Tutela della Salute e Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro
(Art.37 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n.81
Accordo Stato Regioni 21/12/2011)
Dott.ssa R. Marilina Bonventre
Venerdì 6 giugno 2014 – Astoria Palace Hotel – Palermo
1
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed
agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze
e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza
dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla
gestione dei rischi.
2
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TUTTI I LAVORATORI (compresi Datori di
Lavoro che svolgono le funzioni di RSPP):
-Dirigenti
-Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
-Preposti
-Addetti gestione delle emergenze
-Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
La formazione rientra tra gli obblighi del Datore di lavoro e dei dirigenti di
provvedere affinché venga svolta A FAVORE DEI LAVORATORI della propria
azienda
3
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai
lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze,
dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.
ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO ALMENO PER:
-Utilizzo attrezzature
-Movimentazione carichi
-Manipolazione agenti chimici
-DPI III categoria:
Protezione delle vie respiratorie
Protezione contro le aggressioni chimiche e radiazioni ionizzanti
DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto
DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongono a tensioni
elettriche pericolose
Ecc.
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IL D.LGS. 626/1994
L’Unione Europea emana negli anni 1989-1990 le prime direttive di carattere
sociale che riguardano la tutela e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
In Italia la Direttiva viene recepita con il Decreto Legislativo 626.
Si tratta di un sistema basato sulla PARTECIPAZIONE ATTIVA e la
COLLABORAZIONE DI DIVERSI SOGGETTI che operano nell’ambiente di
lavoro
INNOVAZIONE E CAMBIAMENTI INTRODOTTI
Miglioramento della sicurezza
 Politica della sicurezza
 Valutazione Rischi
 Verifica e misure da attuare
5
ASPETTI INNOVATIVI E NUOVI OBIETTIVI DI SICUREZZA
Il decreto individua una procedura di prevenzione, da attuarsi in tutte le
Aziende con riferimento a TUTTI GLI AMBIENTI in cui si svolgono attività lavorative,
COMPRESI QUELLI ALL'APERTO O ESTERNI ALL'AZIENDA.
Gli obiettivi del decreto sono rivolti ad ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI DA
LAVORO e ad IMPEDIRE IL VERIFICARSI DI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
Il complesso delle norme previste dal D.Lgs. 626/94 disegna un sistema che vede
i Lavoratori al centro dell’organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro al
posto della macchina.
LOGICA PREVALENTEMENTE
ASSICURATIVA
(basata sul risarcimento del
danno)
Azione che mette al primo
posto, nella sicurezza sul
lavoro, la PREVENZIONE
6
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
D.LGS. 81 DEL 9/04/2008 E S.M.I.
Legge 3 agosto 2007 n°123
“Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro [...]
13 TITOLI
306 ARTICOLI
51 ALLEGATI
7
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
D.LGS. 81 DEL 9/04/2008 E S.M.I.
Unificazione di tutte le leggi
Abolizione decreti anni ’50
Abolizione D.Lgs. 626/1994, 494/1996, 493/1996, etc….
Nuove definizione di soggetti, ambienti lavoro, norme e azioni
Il D. Lgs. 81/2008 è stato modificato ed aggiornato con il D. Lgs.
106/2009
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LO SCHEMA DEL D.LGS. 81/2008
TITOLO V
SEGNALETICA
SICUREZZA
TITOLO VI
MOVIMENTAZIONE
MAN. CARICHI
TITOLO VII
ATTREZZATURE E VDT
TITOLO VIII
AGENTI FISICI
TITOLO IX
SOSTANZE
PEROICOLOSE
TITOLO X
AGENTI BIOLOGICI
TITOLO XI
ATMOSFERE
ESPLOSIVE
TITOLO XII
DISPOSIZIONI
PROC. PENALE
TITOLO XIII
DISPOSIZIONI FINALI
ALLEGATI
(n. 51)
TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO
TITOLO III
ATTREZZATURE DI
LAVORO E DPI
TITOLO IV
CANTIERI
TEMPORANEI
TITOLO I
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO
Misure di tutela e obblighi
Valutazione dei rischi
Servizio di prevenzione e protezione
Formazione, informazione e addestramento
Sorveglianza sanitaria
Gestione delle emergenze
Consultazione e partecipazione dei RLS
Documentazione tecnico amministrativa e
Statistiche degli infortuni e delle M. P.
CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI
Sanzioni
Disposizioni in tema di procedura penale
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COSA CAMBIA CON IL TESTO UNICO?
