2. www.seagruppo.it Rischio Rumore
PRIMA DI INIZIARE
COS’È IL RUMORE?
(…) si usa soprattutto per suoni soggettivamente giudicati non
musicali o che comunque riescano sgradevoli, fastidiosi, molesti, o
addirittura dannosi (possono produrre nell’uomo effetti nocivi, sia
acustici, che vanno da varî gradi di disturbi alla perdita totale
dell’udito, sia non acustici, consistenti in cefalea, nausea, anoressia,
disturbi psichici) (…)
(fonte: vocabolario Treccani)
3. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Capo II - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione
al rumore durante il lavoro
Art. 187. Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei
lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti
dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per
l'udito.
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Pu esserci rumore nelle attività produttive (es. lavorazione del ferro o del legno, nei
cantieri, etc.)
…Può esserci rumore in tutti gli altri tipi di attività lavorative
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5. •IN OGNI CASO…
•Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione
•(…) il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo
mediante le seguenti misure:
•a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione
al rumore;
•b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da
svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l’eventualità di
rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di
cui al Titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l’esposizione al rumore;
•c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
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7. UNITÀ DI MISURA DEL LIVELLO SONORO: IL DECIBEL
L’intensità del rumore si “misura” con l’unità di riferimento DECIBEL (dB)
Importante tenere conto che è un valore logaritmico, non può essere sommato
aritmeticamente.
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8. LIVELLI
DI PRESSIONE SONORA
Il livello di rumorosità di
adeguato è relativo
all’ambiente in cui ci si trova
(es. lavorativo, abitativo,
ludico, etc.)
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9. Articolo 190 - Valutazione del rischio
(…) il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al
rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in
particolare:
- i livelli (in decibel);
- la tipologia (costante, fluttuante, etc.);
- la durata dell'esposizione/i (ivi inclusa ogni esposizione a
rumore impulsivo)
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10. TIPOLOGIE DI RUMORE
Costante quando è praticamente sempre lo stesso per tutto il
tempo di esposizione;
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11. Fluttuante: se varia in modo evidente, per esempio in
relazione ad uno o più cicli di lavorazione;
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12. Impulsivo: quando è formato da una serie di impulsi in
successione, anche non regolari, ciascuno di breve durata
ma in genere di grande intensità.
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13. IPOACUSIA
(malattia professionale)
Una esposizione prolungata ad un
elevato livello sonoro può causare
danni all’udito (ipoacusia)
La diminuzione
dell’udito è un danno
IRREVERSIBILE
DANNO AL TIMPANO
(infortunio)
Immediatamente dopo l’evento
acustico di elevata intensità
(scoppio, esplosione, etc.) si
accusa dolore lacerante
all’orecchio, senso di
stordimento, ipoacusia-sordità,
vertigini
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14. EFFETTI EXTRA-UDITIVI DEL RUMORE
• l’aumento della pressione sanguigna,
• problemi cardiaci,
• insonnia,
• nervosismo,
• senso di affaticamento,
• ansia,
• stress.
Il rumore può provocare danni all’organismo
L’eccessiva esposizione a livelli di rumore elevato provoca non solo la
perdita dell’udito, ma anche altri effetti come:
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15. Le normative per la tutela dal rischio rumore si possono suddividere
principalmente in:
SICUREZZA IN AMBIENTE
DI LAVORO
D.Lgs. 81/2008 e successive
modifiche
(sicurezza e salute dei
lavoratori durante il lavoro)
NORME AMBIENTALI
LEGGE n. 447/95
(legge quadro sull’inquinamento
acustico)
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16. DECRETO LEGISLATIVO n. 195/2006
(titolo V-bis del D.Lgs.626/94)
LIVELLO DI ESPOSIZIONE PERSONALE GIORNALIERO
A RUMORE
LEX,8h (dBA)
è il principale parametro con cui la legge
quantifica la nostra esposizione a rumore
durante la nostra giornata lavorativa
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17. PPEAK (Pa)
Un altro parametro che determina la nostra esposizione giornaliera
a rumore è la presenza di elevata pressione acustica di picco
È un “picco” elevato di rumorosità che, pur se raggiunto solo per una
frazione di secondo, può causare danni all’udito.
Tuttavia i valori di azione e limite di ppeak indicati dalla normativa
vengono raggiunti molto difficilmente
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18. COME SI CALCOLA L’ESPOSIZIONE AL RUMORE?
