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Capitolo secondo: l’ azienda, i segni distintivi- i beni immateriali 
21. Il concetto d’ azienda. L’ avviamento .-per esercitare l’ impresa occorre avere a disposizione 
un complesso di beni e servizi ossia l’ azienda. Il codice non vede i due termini come sinonimi 
difatti su un piano soggettivo si ha il concetto d’ impresa come attività dell’ imprenditore (art 2082), 
mentre su un piano oggettivo abbiamo l’ azienda come insieme di beni(art 2555 non menziona i 
servizi) per l’ esercizio di quella attività. Per realizzar l’ attività produttiva non vi sono solo 
elementi eterogenei come beni e servizi ma vi sono differenzazioni anche tra i beni stessi che 
possono essere materiali immateriali, fungibili, infungibili ecc. ugualmente vari possono essere i 
diritti in forza dei quali l’ imprenditore gode degli elementi dell’ azienda(diritti aziendali) per 
esempio la proprietà dei macchinari. Non bisogna pensare che l’ attività d’ azienda preceda quella 
d’ impresa , né che per iniziare l’impresa sia essenziale prima il collocamento di beni e servizi 
presso i consumatori. Anche i rapporti con i consumatori incidono sulla composizione dell’azienda. 
Clientela e avviamento: scopi finali dell’ impresa sono essenzialmente due ossia assumere una certa 
posizione sul mercato ed ottenere un buon profitto e per avere ciò occorre raggiungere determinati 
livelli di produzione e dunque di domanda dei consumatori. Ma all’ azienda oltre che la clientela 
bisogna l’ avviamento. Per comprendere tale concetto occorre tener presente che il guadagno di un’ 
impresa è dato dalla differenza positiva tra costi e guadagni. L’ imprenditore ha di solito 
convenienza ad investire la maggior parte del suo patrimonio e dunque dal guadagno lordo 
occorrerebbe dedurre il compenso spettante all’ imprend itore sul capitale investito se fosse altrui 
per ottenere il profitto. L’ avviamento è la capacità dell’ solitamente viene compiuta una previsione 
del profitto futuro dalla quale dipende il valore dell’ azienda e se si ricava un valore superiore a 
quello d’ investimento si avrà l’avviamento. La clientela presuppone un’ azienda già usata nell’ 
esercizio dell’ impresa e per meglio comprendere i rapporti tra azienda, clientela ed impresa occorre 
aggiungere:a) che la disciplina dettata per l’ azienda presuppone un complesso dotato non solo di 
funzionalità della produzione ma anche di clientela e avviamento; b) che clientela e avviamento si 
riferiscono ad una realtà più complessa, risultante dall’unione dell’ imprenditore e dell’ azienda 
nell’esercizio dell’ impresa. 
Si può ipotizzare quanta parte d’impresa sia attratta dalla qualità di taluni elementi dell’ 
impresa(avviamento o clientela oggettivi) e quanti dalla capacità e dai rapporti personali dell’ 
imprenditore (avviamento o clientela soggettivi), quest’ ultima potrà continuare ad essere attratta 
dalla sola azienda qualora l’ imprenditore non continui l’ impresa. 
22. Il problema della conservazione dell’ azienda e della sua circolazione.- La disciplina dell’ 
azienda mira a favorire la conservazione dell’ unità economica poiché l’ interesse alla permanenza 
dell’ azienda è cresciuto con la formazione di un’ economia a capitalismo avanzato ove la loro 
chiusura causerebbe la perdita di posti di lavoro e capitali. L’ interesse alla conservazione dell’ 
azienda può essere difeso ostacolandone la dissoluzione da parte di coloro che per legge ne 
avrebbero il potere come i creditori, sia favorendo la circolazione dell’ azienda come complesso 
unitario. Per il primo caso per ostacolare l’ azione dei creditori è stato dato un particolare valore 
significativo ad insolvenza solo se riferita al capitale fisso (piano giuridico), ovvero favorendo con 
l’ amministrazione straordinaria la continuazione dell’ esercizio(piano normativo). Sono state 
introdotte norme a tutela dell’ avviamento commerciale per a) facilitare all’ imprenditore la 
conservazione dell’ immobile con il diritto di prelazione nel caso in cui il locatore intenda vendere 
l’ immobile o lo voglia dare in locazione a terzi; b) assicurare al locatore in caso di perdita dell’ 
immobile un indennizzo a carico del locatore che non sarà dovuto nel caso in cui si tratta d’ imprese 
che non hanno rapporti diretti con il pubblico (sent. Corte cost n. 36/1990). 
23. La disciplina della circolazione dell’ azienda: forma e prova dei negozi relativi.- Per 
facilitare la circolazione dell’ azienda come sistema unitario servirebbe considerarla quale bene 
indivisibile quando dotata di avviamento ossia quando il suo valore in base all’ avviamento supera
quello d’ investimento. Sul piano legislativo si considera che tale visione unitaria si sarebbe potuta 
tradurre mediante l’ utilizzo di contratti di trasferimento della titolarità dell’ azienda e di 
costituzione dei diritti di godimento aziendali richiedendo una forma scritta a pena di nullità. Il 
codice invece stabilisce solamente che essi debbano essere provati in giudizio per iscritto. Inoltre 
esistono diversi sistemi di circolazione a seconda che si parli di conflit ti tra diversi acquirenti di una 
stessa azienda tra acquirente azienda e acquirente dei singoli diritti aziendali e tra acquirente e 
creditori dell’ alienante: con l’ art 2556 si è previsto che per le aziende commerciali vi sia 
l’iscrizione del contratto nel registro delle imprese nel quale è iscritto l’imprenditore alienante e 
deve essere richiesta entro 30 giorni dal notaio che ha redatto il contratto di trasferimento dell’ 
azienda in forma autentica . 
24. Altre regole relative alla circolazione dell’ azienda.- Si è concluso col dire che per il 
trasferimento dei diritti reali su cosa immobile vengono trasferiti mediante l’ utilizzo di iscrizioni 
sul registro delle imprese, mentre per gli altri diritti tali sono le prescrizioni statali: 1) per il 
trasferimento dei rapporti contrattuali in corso di esecuzione l’ art 2558 dispone che l’ acquirente 
dell’ azienda subentra nei contratti eseguiti nella stessa posizione dell’ alienante ad es. quello per la 
fornitura dell’ energia elettrica. Tale successione avviene senza il bisogno di avvertire la controparte 
che qualora non accetti ha il diritto di recedere entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento. Per la 
sublocazione e la cessione del contratto di locazione relativa all’ immobile in cui era esercitata l’ 
impresa alienante l’ art 36 L. 1978/392 ammette che entrambe possono essere realizzate anche 
senza il consenso del locatore. Il locatore potrà opporsi per gravi motivi entro 30 giorni dalla 
notizia, se il cessionario non adempie ai propri obblighi può pretendere l’ adempimento dal 
concedente. 
2) Per i crediti che l’ alienante aveva acquistato con l’ esercizio dell’ impresa l’ art 2559 stabilisce 
che il trasferimento all’ acquirente degli stessi ha effetto a partire dal momento in cui avviene l’ 
iscrizione del contratto nei registri dell’ impresa. 3) Per i debiti anche se trasferiti all’ acquirente 
continua a rispondere l’ alienante a meno che i creditori non abbiano consentito il trasferimento con 
l’ azienda e ciò in applicazione del principio generale per cui non è ammesso il trasferimento del 
debito senza il consenso del creditore (art 1273). 4) Per il trasferimento della clientela centrale 
importanza hanno le norme sul divieto di concorrenza(art 2557) che si sostanzia nel divieto per l’ 
imprenditore di una durata di 5 anni dall’ alienazione dell’ azienda di avviarne una nuova che possa 
sviare la clientela ma se non sussistono pericoli nel contratto può anche sciogliersi tale divieto.5) 
Per i diritti di godimento sull’ azienda(usufrutto o affitto art 2561 e 2562) le norme si sostanziano 
nel non poter cambiare nome all’ azienda per mantenere e aumentare la clientela. Gli obblighi del 
titolare del diritto di godimento sono funzionali a quello di gestire l’ azienda e si sostanziano: 
potere di trasformare le materie prime e vendere i prodotti, sostituire i macchinari, obbligo di 
rinnovare le normali dotazioni di scorte, e di comprendere nell’ azienda il cumolo di prodotti e 
materie prime. 6) La disciplina sulla circolazione dell’ azienda coinvolge in particolare il patto di 
famiglia con il quale l’ imprenditore in vita divide e trasferisce il complesso dei beni aziendali a chi 
è più adatto a seguire la sua attività imprenditoriale. Alla stipulazione del contratto istitutivo del 
patto di famiglia devono presenziare tutti coloro ai quali la legge riserva una quota di eredità. 
25. I segni distintivi: ditta, marchio, insegna.- I nomi a dominio aziendale.- Per il 
raggiungimento del profitto l’ imprenditore deve mantenere e conquistare sempre più i clienti, e per 
favorire ciò l’ imprenditore ha interesse a che i suoi prodotti possano essere distinti da quelli delle 
altre imprese, e lo fa adottando dei segni distintivi: la ditta, per l’ impresa, l’ insegna per gli 
stabilimenti, i marchi per i prodotti e i servizi, e da qualche tempo i no mi a dominio aziendale 
ossia siti internet formati da una parte comune http/ www., una parte specifica per ogni azienda, ed 
un’ altra comune a seconda della espansione . it .net . com. 
Tale disciplina dei segni distintivi aiuta il consumatore a riconoscere meglio i prodotti di una 
determinata azienda. I diritti di proprietà industriale. Questi sono le invenzioni industriali che
possono essere costituiti mediante brevettazione presso enti speciali, registrazioni o con diverse 
modalità previste per legge. 
26. La ditta. – E’ il nome commerciale dell’ imprenditore e designa una realtà economica 
complessa formata dall’ azienda e dall’ imprend itore . Se l’ imprenditore inizia l’ impresa formando 
l’ azienda deve costituire anche la ditta che deve essere composta in una parte dal nome dell’ 
imprenditore(principio della verità) e da una parte con una parola anche inventata o di lingua 
straniera (principio della libertà). Attraverso la parte libera della ditta si può attirare meglio l’ 
attenzione della clientela. Perché la ditta sia differente rispetto alle altre essa deve essere diversa 
dalle altre utilizzate da altri imprenditori (principio della novità) art 2564 che si concilia con il 
principio della verità accettando la somiglianza tra due ditte ma in caso di ditte uguali la seconda 
viene annullata. L’ imprenditore acquista il diritto alla ditta mediante l’ uso della stesa (art 2564 
ditta originaria), ma la ditta viene acquistata anche per trasferimento (art 2565 ditta derivata) in 
questo caso la ditta è sempre la stessa poiché l’ unica cosa che cambia è l’ imprenditore e in tal 
modo si favorisce anche l’ avviamento. Poichè l’ acquirente utiliz za la ditta del precedente 
imprenditore senza cambiare il nominativo si conclude che il principio di verità vale solo per la ditta 
originaria. Nel trasferimento dell’ azienda per atto inter vivos perché questa comprenda anche la 
ditta deve essere espressamente chiarito, mentre per atto mortis causa la ditta si trasmette al 
successore automaticamente, salvo diversamente disposto. 
27. Il marchio funzione del segno.- il marchio svolge la funzione di riunire in un’ unica serie una 
molteplicità di prodotti e servizi e all’ unificazione formale avuta col marchio se ne aggiunge una 
sostanziale consistente nell’ unità delle qualità della serie. A tal proposito possono distinguersi due 
differenti direttive: una prima per cui si avrà una corrispondenza tra marchio e qualità, qui il 
marchio svolge in primis una funzione di tutela dei consumatori e poi una concorrenziale poiché 
distingue i prodotti. In una seconda direttiva di capitalismo avanzato il marchio garantisce in primis 
la provenienza del prodotto da quella determinata azienda e solo indirettamente denota le qualità di 
quel prodotto. 
L’ esigenza della differenzazione nasce dalla esigenza dell’ instaurazione di un rapporto di clientela 
che si è evoluto partendo dei marchi di commercio che dimostravano la prevalenza economica dei 
commercianti all’ ingrosso, dei marchi di fabbrica con l’ aumento delle industrie, e dei archi di 
servizio con l’aumento del settore terziario. Il marchio offre alle grandi imprese la possibilità anche 
di poter differenziare i differenti tipi di prodotto ad es con i profumi, adottando due differenti 
ipotesi una che collega i prodotti tra loro unendo ad un marchio generale uno speciale per ogni 
singolo prodotto e poi un’ altra ipotesi per cui non s’ intende collegare i prodotti e si utilizza solo il 
marchio speciale. Si può concludere che il marchio tende a svolgere in realtà due differenti funzioni 
una distintiva e l’ altra attrattiva, ciò accade con i marchi di rinomanza o marchi celebri. La 
funzione distintiva del marchio è tutelata dall’ art 20 c1 lettera a e b(d.lg. n. 30/2005 codice della 
proprietà industriale c.p.i.). che attribuisce al titolare del marchio il diritto di vietare a terzi l’ 
utilizzo di segni identici. La funzione attrattiva è tutelata dallo stesso art 20 c1 lett c che da al 
titolare del marchio di rinomanza se l’ estensione ad altri prodotti dell’ uso del segno gli arreca 
pregiudizio. Gli effetti distintivi e attrattivi possono essere accentuati della pubblicità. 
28. Contenuti e requisiti del marchio.- L’art 7 c.p.i. definisce quali debbano essere i contenuti del 
marchio ossia qualsiasi lettera, disegno forma ecc.. che anche se esistente precedentemente serva ad 
individuare la provenienza di un determinato prodotto da un’ impresa. L’ art 8 stabilisce la 
possibilità di utilizzare come marchio il volto di una persona famosa o anche del titolare della ditta, 
l’ importante è l’ assenso della persona all’ utilizzo del volto o dopo la sua morte da parte del 
coniuge o dei parenti stessi. Stessa cosa accade per il nome di una persona nota. 
I requisiti del marchio possono essere:
1) Requisito della liceità(art 14) ossia le parole o i segni utilizzati come marchi non possono 
essere contrari all’ ordinamento o al buon costume; 
2) Requisito della originalità(art 13) fondamentale è che il marchio abbia una capacità 
distintiva . anche le parole o le figure generiche possono essere utilizzate, in quanto 
opportunamente modificate, ma utilizzando nomi comuni essi vengono definiti marchi 
deboli al contrario di quelli forti che si distinguono per la loro originalità in ogni parte. 
3) Requisito della novità (art 12) il marchio usato non deve essere identico ad u n altro marchio 
già utilizzato da un’ altra ditta. 
Riepilogando i rapporti tra marchio e ditta sono così regolati: a) un’ impresa non può adottare 
come ditta un segno già adottato da altri come marchio nello stesso settore; b) non si può 
adottare come marchio un segno già adottato come ditta da un’ azienda affine; c) non si può 
adottare come marchio un nome notorio senza assenso;4) chi adotta come marchio un nome 
comune non può vietare al possessore del nome di dare il proprio alla proprio ditta;5) se si 
violano tali principi marchio o ditta successivi sono nulli. 
29. Le vicende del diritto al marchio: acquisto, trasferimento,estinzione.- Acquisto del 
marchio. Il diritto all’ utilizzazione del marchio può avvenire in due modi: per uso, o per 
registrazione presso l’ ufficio italiano dei brevetti e dei marchi. Il primo modo si realizza 
qualora esso sia stato reso noto ad una parte del territorio dello stato così il diritto è valido a 
livello locale; mentre, nel secondo caso, il marchio essendo stato registrato ha una validità in 
tutto il territorio e non solo in una piccola parte, e dunque può essere utilizzato un marchio 
simile a quello noto nel piccolo territorio per uso ma nuovo per il resto d’ Italia. I principali 
vantaggi derivanti dal marchio acquisito per registrazione sono principalmente: a) certezza della 
prova dell’ atto costitutivo e della data, b) impossibilità che il marchio ritenuto nullo possa 
diventare valido per convalidazione, ma per un marchio successivamente registrato non può 
essere fatta valere la sua nullità se è stato utilizzato in buona fede pubblicamente per 5 anni, c) 
acquisto del diritto sul territorio dello stato, d) possibilità di poter utilizzare insieme al proprio 
marchio altri marchi simili(marchi di protezione) creando una vasta rete di protezione intorno al 
marchio utilizzato, e)solo per i marchi utilizzati è previsto il reato di contraffazione,f) solo la 
registrazione fa acquisire il diritto di priorità ossia quel diritto per cui, in adesione dell’ Italia 
alla convenzione di Parigi , il marchio acquista una valenza internazionale con la registrazione 
presso l’ OMPI(Organizzazione Mondiale Della Proprietà Intellettuale) con sede a Ginevra., g) 
con il regolamento Ce n 40/94 è stata ammessa la registrazione del marchio comunitario presso 
l’ ufficio per l’ armonizzazione del mercato interno (UAMI). 
Trasferimento del marchio. L’ art 23 c.p.i. stabilisce che il marchio può essere trasferito per una 
parte o per la totalità dei servizi al quale è abbinato ad esempio questo può avvenire anche solo 
tramite il trasferimento della conoscenza delle tecniche di produzione (know-how) . In tale 
stesso articolo sono regolati i contratti di licenza, già conosciuti nella pratica contrattuale : nel 
caso della licenza esclusiva il titolare del marchio ne trasferisce temporaneamente , per non 
perdere l’ avviamento della licenza, l’ uso ad un terzo (licenziario), qui il licenziario deve essere 
messo in una condizione tale da realizzare una produzione uguale al licenziante (art 2573 cod 
civ). Nel caso di licenza non esclusiva si realizza il fenomeno del couso del marchio ove il 
soggetto vuole solamente ampliare la sfera di incidenza del suo segno. 
Estinzione del marchio. Cause di decadenza del marchio possono essere: a) mancata 
utilizzazione del marchio per una durata oltre i 5 anni. Ciò non può essere fatto valere qualora 
tra la scadenza del quinquennio e la proposizione della domanda sia ripreso l’effettivo uso del 
marchio almeno tre mesi prima della proposizione della domanda.(art 24 c.p.i.), b)se il 
contenuto del marchio diviene contrario all’ordinamento e al buon costume il pm ha il diritto di 
richiedere la decadenza del marchio (art 26), c) il marchio viene meno per la sua 
volgarizzazione ossia quando ha perduto la sua capacità distintiva anche a causa dell’ 
acquiescenza del titolare, d) per il venir meno del requisito della novità e venga registrato come
marchio simile a diversi prodotti, e) il diritto al marchio per registrazione ha poi una durata di 
10 anni (art 15 cpi) ma può anche essere richiesto il rinnovo per una stesso periodo . 
30. L’ insegna .-Può essere di tre diversi tipi: nominativa( costituita solo da parole), 
emblematica (costituita solo da parole o da numeri) o mista (costituita sa da segni che da 
parole). Essa deve comunque avere il carattere della novità e differenziare lo stabilimento, 
inoltre, le parole che costituiscono la ditta possono essere riprodotte anche nell’ insegna, nel 
marchio e nel nome a dominio aziendale e cos il contenuto dei segni distintivi viene a 
coesistere. 
31. La tutela giudiziari dei segni distintivi.- A tutti i segni distintivi si applica una particolare 
tutela (art 117 cpi) l’ azione per difendere i propri diritto può essere intrapresa anche se non è 
presente dolo o colpa. Il titolare della ditta o dell’ insegna che l’ ha utilizzata per primo può 
pretendere che nessun altro imprenditore ne utilizzi una uguale e chi l’ ha fatto dovrà 
differenziare la propria ditta. Il titolare del marchio può pretendere che nessun altro lo utilizzi 
(art 2572) e può agire contro chiunque adotti un marchio uguale o simile per prodotti dello 
stesso genere ossia per quelli che tra loro si ritrovino in una posizione concorrenziale. Chi è 
titolare di un marchio di rinomanza può impedire che un terzo ossa apporlo su ogni altro 
prodotto non solo se reca un pregiudizio ma anche se arreca un indebito vantaggio a terzi. Si 
può disporre inoltre la distruzione dei marchi contraffatti e la pubblicazione della sentenza su 
vari giornali(art 126 cpi), l’ ammontare del danno è definito dal giudice, e tale disciplina è 
integrata da quella penale e da quella dettata per la repressione della concorrenza sleale. 
32. I beni immateriali. A) Le opere d’ ingegno.- Sono beni immateriali e opere di ingegno e 
le invenzioni industriali e mentre quest’ ultime appartengono alla categoria della proprietà 
industriale, le prime appartengono alla proprietà intellettuale, ma entrambe possono essere 
considerate opere immateriali. Le opere d’ ingegno sono disciplinate dalla l. sul diritto d’ autore 
n. 633/41 la quale ha per oggetto : idee scientifiche, letterarie, musicali, figurative, 
architettoniche, teatrali e cinematografiche, purchè siano dotate di originalità espressiva e se 
sono dotate di creatività e non sono solo semplici riproduzioni sono considerate opere d’ 
ingegno anche le fotografie. L’ opera e l’ idea sono beni immateriali, mentre il libro è qualcosa 
di materiale, non bisogna confondere il proprietario del libro (bene materiale), con quello dell’ 
idea (bene immateriale) ed è proprio quest’ ultimo ad essere tutelato dal diritto d’ autore è che 
ne è possessore a titolo originario di tale diritto. Il diritto d’ autore ha un contenuto: 
patrimoniale riguardo al fatto che egli è proprietario dell’ opera che ha creato e solo lui può 
concedere la concessione del godimento dell’ idea(art 2581). Così gli autori realizzano con gli 
editori dei contratti di edizione, e se il diritto non è stato trasferito, l’ autore può richiedere l’ 
azione inibitoria. Il diritto di proprietà sulle opere dell’ ingegno dura per tutta la vita dell’ autore 
e per altri 7° anni dopo la morte(art 25, 32- bis lda). Per le opere cinematografiche il termine 
decorre dalla morte della ultimo sopravvissuto tra il direttore artistico, gli autori della 
sceneggiatura e della musica. Sul piano morale, con l’ idea l’ autore acquista una certa fama e il 
diritto di paternità dell’ idea che è intrasferibile (art 20 lda), ed in forza di tale diritto l’ autore 
può decidere se pubblicare l’ idea o meno e può fare valere la sua azione contro il plagio. 
Innovazioni normative successive modifiche hanno ricompreso all’ interno della l. diritto d’ 
autore anche quelle opere d’ ingegno come:a) software, banche dati, disegni industriali che 
presenti no carattere artistico. 
