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Cambiale
La cambiale è un titolo all’ordine, formale ed astratto,
completo, esecutivo, contenente l’ordine incondizionato o
la promessa incondizionata di pagare una somma di
denaro a una data persona.
•All’ordine, cioè trasmissibile mediante girata
•Astratto, perché dal titolo non risulta il rapporto giuridico
sottostante.
•Formale, perché redatto in una determinata forma
prevista dalla legge.
•Completo, perché tutte le indicazioni necessarie per far
valere il diritto devono essere contenute nel titolo.
•Titolo esecutivo, perché in caso di mancato pagamento è
possibile l’esecuzione forzata dei beni del debitore senza
l’intervento dell’autorità giudiziaria.
Cambiale: I tipi
• La cambiale contiene l’ordine incondizionato di una
persona (traente) a un’altra persona (trattario) di
pagare ad un terzo (prenditore) una somma di denaro.
Il traente è di solito un creditore del trattario e debitore
del prenditore per una somma di eguale ammontare.
• Il vaglia cambiario, o pagherò cambiario , contiene la
promessa incondizionata di una persona (emittente) di
pagare ad un’altra persona (prenditore) una somma di
denaro.
L’emittente assume verso il prenditore un’obbligazione
diretta.
Requisiti formali e indicazioni facoltative della
cambiale
• La denominazione di cambiale.
• L’ordine incondizionato (o la promessa incondizionata) di
pagare una determinata somma.
• Il nome di chi è designato a pagare (trattario)
• L’indicazione della scadenza, ossia della data in cui la
cambiale è pagabile. (a vista=entro 1 anno dall’emissione)
• L’indicazione del luogo di pagamento.
• Il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il
pagamento (prenditore).
• L’indicazione della data e del luogo in cui la cambiale è
emessa.
• La sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente o
emittente).
Per alcuni requisiti l’omissione è supplita da alcune presunzioni
legali.
Cambiale in bianco (art. 14 l. camb.)
La cambiale in bianco è valida salva la sottoscrizione del
traente e dell’emittente.
Clausole derogative (facoltative)
«senza garanzia», «non trasferibile».
Il bollo
La regolarità fiscale non è considerato un requisito
essenziale ma fanno perdere alla cambiale l’efficacia di
titolo esecutivo.
Approfondimento: Cambiali finanziarie
Possono essere sottoscritte dalle imprese che hanno bisogno di un
finanziamento a breve termine (la scadenza può oscillare fra 1 e 36 mesi)
senza ricorrere all’indebitamento bancario. In questo modo si trasferisce
direttamente il risparmio dai soggetti interessati a offrire i propri mezzi
monetari a quelli che chiedono finanziamenti a breve termine per far fronte
al fabbisogno di liquidità. Per questa ragione l’emissione di cambiali
finanziarie, al pari di una qualsiasi raccolta di risparmio, è disciplinata da
leggi speciali.
Possono essere emesse da società di capitali e da società cooperative e
mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese. L’emissione è
consentita anche alle imprese non quotate purchè:
1.l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore contabile o da una
società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili;
2.Lo sponsor (es. banca) assiste l'emittente nella procedura di emissione dei
titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi e deve segnalare
se l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione è superiore al totale
dell'attivo corrente e deve anche classificare l'emittente in almeno 5
categorie di qualità creditizia che deve rendere pubbliche
La cambiale finanziaria è emessa in serie con tagli frazionati allo scopo di
invogliare i risparmiatori all’acquisto.
Può circolare con semplice girata apposta esclusivamente con clausola senza
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In base alla forma Girata in
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portatore all’esercizio dei diritti stessi e di far
sorgere a carico del girante la responsabilità per
l’accettazione del pagamento.
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impropria
La girata per procura ha l’effetto di conferire al
giratario il potere di esercitare per conto e in nome
del girante i diritti inerenti al titolo.
La girata in garanzia ha l’effetto di costituire la
cambiale in pegno presso il giratario.
