19 dicembre 2016
Corso Europa 11 – Milano
Area di studio Procedure concorsuali
SOVRAINDEBITAMENTO E ORGANISMI DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI
L’accordo di composizione della crisi
Avv. Gianfranco Benvenuto
2
l’OMOLOGA
All’udienza il giudice:
•Risolve le eventuali contestazioni
•Verifica le percentuali raggiunte
•Verifica l’esistenza di iniziative o compimento di atti di frode (art.10)
Omologa quando
•Verifica i requisiti soggettivi ed oggettivi
•Verifica l’esistenza delle altre condizioni di ammissibilità
•Verifica la fattibilità giuridica del piano
•Verifica l’idoneitá del piano ad assicurare il pagamento dei crediti non pignorabili e
di quelli di cui all’art 7 comma 1 parte 3°: il significato e il peso della sentenza della
C. Giustizia 7/4/2016
•Verifica, in caso di contestazioni sulla convenienza dell’accordo, che il credito
possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria
3
Impugnazioni
•Il provvedimento di omologa è pronunciato dal Giudice
monocratico
•L’omologa è reclamabile ai sensi dell’art 739 e ss cpc (10
gg dalla comunicazione/notificazione)
•I legittimati e il perimetro dell’impugnazione
•Il reclamo si propone al tribunale; il Giudice che ha
pronunciato non può fare parte del collegio
4
Omologa effetti
• Il giudice dispone la pubblicità dell’omologa
• L’accordo è obbligatorio per tutti i creditori 12 = 184 l.f.
• Inefficacia dei pagamenti e degli atti dispositivi dei beni posti in
essere in violazione dell’accordo.
• effetti esdebitatori; eccezioni: titolari dei crediti impignorabili,
IVA e Ritenute
• L’accordo non ha effetto novativo (art 11)
• L’omologa non fa venire meno le obbligazioni nei confronti di
coobligati e fideiussori (art 11/1239 c.c. = 184)
5
Omologa effetti
•Esdebitazione del socio illimitatamente responsabile (184
l.f.)
•La moratoria verso i privilegiati (art 8 fatta eccezione dei
crediti impignorabili)
•L’assuntore e la limitazione delle responsabilità (come nel
caso dell’art 124 l.f.)
•I creditori con causa e titolo posteriore (all’omologa) non
possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del
piano (art 12)
•I crediti sorti in occasione od in funzione del procedimento
di accordo sono prededuttivi (art 13)
6
Gli effetti dell’omologa vengono meno
• Automaticamente se il debitore non esegue integralmente entro
90 gg i pagamenti dovuti alle P.A. e agli enti gestori di forme di
assistenza e previdenza obbligatorie (11 = 182 ter)
• revocato d’ufficio in caso risultino compiuti atti di frode durante la
procedura
• In caso di risoluzione
• In caso di mancato pagamento dei crediti IVA e Ritenute
• In caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili
• Per effetto della sentenza di fallimento
 Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un
accordo omologato sono sottratti alla revocatoria fallimentare
 I crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione
dell’accordo omologato sono prededucibili (art 12)
7
L’esecuzione: la nomina del
liquidatore
•L’esecuzione dell’accordo può essere affidata ad un
liquidatore quando il piano è liquidatorio e non quando è
in continuità
•Il giudice nomina un liquidatore (su proposta dell’OCC)
quando:
•a) il piano è liquidatorio (art 7)
•b) sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento (art 13)
•Il liquidatore:
 deve avere i requisiti indicati dall’art 28/R.d. 267/1942
 dispone in via esclusiva dei beni pignorati e delle somme
incassate (spossessamento)
8
L’esecuzione: i compiti dell’OCC
a) propone la nomina di un liquidatore
b) risolve le difficoltà insorte nell’esecuzione
c) vigila sull’esatto adempimento
d) comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità
e) aiuta il debitore a modificare la domanda la cui
esecuzione sia divenuta impossibile
f) può rivestire le funzioni di liquidatore o di gestore della
