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Trasformazione di società

 La riforma del diritto societario ha
 introdotto la possibilità di effettuare
 anche le altre trasformazioni oltre la
 trasformazione da società di persone a
 società di capitali.
Principali motivazioni di una trasformazione c.d.
progressive (società di persone  società di
capitali)
 in genere, dotare l’impresa collettiva in crescita di una
    veste giuridica adeguata;
   limitare la responsabilità per le obbligazioni sociali a
    quanto conferito;
   poter aggregare, attraendo con un regime di
    responsabilità limitata, nuovi soggetti tuttavia non
    interessati ad una gestione diretta ed attiva;
   agevolare in via preventiva una futura successione o
    comunque in genere il trasferimento della qualità di
    socio;
   incrementare le possibilità di reperimento di mezzi
    finanziari;
   attenuare il carico fiscale gravante sui soci;
Principali motivazioni di una trasformazione c.d.
regressive (società di capitali  società di
persone)
 riduzione degli oneri connessi alla forma
  societaria;
 riduzione del capitale sociale ed evitare lo
  scioglimento della società nei casi di riduzione del
  capitale al disotto del limite legale e di
  impossibilità di sua ricostituzione;
 evitare lo scioglimento della società nei casi di
  sopravvenuta mancanza di soci accomandanti o
  accomandatari e mancata ricostituzione nel
  termine di sei mesi;
 rafforzare l’immagine di solvibilità verso terzi
  impegnando anche l’intero patrimonio personale
  dei soci;
Continuità dei rapporti giuridici
 Secondo l’art. 2498 c.c. la trasformazione
 costituisce modificazione dell’atto
 costitutivo e non estinzione della società
 preesistente

 l’ente trasformato conserva i diritti e gli
 obblighi e prosegue in tutti i rapporti
 dell’ente che ha effettuato la
 trasformazione.
Procedura da società di persone in
società di capitali
E’ necessario che:
 la delibera di trasformazione sia assunta
  all’unanimità da parte dei soci, salvo che l’atto
  costitutivo della società trasformanda, non
  disponga altrimenti;
 la delibera assuma la forma dell’atto pubblico;
 la stessa deliberazione contenga le indicazioni
  prescritte dalla legge per l’atto costitutivo del
  tipo di società adottato;
 la deliberazione sia accompagnata da una
  relazione di stima del patrimonio sociale a
  norma dell’art. 2343 c.c.;
 la deliberazione sia depositata presso il registro
  delle imprese.
Procedura da società di persone in
società di capitali
 con l’iscrizione della deliberazione nel registro
  delle imprese la società acquista la personalità
  giuridica;
 conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla
  trasformazione;
 risponde per le obbligazioni sociali assunte
  posteriormente alla data di iscrizione della
  delibera di trasformazione, solo ed unicamente la
  società;
 i soci sono liberati dalla responsabilità solidale ed
  illimitata sia pure sussidiaria per le obbligazioni
  sociali antecedenti all’iscrizione della delibera di
  trasformazione, solo se i creditori sociali
Procedura da società di capitali in
società di persone
Quanto alle modalità di convocazione
dell’assemblea:
 l’art. 2366 c.c. prescrive per le società per
  azioni la pubblicazione nella Gazzetta
  Ufficiale della Repubblica o in un
  quotidiano indicato nello statuto di un
  avviso
 l’art. 2479-bis c.c. prescrive per le società
  a responsabilità limitata la comunicazione
  mediante lettera raccomandata inviata ai
  soci almeno otto giorni prima del giorno
Trasformazione tra società di
persone o di capitali
 dalla data di iscrizione della modificazione dell’atto
  costitutivo nel registro delle imprese che i soci
  divenuti accomandanti rispondono limitatamente per
  le obbligazioni sociali posteriori alla data medesima;
  nel caso contrario ovvero di trasformazione da sas a
  snc la responsabilità solidale ed illimitata si estende a
  tutte le obbligazioni anche a quelle assunte
  precedentemente.
 Nel caso in cui si trasforma una società in
  accomandita per azioni, i soci che divengono
  accomandatari rispondono solidalmente ed
  illimitatamente per tutte le obbligazioni sociali, mentre
  i soci accomandatari che cessano di essere tali
  rispondono delle obbligazioni sociali sino al momento
Bilanci di trasformazione
L’art. 2500-ter c.c. prescrive la stima del patrimonio
sociale a norma dell’art. 2343 c.c.

Contenuto della relazione di stima
 la descrizione dei beni e di crediti destinati a
  costituire il patrimonio della società trasformanda;
 i criteri di valutazione seguiti;
 l’attestazione che il valore dei beni e dei crediti è
  almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della
  determinazione del capitale sociale e
  dell’eventuale soprapprezzo delle azioni (o quote)
  emesse a fronte della trasformazione
Criteri di valutazione
 I criteri solitamente adottati ed
 applicati alle singole componenti del
 patrimonio sociale sono riconducibili
 ai valori di ricostruzione, riacquisto o
 sostituzione, di presunto realizzo per
 gli elementi attivi e valori di estinzione
 per gli elementi del passivo.
Coordinamento tra valori di perizia
e valori contabili
 l’azienda trasformata ha la possibilità
 di scelta tra mantenere il valore dei
 beni (e del patrimonio netto) della
 vecchia società trasformanda (cd
 continuità dei valori), oppure
 effettuare una rivalutazione nei limiti
 dei valori stabiliti dalla perizia delle
 attività/passività.
Rivalutazione dei valori
 Quando alla trasformazione della
 società si accompagna una
 ristrutturazione dell’impresa
 sottostante può evidenziarsi
 opportuna una rivalutazione dei
 valori contabili della vecchia società
 trasformanda alla luce delle migliori
 prospettive di gestione
Rettifiche di trasformazione
In tutte le situazioni viste in precedenza si può
rendere necessario procedere a rettificare dei
valori iscritti in contabilità.

Soluzione preferibile è che le rettifiche di
trasformazione vadano rilevate nella contabilità
della società trasformanda

dette rettifiche vengono contabilizzate
utilizzando il conto “rettifiche di trasformazione”;
conto di capitale (netto) conto di funzionamento
bifase epilogato nel conto “capitale netto di
Rettifiche di trasformazione
Capitale netto di trasformazione
 Il capitale sociale della società trasformata può
  essere fissato anche in un importo inferiore del
  netto (eventualmente rettificato) della società
  trasformanda e può essere conseguentemente
  imputata a riserva la differenza
 Il conto “Capitale netto di trasformazione” si
  presenterà come segue:
Aspetti contabili
Trasformazione da società di persone in società di capitali
   Tabella riassuntiva
   Istanza per la nomina del perito
   Perizia di stima                       Predisposizione di una situazione
    contabile                                      assestata che serva da base al
    perito per le                                             sue valutazioni; la
    data della perizia farà                                            riferimento
    a detta situazione patrimoniale
   Deposito della delibera (accompagnata
     dalla perizia) per l’iscrizione nel registro
     delle imprese
   Iscrizione                             Rettificazioni eventuali dei valori
    contabili
     (data di effetto della trasformazione)          Chiusura generale dei conti
                                           Redazione del bilancio di chiusura
dell’ex                                    trasformanda (è finalizzata anche alla
                                                    dichiarazione dei redditi)
                                           Riapertura generale dei conti della
                                           trasformata
   Controllo delle valutazioni da parte
     degli amministratori ex art. 2343 c.c.
Conguagli
 L’esigenza di assegnare numeri interi di
 quote può essere soddisfatta ricorrendo
 a conguagli o fissando il capitale in un
 importo (minore del totale netto di
 trasformazione) tale da poter essere
 ripartito in quote intere ed accantonando
 il residuo (capitale netto di
 trasformazione meno capitale sociale) a
 riserva.
Scritture contabili
Le scritture contabili della società trasformanda
sono le seguenti:
 contabilizzazione delle scritture di rettifica e
  assestamento:
 epilogo al conto economico dei costi e ricavi di
  esercizio e determinazione del reddito d’esercizio;
 chiusura generale dei conti.
Le scritture contabili della società trasformata
possono comportare:
   cambiamento di nome delle riserve per evitare
    confusioni derivanti dall’applicazione di regimi
    fiscali differenti sostituzione dei valori di perizia
    ai valori contabili storici.
Riparto delle azioni tra i soci
 Ogni socio riceve azioni in quantità proporzionale
 alla quota di partecipazione posseduta nella
 società trasformata

Nel caso dal riparto del capitale della vecchia
società non si ottengono multipli del valore
nominale delle azioni di nuova emissione è
necessario procedere ai conguagli tra soci, che
possono essere di due tipi:
 versamenti a conguaglio;
 prelevamenti a conguaglio.
Aspetti fiscali
 Il primo comma dell’art. 170 ribadisce che la
  trasformazione è una procedura “neutrale”
  fiscalmente per cui l’operazione stessa non
  costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze e
  minusvalenze di beni, comprese quelle relative alle
  rimanenze e al valore d’avviamento.

 Il terzo comma dell’art. 170 dispone che in caso di
  trasformazione da società di persone in società di
  capitali le riserve delle società di persone non
  concorrono a formare il reddito dei soci in caso di
  distribuzione

 In caso di trasformazione da società di capitali in
  società di persone le riserve costituite ante
  trasformazione concorreranno a formare il reddito
  imponibile dei soci nel periodo, nel quale vengono
  distribuite
Cessione di azienda
La cessione è un’operazione per mezzo
della quale l’imprenditore trasferisce ad altri
la propria azienda, od un suo ramo
(cessione di ramo d’azienda), contro un
corrispettivo.

 cessione in senso stretto: pagamento
  del prezzo in denaro
 cessione per apporto: l’imprenditore
  conferisce la propria azienda in una
  società
Procedura
 Il contratto di cessione di un complesso aziendale
  si inquadra giuridicamente tra i contratti di
  compravendita
 Redazione del contratto di trasferimento della
  proprietà per atto pubblico o per scrittura privata
  autenticata
 Nel contratto di cessione le parti possono
  accordarsi per una cessione globale dell’intero
  patrimonio aziendale, oppure accordarsi per una
  cessione parziale dei beni aziendali,
 Il contratto di cessione produce i seguenti effetti:
   subentro dell’acquirente in tutti i contratti in corso di
    esecuzione relativi all’azienda ceduta
   divieto al venditore di svolgere per cinque anni
    un’attività concorrente idonea a sviare la clientela
Valutazione dei beni
 Le parti sono libere di avviare le trattative
  per la determinazione del prezzo di
  cessione sulla base della consistenza
  patrimoniale dell’azienda
 L’art. 2343 c.c. impone nel caso di
  conferimento di una azienda in una società
  per azioni la relazione redatta dall’esperto
  nominato dal Tribunale per la valutazione
  dell’azienda
Successione nei contratti e Cessione
dei crediti e debiti
 l’acquirente subentra nei contratti stipulati per
  l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano
  carattere personale

 La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta
  non richiede l’accettazione del debitore e ha
  effetto anche nei confronti dei terzi. Tuttavia il
  debitore ceduto è liberato se paga in buona fede
  l’alienante”.

