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L’ ATTIVITA’DICONTROLLO DEL COLLEGIO SINDACALE EX ARTT. 2403 E 2409 BIS C.C.
Il nuovoart. 2403 del c.c. stabilisce che “il collegiosindacale vigilasull’osservanzadellaleggee dello
statuto,sul rispettodei principi di correttaamministrazione edinparticolare sull’adeguatezzadell’assetto
organizzativo,amministrativoe contabile adottatodallasocietàe sul suoconcretofunzionamento.”
Esercitainoltre il controllocontabile nel casoprevistodall’art.2409 bis,terzocomma”. Dalle norme
menzionate si deduce unaseparazione frail controllogestionalee larevisionelegale dei conti,perché
quest’ultima spettasoloeventualmenteal collegiosindacale:soloincasodi societàche nonsianotenute a
redigere il bilancioconsolidatoe solose il lorostatutolopreveda. Ci si riferisce adenti di interesse pubblico
e a societàcontrollate daessi tenuti al bilancioconsolidatoe perle quali è esclusalarevisione contabile del
collegiosindacale.Laratiodellaseparazione dellecompetenzeincapoal collegiosindacale è daunlato
giustificataconl’obiettivodi incrementare l’attivitàdi controlloe peraltroversodi evitare forme di
inefficienzadell’organodi controlloconuneccessivocumulodi competenze.Inoltre bisognacoordinarel’
art. 2403 c.c. con il t.u.f.n.58/1998 in cui l’ attivitàdi revisione contabile sulle societàquotate inborsaè
affidataad unasocietàesternadi revisione iscrittaneglialbi dei revisori contabili,coerentemente conl’
adozione di unodei modelli di gestione alternativi aquellotradizionale.Inconcretolafunzione di vigilanza
affidataal collegiosindacalehauncontenutoassai ampioche si esplicitasottovari aspetti.Inprimoluogoil
collegiosindacale vigilasull’operatodegli amministratori attraversol’eserciziodi poteri di informativae di
impugnativadelle delibereconsiliari e di richieste di provvedimenti incasodi malagestioex art.2409. In
secondoluogol’organodi controllovigilasull’interofunzionamentodellastrutturasociale :sull’organo
assembleare,sugli incaricatidellarevisione contabile,sullefigureapicali e ingenere sututte le operazioni
sociali.Se siamoinpresenzadi ungrupposocietarioanche le societàcontrollatesonooggettodi controllo
da parte del collegiosindacale.Lanaturadei poteri di vigilanzae di controlloè stataampiamente dibattuta
e discussa:infatti nonprevalelatesi restrittivache limitail controlloadun’attivitàpuramente formale sugli
atti degli amministratori,al contrarioessosi estende allasostanzaeconomicadellagestione:legittimità
formale e sostanziale.Inconcretogli amministratori devonoamministrare condiligenzae conl’osservanza
delle regoledi naturatecnico/aziendale.Si trattadi un controllosul meritoe l’opportunitàdelle operazioni
sociali.L’attivitàdi controlloè strutturatainmanieraprocedimentale-esamedelle procedure adottate e
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delle decisioni,coerenti conl’assettoorganizzativodellasocietà.Iparametri che il collegiosindacale deve
verificare vannodall’interesse dellasocietà,all’oggettoodattivitàsociale e il criteriodellacautelanell’
espletamentodellagestioneconle implicazioniche ne derivano.L’atteggiamentodei sindaci deve essere
supportatodalladiligenzaprofessionale che vienefuori edapplicatainbase al tipodi attivitàdellasocietàe
delle operazioni posteinessere;si trattadi un criterio di adeguatezzae nonastratto. Vi possonoessere
sovrapposizioni tralavigilanzaeffettuatadal collegiosindacalee quellafattadagli amministratori nonexe-
cutive sugli altri componentidel c.d.a.;sovrapposizioneche vienemenoinquantol’eserciziodei poteridi
controllodei due organi hauna fonte diversa,giustificandosi pergli amministratori nelpotere di
amministrazione di cui sonodestinatari.Quali interessi sonotutelati dall’attivitàdi controllodelcollegio
sindacale?Oltre all’interesse sociale,l’interessedi tutti i soci allacorretta gestione dellasocietànonché dei
terzi creditori:nonsi tratta, come invece potrebbe apparire,unafunzione di presidioe di garanziadei soli
soci di minoranzaperi quali il collegiosindacale “compenserebbe”lamancanzadi informazionicorrette
che nontrapelanodall’amministrazione-ci sarebbe semmai unatuteladirettae piùimmediatadegli
interessi dei soci di minoranzarispettoaquelladegli altri soggettiterzi. Rifacendoci aquantodettosulle
funzioni degli amministratorinonexecutive,essisonoil prodottodi unasceltaassembleare precisain
quantocon un congruonumerodi amministratori,alcuni possonosvolgere funzioni di monitoraggioris-
pettoa quelli che hannol’incaricodellagestione e perevitare conflitti di interesse“latenti”inparticolari
settori come laremunerazione,i sistemidi controllointernoe i rapporti con gli incaricati dellarevisione
contabile. Laconsobha cercato di differenziare i ruoli fraamministratori nonesecutivie sindaci facendo
riferimentoallaprospettivadei due tipidi controllo:il collegiosindacaleeffettuaunavalutazionedella
gestione conformemente allalegge e all’attocostitutivo,l’auditcommittee valutaanche il meritodelle
operazioni-vedi comunicazione consobn.97001574 del 20.02.1997-. La risoluzionedellaconsobpuòes-
sere criticataperché la valutazione di meritodell’internal auditcommittee nonè applicabileadalcune
problematiche di pertinenzadel c.d.a.-come l’assettoorganizzativo laremunerazione dei componenti
del c.d.a., il contenutoinformativodel bilancio,i rapporti congli altri organi di controlloe di revisione-.
La soluzioneinterpretativapiùopportunasembraessere quellache nonesclude dal controllodeisin-
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daci il rispettodel parametrodelladiligenzadaparte degli amministratori che dipende,asuavolta,da
scelte congrue effettuate nell’interessedellasocietà.Ne derivache gli amministratori nonesecutivisi
debbonoinformare sul generaleandamentodellagestione perdecidere sull’indirizzoche lasocietàpuò
seguire.Si trattadi uncontrollosugli organi di amministrazionedelegati,che influenzale decisionidel c.d.a.
il quale puòavocare a sé operazioni primaoggettodi delegaoltre che revocare l’incarico.Il controllodel
collegiosindacale si avvale di informative e di poteri ispettivi,quellodegli amministratorinonesecutivi
sulle informazionidei delegati;il collegiosindacaleinformail c.d.aincaso di riscontrodi irregolaritàriscon-
trate nellagestione degli amministratori delegatie questainformativanonè privadi conseguenzeperla
responsabilitàdei consiglierinonesecutivi,i quali hannol’obbligodi attivarsi unavoltainformatidai sin-
daci.
IL CONTROLLO SULL’ ASSETTO CONTABILE
Il termine “revisione”è statointerpretatoinvariomodo:genericamente è un’attivitàdi osservazionefatta
successivamente aventecome finalitàl’accertamentoe laverifica dei piani contabili e postulaunrapporto
fra piùsoggetti inbase a delle norme di comportamentoprestabilite.Nellospecificolaverificapermezzo
dellarevisione è finalizzataarafforzare le condizioniorganizzativeesaminandononsoloi rendiconti ma
anche i rapporti intercorsi frai soggetti interessatie cogliendonei profili di responsabilità.Il processodi
revisione nonè statico mareagisce ai cambiamenti che si hannonelle organizzazioni societarie e che sono
prodotti dalle nuove aspettativenei risultati:unprocessodi revisione che prevede edapplicamodalità
differentirapportate agli obiettivi momentanei daconseguire.Anche se il termine di revisione è utilizzato
inriferimentoall’attivitàdi controlloe di valutazione delbilanciod’esercizio,si puòestenderepure ad
altre rilevazioni aventiadoggettol’attivitàproduttiva,risultandoun’aspettodellapiùcomplessavalu-
tazione economicadell’azienda.Volendorimanere inambitocontabile,il procedimentodi revisione è
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finalizzatoamettere inevidenzae a rafforzare le dichiarazioni degli amministratori sulle operazioni e i
rapporti aziendali,acostatarne lacorrispondenzainriferimentoallerappresentazionidi bilancio,ad
esprimere ungiudiziosull’attendibilitàdei documenti contabili.Intal modoil serviziodi revisione si tra-
duce in un’attivitàdi attestazione-es.attestazionesull’adeguatezzadel budget,attestazionesullacoe-
renzadi unpianodi risanamento,giudiziosull’opportunitàdi forme di projectfinancing.L’insieme delle
attestazioni si completanoconi servizi di assurance- es.riskmanagemente riskassestement.Se alivello
esternol’attivitàdi revisione si compendianellecertificazioni,alivellodi internal auditsi distinguono:il
financial auditing,l’operational auditing,il complianceauditing.Il primosi riferisce allarevisione conta-
bile verae propria;il secondosi propone di verificare lacorrispondenzatrai risultati dell’aziendae gli
obiettivi prefissati,valutandole performancesaziendali e l’efficaciadelle proceduree del sistemadei
controlli interni;il terzovuole mettere inevidenzaun’attivitàdi confrontotrale regole applicabilie i
comportamenti espletatiinazienda.Al compliance auditingsi aggiunge il managementauditingche in-
daga sullarelazione fraproprietari/azionisti e gli amministratori come organi di governodell’impresa.
