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Bilanci infrannuali
Bilanci straordinari
Roberto Spaggiari
Attolini Spaggiari & Associati
Studio Legale e Tributario
Partner
Reggio Emilia
29 gennaio 2016
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Premessa
Spesso esiste confusione terminologica su bilanci intermedi, infrannuali,
straordinari, situazioni contabili, rendiconto della gestione, ecc.
Partiremo da alcune norme civilistiche che richiedono un «bilancio o una
situazione contabile», useremo come riferimento i principi contabili o la dottrina per
arrivare a una loro corretta catalogazione e interpretazione del tipo di documento
richiesto, dei criteri e delle finalità a cui è destinato.
I principi contabili che utilizzeremo sono i seguenti:
 OIC 30 Bilanci Intermedi
 IAS 34 Bilanci Intermedi
 OIC 5 – Bilanci di liquidazione
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Bilanci intermedi
OIC 30 principio contabile di riferimento per i bilanci intermedi.
I bilanci intermedi sono bilanci diversi dai bilanci d'esercizio e da quelli consolidati,
in quanto offrono una rappresentazione riferita ad una data che cade nel corso
dell'esercizio e non al termine di esso.
Non sono sempre costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla
nota integrativa, ma hanno talvolta hanno una composizione semplificata in
relazione alle finalità per i quali sono richiesti.
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Bilanci intermedi
Caratteristiche e obiettivi
1. Bilanci che non rappresentano un intero periodo (una frazione dello stesso)
2. Si compongono di uno Stato Patrimoniale, Conto Economico e una Nota Illustrativa
3. I bilanci intermedi possono essere predisposti con un dettaglio informativo più
contenuto e con modalità di rappresentazione più sintetiche
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico
del periodo
5. Obiettivo è quello di informare sull’evoluzione aziendale, sia in relazione agli aspetti
patrimoniali che a quelli reddituali, con riferimento ad una certa data
6. L’obiettivo non è quindi la misurazione dell’utile per la sua distribuzione
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Bilanci intermedi
Principi contabili e criteri valutazione
1. I bilanci intermedi devono essere redatti utilizzando le stesse regole dettate per
la formazione del bilancio d'esercizio
2. Osservanza del postulato della competenza economica, riferita al periodo
3. Nel bilancio intermedio deve essere rappresentato il periodo, e, se presente,
anche la stagionalità o le caratteristiche dello stesso
a. Costi ricerca e sviluppo, solo se il progetto è risultato realizzabile nel periodo
b. Manutenzioni, solo se realmente realizzate e non solo presunte
c. Ammortamenti, proporzionati al periodo per i soli cespiti entrati in funzione
d. Rimanenze, valutate con gli stessi criteri del bilancio annuale
e. Imposte, calcolate in autonomia per il periodo
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Bilanci intermedi
Nota illustrativa - Contenuto minimo
1. descrizione dei principi e criteri di valutazione
2. nel caso di cambiamento di principi contabili, descrizione del nuovo principio e dell'effetto del cambiamento sul bilancio
3. descrizione di effetti significativi sull'utile (lordo o netto) dovuti a stagionalità o a fatti rilevanti di natura non ricorrente
4. eventuali voci di bilancio stimate per le quali è possibile che la stima di fine anno possa divergere sensibilmente da
quella effettuata nel bilancio intermedio nei rari casi in cui tutte le informazioni si renderanno disponibili solo a fine anno
(ad es. premi di fine anno)
5. eventi successivi di rilievo
6. principali impegni e passività potenziali (ed evoluzione delle stesse rispetto ai precedenti periodi)
7. effetti di operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni, scorpori
8. variazioni nelle componenti del patrimonio netto
9. criterio di calcolo delle imposte anticipate relative a perdite fiscali pregresse non riconosciute in precedenza
10. nel caso di bilanci consolidati: composizione dell'area di consolidamento (eventualmente tramite rinvio a quanto
indicato nel precedente bilancio consolidato)
11. effetti delle eventuali variazioni significative nell'area di consolidamento
12. ogni altra informazione ritenuta rilevante e/o richiesta dalle autorità competenti
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Bilanci intermedi
I bilanci intermedi sono redatti per:
• eventi particolari di carattere eccezionale espressamente previsti e disciplinati
dal codice civile
• utilità d'informazione
• esigenza di dare pubblicità dell'andamento aziendale in corso d'anno
I bilanci intermedi si distinguono in:
• obbligatori, quando sono prescritti dalle norme di legge o da regolamenti
• volontari, quando sono redatti per utilità o convenienza dell'imprenditore
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• Riduzione capitale sociale per perdite
• Riduzione del capitale sociale
• Emissione prestito obbligazionario
• Distribuzione di acconto su dividendi
• Aumento gratuito capitale sociale con riserve
• Acquisto azioni proprie
• Delibere di Fusione e Scissione
Bilanci intermedi nella legislazione civilistica
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Riduzione capitale sociale per perdite
Art. 2446 cod. civ. – Riduzione del capitale per perdite
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di
perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il
collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio
convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve
essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società,
con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla
gestione…
…Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti
dopo la redazione della relazione…
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Riduzione capitale sociale per perdite
Per situazione patrimoniale si intende Stato Patrimoniale e Conto Economico.
