30 gennaio 2013 - Corso di formazione e aggiornamento di eAmbiente: SICUREZZA: VERIFICA PERIODICA DELLE ATTREZZATURE E RISCHIO MACCHINE. Intervento di Stefano Tarlon - eAmbiente S.r.l
SICUREZZA: VERIFICA PERIODICA DELLE ATTREZZATURE E RISCHIO MACCHINE. Ing. Tarlon
1. SICUREZZA: VERIFICA PERIODICA
DELLE ATTREZZATURE E RISCHIO
MACCHINE
CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Stefano Tarlon 30 Gennaio 2013
eAmbiente Parco Scientifico VEGA
4. DIRETTIVA MACCHINE
Si applica a macchine nuove sia acquistate che autocostruite
Distingue fra
Progettista
Fabbricante - mandatario
Si applica ai seguenti prodotti:
a)macchine
b)attrezzature intercambiabili
c)componenti di sicurezza
d)accessori di sollevamento
e)catene, funi e cinghie
f)dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
g)quasi-macchine.
5. TITOLO SLIDE ###########
fabbricante: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza
una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva,
ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-
macchina con la presente direttiva ai fini dell'immissione sul
mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per
uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra,
è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette
sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-
macchina oggetto della presente direttiva
Un soggetto che fabbrica una macchina per uso personale è considerato un
fabbricante e deve assolvere a tutti gli obblighi di cui all’articolo 5.
In questo caso, la macchina non viene immessa sul mercato, in quanto non e ̀
fornita dal fabbricante a un altro soggetto ma è utilizzata dal fabbricante stesso.
Tale macchina dovrà essere conforme prima della messa in servizio.
6. DIRETTIVA MACCHINE
messa in servizio: primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno
della Comunità, di una macchina
immissione sul mercato: prima messa a disposizione, all'interno della
Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina
a fini di distribuzione o di utilizzazione
macchina:
- insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di
azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o
di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per
un'applicazione ben determinata,
- insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di
collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di
movimento,
- insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e
che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto
o installato in un edificio o in una costruzione
7. DIRETTIVA MACCHINE
D.lgs 17/2010 art. 3
Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le
macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto
legislativo e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e,
all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando sono debitamente
installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro
destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.
LE PRESCRIZIONI SI APPLICANO ANCHE AD INSIEMI COMPLESSI
Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero
mettere in servizio una macchina:
a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e
di tutela della salute indicati nell'allegato I
8. DIRETTIVA MACCHINE
b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia
disponibile;
c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio
le istruzioni;
d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai
sensi dell'articolo 9;
e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II,
parte 1, sezione A, e si accerta che la stessa accompagni la macchina;
f) appone la marcatura CE ai sensi dell'articolo 12.
Nota
Nota
in allegato I vengono riportati ii Requisiti Essenziali di Sicurezza
in allegato I vengono riportati Requisiti Essenziali di Sicurezza
(RES) – MACCHINE NUOVE MARCATE CE
(RES) – MACCHINE NUOVE MARCATE CE
in allegato V del D.lgs 81/2008 vengono riportati ii requisiti minimi
in allegato V del D.lgs 81/2008 vengono riportati requisiti minimi
di sicurezza per le MACCHINE NON MARCATE CE
di sicurezza per le MACCHINE NON MARCATE CE
9. DIRETTIVA MACCHINE
VALUTAZIONE DEI RISCHI
La norma EN 292 spiega l’architettura delle norme
applicabili alla sicurezza
Le norme di tipo A definiscono i concetti fondamentali ed i
principi generali di progettazione da applicare a tutti i tipi di
macchina
Le norme di tipo B riguardano un aspetto particolare della
sicurezza (norme di tipo B) o un tipo di dispositivo o componente
che concerne la sicurezza (norme di tipo 2) e sono applicabili alla
maggior parte delle macchine.
Le norme di tipo C forniscono le istruzioni minime di sicurezza
per un gruppo specifico di macchine. In assenza delle norme di tipo
C, i progettisti di macchine devono usare le norme di tipo A e B
per allestire il fascicolo tecnico.
