2. MACCHINA
Insieme equipaggiato
di un sistema di azionamento
diverso dalla forza umana o animale diretta,
composto di parti o di componenti,
di cui almeno uno mobile.
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3. MACCHINE MARCATE CE
(nuove, acquistate dopo il 21 settembre 1996)
DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
TITOLO III
Art. 70
Il datore di lavoro è obbligato a verificare
la rispondenza delle macchine
ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla Direttiva Macchine.
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4. Macchine conformi alla Direttiva Macchine,
cioè provviste di:
1.marcatura CE
2. manuale di Istruzioni per l’uso
3. dichiarazione CE di conformità
+
PALESEMENTE SICURE
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5. MACCHINE NON MARCATE CE
(acquistate prima il 21 settembre 1996)
DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
TITOLO III
Art. 70
2. Il datore di lavoro
è obbligato a verificare
la rispondenza delle macchine
ai requisiti generali di sicurezza
di cui all'allegato V.
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6. Una macchina marcata CE o non marcata CE
è sicura in modo palese e come richiesto dalla normativa
quando gli elementi mobili che presentano rischi
di contatto meccanico sono dotati di protezioni
o di dispositivi di sicurezza che impediscano il verificarsi
di incidenti.
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7. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
TITOLO III
Art. 70
5. Le modifiche apportate alle macchine marcate CE per
migliorarne le condizioni di sicurezza
non configurano immissione sul mercato
sempre che non comportino modifiche
delle modalità di utilizzo
e delle prestazioni previste dal costruttore.
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8. Le attrezzature sono sottoposte ad interventi di controllo periodici.
I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e conservati per gli
ultimi tre anni.
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12. SCHIACCIAMENTO
Lo schiacciamento deriva dal moto relativo di due parti che
vengono a contatto o si avvicinano fra loro a tal punto da
poter schiacciare il corpo, gli arti ecc., di una persona.
Tale pericolo è generato se:
• due parti mobili si muovono una verso l’altra
• una parte mobile si muove verso una parte fissa
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14. CESOIAMENTO
Il cesoiamento è l'effetto forbice per cui due elementi in moto
che passano uno vicino all'altro possono cesoiare parti del
corpo.
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15. TAGLIO O SEZIONAMENTO
Si intende la possibilità di taglio di parti del corpo su parti
affilate della macchina, sia in movimento che ferme.
• Elementi taglienti per la lavorazione
• Spigoli o bordi taglienti su parti della macchina
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16. IMPIGLIAMENTO
Possibilità che parti del corpo (capelli, barba, etc.),
dell'abbigliamento (maniche, camici, etc.) o altro (catenine,
orologi, anelli etc.) possano restare impigliati in parti di
macchina seguendo poi il moto delle stesse o impedendo la
fuga, delle persone da zone pericolose.
Esempio:
impigliamento su organi in rotazione (mandrini, mole, cilindri
rotanti ecc.) sulle catene e le cinghie di trasmissione.
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18. TRASCINAMENTO
Si intende il caso in cui una parte della macchina in movimento
può trascinare o spingere una persona esposta.
Può anche essere fonte di pericoli aggiuntivi quali caduta,
schiacciamento, etc. se la persona esposta viene trascinata in
una zona pericolosa.
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19. INTRAPPOLAMENTO
Si manifesta quando una persona, che si trova all'interno
della zona di lavoro di una macchina, a seguito delle azioni
della macchina stessa, non può allontanarsi da tale zona.
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20. PROIEZIONE DI MATERIALE SOLIDO
Si tratta dei casi di proiezione dovuti al normale
funzionamento della macchina.
Proiezioni di trucioli, di frammenti di pezzo a seguito della
lavorazione (per esempio in caso di molatura).
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22. • utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro,
• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo,
• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre
che non sono di loro competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI
D.Lgs. 81/08
26. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
DEI RISCHI DOVUTI AGLI ELEMENTI MOBILI
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Gli elementi mobili delle macchine
devono essere muniti di ripari
o dispositivi di protezione
in modo tale da prevenire
qualsiasi rischio di contatto
che possa provocare infortuni.
27. Per ottenere tale risultato, la scelta deve riguardare:
1. La prevenzione dell’accesso durante il movimento
pericoloso (dell’organo)
oppure
2. La prevenzione del movimento pericoloso (dell’organo)
durante l’accesso.
