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Adele Intini
Riferimenti normativi:
 L. 7 marzo 1996, n. 108, “Disposizioni in materia di usura»
 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, “Codice del consumo”
 D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai
contratti di credito ai consumatori”
 D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 11 - che recepisce la Dir. 2007/64/CE sui servizi di
pagamento (Payment Services Directive – PSD)
 D.Lgs 19 settembre 2012, n. 169 – modifica 141 / 2010 2
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
e successive modificazioni
 TITOLO II - BANCHE
 Capo I - Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio
 TITOLO VI - TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI
CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI
 Capo I - Operazioni e servizi bancari e finanziari (artt.115-120)
 Capo II – Credito ai consumatori (artt. 121-126)
 Capo II bis – Servizi di pagamento (artt. 126 bis-126 n0vies)
 Capo III – Regole e controlli (artt. 127 – 128 ter)
Codice Civile
Testo Unico
Bancario
(TUB)
Credito al consumo
 Il credito al consumo si caratterizza per il fatto che
non serve per sostenere investimenti, ma solo per
finanziare la spesa corrente delle famiglie.
3
 Con credito al consumo si
intendono tutte quelle attività di
finanziamento delle persone
fisiche e delle famiglie che hanno
lo scopo di sostenere i consumi o
di dilazionare o rateizzare i
pagamenti.
Soggetti autorizzati a
concedere il credito al consumo :
 Banche = soggetti cui compete l’esercizio
congiunto dell’attività di raccolta di risparmio tra il
pubblico e dell’attività di concessione del credito
(art. 10 TUB)
 Intermediari finanziari = soggetti iscritti
nell’apposito albo, che esercitano nei confronti
del pubblico in via professionale l'attività di
concessione di finanziamenti, ed altre attività per
cui siano espressamente autorizzati
(ex artt. 106-107 TUB)
 http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_naz/TUB_ottobre_2012.pdf
4
DLgs 13 agosto 2010 n. 141
 pubblicato il 4 settembre 2010
 entrato in vigore a decorrere dal 1° giugno 2011,
 attuativo della Dir. UE n. 48/2008, che riforma la
disciplina del credito al consumo
 ha modificato il D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 -TUB
 Il decreto prevede l'istituzione di un albo unico degli
intermediari finanziari che esercitano nei confronti del
pubblico l'attività di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma e ne affida la tenuta alla Banca d'Italia.
5
TUB – TITOLO VI - Capo II - Credito ai consumatori
Art. 121 - Contratti
 “contratto di credito” indica il contratto con cui un
finanziatore concede o si impegna a concedere a un
consumatore un credito sotto forma di dilazione di
pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;
 “contratto di credito collegato” indica un contratto di credito
finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene
o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una
delle seguenti condizioni:
 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore
del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel
contratto di credito;
6
Articolo 122 – TUB - ambito di applicazione
 sono finanziamenti a titolo oneroso (anche conclusi per
tramite di un intermediario – agente o mediatore)
 di importo compreso tra 200 euro e 75.000 euro, anche
se frazionati e concessi attraverso più contratti, e
riconducibili a una medesima operazione economica;
 di scadenza convenuta tra le parti (mediamente 12-72
mesi – normalmente rateale, con rate mensili)
crediti personali
ad es. Prestiti personali e
Cessione del quinto dello stipendio
Credito revolving su carta di credito
credito finalizzato
7
Non si applica la disciplina del credito al consumo:
 finanziamenti di importo inferiore a 200 € e superiore a 75.000 €
 finanziamenti destinati all’acquisto di diritti di proprietà su beni
immobili (terreni e abitazioni)
 finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una
durata superiore a cinque anni (che sono trattati con la disciplina del
mutuo ipotecario)
 contratti di locazione che escludono il riscatto finale del bene
 finanziamenti concessi per la negoziazione di titoli
 finanziamenti concessi per l’esercizio d’impresa incluso il
microcredito
 prestiti/dilazioni a titolo gratuito (senza interessi e oneri diversi)
 contratti che hanno a oggetto lo sconfinamento
 alcune tipologie di carte di credito (charge = a saldo)
8
9
Comesiottiene
Il prestito personale
• non è subordinato all’acquisto di un bene o di
un servizio e non c’è vincolo di destinazione
• se si fornisce all’Istituto finanziario un
preventivo controfirmato dal negoziante è
possibile ottenere dei tassi più vantaggiosi
• non vi è alcun rapporto tra contratto di credito
e contratto di compravendita né vi è un
rapporto di collaborazione tra venditore e
finanziatore.