Questarelazione riguardaladefinizione dellastrategia/iedell’impresae l’interazione conl’ambiente
incui deve essere perseguitoil successo. Il risultatopositivodellastrategiad’impostazione aziendale
deve essere valutatoinriferimento alle opportunità/minacce di conseguire determinati vantaggi com-
petitivi nel settore d’interesse.Larevisionecontabile si basasuuna serie di fasi :1) lapianificazione in
cui si definisce lastrategiadi revisione e il rischioadessainerente,specificandosi nellostudiodelle con-
dizioni economiche dell’azienda,nell’esamedel settore,dell’attivitàe dell’organizzazione aziendale,
nell’esame preliminare e sinteticadellegrandezzedi bilancioe nellavalutazionedel sistemadi control-
lointerno;2) laprogrammazione che è strutturatain due momenti: valutazioneedadeguatezzadel con-
trollointernoe verificadelle procedure daporre inessere nel sistemaamministrativo/contabile;analisi
comparativadel bilancioal fine di indagare sulle anomalie;3) l’esecuzione consistente nellosvolgimen-
to delle procedure che consentonodi trarre conclusionicerte sugli obiettivi previsti sulle componenti
principali di bilancio;4) il giudizioinmeritoall’attendibilitàdel bilancioche puòessere positivoocon
rilievi oavversooaddiritturanonsi puòesprimere Attualmente larevisione contabile è peril collegio
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sindacale soloeventuale,casoprevistodall’art.2409 bisdel c.c.,perché anche nelle societàc.d.“chiuse”
si è affermatoil sistemadi controllointerno(SCI) attuatodafunzionari incollegamentoconl’altadirezione
aziendale.Il sistemadi controllointernosi sostanziainuninsieme di regolee procedure di carattere or-
ganizzativoedinformativoche presidianogli obiettiviprefissatidalladirezione-efficienzaedeconomicità;
attendibilitàdel SIA,rispettodelle normative civilistiche e fiscali,penali-modello231-Nel mese di settembre
2011, il Consiglionazionaledottori commercialisti haemanatole “Linee guidaperl’organizzazione del Col-
legiosindacale incaricatodellarevisionelegale dei conti”che possonoorientare tecnicamente il Collegio
sindacale il quale deve delineare specifiche procedure nell’ambitodei principi di revisione.Il documento
del Consiglionazionaledottori commercialistiè divisoincinque sezioni :1)inizioe cessazione dell’incarico;
2)coordinamentofrafunzionedi vigilanzae di revisione contabile;3)organizzazione delCollegio;4)svolgi-
mentodell’attivitàdi revisione;5)relazionedi revisionee giudiziosul bilancio.Perl’incaricobisognaveri-
ficare l’indipendenzadei componenti delCollegiosindacale e ladisponibilitàdellerisorse organizzative;
formalizzare perletterai termini dell’incaricoe precisare le modalitàdi utilizzodel personale professiona-
le alle dipendenzedei sindaci.Perquantoriguardale verifiche inmeritole linee guidasuggerisconodi ef-
fettuarle incoincidenzaconle riunioni delCollegiosindacale,anche se il c.c.nullaprecisainmeritoalla
tempistica.Incasodi dissensodi unsindacosul contenutodellarelazionedi revisione,daquestadeve
risultare il dissensoe lamotivazionedocumentati dalle carte di lavoro,dandolapossibilitàdi sottoscri-
vere larelazione sullagestioneagli altri sindaci.Inoltre le linee guidasi soffermanosullapreventiva
attivitàinformativarelativaallasocietàdasottoporre all’attenzione del Collegiosindacale;informazioni
che vengonoacquisiteoralmente dalladirezionee dai responsabili dellagovernance oppure prendendo
visione dei documenti aziendali pubblici e nonpubblici .L’attivitàinformativahaloscopodi mettere al
corrente i sindaci sull’idoneitàdelle misure organizzativeposte inessere dall’ amministrazionee di far
attuare un’ attivitàpreventivapereliminareil rischiodi violazioni gravi di leggi,fermarestante lalegit-
timazione attivadel Collegioadenunciare all’organogiudiziariole gravi irregolaritàriscontrate,oltre
a convocare l’ assembleaperprocedere aprendere i provvedimentipiùopportuniincasodi necessità.I
principi di revisione legaledei conti sonoquelli internazionali-cosìcome previstodall’art.11 del dlgsn.39
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del 2010, indipendentementedal soggettoincaricatodellarevisione contabile e dallanaturadei destina-
tari del bilanciooggettodi revisione-.Nel periodotransitorio,primadellaregolamentazione UE,valgono
quelli elaborati dallaprassi dei dottoricommercialisti alivellonazionale,basati suprocedure e principi
di carattere generale ,inparte derivati dagli IASs-comequellirelativi allaresponsabilità,al controllointerno,
agli elementiprobativie alle comunicazioni.Importanti sonoi principi sullapianificazione dell’attivitàdi
revisione e sul rischiodell’attivitàdi revisione perché ci dovrebberodare “unacomprensione adeguata
dell’impresae mettere inevidenzagli errori piùsignificativi
PROF.AVV.LIBOVIGIUSEPPE
IL CONTROLLO SULL’ ADEGUATEZZA PATRIMONIALE
Questaformadi verificaprevistadall’art.2403 c.c. tra le competenze delcollegiosindacale,risponde alla
esigenzadi unaefficienteamministrazionedell’impresaedimplicalavalutazionedellacapacitàdi “accesso
allafinanza”,oltre agarantire gli asset interni daparte dellastessaimpresa.Infatti è l’adeguatezzapatri-
moniale aconsentire larealizzazione dell’oggettosociale.Come deveessereintesal’adeguatezza
patrimoniale?Larispostaviene fuori dallagiurisprudenzadi meritopiùrecente-sent.Tribunaledi Milano
del 19.05.2009- la quale si soffermasull’adeguamento del patrimoniosociale-nonminimo- che “andrebbe
valutatocaso percaso”-.La conseguenza è che esisterebbe unobbligodi integrazioneacarico dei soci fino
ad un livellodi capitale adeguatoedunobbligodegliamministratori di evitare che tale esigenzarimanga
insoddisfattaoltre che del collegiosindacale di vigilare affinchè gli amministratori nonsi opponganoatale
esigenza.Persoddisfare l’esigenzadi adeguare correttamente il capitale,si svolge un’analisiex ante sul
patrimonioe sui mezzi finanziari adisposizione dellasocietà perrealizzare l’attivitàsociale.Ne conseguela
responsabilitàdegli amministratori e dei sindaci perlasottopatrimonializzazione dellasocietànei confronti
dei terzi i quali fannoaffidamentosupiani industrialirivelatisi inconsistenti,perdendoogni aspettativadi
recuperodell’investimento.Lastessaanalisi ex ante si deve fare incasodi start-upo quandosi deve
ricorrere all’indebitamentoesternooa mezzi ulterioridei soci.Lariformadel dirittosocietariofacendo
riferimentoall’adeguatezzapatrimoniale mutuadalledisciplineaziendaliil parametrodel patrimonionetto
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e nonil capitale sociale consideratocome postapassivache attestaundebitodellasocietàversoi soci. In
questocontestoil ruolodel collegiosindacale è quellodi espletareunaverificaintermini di correttezza
amministrativadellesceltee dellevalutazionieffettuate dagli amministratori. Che naturadeve avere
questocontrollo?E’di solalegalitàosi estende al meritodelle sceltedi gestione?Nellalegislazione
societariaprevigente all’art.2403 il controllodelegatoai sindaci eradi carattere generale sututta
l’amministrazione.Attualmenteil controllo de quoè circoscrittoallacorrettaamministrazione.E’da
escludere che il collegiosindacale estendalasuaattivitàal meritodelle sceltegestionali-vedi anche la
norma 2.2. dei Principi di comportamentodel collegiosindacale nelle societàcontrollatedasocietàcon
azioni quotate nei mercati regolamentati-.InquestiPrincipi si tengonopresentii criteri aziendalistici di
razionalitàeconomicae di efficienzae nonci si riferisce al meritodelle sceltegestionali. Si distinguetra
legittimitàsostanziale e meritoformale,mal’attivitàdel collegiosindacale si soffermasullalegittimitàed
economicitàdelle scelteamministrativeeffettuate.A questaconclusioneil collegiosindacale puògiungere
solocon pienacognizionesiadei dati formali forniti dagli amministratori-di naturacontabile- e siadelle
cause che determinanol’andamentodellarealtàeconomicageneraledellasocietà.Si puòipotizzare una
forte ingerenzadel collegiosindacale nellagestione-ingerenzae nondelegadi gestione- che portaa
censurare comportamenti irragionevoliche noncorrispondonoall’interesse dellasocietà.Intal sensosi
parla di vagliotecnico sullaesecuzione dellescelte gestionaliche compete al collegiosindacale inquantoi
suoi componenti posseggonoi requisitiprofessionali e di esperienzanecessari perfarlo.
