2. LAVORI IN QUOTA
DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
Art. 107 - definizione
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si
intende per lavoro in quota: attività lavorativa che
espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota
posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un
piano stabile.
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3. LE CADUTE DI PERSONE DALL’ALTO
• Sono uno dei tipi d’infortunio più frequenti e più gravi.
• Poiché sono note da tempo le misure tecniche e
organizzative capaci di impedirle, le cadute dall’alto
rappresentano un tipico e preoccupante esempio di evento
sentinella.
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4. LE CADUTE DA:
• Cadute dai tetti.
• Cadute dall’alto a seguito dello sfondamento delle lastre di
copertura (eternit, plexiglass, etc.).
• Cadute dai ponteggi.
• Cadute dai trabattelli.
• Cadute da scale portatili.
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5. Quali fattori determinano le cadute dall’alto?
• Attività dell’infortunato: errore di procedura / deficit di
formazione.
• Inadeguatezze strutturali del luogo di lavoro e delle
attrezzature di lavoro.
• Assenza o mancato uso dei dispositivi di protezione
collettiva e individuale.
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10. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
Art. 111
Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
1. Il datore di lavoro sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a
garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai
seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori
da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva
di rischi.
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11. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
Art. 111
Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le
condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la
salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare
bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri
temporanei e mobili e ai lavori in quota.
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13. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a
pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui
l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più
sicure non é giustificato a causa del limitato livello di
rischio e della breve durata di impiego oppure delle
caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
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14. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
Allegato XX
a) le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica
UNI EN 131;
c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:
• una breve descrizione con l'indicazione degli elementi costituenti;
• le indicazioni utili per un corretto impiego;
• le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
• certificazioni e dichiarazioni del costruttore.
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20. www.seagruppo.it
DPI ANTICADUTA
Sistemi di posizionamento (EN 358-354)
• Si tratta di un sistema che permette di restare
posizionati in luoghi in quota ove non è possibile avere
una buona base di appoggio che garantisca equilibrio
stabile senza l’ausilio delle braccia.
• Il sistema, grazie all’ausilio di un cordino di
posizionamento, genera un punto di equilibrio. In
combinazione on l’azione di spinta delle gambe,
permette all’operatore di liberare le mani per effettuare
le operazioni di lavoro.
• Questo sistema non è progettato per sopportare le
cadute.
• Gli elementi che lo compongono sono
fondamentalmente due:
- Cintura di posizionamento EN 358
- Cordini di posizionamento EN 354
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21. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
Art. 112
Idoneità delle opere provvisionali
Opere quali una lavorazione, una struttura o un manufatto realizzate
provvisoriamente allo scopo di consentire l’esecuzione dell'opera
finale compiuta, terminata la quale dovranno essere rimosse.
1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed
a regola d’arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono
essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.
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22. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
Art. 122
Ponteggi ed opere provvisionali
1. Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei
lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere
provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di
caduta di persone e di cose
Art. 123
Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere
eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
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23. www.seagruppo.it
PONTEGGI – sezione V, ponteggi fissi
struttura provvisoria reticolare (in legno o metallo) destinata a sostenere gli operai e i
materiali occorrenti per l’esecuzione di un’opera, nonché a dare accesso a tutti i punti di
lavoro.
Lavori in quota
24. PONTEGGIO METALLICO
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Gli addetti al montaggio,smontaggio
e trasformazione dei ponteggi
devono aver effettuato un apposito
corso di formazione e
addestramento conseguendone
uno specifico attestato.
Lavori in quota
25. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
Art. 135
Marchio del fabbricante
1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad
incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del
fabbricante.
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26. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
Art. 134
Documentazione
1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed
esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, (Autorizzazione
Ministeriale, come da libretto) e copia del piano di montaggio,
uso e smontaggio (Pi.M.U.S.).
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27. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
Art. 133
Progetto
1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella
relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche
configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di
impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da
elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e
complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi,
devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
• a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni
approvate nell’autorizzazione ministeriale;
• b) disegno esecutivo.
• 2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o
architetto abilitato
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28. PONTI SU RUOTE A TORRE o TRABATTELLI
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29. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
Art. 140
Ponti su ruote a torre
1. I ponti su ruote devono avere:
• base ampia,
• il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato,
• le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con
cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti,
• i ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni
due piani,
• i ponti non devono essere spostati quando su di essi si trovano
lavoratori o carichi.
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PONTEGGI – sezione VI, ponteggi movibili
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30. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
Art. 140
Ponti su ruote a torre
• il ponte su ruote a torre deve essere costruito conformemente alla
norma tecnica UNI EN 1004.
• Devono essere seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un
apposito manuale (redatto in accordo alla norma tecnica UNI EN
1004).
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PONTEGGI – sezione VI, ponteggi movibili
Lavori in quota
33. Definizione
Macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di
lavoro, poste ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano
stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro,
con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla
piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita
e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con
comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.
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PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI
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37. www.seagruppo.it
DECRETO LEGISLATIVO 81/08
L’operatore deve essere
sempre dotato di
imbracatura con cintura
di sicurezza e cordino
correttamente ancorato
alla cesta.
Modalità operativa in sicurezza: cesta porta persone montata su autocarro
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40. www.seagruppo.it
DPI
Definizione
“Per DPI si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata
e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi
(residui) suscettibili di minacciarne la salute durante il lavoro.”
