Cenni storici e normativi sulle imprese cooperative.
Il documento fa parte degli incontri di promozione cooperativa organizzati dalla Cooperativa Sociale La Garganta dell'Aquila.
Inquadramento Giuridico della Responsabilità Civile e della Responsabilità Pr...Fabrizio Callarà
"Inquadramento Giuridico della Responsabilità Civile e della Responsabilità Professionale" di Roberta Pizzini Responsabile Ufficio Sinistri - Giornata di Aggiornamento professionale organizzato da AEC Underwriting Agenzia di Assicurazione e Riassicurazione SpA Lloyd's Correspondent - Agenzia di sottoscrizione indipendente dedicata al collocamento dei "Rischi Professionali" sul mercato internazionale
Cenni storici e normativi sulle imprese cooperative.
Il documento fa parte degli incontri di promozione cooperativa organizzati dalla Cooperativa Sociale La Garganta dell'Aquila.
Inquadramento Giuridico della Responsabilità Civile e della Responsabilità Pr...Fabrizio Callarà
"Inquadramento Giuridico della Responsabilità Civile e della Responsabilità Professionale" di Roberta Pizzini Responsabile Ufficio Sinistri - Giornata di Aggiornamento professionale organizzato da AEC Underwriting Agenzia di Assicurazione e Riassicurazione SpA Lloyd's Correspondent - Agenzia di sottoscrizione indipendente dedicata al collocamento dei "Rischi Professionali" sul mercato internazionale
L'azienda. Presentazione sintetica. Diego Piselli.DIEGO PISELLI
Una presentazione sintetica sull'azienda e sul suo trasferimento (sorte dei debiti e dei crediti, sorte dei contratti,).
Cenni ad affitto e usufrutto di azienda.
Le società per azioni. costituzione e conferimentiDIEGO PISELLI
Una presentazione generale sulla costituzione delle società per azioni, i conferimenti e gli acquisti pericolosi, aggiornata fino al decreto competitività 91/2014
L'azienda. Presentazione sintetica. Diego Piselli.DIEGO PISELLI
Una presentazione sintetica sull'azienda e sul suo trasferimento (sorte dei debiti e dei crediti, sorte dei contratti,).
Cenni ad affitto e usufrutto di azienda.
Le società per azioni. costituzione e conferimentiDIEGO PISELLI
Una presentazione generale sulla costituzione delle società per azioni, i conferimenti e gli acquisti pericolosi, aggiornata fino al decreto competitività 91/2014
L'impresa e le categorie di imprenditoriDIEGO PISELLI
Una presentazione generale sull'impresa e sulle categorie di imprenditori, con qualche citazione di sentenze recenti e riferimenti alla legge fallimentare.
Gli aspetti dello statuto dell'imprenditoreDIEGO PISELLI
Presentazione molto dettagliata relativa ai diversi aspetti dello statuto dell'imprenditore: dalla pubblicità attraverso il Registro delle Imprese, agli ausiliari dell'imprenditore alle procedure concorsuali
La lezione, nell'ambito del Corso Forma.Tempo "Retail 4.0", si concentra sugli aspetti di diritto commerciale, civile e del lavoro più rilevanti per gli operatori dell'e commerce.
Convegno - Thailandia, meta di business, non solo di turismo - Avv. Edoardo E...Edoardo E. Artese
Slide del convengo avente ad oggetto le ipotesi di business in Thailandia, organizzato il giorno 28 giugno 2019 presso la Sala Consiliare del Municipio V di Milano, relative all'intervento dell'Avv. Edoardo E. Artese "Cenni societari in Thailandia, fra realtà e falsi miti"
Convegno - Thailandia, meta di business, non solo di turismo, dott. Riccardo ...Edoardo E. Artese
Slide del convengo avente ad oggetto le ipotesi di business in Thailandia, organizzato il giorno 28 giugno 2019 presso la Sala Consiliare del Municipio V di Milano, relative all'intervento del dott. Riccardo Tassan Solet "il contratto di agenzia"
Dalla Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali una Guida completa per la vendita e l'acquisto della casa. Inoltre è comprensiva di un utile dizionario dei termini tecnici immobiliari.
DIRITTO SOCIETARIO RIFORMATO Dal Codice Civile in materia di Diritto Societario 2003 e successive modifiche
Le Società di Capitali – Società per azioni dalla costituzione ai conferimenti
PARTE I
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms.