• Le condizioni agevolate possono essere
riconosciute per:
• Arredamento
• Ristrutturazione
• Matrimonio
• Spese mediche
• Viaggi
•…
• CANALE DISTRIBUTIVO
• Direttamente alle banche, istituti finanziari,
il web, dove il vantaggio è costituito dal fatto
che le offerte sono numerose, più facilmente
comparabili e hanno tempi di erogazione più
brevi.
Il prestito finalizzato
• si ottiene direttamente presso i punti
vendita di beni e/o servizi ed
è strettamente legato all'acquisto che si
effettua.
• si paga a rate il prezzo di quello che si
vuole acquistare (il denaro prestato dalla
finanziaria non viene accreditato al
cliente ma alla società che vende il
bene/servizio per cui si richiede il
finanziamento).
• CANALE DISTRIBUTIVO
• gli esercenti, che tendono a
convenzionarsi con più finanziarie,
privilegiando quelle che offrono le
commissioni più elevate e/o che
presentano maglie più larghe nella
concessione del credito. A loro volta le
finanziarie si rivolgono agli esercenti in
grado di veicolare i flussi di credito
maggiore, e possibilmente di buona
qualità.
10
Comesiottiene
Il prestito personale
• DOCUMENTI busta paga, la
dichiarazione dei redditi o il cedolino
della pensione nel caso di lavoratori
dipendenti, autonomi o di
pensionati
• IMPORTI di solito non superano
i 30.000 euro e la restituzione della
somma può variare da 12 a 120
mesi.
• GARANZIE: Viene richiesta la
presenza di un coobbligato, che
condivide la responsabilità del
credito, o di un fideiussore,
solitamente un familiare del
debitore, che si assume le
responsabilità in caso di
inadempimento.
Il prestito finalizzato
• DOCUMENTI carta di identità,
codice fiscale e raramente la busta
paga
• IMPORTI il valore della merce
acquistata
• GARANZIE non vengono chieste
La cessione del quinto
• può essere richiesta da
• dipendenti pubblici o statali;
• dipendenti privati;
• Pensionati
• con contratto a tempo indeterminato ed un’anzianità lavorativa minima
• il rimborso delle rate non viene effettuato dal richiedente bensì dal suo datore di
lavoro (o dall’istituto previdenziale nel caso di pensionati) e il relativo importo è
trattenuto direttamente dal netto in busta paga (o dalla pensione)
• l’azienda presso cui il richiedente lavora deve soddisfare alcuni criteri di
ammissibilità (ad es. un numero minimo di dipendenti, un capitale sociale superiore
ad un minimo stabilito, etc.)
• L’ammontare massimo del prestito dipende direttamente da:
• anni di anzianità lavorativa;
• TFR cumulato;
• importo della retribuzione o della pensione mensile.
