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LE OBBLIGAZIONI
LE OBBLIGAZIONI
INDICE
LIBRO IV – TITOLO I
LIBRO IV – TITOLO I
del codice civile
del codice civile
DELLE OBBLIGAZIONI
DELLE OBBLIGAZIONI
Art. 1173 c.c. e seguenti
Art. 1173 c.c. e seguenti
• ADEMPIMENTO (artt. 1176-1200 c.c.)
• SURROGAZIONE (artt. 1201-1205 c.c.)
• MORA DEL CREDITORE (artt. 1206-1217 c.c.)
• INADEMPIMENTO (artt. 1218-1229 c.c.)
• MODI D’ ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO
(artt. 1230-1259 c.c.)
• CESSIONE DEI CREDITI (artt. 1260-1267 c.c.)
• DELEGAZIONE, ESPROMISSIONE E ACCOLLO (artt. 1268-1276 c.c.)
• ALCUNE SPECIE D’ OBBLIGAZIONI (artt. 1277-1320 c.c.)
LE FONTI DELLE
OBBLIGAZIONI
Art. 1173 c.c.
Sono i fatti o gli atti che fanno
sorgere un rapporto obbligatorio
fra 2 o più parti
-Contratto (art. 1321 c.c.)
-Fatto illecito (art. 2043 c.c.)
-Altri atti o fatti (es. art. 2041 c.c.)
I SOGGETTI
DELL’OBBLIGAZIONE
Sono il creditore (soggetto attivo) e il
debitore (soggetto passivo) fra i quali
nasce un vincolo obbligatorio. Oltre
alle obbligazioni fra due parti,
esistono obbligazioni con pluralità di
soggetti
-Obbligazione parziaria: i vincoli sono
distinti e la prestazione è frazionata e
può manifestarsi sia nel lato attivo che
passivo
-Obbligazione solidale: i vincoli sono
collegati e i debitori o i creditori sono
uniti da un interesse comune
LE OBBLIGAZIONI
Si tratta di un rapporto giuridico patrimoniale fra 2 o più parti, per il quale una parte (il
debitore) è tenuta ad effettuare una determinata prestazione in favore di un’altra (il creditore)
Il contenuto risulta dal titolo, cioè dalla fonte (art. 1173 c.c.)
Clausola generale che si applica a tutti i rapporti obbligatori
Comportamento secondo CORRETTEZZA (art. 1175 c.c.)
CONTENUTO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
LA PRESTAZIONE
art. 1174 c.c.
Carattere
patrimoniale
E’ suscettibile di valutazione economica Risponde ad un interesse del creditore
L’intesse può anche essere
non patrimoniale
La valutazione economica può derivare
anche dalla natura della
controprestazione
TIPI D’ OBBLIGAZIONE
OBBLIGAZIONI
PECUNIARIE
Sono obbligazioni di dare
ed hanno per oggetto la
consegna di somme di
denaro. Nelle obbligazioni
pecuniarie si applica il
principio nominalistico,
cioè si usa la moneta
avente corso legale nello
Stato ove ha luogo
l’adempimento
dell’obbligazione
OBBLIGAZIONE
FACOLTATIVA
Il debitore ha la facoltà di liberarsi
adempiendo ad un’altra
obbligazione
OBBLIGAZIONE
COMULATIVA
Obbligazione che
contiene più
prestazioni stabilite
OBBLIGAZIONE
ALTERNATIVA
Il debitore deve prestare
una certa obbligazione, ma
può scegliere quale eseguire
tra le disponibili.
N.B.: diversa
dall’obbligazione con
facoltà alternativa
OBBLIGAZIONI
DIVISIBILI E
INDIVISIBILI
Divisibili per cose che si
possono ripartire.
Indivisibili per cose che
non si possono ripartire
OBBLIGAZIONI
GENERICHE E DI
SPECIE
Generiche, dal
momento che hanno per
oggetto cose fungibili.
Di specie, quando ci si
obbliga a consegnare un
oggetto individuato
nella sua identità
Definizione dell’adempimento
L’esatta esecuzione della prestazione
(diligenza del buon padre di famiglia / art.
1176 c.c.)
Tempo dell’adempimento
Le parti possono aver stabilito
un termine. Nel caso in cui il
tempo non sia stato
specificato, il creditore può
pretendere l’immediato
adempimento.
Altri tipi di termine
stabiliscono un
-Favor per debitore: il
debitore può eseguire la
prestazione anche prima della
scadenza, ma il creditore non
può pretendere la stessa
prima del tempo.
-Favor per creditore: quando
questi può pretendere
l’adempimento della
prestazione da parte del
debitore anche prima della
scadenza accordata.
-Favor per entrambi: quando
sia il creditore che il debitore
non possono pretendere, né
ricevere la prestazione prima
della scadenza.
Luogo dell’adempimento
Nel luogo stabilito dalle parti
o in quello determinato dagli
usi delle natura o della
prestazione o da altre
circostanze. In mancanza di
tali presupposti, si osservano
le seguenti indicazioni
codicistiche:
-Quando l’oggetto è una cosa,
la consegna avviene presso il
luogo in cui è nata
l’obbligazione.
-Quando l’oggetto è il denaro,
la consegna avviene presso il
domicilio del creditore.
-Per ogni altra obbligazione
l’adempimento avviene presso
il domicilio del debitore.
ADEMPIMENTO
DELL’OBBLIGAZIONE
Soggetti dell’adempimento
Il debitore deve sempre eseguire
la prestazione. L’art. 1180 c.c., in
deroga a questo principio,
prevede che un terzo estraneo al
rapporto obbligatorio possa
adempiere; ciò, purché la
prestazione sia conforme agli
obblighi che aveva assunto il
debitore.