E’ controverso se debba essere compresa la Nota Integrativa.
Porre attenzione alla «prospettiva della continuità aziendale». In mancanza di tale
presupposto i criteri di valutazione devono essere modificati.
La relazione dell’organo amministrativo deve individuare ed illustrare le cause
della crisi e sulla sua natura operativa, finanziaria e straordinaria e soffermarsi
sulla previsione dei dati economici.
Potrebbe essere necessaria la redazione di ulteriore bilancio intermedio che
rappresenti una situazione non inferiore a 90 giorni dalla data di riduzione del CS.
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Riduzione capitale sociale per perdite
• No
• Stato Patrimoniale + Conto economico
• Relazione amministratori e Osservazioni sindaci
Bilancio completo
(SP + CE + NI)
• Si
• Prospettiva di continuità aziendalePrincipi contabili
• Si
Approvazione
assemblea
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Riduzione del capitale sociale
Art. 2445 cod. civ. – Riduzione del capitale sociale
La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci
dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei
limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve
indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo
2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni
proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del
capitale sociale. La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal
giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. Il tribunale, quando
ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato
idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione.
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Riduzione del capitale sociale
Dal punto di vista civilistico non è richiesta una situazione patrimoniale per la
riduzione del capitale sociale.
«Una circostanziata relazione che illustri più dettagliatamente la proposta di
riduzione del capitale sociale può essere richiesta dai soci in assemblea.
L'organo amministrativo potrà quindi prepararla, corredandola, ove ritenuto
opportuno, da una situazione patrimoniale aggiornata. La situazione sarà
necessaria, anche per rispettare il diritto d'informazione, se dalla chiusura
dell'ultimo esercizio si sono verificati eventi che abbiano rilevantemente inciso sul
patrimonio netto»
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Riduzione del capitale sociale
• No
• Situazione patrimoniale solo se richiesta dai soci
Bilancio completo
(SP + CE + NI)
• No
• Si se richiesto dai sociPrincipi contabili
• Si (nel caso sia stata richiesta dai soci)
Approvazione
assemblea
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Emissione prestito obbligazionario
Art. 2410 cod. civ. – Emissione
Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni
è deliberata dagli amministratori. In ogni caso la deliberazione di emissione deve
risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma
dell'articolo 2436.
Art. 2412 cod. civ. – Limiti all'emissione
La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma
complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva
legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I
sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.
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Emissione prestito obbligazionario
La normativa sopra richiamata fa riferimento all'"ultimo bilancio approvato". Deve
intendersi quindi l'ultimo bilancio di esercizio che è stato approvato.
In tal caso non sorge la necessità di redigere un bilancio intermedio.
La giurisprudenza tuttavia ha concordemente ritenuto ammissibile la redazione di
un bilancio "intermedio" utilizzabile ai fini dell'art. 2412 cod. civ. a condizione che
sia approvato con delibera assembleare.
Si pone allora il problema dei criteri di redazione di un eventuale bilancio
"intermedio". Esso deve essere costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico e dalla nota integrativa. I criteri di presentazione e valutazione sono
quelli del bilancio d'esercizio.
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Emissione prestito obbligazionario
• Si (esercizio precedente)
• Sì (in caso si bilancio intermedio)
Bilancio completo
(SP + CE + NI)
• SiPrincipi contabili
• Si
Approvazione
assemblea
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Distribuzione di acconto su dividendi
Art. 2433-bis cod. civ. – Acconti sui dividendi
La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato
per legge a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di
interesse pubblico. La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è
deliberata dagli amministratori dopo il rilascio da parte del soggetto incaricato di effettuare la
revisione legale dei conti di un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua
approvazione. Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio
approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti.
L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili
conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere
destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.
Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un
prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve
essere acquisito il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
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Distribuzione di acconto su dividendi
Si ritiene che il prospetto contabile debba essere costituito dallo stato patrimoniale
e dal conto economico, redatti secondo gli schemi di legge, non necessariamente
accompagnati dalla nota integrativa. Infatti i due citati documenti offrono una
rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell'azienda sociale. I due documenti devono essere aggiornati onde offrire
un'informazione tempestiva e debbono essere corredati da informazioni e dati
complementari onde consentire di prendere consapevolmente la decisione
richiesta dalla fattispecie in esame.
La relazione dovrà evidenziare i criteri di valutazione applicati nella redazione dei
documenti citati. Tali criteri devono essere quelli che sovrintendono alla formazione
del bilancio d'esercizio.
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Distribuzione di acconto su dividendi
• No
• Stato Patrimoniale + Conto economico
• Parere società di revisione
Bilancio completo
(SP + CE + NI)
• SiPrincipi contabili
• No
Approvazione
assemblea
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Aumento gratuito capitale sociale con riserve
Art. 2442 cod. civ. – Passaggio di riserve a capitale
L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli
altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche
di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in
proporzione di quelle da essi già possedute.
L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale
delle azioni in circolazione.
