1. Capitolo secondo: l’ azienda, i segni distintivi- i beni immateriali
21. Il concetto d’ azienda. L’ avviamento .-per esercitare l’ impresa occorre avere a disposizione
un complesso di beni e servizi ossia l’ azienda. Il codice non vede i due termini come sinonimi
difatti su un piano soggettivo si ha il concetto d’ impresa come attività dell’ imprenditore (art 2082),
mentre su un piano oggettivo abbiamo l’ azienda come insieme di beni(art 2555 non menziona i
servizi) per l’ esercizio di quella attività. Per realizzar l’ attività produttiva non vi sono solo
elementi eterogenei come beni e servizi ma vi sono differenzazioni anche tra i beni stessi che
possono essere materiali immateriali, fungibili, infungibili ecc. ugualmente vari possono essere i
diritti in forza dei quali l’ imprenditore gode degli elementi dell’ azienda(diritti aziendali) per
esempio la proprietà dei macchinari. Non bisogna pensare che l’ attività d’ azienda preceda quella
d’ impresa , né che per iniziare l’impresa sia essenziale prima il collocamento di beni e servizi
presso i consumatori. Anche i rapporti con i consumatori incidono sulla composizione dell’azienda.
Clientela e avviamento: scopi finali dell’ impresa sono essenzialmente due ossia assumere una certa
posizione sul mercato ed ottenere un buon profitto e per avere ciò occorre raggiungere determinati
livelli di produzione e dunque di domanda dei consumatori. Ma all’ azienda oltre che la clientela
bisogna l’ avviamento. Per comprendere tale concetto occorre tener presente che il guadagno di un’
impresa è dato dalla differenza positiva tra costi e guadagni. L’ imprenditore ha di solito
convenienza ad investire la maggior parte del suo patrimonio e dunque dal guadagno lordo
occorrerebbe dedurre il compenso spettante all’ imprend itore sul capitale investito se fosse altrui
per ottenere il profitto. L’ avviamento è la capacità dell’ solitamente viene compiuta una previsione
del profitto futuro dalla quale dipende il valore dell’ azienda e se si ricava un valore superiore a
quello d’ investimento si avrà l’avviamento. La clientela presuppone un’ azienda già usata nell’
esercizio dell’ impresa e per meglio comprendere i rapporti tra azienda, clientela ed impresa occorre
aggiungere:a) che la disciplina dettata per l’ azienda presuppone un complesso dotato non solo di
funzionalità della produzione ma anche di clientela e avviamento; b) che clientela e avviamento si
riferiscono ad una realtà più complessa, risultante dall’unione dell’ imprenditore e dell’ azienda
nell’esercizio dell’ impresa.
Si può ipotizzare quanta parte d’impresa sia attratta dalla qualità di taluni elementi dell’
impresa(avviamento o clientela oggettivi) e quanti dalla capacità e dai rapporti personali dell’
imprenditore (avviamento o clientela soggettivi), quest’ ultima potrà continuare ad essere attratta
dalla sola azienda qualora l’ imprenditore non continui l’ impresa.
22. Il problema della conservazione dell’ azienda e della sua circolazione.- La disciplina dell’
azienda mira a favorire la conservazione dell’ unità economica poiché l’ interesse alla permanenza
dell’ azienda è cresciuto con la formazione di un’ economia a capitalismo avanzato ove la loro
chiusura causerebbe la perdita di posti di lavoro e capitali. L’ interesse alla conservazione dell’
azienda può essere difeso ostacolandone la dissoluzione da parte di coloro che per legge ne
avrebbero il potere come i creditori, sia favorendo la circolazione dell’ azienda come complesso
unitario. Per il primo caso per ostacolare l’ azione dei creditori è stato dato un particolare valore
significativo ad insolvenza solo se riferita al capitale fisso (piano giuridico), ovvero favorendo con
l’ amministrazione straordinaria la continuazione dell’ esercizio(piano normativo). Sono state
introdotte norme a tutela dell’ avviamento commerciale per a) facilitare all’ imprenditore la
conservazione dell’ immobile con il diritto di prelazione nel caso in cui il locatore intenda vendere
l’ immobile o lo voglia dare in locazione a terzi; b) assicurare al locatore in caso di perdita dell’
immobile un indennizzo a carico del locatore che non sarà dovuto nel caso in cui si tratta d’ imprese
che non hanno rapporti diretti con il pubblico (sent. Corte cost n. 36/1990).