PROF.AVV.LIBOVI GIUSEPPE
IL CONTROLLO SUGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI
La previsionenormativadi unobbligo di controllosugli assetti organizzativi è statainseritanell’art.2403
c.c. sullabase dell’art.149 t.u.f.,dove si fariferimentoallastrutturaamministrativae contabiledellas.p.a.
quotatae al concretofunzionamentodi essa.La norma del testo unicoinmateriafinanziariacitata harap-
presentatounanovitànel panoramalegislativoitaliano;sebbenenonfosseromancati esempi normativi
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edesperienzelegislative in tal sensoinaltri settori “speciali”, vi erasolounprecedentedellaConsob- rac-
comandazione n.97001574 del 20.02.1997-, il quale consigliavai collegi sindacali delle s.p.a.quotate di
integrare covalutazioni e commenti il contenutodellarelazioneannuale ai soci anche “sull’adeguatez-
za…del sistemadi controllointernoe sulle azionieffettuate…”Intal sensosi ricordanoanche le norme
di tiporegolamentare contenutenellacircolare dellaBancaD’Italian.229 del 21.04.1999 con uncapitolo
dedicatoall’organizzazione amministrativa e contabile,oltreall’art.17 delladirettivaUEdel 20.03.2000
che indicatra i canoni di funzionamentodelles.p.a.anche unaefficienteorganizzazione amministrativa.
Tra le esperienze normativecodificate all’esterosi ricordail CadburyActin Gran Bretagnadel 1992, il
quale collegaal obbligodegliamministratoridi mantenere adeguatescritture contabili il risultatointer-
mini di efficienzadellagestione amministrativasociale;il CoSOReportstatunitense del1994 a cui si ispi-
rano i CNDC-CNRitalianie le normative delMEFin materiadi organizzazione e governance delle banche
e dei gruppi bancari oltre al codice di autodisciplinaredattodaBorsa italianas.p.a.incui si regolamentano
la periodicitàdelleverifiche del sistemadi controllointernoe …l’adeguatezzae l’effettivofunzionamento
di essooltre allagestione dei rischi.Fattaquestapremessaè evidentecome laverificadell’adeguatezza
degli assetti organizzativiinterni nellagestione “diligente”dellasocietàdi competenza degli amministratori,
parametroespressoanche nel d.m.dello05.08.2004 che mette inevidenzail principiodellacorrelazione
fra l’efficiente operativitàinternaalle banche e lasanae prudente gestione. Sul pianoconcretolaverifica
dell’adeguatezzaorganizzativadellas.p.a.daparte del collegiosindacale haunaduplice valenza:stabilire
se l’organizzazione siarazionalee coerente conle finalitàe gli interessi sociali;rapportare allaconoscenza
del managementgli obiettivi evidenziandone i rischi.Intal modosi esplicital’affermazione contenutanello
art. 2403 c.c. dove si allude nonsoloal criteriodell’adeguatezzadell’assettoorganizzativomaanche al suo
concretofunzionamento.Si attuaunnuovomododi funzionamentodell’attivitàdi controllodelcollegio
sindacale :dal sindacatosugli atti a quellosui procedimenti.Le modalitàdel controllooltre adottemperare
il criteriodelladiligenzaprofessionale, si riferisce ai parametri delledisciplineaziendalistiche sottoil profi-
lodellarazionalitàdelle azioni daintraprendere.Viene messodaparte l’esame il “riesameanaliticodei
singoli fatti gestori”;si affermala“coerenza”tragli assetti e lastruttura dimensionaledellasocietà-vedi
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art. 2381 c.c. comma quintodove è previstol’obbligodegliamministratori di curare l’assettoorganizzativo
mentre al terzocomma dellastessanormavi è il dovere del c.d.a.di valutarne l’adeguatezza.Anchese è
di competenzadegli amministratori,esistono aree di organizzazione internaalle societànoncompatibili
con gli obiettivi :lagestione noncorrisponde all’ambientedi controlloche deve essereoltre che funzio-
nante affidabilee determinante.Nonè bastevole soloaverei criteri predeterminati intermini di proce-
dure e che presidianoi livelli di competenzae di responsabilitàdegliamministratori mavalutazioni ed
attivitàdi reportinge flussi informativi corrispondenti. Ne derivache purmancandonellanormadi cui
all’art.2403 c.c. unqualsiasi riferimentoal sistemadi controlliinterno,bisogneràtenere presentelamisu-
ra maggiore o minore incui è strutturatoo formalizzatol’ambientedi controllo.Intal modosi appura
una lacunalegislativa:solonelle s.p.a.che adottanoil sistemamonisticodi amministrazione è fattoob-
bligo al comitatodi controlloperlagestione di vigilare sull’adeguatezzadel sistemadi controllointerno.
La lacunapuòessere interpretataanche come volutadal legislatore nel sensoche le s.p.a.di medio-grandi
dimensioni anche “aperte”possanoadottare il modellomonisticodi amministrazione,anzi rappresentereb-
be un obiettivo dellagestionee del controllodellesocietà.Inoltre lavigilanzasull’adeguatezzadel
controllointernoè surrogatadal dirittodei sindaci di “scambiare informazioni coni corrispondenti organi
delle societàcontrollate inmeritoai sistemi di amministrazione e controllo.
PROF.AVV. LIBOVI GIUSEPPE
RAPPORTI FRA IL COLLEGIO SINDACALE E L’ ORGANISMODI VIGILANZA
Dopo l’entratainvigore dellal.n.231/2001 sonosorti dei problemi sull’attuazionedelle nuovenormative
intema di vigilanzae sugli organi destinatari di esse.Inaltri terminisi è postala sceltadi costituire nelle
societàunnuovoorganismodi vigilanzaoppure assegnarelafunzione di controlloe di vigilanzasul modello
231 ad unorgano già esistentenellas.p.a.come il collegiosindacale.Inorigine si è scartatoil c.d.a. a causa
dellapossibilecoincidenzafracontrollantee controllato,inseguitoanche l’ufficiodi internalauditingperla
sua poca autonomiarispettoal c.d.a.Pertantosoloil collegiosindacalepuòadempiere alle funzioni di
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vigilanzasul modello231,in quantoinbase all’art. 2403 comma1 del c.c. tra le sue competenze vi è quella
di vigilare anche “ sull’osservanzadella legge e dell’attocostitutivoe sul rispettodeiprincipidi corretta
amministrazione. Addirittura,interpretandoinviaestensivalal.231/2001, il collegiosindacale potrebbe
includere nellasuaattivitàdi controlloanche l’attuazionee il funzionamentodel modello231 affidatoad
un organismodi vigilanzaadhoc.Nellaprassi i componenti delcollegiosindacale inmodofrequente fanno
parte dell’organismodi vigilanza,anche se laposizionedi indipendenzadi quest’ultimoè garantitapervari
motivi:indipendenzadellaposizione dell’organismodi vigilanzanellasocietàdaqualunque organo;i
requisiti di autonomiache debbonoavere i componenti dell’organismodi vigilanza;adozione di un
regolamentoindipendentedi funzionamento.Conlalegge di stabilitàdel 2012 si è data una modificaalla
legge 231/2001 stabilendoche le funzioni dell’organismodi vigilanzasul modello231 possonoessere
affidate al collegiosindacale,al comitatodi controllosullagestionee al consigliodi sorveglianzaoltre che
al sindacounico.Il modello231 serve perprevenire gli illeciti negli enti siadi naturaamministrativache
penale .Incasocontrariosi avrebbe laresponsabilitàdegli entiche nonhannoadottatoil modello231 e la
societàrisponde conil propriopatrimoniodell’illecitocommessodaunsuoorgano-dirigente apicaleo
dipendente-,anche nell’interesse dellasocietà.Lalegge 231/2001 ha per laprima voltafattovenirmenoil
principiodell’esclusione dellaresponsabilitàdegli enti inquantoil legislatore haritenutoche vi sianodei
nessi tra le condotte illecite deisingoli e le linee politiche od’azione dell’impresacondelle ricadute a
livelloeconomico.Lanormativacontenutanellal.n.231/2001 è di derivazioneanglosassone perchéè in
quegli ordinamenti che viene introdottoil principiodellaresponsabilitàpenale dellasocietàocollettiva.La
responsabiltàsi estende al patrimoniodell’ente oltre acomprendere sanzionipecuniarie,interdittive e la
confisca.Volendoaffidare adunorganismodi vigilanzail controllodel modello231,sembraopportunoche
chi ne fa parte deve essere estraneoalle politiche d’impresaoquantomenoessere formatodaunnumero
prevalente di soggettiesterni conpersonaledipendentecome supporto.Lafunzione di vigilanzasul
modello231 comprende il sottosistemadel managementauditing,interagisce conl’internal auditing,la
legal compliance,l’amministrazione,lafinanzad’impresail personale dipendente,laprevenzione dagli
infortuni e dai rischi.L’organismodi vigilanzasvolgeanche un’attivitàpromozionale e di diffusione del
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modello231, agevolalaconoscenzadi essoe fornisce pareri sullasuaapplicazione-pareri che sonoutili
indicazioni perl’organodi amministrazione perprendere gli opportuni provvedimenti-,verificase il
modello231 siaidoneooda aggiornare.
