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v0.5/52 1G. Pedrazzi - UniBS 1
Contratti tipici:
contratti di scambio e di godimento
Quest’opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported
v0.5/52 2G. Pedrazzi - UniBS 2
c.d. VENDITA OBBLIGATORIA
VENDITA DI
COSE
GENERICHE
Il trasferimento
della proprietà
avviene con
l’individuazione
delle cose
Art. 1378
VENDITA DI COSE
FUTURE
Il trasferimento della
proprietà è subordinato al
fatto che la cosa venga ad
esistere
Art. 1472
commutativo o aleatorio
VENDITA DI COSE
ALTRUI
Il trasferimento
della proprietà
avviene quando il
venditore acquista
la proprietà
dall’attuale titolare
Art. 1478
v0.5/52 3G. Pedrazzi - UniBS 3
OBBLIGHI DEL VENDITORE
CONSEGNARE
LA COSA
(in caso
custodirla fino
alla consegna)
FARE
ACQUISTARE
LA PROPRIETÀ
DELLA COSA O
DEL DIRITTO
GARANTIRE IL
COMPRATORE
DALL’EVIZIONE
E DAI VIZI
DELLA COSA
v0.5/52 4G. Pedrazzi - UniBS 4
OBBLIGHI DEL COMPRATORE
PAGARE IL PREZZO
Nel termine e nel luogo pattuito
Si può prevedere che venga
determinato da un terzo
(oggetto del contratto)
Può essere previsto da listini o
quotazioni di borsa o mercato
PAGARE LE SPESE
(se non diversamente
convenuto)
PAGARE GLI INTERESSI
COMPENSATIVI SUL
PREZZO
Se la cosa venduta produce
frutti o altri proventi
v0.5/52 5G. Pedrazzi - UniBS 5
GARANZIA PER EVIZIONE
• Ipotesi in cui un terzo rivendichi la proprietà della cosa
nei confronti del compratore, che dovrà chiamare in
causa il venditore originario.
• Evizione
1. Totale: il compratore ha diritto al risarcimento del
danno
2. Parziale: risoluzione del contratto se il compratore non
avrebbe acquistato il bene senza la parte per la quale
ha subito l’evizione oppure riduzione del prezzo se
ignorava la parziale altruità della cosa
Garanzia derogabile dalle parti però il venditore è sempre
tenuto per l’evizione derivante da fatto suo proprio.
v0.5/52 6G. Pedrazzi - UniBS 6
GARANZIA PER VIZI
• vizi della cosa: imperfezioni o alterazioni del bene che
lo rendono inidoneo all’uso a cui è destinato o ne
diminuiscono in modo apprezzabile il valore
• La garanzia opera per vizi occulti; per quelli conoscibili
solo se il venditore abbia espressamente dichiarato che
la cosa era esente da vizi (art. 1491)
• Termine di decadenza: il compratore deve denunciare al
venditore i vizi entro 8 giorni dalla loro scoperta
• Termine di prescrizione: la garanzia si prescrive in 1
anno dalla consegna della cosa
Rimedi a favore del compratore
1. Azione redibitoria (risoluzione del contratto: rest.
prezzo+spese e cosa) o azione estimatoria (riduzione del
prezzo)
2. Risarcimento del danno
v0.5/52 7G. Pedrazzi - UniBS 7
TIPOLOGIE PARTICOLARI DI VENDITA
VENDITA CON PATTO DI RISCATTO
Il venditore si riserva il diritto di riacquistare la proprietà del bene venduto
restituendo il prezzo (non +) e rimborsando il compratore
Il venditore titolare di un diritto potestativo che si esercita mediante
dichiarazione unilaterale recettizia con effetto retroattivo
Max 2 aa. per mobili/ 5 aa. per immobili inderogabile
VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO
Vendita che si perfeziona solo a seguito della comunicazione del
gradimento da parte del compratore al venditore
(diritto potestativo)
v0.5/52 8G. Pedrazzi - UniBS 8
TIPOLOGIE PARTICOLARI DI VENDITA
VENDITA A PROVA
Vendita sotto condizione sospensiva:
la cosa deve avere le qualità pattuite
o deve comunque essere idonea
all’uso a cui è destinata
VENDITA SU
CAMPIONE
Se sussiste una difformità
rispetto al tipo o al
campione preso a
riferimento, il compratore
può agire in risoluzione
(condizione risolutiva)
v0.5/52 9G. Pedrazzi - UniBS 9
VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ
(PATTO DI RISERVATO DOMINIO)
Ipotesi di VENDITA A RATE (art. 1523)
Se espressamente convenuto, il trasferimento della proprietà
è subordinato al pagamento dell’ultima rata del prezzo pattuito
Il godimento del bene da parte del compratore tuttavia si ha
già prima del trasferimento della proprietà.
• Rischio del perimento della cosa grava sul compratore
Se il compratore non paga una rata il cui valore ecceda
l’ottava parte del prezzo complessivo, il venditore potrà
chiedere il pagamento immediato delle rimanenti o risolvere il
contratto e riottenere il bene che è ancora di sua proprietà.
v0.5/52 10G. Pedrazzi - UniBS 10
Vendita di beni di consumo
• Artt. 128 ss.
Codice del consumo (D. Lgs. 206/2005)
• Tra consumatore e professionista
• Oggetto: bene mobile escluso en. elettrica,
acqua e gas
• Garanzie: conformità del bene.
• Ripristino, riparazione, sostituzione,
• Denuncia 2 mesi dalla scoperta del difetto che
sia avvenuta entro 2 anni dalla consegna del
bene
v0.5/52 11G. Pedrazzi - UniBS 11
PERMUTA
• Reciproco trasferimento di diritti su cose
da un contraente all’altro
• Differenze con compravendita:
• In caso di evizione, il permutante che la
subisce può richiedere oltre al
risarcimento l’equivalente del valore al
posto della cosa ceduta.