Modalità dell’adempimento
Il debitore deve eseguire
integralmente la prestazione
anche se, in presenza di accordo
tra creditore e debitore, il
creditore può accettare una
prestazione diversa. In questo
caso, l’obbligazione si estingue ad
avvenuto adempimento della
nuova prestazione.
LA MORA CREDENDI
Artt. 1206-1217 c.c.
Fattispecie nella quale il creditore rifiuti, senza legittimo motivo, di
ricevere il pagamento offertogli dal debitore, ovvero ometta di compiere gli
atti preparatori per il ricevimento della prestazione
EFFETTI DELLA MORA
EFFETTI DELLA MORA
-Il rischio della impossibilità sopravvenuta della prestazione resta in capo al
creditore
-Il debitore va risarcito dei danni derivanti dalla mora, nonché dalle spese
sostenute per custodia e conservazione del bene
-Il debitore non è più tenuto a corrispondere gli interessi ed i frutti della cosa che
da lui non siano stati percepiti
La mora credendi non estingue l’obbligazione. Per ottenere liberazione, il debitore
dovrà procedere al deposito di res debita con successiva accettazione del creditore
o convalida giudiziale
COSTITUZIONE IN MORA
COSTITUZIONE IN MORA
Il debitore deve fare offerta di adempiere la prestazione al creditore in modo
solenne, cioè per mezzo di pubblico ufficiale e nei modi previsti dalla legge
NON IMPUTABILE AL DEBITORE
L’inadempimento non è imputabile al
debitore quando vi sia stata l’obiettiva ed
assoluta impossibilità di eseguire la
prestazione per fatti in nessun modo
addebitabili all’obbligato.
Se non è imputabile al debitore, la
sopravvenuta impossibilità della
prestazione, determina l’estinzione
dell’obbligazione.
INADEMPIMENTO
PER DOLO
Pur avendo la possibilità
di adempire, egli ha
omesso
volontariamente di
eseguire la prestazione
INADEMPIMENTO
PER COLPA
Pur avendo l’intenzione
di adempiere, egli ha agito
con negligenza, imprudenza,
imperizia ed inosservanza
delle regole.
Il debitore inadempiente è tenuto al risarcimento
del danno che comprende (art. 1223 c.c.)
-DANNO EMERGENTE
La spesa a carico del creditore a causa del danno
subito
- LUCRO CESSANTE (mancato guadagno)
Il profitto che il creditore avrebbe potuto ricevere
attraverso l’utilizzazione della prestazione
- LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Rendere liquido, stabilire l’ammontare del danno
INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI
MANCATA O INESATTA ESECUZIONE DELLA
PRESTAZIONE
IMPUTABILE AL DEBITORE
L’inadempimento dà luogo a responsabilità quando è il
debitore consapevole di essere tenuto ad una
prestazione
N.B.: La prova del danno resta a carico del creditore
danneggiato. Nel caso in cui questi non riesca a provarlo nel
suo preciso ammontare, il giudice potrà intimare una
liquidazione secondo valutazione equitativa (art. 1226 c.c.)
NOVAZIONE (art. 1230 c.c.)
Accordo mediante il quale le parti costituiscono una nuova obbligazione facendo estinguere la
preesistente
Presupposto: l’obbligazione che si va ad estinguere non deve esser già stata adempiuta o lo è stata solo
in parte
La novazione può essere:
1. Oggettiva: la nuova obbligazione ha un oggetto o un titolo diverso da quella precedente
2. Soggettiva: sostituzione di un nuovo debitore a quello precedente, che viene liberato
La novazione deve essere distinta dalla datio in solutum (prestazione in luogo dell’adempimento) art.
1197 c.c.
REMISSIONE DEL DEBITO (art. 1236 c.c.)
Atto unilaterale mediante il quale il creditore rinuncia volontariamente (espressamente o tacitamente) al
proprio credito
Presupposto: il creditore non deve aver ricevuto la prestazione
CONFUSIONE (art. 1253 c.c.)
Sussiste confusione quando nella stessa persona si uniscono la qualità del debitore e quella del creditore
SEGUE…
FATTI E ATTI ESTINTIVI
Tutti gli atti o fatti distinti dall’adempimento di una obbligazione,
con i quali si estingue un rapporto obbligatorio
COMPENSAZIONE (art. 1241 c.c.)
Ricorre compensazione allorquando due rapporti obbligatori, con i quali le parti sono obbligate l’una
verso l’altra, vengono estinti. Può essere totale o parziale
Presupposto:
I rapporti obbligatori da cui derivano i rispettivi crediti e debiti devono avere diverso titolo e sono,
perciò stesso, autonomi e distinti l’uno dall’altro. Tuttavia, i due soggetti devono essere
reciprocamente obbligati, cioè l’uno è al contempo debitore e creditore nei confronti dell’altro
La compensazione può essere:
1. Legale: viene decisa dalla legge ed i presupposti sono: due crediti certi, esigibili, liquidi ed
omogenei (art. 1242 c.c.). Opera automaticamente;estingue dal giorno di coesistenza dei debiti
2. Giudiziale: viene decisa dal giudice ed i presupposti sono: due crediti, certi, esigibili, omogenei ma
non liquidi
• Volontaria: quando viene decisa attraverso un accordo tra le parti
IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA per causa non imputabile al debitore
(art. 1256 c.c.)
• Nelle obbligazioni di fare si verifica allorquando è essenziale che l’obbligazione sia eseguita
personalmente dal debitore e lo stesso si trova nell’impossibilità di adempiere (es. il musicista che
si ammala e non può partecipare al concerto).