liquidazione (ex art 7)
9
L’esecuzione: i compiti del giudice
Il giudice,
•sentito il liquidatore e verificata la conformità dell’atto dispositivo al piano,
•Ordina lo svincolo delle somme
•Dispone la cancellazione
oDel Pignoramento
odelle iscrizioni di diritti di prelazione
oDi ogni altro vincolo (trascrizioni/pubblicità)
• in caso di grave irregolarità, Sospende gli atti di esecuzione dell’accordo
I crediti sorti in occasione e in funzione della procedura sono prededucibili
Quando l’esecuzione è divenuta impossibile per ragioni non imputabili al
debitore questi può modificare la domanda proponendo un altro accordo
10
Annullamento
• Su istanza di ogni creditore
 La domanda è rivolta al tribunale e così pure il reclamo
• Dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo
• Dolosamente o con colpa grave sottratta o dissimulata una parte
rilevante dell’attivo
• Dolosamente simulate attività inesistenti
• L’azione va promossa entro 6 mesi dalla scoperta e non oltre 2
anni dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto
• Non è ammessa altra azione di annullamento
11
Risoluzione
Su istanza di ogni creditore
1.Il debitore non adempie all’accordo (che è altro concetto
rispetto a «non paga»)
2.Non costituisce le garanzie promesse
3.L’esecuzione diviene impossibile per cause non
imputabili al debitore
4.In quest’ultimo caso il debitore può solo modificare la
proposta (art 7 2°co l. d) + art 13 4 ter co)
12
Conversione
Il giudice (su istanza del debitore / del creditore) dispone
la conversione nella procedura di liquidazione:
1.In caso di annullamento
2.In caso di frode durante la procedura (art 11 5°)
3.In caso di mancato rispetto dei termini verso la P.A.
(art11 5°) determinata da cause imputabili al debitore
4.In caso di risoluzione determinata da cause imputabili
al debitore
5.In questi casi il debitore non può riproporre la
domanda (art 7 2°co l. d) e non può ottenere
l’esdebitazione.

Sovraindebitamento e organismi di composizione della crisi: l'accordo di composizione della crisi

  • 1.
    19 dicembre 2016 CorsoEuropa 11 – Milano Area di studio Procedure concorsuali SOVRAINDEBITAMENTO E ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI L’accordo di composizione della crisi Avv. Gianfranco Benvenuto
  • 2.
    2 l’OMOLOGA All’udienza il giudice: •Risolvele eventuali contestazioni •Verifica le percentuali raggiunte •Verifica l’esistenza di iniziative o compimento di atti di frode (art.10) Omologa quando •Verifica i requisiti soggettivi ed oggettivi •Verifica l’esistenza delle altre condizioni di ammissibilità •Verifica la fattibilità giuridica del piano •Verifica l’idoneitá del piano ad assicurare il pagamento dei crediti non pignorabili e di quelli di cui all’art 7 comma 1 parte 3°: il significato e il peso della sentenza della C. Giustizia 7/4/2016 •Verifica, in caso di contestazioni sulla convenienza dell’accordo, che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria
  • 3.
    3 Impugnazioni •Il provvedimento diomologa è pronunciato dal Giudice monocratico •L’omologa è reclamabile ai sensi dell’art 739 e ss cpc (10 gg dalla comunicazione/notificazione) •I legittimati e il perimetro dell’impugnazione •Il reclamo si propone al tribunale; il Giudice che ha pronunciato non può fare parte del collegio
  • 4.
    4 Omologa effetti • Ilgiudice dispone la pubblicità dell’omologa • L’accordo è obbligatorio per tutti i creditori 12 = 184 l.f. • Inefficacia dei pagamenti e degli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell’accordo. • effetti esdebitatori; eccezioni: titolari dei crediti impignorabili, IVA e Ritenute • L’accordo non ha effetto novativo (art 11) • L’omologa non fa venire meno le obbligazioni nei confronti di coobligati e fideiussori (art 11/1239 c.c. = 184)
  • 5.