33. B) Le invenzioni industriali:a) le convenzioni internazionali.- Le invenzioni 
internazionali sono costituiti dalla scoperta di materiali nuovi o di processi nuovi per riscoprire 
beni già conosciuti. Il legislatore disciplina anche opere nuove tra le altre ricordiamo i modelli 
industriali distinti in modelli di utilità (conferiscono ad invenzioni già conosciute un ì’efficacia
particolare), disegni e modelli che ad opera dei designers consistono in modelle che danno ai 
prodotti con una combinazione di linee e colori un carattere individuale. Il proprietario dell’ 
invenzione per tutelarla deve brevettarla. La materia è regolata dall cpi che si adegua alla 
convenzione costitutiva dell’ unione di Parigi, dall’ accordo di cooperazione internazionale 
realizzato a Washington nel 70(P.C.T.), dall’ accordo Trip, dell’ aprile del 95 e da due 
convenzione sui brevetti europei e comunitari. Si hanno: brevetti nazionali la cui adesione 
attribuisce al titolare la possibilità di richiedere entro l’anno il brevetto all’ unione di parigi; 
brevetti europei che ha effetto entro gli stati europei come se fosse un brevetto nazionale; 
comunitario rilasciato e valido per l’insieme di tutti gli stati della comunità europea: questi 
ultimi due sono detti regionali per differenziarsi dal brevetto internazionale che in attuazione del 
pct vengono concessi dopo aver depositato una domanda internazionale depositata presso l’ 
agenzia della proprietà industriale un esemplare della quale viene trasmesso all’ OMPI. La 
materia in merito ai modelli e ai disegni industriali viene sottoposta ad un accordo dell’ Aja , per 
cui anche questi possono formare oggetto di un deposito internazionale con effetti giuridici 
anche in Italia. 
34. I brevetti nazionali.- Per avere il diritto d ottenere il brevetto occorre che l’ idea sia nuova 
ossia sconosciuta allo stato della tecnica(non ancora resa di pubblico dominio) si parla di novità 
estrinseca; occorre che l’ idea sia dotata di creatività (novità intrinseca), che l’ idea sia atta ad 
avere un’ applicazione industriale (carattere dell’ industrialità), che l’ oggetto prodotto non sia 
contrario all’ ordinamento (liceità). Possono costituire oggetto di brevetto i metodi di 
medicamento ma non quelli di diagnosi su un corpo animale o umano (art 45 c.p.i). Il titolare 
del brevetto è anche l’ unico utilizzatore economico (art 66 cpi), e se l’ oggetto dell’ invenzione 
è un prodotto il titolare può vietare a terzi di produrlo ma non può bloccare la sua attuazione 
qualora essa sia di utilità alla nazione (art 69), e per l’ attuazione dell’ invenzione può trasferire 
il diritto a terzi (contratto di licenza). In caso di mancata attuazione, il ministero dello sviluppo 
economico può concedere una licenza obbligatoria ad ogni interessato che faccia richiesta . la 
disciplina delle invenzioni industriali si applica anche alle nuove varietà vegetali purchè 
presentino i caratteri della omogeneità(caratteri uniformi fra le nuove specie) , stabilità di tali 
caratteri, e distinzione da ogni altra specie. Sono anche brevettabili i modelli di utilità ma non i 
modelli e i disegni il cui diritto esclusivo deriva dalla brevettazione presso l’ ufficio brevetti e 
archi. Anche il diritto alla riproduzione di topografie di prodotti a semiconduttori deriva dalla 
loro registrazione. Tali proprietà sulle invenzioni durano 20 anni , mentre quella di modelli e 
semiconduttori dura 10 anni, quella dei disegni e dei modelli 5 rinnovabili ogni quinquennio per 
25 anni. I diversi termini iniziano a decorrere dalla data di presentazione della domanda del 
brevetto o della registrazione. È invece intrasfer ibile e non ha durata il diritto morale dell’ 
inventore alla paternità della scoperta. 
35. Le informazioni segrete.- Di solito l’ inventore vuole ottenere il brevetto per rendere 
conoscibile a tutti la propria invenzione , ma il limite di tempo di protezione che lo stato li 
concede è piuttosto ridotto , e molto spesso si preferisce mantenere segrete le informazioni in 
maniera da poter trattenere per sé l’ invenzione per un periodo di tempo più lungo da quello 
offerto dallo stato, ma con l’ inconveniente che se qualcuno lo scopre il reale inventore non la 
possa più brevettare. Anche per il segreto vi è una tutela da parte dello stato che sanziona coloro 
che, non essendone i titolari, rivelano informazioni aziendali riservate(art 99 cpi). È dubbio se il 
diritto alla segretezza delle informazioni aziendali abbia una tutela reale (rivendicazione), o solo 
una obbligatoria (risarcimento), è sicuro che esso sia tutelato dalla disciplina sulla concorrenza 
sleale. 
CAPITOLO TERZO:La disciplina della concorrenza
36. Il principio della concorrenza e la sua storia.- Possiamo adesso considerare una visione 
dell’ impresa a livello globale con una intersezione tra la collettività che realizza la domanda di 
beni e servizi, le imprese che realizzano l’ offerta, il luogo dove domanda ed offerta s’ incontrano 
ossia il mercato. Sarebbe opportuno considerare il rapporto tra mercato e produzione come un 
rapporto dinamico e quindi parlare di mercato dinamico. Tale modello si afferma al nascere della 
teoria liberale che riconosce il dinamismo dell’ assetto sociale, difatti il processo economico è frutto 
di una gara tra imprese e giudici della gara sono i consumatori. Il mercato dinamico è quindi un 
mercato concorrenziale che presenta :a) libertà dei fattori produttivi, b) libertà d’ iniziativa 
economica, c) potere di gestire l’ impresa di chi gestisce i capitali realizzando la successione 
rischio-potere-profitto-reinvestimento del profitto accumulato,d) libera concorrenza ed ostracismo 
degli strumenti che legano la clientela all’ impresa, e) consumatore /giudice; f) diversificazione 
sociale in base alla partecipazione al progresso; g) pluralità d’ imprese ed assenza di imprese 
giganti; h) Stato che deve rimuovere gli ostacoli alla libera concorrenza come ad esempio cartelli e 
consorzi;i) momento finale dato dal mercato che con il giudizio dei consumatori decide la quantità e 
la qualità dei beni. Tuttavia le imprese sono sempre più portate a frenare la concorrenza più che a 
realizzarla, ed inoltre, nella realtà un’ economia di mercato perfetta ha sempre esitato a realizzarsi 
con un passaggio da un capitalismo concorrenziale ad uno oligopolistico poiché libertà ed 
uguaglianza sono valori di difficile realizzazione, e poiché la concorrenza tende a premiare sempre 
le imprese più abili e realizzare una concentrazione. Il mercato oligopolistico presenta le seguenti 
caratteristiche:1) difficoltà ad entrare poiché si devono detenere ampi capitali; 2) difficoltà ad essere 
espulsi in quanto le imprese forti creano interessi così alti da avere una rappresentazione come 
interesse generale; 3) ricorso a mezzi concorrenziali(ipertrofia di pubblicità); 4) rarefazione al 
ricorso alle armi concorrenziali che realizzano l’ interesse del consumatore(abbassamento prezzi); 
5) politica concorrenziale tale che aumenti la domanda senza la corresponsione dell’aumento della 
soddisfazione dei consumatori; 6) alterazione rapporto rischio- potere. I compiti dell’odierno 
legislatore sono quelli di eliminare le intese anticoncorrenziali(ossia poche imprese quasi 
monopolizzano il mercato), gli abusi di posizione dominante di tali imprese, e le concentrazioni 
industriali, tali sono gli scopi che si prefigge anche la disciplina anti- monopolistica. 
37. Il principio di concorrenza nella normativa.- I dati normativi attraverso i quali viene 
disciplinata la libera concorrenza sono divisi in : quelli che tutelano la libera concorrenza;quelli che 
ostacolano il realizzarsi i intese anti-concorrenziali e quelle anti-monopolistiche. L’ art 2595 
determina che la concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere l’ interesse dell’ economia 
generale,l’ art 41 della cost stabilisce che la concorrenza non deve svolgersi in contrasto con l’ 
utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Sempre 
nella costituzione l’ art 43 stabilisce che è possibile la creazione di monopoli i quali imprenditori di 
solito sono lo Stato o altri soggetti privati che hanno avuto una concessione esclusiva della pubblica 
amministrazione. In tali casi il codice all’ art 2597 impone l’ obbligo della parità di trattamento di 
tutti i clienti. Esistono poi i limiti di concorrenza posti ad esempio a carico del lavoratore 
subordinato rispetto al datore di lavoro(art 2105), o ad esempio, dell’ imprenditore alienante che per 
5 anni al fine di non sviare la clientela deve evitare di svolgere di nuovo la stessa attività. 
38. La disciplina della concorrenza sleale.- Tale disciplina può essere interpretata secondo due 
diverse filosofie: la prima quella filosofia anticoncorrenziale solidaristica, che vede la disciplina 
come uno ostacolo alla libera concorrenza, garantendo la posizione radicata dagli imprenditori, si 
può difatti irrigidire il mercato ravvisando nei dipendenti in comportamento sleale ; ovvero 
dichiarando illegittima l’ imitazione poiché realizza confusione tra differenti prodotti, si ritiene 
altresì garantista a pubblicità comparativa. Altro orientamento è quello filo concorrenziale che 
mette in luce la forza promotrice della concorrenza della normativa. Si ritiene illecita la pubblicità 
menzognera , le forme aggressive di pubblicità, e si ritiene lecita la pubblicità comparativa qualora 
riporti dati reali. Dinanzi ad atti di concorrenza sleale ogni imprenditore potrà adire un’ azione
giudiziaria. All’ art 2598 il codice vieta: 1) atti di confusione (imitazione); 2) atti di denigrazione; 
3) atti di vanteria (appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente); 4) 
qualsiasi atto contrario alla correttezza professionale. Inoltre viene vietato ogni atto che comporta l’ 
acquisizione di informazioni relative all’ azienda di terzi. Si può concludere che sono state vietate le 
pratiche commerciali scorrette e quelle ingannevoli, è stata ammessa la pubblicità comparativa 
lecita ossia veritiera e non denigratoria. Accanto all’ azione giudiziaria si attiva quella in sede 
amministrativa dell’ autorità garante della concorrenza ossia l’autorità anti-trust. Con la sentenza si 
inibiscono tutti gli atti che hanno realizzato la concorrenza sleale e se sono stati compiuti con dolo 
e colpa si autorizza il risarcimento del danno e può essere ordinata la pubblicazione della 
sentenza(art 2600). 
39. Limiti convenzionali alla concorrenza. I cartelli.- all’ interno della nostra disciplina esistono 
delle zone d’ombra ossia quelle norme che vanno a limitare la concorrenza. Nel 1942 era 
conosciuto sia il contratto bilaterale per cui un imprenditore operava una restrizione unilaterale a 
non svolgere concorrenza, sia un accordo plurilaterale tra più aziende detto appunto cartello che era 
firmato da più aziende che si limitavano a vicenda. Abbiamo diversi tipi di cartello quello limitativo 
entro una banda di prezzi (cartello dei prezzi), quello che divide il mercato in diverse zone(cartello 
di zona) quello che stabiliva la quantità totale da produrre (cartello di contingentamento). Talvolta 
accadeva che si formassero organizzazioni comuni della concorrenza che si univano e davano vita 
ai consorzi. L’ art 2596 nel cod del 42 vedeva come valido il limite alla concorrenza purchè si 
trattasse di restrizioni unilaterali, fosse circoscritto ad una determinata zona ed abbia una durata non 
superiore ai 5 anni. I contratti di cartello erano atipici ma più tardi vennero ritenuti leciti e tale 
visione venne estesa anche ai consorzi. Fortunatamente adesso con la normativa antimonopolistica 
la visione prima descritta è notevolmente mutata ed i cartelli e consorzi sono stati limitati anche ad 
opera della nostra autorità garante della concorrenza e del mercato. 
40. I consorzi.- Nel primo codice del 1942, il consorzio veniva visto pari ad un cartello ma in un 
contesto più ampio dove era realizzata l’ organizzazione volta a realizzare il rapporto ed il 
consorzio era favorito al cartello per la durata più lunga (10 anni), sia per una sicurezza della 
regolamentazione. Ben presto nella prassi nacquero i consorzi che ebbero una funzione nettamente 
differente anzi opposta: essi si configurarono sempre più come uno strumento di cooperazione 
interaziendale, adeguato a ridurre determinati costi ed ad aumentare la competizione all’ interno del 
mercato. Per agevolare tali tipologie di consorzi venne varata la legge del 10 maggio 1796 n. 377 
che modificò il codice introducendo esenzioni finanziarie ed agevolazioni per i consorzi di 
cooperazione, aumentando il limite di tempo annullando ogni limite, annullava la responsabilità 
solidale e illimitata degli imprenditori art 2615. I consorzi anti concorrenziali non godettero di tali 
agevolazioni in quanto ebbero contro la legge anti-monopolistica. In relazione alle modalità di 
organizzazione si suole distinguere i consorzi con attività esterna (ossia quelli in cui gli organi 
consortili entrano in rapporti con terzi, ed è proprio qui che vengono svolte le fasi in comune per 
conto delle imprese consorziate) e quelli con attività interna (gli organi controllano che in 
consorziati adempiano correttamente alle loro obbligazioni). Si ha così una disciplina comune che si 
applica a tutti i consorzi e una particolare che si applica ai consorzi con attività esterna. 
1)Disciplina comune . art 2603 essa comporta l’ obbligatorietà del contratto per iscritto a pena di 
nullità. Contenuto del contratto deve poi esser l’ oggetto del consorzio e gli obblighi assunti dai 
consorziati, organizzazione per realizzare l’ oggetto, le sanzioni per gli inadempienti agli obblighi 
assunti, le condizioni d’ ammissione dei nuovi consorziati, i casi di esclusione e di recesso, e la 
durata del contratto che se non è decisa è determinata per legge di 10 anni (art 2604). Le decisioni 
vengono prese a maggioranza, e le modificazioni devono essere fatte per iscritto. Se uno dei 
consorziati trasferisce l’ azienda succede l’ acquirente che può essere escluso se sussiste giusta 
causa(art 2610). I casi di scioglimento(art 2611) sono: il decorso del termine, il conseguimento o 
l’impossibilità di conseguire l’oggetto, la deliberazione dei consorziati unanime, provvedimenti
autorità governativa. 2) Disciplina particolare. Questa è applicabile solo ai consorzi con attività 
esterna. Si articola in tali punti: a) pubblicità del contratto costitutivo, un estratto del quale deve 
essere pubblicato presso l’ ufficio del registro delle imprese. L’ obbligo della pubblicità grava su 
coloro cui è attribuita la direzione del consorzio (art 2615-bis). B) la pubblicità della situazione 
patrimoniale deve essere realizzata seguendo il sistema di bilancio d’ esercizio della società per 
azioni e di depositarla presso l’ufficio delle imprese. C) la rappresentanza in giudizio nel lato 
passivo può essere attribuita a chiunque compone la direzione del consorzio (art 2613); d) il c.d. 
fondo consortile ossia quel fondo realizzato per poter soddisfare i creditori qualora ce ne fosse 
bisogno in quanto in base al nuovo art 2615 i creditori non possono soddisfarsi sul patrimonio 
privato degli organi del consorzio, ma nel caso in cui vi sia inadempimento del mandante , saranno 
responsabili gli altri consorziati(in deroga al principio per cui per gli atti del mandatario senza 
rappresentanza non risponde il mandante art 1705 ). Infine il fondo consortile viene detto autonomo 
poiché per la durata del consorzio i consorziato non ne possono richiedere la divisione. 
41. la legislazione anti-monopolistica.- il mercato per eliminare tutti quei comportamenti che 
vanno a minare il suo dinamismo abbisogna di un controllo ferrato ossia della normativa anti-monopolistica 
o anti-trust. Tale legislazione è contenuta nel trattato costitutivo della Ceca e della 
Ce e a livello nazionale all’ interno della l. n. 287 del 1990. Tale legge affida il controllo ad un’ 
autorità amministrativa garante della concorrenza che collabora a livello comunitario con la 
commissione della comunità europea. I fenomeni pericolosi per il mercato che la legislazio ne 
punisce sono: 
a) le intese. Queste si hanno quando più imprese si comportano alla stessa maniera ossia adottano 
un comportamento già precedentemente concordato. Esistono delle intese lecite e quelle lecite o per 
meglio dire quelle che hanno per oggetto la volontà di limitare il gioco della concorrenza. Le intese 
vietate sono nulle sia che l’ impresa rientri nella disciplina comunitaria che in quella italiana. 
Entrambe le discipline per un certo periodo possono però autorizzare tali intese illecite ad operare 
perché contribuiscono a migliorare il progresso tecnico e il benessere della società. L’ Autorità può 
pur sempre sciogliere tale concessione poiché si è andati oltre l’ autorizzazione. La legge n. 
287/1990 stabilisce che per condannare un’ intesa deve essere aperta a suo carico un’ istruttoria ma 
questa non può essere avviata decorsi 120 giorni dalla comunicazione a meno che questa sia 
incompleta o non veritiera. Per fare conoscere all’ autorità le intese non comunicate l’ iniziativa 
compete alla P.A. ad ogni interessato e all’ associazione dei consumatori. Se l’ autorità ravvede 
gravi possibili danni può d’ ufficio prendere misure cautelari, e se l’ intesa è già stata attuata fissa 
un termine per l’ eliminazione delle infrazioni e commina una sanzione pecuniaria; 
b)l’ abuso di posizione dominante. S’ intende con ciò qualsiasi comportamento atto a realizzare un 
posizione di squilibrio nel mercato ove un’ azienda è talmente potente da indebolire la concorrenza, 
praticando prezzi non giustificati dai costi o sopperendo la qualità dei materiali o il progresso 
tecnologico, ovvero applicando nei rapporti contrattuali clausole che comportino svantaggio per l’ 
altra parte contraente. L’ autorità svolge un’ azione istruttoria simile a quella per le intese e ,per 
snellire il procedimento, propone alle imprese di realizzare dei provvedimenti idonei ad eliminare il 
profilo anti concorrenziale entro 3mesi. Valutati tali impegni l’ autorità può renderli obbligatori e 
chiudere il procedimento; 
c) le concentrazioni d’impresa. Ai sensi dell’ art 5 L. n. 287/1990 si hanno le concentrazioni 
quando: a) due o più imprese si uniscono,b) quando un’ impresa e un soggetto imprenditore, che già 
possiede altre imprese, si uniscono e acquistano il controllo di una o più imprese, c) quando due o 
più imprese costituiscono un’ impresa sociale comune. La concentrazione diviene rilevante quando 
le imprese raggiungono una certa somma di capitale fatturato annuo: oltre 400 mil. Di euro , per gli 
istituti bancari e finanziari il fatturato è in relazione ad un decimo del patrimonio attivo dello stato 
patrimoniale e per le imprese di assicurazione un valore pari ai premi incassati. Se si tratta di 
concentrazioni rilevanti prima di eseguirle e imprese dovranno informare l’autorità che se ritiene di 
dover indagare aprirà l’ istruttoria che deve essere aperta 30 giorni dopo la notifica, se l’ autorità 
non ritiene di dover aprire l’istruttoria allora gli interessati dopo 30 giorni dalla notifica potranno
realizzare la concentrazione. Aperta l’ istruttoria l’ Autorità può obbligare le imprese bloccare i 
lavori per la concentrazione e l’istruttoria potrà chiudersi a favore della concentrazione, o in senso 
contrario ossia quando l’ Autorità dovrà vietare la concentrazione(art 6); se l’operazione di 
concentrazione è già stata eseguita , l’ autorità prescrive le misure necessarie a ripristinare la 
concorrenza(art 18), e se le imprese non abbiano adempiuto all’ obbligo di comunicazione 
preventiva dovranno sciogliere la concentrazione, qualora questa sia vietata con una sanzione che 
và dall’ 1 al 9%, mentre se era lecita dovranno solo pagare una sanzione dell’ 1 % della 
fatturazione. L’ art 25 prevede che l’autorità del consiglio dei ministri possa autorizzare una 
concentrazione qualora questa apporti beneficio entro certe limitazioni. Dal punto di vista 
giudiziario l’ art 33 stabilisce che i provvedimenti dell’ Autorità possono essere impugnati dinanzi 
al Tar del Lazio, e quelli di giudizio di nullità e risarcimento saranno discussi davanti alla Corte d’ 
Appello. 
Servizio di pubblica utilità. Questi sono costituiti dalla presenza di altre autorità pubbliche (es 
autorità per le garanzie delle comunicazioni)che devono vigilare nel loro settore per garantire la 
concorrenza e per segnalare le violazioni all’ autorità generale garante della concorrenza e del 
mercato. 
Capitolo quarto: gli ausiliari dell’ imprenditore 
42. Ausiliari subordinati ed ausiliari autonomi.- L’ imprenditore per svolgere la sua attività deve 
avere a suo fianco dei soggetti tali da poterli prestare una determinata collaborazione: gli ausiliari 
subordinati( che intrattengono con l’ imprenditore un rapporto di lavoro, i quali si obbligano tramite 
retribuzione a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze dell’imprenditore art 
2094 ), e quelli autonomi(art 2222 coloro che si obbligano nei confronti dell’ imprenditore a 
compiere per conto suo un’ opera o un servizio). Esempi di quest’ ultimi sono: gli agenti di 
commercio i quali procurano gli affari all’ imprenditore, i mediatori che si pongono in una 
situazione super partes fra i due contraenti, i commissionari che concludono i contratti di 
compravendita in nome proprio e per conto dell’ imprenditore, e gli spedizionieri che concludono 
contratti di spedizione a nome proprio ma per conto dell’ imprenditore. I promotori finanziari 
possono lavorare autonomamente o in subordine e promuovono servii di investimento fuori sede per 
conto di banche. 
43. I poteri di rappresentanza degli ausiliari subordinati. A) gli institori.-Tra gli ausiliari 
subordinati particolare importanza ce l’ hanno coloro che hanno potere di rappresentanza cioè il 
potere di compiere in nome e per conto dell’ imprenditore. Il collaboratore ha tutti i poteri di 
rappresentanza necessari o utili alla organizzazione dell’ impresa che gli è stata affidata ad 
esclusione di quelli che li sono stati sottratti in mo conoscibile a terzi. I rappresentanti commerciali 
sono distinti in rappresentanti generali che hanno il potere di compiere tutti gli atti pertinenti 
all’esercizio dell’ impresa come il caso dell’ institore e del procuratore, e i rappresentanti particolari 
che hanno il potere di compiere solo taluni atti come ad esempio accade per i commessi. L’ institore 
è il rappresentante generale dell’ imprenditore preposto all’esercizio dell’ impresa o ad una parte 
della stessa. Preposizione o procura institoria è il negozio giuridico per mezzo del quale l’ 
imprenditore nomina l’ institore attribuendogli determinati poteri. Tale procura è soggetta ad una 
pubblicità commerciale e all’ interno di questa vengono iscritti i poteri e le mansioni che non gli 
vengono affidate, così per chi entrerà in affari con l’institore sarà opportuno prendere visione di 
quali sono i limiti dei suoi poteri , e se la procura non è stata pubblicata la sua rappresentanza si 
ritiene generale. La pubblicità garantisce all’ imprenditore la facoltà di opporre a terzi le limitazioni 
di potere anche se i terzi non le conoscevano, e qualora non sia registrata l’ imprenditori può 
opporre le limitazioni solo se dimostra che i terzi le conoscevano al momento della contrattazione. 
Secondo l’ art 2204 all’ institore è negato il potere di alienare o ipotecare i beni immobili del 
preponente a meno che ciò non sia espresso nella procura, inoltre egli possiede la rappresentanza
processuale del preponente (art 2204) ed è obbligato insieme a quest’ ultimo a richiedere l’ 
iscrizione nel registro delle imprese e a detenere le scritture contabili dell’ azienda o della parte a lui 
affidatagli. Infine, l’ art 2208 stabilisce che vi è responsabilità personale dell’ institore qualora 
ometta di dire al terzo che sta trattando per conto del preponente ed il terzo potrà agire contro 
entrambi sia il preponente perché l’ atto rientra nell’ oggetto dell’impresa sia l’ institore perché non 
ha realizzato la spendita del nome. Ciò non sussiste quando il terzo dalle circostanze poteva ben 
capire che l’ institore agiva per conto dell’ impresa. 