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Aumento gratuito capitale sociale con riserve
«L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri
fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili»
Dall'esame letterale e sistematico della norma si evince che la società, nel caso
sopra descritto, non deve redigere alcun bilancio ad hoc. Le riserve ed i fondi a cui
si riferisce la norma sono quelli iscritti nell'ultimo bilancio approvato
dall'assemblea, che può essere o il bilancio di esercizio o anche un bilancio
intermedio ad hoc redatto con i criteri del bilancio d'esercizio ed approvato
dall'assemblea, allorché s'intenda utilizzare una riserva costituita dopo
l'approvazione del bilancio d'esercizio.
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Aumento gratuito capitale sociale con riserve
• Si (bilancio esercizio approvato)
• Si (bilancio intermedio approvato)
Bilancio completo
(SP + CE + NI)
• SiPrincipi contabili
• Si
Approvazione
assemblea
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Acquisto azioni proprie
Art. 2357 cod. civ. – Acquisto delle proprie azioni
La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili
distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni
interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità,
indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non
superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo
minimo ed il corrispettivo massimo.
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Acquisto azioni proprie
L'acquisto di azioni proprie, consentito secondo le modalità prima indicate, deve
essere autorizzato dall'assemblea ordinaria.
Tale norma non lascia alcun dubbio interpretativo: alle società viene posto il limite
dato dai valori risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Non è previsto
un bilancio intermedio allorché si decida di acquistare azioni proprie. E' chiaro che
nel caso in cui l'organo amministrativo proceda alla redazione di un bilancio
intermedio questo dovrà essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione.
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Acquisto azioni proprie
• Si (bilancio esercizio approvato)
• Si (bilancio intermedio approvato)
Bilancio completo
(SP + CE + NI)
• SiPrincipi contabili
• Si
Approvazione
assemblea
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Delibere di Fusione e Scissione
Art. 2501-quater cod. civ. – Situazione patrimoniale (FUSIONE)
L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige, con l'osservanza
delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita
ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è
depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet di questa.
La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se
questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della
pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di società quotata in mercati
regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purché
non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione
indicato al primo comma.
La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i
possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle
società partecipanti alla fusione.
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Delibere di Fusione e Scissione
Assieme al progetto di fusione con le relazioni dell'organo amministrativo e degli esperti, e ai bilanci
degli ultimi tre esercizi, occorre redigere le situazioni patrimoniali delle società che partecipano alla
fusione. Dette situazioni patrimoniali sono redatte con l'osservanza delle norme sul bilancio
d'esercizio e devono essere riferite ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni dal giorno
del deposito del progetto di fusione (art. 2501quater, comma 1, cod. civ.).
La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio se questo è stato
chiuso non oltre sei mesi prima della data del summenzionato deposito (art. 2501quater, comma 2,
cod. civ.).
Per la dottrina prevalente e la prassi giurisprudenziale, la situazione patrimoniale deve esser
costituita dallo stato patrimoniale e dal conto economico, in quanto essa consente di valutare
compiutamente le società partecipanti alla fusione e le cause delle variazioni intervenute nel
periodo di tempo successivo alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato.
Pur nel silenzio del legislatore e tenuto conto, peraltro, della giurisprudenza e della dottrina sul
punto, è raccomandata la redazione della nota integrativa.
La situazione patrimoniale può essere non redatta con l’unanimità dei soci.
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Delibere di Fusione e Scissione
Art. 2506-ter.cod. civ. – Norme applicabili (SCISSIONE)
L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e
la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies.
La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o
quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di
quello che eventualmente rimanga nella società scissa. Quando la scissione si realizza mediante
aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo
amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il
registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata.
Si applica alla scissione l'articolo 2501-sexies; la situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2501-
quater e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies, non sono richieste quando
la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri
di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.
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Delibere di Fusione e Scissione
• No
• Stato Patrimoniale + Conto economico
• Si (se si utilizza ultimo bilancio approvato <180gg)
Bilancio completo
(SP + CE + NI)
• SiPrincipi contabili
• No
• Si (se si utilizza ultimo bilancio approvato <180gg)
Approvazione
assemblea
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Bilanci straordinari
I bilanci intermedi possono definirsi straordinari se legati ad eventi straordinari
nella vita dell'impresa. Essi sono redatti con criteri di formazione e valutazione
diversi dai bilanci d'esercizio ed hanno scopi diversi rispetto a questi ultimi.
Analizziamo i bilanci relativi ad una operazione di liquidazione:
• Situazione contabile
• Rendiconto della Gestione
• Bilancio inziale di liquidazione
• Liquidazione
• Trasformazione
• Conferimenti
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Bilancio di liquidazione
Art. 2277cod. civ. – Inventario
Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto
della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto. I liquidatori devono prendere in
consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale
risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve essere sottoscritto dagli
amministratori e dai liquidatori.
Art. 2487-bis cod. civ. – Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti
La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni,
devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese. Alla denominazione sociale deve essere
aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione.
Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai
liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un
rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale
consegna viene redatto apposito verbale.