Occorre eseguire delle misure con uno strumento chiamato fonometro
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19. Tale strumento permette, tramite dei dati forniti sotto responsabilita’ del datore di
lavoro, di:
- Calcolare l’esposizione a rumore (lex,8h)
- Verificare il superamento dei valori di legge
- Eseguire le misure di prevenzione e protezione
Le misure vanno ripetute con periodicità almeno quadriennale ma la valutazione
deve essere aggiornata in caso di cambiamenti significativi per l’esposizione al
rumore di lavoratori
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20. DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2008
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE
VALORI INFERIORI DI AZIONE: LEX,8h = 80 dB(A) e PPEAK a 135 dB(C)
(effettivi livelli di rumorosità misurati nella postazione lavoro)
VALORI SUPERIORI DI AZIONE: LEX,8h = 85 dB(A) e PPEAK a 137 dB(C)
(effettivi livelli di rumorosità misurati nella postazione lavoro)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE:LEX,8h = 87 dB(A) e PPEAK a 140 dB(C)
(i valori limite tengono conto dell’attenuazione prodotta dai d.p.i. per l’udito
indossati dal lavoratore)
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21. TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE A RUMORE
GIORNALIERA LEX,8h
SETTIMANALE LEX,W
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22. ESPOSIZIONE GIORNALIERA LEX,8h
(…) Livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A)]: valore
medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al
rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore (…)
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23. ESPOSIZIONE SETTIMANALE LEX,W
(…) di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio,
ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al
rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto
ore (…)
(lunedì e martedì)
TAGLIO
(mercoledì e giovedì)
MONTAGGIO
(venerdì)
CONSEGNA
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24. Articolo 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione
MOLTO VARIABILE
(…) per attività che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di
esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a
detti lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di
azione (ovvero LEX,8h > 85 dBA), garantendo loro le misure di
prevenzione e protezione conseguenti e in particolare:
a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell’udito (cuffie,
tappi o archetti);
b) l’informazione e la formazione;
c) il controllo sanitario (visite audiometriche)
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25. Articolo 191 - Valutazione di attività a livello di
esposizione MOLTO VARIABILE
(…) In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a
determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini
dell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il
programma delle misure tecniche e organizzative di cui all’articolo 192, comma 2
(superamento dei valori superiori di azione, ovvero >85 dBA).
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26. Articolo 190 - Valutazione del rischio
(…)
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1 (ovvero
la Valutazione del Rischio), può fondatamente ritenersi
che i valori inferiori di azione (*) possono essere
superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i
lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel
documento di valutazione.
(…)
(*) - valore inferiore d’azione = 80 dBA
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27. Esistono una serie di attività lavorative che, a condizioni normali di
lavoro, non necessitano di misurazioni strumentali per stabilire il non
superamento dei valori inferiori di azione.
Tuttavia una valutazione del rischio e la programmazione di eventuali
possibili condizioni di miglioramento dell’ambiente di lavoro rimangono
obbligatorie.
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28. FASCE DI ESPOSIZIONE
FASCIA
LEX,8h INFERIORE ad 80 dB(A)
e PPEAK INFERIORE a 135 dB(C)
Il datore di lavoro esegue la valutazione del rischio
rumore
È obbligatorio valutare:
- Il tipo, livello e durata del rumore
- I valori limite
- Tener conto dei lavoratori particolarmente sensibili al
rumore
- Le iterazioni tra sostanze ototossiche (es. Stirene,
toluene, etilbenzene, xylene, tricloroetilene) E
VIBRAZIONI
- Le caratteristiche di attenuazione dei d.P.I. Per l’udito
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29. FASCIA
LEX,8h SUPERIORE ad 80 dB(A) e
PPEAK SUPERIORE a 135 dB(C)
Oltre alle disposizioni precedenti (ovvero Lex,8h<80) è obbligatorio:
- Riduzione al minimo dell’esposizione a rumore prediligendo gli interventi alla
fonte
- Adeguata informazione e formazione ai lavoratori
- Fornitura dei d.P.I. Per l’udito
- Visite mediche se richieste dal lavoratore o dal medico competente
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30. FASCIA
LEX,8h SUPERIORE ad 85 dB(A) e
PPEAK SUPERIORE a 137 dB(C)
Oltre alle disposizioni precedenti (ovvero Lex,8h compreso tra 80 ed 85 dba) è obbligatorio:
- Programma di misure per ridurre l’esposizione al rumore
- Segnalare le zone in cui il rumore è >85 dba (e/o ppeak > 137 dbc)
- Assicurare l’utilizzo dei d.P.I. Per l’udito (utilizzo obbligaotorio)
- Sorveglianza sanitaria (visite audiometriche preventive e periodiche)
CARTELLO DI OBBLIGO DI
UTILIZZO D.P.I. PER L’UDITO
(Leq>85 dBA)
- Elaborazione ed applicazione di un programma di misure per ridurre l’esposizione
al rumore
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31. Articolo 196 - Sorveglianza sanitaria
Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui
esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione (>85 dBA). La
sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con
periodicità diversa decisa dal medico competente (…)
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32. Articolo 196 - Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli
superiori ai valori inferiori di azione (>80 dBA ), su loro richiesta e
qualora il medico competente ne confermi l’opportunità.