44. b) I procuratori ed i commessi.- I procuratori sono anch’ essi i rappresentanti generali dell’ 
imprenditore ma si differenziano dall’ institore perché non è preposto alla direzione dell’ impresa. 
Al procuratore si applicano tutte le norme sulla pubblicità della procura, della revoca o dei limiti 
inseriti all’ interno del registro delle imprese in maniera che questi possono essere fatti valere verso 
terzi (art 2209) . I commessi hanno un potere limitato di rappresentanza e possono compiere solo 
atti di cui sono ordinariamente competenti. Esistono due tipi di commessi: commessi da negozio 
che lavorano presso l’ impresa e commessi viaggiatori che possono concludere rapporti anche per 
conto dell’ imprenditore ma i loro poteri sono ancora limitati dall’ art 2210 che ammette l’ 
impossibilità del concedere dilazioni o sconti, ne modificare le clausole dei contratti. Ai clienti che 
hanno compiuto i contratti con i clienti è concesso ricevere dichiarazioni relative all’ esecuzione dei 
contratti ed in particolare alle inadempienze contrattuali(le dichiarazioni compiute davanti ai 
commessi hanno effetto verso gli imprenditori. Art 2212). 
Capitolo quinto: la società per azioni 
67. Premessa. Le modifiche della disciplina originaria del codice civile: a) L’ operatività delle 
società per azioni nel mercato unico europeo.- La disciplina delle spa ha avuto numerosissimi 
cambiamenti e modifiche: prima con il T.U. in materi di intermediazione finanziaria(t.u.f. d.lg. n. 
58/1998) che vale per le società quotate in borsa, e poi con il D.lg n.6/2003 per le spa, srl e le 
società in accomandita per azioni non quotate. Il sistema normativo sarà così costituito da una 
disciplina base valida per tutte le società azionarie ed una applicabile solo alle spa che fanno ricorso 
al mercato del capitale del rischio art 2325-bis quotate in borsa o meno. 
La CONSOB ha fissato dei criteri determinati per l’ individuazione delle società non quotate: a) 
numero di azionisti , diversi dai soci di controllo, superiori a 200, b) dimensioni patrimoniali ed 
economiche che non gli consentano di redigere il bilancio d’ esercizio in forma abbreviata. Per le 
società quotate la relativa disciplina è posta nel TU. Le ragioni particolari che hanno dato vita alle 
riforme sono dovute innanzitutto alla trasformazione del mercato da nazionale a europeo, e da qui , 
in mancanza di una disciplina unica europea si è realizzata una legislazione seguendo apposite 
direttive. Inoltre la nuova disciplina a livello nazionale a conferito una nuova flessibilità di modo 
che le società possano statutariamente adottare le strutture giuridiche delle spa alle loro esigenze 
economiche. Le società europee nella forma di spa sono associazioni di secondo grado, che 
appartengono ad una stesso stato e sono unioni società già costituite anch’esse azionarie. Esse 
devono avere la sede legale ed amministrativa nel medesimo stato membro e sono soggette alla 
regolamentazione transnazionale e anche a quella dello stato membro in cui si trovano, in Italia il d. 
lg. N 220/2005. 
68. b) Le ragioni e le distorsioni del principio maggioritario.- Nella disciplina codicistica il 
potere di prendere delle decisioni all’ interno della società viene dato in mano alla maggioranza, 
calcolata in base al numero delle azioni possedute proporzionali al capitale investito. Tale sistema 
non ha però funzionato a causa del mancato controllo da parte del collegio dei sindaci ed, inoltre, i 
piccoli azionisti per disinteresse o per disorganizzazione non votano o lasciano i loro voti in mano a 
dei rappresentanti così le decisioni vengono prese da una minoranza che per l’ abbassamento del 
quorum e l’ assenteismo diviene maggioranza. Il principio di maggioranza accolto dal codice si
basa sul fatto che la maggiore responsabilità deve essere su coloro che investono e , dunque 
rischiano di più. Nella nuova disciplina ai soci è consentito derogare alla regola per cui ad ogni 
socio vengono fornite tante azioni quanto è il capitale investito proponendo anche una diversa 
assegnazione delle azioni e vietando che a queste sia dato un diritto di voto plurimo (art 2351). 
Inoltre è stato fissato un nuovo tipo di controllo realizzato dalla CONSOB che ha inoltre un 
ulteriore intento ossia quello di dare ai piccoli investitori una corretta informazione(D. lgs 58/1998). 
69. La costituzione della società. A) Formazione dell’ atto costitutivo e dello statuto.- La spa 
deve avere alla base un capitale corrispondente alla quantità dei conferimenti dei soci e che non può 
essere inferiore a120mila euro. Il nome della società per azioni è detta denominazione sociale deve 
indicare il tipo sociale e non deve contenere il nome di uno o più soci. 
Abbiamo due modi di costituzione: a) mediante un’ offerta di pubblica sottoscrizione (metodo meno 
utilizzato) delineata dagli art 2333 e ss sulla base di un programma predisposto dai promotori e in 
cui sono delineati gli elementi essenziali della società. I promotori invitano il pubblico a 
sottoscrivere le azioni emittende ossia a versare i conferimenti ed avvenuta la sottoscrizione con 
atto autentico, il versamento deve essere equivalente almeno al 25% del valore di emissione (valore 
nominale), i sottoscrittori poi si riuniscono nell’ assemblea dei sottoscrittori e stipulano l’ atto 
costitutivo che deve rispettare le condizioni del programma. I promotori possono, pur non avendo 
sottoscritto azioni, rattenere per se il decimo degli utili netti annui per un tempo non superiore a 5 
anni. B) secondo modo è la costituzione simultanea, che è il procedimento per cui gli stessi soci 
fondatori guidano le contrattazioni per il contratto e anche qui loro possono trattenere per se gli 
utili. In entrambi i modi l’ atto costitutivo deve avere la forma del’ atto pubblico e deve contenere il 
nome dei soci, dei promotori, la sede, il valore nominale delle azioni, l’ ammontare del capitale 
sottoscritto, l’ attività che costituisce l’ oggetto sociale, il numero di azioni assegnate ad ogni socio, 
regole di ripartizione degli utili… le norme contrattuali sono inserite all’ interno dello statuto che si 
Società uni personale. L’ art 2328 prevede inoltre che la costituzione della società può avvenire 
anche per atto unilaterale ad opera di un unico socio fondatore, soggetto ad una particolare 
disciplina. 
B)Iscrizione dell’ atto costitutivo e dello statuto delle società nel registro delle società.- La 
redazione in forma di atto pubblico dell’ atto di costituzione e la sua iscrizione nel registro delle 
imprese sono due delle circostanze particolari che sono richieste per la costituzione della società (art 
2330). A tal fine dopo aver redatto l’ atto entro 20 giorni deve essere depositato dal notaio o dagli 
amministratori e se essi non lo fanno lo possono fare al loro posto qualsiasi azionista a spesa della 
società (art 2330). Con il deposito và chiesta l’ iscrizione della società e la registrazione deve essere 
vagliata accertando solo la regolarità formale che si sostanzia in tali punti: a) atto costitutivo in 
forma pubblica, b) che l’ atto contenga la denominazione della società, i conferimenti , il quantum 
di capitale, l’ oggetto sociale; c) che il capitale risulti sottoscritto per intero e che i soci abbiano 
depositato il 25 % dei loro conferimenti e nelle società uniche che l’ unico socio abbia versato il 
loro intero ammontare;d) che la valutazione dei conferimenti in natura e dei crediti sia stata 
compiuta secondo legge, e) se la costituzione della società abbisogna di una particolare 
autorizzazione amministrativa che questa sia stata effettivamente rilasciata (art 2329). 
71. Effetti della mancata registrazione.- Se entro 90 giorni non avviene la registrazione della 
società l’ atto diventa inefficace (art 2331 ). Se prima della registrazione vengono compiute 
registrazioni in nome della società coloro che hanno agito sono responsabili illimitatamente e 
personalmente verso i terzi (art 2331) e qualora la società ratifichi tale operazione alle precedenti 
obbligazioni si aggiungono anche quelle della società o dei soci, in tal modo la società perde il 
diritto di regresso verso coloro che hanno agito. Prima della registrazione della società è vietata l’ 
emissione de azioni e non si può determinare nemmeno la pubblica sottoscrizione.
72. La nullità della società.- La registrazione della società può avvenire anche quando ne era stata 
dichiarata la nullità dell’ atto costitutivo per svista del notaio o dell’ ufficio delle imprese. Così, in 
attuazione di una direttiva europea, e per evitare turbamenti sul piano giuridico, il legislatore ha 
elencato i casi in cui si realizza la nullità della registrazione che opera ex nunc e non pregiudica l’ 
efficacia degli atti compiuti e mantiene la responsabilità dei soci che non sono liberati dall’ obbligo 
di conferimento sino a quando costoro non hanno soddisfatto i creditori sociali. Inoltre il legislatore 
ha escluso l’ efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa, facendola seguire dalla dichiarazione 
dello scioglimento della società e la nomina dei liquidatori. Tali casi sono: 1) mancata redazione 
dell’ atto costitutivo in forma pubblica; 2) illiceità dell’ oggetto sciale; 3) mancanza nell’ atto di 
indicazioni relative all’ oggetto, alla denominazione o al capitale. La nullità non può essere 
dichiarata nemmeno quando il vizio invalidante è stato sanato con una deliberazione modificativa 
dell’ atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese (art 2332). Il dispositivo della sentenza può 
essere pubblicato su richiesta degli amministratori o dei liquidatori sul registro delle imprese(art 
2332). 
73. Il capitale sociale: il conferimento degli azionisti.- A pena di nullità nell’ atto costitutivo deve 
essere determinato il valore del capitale che può essere uguale ai conferimenti ossia il patrimonio 
sociale ma non superiore, al contrario potrà invece risultare inferiore al capitale sociale. I 
conferimenti possono farsi in danaro e qui la oro valutazione è molto facile, ovvero possono farsi in 
natura o con la cessione di crediti purchè siano suscettibili di valutazione economica, mentre non 
può essere oggetto di conferimenti le prestazioni d’ opera (art 2342). Tali conferimenti possono 
essere dunque costituiti: A) o prestazioni accessorie a cui si possono obbligare gli azionisti; B)o con 
autonomi apporti non imputabili al capitale, per cui chi le realizza non è socio ma è solo un 
prestatore d’ opera. La cifra nell’atto costitutivo è sempre stabile ed indica il valore iniziale del 
capitale che può subire aumenti con l’ apporto di utili o diminuzioni con le perdite. Per quanto 
riguarda i conferimenti in natura o di crediti vi è il pericolo che ai beni conferiti venga dato un 
valore maggiore e così deve essere determinata una stima secondo la procedura prevista all’ art. 
2343 per cui, chi conferisce i beni deve presentare una relazione giurata fatta da un perito del 
tribunale all’ amministratore della società che deve controllarla entro 180 giorni dalla registrazione 
della società gli amministratori devono controllare le valutazioni e se dalla revisione risulta che il 
valore attribuito era inferiore ad un quinto di quello per cui avvenne il conferimento il socio può 
versare la differenza in danaro e mantenere intatta la sua quota o recedere dalla società o rimanere 
azionista solo per il valore del suo bene in queste due ultime ipotesi il consiglio deve deliberare la 
riduzione del capitale o, se le azioni erano state riparti non in proporzione al capitale allora quest’ 
ultimo rimarrà invariato e le azioni saranno ripartite tra i soci. Per impedire che l’ obbligo della 
stima sia eluso il legislatore ha impedito che gli acquisti dei beni e dei crediti prima di essere 
effettuati devono essere valutati dall’ assemblea degli azionisti, amministratori e debbano essere 
autorizzati dall’ assemblea ordinaria quando il loro corrispettivo corrisponda ad un decimo del 
capitale. La stima di tali acquisti deve essere depositata nella sede sociale a disposizione dei soci 
nei quindici giorni anteriori all’ assemblea che decide l’ autorizzazione all’ acquisto. Dopo la 
delibera dell’ assemblea questa e la relazione giurata devono essere consegnate presso il registro 
delle i prese. Se non viene osservato tale procedimento rispondono in solido l’ alienante e gli 
amministratori(art 2343- bis). Gli acquisti operati in borsa o sotto il controllo dell’ autorità 
giudiziaria e amministrativa non abbisognano di tale procedimento. 
74. Inadempimento dell’ azionista e la sua decadenza dalla società.- il socio al momento della 
realizzazione della società non deve versore tutto il conferimento ma i soli 2 decimi e mezzo iniziali 
e dopo ,quando li sarà richiesto saranno versati i restanti soldi. Detto questo accade però che, 
qualora alla richiesta dell’ amministratore il socio non versa gli altri decimi sarà diffidato entro 15 
giorni a versarli e la diffida sarà scritta sulla Gazzetta Ufficiale. Il socio moroso perde il suo diritto 
al voto s’ intanto si trova in tale situazione. Se il socio non adempie al pagamento entro 15 giorni
essi lo potranno citare in giudizio oppure le sue azioni saranno vendute ad un prezzo non inferiore 
ai loro soci e così i primi decimi versati saranno venduti e li potrà essere richiesto anche un 
risarcimento. Se le sue azioni rimarranno invendute dovranno essere eliminate e ci sarà anche una 
diminuzione reale del capitale per una cifra corrispondente al loro valore nominale (art. 2344) 
75. La società uni personale. L’ unico azionista.- Qualora l’ atto di costituzione sia realizzato da 
un unico socio si parla di società uni personale (art 2328). La responsabilità dell’unico azionista non 
sussiste ed è illimitata solo nel periodo in cui ancora la società non è registrata. la società uni 
personale può essere anche sopravvenuta qualora poi i soci operino il recesso e le azioni 
appartengano ad un unico socio. Ad ogni modo si applica la seguente disciplina: 
1) per i conferimenti essi devono essere versati interamente dall’ unico socio ovvero devono essere 
versati entro 90 giorni dalla cessazione della pluralità dei soci, ciò per evitare in primis che si 
realizzi l’ insolvenza del socio verso i creditori e, in secondo luogo per limitare la responsabilità del 
socio stesso(art 2325); 
2) per la pubblicità i terzi devono conoscere se la società è formata da un unico socio, se gli altri 
soci si sono ritirati e ne è rimasto solo uno ovvero se se ne sono aggiunti altri, tali modifiche devono 
poi essere depositate presso il registro delle imprese dagli amministratori o dai soci stessi(art 2362), 
sino a quando non si realizza tale responsabilità non viene attuata la norma sulla responsabilità (art 
2325); 
3) per la responsabilità se sono state realizzate le suddette disposizioni allora, si potrà dare luogo 
ad una responsabilità limitata se no permarrà la responsabilità illimitata. Si ha inoltre la 
responsabilità dell’ unico azionista quando si ha l’ insolvenza della società o nel periodo in cui le 
azioni li siano totalmente appartenute. 
4) I contratti a nome dell’ unico socio sono opponibili ai creditori solo se risultano dal libro delle 
deliberazioni del consiglio di amministrazione o da un atto scritto di data certa inferiore al 
pignoramento (art 2362); 
5) per analogia si adatta la disposizione dell’ art 2250 per cui le srl devono indicare negli atti e nelle 
corrispondenze se hanno un unico socio. 
76. Le azioni.- Il capitale sociale è diviso in azioni che possono essere rappresentate da documenti 
cartacei sottoscritti(art 2354), se le azioni sono rappresentate da documenti si deve specificare la 
denominazione e la sede della società le date della costituzione e dell’ iscrizione nel registro delle 
imprese, l’ ammontare dei versamenti parziali, diritti ed obblighi particolari (art 2354). L’ azione 
deve avere un valore nominale pro quota, che se anche non è determinato è consentita l’ emissione 
di titoli azionari senza valore ma occorre indicare sia il valore del capitale del titolo, sia il numero di 
azioni emesse (art 2354). Naturalmente il valore nominale complessivo andrà ad indicare il valore 
complessivo del capitale sottoscritto. 
Le azioni, nella vecchia disciplina del codice dovevano essere consegnate a ciascun socio in un 
livello pari al suo conferimento e la società non poteva emettere nessuna sotto la pari cioè al di sotto 
di quanto gli è stato versato. Adesso invece i soci possono prevedere una diversa ripartizione delle 
azioni e quindi adesso il capitale viene contingentato in base al valore globale dei conferimenti in 
rapporto all’ intero capitale sociale (art 2346). Ogni azione può essere identificata in base al 
numero si parla di “azioni al portatore” o in base al nome del socio “azioni nominative”. Questa 
ultima modalità per ragioni fiscali è preferita tra tutte, e inoltre il codice prevede che (art 2354) non 
possono essere emesse al portatore né le azioni non ancora liberate (cioè quelle per cui il socio non 
ha ancora deliberato il conferimento) né le azioni per cui l’ obbligo di conferimento è affiancato a 
quello di eseguire prestazioni accessorie. Infine, le azioni sono dei titoli di partecipazione che 
conferiscono sia diritti patrimoniali che amministrativi all’ azionista. In ogni società devono essere 
previste azioni ordinarie che per legge devono corrispondere alla metà del capitale e ai loro 
possessori conferiscono uguali diritti.
77. Categorie di azioni.- Con l’ autonomia statutaria si è garantita la possibilità che vi siano altre 
categorie di azioni e ad ogni categoria corrispondono diversi diritti: 
a)Azioni privilegiate, le quali hanno dei diritti molto particolari come ad esempio: 1) privilegio 
negli utili nel senso che anche quando la società non ne realizza questi debbano essere corrisposti lo 
stesso; 2) partecipazione alle perdite limitata solo dopo che abbiano corrisposto il capitale di 
rimborso i soci non privilegiati; 3)limitazione del diritto di voto perché si ammette che essi non 
possano interessarsi direttamente alla gestione sociale e possono conservare il loro diritto al voto 
solo nelle assemblee straordinarie; 4) altri limiti al diritto di voto sono stabiliti dalla possibilità che 
il voto sia limitato a determinati argomenti, o subordinato a determinate condizioni (art 1355), 
inoltre è possibile che le società che non facciano parte del mercato a rischio possano limitare il 
voto determinando ad esempio un voto ogni due azioni o altro. Non si possono creare azioni a voto 
plurimo (art 2351). 
b)Azioni di godimento, dopo la riduzione del capitale sociale la società può rimborsare parte del 
capitale sociale rimborsando parte dei conferimenti. Ma se il valore reale delle azioni (pro quota 
corrispondente al valore del patrimonio sociale) è superiore al valore nominale (corrispondente pro 
quota al capitale sociale) ai titolari delle azioni possono essere attribuite delle azioni di godimento, 
che possano assicurarli l’ esercizio dei diritti residui rispettando la parità di trattamento per tutti gli 
azionisti. Così i possessori di tali azioni potranno concorrere con gli azionisti non rimborsati alla 
ripartizione degli utili soltanto dopo che quelli non rimborsati abbiano avuto un dividendo pari all’ 
interesse legale. E in caso di liquidazione della società essi avranno una quota residua dopo che ai 
titolari delle altre azioni sia stata rimborsata una somma pari al loro valore nominale (art 2353). 
c) Azioni correlate, sono delle azioni strettamente dipendenti dai risultati patrimoniali strettamente 
conseguiti dalla società in un determinato settore. Ai titolari di dette azioni i dividendi sono 
corrisposti solo in misura pari al loro agli utili annuali conseguiti col bilancio d’ esercizio(art 2350). 
d) Azioni con prestazioni accessorie, sono azioni che comprendono oltre al versamento delle 
compensazioni anche quello di realizzare delle particolari prestazioni che sono retribuite con una 
quota extra. Le mansioni, i soggetti, e gli obblighi vanno inseriti nell’ atto costitutivo e possono 
essere modificate con voto unanime (art 2345). 
e) Azioni a favore dei prestatori di lavoro, se gli azionisti in assemblea, rinunciano agli utili questi 
vengono ripartiti tra i prestatori di lavoro per un ammontare corrispondente agli utili stessi ed il 
capitale sociale dovrà aumentare in relazione ad essi (art 2349). 
78. Altri strumenti finanziari partecipativi.- Nelle società per azioni non sono ammissibili 
conferimenti di lavoro o di servizi ma tali prestazioni possono essere utilizzati determinando un 
rapporto di tipo associativo con uno strumento non computabile perché non è un conferimento nel 
capitale sociale. A tali prestatori vengono assegnati strumenti partecipativi differenti detti atipici 
che possono conferire diritti patrimoniali o amministrativi con esclusione del diritto di voto. 
79. Trasferimento della partecipazione sociale: modalità, limiti, ed effetti. Usufrutto, pegno, e 
sequestro delle azioni.- Nelle spa le azioni sono liberamente trasferibili. Se non sono stati ancora 
emessi i documenti rappresentativi delle azioni la quota sociale è liberamente trasferibile se esiste 
un valido documento di trasferimento del diritto di proprietà mentre il trasferimento ha effetto nei 
confronti della società se è stata registrata nel libro dei soci. Se i titoli sono emessi: per le azioni al 
portatore è sufficiente il trasferimento all’ acquirente con la consegna, per quelle nominative 
occorre invece ne diventa possessore l’ acquirente il soggetto a cui è intestata con il cambio di 
nome ad opera dell’ amministratore della società emittente sia nel libro dei soci che nel documento 
(doppia intestazione art 2022): se l’ azione nominativa avviene tramite girata con sottoscrizione 
autenticata dal notaio e avvenendo con la girata l’ intestazione del titolo il giratario è legittimato ad 
esercitare i diritti sociali ancor prima dell’ aggiornamento del libro dei soci. Anche per le società 
non quotate si segue tale disciplina. Limiti alla circolazione delle azioni. Alla libertà di circolazione 
sono stabiliti determinati limiti che sono di tipo legale, prestabiliti dalla legge o di tipo
convenzionale, inserite nello statuto che può vietare il trasferimento di azioni nominative sino a 5 
anni dall’inizio della società , o tali azioni possono essere sottoposte ad ulteriori clausole come ad 
es. il limite di gradimento, dove le azioni possono essere trasferite solo dopo il placet dell’ organo 
amministrativo, o clausole di prelazione ove l’ alienante deve preferire i soci come acquirenti, per le 
azioni al portatore i limiti sono applicabili solo se non vengono emessi i documenti cartacei in tal 
caso non è possibile la circolazione cartolare. Clausole di mero gradimento che sono inefficaci se 
non prevedono a carico di altri soci un obbligo di acquisto o il diritto di recesso del’ alienante, ciò è 
previsto anche per le limitazioni ai trasferimenti mortis causa. Le clausole statutarie si devono 
evincere dal titolo (art 2355-bis). Ai soci è consentito porre limiti anche con accordi separati detti 
patti parasociali. Responsabilità per il trasferimento di azioni non liberate: rimane anche dopo tre 
anni il trasferimento la responsabilità sussidiaria dell’ alienante per i decimi non versati così se l’ 
acquirente sarà inadempiente risponderà l’ alienante(art 2356). Comproprietà dell’ azione: (art 
2347)sono comproprietari coloro che possiedono una stessa azione o un pacchetto di queste: essi 
rispondono in solido per la corrisponsione dei decimi, inoltre devono nominare un rappresentante 
comune che vota per loro e riceve le informazioni. Usufrutto, pegno e sequestro: ciò che occorre 
stabilire è che, assegnato un diritto di pegno e di usufrutto , a chi tocchi esercitare l’ azione di socio. 