10. DIRETTIVA MACCHINE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Misure di protezione
FASE 1 integrate nella
progettazione
Protezioni, dispositivi di ISO 12100
FASE 2 protezione e misure PROCESSO
complementari ITERATIVO
Informazioni all'utente:
FASE 3 - segnali sulla macchina
- manuale istruzioni
Misure adottate dall'organizzazione RISCHIO RESIDUO
- fornitura DPI
- procedure di lavoro
- sorveglianza
- fornitura manuale istruzioni
- formazione del personale
Misure adottate dall'operatore
- uso corretto dei DPI
- rispetto delle procedure di lavoro
- livello di formazione,
informazione,
addestramento
- attenzione
- condizione psicofisica
11. DIRETTIVA MACCHINE
Valutazione
macchina
NO NO
Conforme Vale la STOP
all. V pena?
SI
SI 0 Sicurezza della macchina 100
Adeguamento
Manutenzione Rivalutazione
Macchina nuova marcata CE
Macchina nuova marcata CE
rischi
Formazione
Manutenzione
Macchina vecchia NON
Macchina vecchia NON
marcata CE
marcata CE
Formazione
USO SICURO Progettazione
Progettazione Protezione
Protezione Informazione
Informazione
12. DIRETTIVA MACCHINE
Macchina idonea – sicura
Programma manutenzione
Istruzioni uso
13. DIRETTIVA MACCHINE
Gli insiemi di macchine o le installazioni complesse ai sensi della
Direttiva macchine sono da considerare macchine a tutti gli effetti.
Installazioni complesse: s’intende un insieme di macchine, apparecchi e
dispositivi che, per contribuire allo stesso risultato, di solito una stessa
produzione, sono disposti e installati in modo tale da essere solidali nel
funzionamento.
Le installazioni complesse costituiscono pertanto un insieme coerente.
Questa disposizione si riferisce in particolare ai sistemi robotizzati e
automatizzati.
Le linee di produzione e le macchine speciali costituite da varie macchine sono
installazioni complesse.
La verifica della conformità spetta a:
•fornitore dei componenti
•installatore
•utilizzatore
15. DIRETTIVA MACCHINE
Installazioni complesse – valutazione del rischio
UNI EN ISO 11161 - 2010
La norma specifica i requisiti di sicurezza per i sistemi di fabbricazione integrati,
che incorporano due o più macchine interconnesse.
Fornisce requisiti e raccomandazioni per la progettazione sicura, la protezione
e le informazioni per l’uso dei sistemi di fabbricazione integrati.
La norma non tratta aspetti di sicurezza delle singole macchine che possono
essere trattati da altre norme specifiche, ma tratta solo quegli aspetti di
sicurezza che sono importanti per l’interconnessione delle macchine.
Elementi di verifica
•interconnessioni tra le macchine che compongono il sistema
•funzionalità dei comandi di emergenza
•rischi presenti nelle connessioni tra i componenti del sistema
•modalità operative in presenza di operatori in condizioni ordinarie o
particolari (manutenzione, attrezzaggio)
16. ATTREZZATURE – VERIFICHE PERIODICHE
D.lgs 81/2008 – Titolo III art. 71 comma 4
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la
permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’art. 70 e siano
corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto
di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di
sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare
adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18,
comma1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle
attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
17. ATTREZZATURE – VERIFICHE PERIODICHE
D.lgs 81/2008 – Titolo III art. 71 commi 9 - 11
I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per
iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere
conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le
attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche
volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di
sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. La prima
di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di
sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di
lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati
con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono
effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono
nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il
datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con
le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per
la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro
18. ATTREZZATURE – VERIFICHE PERIODICHE
Il 12 febbraio 2005 è entrato in vigore il DM 329/2004 - Regolamento
recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle
attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
•L’attuale legislazione prevede che per le attrezzature o insiemi a pressione
installati e assemblati dall’utilizzatore debba essere effettuata una verifica di
accertamento della corretta installazione, denominata verifica di primo impianto
o di messa in servizio.