    5 Omologa effetti •Esdebitazione delsocio illimitatamente responsabile (184 l.f.) •La moratoria verso i privilegiati (art 8 fatta eccezione dei crediti impignorabili) •L’assuntore e la limitazione delle responsabilità (come nel caso dell’art 124 l.f.) •I creditori con causa e titolo posteriore (all’omologa) non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano (art 12) •I crediti sorti in occasione od in funzione del procedimento di accordo sono prededuttivi (art 13)
  • 6.
    6 Gli effetti dell’omologavengono meno • Automaticamente se il debitore non esegue integralmente entro 90 gg i pagamenti dovuti alle P.A. e agli enti gestori di forme di assistenza e previdenza obbligatorie (11 = 182 ter) • revocato d’ufficio in caso risultino compiuti atti di frode durante la procedura • In caso di risoluzione • In caso di mancato pagamento dei crediti IVA e Ritenute • In caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili • Per effetto della sentenza di fallimento  Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un accordo omologato sono sottratti alla revocatoria fallimentare  I crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell’accordo omologato sono prededucibili (art 12)
  • 7.
    7 L’esecuzione: la nominadel liquidatore •L’esecuzione dell’accordo può essere affidata ad un liquidatore quando il piano è liquidatorio e non quando è in continuità •Il giudice nomina un liquidatore (su proposta dell’OCC) quando: •a) il piano è liquidatorio (art 7) •b) sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento (art 13) •Il liquidatore:  deve avere i requisiti indicati dall’art 28/R.d. 267/1942  dispone in via esclusiva dei beni pignorati e delle somme incassate (spossessamento)
  • 8.
    8 L’esecuzione: i compitidell’OCC a) propone la nomina di un liquidatore b) risolve le difficoltà insorte nell’esecuzione c) vigila sull’esatto adempimento d) comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità e) aiuta il debitore a modificare la domanda la cui esecuzione sia divenuta impossibile f) può rivestire le funzioni di liquidatore o di gestore della liquidazione (ex art 7)
  • 9.
    9 L’esecuzione: i compitidel giudice Il giudice, •sentito il liquidatore e verificata la conformità dell’atto dispositivo al piano, •Ordina lo svincolo delle somme •Dispone la cancellazione oDel Pignoramento odelle iscrizioni di diritti di prelazione oDi ogni altro vincolo (trascrizioni/pubblicità) • in caso di grave irregolarità, Sospende gli atti di esecuzione dell’accordo I crediti sorti in occasione e in funzione della procedura sono prededucibili Quando l’esecuzione è divenuta impossibile per ragioni non imputabili al debitore questi può modificare la domanda proponendo un altro accordo
  • 10.
    10 Annullamento • Su istanzadi ogni creditore  La domanda è rivolta al tribunale e così pure il reclamo • Dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo • Dolosamente o con colpa grave sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo • Dolosamente simulate attività inesistenti • L’azione va promossa entro 6 mesi dalla scoperta e non oltre 2 anni dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto • Non è ammessa altra azione di annullamento
  • 11.
    11 Risoluzione Su istanza diogni creditore 1.Il debitore non adempie all’accordo (che è altro concetto rispetto a «non paga») 2.Non costituisce le garanzie promesse 3.L’esecuzione diviene impossibile per cause non imputabili al debitore 4.In quest’ultimo caso il debitore può solo modificare la proposta (art 7 2°co l. d) + art 13 4 ter co)
  • 12.
    12 Conversione Il giudice (suistanza del debitore / del creditore) dispone la conversione nella procedura di liquidazione: 1.In caso di annullamento 2.In caso di frode durante la procedura (art 11 5°) 3.In caso di mancato rispetto dei termini verso la P.A. (art11 5°) determinata da cause imputabili al debitore 4.In caso di risoluzione determinata da cause imputabili al debitore 5.In questi casi il debitore non può riproporre la domanda (art 7 2°co l. d) e non può ottenere l’esdebitazione.