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Bilancio di liquidazione
OIC 5 – Fase preliquidatoria – SITUAZIONE DEI CONTI
La "situazione dei conti" alla data dell'effettivo scioglimento della società non coincide
assolutamente con l'inventario iniziale di liquidazione né con il rendiconto della gestione,
ma consiste nel tradizionale prospetto contabile volto a rappresentare l'ordinata
esposizione dei saldi attivi e passivi dei vari conti tenuti dall'azienda, rilevati sino alla data
di effetto dello scioglimento, desumibili dal bilancio di verifica, senza procedere ad alcuna
scrittura rettificativa o di assestamento valutativo in generale.
L'utilità di questo prospetto è da ricercarsi nella immediata espressione contabile del
patrimonio sociale alla data di effetto dello scioglimento e nella possibilità fornita dal
documento di verificare l’operato degli amministratori nella breve fase preliquidatoria.
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Bilancio di liquidazione
OIC 5 – Fase preliquidatoria – RENDICONTO DELLA GESTIONE
Con il termine "rendiconto della gestione" il legislatore ha fatto riferimento ad un
rendiconto della gestione relativo all’arco temporale compreso tra l'inizio del periodo
amministrativo e la data di pubblicazione della nomina e dei poteri dei liquidatori.
Deve essere predisposto secondo i principi contabili propri delle società in funzionamento,
con particolare attenzione su alcune poste e ad alcuni criteri di valutazione quali:
• Immobilizzazioni immateriali (nessuna ulteriore capitalizzazione)
• Crediti – Attento e analitico accertamento del valore di realizzo
• Rimanenze di magazzino – verifiche sulla presenza effettiva e sulle possibili
svalutazioni
• Passività – emersione di eventuali passività per esecuzioni contrattuali con la necessità
di apertura di appositi fondi
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Bilancio di liquidazione
La dottrina e la giurisprudenza classificano il Rendiconto della gestione come un vero e
proprio bilancio di esercizio infrannuale, che riguarda la frazione di esercizio sociale
intercorrente tra la chiusura dell'esercizio anteriore alla data di scioglimento della società e
la data della pubblicazione nel registro delle imprese della nomina e dei poteri dei
liquidatori, data quest'ultima da cui ha inizio - come detto - la "gestione liquidatoria".
Il rendiconto della gestione degli amministratori risulta costituito dai documenti
ordinariamente previsti dal codice civile all'art 2423, ossia stato patrimoniale, conto
economico e nota integrativa, da redigere nel rispetto dei criteri di iscrizione previsti dagli
artt. 2424, 2425 e 2427 del codice civile. Il "rendiconto della gestione" non è soggetto ad
approvazione, ma deve essere allegato al primo bilancio annuale di liquidazione.
Il rendiconto della gestione diventerà il punto di partenza per l’inventario di liquidazione.
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Rendiconto della gestione
•SiBilancio completo
(SP + CE + NI)
•SiPrincipi contabili
•NoApprovazione
assemblea
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Bilancio iniziale di liquidazione
Per le società di capitali non sussiste una disposizione specifica in merito alla redazione di un "bilancio
iniziale" di liquidazione. Tuttavia la sua necessità è desumibile indirettamente dall'art. 2490, comma 4, cod.
civ., il quale precisa che "nel primo bilancio successivo alla loro nomina (ossia nel primo dei bilanci annuali di
liquidazione) i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo
bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni".
Le finalità del bilancio iniziale di liquidazione sono strettamente legate alla funzione economica e giuridica
della liquidazione, che è quella della trasformazione in denaro delle attività, dell'estinzione delle passività e
della distribuzione fra i soci dell'attivo netto residuo. Tale bilancio è inoltre necessario per:
• accertare la "situazione iniziale" del patrimonio dell'impresa
• determinare il valore del patrimonio netto di liquidazione per determinare il risultato economico di liquidazione
dei successivi esercizi, del capitale finale di liquidazione e quindi delle quote di riparto nette finali ai soci
• stabilire se presumibilmente i fondi liquidi esistenti all'apertura della liquidazione e gli incassi derivanti dal
realizzo delle attività saranno sufficienti ad estinguere le passività e coprire le spese e gli oneri di liquidazione
tenuto conto anche delle sequenze temporali di incassi e pagamenti
• indicare la qualità ed il valore degli elementi patrimoniali che simbolicamente gli amministratori "consegnano"
ai liquidatori
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I criteri di redazione del bilancio iniziale di liquidazione possono variare in base alle decisione dei
liquidatori di non mantenere o mantenere la «continuazione dell’attività» con il solo fine della
conservazione del suo valore.
Immobilizzazione immateriali
Oneri pluriennali: verranno tendenzialmente eliminati
Costi ricerca e sviluppo: verranno tendenzialmente eliminati (know how)
Brevetti marchi: rimarranno iscritti solo se sarà possibile un possibile realizzo
Avviamento: rimane iscritto solo nel caso di possibile vendita a valori superiori patrimonio
Ratei e risconti – verifica quali eliminare e quali recuperabili
Crediti – verifica e storno crediti inesigibili
Rimanenze – verifica esistenza e valore di presunto realizzo
Fondi – verifica se sufficienti o da integrare
Costituzione del Fondo per Costi e Oneri di Liquidazione (non sempre valutabile correttamente nel bilancio
iniziale di liquidazione).
Il bilancio inziale di liquidazione è composto solo da uno Stato Patrimoniale.
