1
LA SICUREZZA E LA SALUTE
NEI LUOGHI DI LAVORO
PERCORSO FORMATIVO AI SENSI DEL D. L. vo 81/2008
E ACCORDO STATO-REGIONI 21.12.2011
2
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Modulo “A” - Ore: 4
 Presentazione del corso
 La normativa vigente
 I “concetti” della Valutazione dei Rischi
 Infortuni, Incidenti ed infortuni mancati
 Le figure della sicurezza
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Modulo “B” - Ore: 4
 Rischio Elettrico
 Rischio Rumore
 Rischio Microclima
 Videoterminali
 Stress Lavoro - Correlato
 Movimentazione Manuale dei carichi
4
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Modulo “B” - Ore: 4
 Ambienti di Lavoro
 Rischio Chimico
 Rischio Incendio
 Segnaletica
 Procedure di Esodo
 Procedure organizzative per il Primo Soccorso;
 Verifica Finale dell’apprendimento
LA NORMATIVA VIGENTE
TESTO UNICO
SULLA SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO
D. L. vo 9 Aprile 2008, n°81
5
6
LA NORMATIVA VIGENTE
7
RIFERIMENTI NORMATIVI
La Legislazione precedente al T.U.
 Costituzione (art. 32)
 D.P.R. 547 (prevenzione infortuni)
 D.P.R. 303 (igiene del lavoro)
 L. 300 (statuto dei lavoratori)
 D.Lgs. 277 (esposizione a piombo, amianto, rumore)
 D.Lgs. 626
 D.P.R. 459 (sicurezza delle macchine)
 D.Lgs. 494 - 528 (sicurezza nei cantieri)
 D.Lgs. 645 (lavoratrici gestanti)
 D.P.R. 689 (prevenzione incendi)
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PREMESSA
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UN PO’ DI STATISTICHE…
Ogni 15.000 errori si verificano:
 3.000 incidenti
 29 infortuni
 1 infortunio grave ( morte o grave invalidità )
fonte: banca dati INAIL
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
PERICOLO:
proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore in grado di
causare danni alle persone o all’ambiente
RISCHIO:
concreta probabilità che, nelle condizioni di impiego o di
esposizione, sia raggiunto il livello potenziale di danno e le
dimensioni possibili del danno eventuale
In sintesi:
il pericolo e’ potenziale, il rischio e’ concreto
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Insieme delle azioni che il
datore di lavoro mette in atto
per conoscere quali rischi
sono presenti nell’ambiente
di lavoro e per fare una stima
di quanto possano essere di
danno ai lavoratori.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Tutte le misure atte a
prevenire un infortunio o a
proteggere un lavoratore
da un rischio di infortunio.
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LE FIGURE DELLA SICUREZZA
 Datore di lavoro
 Dirigenti
 Preposti
 Lavoratori
 Medico Competente
 SPP (- RSPP)
(- ASPP)
 Addetti all’emergenza
 Addetti al primo soccorso
 RLS
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IL DATORE DI LAVORO (DL)
È il soggetto titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e
l'organizzazione dell'impresa, ha la
responsabilità dell'impresa stessa
ovvero dell'unità produttiva, quale
definita ai sensi del T.U., in quanto
titolare dei poteri decisionali e di
spesa
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OBBLIGHI PRINCIPALI
DEL DATORE DI LAVORO
 redazione del Documento Valutazione Rischi
 riduzione dei rischi in azienda
 istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione
(SPP)
 nomina del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP)
 nomina del medico competente
 designazione degli addetti all’emergenza
 formazione e informazione dei dipendenti
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SANZIONI PER IL DATORE
DI LAVORO (ART. 55 T.U.)
