1. News 38/SSL/2015
Lunedì, 28 Settembre 2015
Jobs Act: da oggi in vigore le nuove disposizioni in materia di collocamento mirato,
ispezioni e sicurezza sul lavoro.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre entrano finalmente in
vigore gli ultimi quattro decreti attuativi del Jobs Act, con importanti novità, fra le
altre, in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, attività
ispettiva e sicurezza sul lavoro.
Sul piano del collocamento la principale novità è costituita dalla possibilità per i
datori di lavoro privati di assumere i lavoratori con disabilità mediante la richiesta
nominativa, ma non di effettuare l’assunzione diretta (potranno essere assunti solo
disabili inseriti nelle apposite liste).
Viene altresì introdotta la possibilità di computare nella quota di riserva i lavoratori
disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa di una certa entità
anche se non assunti tramite le procedure del collocamento mirato. Si allargano le
occasioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro con la possibilità per il disabile
di iscriversi ad un Centro per l’Impiego diverso da quello della Provincia di residenza.
Il decreto affida poi ad un ulteriore provvedimento il compito di dettare le Linee
Guida in materia di collocamento mirato, che dovranno ulteriormente migliorare la
disciplina e promuovere una sua maggiore efficacia.
Quanto all’attività di controllo il decreto istituisce l’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
un organismo che accentrerà tutte le attività ispettive in materia lavoristica,
previdenziale, assicurativa, di sicurezza e igiene del lavoro finora svolte da enti
diversi, con l’obiettivo di dare maggiore coerenza ai controlli che, se pure attinenti
ad ambiti diversi, hanno spesso profili comuni e interdipiendenti.
Sul piano della sicurezza nei luoghi di lavoro, poi, la riforma interviene con numerose
semplificazioni tecniche e con un riordino degli organismi consultivi istituiti presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In particolare la Commissione
Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sarà integrata da un
rappresentante dell’ANMIL.
Fonte:www.anmil.it
2. Interpelli lavoro, quattro quesiti nella nuova serie 24 settembre 2015.
Interpelli sul lavoro. La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro ha pubblicatouna nuova serie di quesiti datata 24 settembre 2015.
Quattro i temi affrontati:
1. “contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti – categoria
degli autoferrotranvieri;
2. riposi giornalieri della lavoratrice madre;
3. certificato penale del casellario giudiziale;
4. proroga contratti di lavoro e tempo determinato – normativa emergenziale
post sisma 6 aprile 2009″
Fonte: quotidianosicurezza.it
La prevenzione e la sicurezza sul lavoro negli allevamenti dei suini
La sicurezza e i rischi nell’allevamento dei suini. Dopo aver trattato il lavoro
negli allevamenti dei bovini e la mungitura, oggi segnaliamo la guida Inail
pubblicata nella serie sulla sicurezza in agricoltura, che affronta la prevenzione per i
lavoratori a contatto con i suini.
Rischi
Per quanto riguarda la mansione in oggetto tre sono le principali tipologie di
allevamento:
• “ciclo aperto o riproduzione sino al termine dello svezzamento;
• ciclo chiuso, comprendente riproduzione e ingrasso;
• ingrasso dei suinetti”.
Per ognuna delle tipologie elencate i rischi comuni legati alla lavorazione
quotidiana derivano dal controllo degli animali, quindi urti, morsi, scivolamenti, fino
al rischio biologico e al rischio rumore. Ancora i traumi dovuti alla movimentazione,
quindi le fasi della riproduzione, dove “il contatto diretto con gli animali è molto più
intenso rispetto all’ingrasso, dato che sono molte e frequenti le manovre da
compiere”.
Prevenzione e sicurezza sul lavoro
Le generiche e fondamentali misure da adottare per prevenire tali rischi sono per
quanto riguarda il contatto:
• “utilizzare tavole protettive durante la movimentazione degli animali;
• utilizzare le apposite rampe carrellate nel carico sugli automezzi, con
dispositivi che impediscano ai suini di incastrarsi;
3. • adottare procedure e comportamenti lavorativi che limitino il più possibile gli
accessi ai box, in modo da minimizzare le occasioni di agitazione degli animali;
• utilizzare appositi carrelli con argano per rimuovere gli animali morti”.
Alle quali affiancare sempre il corretto utilizzo di Dpi:
• “indossare tuta da lavoro, stivali antiscivolo con protezione del puntale, guanti
impermeabili;
• nelle operazioni di carico e scarico suini, di pulizia, lavaggio e disinfezione dei
box,
indossare tuta impermeabile, mascherina antipolvere, occhiali e cappello;
• in caso di operazioni rumorose (manutenzione impianti, forte rumorosità
prodotta dai suini) utilizzare cuffie o inserti auricolari”.
Ambienti
Un ruolo chiave lo giocano ovviamente anche gli ambienti di lavoro, che devono
essere correttamente illuminati, con pavimentazione antiscivolo, dotati di servizi
igienico assistenziali, provvisti quando la lunghezza della porcilaia supera i 60m, di
uscite supplementari.