• GARANZIE : non richieste: è garanzia il TFR maturato dal dipendente
• Qualora si verifichino la cessazione del rapporto di lavoro, o la sospensione o
riduzione dello stipendio (così come nel caso di ritardato pagamento), l’Istituto
finanziatore potrà considerare risolto il contratto, e rivalersi sul TFR 11
Il TUB e la tutela del mercato del credito
TITOLO VI - TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI
CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI
Il TUB fissa delle regole in tema di trasparenza e pubblicità
delle condizioni applicate nei contratti con la clientela, in
fase precontrattuale
Fissa inoltre i criteri e le regole per la vigilanza e il controllo,
per le fasi della stipulazione e dell’esecuzione del contratto
12
Articolo 123 - TUB - Pubblicità
gli annunci pubblicitari devono essere redatti in forma chiara,
concisa e graficamente evidenziata con l’impiego di un
esempio rappresentativo e riportare:
a) il tasso d’interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese
nel costo totale del credito;
b) l’importo totale del credito;
c) il TAEG;
d) l’esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito
o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali
servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in
anticipo;
e) la durata del contratto, se determinata;
f) se determinabile in anticipo, l’importo totale dovuto dal consumatore,
nonché l’ammontare delle singole rate.
13
Articolo 124 TUB - Obblighi precontrattuali
 Il finanziatore o l’intermediario del credito, forniscono al
consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da
un’offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire
il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine
di prendere una decisione informata e consapevole in merito
alla conclusione di un contratto di credito.
 Le informazioni devono essere fornite su supporto cartaceo o
su altro supporto durevole e rispettare le “Informazioni
europee di base sul credito ai consumatori”.
 IEBCC = Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori
 SECCI = Standard European Consumer Credit Information
14
 I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è
consegnato ai clienti.
 I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e
condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli
eventuali maggiori oneri in caso di mora.
 Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è
nullo e sono nulle e si considerano non apposte le clausole
che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i
clienti di quelli pubblicizzati.
 il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto
cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione
completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto.
Articolo 125 bis e 117 – TUB
Contratti e comunicazioni
15
TAN E TAEG
 TAN = “tasso nominale annuo” = tasso di riferimento o
costo del denaro, espresso in %
 TAEG = “tasso annuo effettivo globale” = indice, espresso
in %, del costo complessivo del finanziamento, calcolato
su base annua in relazione alla durata del finanziamento
ed alla periodicità delle rate. Include anche gli oneri
obbligatori inerenti al finanziamento.
Il Taeg deve essere inserito nel contratto e nel documento
informativo precontrattuale che devono essere
consegnati al cliente.
16
modalità di rimborso: la rata
 La rata è la somma che il consumatore versa alla banca o
all’intermediario finanziario per la restituzione del prestito.
 È composta di una quota capitale, a titolo di restituzione del
prestito, e di una quota interessi, in ragione dell’applicazione del
tasso di interesse praticato.
 Il rimborso avviene secondo cadenze temporali determinate dalle
parti; di regola le rate sono mensili
 In genere la modalità di erogazione del prestito personale avviene
con immissione di liquidità direttamente sul conto corrente del
richiedente. Allo stesso modo, il rimborso viene gestito tramite
pagamento delle rate direttamente dal conto corrente o, in alcuni
casi, tramite l’emissione di bollettini postali.
 Il rimborso/pagamento del credito finalizzato di quanto dovuto può
essere effettuato con addebito in un conto bancario preautorizzato
dal titolare (RID)
17
Recesso del consumatore
 Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro
quattordici giorni dalla sua conclusione, dandone
comunicazione al finanziatore.
 Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte,
restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al
momento della restituzione.
 Nei contratti a tempo indeterminato il recesso può essere
esercitato in qualsiasi momento, senza penalità né spese, salvo
preavviso di un mese
 Può recedere dando un preavviso di due mesi
 Può sospendere il credito per giusta causa
Recesso del finanziatore
18
Oneri inclusi nel TAEG
a norma del DLgs n. 141 13/08/2010 gli oneri che si sommano al TAN
per comporre il TAEG sono :
 assicurazioni obbligatorie
 spese di istruttoria della pratica
 commissioni d’incasso
 l'eventuale compenso riconosciuto dal cliente ad un intermediario del
credito per l'ottenimento del finanziamento
 i costi delle polizze assicurative che costituiscono requisito necessario
per ottenere il credito o ottenerlo a specifiche condizioni
 oneri fiscali (come ad esempio l'imposta di bollo sui contratti, pari a
16,00 €, applicata sulla prima rata)
 Non sono compresi gli eventuali oneri notarili (per finanziamenti
garantiti da ipoteca quali i mutui casa), interessi di mora e altri oneri
connessi all’eventuale inadempimento del contratto.