ACCETTAZIONE
negozio che ha luogo nella sola ipotesi di cambiale
tratta e che fa nascere l’obbligato principale
AVALLO
• negozio con il quale l’avallante garantisce il
pagamento della cambiale da parte di un obbligato
cambiario
• è una garanzia personale
• Ha carattere autonomo (indipendente
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PAGAMENTO DELLA CAMBIALE
• estingue il titolo se fatto dall’obbligato principale
• non estingue il titolo se fatto da qualsiasi altro obbligato
• può essere parziale
• In caso di mancato pagamento da parte del trattario o dell’emittente, il
portatore della cambiale può rivolgersi agli altri obbligati mediante il Protesto.
• Il protesto non è necessario quando vi sia la clausola «senza spese»
LE AZIONI CAMBIARIE
LE ECCEZIONI
• Le eccezioni oggettive o reali valgono di fronte a ogni creditore
cambiario e possono riguardare:
• I requisiti essenziali di forma del titolo
• L’autografia della sottoscrizione
• La capacità di obbligarsi cambiariamente
• I presupposti per l’esercizio dell’azione cambiaria
• Le eccezioni soggettive o personali valgono solo di fronte a un
determinato creditore cambiario e sono quelle relative al rapporto
giuridico (detto fondamentale o sottostante)
LE AZIONI NON CAMBIARIE
Assegno bancario: requisiti per la validità
Denominazione di «assegno bancario»
Ordine incondizionato di pagare la somma specificata
Indicazione della banca designata a pagare(trattaria)
Indicazione del luogo di pagamento
Indicazione della Data e luogo dove l’assegno bancario è emesso
Sottoscrizione autografa di colui che emette l’assegno
bancario(traente)
ASSEGNO BANCARIO
Titolo di credito, all’ordine o al portatore, contenente l’ordine
incondizionato del traente a una banca (trattario) di pagare a vista
una determinata somma disponibile presso di essa.
Assegno bancario: requisiti per la regolarità
Esistenza di una provvista(cioè di un credito pecuniario, liquido ed
esigibile) a disposizione del traente presso la banca (trattario),
costituita ad esempio da un deposito di denaro.
Esistenza di una convenzione(autorizzazione) in forza della quale il
traente è autorizzato dal trattario a disporre delle somme esistenti
presso di lui tramite assegni.
Assegno bancario: Funzione economica e
disciplina giuridica
• L’assegno è un mezzo di pagamento che viene rilasciato
e trasferito «al posto» della moneta.
• È sempre pagabile a vista
• Non può essere emesso in bianco
• Può essere emesso all’ordine oppure oltre una certa
somma al portatore
• Non può essere accettato dalla banca che non diviene
mai obbligato cambiario
• Si trasferisce mediante girata se il titolo è pagabile a
una persona determinata; mediante semplice consegna
se il titolo è pagabile al portatore
• Se pagabile a una persona determinata con la clausola
«non all’ordine», non può essere trasferito che nella
forma e con gli effetti della cessione ordinaria.
Assegno bancario: Pagamento e Figure particolari
• È sbarrato l’assegno al quale sono state apposte due
sbarre parallele sulla faccia anteriore.
• È generale se tra le 2 sbarre non vi è alcuna indicazione o la
parola «banchiere» o altre equivalenti
• È speciale se tra le 2 sbarre è scritto il nome di un banchiere
questo può essere pagato solo al banchiere indicato o suo
cliente
• «da accreditare»: l’assegno deve essere regolato a
mezzo di una registrazione contabile;
• «non trasferibile»: va pagato esclusivamente al
prenditore o accreditato sul suo conto corrente
• Assegno Turistico: la firma deve risultare conforme ad
una precedente firma. (Sempre meno utilizzato)
Assegno circolare
titolo di credito all’ordine emesso da un istituto di credito
autorizzato, contenente la promessa incondizionata di
pagare a una determinata persona una somma presso di
esso disponibile e pagabile a vista presso i recapiti indicati
dall’emittente
La provvista è costituita generalmente con il versamento in contanti
nelle casse dell’istituto di credito per un importo corrispondente a
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Modulo 3 unità 2 la cambiale,l'assegno e gli altri titoli di credito

  • 1. Cambiale La cambiale è un titolo all’ordine, formale ed astratto, completo, esecutivo, contenente l’ordine incondizionato o la promessa incondizionata di pagare una somma di denaro a una data persona. •All’ordine, cioè trasmissibile mediante girata •Astratto, perché dal titolo non risulta il rapporto giuridico sottostante. •Formale, perché redatto in una determinata forma prevista dalla legge. •Completo, perché tutte le indicazioni necessarie per far valere il diritto devono essere contenute nel titolo. •Titolo esecutivo, perché in caso di mancato pagamento è possibile l’esecuzione forzata dei beni del debitore senza l’intervento dell’autorità giudiziaria.