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33. MISURE DI ABBATTIMENTO DEL RUMORE
ESEMPI
A
MISURE TECNICHE
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34. ESEMPI DI INTERVENTI DI RIDUZIONE RUMORE ALLA FONTE
Lame silenziate
Ugelli silenziati
per aria compressa
Regolare
manutenzione degli
impianti / macchinari
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35. MISURE ORGANIZZATIVE
- Rotazione del personale;
- Privilegio all’atto dell’acquisto e
utilizzo di macchinari che, nelle normali
condizioni di funzionamento, producono
il più basso livello di rumorosità;
- Evitare, nel limite del possibile,
concomitanze di lavorazioni rumorose;
- Delimitare le aree rumorose il cui
accesso sarà permesso esclusivamente
se necessario
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36. MISURE PROCEDURALI
- Utilizzo di macchine/impianti/utensili in
condizioni di minor rischio per la salute;
- Segnalare i problemi connessi alle
lavorazioni al personale preposto.
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37. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER L’UDITO
Articolo 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali
(…) il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal
rumore non possono essere evitati con le misure di
prevenzione e protezione di (…) fornisce i dispositivi di
protezione individuali per l’udito (…)
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38. a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori ( > 80 dBA) di
azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di
protezione individuale dell'udito
b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori
di azione ( > 85 dBA) esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione
individuale dell'udito
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER L’UDITO
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39. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER L’UDITO
archetti
cuffie
Inserti auricolari (tappi)
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40. - Devono essere utilizzati correttamente
- Devono essere in buono stato di conservazione ed essere sostituti quando è il
caso
- Sono personali, cioè utilizzabili esclusivamente da un proprietario
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER L’UDITO
41. www.seagruppo.it Rischio Rumore
PROTEZIONE DELL’UDITO
NORME EUROPEE
Cuffie auricolari UNIUNI EN 352.1EN 352.1
Inserti auricolari UNIUNI EN 352.2EN 352.2
Archetto UNI EN 352.2UNI EN 352.2
42. www.seagruppo.it Rischio Rumore
Raccomandazioni per la selezione, UNI EN 458UNI EN 458 l’uso e la
manutenzione.
Si consiglia l’utilizzo della cuffia
auricolare quando l’impiego è
intermittente, poiché consente un
facile e veloce indossamento
senza che le dita vengano a
contatto con il canale auricolare
(rischio sporco).
PROTEZIONE DELL’UDITO
NORME EUROPEE
43. www.seagruppo.it Rischio Rumore
Gli inserti auricolari o tappi, sono
consigliati per lunghi periodi di
indossamento. Questi vengono
inseriti nel canale auricolare, è
perciò necessario operare all’atto
dell’indossamento con le mani
pulite.
PROTEZIONE DELL’UDITO
NORME EUROPEE
Raccomandazioni per la selezione, UNI EN 458UNI EN 458 l’uso e la
manutenzione.
44. www.seagruppo.it Rischio Rumore
Gli archetti auricolari, sono
consigliati sia per lunghi che per
brevi periodi di indossamento.
Possono essere indossati senza
che le mani vengano a contatto
con l’orecchio ed evitano problemi
di eccessivo riscaldamento.
PROTEZIONE DELL’UDITO
NORME EUROPEE
Raccomandazioni per la selezione, UNI EN 458UNI EN 458 l’uso e la
manutenzione.
