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L’istituto dell’hypothecation
  secondo la legge indiana
L’istituto dell’hypothecation secondo
                la legge indiana
Indice
        Costituzione e oggetto dell’ hypothecation
        L’hypothecation: un pegno senza spossessamento
        Il concetto di “floating charge”
        Le fonti regolatrici
        I diritti del creditore ipotecario e la vendita dei beni
        La registrazione presso il Registrar of Companies - Opponibilità nei confronti dei
         terzi
        Opponibilità nel fallimento
        I costi di costituzione e di registrazione – L’imposta di bollo
        Ulteriori formalità
Costituzione e oggetto
           dell’hypothecation
L’hypothecation può essere costituito su beni
mobili presenti o futuri, da un soggetto (il cd.
hypothecator o debitore) a favore di un altro (il
cd. hypothecatee/creditore) senza che il
possesso dei beni gravati da tale diritto venga
trasferito al creditore.
L’hypothecation:
 un pegno senza spossessamento
L’hypothecation è una forma “speciale” di
pegno in cui il possesso (e la proprietà) dei
beni che ne formano l’oggetto, rimangono in
capo al debitore.
Tuttavia, il debitore non è legittimato a
disporre del bene, né a trasferirne la proprietà
a terzi, senza l’espressa autorizzazione da
parte del creditore.
Il concetto di “floating charge”
L’hypothecation viene considerato un floating charge
(cioè una garanzia reale su beni aziendali sotto il
controllo del debitore), proprio per il fatto che il bene
rimane nel possesso del debitore.
Per effetto della comunicazione con la quale il creditore
comunica al debitore la propria volontà di eseguire la
garanzia e quindi di acquisire materialmente il controllo
del bene per rivenderlo, detta garanzia si cristallizza
“bloccando” il bene stesso e diventa un fixed charge
(cioè una garanzia reale su beni determinati e sottratti
al controllo del debitore).
Le fonti regolatrici
  Non esiste alcuna disciplina di legge specifica
  che regoli l’hypothecation. Esso risulta
  pertanto disciplinato esclusivamente da:
 il c.d. “hypothecation agreement” ovvero
  l’accordo tra le parti; e conseguentemente
 dalla normativa generale in materia di
  contratti. Risulta quindi essenziale stabilire
  nell’hypothecation agreement, con la massima
  precisione, le condizioni e modalità di esercizio
  della garanzia, nonché gli effetti
  di detto esercizio.
I diritti del creditore ipotecario e la
             vendita dei beni
In caso di inadempimento del debitore delle
obbligazioni garantite, ed ove ciò sia previsto
dall’accordo, il creditore ipotecario è legittimato a:
(i) rimpossessarsi dei beni gravati dall’hypothecation
senza l’intervento del giudice, ove la disciplina
contrattuale sia completa ed esaustiva, o
(ii) chiedere al giudice un decreto per la vendita dei
beni stessi, o comunque un provvedimento che tenga
luogo dell’eventuale mancata disciplina contrattuale di
determinati aspetti relativi all’esecuzione
della garanzia.
La registrazione presso il “Registrar of
Companies” - Opponibilità nei confronti dei terzi
La registrazione del pegno presso il Registrar of Companies (“RoC”)
non è prescritta dalla legge indiana, ed essendo l’hypothecation
regolato alla stregua di un pegno, anche per esso la registrazione
non è obbligatoria.
Ciò non ostante, è opportuno procedere alla registrazione
dell’hypothecation ai fini dell’opponibilità della garanzia al terzo
acquirente in buona fede, in quanto tale registrazione potrà in ogni
caso costituire un elemento importante, in un eventuale giudizio, al
fine di indebolire la pretesa del presunto acquirente di buona fede,
pur non potendo costituire una presunzione assoluta di conoscenza
del vincolo.
La registrazione va effettuata entro 30 giorni dalla
creazione della garanzia.
Opponibilità nel fallimento

L’ hypothecation è opponibile al fallimento: il
creditore ipotecario rimane al di fuori della
procedura concorsuale ed è legittimato ad
ottenere il possesso dei beni oggetto della
garanzia.
I costi di costituzione e di registrazione –
              L’imposta di bollo
Ad oggi, i costi per la redazione di un accordo di hypothecation si
aggirano attorno ad Euro 2.000,00 (l’importo potrà variare a
seconda delle tariffe applicate dai diversi legali in loco).

I costi per la registrazione dell’hypothecation, se effettuata entro 30
giorni dalla sua creazione, ammontano a circa Euro 500,00 ed
includono la tassa per la registrazione presso il RoC e le spese vive.

