventiva  A causa di infortuni significativi  Quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.  Il termine stabilito è di 30 giorni dalle rispettive causali. (art. 29, comma 3 D.Lgs. 81/08)  Essere custodito presso l’unità a cui si riferisce la valutazione dei rischi, anche in forma elettronica. (art.29, comma 4 D.Lgs. 81/08).  Essere semplice, breve, comprensibile e quindi considerato quale «strumento operativo» a disposizione del DL e del suo management per organizzare e controllare gli aspetti relativi alla gestione della salute e della sicurezza (art.28, comma 2, lettera a D.Lgs. 81/08)
  • 38. 4. DVR: ELEMENTI PRESENTI  Descrizione degli ambienti  Organizzazione della sicurezza sul lavoro  Cicli produttivi  Fattori di rischio  Valutazione dei fattori di rischio  Tipologie di rischio per mansione  Programma di miglioramento PMA (Piano di Misure e Adeguamento) PFIA (Piano di Formazione, Informazione e Addestramento) PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) PO (Procedure Operative)
  • 39. 4. DVR: FIGURE INTERESSATE E MODALITA’ DI ACCESSO DVR DL (Datore di lavoro): • redige DVR (art.17, comma 1, lettera a), D. Lgs. 81/08) • non può delegare la stesura del DVR RLS (Rappresentante dei Lavoratori per Sicurezza): • accede al DVR • riceve DVR su richiesta MC (Medico Competente): • assiste il DL nella stesura del DVR RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione): • assiste il DL nella stesura del DVR Conservato sul luogo di lavoro (anche in forma elettronica)
  • 40. 4. D.U.V.R.I. Il D.U.V.R.I. è il Documento, redatto dal Committente, che contiene: D.U.V.R.I. ≡ DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA i rischi che da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal committente le misure adottate per eliminare / ridurre al minimo i rischi Inoltre tale documento attesta l’avvenuta informazione verso gli operatori economici affidatari: relativamente ai rischi specifici presenti nell’ambiente in cui essi devono operare relativamente alle misure di prevenzione ed emergenza adottate
  • 41. 4. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI COME PROCESSO CICLICO RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (VR) Resoconto del processo di valutazione del rischio redatto da personale qualificato. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) Assunzione delle risultanze del processo di valutazione e che documenta le misure assunte dall’azienda (o pubblica amministrazione) per eliminare/ridurre/controllare il rischio e le azioni di miglioramento programmate. Il coinvolgimento di tutti i lavoratori risulta indispensabile per:  Identificare i pericoli  Identificare i lavoratori esposti e le modalità di esposizione  Definire le misure di prevenzione e protezione  Verificare l’efficacia ed efficienza delle misure adottate
  • 42. 5. MISURE GENERALI DI TUTELA Secondo l’art. 15, comma 1 del D.Lgs. 81/08, vengono elencate le misure generali di tutela nell’ordine di priorità con cui devono essere applicate:  Valutazione di tutti i rischi  Programmazione della prevenzione  Rispetto dei principi ergonomici  Eliminazione dei rischi  Riduzione al minimo dei rischi non eliminabili  Riduzione dei rischi alla fonte  Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno  Limitazione del numero dei lavoratori esposti  Misure di protezione individuale  Controllo sanitario  Informazione e formazione  Istruzioni  Partecipazione  Consultazione  Programmazione delle misure  Codici di condotta  Buone prassi  Misure di emergenza  Segnaletica  Manutenzione regolare
  • 43. 6. SCHEMA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DL MC RLS ADDETTI PRIMO SOCCORSO PREPOSTI ADDETTI EMERGENZE DIRIGENTI LAVORATORI RSPP/ASPP
  • 44. 6. SCHEMA ORGANIZZAZIONE PREVENZIONE AZIENDALE
  • 45. 7. DATORE DI LAVORO (DL) Secondo l’art .2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro (DL) è: «il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa». Il Datore di Lavoro è il Responsabile ultimo in tema di Sicurezza sul Lavoro. PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI «per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo».