PROF.AVV. LIBOVI GIUSEPPE
I NUOVI COMPITI E RESPONSABILITA’ DEL COLLEGIO SINDACALE
Una voltastabiliti i poteri intemadi controllodel collegiosindacale e i suoi rapporti coni sistemi di
controllointerno,si puòarrivare a dire che l’attivitàdi vigilanzadel collegiosindacaleè insensoesteso
una formadi controllosull’operatodegli amministratori conformementeai principi di legge,anche se
questaattivitàrimane solodi natura conoscitivae collaborativae nodeterminante delledecisioni sugli
assetche rimangononellacompetenzadell’organoesecutivodellasocietà.Il collegiosindacalesindacanel
meritole decisioni dell’organoamministrativosoloedinquantose unadecisione sproporzionataè alla
base di una violazione degli obblighi dell’amministratori e costituisce unagrave irregolarità.Intal senso
alcune pronunce dellacass.Civ.- sent.27.05.2013 n. 13081 e 18728 dello06.09.2013-Importante è anche la
sentenzadellaCorte d’Appellodi Milanodel 14.10.1994, che,anche se riferitaal previgente regime
normativointemadi societàha postol’ accentosu due principi cardini allabase dell’attivitàdei sindaci:
non ingerenzanelle decisioni di spettanzadell’organoamministrativoe verificadel procedimentoconcui
le decisioni vengonoprese-accertamentodel requisitodelladiligenzaprofessionale come obbligodi legge
gravante sugli amministratori-.Nellaprassi societariail controllodel collegiosindacale si distinguedaquello
degli amministratori indipendentii quali “valutano”lasceltaallabase dell’attodi gestionee si trasformaa
seguitodellanuovanormacontenutanell’art.2403 c.c. in una formadi controllo“doppio”:rispondenza
degli atti amministrativi ai principi di leggeedaziendali edesamedei processidecisionali“postulati”dal
giudiziodi conformità,scendendocosìnel meritodellagestione-rectiuscommistione e nonsovrapposizione
di ruoli-.La dottrinamaggioritariahaintravistointale profilounpuntodi forzadel sistemadi governance
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attuale-dissuadere dal compiere eventi dannosi attraversoformedi informazionee conoscenzapreventive-
. I rapporti con il comitatodegli amministratori indipendenti ,previstoperle operazioni conle parti
correlate,sonounulteriore elementoinnovativonel panoramadel dirittosocietario. Il comitato,regolato
con regolamentoConsobn.17221 del 2010, si inserisce inunparticolare progettodi riformasocietaria che
ha volutodare una posizionedi rilievoagli amministratori nonexecutivenellapartecipazione delledecisioni
amministrativefindallafase dellaloroistruttoria.Anche inquestocasoil collegiosindacale si pone suuna
posizione formaleedesternadi controllosui processi decisionali dell’organoamministrativointutte le sue
“articolazioni”,anche se il legislatore enfatizzaedincoraggiail ruolodegli amministratori indipendentinel
c.d.a. In conclusione il collegiosindacalenonsi limitaaprendere attodelle motivazioniallabase delle
decisioni del comitatodegliamministratori indipendenti,mane valutaanche la congruitàe la coerenza in
rapportoalle operazioni conparti correlate. Si haun coinvolgimentoabinitiodel collegiosindacale per
qualificare l’operazioneinrapportoagli interessi societari e/odi gruppoe poi durante l’esecuzione
verificare lapermanenzadellecondizionidi operativitàstabilitidal comitatodegli amministratori
indipendenti.Le norme di comportamentodel collegiosindacale di societàquotate stabilisceunaserie di
obblighi espliciti inriferimentoalle operazioniconparti correlate:dallavigilanzasullacomposizionedel
comitatodegli amministratori indipendentiaquellasul coinvolgimentonell’operazionedellostesso;dalla
verificadelleinformazioni aquellasullaclassificazione delleoperazioni finoal parere motivatodatodal
comitatosull’interesse sociale al compimentodell’operazione.Tali norme deontologiche si inserisconoe
confermanoil ruoloattribuitoal collegiosindacale dall’art.2391 bise dal regolamentoConsob-vigilanzasui
principi di correttaamministrazione-. Inriferimentoal comitatointernodi controlloperi rischi il decreto
legislativon.39/2010 si intravedonoalcune sinergie che vannodallapartecipazione ai lavori del comitato
internoperil controllodel presidentedel collegiosindacaleodi unmembrodi essoo addiritturadi tutti i
sindaci;laprogrammazione di incontri frai membri dei due organi;gli scambi di informazioni documentali;
il tutto perché il decretocitatovuole coordinare e prevenireconflitti di competenza,traducendoli in
sinergie integrate.
PROF.AVV. LIBOVI GIUSEPPE
PAG. 13
OSSERVAZIONI CRITICHE SUL FUNZIONAMENTODEL COLLEGIO SINDACALE
Rilievi critici sonostati posti al funzionamentoconcretodell’art.6 del decretolegislativon.231/2001 il
quale attribuisce lafunzione di organismodi vigilanzaal collegiosindacale.Inprimoluogolanormalascia
liberalasocietàdi adottare la soluzionedi assegnare al collegiosindacale le funzioni dell’organismodi
vigilanza,mail collegiosindacale non è fornitodi quei poteriautonomi di iniziativae di controlloattribuiti
all’organismodi vigilanzae si compromette lacontinuitàdi azione trai due organi. Da qui derivanocensure
invia di fatto sull’efficaciae sull’idoneitàdel modello231.Altraosservazione riguardalagovernance:nei
confronti dell’assembleadei soci il collegiosindacaledeve vigilare sullostatutoe sul rispettodei principi di
corretta amministrazione e sull’adeguatezzadell’assettoorganizzativo,amministrativoe contabile
adottatodallasocietàe sul suo concretofunzionamento;nei confrontidel c.d.a.,nell’ipotesidell’art.6
citatodeve vigilare sul correttofunzionamentodel modello231,sullasuaidoneitàaprevenire gli illeciti,
sulle possibilitàdi aggiornarlo.Si profilaunintrecciodi competenze e di responsabilitàche puòportare a
dei paradossi perché oggettodellavigilanzadel collegioè l’operatodegli amministratori perl’applicazione
del modello231 a cui partecipail collegiosindacalecome organismodi vigilanza.Inaltri terminiil collegio
sindacale controllase stesso!Altroche indipendenza!Inoltre il mandatodatoai componenti sindaci dell’
organismodi vigilanzanoncrearapporti di consulenzaretribuiti che si aggiungonoaquelligiàesistenti?
Altrodifettoè quellodel conflittod’interessi perchéil collegiosindacale partecipaadattivitàfortemente
esposte arischi di reato edè a sua votaoggettodi controllodaparte dell’organismodi vigilanza.Vienein
considerazioneanche laprofessionalità dei soggetti acui è affidatalavigilanzaperi quali sonorichieste un
insieme di competenze-giuridico/aziendale- nonsempre presenti nei componentidell’organismodi
vigilanza- vedicircolare ABIn.1/2012. Altre critiche riguardanoi tempi dell’azione di controllo,
incompatibili conle cadenze trimestrali-casidi segnalazione di violazioni del modello231e di
“wisthelblowing”-;e i profili di responsabilità-art.40c.p.- per cui in base alle indicazioni dellacircolare dell’
ABI n. 1/2012 il collegiosindacale dovrebbesdoppiarsi conunaripartizionedi funzioni perevitare che il
collegiostessosiaconsideratotitolare di una posizionedi garanziapenalmenterilevanteanche inrelazione
PAG. 14
al modello231, surrogandosi intal modoall’organismodi vigilanza.Lasoluzione suggeritadall’ABIè che il
collegiosindacale si privi delleprerogative di organodi controlloperagire come organismodi vigilanza.