• Nelle obbligazioni di dare si verifica quando l’obbligazione ha per oggetto un bene infungibile (es.
quadro d’autore rovinato, mobile antico distrutto da un incendio, …)
IL CASO SULLA NOVAZIONE
Un artigiano, impegnatosi con un collezionista per il restauro di un mobile del Settecento,
si accorda poi con l’altra parte per la sostituzione dell’obbligazione originaria con quella
di consegnare un orologio antico.
Se l’orologio viene sottratto durante una rapina, il cliente può ancora pretendere che
l’antiquario restauri il mobile?
RISPOSTA: Il cliente non può pretendere l’esecuzione della prestazione originaria
se la prestazione che l’ha sostituita è divenuta impossibile
IL CASO SULLA REMISSIONE
Da alcuni anni il proprietario di un fondo non pretende il pagamento del canone
di affitto. L’affittuario ritiene, pertanto, vi sia stata da parte del proprietario una
rinuncia a tale diritto.
La sua condizione è giuridicamente fondata?
RISPOSTA: Il semplice fatto di non esercitare un diritto per un certo periodo di tempo
non costituisce una rinuncia tacita, perché il titolare può riprendere ad esercitarlo
successivamente, in qualsiasi momento
IL CASO SULLA COMPENSAZIONE
Un imprenditore ha con un Istituto di credito un debito derivante dal pagamento
degli interessi per un prestito che ha ottenuto ed un credito con lo stesso, il quale
deriva dal pagamento del canone di affitto di un locale di sua proprietà. A fine anno
l’Istituto può limitarsi a pagare l’imprenditore la differenza tra il canone dovuto
per l’affitto e gli interessi maturati sul prestito?
RISPOSTA: Ricorrono qui gli estremi per la compensazione legale. L’Istituto di credito
può legittimamente pagare al proprietario del locale solo la differenza tra il canone di
affitto, che ha l’obbligo di pagare come debitore, e gli interessi, che ha diritto di ricevere
come creditore
IL CASO SULLA IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA
Un orefice ha venduto un bracciale ad un cliente. Prima che lo stesso lo ritiri, alcuni
ladri entrano nel negozio, lasciato incustodito per qualche attimo, e lo rubano.
Il commerciante è responsabile nei confronti del cliente per l’inadempimento
dell’obbligazione di consegna del gioiello venduto?
RISPOSTA: Il furto in questione non libera affatto il venditore. Egli, infatti, non ha
adottato alcuna misura idonea alla custodia del negozio. Proprio per questa ragione,
lo stesso è obbligato a restituire all’acquirente la somma che ha pagato e a risarcirgli
il danno subito
LA CIRCOLAZIONE DEI CREDITI
1. CESSIONE DEI CREDITI
Il diritto di credito è suscettibile di CIRCOLAZIONE
(principio di cedibilità dei crediti presente all’art. 1260 c.c.)
•Il creditore ha diritto di poter disporre ed alienare il credito verso il debitore
(cessione a titolo gratuito/titolo oneroso)
•Il creditore può DONARE, VENDERE, PERMUTARE il credito senza che
alcuna autorizzazione gli pervenga dal debitore
•L’atto di cessione è un contratto BILATERALE tra creditore cedente e
cessionario acquirente, a titolo oneroso o gratuito, del credito
Sussistono casi di INCEDIBILITA’: - espressi divieti di legge ex art. 1261 c.c.
- convenzioni (pactum de non cedendo)
SOGGETTI DELLA CESSIONE
CREDITORE CEDENTE
CEDENTE CESSIONARIO
CESSIONARIO DEBITORE CEDUTO
CEDUTO
LA CIRCOLAZIONE DEI CREDITI
2. SURROGAZIONE
Realizza una successione a titolo particolare nel lato attivo del
rapporto obbligatorio, in base al quale il pagamento del terzo
estingue l’obbligazione (deroga al disposto ex art. 1180 c.c.)
Per volontà del creditore Il creditore, ricevendo il pagamento da
un terzo, dichiara espressamente di
volerlo far subentrare nei propri diritti
verso il debitore (s. per quietanza)
Per volontà del debitore Il debitore, prendendo a mutuo una
somma per pagare il creditore, può
surrogare il mutuante nella posizione
del creditore pagato (s. da prestito)
Per disposizione di legge Fattispecie previste ex art. 1203 c.c. In
esse la legge autorizza il terzo, il quale
paghi debito altrui, a surrogarsi nei
diritti del creditore, indipendentemente
dalla volontà di debitore e creditore
(s. legale)
MODIFICAZIONI SOGGETTIVE NEL LATO
PASSIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
•Delegatio promittendi
Il debitore delegante invita il
terzo ad assumere l’obbligo
•Delegatio solvendi
Il debitore delegante ordina
od invita il terzo delegato a
pagare
DELEGAZIONE
DELEGAZIONE
ESPROMISSIONE
ESPROMISSIONE
ACCOLLO
ACCOLLO
Operazione Trilaterale,
la quale realizza la
successione del debito
mediante il coinvolgimento
del debitore delegante, del
creditore delegatario e del
terzo delegato (che diventa
nuovo debitore)
Accordo intercorrente tra
terzo e debitore, per il
quale il primo assume il
debito del secondo
Contratto con il quale un
terzo espromittente
conviene con il
creditore esprimissario
di assumere il debito
di un terzo
espromesso
Non c’è alcuna iniziativa
spontanea del debitore,
bensì del terzo
espromittente.