 L’alienante non è liberato dai debiti inerenti
  all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al
  trasferimento, se non risulta che i creditori vi
  hanno acconsentito;
Bilanci di cessione
 Situazione patrimoniale alla data di cessione:
  il cedente deve redigerla comprendendo le
  operazioni di assestamento e chiusura relativo al
  periodo trascorso dall’inizio dell’esercizio.

 Costituisce il principale riferimento per la
  determinazione della plusvalenza o minusvalenza
  contabile di cessione,
Scritture contabili
Il cedente e il cessionario redigono un
bilancio straordinario dal quale risultano:
    il prezzo globale attribuito al complesso
     aziendale;
    le attività cedute e le passività accollate,
     con i valori loro assegnati
    l’avviamento riconosciuto all’azienda
Scritture del cedente
Le scritture del cedente si articolano nelle fasi che
seguono:
 elaborazione della situazione dei conti alla data di
  cessione
 scritture di assestamento: per determinare la
  competenza dei costi e dei ricavi.
 Eliminazione (storno) delle attività e passività non
  trasferibili e che cessano di avere rilevanza
  economica
 Determinazione del reddito relativo alla frazione
  di periodo che va dall’apertura dell’esercizio alla
  data di cessione
 Rielaborazione dei valori reddituali e patrimoniali
 Rilevazione delle attività cedute e passività
  accollate all’acquirente dell’azienda e della
Scritture del cessionario
 Distinzione tra:
   Ipotesi in cui l’acquirente inizia l’attività
    imprenditoriale, e in tal caso dovrà
    effettuare le scritture di costituzione,
   Ipotesi che l’acquirente già svolge
    un’attività e allora occorrerà recepire in
    contabilità attività (compreso
    l’avviamento) e passività relative
    all’azienda acquistata rilevando, come
    contropartita, l’uscita finanziaria o il
    debito.
Relazione di stima e valutazione del
capitale di cessione
 In caso di cessione dell’azienda per apporto in
  una società per azioni
 La relazione deve contenere:
   la descrizione dei beni e dei crediti destinati a
     costituire il patrimonio dell’azienda ceduta;
   i criteri di valutazione eseguiti;
   l’attestazione che il valore dei beni è almeno
     pari a quello ad essi attribuito ai fini della
     determinazione del capitale sociale e
     dell’eventuale soprapprezzo
 I criteri di valutazione dei beni dell’impresa ceduta
  devono necessariamente essere orientati verso
  valori di presunto realizzo e di estinzione
Bilancio straordinario di cessione
 Il bilancio straordinario di cessione elenca
 tutte le attività cedute, valutate al prezzo
 concordato tra le parti, l’eventuale
 avviamento, e le passività accollate

 La differenza tra attività cedute, compreso
 l’avviamento, e le passività accollate,
 costituisce il prezzo di cessione.
Aspetti fiscali
 E’ prevista la responsabilità solidale del
  cessionario, salva la preventiva escussione del
  cedente per il pagamento delle imposte relative
  all’anno in cui è effettuata la cessione e ai due
  precedenti

 la plusvalenza fiscale di cessione concorre a
  formare il reddito dell’esercizio in cui è stata
  realizzata o può, in caso di possesso per più di
  tre anni, essere ripartita in quote costanti
  sull’anno stesso e sui successivi, ma non oltre il
  quarto.
Conferimento d’azienda

Per i conferimenti dei complessi aziendali vale, la
normativa generale in tema di conferimenti di beni
in natura

Perché si abbia conferimento d’azienda è
necessario che venga conferito un complesso di
beni di per sé idoneo a consentire lo svolgimento di
una determinata attività d’impresa
Aspetti fiscali dei conferimenti di
azienda
 La disciplina si trova all’art. 176 Tuir


 I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti
  residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di
  imprese commerciali, non costituiscono realizzo
  di plusvalenze o minusvalenze

 la società conferitaria può optare, sui maggiori
  valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo
  costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali
  relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta
  sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap.
Scritture contabili
Conferente
 Riguardano la chiusura dei conti relativi al
  complesso aziendale ceduti e la rilevazione della
  partecipazione ricevuta in cambio.

Gli specifici problemi contabili che si pongono
riguardano:
 il momento del conferimento;
 lo storno delle rimanenze;
 il valore di accensione del conto “Partecipazioni”;
 la rilevazione della differenza da conferimento.
Scritture contabili
Fase 1) chiusura dei conti
Fondo ammortamento impianti                   a      impianti
Fondo ammortamento macchinari                 a
        macchinari
Diversi                                       a      diversi
Tfr
Debiti
Società ABC c/conferimento
                           a          impianti
                           a          macchinari
                           a          rimanenze
                           a          crediti
                           a          plusvalenze da
conferimento

fase 2) Evidenza contabile della partecipazione iscritta al
costo
Scritture contabili
Conferitaria

 L’operazione di conferimento di azienda produce
 l’aumento reale di capitale sociale
Valori peritali e procedimenti
contabili

Il livello dei valori peritali assegnati al complesso
aziendale e ai suoi componenti patrimoniali, attivi e
passivi può essere:
 uguale ai valori contabili del conferente;
 minore dei valori contabili del conferente;
 maggiore dei valori contabili del conferente;
 un mix dei casi precedenti.


I procedimenti contabili messi a disposizione della
pratica sono:
 rilevazione del conferimento “a saldi aperti”;
 rilevazione del conferimento “a saldi chiusi”.
Pianificazione fiscale
Si possono avere i seguenti due casi:
 continuità fiscale dei valori;
 riallineamento dei valori fiscali e assolvimento
  dell’imposta sostitutiva.

I problemi che si pongono riguardano:
 l’avviamento;
 il costo da ammortizzare;
 la durata del periodo di ammortamento;
 la fiscalità differita.
Scritture contabili

Le scritture contabili della conferitaria sono le
seguenti:
Fase 1) Rilevazione dell’aumento di capitale
Società def c/sottoscrizione      a      diversi
                            a     capitale sociale
                            a     riserva
sovrapprezzo
      azioni
Scritture contabili
Fase 2) rilevazione del conferimento del complesso
aziendale (a saldi chiusi)

Diversi                   a      diversi
Impianti
Macchinari
Rimanenze
Crediti
Avviamento
                   a      fondo Tfr
                   a      debiti
                   a      società def c/sottoscrizione
Scritture contabili
Rilevazione del conferimento del complesso aziendale
a saldi aperti
Diversi                           a           diversi

Impianti
Macchinari
Rimanenze
Crediti
Avviamento
                   a      fondo ammortamento
impianti
                   a      fondo ammortamento
macchinari
                   a      fondo Tfr
                   a      debiti
                   a      società def c/sottoscrizione
Scritture contabili
fase 3) rilevazione della fiscalità differita
riserva sovrapprezzo azioni       a     fondo imposte
differite

fase 4) liquidazione dell’imposta sostitutiva (in caso
di opzione)
fondo imposte differite a       debiti tributari per
                           imposta ex art.244/2007
Fase 5) pagamento dell’imposta sostitutiva
debiti tributari per imposta ex a      Banca c/c
art.244/2007
Affitto d’azienda
 L’affitto di azienda è un contratto con il quale il
  concedente trasferisce all’affittuario il diritto di
  godimento dell’azienda a fronte del pagamento di un
  canone periodico e per un periodo di tempo
  determinato; redatto con una scrittura privata
  autenticata o per atto pubblico.

 Oggetto del contratto deve essere il complesso di
  beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio di
  una attività economica.

 L’affittuario dell’azienda deve esercitarla sotto la ditta
  che la contraddistingue e deve gestire l’azienda
  senza modificarne la destinazione e in modo da
  conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli
Aspetti contabili e fiscali
Le operazioni che occorre porre in essere sono le
seguenti:
1. predisposizione di una situazione contabile
   dell’azienda: tale situazione contabile costituirà
   l’elemento di base per effettuare la valutazione
   dell’azienda
2. elaborazione della situazione patrimoniale
   rettificata: elaborazione di una valutazione
   dell’azienda sulla base dei valori correnti
   dell’impresa stessa
3. determinazione del canone d’affitto sulla
   base delle trattative tra le parti
4. definizione degli elementi essenziali del
   contratto di affitto
5. adempimenti fiscali e di pubblicità
Immobilizzazioni
 Le immobilizzazioni restano di proprietà del
  concedente

 Trattandosi di beni di terzi l’affittuario espone nel
  proprio bilancio le immobilizzazioni tra i conti
  d’ordine.

 Fiscalmente le quote di ammortamento delle
  immobilizzazioni materiali e immateriali facenti
  parte dell’azienda in affitto sono deducibili da
  parte dell’affittuario tra le variazioni in diminuzione
  della dichiarazione dei redditi.

 Ai fini IRAP l’ammortamento è deducibile sia che
Costi di manutenzione e riparazione

 L’affittuario ha il dovere di riparare ed
 effettuare manutenzioni ai beni
 dell’impresa e alle normali dotazioni
 della stessa

 il locatore è tenuto ad eseguire a sue
 spese le riparazioni straordinarie
Scritture contabili
I criteri generali di rilevazione contabile dell’operazione di
affitto d’azienda in capo al locatore sono i seguenti:
 il trasferimento delle disponibilità di fatto del complesso
   aziendale non ha effetti sul reddito e sul capitale e,
   pertanto, i conti accesi ai valori delle attività e delle
   passività affittate non vengono movimentati;
 il trasferimento delle disponibilità di fatto del complesso
   aziendale viene rilevato nei conti d’ordine
 l’incasso periodico del canone di affitto viene regolarmente
   rilevato come ricavo;
 a fine periodo, gli ammortamenti relativi alle
   immobilizzazioni materiali e immateriali trasferite non
   vengono rilevati;
 alla riconsegna dei beni, vengono stornati i conti d’ordine;
 alla riconsegna dei beni, si rilevano eventuale conguagli in
   denaro e lo storno di eventuali beni periti.
Riflessi sul bilancio
L’Oic, ,”Documento interpretativo n. 1 del
P.C. 12
 precisa che nella voce A.5) “Altri ricavi e
  proventi” devono essere iscritti i fitti
  attivi;
 fa menzione alle plusvalenze e alle
  minusvalenze derivanti da conferimenti
  di aziende e rami aziendali, da iscrivere
  nelle voci E.20 “Proventi straordinari ed
  E.21 Oneri straordinari”
Regole di contabilizzazione dell’affitto
d’azienda per il conduttore
I criteri generali sono i seguenti:
 l’eventuale trasferimento delle rimanenze deve essere
   rilevato distintamente nel sistema principale
 il pagamento periodico del canone d’affitto viene
   regolarmente rilevato
 durante l’esercizio si rilevano le operazioni di gestione. Gli
   incassi dei crediti e i pagamenti dei debiti relativi al
   complesso aziendale ricevuto devono essere rilevati
   utilizzando conti transitori accesi al locatore
 Durante l’esercizio, la dismissione di immobilizzazioni
   materiali e immateriali afferenti al complesso aziendale
   affittato deve essere rilevata facendo ricorso a un conto
   transitorio acceso al locatore
 A fine periodo, in relazione alle immobilizzazioni materiali e
   immateriali ricevute, si rileva un apposito accantonamento
   a fondo spese volto ad assicurare la ricostituzione della
   loro funzionalità
 Alla riconsegna dei beni, vengono stornati i conti d’ordine
Riflessi sul bilancio
L’Oic, “Documento interpretativo n. 1 del P.C. 12,
precisa che:
 Nella voce B.8) “Costi per godimento di beni di
  terzi” devono essere iscritti i corrispettivi per il
  godimento di beni di terzi materiali ed immateriali,
  come i canoni per affitto di azienda.
 Nella voce B. 13) “Altri accantonamenti” devono
  essere iscritti gli accantonamenti a “fondo
  manutenzione e ripristino dei beni di azienda
  condotta in affitto”.
 Nella voce B. 14) “Oneri diversi di gestione”
  devono essere iscritte le differenze inventariali
  riconosciute al proprietario dell’azienda condotta
Fusioni di società
Le fusioni rientrano nel più vasto fenomeno della
concentrazione ed integrazione di aziende
Le concentrazioni aziendali he si attuano mediante
la fusione possono generare:
 Integrazioni orizzontali: le società che si fondono
  in uno stesso soggetto giuridico e operano nello
  stesso settore commerciale
 Integrazioni verticali: le società operano nello
  stesso settore produttivo, ma operano in fasi
  diverse del ciclo di ottenimento dei prodotti
Fusioni di società

