Il presente elaborato si prefigge l'obiettivo di fornire le linee guida per la lettura della recente riforma, improntata a rendere più snelle le procedure concorsuali sia in termini temporali che economici, ma soprattutto destinata a spogliare le espressioni di "stato di crisi" e "fallimento" di quell'aurea negativa che attualmente le avvolge e che sconfina in un grave pregiudizio per il debitore.
3. Principi generali della riforma
La Legge n.155/2017 ha il compito di riformare in modo organico la disciplina delle procedure
concorsuali sulla base dei seguenti principi di carattere generale:
Sostituzione del termine “fallimento” con «liquidazione giudiziale»;
Ridefinizione dell’espressione «stato di crisi» in termini di probabilità di futura
«insolvenza» (mantenendo l’attuale definizione di insolvenza indicata nell’ art. 5 della
Legge fallimentare);
Adozione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di
insolvenza del debitore, basato sul criterio della celerità e che consenta la legittimazione
ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, ammettendo
anche l’iniziativa del Pubblico Ministero ove egli abbia notizia dell’esistenza di uno stato
di insolvenza;
Sottoporre al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni
categoria di debitore, persona fisica o giuridica che sia (con esclusione dei soli enti
pubblici), coinvolgendo quindi anche i professionisti;
Privilegiare soluzioni che assicurino la continuità aziendale, riservando la liquidazione
giudiziale ai casi residuali; (segue…)
4. Principi generali della riforma
Introdurre la notificazione a mezzo PEC al debitore, il cui indirizzo risulti dal registro delle
imprese ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi PEC (INI-PEC), degli atti preliminari
alla procedura di accertamento dello stato di crisi e delle procedure concorsuali,
prevedendo altresì una procedura telematica alternativa qualora la notifica a mezzo PEC
non sia possibile o non abbia esito positivo e sempre che la causa della mancata
trasmissione sia imputabile al destinatario;
Snellire la durata ed i costi delle procedure concorsuali, introducendo misure volte a
responsabilizzare gli organi di gestione e mirate al contenimento delle ipotesi di
prededuzione con riguardo anche ai compensi dei professionisti, evitando così che
l’attivo delle procedure venga assorbito in misura rilevante dal pagamento dei crediti
prededucibili;
Ridurre i contrasti interpretativi, mediante la riformulazione ed il superamento di alcune
norme, coerentemente coi principi alla base della presente riforma;
Prevedere la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale;
Istituire un albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, funzioni di
gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali.
6. Una delle novità più salienti è certamente l’introduzione di procedure di allerta e di
composizione assistita della crisi. Quest’ultima in particolare:
non ha natura giudiziale;
è confidenziale;
è finalizzata ad incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo
svolgimento di trattative tra debitore e creditori.
• L’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
E’ Prevista l’istituzione presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione
assistita della crisi:
nominado un collegio di tre esperti: uno designato dal presidente della sezione
specializzata in materia di impresa del Tribunale competente per il luogo in cui
l’imprenditore ha sede, uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, uno da associazioni di categoria; (segue…)
L’allerta pre_crisi
7. giungendo, previa istanza del debitore, ad una soluzione concordata della crisi entro un
termine massimo di sei mesi;
il collegio di esperti dovrà verificare se è stata raggiunta una soluzione concordata tra il
debitore e i creditori entro i termini temporali ut supra; qualora il collegio non individui le
misure idonee a superare la crisi, dichiarando lo stato di insolvenza, l’organismo ha
l’obbligo di segnalare al P.M. il mancato raggiungimento di un accordo con i creditori.
• NUOVI DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SOCIETARI
Gli organi di controllo e di revisione hanno il dovere di avvisare immediatamente gli
amministratori della società medesima dell’esistenza di indizi fondati di uno stato di crisi. Se
gli amministratori non daranno risposta o daranno risposta inadeguata, gli stessi organi di
controllo e di revisione dovranno rivolgersi direttamente al competente organismo di
composizione della crisi.
L’allerta pre_crisi
8. • NUOVO DOVERI E OBBLIGHI IN CAPO AI CREDITORI PUBBLICI
I creditori pubblici qualificati (es. Agenzia delle entrate, enti previdenziali) avranno
innanzitutto l’obbligo di dare immediato avviso al debitore che la sua esposizione ha superato
l’importo rilevante, stabilito come tale in base a diversi criteri relativi alla dimensione
dell’impresa, e che saranno costretti a segnalare il perdurare dell’inadempienza agli organi di
controllo della società e, in ogni caso, all’organismo di composizione della crisi, se entro i
successivi tre mesi:
non attiverà il procedimento di composizione assistita della crisi;
non estinguerà il debito;
non raggiungerà un accordo con il creditore pubblico qualificato;
non chiederà l’ammissione ad una procedura concorsuale.
L’allerta pre_crisi
9. • LA FASE DI CONVOCAZIONE DEL DEBITORE
A seguito delle segnalazioni ricevute o su istanza del debitore, l’organismo di composizione
della crisi dovrà convocare immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore
stesso e, nell’ipotesi di società dotata di organi di controllo, i componenti di questi ultimi, per
valutare nel minor tempo possibile e alla luce della situazione patrimoniale, economica e
finanziaria le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi.
• RIDEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANI SOCIETARI
Per escludere casi di responsabilità solidale di sindaci e amministratori della società, la
riforma prevede una specializzazione dei criteri di attribuzione della responsabilità in capo al
collegio sindacale.
L’allerta pre_crisi
10. • MISURE PREMIALI PER L’IMPRENDITORE
Rappresenta sicuramente una novità l’introduzione di misure premiali per l’imprenditore che
si sia attivato al fine di risolvere la situazione di crisi. Esse prevedono, in particolare:
la non punibilità per il delitto di bancarotta semplice e per gli altri reati previsti dalla Legge
fallimentare, qualora abbiano cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità;
un’attenuante ad effetto speciale per gli altri reati;
una congrua riduzione degli interessi e delle sanzioni correlati ai debiti fiscali dell’impresa,
fino alla conclusione della procedura.
L’allerta pre_crisi
11. Novità in tema di fallimento
(ora «liquidazione giudiziale»)
12. La L. 155/2017 apporta significative modifiche alla legislazione
sul fallimento, a partire dalla sostituzione della
denominazione classica con l’espressione «liquidazione
giudiziale», toccando vari aspetti, tra cui:
• le regole procedurali;
• le funzioni ed i poteri del curatore;
• gli effetti sui rapporti giuridici pendenti;
• le operazioni della liquidazione;
• la chiusura della procedura.
La liquidazione giudiziale
13. • NUOVE REGOLE PROCEDURALI
Le nuove regole procedurali di cui all’art. 7 della Legge Delega riguardano in sintesi:
La decorrenza del periodo sospetto per le azioni di inefficacia e revocatoria, a ritroso, dal
deposito della domanda cui sia seguita l’apertura della liquidazione giudiziale.
La possibilità per le procedure meno complesse di sostituire le funzioni del comitato dei
creditori con forme di consultazione telematica del ceto creditorio, anche nella modalità
del silenzio assenso.
Il sistema di accertamento del passivo che sarà improntato a criteri di maggiore rapidità e
snellezza (ad esempio tramite presentazione telematica delle domande tempestive di
creditori e di terzi, anche non residenti nel territorio nazionale; previsione di forme
semplificate per le domande di minor valore o complessità; ecc…).
Liquidazione giudiziale: nuove regole procedurali
14. • POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI DEL CURATORE
Alla luce dell’art. 7, co. 2, L. 155/2017 la funzione del curatore viene resa maggiormente
efficace mediante:
integrazione della disciplina sulle incompatibilità tra gli incarichi assunti nel succedersi
delle procedure;
definizione dei poteri di accertamento dei dati e di accesso a Pubbliche Amministrazioni e
banche dati;
specificazione del contenuto minimo che dovrà avere il programma di liquidazione;
attribuzione al curatore di poteri per il compimento degli atti e delle operazioni riguardanti
l’organizzazione e la struttura finanziaria della società, previsti nel programma di
liquidazione.
Liquidazione giudiziale: il curatore
15. • EFFETTI SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI
L’art. 7, co. 6, L. 155/2017 dispone che la disciplina dei rapporti giuridici pendenti è integrata:
limitando la prededuzione, in ogni caso di prosecuzione o di subentro del curatore,
compreso l’esercizio provvisorio e salva diversa previsione normativa, ai soli crediti
maturati nel corso della procedura;
prevedendo lo scioglimento dei contratti aventi carattere personale che non proseguano
con il consenso della controparte;
dettando un’autonoma regolamentazione del contratto preliminare, anche in relazione alla
disciplina degli immobili da costruire.
• OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE
Dovrà essere perseguito al riguardo l’obiettivo della massima trasparenza, competitività ed
efficienza della procedura di realizzo dell’attivo soprattutto mediante l’introduzione di sistemi
informativi e di vigilanza della gestione liquidatoria, contraddistinti da trasparenza, pubblicità
ed obblighi di rendicontazione.
Liquidazione giudiziale: rapporti pendenti
16. • CHIUSURA DELLA PROCEDURA
Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, sono adottate
misure dirette, tra le altre, a:
affidare la fase di riparto al curatore, fatta salva la facoltà degli interessati di proporre
opposizione, ricorrendo al giudice;
permettere al curatore di mantenere aperta la partita Iva della società, anche dopo la
chiusura della liquidazione giudiziale, in pendenza di procedimenti giudiziari;
disciplinare e incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale da parte di
creditori e di terzi, nonché dello stesso debitore, ove questi apporti risorse che
incrementino in modo apprezzabile l’attivo.
È altresì prevista l’introduzione di particolari forme di esdebitazione di diritto riservate alle
insolvenze minori. La liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non
soddisfatti sarà riconosciuta anche alle società, previo riscontro dei presupposti di
meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di società di persone, in capo ai soci.
