1. INADEMPIMENTO
• Il
debitore
è
inadempiente
quando
c’è
una
discordanza
tra
il
dovuto
e
ciò
che
si
è
prestato.
• Il
debitore
– non
esegue
la
prestazione
– la
esegue
in
modo
inesa,o
o
in
ritardo.
2. Responsabilità
• Il
debitore
che
è
inadempiente
deve
risarcire
il
danno
che
ha
provocato
al
creditore.
3. Impossibilità
sopravvenuta
• Il
debitore
risponde
dell’inadempimento,
a
meno
che
non
provi
–
l’impossibilità
della
prestazione
– e
che
tale
impossibilità
derivi
da
causa
a
lui
non
imputabile.
• L’onere
della
prova
speDa
al
debitore
• L’impossibilità
sopravvenuta
della
prestazione
per
cause
a
lui
non
imputabili
es:ngue
l’obbligazione
e
nulla
è
dovuto
dal
debitore.
4. Conseguenze
• L’impossibilità
sopravvenuta
della
prestazione
per
cause
a
lui
non
imputabili
es:ngue
l’obbligazione
e
nulla
è
dovuto
dal
debitore
• Se
l’obbligazione
nasce
in
un
contraDo
a
prestazioni
corrispeIve
l’altra
parte
non
dovrà
eseguire
la
sua
prestazione
e
se
l’ha
già
eseguita
ha
diriDo
alla
resJtuzione.
5. Il
debitore
DEVE
PROVARE:
1.
L’impossibilità
della
prestazione.
-‐ deve
essere
oggeEva:
deve
riguardare
la
prestazione
e
non
vicende
soggeIve
del
debitore.
6. Il
debitore
DEVE
PROVARE:
L’impossibilità
della
prestazione.
-‐
deve
essere
sopravvenuta
cioè
verificarsi
in
un
momento
successivo
al
sorgere
dell’obbligazione:
se
l’impossibilità
fosse
originaria
l’obbligazione
non
potrebbe
sorgere.
7. Il
debitore
DEVE
PROVARE:
L’impossibilità
della
prestazione.
-‐
deve
essere
rela:va
non
si
deve
dimostrare
l’assoluta
impossibilità
(potrei
adempiere
se
prendessi
un
elicoDero
per
la
consegna
del
pacco)
ma
l’impossibilità
rela:va
a
quel
par:colare
obbligo
tenendo
conto
della
diligenza
media
o
professionale
richiesta
a
quel
parJcolare
debitore.
8. Il
debitore
DEVE
PROVARE:
2.
Che
la
causa
dell’impossibilità
non
gli
è
imputabile
• Deve
provare
qual
è
stata
la
causa
che
ha
reso
impossibilile
la
prestazione:
restano
a
suo
carico
le
cause
ignote.
9. Il debitore DEVE PROVARE:
• che
la
causa
dell’impossibilità
non
gli
è
imputabile.
La
causa
deve
essere
quindi:
– CASO
FORTUITO:
evento
imprevedibile
e
inevitabile
(es.
terremoto,
un
incidente
stradale
che
blocca
ogni
passaggio)
– FORZA
MAGGIORE:
forza
naturale
o
umana
alla
quale
è
impossibile
resistere
(il
vento,
le
onde
del
mare,
ordine
improvviso
del
sindaco
che
vieta
la
circolazione
delle
auto)
10. APPLICAZIONI
• NON
sono
susceEbili
di
impossibilità
sopravvenuta
le
obbligazioni:
– PECUNIARIE
perchè
il
denaro
è
sempre
reperibile;
– DI
GENERE
perchè
una
data
quanJtà
di
un
bene
di
genere
è
sempre
reperibile;
– DI
NON
FARE
perchè
ogni
comportamento
compiuto
in
violazione
è
un
faDo
volontario
del
debitore.
11. RESPONSABILITA’
CONTRATTUALE
• La
responsabilità
che
deriva
dall’inadempimento
di
un’obbligazione
è
RESPONSABILITA’
CONTRATTUALE.
• Le
parJ
possono
decidere
di
esonerare
da
responsabilità
il
debitore
nel
caso
di
colpa
lieve
(lievi
mancanze).
• “E’
nullo
qualsiasi
pa-o
che
esclude
o
limita
preven6vamente
la
responsabilità
del
debitore
per
dolo
o
per
colpa
grave”
12. Il
debitore
è
responsabile
• Per
dolo:
quando
il
debitore
è
volontariamente
inadempiente.