1. Applicazione della normativa a TUTTI I LAVORATORI senza alcuna distinzione
di contratto;
2. AUMENTO DI ADEMPIMENTI e introduzione di specifiche tecniche sugli
aspetti documentali e organizzativi (es. l’analisi di mansione);
3. INASPRIMENTO generalizzato degli ASPETTI SANZIONATORI;
4. FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TUTTI I SOGGETTI;
5. Definizione e VALORIZZAZIONE della figura DEL “PREPOSTO”,
6. Il DOCUMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI deve essere organizzato
COME UN SISTEMA DI GESTIONE;
7. Considerazione dello stress lavoro-correlato nella valutazione dei rischi;
8. RAFFORZAMENTO delle prerogative del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI;
9. COINVOLGIMENTO DEL MEDICO COMPETENTE nei processi di valutazione
dei rischi.
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IL RISCHIO: COS’È?
PERICOLO
proprietà intrinseca di un determinato fattore
avente il potenziale di causare danni
RISCHIO
probabilità di raggiungimento del danno
nelle condizioni di impiego/esposizione a un
fattore/agente o alla loro combinazione
Spesso si fa una certa confusione tra RISCHIO, PERICOLO e DANNO
DANNO
il rischio ha origine nel pericolo che a sua
volta può determinare un danno
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ENTITÀ DEL DANNO
DANNO
1. DANNO TRASCURABILE, evento traumatico che comporta una prognosi
inferiore a tre giorni;
2. DANNO LIEVE, con prognosi superiore a tre giorni ma inferiore a quaranta
giorni;
3. DANNO GRAVE, se il fatto produce un indebolimento permanente di un
organo o di un senso se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo
la vita;
4. DANNO GRAVISSIMO, se dal fatto deriva:
 un infortunio mortale
 una malattia insanabile
 la deformazione o lo sfregio permanente
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TITOLO I – PRINCIPI COMUNI
ALCUNI CONCETTI IMPORTANTI
2. PROTEZIONE: complesso delle disposizioni o misure atte a limitare i
danni a persone o cose a seguito di un evento
ESEMPIO
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI):
qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata
e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo
contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la
sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo.
13
GLI ATTORI DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
14
LE FIGURE DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO
DATORE DI LAVORO
DIRIGENTE
PREPOSTO
LAVORATORE
Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o colui che [...] ha
la responsabilità dell’organizzazione, in quanto esercita poteri decisionali e
di spesa [...].
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI
1. Valutazione di tutti i rischi presenti nell’organizzazione (con
elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR)
2. Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP)
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LE FIGURE DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO
DATORE DI LAVORO
DIRIGENTE
PREPOSTO
LAVORATORE
Persona che, in ragione di:
 Competenze professionali
 Poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli
 Attua le direttive del datore di lavoro
 Organizza l’attività lavorativa
 Vigila su di essa
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (E DEL DIRIGENTE)
 Nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria
 Fornire ai lavoratori idonei DPI
 Affidare i compiti ai lavoratori idonei
 Richiedere l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme/
disposizioni aziendali di sicurezza, di uso dei mezzi di protezione collettivi e
dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione
 Inviare i lavoratori alle visite mediche entro le scadenze
 Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento
 Adottare misure di controllo per le situazioni di rischio, di prevenzione
incendio, evacuazione e in generale della gestione delle emergenze
 Verificare la formazione/informazione e addestramento dei lavoratori
 Convocare annualmente la riunione periodica per la sicurezza
 Collaborare con gli altri attori della sicurezza
 Ecc...
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SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO (E DIRIGENTE)
SANZIONI PENALI
• Ammenda
• Arresto
ESEMPIO:
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro
ammenda da 2.000 a 4.000 euro
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
SANZIONI AMMINISTRATIVE
• Sanzioni amministrative pecuniarie
ESEMPIO:
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro
per gli infortuni superiori ai tre giorni: sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 a 4.500 euro
per gli infortuni superiori ad un giorno: sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 1.800 euro
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LE FIGURE DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO
DATORE DI LAVORO
DIRIGENTE
PREPOSTO
LAVORATORE
Persona che, in ragione di:
 Competenze professionali
 Nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferitogli
 Sovrintende all’attività lavorativa
 Garantisce l’attuazione delle direttive ricevute
 Controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori
 Esercita un potere funzionale di iniziativa
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SANZIONI PER IL PREPOSTO
SANZIONI PENALI
• Ammenda
• Arresto
ESEMPIO:
arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro
arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro
SANZIONI AMMINISTRATIVE
NESSUNA
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI
PRENDERE CURA DELLA PROPRIA SALUTE E SICUREZZA E DI
QUELLA DELLE ALTRE PERSONE PRESENTI
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e di quella
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti
delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed
alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
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Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

  • 1.