19
Estinzione anticipata
 è sempre possibile estinguere il prestito anticipatamente
rispetto al termine concordato.
Al cliente che sceglie di esercitare questa opzione verrà
richiesto di rimborsare il capitale residuo ancora dovuto,
maggiorato di una penale che, per legge, non può essere
superiore all’1% dell’importo finanziato.
se il contratto non specifica qual è l’importo del capitale
residuo dopo ciascuna rata di rimborso, si deve intendere
come capitale residuo la somma del valore attuale di
tutte le rate non ancora scadute alla data del rimborso
anticipato.
20
La Risoluzione per inadempimento
 Art. 1525 Codice civile (inadempimento del compratore:
 “Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di
una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo,
non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il
compratore conserva il beneficio del termine
relativamente alle rate successive”.
 Art. 1455, Codice civile “il contratto non si può risolvere
se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa
importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”.
21
“Il cattivo pagatore”
 chi ritarda il pagamento od anche chi non paga affatto un
debito
 Il finanziatore invia solleciti di pagamento
 iscrizione al registro dei cattivi pagatori (CRIF), gestito ed
aggiornato dalla Banca d’Italia attraverso i SIC (Sistemi
Informazioni Creditizie)
 L’iscrizione al registro avviene al momento dell’insolvenza
anche di una sola rata dovuta dal piano di restituzione del
debito.
 La durata dell’iscrizione è pari ad un anno dall’estinzione del
debito.
 in caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni
devono essere cancellate
22
Riscossione coattiva
 insieme delle procedure per il recupero dei crediti:
 dai solleciti fino al decreto ingiuntivo, un atto tramite il
quale un giudice ordina al debitore di adempiere
all’obbligo assunto.
 Il ritardato pagamento di una rata genera un costo
(interesse di mora) da corrispondere al finanziatore. Si
tratta di una maggiorazione del tasso di interesse che è
esplicitata dalle condizioni contrattuali
 Nel contratto sono indicate le condizioni (spese, interessi
di mora) applicate.
23
La risoluzione del contratto per
inadempimento del fornitore
 Nei contratti di credito collegati, o finalizzati, in caso di
inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei
servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la
costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla
risoluzione del contratto di credito.
 Il finanziatore rimborsa al consumatore le rate già pagate,
nonché ogni altro onere eventualmente applicato.
 Il finanziatore ha il diritto di ripetere gli importi nei
confronti del fornitore .
24

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Credito al consumo

  • 2. Riferimenti normativi:  L. 7 marzo 1996, n. 108, “Disposizioni in materia di usura»  D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, “Codice del consumo”  D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori”  D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 11 - che recepisce la Dir. 2007/64/CE sui servizi di pagamento (Payment Services Directive – PSD)  D.Lgs 19 settembre 2012, n. 169 – modifica 141 / 2010 2 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni  TITOLO II - BANCHE  Capo I - Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio  TITOLO VI - TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI  Capo I - Operazioni e servizi bancari e finanziari (artt.115-120)  Capo II – Credito ai consumatori (artt. 121-126)  Capo II bis – Servizi di pagamento (artt. 126 bis-126 n0vies)  Capo III – Regole e controlli (artt. 127 – 128 ter) Codice Civile Testo Unico Bancario (TUB)
  • 3. Credito al consumo  Il credito al consumo si caratterizza per il fatto che non serve per sostenere investimenti, ma solo per finanziare la spesa corrente delle famiglie. 3  Con credito al consumo si intendono tutte quelle attività di finanziamento delle persone fisiche e delle famiglie che hanno lo scopo di sostenere i consumi o di dilazionare o rateizzare i pagamenti.
