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[DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2017]
LA RIVALUTAZIONE DI
PARTECIPAZIONI SOCIALI
SOMMARIO
• Aspetti generali della rivalutazione
• Presupposti
• Ulteriori aspetti
• A chi e perché conviene la
rivalutazione
• Scadenze
• Il ruolo del consulente
Aspetti generali
Il disegno di legge di bilancio 2017 riapre i
termini per la rideterminazione dei valori di
acquisto delle partecipazioni detenute da
persone fisiche, società semplici ed enti non
commerciali mediante il pagamento di
un’imposta sostitutiva nella misura dell’8%
calcolata sul valore della partecipazione
risultante da apposita perizia di stima.
Il termine per la redazione della perizia e per il
versamento dell’imposta è fissato al 30 giugno
2017 (possibile anche il versamento rateale).
Presupposti
S.R.L.
Chi può rivalutare le quote
• le persone fisiche che
detengono partecipazioni al di fuori
del regime di impresa
• le società semplici e
associazioni ad esse equiparate di
cui all’articolo 5 del Tuir
• enti non commerciali con
riferimento alle partecipazioni che
non rientrano nell’esercizio
dell’attività commerciale
• soggetti non residenti per
plusvalenze derivanti dalla
cessione a titolo oneroso di
partecipazioni in società residenti
in Italia, non riferibili a stabili
organizzazioni
Quali quote possono
essere rivalutate
• azioni
• quote di S.r.l. o di
società di persone;
• diritti di opzione,
warrant e obbligazioni
convertibili in azioni
In ogni caso deve
trattarsi di diritti o titoli
non quotati detenuti
alla data del 1°
gennaio 2017.
Ulteriori aspetti
La perizia potrà essere predisposta e giurata anche
dopo la cessione partecipazione ma comunque entro
il termine del 30.06.2017 («regime della dichiarazione»)
Se si sceglie il pagamento rateale dell’imposta
sostitutiva la 2° e 3° rata scadono il 30.06.2018 e il
30.06.2019
È prevista la possibilità di scomputare dall’imposta
sostitutiva dovuta l’importo dell’imposta sostitutiva
già versata in occasione di precedenti leggi di
rivalutazione.
A chi e perché conviene
La rivalutazione fiscale delle potrebbe convenire a chi si
appresta a compiere atti realizzativi di quote e azioni
(cessioni/conferimenti). Con il pagamento dell’imposta
sostituiva sui redditi chi detiene partecipazioni potrà scontare
un’imposizione inferiore rispetto a quella ordinaria (che
avrebbe subito in caso di realizzo) facendo valere in
dichiarazione una plusvalenza ridotta (o azzerata) a seguito
della rivalutazione del costo partecipazione.
Ai fini di una valutazione di convenienza in particolare il
titolare della quota dovrà mettere a confronto:
• da un lato l’importo dovuto a titolo di imposta sostitutiva
sul valore lordo delle partecipazioni (8%) risultante da
apposita perizia di stima;
• dall’altro le imposte che avrebbe corrisposto all’erario in
assenza di rivalutazione.
Scadenze
Entro il 30 giugno 2017
• Redazione e asseverazione di una
perizia di stima del valore delle
partecipazioni da parte di un
professionista abilitato
• Versamento dell’imposta
sostitutiva (8%) o della prima rata
(1 di 3)
In sede di presentazione del modello
UNICO
• Indicazione nel quadro RT del
modello Unico PF dei dati della
rivalutazione
Il ruolo del consulente
Preliminare analisi di convenienza della
rivalutazione
Redazione e asseverazione della perizia di
rivalutazione
Calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta e
predisposizione delle deleghe di pagamento
Assistenza nella compilazione dei modelli
dichiarativi dei soci
Nell’abito dell’operazione di assegnazione lo Studio
potrà supportarvi nelle seguenti attività
FEDERICO PIERI
Dottore commercialista e Revisore legale dei conti
federico.pieri@pieriassociati.it
www.pieriassociati.it
Per info e richieste di intervento al riguardo
scrivere a info@pieriassociati.it
GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

  • 1. [DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2017] LA RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI
  • 2. SOMMARIO • Aspetti generali della rivalutazione • Presupposti • Ulteriori aspetti • A chi e perché conviene la rivalutazione • Scadenze • Il ruolo del consulente
  • 3. Aspetti generali Il disegno di legge di bilancio 2017 riapre i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni detenute da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva nella misura dell’8% calcolata sul valore della partecipazione risultante da apposita perizia di stima. Il termine per la redazione della perizia e per il versamento dell’imposta è fissato al 30 giugno 2017 (possibile anche il versamento rateale).
  • 4. Presupposti S.R.L. Chi può rivalutare le quote • le persone fisiche che detengono partecipazioni al di fuori del regime di impresa • le società semplici e associazioni ad esse equiparate di cui all’articolo 5 del Tuir • enti non commerciali con riferimento alle partecipazioni che non rientrano nell’esercizio dell’attività commerciale • soggetti non residenti per plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni Quali quote possono essere rivalutate • azioni • quote di S.r.l. o di società di persone; • diritti di opzione, warrant e obbligazioni convertibili in azioni In ogni caso deve trattarsi di diritti o titoli non quotati detenuti alla data del 1° gennaio 2017.
  • 5. Ulteriori aspetti La perizia potrà essere predisposta e giurata anche dopo la cessione partecipazione ma comunque entro il termine del 30.06.2017 («regime della dichiarazione») Se si sceglie il pagamento rateale dell’imposta sostitutiva la 2° e 3° rata scadono il 30.06.2018 e il 30.06.2019 È prevista la possibilità di scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’importo dell’imposta sostitutiva già versata in occasione di precedenti leggi di rivalutazione.
  • 6. A chi e perché conviene La rivalutazione fiscale delle potrebbe convenire a chi si appresta a compiere atti realizzativi di quote e azioni (cessioni/conferimenti). Con il pagamento dell’imposta sostituiva sui redditi chi detiene partecipazioni potrà scontare un’imposizione inferiore rispetto a quella ordinaria (che avrebbe subito in caso di realizzo) facendo valere in dichiarazione una plusvalenza ridotta (o azzerata) a seguito della rivalutazione del costo partecipazione. Ai fini di una valutazione di convenienza in particolare il titolare della quota dovrà mettere a confronto: • da un lato l’importo dovuto a titolo di imposta sostitutiva sul valore lordo delle partecipazioni (8%) risultante da apposita perizia di stima; • dall’altro le imposte che avrebbe corrisposto all’erario in assenza di rivalutazione.
  • 7. Scadenze Entro il 30 giugno 2017 • Redazione e asseverazione di una perizia di stima del valore delle partecipazioni da parte di un professionista abilitato • Versamento dell’imposta sostitutiva (8%) o della prima rata (1 di 3) In sede di presentazione del modello UNICO • Indicazione nel quadro RT del modello Unico PF dei dati della rivalutazione
  • 8. Il ruolo del consulente Preliminare analisi di convenienza della rivalutazione Redazione e asseverazione della perizia di rivalutazione Calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta e predisposizione delle deleghe di pagamento Assistenza nella compilazione dei modelli dichiarativi dei soci Nell’abito dell’operazione di assegnazione lo Studio potrà supportarvi nelle seguenti attività
  • 9. FEDERICO PIERI Dottore commercialista e Revisore legale dei conti federico.pieri@pieriassociati.it www.pieriassociati.it Per info e richieste di intervento al riguardo scrivere a info@pieriassociati.it GRAZIE PER L’ATTENZIONE