    Tutela della Salutee Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (Art.37 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 Accordo Stato Regioni 21/12/2011) Dott.ssa R. Marilina Bonventre Venerdì 6 giugno 2014 – Astoria Palace Hotel – Palermo 1
  • 2.
    FORMAZIONE, INFORMAZIONE EADDESTRAMENTO Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. 2
  • 3.
    FORMAZIONE, INFORMAZIONE EADDESTRAMENTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TUTTI I LAVORATORI (compresi Datori di Lavoro che svolgono le funzioni di RSPP): -Dirigenti -Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione -Preposti -Addetti gestione delle emergenze -Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza La formazione rientra tra gli obblighi del Datore di lavoro e dei dirigenti di provvedere affinché venga svolta A FAVORE DEI LAVORATORI della propria azienda 3
  • 4.
    FORMAZIONE, INFORMAZIONE EADDESTRAMENTO Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO ALMENO PER: -Utilizzo attrezzature -Movimentazione carichi -Manipolazione agenti chimici -DPI III categoria: Protezione delle vie respiratorie Protezione contro le aggressioni chimiche e radiazioni ionizzanti DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongono a tensioni elettriche pericolose Ecc. 4
  • 5.
    IL D.LGS. 626/1994 L’UnioneEuropea emana negli anni 1989-1990 le prime direttive di carattere sociale che riguardano la tutela e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro In Italia la Direttiva viene recepita con il Decreto Legislativo 626. Si tratta di un sistema basato sulla PARTECIPAZIONE ATTIVA e la COLLABORAZIONE DI DIVERSI SOGGETTI che operano nell’ambiente di lavoro INNOVAZIONE E CAMBIAMENTI INTRODOTTI Miglioramento della sicurezza  Politica della sicurezza  Valutazione Rischi  Verifica e misure da attuare 5
  • 6.
    ASPETTI INNOVATIVI ENUOVI OBIETTIVI DI SICUREZZA Il decreto individua una procedura di prevenzione, da attuarsi in tutte le Aziende con riferimento a TUTTI GLI AMBIENTI in cui si svolgono attività lavorative, COMPRESI QUELLI ALL'APERTO O ESTERNI ALL'AZIENDA. Gli obiettivi del decreto sono rivolti ad ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI DA LAVORO e ad IMPEDIRE IL VERIFICARSI DI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI Il complesso delle norme previste dal D.Lgs. 626/94 disegna un sistema che vede i Lavoratori al centro dell’organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro al posto della macchina. LOGICA PREVALENTEMENTE ASSICURATIVA (basata sul risarcimento del danno) Azione che mette al primo posto, nella sicurezza sul lavoro, la PREVENZIONE 6
  • 7.
    TESTO UNICO SULLASALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 81 DEL 9/04/2008 E S.M.I. Legge 3 agosto 2007 n°123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro [...] 13 TITOLI 306 ARTICOLI 51 ALLEGATI 7
  • 8.
    TESTO UNICO SULLASALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 81 DEL 9/04/2008 E S.M.I. Unificazione di tutte le leggi Abolizione decreti anni ’50 Abolizione D.Lgs. 626/1994, 494/1996, 493/1996, etc…. Nuove definizione di soggetti, ambienti lavoro, norme e azioni Il D. Lgs. 81/2008 è stato modificato ed aggiornato con il D. Lgs. 106/2009 8
  • 9.
    LO SCHEMA DELD.LGS. 81/2008 TITOLO V SEGNALETICA SICUREZZA TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MAN. CARICHI TITOLO VII ATTREZZATURE E VDT TITOLO VIII AGENTI FISICI TITOLO IX SOSTANZE PEROICOLOSE TITOLO X AGENTI BIOLOGICI TITOLO XI ATMOSFERE ESPLOSIVE TITOLO XII DISPOSIZIONI PROC. PENALE TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI ALLEGATI (n. 51) TITOLO II LUOGHI DI LAVORO TITOLO III ATTREZZATURE DI LAVORO E DPI TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO Misure di tutela e obblighi Valutazione dei rischi Servizio di prevenzione e protezione Formazione, informazione e addestramento Sorveglianza sanitaria Gestione delle emergenze Consultazione e partecipazione dei RLS Documentazione tecnico amministrativa e Statistiche degli infortuni e delle M. P. CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI Sanzioni Disposizioni in tema di procedura penale 9
  • 10.