The document discusses the benefits of meditation for reducing stress and anxiety. Regular meditation practice can help calm the mind and body by lowering heart rate and blood pressure. Making meditation a part of a daily routine, even if just 10-15 minutes per day, can have mental and physical health benefits over time by helping people feel more relaxed and better able to handle life's stresses.
Una particola branca della teoria economica studia l’interessante tema di come il policy-maker dovrebbe agire. È questa la cosiddetta teoria normativa della politica economica. Le questioni sollevate dai teorici normativi sono generalmente relative a pochi temi principali. Es.: Intervenire nell’economia o limitare i propri interventi lasciando il mercato libero di agire?
Una seconda branca della teoria economica studia in che modo i policy-maker agiscono nella realtà. È questa la cosiddetta teoria positiva della politica economica. Essa tenta di individuare le ragioni per le quali i policy-maker agiscono in un determinato modo. Es.: vincoli istituzionali, convinzioni di natura teorica ecc…
Olimpiadi 1936:evento sportivo o politico?Ugo_Fantozzi
INDICE
1. Introduzione
2. Storia delle Olimpiadi - Berlino 1936
3. Friedrich Nietzsche: La figura del superuomo
4. Nazismo e antisemitismo:Primo Levi
5. Il destino di un campione sportivo è scritto nel Dna
6. Alimentazione di gara
7. Conclusioni
Modulo 1 unità 1 l'impresa in generale e l'azienda
1. L’imprenditore e l’impresa
Secondo l’art. 2082 è imprenditore chi esercita
professionalmente un’attività economica
organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni o di servizi. La definizione di
impresa si desume pertanto da quella di
imprenditore: l’impresa, dal punto di vista
giuridico, è l’esercizio professionale di un’attività
economica organizzata al fine della produzione
o dello scambio di beni o servizi.
2. Analisi della definizione
L’attività economica esercitata dall’imprenditore sarà una delle
seguenti:
Produzione di beni per il mercato;
Produzione di servizi;
Scambio di beni.
Il concetto di attività economica richiede che si miri quanto meno
alla copertura dei costi con i ricavi.
I liberi professionisti e gli artisti non sono considerati imprenditori,
a meno che si avvalgano di un organizzazione.
La professionalità: l’attività deve essere abituale e continua (ma
nel senso di sistematica) ancorchè non esclusiva ed eservitata in
nome e per conto proprio.
L’impresa presuppone l’organizzazione di mezzi e persone.
Una figura particolare è l’imprenditore occulto, che esercita di fatto
un’impresa nell’interesse proprio servendosi di un prestanome.
4. I collaboratori dell’imprenditore
Il codice civile definisce prestatore di lavoro
subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a
collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell’imprenditore.
I collaboratori subordinati vengono forniti di poteri di
rappresentanza dell’imprenditore e in forza della
procura ricevuta hanno il potere di compiere atti con i
terzo per conto e in nome dell’imprenditore.
5. L’institore
È institore colui che è preposto dall’imprenditore
all’esercizio di un’impresa commerciale oppure di una
sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa
stessa
Caratteri:
La funzione direttiva: l’institore è il collaboratore più elevato
dell’imprenditore, poiché sovraintende all’esercizio dell’impresa
La stabilità del rapporto (di lavoro)
La generalità dei poteri che sono vastissimi. Tuttavia non può
alienare o ipotecare i beni immobili se non è stato a ciò
espressamente autorizzato
L’institore deve far conoscere ai terzi che agisce per il preponente,
altrimenti rimane personalmente obbligato.
6. Il procuratore
Il procuratore è colui che, pur senza essere preposto all’esercizio
dell’impresa o a una sede o a un ramo particolare di questa, ha, in
base a un rapporto continuativo, il potere di compiere per
l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa.
Al procuratore manca la funzione direttiva. I limiti della procura
vanno iscritti nel registro delle imprese.
Il commesso
Il commesso è colui che, in base a un rapporto continuativo, ha il potere di compiere per l’imprenditore
gli atti relativi alla specie particolare di operazioni delle quali è incaricato.
Egli può compiere soltanto gli atti che rientrano nel normale svolgimento delle sue specifiche mansioni
7. E’ il complesso dei beni organizzati
dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa,
(att. 2555).
L’azienda è lo strumento dell’attività
imprenditoriale.
Fanno parte dell'azienda non soltanto i beni di
proprietà dell'imprenditore, ma anche quelli
sui quali egli ha un diritto di godimento.
