1. LA SOCIETA’SEMPLICE (Bertoni F.)
PAR.1 -NATURA E COSTITUZIONE
La società semplice è l’unico tipo di società non commerciale, cioè che può esercitare una attività agricola
non commerciale.
Ha una disciplina semplificata perche:
- non esercita attività commerciale
-e fa un ricorso limitato al credito.
La società semplice si crea con un atto costitutivo o contratto sociale , che è :
-verbale o tacito se non ci sono conferimenti di immobili;
-in forma scritta , se ci sono conferimenti di immobili.
Quindi: la società semplice non è soggetta all’iscrizione nel registro delle imprese, ma solo alla
annotazione in una sezione speciale del registro delle imprese.
Il contratto sociale può subire nel tempo delle modifiche solo col consenso della unanimità dei soci (cioè se
tutti i soci sono d’accordo), a meno che nel contratto non sia espressamente prevista la sua modificabilità a
maggioranza.
Inoltre società semplice non è soggetta ala tenuta delle scritture contabili e al fallimento.
PAR.2 –RAPPORTI TRA I SOCI
Dal contratto di società derivano obblighi e diritti.
Obbligo di conferimento: ogni socio deve effettuare i conferimenti:
-secondo quanto indicato nell’atto costitutivo;
-se non specificato, in parti uguali fra i soci nella quantità necessaria per il conseguimento dell’oggetto
sociale .
Il conferimento può essere costituito da:
- Denaro,
- Crediti verso terzi,
- Beni in proprietà,
- Beni in godimento ,
- Attività lavorativa (un socio d’opera).
Diritto agli utili e alla partecipazione ai guadagni e alle perdite:
-ogni socio ha diritto a ricevere la sua parte di utile risultante dal rendiconto della società anche contro la
volontà degli altri;
- è nulla la clausola del contratto che escluda del tutto la distribuzione degli utili;
-è nullo il patto leonino,( cioè l’esclusione di uno o più soci da qualsiasi partecipazione agli utili e alle
perdite).
Partecipazione agli utili:
-proporzionale ai conferimenti dei soci;
-in parti uguali , se nel contratto non è indicato il valore dei conferimenti ;
-per socio d’opera, è indicata nel contratto o stabilita da giudice .