  • 4. Soggetti autorizzati a concedere il credito al consumo :  Banche = soggetti cui compete l’esercizio congiunto dell’attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e dell’attività di concessione del credito (art. 10 TUB)  Intermediari finanziari = soggetti iscritti nell’apposito albo, che esercitano nei confronti del pubblico in via professionale l'attività di concessione di finanziamenti, ed altre attività per cui siano espressamente autorizzati (ex artt. 106-107 TUB)  http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_naz/TUB_ottobre_2012.pdf 4
  • 5. DLgs 13 agosto 2010 n. 141  pubblicato il 4 settembre 2010  entrato in vigore a decorrere dal 1° giugno 2011,  attuativo della Dir. UE n. 48/2008, che riforma la disciplina del credito al consumo  ha modificato il D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 -TUB  Il decreto prevede l'istituzione di un albo unico degli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e ne affida la tenuta alla Banca d'Italia. 5
  • 6. TUB – TITOLO VI - Capo II - Credito ai consumatori Art. 121 - Contratti  “contratto di credito” indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;  “contratto di credito collegato” indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:  1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;  2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito; 6
  • 7. Articolo 122 – TUB - ambito di applicazione  sono finanziamenti a titolo oneroso (anche conclusi per tramite di un intermediario – agente o mediatore)  di importo compreso tra 200 euro e 75.000 euro, anche se frazionati e concessi attraverso più contratti, e riconducibili a una medesima operazione economica;  di scadenza convenuta tra le parti (mediamente 12-72 mesi – normalmente rateale, con rate mensili) crediti personali ad es. Prestiti personali e Cessione del quinto dello stipendio Credito revolving su carta di credito credito finalizzato 7
  • 8. Non si applica la disciplina del credito al consumo:  finanziamenti di importo inferiore a 200 € e superiore a 75.000 €  finanziamenti destinati all’acquisto di diritti di proprietà su beni immobili (terreni e abitazioni)  finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni (che sono trattati con la disciplina del mutuo ipotecario)  contratti di locazione che escludono il riscatto finale del bene  finanziamenti concessi per la negoziazione di titoli  finanziamenti concessi per l’esercizio d’impresa incluso il microcredito  prestiti/dilazioni a titolo gratuito (senza interessi e oneri diversi)  contratti che hanno a oggetto lo sconfinamento  alcune tipologie di carte di credito (charge = a saldo) 8
  • 9. 9 Comesiottiene Il prestito personale • non è subordinato all’acquisto di un bene o di un servizio e non c’è vincolo di destinazione • se si fornisce all’Istituto finanziario un preventivo controfirmato dal negoziante è possibile ottenere dei tassi più vantaggiosi • non vi è alcun rapporto tra contratto di credito e contratto di compravendita né vi è un rapporto di collaborazione tra venditore e finanziatore. • Le condizioni agevolate possono essere riconosciute per: • Arredamento • Ristrutturazione • Matrimonio • Spese mediche • Viaggi •… • CANALE DISTRIBUTIVO • Direttamente alle banche, istituti finanziari, il web, dove il vantaggio è costituito dal fatto che le offerte sono numerose, più facilmente comparabili e hanno tempi di erogazione più brevi. Il prestito finalizzato • si ottiene direttamente presso i punti vendita di beni e/o servizi ed è strettamente legato all'acquisto che si effettua. • si paga a rate il prezzo di quello che si vuole acquistare (il denaro prestato dalla finanziaria non viene accreditato al cliente ma alla società che vende il bene/servizio per cui si richiede il finanziamento). • CANALE DISTRIBUTIVO • gli esercenti, che tendono a convenzionarsi con più finanziarie, privilegiando quelle che offrono le commissioni più elevate e/o che presentano maglie più larghe nella concessione del credito. A loro volta le finanziarie si rivolgono agli esercenti in grado di veicolare i flussi di credito maggiore, e possibilmente di buona qualità.