Può essere cumulativa
Può essere interno
o esterno, liberatorio o
cumulativo
ALTRI ATTI FONTI DI OBBLIGAZIONE
Tali atti sono unilaterali ed idonei a far nascere effetti a contenuto obbligatorio a
carico del soggetto che li pone in essere (PROMESSE UNILATERALI, per le
quali il regime è di chiara tipicità; cfr. art. 1987 c.c.)
Promessa di pagamento (o ricognizione di debito): consiste di una
dichiarazione unilaterale astratta o titolata (a seconda che ci riferisca o meno
al rapporto sottostante all’obbligazione). Solo parte della dottrina considera
queste come fonti delle obbligazioni, giacché la loro rilevanza sussiste non
tanto sul piano sostanziale, quanto su quello processuale (cfr. art. 1988 c.c.)
Promessa al pubblico: il promittente fa al pubblico la promessa di una
prestazione da rendersi in favore di colui il quale compia una determinata
azione o si trovi in una determinata situazione. Il creditore di tale
obbligazione, dunque, è indeterminato (e, tuttavia, successivamente
determinabile) al momento in cui sorge il vincolo obbligatorio (cfr. art. 1990
c.c.; revoca ammessa solo per giusta causa)
ALTRI FATTI FONTI DI OBBLIGAZIONE
Gestione d’affari:
Si verifica nel caso in cui Tizio, pur senza esservi obbligato, assuma in modo
consapevole la gestione di altrui affare. In tal caso, il gestore può agire tanto spendendo il
proprio nome, quanto utilizzando quello del soggetto nel cui interesse gestisce l’affare.
Una volta sorta l’obbligazione, essa deve continuare fino al momento in cui l’interessato
non sia in grado di provvedervi da sé (si veda art. 2028 c.c.).
Pagamenti dell’indebito:
L’esecuzione di una prestazione o di un pagamento privo di giustificazione (ossia privo
di titolo contrattuale o extracontrattuale) costituisce indebito oggettivo ai sensi dell’art.
2033 c.c. In tali casi, e allorquando chi ha ricevuto il pagamento fosse in malafede, il
soggetto che ha adempiuto può ripetere quanto pagato, tutti i frutti, gli interessi maturati
dal giorno del pagamento.
Qualora, invece, adempie alla prestazione colui il quale creda per errore scusabile di
essere il debitore, si verifica indebito soggettivo.
Obbligazione naturale
Obbligazione naturale:
:
Obbligazioni che trovano il loro fondamento in doveri morali o sociali
Obbligazioni che trovano il loro fondamento in doveri morali o sociali
generalmente riconosciuti come tali. Non si applicano in tal sede le regole
generalmente riconosciuti come tali. Non si applicano in tal sede le regole
dell’indebito.
dell’indebito.
Arricchimento senza causa
Arricchimento senza causa:
:
Strumento di difesa residuale e sussidiario in favore di colui che, subito un
Strumento di difesa residuale e sussidiario in favore di colui che, subito un
danno, non possa esperire altre azioni in sua tutela (cfr. art. 2042 c.c.); Tale
danno, non possa esperire altre azioni in sua tutela (cfr. art. 2042 c.c.); Tale
azione è proponibile solo quando l’arricchimento di un altro soggetto sia il
azione è proponibile solo quando l’arricchimento di un altro soggetto sia il
risultato di quel pregiudizio in menzione o di una diminuzione
risultato di quel pregiudizio in menzione o di una diminuzione
patrimoniale subita.
patrimoniale subita.
MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA
PATRIMONIALE
AZIONE SURROGATORIA
AZIONE SURROGATORIA
Art. 2900 c.c.
Art. 2900 c.c.
•Consente al creditore di
esercitare i diritti e le azioni,
spettanti al proprio debitore, che
questi trascura di esercitare.
•I presupposti affinché essa si
verifichi sono l’inerzia del
debitore e la diminuzione del
patrimonio
•Possono essere esercitati solo
diritti ed azioni a contenuto
patrimoniale
•Nel corso dell’azione il
creditore agisce per il proprio
interesse, m a sempre in nome
del suo debitore
AZIONE REVOCATORIA
AZIONE REVOCATORIA
Artt. 2901-2904 c.c.
Artt. 2901-2904 c.c.
Ha lo scopo di far dichiarare
inefficaci nei confronti del
creditore gli atti di disposizione
del patrimonio con i quali il
debitore rechi pregiudizio alle
ragioni dello stesso creditore.
Presupposti:
-Pregiudizio a carico del
creditore
-Malafede del debitore
-Malafede dell’acquirente
L’azione non invalida l’atto di
disposizione, ma lo rende
inefficace solo per se medesimo
(Inopponibilità)
SEQUESTRO CONSERVATIVO
SEQUESTRO CONSERVATIVO
Artt. 2905-2906 c.c.
Artt. 2905-2906 c.c.
E’ una misura cautelare che ha
l’effetto di vincolare uno o più beni
del debitore alla garanzia del creditore
e di impedirne, quindi, ogni atto di
disposizione.
Esso è chiesto dal creditore quando ha
il fondato timore di perdere la garanzia
del proprio credito
Si crea, in tal modo, un vincolo di
indisponibilità a carico del debitore e,
dunque, un’inefficacia relativa nei
confronti del solo creditore
sequestrante
PRIVILEGIO
PRIVILEGIO
Art. 2745 c.c. e segg.
Art. 2745 c.c. e segg.
E’ accordato dalla legge ad
alcuni crediti in
considerazione della loro
natura.
Generale: si esercita su tutti
i beni mobili del debitore
Speciale: si esercita su
determinati beni mobili o
immobili
PEGNO
PEGNO
Art. 2784 c.c. e segg.