In caso di violazione delle norme di sicurezza, il
nuovo T.U. prevede per il datore di lavoro:
 ammenda da 5.000 a 15.000 €
 arresto fino a 18 mesi
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I DIRIGENTI
persona che, in ragione delle
competenze professionali e di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell’incarico conferitogli, attua
le direttive del datore di lavoro
organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su di essa;
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IL PREPOSTO
persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici
e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa
e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte
dei lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa;
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IL LAVORATORE
è la persona che presta il proprio lavoro alle
dipendenze di un datore di lavoro con
rapporto di lavoro subordinato, anche speciale
è assimilato al lavoratore l’allievo degli istituti
di istruzione nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere,
agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali.
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OBBLIGHI DEL LAVORATORE
 osservare le disposizioni aziendali
 utilizzare correttamente le macchine
 segnalare i difetti di funzionamento
 usare correttamente i DPI.
 ridurre i rischi, nei limiti delle proprie
possibilità e competenze
 Sottoporsi alle visite di sorveglianza sanitaria
(Art. 20 comma 2 lett. i) del T.U.)
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DIRITTI-DOVERI DEL LAVORATORE
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria
sicurezza e della propria salute e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro - su cui possono
ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni -
conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai
mezzi forniti dal datore di lavoro (Art. 20 comma 1 T.U.)
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato è
nell'impossibilità di contattare il competente superiore
gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di
tale pericolo, mettendo al sicuro sé ed i colleghi, non può
subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia
commesso una grave negligenza (art. 44 comma 2 T.U.)
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IL MEDICO COMPETENTE (MC)
medico in possesso di uno dei titoli e dei
requisiti formativi e professionali di cui
all’articolo 38, che collabora, secondo quanto
previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore
di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è
nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri
compiti di cui al presente decreto;
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LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN AZIENDA
è obbligatoria in presenza di :
 lavorazioni particolari di cui alla Tabella Malattie professionali
INAIL (D.M. 14 gennaio 2008), come ad esempio: fibre,
polveri, fumi, gas nocivi,vapori di metalli, ecc.
 videoterminali (oltre le 20 ore di lavoro settimanali)
 esposizione ad agenti chimici e/o biologici
serve a tutelare il lavoratore, non a controllarlo!
ha come obiettivi:
 assicurare l’idoneità alla mansione (visita preventiva)
 ridurre o eliminare i fattori di rischio
 monitorare la salute del lavoratore
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IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – (SPP)
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di
lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di
cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in
ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle
funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
31
(RSPP)
Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione: persona
in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali di cui
all’articolo 32 designata dal datore
di lavoro, a cui risponde, per
coordinare il servizio di prevenzione
e protezione dai rischi;
32
ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI
Addetto alla prevenzione incendi:
persona incaricata dal Datore di
lavoro dello svolgimento dei compiti
di prevenzione incendi evacuazione
e gestione dell’emergenza.
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ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO
Addetto al Primo Soccorso: persona
incaricata dal Datore di lavoro dello
svolgimento dei compiti di primo
soccorso e di assistenza medica di
emergenza.