  • 46. 7. OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO (DL) NON DELEGABILI Secondo l’art.17 del D.Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro non può delegare le seguenti attività: «La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP)» «La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28». SANZIONI Secondo l’art.55, comma 1 del D.Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro viene sanzionato nel caso in cui non venga ottemperato l’art.17 con le seguenti modalità:  «Sanzione penale (arresto da 3 a 6 mesi)»  «Sanzione amministrativa (da 2.740 € a 7.014,40 €)»
  • 47. 7. DIRIGENTE Secondo l’art .2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 81/08, il Dirigente è: «la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa». Dirigente Organizza il lavoro Controlla la conformità Segnala le anomalie Corregge le anomalie (dove il suo potere di spesa glielo consente)
  • 48. 7. OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO (DL) / DIRIGENTE Secondo l’art.18 , comma 1 del D. Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: «fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente». (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.644 a 6.576 €) «nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza». (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 €) «prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico». (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 €) «designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza». (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 €) «nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto Legislativo». (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.644 a 6.576 euro)
  • 49. 7. OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO (DL) / DIRIGENTE «adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa». «nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al MC la cessazione del rapporto di lavoro». (Sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 €) «informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione». «inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente (MC) l’osservanza degli obblighi a suo carico nel presente decreto». (Ammenda da 2.192 a 4.384 €) «richiedere l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione». (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 €) «adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37».
  • 50. 7. OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO (DL) / DIRIGENTE «prendere provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio». (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 €) «elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3 (DUVRI), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5 e, si richiesta di questi e per espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai RLS. Il documento è consultato esclusivamente in azienda». (Ammenda da 2.192 a 4.384 €) «comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro (un giorno, ai fini statistici e informativi e tre giorni, ai fini assicurativi)». (Sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro con riferimento agli infortuni superiori a un giorno / sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni) «consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del DVR, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda». (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 822 a 4.384 €) «consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute». (Ammenda da 2.192 a 4.384 €)
  • 51. 7. OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO (DL) / DIRIGENTE «nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35». (Ammenda da 2.192 a 4.384 €) «nell’ambito dello svolgimento di attività in appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenete le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro». (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.644 a 6.576 €) «aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.644 a 6.576 euro) o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione». «adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti». «consultare il RLS nell’espletamento delle sue attribuzioni (articolo 50)». (Ammenda da 2.192 a 4.384 €)
  • 52. 7. OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO (DL) / DIRIGENTE «vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità». (Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 €) «comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA i nominativi dei RLS». (Sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 €) Secondo l’art.18, comma 2 del D. Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ed al Medico Competente (MC) informazioni in merito a: Informazioni trasmesse dal DL a MC / SPP Natura rischi Organizzazione lavoro Programmazione/ Attuazione misure Preventive e Protettive Descrizione Impianti / Processi Produttivi Dati Infortuni / Malattie professionali Provvedimenti Organi di Vigilanza Pena: Sanzione Amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 €
  • 53. 7. OBBLIGHI PER IL DL / DIRIGENTE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE «Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti». «Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico» Secondo l’art.18 , comma 3 e 3-bis del D. Lgs. 81/08:
  • 54. 7. OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO (DL) / DIRIGENTE Obblighi DL per eliminare/ridurre i rischi Organizzare Prevenire Scegliere Proteggere Prendere provvedimenti Pianificare Programmare
  • 55. 7. LAVORATORE Secondo l’art 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs 81/08, il Lavoratore è: «la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari». LAVORATORE EQUIPARATO  il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;  l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;  il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
  • 56. 7. LAVORATORE ALTRE TIPOLOGIE DI LAVORATORI (D.LGS. 81/08) La legislazione introduce particolari condizioni e/o modalità applicative per le seguenti tipologie di lavoratori: Occupato in particolari ambiti della Pubblica Amministrazione, lavoratori delle cooperative sociali, lavoratori interinali, lavoratori distaccati, lavoratori occasionali, lavoratori a domicilio, lavoratori a distanza, lavoratori autonomi, lavoratori dell’impresa familiare, volontari del servizio civile, lavoratori del settore agricolo. LAVORATORE EQUIPARATO  l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;  i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;  il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni (i soggetti occupati nei lavori socialmente utili).