PROF.AVV. LIBOVI GIUSEPPE

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  • 1. Pag. 1 L’ ATTIVITA’DICONTROLLO DEL COLLEGIO SINDACALE EX ARTT. 2403 E 2409 BIS C.C. Il nuovoart. 2403 del c.c. stabilisce che “il collegiosindacale vigilasull’osservanzadellaleggee dello statuto,sul rispettodei principi di correttaamministrazione edinparticolare sull’adeguatezzadell’assetto organizzativo,amministrativoe contabile adottatodallasocietàe sul suoconcretofunzionamento.” Esercitainoltre il controllocontabile nel casoprevistodall’art.2409 bis,terzocomma”. Dalle norme menzionate si deduce unaseparazione frail controllogestionalee larevisionelegale dei conti,perché quest’ultima spettasoloeventualmenteal collegiosindacale:soloincasodi societàche nonsianotenute a redigere il bilancioconsolidatoe solose il lorostatutolopreveda. Ci si riferisce adenti di interesse pubblico e a societàcontrollate daessi tenuti al bilancioconsolidatoe perle quali è esclusalarevisione contabile del collegiosindacale.Laratiodellaseparazione dellecompetenzeincapoal collegiosindacale è daunlato giustificataconl’obiettivodi incrementare l’attivitàdi controlloe peraltroversodi evitare forme di inefficienzadell’organodi controlloconuneccessivocumulodi competenze.Inoltre bisognacoordinarel’ art. 2403 c.c. con il t.u.f.n.58/1998 in cui l’ attivitàdi revisione contabile sulle societàquotate inborsaè affidataad unasocietàesternadi revisione iscrittaneglialbi dei revisori contabili,coerentemente conl’ adozione di unodei modelli di gestione alternativi aquellotradizionale.Inconcretolafunzione di vigilanza affidataal collegiosindacalehauncontenutoassai ampioche si esplicitasottovari aspetti.Inprimoluogoil collegiosindacale vigilasull’operatodegli amministratori attraversol’eserciziodi poteri di informativae di impugnativadelle delibereconsiliari e di richieste di provvedimenti incasodi malagestioex art.2409. In secondoluogol’organodi controllovigilasull’interofunzionamentodellastrutturasociale :sull’organo assembleare,sugli incaricatidellarevisione contabile,sullefigureapicali e ingenere sututte le operazioni sociali.Se siamoinpresenzadi ungrupposocietarioanche le societàcontrollatesonooggettodi controllo da parte del collegiosindacale.Lanaturadei poteri di vigilanzae di controlloè stataampiamente dibattuta e discussa:infatti nonprevalelatesi restrittivache limitail controlloadun’attivitàpuramente formale sugli atti degli amministratori,al contrarioessosi estende allasostanzaeconomicadellagestione:legittimità formale e sostanziale.Inconcretogli amministratori devonoamministrare condiligenzae conl’osservanza
  • 2. delle regoledi naturatecnico/aziendale.Si trattadi un controllosul meritoe l’opportunitàdelle operazioni sociali.L’attivitàdi controlloè strutturatainmanieraprocedimentale-esamedelle procedure adottate e PAG. 2 delle decisioni,coerenti conl’assettoorganizzativodellasocietà.Iparametri che il collegiosindacale deve verificare vannodall’interesse dellasocietà,all’oggettoodattivitàsociale e il criteriodellacautelanell’ espletamentodellagestioneconle implicazioniche ne derivano.L’atteggiamentodei sindaci deve essere supportatodalladiligenzaprofessionale che vienefuori edapplicatainbase al tipodi attivitàdellasocietàe delle operazioni posteinessere;si trattadi un criterio di adeguatezzae nonastratto. Vi possonoessere sovrapposizioni tralavigilanzaeffettuatadal collegiosindacalee quellafattadagli amministratori nonexe- cutive sugli altri componentidel c.d.a.;sovrapposizioneche vienemenoinquantol’eserciziodei poteridi controllodei due organi hauna fonte diversa,giustificandosi pergli amministratori nelpotere di amministrazione di cui sonodestinatari.Quali interessi sonotutelati dall’attivitàdi controllodelcollegio sindacale?Oltre all’interesse sociale,l’interessedi tutti i soci allacorretta gestione dellasocietànonché dei terzi creditori:nonsi tratta, come invece potrebbe apparire,unafunzione di presidioe di garanziadei soli soci di minoranzaperi quali il collegiosindacale “compenserebbe”lamancanzadi informazionicorrette che nontrapelanodall’amministrazione-ci sarebbe semmai unatuteladirettae piùimmediatadegli interessi dei soci di minoranzarispettoaquelladegli altri soggettiterzi. Rifacendoci aquantodettosulle funzioni degli amministratorinonexecutive,essisonoil prodottodi unasceltaassembleare precisain quantocon un congruonumerodi amministratori,alcuni possonosvolgere funzioni di monitoraggioris- pettoa quelli che hannol’incaricodellagestione e perevitare conflitti di interesse“latenti”inparticolari settori come laremunerazione,i sistemidi controllointernoe i rapporti con gli incaricati dellarevisione contabile. Laconsobha cercato di differenziare i ruoli fraamministratori nonesecutivie sindaci facendo riferimentoallaprospettivadei due tipidi controllo:il collegiosindacaleeffettuaunavalutazionedella gestione conformemente allalegge e all’attocostitutivo,l’auditcommittee valutaanche il meritodelle operazioni-vedi comunicazione consobn.97001574 del 20.02.1997-. La risoluzionedellaconsobpuòes- sere criticataperché la valutazione di meritodell’internal auditcommittee nonè applicabileadalcune problematiche di pertinenzadel c.d.a.-come l’assettoorganizzativo laremunerazione dei componenti
  • 3. del c.d.a., il contenutoinformativodel bilancio,i rapporti congli altri organi di controlloe di revisione-. La soluzioneinterpretativapiùopportunasembraessere quellache nonesclude dal controllodeisin- PAG. 3 daci il rispettodel parametrodelladiligenzadaparte degli amministratori che dipende,asuavolta,da scelte congrue effettuate nell’interessedellasocietà.Ne derivache gli amministratori nonesecutivisi debbonoinformare sul generaleandamentodellagestione perdecidere sull’indirizzoche lasocietàpuò seguire.Si trattadi uncontrollosugli organi di amministrazionedelegati,che influenzale decisionidel c.d.a. il quale puòavocare a sé operazioni primaoggettodi delegaoltre che revocare l’incarico.Il controllodel collegiosindacale si avvale di informative e di poteri ispettivi,quellodegli amministratorinonesecutivi sulle informazionidei delegati;il collegiosindacaleinformail c.d.aincaso di riscontrodi irregolaritàriscon- trate nellagestione degli amministratori delegatie questainformativanonè privadi conseguenzeperla responsabilitàdei consiglierinonesecutivi,i quali hannol’obbligodi attivarsi unavoltainformatidai sin- daci. IL CONTROLLO SULL’ ASSETTO CONTABILE Il termine “revisione”è statointerpretatoinvariomodo:genericamente è un’attivitàdi osservazionefatta successivamente aventecome finalitàl’accertamentoe laverifica dei piani contabili e postulaunrapporto fra piùsoggetti inbase a delle norme di comportamentoprestabilite.Nellospecificolaverificapermezzo dellarevisione è finalizzataarafforzare le condizioniorganizzativeesaminandononsoloi rendiconti ma anche i rapporti intercorsi frai soggetti interessatie cogliendonei profili di responsabilità.Il processodi revisione nonè statico mareagisce ai cambiamenti che si hannonelle organizzazioni societarie e che sono prodotti dalle nuove aspettativenei risultati:unprocessodi revisione che prevede edapplicamodalità differentirapportate agli obiettivi momentanei daconseguire.Anche se il termine di revisione è utilizzato inriferimentoall’attivitàdi controlloe di valutazione delbilanciod’esercizio,si puòestenderepure ad
  • 4. altre rilevazioni aventiadoggettol’attivitàproduttiva,risultandoun’aspettodellapiùcomplessavalu- tazione economicadell’azienda.Volendorimanere inambitocontabile,il procedimentodi revisione è PAG. 4 finalizzatoamettere inevidenzae a rafforzare le dichiarazioni degli amministratori sulle operazioni e i rapporti aziendali,acostatarne lacorrispondenzainriferimentoallerappresentazionidi bilancio,ad esprimere ungiudiziosull’attendibilitàdei documenti contabili.Intal modoil serviziodi revisione si tra- duce in un’attivitàdi attestazione-es.attestazionesull’adeguatezzadel budget,attestazionesullacoe- renzadi unpianodi risanamento,giudiziosull’opportunitàdi forme di projectfinancing.L’insieme delle attestazioni si completanoconi servizi di assurance- es.riskmanagemente riskassestement.Se alivello esternol’attivitàdi revisione si compendianellecertificazioni,alivellodi internal auditsi distinguono:il financial auditing,l’operational auditing,il complianceauditing.Il primosi riferisce allarevisione conta- bile verae propria;il secondosi propone di verificare lacorrispondenzatrai risultati dell’aziendae gli obiettivi prefissati,valutandole performancesaziendali e l’efficaciadelle proceduree del sistemadei controlli interni;il terzovuole mettere inevidenzaun’attivitàdi confrontotrale regole