45. - Vanno scelti anche in base al valore di
abbattimento di decibel (vedi pratica di
valutazione del rischio rumore)
- Devono essere utilizzati per tutto il tempo
di esposizione al rumore
- Non devono avere controindicazioni
mediche (soggettive)
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46. DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81
Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art. 74. Definizioni
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di
seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata
ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo
di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale
scopo.(…)
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47. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Art. 193. Uso dei dispositivi di protezione individuali
(…)
2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione
prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito
indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l'efficienza
dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di
esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono
considerati adeguati ai fini delle presenti norme se,
correttamente usati, e comunque rispettano le prestazioni
richieste dalle normative tecniche.
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48. Gli otoprotettori (ovvero i dispositivi di protezione individuali per
l’udito) devono essere scelti, oltre che per tipologia, anche in base
all’abbattimento dei decibel garantiti dal prodotto (es. metodo
«SNR»).
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49. Ogni dispositivo di protezione individuale in commercio (che
siano cuffie, tappi o archetti) ha valori di abbattimento del
rumore variabili in relazione alle diverse necessità (es. «SNR»
36 dB oppure 14 dB e così via).
Tali valori sono indicati nelle confezioni dei prodotti e/o sul
prodotto stesso.
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50. Il valore di abbattimento degli
otoprotettori deve essere
sufficiente per proteggere in
relazione ai decibel presenti in
azienda ma non troppo elevato
per evitare eccessivo
l’isolamento acustico del
lavoratore con l’ambente
circostante.
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52. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
TITOLO VIII - AGENTI FISICI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
•Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione
•1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si
intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni
meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine
artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono
comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
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53. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
TITOLO VIII - AGENTI FISICI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
•Articolo 181 - Valutazione dei rischi
•1. Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 28, il datore di
lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in
modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e
protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed
alle buone prassi.
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54. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
TITOLO VIII - AGENTI FISICI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
•Articolo 181 - Valutazione dei rischi
•2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è
programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale,
da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e
protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La
valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino
mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i
risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua
revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei
livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di
valutazione del rischio.
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55. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
TITOLO VIII - AGENTI FISICI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
•Articolo 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
•1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure
per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti
dall’esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o
ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall’esposizione
agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione
contenuti nel presente decreto.
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56. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
TITOLO VIII - AGENTI FISICI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
•Articolo 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
•2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori
superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e
V. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in
applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino
superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare
l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le
cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di
conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un
nuovo superamento.
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57. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
TITOLO VIII - AGENTI FISICI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
•Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori
•1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di
lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da
agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano
informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei
rischi con particolare riguardo:
•a) alle misure adottate in applicazione del presente Titolo;
•b) all’entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei
valori di azione definiti nei capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali
rischi associati;
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58. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
TITOLO VIII - AGENTI FISICI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
•Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori
•c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli
di esposizione ai singoli agenti fisici;
•d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi
dell’esposizione per la salute;
•e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
•f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi
derivanti dall’esposizione;
•g) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione
individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie
all’uso.
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59. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
TITOLO VIII - AGENTI FISICI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
•Articolo 185 - Sorveglianza sanitaria
•1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici
viene svolta secondo i principi generali di cui all’articolo 41, ed è
effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai
rispettivi capi del presente Titolo sulla base dei risultati della
valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro
per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
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60. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
TITOLO VIII - AGENTI FISICI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
•Articolo 185 - Sorveglianza sanitaria
•2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore
un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi
lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto
del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:
•a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
•b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o
ridurre i rischi;
•c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre
•il rischio.
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61. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI
ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO
•Articolo 187 - Campo di applicazione
•1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei
lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti
dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per
l’udito.
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62. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
1. Ai fini del presente capo si intende per:
•a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della
pressione acustica istantanea ponderata in frequenza "C";
•b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A)
riferito a 20 μPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei
livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale
di otto ore, definito dalla Norma Internazionale ISO 1999:1990 punto
3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
•c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore
medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione
giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate
lavorative di otto ore, definito dalla Norma Internazionale ISO
1999:1990 punto 3.6, nota 2.
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63. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
Articolo 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione
•1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al
livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica
di picco, sono fissati a:
•a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e
ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μPa);
•b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e
ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa);
•c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak
= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa).
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64. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività
lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore varia
significativamente, da una giornata di lavoro all’altra, è possibile
sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite di esposizione e dei
valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il
livello di esposizione settimanale a condizione che:
•a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato
da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di
87 dB(A);
•b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi
associati a tali attività.
•3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va
considerato il livello settimanale massimo ricorrente.