•La verifica suddetta deve essere richiesta dall’utilizzatore all’ISPESL secondo il
modello di cui all’art. 4 del DM 329/2004.
•Eseguita la verifica di primo/nuovo impianto, l’utilizzatore è tenuto, all’atto
della messa in esercizio dell’attrezzatura/insieme, ad inviare una dichiarazione di
messa in servizio all’ISPESL ed all’ASL competenti territorialmente, corredata da
una serie di documenti tecnici citati all’art. 6 del DM 329/2004, fra cui il verbale
di verifica di primo impianto.
19. ATTREZZATURE – VERIFICHE PERIODICHE
• Il DM 329/2004 prevede che le attrezzature a pressione, funzionanti e
rientranti nel campo di applicazione del decreto, debbano essere classificate
in relazione alle categorie definite nell’Allegato II del D.lgs 93/2000 e,
conseguentemente, definita la frequenza dei controlli per la riqualificazione.
• La classificazione deve essere effettuata dall’utilizzatore anche per le
attrezzature in uso prima dell’entrata in vigore del D.lgs 93/2000.
Indicativamente la classificazione secondo il fluido contenuto all’interno è il
seguente:
a) I fluidi del gruppo 1 comprendono i fluidi pericolosi (“esplosivi”,
“estremamente infiammabili”, “facilmente infiammabili”, “infiammabili”
quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di
infiammabilità, “altamente tossici”, “tossici” e “comburenti”); per tali casi la
cadenza della verifica periodica è biennale.
b) Per tutti i fluidi del gruppo 2 quali aria, aria/acqua, azoto, argon, anidride
carbonica, gas refrigeranti, la cadenza può essere triennale o quadriennale in
funzione della categoria.
22. ATTREZZATURE – VERIFICHE PERIODICHE
Il D.M. 329/2004 regolamenta la periodicità dei controlli secondo due Tabelle
allegate al decreto stesso (Tabella A e Tabella B)
•fluidi del gruppo 1 - la cadenza della verifica periodica è biennale.
•fluidi del gruppo 2 - la cadenza può essere triennale o quadriennale in funzione
della categoria.
•Per quanto riguarda la disciplina in materia di sicurezza degli ambienti di
lavoro, il D.lgs 81/2008, art. 71 prevede che tutte le attrezzature (compresi gli
apparecchi a pressione) siano sottoposti a controlli periodici e straordinari a
cura e spese del datore di lavoro stesso al fine del mantenimento delle buone
condizioni di sicurezza.
•La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di
sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro
può avvalersi della ASL e/o di soggetti pubblici o privati abilitati.
•Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL che vi provvedono entro il
termine di trenta giorni dalla richiesta decorsi il quale il datore di lavoro può
avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.
24. ATTREZZATURE – VERIFICHE PERIODICHE
Cosa controllare?
‣rotture dei trefoli delle funi oppure delle brache in tessuto
‣danni ai ganci (cricche o deformazioni)
‣rottura del fermo di sicurezza dei ganci
‣mancanza delle etichette di identificazione delle funi e delle brache
‣danneggiamenti della pulsantiera di comando della gru
‣mancanza dell’identificazione della portata della gru o paranco
La frequenza dei controlli dipende da
•portata dell’attrezzatura di sollevamento
•tipologia di installazione (Parere del Ministero del Lavoro 11/12/2009 riguardo
la periodicità delle verifiche annuali per settori a rischio).
25. ATTREZZATURE – VERIFICHE PERIODICHE
Materiali con portata superiore a 200 Kg
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta prima verifica periodica
Recipienti – Tubazioni – Insiemi considerati unità
indivisibili
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
Richiesta di verifica messa in servizio
Richiesta prima verifica periodica
La modulistica è reperibile all’indirizzo:
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PA
Normalmente un dispositivo di sicurezza autonomo, come una barriera di sicurezza immateriale, è contrassegnato con la relativa copertura di livello di rischio di Tipo B corrispondente.
UNI EN ISO 11161 valutazione dei rischi.
Rimarcare il fatto che l’energia in caso di stato gassoso è maggiore e quindi aumenta la categoria di pericolo.