  • 10. 10 Comesiottiene Il prestito personale • DOCUMENTI busta paga, la dichiarazione dei redditi o il cedolino della pensione nel caso di lavoratori dipendenti, autonomi o di pensionati • IMPORTI di solito non superano i 30.000 euro e la restituzione della somma può variare da 12 a 120 mesi. • GARANZIE: Viene richiesta la presenza di un coobbligato, che condivide la responsabilità del credito, o di un fideiussore, solitamente un familiare del debitore, che si assume le responsabilità in caso di inadempimento. Il prestito finalizzato • DOCUMENTI carta di identità, codice fiscale e raramente la busta paga • IMPORTI il valore della merce acquistata • GARANZIE non vengono chieste
  • 11. La cessione del quinto • può essere richiesta da • dipendenti pubblici o statali; • dipendenti privati; • Pensionati • con contratto a tempo indeterminato ed un’anzianità lavorativa minima • il rimborso delle rate non viene effettuato dal richiedente bensì dal suo datore di lavoro (o dall’istituto previdenziale nel caso di pensionati) e il relativo importo è trattenuto direttamente dal netto in busta paga (o dalla pensione) • l’azienda presso cui il richiedente lavora deve soddisfare alcuni criteri di ammissibilità (ad es. un numero minimo di dipendenti, un capitale sociale superiore ad un minimo stabilito, etc.) • L’ammontare massimo del prestito dipende direttamente da: • anni di anzianità lavorativa; • TFR cumulato; • importo della retribuzione o della pensione mensile. • GARANZIE : non richieste: è garanzia il TFR maturato dal dipendente • Qualora si verifichino la cessazione del rapporto di lavoro, o la sospensione o riduzione dello stipendio (così come nel caso di ritardato pagamento), l’Istituto finanziatore potrà considerare risolto il contratto, e rivalersi sul TFR 11
  • 12. Il TUB e la tutela del mercato del credito TITOLO VI - TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI Il TUB fissa delle regole in tema di trasparenza e pubblicità delle condizioni applicate nei contratti con la clientela, in fase precontrattuale Fissa inoltre i criteri e le regole per la vigilanza e il controllo, per le fasi della stipulazione e dell’esecuzione del contratto 12
  • 13. Articolo 123 - TUB - Pubblicità gli annunci pubblicitari devono essere redatti in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l’impiego di un esempio rappresentativo e riportare: a) il tasso d’interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito; b) l’importo totale del credito; c) il TAEG; d) l’esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo; e) la durata del contratto, se determinata; f) se determinabile in anticipo, l’importo totale dovuto dal consumatore, nonché l’ammontare delle singole rate. 13
  • 14. Articolo 124 TUB - Obblighi precontrattuali  Il finanziatore o l’intermediario del credito, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.  Le informazioni devono essere fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e rispettare le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”.  IEBCC = Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori  SECCI = Standard European Consumer Credit Information 14
  • 15.  I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.  I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.  Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo e sono nulle e si considerano non apposte le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.  il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Articolo 125 bis e 117 – TUB Contratti e comunicazioni 15
  • 16. TAN E TAEG  TAN = “tasso nominale annuo” = tasso di riferimento o costo del denaro, espresso in %  TAEG = “tasso annuo effettivo globale” = indice, espresso in %, del costo complessivo del finanziamento, calcolato su base annua in relazione alla durata del finanziamento ed alla periodicità delle rate. Include anche gli oneri obbligatori inerenti al finanziamento. Il Taeg deve essere inserito nel contratto e nel documento informativo precontrattuale che devono essere consegnati al cliente. 16