  • 2. Cambiale: I tipi • La cambiale contiene l’ordine incondizionato di una persona (traente) a un’altra persona (trattario) di pagare ad un terzo (prenditore) una somma di denaro. Il traente è di solito un creditore del trattario e debitore del prenditore per una somma di eguale ammontare. • Il vaglia cambiario, o pagherò cambiario , contiene la promessa incondizionata di una persona (emittente) di pagare ad un’altra persona (prenditore) una somma di denaro. L’emittente assume verso il prenditore un’obbligazione diretta.
  • 3. Requisiti formali e indicazioni facoltative della cambiale • La denominazione di cambiale. • L’ordine incondizionato (o la promessa incondizionata) di pagare una determinata somma. • Il nome di chi è designato a pagare (trattario) • L’indicazione della scadenza, ossia della data in cui la cambiale è pagabile. (a vista=entro 1 anno dall’emissione) • L’indicazione del luogo di pagamento. • Il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento (prenditore). • L’indicazione della data e del luogo in cui la cambiale è emessa. • La sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente o emittente). Per alcuni requisiti l’omissione è supplita da alcune presunzioni legali.
  • 4. Cambiale in bianco (art. 14 l. camb.) La cambiale in bianco è valida salva la sottoscrizione del traente e dell’emittente. Clausole derogative (facoltative) «senza garanzia», «non trasferibile». Il bollo La regolarità fiscale non è considerato un requisito essenziale ma fanno perdere alla cambiale l’efficacia di titolo esecutivo.
  • 5. Approfondimento: Cambiali finanziarie Possono essere sottoscritte dalle imprese che hanno bisogno di un finanziamento a breve termine (la scadenza può oscillare fra 1 e 36 mesi) senza ricorrere all’indebitamento bancario. In questo modo si trasferisce direttamente il risparmio dai soggetti interessati a offrire i propri mezzi monetari a quelli che chiedono finanziamenti a breve termine per far fronte al fabbisogno di liquidità. Per questa ragione l’emissione di cambiali finanziarie, al pari di una qualsiasi raccolta di risparmio, è disciplinata da leggi speciali. Possono essere emesse da società di capitali e da società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese. L’emissione è consentita anche alle imprese non quotate purchè: 1.l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili; 2.Lo sponsor (es. banca) assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi e deve segnalare se l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione è superiore al totale dell'attivo corrente e deve anche classificare l'emittente in almeno 5 categorie di qualità creditizia che deve rendere pubbliche La cambiale finanziaria è emessa in serie con tagli frazionati allo scopo di invogliare i risparmiatori all’acquisto. Può circolare con semplice girata apposta esclusivamente con clausola senza garanzia.
  • 6. Negozi cambiari In base alla forma Girata in pieno Contiene l’indicazione del giratario Girata in bianco Contiene la sottoscrizione del girante In base agli effetti Girata propria Produce l’effetto di trasferire la proprietà del titolo e i diritti ad esso inerenti, di legittimare il nuovo portatore all’esercizio dei diritti stessi e di far sorgere a carico del girante la responsabilità per l’accettazione del pagamento. Girata impropria La girata per procura ha l’effetto di conferire al giratario il potere di esercitare per conto e in nome del girante i diritti inerenti al titolo. La girata in garanzia ha l’effetto di costituire la cambiale in pegno presso il giratario.