• Contratto misto se presente conguaglio
v0.5/52 12G. Pedrazzi - UniBS 12
Contratti di godimento - I
• LOCAZIONE (art. 1571)
• Locatore Vs. Locatario/conduttore
Contratto ad esecuzione continuata, oneroso,
consensuale e ad effetti obbligatori
Forma libera (ma vedi immobili +9anni e
trascrizione loc immobili urbani: l. 431/98 durata
4 anni minimo rinnovabili)
Durata max 30 anni
SUBLOCAZIONE possibile salvo patto contrario
v0.5/52 13G. Pedrazzi - UniBS 13
Contratti di godimento - II
• AFFITTO
• Oggetto: bene produttivo, mobile o
immobile (p.e. azienda, fondo rustico)
• L’Affittuario può godere dei frutti e il
dovere di gestire il bene in conformità
della destinazione economica, se non
adempie: l’Affittante potrà chiedere la
risoluzione
COMODATO
G. Pedrazzi - UniBS v0.5/52 14
v0.5/52 15G. Pedrazzi - UniBS 15
C. di prestazione di servizi
• CONTRATTO D’OPERA
• APPALTO
• TRASPORTO
• DEPOSITO
• MANDATO
• AGENZIA
• MEDIAZIONE
• FRANCHISING
v0.5/52 16G. Pedrazzi - UniBS 16
ULTERIORI CLASSIFICAZIONI
• CONTRATTI NELLE LITI
- Transazione - art. 1965
• CONTRATTI ALEATORI
- Assicurazione - art. 1882
• CONTRATTI DI CREDITO
- Mutuo - art. 1813
v0.5/52 17G. Pedrazzi - UniBS 17
CONTRATTO D’OPERA
(c.d. locatio operis)
Art. 2222 ss. c.c.
• Contratto con cui il prestatore d’opera si obbliga a
compiere, con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione, un’opera o un servizio in
favore del committente, verso il pagamento di un
corrispettivo
• Applicazione residuale rispetto agli altri tipi contrattuali
(ad es. mandato, agenzia ecc.)
• CORRISPETTIVO (art. 2225 c.c.):
I) convenuto dalle parti
II) determinato secondo tariffe professionali o usi
III) stabilito dal giudice in relazione al risultato e al lavoro
normalmente necessario
v0.5/52 18
lavoro prevalentemente
proprio
(contratto basato sul
c.d. intuitus personae)
↓
contratto d’opera
organizzazione
imprenditoriale
↓
appalto
G. Pedrazzi - UniBS 18
v0.5/52 19
NO vincolo di
subordinazione
↓
contratto d’opera
(denominato anche
contratto di lavoro
autonomo)
vincolo di
subordinazione
↓
rapporto di lavoro
subordinato
G. Pedrazzi - UniBS 19
v0.5/52 20
Fornitura della materia per l’esecuzione dell’opera
o del servizio da parte del prestatore (art. 2223
c.c.)
↓
se ciò che rileva è la
prestazione dell’opera
o del servizio
↓
contratto d’opera
(o appalto – vedi supra)
↓
se le parti hanno avuto
prevalentemente
riguardo alla fornitura
della materia
↓
vendita
G. Pedrazzi - UniBS 20
v0.5/52 21
OBBLIGHI DEL PRESTATORE
↓
ESECUZIONE
DELL’OPERA
SECONDO LE
CONDIZIONI
STABILITE DAL
CONTRATTO E A
REGOLA D’ARTE
(Art. 2224 c.c.)
↓
GARANZIA PER VIZI
(Art. 2226 c.c.)
G. Pedrazzi - UniBS 21
v0.5/52 22
RECESSO UNILATERALE DEL
COMMITTENTE
a) se il prestatore non esegue l’opera secondo le
condizioni contrattuali e a regola d’arte, il committente
può fissare un congruo termine, decorso inutilmente il
quale può recedere dal contratto, salvo il diritto al
risarcimento (art. 2224 c.c.)
b) se è iniziata l’esecuzione dell’opera, il committente può
recedere dal contratto ma deve tenere indenne il
prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del
mancato guadagno (art. 2227 c.c.)
G. Pedrazzi - UniBS 22
v0.5/52 23
GARANZIA PER VIZI
(combinato disposto degli artt. 2226 e 1668 c.c. )
Vizi noti o facilmente
riconoscibili non
dolosamente occultati
↓
l’accettazione (tacita o
espressa) dell’opera
libera il prestatore dalla
responsabilità
Vizi occulti
e difformità
↓
• Termine di decadenza:
denuncia entro 8 giorni
dalla scoperta
• Termine di prescrizione
dell’azione: 1 anno
(disciplina analoga a quella della
vendita e meno favorevole
rispetto a quella dell’appalto)
G. Pedrazzi - UniBS 23
v0.5/52 24
IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA DELL’ESECUZIONE
DELL’OPERA PER CAUSA NON IMPUTABILE ALLE
PARTI
(Art. 2228 c.c.)
Diritto del prestatore al compenso per il lavoro prestato in
relazione alla utilità della parte dell’opera compiuta
G. Pedrazzi - UniBS 24
v0.5/52 25
PROFESSIONI INTELLETTUALI
(Artt. 2229 ss.)
• Capo II del titolo III del titolo III (del lavoro
autonomo) del Libro V
• Professioni intellettuali per l’esercizio delle quali
è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi
(es. avvocati, ingegneri ecc.)
• RESPONSABILITÀ: limitata ai casi di dolo o
colpa grave ove la prestazione implichi la
soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà
G. Pedrazzi - UniBS 25
v0.5/52 26G. Pedrazzi - UniBS 26
APPALTO
Art. 1655 ss. c.c.
• Contratto con cui l’appaltatore assume – con
organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio
rischio – il compimento di un’opera (appalto d’opera) o
di un servizio (appalto di servizi) a beneficio del
committente, il quale è tenuto al pagamento di un
corrispettivo in danaro
• Prestazioni continuative o periodiche di servizi:
rinvio alla disciplina del contratto di somministrazione
(art. 1671 c.c.)
• Subfornitura: affine all’appalto dal punto di vista
funzionale (L. n. 192/1998)
• Appalto di lavori pubblici: coinvolgimento di interessi
di natura pubblicistica (normativa ad hoc)
• Subappalto: vietato senza l’autorizzazione del
committente (art. 1656 c.c.)
v0.5/52 27
• variazioni in corso d’opera (artt. 1659 – 1661 c.c.)
• verifica dell’opera:
a) in corso di esecuzione (Event. risoluzione - art. 1662 c.c.)
b) prima di ricevere la consegna (c.d. collaudo) → se il
committente riceve la consegna senza riserve sorge, salva
diversa pattuizione o uso contrario, il diritto dell’appaltatore al
pagamento del corrispettivo (art. 1665 c.c.)
• onerosità o difficoltà dell’esecuzione (art. 1664 c.c.):
- aumento o diminuzione del costo dei materiali o della mano
d’opera superiori al decimo del prezzo complessivo
convenuto) a causa di sopravvenienze imprevedibili:
revisione del prezzo per la differenza che eccede il decimo
- difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche o
idriche non previste che rendano notevolmente più onerosa
la prestazione: diritto dell’appaltatore ad un equo compenso
G. Pedrazzi - UniBS 27
v0.5/52 28
MORTE DELL’APPALTATORE (Art. 1674 c.c.)