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65. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
Articolo 190 - Valutazione del rischio
•1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro
valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro
prendendo in considerazione in particolare:
•a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni
esposizione a rumore impulsivo;
•b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui
all’articolo 189;
•c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento
alle donne in gravidanza e i minori;.
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66. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
Articolo 190 - Valutazione del rischio
•d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e
sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e
sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e
vibrazioni;
•e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o
altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
•f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai
costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti
disposizioni in materia;
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67. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
Articolo 190 - Valutazione del rischio
•g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per
ridurre l’emissione di rumore;
•h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre
l’orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
•i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria,
comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica;
•l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con
adeguate caratteristiche di attenuazione.
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68. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
Articolo 190 - Valutazione del rischio
•2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può
fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere
superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori
sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di
valutazione.
•3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle
caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione e
ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I
metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia
rappresentativa dell’esposizione del lavoratore.
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69. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
Articolo 190 - Valutazione del rischio
•4. Nell’applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di
lavoro tiene conto dell’incertezza delle misure determinate secondo
la prassi metrologica.
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70. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
•Articolo 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione
molto variabile
•1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di
esposizione, per attività che comportano un’elevata fluttuazione
dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di
lavoro può attribuire a detti lavoratori un’esposizione al rumore al di
sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di
prevenzione e
•protezione conseguenti e in particolare:
•a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell’udito;
•b) l’informazione e la formazione;
•c) il controllo sanitario
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71. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
•Articolo 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione
molto variabile
•In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a
determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti
operatore ai fini dell’identificazione delle misure di prevenzione e
protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e
organizzative di cui all’articolo 192, comma 2.
•2. Sul documento di valutazione di cui all’articolo 28, a fianco dei
nominativi dei lavoratori così classificati, va riportato il riferimento al
presente articolo.
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72. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
•Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione
•1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, il datore di
lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le
seguenti misure:
•a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore;
•b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro
da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa
l’eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro
conformi ai requisiti di cui al Titolo III, il cui obiettivo o effetto è di
limitare l’esposizione al rumore;
•c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
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73. d) adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle
attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro
esposizione al rumore;
•e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
•1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
•2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di
isolamento;
•f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di
lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
•g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione della durata e dell’intensità
dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.
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74. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione
•2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 190
risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di
lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e
organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore, considerando in
particolare le misure di cui al comma 1.
•3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un
rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da
appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l’accesso alle
stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal
rischio di esposizione.
•4. Nel caso in cui, data la natura dell’attività, il lavoratore benefici
dell’utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di
lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con
il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
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75. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
•Articolo 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali
•1. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 18, comma 1,
lettera d)103, il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal
rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e
protezione di cui all’articolo 192, fornisce i dispositivi di
protezione individuali per l’udito conformi alle disposizioni
contenute nel Titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni:
(SEGUE)
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76. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
•Articolo 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali
•a) nel caso in cui l’esposizione al rumore superi i valori inferiori di
azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori
dispositivi di protezione individuale dell’udito;
•b) nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei
valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi
di protezione individuale dell’udito;
•c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell’udito che
consentono di eliminare il rischio per l’udito o di ridurlo al minimo,
previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
•d) verifica l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale
dell’udito.
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77. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
•Articolo 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali
•2. Il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione prodotta dai
dispositivi di protezione individuale dell’udito indossati dal
lavoratore solo ai fini di valutare l’efficienza dei DPI uditivi e il rispetto
del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione
dell’udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se,
correttamente usati, e comunque rispettano le prestazioni richieste
dalle normative tecniche.
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78. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
•Articolo 194 - Misure per la limitazione dell’esposizione
•1. Fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limite di
esposizione, se, nonostante l’adozione delle misure prese in
applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori
a detti valori, il datore di lavoro:
•a) adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto
dei valori limite di esposizione;
•b) individua le cause dell’esposizione eccessiva;
•c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che
la situazione si ripeta.
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79. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
•Articolo 195 - Informazione e formazione dei lavoratori
•1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 184 nell’ambito degli
obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i
lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione
vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti
dall’esposizione al rumore.
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80. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
•Articolo 196 - Sorveglianza sanitaria
•1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i
lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di
azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma
una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico
competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di
valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza
di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L’organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e
periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal
medico competente.
•2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori
esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta
e qualora il medico competente ne confermi l’opportunità.
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