    COSA CAMBIA CONIL TESTO UNICO? 1. Applicazione della normativa a TUTTI I LAVORATORI senza alcuna distinzione di contratto; 2. AUMENTO DI ADEMPIMENTI e introduzione di specifiche tecniche sugli aspetti documentali e organizzativi (es. l’analisi di mansione); 3. INASPRIMENTO generalizzato degli ASPETTI SANZIONATORI; 4. FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TUTTI I SOGGETTI; 5. Definizione e VALORIZZAZIONE della figura DEL “PREPOSTO”, 6. Il DOCUMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI deve essere organizzato COME UN SISTEMA DI GESTIONE; 7. Considerazione dello stress lavoro-correlato nella valutazione dei rischi; 8. RAFFORZAMENTO delle prerogative del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI; 9. COINVOLGIMENTO DEL MEDICO COMPETENTE nei processi di valutazione dei rischi. 10
  • 11.
    IL RISCHIO: COS’È? PERICOLO proprietàintrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni RISCHIO probabilità di raggiungimento del danno nelle condizioni di impiego/esposizione a un fattore/agente o alla loro combinazione Spesso si fa una certa confusione tra RISCHIO, PERICOLO e DANNO DANNO il rischio ha origine nel pericolo che a sua volta può determinare un danno 11
  • 12.
    ENTITÀ DEL DANNO DANNO 1.DANNO TRASCURABILE, evento traumatico che comporta una prognosi inferiore a tre giorni; 2. DANNO LIEVE, con prognosi superiore a tre giorni ma inferiore a quaranta giorni; 3. DANNO GRAVE, se il fatto produce un indebolimento permanente di un organo o di un senso se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita; 4. DANNO GRAVISSIMO, se dal fatto deriva:  un infortunio mortale  una malattia insanabile  la deformazione o lo sfregio permanente 12
  • 13.
    TITOLO I –PRINCIPI COMUNI ALCUNI CONCETTI IMPORTANTI 2. PROTEZIONE: complesso delle disposizioni o misure atte a limitare i danni a persone o cose a seguito di un evento ESEMPIO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI): qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 13
  • 14.
    GLI ATTORI DELLASALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 14
  • 15.
    LE FIGURE DELLAGESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DATORE DI LAVORO DIRIGENTE PREPOSTO LAVORATORE Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o colui che [...] ha la responsabilità dell’organizzazione, in quanto esercita poteri decisionali e di spesa [...]. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI 1. Valutazione di tutti i rischi presenti nell’organizzazione (con elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR) 2. Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 15
  • 16.
    LE FIGURE DELLAGESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DATORE DI LAVORO DIRIGENTE PREPOSTO LAVORATORE Persona che, in ragione di:  Competenze professionali  Poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli  Attua le direttive del datore di lavoro  Organizza l’attività lavorativa  Vigila su di essa 16
  • 17.
    OBBLIGHI DEL DATOREDI LAVORO (E DEL DIRIGENTE)  Nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria  Fornire ai lavoratori idonei DPI  Affidare i compiti ai lavoratori idonei  Richiedere l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme/ disposizioni aziendali di sicurezza, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione  Inviare i lavoratori alle visite mediche entro le scadenze  Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento  Adottare misure di controllo per le situazioni di rischio, di prevenzione incendio, evacuazione e in generale della gestione delle emergenze  Verificare la formazione/informazione e addestramento dei lavoratori  Convocare annualmente la riunione periodica per la sicurezza  Collaborare con gli altri attori della sicurezza  Ecc... 17
  • 18.
    SANZIONI PER ILDATORE DI LAVORO (E DIRIGENTE) SANZIONI PENALI • Ammenda • Arresto ESEMPIO: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro ammenda da 2.000 a 4.000 euro arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro SANZIONI AMMINISTRATIVE • Sanzioni amministrative pecuniarie ESEMPIO: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per gli infortuni superiori ai tre giorni: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per gli infortuni superiori ad un giorno: sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro 18
  • 19.
    LE FIGURE DELLAGESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DATORE DI LAVORO DIRIGENTE PREPOSTO LAVORATORE Persona che, in ragione di:  Competenze professionali  Nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli  Sovrintende all’attività lavorativa  Garantisce l’attuazione delle direttive ricevute  Controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori  Esercita un potere funzionale di iniziativa 19
  • 20.
    SANZIONI PER ILPREPOSTO SANZIONI PENALI • Ammenda • Arresto ESEMPIO: arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro SANZIONI AMMINISTRATIVE NESSUNA 20
  • 21.
    OBBLIGHI DEI LAVORATORI PRENDERECURA DELLA PROPRIA SALUTE E SICUREZZA E DI QUELLA DELLE ALTRE PERSONE PRESENTI Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 21