↓
NON comporta lo scioglimento del contratto
↓
SALVO che
la persona
dell’appaltatore sia
stata motivo
determinante della
conclusione del
contratto
↓
SALVO il diritto del
committente di
recedere dal contratto
se gli eredi non danno
affidamento per la
buona esecuzione
dell’opera
G. Pedrazzi - UniBS 28
(diritti ed obblighi degli eredi dell’appaltatore nel caso di scioglimento
del contratto: art. 1675 c.c.)
v0.5/52 29
GARANZIA PER VIZI
(art. 1667 c.c.)
Vizi conosciuti o facilmente
riconoscibili non taciuti in mala
fede
↓
l’accettazione dell’opera esonera
l’appaltatore dall’obbligo di
garanzia
Vizi occulti
e difformità
↓
• Termine di decadenza: denuncia
entro 60 giorni dalla scoperta
(non necessaria se vizi
riconosciuti o occultati
dall’appaltatore)
• Termine di prescrizione
dell’azione: 2 anni dalla
consegna
(eccezione proponibile sempre
purché denuncia entro 60 giorni
e prima che siano trascorsi 2
anni dalla consegna)
G. Pedrazzi - UniBS 29
v0.5/52 30
GARANZIA PER ROVINA E DIFETTI DI
COSE IMMOBILI
(art. 1669 c.c.)
• Edifici o immobili destinati per loro natura a lunga durata
• Entro 10 anni dal compimento dell’opera, per vizio del
suolo o difetto della costruzione, l’opera rovina in tutto o
in parte o presenta evidente pericolo di rovina o gravi
difetti
• Garanzia a tutela del committente e dei suoi aventi
causa
• Termine di decadenza: denuncia entro 1 anno dalla
scoperta
• Termine di prescrizione: 1 anno dalla denuncia
G. Pedrazzi - UniBS 30
v0.5/52 31
TUTELA DEL COMMITTENTE
(Art. 1668 c.c.)
G. Pedrazzi - UniBS 31
↓
Proporzionale
riduzione
del prezzo
(c.d. quanti
minoris)
↓
Risoluzione del
contratto se le
difformità o i vizi
dell’opera siano
tali da renderla
del tutto inadatta
alla sua
destinazione
+
risarcimento del danno dovuto a colpa dell’appaltatore
↓
Eliminazione dei
vizi o delle
difformità a
spese
dell’appaltato
re
v0.5/52 32
• RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (vedi supra)
– art. 1662 c.c.
– Art. 1668 c.c.
– Art. 1674 c.c.
• RECESSO DEL COMMITTENTE
art. 1671 c.c. (cfr. contratto d’opera)
• IMPOSSIBILITA’ DI ESECUZIONE DELL’OPERA
art. 1672 c.c. (cfr. contratto d’opera)
G. Pedrazzi - UniBS 32
v0.5/52 33
TRASPORTO
(Art. 1678 ss. c.c.)
TRASPORTO DI PERSONE (Art. 1681 c.c.)
• il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona
del viaggiatore durante il viaggio (obbligo di protezione)
e della perdita o avaria delle cose che il viaggiatore porta
con sé se non prova di aver adottato tutte le misure
idonee ad evitare il danno (cfr. art. 2050 c.c.)
• salva la responsabilità per il ritardo e per
l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto
• nullità clausole limitative della responsabilità del vettore
per i sinistri che colpiscono il viaggiatore
G. Pedrazzi - UniBS 33
contratto con cui il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a
trasferire persone o cose da un luogo all’altro
v0.5/52 34
TRASPORTO DI COSE
(Art. 1693 c.c.)
• la responsabilità del vettore per perdita e avaria delle
cose consegnategli per il trasporto sussiste dal momento
in cui riceve le cose a quello in cui le riconsegna al
destinatario, salvo che non provi che la perdita o
l’avaria dipendano dal caso fortuito, dalla natura o
dai vizi delle cose, dal loro imballaggio, ovvero dal
fatto del mittente o da quello del destinatario (cfr. art.
1218 c.c.)
• presunzione di assenza di vizi apparenti di imballaggio
se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve
G. Pedrazzi - UniBS 34
v0.5/52 35G. Pedrazzi - UniBS 35
DEPOSITO
(Artt. 1766 ss. c.c.)
contratto con cui il depositario riceve dal
depositante una cosa mobile con l’obbligo di
custodirla e di restituirla in natura
 contratto reale: si perfeziona con la consegna
della cosa
 presunzione di gratuità (salvo che dalla
professionalità del depositario o da altre
circostanze si desuma una diversa volontà delle
parti) (art. 1767 c.c.)
v0.5/52 36
 regole specifiche per
- deposito in albergo (artt. 1783 ss. c.c.)
- deposito nei magazzini generali (artt. 1787 ss.
c.c.)
 deposito irregolare (art. 1382 c.c.): ove abbia
ad oggetto una quantità di denaro o di altre cose
fungibili con facoltà del depositario di servirsene
→ la proprietà passa al depositario
→ obbligo di restituzione di altrettante
cose della stessa specie e qualità
→ applicabile, in quanto compatibile, la
disciplina del mutuo
G. Pedrazzi - UniBS 36
v0.5/52 37
OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO
• custodire la cosa con la diligenza del buon
padre di famiglia (minor rigore nel caso di
deposito gratuito) (art. 1768 c.c.)
• divieto di servirsi della cosa e di darla in
deposito ad altri senza il consenso del
depositante (art. 1770 c.c.)
• restituire la cosa alla richiesta del depositante
(salva pattuizione di termine nell’interesse del
depositario) (art. 1771 c.c.)
G. Pedrazzi - UniBS 37
v0.5/52 38
DIRITTI DEL DEPOSITARIO
• può richiedere in qualunque tempo che il
depositante riprenda la cosa (salva pattuizione
di termine nell’interesse del depositante e salva
eventuale fissazione da parte del giudice di
termine congruo per ricevere la cosa)
• rimborso delle spese fatte per conservare la
cosa + indennità per le perdite cagionate dal
deposito + compenso pattuito
G. Pedrazzi - UniBS 38
v0.5/52 39
SEQUESTRO CONVENZIONALE
(Artt. 1798 – 1802 c.c.)
• contratto con cui due o più persone affidano ad un terzo
(sequestratario) una cosa o una pluralità di cose, rispetto
alle quali tra esse sia nata una controversia, perché la
custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando
la controversia sarà definita
• prima che la controversia sia definita il sequestratario
non può essere liberato che per accordo delle parti o per
giusti motivi
• il sequestratario ha diritto a
- compenso (salva diversa pattuizione)
- rimborso delle spese e delle erogazioni per la
conservazione e amministrazione della cosa
G. Pedrazzi - UniBS 39
v0.5/52 40
MANDATO
(Artt. 1703 ss. c.c.)