  • 57. 7. OBBLIGHI / SANZIONI PER I LAVORATORI Secondo l’art. 20, comma 1 del D.Lgs. 81/08 il lavoratore deve: «prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro (DL)». Secondo l’art. 20, comma 2 del D.Lgs. 81/08 il lavoratore deve: «Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti a fini della protezione collettiva e individuale». (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 €) «Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro». «Utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza». (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 €) «Segnalare le deficienze dei mezzi e dei dispositivi». (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 €) «Segnalare le condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza». (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 €)
  • 58. 7. OBBLIGHI / SANZIONI PER I LAVORATORI «Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro». (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 €) «Non compiere operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza». (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 €) «Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente». (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 €) «Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo». (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 €) «Adoperarsi per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia all’RLS». (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 €) Secondo l’art. 20, comma 3 del D.Lgs. 81/08 i lavoratori: «di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto». (Sanzione amministrativa pecuniaria da 54,8 a 328,8 € )
  • 59. 7. OBBLIGHI DEL LAVORATORE Obblighi del Lavoratore Rispettare Norme/Prescrizioni Utilizzare correttamente dispositivi/attrezzature Segnalare anomalie Collaborare all’attuazione delle misure
  • 60. 7. PREPOSTO Secondo l’art .2, comma 1, lettera e, del D.Lgs. 81/08, il Preposto è: «la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa». Obblighi del Preposto Disposizioni aziendali Segnalare ad DL / DirigenteVigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori di Obblighi di legge Uso DPI Carenza Attrezzature di lavoro MezziDPI Condizioni di pericolo
  • 61. 7. OBBLIGHI / SANZIONI PER IL PREPOSTO Secondo l’art .19 del D. Lgs. 81/08, il Preposto, secondo le attribuzioni e competenze, deve: «verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico». (Arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 €) «sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti». (Arresto fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.315,20 €) «richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa». (Arresto fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.315,20 €) «informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione». (Arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 €)
  • 62. 7. OBBLIGHI / SANZIONI PER IL PREPOSTO «frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art. 37». (Arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 €) «segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta». (Arresto fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.315,20 €) «astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato». (Arresto fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.315,20 €)
  • 63. 7. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP) Secondo l’art .2, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 81/08, il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP) è: «l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori». SPP ASPPRSPP APS (Addetti Primo Soccorso) MC AA (Addetti Antincendio) AE (Addetti Emergenze)
  • 64. 7. RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) Secondo l’art .2, comma 1, lettera f, del D.Lgs. 81/08, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è: «la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’ articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi». RSPP Dipendente/Collaboratore (di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore) Libero Professionista Dipendente del Datore di Lavoro
  • 65. 7. RSPP: COMPITI Secondo l’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 81/08, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), nominato dal Datore di Lavoro, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, provvede a: «elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure». «individuare i fattori di rischio, a valutare i rischi e a individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale». «elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali». «proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori». «partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonchè alla riunione periodica di cui all'articolo 35». «fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 (rischi per la salute e sicurezza, procedure, nominativi, rischi specifici, pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate)».
  • 66. 7. RSPP: CAPACITÀ E REQUISITI Secondo l’art .32, del D.Lgs. 81/08, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) deve possedere: «Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni aziendali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni». «Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative».
  • 67. «Possono altresì svolgere le funzioni di Responsabile o Addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’Accordo di cui al comma 2». «I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti dall’Accordo Stato-Regioni di cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34». 7. RSPP: CAPACITÀ E REQUISITI FUNZIONE DI RSPP DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO Secondo l’art. 34 del D. Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  • 68. 7. SENTENZA CASSAZIONE - OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI «E’ configurabile la concorrente responsabilità dell’RSPP per il verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, a nulla rilevando l’assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale; ed infatti, la mancata o erronea individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni, la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori integrano omissioni rilevanti idonee a radicare la responsabilità dell’RSPP tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile ad una situazione di pericolo ignorata o male considerata dal responsabile del servizio». (Sentenza Cassazione Penale 27/01/2011, n.2814) NO SANZIONI L’ RSPP non risponde direttamente per i reati imputabili al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto.