Per legge il voto spetta all’ usufruttuario o al creditore pignoratizio, mentre gli altri diritti 
amministrativi sono del socio (art 2352). Per il versamento dei decimi previsti: per il pegno il socio 
deve fornire al creditore almeno tre giorni prima i soldi per il versamento se no il creditore può 
vendere le azioni in nome del socio, per l’ usufruttuario è lui a dover corrispondere i decimi con il 
diritto alla restituzione al termine dell’ usufrutto stesso (art 2352). Nel caso di sequestro il voto è 
esercitato dal custode. 
80. Gli organi della società per azioni. A) L’ assemblea dei soci: deliberazioni ordinarie e 
straordinarie.- Organo fondamentale è l’ assemblea generale degli azionisti che è regolarmente 
costituita e può prendere valide decisioni se: a) tutti i soci sanno dell’ assemblea; b) conoscono i 
vari punti del giorno. Se l’ assemblea non si costituisce perché manca il minimo del capitale sociale 
previsto per legge essa può essere riconvocata(assemblea in seconda convocazione ) entro 30 giorni 
e che gli argomenti siano gli stessi. Se vi sono deliberazioni ordinarie come: 1) approvazione del 
bilancio, 2) nomina amministratori, 3) determinazione compenso amministratori e dei sindaci, 4) 
autorizzazione atti amministrativi, 5) approvazione regolamento lavori stessa assemblea, in tutti tali 
casi si avrà un’ assemblea ordinaria. Sono deliberazioni straordinarie e dunque si avranno 
assemblee straordinarie (art 2365): 1)modificazioni dello statuto sociale, 2) nomina liquidatori e 
determinazione dei poteri, 3) decisione di non procedere all’ emissione di titoli azionari, 4) 
concordato per l’ emissione della procedura dell’ amministrazione ordinaria. 
Quorum per l’ assemblea ordinaria è in prima convocazione, la metà del capitale, in seconda 
qualunque sia il capitale. Per quella straordinaria in prima convocazione più della metà del capitale, 
in seconda convocazione almeno due terzi del capitale presente in assemblea. Per le società che non 
hanno azioni diffuse tra il pubblico occorre più di un terzo per decidere determinate modifiche del 
contratto, e per le società non presenti sui mercati del capitale del rischio occorre solo un quinto. 
Ciò che è stabilito per le assemblee straordinarie si applicano anche a quelle speciali cioè a quelle 
costituite solo dai soci di ciascuna categoria interessata. 
81. Il procedimento assembleare.- Convocazione: a norma dell’ art 2363 l’ assemblea deve essere 
convocata almeno una volta all’ anno almeno 120 giorni prima della scadenza dell’ esercizio sociale 
con una dilatazione dei tempi fino a 180 giorni quando sono società tenute al bilancio consolidato o 
quando lo richiedono determinate esigenze. L’ assemblea deve essere convocata dall’ organo 
amministrativo quando ne è stata fatta domanda da un decimo dei soci, se non lo fa lo fanno gli 
organi di controllo se no il tribunale in presenza di determinati motivi. La comunicazione è fatta 
tramite avviso contenente ora, giorno e luogo dell’ adunanza e l’ ordine del giorno. L’ avviso deve
essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale e per le società le cui azioni non sono diffuse molto tra il 
pubblico la convocazione è spedita almeno 8 giorni prima. 
Costituzione: se non sono osservate tali forme l’ assemblea è irregolare, malgrado ciò è regolare se 
vi partecipano la quasi totalità dei soci e la maggioranza dei componenti degli organi di controllo. 
Intervento all’ assemblea: hanno diritto ad intervenire tutti i socie l’ intervento e la votazione 
possono essere ammessi dallo statuto anche per via telematica. 
Rappresentanza nell’ assemblea: I soci possono avere un rappresentante in assemblea tramite 
procura conferita per iscritto che nelle società che investono sul mercato del rischio la 
rappresentanza è stabilita solo per singole assemblee. 
Svolgimento assemblea e verbalizzazione: l’ assemblea è diretta tramite un presidente che si evince 
dall’ atto di costituzione o eletto dalla maggioranza dei presenti. Il presidente in primis deve 
accertare la legittimità e l’ identità degli intervenuti. E poi dirige l’ assemblea e computa i voti. Gli 
esiti devono evincersi da un verbale, che è sottoscritto dallo stesso presidente e dal segretario. Se l’ 
assemblea è straordinaria il verbale è redatto da un notaio. 
82. L’ invalidità delle deliberazioni assembleari.- La disciplina che regola la nullità e l’ 
annullabilità deve conciliare due esigenze particolari: a) quella per cui deve realizzare una tutela 
agli azionisti di minoranza e che tale tutela realizzi l’ invalidità della delibera e il suo risarcimento, 
B) e la possibilità di dare certezza alle decisioni assembleari. Con la nuova disciplina abbiamo: 
NULLITA’ . le deliberazioni assembleari sono nulle, quando:1) è mancata la convocazione dell’ 
assemblea, se invece l’ assemblea è convocata da un altro organo si ha solo irregolarità purchè l’ 
avviso abbia raggiunto i soci; 2) quando è mancata la redazione del verbale, ma non si ha ciò 
quando viene sottoscritto un documento da parte del presidente; 3) ha ad oggetto qualcosa d’ 
illecito. 
La delibera nulla può essere impugnata da chiunque entro tre anni a decorrere dall’ iscrizione di 
quella stessa nel registro delle delibere(art 2379). Per la nullità quand’ è possibile viene ammessa la 
sanatoria, tranne questa è nulla per un vizio di contenuto. La nullità può essere rilevata d’ ufficio. 
ANNULLABILITA’. Si ha in base all’ art 2377: 1) quando la costituzione dell’ assemblea è dipesa 
da persone non legittimate; 2) quando la maggioranza è stata raggiunta on voti marginali di soci in 
conflitto d’ interessi e la delibera può arrecare danno alla società; 3) maggioranza raggiunta per voti 
invalidi; 4 ) verbale incompleto ed inesatto tale da non poter verificare la sua irregolarità. L’ azione 
di annullamento spetta agli amministratori, al consiglio di sorveglianza e a quello sindacale, ai soci 
assenti, dissenzienti o astenuti che insieme posseggono il 5% delle azioni aventi diritto al voto. Chi 
non ha tali capitali può chiedere il risarcimento alla società. L’ esercizio dell’ azione di 
annullamento e di risarcimento del danno è soggetta ad un breve tempo d’ impugnazione della 
delibera di 3 mesi che decorre dalla sua iscrizione nel registro delle imprese. Tutte le impugnative 
devono essere decise in un unico processo e sono fatti comunque salvi i diritti acquistati in buona 
fede da terzi. Se le deliberazioni dell’ assemblea generale pregiudicano i diritti di una categoria di 
azionisti, questi provvedimenti devono essere approvati dall’ assemblea della categoria interessata. 
83. Il consiglio di amministrazione: nomina e attribuzione degli amministratori.- Viene 
disposto che la società per azioni sia gestita da uno o più amministratori, il consiglio di 
amministrazione, e che il controllo sia affidato al collegio sindacale, mentre il controllo finanziario 
sia nelle mani di un revisore. Nell’ atto costitutivo deve essere inserito il numero degli 
amministratori, almeno dei primi due o anche solo di uno se tale è (unico amministratore). 
1)NOMINA. Questa deve avvenire da parte dell’ assemblea e gli amministratori non per forza 
devono essere soci (art 2383). La durata massima dell’ incarico è di 3 anni e non sono ammessi a 
tale carica: gli inabilitati, gli incapaci, gli interdetti, i falliti e anche coloro che sono stati allontanati 
per un periodo dal lavoro. Perché si diventi amministratore oltre alla nomina vi deve essere l’ 
accettazione che deve essere realizzata entro 30 giorni con la richiesta d’ iscrizione nel registro 
delle imprese (art 2383).
2) ATTRIBUZIONI. Agli amministratori spetta il potere di gestione(potere di deliberare il 
compimento di tutti gli atti per la realizzazione dell’ oggetto sociale), e il potere di rappresentanza 
che può essere dato ad uno o a tutti gli amministratori, in tal caso bisogna specificare se essi 
opereranno congiuntamente(art 2383). A tutela dell’ affidamento dei terzi è predisposto che non 
sono opponibili a costoro le cause d’ invalidità della nomina degli amministratori, salvo che non si 
provi che essi ne erano a conoscenza e in secondo luogo non sono opponibili gli atti conseguiti 
utilizzando un potere di rappresentanza che vada oltre i limiti della procura tranne che non si 
dimostri che i terzi hanno agito con cognizione di causa. 
a)Operazioni con parti correlate. Nelle società che fanno ricorso al capitale del rischio gli 
amministratori devono attuare delle norme di correttezza, fissate dalla consob, nelle trattative con le 
parti correlate ossia coloro che possono avere interessi comuni alla stessa società. L’ osservanza di 
tali regole risulterà dall’ osservazione del bilancio. 
b)Deliberazioni consiliari. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente che enuncia l’ 
ordine del giorno(art 2381). Sono valide le deliberazioni realizzate con il voto favorevole della 
maggioranza assoluta e se è presente la maggioranza degli amministratori in aula. Le deliberazioni 
non conformi a legge o statuto sono annullabili e possono essere impugnate entro 90 giorni(art 
2388), sono annullabili le deliberazioni che cioinvolgono l’ interesse diretto di un soggetto(art 
2391). 
c) Amministrazione delegata. Il consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri ad un 
determinato comitato esecutivo composto da alcuni amministratori delegati (art 2381). Non si può 
delegare il potere di fare il bilancio, aumentare o diminuire il capitale, emettere azioni, redigere 
progetti di fusione o scissione. 
d)Amministratore unico. Qualora sia direttamente coinvolto un proprio interesse personale in una 
deliberazione egli deve dare espresso annuncio e poi l’ assemblee si pronuncerà sulla questione (art. 
2391). 
84. Responsabilità degli amministratori. - 3) RESPONSABILITA’. Gli amministratori sono 
obbligati a compiere l’ attività amministrativa della società con la diligenza richiesta per la natura 
dell’ incarico e dalle loro specifiche competenze (art 2392)se per difetto di diligenza abbiano 
arrecato anno alla società essi sono responsabili e l’ assemblea può deliberare di esercitare l’ azione 
sociale di responsabilità(art 2373) e tale azione può essere deliberata anche dal collegio o da una 
minoranza che detenga un quinto del capitale sociale. La società può rinunciare all’ azione purchè si 
approvi la rinunzia e la transazione (art 2393). Gli amministratori sono responsabili anche verso i 
creditori(a)per non aver salvaguardato l’ integrità del patrimonio,b) perché il patrimonio è 
insufficiente alla loro soddisfazione) ,che possono intraprendere l’ azione indipendentemente dalla 
società, e ciò vale anche verso i terzi e la minoranza sociale (Art 2395: azione individuale del socio 
e del terzo). 
85. Cessazione e sostituzione degli amministratori.- 4)ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI 
AMMINISTRAZIONE. Può avvenire per:a)revoca che può avvenire in qualsiasi momento e che se 
è operata senza giusta causa l’ amministratore ha diritto al risarcimento; b) rinunzia dell’ 
amministratore realizzata tramite la presentazione delle dimissioni scritte al consiglio e al 
presidente;c) scadenza del termine;d) decadenza per inabilitazione, interdizione, fallimento ecc..; e) 
morte. La cessazione deve essere iscritta entro 30 giorni nel registro delle imprese se no non è 
opponibile a terzi. 
5)SOSTITUZIONE. La sostituzione per cessazione del termine è realizzata solo quando il consiglio 
è ricostituito, mentre quella operante tramite dimissioni ha effetto solo dal momento in cui la 
maggioranza si è ricostituita, immediatamente se rimane in carica la maggioranza del consiglio. Per 
operare l’ integrazione abbiamo le seguenti regole:a) se vengono a mancare taluni amministratori e 
vi è la maggioranza del consiglio questi vengono sostituiti con il sistema della cooptazione, e poi 
questi saranno effettivamente confermati dall’ assemblea; b) se viene meno la maggioranza quelli
rimasti devono riunire l’ assemblea e realizzare l’elezione; c) se non rimane nessuno il collegio dei 
sindaci deve riunire l’ assemblea per l’ elezione. 
86. C)Il collegio dei sindaci.- Si compone di tre cinque sindaci effettivi e di due sindaci supplenti 
(art 2397). NOMINA. I sindaci sono nominati dall’ assemblea ordinaria ad eccezione dei primi due 
che sono nominati nell’ atto costitutivo. I sindaci possono essere soci o non esserlo e almeno un 
sindaco deve essere effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti all’ 
interno del registro istituito presso il ministero della giustizia. Non possono essere nominati sindaci 
coloro che sono stati nominati interdetti, inabilitati ecc o addirittura coloro che sono legati alla 
società da rapporti di natura patrimoniale (art 2399). Al momento della nomina devono essere resi 
noti alla assemblea gli incarichi dei sindaci(art 2400). COMPENSO. Per evitare delle influenze 
illecite dei soci il compenso dei sindaci è deciso al momento della nomina e no può mutare per altri 
3 anni (durata della carica). 
POTERI E DOVERI. Controllo sugli atti degli amministratori e per far ciò possono liberamente 
avvalersi di ausiliari, ma gli amministratori possono rifiutarsi di dare l’ accesso ad informazioni 
segrete a tali ausiliari. Per facilitare il lavoro dei sindaci ogni socio può realizzare la denuncia (art 
2408) e se la denuncia corrisponde ad un ventesimo del capitale il collegio deve indagare senza 
ritardo e se sono problemi gravi dovranno riunire d’ urgenza l’ assemblea. Le deliberazioni vengono 
prese a maggioranza assoluta e se ne redige un verbale e il collegio deve riunirsi ogni tre mesi(art 
2404). I sindaci devono esercitare i loro poteri con molta diligenza richiesta dalla natura dell’ 
incarico. Sono responsabili solidamente con gli amministratori se un esercizio è stato realizzato 
negativamente per mancanza del controllo (art 2407). 
CESSAZIONE DELL’ UFFICIO. Il rapporto tra sindaci e società cessa: a) per scadenza mandato; 
b) revoca deliberata dall’ assemblea; c) per morte; d) per decadenza dovuta a cause d’ ineleggibilità 
sopravvenuta, o per mancata partecipazione ingiustificata alle assemblee. 
SOSTITUZIONE DEI SINDACI. Ai sindaci cessati subentrano i supplenti in ordine d’età, alla 
presidenza va il più anziano e quello revisore contabile è sostituito da un altro scelto tra coloro che 
detengono la stessa qualifica. I sostituti restano in carica fino alla prima assemblea. Che procede ad 
una nuova nomina (art 2401) la nomina e la sostituzione devono essere iscritte all’ interno del 
registro delle imprese. 
87. Il controllo contabile.-È esercitato dai revisori contabili e per le società che investono sul 
mercato del capitale di rischio si devono avvalere di una società di revisione (art 2409-bis). L’ 
incarico dura tre esercizi e per il compenso deve essere deliberato dell’ assemblea ordinaria che vale 
per tre anni. Tra sindaci e revisori vi deve essere uno scambio di informazioni per l’ esplemento dei 
rispettivi compiti (ART 2409). 
88. I sistemi statutari di amministrazione e di controllo.- Abbiamo altre due tipologie di 
controllo e di amministrazione ossia: il sistema dualistico incentrato sulla presenza di un consiglio 
di gestione e di un consiglio di amministrazione(art 2409-octies), o il sistema monistico incentrato 
sulla presenza del solo consiglio di amministrazione soggetto al controllo del comitato all’ interno 
dello stesso consiglio (art 2409- sexiesdecies). 
Sistema dualistico. La differenza con il modello tradizionale, non è dovuta al consiglio di 
amministrazione che si rispecchia nel consiglio di gestione anche se chi prende le decisioni rispetto 
le scelte finanziarie predisposti dal consiglio di gestione è il consiglio di sorveglianza. 
Le principali differenze si ritrovano sul piano del controllo in quanto rispetto al sistema tradizionale 
al consiglio di sorveglianza spettano poteri differenti: a) nomina e revoca membri del consiglio di 
gestione, b) approvazione del bilancio d’ esercizio, c) esercitare l’ azione di responsabilità verso il 
consiglio di gestione, gli altri potere non divergono dal sistema tradizionale. Inoltre i membri 
possono anche essere non soci , sono nominati dall’ atto costitutivo e tre sono eletti dall’ assemblea 
ed uno deve essere il revisore dei conti (2364- bis/ duodecies). Per la sostituzione dei consiglieri
venuti a mancare durante l’ esercizio provvede il consiglio stesso. Il loro compenso è definito all’ 
atto di nomina e il consiglio deve riunirsi almeno ogni 90 giorni, e poi almeno una volta l’ anno per 
riferire all’ assemblea della sua attività di controllo. L’ assemblea deve deliberare sulla revoca e 
sulla responsabilità dei componenti del consiglio, e quando accade ciò quest’ ultimi non possono 
naturalmente votare. 
Sistema monistico. Rispetto al sistema tradizionale, assemblea e consiglio di amministrazione 
mantengono i rispettivi ruoli ed all’ interno dello stesso consiglio invece nasce un comitato per il 
controllo sulla gestione che ha le medesime attribuzioni del collegio sindacale (art 2409 
octiesdecies). Nel consiglio di amministrazione un decimo dei suoi componenti devono avere i 
requisiti di indipendenza prescritti per i sindaci dall’ art 2399. Del comitato di controllo possono 
entrare a farne parte gli amministratori indipendenti, che abbiano i requisiti di onorabilità e di 
professionalità stabiliti all’ interno dello statuto. Essi non possono essere ne amministratori, né 
membri del comitato esecutivo e non possono svolgere alcuna attività di gestione(art 2409 
octiesdecies). 
89. I patti parasociali.- Tali patti detti anche sindacati azionari sono degli accordi realizzati dagli 
azionisti con i quali si stabilisce preventivamente le modalità con cui concordare il voto da 
esprimere nelle assemblee sindacali (sindacati di voto). Si tratta anche di sindacati di consultazione 
ed i patti hanno in comune il fatto che essi sono definiti al di fuori dell’ assemblea, difatti talvolta 
tali patti sono stati visti come contrari al dettato del codice che definisce il voto come il risultato di 
un libero confronto di opinioni. Tali accordi permettono ai soci aderenti di realizzare il controllo 
sulla gestione della società concordando dei limiti al trasferimento delle azioni a terzi (sindacati di 
blocco). Con il D.lg 3/2006 si è stabilita la possibilità di realizzare tali patti di blocco per realizzare 
la stabilità della società. Tali patti hanno durata quinquennale e non sono rinnovabili, tuttavia 
qualora un socio abbia votato in maniera diversa rispetto al patto lo stesso voto è efficace verso i 
terzi e verso la società. Tali patti possono essere stipulati anche in forma orale (art 2341 bis) e 
devono essere dichiarati all’ inizio dell’ assemblea se ciò non avviene la delibera è nulla. 
90. La denuncia delle irregolarità degli amministratori all’ autorità giudiziaria. - I soci di 
minoranza che detengono almeno un decimo del capitale sociale possono richiedere l’ intervento 
dell’ autorità giudiziaria quando abbiano il fondato sospetto che siano state compiute gravi 
irregolarità da parte di un determinato organo o dagli amministratori (art 2409). Ciò spetta anche al 
collegio sindacale, al comitato per il controllo ecc.. 
Il tribunale dopo la denuncia deve determinare l’ ispezione che può essere fermata qualora l’ 
assemblea sostituisce gli amministratori con altri professionisti. Se le irregolarità sussistono il 
tribunale adotta delle misure cautelari, e nomina un amministratore giudiziario che guiderà la 
società e alla fine del suo incarico darà informazioni sul suo operato, riunirà l’assemblea per la 
nomina dei nuovi organi, o per proporre la liquidazione della società (art 2409). 
91. L’ acquisto delle proprie azioni.- Per tutelare il capitale sociale sono stati posti dal legislatore 
determinati vincoli: 1) divieto dell’ acquisto delle azioni proprie poiché ciò comporterebbe una 
diminuzione del capitale ed un venir meno delle garanzie per i creditori. Esistono però delle 
eccezioni: a) che l’ acquisto avvenga entro i limiti degli utili disponibili e delle riserve, b) che l’ 
acquisto sia autorizzato da parte dell’ assemblea che ne definisce anche le modalità,c) le azioni sono 
interamente liberate altrimenti per i decimi rimasti la società sarebbe creditrice di sé stessa (art 
2357). In nessun caso il valore nominale delle azioni può eccedere la decima parte del capitale (art 
2357). 
Se non ci sono tali presupposti la società dovrà ricorrere entro l’ anno alla vendita delle azioni 
ovvero, se ciò non accade si dovrà procedere al loro annullamento ed alla riduzione del capitale, che 
se non viene effettuata sarà disposta su richiesta del tribunale. Ciò vale anche quando la società 
procede all’ acquisto delle azioni per mezzo di altre società o un soggetto interposto.
2) Tali limitazioni non valgono: se l’ acquisto avviene a titolo gratuito, se l’ acquisto è una 
conseguenza di un’ altra operazione, ovvero quando si ha un’ esecuzione forzata su azioni di un 
debitore della società e il giudice le assegna alla società come soddisfazione del proprio credito. 
Vale anche qui il termine quantitativo del decimo del capitale in caso contrario l’ eccedenza deve 
essere venduta in tre anni. 3) Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate finchè 
restano in proprietà della società. Gli utili di tali azioni non restano alla società ma vengono 
distribuiti in proporzione agli altri azionisti, salvo che la società non sottoscriva le stesse azioni. 
Azioni riscattabili. Non costituiscono un particolare diritto o dovere ma possono appartenere a 
qualsiasi categoria. Esse sono di solito assegnate ai membri della società con i quali c’ era un 
rapporto sociale di servizio ormai concluso. 
92. Il divieto di sottoscrizione delle proprie azioni. Altre operazioni vietate.- Alle azioni è 
vietata la sottoscrizione delle azioni sia che avvenga in maniera diretta in nome della società, sia in 
maniera indiretta per conto di terzi. Qui la sottoscrizione non comporta l’ obbligo di alienazione ma 
vi è un duplice effetto a seconda che si parli di sottoscrizione diretta o indiretta. Per il primo caso, le 
azioni s’ intenderanno sottoscritte dai promotori o dai soci fondatori, nella seconda ipotesi, titolare 
sarà il terzo, che se non riuscirà a versare l’ intera somma, i conferimenti saranno realizzati dai soci 
fondatori. In entrambi o casi non è responsabile chi dimostra di essere estraneo alla vicenda (art 
2357- quater). 
5) E’ vietato inoltre alla società offrire prestiti o garanzie ad altrui soggetti per la sottoscrizione 
delle azioni (art 2358). Alle società è pure vietato accettare in pegno delle azioni proprie, neppure 
per tramite di persona interposta. Tali divieti non operano se si tratta di operazioni atte a far 
realizzare l’ acquisto delle azioni a dei dipendenti, in tali casi le somme, non devono incidere sul 
capitale ma solo sulla parte di utili e dunque, sulla parte del patrimonio disponibile della società (art 
2358). 