applicabilie i comportamenti espletatiinazienda.Al compliance auditingsi aggiunge il managementauditingche in- daga sullarelazione fraproprietari/azionisti e gli amministratori come organi di governodell’impresa. Questarelazione riguardaladefinizione dellastrategia/iedell’impresae l’interazione conl’ambiente incui deve essere perseguitoil successo. Il risultatopositivodellastrategiad’impostazione aziendale deve essere valutatoinriferimento alle opportunità/minacce di conseguire determinati vantaggi com- petitivi nel settore d’interesse.Larevisionecontabile si basasuuna serie di fasi :1) lapianificazione in cui si definisce lastrategiadi revisione e il rischioadessainerente,specificandosi nellostudiodelle con- dizioni economiche dell’azienda,nell’esamedel settore,dell’attivitàe dell’organizzazione aziendale, nell’esame preliminare e sinteticadellegrandezzedi bilancioe nellavalutazionedel sistemadi control- lointerno;2) laprogrammazione che è strutturatain due momenti: valutazioneedadeguatezzadel con- trollointernoe verificadelle procedure daporre inessere nel sistemaamministrativo/contabile;analisi comparativadel bilancioal fine di indagare sulle anomalie;3) l’esecuzione consistente nellosvolgimen- to delle procedure che consentonodi trarre conclusionicerte sugli obiettivi previsti sulle componenti
  • 5. principali di bilancio;4) il giudizioinmeritoall’attendibilitàdel bilancioche puòessere positivoocon rilievi oavversooaddiritturanonsi puòesprimere Attualmente larevisione contabile è peril collegio PAG. 5 sindacale soloeventuale,casoprevistodall’art.2409 bisdel c.c.,perché anche nelle societàc.d.“chiuse” si è affermatoil sistemadi controllointerno(SCI) attuatodafunzionari incollegamentoconl’altadirezione aziendale.Il sistemadi controllointernosi sostanziainuninsieme di regolee procedure di carattere or- ganizzativoedinformativoche presidianogli obiettiviprefissatidalladirezione-efficienzaedeconomicità; attendibilitàdel SIA,rispettodelle normative civilistiche e fiscali,penali-modello231-Nel mese di settembre 2011, il Consiglionazionaledottori commercialisti haemanatole “Linee guidaperl’organizzazione del Col- legiosindacale incaricatodellarevisionelegale dei conti”che possonoorientare tecnicamente il Collegio sindacale il quale deve delineare specifiche procedure nell’ambitodei principi di revisione.Il documento del Consiglionazionaledottori commercialistiè divisoincinque sezioni :1)inizioe cessazione dell’incarico; 2)coordinamentofrafunzionedi vigilanzae di revisione contabile;3)organizzazione delCollegio;4)svolgi- mentodell’attivitàdi revisione;5)relazionedi revisionee giudiziosul bilancio.Perl’incaricobisognaveri- ficare l’indipendenzadei componenti delCollegiosindacale e ladisponibilitàdellerisorse organizzative; formalizzare perletterai termini dell’incaricoe precisare le modalitàdi utilizzodel personale professiona- le alle dipendenzedei sindaci.Perquantoriguardale verifiche inmeritole linee guidasuggerisconodi ef- fettuarle incoincidenzaconle riunioni delCollegiosindacale,anche se il c.c.nullaprecisainmeritoalla tempistica.Incasodi dissensodi unsindacosul contenutodellarelazionedi revisione,daquestadeve risultare il dissensoe lamotivazionedocumentati dalle carte di lavoro,dandolapossibilitàdi sottoscri- vere larelazione sullagestioneagli altri sindaci.Inoltre le linee guidasi soffermanosullapreventiva attivitàinformativarelativaallasocietàdasottoporre all’attenzione del Collegiosindacale;informazioni che vengonoacquisiteoralmente dalladirezionee dai responsabili dellagovernance oppure prendendo visione dei documenti aziendali pubblici e nonpubblici .L’attivitàinformativahaloscopodi mettere al corrente i sindaci sull’idoneitàdelle misure organizzativeposte inessere dall’ amministrazionee di far attuare un’ attivitàpreventivapereliminareil rischiodi violazioni gravi di leggi,fermarestante lalegit- timazione attivadel Collegioadenunciare all’organogiudiziariole gravi irregolaritàriscontrate,oltre
  • 6. a convocare l’ assembleaperprocedere aprendere i provvedimentipiùopportuniincasodi necessità.I principi di revisione legaledei conti sonoquelli internazionali-cosìcome previstodall’art.11 del dlgsn.39 PAG. 6 del 2010, indipendentementedal soggettoincaricatodellarevisione contabile e dallanaturadei destina- tari del bilanciooggettodi revisione-.Nel periodotransitorio,primadellaregolamentazione UE,valgono quelli elaborati dallaprassi dei dottoricommercialisti alivellonazionale,basati suprocedure e principi di carattere generale ,inparte derivati dagli IASs-comequellirelativi allaresponsabilità,al controllointerno, agli elementiprobativie alle comunicazioni.Importanti sonoi principi sullapianificazione dell’attivitàdi revisione e sul rischiodell’attivitàdi revisione perché ci dovrebberodare “unacomprensione adeguata dell’impresae mettere inevidenzagli errori piùsignificativi PROF.AVV.LIBOVIGIUSEPPE IL CONTROLLO SULL’ ADEGUATEZZA PATRIMONIALE Questaformadi verificaprevistadall’art.2403 c.c. tra le competenze delcollegiosindacale,risponde alla esigenzadi unaefficienteamministrazionedell’impresaedimplicalavalutazionedellacapacitàdi “accesso allafinanza”,oltre agarantire gli asset interni daparte dellastessaimpresa.Infatti è l’adeguatezzapatri- moniale aconsentire larealizzazione dell’oggettosociale.Come deveessereintesal’adeguatezza patrimoniale?Larispostaviene fuori dallagiurisprudenzadi meritopiùrecente-sent.Tribunaledi Milano del 19.05.2009- la quale si soffermasull’adeguamento del patrimoniosociale-nonminimo- che “andrebbe valutatocaso percaso”-.La conseguenza è che esisterebbe unobbligodi integrazioneacarico dei soci fino ad un livellodi capitale adeguatoedunobbligodegliamministratori di evitare che tale esigenzarimanga insoddisfattaoltre che del collegiosindacale di vigilare affinchè gli amministratori nonsi opponganoatale esigenza.Persoddisfare l’esigenzadi adeguare correttamente il capitale,si svolge un’analisiex ante sul patrimonioe sui mezzi finanziari adisposizione dellasocietà perrealizzare l’attivitàsociale.Ne conseguela responsabilitàdegli amministratori e dei sindaci perlasottopatrimonializzazione dellasocietànei confronti dei terzi i quali fannoaffidamentosupiani industrialirivelatisi inconsistenti,perdendoogni aspettativadi recuperodell’investimento.Lastessaanalisi ex ante si deve fare incasodi start-upo quandosi deve
  • 7. ricorrere all’indebitamentoesternooa mezzi ulterioridei soci.Lariformadel dirittosocietariofacendo riferimentoall’adeguatezzapatrimoniale mutuadalledisciplineaziendaliil parametrodel patrimonionetto PAG. 7 e nonil capitale sociale consideratocome postapassivache attestaundebitodellasocietàversoi soci. In questocontestoil ruolodel collegiosindacale è quellodi espletareunaverificaintermini di correttezza amministrativadellesceltee dellevalutazionieffettuate dagli amministratori. Che naturadeve avere questocontrollo?E’di solalegalitàosi estende al meritodelle sceltedi gestione?Nellalegislazione societariaprevigente all’art.2403 il controllodelegatoai sindaci eradi carattere generale sututta l’amministrazione.Attualmenteil controllo de quoè circoscrittoallacorrettaamministrazione.E’da escludere che il collegiosindacale estendalasuaattivitàal meritodelle sceltegestionali-vedi anche la norma 2.2. dei Principi di comportamentodel collegiosindacale nelle societàcontrollatedasocietàcon azioni quotate nei mercati regolamentati-.InquestiPrincipi si tengonopresentii criteri aziendalistici di razionalitàeconomicae di efficienzae nonci si riferisce al meritodelle sceltegestionali. Si distinguetra legittimitàsostanziale e meritoformale,mal’attivitàdel collegiosindacale si soffermasullalegittimitàed economicitàdelle scelteamministrativeeffettuate.A questaconclusioneil collegiosindacale puògiungere solocon pienacognizionesiadei dati formali forniti dagli amministratori-di naturacontabile- e siadelle cause che determinanol’andamentodellarealtàeconomicageneraledellasocietà.Si puòipotizzare una forte ingerenzadel collegiosindacale nellagestione-ingerenzae nondelegadi gestione- che portaa censurare comportamenti irragionevoliche noncorrispondonoall’interesse dellasocietà.Intal sensosi parla di vagliotecnico sullaesecuzione dellescelte gestionaliche compete al collegiosindacale inquantoi suoi componenti posseggonoi requisitiprofessionali e di esperienzanecessari perfarlo. PROF.AVV.LIBOVI GIUSEPPE IL CONTROLLO SUGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI La previsionenormativadi unobbligo di controllosugli assetti organizzativi è statainseritanell’art.2403 c.c. sullabase dell’art.149 t.u.f.,dove si fariferimentoallastrutturaamministrativae contabiledellas.p.a.