Le motivazioni ad operare delle fusioni
possono essere:
1. Motivi produttivi
2. Motivi tecnologici
3. Motivi logistici
4. Motivi commerciali
5. Motivi amministrativi
6. Motivi finanziari
Efficacia della fusione
Ai sensi dell’art. 2504-bis comma 2 del c.c., gli effetti reali si
producono simultaneamente dalla data di iscrizione dell’atto
di fusione nel registro delle imprese dell’incorporante o, per
le fusioni proprie, dalla data dell’ultima delle iscrizioni nel
registro delle imprese fuse

Gli effetti reali di una fusione consistono:
 nell’estinzione delle società incorporate o fuse come
  autonomi soggetti di diritto;
 nella successione universale della società incorporante o
  risultante dalla fusione nel patrimonio e nella totalità dei
  rapporti giuridici facenti capo alle società estinte;
 nell’annullamento delle azioni o quote nelle società estinte
  e nella loro conversione, in base al rapporto di cambio, in
  azioni o quote nella società incorporante o risultante dalla
  fusione.
Tipi di fusione

La fusione può avvenire:
 mediante la costituzione di una nuova
  società (fusione propriamente detta o
  fusione pura);
 mediante l’incorporazione in una società
  di una o più altre (fusione per
  incorporazione).
Procedura
Tra gli adempimenti da compiere è possibile
distinguere:
 una fase progettuale (redazione del progetto
  di fusione);
 una fase predeliberativa
 la fase della decisione con la relativa
  pubblicità;
 una fase riservata all’eventuale tutela dei
  creditori sociali;
 la stipula dell’atto di fusione e della relativa
  pubblicità;
Progetto di fusione
La redazione di tale progetto è a cura degli amministratori
delle società partecipanti, in ogni caso deve risultare:
 il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle
  società partecipanti alla fusione
 l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione
  o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni
  derivanti dalla fusione
 il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché
  l’eventuale conguaglio in denaro
 le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della
  società che risulta dalla fusione o di quella incorporante
 la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili
 la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società
  partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della
  società che risulta dalla fusione o di quella incorporante
 il trattamento eventualmente riservato a particolari
  categorie di soci
 i vantaggi proposti a favore degli amministratori delle
  società partecipanti alla fusione
Situazione patrimoniale
e Relazioni degli amministratori
 Gli amministratori dovranno predisporre una
 situazione patrimoniale ad una data non anteriore
 di oltre 120 giorni

 La relazione degli amministratori è strettamente
 complementare ed integrativa al progetto di
 fusione nel fornire ai soggetti interessati
 un’informazione completa, tale da assicurare la
 possibilità di assumere le proprie decisioni.
Delibera di fusione
e Regime di pubblicità
 La delibera di fusione, rappresentando una
 modificazione dell’atto costitutivo deve essere
 assunta all’unanimità nelle società di persone e
 con le maggioranze prescritte per l’assemblea
 straordinaria nelle società di capitali

 La deliberazione di fusione deve essere
 depositato per l’iscrizione nel Registro delle
 imprese

 Tutela dei creditori: la fusione può essere
 attuata solo dopo 60 giorni dall’iscrizione delle
Aspetti fiscali
 L’art. 172, co. 1, Tuir sancisce il principio
 generale di neutralità fiscale della fusione

 L’operazione «non costituisce realizzo né
 distribuzione delle plusvalenze e
 minusvalenze dei beni delle società fuse o
 incorporate, comprese quelle relative alle
 rimanenze e il valore di avviamento».
Differenze di fusione
 In caso di fusione per incorporazione deriva dalla
  differenza tra il valore della partecipazione nella
  società incorporata iscritto nel bilancio della società
  incorporante e il netto patrimoniale della società
  partecipata - incorporata.

 Tale differenza, se il costo della partecipazione è
  superiore al netto della partecipata, troverà
  allocazione nella sezione attiva dello stato
  patrimoniale della società incorporante (“differenza
  negativa di fusione” o “disavanzo di fusione” o
  “minusvalenza di fusione”). Nell’ipotesi opposta
  l’appostazione si collocherà nell’altra sezione
  (differenza positiva di fusione”, adottandosi anche la
  denominazione di “riserve di fusione”, “avanzo di
  fusione” o “plusvalenza di fusione”).
Determinazione del rapporto di cambio
Il rapporto di cambio delle azioni o quote:
 è determinato nel progetto di fusione
 è illustrato e giustificato nella relazione
   degli amministratori che ne indica i criteri di
   determinazione
 è valutato, in termini di congruità, nella
   relazione degli esperti, i quali ne indicano il
   metodo seguito per la determinazione del
   rapporto di cambio proposto
Bilancio straordinario di fusione
Tale bilancio:
 è volto ad esporre il valore effettivo del patrimonio
  delle società;
 utilizza i criteri propri della determinazione del
  capitale economico in ipotesi di cessione di
  azienda in funzionamento;
 fa ricorso a criteri di valutazione orientati alla
  determinazione del valore corrente di ciascun
  elemento patrimoniale;
 si compone della sola situazione patrimoniale.
Rapporto di cambio
 Esprime il numero delle nuove azioni o quote da
 assegnare ai soci delle società incorporate o fuse tale
 da consentire loro di godere di una posizione nella
 società risultante dall’operazione equivalente a quella
 che avevano precedentemente all’operazione
 medesima

 La corretta determinazione del rapporto di cambio
 passa attraverso la preventiva stima dei capitali
 economici delle società partecipanti all’operazione
 attraverso i metodi utilizzati per le valutazioni
 d’azienda (metodo patrimoniale, metodo reddituale,
 metodo misto, metodo finanziario).
Scissione di società
Con la scissione una società assegna l’intero suo
patrimonio a più società, preesistenti o di nuova
costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso
anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai
suoi soci

Le caratteristiche salienti dell’operazione:
 il trasferimento patrimoniale (totale o anche parziale);
 l’integrazione (diretta) dei soci della società scissa
  nella o nelle società beneficiarie.

La scissione costituisce uno strumento che può
consentire :
 il decentramento di attività produttive in organismi
  autonomi e specializzati;
 la ristrutturazione dell’attività svolta
Tipi di scissione ed effetti
La scissione integrale comporta il trasferimento
dell’intero patrimonio di una società a più società:
 preesistenti (scissione per incorporazione);
 di nuova costituzione (scissione per costituzione)


La scissione parziale comporta il trasferimento solo di
una parte del patrimonio di una società a una o più
società:
 preesistenti (scissione per incorporazione/i)
 di nuova costituzione (scissione per costituzione/i).


La scissione ha effetto dall’ultima delle iscrizioni
dell’atto di scissione nell’ufficio delle imprese in cui sono
iscritte le società beneficiarie
Principio di neutralità fiscale

 L’art. 173, co. 1, Tuir sancisce il principio
 generale di neutralità fiscale
 dell’operazione di scissione, totale o
 parziale, stabilendo che essa non equivale
 a realizzo dei beni aziendali facenti parte
 del patrimonio delle società scisse
Aspetti contabili
Il bilancio di chiusura della società scissa è redatto
al fine di accertare l’entità del patrimonio trasferito a
ciascuna beneficiaria

Per ciascuna posta delle attività e delle passività
occorre indicare:
 il valore contabile indicato nella situazione
  patrimoniale
 il valore effettivo (per le attività che abbiano un
  valore corrente significativamente diverso dal
  valore contabile)
Bilancio successivo alla scissione
Se dalla scissione:
 emerge un disavanzo, esso deve essere
  imputato:
   ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo
    delle società partecipanti alla scissione;
   per la differenza ad avviamento.
 emerge un avanzo, esso è iscritto:
   in apposita voce del patrimonio netto;
   quando sia dovuto a previsione di risultati
    economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per
    rischi ed oneri
Criteri di valutazione
L’Oic precisa che:
1. il bilancio di apertura include:
      le attività e le passività evidenziate nel bilancio di chiusura
       dell’azienda trasferita alla beneficiaria interessata
      l’avviamento relativo all’azienda trasferita
      le immobilizzazioni, materiali e immateriali, interamente
       ammortizzate, ma ancora utilizzate nell’attività produttiva
      le risorse immateriali non iscritte nel bilancio di chiusura della
       società scissa, ma pertinenti l’azienda trasferita ed iscrivibili
       nel bilancio d’esercizio della beneficiaria
2.    l’iscrizione avviene ai medesimi saldi contabili riportati
      nel bilancio di chiusura oppure ai maggiori valori correnti
      imputando i quali si è ripartito, in tutto o in parte, il
      disavanzo di scissione
3.    l’imputazione agli elementi dell’attivo e del passivo
      effettuata sulla base di una situazione contabile
      espressa a valori correnti e mediante rettifiche extra –
      contabili comporta l’iscrizione delle imposte differite e
      anticipate
Disavanzo di scissione da
annullamento
la formazione di un disavanzo da annullamento può
dipendere da:
 il costo della partecipazione è maggiore del patrimonio
   netto contabile della partecipata-scissa
 la partecipata-scissa, dall’acquisto della partecipazione
   all’epoca della scissione, ha subito perdite d’esercizio, che,
   non essendo state ritenute “durevoli”, non hanno
   provocato una corrispondente svalutazione della
   partecipazione nel bilancio della beneficiaria
 la partecipazione ha subito, nel corso del tempo,
   rivalutazioni, mentre ciò non è avvenuto per il capitale
   netto contabile della partecipata;
 il costo pagato a suo tempo per l’acquisto della
   partecipazione è stato eccessivo rispetto al valore
   economico della medesima
Nei casi sub a) e sub c), il disavanzo da annullamento è
destinato ad essere imputato ai valori correnti delle attività e
Disavanzo di scissione da
concambio
Il disavanzo di scissione da concambio può
derivare dalla mancata coincidenza fra:
 il rapporto tra valori economici effettivi e valori
   contabili dei patrimoni netti delle società
   interessate;
 il rapporto tra il capitale sociale della società
   beneficiaria e il patrimonio netto contabile della
   società scissa.
Avanzo di scissione da
annullamento
Le principali cause sono:
a) l’acquisto è stato effettuato a condizioni particolarmente
     vantaggiose
b) le attività di bilancio della partecipata – scissa sono state
     rivalutate, mentre la partecipazione, iscritta nel bilancio
     della beneficiaria, non è stata rivalutata;
c) la formazione di riserve di utili nel periodo intercorrente
     tra l’acquisizione della partecipazione e l’operazione di
     scissione che non hanno comportato un corrispondente
     aumento nel valore contabile della partecipazione
d) l’acquisto è stato effettuato prevedendo o tenendo conto
     dell’esistenza di un badwill che hanno influito sul prezzo.
In ragione della cause, l’avanzo di scissione da annullamento
viene iscritto:
 in apposita riserva del netto (Riserva avanzo di scissione),
   nelle ipotesi a), b), c).
 in un fondo rischi ed oneri se rappresenta il valore attuale
   di oneri, perdite futuri od un badwill per insufficiente
   redditività (ipotesi d).
Avanzo di scissione da concambio