Art. 2784 c.c. e segg.
E’ un diritto reale di
garanzia. Esso si
costituisce mediante
contratto e si perfeziona
con la consegna della cosa
IPOTECA
IPOTECA
Art. 2808 c.c./2852 e segg.
Art. 2808 c.c./2852 e segg.
E’ un diritto reale di
garanzia. Può essere
Legale: quando deriva da
una disposizione di legge
Giudiziale: quando deriva
da una sentenza di condanna
al pagamento di somme di
denaro o da altro
provvedimento giudiziale
Volontaria: quando deriva
da un contratto o da una
dichiarazione unilaterale
LE CAUSE DI PRELAZIONE
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Le obbligazioni

  • 2. INDICE LIBRO IV – TITOLO I LIBRO IV – TITOLO I del codice civile del codice civile DELLE OBBLIGAZIONI DELLE OBBLIGAZIONI Art. 1173 c.c. e seguenti Art. 1173 c.c. e seguenti • ADEMPIMENTO (artt. 1176-1200 c.c.) • SURROGAZIONE (artt. 1201-1205 c.c.) • MORA DEL CREDITORE (artt. 1206-1217 c.c.) • INADEMPIMENTO (artt. 1218-1229 c.c.) • MODI D’ ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO (artt. 1230-1259 c.c.) • CESSIONE DEI CREDITI (artt. 1260-1267 c.c.) • DELEGAZIONE, ESPROMISSIONE E ACCOLLO (artt. 1268-1276 c.c.) • ALCUNE SPECIE D’ OBBLIGAZIONI (artt. 1277-1320 c.c.)
  • 3. LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI Art. 1173 c.c. Sono i fatti o gli atti che fanno sorgere un rapporto obbligatorio fra 2 o più parti -Contratto (art. 1321 c.c.) -Fatto illecito (art. 2043 c.c.) -Altri atti o fatti (es. art. 2041 c.c.) I SOGGETTI DELL’OBBLIGAZIONE Sono il creditore (soggetto attivo) e il debitore (soggetto passivo) fra i quali nasce un vincolo obbligatorio. Oltre alle obbligazioni fra due parti, esistono obbligazioni con pluralità di soggetti -Obbligazione parziaria: i vincoli sono distinti e la prestazione è frazionata e può manifestarsi sia nel lato attivo che passivo -Obbligazione solidale: i vincoli sono collegati e i debitori o i creditori sono uniti da un interesse comune LE OBBLIGAZIONI Si tratta di un rapporto giuridico patrimoniale fra 2 o più parti, per il quale una parte (il debitore) è tenuta ad effettuare una determinata prestazione in favore di un’altra (il creditore)
  • 4. Il contenuto risulta dal titolo, cioè dalla fonte (art. 1173 c.c.) Clausola generale che si applica a tutti i rapporti obbligatori Comportamento secondo CORRETTEZZA (art. 1175 c.c.) CONTENUTO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
  • 5. LA PRESTAZIONE art. 1174 c.c. Carattere patrimoniale E’ suscettibile di valutazione economica Risponde ad un interesse del creditore L’intesse può anche essere non patrimoniale La valutazione economica può derivare anche dalla natura della controprestazione
  • 6. TIPI D’ OBBLIGAZIONE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE Sono obbligazioni di dare ed hanno per oggetto la consegna di somme di denaro. Nelle obbligazioni pecuniarie si applica il principio nominalistico, cioè si usa la moneta avente corso legale nello Stato ove ha luogo l’adempimento dell’obbligazione OBBLIGAZIONE FACOLTATIVA Il debitore ha la facoltà di liberarsi adempiendo ad un’altra obbligazione OBBLIGAZIONE COMULATIVA Obbligazione che contiene più prestazioni stabilite OBBLIGAZIONE ALTERNATIVA Il debitore deve prestare una certa obbligazione, ma può scegliere quale eseguire tra le disponibili. N.B.: diversa dall’obbligazione con facoltà alternativa OBBLIGAZIONI DIVISIBILI E INDIVISIBILI Divisibili per cose che si possono ripartire. Indivisibili per cose che non si possono ripartire OBBLIGAZIONI GENERICHE E DI SPECIE Generiche, dal momento che hanno per oggetto cose fungibili. Di specie, quando ci si obbliga a consegnare un oggetto individuato nella sua identità
  • 7. Definizione dell’adempimento L’esatta esecuzione della prestazione (diligenza del buon padre di famiglia / art. 1176 c.c.) Tempo dell’adempimento Le parti possono aver stabilito un termine. Nel caso in cui il tempo non sia stato specificato, il creditore può pretendere l’immediato adempimento. Altri tipi di termine stabiliscono un -Favor per debitore: il debitore può eseguire la prestazione anche prima della scadenza, ma il creditore non può pretendere la stessa prima del tempo. -Favor per creditore: quando questi può pretendere l’adempimento della prestazione da parte del debitore anche prima della scadenza accordata. -Favor per entrambi: quando sia il creditore che il debitore non possono pretendere, né ricevere la prestazione prima della scadenza. Luogo dell’adempimento Nel luogo stabilito dalle parti o in quello determinato dagli usi delle natura o della prestazione o da altre circostanze. In mancanza di tali presupposti, si osservano le seguenti indicazioni codicistiche: -Quando l’oggetto è una cosa, la consegna avviene presso il luogo in cui è nata l’obbligazione. -Quando l’oggetto è il denaro, la consegna avviene presso il domicilio del creditore. -Per ogni altra obbligazione l’adempimento avviene presso il domicilio del debitore. ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE Soggetti dell’adempimento Il debitore deve sempre eseguire la prestazione. L’art. 1180 c.c., in deroga a questo principio, prevede che un terzo estraneo al rapporto obbligatorio possa adempiere; ciò, purché la prestazione sia conforme agli obblighi che aveva assunto il debitore. Modalità dell’adempimento Il debitore deve eseguire integralmente la prestazione anche se, in presenza di accordo tra creditore e debitore, il creditore può accettare una prestazione diversa. In questo caso, l’obbligazione si estingue ad avvenuto adempimento della nuova prestazione.