• contratto in forza del quale il mandatario si obbliga a
compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante
• contenuto del mandato (art. 1708 c.c.)
• presunzione di onerosità (art. 1709 c.c.)
• rilevanza dell’elemento fiduciario
→ normale revocabilità del mandato (eccezioni: mandato
pattuito nell’interesse anche del mandatario o di
terzi – art. 1723 c.c. -)
→ scioglimento per morte / interdizione / inabilitazione
del mandatario
→ limiti alla sostituzione del mandatario (art. 1717 c.c.)
G. Pedrazzi - UniBS 40
v0.5/52 41G. Pedrazzi - UniBS v. 0.5 41
a) con rappresentanza
• procura: negozio unilaterale (non presuppone necessariamente
un contratto di mandato)
• rinvio alle norme del capo VI del titolo II del libro IV (“Della
rappresentanza”)
b) senza rappresentanza
• il mandatario agisce in nome proprio → acquista i diritti ed
assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti coi terzi, anche se
questi non abbiano avuto conoscenza del mandato
 acquisti di beni immobili e mobili registrati: deve ritrasferirli
al mandante → se non adempie: sentenza costitutiva
 acquisti di beni mobili: il mandante può rivendicarne
direttamente la proprietà, salvi i diritti dei terzi possessori in
buona fede
• tra il mandante e i terzi non vi sono rapporti, tuttavia il
mandante può esercitare, sostituendosi al mandatario, i diritti
di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, salvo
pregiudizio ai diritti del mandatario (artt. 1705 e 1721 c.c.)
v0.5/52 42
OBBLIGHI DEL MANDANTE
(artt. 1719 – 1721 c.c.)
• somministrare al mandatario i mezzi necessari
per l’esecuzione del mandato e l’adempimento
delle obbligazioni assunte dal mandatario in
nome proprio
• rimborsare le anticipazioni
• corrispondere il compenso
• risarcire i danni subito a causa dell’esecuzione
dell’incarico
G. Pedrazzi - UniBS 42
v0.5/52 43
OBBLIGHI DEL MANDATARIO
(artt. 1710 – 1718 c.c.)
• ritrasferire gli acquisti fatti in nome proprio (vedi
supra)
• eseguire l’incarico con la diligenza del buon padre
di famiglia (minor rigore nel caso di mandato
gratuito)
• attenersi alle istruzioni del mandante, salvo sia
ragionevole ritenere che avrebbe dato
l’approvazione
• mantenere l’attività gestoria nei limiti del mandato
→ l’atto che esorbita resta a carico del mandatario,
salva la facoltà di ratifica del mandante
G. Pedrazzi - UniBS 43
v0.5/52 44
OBBLIGHI DEL MANDATARIO (segue)
• informare il mandante
- delle circostanze sopravvenute che possono
determinare la revoca o la modificazione del
mandato
- dell’insolvenza dei terzi contraenti se nota al
momento della conclusione del contratto
- dell’esecuzione del mandato
• rendere il conto dell’operato
• custodire delle cose e tutela dei diritti del mandante
G. Pedrazzi - UniBS v. 0.5 44
v0.5/52 45
AGENZIA
(Artt. 1742 ss. c.c.)
• contratto con cui l’agente assume stabilmente nei confronti
del preponente, verso retribuzione, l’obbligo di promuovere
la conclusione di contratti in una zona determinata
 distribuzione dei prodotti dell’imprenditore presso la sua
clientela
 rapporto di lavoro parasubordinato → tutela rafforzata (di
origine comunitaria):
- indennità in caso di cessazione del rapporto (art. 1751
c.c.)
- limiti alla stipula del patto di non concorrenza (art. 1751
bis c.c.)
 a tempo determinato / a tempo indeterminato (salvo
obbligo di preavviso) (art. 1750 c.c.)
G. Pedrazzi - UniBS 45
v0.5/52 46
• PROVA SCRITTA del contratto (diritto irrinunciabile delle
parti)
• DIRITTO DI ESCLUSIVA: a favore e a carico dell’agente
(art. 1743 c.c.)
• AGENTE CON RAPPRESENTANZA (c.d.
rappresentante di commercio): di regola l’agente si limita
a promuovere la conclusione del contratto che
competerà direttamente al preponente (diversamente dal
mandatario), salvo che all’agente sia conferita dal
preponente la rappresentanza
→ comunque si applicheranno le norme in tema di
agenzia (art. 1752 c.c.)
G. Pedrazzi - UniBS v. 0.5 46
v0.5/52 47
DIRITTI DELL’AGENTE
• provvigione quando il contratto è concluso per
effetto del suo intervento (casi in cui il diritto
sorge anche dopo la data dello scioglimento del
contratto) (art. 1748 c.c.)
• divieto del patto che ponga a carico
dell’agente una responsabilità, anche solo
parziale, per l’adempimento del terzo (cd. star
del credere), salvo pattuizione, soggetta a
determinati limiti, di apposita garanzia (art. 1746
III co. c.c.)
G. Pedrazzi - UniBS 47
v0.5/52 48
OBBLIGHI DELL’AGENTE (art. 1746 c.c.)
• esecuzione dell’incarico tutelando gli interessi del
preponente, con lealtà e buona fede
→ adempimento in conformità delle istruzioni
→ obbligo di informazione al committente circa
a) le condizioni del mercato nella zona assegnatagli
b) ogni altra circostanza per valutare la convenienza
di ogni singolo affare (=> nullità dei patti contrari)
c) il proprio impedimento ad eseguire l’incarico
(=> risarcimento danno)
• obblighi del commissionario (se non esclusi dalla natura
del contratto di agenzia e ad eccezione dello lo star del
credere – vedi supra)
G. Pedrazzi - UniBS 48
v0.5/52 49
OBBLIGHI DEL PREPONENTE
(art. 1749 c.c.)
• agire con lealtà e buona fede nei rapporti con
l’agente
• consegnare l’estratto conto delle provvigioni dovute,
indicando gli elementi essenziali alla base del
calcolo, pagare le provvigioni liquidate entro un
determinato termine
• mettere a disposizione la documentazione relativa
ai beni e servizi trattati
• fornire le informazioni necessarie all’esecuzione
del contratto
G. Pedrazzi - UniBS 49
v0.5/52 50
MEDIAZIONE
(Artt. 1754 ss. c.c.)
è mediatore colui che mette in relazione due o
più parti per la conclusione di un affare, senza
essere legato ad alcuna di esse da rapporti di
collaborazione, di dipendenza o di
rappresentanza
 si differenzia dall’agenzia e dal mandato
 per alcuni non sarebbe neanche un contratto
 rinvio alla disciplina prevista da leggi speciali
(vedi l. n. 39/1989)
G. Pedrazzi - UniBS 50
v0.5/52 51
DIRITTI DEL MEDIATORE
• provvigione da ciascuna delle parti quando l’affare è
concluso per effetto del suo intervento (art. 1755 c.c.)