Tale avanzo può rappresentare:
 una riserva assimilabile alla Riserva
  sovrapprezzo azioni o ad una generica
  riserva di capitale
 un fondo rischi per oneri e perdite da
  scissione.
Liquidazione volontaria
Può essere definita come quella fase in cui viene meno
il fine originario della produzione economica di un
reddito e della continuità dell’azienda.

Acquisisce rilevanza l’esigenza di liquidare l’intero
patrimonio aziendale, ovvero convertire in denaro
liquido gli investimenti ancora in essere, pagare tutte le
passività, assegnare infine ai soggetti d’impresa quanto
del netto patrimoniale sia rimasto a seguito delle
precedenti operazioni.

Tra le molteplici cause :
 insufficiente redditività
 sopravvenuta incapacità di stare sul mercato e
  impossibilità di qualsiasi adeguamento
  (ristrutturazioni, nuovi investimenti, ecc)
 venir meno del soggetto imprenditoriale e
  dall’impossibilità della sua sostituzione e
Cause di scioglimento con
liquidazione
   Per tutte le società:
     il decorso del termine eventualmente stabilito nel contratto di società;
     il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di
      conseguirlo:
     le altre cause e condizioni di scioglimento eventualmente previste dal
      contratto sociale;
   per le società di persone, inoltre:
     la volontà di tutti i soci;
     il venir meno della pluralità dei soci e la sua mancata ricostituzione nel
       termine di sei mesi;
     il venir meno di tutti i soci accomandanti o accomandatari e la mancata
       ricostituzione in sei mesi;
   per le società di capitali inoltre:
     l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea o la continuata inattività
       dell’assemblea;
     la riduzione del capitale al di sotto del limite legale;
     la deliberazione dell’assemblea;
     la nullità dell’atto costitutivo
     per la sapa, la mancanza dei soci accomandatari (se nel termine dei sei mesi
       non vengono sostituiti;
Procedura nelle società di persone
Nelle società di persone la liquidazione
potrebbe essere gestita anche dagli stessi
amministratori e non tassativa è la
nomina del liquidatore.
Poteri dei liquidatori
 in via generale i loro obblighi e le loro responsabilità sono regolati dalle
    norme stabilite per gli amministratori
   nel caso di società soggetta a registrazione, essi devono entro trenta
    giorni dalla notizia della nomina, depositare presso il registro delle
    imprese copia autentica delle deliberazione o della sentenza di nomina
   i liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e,
    salvo diversa disposizione da parte dei soci, possono vendere anche in
    blocco i beni sociali, fare transazioni e compromessi
   i liquidatori hanno la rappresentanza della società
   devono prendere in consegna i beni ed i documenti contabili e redigere
    insieme con gli amministratori l’inventario dal quale risulti lo stato attivo
    e passivo del patrimonio
   non possono intraprendere nuove operazioni pena la responsabilità
    personale e solidale
   non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali,
    finchè non siano pagati i creditori o non siano accantonati i fondi
    necessari al pagamento
   possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive
    quote e se occorre le somme necessarie al pagamento dei debiti sociali
   compiuta la liquidazione devono redigere il bilancio finale di liquidazione
    e proporre ai soci il piano di riparto
   devono chiedere, una volta approvato tacitamente il bilancio finale di
    liquidazione, la cancellazione della società dal registro delle imprese
Procedura nelle società di capitali
Gli amministratori contestualmente
all’accertamento della causa di
scioglimento devono convocare
l’assemblea che delibera su numero,
nomina e poteri dei liquidatori
Bilanci di liquidazione
                    Sequenza di date ed i connessi adempimenti di bilancio

 Delibera di messa in liquidazione della società        La data della delibera di liquidazione
 e nomina dei liquidatori                               costituisce la data di inizio della
                                                         liquidazione:

                                                        a) la data di riferimento del conto della
                                                        gestione da redigersi da parte degli
                                                        amministratori (ultimo bilancio della società attiva)
                                                        b) la data di riferimento del bilancio iniziale
                                                        di liquidazione (inventario di liquidazione).

 Deposito della delibera
 Iscrizione della delibera nel registro delle imprese
 Fine periodo amministrativo                            Data di riferimento del primo bilancio
                                                        intermedio di liquidazione
 Fine operazioni di liquidazione                        Data di riferimento del bilancio finale di
                                                        Liquidazione.
Conto della gestione degli
amministratori e Inventario di
liquidazione
Con il conto della gestione si intende un
rendiconto della gestione intercorsa
dall’inizio del periodo amministrativo alla
data di messa in liquidazione

I liquidatori delle società insieme con gli
amministratori redigano l’inventario dal quale
risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio

i criteri di valutazione sono orientati verso
valori di presunto realizzo e valori di
estinzione.
La gestione della liquidazione
Consiste in una serie di operazioni volte a vendere tutti i beni
dell’azienda e a riscuotere tutti i crediti, al fine di realizzare i
mezzi finanziari per estinguere i debiti e rimborsare, con il
residuo, il proprietario dell'azienda o i soci.
I liquidatori continuano le rilevazioni e:
 a) provvedono subito all'annullamento di quei valori che in
    sede di liquidazione non sono suscettibili di realizzo
    autonomo e che corrispondono a elementi immateriali del
    patrimonio, come eventuali costi d'impianto, avviamento,
    disaggi su prestiti, costi di ricerca e sviluppo; tali elementi
    vengono girati al conto Sopravvenienze passive
 b) eliminano quei fondi rischi e oneri che prevedevano
    perdite e costi che con la cessazione dell'azienda non
    potranno più aver luogo; tali fondi vengono girati al conto
    Sopravvenienze attive
 c) stralciano gli eventuali crediti sicuramente inesigibili che
    risultassero ancora iscritti in contabilità.
La gestione della liquidazione
Successivamente i liquidatori dovranno rilevare le operazioni
della gestione della liquidazione, riguardanti:
 il realizzo dell’attivo
 L’estinzione del passivo


 Realizzo dei beni strumentali
 Realizzo delle merci
 Realizzo dei crediti
 Deposito delle somme realizzate
 Estinzione dei debiti
 Conseguimento di rendite e sostenimento di spese
Rettifiche di liquidazione
 I valori in carico nella contabilità
 dovrebbero essere adeguati agli accertati
 valori di presunto realizzo e di presunta
 estinzione. In contropartita di detti
 adeguamenti dovrebbe essere utilizzato il
 conto Rettifiche di liquidazione

 All’atto del realizzo effettivo le eventuali
 altre divergenze tra valori di realizzo
 stimato e valori di realizzo effettivamente
 negoziati potrebbero essere rilevate nel
 conto Perdite e profitti di liquidazione
Rettifiche di liquidazione
Bilancio annuale (intermedio) di
liquidazione
La funzione è quello di nuovo accertamento del capitale
netto di liquidazione

Nel rendiconto economico annuale trovano evidenza:
 le minusvalenze e le plusvalenze realizzate (Perdite e
  profitti di liquidazione), rispetto ai valori di liquidazione
  precedentemente stimati se si è proceduto alle
  rettifiche in contabilità a seguito del bilancio iniziale di
  liquidazione oppure rispetto ai valori contabili di
  funzionamento se non si è proceduto
  all’adeguamento dei valori contabili a quelli stimati
  all’inizio della liquidazione.
Dovrebbero trovare altresì evidenza nel rendiconto
economico annuale (intermedio) anche:
 le sopravvenienze attive e passive relative ad attività
  e passività non ancora emerse nel bilancio iniziale;
 le spese ed i proventi di liquidazione
Struttura
Il primo bilancio (rendiconto economico) annuale di
liquidazione si struttura in due parti:
 la prima relativa alle operazioni compiute dagli
   amministratori nel periodo dall’inizio dell’esercizio
   alla iscrizione della messa in liquidazione
 la seconda relativa alla procedura di liquidazione
   e contenente quindi:
  1. le rettifiche effettuate per adeguare i valori
     contabili a quelli stimati in sede di inventario
     iniziale
  2. le plusvalenze e le minusvalenze realizzate dalla
     vendita delle attività
  3. le ulteriori rettifiche dei valori delle attività
     effettuate a fine esercizio alla luce delle mutate
     prospettive della liquidazione
Obblighi tributari
 Il periodo di tempo intercorrente tra l’inizio
 naturale dell’esercizio e la data di efficacia
 della messa in liquidazione costituisce ai fini
 tributari un autonomo periodo d’imposta

 Il periodo intercorrente tra la data di messa in
 liquidazione e la chiusura naturale
 dell’esercizio costituisce un ulteriore
 autonomo periodo d’imposta
Schema di bilancio annuale alla fine del generico periodo n della liquidazione
Attività                                                         Passività
Attività non ancora realizzate                                   Debiti non ancora pagati
                                                                 Debiti (nuovi) accertati

                                                                 Debiti della procedura


Crediti non ancora riscossi                                      Totale debiti
(non ancora scaduti, in contenzioso, ecc.)

                                                                 Capitale netto:
Denaro in cassa o banca                                          Capitale netto di liquidazione inizio procedura
                                                                 (-) differenza negativa accertata 1° periodo

                                                                 (-) differenza negativa accertata 2° periodo

                                                                 (-) differenza negativa accertata n periodo


Totale attività                                                  Totale a pareggio

Rendiconto economico
Minusvalenze da realizzo                                         Plusvalenze da realizzo
(differenze Negative di liquidazione)

Sopravvenienze passive                                           Sopravvenienze attive
(accertamento di nuovi debiti)

Accantonamenti                                                   Proventi di liquidazione


Minusvalenze di valutazione (adeguamento dei valori
                                                                 Differenza negativa (perdita) di liquidazione (di periodo n)
di presunto realizzo precedentemente stimati)


Spese ed oneri di liquidazione
Bilancio finale di liquidazione
Si tratta in sostanza del rendiconto dell’intera
procedura.