Lavori in quota
41. www.seagruppo.it
DPI ANTICADUTA
Dispositivo atto ad assicurare una persona ad
un punto di ancoraggio in modo da prevenire o
arrestare in condizioni di sicurezza una caduta
dall’alto.
DPI Anticaduta
sono definiti
dalla UNI EN 363
Progettata per essere usata per lavori dove è
possibile la caduta ma di lieve entità. Non adatta
per i lavori in quota (è solo di trattenuta).
È ideata in maniera da distribuire il carico di caduta
su tutto il corpo.
Fronteggia cadute anche di alcuni metri.
DPI
Cinture
di sicurezza
Imbracatura
Lavori in quota
42. DECRETO LEGISLATIVO 9 Aprile 2008, n. 81
Art. 115
Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
• 1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva
come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), é necessario che i lavoratori
utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da
diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle
norme tecniche, quali i seguenti:
• a) assorbitori di energia;
• b) connettori;
• c) dispositivo di ancoraggio;
• d) cordini;
• e) dispositivi retrattili;
• f) guide o linee vita flessibili;
• g) guide o linee vita rigide;
• h) imbracature.
• 3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore
lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
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44. www.seagruppo.it
DPI – TERZA CATEGORIA: SALVAVITA
Appartengono a questa categoria i DPI di progettazione
complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o
lesioni gravi e di carattere permanente.
Dispositivi contro le cadute dall’alto
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45. www.seagruppo.it
DPI ANTICADUTA
CERTIFICAZIONE
I dispositivi di protezione individuale anticaduta devono possedere nota
informativa, libretto d’uso e manutenzione, attestato di Certificazione CE ed
una opportuna etichettatura nella quale siano presenti le seguenti informazioni:
• nome del costruttore
• data di fabbricazione
• codice del prodotto o sua identificazione
• Norma EN di riferimento (Strandard)
• Marchio CE con numerazione dell’ente certificatore
EN 00000
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47. www.seagruppo.it
Sistema anticaduta composto da 4 elementi
Punto di
ancoraggio
Fissi
DPI ANTICADUTA
Mobili
Elementi di
collegamento
Moschettoni,
ganci e pinze
Collegamenti
con l’operatore
Fissi (cordino+
moschettone)
Scorrevoli (su
fune o cavo)
Regolabili o
retrattili
Imbracatura
Imbracatura
(spallacci e
cosciali)
Cintura
posizionamento
UNI EN 358
Lavori in quota
48. www.seagruppo.it
Garantire libertà di movimento
SISTEMI ANTICADUTA
Principi guida
Arrestare la caduta nel minor tempo possibile
Non può essere studiato
un unico dispositivo anticaduta
valido per tutte le possibili occasioni.
Ogni DPI deve essere scelto attentamente
prima di iniziare un lavoro pericoloso.
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49. www.seagruppo.it
1. DPC Caduta impossibile
DPI ANTICADUTA
Priorità dei livelli di protezione
3. Caduta libera limitata (max 60 cm.)
2. Caduta prevenuta
4. Caduta libera (max 150 cm.)
GRAVITÀEVENTO
EFFICACIAPROTEZIONE
Lavori in quota
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1. DPC Caduta impossibile
DPI ANTICADUTA
Priorità dei livelli di protezione
GRAVITÀEVENTO
EFFICACIAPROTEZIONE
Lavori in quota
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Oscillazione del corpo con urto
contro ostacoli di varia natura (effetto pendolo)
DPI ANTICADUTA
Analisi dei rischi derivanti da caduta dall’alto
Sospensione inerte del corpo dell’utilizzatore e tempo
di permanenza in tale condizione
(eventuali condizioni di incoscienza)
Predisposizione procedure di intervento in caso di emergenza.
Necessità di garantire la presenza di personale
in possesso di capacità operative (e mezzi)
e in grado di intervenire autonomamente.
Procedure di intervento di Soccorso Pubblico.
Lavori in quota
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DPI ANTICADUTA
Linee guida ISPESL
Imbracatura per il corpo
• L’imbracatura per il corpo è un supporto per il corpo che
ha lo scopo di contribuire ad arrestare la caduta.
• L’imbracatura per il corpo può comprendere cinghie,
accessori, fibbie o altri elementi disposti e montati
opportunamente per sostenere tutto il corpo di una persona
o tenerla durante la caduta e dopo l’arresto della caduta.
Lavori in quota
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DPI ANTICADUTA
Imbracatura per il corpo con cinturone in vita
1. Bretella (cinghia primaria)
2. Pettorina (cinghia secondaria)
3. Cinghia di seduta (cinghia primaria)
4.Cosciale (cinghia primaria)
5.Supporto per la schiena per
posizionamento sul lavoro (cinturone)
6.Elemento di regolazione
7.Elemento di attacco per il dispositivo
anticaduta
8.Fibbia
9.Elemento di attacco laterale per
connessione cordino di
posizionamento o di trattenuta. Non
idoneo per anticaduta
Lavori in quota
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DPI ANTICADUTA
Imbracatura per il corpo senza cinturone in vita
1. Bretella (cinghia primaria)
2. Cinghia secondaria
3.Cosciale (cinghia primaria)
4.Fibbia
5.Cinghia di seduta (cinghia primaria)
6.Elemento di attacco dorsale per il
dispositivo anticaduta
7.Elemento di attacco sternale per il
dispositivo anticaduta
8.Pettorina (cinghia secondaria)
Lavori in quota