93. Il divieto di sottoscrizione reciproca delle azioni.- Il divieto della sottoscrizione reciproca 
opera qualora la società A ne costituisce un’ altra B, sottoscrivendo un capitale di 1 milione di euro 
e delibera l’ aumento del proprio capitale per un importo di un milione di euro, facendone 
sottoscrivere per lo stesso importo le azioni della società B così tale milione della società A sarebbe 
computato 2 volte pur non essendoci alcun mutamento, e ciò metterebbe in pericolo la fiducia dei 
creditori. Per limitare ciò è stata realizzata la sottoscrizione reciproca di azioni anche per mezzo di 
persona interposta(art 2360). È possibile che si abbiano partecipazioni incrociate delle società in 
corrispondenza al capitale già sottoscritto da reciproci azionisti. 
94. Le partecipazioni in altre società: società finanziarie e società d’ investimento.- Fatti salvi i 
divieti delle azioni reciproche, quelli posti dall’ art 236 che determina il divieto delle partecipazioni 
in altre società quando queste alterino l’ oggetto della società, e il divieto dell’ art 5 d. L.n° 1148/ 
1941 che vieta di possedere delle azioni che hanno un valore superiore al capitale sociale, detto 
questo esistono gruppi di società dette holdings che, svolgono come attività principale l’ assunzione 
di partecipazioni in altre società allo scopo di dirigerne la gestione. Si parlerà di holdings pura, se 
assunzione ed amministrazione sono gli unici scopi della società, e holding mista se svolge anche 
attività di produzione. Esistono anche delle società d’ investimento il quale unico scopo è appunto 
quello di investire i propri capitali per poi trarre il guadagno dai dividendi. 
95. Società collegate e società controllate. Acquisto e sottoscrizione di partecipazioni delle 
società controllate.- L’ art 2359 stabilisce una differenzazione tra le società controllate che si 
hanno qualora la società A sia sottoposta al controllo ella società B poiché quest’ ultima detiene 
della maggioranza richiesta per le delibere assembleari (controllo di diritto), quando le società sono 
sottoposte all’ influenza dominante di un’altra in virtù di azioni o quote possedute o di vincoli 
contrattuali con essa(es. unica cliente: Controllo di fatto), controllo effettuato da B su A per mezzo
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  • 1. Capitolo secondo: l’ azienda, i segni distintivi- i beni immateriali 21. Il concetto d’ azienda. L’ avviamento .-per esercitare l’ impresa occorre avere a disposizione un complesso di beni e servizi ossia l’ azienda. Il codice non vede i due termini come sinonimi difatti su un piano soggettivo si ha il concetto d’ impresa come attività dell’ imprenditore (art 2082), mentre su un piano oggettivo abbiamo l’ azienda come insieme di beni(art 2555 non menziona i servizi) per l’ esercizio di quella attività. Per realizzar l’ attività produttiva non vi sono solo elementi eterogenei come beni e servizi ma vi sono differenzazioni anche tra i beni stessi che possono essere materiali immateriali, fungibili, infungibili ecc. ugualmente vari possono essere i diritti in forza dei quali l’ imprenditore gode degli elementi dell’ azienda(diritti aziendali) per esempio la proprietà dei macchinari. Non bisogna pensare che l’ attività d’ azienda preceda quella d’ impresa , né che per iniziare l’impresa sia essenziale prima il collocamento di beni e servizi presso i consumatori. Anche i rapporti con i consumatori incidono sulla composizione dell’azienda. Clientela e avviamento: scopi finali dell’ impresa sono essenzialmente due ossia assumere una certa posizione sul mercato ed ottenere un buon profitto e per avere ciò occorre raggiungere determinati livelli di produzione e dunque di domanda dei consumatori. Ma all’ azienda oltre che la clientela bisogna l’ avviamento. Per comprendere tale concetto occorre tener presente che il guadagno di un’ impresa è dato dalla differenza positiva tra costi e guadagni. L’ imprenditore ha di solito convenienza ad investire la maggior parte del suo patrimonio e dunque dal guadagno lordo occorrerebbe dedurre il compenso spettante all’ imprend itore sul capitale investito se fosse altrui per ottenere il profitto. L’ avviamento è la capacità dell’ solitamente viene compiuta una previsione del profitto futuro dalla quale dipende il valore dell’ azienda e se si ricava un valore superiore a quello d’ investimento si avrà l’avviamento. La clientela presuppone un’ azienda già usata nell’ esercizio dell’ impresa e per meglio comprendere i rapporti tra azienda, clientela ed impresa occorre aggiungere:a) che la disciplina dettata per l’ azienda presuppone un complesso dotato non solo di funzionalità della produzione ma anche di clientela e avviamento; b) che clientela e avviamento si riferiscono ad una realtà più complessa, risultante dall’unione dell’ imprenditore e dell’ azienda nell’esercizio dell’ impresa. Si può ipotizzare quanta parte d’impresa sia attratta dalla qualità di taluni elementi dell’ impresa(avviamento o clientela oggettivi) e quanti dalla capacità e dai rapporti personali dell’ imprenditore (avviamento o clientela soggettivi), quest’ ultima potrà continuare ad essere attratta dalla sola azienda qualora l’ imprenditore non continui l’ impresa. 22. Il problema della conservazione dell’ azienda e della sua circolazione.- La disciplina dell’ azienda mira a favorire la conservazione dell’ unità economica poiché l’ interesse alla permanenza dell’ azienda è cresciuto con la formazione di un’ economia a capitalismo avanzato ove la loro chiusura causerebbe la perdita di posti di lavoro e capitali. L’ interesse alla conservazione dell’ azienda può essere difeso ostacolandone la dissoluzione da parte di coloro che per legge ne avrebbero il potere come i creditori, sia favorendo la circolazione dell’ azienda come complesso unitario. Per il primo caso per ostacolare l’ azione dei creditori è stato dato un particolare valore significativo ad insolvenza solo se riferita al capitale fisso (piano giuridico), ovvero favorendo con l’ amministrazione straordinaria la continuazione dell’ esercizio(piano normativo). Sono state introdotte norme a tutela dell’ avviamento commerciale per a) facilitare all’ imprenditore la conservazione dell’ immobile con il diritto di prelazione nel caso in cui il locatore intenda vendere l’ immobile o lo voglia dare in locazione a terzi; b) assicurare al locatore in caso di perdita dell’ immobile un indennizzo a carico del locatore che non sarà dovuto nel caso in cui si tratta d’ imprese che non hanno rapporti diretti con il pubblico (sent. Corte cost n. 36/1990). 23. La disciplina della circolazione dell’ azienda: forma e prova dei negozi relativi.- Per facilitare la circolazione dell’ azienda come sistema unitario servirebbe considerarla quale bene indivisibile quando dotata di avviamento ossia quando il suo valore in base all’ avviamento supera
  • 2. quello d’ investimento. Sul piano legislativo si considera che tale visione unitaria si sarebbe potuta tradurre mediante l’ utilizzo di contratti di trasferimento della titolarità dell’ azienda e di costituzione dei diritti di godimento aziendali richiedendo una forma scritta a pena di nullità. Il codice invece stabilisce solamente che essi debbano essere provati in giudizio per iscritto. Inoltre esistono diversi sistemi di circolazione a seconda che si parli di conflit ti tra diversi acquirenti di una stessa azienda tra acquirente azienda e acquirente dei singoli diritti aziendali e tra acquirente e creditori dell’ alienante: con l’ art 2556 si è previsto che per le aziende commerciali vi sia l’iscrizione del contratto nel registro delle imprese nel quale è iscritto l’imprenditore alienante e deve essere richiesta entro 30 giorni dal notaio che ha redatto il contratto di trasferimento dell’ azienda in forma autentica . 24. Altre regole relative alla circolazione dell’ azienda.- Si è concluso col dire che per il trasferimento dei diritti reali su cosa immobile vengono trasferiti mediante l’ utilizzo di iscrizioni sul registro delle imprese, mentre per gli altri diritti tali sono le prescrizioni statali: 1) per il trasferimento dei rapporti contrattuali in corso di esecuzione l’ art 2558 dispone che l’ acquirente dell’ azienda subentra nei contratti eseguiti nella stessa posizione dell’ alienante ad es. quello per la fornitura dell’ energia elettrica. Tale successione avviene senza il bisogno di avvertire la controparte che qualora non accetti ha il diritto di recedere entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento. Per la sublocazione e la cessione del contratto di locazione relativa all’ immobile in cui era esercitata l’ impresa alienante l’ art 36 L. 1978/392 ammette che entrambe possono essere realizzate anche senza il consenso del locatore. Il locatore potrà opporsi per gravi motivi entro 30 giorni dalla notizia, se il cessionario non adempie ai propri obblighi può pretendere l’ adempimento dal concedente. 2) Per i crediti che l’ alienante aveva acquistato con l’ esercizio dell’ impresa l’ art 2559 stabilisce che il trasferimento all’ acquirente degli stessi ha effetto a partire dal momento in cui avviene l’ iscrizione del contratto nei registri dell’ impresa. 3) Per i debiti anche se trasferiti all’ acquirente continua a rispondere l’ alienante a meno che i creditori non abbiano consentito il trasferimento con l’ azienda e ciò in applicazione del principio generale per cui non è ammesso il trasferimento del debito senza il consenso del creditore (art 1273). 4) Per il trasferimento della clientela centrale importanza hanno le norme sul divieto di concorrenza(art 2557) che si sostanzia nel divieto per l’ imprenditore di una durata di 5 anni dall’ alienazione dell’ azienda di avviarne una nuova che possa sviare la clientela ma se non sussistono pericoli nel contratto può anche sciogliersi tale divieto.5) Per i diritti di godimento sull’ azienda(usufrutto o affitto art 2561 e 2562) le norme si sostanziano nel non poter cambiare nome all’ azienda per mantenere e aumentare la clientela. Gli obblighi del titolare del diritto di godimento sono funzionali a quello di gestire l’ azienda e si sostanziano: potere di trasformare le materie prime e vendere i prodotti, sostituire i macchinari, obbligo di rinnovare le normali dotazioni di scorte, e di comprendere nell’ azienda il cumolo di prodotti e materie prime. 6) La disciplina sulla circolazione dell’ azienda coinvolge in particolare il patto di famiglia con il quale l’ imprenditore in vita divide e trasferisce il complesso dei beni aziendali a chi è più adatto a seguire la sua attività imprenditoriale. Alla stipulazione del contratto istitutivo del patto di famiglia devono presenziare tutti coloro ai quali la legge riserva una quota di eredità. 25. I segni distintivi: ditta, marchio, insegna.- I nomi a dominio aziendale.- Per il raggiungimento del profitto l’ imprenditore deve mantenere e conquistare sempre più i clienti, e per favorire ciò l’ imprenditore ha interesse a che i suoi prodotti possano essere distinti da quelli delle altre imprese, e lo fa adottando dei segni distintivi: la ditta, per l’ impresa, l’ insegna per gli stabilimenti, i marchi per i prodotti e i servizi, e da qualche tempo i no mi a dominio aziendale ossia siti internet formati da una parte comune http/ www., una parte specifica per ogni azienda, ed un’ altra comune a seconda della espansione . it .net . com. Tale disciplina dei segni distintivi aiuta il consumatore a riconoscere meglio i prodotti di una determinata azienda. I diritti di proprietà industriale. Questi sono le invenzioni industriali che
  • 3. possono essere costituiti mediante brevettazione presso enti speciali, registrazioni o con diverse modalità previste per legge. 26. La ditta. – E’ il nome commerciale dell’ imprenditore e designa una realtà economica complessa formata dall’ azienda e dall’ imprend itore . Se l’ imprenditore inizia l’ impresa formando l’ azienda deve costituire anche la ditta che deve essere composta in una parte dal nome dell’ imprenditore(principio della verità) e da una parte con una parola anche inventata o di lingua straniera (principio della libertà). Attraverso la parte libera della ditta si può attirare meglio l’ attenzione della clientela. Perché la ditta sia differente rispetto alle altre essa deve essere diversa dalle altre utilizzate da altri imprenditori (principio della novità) art 2564 che si concilia con il principio della verità accettando la somiglianza tra due ditte ma in caso di ditte uguali la seconda viene annullata. L’ imprenditore acquista il diritto alla ditta mediante l’ uso della stesa (art 2564 ditta originaria), ma la ditta viene acquistata anche per trasferimento (art 2565 ditta derivata) in questo caso la ditta è sempre la stessa poiché l’ unica cosa che cambia è l’ imprenditore e in tal modo si favorisce anche l’ avviamento. Poichè l’ acquirente utiliz za la ditta del precedente imprenditore senza cambiare il nominativo si conclude che il principio di verità vale solo per la ditta originaria. Nel trasferimento dell’ azienda per atto inter vivos perché questa comprenda anche la ditta deve essere espressamente chiarito, mentre per atto mortis causa la ditta si trasmette al successore automaticamente, salvo diversamente disposto. 27. Il marchio funzione del segno.- il marchio svolge la funzione di riunire in un’ unica serie una molteplicità di prodotti e servizi e all’ unificazione formale avuta col marchio se ne aggiunge una sostanziale consistente nell’ unità delle qualità della serie. A tal proposito possono distinguersi due differenti direttive: una prima per cui si avrà una corrispondenza tra marchio e qualità, qui il marchio svolge in primis una funzione di tutela dei consumatori e poi una concorrenziale poiché distingue i prodotti. In una seconda direttiva di capitalismo avanzato il marchio garantisce in primis la provenienza del prodotto da quella determinata azienda e solo indirettamente denota le qualità di quel prodotto. L’ esigenza della differenzazione nasce dalla esigenza dell’ instaurazione di un rapporto di clientela che si è evoluto partendo dei marchi di commercio che dimostravano la prevalenza economica dei commercianti all’ ingrosso, dei marchi di fabbrica con l’ aumento delle industrie, e dei archi di servizio con l’aumento del settore terziario. Il marchio offre alle grandi imprese la possibilità anche di poter differenziare i differenti tipi di prodotto ad es con i profumi, adottando due differenti ipotesi una che collega i prodotti tra loro unendo ad un marchio generale uno speciale per ogni singolo prodotto e poi un’ altra ipotesi per cui non s’ intende collegare i prodotti e si utilizza solo il marchio speciale. Si può concludere che il marchio tende a svolgere in realtà due differenti funzioni una distintiva e l’ altra attrattiva, ciò accade con i marchi di rinomanza o marchi celebri. La funzione distintiva del marchio è tutelata dall’ art 20 c1 lettera a e b(d.lg. n. 30/2005 codice della proprietà industriale c.p.i.). che attribuisce al titolare del marchio il diritto di vietare a terzi l’ utilizzo di segni identici. La funzione attrattiva è tutelata dallo stesso art 20 c1 lett c che da al titolare del marchio di rinomanza se l’ estensione ad altri prodotti dell’ uso del segno gli arreca pregiudizio. Gli effetti distintivi e attrattivi possono essere accentuati della pubblicità. 28. Contenuti e requisiti del marchio.- L’art 7 c.p.i. definisce quali debbano essere i contenuti del marchio ossia qualsiasi lettera, disegno forma ecc.. che anche se esistente precedentemente serva ad individuare la provenienza di un determinato prodotto da un’ impresa. L’ art 8 stabilisce la possibilità di utilizzare come marchio il volto di una persona famosa o anche del titolare della ditta, l’ importante è l’ assenso della persona all’ utilizzo del volto o dopo la sua morte da parte del coniuge o dei parenti stessi. Stessa cosa accade per il nome di una persona nota. I requisiti del marchio possono essere:
  • 4. 1) Requisito della liceità(art 14) ossia le parole o i segni utilizzati come marchi non possono essere contrari all’ ordinamento o al buon costume; 2) Requisito della originalità(art 13) fondamentale è che il marchio abbia una capacità distintiva . anche le parole o le figure generiche possono essere utilizzate, in quanto opportunamente modificate, ma utilizzando nomi comuni essi vengono definiti marchi deboli al contrario di quelli forti che si distinguono per la loro originalità in ogni parte. 3) Requisito della novità (art 12) il marchio usato non deve essere identico ad u n altro marchio già utilizzato da un’ altra ditta. Riepilogando i rapporti tra marchio e ditta sono così regolati: a) un’ impresa non può adottare come ditta un segno già adottato da altri come marchio nello stesso settore; b) non si può adottare come marchio un segno già adottato come ditta da un’ azienda affine; c) non si può adottare come marchio un nome notorio senza assenso;4) chi adotta come marchio un nome comune non può vietare al possessore del nome di dare il proprio alla proprio ditta;5) se si violano tali principi marchio o ditta successivi sono nulli. 29. Le vicende del diritto al marchio: acquisto, trasferimento,estinzione.- Acquisto del marchio. Il diritto all’ utilizzazione del marchio può avvenire in due modi: per uso, o per registrazione presso l’ ufficio italiano dei brevetti e dei marchi. Il primo modo si realizza qualora esso sia stato reso noto ad una parte del territorio dello stato così il diritto è valido a livello locale; mentre, nel secondo caso, il marchio essendo stato registrato ha una validità in tutto il territorio e non solo in una piccola parte, e dunque può essere utilizzato un marchio simile a quello noto nel piccolo territorio per uso ma nuovo per il resto d’ Italia. I principali vantaggi derivanti dal marchio acquisito per registrazione sono principalmente: a) certezza della prova dell’ atto costitutivo e della data, b) impossibilità che il marchio ritenuto nullo possa diventare valido per convalidazione, ma per un marchio successivamente registrato non può essere fatta valere la sua nullità se è stato utilizzato in buona fede pubblicamente per 5 anni, c) acquisto del diritto sul territorio dello stato, d) possibilità di poter utilizzare insieme al proprio marchio altri marchi simili(marchi di protezione) creando una vasta rete di protezione intorno al marchio utilizzato, e)solo per i marchi utilizzati è previsto il reato di contraffazione,f) solo la registrazione fa acquisire il diritto di priorità ossia quel diritto per cui, in adesione dell’ Italia alla convenzione di Parigi , il marchio acquista una valenza internazionale con la registrazione presso l’ OMPI(Organizzazione Mondiale Della Proprietà Intellettuale) con sede a Ginevra., g) con il regolamento Ce n 40/94 è stata ammessa la registrazione del marchio comunitario presso l’ ufficio per l’ armonizzazione del mercato interno (UAMI). Trasferimento del marchio. L’ art 23 c.p.i. stabilisce che il marchio può essere trasferito per una parte o per la totalità dei servizi al quale è abbinato ad esempio questo può avvenire anche solo tramite il trasferimento della conoscenza delle tecniche di produzione (know-how) . In tale stesso articolo sono regolati i contratti di licenza, già conosciuti nella pratica contrattuale : nel caso della licenza esclusiva il titolare del marchio ne trasferisce temporaneamente , per non perdere l’ avviamento della licenza, l’ uso ad un terzo (licenziario), qui il licenziario deve essere messo in una condizione tale da realizzare una produzione uguale al licenziante (art 2573 cod civ). Nel caso di licenza non esclusiva si realizza il fenomeno del couso del marchio ove il soggetto vuole solamente ampliare la sfera di incidenza del suo segno. Estinzione del marchio. Cause di decadenza del marchio possono essere: a) mancata utilizzazione del marchio per una durata oltre i 5 anni. Ciò non può essere fatto valere qualora tra la scadenza del quinquennio e la proposizione della domanda sia ripreso l’effettivo uso del marchio almeno tre mesi prima della proposizione della domanda.(art 24 c.p.i.), b)se il contenuto del marchio diviene contrario all’ordinamento e al buon costume il pm ha il diritto di richiedere la decadenza del marchio (art 26), c) il marchio viene meno per la sua volgarizzazione ossia quando ha perduto la sua capacità distintiva anche a causa dell’ acquiescenza del titolare, d) per il venir meno del requisito della novità e venga registrato come
  • 5. marchio simile a diversi prodotti, e) il diritto al marchio per registrazione ha poi una durata di 10 anni (art 15 cpi) ma può anche essere richiesto il rinnovo per una stesso periodo . 30. L’ insegna .-Può essere di tre diversi tipi: nominativa( costituita solo da parole), emblematica (costituita solo da parole o da numeri) o mista (costituita sa da segni che da parole). Essa deve comunque avere il carattere della novità e differenziare lo stabilimento, inoltre, le parole che costituiscono la ditta possono essere riprodotte anche nell’ insegna, nel marchio e nel nome a dominio aziendale e cos il contenuto dei segni distintivi viene a coesistere. 31. La tutela giudiziari dei segni distintivi.- A tutti i segni distintivi si applica una particolare tutela (art 117 cpi) l’ azione per difendere i propri diritto può essere intrapresa anche se non è presente dolo o colpa. Il titolare della ditta o dell’ insegna che l’ ha utilizzata per primo può pretendere che nessun altro imprenditore ne utilizzi una uguale e chi l’ ha fatto dovrà differenziare la propria ditta. Il titolare del marchio può pretendere che nessun altro lo utilizzi (art 2572) e può agire contro chiunque adotti un marchio uguale o simile per prodotti dello stesso genere ossia per quelli che tra loro si ritrovino in una posizione concorrenziale. Chi è titolare di un marchio di rinomanza può impedire che un terzo ossa apporlo su ogni altro prodotto non solo se reca un pregiudizio ma anche se arreca un indebito vantaggio a terzi. Si può disporre inoltre la distruzione dei marchi contraffatti e la pubblicazione della sentenza su vari giornali(art 126 cpi), l’ ammontare del danno è definito dal giudice, e tale disciplina è integrata da quella penale e da quella dettata per la repressione della concorrenza sleale. 32. I beni immateriali. A) Le opere d’ ingegno.- Sono beni immateriali e opere di ingegno e le invenzioni industriali e mentre quest’ ultime appartengono alla categoria della proprietà industriale, le prime appartengono alla proprietà intellettuale, ma entrambe possono essere considerate opere immateriali. Le opere d’ ingegno sono disciplinate dalla l. sul diritto d’ autore n. 633/41 la quale ha per oggetto : idee scientifiche, letterarie, musicali, figurative, architettoniche, teatrali e cinematografiche, purchè siano dotate di originalità espressiva e se sono dotate di creatività e non sono solo semplici riproduzioni sono considerate opere d’ ingegno anche le fotografie. L’ opera e l’ idea sono beni immateriali, mentre il libro è qualcosa di materiale, non bisogna confondere il proprietario del libro (bene materiale), con quello dell’ idea (bene immateriale) ed è proprio quest’ ultimo ad essere tutelato dal diritto d’ autore è che ne è possessore a titolo originario di tale diritto. Il diritto d’ autore ha un contenuto: patrimoniale riguardo al fatto che egli è proprietario dell’ opera che ha creato e solo lui può concedere la concessione del godimento dell’ idea(art 2581). Così gli autori realizzano con gli editori dei contratti di edizione, e se il diritto non è stato trasferito, l’ autore può richiedere l’ azione inibitoria. Il diritto di proprietà sulle opere dell’ ingegno dura per tutta la vita dell’ autore e per altri 7° anni dopo la morte(art 25, 32- bis lda). Per le opere cinematografiche il termine decorre dalla morte della ultimo sopravvissuto tra il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura e della musica. Sul piano morale, con l’ idea l’ autore acquista una certa fama e il diritto di paternità dell’ idea che è intrasferibile (art 20 lda), ed in forza di tale diritto l’ autore può decidere se pubblicare l’ idea o meno e può fare valere la sua azione contro il plagio. Innovazioni normative successive modifiche hanno ricompreso all’ interno della l. diritto d’ autore anche quelle opere d’ ingegno come:a) software, banche dati, disegni industriali che presenti no carattere artistico. 33. B) Le invenzioni industriali:a) le convenzioni internazionali.- Le invenzioni internazionali sono costituiti dalla scoperta di materiali nuovi o di processi nuovi per riscoprire beni già conosciuti. Il legislatore disciplina anche opere nuove tra le altre ricordiamo i modelli industriali distinti in modelli di utilità (conferiscono ad invenzioni già conosciute un ì’efficacia