L'AZIENDA : definizione
8. Beni materiali, che comprendono i beni
immobili (come gli edifici) e i beni mobili
(come gli impianti, le macchine, le merci,il
denaro ecc…).
Beni immateriali, che a loro volta si dividono
in:
– segni distintivi dell’azienda (ditta, insegna,
emblema e marchio)
– Creazioni dell’ingegno, oggetto del diritto d’autore
e d’inventore.
L'AZIENDA : gli elementi
9. L’avviamento può essere oggettivo, cioè
dipendere da una particolare ubicazione
dell’azienda
Oppure soggettivo, cioè dipendere solo dalle
(buone) capacità dell’imprenditore.
L'AZIENDA : Avviamento
10. Trasferimento definitivo
Per atto tra vivi, mediante contratto di vendita
o di permuta o di donazione, o per
successione a causa di morte.
Trasferimento temporaneo
Nel caso venga ceduto il semplice
godimento, mediante affitto o concessione in
usufrutto.
L'AZIENDA : il trasferimento
(tipologie)
11. Il contratto di trasferimento dell'azienda deve
rispettare le forme.
provato per iscritto
depositato per l'iscrizione nel registro delle
imprese entro 30 giorni
L'AZIENDA : il trasferimento
12. Se non è pattuito diversamente, l'acquirente
dell’azienda subentra automaticamente nei contratti
stipulati dall’alienante per l'esercizio dell'impresa che
non abbiano carattere personale:
contratti di lavoro
contratti con i fornitori e con i clienti
Il contraente ceduto, tuttavia, può recedere dal
contratto entro 3 mesi
L'AZIENDA : il trasferimento
13. Il trasferimento dell'azienda implica anche il
trasferimento dei crediti.
Passano all'acquirente i debiti relativi all'azienda
ceduta che risultano dai libri contabili obbligatori.
Inoltre l’alienante non è liberato dai debiti contratti
anteriormente al trasferimento se non risulta che i
creditori vi hanno consentito.
II divieto di concorrenza ( 5 anni).
Chi aliena l’azienda deve astenersi dall’iniziare una nuova
impresa, che per l’oggetto, ubicazione o altre circostanze, sia
idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.
L'AZIENDA : il trasferimento
14. La ditta è il nome sotto il quale l'imprenditore esercita l'impresa. Ha
la duplice funzione di individuare l’imprenditore e l’azienda.
VERITÁ: deve contenere almeno il cognome dell’imprenditore o la
sua sigla.
NOVITÁ: non deve essere confondibile con ditte precedentemente
adottate da imprenditori concorrenti nello stesso settore economico
LICEITÁ: non deve essere contraria a norme imperative, all’ordine
pubblico e al buon costume.
ORIGINARIA e DERIVATA (acquisita)
L’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo.
La ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda, ma è
possibile il contrario.
La legge impone:
società soggette a iscrizione la ragione sociale delle società di
persone.
Ia denominazione sociale delle società di capitale.
L'AZIENDA : i segni distintivi
15. L'insegna è il segno distintivo dei locali nei quali si esercita
l’impresa.
Può essere:
Denominativa, cioè costituita dalla ditta;
Figurativa, cioè costituita da una figura simbolica in modo
da attirare l’attenzione del pubblico;
Mista, cioè sia denominativa che figurativa
sull'insegna l'imprenditore ha un diritto all'uso esclusivo
nel caso presenti il requisito dell’originalità, cioè non abbia
carattere generico.
L‘emblema è il segno distintivo di singoli elementi
dell’azienda.
L'AZIENDA : i segni distintivi
16. II marchio è il segno distintivo dei prodotti o
dei servizi dell’impresa.
L'AZIENDA : i segni distintivi
marchi di fabbrica apposti dal produttore
marchi di commercio apposti dal rivenditori (ma non
possono sopprimere quello del produttore)
marchi di servizio per attività di servizi
individuale (quando è usato da una singola impresa)
collettivo (quando è usato da più imprenditori, riuniti in
un'associazione costituita al fine di garantire l'origine, la
natura o la qualità di un determinato prodotto o servizio:
tali sono, per esempio, i marchi "pura lana vergine" o
"vero cuoio").
17. L'AZIENDA : i segni distintivi
Pena la sua nullità Il MARCHIO, requisiti
Liceità ( buon costume )
Originalità (NO denominazioni generiche)
Veridicità: non possono essere oggetto di registrazione i
segni idonei ad ingannare il pubblico.