Liquidazione giudiziale: chiusura della procedura
18. L’art. 6, del Decreto di riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, detta
principi e criteri direttivi per la riforma dell’istituto del concordato preventivo al fine di:
consentire concordati di natura liquidatoria quando siano ritenuti, per l’apporto di risorse
esterne, necessari a soddisfare in modo apprezzabile i creditori, e comunque tali da
assicurare il pagamento del 20% dei crediti chirografari;
riformare le misure protettive, con particolare riferimento alla loro durata, prevedendone
la revocabilità su ricorso degli interessati;
ridefinire le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali riportati nel piano
nonché verificare la sua fattibilità;
disciplinare l’entità massima dei compensi dei professionisti incaricati dal debitore,
parametrandoli all’attivo dell’impresa soggetta alla procedura; i crediti dei professionisti
sorti a seguito della procedura di concordato potranno essere considerati prededucibili
solo quando la procedura è aperta dal Tribunale a norma dell’art. 163 della Legge
fallimentare;
(segue…)
Novità nell’ambito del concordato preventivo
19. individuare i casi nei quali sarà obbligatorio dividere i creditori in classi, in base alla
posizione giuridica e all’omogeneità degli interessi economici. La divisione in classi dovrà
comunque essere obbligatoria in presenza di creditori assistiti da garanzie esterne.
L’obiettivo è strutturare il sistema delle maggioranze, presupponendo l’omogeneità delle
posizioni dei votanti e dunque la comunanza di interessi tra i componenti di un gruppo;
determinare i poteri del Tribunale in ordine alla verifica della fattibilità del piano;
eliminare l’adunanza dei creditori, a favore dell’introduzione di una modalità telematica
che garantisca ai creditori il dibattito sulle proposte e gli consenta di esprimere il proprio
voto; inoltre, consentire, quando un solo creditore è titolare di crediti pari alla
maggioranza degli ammessi al voto, il calcolo delle maggioranze “per teste”, disciplinando il
conflitto di interessi.
La riforma del concordato preventivo
21. Il legislatore del 2017, alla luce delle nuove norme sulla disciplina e regolamentazione
dell’insolvenza e della crisi d’impresa che la riforma intende adottare, ha voluto semplificare
la disciplina della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012)
rendendola più celere ed economica.
L’art. 9, L. 155/2017 ne elenca i princìpi e criteri direttivi. Sono meritevoli di nota i seguenti
punti cardine:
comprendere nella procedura i soci illimitatamente responsabili;
promuovere la continuità aziendale, prevedendo l’eventuale conversione in soluzione
liquidatoria, e consentendo quest’ultima ipotesi, non come eventuale bensì come unica
soluzione escludendo l’esdebitazione, nel caso in cui la crisi o l’insolvenza derivino da colpa
grave, malafede o frode del debitore;
consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità,
diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto
salvo l’obbligo di pagamento del debito entro 4 anni;
(segue…)
Novità in tema di procedura da sovraindebitamento
22. Novità in tema di procedura da sovraindebitamento
prevedere anche la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con
cessione del quinto dello stipendio o della pensione e stabilire che il soggetto finanziatore,
ai fini della concessione del finanziamento, tenga conto del merito creditizio del
richiedente, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a
mantenere un dignitoso tenore di vita;
precludere l’accesso alle procedure ai soggetti già esdebitati nei 5 anni precedenti la
domanda o che abbiano beneficiato dell’esdebitazione per 2 volte, ovvero nei casi di frode
accertata;
ammettere all’esdebitazione anche le persone giuridiche, su domanda e con procedura
semplificata, purché non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o di volontario
inadempimento del piano o dell’accordo;
prevedere misure sanzionatorie a carico del creditore che abbia colposamente contribuito
all’aggravio dell’indebitamento;
attribuire anche ai creditori ed al Pubblico Ministero l’iniziativa per la conversione in
procedura liquidatoria nei casi di frode o inadempimento.
24. Ulteriore novità introdotta dalla Legge Delega è rappresentata dall’individuazione di principi e
criteri direttivi per la disciplina della crisi del gruppo societario, con l’obiettivo di svolgere una
procedura unitaria seguendo i principi generali relativi all’insolvenza di una o più imprese
appartenenti ad un gruppo societario.
In primo luogo, il Governo è delegato a definire il concetto di “gruppo di imprese”, ai fini
dell’applicazione delle procedure concorsuali, modellandone la definizione su quelle, previste
dal Codice civile, di direzione e coordinamento (artt. 2497 c.c. e seguenti) e di gruppo
cooperativo paritetico (art. 2545-septies c.c.).
La disciplina delle crisi di gruppo
26. Bibliografia
Balestra L., “La recente Legge delega di riforma della crisi di impresa e dell’insolvenza”, Il
Corriere Giuridico, 12/2017, p. 1477;
Bana M., “Riforma della crisi d’impresa”, La Settimana Fiscale, 46/2017, p. 29-34;
Gavioli F., “La riforma della Legge fallimentare”, PMI, 12/2017, p.39;
Gazzetta Ufficiale, (GU Serie Generale n.254 del 30-10-2017);
Salerno M., “Crisi d’impresa: come cambiano le procedure con la Legge delega”, Altalex,
articolo pubblicato il 01/11/2017.