• rimborso delle spese anche se l’affare non è stato
concluso (art. 1756 c.c.)
OBBLIGHI DEL MEDIATORE
• deve comunicare alle parti le circostanze a lui note,
relative alla valutazione ed alla sicurezza dell’affare, che
possono influire sulla conclusione di esso (art. 1759 c.c.)
• obblighi specifici per il mediatore professionale (art. 1760
c.c.)
G. Pedrazzi - UniBS 51
v0.5/52 52G. Pedrazzi - UniBS 52
FRANCHISING
L’impresa (franchisor o affiliante) attribuisce ad
altra impresa (franchisee o affiliato) il diritto di
commercializzare propri beni o servizi
utilizzando marchio e nome e godendo
dell’assistenza del concedente
- Forma scritta a pena di nullità (Art. 3, L.
129/2004)
Durata minima 3 anni
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17 Contratti tipici

  • 1. v0.5/52 1G. Pedrazzi - UniBS 1 Contratti tipici: contratti di scambio e di godimento Quest’opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported
  • 2. v0.5/52 2G. Pedrazzi - UniBS 2 c.d. VENDITA OBBLIGATORIA VENDITA DI COSE GENERICHE Il trasferimento della proprietà avviene con l’individuazione delle cose Art. 1378 VENDITA DI COSE FUTURE Il trasferimento della proprietà è subordinato al fatto che la cosa venga ad esistere Art. 1472 commutativo o aleatorio VENDITA DI COSE ALTRUI Il trasferimento della proprietà avviene quando il venditore acquista la proprietà dall’attuale titolare Art. 1478
  • 3. v0.5/52 3G. Pedrazzi - UniBS 3 OBBLIGHI DEL VENDITORE CONSEGNARE LA COSA (in caso custodirla fino alla consegna) FARE ACQUISTARE LA PROPRIETÀ DELLA COSA O DEL DIRITTO GARANTIRE IL COMPRATORE DALL’EVIZIONE E DAI VIZI DELLA COSA
  • 4. v0.5/52 4G. Pedrazzi - UniBS 4 OBBLIGHI DEL COMPRATORE PAGARE IL PREZZO Nel termine e nel luogo pattuito Si può prevedere che venga determinato da un terzo (oggetto del contratto) Può essere previsto da listini o quotazioni di borsa o mercato PAGARE LE SPESE (se non diversamente convenuto) PAGARE GLI INTERESSI COMPENSATIVI SUL PREZZO Se la cosa venduta produce frutti o altri proventi
  • 5. v0.5/52 5G. Pedrazzi - UniBS 5 GARANZIA PER EVIZIONE • Ipotesi in cui un terzo rivendichi la proprietà della cosa nei confronti del compratore, che dovrà chiamare in causa il venditore originario. • Evizione 1. Totale: il compratore ha diritto al risarcimento del danno 2. Parziale: risoluzione del contratto se il compratore non avrebbe acquistato il bene senza la parte per la quale ha subito l’evizione oppure riduzione del prezzo se ignorava la parziale altruità della cosa Garanzia derogabile dalle parti però il venditore è sempre tenuto per l’evizione derivante da fatto suo proprio.
  • 6. v0.5/52 6G. Pedrazzi - UniBS 6 GARANZIA PER VIZI • vizi della cosa: imperfezioni o alterazioni del bene che lo rendono inidoneo all’uso a cui è destinato o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore • La garanzia opera per vizi occulti; per quelli conoscibili solo se il venditore abbia espressamente dichiarato che la cosa era esente da vizi (art. 1491) • Termine di decadenza: il compratore deve denunciare al venditore i vizi entro 8 giorni dalla loro scoperta • Termine di prescrizione: la garanzia si prescrive in 1 anno dalla consegna della cosa Rimedi a favore del compratore 1. Azione redibitoria (risoluzione del contratto: rest. prezzo+spese e cosa) o azione estimatoria (riduzione del prezzo) 2. Risarcimento del danno
  • 7. v0.5/52 7G. Pedrazzi - UniBS 7 TIPOLOGIE PARTICOLARI DI VENDITA VENDITA CON PATTO DI RISCATTO Il venditore si riserva il diritto di riacquistare la proprietà del bene venduto restituendo il prezzo (non +) e rimborsando il compratore Il venditore titolare di un diritto potestativo che si esercita mediante dichiarazione unilaterale recettizia con effetto retroattivo Max 2 aa. per mobili/ 5 aa. per immobili inderogabile VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO Vendita che si perfeziona solo a seguito della comunicazione del gradimento da parte del compratore al venditore (diritto potestativo)
  • 8. v0.5/52 8G. Pedrazzi - UniBS 8 TIPOLOGIE PARTICOLARI DI VENDITA VENDITA A PROVA Vendita sotto condizione sospensiva: la cosa deve avere le qualità pattuite o deve comunque essere idonea all’uso a cui è destinata VENDITA SU CAMPIONE Se sussiste una difformità rispetto al tipo o al campione preso a riferimento, il compratore può agire in risoluzione (condizione risolutiva)
  • 9. v0.5/52 9G. Pedrazzi - UniBS 9 VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ (PATTO DI RISERVATO DOMINIO) Ipotesi di VENDITA A RATE (art. 1523) Se espressamente convenuto, il trasferimento della proprietà è subordinato al pagamento dell’ultima rata del prezzo pattuito Il godimento del bene da parte del compratore tuttavia si ha già prima del trasferimento della proprietà. • Rischio del perimento della cosa grava sul compratore Se il compratore non paga una rata il cui valore ecceda l’ottava parte del prezzo complessivo, il venditore potrà chiedere il pagamento immediato delle rimanenti o risolvere il contratto e riottenere il bene che è ancora di sua proprietà.