23. La disciplina della circolazione dell’ azienda: forma e prova dei negozi relativi.- Per
facilitare la circolazione dell’ azienda come sistema unitario servirebbe considerarla quale bene
indivisibile quando dotata di avviamento ossia quando il suo valore in base all’ avviamento supera
2. quello d’ investimento. Sul piano legislativo si considera che tale visione unitaria si sarebbe potuta
tradurre mediante l’ utilizzo di contratti di trasferimento della titolarità dell’ azienda e di
costituzione dei diritti di godimento aziendali richiedendo una forma scritta a pena di nullità. Il
codice invece stabilisce solamente che essi debbano essere provati in giudizio per iscritto. Inoltre
esistono diversi sistemi di circolazione a seconda che si parli di conflit ti tra diversi acquirenti di una
stessa azienda tra acquirente azienda e acquirente dei singoli diritti aziendali e tra acquirente e
creditori dell’ alienante: con l’ art 2556 si è previsto che per le aziende commerciali vi sia
l’iscrizione del contratto nel registro delle imprese nel quale è iscritto l’imprenditore alienante e
deve essere richiesta entro 30 giorni dal notaio che ha redatto il contratto di trasferimento dell’
azienda in forma autentica .
24. Altre regole relative alla circolazione dell’ azienda.- Si è concluso col dire che per il
trasferimento dei diritti reali su cosa immobile vengono trasferiti mediante l’ utilizzo di iscrizioni
sul registro delle imprese, mentre per gli altri diritti tali sono le prescrizioni statali: 1) per il
trasferimento dei rapporti contrattuali in corso di esecuzione l’ art 2558 dispone che l’ acquirente
dell’ azienda subentra nei contratti eseguiti nella stessa posizione dell’ alienante ad es. quello per la
fornitura dell’ energia elettrica. Tale successione avviene senza il bisogno di avvertire la controparte
che qualora non accetti ha il diritto di recedere entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento. Per la
sublocazione e la cessione del contratto di locazione relativa all’ immobile in cui era esercitata l’
impresa alienante l’ art 36 L. 1978/392 ammette che entrambe possono essere realizzate anche
senza il consenso del locatore. Il locatore potrà opporsi per gravi motivi entro 30 giorni dalla
notizia, se il cessionario non adempie ai propri obblighi può pretendere l’ adempimento dal
concedente.
2) Per i crediti che l’ alienante aveva acquistato con l’ esercizio dell’ impresa l’ art 2559 stabilisce
che il trasferimento all’ acquirente degli stessi ha effetto a partire dal momento in cui avviene l’
iscrizione del contratto nei registri dell’ impresa. 3) Per i debiti anche se trasferiti all’ acquirente
continua a rispondere l’ alienante a meno che i creditori non abbiano consentito il trasferimento con
l’ azienda e ciò in applicazione del principio generale per cui non è ammesso il trasferimento del
debito senza il consenso del creditore (art 1273). 4) Per il trasferimento della clientela centrale
importanza hanno le norme sul divieto di concorrenza(art 2557) che si sostanzia nel divieto per l’
imprenditore di una durata di 5 anni dall’ alienazione dell’ azienda di avviarne una nuova che possa
sviare la clientela ma se non sussistono pericoli nel contratto può anche sciogliersi tale divieto.5)
Per i diritti di godimento sull’ azienda(usufrutto o affitto art 2561 e 2562) le norme si sostanziano
nel non poter cambiare nome all’ azienda per mantenere e aumentare la clientela. Gli obblighi del
titolare del diritto di godimento sono funzionali a quello di gestire l’ azienda e si sostanziano:
potere di trasformare le materie prime e vendere i prodotti, sostituire i macchinari, obbligo di
rinnovare le normali dotazioni di scorte, e di comprendere nell’ azienda il cumolo di prodotti e
materie prime. 6) La disciplina sulla circolazione dell’ azienda coinvolge in particolare il patto di
famiglia con il quale l’ imprenditore in vita divide e trasferisce il complesso dei beni aziendali a chi
è più adatto a seguire la sua attività imprenditoriale. Alla stipulazione del contratto istitutivo del
patto di famiglia devono presenziare tutti coloro ai quali la legge riserva una quota di eredità.