  • 8. quotatae al concretofunzionamentodi essa.La norma del testo unicoinmateriafinanziariacitata harap- presentatounanovitànel panoramalegislativoitaliano;sebbenenonfosseromancati esempi normativi PAG. 8 edesperienzelegislative in tal sensoinaltri settori “speciali”, vi erasolounprecedentedellaConsob- rac- comandazione n.97001574 del 20.02.1997-, il quale consigliavai collegi sindacali delle s.p.a.quotate di integrare covalutazioni e commenti il contenutodellarelazioneannuale ai soci anche “sull’adeguatez- za…del sistemadi controllointernoe sulle azionieffettuate…”Intal sensosi ricordanoanche le norme di tiporegolamentare contenutenellacircolare dellaBancaD’Italian.229 del 21.04.1999 con uncapitolo dedicatoall’organizzazione amministrativa e contabile,oltreall’art.17 delladirettivaUEdel 20.03.2000 che indicatra i canoni di funzionamentodelles.p.a.anche unaefficienteorganizzazione amministrativa. Tra le esperienze normativecodificate all’esterosi ricordail CadburyActin Gran Bretagnadel 1992, il quale collegaal obbligodegliamministratoridi mantenere adeguatescritture contabili il risultatointer- mini di efficienzadellagestione amministrativasociale;il CoSOReportstatunitense del1994 a cui si ispi- rano i CNDC-CNRitalianie le normative delMEFin materiadi organizzazione e governance delle banche e dei gruppi bancari oltre al codice di autodisciplinaredattodaBorsa italianas.p.a.incui si regolamentano la periodicitàdelleverifiche del sistemadi controllointernoe …l’adeguatezzae l’effettivofunzionamento di essooltre allagestione dei rischi.Fattaquestapremessaè evidentecome laverificadell’adeguatezza degli assetti organizzativiinterni nellagestione “diligente”dellasocietàdi competenza degli amministratori, parametroespressoanche nel d.m.dello05.08.2004 che mette inevidenzail principiodellacorrelazione fra l’efficiente operativitàinternaalle banche e lasanae prudente gestione. Sul pianoconcretolaverifica dell’adeguatezzaorganizzativadellas.p.a.daparte del collegiosindacale haunaduplice valenza:stabilire se l’organizzazione siarazionalee coerente conle finalitàe gli interessi sociali;rapportare allaconoscenza del managementgli obiettivi evidenziandone i rischi.Intal modosi esplicital’affermazione contenutanello art. 2403 c.c. dove si allude nonsoloal criteriodell’adeguatezzadell’assettoorganizzativomaanche al suo concretofunzionamento.Si attuaunnuovomododi funzionamentodell’attivitàdi controllodelcollegio sindacale :dal sindacatosugli atti a quellosui procedimenti.Le modalitàdel controllooltre adottemperare il criteriodelladiligenzaprofessionale, si riferisce ai parametri delledisciplineaziendalistiche sottoil profi-
  • 9. lodellarazionalitàdelle azioni daintraprendere.Viene messodaparte l’esame il “riesameanaliticodei singoli fatti gestori”;si affermala“coerenza”tragli assetti e lastruttura dimensionaledellasocietà-vedi PAG. 9 art. 2381 c.c. comma quintodove è previstol’obbligodegliamministratori di curare l’assettoorganizzativo mentre al terzocomma dellastessanormavi è il dovere del c.d.a.di valutarne l’adeguatezza.Anchese è di competenzadegli amministratori,esistono aree di organizzazione internaalle societànoncompatibili con gli obiettivi :lagestione noncorrisponde all’ambientedi controlloche deve essereoltre che funzio- nante affidabilee determinante.Nonè bastevole soloaverei criteri predeterminati intermini di proce- dure e che presidianoi livelli di competenzae di responsabilitàdegliamministratori mavalutazioni ed attivitàdi reportinge flussi informativi corrispondenti. Ne derivache purmancandonellanormadi cui all’art.2403 c.c. unqualsiasi riferimentoal sistemadi controlliinterno,bisogneràtenere presentelamisu- ra maggiore o minore incui è strutturatoo formalizzatol’ambientedi controllo.Intal modosi appura una lacunalegislativa:solonelle s.p.a.che adottanoil sistemamonisticodi amministrazione è fattoob- bligo al comitatodi controlloperlagestione di vigilare sull’adeguatezzadel sistemadi controllointerno. La lacunapuòessere interpretataanche come volutadal legislatore nel sensoche le s.p.a.di medio-grandi dimensioni anche “aperte”possanoadottare il modellomonisticodi amministrazione,anzi rappresentereb- be un obiettivo dellagestionee del controllodellesocietà.Inoltre lavigilanzasull’adeguatezzadel controllointernoè surrogatadal dirittodei sindaci di “scambiare informazioni coni corrispondenti organi delle societàcontrollate inmeritoai sistemi di amministrazione e controllo. PROF.AVV. LIBOVI GIUSEPPE RAPPORTI FRA IL COLLEGIO SINDACALE E L’ ORGANISMODI VIGILANZA Dopo l’entratainvigore dellal.n.231/2001 sonosorti dei problemi sull’attuazionedelle nuovenormative intema di vigilanzae sugli organi destinatari di esse.Inaltri terminisi è postala sceltadi costituire nelle societàunnuovoorganismodi vigilanzaoppure assegnarelafunzione di controlloe di vigilanzasul modello 231 ad unorgano già esistentenellas.p.a.come il collegiosindacale.Inorigine si è scartatoil c.d.a. a causa
  • 10. dellapossibilecoincidenzafracontrollantee controllato,inseguitoanche l’ufficiodi internalauditingperla sua poca autonomiarispettoal c.d.a.Pertantosoloil collegiosindacalepuòadempiere alle funzioni di PAG. 10 vigilanzasul modello231,in quantoinbase all’art. 2403 comma1 del c.c. tra le sue competenze vi è quella di vigilare anche “ sull’osservanzadella legge e dell’attocostitutivoe sul rispettodeiprincipidi corretta amministrazione. Addirittura,interpretandoinviaestensivalal.231/2001, il collegiosindacale potrebbe includere nellasuaattivitàdi controlloanche l’attuazionee il funzionamentodel modello231 affidatoad un organismodi vigilanzaadhoc.Nellaprassi i componenti delcollegiosindacale inmodofrequente fanno parte dell’organismodi vigilanza,anche se laposizionedi indipendenzadi quest’ultimoè garantitapervari motivi:indipendenzadellaposizione dell’organismodi vigilanzanellasocietàdaqualunque organo;i requisiti di autonomiache debbonoavere i componenti dell’organismodi vigilanza;adozione di un regolamentoindipendentedi funzionamento.Conlalegge di stabilitàdel 2012 si è data una modificaalla legge 231/2001 stabilendoche le funzioni dell’organismodi vigilanzasul modello231 possonoessere affidate al collegiosindacale,al comitatodi controllosullagestionee al consigliodi sorveglianzaoltre che al sindacounico.Il modello231 serve perprevenire gli illeciti negli enti siadi naturaamministrativache penale .Incasocontrariosi avrebbe laresponsabilitàdegli entiche nonhannoadottatoil modello231 e la societàrisponde conil propriopatrimoniodell’illecitocommessodaunsuoorgano-dirigente apicaleo dipendente-,anche nell’interesse dellasocietà.Lalegge 231/2001 ha per laprima voltafattovenirmenoil principiodell’esclusione dellaresponsabilitàdegli enti inquantoil legislatore haritenutoche vi sianodei nessi tra le condotte illecite deisingoli e le linee politiche od’azione dell’impresacondelle ricadute a livelloeconomico.Lanormativacontenutanellal.n.231/2001 è di derivazioneanglosassone perchéè in quegli ordinamenti che viene introdottoil principiodellaresponsabilitàpenale dellasocietàocollettiva.La responsabiltàsi estende al patrimoniodell’ente oltre acomprendere sanzionipecuniarie,interdittive e la confisca.Volendoaffidare adunorganismodi vigilanzail controllodel modello231,sembraopportunoche chi ne fa parte deve essere estraneoalle politiche d’impresaoquantomenoessere formatodaunnumero prevalente di soggettiesterni conpersonaledipendentecome supporto.Lafunzione di vigilanzasul modello231 comprende il sottosistemadel managementauditing,interagisce conl’internal auditing,la