• Per
colpa
quando
l’inadempimento
dipende
da
cause
imputabili
al
debitore
che
non
ha
usato
la
diligenza
richiesta
(diligenza
media/diligenza
professionale)
• Senza
colpa
nel
caso
di
cause
ignote
(resp.
oggeEva)
13. INADEMPIMENTO
Il
debitore
è
inadempiente
nei
casi
di:
• Adempimento
INESATTO:
prestazione
eseguita
in
modo
diverso
da
quanto
dovuto
-‐>
risarcimento
del
danno
• Inadempimento
ASSOLUTO:
la
prestazione
non
potrà
più
eseguirsi
-‐>
risarcimento
del
danno
• Inadempiento
RELATIVO:
l’adempimento
si
può
ancora
verificare
con
ritardo
-‐>
prestazione
+
risarcimento
14. MORA
DEL
DEBITORE
• Il
ritardo
nell’adempimento
si
chiama
MORA
DEL
DEBITORE.
• Se
il
termine
per
l’adempimento
è
scaduto
ma
il
creditore
ha
ancora
interesse
a
ricevere
la
prestazione,
il
creditore
può
cos:tuire
in
mora
il
debitore
al
fine
di
pretendere
l’adempimento
anche
se
in
ritardo.
• Il
debitore
non
è
responsabile
se
il
ritardo
è
dovuto
ad
una
causa
a
lui
non
imputabile.
15. MORA
automa:ca
• La
mora
può
verificarsi
AUTOMATICAMENTE
per
effeDo
della
scadenza
del
termine:
– quando
il
debito
deriva
da
faDo
illecito
– quando
il
debitore
ha
dichiarato
per
iscriDo
di
non
voler
adempiere
alla
prestazione
– quando
è
scaduto
il
termine
e
la
prestazione
doveva
essere
eseguita
al
domicilio
del
creditore
16. Mora
per
in:mazione
• In
tuI
gli
altri
casi
(es.
deve
eseguirsi
al
domicilio
del
debitore)
debitore
è
cosJtuito
in
mora
mediante
in:mazione
o
richiesta
fa,a
per
iscri,o
dal
creditore
che
esprima
il
proposito
di
oDenere
l’adempimento.
• Fino
a
quel
momento
si
presume
che
il
creditore
tolleri
il
ritardo.
17. EFFETTI
DELLA
MORA
DEL
DEBITORE
1. Obbligo
di
risarcire
il
danno
dovuto
al
ritardo
2. Se
si
traDa
di
obbligazione
pecuniaria
deve
pagare
gli
interessi
moratori.
3. Passaggio
del
rischio:
il
debitore
risponde
ugualmente
anche
se,
dopo
la
cosJtuzione
in
mora,
la
prestazione
diventa
impossibile
per
causa
a
lui
non
imputabile.
Il
debitore
è
liberato
solo
se
riesce
a
provare
che
l’oggeDo
della
prestazione
sarebbe
ugualmente
andato
distruDo
presso
il
creditore.
18. RISARCIMENTO
DEL
DANNO
• Il
risarcimento
del
danno
deve
assumere
valore
di
una
totale
riparazione
delle
conseguenza
dell’inadempimento.
• Il
risarcimento
può
essere
corrisposto:
-‐
in
forma
specifica
fornendo
al
creditore
lo
stesso
risultato
praJco
dell’adempimento
volontario.
-‐
per
equivalente,
con
il
versamento
di
una
somma
di
denaro.
19. Onere
probatorio
nel
caso
di
inadempimento
contra,uale
• Il
creditore,
al
fine
del
riconoscimento
del
risarcimento,
deve
dimostrare:
– l’esistenza
di
un
rapporto
obbligatorio
– l’inadempimento
o
l’inesaDo
o
parziale
adempimento
– il
danno
causato
dall’inadempimento
• Se
il
danno
non
può
essere
provato
nel
suo
preciso
ammontare
è
liquidato
dal
giudice
con
valutazione
equitaJva
20. RISARCIMENTO
PER
EQUIVALENTE
Devono
essere
risarciJ:
-‐ DANNO
EMERGENTE:
la
perdita
subìta
a
causa
dell’inadempimento.