34
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA – (RLS)
Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza: persona eletta o designata
per rappresentare i lavoratori per
quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il
lavoro;
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IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
– (RLS)
 e’ designato dalla RSU, se esiste
 partecipa alle riunioni periodiche di sicurezza
 e’ un tramite tra i colleghi ed il servizio di prevenzione
 e’ un utile collaboratore del servizio di prevenzione e protezione per la
sicurezza di tutti
 può accedere ai luoghi di lavoro, previa comunicazione all’azienda
 può esaminare la documentazione aziendale di sicurezza (DVR,
DUVRI e Registro Infortuni) ed estrarne una copia per rendersi conto
del contenuto e dei programmi di intervento necessari
Il RLS viene normalmente consultato:
 sulla designazione degli addetti al SPP e all’emergenza
 sulla valutazione dei rischi
 sulle necessita’ di formazione
 sulle nuove tecnologie da introdurre
il RLS non ha alcuna specifica responsabilità :
36
GLI ORGANI DI VIGILANZA
La vigilanza sull'applicazione della legislazione in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è
svolta dai seguenti organi, ognuno con proprie
specifiche competenze:
 ASL : tratta la generalità degli obblighi di igiene e
sicurezza sul lavoro
 Direzione Provinciale del Lavoro: si occupa delle
aziende soggette ai grandi rischi (ad esempio le
Centrali termoelettriche) e dell’edilizia
 Comune: per il regolamento di igiene pubblica
 VVF: si occupa della prevenzione incendi
RISCHIO ELETTRICO
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Effetti sull’uomo
Concetti da conoscere
RISCHIO RUMORE
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MICROCLIMA
39
VIDEOTERMINALI
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STRESS LAVORO-CORRELATO
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Rischi Psicosociali emergenti
Scuola
Cosa è, chi colpisce, come si valuta, come si riduce
MOVIMENTAZIONE MANUALE
DEI CARICHI
42
43
RISCHIO CHIMICO
Vediamo come comportarsi nei
confronti delle sostanze o preparati
pericolosi:
Prima di tutto conosciamole:
Simboli di rischio;
Frasi di rischio;
Frasi di sicurezza;
GESTIONE DELLE EMERGENZE
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45
IL PIANO DI EVACUAZIONE
EVENTI:
 INCENDIO
 TERREMOTO
 ALLUVIONE
 INQUINAMENTO
46
IL PIANO DI EVACUAZIONE
EMANAZIONE DELL’ORDINE DI
EVACUAZIONE:
Viene dato dal dirigente scolastico
o da un suo incaricato
47
IL PIANO DI EVACUAZIONE
DIFFUSIONE DELL’ORDINE DI
EVACUAZIONE:
VIENE DIFFUSO UN SEGNALE
ACUSTICO CHE DA’ IL VIA ALLA
PROCEDURA DI EVACUAZIONE
48
IL PIANO DI EVACUAZIONE
COMPORTAMENTI IDONEI DEL
PERSONALE ATA
49
IL PIANO DI EVACUAZIONE
COMPORTAMENTI IDONEI DEL
PERSONALE DOCENTE
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IL PIANO DI EVACUAZIONE
COMPORTAMENTI IDONEI
ALUNNI
51
IL PIANO DI EVACUAZIONE
L’ASSEGNAZIONE DEGLI
INCARICHI
52
IL PIANO DI EVACUAZIONE
LA CHIAMATA DI SOCCORSO
53
FORMAZIONE – PROGETTO SCUOLA SICURA-
LA FORMAZIONE DEGLI ALUNNI:
NORME DI COMPORTAMENTO
INDIVIDUAZIONE APRI-FILA E CHIUDI-FILA
COMPITI DELL’APRI-FILA E DEL CHIUDI-FILA
ILLUSTRAZIONE DELLA PLANIMETRIA DELL’ESODO
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IL PIANO DI EVACUAZIONE
LA “DOTAZIONE” DI CLASSE:
PLANIMETRIA DELLE VIE DI FUGA
ASSEGNAZIONE INCARICHI ALUNNI
MODULO DI EVACUZIONE
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SEGNALETICA DI SICUREZZA
Il Docente
è corrispondente alla figura di
Preposto
È responsabile degli alunni e degli atti
da
essi commessi ai sensi dell'art. 2048 del
codice civile -
Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori
(docenti - istruzione) e dei
maestri d'arte (apprendistato)
 Richiami sugli obblighi del lavoratore art.
20 e del preposto art. 19 D.Lgs 81/08
Maieutica - Master Sicurezza
 “……..I precettori (DOCENTI)
 e coloro che insegnano un mestiere o
 un'arte sono responsabili del danno
(art.2056 C.C.) cagionato dal fatto
illecito dei loro allievi e apprendisti nel
tempo in cui sono sotto la loro vigilanza
 (omessa vigilanza)……..”
