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POSSESSO 
• E’ l’esercizio di fatto dei poteri 
corrispondenti al diritto di proprietĂ  (o 
di altro diritto reale su cosa altrui) che 
deriva dalla materiale disponibilitĂ  di una 
cosa 
• E’ la situazione di fatto che talvolta 
coincide, talvolta si contrappone alla 
situazione di diritto.
Possesso 
• Proprietario 
possessore 
di regola il proprietario è 
anche possessore 
• Possessore non 
proprietario 
Possiede chi non è il 
proprietario
POSSESSO e DETENZIONE 
• Il possesso è il potere sulla cosa che si 
manifesta in un’attività corrispondente 
all’esercizio della proprietà o di altro diritto 
reale. 
• La detenzione è la relazione materiale con 
la cosa senza l’elemento soggettivo del 
possedere come fosse cosa propria, ma 
riconoscendo il diritto altrui.
Prova del possesso 
• Si presume il possesso in colui che esercita 
il potere di fatto sulla cosa, a meno chi lo 
nega fornisca la prova che ha cominciato a 
esercitarlo come detenzione. 
• E’ il proprietario che deve dimostrare l’esistenza del titolo 
che implica la detenzione (es. un contratto di locazione). 
• La detenzione o il possesso continuano 
come sono iniziati.
MUTAMENTO DELLA 
DETENZIONE IN POSSESSO 
Può il detentore trasformarsi in possessore? 
•Il mutamento della detenzione in possesso può 
avvenire soltanto in due casi: 
– causa proveniente da un terzo che affermi di essere 
proprietario (ma non lo è ) e trasferisca la proprietà al 
detentore 
– opposizione del detentore che rende nota al 
proprietario l’intenzione di continuare a tenere a cosa 
come possessore
Possesso 
• Il possesso è di buona fede se chi possiede 
ignora di ledere il diritto altri (ad es. chi 
prende per errore un bene di un altro 
credendolo suo). 
• Il possesso è di mala fede se chi possiede 
sa di ledere il diritto altrui (ad es. il ladro)
Come provare la buona o la mala fede? 
• La buona fede si presume salvo prova 
contraria. 
• Basta che la buona fede vi sia stata al 
momento dell’acquisto (anche se 
successivamente viene meno).
Effetti del possesso: i frutti 
• Nei confronti del possessore il proprietario può 
esrcitare l’azione di rivendicazione per far 
riconoscere il suo diritto e ottenere la restituzione 
del bene. 
• Il possessore, se la domanda è accolta, deve 
restituire il bene. 
• A chi spettano i frutti maturati dalla cosa?
Effetti del possesso: i frutti 
• Il possessore in mala fede deve restituire al proprietario i 
frutti naturali e civili derivanti dal bene 
• Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali e civili 
fino alla domanda giudiziale del proprietario che rivendica 
la proprietĂ . 
• Risponde al proprietario dei frutti percepiti dopo la 
domanda di rivendicazione e di quelli che avrebbe potuto 
percepire dopo tale data con la diligenza del buon padre di 
famiglia.
“Possesso vale titolo” 
• Colui che acquista beni mobili da chi non ne è 
proprietario, ne acquista la proprietĂ  a titolo 
originario purché 
– ne abbia il possesso 
– sia in buona fede al momento della consegna 
(non sa che chi vende non è proprietario) 
– e sussista un titolo idoneo al trasferimento 
della proprietĂ  (contratto astrattamente idoneo)
La regola può verificarsi 
in due casi 
• Acquisto di un bene 
mobile da chi non è 
proprietario 
• Vendita dello stesso 
bene mobile, con 
successivi contratti, a 
piĂą acquirenti: 
• Se qualcuno cn successivi 
contratti vende a piĂą 
persone un bene mobile, 
tra esse prevale chi per 
primo ne ha acquistato il 
possesso in buona fede.
Possesso vale titolo 
• La regola vale solo per i beni mobili perché 
per la circolazione dei beni immobili c’è la 
necessitĂ  di un atto scritto piu la 
trascrizione nei pubblici registri 
• La regola facilita la circolazione degli 
scambi: si evita che le persone non siano 
sicure nei loro acquisti.
Effetti del possesso: 
USUCAPIONE 
• L’USUCAPIONE è un modo di acquisto 
della proprietĂ  a titolo originario per 
effetto del possesso di un bene per un certo 
perido di tempo.