  • 69. 7. ADDETTO DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) Secondo l’art .2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 81/08, l’Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) è: «la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’ articolo 32 , facente parte del servizio di cui alla lettera l». REQUISITI  Essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;  Essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (Moduli A e B);  Infine la norma prevede, per chi è in possesso di alcune tipologie di laurea, l’esonero dai moduli A e B. Chiunque voglia ricoprire il ruolo di ASPP deve essere comunque in regola con l’aggiornamento. RUOLO ASPP Gli ASPP sono dei tecnici della sicurezza che collaborano con il RSPP. Essi riferiscono allo stesso tutti gli inconvenienti che riscontrano e danno suggerimenti su come eliminare i pericoli e quando non è possibile come ridurli alla fonte. Infine, non prendono parte alla riunione periodica di cui all’art.35 D. Lgs. 81/08 nella quale partecipano: DL, RSPP, MC e RLS.
  • 70. 7. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) Secondo l’art .2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 81/08, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è: «la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro». NUMERO E MODALITÀ DI ELEZIONE Secondo l’art.47, del D.Lgs. 81/08 il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:  È istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo  Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.
  • 71. 7. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) NUMERO E MODALITÀ DI ELEZIONE  Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.  Il numero, le modalità di designazione o di elezione, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.  Il numero degli RLS dipende dal numero di dipendenti:  1 fino a 200  3 tra 200 e 1000  6 oltre 1000 OBBLIGHI L’RLS non ha obblighi particolari, ma resta sempre un lavoratore (articolo 20 D.Lgs. 81/08).
  • 72. 7. RLS: COMPITI E REQUISITI Secondo l’art.50, del D.Lgs. 81/08 il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Promuove la sicurezza in azienda Rappresenta i lavoratori Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni È consultato sulla valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda o unità produttiva È consultato sulla designazione dell’RSPP e dell’ASPP, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente È consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37
  • 73. 7. RLS: COMPITI E REQUISITI Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali Riceve una formazione adeguata Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti Partecipa alle riunioni periodiche del servizio prevenzione e protezione
  • 74. 7. RLS: COMPITI E REQUISITI Avverte il Responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività Fa proposte in merito alla attività di prevenzione Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai Dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro Ha diritto a 40 ore di permesso retribuito da utilizzare per far fronte agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 La funzione di RLS è incompatibile con quella di RSPP o ASPP Non può subire pregiudizio dallo svolgimento della sua funzione. Per questo a lui si applicano le stesse tutele delle rappresentanze sindacali
  • 75. 7. MEDICO COMPETENTE (MC) Secondo l’art .2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/08, il Medico Competente (MC) è: «il Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D. Lgs. 81/08». MC Dipendente/Collaboratore (di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore) Libero Professionista Dipendente del Datore di Lavoro Medico Specializzato in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
  • 76. 7. OBBLIGHI / SANZIONI PER IL MEDICO COMPETENTE (MC) Secondo l’art. 25 e l’art. 40, del D.Lgs. 81/08 il Medico Competente (MC): «Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati». (Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 328,80 a 1315,20 €) «Collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori». (Arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 438,4 a 1753,60 € ) «Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore. tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente». (Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 328,80 a 1315,20 €) «Consegna al Datore di Lavoro / al lavoratore / all’ISPESL la documentazione sanitaria alla cessazione del rapporto». (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 876,80 €) «Informa sul significato di sorveglianza sanitaria». (Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 328,80 a 1315,20 €)