  • 11. legal compliance,l’amministrazione,lafinanzad’impresail personale dipendente,laprevenzione dagli infortuni e dai rischi.L’organismodi vigilanzasvolgeanche un’attivitàpromozionale e di diffusione del PAG. 11 modello231, agevolalaconoscenzadi essoe fornisce pareri sullasuaapplicazione-pareri che sonoutili indicazioni perl’organodi amministrazione perprendere gli opportuni provvedimenti-,verificase il modello231 siaidoneooda aggiornare. PROF.AVV. LIBOVI GIUSEPPE I NUOVI COMPITI E RESPONSABILITA’ DEL COLLEGIO SINDACALE Una voltastabiliti i poteri intemadi controllodel collegiosindacale e i suoi rapporti coni sistemi di controllointerno,si puòarrivare a dire che l’attivitàdi vigilanzadel collegiosindacaleè insensoesteso una formadi controllosull’operatodegli amministratori conformementeai principi di legge,anche se questaattivitàrimane solodi natura conoscitivae collaborativae nodeterminante delledecisioni sugli assetche rimangononellacompetenzadell’organoesecutivodellasocietà.Il collegiosindacalesindacanel meritole decisioni dell’organoamministrativosoloedinquantose unadecisione sproporzionataè alla base di una violazione degli obblighi dell’amministratori e costituisce unagrave irregolarità.Intal senso alcune pronunce dellacass.Civ.- sent.27.05.2013 n. 13081 e 18728 dello06.09.2013-Importante è anche la sentenzadellaCorte d’Appellodi Milanodel 14.10.1994, che,anche se riferitaal previgente regime normativointemadi societàha postol’ accentosu due principi cardini allabase dell’attivitàdei sindaci: non ingerenzanelle decisioni di spettanzadell’organoamministrativoe verificadel procedimentoconcui le decisioni vengonoprese-accertamentodel requisitodelladiligenzaprofessionale come obbligodi legge gravante sugli amministratori-.Nellaprassi societariail controllodel collegiosindacale si distinguedaquello degli amministratori indipendentii quali “valutano”lasceltaallabase dell’attodi gestionee si trasformaa seguitodellanuovanormacontenutanell’art.2403 c.c. in una formadi controllo“doppio”:rispondenza degli atti amministrativi ai principi di leggeedaziendali edesamedei processidecisionali“postulati”dal
  • 12. giudiziodi conformità,scendendocosìnel meritodellagestione-rectiuscommistione e nonsovrapposizione di ruoli-.La dottrinamaggioritariahaintravistointale profilounpuntodi forzadel sistemadi governance PAG. 12 attuale-dissuadere dal compiere eventi dannosi attraversoformedi informazionee conoscenzapreventive- . I rapporti con il comitatodegli amministratori indipendenti ,previstoperle operazioni conle parti correlate,sonounulteriore elementoinnovativonel panoramadel dirittosocietario. Il comitato,regolato con regolamentoConsobn.17221 del 2010, si inserisce inunparticolare progettodi riformasocietaria che ha volutodare una posizionedi rilievoagli amministratori nonexecutivenellapartecipazione delledecisioni amministrativefindallafase dellaloroistruttoria.Anche inquestocasoil collegiosindacale si pone suuna posizione formaleedesternadi controllosui processi decisionali dell’organoamministrativointutte le sue “articolazioni”,anche se il legislatore enfatizzaedincoraggiail ruolodegli amministratori indipendentinel c.d.a. In conclusione il collegiosindacalenonsi limitaaprendere attodelle motivazioniallabase delle decisioni del comitatodegliamministratori indipendenti,mane valutaanche la congruitàe la coerenza in rapportoalle operazioni conparti correlate. Si haun coinvolgimentoabinitiodel collegiosindacale per qualificare l’operazioneinrapportoagli interessi societari e/odi gruppoe poi durante l’esecuzione verificare lapermanenzadellecondizionidi operativitàstabilitidal comitatodegli amministratori indipendenti.Le norme di comportamentodel collegiosindacale di societàquotate stabilisceunaserie di obblighi espliciti inriferimentoalle operazioniconparti correlate:dallavigilanzasullacomposizionedel comitatodegli amministratori indipendentiaquellasul coinvolgimentonell’operazionedellostesso;dalla verificadelleinformazioni aquellasullaclassificazione delleoperazioni finoal parere motivatodatodal comitatosull’interesse sociale al compimentodell’operazione.Tali norme deontologiche si inserisconoe confermanoil ruoloattribuitoal collegiosindacale dall’art.2391 bise dal regolamentoConsob-vigilanzasui principi di correttaamministrazione-. Inriferimentoal comitatointernodi controlloperi rischi il decreto legislativon.39/2010 si intravedonoalcune sinergie che vannodallapartecipazione ai lavori del comitato internoperil controllodel presidentedel collegiosindacaleodi unmembrodi essoo addiritturadi tutti i sindaci;laprogrammazione di incontri frai membri dei due organi;gli scambi di informazioni documentali; il tutto perché il decretocitatovuole coordinare e prevenireconflitti di competenza,traducendoli in
  • 13. sinergie integrate. PROF.AVV. LIBOVI GIUSEPPE PAG. 13 OSSERVAZIONI CRITICHE SUL FUNZIONAMENTODEL COLLEGIO SINDACALE Rilievi critici sonostati posti al funzionamentoconcretodell’art.6 del decretolegislativon.231/2001 il quale attribuisce lafunzione di organismodi vigilanzaal collegiosindacale.Inprimoluogolanormalascia liberalasocietàdi adottare la soluzionedi assegnare al collegiosindacale le funzioni dell’organismodi vigilanza,mail collegiosindacale non è fornitodi quei poteriautonomi di iniziativae di controlloattribuiti all’organismodi vigilanzae si compromette lacontinuitàdi azione trai due organi. Da qui derivanocensure invia di fatto sull’efficaciae sull’idoneitàdel modello231.Altraosservazione riguardalagovernance:nei confronti dell’assembleadei soci il collegiosindacaledeve vigilare sullostatutoe sul rispettodei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezzadell’assettoorganizzativo,amministrativoe contabile adottatodallasocietàe sul suo concretofunzionamento;nei confrontidel c.d.a.,nell’ipotesidell’art.6 citatodeve vigilare sul correttofunzionamentodel modello231,sullasuaidoneitàaprevenire gli illeciti, sulle possibilitàdi aggiornarlo.Si profilaunintrecciodi competenze e di responsabilitàche puòportare a dei paradossi perché oggettodellavigilanzadel collegioè l’operatodegli amministratori perl’applicazione del modello231 a cui partecipail collegiosindacalecome organismodi vigilanza.Inaltri terminiil collegio sindacale controllase stesso!Altroche indipendenza!Inoltre il mandatodatoai componenti sindaci dell’ organismodi vigilanzanoncrearapporti di consulenzaretribuiti che si aggiungonoaquelligiàesistenti? Altrodifettoè quellodel conflittod’interessi perchéil collegiosindacale partecipaadattivitàfortemente esposte arischi di reato edè a sua votaoggettodi controllodaparte dell’organismodi vigilanza.Vienein considerazioneanche laprofessionalità dei soggetti acui è affidatalavigilanzaperi quali sonorichieste un insieme di competenze-giuridico/aziendale- nonsempre presenti nei componentidell’organismodi vigilanza- vedicircolare ABIn.1/2012. Altre critiche riguardanoi tempi dell’azione di controllo, incompatibili conle cadenze trimestrali-casidi segnalazione di violazioni del modello231e di “wisthelblowing”-;e i profili di responsabilità-art.40c.p.- per cui in base alle indicazioni dellacircolare dell’
  • 14. ABI n. 1/2012 il collegiosindacale dovrebbesdoppiarsi conunaripartizionedi funzioni perevitare che il collegiostessosiaconsideratotitolare di una posizionedi garanziapenalmenterilevanteanche inrelazione PAG. 14 al modello231, surrogandosi intal modoall’organismodi vigilanza.Lasoluzione suggeritadall’ABIè che il collegiosindacale si privi delleprerogative di organodi controlloperagire come organismodi vigilanza. PROF.AVV. LIBOVI GIUSEPPE