Requisiti 
Per avere usucapione occorrono due requisiti 
1.che il possesso sia 
– Pacifico cioè non violento né clandestino 
– Pubblico esercitato in modo visibile 
– Continuo non interrotto 
1.che il proprietario sia stato inerte.
Possesso violento e clandestino 
Non c’è nessuna tutela giuridica per il 
– Possesso violento se si è acquistato in modo 
aggressivo. 
– Possesso clandestino se si esercita di nascosto 
•In questo casi però il tempo dell’usucapione 
inizia a decorrere dal momento in cui cessa la 
violenza o la clandestinitĂ .
Tempo 
BENI IMMOBILI 
•20 anni -> per i beni immobili (usucapione ordinaria) 
•10 anni -> per i beni immobili se il possessore è in buona fede e 
ha acquistato da chi non è proprietario in base ad un titolo idoneo 
in astratto (ma non valido in concreto) + trascrizione nei pubblici 
registi 
BENI MOBILI 
•20 anni -> se il possesso è in mala fede 
•10 anni -> se possesso in buona fede ma manca il titolo 
astrattamente idoneo (usucapione abbreviata )
AZIONI POSSESSORIE 
• Spettano a chi possiede il bene 
indipendentemente dal fatto di essere 
proprietario o meno. 
• Sollevano il proprietario dal fornire la 
difficile prova della proprietĂ  
– AZIONE DI REINTEGRAZIONE 
– AZIONE DI MANUTENZIONE
Azione di reintegrazione 
o spoglio 
• Attore: qualunque possessore di bene 
mobile o immobile che ha subito uno 
spoglio violento (aggressivamente) o 
clandestino (di nascosto). 
• Convenuto: chi ha spogliato il possessore 
• Oggetto della domanda ottenere la 
restituzione del bene.
Azione di reintegrazione 
o spoglio 
• Lo Spoglio è 
– VIOLENTO se con l’uso della forza, 
– CLANDESTINO se è fatto di nascosto. 
• L’azione va esercitata entro 1 anno dallo spoglio (termine 
di decadenza) 
• Nessuno può farsi giustizia da solo: se ho ottenuto un 
bene in prestito e non lo restituisco il giudice condannerĂ  il 
proprietario a restituirlo al possessore se il proprietario lo 
riprende con la forza e cerca di farsi giustizia da solo.
AZIONE DI MANUTENZIONE 
• Attore: possessore, se è stato molestato nel 
possesso o ha subito delle turbative (es. 
immissioni nocive, taglio di alberi, passaggi sul 
fondo ecc.) 
– Riguarda solo i beni immobili o le universalità di beni 
mobili 
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• Oggetto domanda: cessazione delle molestie 
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Possesso

  • 1. POSSESSO • E’ l’esercizio di fatto dei poteri corrispondenti al diritto di proprietĂ  (o di altro diritto reale su cosa altrui) che deriva dalla materiale disponibilitĂ  di una cosa • E’ la situazione di fatto che talvolta coincide, talvolta si contrappone alla situazione di diritto.
  • 2. Possesso • Proprietario possessore di regola il proprietario è anche possessore • Possessore non proprietario Possiede chi non è il proprietario
  • 3. POSSESSO e DETENZIONE • Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attivitĂ  corrispondente all’esercizio della proprietĂ  o di altro diritto reale. • La detenzione è la relazione materiale con la cosa senza l’elemento soggettivo del possedere come fosse cosa propria, ma riconoscendo il diritto altrui.
  • 4. Prova del possesso • Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, a meno chi lo nega fornisca la prova che ha cominciato a esercitarlo come detenzione. • E’ il proprietario che deve dimostrare l’esistenza del titolo che implica la detenzione (es. un contratto di locazione). • La detenzione o il possesso continuano come sono iniziati.
  • 5. MUTAMENTO DELLA DETENZIONE IN POSSESSO Può il detentore trasformarsi in possessore? •Il mutamento della detenzione in possesso può avvenire soltanto in due casi: – causa proveniente da un terzo che affermi di essere proprietario (ma non lo è ) e trasferisca la proprietĂ  al detentore – opposizione del detentore che rende nota al proprietario l’intenzione di continuare a tenere a cosa come possessore
  • 6. Possesso • Il possesso è di buona fede se chi possiede ignora di ledere il diritto altri (ad es. chi prende per errore un bene di un altro credendolo suo). • Il possesso è di mala fede se chi possiede sa di ledere il diritto altrui (ad es. il ladro)
  • 7. Come provare la buona o la mala fede? • La buona fede si presume salvo prova contraria. • Basta che la buona fede vi sia stata al momento dell’acquisto (anche se successivamente viene meno).