  • 77. «Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione ai fini della sorveglianza sanitaria». «Trasmette al servizio Sanitario competente per il territorio le informazioni sulla sorveglianza sanitaria correlate con quelle di rischio». (Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.384 € ) «Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, congiuntamente al RSPP». (Arresto fino a tre mesi o ammenda da 438,40 a 1753,60 €) «Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria». (Sanzione amministrativa pecuniaria da 657,60 a 2.192,00) «Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori». (Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.384 € ) 7. OBBLIGHI / SANZIONI PER IL MEDICO COMPETENTE (MC)
  • 78. 7. SORVEGLIANZA SANITARIA (SS) Secondo l’art .2, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 81/08, la Sorveglianza Sanitaria (SS) è: «l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa». La Sorveglianza Sanitaria è un’attività che richiede la partecipazione del Medico Competente alla Valutazione dei Rischi che prevede: Valutazione dei Rischi (fatta da MC) VISITE MEDICHE E PERIODICITÀ ESAMI (ad ex: Emato Chimici) INDICATORI BIOLOGICI DI ESPOSIZIONE
  • 79. 7. LAVORATORI INCARICATI Secondo l’art.18, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro deve: «designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza». Tali addetti inoltre: Devono Ricevere una formazione specifica Devono essere addestrati all’uso dei necessari presidi contenuti nel pacchetto di medicazione Non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione Possono non esserci tra i dipendenti, nel caso in cui sia il Datore di Lavoro stesso a ricoprire tali incarichi
  • 80. 8. ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO Secondo l’art.9, comma 1 del D. Lgs. 81/08: «l’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza […]». Secondo l’art.13, comma 1 del D. Lgs.81/08: «La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per il settore minerario, fino all’effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano»
  • 81. 8. ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO Enti Consultivi Enti Vigilanti Ex ISPESL (accorpato a INAIL) INAIL IPSEMA (accorpato a INAIL) S.PRE.S.A.L. CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO REGIONE (per industria estrattiva/acque minerali) DPL (ISPETTORATO DEL LAVORO) ASL COMANDO CARABINIERI / VIGILI URBANI
  • 82. 8. INAIL E’ l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Nato nel 1933 come ente unificatore delle varie casse assicurative, esso oggi ha come scopo: Tutelare le vittime degli infortuni sul lavoro Ridurre il fenomeno infortunistico Assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio Garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro In caso di infortunio sul lavoro, l’INAIL interviene dando al lavoratore un sostegno economico. L’INAIL si finanzia grazie all’assicurazione obbligatoria che i datori di lavoro pagano per tutti i loro dipendenti.
  • 83. 8. EX ISPESL E IPSEMA - INAIL ISPESL Era l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro. È stato l’organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale per quanto riguarda ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro, nonché di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato, preposti ai settori della salute – dell’ambiente – del lavoro – della produzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La legge del 30 luglio 2010, n. 122 accorpa l’ISPESL e l’IPSEMA all’INAIL che oltre che le strutture esistenti ne incorpora le funzioni. Oggi l’ISPESL e l’IPSEMA, come enti autonomi, non esistono più. IPSEMA Era l’Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo. È stato un ente pubblico previdenziale con il compito di assicurare la tutela previdenziale, infortunistica e delle malattie professionali ai soli dipendenti del settore marittimo ed in parte della navigazione aerea.