Il rendiconto finale di liquidazione si compone di
diversi documenti strettamente connessi tra loro:
1. lo stato patrimoniale finale
2. il conto economico
3. la relazione dei liquidatori
4. il rendiconto finanziario
5. il piano di riparto.
SP e CE finale di liquidazione
 Tra le attività sono esposte le disponibilità liquide
  generate dalla gestione liquidatoria
 Tra le poste delle passività e del netto compare il
  capitale netto di liquidazione

Nel CE trovano allocazione:
 a) i proventi e le spese relative alla gestione della
  liquidazione
 b) le differenze (plusvalenze e minusvalenze da
  liquidazione) derivate dalla vendita dei beni,
  dall’incasso dei crediti nonché dal pagamento dei
  debiti
Rendiconto finanziario e Relazione dei
liquidatori

 In esso trovano evidenza le disponibilità liquide
 finali a partire da quelle all’inizio della liquidazione
 medesima.

 Nella relazione dei liquidatori, i soci possono
 trovare giustificazioni non solo dell’entità del
 capitale finale di liquidazione ma anche dei costi
 e delle circostanze in genere che hanno influito
 sulla misura del capitale finale di liquidazione
Piano di riparto

In detto documento si evidenzierà da un lato il
netto patrimoniale finale di liquidazione, già
evidenziato nello stato patrimoniale finale, e
dall’altro:
   le quote spettanti a ciascun socio (nelle società
    personali)
   la quota spettante a ciascuna azione o
    categoria di azioni o quota (nelle società di
    capitali)
Scritture contabili
Diversi                              a                                    Diversi
Determinazione del patrimonio netto di liquidazione
Capitale sociale
Riserva legale
Riserva di rivalutazione
Utili di esercizi precedenti
                                                  A           perdita di liquidazione
                                                  A           patrimonio netto di
                                                              Liquidazione
Si rileva poi il debito verso i soci quale conseguenza della ripartizione del patrimonio netto di
liquidazione
Patrimonio netto di liquidazione                              a           Diversi
Ripartizione del patrimonio netto tra gli azionisti
                                                  A           Azionisti c/liquidazione
                                                  A           erario c/ritenute
Quando viene eseguita la ripartizione con il pagamento di quanto dovuto agli azionisti si effettua
l’ultima registrazione, che porta all’azzeramento di tutte le residue attività e passività
Diversi                                           a                       Banca c/c
Rimborso agli azionisti e versamento delle ritenute fiscali
Azionisti c/liquidazione
Erario c/ritenute