Bilancio iniziale di liquidazione
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Bilancio iniziale di liquidazione
•NoBilancio completo
(SP + CE + NI)
•Si (OIC 5)Principi contabili
•NoApprovazione
assemblea
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Roberto Spaggiari
Attolini Spaggiari & Associati
Studio Legale e Tributario
e-mail r.spaggiari@asassociati.it
tel. +39 (0522) 322888
Vi ringrazio per la partecipazione

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  • 1. Pagina 1© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Bilanci infrannuali Bilanci straordinari Roberto Spaggiari Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale e Tributario Partner Reggio Emilia 29 gennaio 2016
  • 2. Page 2© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Premessa Spesso esiste confusione terminologica su bilanci intermedi, infrannuali, straordinari, situazioni contabili, rendiconto della gestione, ecc. Partiremo da alcune norme civilistiche che richiedono un «bilancio o una situazione contabile», useremo come riferimento i principi contabili o la dottrina per arrivare a una loro corretta catalogazione e interpretazione del tipo di documento richiesto, dei criteri e delle finalità a cui è destinato. I principi contabili che utilizzeremo sono i seguenti:  OIC 30 Bilanci Intermedi  IAS 34 Bilanci Intermedi  OIC 5 – Bilanci di liquidazione
  • 3. Page 3© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Bilanci intermedi OIC 30 principio contabile di riferimento per i bilanci intermedi. I bilanci intermedi sono bilanci diversi dai bilanci d'esercizio e da quelli consolidati, in quanto offrono una rappresentazione riferita ad una data che cade nel corso dell'esercizio e non al termine di esso. Non sono sempre costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, ma hanno talvolta hanno una composizione semplificata in relazione alle finalità per i quali sono richiesti.
  • 4. Page 4© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Bilanci intermedi Caratteristiche e obiettivi 1. Bilanci che non rappresentano un intero periodo (una frazione dello stesso) 2. Si compongono di uno Stato Patrimoniale, Conto Economico e una Nota Illustrativa 3. I bilanci intermedi possono essere predisposti con un dettaglio informativo più contenuto e con modalità di rappresentazione più sintetiche 4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico del periodo 5. Obiettivo è quello di informare sull’evoluzione aziendale, sia in relazione agli aspetti patrimoniali che a quelli reddituali, con riferimento ad una certa data 6. L’obiettivo non è quindi la misurazione dell’utile per la sua distribuzione
  • 5. Page 5© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Bilanci intermedi Principi contabili e criteri valutazione 1. I bilanci intermedi devono essere redatti utilizzando le stesse regole dettate per la formazione del bilancio d'esercizio 2. Osservanza del postulato della competenza economica, riferita al periodo 3. Nel bilancio intermedio deve essere rappresentato il periodo, e, se presente, anche la stagionalità o le caratteristiche dello stesso a. Costi ricerca e sviluppo, solo se il progetto è risultato realizzabile nel periodo b. Manutenzioni, solo se realmente realizzate e non solo presunte c. Ammortamenti, proporzionati al periodo per i soli cespiti entrati in funzione d. Rimanenze, valutate con gli stessi criteri del bilancio annuale e. Imposte, calcolate in autonomia per il periodo
  • 6. Page 6© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Bilanci intermedi Nota illustrativa - Contenuto minimo 1. descrizione dei principi e criteri di valutazione 2. nel caso di cambiamento di principi contabili, descrizione del nuovo principio e dell'effetto del cambiamento sul bilancio 3. descrizione di effetti significativi sull'utile (lordo o netto) dovuti a stagionalità o a fatti rilevanti di natura non ricorrente 4. eventuali voci di bilancio stimate per le quali è possibile che la stima di fine anno possa divergere sensibilmente da quella effettuata nel bilancio intermedio nei rari casi in cui tutte le informazioni si renderanno disponibili solo a fine anno (ad es. premi di fine anno) 5. eventi successivi di rilievo 6. principali impegni e passività potenziali (ed evoluzione delle stesse rispetto ai precedenti periodi) 7. effetti di operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni, scorpori 8. variazioni nelle componenti del patrimonio netto 9. criterio di calcolo delle imposte anticipate relative a perdite fiscali pregresse non riconosciute in precedenza 10. nel caso di bilanci consolidati: composizione dell'area di consolidamento (eventualmente tramite rinvio a quanto indicato nel precedente bilancio consolidato) 11. effetti delle eventuali variazioni significative nell'area di consolidamento 12. ogni altra informazione ritenuta rilevante e/o richiesta dalle autorità competenti
  • 7. Page 7© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Bilanci intermedi I bilanci intermedi sono redatti per: • eventi particolari di carattere eccezionale espressamente previsti e disciplinati dal codice civile • utilità d'informazione • esigenza di dare pubblicità dell'andamento aziendale in corso d'anno I bilanci intermedi si distinguono in: • obbligatori, quando sono prescritti dalle norme di legge o da regolamenti • volontari, quando sono redatti per utilità o convenienza dell'imprenditore
  • 8. Page 8© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari • Riduzione capitale sociale per perdite • Riduzione del capitale sociale • Emissione prestito obbligazionario • Distribuzione di acconto su dividendi • Aumento gratuito capitale sociale con riserve • Acquisto azioni proprie • Delibere di Fusione e Scissione Bilanci intermedi nella legislazione civilistica
  • 9. Page 9© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Riduzione capitale sociale per perdite Art. 2446 cod. civ. – Riduzione del capitale per perdite Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione… …Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione…
  • 10. Page 10© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Riduzione capitale sociale per perdite Per situazione patrimoniale si intende Stato Patrimoniale e Conto Economico. E’ controverso se debba essere compresa la Nota Integrativa. Porre attenzione alla «prospettiva della continuità aziendale». In mancanza di tale presupposto i criteri di valutazione devono essere modificati. La relazione dell’organo amministrativo deve individuare ed illustrare le cause della crisi e sulla sua natura operativa, finanziaria e straordinaria e soffermarsi sulla previsione dei dati economici. Potrebbe essere necessaria la redazione di ulteriore bilancio intermedio che rappresenti una situazione non inferiore a 90 giorni dalla data di riduzione del CS.