Maieutica - Master Sicurezza
 Il Docente
 anche sotto l'aspetto del rapporto di lavoro nel
pubblico impiego, ha l'obbligo giuridico di
segnalare ufficialmente e dettagliatamente al
superiore gerarchico(dirigente scolastico), le
anomalie ed i rischi presenti sul proprio
posto di lavoro.
 Solo se ha adempiuto a tale incombenza si
può ritenere esente da responsabilità di tipo
disciplinare, amministrativa, civile e penale.
Maieutica - Master Sicurezza

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  • 1.
    1 LA SICUREZZA ELA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO PERCORSO FORMATIVO AI SENSI DEL D. L. vo 81/2008 E ACCORDO STATO-REGIONI 21.12.2011
  • 2.
    2 ORGANIZZAZIONE DEL CORSO Modulo“A” - Ore: 4  Presentazione del corso  La normativa vigente  I “concetti” della Valutazione dei Rischi  Infortuni, Incidenti ed infortuni mancati  Le figure della sicurezza
  • 3.
    3 ORGANIZZAZIONE DEL CORSO Modulo“B” - Ore: 4  Rischio Elettrico  Rischio Rumore  Rischio Microclima  Videoterminali  Stress Lavoro - Correlato  Movimentazione Manuale dei carichi
  • 4.
    4 ORGANIZZAZIONE DEL CORSO Modulo“B” - Ore: 4  Ambienti di Lavoro  Rischio Chimico  Rischio Incendio  Segnaletica  Procedure di Esodo  Procedure organizzative per il Primo Soccorso;  Verifica Finale dell’apprendimento
  • 5.
    LA NORMATIVA VIGENTE TESTOUNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D. L. vo 9 Aprile 2008, n°81 5
  • 6.
  • 7.
    7 RIFERIMENTI NORMATIVI La Legislazioneprecedente al T.U.  Costituzione (art. 32)  D.P.R. 547 (prevenzione infortuni)  D.P.R. 303 (igiene del lavoro)  L. 300 (statuto dei lavoratori)  D.Lgs. 277 (esposizione a piombo, amianto, rumore)  D.Lgs. 626  D.P.R. 459 (sicurezza delle macchine)  D.Lgs. 494 - 528 (sicurezza nei cantieri)  D.Lgs. 645 (lavoratrici gestanti)  D.P.R. 689 (prevenzione incendi)
  • 8.
  • 9.
    9 UN PO’ DISTATISTICHE… Ogni 15.000 errori si verificano:  3.000 incidenti  29 infortuni  1 infortunio grave ( morte o grave invalidità ) fonte: banca dati INAIL
  • 10.
    10 VALUTAZIONE DEL RISCHIO PERICOLO: proprietào qualità intrinseca di un determinato fattore in grado di causare danni alle persone o all’ambiente RISCHIO: concreta probabilità che, nelle condizioni di impiego o di esposizione, sia raggiunto il livello potenziale di danno e le dimensioni possibili del danno eventuale In sintesi: il pericolo e’ potenziale, il rischio e’ concreto
  • 11.
    11 VALUTAZIONE DEL RISCHIO Insiemedelle azioni che il datore di lavoro mette in atto per conoscere quali rischi sono presenti nell’ambiente di lavoro e per fare una stima di quanto possano essere di danno ai lavoratori.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
    18 MISURE DI PREVENZIONEE PROTEZIONE Tutte le misure atte a prevenire un infortunio o a proteggere un lavoratore da un rischio di infortunio.
  • 19.
    19 LE FIGURE DELLASICUREZZA  Datore di lavoro  Dirigenti  Preposti  Lavoratori  Medico Competente  SPP (- RSPP) (- ASPP)  Addetti all’emergenza  Addetti al primo soccorso  RLS
  • 20.
    20 IL DATORE DILAVORO (DL) È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi del T.U., in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa
  • 21.