  • 7. ACCETTAZIONE negozio che ha luogo nella sola ipotesi di cambiale tratta e che fa nascere l’obbligato principale AVALLO • negozio con il quale l’avallante garantisce il pagamento della cambiale da parte di un obbligato cambiario • è una garanzia personale • Ha carattere autonomo (indipendente dall’obbligazione principale)
  • 8. PAGAMENTO DELLA CAMBIALE • estingue il titolo se fatto dall’obbligato principale • non estingue il titolo se fatto da qualsiasi altro obbligato • può essere parziale • In caso di mancato pagamento da parte del trattario o dell’emittente, il portatore della cambiale può rivolgersi agli altri obbligati mediante il Protesto. • Il protesto non è necessario quando vi sia la clausola «senza spese»
  • 10. LE ECCEZIONI • Le eccezioni oggettive o reali valgono di fronte a ogni creditore cambiario e possono riguardare: • I requisiti essenziali di forma del titolo • L’autografia della sottoscrizione • La capacità di obbligarsi cambiariamente • I presupposti per l’esercizio dell’azione cambiaria • Le eccezioni soggettive o personali valgono solo di fronte a un determinato creditore cambiario e sono quelle relative al rapporto giuridico (detto fondamentale o sottostante) LE AZIONI NON CAMBIARIE
  • 11. Assegno bancario: requisiti per la validità Denominazione di «assegno bancario» Ordine incondizionato di pagare la somma specificata Indicazione della banca designata a pagare(trattaria) Indicazione del luogo di pagamento Indicazione della Data e luogo dove l’assegno bancario è emesso Sottoscrizione autografa di colui che emette l’assegno bancario(traente) ASSEGNO BANCARIO Titolo di credito, all’ordine o al portatore, contenente l’ordine incondizionato del traente a una banca (trattario) di pagare a vista una determinata somma disponibile presso di essa. Assegno bancario: requisiti per la regolarità Esistenza di una provvista(cioè di un credito pecuniario, liquido ed esigibile) a disposizione del traente presso la banca (trattario), costituita ad esempio da un deposito di denaro. Esistenza di una convenzione(autorizzazione) in forza della quale il traente è autorizzato dal trattario a disporre delle somme esistenti presso di lui tramite assegni.
  • 12. Assegno bancario: Funzione economica e disciplina giuridica • L’assegno è un mezzo di pagamento che viene rilasciato e trasferito «al posto» della moneta. • È sempre pagabile a vista • Non può essere emesso in bianco • Può essere emesso all’ordine oppure oltre una certa somma al portatore • Non può essere accettato dalla banca che non diviene mai obbligato cambiario • Si trasferisce mediante girata se il titolo è pagabile a una persona determinata; mediante semplice consegna se il titolo è pagabile al portatore • Se pagabile a una persona determinata con la clausola «non all’ordine», non può essere trasferito che nella forma e con gli effetti della cessione ordinaria.
  • 13. Assegno bancario: Pagamento e Figure particolari • È sbarrato l’assegno al quale sono state apposte due sbarre parallele sulla faccia anteriore. • È generale se tra le 2 sbarre non vi è alcuna indicazione o la parola «banchiere» o altre equivalenti • È speciale se tra le 2 sbarre è scritto il nome di un banchiere questo può essere pagato solo al banchiere indicato o suo cliente • «da accreditare»: l’assegno deve essere regolato a mezzo di una registrazione contabile; • «non trasferibile»: va pagato esclusivamente al prenditore o accreditato sul suo conto corrente • Assegno Turistico: la firma deve risultare conforme ad una precedente firma. (Sempre meno utilizzato)
  • 14. Assegno circolare titolo di credito all’ordine emesso da un istituto di credito autorizzato, contenente la promessa incondizionata di pagare a una determinata persona una somma presso di esso disponibile e pagabile a vista presso i recapiti indicati dall’emittente La provvista è costituita generalmente con il versamento in contanti nelle casse dell’istituto di credito per un importo corrispondente a quello indicato nell’assegno (copertura garantita)