Novità: possono costituire oggetto di registrazione come
marchio d’impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere
rappresentati graficamente.
18. L'AZIENDA : i segni distintivi
Il marchio può essere trasferito
( anche separatamente dall’azienda)
Il diritto di marchio si perde anche per:
Non uso per un periodo ininterrotto di 5 anni
Volgarizzazione ( talmente noto e diffuso che individua una categoria di
prodotti)
19. I marchi
Registrazione (a tutela del marchio )
• presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi,
validità 10 anni
• l'Organizzazione mondiale della proprietà
intellettuale di Ginevra
Preuso ( per la prima volta )
• Territoriale e onere della prova
L'AZIENDA : i segni distintivi
20. I marchi
non registrato
• se il marchio non registrato ha acquistato una
notorietà nazionale, egli ha un diritto all'uso
esclusivo di questo marchio e può impedire che
altri successivamente lo registri acquisendo così
il diritto al suo uso esclusivo.
• se il marchio non registrato ha acquistato una
notorietà locale, tutela solo nel preuso
L'AZIENDA : i segni distintivi
21. Cenni sulla disciplina della
concorrenza
Il codice civile:
Dispone che la concorrenza deve svolgersi in
modo da non ledere gli interessi dell’economia
nazionale.
Consente gli accordi privati di limitazione della
concorrenza ma a determinati requisiti.
Sono inoltre da osservare le norme comunitarie
relative al divieto di concorrenza sleale e all’abuso
di posizione dominante da parte delle imprese
all’interno del mercato comune.
22. Concorrenza sleale
È concorrenza sleale ogni attività posta in essere da un
imprenditore la quale determini, attraverso la violazione dei
principi della correttezza professionale, un artificioso
perturbamento del mercato, con possibilità di danno per gli
imprenditori concorrenti.
Si concreta in una delle seguenti forme:
Imitazione di nomi e segni distintivi idonei a produrre confusione
con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri;
Imitazione servile di prodotti o comunque altri atti idonei a creare
confusione con i prodotti dei concorrenti
Denigrazione sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a
determinarne il discredito.
Altri mezzi quali ad esempio lo spionaggio commerciale,
sottrazione di segreti di fabbricazione, accaparramento di personale
tecnico dipendente da imprenditori concorrenti e così via.
23. L'AZIENDA : Tutela dei segni
distintivi
La sentenza che accerta il compimento degli
atti di concorrenza sleale ne inibisce la
continuazione (azione inibitoria) e detta gli
opportuni provvedimenti affinché ne vengano
eliminati gli effetti (azione di rimozione)
Se gli atti di concorrenza sono compiuti con
dolo o colpa, l’autore è tenuto al
risarcimento del danno
24. Tutela della concorrenza e del mercato
La legge antitrust vieta:
Le intese restrittive della libertà di concorrenza, cioè tutti quegli
accordi, pratiche concordate, deliberazioni che abbiano per
oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera
consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato.
L’abuso da parte di una o più imprese di posizione dominante
all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.
Le operazioni di concentrazione di imprese che risultino restrittive
della concorrenza, in quanto comportino la costituzione o il
rafforzamento di una posizione dominante così da eliminare o ridurre
in modo sostanziale e durevole la concorrenza.
25. L'AZIENDA : i segni distintivi
Le opere dell’ingegno di carattere
CREATIVO ( diritto d’autore ) scienze,
letteratura, arti,
INVENZIONI INDUSTRIALI E
TECNOLOGICHE ( diritto di brevetto )
proprietà industriale che crea sia la paternità
dell’opera ( diritto morale ) sia di utilizzarla
economicamente ( diritto patrimoniale )
28. L'AZIENDA : REQUISITI
Industrialità: attitudine allo sfruttamento nel processo
produttivo
Novità ( non è brevettabile il know how )
Liceità ( non contraria al buon costume )
Originale quando implica un’attività inventiva, cioè
non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica,
per una persona esperta nel ramo
TUTELA
nazionale
Comunitaria
Internazionale
29. Modelli di utilità e disegni ornamentali
Con il termine piccola privativa viene indicata la tutela
che la legge accorda a quelle minori invenzioni che,
innestandosi su una soluzione tecnica preesistente, vi
apportano dei miglioramenti.