L’imposta di bollo varia da uno Stato all’altro dell’India ed è
commisurata all’importo garantito. In Delhi ad esempio esiste un
tetto massimo pari a ca. Euro 4.000,00, mentre in
Mumbai è pari a ca. Euro 10.000,00.
Ulteriori formalità
- Sottoscrizione del deed of hypothecation in Italia
  da parte del creditore, davanti ad un notaio ed
  in presenza di testimoni. Il documento dovrà
  poi essere munito di apostille. In alternativa, è
  possibile conferire ad un corrispondente in loco,
  tramite procura speciale autenticata ed
  apostillata, il potere di sottoscrivere il deed of
  hypothecation;
- Compilazione del c.d. Form 8 ai fini della
  registrazione del charge.
L’istituto dell’hypothecation
  secondo la legge indiana

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Bcp (061210)

  • 1. L’istituto dell’hypothecation secondo la legge indiana
  • 2. L’istituto dell’hypothecation secondo la legge indiana Indice  Costituzione e oggetto dell’ hypothecation  L’hypothecation: un pegno senza spossessamento  Il concetto di “floating charge”  Le fonti regolatrici  I diritti del creditore ipotecario e la vendita dei beni  La registrazione presso il Registrar of Companies - Opponibilità nei confronti dei terzi  Opponibilità nel fallimento  I costi di costituzione e di registrazione – L’imposta di bollo  Ulteriori formalità
  • 3. Costituzione e oggetto dell’hypothecation L’hypothecation può essere costituito su beni mobili presenti o futuri, da un soggetto (il cd. hypothecator o debitore) a favore di un altro (il cd. hypothecatee/creditore) senza che il possesso dei beni gravati da tale diritto venga trasferito al creditore.
  • 4. L’hypothecation: un pegno senza spossessamento L’hypothecation è una forma “speciale” di pegno in cui il possesso (e la proprietà) dei beni che ne formano l’oggetto, rimangono in capo al debitore. Tuttavia, il debitore non è legittimato a disporre del bene, né a trasferirne la proprietà a terzi, senza l’espressa autorizzazione da parte del creditore.
  • 5. Il concetto di “floating charge” L’hypothecation viene considerato un floating charge (cioè una garanzia reale su beni aziendali sotto il controllo del debitore), proprio per il fatto che il bene rimane nel possesso del debitore. Per effetto della comunicazione con la quale il creditore comunica al debitore la propria volontà di eseguire la garanzia e quindi di acquisire materialmente il controllo del bene per rivenderlo, detta garanzia si cristallizza “bloccando” il bene stesso e diventa un fixed charge (cioè una garanzia reale su beni determinati e sottratti al controllo del debitore).
  • 6. Le fonti regolatrici Non esiste alcuna disciplina di legge specifica che regoli l’hypothecation. Esso risulta pertanto disciplinato esclusivamente da:  il c.d. “hypothecation agreement” ovvero l’accordo tra le parti; e conseguentemente  dalla normativa generale in materia di contratti. Risulta quindi essenziale stabilire nell’hypothecation agreement, con la massima precisione, le condizioni e modalità di esercizio della garanzia, nonché gli effetti di detto esercizio.
  • 7. I diritti del creditore ipotecario e la vendita dei beni In caso di inadempimento del debitore delle obbligazioni garantite, ed ove ciò sia previsto dall’accordo, il creditore ipotecario è legittimato a: (i) rimpossessarsi dei beni gravati dall’hypothecation senza l’intervento del giudice, ove la disciplina contrattuale sia completa ed esaustiva, o (ii) chiedere al giudice un decreto per la vendita dei beni stessi, o comunque un provvedimento che tenga luogo dell’eventuale mancata disciplina contrattuale di determinati aspetti relativi all’esecuzione della garanzia.
  • 8. La registrazione presso il “Registrar of Companies” - Opponibilità nei confronti dei terzi La registrazione del pegno presso il Registrar of Companies (“RoC”) non è prescritta dalla legge indiana, ed essendo l’hypothecation regolato alla stregua di un pegno, anche per esso la registrazione non è obbligatoria. Ciò non ostante, è opportuno procedere alla registrazione dell’hypothecation ai fini dell’opponibilità della garanzia al terzo acquirente in buona fede, in quanto tale registrazione potrà in ogni caso costituire un elemento importante, in un eventuale giudizio, al fine di indebolire la pretesa del presunto acquirente di buona fede, pur non potendo costituire una presunzione assoluta di conoscenza del vincolo. La registrazione va effettuata entro 30 giorni dalla creazione della garanzia.
  • 9. Opponibilità nel fallimento L’ hypothecation è opponibile al fallimento: il creditore ipotecario rimane al di fuori della procedura concorsuale ed è legittimato ad ottenere il possesso dei beni oggetto della garanzia.
  • 10. I costi di costituzione e di registrazione – L’imposta di bollo Ad oggi, i costi per la redazione di un accordo di hypothecation si aggirano attorno ad Euro 2.000,00 (l’importo potrà variare a seconda delle tariffe applicate dai diversi legali in loco). I costi per la registrazione dell’hypothecation, se effettuata entro 30 giorni dalla sua creazione, ammontano a circa Euro 500,00 ed includono la tassa per la registrazione presso il RoC e le spese vive. L’imposta di bollo varia da uno Stato all’altro dell’India ed è commisurata all’importo garantito. In Delhi ad esempio esiste un tetto massimo pari a ca. Euro 4.000,00, mentre in Mumbai è pari a ca. Euro 10.000,00.
  • 11. Ulteriori formalità - Sottoscrizione del deed of hypothecation in Italia da parte del creditore, davanti ad un notaio ed in presenza di testimoni. Il documento dovrà poi essere munito di apostille. In alternativa, è possibile conferire ad un corrispondente in loco, tramite procura speciale autenticata ed apostillata, il potere di sottoscrivere il deed of hypothecation; - Compilazione del c.d. Form 8 ai fini della registrazione del charge.
  • 12. L’istituto dell’hypothecation secondo la legge indiana