  • 10. v0.5/52 10G. Pedrazzi - UniBS 10 Vendita di beni di consumo • Artt. 128 ss. Codice del consumo (D. Lgs. 206/2005) • Tra consumatore e professionista • Oggetto: bene mobile escluso en. elettrica, acqua e gas • Garanzie: conformità del bene. • Ripristino, riparazione, sostituzione, • Denuncia 2 mesi dalla scoperta del difetto che sia avvenuta entro 2 anni dalla consegna del bene
  • 11. v0.5/52 11G. Pedrazzi - UniBS 11 PERMUTA • Reciproco trasferimento di diritti su cose da un contraente all’altro • Differenze con compravendita: • In caso di evizione, il permutante che la subisce può richiedere oltre al risarcimento l’equivalente del valore al posto della cosa ceduta. • Contratto misto se presente conguaglio
  • 12. v0.5/52 12G. Pedrazzi - UniBS 12 Contratti di godimento - I • LOCAZIONE (art. 1571) • Locatore Vs. Locatario/conduttore Contratto ad esecuzione continuata, oneroso, consensuale e ad effetti obbligatori Forma libera (ma vedi immobili +9anni e trascrizione loc immobili urbani: l. 431/98 durata 4 anni minimo rinnovabili) Durata max 30 anni SUBLOCAZIONE possibile salvo patto contrario
  • 13. v0.5/52 13G. Pedrazzi - UniBS 13 Contratti di godimento - II • AFFITTO • Oggetto: bene produttivo, mobile o immobile (p.e. azienda, fondo rustico) • L’Affittuario può godere dei frutti e il dovere di gestire il bene in conformità della destinazione economica, se non adempie: l’Affittante potrà chiedere la risoluzione
  • 14. COMODATO G. Pedrazzi - UniBS v0.5/52 14
  • 15. v0.5/52 15G. Pedrazzi - UniBS 15 C. di prestazione di servizi • CONTRATTO D’OPERA • APPALTO • TRASPORTO • DEPOSITO • MANDATO • AGENZIA • MEDIAZIONE • FRANCHISING
  • 16. v0.5/52 16G. Pedrazzi - UniBS 16 ULTERIORI CLASSIFICAZIONI • CONTRATTI NELLE LITI - Transazione - art. 1965 • CONTRATTI ALEATORI - Assicurazione - art. 1882 • CONTRATTI DI CREDITO - Mutuo - art. 1813
  • 17. v0.5/52 17G. Pedrazzi - UniBS 17 CONTRATTO D’OPERA (c.d. locatio operis) Art. 2222 ss. c.c. • Contratto con cui il prestatore d’opera si obbliga a compiere, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, un’opera o un servizio in favore del committente, verso il pagamento di un corrispettivo • Applicazione residuale rispetto agli altri tipi contrattuali (ad es. mandato, agenzia ecc.) • CORRISPETTIVO (art. 2225 c.c.): I) convenuto dalle parti II) determinato secondo tariffe professionali o usi III) stabilito dal giudice in relazione al risultato e al lavoro normalmente necessario
  • 18. v0.5/52 18 lavoro prevalentemente proprio (contratto basato sul c.d. intuitus personae) ↓ contratto d’opera organizzazione imprenditoriale ↓ appalto G. Pedrazzi - UniBS 18
  • 19. v0.5/52 19 NO vincolo di subordinazione ↓ contratto d’opera (denominato anche contratto di lavoro autonomo) vincolo di subordinazione ↓ rapporto di lavoro subordinato G. Pedrazzi - UniBS 19
  • 20. v0.5/52 20 Fornitura della materia per l’esecuzione dell’opera o del servizio da parte del prestatore (art. 2223 c.c.) ↓ se ciò che rileva è la prestazione dell’opera o del servizio ↓ contratto d’opera (o appalto – vedi supra) ↓ se le parti hanno avuto prevalentemente riguardo alla fornitura della materia ↓ vendita G. Pedrazzi - UniBS 20
  • 21. v0.5/52 21 OBBLIGHI DEL PRESTATORE ↓ ESECUZIONE DELL’OPERA SECONDO LE CONDIZIONI STABILITE DAL CONTRATTO E A REGOLA D’ARTE (Art. 2224 c.c.) ↓ GARANZIA PER VIZI (Art. 2226 c.c.) G. Pedrazzi - UniBS 21
  • 22. v0.5/52 22 RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE a) se il prestatore non esegue l’opera secondo le condizioni contrattuali e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine, decorso inutilmente il quale può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento (art. 2224 c.c.) b) se è iniziata l’esecuzione dell’opera, il committente può recedere dal contratto ma deve tenere indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno (art. 2227 c.c.) G. Pedrazzi - UniBS 22
  • 23. v0.5/52 23 GARANZIA PER VIZI (combinato disposto degli artt. 2226 e 1668 c.c. ) Vizi noti o facilmente riconoscibili non dolosamente occultati ↓ l’accettazione (tacita o espressa) dell’opera libera il prestatore dalla responsabilità Vizi occulti e difformità ↓ • Termine di decadenza: denuncia entro 8 giorni dalla scoperta • Termine di prescrizione dell’azione: 1 anno (disciplina analoga a quella della vendita e meno favorevole rispetto a quella dell’appalto) G. Pedrazzi - UniBS 23
  • 24. v0.5/52 24 IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA DELL’ESECUZIONE DELL’OPERA PER CAUSA NON IMPUTABILE ALLE PARTI (Art. 2228 c.c.) Diritto del prestatore al compenso per il lavoro prestato in relazione alla utilità della parte dell’opera compiuta G. Pedrazzi - UniBS 24
  • 25. v0.5/52 25 PROFESSIONI INTELLETTUALI (Artt. 2229 ss.) • Capo II del titolo III del titolo III (del lavoro autonomo) del Libro V • Professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi (es. avvocati, ingegneri ecc.) • RESPONSABILITÀ: limitata ai casi di dolo o colpa grave ove la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà G. Pedrazzi - UniBS 25
  • 26. v0.5/52 26G. Pedrazzi - UniBS 26 APPALTO Art. 1655 ss. c.c. • Contratto con cui l’appaltatore assume – con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio – il compimento di un’opera (appalto d’opera) o di un servizio (appalto di servizi) a beneficio del committente, il quale è tenuto al pagamento di un corrispettivo in danaro • Prestazioni continuative o periodiche di servizi: rinvio alla disciplina del contratto di somministrazione (art. 1671 c.c.) • Subfornitura: affine all’appalto dal punto di vista funzionale (L. n. 192/1998) • Appalto di lavori pubblici: coinvolgimento di interessi di natura pubblicistica (normativa ad hoc) • Subappalto: vietato senza l’autorizzazione del committente (art. 1656 c.c.)