  • 17. modalità di rimborso: la rata  La rata è la somma che il consumatore versa alla banca o all’intermediario finanziario per la restituzione del prestito.  È composta di una quota capitale, a titolo di restituzione del prestito, e di una quota interessi, in ragione dell’applicazione del tasso di interesse praticato.  Il rimborso avviene secondo cadenze temporali determinate dalle parti; di regola le rate sono mensili  In genere la modalità di erogazione del prestito personale avviene con immissione di liquidità direttamente sul conto corrente del richiedente. Allo stesso modo, il rimborso viene gestito tramite pagamento delle rate direttamente dal conto corrente o, in alcuni casi, tramite l’emissione di bollettini postali.  Il rimborso/pagamento del credito finalizzato di quanto dovuto può essere effettuato con addebito in un conto bancario preautorizzato dal titolare (RID) 17
  • 18. Recesso del consumatore  Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione al finanziatore.  Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione.  Nei contratti a tempo indeterminato il recesso può essere esercitato in qualsiasi momento, senza penalità né spese, salvo preavviso di un mese  Può recedere dando un preavviso di due mesi  Può sospendere il credito per giusta causa Recesso del finanziatore 18
  • 19. Oneri inclusi nel TAEG a norma del DLgs n. 141 13/08/2010 gli oneri che si sommano al TAN per comporre il TAEG sono :  assicurazioni obbligatorie  spese di istruttoria della pratica  commissioni d’incasso  l'eventuale compenso riconosciuto dal cliente ad un intermediario del credito per l'ottenimento del finanziamento  i costi delle polizze assicurative che costituiscono requisito necessario per ottenere il credito o ottenerlo a specifiche condizioni  oneri fiscali (come ad esempio l'imposta di bollo sui contratti, pari a 16,00 €, applicata sulla prima rata)  Non sono compresi gli eventuali oneri notarili (per finanziamenti garantiti da ipoteca quali i mutui casa), interessi di mora e altri oneri connessi all’eventuale inadempimento del contratto. 19
  • 20. Estinzione anticipata  è sempre possibile estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato. Al cliente che sceglie di esercitare questa opzione verrà richiesto di rimborsare il capitale residuo ancora dovuto, maggiorato di una penale che, per legge, non può essere superiore all’1% dell’importo finanziato. se il contratto non specifica qual è l’importo del capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso, si deve intendere come capitale residuo la somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data del rimborso anticipato. 20
  • 21. La Risoluzione per inadempimento  Art. 1525 Codice civile (inadempimento del compratore:  “Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive”.  Art. 1455, Codice civile “il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”. 21
  • 22. “Il cattivo pagatore”  chi ritarda il pagamento od anche chi non paga affatto un debito  Il finanziatore invia solleciti di pagamento  iscrizione al registro dei cattivi pagatori (CRIF), gestito ed aggiornato dalla Banca d’Italia attraverso i SIC (Sistemi Informazioni Creditizie)  L’iscrizione al registro avviene al momento dell’insolvenza anche di una sola rata dovuta dal piano di restituzione del debito.  La durata dell’iscrizione è pari ad un anno dall’estinzione del debito.  in caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni devono essere cancellate 22
  • 23. Riscossione coattiva  insieme delle procedure per il recupero dei crediti:  dai solleciti fino al decreto ingiuntivo, un atto tramite il quale un giudice ordina al debitore di adempiere all’obbligo assunto.  Il ritardato pagamento di una rata genera un costo (interesse di mora) da corrispondere al finanziatore. Si tratta di una maggiorazione del tasso di interesse che è esplicitata dalle condizioni contrattuali  Nel contratto sono indicate le condizioni (spese, interessi di mora) applicate. 23
  • 24. La risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore  Nei contratti di credito collegati, o finalizzati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito.  Il finanziatore rimborsa al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato.  Il finanziatore ha il diritto di ripetere gli importi nei confronti del fornitore . 24