  • 6. particolare), disegni e modelli che ad opera dei designers consistono in modelle che danno ai prodotti con una combinazione di linee e colori un carattere individuale. Il proprietario dell’ invenzione per tutelarla deve brevettarla. La materia è regolata dall cpi che si adegua alla convenzione costitutiva dell’ unione di Parigi, dall’ accordo di cooperazione internazionale realizzato a Washington nel 70(P.C.T.), dall’ accordo Trip, dell’ aprile del 95 e da due convenzione sui brevetti europei e comunitari. Si hanno: brevetti nazionali la cui adesione attribuisce al titolare la possibilità di richiedere entro l’anno il brevetto all’ unione di parigi; brevetti europei che ha effetto entro gli stati europei come se fosse un brevetto nazionale; comunitario rilasciato e valido per l’insieme di tutti gli stati della comunità europea: questi ultimi due sono detti regionali per differenziarsi dal brevetto internazionale che in attuazione del pct vengono concessi dopo aver depositato una domanda internazionale depositata presso l’ agenzia della proprietà industriale un esemplare della quale viene trasmesso all’ OMPI. La materia in merito ai modelli e ai disegni industriali viene sottoposta ad un accordo dell’ Aja , per cui anche questi possono formare oggetto di un deposito internazionale con effetti giuridici anche in Italia. 34. I brevetti nazionali.- Per avere il diritto d ottenere il brevetto occorre che l’ idea sia nuova ossia sconosciuta allo stato della tecnica(non ancora resa di pubblico dominio) si parla di novità estrinseca; occorre che l’ idea sia dotata di creatività (novità intrinseca), che l’ idea sia atta ad avere un’ applicazione industriale (carattere dell’ industrialità), che l’ oggetto prodotto non sia contrario all’ ordinamento (liceità). Possono costituire oggetto di brevetto i metodi di medicamento ma non quelli di diagnosi su un corpo animale o umano (art 45 c.p.i). Il titolare del brevetto è anche l’ unico utilizzatore economico (art 66 cpi), e se l’ oggetto dell’ invenzione è un prodotto il titolare può vietare a terzi di produrlo ma non può bloccare la sua attuazione qualora essa sia di utilità alla nazione (art 69), e per l’ attuazione dell’ invenzione può trasferire il diritto a terzi (contratto di licenza). In caso di mancata attuazione, il ministero dello sviluppo economico può concedere una licenza obbligatoria ad ogni interessato che faccia richiesta . la disciplina delle invenzioni industriali si applica anche alle nuove varietà vegetali purchè presentino i caratteri della omogeneità(caratteri uniformi fra le nuove specie) , stabilità di tali caratteri, e distinzione da ogni altra specie. Sono anche brevettabili i modelli di utilità ma non i modelli e i disegni il cui diritto esclusivo deriva dalla brevettazione presso l’ ufficio brevetti e archi. Anche il diritto alla riproduzione di topografie di prodotti a semiconduttori deriva dalla loro registrazione. Tali proprietà sulle invenzioni durano 20 anni , mentre quella di modelli e semiconduttori dura 10 anni, quella dei disegni e dei modelli 5 rinnovabili ogni quinquennio per 25 anni. I diversi termini iniziano a decorrere dalla data di presentazione della domanda del brevetto o della registrazione. È invece intrasfer ibile e non ha durata il diritto morale dell’ inventore alla paternità della scoperta. 35. Le informazioni segrete.- Di solito l’ inventore vuole ottenere il brevetto per rendere conoscibile a tutti la propria invenzione , ma il limite di tempo di protezione che lo stato li concede è piuttosto ridotto , e molto spesso si preferisce mantenere segrete le informazioni in maniera da poter trattenere per sé l’ invenzione per un periodo di tempo più lungo da quello offerto dallo stato, ma con l’ inconveniente che se qualcuno lo scopre il reale inventore non la possa più brevettare. Anche per il segreto vi è una tutela da parte dello stato che sanziona coloro che, non essendone i titolari, rivelano informazioni aziendali riservate(art 99 cpi). È dubbio se il diritto alla segretezza delle informazioni aziendali abbia una tutela reale (rivendicazione), o solo una obbligatoria (risarcimento), è sicuro che esso sia tutelato dalla disciplina sulla concorrenza sleale. CAPITOLO TERZO:La disciplina della concorrenza
  • 7. 36. Il principio della concorrenza e la sua storia.- Possiamo adesso considerare una visione dell’ impresa a livello globale con una intersezione tra la collettività che realizza la domanda di beni e servizi, le imprese che realizzano l’ offerta, il luogo dove domanda ed offerta s’ incontrano ossia il mercato. Sarebbe opportuno considerare il rapporto tra mercato e produzione come un rapporto dinamico e quindi parlare di mercato dinamico. Tale modello si afferma al nascere della teoria liberale che riconosce il dinamismo dell’ assetto sociale, difatti il processo economico è frutto di una gara tra imprese e giudici della gara sono i consumatori. Il mercato dinamico è quindi un mercato concorrenziale che presenta :a) libertà dei fattori produttivi, b) libertà d’ iniziativa economica, c) potere di gestire l’ impresa di chi gestisce i capitali realizzando la successione rischio-potere-profitto-reinvestimento del profitto accumulato,d) libera concorrenza ed ostracismo degli strumenti che legano la clientela all’ impresa, e) consumatore /giudice; f) diversificazione sociale in base alla partecipazione al progresso; g) pluralità d’ imprese ed assenza di imprese giganti; h) Stato che deve rimuovere gli ostacoli alla libera concorrenza come ad esempio cartelli e consorzi;i) momento finale dato dal mercato che con il giudizio dei consumatori decide la quantità e la qualità dei beni. Tuttavia le imprese sono sempre più portate a frenare la concorrenza più che a realizzarla, ed inoltre, nella realtà un’ economia di mercato perfetta ha sempre esitato a realizzarsi con un passaggio da un capitalismo concorrenziale ad uno oligopolistico poiché libertà ed uguaglianza sono valori di difficile realizzazione, e poiché la concorrenza tende a premiare sempre le imprese più abili e realizzare una concentrazione. Il mercato oligopolistico presenta le seguenti caratteristiche:1) difficoltà ad entrare poiché si devono detenere ampi capitali; 2) difficoltà ad essere espulsi in quanto le imprese forti creano interessi così alti da avere una rappresentazione come interesse generale; 3) ricorso a mezzi concorrenziali(ipertrofia di pubblicità); 4) rarefazione al ricorso alle armi concorrenziali che realizzano l’ interesse del consumatore(abbassamento prezzi); 5) politica concorrenziale tale che aumenti la domanda senza la corresponsione dell’aumento della soddisfazione dei consumatori; 6) alterazione rapporto rischio- potere. I compiti dell’odierno legislatore sono quelli di eliminare le intese anticoncorrenziali(ossia poche imprese quasi monopolizzano il mercato), gli abusi di posizione dominante di tali imprese, e le concentrazioni industriali, tali sono gli scopi che si prefigge anche la disciplina anti- monopolistica. 37. Il principio di concorrenza nella normativa.- I dati normativi attraverso i quali viene disciplinata la libera concorrenza sono divisi in : quelli che tutelano la libera concorrenza;quelli che ostacolano il realizzarsi i intese anti-concorrenziali e quelle anti-monopolistiche. L’ art 2595 determina che la concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere l’ interesse dell’ economia generale,l’ art 41 della cost stabilisce che la concorrenza non deve svolgersi in contrasto con l’ utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Sempre nella costituzione l’ art 43 stabilisce che è possibile la creazione di monopoli i quali imprenditori di solito sono lo Stato o altri soggetti privati che hanno avuto una concessione esclusiva della pubblica amministrazione. In tali casi il codice all’ art 2597 impone l’ obbligo della parità di trattamento di tutti i clienti. Esistono poi i limiti di concorrenza posti ad esempio a carico del lavoratore subordinato rispetto al datore di lavoro(art 2105), o ad esempio, dell’ imprenditore alienante che per 5 anni al fine di non sviare la clientela deve evitare di svolgere di nuovo la stessa attività. 38. La disciplina della concorrenza sleale.- Tale disciplina può essere interpretata secondo due diverse filosofie: la prima quella filosofia anticoncorrenziale solidaristica, che vede la disciplina come uno ostacolo alla libera concorrenza, garantendo la posizione radicata dagli imprenditori, si può difatti irrigidire il mercato ravvisando nei dipendenti in comportamento sleale ; ovvero dichiarando illegittima l’ imitazione poiché realizza confusione tra differenti prodotti, si ritiene altresì garantista a pubblicità comparativa. Altro orientamento è quello filo concorrenziale che mette in luce la forza promotrice della concorrenza della normativa. Si ritiene illecita la pubblicità menzognera , le forme aggressive di pubblicità, e si ritiene lecita la pubblicità comparativa qualora riporti dati reali. Dinanzi ad atti di concorrenza sleale ogni imprenditore potrà adire un’ azione
  • 8. giudiziaria. All’ art 2598 il codice vieta: 1) atti di confusione (imitazione); 2) atti di denigrazione; 3) atti di vanteria (appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente); 4) qualsiasi atto contrario alla correttezza professionale. Inoltre viene vietato ogni atto che comporta l’ acquisizione di informazioni relative all’ azienda di terzi. Si può concludere che sono state vietate le pratiche commerciali scorrette e quelle ingannevoli, è stata ammessa la pubblicità comparativa lecita ossia veritiera e non denigratoria. Accanto all’ azione giudiziaria si attiva quella in sede amministrativa dell’ autorità garante della concorrenza ossia l’autorità anti-trust. Con la sentenza si inibiscono tutti gli atti che hanno realizzato la concorrenza sleale e se sono stati compiuti con dolo e colpa si autorizza il risarcimento del danno e può essere ordinata la pubblicazione della sentenza(art 2600). 39. Limiti convenzionali alla concorrenza. I cartelli.- all’ interno della nostra disciplina esistono delle zone d’ombra ossia quelle norme che vanno a limitare la concorrenza. Nel 1942 era conosciuto sia il contratto bilaterale per cui un imprenditore operava una restrizione unilaterale a non svolgere concorrenza, sia un accordo plurilaterale tra più aziende detto appunto cartello che era firmato da più aziende che si limitavano a vicenda. Abbiamo diversi tipi di cartello quello limitativo entro una banda di prezzi (cartello dei prezzi), quello che divide il mercato in diverse zone(cartello di zona) quello che stabiliva la quantità totale da produrre (cartello di contingentamento). Talvolta accadeva che si formassero organizzazioni comuni della concorrenza che si univano e davano vita ai consorzi. L’ art 2596 nel cod del 42 vedeva come valido il limite alla concorrenza purchè si trattasse di restrizioni unilaterali, fosse circoscritto ad una determinata zona ed abbia una durata non superiore ai 5 anni. I contratti di cartello erano atipici ma più tardi vennero ritenuti leciti e tale visione venne estesa anche ai consorzi. Fortunatamente adesso con la normativa antimonopolistica la visione prima descritta è notevolmente mutata ed i cartelli e consorzi sono stati limitati anche ad opera della nostra autorità garante della concorrenza e del mercato. 40. I consorzi.- Nel primo codice del 1942, il consorzio veniva visto pari ad un cartello ma in un contesto più ampio dove era realizzata l’ organizzazione volta a realizzare il rapporto ed il consorzio era favorito al cartello per la durata più lunga (10 anni), sia per una sicurezza della regolamentazione. Ben presto nella prassi nacquero i consorzi che ebbero una funzione nettamente differente anzi opposta: essi si configurarono sempre più come uno strumento di cooperazione interaziendale, adeguato a ridurre determinati costi ed ad aumentare la competizione all’ interno del mercato. Per agevolare tali tipologie di consorzi venne varata la legge del 10 maggio 1796 n. 377 che modificò il codice introducendo esenzioni finanziarie ed agevolazioni per i consorzi di cooperazione, aumentando il limite di tempo annullando ogni limite, annullava la responsabilità solidale e illimitata degli imprenditori art 2615. I consorzi anti concorrenziali non godettero di tali agevolazioni in quanto ebbero contro la legge anti-monopolistica. In relazione alle modalità di organizzazione si suole distinguere i consorzi con attività esterna (ossia quelli in cui gli organi consortili entrano in rapporti con terzi, ed è proprio qui che vengono svolte le fasi in comune per conto delle imprese consorziate) e quelli con attività interna (gli organi controllano che in consorziati adempiano correttamente alle loro obbligazioni). Si ha così una disciplina comune che si applica a tutti i consorzi e una particolare che si applica ai consorzi con attività esterna. 1)Disciplina comune . art 2603 essa comporta l’ obbligatorietà del contratto per iscritto a pena di nullità. Contenuto del contratto deve poi esser l’ oggetto del consorzio e gli obblighi assunti dai consorziati, organizzazione per realizzare l’ oggetto, le sanzioni per gli inadempienti agli obblighi assunti, le condizioni d’ ammissione dei nuovi consorziati, i casi di esclusione e di recesso, e la durata del contratto che se non è decisa è determinata per legge di 10 anni (art 2604). Le decisioni vengono prese a maggioranza, e le modificazioni devono essere fatte per iscritto. Se uno dei consorziati trasferisce l’ azienda succede l’ acquirente che può essere escluso se sussiste giusta causa(art 2610). I casi di scioglimento(art 2611) sono: il decorso del termine, il conseguimento o l’impossibilità di conseguire l’oggetto, la deliberazione dei consorziati unanime, provvedimenti
  • 9. autorità governativa. 2) Disciplina particolare. Questa è applicabile solo ai consorzi con attività esterna. Si articola in tali punti: a) pubblicità del contratto costitutivo, un estratto del quale deve essere pubblicato presso l’ ufficio del registro delle imprese. L’ obbligo della pubblicità grava su coloro cui è attribuita la direzione del consorzio (art 2615-bis). B) la pubblicità della situazione patrimoniale deve essere realizzata seguendo il sistema di bilancio d’ esercizio della società per azioni e di depositarla presso l’ufficio delle imprese. C) la rappresentanza in giudizio nel lato passivo può essere attribuita a chiunque compone la direzione del consorzio (art 2613); d) il c.d. fondo consortile ossia quel fondo realizzato per poter soddisfare i creditori qualora ce ne fosse bisogno in quanto in base al nuovo art 2615 i creditori non possono soddisfarsi sul patrimonio privato degli organi del consorzio, ma nel caso in cui vi sia inadempimento del mandante , saranno responsabili gli altri consorziati(in deroga al principio per cui per gli atti del mandatario senza rappresentanza non risponde il mandante art 1705 ). Infine il fondo consortile viene detto autonomo poiché per la durata del consorzio i consorziato non ne possono richiedere la divisione. 41. la legislazione anti-monopolistica.- il mercato per eliminare tutti quei comportamenti che vanno a minare il suo dinamismo abbisogna di un controllo ferrato ossia della normativa anti-monopolistica o anti-trust. Tale legislazione è contenuta nel trattato costitutivo della Ceca e della Ce e a livello nazionale all’ interno della l. n. 287 del 1990. Tale legge affida il controllo ad un’ autorità amministrativa garante della concorrenza che collabora a livello comunitario con la commissione della comunità europea. I fenomeni pericolosi per il mercato che la legislazio ne punisce sono: a) le intese. Queste si hanno quando più imprese si comportano alla stessa maniera ossia adottano un comportamento già precedentemente concordato. Esistono delle intese lecite e quelle lecite o per meglio dire quelle che hanno per oggetto la volontà di limitare il gioco della concorrenza. Le intese vietate sono nulle sia che l’ impresa rientri nella disciplina comunitaria che in quella italiana. Entrambe le discipline per un certo periodo possono però autorizzare tali intese illecite ad operare perché contribuiscono a migliorare il progresso tecnico e il benessere della società. L’ Autorità può pur sempre sciogliere tale concessione poiché si è andati oltre l’ autorizzazione. La legge n. 287/1990 stabilisce che per condannare un’ intesa deve essere aperta a suo carico un’ istruttoria ma questa non può essere avviata decorsi 120 giorni dalla comunicazione a meno che questa sia incompleta o non veritiera. Per fare conoscere all’ autorità le intese non comunicate l’ iniziativa compete alla P.A. ad ogni interessato e all’ associazione dei consumatori. Se l’ autorità ravvede gravi possibili danni può d’ ufficio prendere misure cautelari, e se l’ intesa è già stata attuata fissa un termine per l’ eliminazione delle infrazioni e commina una sanzione pecuniaria; b)l’ abuso di posizione dominante. S’ intende con ciò qualsiasi comportamento atto a realizzare un posizione di squilibrio nel mercato ove un’ azienda è talmente potente da indebolire la concorrenza, praticando prezzi non giustificati dai costi o sopperendo la qualità dei materiali o il progresso tecnologico, ovvero applicando nei rapporti contrattuali clausole che comportino svantaggio per l’ altra parte contraente. L’ autorità svolge un’ azione istruttoria simile a quella per le intese e ,per snellire il procedimento, propone alle imprese di realizzare dei provvedimenti idonei ad eliminare il profilo anti concorrenziale entro 3mesi. Valutati tali impegni l’ autorità può renderli obbligatori e chiudere il procedimento; c) le concentrazioni d’impresa. Ai sensi dell’ art 5 L. n. 287/1990 si hanno le concentrazioni quando: a) due o più imprese si uniscono,b) quando un’ impresa e un soggetto imprenditore, che già possiede altre imprese, si uniscono e acquistano il controllo di una o più imprese, c) quando due o più imprese costituiscono un’ impresa sociale comune. La concentrazione diviene rilevante quando le imprese raggiungono una certa somma di capitale fatturato annuo: oltre 400 mil. Di euro , per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è in relazione ad un decimo del patrimonio attivo dello stato patrimoniale e per le imprese di assicurazione un valore pari ai premi incassati. Se si tratta di concentrazioni rilevanti prima di eseguirle e imprese dovranno informare l’autorità che se ritiene di dover indagare aprirà l’ istruttoria che deve essere aperta 30 giorni dopo la notifica, se l’ autorità non ritiene di dover aprire l’istruttoria allora gli interessati dopo 30 giorni dalla notifica potranno
  • 10. realizzare la concentrazione. Aperta l’ istruttoria l’ Autorità può obbligare le imprese bloccare i lavori per la concentrazione e l’istruttoria potrà chiudersi a favore della concentrazione, o in senso contrario ossia quando l’ Autorità dovrà vietare la concentrazione(art 6); se l’operazione di concentrazione è già stata eseguita , l’ autorità prescrive le misure necessarie a ripristinare la concorrenza(art 18), e se le imprese non abbiano adempiuto all’ obbligo di comunicazione preventiva dovranno sciogliere la concentrazione, qualora questa sia vietata con una sanzione che và dall’ 1 al 9%, mentre se era lecita dovranno solo pagare una sanzione dell’ 1 % della fatturazione. L’ art 25 prevede che l’autorità del consiglio dei ministri possa autorizzare una concentrazione qualora questa apporti beneficio entro certe limitazioni. Dal punto di vista giudiziario l’ art 33 stabilisce che i provvedimenti dell’ Autorità possono essere impugnati dinanzi al Tar del Lazio, e quelli di giudizio di nullità e risarcimento saranno discussi davanti alla Corte d’ Appello. Servizio di pubblica utilità. Questi sono costituiti dalla presenza di altre autorità pubbliche (es autorità per le garanzie delle comunicazioni)che devono vigilare nel loro settore per garantire la concorrenza e per segnalare le violazioni all’ autorità generale garante della concorrenza e del mercato. Capitolo quarto: gli ausiliari dell’ imprenditore 42. Ausiliari subordinati ed ausiliari autonomi.- L’ imprenditore per svolgere la sua attività deve avere a suo fianco dei soggetti tali da poterli prestare una determinata collaborazione: gli ausiliari subordinati( che intrattengono con l’ imprenditore un rapporto di lavoro, i quali si obbligano tramite retribuzione a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze dell’imprenditore art 2094 ), e quelli autonomi(art 2222 coloro che si obbligano nei confronti dell’ imprenditore a compiere per conto suo un’ opera o un servizio). Esempi di quest’ ultimi sono: gli agenti di commercio i quali procurano gli affari all’ imprenditore, i mediatori che si pongono in una situazione super partes fra i due contraenti, i commissionari che concludono i contratti di compravendita in nome proprio e per conto dell’ imprenditore, e gli spedizionieri che concludono contratti di spedizione a nome proprio ma per conto dell’ imprenditore. I promotori finanziari possono lavorare autonomamente o in subordine e promuovono servii di investimento fuori sede per conto di banche. 43. I poteri di rappresentanza degli ausiliari subordinati. A) gli institori.-Tra gli ausiliari subordinati particolare importanza ce l’ hanno coloro che hanno potere di rappresentanza cioè il potere di compiere in nome e per conto dell’ imprenditore. Il collaboratore ha tutti i poteri di rappresentanza necessari o utili alla organizzazione dell’ impresa che gli è stata affidata ad esclusione di quelli che li sono stati sottratti in mo conoscibile a terzi. I rappresentanti commerciali sono distinti in rappresentanti generali che hanno il potere di compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’ impresa come il caso dell’ institore e del procuratore, e i rappresentanti particolari che hanno il potere di compiere solo taluni atti come ad esempio accade per i commessi. L’ institore è il rappresentante generale dell’ imprenditore preposto all’esercizio dell’ impresa o ad una parte della stessa. Preposizione o procura institoria è il negozio giuridico per mezzo del quale l’ imprenditore nomina l’ institore attribuendogli determinati poteri. Tale procura è soggetta ad una pubblicità commerciale e all’ interno di questa vengono iscritti i poteri e le mansioni che non gli vengono affidate, così per chi entrerà in affari con l’institore sarà opportuno prendere visione di quali sono i limiti dei suoi poteri , e se la procura non è stata pubblicata la sua rappresentanza si ritiene generale. La pubblicità garantisce all’ imprenditore la facoltà di opporre a terzi le limitazioni di potere anche se i terzi non le conoscevano, e qualora non sia registrata l’ imprenditori può opporre le limitazioni solo se dimostra che i terzi le conoscevano al momento della contrattazione. Secondo l’ art 2204 all’ institore è negato il potere di alienare o ipotecare i beni immobili del preponente a meno che ciò non sia espresso nella procura, inoltre egli possiede la rappresentanza
  • 11. processuale del preponente (art 2204) ed è obbligato insieme a quest’ ultimo a richiedere l’ iscrizione nel registro delle imprese e a detenere le scritture contabili dell’ azienda o della parte a lui affidatagli. Infine, l’ art 2208 stabilisce che vi è responsabilità personale dell’ institore qualora ometta di dire al terzo che sta trattando per conto del preponente ed il terzo potrà agire contro entrambi sia il preponente perché l’ atto rientra nell’ oggetto dell’impresa sia l’ institore perché non ha realizzato la spendita del nome. Ciò non sussiste quando il terzo dalle circostanze poteva ben capire che l’ institore agiva per conto dell’ impresa. 44. b) I procuratori ed i commessi.- I procuratori sono anch’ essi i rappresentanti generali dell’ imprenditore ma si differenziano dall’ institore perché non è preposto alla direzione dell’ impresa. Al procuratore si applicano tutte le norme sulla pubblicità della procura, della revoca o dei limiti inseriti all’ interno del registro delle imprese in maniera che questi possono essere fatti valere verso terzi (art 2209) . I commessi hanno un potere limitato di rappresentanza e possono compiere solo atti di cui sono ordinariamente competenti. Esistono due tipi di commessi: commessi da negozio che lavorano presso l’ impresa e commessi viaggiatori che possono concludere rapporti anche per conto dell’ imprenditore ma i loro poteri sono ancora limitati dall’ art 2210 che ammette l’ impossibilità del concedere dilazioni o sconti, ne modificare le clausole dei contratti. Ai clienti che hanno compiuto i contratti con i clienti è concesso ricevere dichiarazioni relative all’ esecuzione dei contratti ed in particolare alle inadempienze contrattuali(le dichiarazioni compiute davanti ai commessi hanno effetto verso gli imprenditori. Art 2212). Capitolo quinto: la società per azioni 67. Premessa. Le modifiche della disciplina originaria del codice civile: a) L’ operatività delle società per azioni nel mercato unico europeo.- La disciplina delle spa ha avuto numerosissimi cambiamenti e modifiche: prima con il T.U. in materi di intermediazione finanziaria(t.u.f. d.lg. n. 58/1998) che vale per le società quotate in borsa, e poi con il D.lg n.6/2003 per le spa, srl e le società in accomandita per azioni non quotate. Il sistema normativo sarà così costituito da una disciplina base valida per tutte le società azionarie ed una applicabile solo alle spa che fanno ricorso al mercato del capitale del rischio art 2325-bis quotate in borsa o meno. La CONSOB ha fissato dei criteri determinati per l’ individuazione delle società non quotate: a) numero di azionisti , diversi dai soci di controllo, superiori a 200, b) dimensioni patrimoniali ed economiche che non gli consentano di redigere il bilancio d’ esercizio in forma abbreviata. Per le società quotate la relativa disciplina è posta nel TU. Le ragioni particolari che hanno dato vita alle riforme sono dovute innanzitutto alla trasformazione del mercato da nazionale a europeo, e da qui , in mancanza di una disciplina unica europea si è realizzata una legislazione seguendo apposite direttive. Inoltre la nuova disciplina a livello nazionale a conferito una nuova flessibilità di modo che le società possano statutariamente adottare le strutture giuridiche delle spa alle loro esigenze economiche. Le società europee nella forma di spa sono associazioni di secondo grado, che appartengono ad una stesso stato e sono unioni società già costituite anch’esse azionarie. Esse devono avere la sede legale ed amministrativa nel medesimo stato membro e sono soggette alla regolamentazione transnazionale e anche a quella dello stato membro in cui si trovano, in Italia il d. lg. N 220/2005. 68. b) Le ragioni e le distorsioni del principio maggioritario.- Nella disciplina codicistica il potere di prendere delle decisioni all’ interno della società viene dato in mano alla maggioranza, calcolata in base al numero delle azioni possedute proporzionali al capitale investito. Tale sistema non ha però funzionato a causa del mancato controllo da parte del collegio dei sindaci ed, inoltre, i piccoli azionisti per disinteresse o per disorganizzazione non votano o lasciano i loro voti in mano a dei rappresentanti così le decisioni vengono prese da una minoranza che per l’ abbassamento del quorum e l’ assenteismo diviene maggioranza. Il principio di maggioranza accolto dal codice si