  • 8. LA MORA CREDENDI Artt. 1206-1217 c.c. Fattispecie nella quale il creditore rifiuti, senza legittimo motivo, di ricevere il pagamento offertogli dal debitore, ovvero ometta di compiere gli atti preparatori per il ricevimento della prestazione EFFETTI DELLA MORA EFFETTI DELLA MORA -Il rischio della impossibilità sopravvenuta della prestazione resta in capo al creditore -Il debitore va risarcito dei danni derivanti dalla mora, nonché dalle spese sostenute per custodia e conservazione del bene -Il debitore non è più tenuto a corrispondere gli interessi ed i frutti della cosa che da lui non siano stati percepiti La mora credendi non estingue l’obbligazione. Per ottenere liberazione, il debitore dovrà procedere al deposito di res debita con successiva accettazione del creditore o convalida giudiziale COSTITUZIONE IN MORA COSTITUZIONE IN MORA Il debitore deve fare offerta di adempiere la prestazione al creditore in modo solenne, cioè per mezzo di pubblico ufficiale e nei modi previsti dalla legge
  • 9. NON IMPUTABILE AL DEBITORE L’inadempimento non è imputabile al debitore quando vi sia stata l’obiettiva ed assoluta impossibilità di eseguire la prestazione per fatti in nessun modo addebitabili all’obbligato. Se non è imputabile al debitore, la sopravvenuta impossibilità della prestazione, determina l’estinzione dell’obbligazione. INADEMPIMENTO PER DOLO Pur avendo la possibilità di adempire, egli ha omesso volontariamente di eseguire la prestazione INADEMPIMENTO PER COLPA Pur avendo l’intenzione di adempiere, egli ha agito con negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle regole. Il debitore inadempiente è tenuto al risarcimento del danno che comprende (art. 1223 c.c.) -DANNO EMERGENTE La spesa a carico del creditore a causa del danno subito - LUCRO CESSANTE (mancato guadagno) Il profitto che il creditore avrebbe potuto ricevere attraverso l’utilizzazione della prestazione - LIQUIDAZIONE DEL DANNO Rendere liquido, stabilire l’ammontare del danno INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI MANCATA O INESATTA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE IMPUTABILE AL DEBITORE L’inadempimento dà luogo a responsabilità quando è il debitore consapevole di essere tenuto ad una prestazione N.B.: La prova del danno resta a carico del creditore danneggiato. Nel caso in cui questi non riesca a provarlo nel suo preciso ammontare, il giudice potrà intimare una liquidazione secondo valutazione equitativa (art. 1226 c.c.)
  • 10. NOVAZIONE (art. 1230 c.c.) Accordo mediante il quale le parti costituiscono una nuova obbligazione facendo estinguere la preesistente Presupposto: l’obbligazione che si va ad estinguere non deve esser già stata adempiuta o lo è stata solo in parte La novazione può essere: 1. Oggettiva: la nuova obbligazione ha un oggetto o un titolo diverso da quella precedente 2. Soggettiva: sostituzione di un nuovo debitore a quello precedente, che viene liberato La novazione deve essere distinta dalla datio in solutum (prestazione in luogo dell’adempimento) art. 1197 c.c. REMISSIONE DEL DEBITO (art. 1236 c.c.) Atto unilaterale mediante il quale il creditore rinuncia volontariamente (espressamente o tacitamente) al proprio credito Presupposto: il creditore non deve aver ricevuto la prestazione CONFUSIONE (art. 1253 c.c.) Sussiste confusione quando nella stessa persona si uniscono la qualità del debitore e quella del creditore SEGUE… FATTI E ATTI ESTINTIVI Tutti gli atti o fatti distinti dall’adempimento di una obbligazione, con i quali si estingue un rapporto obbligatorio
  • 11. COMPENSAZIONE (art. 1241 c.c.) Ricorre compensazione allorquando due rapporti obbligatori, con i quali le parti sono obbligate l’una verso l’altra, vengono estinti. Può essere totale o parziale Presupposto: I rapporti obbligatori da cui derivano i rispettivi crediti e debiti devono avere diverso titolo e sono, perciò stesso, autonomi e distinti l’uno dall’altro. Tuttavia, i due soggetti devono essere reciprocamente obbligati, cioè l’uno è al contempo debitore e creditore nei confronti dell’altro La compensazione può essere: 1. Legale: viene decisa dalla legge ed i presupposti sono: due crediti certi, esigibili, liquidi ed omogenei (art. 1242 c.c.). Opera automaticamente;estingue dal giorno di coesistenza dei debiti 2. Giudiziale: viene decisa dal giudice ed i presupposti sono: due crediti, certi, esigibili, omogenei ma non liquidi • Volontaria: quando viene decisa attraverso un accordo tra le parti IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA per causa non imputabile al debitore (art. 1256 c.c.) • Nelle obbligazioni di fare si verifica allorquando è essenziale che l’obbligazione sia eseguita personalmente dal debitore e lo stesso si trova nell’impossibilità di adempiere (es. il musicista che si ammala e non può partecipare al concerto). • Nelle obbligazioni di dare si verifica quando l’obbligazione ha per oggetto un bene infungibile (es. quadro d’autore rovinato, mobile antico distrutto da un incendio, …)
