Cessioni o conferimenti di partecipazioni in vista? Nuova chance per rivalutare fiscalmente le quote entro il 30 giugno 2017. Di seguito, in sintesi: presupposti, procedura e scadenze.
1. [DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2017]
LA RIVALUTAZIONE DI
PARTECIPAZIONI SOCIALI
2. SOMMARIO
• Aspetti generali della rivalutazione
• Presupposti
• Ulteriori aspetti
• A chi e perché conviene la
rivalutazione
• Scadenze
• Il ruolo del consulente
3. Aspetti generali
Il disegno di legge di bilancio 2017 riapre i
termini per la rideterminazione dei valori di
acquisto delle partecipazioni detenute da
persone fisiche, società semplici ed enti non
commerciali mediante il pagamento di
un’imposta sostitutiva nella misura dell’8%
calcolata sul valore della partecipazione
risultante da apposita perizia di stima.
Il termine per la redazione della perizia e per il
versamento dell’imposta è fissato al 30 giugno
2017 (possibile anche il versamento rateale).
4. Presupposti
S.R.L.
Chi può rivalutare le quote
• le persone fisiche che
detengono partecipazioni al di fuori
del regime di impresa
• le società semplici e
associazioni ad esse equiparate di
cui all’articolo 5 del Tuir
• enti non commerciali con
riferimento alle partecipazioni che
non rientrano nell’esercizio
dell’attività commerciale
• soggetti non residenti per
plusvalenze derivanti dalla
cessione a titolo oneroso di
partecipazioni in società residenti
in Italia, non riferibili a stabili
organizzazioni
Quali quote possono
essere rivalutate
• azioni
• quote di S.r.l. o di
società di persone;
• diritti di opzione,
warrant e obbligazioni
convertibili in azioni
In ogni caso deve
trattarsi di diritti o titoli
non quotati detenuti
alla data del 1°
gennaio 2017.
5. Ulteriori aspetti
La perizia potrà essere predisposta e giurata anche
dopo la cessione partecipazione ma comunque entro
il termine del 30.06.2017 («regime della dichiarazione»)
Se si sceglie il pagamento rateale dell’imposta
sostitutiva la 2° e 3° rata scadono il 30.06.2018 e il
30.06.2019
È prevista la possibilità di scomputare dall’imposta
sostitutiva dovuta l’importo dell’imposta sostitutiva
già versata in occasione di precedenti leggi di
rivalutazione.
6. A chi e perché conviene
La rivalutazione fiscale delle potrebbe convenire a chi si
appresta a compiere atti realizzativi di quote e azioni
(cessioni/conferimenti). Con il pagamento dell’imposta
sostituiva sui redditi chi detiene partecipazioni potrà scontare
un’imposizione inferiore rispetto a quella ordinaria (che
avrebbe subito in caso di realizzo) facendo valere in
dichiarazione una plusvalenza ridotta (o azzerata) a seguito
della rivalutazione del costo partecipazione.
Ai fini di una valutazione di convenienza in particolare il
titolare della quota dovrà mettere a confronto:
• da un lato l’importo dovuto a titolo di imposta sostitutiva
sul valore lordo delle partecipazioni (8%) risultante da
apposita perizia di stima;
• dall’altro le imposte che avrebbe corrisposto all’erario in
assenza di rivalutazione.
7. Scadenze
Entro il 30 giugno 2017
• Redazione e asseverazione di una
perizia di stima del valore delle
partecipazioni da parte di un
professionista abilitato
• Versamento dell’imposta
sostitutiva (8%) o della prima rata
(1 di 3)
In sede di presentazione del modello
UNICO
• Indicazione nel quadro RT del
modello Unico PF dei dati della
rivalutazione
8. Il ruolo del consulente
Preliminare analisi di convenienza della
rivalutazione
Redazione e asseverazione della perizia di
rivalutazione
Calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta e
predisposizione delle deleghe di pagamento
Assistenza nella compilazione dei modelli
dichiarativi dei soci
Nell’abito dell’operazione di assegnazione lo Studio
potrà supportarvi nelle seguenti attività
9. FEDERICO PIERI
Dottore commercialista e Revisore legale dei conti
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scrivere a info@pieriassociati.it
GRAZIE PER L’ATTENZIONE