  • 11. Page 11© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Riduzione capitale sociale per perdite • No • Stato Patrimoniale + Conto economico • Relazione amministratori e Osservazioni sindaci Bilancio completo (SP + CE + NI) • Si • Prospettiva di continuità aziendalePrincipi contabili • Si Approvazione assemblea
  • 12. Page 12© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Riduzione del capitale sociale Art. 2445 cod. civ. – Riduzione del capitale sociale La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale. La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione.
  • 13. Page 13© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Riduzione del capitale sociale Dal punto di vista civilistico non è richiesta una situazione patrimoniale per la riduzione del capitale sociale. «Una circostanziata relazione che illustri più dettagliatamente la proposta di riduzione del capitale sociale può essere richiesta dai soci in assemblea. L'organo amministrativo potrà quindi prepararla, corredandola, ove ritenuto opportuno, da una situazione patrimoniale aggiornata. La situazione sarà necessaria, anche per rispettare il diritto d'informazione, se dalla chiusura dell'ultimo esercizio si sono verificati eventi che abbiano rilevantemente inciso sul patrimonio netto»
  • 14. Page 14© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Riduzione del capitale sociale • No • Situazione patrimoniale solo se richiesta dai soci Bilancio completo (SP + CE + NI) • No • Si se richiesto dai sociPrincipi contabili • Si (nel caso sia stata richiesta dai soci) Approvazione assemblea
  • 15. Page 15© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Emissione prestito obbligazionario Art. 2410 cod. civ. – Emissione Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori. In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436. Art. 2412 cod. civ. – Limiti all'emissione La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.
  • 16. Page 16© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Emissione prestito obbligazionario La normativa sopra richiamata fa riferimento all'"ultimo bilancio approvato". Deve intendersi quindi l'ultimo bilancio di esercizio che è stato approvato. In tal caso non sorge la necessità di redigere un bilancio intermedio. La giurisprudenza tuttavia ha concordemente ritenuto ammissibile la redazione di un bilancio "intermedio" utilizzabile ai fini dell'art. 2412 cod. civ. a condizione che sia approvato con delibera assembleare. Si pone allora il problema dei criteri di redazione di un eventuale bilancio "intermedio". Esso deve essere costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. I criteri di presentazione e valutazione sono quelli del bilancio d'esercizio.
  • 17. Page 17© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Emissione prestito obbligazionario • Si (esercizio precedente) • Sì (in caso si bilancio intermedio) Bilancio completo (SP + CE + NI) • SiPrincipi contabili • Si Approvazione assemblea
  • 18. Page 18© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Distribuzione di acconto su dividendi Art. 2433-bis cod. civ. – Acconti sui dividendi La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico. La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo il rilascio da parte del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti di un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione. Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti. L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili. Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
  • 19. Page 19© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Distribuzione di acconto su dividendi Si ritiene che il prospetto contabile debba essere costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, redatti secondo gli schemi di legge, non necessariamente accompagnati dalla nota integrativa. Infatti i due citati documenti offrono una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda sociale. I due documenti devono essere aggiornati onde offrire un'informazione tempestiva e debbono essere corredati da informazioni e dati complementari onde consentire di prendere consapevolmente la decisione richiesta dalla fattispecie in esame. La relazione dovrà evidenziare i criteri di valutazione applicati nella redazione dei documenti citati. Tali criteri devono essere quelli che sovrintendono alla formazione del bilancio d'esercizio.
  • 20. Page 20© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Distribuzione di acconto su dividendi • No • Stato Patrimoniale + Conto economico • Parere società di revisione Bilancio completo (SP + CE + NI) • SiPrincipi contabili • No Approvazione assemblea
  • 21. Page 21© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Aumento gratuito capitale sociale con riserve Art. 2442 cod. civ. – Passaggio di riserve a capitale L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute. L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.
  • 22. Page 22© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Aumento gratuito capitale sociale con riserve «L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili» Dall'esame letterale e sistematico della norma si evince che la società, nel caso sopra descritto, non deve redigere alcun bilancio ad hoc. Le riserve ed i fondi a cui si riferisce la norma sono quelli iscritti nell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea, che può essere o il bilancio di esercizio o anche un bilancio intermedio ad hoc redatto con i criteri del bilancio d'esercizio ed approvato dall'assemblea, allorché s'intenda utilizzare una riserva costituita dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio.