  • 27. v0.5/52 27 • variazioni in corso d’opera (artt. 1659 – 1661 c.c.) • verifica dell’opera: a) in corso di esecuzione (Event. risoluzione - art. 1662 c.c.) b) prima di ricevere la consegna (c.d. collaudo) → se il committente riceve la consegna senza riserve sorge, salva diversa pattuizione o uso contrario, il diritto dell’appaltatore al pagamento del corrispettivo (art. 1665 c.c.) • onerosità o difficoltà dell’esecuzione (art. 1664 c.c.): - aumento o diminuzione del costo dei materiali o della mano d’opera superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto) a causa di sopravvenienze imprevedibili: revisione del prezzo per la differenza che eccede il decimo - difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche o idriche non previste che rendano notevolmente più onerosa la prestazione: diritto dell’appaltatore ad un equo compenso G. Pedrazzi - UniBS 27
  • 28. v0.5/52 28 MORTE DELL’APPALTATORE (Art. 1674 c.c.) ↓ NON comporta lo scioglimento del contratto ↓ SALVO che la persona dell’appaltatore sia stata motivo determinante della conclusione del contratto ↓ SALVO il diritto del committente di recedere dal contratto se gli eredi non danno affidamento per la buona esecuzione dell’opera G. Pedrazzi - UniBS 28 (diritti ed obblighi degli eredi dell’appaltatore nel caso di scioglimento del contratto: art. 1675 c.c.)
  • 29. v0.5/52 29 GARANZIA PER VIZI (art. 1667 c.c.) Vizi conosciuti o facilmente riconoscibili non taciuti in mala fede ↓ l’accettazione dell’opera esonera l’appaltatore dall’obbligo di garanzia Vizi occulti e difformità ↓ • Termine di decadenza: denuncia entro 60 giorni dalla scoperta (non necessaria se vizi riconosciuti o occultati dall’appaltatore) • Termine di prescrizione dell’azione: 2 anni dalla consegna (eccezione proponibile sempre purché denuncia entro 60 giorni e prima che siano trascorsi 2 anni dalla consegna) G. Pedrazzi - UniBS 29
  • 30. v0.5/52 30 GARANZIA PER ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (art. 1669 c.c.) • Edifici o immobili destinati per loro natura a lunga durata • Entro 10 anni dal compimento dell’opera, per vizio del suolo o difetto della costruzione, l’opera rovina in tutto o in parte o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti • Garanzia a tutela del committente e dei suoi aventi causa • Termine di decadenza: denuncia entro 1 anno dalla scoperta • Termine di prescrizione: 1 anno dalla denuncia G. Pedrazzi - UniBS 30
  • 31. v0.5/52 31 TUTELA DEL COMMITTENTE (Art. 1668 c.c.) G. Pedrazzi - UniBS 31 ↓ Proporzionale riduzione del prezzo (c.d. quanti minoris) ↓ Risoluzione del contratto se le difformità o i vizi dell’opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione + risarcimento del danno dovuto a colpa dell’appaltatore ↓ Eliminazione dei vizi o delle difformità a spese dell’appaltato re
  • 32. v0.5/52 32 • RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (vedi supra) – art. 1662 c.c. – Art. 1668 c.c. – Art. 1674 c.c. • RECESSO DEL COMMITTENTE art. 1671 c.c. (cfr. contratto d’opera) • IMPOSSIBILITA’ DI ESECUZIONE DELL’OPERA art. 1672 c.c. (cfr. contratto d’opera) G. Pedrazzi - UniBS 32
  • 33. v0.5/52 33 TRASPORTO (Art. 1678 ss. c.c.) TRASPORTO DI PERSONE (Art. 1681 c.c.) • il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio (obbligo di protezione) e della perdita o avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (cfr. art. 2050 c.c.) • salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto • nullità clausole limitative della responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore G. Pedrazzi - UniBS 33 contratto con cui il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all’altro
  • 34. v0.5/52 34 TRASPORTO DI COSE (Art. 1693 c.c.) • la responsabilità del vettore per perdita e avaria delle cose consegnategli per il trasporto sussiste dal momento in cui riceve le cose a quello in cui le riconsegna al destinatario, salvo che non provi che la perdita o l’avaria dipendano dal caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose, dal loro imballaggio, ovvero dal fatto del mittente o da quello del destinatario (cfr. art. 1218 c.c.) • presunzione di assenza di vizi apparenti di imballaggio se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve G. Pedrazzi - UniBS 34
  • 35. v0.5/52 35G. Pedrazzi - UniBS 35 DEPOSITO (Artt. 1766 ss. c.c.) contratto con cui il depositario riceve dal depositante una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura  contratto reale: si perfeziona con la consegna della cosa  presunzione di gratuità (salvo che dalla professionalità del depositario o da altre circostanze si desuma una diversa volontà delle parti) (art. 1767 c.c.)
  • 36. v0.5/52 36  regole specifiche per - deposito in albergo (artt. 1783 ss. c.c.) - deposito nei magazzini generali (artt. 1787 ss. c.c.)  deposito irregolare (art. 1382 c.c.): ove abbia ad oggetto una quantità di denaro o di altre cose fungibili con facoltà del depositario di servirsene → la proprietà passa al depositario → obbligo di restituzione di altrettante cose della stessa specie e qualità → applicabile, in quanto compatibile, la disciplina del mutuo G. Pedrazzi - UniBS 36
  • 37. v0.5/52 37 OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO • custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (minor rigore nel caso di deposito gratuito) (art. 1768 c.c.) • divieto di servirsi della cosa e di darla in deposito ad altri senza il consenso del depositante (art. 1770 c.c.) • restituire la cosa alla richiesta del depositante (salva pattuizione di termine nell’interesse del depositario) (art. 1771 c.c.) G. Pedrazzi - UniBS 37
  • 38. v0.5/52 38 DIRITTI DEL DEPOSITARIO • può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa (salva pattuizione di termine nell’interesse del depositante e salva eventuale fissazione da parte del giudice di termine congruo per ricevere la cosa) • rimborso delle spese fatte per conservare la cosa + indennità per le perdite cagionate dal deposito + compenso pattuito G. Pedrazzi - UniBS 38
  • 39. v0.5/52 39 SEQUESTRO CONVENZIONALE (Artt. 1798 – 1802 c.c.) • contratto con cui due o più persone affidano ad un terzo (sequestratario) una cosa o una pluralità di cose, rispetto alle quali tra esse sia nata una controversia, perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia sarà definita • prima che la controversia sia definita il sequestratario non può essere liberato che per accordo delle parti o per giusti motivi • il sequestratario ha diritto a - compenso (salva diversa pattuizione) - rimborso delle spese e delle erogazioni per la conservazione e amministrazione della cosa G. Pedrazzi - UniBS 39
  • 40. v0.5/52 40 MANDATO (Artt. 1703 ss. c.c.) • contratto in forza del quale il mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante • contenuto del mandato (art. 1708 c.c.) • presunzione di onerosità (art. 1709 c.c.) • rilevanza dell’elemento fiduciario → normale revocabilità del mandato (eccezioni: mandato pattuito nell’interesse anche del mandatario o di terzi – art. 1723 c.c. -) → scioglimento per morte / interdizione / inabilitazione del mandatario → limiti alla sostituzione del mandatario (art. 1717 c.c.) G. Pedrazzi - UniBS 40
  • 41. v0.5/52 41G. Pedrazzi - UniBS v. 0.5 41 a) con rappresentanza • procura: negozio unilaterale (non presuppone necessariamente un contratto di mandato) • rinvio alle norme del capo VI del titolo II del libro IV (“Della rappresentanza”) b) senza rappresentanza • il mandatario agisce in nome proprio → acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti coi terzi, anche se questi non abbiano avuto conoscenza del mandato  acquisti di beni immobili e mobili registrati: deve ritrasferirli al mandante → se non adempie: sentenza costitutiva  acquisti di beni mobili: il mandante può rivendicarne direttamente la proprietà, salvi i diritti dei terzi possessori in buona fede • tra il mandante e i terzi non vi sono rapporti, tuttavia il mandante può esercitare, sostituendosi al mandatario, i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, salvo pregiudizio ai diritti del mandatario (artt. 1705 e 1721 c.c.)