  • 12. basa sul fatto che la maggiore responsabilità deve essere su coloro che investono e , dunque rischiano di più. Nella nuova disciplina ai soci è consentito derogare alla regola per cui ad ogni socio vengono fornite tante azioni quanto è il capitale investito proponendo anche una diversa assegnazione delle azioni e vietando che a queste sia dato un diritto di voto plurimo (art 2351). Inoltre è stato fissato un nuovo tipo di controllo realizzato dalla CONSOB che ha inoltre un ulteriore intento ossia quello di dare ai piccoli investitori una corretta informazione(D. lgs 58/1998). 69. La costituzione della società. A) Formazione dell’ atto costitutivo e dello statuto.- La spa deve avere alla base un capitale corrispondente alla quantità dei conferimenti dei soci e che non può essere inferiore a120mila euro. Il nome della società per azioni è detta denominazione sociale deve indicare il tipo sociale e non deve contenere il nome di uno o più soci. Abbiamo due modi di costituzione: a) mediante un’ offerta di pubblica sottoscrizione (metodo meno utilizzato) delineata dagli art 2333 e ss sulla base di un programma predisposto dai promotori e in cui sono delineati gli elementi essenziali della società. I promotori invitano il pubblico a sottoscrivere le azioni emittende ossia a versare i conferimenti ed avvenuta la sottoscrizione con atto autentico, il versamento deve essere equivalente almeno al 25% del valore di emissione (valore nominale), i sottoscrittori poi si riuniscono nell’ assemblea dei sottoscrittori e stipulano l’ atto costitutivo che deve rispettare le condizioni del programma. I promotori possono, pur non avendo sottoscritto azioni, rattenere per se il decimo degli utili netti annui per un tempo non superiore a 5 anni. B) secondo modo è la costituzione simultanea, che è il procedimento per cui gli stessi soci fondatori guidano le contrattazioni per il contratto e anche qui loro possono trattenere per se gli utili. In entrambi i modi l’ atto costitutivo deve avere la forma del’ atto pubblico e deve contenere il nome dei soci, dei promotori, la sede, il valore nominale delle azioni, l’ ammontare del capitale sottoscritto, l’ attività che costituisce l’ oggetto sociale, il numero di azioni assegnate ad ogni socio, regole di ripartizione degli utili… le norme contrattuali sono inserite all’ interno dello statuto che si Società uni personale. L’ art 2328 prevede inoltre che la costituzione della società può avvenire anche per atto unilaterale ad opera di un unico socio fondatore, soggetto ad una particolare disciplina. B)Iscrizione dell’ atto costitutivo e dello statuto delle società nel registro delle società.- La redazione in forma di atto pubblico dell’ atto di costituzione e la sua iscrizione nel registro delle imprese sono due delle circostanze particolari che sono richieste per la costituzione della società (art 2330). A tal fine dopo aver redatto l’ atto entro 20 giorni deve essere depositato dal notaio o dagli amministratori e se essi non lo fanno lo possono fare al loro posto qualsiasi azionista a spesa della società (art 2330). Con il deposito và chiesta l’ iscrizione della società e la registrazione deve essere vagliata accertando solo la regolarità formale che si sostanzia in tali punti: a) atto costitutivo in forma pubblica, b) che l’ atto contenga la denominazione della società, i conferimenti , il quantum di capitale, l’ oggetto sociale; c) che il capitale risulti sottoscritto per intero e che i soci abbiano depositato il 25 % dei loro conferimenti e nelle società uniche che l’ unico socio abbia versato il loro intero ammontare;d) che la valutazione dei conferimenti in natura e dei crediti sia stata compiuta secondo legge, e) se la costituzione della società abbisogna di una particolare autorizzazione amministrativa che questa sia stata effettivamente rilasciata (art 2329). 71. Effetti della mancata registrazione.- Se entro 90 giorni non avviene la registrazione della società l’ atto diventa inefficace (art 2331 ). Se prima della registrazione vengono compiute registrazioni in nome della società coloro che hanno agito sono responsabili illimitatamente e personalmente verso i terzi (art 2331) e qualora la società ratifichi tale operazione alle precedenti obbligazioni si aggiungono anche quelle della società o dei soci, in tal modo la società perde il diritto di regresso verso coloro che hanno agito. Prima della registrazione della società è vietata l’ emissione de azioni e non si può determinare nemmeno la pubblica sottoscrizione.
  • 13. 72. La nullità della società.- La registrazione della società può avvenire anche quando ne era stata dichiarata la nullità dell’ atto costitutivo per svista del notaio o dell’ ufficio delle imprese. Così, in attuazione di una direttiva europea, e per evitare turbamenti sul piano giuridico, il legislatore ha elencato i casi in cui si realizza la nullità della registrazione che opera ex nunc e non pregiudica l’ efficacia degli atti compiuti e mantiene la responsabilità dei soci che non sono liberati dall’ obbligo di conferimento sino a quando costoro non hanno soddisfatto i creditori sociali. Inoltre il legislatore ha escluso l’ efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa, facendola seguire dalla dichiarazione dello scioglimento della società e la nomina dei liquidatori. Tali casi sono: 1) mancata redazione dell’ atto costitutivo in forma pubblica; 2) illiceità dell’ oggetto sciale; 3) mancanza nell’ atto di indicazioni relative all’ oggetto, alla denominazione o al capitale. La nullità non può essere dichiarata nemmeno quando il vizio invalidante è stato sanato con una deliberazione modificativa dell’ atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese (art 2332). Il dispositivo della sentenza può essere pubblicato su richiesta degli amministratori o dei liquidatori sul registro delle imprese(art 2332). 73. Il capitale sociale: il conferimento degli azionisti.- A pena di nullità nell’ atto costitutivo deve essere determinato il valore del capitale che può essere uguale ai conferimenti ossia il patrimonio sociale ma non superiore, al contrario potrà invece risultare inferiore al capitale sociale. I conferimenti possono farsi in danaro e qui la oro valutazione è molto facile, ovvero possono farsi in natura o con la cessione di crediti purchè siano suscettibili di valutazione economica, mentre non può essere oggetto di conferimenti le prestazioni d’ opera (art 2342). Tali conferimenti possono essere dunque costituiti: A) o prestazioni accessorie a cui si possono obbligare gli azionisti; B)o con autonomi apporti non imputabili al capitale, per cui chi le realizza non è socio ma è solo un prestatore d’ opera. La cifra nell’atto costitutivo è sempre stabile ed indica il valore iniziale del capitale che può subire aumenti con l’ apporto di utili o diminuzioni con le perdite. Per quanto riguarda i conferimenti in natura o di crediti vi è il pericolo che ai beni conferiti venga dato un valore maggiore e così deve essere determinata una stima secondo la procedura prevista all’ art. 2343 per cui, chi conferisce i beni deve presentare una relazione giurata fatta da un perito del tribunale all’ amministratore della società che deve controllarla entro 180 giorni dalla registrazione della società gli amministratori devono controllare le valutazioni e se dalla revisione risulta che il valore attribuito era inferiore ad un quinto di quello per cui avvenne il conferimento il socio può versare la differenza in danaro e mantenere intatta la sua quota o recedere dalla società o rimanere azionista solo per il valore del suo bene in queste due ultime ipotesi il consiglio deve deliberare la riduzione del capitale o, se le azioni erano state riparti non in proporzione al capitale allora quest’ ultimo rimarrà invariato e le azioni saranno ripartite tra i soci. Per impedire che l’ obbligo della stima sia eluso il legislatore ha impedito che gli acquisti dei beni e dei crediti prima di essere effettuati devono essere valutati dall’ assemblea degli azionisti, amministratori e debbano essere autorizzati dall’ assemblea ordinaria quando il loro corrispettivo corrisponda ad un decimo del capitale. La stima di tali acquisti deve essere depositata nella sede sociale a disposizione dei soci nei quindici giorni anteriori all’ assemblea che decide l’ autorizzazione all’ acquisto. Dopo la delibera dell’ assemblea questa e la relazione giurata devono essere consegnate presso il registro delle i prese. Se non viene osservato tale procedimento rispondono in solido l’ alienante e gli amministratori(art 2343- bis). Gli acquisti operati in borsa o sotto il controllo dell’ autorità giudiziaria e amministrativa non abbisognano di tale procedimento. 74. Inadempimento dell’ azionista e la sua decadenza dalla società.- il socio al momento della realizzazione della società non deve versore tutto il conferimento ma i soli 2 decimi e mezzo iniziali e dopo ,quando li sarà richiesto saranno versati i restanti soldi. Detto questo accade però che, qualora alla richiesta dell’ amministratore il socio non versa gli altri decimi sarà diffidato entro 15 giorni a versarli e la diffida sarà scritta sulla Gazzetta Ufficiale. Il socio moroso perde il suo diritto al voto s’ intanto si trova in tale situazione. Se il socio non adempie al pagamento entro 15 giorni
  • 14. essi lo potranno citare in giudizio oppure le sue azioni saranno vendute ad un prezzo non inferiore ai loro soci e così i primi decimi versati saranno venduti e li potrà essere richiesto anche un risarcimento. Se le sue azioni rimarranno invendute dovranno essere eliminate e ci sarà anche una diminuzione reale del capitale per una cifra corrispondente al loro valore nominale (art. 2344) 75. La società uni personale. L’ unico azionista.- Qualora l’ atto di costituzione sia realizzato da un unico socio si parla di società uni personale (art 2328). La responsabilità dell’unico azionista non sussiste ed è illimitata solo nel periodo in cui ancora la società non è registrata. la società uni personale può essere anche sopravvenuta qualora poi i soci operino il recesso e le azioni appartengano ad un unico socio. Ad ogni modo si applica la seguente disciplina: 1) per i conferimenti essi devono essere versati interamente dall’ unico socio ovvero devono essere versati entro 90 giorni dalla cessazione della pluralità dei soci, ciò per evitare in primis che si realizzi l’ insolvenza del socio verso i creditori e, in secondo luogo per limitare la responsabilità del socio stesso(art 2325); 2) per la pubblicità i terzi devono conoscere se la società è formata da un unico socio, se gli altri soci si sono ritirati e ne è rimasto solo uno ovvero se se ne sono aggiunti altri, tali modifiche devono poi essere depositate presso il registro delle imprese dagli amministratori o dai soci stessi(art 2362), sino a quando non si realizza tale responsabilità non viene attuata la norma sulla responsabilità (art 2325); 3) per la responsabilità se sono state realizzate le suddette disposizioni allora, si potrà dare luogo ad una responsabilità limitata se no permarrà la responsabilità illimitata. Si ha inoltre la responsabilità dell’ unico azionista quando si ha l’ insolvenza della società o nel periodo in cui le azioni li siano totalmente appartenute. 4) I contratti a nome dell’ unico socio sono opponibili ai creditori solo se risultano dal libro delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da un atto scritto di data certa inferiore al pignoramento (art 2362); 5) per analogia si adatta la disposizione dell’ art 2250 per cui le srl devono indicare negli atti e nelle corrispondenze se hanno un unico socio. 76. Le azioni.- Il capitale sociale è diviso in azioni che possono essere rappresentate da documenti cartacei sottoscritti(art 2354), se le azioni sono rappresentate da documenti si deve specificare la denominazione e la sede della società le date della costituzione e dell’ iscrizione nel registro delle imprese, l’ ammontare dei versamenti parziali, diritti ed obblighi particolari (art 2354). L’ azione deve avere un valore nominale pro quota, che se anche non è determinato è consentita l’ emissione di titoli azionari senza valore ma occorre indicare sia il valore del capitale del titolo, sia il numero di azioni emesse (art 2354). Naturalmente il valore nominale complessivo andrà ad indicare il valore complessivo del capitale sottoscritto. Le azioni, nella vecchia disciplina del codice dovevano essere consegnate a ciascun socio in un livello pari al suo conferimento e la società non poteva emettere nessuna sotto la pari cioè al di sotto di quanto gli è stato versato. Adesso invece i soci possono prevedere una diversa ripartizione delle azioni e quindi adesso il capitale viene contingentato in base al valore globale dei conferimenti in rapporto all’ intero capitale sociale (art 2346). Ogni azione può essere identificata in base al numero si parla di “azioni al portatore” o in base al nome del socio “azioni nominative”. Questa ultima modalità per ragioni fiscali è preferita tra tutte, e inoltre il codice prevede che (art 2354) non possono essere emesse al portatore né le azioni non ancora liberate (cioè quelle per cui il socio non ha ancora deliberato il conferimento) né le azioni per cui l’ obbligo di conferimento è affiancato a quello di eseguire prestazioni accessorie. Infine, le azioni sono dei titoli di partecipazione che conferiscono sia diritti patrimoniali che amministrativi all’ azionista. In ogni società devono essere previste azioni ordinarie che per legge devono corrispondere alla metà del capitale e ai loro possessori conferiscono uguali diritti.
  • 15. 77. Categorie di azioni.- Con l’ autonomia statutaria si è garantita la possibilità che vi siano altre categorie di azioni e ad ogni categoria corrispondono diversi diritti: a)Azioni privilegiate, le quali hanno dei diritti molto particolari come ad esempio: 1) privilegio negli utili nel senso che anche quando la società non ne realizza questi debbano essere corrisposti lo stesso; 2) partecipazione alle perdite limitata solo dopo che abbiano corrisposto il capitale di rimborso i soci non privilegiati; 3)limitazione del diritto di voto perché si ammette che essi non possano interessarsi direttamente alla gestione sociale e possono conservare il loro diritto al voto solo nelle assemblee straordinarie; 4) altri limiti al diritto di voto sono stabiliti dalla possibilità che il voto sia limitato a determinati argomenti, o subordinato a determinate condizioni (art 1355), inoltre è possibile che le società che non facciano parte del mercato a rischio possano limitare il voto determinando ad esempio un voto ogni due azioni o altro. Non si possono creare azioni a voto plurimo (art 2351). b)Azioni di godimento, dopo la riduzione del capitale sociale la società può rimborsare parte del capitale sociale rimborsando parte dei conferimenti. Ma se il valore reale delle azioni (pro quota corrispondente al valore del patrimonio sociale) è superiore al valore nominale (corrispondente pro quota al capitale sociale) ai titolari delle azioni possono essere attribuite delle azioni di godimento, che possano assicurarli l’ esercizio dei diritti residui rispettando la parità di trattamento per tutti gli azionisti. Così i possessori di tali azioni potranno concorrere con gli azionisti non rimborsati alla ripartizione degli utili soltanto dopo che quelli non rimborsati abbiano avuto un dividendo pari all’ interesse legale. E in caso di liquidazione della società essi avranno una quota residua dopo che ai titolari delle altre azioni sia stata rimborsata una somma pari al loro valore nominale (art 2353). c) Azioni correlate, sono delle azioni strettamente dipendenti dai risultati patrimoniali strettamente conseguiti dalla società in un determinato settore. Ai titolari di dette azioni i dividendi sono corrisposti solo in misura pari al loro agli utili annuali conseguiti col bilancio d’ esercizio(art 2350). d) Azioni con prestazioni accessorie, sono azioni che comprendono oltre al versamento delle compensazioni anche quello di realizzare delle particolari prestazioni che sono retribuite con una quota extra. Le mansioni, i soggetti, e gli obblighi vanno inseriti nell’ atto costitutivo e possono essere modificate con voto unanime (art 2345). e) Azioni a favore dei prestatori di lavoro, se gli azionisti in assemblea, rinunciano agli utili questi vengono ripartiti tra i prestatori di lavoro per un ammontare corrispondente agli utili stessi ed il capitale sociale dovrà aumentare in relazione ad essi (art 2349). 78. Altri strumenti finanziari partecipativi.- Nelle società per azioni non sono ammissibili conferimenti di lavoro o di servizi ma tali prestazioni possono essere utilizzati determinando un rapporto di tipo associativo con uno strumento non computabile perché non è un conferimento nel capitale sociale. A tali prestatori vengono assegnati strumenti partecipativi differenti detti atipici che possono conferire diritti patrimoniali o amministrativi con esclusione del diritto di voto. 79. Trasferimento della partecipazione sociale: modalità, limiti, ed effetti. Usufrutto, pegno, e sequestro delle azioni.- Nelle spa le azioni sono liberamente trasferibili. Se non sono stati ancora emessi i documenti rappresentativi delle azioni la quota sociale è liberamente trasferibile se esiste un valido documento di trasferimento del diritto di proprietà mentre il trasferimento ha effetto nei confronti della società se è stata registrata nel libro dei soci. Se i titoli sono emessi: per le azioni al portatore è sufficiente il trasferimento all’ acquirente con la consegna, per quelle nominative occorre invece ne diventa possessore l’ acquirente il soggetto a cui è intestata con il cambio di nome ad opera dell’ amministratore della società emittente sia nel libro dei soci che nel documento (doppia intestazione art 2022): se l’ azione nominativa avviene tramite girata con sottoscrizione autenticata dal notaio e avvenendo con la girata l’ intestazione del titolo il giratario è legittimato ad esercitare i diritti sociali ancor prima dell’ aggiornamento del libro dei soci. Anche per le società non quotate si segue tale disciplina. Limiti alla circolazione delle azioni. Alla libertà di circolazione sono stabiliti determinati limiti che sono di tipo legale, prestabiliti dalla legge o di tipo
  • 16. convenzionale, inserite nello statuto che può vietare il trasferimento di azioni nominative sino a 5 anni dall’inizio della società , o tali azioni possono essere sottoposte ad ulteriori clausole come ad es. il limite di gradimento, dove le azioni possono essere trasferite solo dopo il placet dell’ organo amministrativo, o clausole di prelazione ove l’ alienante deve preferire i soci come acquirenti, per le azioni al portatore i limiti sono applicabili solo se non vengono emessi i documenti cartacei in tal caso non è possibile la circolazione cartolare. Clausole di mero gradimento che sono inefficaci se non prevedono a carico di altri soci un obbligo di acquisto o il diritto di recesso del’ alienante, ciò è previsto anche per le limitazioni ai trasferimenti mortis causa. Le clausole statutarie si devono evincere dal titolo (art 2355-bis). Ai soci è consentito porre limiti anche con accordi separati detti patti parasociali. Responsabilità per il trasferimento di azioni non liberate: rimane anche dopo tre anni il trasferimento la responsabilità sussidiaria dell’ alienante per i decimi non versati così se l’ acquirente sarà inadempiente risponderà l’ alienante(art 2356). Comproprietà dell’ azione: (art 2347)sono comproprietari coloro che possiedono una stessa azione o un pacchetto di queste: essi rispondono in solido per la corrisponsione dei decimi, inoltre devono nominare un rappresentante comune che vota per loro e riceve le informazioni. Usufrutto, pegno e sequestro: ciò che occorre stabilire è che, assegnato un diritto di pegno e di usufrutto , a chi tocchi esercitare l’ azione di socio. Per legge il voto spetta all’ usufruttuario o al creditore pignoratizio, mentre gli altri diritti amministrativi sono del socio (art 2352). Per il versamento dei decimi previsti: per il pegno il socio deve fornire al creditore almeno tre giorni prima i soldi per il versamento se no il creditore può vendere le azioni in nome del socio, per l’ usufruttuario è lui a dover corrispondere i decimi con il diritto alla restituzione al termine dell’ usufrutto stesso (art 2352). Nel caso di sequestro il voto è esercitato dal custode. 80. Gli organi della società per azioni. A) L’ assemblea dei soci: deliberazioni ordinarie e straordinarie.- Organo fondamentale è l’ assemblea generale degli azionisti che è regolarmente costituita e può prendere valide decisioni se: a) tutti i soci sanno dell’ assemblea; b) conoscono i vari punti del giorno. Se l’ assemblea non si costituisce perché manca il minimo del capitale sociale previsto per legge essa può essere riconvocata(assemblea in seconda convocazione ) entro 30 giorni e che gli argomenti siano gli stessi. Se vi sono deliberazioni ordinarie come: 1) approvazione del bilancio, 2) nomina amministratori, 3) determinazione compenso amministratori e dei sindaci, 4) autorizzazione atti amministrativi, 5) approvazione regolamento lavori stessa assemblea, in tutti tali casi si avrà un’ assemblea ordinaria. Sono deliberazioni straordinarie e dunque si avranno assemblee straordinarie (art 2365): 1)modificazioni dello statuto sociale, 2) nomina liquidatori e determinazione dei poteri, 3) decisione di non procedere all’ emissione di titoli azionari, 4) concordato per l’ emissione della procedura dell’ amministrazione ordinaria. Quorum per l’ assemblea ordinaria è in prima convocazione, la metà del capitale, in seconda qualunque sia il capitale. Per quella straordinaria in prima convocazione più della metà del capitale, in seconda convocazione almeno due terzi del capitale presente in assemblea. Per le società che non hanno azioni diffuse tra il pubblico occorre più di un terzo per decidere determinate modifiche del contratto, e per le società non presenti sui mercati del capitale del rischio occorre solo un quinto. Ciò che è stabilito per le assemblee straordinarie si applicano anche a quelle speciali cioè a quelle costituite solo dai soci di ciascuna categoria interessata. 81. Il procedimento assembleare.- Convocazione: a norma dell’ art 2363 l’ assemblea deve essere convocata almeno una volta all’ anno almeno 120 giorni prima della scadenza dell’ esercizio sociale con una dilatazione dei tempi fino a 180 giorni quando sono società tenute al bilancio consolidato o quando lo richiedono determinate esigenze. L’ assemblea deve essere convocata dall’ organo amministrativo quando ne è stata fatta domanda da un decimo dei soci, se non lo fa lo fanno gli organi di controllo se no il tribunale in presenza di determinati motivi. La comunicazione è fatta tramite avviso contenente ora, giorno e luogo dell’ adunanza e l’ ordine del giorno. L’ avviso deve
  • 17. essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale e per le società le cui azioni non sono diffuse molto tra il pubblico la convocazione è spedita almeno 8 giorni prima. Costituzione: se non sono osservate tali forme l’ assemblea è irregolare, malgrado ciò è regolare se vi partecipano la quasi totalità dei soci e la maggioranza dei componenti degli organi di controllo. Intervento all’ assemblea: hanno diritto ad intervenire tutti i socie l’ intervento e la votazione possono essere ammessi dallo statuto anche per via telematica. Rappresentanza nell’ assemblea: I soci possono avere un rappresentante in assemblea tramite procura conferita per iscritto che nelle società che investono sul mercato del rischio la rappresentanza è stabilita solo per singole assemblee. Svolgimento assemblea e verbalizzazione: l’ assemblea è diretta tramite un presidente che si evince dall’ atto di costituzione o eletto dalla maggioranza dei presenti. Il presidente in primis deve accertare la legittimità e l’ identità degli intervenuti. E poi dirige l’ assemblea e computa i voti. Gli esiti devono evincersi da un verbale, che è sottoscritto dallo stesso presidente e dal segretario. Se l’ assemblea è straordinaria il verbale è redatto da un notaio. 82. L’ invalidità delle deliberazioni assembleari.- La disciplina che regola la nullità e l’ annullabilità deve conciliare due esigenze particolari: a) quella per cui deve realizzare una tutela agli azionisti di minoranza e che tale tutela realizzi l’ invalidità della delibera e il suo risarcimento, B) e la possibilità di dare certezza alle decisioni assembleari. Con la nuova disciplina abbiamo: NULLITA’ . le deliberazioni assembleari sono nulle, quando:1) è mancata la convocazione dell’ assemblea, se invece l’ assemblea è convocata da un altro organo si ha solo irregolarità purchè l’ avviso abbia raggiunto i soci; 2) quando è mancata la redazione del verbale, ma non si ha ciò quando viene sottoscritto un documento da parte del presidente; 3) ha ad oggetto qualcosa d’ illecito. La delibera nulla può essere impugnata da chiunque entro tre anni a decorrere dall’ iscrizione di quella stessa nel registro delle delibere(art 2379). Per la nullità quand’ è possibile viene ammessa la sanatoria, tranne questa è nulla per un vizio di contenuto. La nullità può essere rilevata d’ ufficio. ANNULLABILITA’. Si ha in base all’ art 2377: 1) quando la costituzione dell’ assemblea è dipesa da persone non legittimate; 2) quando la maggioranza è stata raggiunta on voti marginali di soci in conflitto d’ interessi e la delibera può arrecare danno alla società; 3) maggioranza raggiunta per voti invalidi; 4 ) verbale incompleto ed inesatto tale da non poter verificare la sua irregolarità. L’ azione di annullamento spetta agli amministratori, al consiglio di sorveglianza e a quello sindacale, ai soci assenti, dissenzienti o astenuti che insieme posseggono il 5% delle azioni aventi diritto al voto. Chi non ha tali capitali può chiedere il risarcimento alla società. L’ esercizio dell’ azione di annullamento e di risarcimento del danno è soggetta ad un breve tempo d’ impugnazione della delibera di 3 mesi che decorre dalla sua iscrizione nel registro delle imprese. Tutte le impugnative devono essere decise in un unico processo e sono fatti comunque salvi i diritti acquistati in buona fede da terzi. Se le deliberazioni dell’ assemblea generale pregiudicano i diritti di una categoria di azionisti, questi provvedimenti devono essere approvati dall’ assemblea della categoria interessata. 83. Il consiglio di amministrazione: nomina e attribuzione degli amministratori.- Viene disposto che la società per azioni sia gestita da uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione, e che il controllo sia affidato al collegio sindacale, mentre il controllo finanziario sia nelle mani di un revisore. Nell’ atto costitutivo deve essere inserito il numero degli amministratori, almeno dei primi due o anche solo di uno se tale è (unico amministratore). 1)NOMINA. Questa deve avvenire da parte dell’ assemblea e gli amministratori non per forza devono essere soci (art 2383). La durata massima dell’ incarico è di 3 anni e non sono ammessi a tale carica: gli inabilitati, gli incapaci, gli interdetti, i falliti e anche coloro che sono stati allontanati per un periodo dal lavoro. Perché si diventi amministratore oltre alla nomina vi deve essere l’ accettazione che deve essere realizzata entro 30 giorni con la richiesta d’ iscrizione nel registro delle imprese (art 2383).