Infine il rischio biologico. Come comportarsi innanzitutto:
• “prevedere ricovero di quarantena per gli animali in arrivo;
• profilassi degli animali contro leptospira e mal rossino;
• prevedere regolare disinfestazione e derattizzazione;
• trattare lo strumentario con prodotti disinfettanti nell’assistenza al parto;
• raccogliere la placenta e gli eventuali feti e suinetti morti con doppio sacco
impermeabile;
• lavare indumenti da lavoro separatamente”. (Articolo di Corrado De Paolis)
Fonte:quotidianosicurezza.it
Agenzia europea per le sostanze chimiche – ECHA, “ La sicurezza chimica nelle imprese. Introduzione
per le PMI”, traduzione in italiano, versione 2015 (formato PDF, 1.02 MB).
Fonte: puntosicuro.it
Invalidità civile: a ottobre sospesa la prestazione per gli assenti a visita di revisione.
Da ottobre sarà sospeso il trattamento di invalidità a coloro che, convocati
regolarmente a visita di revisione dal mese di marzo, sono risultati assenti ingiustificati
Le sospensioni riguarderanno unicamente le convocazioni regolarmente effettuate.
In tutti gli altri casi nei quali la spedizione abbia fatto registrare anomalie nella
4. consegna (indirizzi insufficienti, sconosciuti o errati), prima di procedere alla
sospensione sarà effettuata presso le sedi territoriali una puntuale verifica della
correttezza degli indirizzi comunicati dagli assistiti e registrati nelle banche dati
dell’Istituto .
Nel caso in cui l’assenza a visita sia stata determinata da cause di particolare
gravità che ne abbiano reso impossibile la tempestiva comunicazione alla
competente Commissione medico-legale, i soggetti destinatari del provvedimento
di sospensione potranno prendere contatti con la Commissione stessa per verificare
la possibilità di concordare una nuova visita.
Fonte:inps.it
Dichiarazione reddituale: cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo.
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della
pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, ai fini dell'applicazione del
divieto, che i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della
pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno
precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'Irpef per il
medesimo anno.
In applicazione della suddetta disposizione i titolari di pensione, con decorrenza
compresa entro l'anno 2014, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione
con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2015,
data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2014, i redditi da lavoro
autonomo relativi al 2014.
Nel Messaggio n. 5901 si forniscono chiarimenti in ordine all’individuazione dei
pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo, conseguiti
nell’anno 2014, e alle modalità di presentazione della dichiarazione
Fonte: inps.it
Cassazione Penale (per datore di lavoro committente si intende colui che ha la
disponibilità giuridica dei luoghi)
Il presupposto della posizione di garanzia del datore di lavoro in caso di affidamento
di lavori a terzi che si svolgano all'interno della sua azienda o di una unità produttiva
di essa deve intendersi definitivamente chiarito con l'entrata in vigore del D.Lgs. n.
81 del 2008, art. 26, comma 1, antecedente all'infortunio in esame, in base al quale
si intende per datore di lavoro committente colui che ha la disponibilità giuridica dei
luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.
5. Fonte:focusambiente.it
Cassazione Penale – infortunio collegato ad una condotta consolidata nel tempo,
consentita o tollerata dall’imprenditore.
E' emerso che le operazioni di carico e scarico molte volte venivano effettuate dai
dipendenti dell'imputato in modo autonomo e senza la presenza dì un controllare;
tanto che già altre volte era accaduto che le operazioni fossero compiute
utilizzando un camion sprovvisto di gru. L'imputato nella veste di datore di lavoro
doveva conoscere tali ripetute modalità operative dei cantieri, diretti in modo
informale semplicistico
Fonte:focusambiente.it
Decreto lgs. 14 settembre 2015, n.151 – Novità su valutazione rischi, emergenze,
rumore e sanzioni
Con l’emanazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 151/2015 “Disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di
cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” si attuano alcune
significative modifiche al D.Lgs. 81 del 2008 in alcuni punti salienti relativi ai Datori di
Lavoro e Coordinatori.
Integrato il campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 con le «prestazioni
occasionali» di tipo accessorio nel momento in cui le stesse siano a favore di un
committente imprenditore o professionista e facendo rientrare tutte le altre
casistiche all’interno dell’articolo 21. Si chiarisce poi l’annosa interpretazione dei
soggetti che per il precedente testo del D.Lgs. 81/2008 svolgono «la propria attività,
spontaneamente, a titolo gratuito o con mero rimborso spese», così come indicato
al comma 12-bis del sopracitato art. 3 “Campo di Applicazione”.
Per quanto concerne l’art. 28 (valutazione dei rischi) lo stesso viene integrato con un
nuovo comma (3-ter) dove viene previsto che INAIL, unitamente anche alle Aziende
Sanitarie Locali, renda disponibili al Datore di Lavoro strumenti tecnici e specialistici
per la riduzione dei livelli di rischio.
Viene altresì modificato l’art. 26 «Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi» con il comma 1-bis con lo
svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso,
6. nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità
produttive che superano i cinque lavoratori.
Arriva l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la
soppressione dell'obbligo, connessa, alla emanazione del decreto interministeriale
istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.
Le sanzioni disposte all’art. 55 “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” vengono
integrate con il nuovo comma 6-bis «In caso di violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la
violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono
raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della
sanzione sono triplicati».
Fonte:focusambiente.it
7. nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità
produttive che superano i cinque lavoratori.
Arriva l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la
soppressione dell'obbligo, connessa, alla emanazione del decreto interministeriale
istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.
Le sanzioni disposte all’art. 55 “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” vengono
integrate con il nuovo comma 6-bis «In caso di violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la
violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono
raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della
sanzione sono triplicati».
Fonte:focusambiente.it