    21 OBBLIGHI PRINCIPALI DEL DATOREDI LAVORO  redazione del Documento Valutazione Rischi  riduzione dei rischi in azienda  istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)  nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)  nomina del medico competente  designazione degli addetti all’emergenza  formazione e informazione dei dipendenti
  • 22.
    22 SANZIONI PER ILDATORE DI LAVORO (ART. 55 T.U.) In caso di violazione delle norme di sicurezza, il nuovo T.U. prevede per il datore di lavoro:  ammenda da 5.000 a 15.000 €  arresto fino a 18 mesi
  • 23.
    23 I DIRIGENTI persona che,in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
  • 24.
    24 IL PREPOSTO persona che,in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
  • 25.
    25 IL LAVORATORE è lapersona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale è assimilato al lavoratore l’allievo degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.
  • 26.
    26 OBBLIGHI DEL LAVORATORE osservare le disposizioni aziendali  utilizzare correttamente le macchine  segnalare i difetti di funzionamento  usare correttamente i DPI.  ridurre i rischi, nei limiti delle proprie possibilità e competenze  Sottoporsi alle visite di sorveglianza sanitaria (Art. 20 comma 2 lett. i) del T.U.)
  • 27.
    27 DIRITTI-DOVERI DEL LAVORATORE Ciascunlavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro - su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni - conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (Art. 20 comma 1 T.U.) Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato è nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, mettendo al sicuro sé ed i colleghi, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza (art. 44 comma 2 T.U.)
  • 28.
    28 IL MEDICO COMPETENTE(MC) medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
  • 29.
    29 LA SORVEGLIANZA SANITARIAIN AZIENDA è obbligatoria in presenza di :  lavorazioni particolari di cui alla Tabella Malattie professionali INAIL (D.M. 14 gennaio 2008), come ad esempio: fibre, polveri, fumi, gas nocivi,vapori di metalli, ecc.  videoterminali (oltre le 20 ore di lavoro settimanali)  esposizione ad agenti chimici e/o biologici serve a tutelare il lavoratore, non a controllarlo! ha come obiettivi:  assicurare l’idoneità alla mansione (visita preventiva)  ridurre o eliminare i fattori di rischio  monitorare la salute del lavoratore
  • 30.
    30 IL SERVIZIO DIPREVENZIONE E PROTEZIONE – (SPP) 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36. 2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. 3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
  • 31.
    31 (RSPP) Responsabile del serviziodi prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  • 32.
    32 ADDETTO ALLA PREVENZIONEINCENDI Addetto alla prevenzione incendi: persona incaricata dal Datore di lavoro dello svolgimento dei compiti di prevenzione incendi evacuazione e gestione dell’emergenza.
  • 33.
    33 ADDETTO AL PRIMOSOCCORSO Addetto al Primo Soccorso: persona incaricata dal Datore di lavoro dello svolgimento dei compiti di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.
  • 34.
    34 IL RAPPRESENTANTE DEILAVORATORI PER LA SICUREZZA – (RLS) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
  • 35.
    35 IL RAPPRESENTANTE DEILAVORATORI PER LA SICUREZZA – (RLS)  e’ designato dalla RSU, se esiste  partecipa alle riunioni periodiche di sicurezza  e’ un tramite tra i colleghi ed il servizio di prevenzione  e’ un utile collaboratore del servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza di tutti  può accedere ai luoghi di lavoro, previa comunicazione all’azienda  può esaminare la documentazione aziendale di sicurezza (DVR, DUVRI e Registro Infortuni) ed estrarne una copia per rendersi conto del contenuto e dei programmi di intervento necessari Il RLS viene normalmente consultato:  sulla designazione degli addetti al SPP e all’emergenza  sulla valutazione dei rischi  sulle necessita’ di formazione  sulle nuove tecnologie da introdurre il RLS non ha alcuna specifica responsabilità :
  • 36.