  • 12. IL CASO SULLA NOVAZIONE Un artigiano, impegnatosi con un collezionista per il restauro di un mobile del Settecento, si accorda poi con l’altra parte per la sostituzione dell’obbligazione originaria con quella di consegnare un orologio antico. Se l’orologio viene sottratto durante una rapina, il cliente può ancora pretendere che l’antiquario restauri il mobile? RISPOSTA: Il cliente non può pretendere l’esecuzione della prestazione originaria se la prestazione che l’ha sostituita è divenuta impossibile
  • 13. IL CASO SULLA REMISSIONE Da alcuni anni il proprietario di un fondo non pretende il pagamento del canone di affitto. L’affittuario ritiene, pertanto, vi sia stata da parte del proprietario una rinuncia a tale diritto. La sua condizione è giuridicamente fondata? RISPOSTA: Il semplice fatto di non esercitare un diritto per un certo periodo di tempo non costituisce una rinuncia tacita, perché il titolare può riprendere ad esercitarlo successivamente, in qualsiasi momento
  • 14. IL CASO SULLA COMPENSAZIONE Un imprenditore ha con un Istituto di credito un debito derivante dal pagamento degli interessi per un prestito che ha ottenuto ed un credito con lo stesso, il quale deriva dal pagamento del canone di affitto di un locale di sua proprietà. A fine anno l’Istituto può limitarsi a pagare l’imprenditore la differenza tra il canone dovuto per l’affitto e gli interessi maturati sul prestito? RISPOSTA: Ricorrono qui gli estremi per la compensazione legale. L’Istituto di credito può legittimamente pagare al proprietario del locale solo la differenza tra il canone di affitto, che ha l’obbligo di pagare come debitore, e gli interessi, che ha diritto di ricevere come creditore
  • 15. IL CASO SULLA IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA Un orefice ha venduto un bracciale ad un cliente. Prima che lo stesso lo ritiri, alcuni ladri entrano nel negozio, lasciato incustodito per qualche attimo, e lo rubano. Il commerciante è responsabile nei confronti del cliente per l’inadempimento dell’obbligazione di consegna del gioiello venduto? RISPOSTA: Il furto in questione non libera affatto il venditore. Egli, infatti, non ha adottato alcuna misura idonea alla custodia del negozio. Proprio per questa ragione, lo stesso è obbligato a restituire all’acquirente la somma che ha pagato e a risarcirgli il danno subito
  • 16. LA CIRCOLAZIONE DEI CREDITI 1. CESSIONE DEI CREDITI Il diritto di credito è suscettibile di CIRCOLAZIONE (principio di cedibilità dei crediti presente all’art. 1260 c.c.) •Il creditore ha diritto di poter disporre ed alienare il credito verso il debitore (cessione a titolo gratuito/titolo oneroso) •Il creditore può DONARE, VENDERE, PERMUTARE il credito senza che alcuna autorizzazione gli pervenga dal debitore •L’atto di cessione è un contratto BILATERALE tra creditore cedente e cessionario acquirente, a titolo oneroso o gratuito, del credito Sussistono casi di INCEDIBILITA’: - espressi divieti di legge ex art. 1261 c.c. - convenzioni (pactum de non cedendo) SOGGETTI DELLA CESSIONE CREDITORE CEDENTE CEDENTE CESSIONARIO CESSIONARIO DEBITORE CEDUTO CEDUTO
  • 17. LA CIRCOLAZIONE DEI CREDITI 2. SURROGAZIONE Realizza una successione a titolo particolare nel lato attivo del rapporto obbligatorio, in base al quale il pagamento del terzo estingue l’obbligazione (deroga al disposto ex art. 1180 c.c.) Per volontà del creditore Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, dichiara espressamente di volerlo far subentrare nei propri diritti verso il debitore (s. per quietanza) Per volontà del debitore Il debitore, prendendo a mutuo una somma per pagare il creditore, può surrogare il mutuante nella posizione del creditore pagato (s. da prestito) Per disposizione di legge Fattispecie previste ex art. 1203 c.c. In esse la legge autorizza il terzo, il quale paghi debito altrui, a surrogarsi nei diritti del creditore, indipendentemente dalla volontà di debitore e creditore (s. legale)
  • 18. MODIFICAZIONI SOGGETTIVE NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO •Delegatio promittendi Il debitore delegante invita il terzo ad assumere l’obbligo •Delegatio solvendi Il debitore delegante ordina od invita il terzo delegato a pagare DELEGAZIONE DELEGAZIONE ESPROMISSIONE ESPROMISSIONE ACCOLLO ACCOLLO Operazione Trilaterale, la quale realizza la successione del debito mediante il coinvolgimento del debitore delegante, del creditore delegatario e del terzo delegato (che diventa nuovo debitore) Accordo intercorrente tra terzo e debitore, per il quale il primo assume il debito del secondo Contratto con il quale un terzo espromittente conviene con il creditore esprimissario di assumere il debito di un terzo espromesso Non c’è alcuna iniziativa spontanea del debitore, bensì del terzo espromittente. Può essere cumulativa Può essere interno o esterno, liberatorio o cumulativo