  • 8. Effetti del possesso: i frutti • Nei confronti del possessore il proprietario può esrcitare l’azione di rivendicazione per far riconoscere il suo diritto e ottenere la restituzione del bene. • Il possessore, se la domanda è accolta, deve restituire il bene. • A chi spettano i frutti maturati dalla cosa?
  • 9. Effetti del possesso: i frutti • Il possessore in mala fede deve restituire al proprietario i frutti naturali e civili derivanti dal bene • Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali e civili fino alla domanda giudiziale del proprietario che rivendica la proprietĂ . • Risponde al proprietario dei frutti percepiti dopo la domanda di rivendicazione e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data con la diligenza del buon padre di famiglia.
  • 10. “Possesso vale titolo” • Colui che acquista beni mobili da chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietĂ  a titolo originario purchĂ© – ne abbia il possesso – sia in buona fede al momento della consegna (non sa che chi vende non è proprietario) – e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietĂ  (contratto astrattamente idoneo)
  • 11. La regola può verificarsi in due casi • Acquisto di un bene mobile da chi non è proprietario • Vendita dello stesso bene mobile, con successivi contratti, a piĂą acquirenti: • Se qualcuno cn successivi contratti vende a piĂą persone un bene mobile, tra esse prevale chi per primo ne ha acquistato il possesso in buona fede.
  • 12. Possesso vale titolo • La regola vale solo per i beni mobili perchĂ© per la circolazione dei beni immobili c’è la necessitĂ  di un atto scritto piu la trascrizione nei pubblici registri • La regola facilita la circolazione degli scambi: si evita che le persone non siano sicure nei loro acquisti.
  • 13. Effetti del possesso: USUCAPIONE • L’USUCAPIONE è un modo di acquisto della proprietĂ  a titolo originario per effetto del possesso di un bene per un certo perido di tempo.
  • 14. Requisiti Per avere usucapione occorrono due requisiti 1.che il possesso sia – Pacifico cioè non violento nĂ© clandestino – Pubblico esercitato in modo visibile – Continuo non interrotto 1.che il proprietario sia stato inerte.
  • 15. Possesso violento e clandestino Non c’è nessuna tutela giuridica per il – Possesso violento se si è acquistato in modo aggressivo. – Possesso clandestino se si esercita di nascosto •In questo casi però il tempo dell’usucapione inizia a decorrere dal momento in cui cessa la violenza o la clandestinitĂ .
  • 16. Tempo BENI IMMOBILI •20 anni -> per i beni immobili (usucapione ordinaria) •10 anni -> per i beni immobili se il possessore è in buona fede e ha acquistato da chi non è proprietario in base ad un titolo idoneo in astratto (ma non valido in concreto) + trascrizione nei pubblici registi BENI MOBILI •20 anni -> se il possesso è in mala fede •10 anni -> se possesso in buona fede ma manca il titolo astrattamente idoneo (usucapione abbreviata )
  • 17. AZIONI POSSESSORIE • Spettano a chi possiede il bene indipendentemente dal fatto di essere proprietario o meno. • Sollevano il proprietario dal fornire la difficile prova della proprietĂ  – AZIONE DI REINTEGRAZIONE – AZIONE DI MANUTENZIONE
  • 18. Azione di reintegrazione o spoglio • Attore: qualunque possessore di bene mobile o immobile che ha subito uno spoglio violento (aggressivamente) o clandestino (di nascosto). • Convenuto: chi ha spogliato il possessore • Oggetto della domanda ottenere la restituzione del bene.
  • 19. Azione di reintegrazione o spoglio • Lo Spoglio è – VIOLENTO se con l’uso della forza, – CLANDESTINO se è fatto di nascosto. • L’azione va esercitata entro 1 anno dallo spoglio (termine di decadenza) • Nessuno può farsi giustizia da solo: se ho ottenuto un bene in prestito e non lo restituisco il giudice condannerĂ  il proprietario a restituirlo al possessore se il proprietario lo riprende con la forza e cerca di farsi giustizia da solo.
  • 20. AZIONE DI MANUTENZIONE • Attore: possessore, se è stato molestato nel possesso o ha subito delle turbative (es. immissioni nocive, taglio di alberi, passaggi sul fondo ecc.) – Riguarda solo i beni immobili o le universalitĂ  di beni mobili – Il possesso deve durare da oltre un anno • Oggetto domanda: cessazione delle molestie • Va esercitata entro un anno dalla turbativa (decadenza)