    36 GLI ORGANI DIVIGILANZA La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dai seguenti organi, ognuno con proprie specifiche competenze:  ASL : tratta la generalità degli obblighi di igiene e sicurezza sul lavoro  Direzione Provinciale del Lavoro: si occupa delle aziende soggette ai grandi rischi (ad esempio le Centrali termoelettriche) e dell’edilizia  Comune: per il regolamento di igiene pubblica  VVF: si occupa della prevenzione incendi
  • 37.
  • 38.
  • 39.
  • 40.
  • 41.
    STRESS LAVORO-CORRELATO 41 Rischi Psicosocialiemergenti Scuola Cosa è, chi colpisce, come si valuta, come si riduce
  • 42.
  • 43.
    43 RISCHIO CHIMICO Vediamo comecomportarsi nei confronti delle sostanze o preparati pericolosi: Prima di tutto conosciamole: Simboli di rischio; Frasi di rischio; Frasi di sicurezza;
  • 44.
  • 45.
    45 IL PIANO DIEVACUAZIONE EVENTI:  INCENDIO  TERREMOTO  ALLUVIONE  INQUINAMENTO
  • 46.
    46 IL PIANO DIEVACUAZIONE EMANAZIONE DELL’ORDINE DI EVACUAZIONE: Viene dato dal dirigente scolastico o da un suo incaricato
  • 47.
    47 IL PIANO DIEVACUAZIONE DIFFUSIONE DELL’ORDINE DI EVACUAZIONE: VIENE DIFFUSO UN SEGNALE ACUSTICO CHE DA’ IL VIA ALLA PROCEDURA DI EVACUAZIONE
  • 48.
    48 IL PIANO DIEVACUAZIONE COMPORTAMENTI IDONEI DEL PERSONALE ATA
  • 49.
    49 IL PIANO DIEVACUAZIONE COMPORTAMENTI IDONEI DEL PERSONALE DOCENTE
  • 50.
    50 IL PIANO DIEVACUAZIONE COMPORTAMENTI IDONEI ALUNNI
  • 51.
    51 IL PIANO DIEVACUAZIONE L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
  • 52.
    52 IL PIANO DIEVACUAZIONE LA CHIAMATA DI SOCCORSO
  • 53.
    53 FORMAZIONE – PROGETTOSCUOLA SICURA- LA FORMAZIONE DEGLI ALUNNI: NORME DI COMPORTAMENTO INDIVIDUAZIONE APRI-FILA E CHIUDI-FILA COMPITI DELL’APRI-FILA E DEL CHIUDI-FILA ILLUSTRAZIONE DELLA PLANIMETRIA DELL’ESODO
  • 54.
    54 IL PIANO DIEVACUAZIONE LA “DOTAZIONE” DI CLASSE: PLANIMETRIA DELLE VIE DI FUGA ASSEGNAZIONE INCARICHI ALUNNI MODULO DI EVACUZIONE
  • 55.
  • 56.
    Il Docente è corrispondentealla figura di Preposto È responsabile degli alunni e degli atti da essi commessi ai sensi dell'art. 2048 del codice civile - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori (docenti - istruzione) e dei maestri d'arte (apprendistato)  Richiami sugli obblighi del lavoratore art. 20 e del preposto art. 19 D.Lgs 81/08 Maieutica - Master Sicurezza
  • 57.
     “……..I precettori(DOCENTI)  e coloro che insegnano un mestiere o  un'arte sono responsabili del danno (art.2056 C.C.) cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza  (omessa vigilanza)……..” Maieutica - Master Sicurezza
  • 58.
     Il Docente anche sotto l'aspetto del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, ha l'obbligo giuridico di segnalare ufficialmente e dettagliatamente al superiore gerarchico(dirigente scolastico), le anomalie ed i rischi presenti sul proprio posto di lavoro.  Solo se ha adempiuto a tale incombenza si può ritenere esente da responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa, civile e penale. Maieutica - Master Sicurezza