  • 19. ALTRI ATTI FONTI DI OBBLIGAZIONE Tali atti sono unilaterali ed idonei a far nascere effetti a contenuto obbligatorio a carico del soggetto che li pone in essere (PROMESSE UNILATERALI, per le quali il regime è di chiara tipicità; cfr. art. 1987 c.c.) Promessa di pagamento (o ricognizione di debito): consiste di una dichiarazione unilaterale astratta o titolata (a seconda che ci riferisca o meno al rapporto sottostante all’obbligazione). Solo parte della dottrina considera queste come fonti delle obbligazioni, giacché la loro rilevanza sussiste non tanto sul piano sostanziale, quanto su quello processuale (cfr. art. 1988 c.c.) Promessa al pubblico: il promittente fa al pubblico la promessa di una prestazione da rendersi in favore di colui il quale compia una determinata azione o si trovi in una determinata situazione. Il creditore di tale obbligazione, dunque, è indeterminato (e, tuttavia, successivamente determinabile) al momento in cui sorge il vincolo obbligatorio (cfr. art. 1990 c.c.; revoca ammessa solo per giusta causa)
  • 20. ALTRI FATTI FONTI DI OBBLIGAZIONE Gestione d’affari: Si verifica nel caso in cui Tizio, pur senza esservi obbligato, assuma in modo consapevole la gestione di altrui affare. In tal caso, il gestore può agire tanto spendendo il proprio nome, quanto utilizzando quello del soggetto nel cui interesse gestisce l’affare. Una volta sorta l’obbligazione, essa deve continuare fino al momento in cui l’interessato non sia in grado di provvedervi da sé (si veda art. 2028 c.c.). Pagamenti dell’indebito: L’esecuzione di una prestazione o di un pagamento privo di giustificazione (ossia privo di titolo contrattuale o extracontrattuale) costituisce indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c. In tali casi, e allorquando chi ha ricevuto il pagamento fosse in malafede, il soggetto che ha adempiuto può ripetere quanto pagato, tutti i frutti, gli interessi maturati dal giorno del pagamento. Qualora, invece, adempie alla prestazione colui il quale creda per errore scusabile di essere il debitore, si verifica indebito soggettivo.
  • 21. Obbligazione naturale Obbligazione naturale: : Obbligazioni che trovano il loro fondamento in doveri morali o sociali Obbligazioni che trovano il loro fondamento in doveri morali o sociali generalmente riconosciuti come tali. Non si applicano in tal sede le regole generalmente riconosciuti come tali. Non si applicano in tal sede le regole dell’indebito. dell’indebito. Arricchimento senza causa Arricchimento senza causa: : Strumento di difesa residuale e sussidiario in favore di colui che, subito un Strumento di difesa residuale e sussidiario in favore di colui che, subito un danno, non possa esperire altre azioni in sua tutela (cfr. art. 2042 c.c.); Tale danno, non possa esperire altre azioni in sua tutela (cfr. art. 2042 c.c.); Tale azione è proponibile solo quando l’arricchimento di un altro soggetto sia il azione è proponibile solo quando l’arricchimento di un altro soggetto sia il risultato di quel pregiudizio in menzione o di una diminuzione risultato di quel pregiudizio in menzione o di una diminuzione patrimoniale subita. patrimoniale subita.
  • 22. MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE AZIONE SURROGATORIA AZIONE SURROGATORIA Art. 2900 c.c. Art. 2900 c.c. •Consente al creditore di esercitare i diritti e le azioni, spettanti al proprio debitore, che questi trascura di esercitare. •I presupposti affinché essa si verifichi sono l’inerzia del debitore e la diminuzione del patrimonio •Possono essere esercitati solo diritti ed azioni a contenuto patrimoniale •Nel corso dell’azione il creditore agisce per il proprio interesse, m a sempre in nome del suo debitore AZIONE REVOCATORIA AZIONE REVOCATORIA Artt. 2901-2904 c.c. Artt. 2901-2904 c.c. Ha lo scopo di far dichiarare inefficaci nei confronti del creditore gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle ragioni dello stesso creditore. Presupposti: -Pregiudizio a carico del creditore -Malafede del debitore -Malafede dell’acquirente L’azione non invalida l’atto di disposizione, ma lo rende inefficace solo per se medesimo (Inopponibilità) SEQUESTRO CONSERVATIVO SEQUESTRO CONSERVATIVO Artt. 2905-2906 c.c. Artt. 2905-2906 c.c. E’ una misura cautelare che ha l’effetto di vincolare uno o più beni del debitore alla garanzia del creditore e di impedirne, quindi, ogni atto di disposizione. Esso è chiesto dal creditore quando ha il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito Si crea, in tal modo, un vincolo di indisponibilità a carico del debitore e, dunque, un’inefficacia relativa nei confronti del solo creditore sequestrante
  • 23. PRIVILEGIO PRIVILEGIO Art. 2745 c.c. e segg. Art. 2745 c.c. e segg. E’ accordato dalla legge ad alcuni crediti in considerazione della loro natura. Generale: si esercita su tutti i beni mobili del debitore Speciale: si esercita su determinati beni mobili o immobili PEGNO PEGNO Art. 2784 c.c. e segg. Art. 2784 c.c. e segg. E’ un diritto reale di garanzia. Esso si costituisce mediante contratto e si perfeziona con la consegna della cosa IPOTECA IPOTECA Art. 2808 c.c./2852 e segg. Art. 2808 c.c./2852 e segg. E’ un diritto reale di garanzia. Può essere Legale: quando deriva da una disposizione di legge Giudiziale: quando deriva da una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro o da altro provvedimento giudiziale Volontaria: quando deriva da un contratto o da una dichiarazione unilaterale LE CAUSE DI PRELAZIONE La legge offre al creditore il diritto di essere soddisfatto prima di chiunque altro