EffeIva
diminuzione
del
patrimonio
del
creditore
-‐ LUCRO
CESSANTE:
il
mancato
guadagno;
ciò
che
il
creditore
avrebbe
guadagnato
con
l’esaDo
adempimento
21. Limi:
ai
DANNI
RISARCIBILI
• Non tutte i danni sono risarcibili, ma solo
quelli che siano conseguenze
immediate
e
dire,e
dell’inadempimento.
• Deve
esistere
un
rapporto
causa
(inadempimento)
effeDo
(danno).
• Sono
risarcibili
solo
i
danni
prevedibili
• Se
il
debitore
è
in
dolo
risarcisce
anche
i
danni
imprevedibili.
22. Il
concorso
del
fa,o
colposo
del
creditore
• Se
il
fa,o
colposo
del
creditore
ha
concorso
a
cagionare
il
danno,
il
risarcimento
è
diminuito
in
proporzione
alla
gravità
della
colpa
e
l’enJtà
delle
conseguenze
che
ne
sono
derivate.
• Il
risarcimento
non
è
dovuto
per
i
danni
che
il
creditore
avrebbe
potuto
evitare
usando
l'ordinaria
diligenza.
23. ALTRE
CAUSE
DI
ESTINZIONE
DELLE
OBBLIGAZIONI
DIVERSE
DALL’ADEMPIMENTO
24. • Si
traDa
di
cause
che
esJnguono
l’obbligazione
senza
che
si
verifichi
l’adempimento.
• Modi
SATISFATORI:
il
creditore
soddisfa
il
suo
credito
– COMPENSAZIONE
– CONFUSIONE
• Modi
NON
SATISFATORI:
:
il
creditore
non
soddisfa
il
suo
credito
– NOVAZIONE
– REMISSIONE
– IMPOSSIBILITA
SOPRAVVENUTA
DELLA
PRESTAZIONE
25. COMPENSAZIONE
(art.1241
c.c)
• Si
verifica
quando
due
soggeI
sono
contemporaneamente
creditore
e
debitore
uno
dell’altro;
• I
debi:
reciproci
si
es:nguono
per
le
quan:tà
corrisponden:,
rimanendo
in
vita
per
il
residuo.
26. Tipi
• Compensazione
legale:
opera
automaJcamente
quando
i
debi:
reciproci
sono
omogenei
(hanno
per
oggeDo
beni
generici
della
stessa
specie)
liquidi
(determinaJ
nell’ammontare)
ed
esigibili
(scaduJ
i
termini).
• Compensazione
Giudiziale:
è
disposta
dal
giudice
quando
si
traDa
di
debiJ
omogenei
ed
esigibili,
non
liquidi
ma
di
pronta
e
facile
liquidazione
• Compensazione
volontaria
si
basa
sulla
volontà
delle
parJ
27. CONFUSIONE
• Si
verifica
quando
la
qualità
di
debitore
e
creditore
vengono
a
riunirsi
nella
medesima
persona.
• L’obbligazione
originaria
si
esJngue
perché
viene
meno
la
pluralità
delle
parJ.
28. NOVAZIONE
• E’
un
contra,o
con
il
quale
le
parJ
sos:tuiscono
all’obbligazione
originaria
(che
si
es:ngue)
una
nuova
obbligazione.
• Deve
esserci
la
volontà
di
innovare.
• La
NOVAZIONE
può
essere:
-‐
OGGETTIVA:
quando
la
nuova
obbligazione
si
caraDerizza
per
un
nuovo
ogge,o
o
per
un
:tolo
diverso
-‐
SOGGETTIVA:
quando
si
sosJtuisce
un
nuovo
debitore
a
quello
precedente.
29. REMISSIONE
DEL
DEBITO
• E’
un
a,o
unilaterale
di
rinuncia
del
creditore,
in
tuDo
o
in
parte,
al
suo
diriDo.
• L’obbligazione
si
esJngue
e
il
debitore
viene
liberato
pur
non
avendo
ancora
adempiuto
all’obbligazione.
• E’
efficace
dal
momento
della
comunicazione
al
debitore,
salvo
che
quesJ
dichiari
in
un
congruo
termine
di
non
volerne
approfiDare.
30. Impossibilita
sopravvenuta
della
prestazione
• L’obbligazione
si
esJngue
se
l’obbligazione
è
divenuta
impossibile
per
causa
non
imputabile
al
debitore
• Il
rischio
dell’impossibilità
sopravvenuta
non
imputabile
al
debitore
grava
sul
creditore
che
non
riceverà
l’adempimento.