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  • 1. Trasformazione di società  La riforma del diritto societario ha introdotto la possibilità di effettuare anche le altre trasformazioni oltre la trasformazione da società di persone a società di capitali.
  • 2. Principali motivazioni di una trasformazione c.d. progressive (società di persone  società di capitali)  in genere, dotare l’impresa collettiva in crescita di una veste giuridica adeguata;  limitare la responsabilità per le obbligazioni sociali a quanto conferito;  poter aggregare, attraendo con un regime di responsabilità limitata, nuovi soggetti tuttavia non interessati ad una gestione diretta ed attiva;  agevolare in via preventiva una futura successione o comunque in genere il trasferimento della qualità di socio;  incrementare le possibilità di reperimento di mezzi finanziari;  attenuare il carico fiscale gravante sui soci;
  • 3. Principali motivazioni di una trasformazione c.d. regressive (società di capitali  società di persone)  riduzione degli oneri connessi alla forma societaria;  riduzione del capitale sociale ed evitare lo scioglimento della società nei casi di riduzione del capitale al disotto del limite legale e di impossibilità di sua ricostituzione;  evitare lo scioglimento della società nei casi di sopravvenuta mancanza di soci accomandanti o accomandatari e mancata ricostituzione nel termine di sei mesi;  rafforzare l’immagine di solvibilità verso terzi impegnando anche l’intero patrimonio personale dei soci;
  • 4. Continuità dei rapporti giuridici  Secondo l’art. 2498 c.c. la trasformazione costituisce modificazione dell’atto costitutivo e non estinzione della società preesistente  l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti dell’ente che ha effettuato la trasformazione.
  • 5. Procedura da società di persone in società di capitali E’ necessario che:  la delibera di trasformazione sia assunta all’unanimità da parte dei soci, salvo che l’atto costitutivo della società trasformanda, non disponga altrimenti;  la delibera assuma la forma dell’atto pubblico;  la stessa deliberazione contenga le indicazioni prescritte dalla legge per l’atto costitutivo del tipo di società adottato;  la deliberazione sia accompagnata da una relazione di stima del patrimonio sociale a norma dell’art. 2343 c.c.;  la deliberazione sia depositata presso il registro delle imprese.
  • 6. Procedura da società di persone in società di capitali  con l’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese la società acquista la personalità giuridica;  conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione;  risponde per le obbligazioni sociali assunte posteriormente alla data di iscrizione della delibera di trasformazione, solo ed unicamente la società;  i soci sono liberati dalla responsabilità solidale ed illimitata sia pure sussidiaria per le obbligazioni sociali antecedenti all’iscrizione della delibera di trasformazione, solo se i creditori sociali
  • 7. Procedura da società di capitali in società di persone Quanto alle modalità di convocazione dell’assemblea:  l’art. 2366 c.c. prescrive per le società per azioni la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in un quotidiano indicato nello statuto di un avviso  l’art. 2479-bis c.c. prescrive per le società a responsabilità limitata la comunicazione mediante lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima del giorno
  • 8. Trasformazione tra società di persone o di capitali  dalla data di iscrizione della modificazione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese che i soci divenuti accomandanti rispondono limitatamente per le obbligazioni sociali posteriori alla data medesima; nel caso contrario ovvero di trasformazione da sas a snc la responsabilità solidale ed illimitata si estende a tutte le obbligazioni anche a quelle assunte precedentemente.  Nel caso in cui si trasforma una società in accomandita per azioni, i soci che divengono accomandatari rispondono solidalmente ed illimitatamente per tutte le obbligazioni sociali, mentre i soci accomandatari che cessano di essere tali rispondono delle obbligazioni sociali sino al momento
  • 9. Bilanci di trasformazione L’art. 2500-ter c.c. prescrive la stima del patrimonio sociale a norma dell’art. 2343 c.c. Contenuto della relazione di stima  la descrizione dei beni e di crediti destinati a costituire il patrimonio della società trasformanda;  i criteri di valutazione seguiti;  l’attestazione che il valore dei beni e dei crediti è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo delle azioni (o quote) emesse a fronte della trasformazione
  • 10. Criteri di valutazione  I criteri solitamente adottati ed applicati alle singole componenti del patrimonio sociale sono riconducibili ai valori di ricostruzione, riacquisto o sostituzione, di presunto realizzo per gli elementi attivi e valori di estinzione per gli elementi del passivo.
  • 11. Coordinamento tra valori di perizia e valori contabili  l’azienda trasformata ha la possibilità di scelta tra mantenere il valore dei beni (e del patrimonio netto) della vecchia società trasformanda (cd continuità dei valori), oppure effettuare una rivalutazione nei limiti dei valori stabiliti dalla perizia delle attività/passività.
  • 12. Rivalutazione dei valori  Quando alla trasformazione della società si accompagna una ristrutturazione dell’impresa sottostante può evidenziarsi opportuna una rivalutazione dei valori contabili della vecchia società trasformanda alla luce delle migliori prospettive di gestione
  • 13. Rettifiche di trasformazione In tutte le situazioni viste in precedenza si può rendere necessario procedere a rettificare dei valori iscritti in contabilità. Soluzione preferibile è che le rettifiche di trasformazione vadano rilevate nella contabilità della società trasformanda dette rettifiche vengono contabilizzate utilizzando il conto “rettifiche di trasformazione”; conto di capitale (netto) conto di funzionamento bifase epilogato nel conto “capitale netto di
  • 15. Capitale netto di trasformazione  Il capitale sociale della società trasformata può essere fissato anche in un importo inferiore del netto (eventualmente rettificato) della società trasformanda e può essere conseguentemente imputata a riserva la differenza  Il conto “Capitale netto di trasformazione” si presenterà come segue:
  • 16. Aspetti contabili Trasformazione da società di persone in società di capitali  Tabella riassuntiva  Istanza per la nomina del perito  Perizia di stima Predisposizione di una situazione contabile assestata che serva da base al perito per le sue valutazioni; la data della perizia farà riferimento a detta situazione patrimoniale  Deposito della delibera (accompagnata dalla perizia) per l’iscrizione nel registro delle imprese  Iscrizione Rettificazioni eventuali dei valori contabili (data di effetto della trasformazione) Chiusura generale dei conti Redazione del bilancio di chiusura dell’ex trasformanda (è finalizzata anche alla dichiarazione dei redditi) Riapertura generale dei conti della trasformata  Controllo delle valutazioni da parte degli amministratori ex art. 2343 c.c.
  • 17. Conguagli  L’esigenza di assegnare numeri interi di quote può essere soddisfatta ricorrendo a conguagli o fissando il capitale in un importo (minore del totale netto di trasformazione) tale da poter essere ripartito in quote intere ed accantonando il residuo (capitale netto di trasformazione meno capitale sociale) a riserva.
  • 18. Scritture contabili Le scritture contabili della società trasformanda sono le seguenti:  contabilizzazione delle scritture di rettifica e assestamento:  epilogo al conto economico dei costi e ricavi di esercizio e determinazione del reddito d’esercizio;  chiusura generale dei conti. Le scritture contabili della società trasformata possono comportare:  cambiamento di nome delle riserve per evitare confusioni derivanti dall’applicazione di regimi fiscali differenti sostituzione dei valori di perizia ai valori contabili storici.
  • 19. Riparto delle azioni tra i soci  Ogni socio riceve azioni in quantità proporzionale alla quota di partecipazione posseduta nella società trasformata Nel caso dal riparto del capitale della vecchia società non si ottengono multipli del valore nominale delle azioni di nuova emissione è necessario procedere ai conguagli tra soci, che possono essere di due tipi:  versamenti a conguaglio;  prelevamenti a conguaglio.
  • 20. Aspetti fiscali  Il primo comma dell’art. 170 ribadisce che la trasformazione è una procedura “neutrale” fiscalmente per cui l’operazione stessa non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze di beni, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore d’avviamento.  Il terzo comma dell’art. 170 dispone che in caso di trasformazione da società di persone in società di capitali le riserve delle società di persone non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione  In caso di trasformazione da società di capitali in società di persone le riserve costituite ante trasformazione concorreranno a formare il reddito imponibile dei soci nel periodo, nel quale vengono distribuite
  • 21. Cessione di azienda La cessione è un’operazione per mezzo della quale l’imprenditore trasferisce ad altri la propria azienda, od un suo ramo (cessione di ramo d’azienda), contro un corrispettivo.  cessione in senso stretto: pagamento del prezzo in denaro  cessione per apporto: l’imprenditore conferisce la propria azienda in una società
  • 22. Procedura  Il contratto di cessione di un complesso aziendale si inquadra giuridicamente tra i contratti di compravendita  Redazione del contratto di trasferimento della proprietà per atto pubblico o per scrittura privata autenticata  Nel contratto di cessione le parti possono accordarsi per una cessione globale dell’intero patrimonio aziendale, oppure accordarsi per una cessione parziale dei beni aziendali,  Il contratto di cessione produce i seguenti effetti:  subentro dell’acquirente in tutti i contratti in corso di esecuzione relativi all’azienda ceduta  divieto al venditore di svolgere per cinque anni un’attività concorrente idonea a sviare la clientela
  • 23. Valutazione dei beni  Le parti sono libere di avviare le trattative per la determinazione del prezzo di cessione sulla base della consistenza patrimoniale dell’azienda  L’art. 2343 c.c. impone nel caso di conferimento di una azienda in una società per azioni la relazione redatta dall’esperto nominato dal Tribunale per la valutazione dell’azienda
  • 24. Successione nei contratti e Cessione dei crediti e debiti  l’acquirente subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale  La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta non richiede l’accettazione del debitore e ha effetto anche nei confronti dei terzi. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede l’alienante”.  L’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno acconsentito;
  • 25. Bilanci di cessione  Situazione patrimoniale alla data di cessione: il cedente deve redigerla comprendendo le operazioni di assestamento e chiusura relativo al periodo trascorso dall’inizio dell’esercizio.  Costituisce il principale riferimento per la determinazione della plusvalenza o minusvalenza contabile di cessione,
  • 26. Scritture contabili Il cedente e il cessionario redigono un bilancio straordinario dal quale risultano:  il prezzo globale attribuito al complesso aziendale;  le attività cedute e le passività accollate, con i valori loro assegnati  l’avviamento riconosciuto all’azienda
  • 27. Scritture del cedente Le scritture del cedente si articolano nelle fasi che seguono:  elaborazione della situazione dei conti alla data di cessione  scritture di assestamento: per determinare la competenza dei costi e dei ricavi.  Eliminazione (storno) delle attività e passività non trasferibili e che cessano di avere rilevanza economica  Determinazione del reddito relativo alla frazione di periodo che va dall’apertura dell’esercizio alla data di cessione  Rielaborazione dei valori reddituali e patrimoniali  Rilevazione delle attività cedute e passività accollate all’acquirente dell’azienda e della
  • 28. Scritture del cessionario  Distinzione tra:  Ipotesi in cui l’acquirente inizia l’attività imprenditoriale, e in tal caso dovrà effettuare le scritture di costituzione,  Ipotesi che l’acquirente già svolge un’attività e allora occorrerà recepire in contabilità attività (compreso l’avviamento) e passività relative all’azienda acquistata rilevando, come contropartita, l’uscita finanziaria o il debito.
  • 29. Relazione di stima e valutazione del capitale di cessione  In caso di cessione dell’azienda per apporto in una società per azioni  La relazione deve contenere:  la descrizione dei beni e dei crediti destinati a costituire il patrimonio dell’azienda ceduta;  i criteri di valutazione eseguiti;  l’attestazione che il valore dei beni è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo  I criteri di valutazione dei beni dell’impresa ceduta devono necessariamente essere orientati verso valori di presunto realizzo e di estinzione
  • 30. Bilancio straordinario di cessione  Il bilancio straordinario di cessione elenca tutte le attività cedute, valutate al prezzo concordato tra le parti, l’eventuale avviamento, e le passività accollate  La differenza tra attività cedute, compreso l’avviamento, e le passività accollate, costituisce il prezzo di cessione.
  • 31. Aspetti fiscali  E’ prevista la responsabilità solidale del cessionario, salva la preventiva escussione del cedente per il pagamento delle imposte relative all’anno in cui è effettuata la cessione e ai due precedenti  la plusvalenza fiscale di cessione concorre a formare il reddito dell’esercizio in cui è stata realizzata o può, in caso di possesso per più di tre anni, essere ripartita in quote costanti sull’anno stesso e sui successivi, ma non oltre il quarto.
  • 32. Conferimento d’azienda Per i conferimenti dei complessi aziendali vale, la normativa generale in tema di conferimenti di beni in natura Perché si abbia conferimento d’azienda è necessario che venga conferito un complesso di beni di per sé idoneo a consentire lo svolgimento di una determinata attività d’impresa
  • 33. Aspetti fiscali dei conferimenti di azienda  La disciplina si trova all’art. 176 Tuir  I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze  la società conferitaria può optare, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap.
  • 34. Scritture contabili Conferente  Riguardano la chiusura dei conti relativi al complesso aziendale ceduti e la rilevazione della partecipazione ricevuta in cambio. Gli specifici problemi contabili che si pongono riguardano:  il momento del conferimento;  lo storno delle rimanenze;  il valore di accensione del conto “Partecipazioni”;  la rilevazione della differenza da conferimento.