  • 23. Page 23© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Aumento gratuito capitale sociale con riserve • Si (bilancio esercizio approvato) • Si (bilancio intermedio approvato) Bilancio completo (SP + CE + NI) • SiPrincipi contabili • Si Approvazione assemblea
  • 24. Page 24© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Acquisto azioni proprie Art. 2357 cod. civ. – Acquisto delle proprie azioni La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.
  • 25. Page 25© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Acquisto azioni proprie L'acquisto di azioni proprie, consentito secondo le modalità prima indicate, deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria. Tale norma non lascia alcun dubbio interpretativo: alle società viene posto il limite dato dai valori risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Non è previsto un bilancio intermedio allorché si decida di acquistare azioni proprie. E' chiaro che nel caso in cui l'organo amministrativo proceda alla redazione di un bilancio intermedio questo dovrà essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione.
  • 26. Page 26© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Acquisto azioni proprie • Si (bilancio esercizio approvato) • Si (bilancio intermedio approvato) Bilancio completo (SP + CE + NI) • SiPrincipi contabili • Si Approvazione assemblea
  • 27. Page 27© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Delibere di Fusione e Scissione Art. 2501-quater cod. civ. – Situazione patrimoniale (FUSIONE) L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet di questa. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma. La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.
  • 28. Page 28© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Delibere di Fusione e Scissione Assieme al progetto di fusione con le relazioni dell'organo amministrativo e degli esperti, e ai bilanci degli ultimi tre esercizi, occorre redigere le situazioni patrimoniali delle società che partecipano alla fusione. Dette situazioni patrimoniali sono redatte con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio e devono essere riferite ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni dal giorno del deposito del progetto di fusione (art. 2501quater, comma 1, cod. civ.). La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima della data del summenzionato deposito (art. 2501quater, comma 2, cod. civ.). Per la dottrina prevalente e la prassi giurisprudenziale, la situazione patrimoniale deve esser costituita dallo stato patrimoniale e dal conto economico, in quanto essa consente di valutare compiutamente le società partecipanti alla fusione e le cause delle variazioni intervenute nel periodo di tempo successivo alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato. Pur nel silenzio del legislatore e tenuto conto, peraltro, della giurisprudenza e della dottrina sul punto, è raccomandata la redazione della nota integrativa. La situazione patrimoniale può essere non redatta con l’unanimità dei soci.
  • 29. Page 29© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Delibere di Fusione e Scissione Art. 2506-ter.cod. civ. – Norme applicabili (SCISSIONE) L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies. La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa. Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata. Si applica alla scissione l'articolo 2501-sexies; la situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2501- quater e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies, non sono richieste quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.
  • 30. Page 30© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Delibere di Fusione e Scissione • No • Stato Patrimoniale + Conto economico • Si (se si utilizza ultimo bilancio approvato <180gg) Bilancio completo (SP + CE + NI) • SiPrincipi contabili • No • Si (se si utilizza ultimo bilancio approvato <180gg) Approvazione assemblea
  • 31. Page 31© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Bilanci straordinari I bilanci intermedi possono definirsi straordinari se legati ad eventi straordinari nella vita dell'impresa. Essi sono redatti con criteri di formazione e valutazione diversi dai bilanci d'esercizio ed hanno scopi diversi rispetto a questi ultimi. Analizziamo i bilanci relativi ad una operazione di liquidazione: • Situazione contabile • Rendiconto della Gestione • Bilancio inziale di liquidazione • Liquidazione • Trasformazione • Conferimenti
  • 32. Page 32© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Bilancio di liquidazione Art. 2277cod. civ. – Inventario Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto. I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori. Art. 2487-bis cod. civ. – Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione. Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.
  • 33. Page 33© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Bilancio di liquidazione OIC 5 – Fase preliquidatoria – SITUAZIONE DEI CONTI La "situazione dei conti" alla data dell'effettivo scioglimento della società non coincide assolutamente con l'inventario iniziale di liquidazione né con il rendiconto della gestione, ma consiste nel tradizionale prospetto contabile volto a rappresentare l'ordinata esposizione dei saldi attivi e passivi dei vari conti tenuti dall'azienda, rilevati sino alla data di effetto dello scioglimento, desumibili dal bilancio di verifica, senza procedere ad alcuna scrittura rettificativa o di assestamento valutativo in generale. L'utilità di questo prospetto è da ricercarsi nella immediata espressione contabile del patrimonio sociale alla data di effetto dello scioglimento e nella possibilità fornita dal documento di verificare l’operato degli amministratori nella breve fase preliquidatoria.