  • 18. 2) ATTRIBUZIONI. Agli amministratori spetta il potere di gestione(potere di deliberare il compimento di tutti gli atti per la realizzazione dell’ oggetto sociale), e il potere di rappresentanza che può essere dato ad uno o a tutti gli amministratori, in tal caso bisogna specificare se essi opereranno congiuntamente(art 2383). A tutela dell’ affidamento dei terzi è predisposto che non sono opponibili a costoro le cause d’ invalidità della nomina degli amministratori, salvo che non si provi che essi ne erano a conoscenza e in secondo luogo non sono opponibili gli atti conseguiti utilizzando un potere di rappresentanza che vada oltre i limiti della procura tranne che non si dimostri che i terzi hanno agito con cognizione di causa. a)Operazioni con parti correlate. Nelle società che fanno ricorso al capitale del rischio gli amministratori devono attuare delle norme di correttezza, fissate dalla consob, nelle trattative con le parti correlate ossia coloro che possono avere interessi comuni alla stessa società. L’ osservanza di tali regole risulterà dall’ osservazione del bilancio. b)Deliberazioni consiliari. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente che enuncia l’ ordine del giorno(art 2381). Sono valide le deliberazioni realizzate con il voto favorevole della maggioranza assoluta e se è presente la maggioranza degli amministratori in aula. Le deliberazioni non conformi a legge o statuto sono annullabili e possono essere impugnate entro 90 giorni(art 2388), sono annullabili le deliberazioni che cioinvolgono l’ interesse diretto di un soggetto(art 2391). c) Amministrazione delegata. Il consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri ad un determinato comitato esecutivo composto da alcuni amministratori delegati (art 2381). Non si può delegare il potere di fare il bilancio, aumentare o diminuire il capitale, emettere azioni, redigere progetti di fusione o scissione. d)Amministratore unico. Qualora sia direttamente coinvolto un proprio interesse personale in una deliberazione egli deve dare espresso annuncio e poi l’ assemblee si pronuncerà sulla questione (art. 2391). 84. Responsabilità degli amministratori. - 3) RESPONSABILITA’. Gli amministratori sono obbligati a compiere l’ attività amministrativa della società con la diligenza richiesta per la natura dell’ incarico e dalle loro specifiche competenze (art 2392)se per difetto di diligenza abbiano arrecato anno alla società essi sono responsabili e l’ assemblea può deliberare di esercitare l’ azione sociale di responsabilità(art 2373) e tale azione può essere deliberata anche dal collegio o da una minoranza che detenga un quinto del capitale sociale. La società può rinunciare all’ azione purchè si approvi la rinunzia e la transazione (art 2393). Gli amministratori sono responsabili anche verso i creditori(a)per non aver salvaguardato l’ integrità del patrimonio,b) perché il patrimonio è insufficiente alla loro soddisfazione) ,che possono intraprendere l’ azione indipendentemente dalla società, e ciò vale anche verso i terzi e la minoranza sociale (Art 2395: azione individuale del socio e del terzo). 85. Cessazione e sostituzione degli amministratori.- 4)ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI AMMINISTRAZIONE. Può avvenire per:a)revoca che può avvenire in qualsiasi momento e che se è operata senza giusta causa l’ amministratore ha diritto al risarcimento; b) rinunzia dell’ amministratore realizzata tramite la presentazione delle dimissioni scritte al consiglio e al presidente;c) scadenza del termine;d) decadenza per inabilitazione, interdizione, fallimento ecc..; e) morte. La cessazione deve essere iscritta entro 30 giorni nel registro delle imprese se no non è opponibile a terzi. 5)SOSTITUZIONE. La sostituzione per cessazione del termine è realizzata solo quando il consiglio è ricostituito, mentre quella operante tramite dimissioni ha effetto solo dal momento in cui la maggioranza si è ricostituita, immediatamente se rimane in carica la maggioranza del consiglio. Per operare l’ integrazione abbiamo le seguenti regole:a) se vengono a mancare taluni amministratori e vi è la maggioranza del consiglio questi vengono sostituiti con il sistema della cooptazione, e poi questi saranno effettivamente confermati dall’ assemblea; b) se viene meno la maggioranza quelli
  • 19. rimasti devono riunire l’ assemblea e realizzare l’elezione; c) se non rimane nessuno il collegio dei sindaci deve riunire l’ assemblea per l’ elezione. 86. C)Il collegio dei sindaci.- Si compone di tre cinque sindaci effettivi e di due sindaci supplenti (art 2397). NOMINA. I sindaci sono nominati dall’ assemblea ordinaria ad eccezione dei primi due che sono nominati nell’ atto costitutivo. I sindaci possono essere soci o non esserlo e almeno un sindaco deve essere effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti all’ interno del registro istituito presso il ministero della giustizia. Non possono essere nominati sindaci coloro che sono stati nominati interdetti, inabilitati ecc o addirittura coloro che sono legati alla società da rapporti di natura patrimoniale (art 2399). Al momento della nomina devono essere resi noti alla assemblea gli incarichi dei sindaci(art 2400). COMPENSO. Per evitare delle influenze illecite dei soci il compenso dei sindaci è deciso al momento della nomina e no può mutare per altri 3 anni (durata della carica). POTERI E DOVERI. Controllo sugli atti degli amministratori e per far ciò possono liberamente avvalersi di ausiliari, ma gli amministratori possono rifiutarsi di dare l’ accesso ad informazioni segrete a tali ausiliari. Per facilitare il lavoro dei sindaci ogni socio può realizzare la denuncia (art 2408) e se la denuncia corrisponde ad un ventesimo del capitale il collegio deve indagare senza ritardo e se sono problemi gravi dovranno riunire d’ urgenza l’ assemblea. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta e se ne redige un verbale e il collegio deve riunirsi ogni tre mesi(art 2404). I sindaci devono esercitare i loro poteri con molta diligenza richiesta dalla natura dell’ incarico. Sono responsabili solidamente con gli amministratori se un esercizio è stato realizzato negativamente per mancanza del controllo (art 2407). CESSAZIONE DELL’ UFFICIO. Il rapporto tra sindaci e società cessa: a) per scadenza mandato; b) revoca deliberata dall’ assemblea; c) per morte; d) per decadenza dovuta a cause d’ ineleggibilità sopravvenuta, o per mancata partecipazione ingiustificata alle assemblee. SOSTITUZIONE DEI SINDACI. Ai sindaci cessati subentrano i supplenti in ordine d’età, alla presidenza va il più anziano e quello revisore contabile è sostituito da un altro scelto tra coloro che detengono la stessa qualifica. I sostituti restano in carica fino alla prima assemblea. Che procede ad una nuova nomina (art 2401) la nomina e la sostituzione devono essere iscritte all’ interno del registro delle imprese. 87. Il controllo contabile.-È esercitato dai revisori contabili e per le società che investono sul mercato del capitale di rischio si devono avvalere di una società di revisione (art 2409-bis). L’ incarico dura tre esercizi e per il compenso deve essere deliberato dell’ assemblea ordinaria che vale per tre anni. Tra sindaci e revisori vi deve essere uno scambio di informazioni per l’ esplemento dei rispettivi compiti (ART 2409). 88. I sistemi statutari di amministrazione e di controllo.- Abbiamo altre due tipologie di controllo e di amministrazione ossia: il sistema dualistico incentrato sulla presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di amministrazione(art 2409-octies), o il sistema monistico incentrato sulla presenza del solo consiglio di amministrazione soggetto al controllo del comitato all’ interno dello stesso consiglio (art 2409- sexiesdecies). Sistema dualistico. La differenza con il modello tradizionale, non è dovuta al consiglio di amministrazione che si rispecchia nel consiglio di gestione anche se chi prende le decisioni rispetto le scelte finanziarie predisposti dal consiglio di gestione è il consiglio di sorveglianza. Le principali differenze si ritrovano sul piano del controllo in quanto rispetto al sistema tradizionale al consiglio di sorveglianza spettano poteri differenti: a) nomina e revoca membri del consiglio di gestione, b) approvazione del bilancio d’ esercizio, c) esercitare l’ azione di responsabilità verso il consiglio di gestione, gli altri potere non divergono dal sistema tradizionale. Inoltre i membri possono anche essere non soci , sono nominati dall’ atto costitutivo e tre sono eletti dall’ assemblea ed uno deve essere il revisore dei conti (2364- bis/ duodecies). Per la sostituzione dei consiglieri
  • 20. venuti a mancare durante l’ esercizio provvede il consiglio stesso. Il loro compenso è definito all’ atto di nomina e il consiglio deve riunirsi almeno ogni 90 giorni, e poi almeno una volta l’ anno per riferire all’ assemblea della sua attività di controllo. L’ assemblea deve deliberare sulla revoca e sulla responsabilità dei componenti del consiglio, e quando accade ciò quest’ ultimi non possono naturalmente votare. Sistema monistico. Rispetto al sistema tradizionale, assemblea e consiglio di amministrazione mantengono i rispettivi ruoli ed all’ interno dello stesso consiglio invece nasce un comitato per il controllo sulla gestione che ha le medesime attribuzioni del collegio sindacale (art 2409 octiesdecies). Nel consiglio di amministrazione un decimo dei suoi componenti devono avere i requisiti di indipendenza prescritti per i sindaci dall’ art 2399. Del comitato di controllo possono entrare a farne parte gli amministratori indipendenti, che abbiano i requisiti di onorabilità e di professionalità stabiliti all’ interno dello statuto. Essi non possono essere ne amministratori, né membri del comitato esecutivo e non possono svolgere alcuna attività di gestione(art 2409 octiesdecies). 89. I patti parasociali.- Tali patti detti anche sindacati azionari sono degli accordi realizzati dagli azionisti con i quali si stabilisce preventivamente le modalità con cui concordare il voto da esprimere nelle assemblee sindacali (sindacati di voto). Si tratta anche di sindacati di consultazione ed i patti hanno in comune il fatto che essi sono definiti al di fuori dell’ assemblea, difatti talvolta tali patti sono stati visti come contrari al dettato del codice che definisce il voto come il risultato di un libero confronto di opinioni. Tali accordi permettono ai soci aderenti di realizzare il controllo sulla gestione della società concordando dei limiti al trasferimento delle azioni a terzi (sindacati di blocco). Con il D.lg 3/2006 si è stabilita la possibilità di realizzare tali patti di blocco per realizzare la stabilità della società. Tali patti hanno durata quinquennale e non sono rinnovabili, tuttavia qualora un socio abbia votato in maniera diversa rispetto al patto lo stesso voto è efficace verso i terzi e verso la società. Tali patti possono essere stipulati anche in forma orale (art 2341 bis) e devono essere dichiarati all’ inizio dell’ assemblea se ciò non avviene la delibera è nulla. 90. La denuncia delle irregolarità degli amministratori all’ autorità giudiziaria. - I soci di minoranza che detengono almeno un decimo del capitale sociale possono richiedere l’ intervento dell’ autorità giudiziaria quando abbiano il fondato sospetto che siano state compiute gravi irregolarità da parte di un determinato organo o dagli amministratori (art 2409). Ciò spetta anche al collegio sindacale, al comitato per il controllo ecc.. Il tribunale dopo la denuncia deve determinare l’ ispezione che può essere fermata qualora l’ assemblea sostituisce gli amministratori con altri professionisti. Se le irregolarità sussistono il tribunale adotta delle misure cautelari, e nomina un amministratore giudiziario che guiderà la società e alla fine del suo incarico darà informazioni sul suo operato, riunirà l’assemblea per la nomina dei nuovi organi, o per proporre la liquidazione della società (art 2409). 91. L’ acquisto delle proprie azioni.- Per tutelare il capitale sociale sono stati posti dal legislatore determinati vincoli: 1) divieto dell’ acquisto delle azioni proprie poiché ciò comporterebbe una diminuzione del capitale ed un venir meno delle garanzie per i creditori. Esistono però delle eccezioni: a) che l’ acquisto avvenga entro i limiti degli utili disponibili e delle riserve, b) che l’ acquisto sia autorizzato da parte dell’ assemblea che ne definisce anche le modalità,c) le azioni sono interamente liberate altrimenti per i decimi rimasti la società sarebbe creditrice di sé stessa (art 2357). In nessun caso il valore nominale delle azioni può eccedere la decima parte del capitale (art 2357). Se non ci sono tali presupposti la società dovrà ricorrere entro l’ anno alla vendita delle azioni ovvero, se ciò non accade si dovrà procedere al loro annullamento ed alla riduzione del capitale, che se non viene effettuata sarà disposta su richiesta del tribunale. Ciò vale anche quando la società procede all’ acquisto delle azioni per mezzo di altre società o un soggetto interposto.
  • 21. 2) Tali limitazioni non valgono: se l’ acquisto avviene a titolo gratuito, se l’ acquisto è una conseguenza di un’ altra operazione, ovvero quando si ha un’ esecuzione forzata su azioni di un debitore della società e il giudice le assegna alla società come soddisfazione del proprio credito. Vale anche qui il termine quantitativo del decimo del capitale in caso contrario l’ eccedenza deve essere venduta in tre anni. 3) Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate finchè restano in proprietà della società. Gli utili di tali azioni non restano alla società ma vengono distribuiti in proporzione agli altri azionisti, salvo che la società non sottoscriva le stesse azioni. Azioni riscattabili. Non costituiscono un particolare diritto o dovere ma possono appartenere a qualsiasi categoria. Esse sono di solito assegnate ai membri della società con i quali c’ era un rapporto sociale di servizio ormai concluso. 92. Il divieto di sottoscrizione delle proprie azioni. Altre operazioni vietate.- Alle azioni è vietata la sottoscrizione delle azioni sia che avvenga in maniera diretta in nome della società, sia in maniera indiretta per conto di terzi. Qui la sottoscrizione non comporta l’ obbligo di alienazione ma vi è un duplice effetto a seconda che si parli di sottoscrizione diretta o indiretta. Per il primo caso, le azioni s’ intenderanno sottoscritte dai promotori o dai soci fondatori, nella seconda ipotesi, titolare sarà il terzo, che se non riuscirà a versare l’ intera somma, i conferimenti saranno realizzati dai soci fondatori. In entrambi o casi non è responsabile chi dimostra di essere estraneo alla vicenda (art 2357- quater). 5) E’ vietato inoltre alla società offrire prestiti o garanzie ad altrui soggetti per la sottoscrizione delle azioni (art 2358). Alle società è pure vietato accettare in pegno delle azioni proprie, neppure per tramite di persona interposta. Tali divieti non operano se si tratta di operazioni atte a far realizzare l’ acquisto delle azioni a dei dipendenti, in tali casi le somme, non devono incidere sul capitale ma solo sulla parte di utili e dunque, sulla parte del patrimonio disponibile della società (art 2358). 93. Il divieto di sottoscrizione reciproca delle azioni.- Il divieto della sottoscrizione reciproca opera qualora la società A ne costituisce un’ altra B, sottoscrivendo un capitale di 1 milione di euro e delibera l’ aumento del proprio capitale per un importo di un milione di euro, facendone sottoscrivere per lo stesso importo le azioni della società B così tale milione della società A sarebbe computato 2 volte pur non essendoci alcun mutamento, e ciò metterebbe in pericolo la fiducia dei creditori. Per limitare ciò è stata realizzata la sottoscrizione reciproca di azioni anche per mezzo di persona interposta(art 2360). È possibile che si abbiano partecipazioni incrociate delle società in corrispondenza al capitale già sottoscritto da reciproci azionisti. 94. Le partecipazioni in altre società: società finanziarie e società d’ investimento.- Fatti salvi i divieti delle azioni reciproche, quelli posti dall’ art 236 che determina il divieto delle partecipazioni in altre società quando queste alterino l’ oggetto della società, e il divieto dell’ art 5 d. L.n° 1148/ 1941 che vieta di possedere delle azioni che hanno un valore superiore al capitale sociale, detto questo esistono gruppi di società dette holdings che, svolgono come attività principale l’ assunzione di partecipazioni in altre società allo scopo di dirigerne la gestione. Si parlerà di holdings pura, se assunzione ed amministrazione sono gli unici scopi della società, e holding mista se svolge anche attività di produzione. Esistono anche delle società d’ investimento il quale unico scopo è appunto quello di investire i propri capitali per poi trarre il guadagno dai dividendi. 95. Società collegate e società controllate. Acquisto e sottoscrizione di partecipazioni delle società controllate.- L’ art 2359 stabilisce una differenzazione tra le società controllate che si hanno qualora la società A sia sottoposta al controllo ella società B poiché quest’ ultima detiene della maggioranza richiesta per le delibere assembleari (controllo di diritto), quando le società sono sottoposte all’ influenza dominante di un’altra in virtù di azioni o quote possedute o di vincoli contrattuali con essa(es. unica cliente: Controllo di fatto), controllo effettuato da B su A per mezzo