  • 35. Scritture contabili Fase 1) chiusura dei conti Fondo ammortamento impianti a impianti Fondo ammortamento macchinari a macchinari Diversi a diversi Tfr Debiti Società ABC c/conferimento a impianti a macchinari a rimanenze a crediti a plusvalenze da conferimento fase 2) Evidenza contabile della partecipazione iscritta al costo
  • 36. Scritture contabili Conferitaria  L’operazione di conferimento di azienda produce l’aumento reale di capitale sociale
  • 37. Valori peritali e procedimenti contabili Il livello dei valori peritali assegnati al complesso aziendale e ai suoi componenti patrimoniali, attivi e passivi può essere:  uguale ai valori contabili del conferente;  minore dei valori contabili del conferente;  maggiore dei valori contabili del conferente;  un mix dei casi precedenti. I procedimenti contabili messi a disposizione della pratica sono:  rilevazione del conferimento “a saldi aperti”;  rilevazione del conferimento “a saldi chiusi”.
  • 38. Pianificazione fiscale Si possono avere i seguenti due casi:  continuità fiscale dei valori;  riallineamento dei valori fiscali e assolvimento dell’imposta sostitutiva. I problemi che si pongono riguardano:  l’avviamento;  il costo da ammortizzare;  la durata del periodo di ammortamento;  la fiscalità differita.
  • 39. Scritture contabili Le scritture contabili della conferitaria sono le seguenti: Fase 1) Rilevazione dell’aumento di capitale Società def c/sottoscrizione a diversi a capitale sociale a riserva sovrapprezzo azioni
  • 40. Scritture contabili Fase 2) rilevazione del conferimento del complesso aziendale (a saldi chiusi) Diversi a diversi Impianti Macchinari Rimanenze Crediti Avviamento a fondo Tfr a debiti a società def c/sottoscrizione
  • 41. Scritture contabili Rilevazione del conferimento del complesso aziendale a saldi aperti Diversi a diversi Impianti Macchinari Rimanenze Crediti Avviamento a fondo ammortamento impianti a fondo ammortamento macchinari a fondo Tfr a debiti a società def c/sottoscrizione
  • 42. Scritture contabili fase 3) rilevazione della fiscalità differita riserva sovrapprezzo azioni a fondo imposte differite fase 4) liquidazione dell’imposta sostitutiva (in caso di opzione) fondo imposte differite a debiti tributari per imposta ex art.244/2007 Fase 5) pagamento dell’imposta sostitutiva debiti tributari per imposta ex a Banca c/c art.244/2007
  • 43. Affitto d’azienda  L’affitto di azienda è un contratto con il quale il concedente trasferisce all’affittuario il diritto di godimento dell’azienda a fronte del pagamento di un canone periodico e per un periodo di tempo determinato; redatto con una scrittura privata autenticata o per atto pubblico.  Oggetto del contratto deve essere il complesso di beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio di una attività economica.  L’affittuario dell’azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue e deve gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli
  • 44. Aspetti contabili e fiscali Le operazioni che occorre porre in essere sono le seguenti: 1. predisposizione di una situazione contabile dell’azienda: tale situazione contabile costituirà l’elemento di base per effettuare la valutazione dell’azienda 2. elaborazione della situazione patrimoniale rettificata: elaborazione di una valutazione dell’azienda sulla base dei valori correnti dell’impresa stessa 3. determinazione del canone d’affitto sulla base delle trattative tra le parti 4. definizione degli elementi essenziali del contratto di affitto 5. adempimenti fiscali e di pubblicità
  • 45. Immobilizzazioni  Le immobilizzazioni restano di proprietà del concedente  Trattandosi di beni di terzi l’affittuario espone nel proprio bilancio le immobilizzazioni tra i conti d’ordine.  Fiscalmente le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali facenti parte dell’azienda in affitto sono deducibili da parte dell’affittuario tra le variazioni in diminuzione della dichiarazione dei redditi.  Ai fini IRAP l’ammortamento è deducibile sia che
  • 46. Costi di manutenzione e riparazione  L’affittuario ha il dovere di riparare ed effettuare manutenzioni ai beni dell’impresa e alle normali dotazioni della stessa  il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese le riparazioni straordinarie
  • 47. Scritture contabili I criteri generali di rilevazione contabile dell’operazione di affitto d’azienda in capo al locatore sono i seguenti:  il trasferimento delle disponibilità di fatto del complesso aziendale non ha effetti sul reddito e sul capitale e, pertanto, i conti accesi ai valori delle attività e delle passività affittate non vengono movimentati;  il trasferimento delle disponibilità di fatto del complesso aziendale viene rilevato nei conti d’ordine  l’incasso periodico del canone di affitto viene regolarmente rilevato come ricavo;  a fine periodo, gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali trasferite non vengono rilevati;  alla riconsegna dei beni, vengono stornati i conti d’ordine;  alla riconsegna dei beni, si rilevano eventuale conguagli in denaro e lo storno di eventuali beni periti.
  • 48. Riflessi sul bilancio L’Oic, ,”Documento interpretativo n. 1 del P.C. 12  precisa che nella voce A.5) “Altri ricavi e proventi” devono essere iscritti i fitti attivi;  fa menzione alle plusvalenze e alle minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, da iscrivere nelle voci E.20 “Proventi straordinari ed E.21 Oneri straordinari”
  • 49. Regole di contabilizzazione dell’affitto d’azienda per il conduttore I criteri generali sono i seguenti:  l’eventuale trasferimento delle rimanenze deve essere rilevato distintamente nel sistema principale  il pagamento periodico del canone d’affitto viene regolarmente rilevato  durante l’esercizio si rilevano le operazioni di gestione. Gli incassi dei crediti e i pagamenti dei debiti relativi al complesso aziendale ricevuto devono essere rilevati utilizzando conti transitori accesi al locatore  Durante l’esercizio, la dismissione di immobilizzazioni materiali e immateriali afferenti al complesso aziendale affittato deve essere rilevata facendo ricorso a un conto transitorio acceso al locatore  A fine periodo, in relazione alle immobilizzazioni materiali e immateriali ricevute, si rileva un apposito accantonamento a fondo spese volto ad assicurare la ricostituzione della loro funzionalità  Alla riconsegna dei beni, vengono stornati i conti d’ordine
  • 50. Riflessi sul bilancio L’Oic, “Documento interpretativo n. 1 del P.C. 12, precisa che:  Nella voce B.8) “Costi per godimento di beni di terzi” devono essere iscritti i corrispettivi per il godimento di beni di terzi materiali ed immateriali, come i canoni per affitto di azienda.  Nella voce B. 13) “Altri accantonamenti” devono essere iscritti gli accantonamenti a “fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto”.  Nella voce B. 14) “Oneri diversi di gestione” devono essere iscritte le differenze inventariali riconosciute al proprietario dell’azienda condotta
  • 51. Fusioni di società Le fusioni rientrano nel più vasto fenomeno della concentrazione ed integrazione di aziende Le concentrazioni aziendali he si attuano mediante la fusione possono generare:  Integrazioni orizzontali: le società che si fondono in uno stesso soggetto giuridico e operano nello stesso settore commerciale  Integrazioni verticali: le società operano nello stesso settore produttivo, ma operano in fasi diverse del ciclo di ottenimento dei prodotti
  • 52. Fusioni di società Le motivazioni ad operare delle fusioni possono essere: 1. Motivi produttivi 2. Motivi tecnologici 3. Motivi logistici 4. Motivi commerciali 5. Motivi amministrativi 6. Motivi finanziari
  • 53. Efficacia della fusione Ai sensi dell’art. 2504-bis comma 2 del c.c., gli effetti reali si producono simultaneamente dalla data di iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese dell’incorporante o, per le fusioni proprie, dalla data dell’ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese fuse Gli effetti reali di una fusione consistono:  nell’estinzione delle società incorporate o fuse come autonomi soggetti di diritto;  nella successione universale della società incorporante o risultante dalla fusione nel patrimonio e nella totalità dei rapporti giuridici facenti capo alle società estinte;  nell’annullamento delle azioni o quote nelle società estinte e nella loro conversione, in base al rapporto di cambio, in azioni o quote nella società incorporante o risultante dalla fusione.
  • 54. Tipi di fusione La fusione può avvenire:  mediante la costituzione di una nuova società (fusione propriamente detta o fusione pura);  mediante l’incorporazione in una società di una o più altre (fusione per incorporazione).
  • 55. Procedura Tra gli adempimenti da compiere è possibile distinguere:  una fase progettuale (redazione del progetto di fusione);  una fase predeliberativa  la fase della decisione con la relativa pubblicità;  una fase riservata all’eventuale tutela dei creditori sociali;  la stipula dell’atto di fusione e della relativa pubblicità;
  • 56. Progetto di fusione La redazione di tale progetto è a cura degli amministratori delle società partecipanti, in ogni caso deve risultare:  il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione  l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione  il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro  le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante  la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili  la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante  il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci  i vantaggi proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione
  • 57. Situazione patrimoniale e Relazioni degli amministratori  Gli amministratori dovranno predisporre una situazione patrimoniale ad una data non anteriore di oltre 120 giorni  La relazione degli amministratori è strettamente complementare ed integrativa al progetto di fusione nel fornire ai soggetti interessati un’informazione completa, tale da assicurare la possibilità di assumere le proprie decisioni.
  • 58. Delibera di fusione e Regime di pubblicità  La delibera di fusione, rappresentando una modificazione dell’atto costitutivo deve essere assunta all’unanimità nelle società di persone e con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria nelle società di capitali  La deliberazione di fusione deve essere depositato per l’iscrizione nel Registro delle imprese  Tutela dei creditori: la fusione può essere attuata solo dopo 60 giorni dall’iscrizione delle
  • 59. Aspetti fiscali  L’art. 172, co. 1, Tuir sancisce il principio generale di neutralità fiscale della fusione  L’operazione «non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento».
  • 60. Differenze di fusione  In caso di fusione per incorporazione deriva dalla differenza tra il valore della partecipazione nella società incorporata iscritto nel bilancio della società incorporante e il netto patrimoniale della società partecipata - incorporata.  Tale differenza, se il costo della partecipazione è superiore al netto della partecipata, troverà allocazione nella sezione attiva dello stato patrimoniale della società incorporante (“differenza negativa di fusione” o “disavanzo di fusione” o “minusvalenza di fusione”). Nell’ipotesi opposta l’appostazione si collocherà nell’altra sezione (differenza positiva di fusione”, adottandosi anche la denominazione di “riserve di fusione”, “avanzo di fusione” o “plusvalenza di fusione”).
  • 61. Determinazione del rapporto di cambio Il rapporto di cambio delle azioni o quote:  è determinato nel progetto di fusione  è illustrato e giustificato nella relazione degli amministratori che ne indica i criteri di determinazione  è valutato, in termini di congruità, nella relazione degli esperti, i quali ne indicano il metodo seguito per la determinazione del rapporto di cambio proposto
  • 62. Bilancio straordinario di fusione Tale bilancio:  è volto ad esporre il valore effettivo del patrimonio delle società;  utilizza i criteri propri della determinazione del capitale economico in ipotesi di cessione di azienda in funzionamento;  fa ricorso a criteri di valutazione orientati alla determinazione del valore corrente di ciascun elemento patrimoniale;  si compone della sola situazione patrimoniale.
  • 63. Rapporto di cambio  Esprime il numero delle nuove azioni o quote da assegnare ai soci delle società incorporate o fuse tale da consentire loro di godere di una posizione nella società risultante dall’operazione equivalente a quella che avevano precedentemente all’operazione medesima  La corretta determinazione del rapporto di cambio passa attraverso la preventiva stima dei capitali economici delle società partecipanti all’operazione attraverso i metodi utilizzati per le valutazioni d’azienda (metodo patrimoniale, metodo reddituale, metodo misto, metodo finanziario).
  • 64. Scissione di società Con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci Le caratteristiche salienti dell’operazione:  il trasferimento patrimoniale (totale o anche parziale);  l’integrazione (diretta) dei soci della società scissa nella o nelle società beneficiarie. La scissione costituisce uno strumento che può consentire :  il decentramento di attività produttive in organismi autonomi e specializzati;  la ristrutturazione dell’attività svolta
  • 65. Tipi di scissione ed effetti La scissione integrale comporta il trasferimento dell’intero patrimonio di una società a più società:  preesistenti (scissione per incorporazione);  di nuova costituzione (scissione per costituzione) La scissione parziale comporta il trasferimento solo di una parte del patrimonio di una società a una o più società:  preesistenti (scissione per incorporazione/i)  di nuova costituzione (scissione per costituzione/i). La scissione ha effetto dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie
  • 66. Principio di neutralità fiscale  L’art. 173, co. 1, Tuir sancisce il principio generale di neutralità fiscale dell’operazione di scissione, totale o parziale, stabilendo che essa non equivale a realizzo dei beni aziendali facenti parte del patrimonio delle società scisse
  • 67. Aspetti contabili Il bilancio di chiusura della società scissa è redatto al fine di accertare l’entità del patrimonio trasferito a ciascuna beneficiaria Per ciascuna posta delle attività e delle passività occorre indicare:  il valore contabile indicato nella situazione patrimoniale  il valore effettivo (per le attività che abbiano un valore corrente significativamente diverso dal valore contabile)
  • 68. Bilancio successivo alla scissione Se dalla scissione:  emerge un disavanzo, esso deve essere imputato:  ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla scissione;  per la differenza ad avviamento.  emerge un avanzo, esso è iscritto:  in apposita voce del patrimonio netto;  quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri
  • 69. Criteri di valutazione L’Oic precisa che: 1. il bilancio di apertura include:  le attività e le passività evidenziate nel bilancio di chiusura dell’azienda trasferita alla beneficiaria interessata  l’avviamento relativo all’azienda trasferita  le immobilizzazioni, materiali e immateriali, interamente ammortizzate, ma ancora utilizzate nell’attività produttiva  le risorse immateriali non iscritte nel bilancio di chiusura della società scissa, ma pertinenti l’azienda trasferita ed iscrivibili nel bilancio d’esercizio della beneficiaria 2. l’iscrizione avviene ai medesimi saldi contabili riportati nel bilancio di chiusura oppure ai maggiori valori correnti imputando i quali si è ripartito, in tutto o in parte, il disavanzo di scissione 3. l’imputazione agli elementi dell’attivo e del passivo effettuata sulla base di una situazione contabile espressa a valori correnti e mediante rettifiche extra – contabili comporta l’iscrizione delle imposte differite e anticipate
  • 70. Disavanzo di scissione da annullamento la formazione di un disavanzo da annullamento può dipendere da:  il costo della partecipazione è maggiore del patrimonio netto contabile della partecipata-scissa  la partecipata-scissa, dall’acquisto della partecipazione all’epoca della scissione, ha subito perdite d’esercizio, che, non essendo state ritenute “durevoli”, non hanno provocato una corrispondente svalutazione della partecipazione nel bilancio della beneficiaria  la partecipazione ha subito, nel corso del tempo, rivalutazioni, mentre ciò non è avvenuto per il capitale netto contabile della partecipata;  il costo pagato a suo tempo per l’acquisto della partecipazione è stato eccessivo rispetto al valore economico della medesima Nei casi sub a) e sub c), il disavanzo da annullamento è destinato ad essere imputato ai valori correnti delle attività e
  • 71. Disavanzo di scissione da concambio Il disavanzo di scissione da concambio può derivare dalla mancata coincidenza fra:  il rapporto tra valori economici effettivi e valori contabili dei patrimoni netti delle società interessate;  il rapporto tra il capitale sociale della società beneficiaria e il patrimonio netto contabile della società scissa.
  • 72. Avanzo di scissione da annullamento Le principali cause sono: a) l’acquisto è stato effettuato a condizioni particolarmente vantaggiose b) le attività di bilancio della partecipata – scissa sono state rivalutate, mentre la partecipazione, iscritta nel bilancio della beneficiaria, non è stata rivalutata; c) la formazione di riserve di utili nel periodo intercorrente tra l’acquisizione della partecipazione e l’operazione di scissione che non hanno comportato un corrispondente aumento nel valore contabile della partecipazione d) l’acquisto è stato effettuato prevedendo o tenendo conto dell’esistenza di un badwill che hanno influito sul prezzo. In ragione della cause, l’avanzo di scissione da annullamento viene iscritto:  in apposita riserva del netto (Riserva avanzo di scissione), nelle ipotesi a), b), c).  in un fondo rischi ed oneri se rappresenta il valore attuale di oneri, perdite futuri od un badwill per insufficiente redditività (ipotesi d).
  • 73. Avanzo di scissione da concambio Tale avanzo può rappresentare:  una riserva assimilabile alla Riserva sovrapprezzo azioni o ad una generica riserva di capitale  un fondo rischi per oneri e perdite da scissione.
  • 74. Liquidazione volontaria Può essere definita come quella fase in cui viene meno il fine originario della produzione economica di un reddito e della continuità dell’azienda. Acquisisce rilevanza l’esigenza di liquidare l’intero patrimonio aziendale, ovvero convertire in denaro liquido gli investimenti ancora in essere, pagare tutte le passività, assegnare infine ai soggetti d’impresa quanto del netto patrimoniale sia rimasto a seguito delle precedenti operazioni. Tra le molteplici cause :  insufficiente redditività  sopravvenuta incapacità di stare sul mercato e impossibilità di qualsiasi adeguamento (ristrutturazioni, nuovi investimenti, ecc)  venir meno del soggetto imprenditoriale e dall’impossibilità della sua sostituzione e
  • 75. Cause di scioglimento con liquidazione  Per tutte le società:  il decorso del termine eventualmente stabilito nel contratto di società;  il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo:  le altre cause e condizioni di scioglimento eventualmente previste dal contratto sociale;  per le società di persone, inoltre:  la volontà di tutti i soci;  il venir meno della pluralità dei soci e la sua mancata ricostituzione nel termine di sei mesi;  il venir meno di tutti i soci accomandanti o accomandatari e la mancata ricostituzione in sei mesi;  per le società di capitali inoltre:  l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea o la continuata inattività dell’assemblea;  la riduzione del capitale al di sotto del limite legale;  la deliberazione dell’assemblea;  la nullità dell’atto costitutivo  per la sapa, la mancanza dei soci accomandatari (se nel termine dei sei mesi non vengono sostituiti;
  • 76. Procedura nelle società di persone Nelle società di persone la liquidazione potrebbe essere gestita anche dagli stessi amministratori e non tassativa è la nomina del liquidatore.
  • 77. Poteri dei liquidatori  in via generale i loro obblighi e le loro responsabilità sono regolati dalle norme stabilite per gli amministratori  nel caso di società soggetta a registrazione, essi devono entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositare presso il registro delle imprese copia autentica delle deliberazione o della sentenza di nomina  i liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, salvo diversa disposizione da parte dei soci, possono vendere anche in blocco i beni sociali, fare transazioni e compromessi  i liquidatori hanno la rappresentanza della società  devono prendere in consegna i beni ed i documenti contabili e redigere insieme con gli amministratori l’inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio  non possono intraprendere nuove operazioni pena la responsabilità personale e solidale  non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finchè non siano pagati i creditori o non siano accantonati i fondi necessari al pagamento  possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e se occorre le somme necessarie al pagamento dei debiti sociali  compiuta la liquidazione devono redigere il bilancio finale di liquidazione e proporre ai soci il piano di riparto  devono chiedere, una volta approvato tacitamente il bilancio finale di liquidazione, la cancellazione della società dal registro delle imprese
  • 78. Procedura nelle società di capitali Gli amministratori contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento devono convocare l’assemblea che delibera su numero, nomina e poteri dei liquidatori
  • 79. Bilanci di liquidazione Sequenza di date ed i connessi adempimenti di bilancio Delibera di messa in liquidazione della società La data della delibera di liquidazione e nomina dei liquidatori costituisce la data di inizio della liquidazione: a) la data di riferimento del conto della gestione da redigersi da parte degli amministratori (ultimo bilancio della società attiva) b) la data di riferimento del bilancio iniziale di liquidazione (inventario di liquidazione). Deposito della delibera Iscrizione della delibera nel registro delle imprese Fine periodo amministrativo Data di riferimento del primo bilancio intermedio di liquidazione Fine operazioni di liquidazione Data di riferimento del bilancio finale di Liquidazione.
  • 80. Conto della gestione degli amministratori e Inventario di liquidazione Con il conto della gestione si intende un rendiconto della gestione intercorsa dall’inizio del periodo amministrativo alla data di messa in liquidazione I liquidatori delle società insieme con gli amministratori redigano l’inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio i criteri di valutazione sono orientati verso valori di presunto realizzo e valori di estinzione.
  • 81. La gestione della liquidazione Consiste in una serie di operazioni volte a vendere tutti i beni dell’azienda e a riscuotere tutti i crediti, al fine di realizzare i mezzi finanziari per estinguere i debiti e rimborsare, con il residuo, il proprietario dell'azienda o i soci. I liquidatori continuano le rilevazioni e:  a) provvedono subito all'annullamento di quei valori che in sede di liquidazione non sono suscettibili di realizzo autonomo e che corrispondono a elementi immateriali del patrimonio, come eventuali costi d'impianto, avviamento, disaggi su prestiti, costi di ricerca e sviluppo; tali elementi vengono girati al conto Sopravvenienze passive  b) eliminano quei fondi rischi e oneri che prevedevano perdite e costi che con la cessazione dell'azienda non potranno più aver luogo; tali fondi vengono girati al conto Sopravvenienze attive  c) stralciano gli eventuali crediti sicuramente inesigibili che risultassero ancora iscritti in contabilità.
  • 82. La gestione della liquidazione Successivamente i liquidatori dovranno rilevare le operazioni della gestione della liquidazione, riguardanti:  il realizzo dell’attivo  L’estinzione del passivo  Realizzo dei beni strumentali  Realizzo delle merci  Realizzo dei crediti  Deposito delle somme realizzate  Estinzione dei debiti  Conseguimento di rendite e sostenimento di spese
  • 83. Rettifiche di liquidazione  I valori in carico nella contabilità dovrebbero essere adeguati agli accertati valori di presunto realizzo e di presunta estinzione. In contropartita di detti adeguamenti dovrebbe essere utilizzato il conto Rettifiche di liquidazione  All’atto del realizzo effettivo le eventuali altre divergenze tra valori di realizzo stimato e valori di realizzo effettivamente negoziati potrebbero essere rilevate nel conto Perdite e profitti di liquidazione
  • 85. Bilancio annuale (intermedio) di liquidazione La funzione è quello di nuovo accertamento del capitale netto di liquidazione Nel rendiconto economico annuale trovano evidenza:  le minusvalenze e le plusvalenze realizzate (Perdite e profitti di liquidazione), rispetto ai valori di liquidazione precedentemente stimati se si è proceduto alle rettifiche in contabilità a seguito del bilancio iniziale di liquidazione oppure rispetto ai valori contabili di funzionamento se non si è proceduto all’adeguamento dei valori contabili a quelli stimati all’inizio della liquidazione. Dovrebbero trovare altresì evidenza nel rendiconto economico annuale (intermedio) anche:  le sopravvenienze attive e passive relative ad attività e passività non ancora emerse nel bilancio iniziale;  le spese ed i proventi di liquidazione
  • 86. Struttura Il primo bilancio (rendiconto economico) annuale di liquidazione si struttura in due parti:  la prima relativa alle operazioni compiute dagli amministratori nel periodo dall’inizio dell’esercizio alla iscrizione della messa in liquidazione  la seconda relativa alla procedura di liquidazione e contenente quindi: 1. le rettifiche effettuate per adeguare i valori contabili a quelli stimati in sede di inventario iniziale 2. le plusvalenze e le minusvalenze realizzate dalla vendita delle attività 3. le ulteriori rettifiche dei valori delle attività effettuate a fine esercizio alla luce delle mutate prospettive della liquidazione
  • 87. Obblighi tributari  Il periodo di tempo intercorrente tra l’inizio naturale dell’esercizio e la data di efficacia della messa in liquidazione costituisce ai fini tributari un autonomo periodo d’imposta  Il periodo intercorrente tra la data di messa in liquidazione e la chiusura naturale dell’esercizio costituisce un ulteriore autonomo periodo d’imposta
  • 88. Schema di bilancio annuale alla fine del generico periodo n della liquidazione Attività Passività Attività non ancora realizzate Debiti non ancora pagati Debiti (nuovi) accertati Debiti della procedura Crediti non ancora riscossi Totale debiti (non ancora scaduti, in contenzioso, ecc.) Capitale netto: Denaro in cassa o banca Capitale netto di liquidazione inizio procedura (-) differenza negativa accertata 1° periodo (-) differenza negativa accertata 2° periodo (-) differenza negativa accertata n periodo Totale attività Totale a pareggio Rendiconto economico Minusvalenze da realizzo Plusvalenze da realizzo (differenze Negative di liquidazione) Sopravvenienze passive Sopravvenienze attive (accertamento di nuovi debiti) Accantonamenti Proventi di liquidazione Minusvalenze di valutazione (adeguamento dei valori Differenza negativa (perdita) di liquidazione (di periodo n) di presunto realizzo precedentemente stimati) Spese ed oneri di liquidazione
  • 89. Bilancio finale di liquidazione Si tratta in sostanza del rendiconto dell’intera procedura. Il rendiconto finale di liquidazione si compone di diversi documenti strettamente connessi tra loro: 1. lo stato patrimoniale finale 2. il conto economico 3. la relazione dei liquidatori 4. il rendiconto finanziario 5. il piano di riparto.
  • 90. SP e CE finale di liquidazione  Tra le attività sono esposte le disponibilità liquide generate dalla gestione liquidatoria  Tra le poste delle passività e del netto compare il capitale netto di liquidazione Nel CE trovano allocazione:  a) i proventi e le spese relative alla gestione della liquidazione  b) le differenze (plusvalenze e minusvalenze da liquidazione) derivate dalla vendita dei beni, dall’incasso dei crediti nonché dal pagamento dei debiti
  • 91. Rendiconto finanziario e Relazione dei liquidatori  In esso trovano evidenza le disponibilità liquide finali a partire da quelle all’inizio della liquidazione medesima.  Nella relazione dei liquidatori, i soci possono trovare giustificazioni non solo dell’entità del capitale finale di liquidazione ma anche dei costi e delle circostanze in genere che hanno influito sulla misura del capitale finale di liquidazione
  • 92. Piano di riparto In detto documento si evidenzierà da un lato il netto patrimoniale finale di liquidazione, già evidenziato nello stato patrimoniale finale, e dall’altro:  le quote spettanti a ciascun socio (nelle società personali)  la quota spettante a ciascuna azione o categoria di azioni o quota (nelle società di capitali)
  • 93. Scritture contabili Diversi a Diversi Determinazione del patrimonio netto di liquidazione Capitale sociale Riserva legale Riserva di rivalutazione Utili di esercizi precedenti A perdita di liquidazione A patrimonio netto di Liquidazione Si rileva poi il debito verso i soci quale conseguenza della ripartizione del patrimonio netto di liquidazione Patrimonio netto di liquidazione a Diversi Ripartizione del patrimonio netto tra gli azionisti A Azionisti c/liquidazione A erario c/ritenute Quando viene eseguita la ripartizione con il pagamento di quanto dovuto agli azionisti si effettua l’ultima registrazione, che porta all’azzeramento di tutte le residue attività e passività Diversi a Banca c/c Rimborso agli azionisti e versamento delle ritenute fiscali Azionisti c/liquidazione Erario c/ritenute