  • 34. Page 34© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Bilancio di liquidazione OIC 5 – Fase preliquidatoria – RENDICONTO DELLA GESTIONE Con il termine "rendiconto della gestione" il legislatore ha fatto riferimento ad un rendiconto della gestione relativo all’arco temporale compreso tra l'inizio del periodo amministrativo e la data di pubblicazione della nomina e dei poteri dei liquidatori. Deve essere predisposto secondo i principi contabili propri delle società in funzionamento, con particolare attenzione su alcune poste e ad alcuni criteri di valutazione quali: • Immobilizzazioni immateriali (nessuna ulteriore capitalizzazione) • Crediti – Attento e analitico accertamento del valore di realizzo • Rimanenze di magazzino – verifiche sulla presenza effettiva e sulle possibili svalutazioni • Passività – emersione di eventuali passività per esecuzioni contrattuali con la necessità di apertura di appositi fondi
  • 35. Page 35© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Bilancio di liquidazione La dottrina e la giurisprudenza classificano il Rendiconto della gestione come un vero e proprio bilancio di esercizio infrannuale, che riguarda la frazione di esercizio sociale intercorrente tra la chiusura dell'esercizio anteriore alla data di scioglimento della società e la data della pubblicazione nel registro delle imprese della nomina e dei poteri dei liquidatori, data quest'ultima da cui ha inizio - come detto - la "gestione liquidatoria". Il rendiconto della gestione degli amministratori risulta costituito dai documenti ordinariamente previsti dal codice civile all'art 2423, ossia stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, da redigere nel rispetto dei criteri di iscrizione previsti dagli artt. 2424, 2425 e 2427 del codice civile. Il "rendiconto della gestione" non è soggetto ad approvazione, ma deve essere allegato al primo bilancio annuale di liquidazione. Il rendiconto della gestione diventerà il punto di partenza per l’inventario di liquidazione.
  • 36. Page 36© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Rendiconto della gestione •SiBilancio completo (SP + CE + NI) •SiPrincipi contabili •NoApprovazione assemblea
  • 37. Page 37© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Bilancio iniziale di liquidazione Per le società di capitali non sussiste una disposizione specifica in merito alla redazione di un "bilancio iniziale" di liquidazione. Tuttavia la sua necessità è desumibile indirettamente dall'art. 2490, comma 4, cod. civ., il quale precisa che "nel primo bilancio successivo alla loro nomina (ossia nel primo dei bilanci annuali di liquidazione) i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni". Le finalità del bilancio iniziale di liquidazione sono strettamente legate alla funzione economica e giuridica della liquidazione, che è quella della trasformazione in denaro delle attività, dell'estinzione delle passività e della distribuzione fra i soci dell'attivo netto residuo. Tale bilancio è inoltre necessario per: • accertare la "situazione iniziale" del patrimonio dell'impresa • determinare il valore del patrimonio netto di liquidazione per determinare il risultato economico di liquidazione dei successivi esercizi, del capitale finale di liquidazione e quindi delle quote di riparto nette finali ai soci • stabilire se presumibilmente i fondi liquidi esistenti all'apertura della liquidazione e gli incassi derivanti dal realizzo delle attività saranno sufficienti ad estinguere le passività e coprire le spese e gli oneri di liquidazione tenuto conto anche delle sequenze temporali di incassi e pagamenti • indicare la qualità ed il valore degli elementi patrimoniali che simbolicamente gli amministratori "consegnano" ai liquidatori
  • 38. Page 38© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari I criteri di redazione del bilancio iniziale di liquidazione possono variare in base alle decisione dei liquidatori di non mantenere o mantenere la «continuazione dell’attività» con il solo fine della conservazione del suo valore. Immobilizzazione immateriali Oneri pluriennali: verranno tendenzialmente eliminati Costi ricerca e sviluppo: verranno tendenzialmente eliminati (know how) Brevetti marchi: rimarranno iscritti solo se sarà possibile un possibile realizzo Avviamento: rimane iscritto solo nel caso di possibile vendita a valori superiori patrimonio Ratei e risconti – verifica quali eliminare e quali recuperabili Crediti – verifica e storno crediti inesigibili Rimanenze – verifica esistenza e valore di presunto realizzo Fondi – verifica se sufficienti o da integrare Costituzione del Fondo per Costi e Oneri di Liquidazione (non sempre valutabile correttamente nel bilancio iniziale di liquidazione). Il bilancio inziale di liquidazione è composto solo da uno Stato Patrimoniale. Bilancio iniziale di liquidazione
  • 39. Page 39© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Bilancio iniziale di liquidazione •NoBilancio completo (SP + CE + NI) •Si (OIC 5)Principi contabili •NoApprovazione assemblea
  • 40. Page 40© 2016 Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale Tributario, Roberto Spaggiari Roberto Spaggiari Attolini Spaggiari & Associati Studio Legale e Tributario e-mail r.spaggiari@asassociati.it tel. +39 (0522) 322888 Vi ringrazio per la partecipazione

Editor's Notes

  1. Saluto a tutti i presenti Ordine Sponsor
  2. Potrebbe essere utile indentificare la correttezza di: la tipologia di documento La sua redazione rispettando i principi contabili Adempimenti dei redattori del documento
  3. Chi sono Socio Specializzato in direzione e organizzazione aziendale Ho partecipato a numerosi gruppi di lavoro in ambito informatico e organizzativo con il CNDCEC e con enti privati Abbiamo partecipato come studio alla realizzazione della guida Ifac per i piccoli e medi studi professionali oggi all 3 edizione solo in inglese, la 2 e tradotta dal CNDCEC in italiano La trovate sul sito