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28. I RIPARI FISSI
I ripari fissi devono essere mantenuti in posizione in modo
sicuro:
• permanentemente (per esempio mediante saldatura)
• mediante dispositivi di fissaggio (viti, dadi) che ne rendano
la rimozione/apertura impossibile senza l’utilizzo volontario di
utensili
• non dovrebbero rimanere chiusi senza i relativi dispositivi
di fissaggio.
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30. I RIPARI MOBILI INTERBLOCCATI
I ripari mobili devono essere progettati e associati con il
sistema di comando della macchina in modo tale che:
• la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fin
tanto che l'operatore può raggiungerli,
• la persona esposta non possa accedere agli elementi
mobili in movimento.
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34. Mantiene chiusa la porta del riparo senza rilasciarla finché
la macchina non si trova in una condizione sicura.
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I RIPARI MOBILI INTERBLOCCATI
CON BLOCCAGGIO DEL RIPARO
35. I RIPARI REGOLABILI
I ripari regolabili possono essere utilizzati solo quando per
ragioni operative la zona pericolosa non può essere
racchiusa completamente.
Essi devono:
• essere progettati in modo che la regolazione rimanga fissa
durante una data operazione
• essere immediatamente regolabili senza l’utilizzo di
utensili
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37. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Dispositivo di comando ad azione mantenuta:
dispositivo di comando che avvia e mantiene abilitate le
funzioni pericolose della macchina solo fintanto che il
comando manuale (attuatore) è azionato.
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38. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Dispositivo di comando a due mani:
dispositivo di comando che richiede almeno l’azionamento
contemporaneo con entrambe le mani per avviare e
mantenere le funzioni pericolose della macchina.
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39. PREVENZIONE DEL MOVIMENTO PERICOLOSO
DURANTE L’ACCESSO
Quando si accede frequentemente a un’area,
occorre la presenza di un dispositivo che impedisca
il movimento pericoloso e che consenta al contempo
un accesso senza restrizioni mediante il rilevamento
della presenza dell’operatore e il conseguente invio
di un segnale di arresto.
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46. Da quest'obbligo sono escluse le macchine
per le quali il dispositivo di arresto di
emergenza non può ridurre il rischio
perché:
• non riduce il tempo per ottenere
l'arresto normale,
• non permette di prendere le misure
specifiche che il rischio richiede,
• le macchine portatili e quelle a guida
manuale.
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ARRESTO DI EMERGENZA
obbligatorio su ogni macchina
48. Se c’è il rischio di afferrare, trascinare da parte di organo
mobile con notevole inerzia
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UNITÀ DI FRENATURA – FRENO MOTORE
49. Esporre obbligatoriamente i cartelli di divieto di:
• rimuovere i dispositivi di sicurezza
• riparare, registrare, ed effettuare operazioni di
manutenzione e pulizia durante il moto
• oliare o pulire organi in moto
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PRINCIPI DI SICUREZZA GENERALI
50. RISCHIO RIACCENSIONE INVOLONTARIA
Dopo aver spento la macchina, per eseguire lavori di manutenzione
o riparazione, bisogna assicurarla contro una riaccensione
involontaria
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PRINCIPI DI SICUREZZA GENERALI
MACCHINE IN MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
51. I comandi a pedale devono avere la custodia di protezione
(gialla) e la leva di sicurezza interna contro azionamenti incerti.
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PRINCIPI DI SICUREZZA GENERALI
COMANDI A PEDALE
52. In base a quanto stabilito dalla
Direttiva Macchine le attrezzature
di lavoro progettate e costruite
internamente dalla Ditta stessa,
anche come prototipi, per
esigenze specifiche ed in
esemplari unici, devono essere
dotate di marcatura CE se
costruite dopo il 21 settembre
1996.
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PRINCIPI DI SICUREZZA GENERALI
53. Le attrezzature in disuso, prive di funzionalità completa,
di protezioni, di sicurezze, devono essere STACCATE
FISICAMENTE dal proprio cavo di alimentazione e
comunque ne va indicato con cartello affisso il divieto di
utilizzo.
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PRINCIPI DI SICUREZZA GENERALI
MACCHINE IN DISUSO
54. “la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare
l’incolumità del lavoratore sia dai rischi derivanti da
accidenti o fatalità sia dai rischi che possono scaturire
da sue stesse avventatezze, negligenze e disattenzioni,
purché normalmente connesse all’attività lavorativa,
cioè non abnormi e non esorbitanti dal procedimento di
lavoro.”
PRINCIPIO DI PROTEZIONE OGGETTIVA
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GIURISPRUDENZA – SENTENZE