  • 42. v0.5/52 42 OBBLIGHI DEL MANDANTE (artt. 1719 – 1721 c.c.) • somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e l’adempimento delle obbligazioni assunte dal mandatario in nome proprio • rimborsare le anticipazioni • corrispondere il compenso • risarcire i danni subito a causa dell’esecuzione dell’incarico G. Pedrazzi - UniBS 42
  • 43. v0.5/52 43 OBBLIGHI DEL MANDATARIO (artt. 1710 – 1718 c.c.) • ritrasferire gli acquisti fatti in nome proprio (vedi supra) • eseguire l’incarico con la diligenza del buon padre di famiglia (minor rigore nel caso di mandato gratuito) • attenersi alle istruzioni del mandante, salvo sia ragionevole ritenere che avrebbe dato l’approvazione • mantenere l’attività gestoria nei limiti del mandato → l’atto che esorbita resta a carico del mandatario, salva la facoltà di ratifica del mandante G. Pedrazzi - UniBS 43
  • 44. v0.5/52 44 OBBLIGHI DEL MANDATARIO (segue) • informare il mandante - delle circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato - dell’insolvenza dei terzi contraenti se nota al momento della conclusione del contratto - dell’esecuzione del mandato • rendere il conto dell’operato • custodire delle cose e tutela dei diritti del mandante G. Pedrazzi - UniBS v. 0.5 44
  • 45. v0.5/52 45 AGENZIA (Artt. 1742 ss. c.c.) • contratto con cui l’agente assume stabilmente nei confronti del preponente, verso retribuzione, l’obbligo di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata  distribuzione dei prodotti dell’imprenditore presso la sua clientela  rapporto di lavoro parasubordinato → tutela rafforzata (di origine comunitaria): - indennità in caso di cessazione del rapporto (art. 1751 c.c.) - limiti alla stipula del patto di non concorrenza (art. 1751 bis c.c.)  a tempo determinato / a tempo indeterminato (salvo obbligo di preavviso) (art. 1750 c.c.) G. Pedrazzi - UniBS 45
  • 46. v0.5/52 46 • PROVA SCRITTA del contratto (diritto irrinunciabile delle parti) • DIRITTO DI ESCLUSIVA: a favore e a carico dell’agente (art. 1743 c.c.) • AGENTE CON RAPPRESENTANZA (c.d. rappresentante di commercio): di regola l’agente si limita a promuovere la conclusione del contratto che competerà direttamente al preponente (diversamente dal mandatario), salvo che all’agente sia conferita dal preponente la rappresentanza → comunque si applicheranno le norme in tema di agenzia (art. 1752 c.c.) G. Pedrazzi - UniBS v. 0.5 46
  • 47. v0.5/52 47 DIRITTI DELL’AGENTE • provvigione quando il contratto è concluso per effetto del suo intervento (casi in cui il diritto sorge anche dopo la data dello scioglimento del contratto) (art. 1748 c.c.) • divieto del patto che ponga a carico dell’agente una responsabilità, anche solo parziale, per l’adempimento del terzo (cd. star del credere), salvo pattuizione, soggetta a determinati limiti, di apposita garanzia (art. 1746 III co. c.c.) G. Pedrazzi - UniBS 47
  • 48. v0.5/52 48 OBBLIGHI DELL’AGENTE (art. 1746 c.c.) • esecuzione dell’incarico tutelando gli interessi del preponente, con lealtà e buona fede → adempimento in conformità delle istruzioni → obbligo di informazione al committente circa a) le condizioni del mercato nella zona assegnatagli b) ogni altra circostanza per valutare la convenienza di ogni singolo affare (=> nullità dei patti contrari) c) il proprio impedimento ad eseguire l’incarico (=> risarcimento danno) • obblighi del commissionario (se non esclusi dalla natura del contratto di agenzia e ad eccezione dello lo star del credere – vedi supra) G. Pedrazzi - UniBS 48
  • 49. v0.5/52 49 OBBLIGHI DEL PREPONENTE (art. 1749 c.c.) • agire con lealtà e buona fede nei rapporti con l’agente • consegnare l’estratto conto delle provvigioni dovute, indicando gli elementi essenziali alla base del calcolo, pagare le provvigioni liquidate entro un determinato termine • mettere a disposizione la documentazione relativa ai beni e servizi trattati • fornire le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto G. Pedrazzi - UniBS 49
  • 50. v0.5/52 50 MEDIAZIONE (Artt. 1754 ss. c.c.) è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza  si differenzia dall’agenzia e dal mandato  per alcuni non sarebbe neanche un contratto  rinvio alla disciplina prevista da leggi speciali (vedi l. n. 39/1989) G. Pedrazzi - UniBS 50
  • 51. v0.5/52 51 DIRITTI DEL MEDIATORE • provvigione da ciascuna delle parti quando l’affare è concluso per effetto del suo intervento (art. 1755 c.c.) • rimborso delle spese anche se l’affare non è stato concluso (art. 1756 c.c.) OBBLIGHI DEL MEDIATORE • deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione ed alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso (art. 1759 c.c.) • obblighi specifici per il mediatore professionale (art. 1760 c.c.) G. Pedrazzi - UniBS 51
  • 52. v0.5/52 52G. Pedrazzi - UniBS 52 FRANCHISING L’impresa (franchisor o affiliante) attribuisce ad altra impresa (franchisee o affiliato) il diritto di commercializzare propri beni o servizi utilizzando marchio e nome e godendo dell’assistenza del concedente - Forma scritta a pena di nullità (Art. 3, L. 129/2004) Durata minima 3 anni Obblighi di buona fede: veridicità e riservatezza Clausola di esclusiva (generalmente presente)