  • 84. 8. AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL) Le aziende Sanitarie Locali competenti per territorio, costituiscono l’organo primario deputato alla vigilanza nei luoghi di lavoro. Esse si occupano di : Prevenzione Infortuni e malattie professionali Igiene e medicina del lavoro Vigilanza in ogni settore produttivo
  • 85. 8. AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL) In particolare le aziende Sanitarie Locali si servono del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.PRE.S.A.L.) che si occupa: Dell’attività di vigilanza ovunque venga prestato lavoro subordinato, per accertare il rispetto delle leggi sulla sicurezza sul lavoro Dell’accertamento e repressione degli illeciti penali commessi in materia di sicurezza sul lavoro Di fornire i chiarimenti necessari riguardo le leggi sulla cui applicazione devono vigilare Delle indagini su incarico del Ministero del Lavoro e dell’Autorità Giudiziaria
  • 86. 8. SERVIZIO PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO (SPRESAL) Il Sevizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro: Ha lo scopo di promuovere la salute, la sicurezza ed il benessere sul luogo di lavoro Per contrastare i rischi più rilevanti, effettua un oculata azione di vigilanza Nei casi di infortunio e malattie professionali ne accerta le cause e le relative responsabilità oltre alle violazioni di norme di sicurezza e di igiene del lavoro Rilascia autorizzazioni Vidima il registro di infortunio Valuta i requisiti di igienicità e salubrità dei nuovi insediamenti produttivi
  • 87. 8. SPRESAL: MODALITÀ DI INTERVENTO Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro generalmente interviene: Per iniziativa: 1. A seguito della Programmazione del Servizio 2. A seguito della conoscenza di determinati eventi Su Richiesta dell’Autorità Giudiziaria Alla scadenza dei termini indicati nel verbale di prescrizione, per verificare se la violazione è stata eliminata In seguito a segnalazione di organizzazioni sindacali, singoli lavoratori, altri Servizi delle ASL o Enti Pubblici Su richiesta dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)
  • 88. Il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro si serve di Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria (UPG / APG), tenuti ad eseguire i compiti ad essi affidati (art. 59 c.p.p.). 8. FIGURE SPRESAL E MODALITÀ DI INTERVENTO Modalità di Intervento 1) Prendere notizia dei reati 2) Impedire che vengano portati a ulteriori conseguenze 3) Ricercarne gli autori 4) Compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova 5) Raccogliere tutti gli elementi necessari per l’applicazione della legge penale Tramite Sopralluogo Da Autorità Giudiziaria / altri Enti Sospensione Attività Sequestro Attività DL / Dirigente/ Preposto / Lavoratore Committente / Responsabili Sicurezza / Produttori Macchine-Attrezzature / Fornitori Rilievi / Fotografie / Analisi / Campionamenti Documentazione Interviste
  • 89. È l’Ente territoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presente in ambito provinciale che si occupa di: 8. DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO (DTL) Vigilanza sul rispetto delle norme di previdenza sociale e dei contratti collettivi di lavoro (art .14 del D. Lgs. 81/08 sul contrasto del lavoro irregolare) Funzione amministrativa per quanto riguarda i controlli sanitari su produzione, commercio ed impiego delle sostanze radioattive Funzione amministrative nelle attività di vigilanza riguardo a radioprotezione Funzione amministrative nelle attività di vigilanza riguardo al settore delle costruzioni e nelle altre attività a rischio rilevante
  • 90. È l’organo di vigilanza competente per le norme in materia di prevenzione incendi. Esso si occupa di: Vigilanza sul rispetto delle norme antincendio per prevenire l’insorgere di incendi, la formazione e l’innesco di miscele esplosive Emettere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) Effettuare visite periodiche di controllo e di collaudo Organizzare i corsi di formazione obbligatoria per alcune tipologie di rischio (oltre alla prevenzione incendi, ad esempio anche la manipolazione di gas tossici) 8. COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
  • 91. Il Comando dei Carabinieri è l’organo di vigilanza competente per l’applicazione delle leggi in materia di lavoro e previdenza sociale in qualunque attività produttiva, inclusi gli uffici e più in generale ove è previsto un lavoro stipendiato. I Carabinieri, in possesso della qualifica di ispettori del lavoro, operano al fine di garantire il rispetto della normativa di settore 8. COMANDO CARABINIERI / VIGILI URBANI I Vigili Urbani collaborano con le ASL in materia di sicurezza sul lavoro
  • 92. Secondo l’art.9 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., le attività di informazione, consulenza ed assistenza sono svolte da: 8. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA Regioni / Province autonome diTrento e Bolzano Ministero dell’Interno attraverso il Corpo Nazionale deiVigili del Fuoco INAIL / IPSEMA Ministero del Lavoro / Ministero della Salute e delle Politiche Sociali Ministero del Lavoro / Ministero della Salute e delle Politiche Sociali Ministero dello sviluppo economico (settore estrattivo) Organismi paritetici