25. I segni distintivi: ditta, marchio, insegna.- I nomi a dominio aziendale.- Per il
raggiungimento del profitto l’ imprenditore deve mantenere e conquistare sempre più i clienti, e per
favorire ciò l’ imprenditore ha interesse a che i suoi prodotti possano essere distinti da quelli delle
altre imprese, e lo fa adottando dei segni distintivi: la ditta, per l’ impresa, l’ insegna per gli
stabilimenti, i marchi per i prodotti e i servizi, e da qualche tempo i no mi a dominio aziendale
ossia siti internet formati da una parte comune http/ www., una parte specifica per ogni azienda, ed
un’ altra comune a seconda della espansione . it .net . com.
Tale disciplina dei segni distintivi aiuta il consumatore a riconoscere meglio i prodotti di una
determinata azienda. I diritti di proprietà industriale. Questi sono le invenzioni industriali che
3. possono essere costituiti mediante brevettazione presso enti speciali, registrazioni o con diverse
modalità previste per legge.
26. La ditta. – E’ il nome commerciale dell’ imprenditore e designa una realtà economica
complessa formata dall’ azienda e dall’ imprend itore . Se l’ imprenditore inizia l’ impresa formando
l’ azienda deve costituire anche la ditta che deve essere composta in una parte dal nome dell’
imprenditore(principio della verità) e da una parte con una parola anche inventata o di lingua
straniera (principio della libertà). Attraverso la parte libera della ditta si può attirare meglio l’
attenzione della clientela. Perché la ditta sia differente rispetto alle altre essa deve essere diversa
dalle altre utilizzate da altri imprenditori (principio della novità) art 2564 che si concilia con il
principio della verità accettando la somiglianza tra due ditte ma in caso di ditte uguali la seconda
viene annullata. L’ imprenditore acquista il diritto alla ditta mediante l’ uso della stesa (art 2564
ditta originaria), ma la ditta viene acquistata anche per trasferimento (art 2565 ditta derivata) in
questo caso la ditta è sempre la stessa poiché l’ unica cosa che cambia è l’ imprenditore e in tal
modo si favorisce anche l’ avviamento. Poichè l’ acquirente utiliz za la ditta del precedente
imprenditore senza cambiare il nominativo si conclude che il principio di verità vale solo per la ditta
originaria. Nel trasferimento dell’ azienda per atto inter vivos perché questa comprenda anche la
ditta deve essere espressamente chiarito, mentre per atto mortis causa la ditta si trasmette al
successore automaticamente, salvo diversamente disposto.
27. Il marchio funzione del segno.- il marchio svolge la funzione di riunire in un’ unica serie una
molteplicità di prodotti e servizi e all’ unificazione formale avuta col marchio se ne aggiunge una
sostanziale consistente nell’ unità delle qualità della serie. A tal proposito possono distinguersi due
differenti direttive: una prima per cui si avrà una corrispondenza tra marchio e qualità, qui il
marchio svolge in primis una funzione di tutela dei consumatori e poi una concorrenziale poiché
distingue i prodotti. In una seconda direttiva di capitalismo avanzato il marchio garantisce in primis
la provenienza del prodotto da quella determinata azienda e solo indirettamente denota le qualità di
quel prodotto.
L’ esigenza della differenzazione nasce dalla esigenza dell’ instaurazione di un rapporto di clientela
che si è evoluto partendo dei marchi di commercio che dimostravano la prevalenza economica dei
commercianti all’ ingrosso, dei marchi di fabbrica con l’ aumento delle industrie, e dei archi di
servizio con l’aumento del settore terziario. Il marchio offre alle grandi imprese la possibilità anche
di poter differenziare i differenti tipi di prodotto ad es con i profumi, adottando due differenti
ipotesi una che collega i prodotti tra loro unendo ad un marchio generale uno speciale per ogni
singolo prodotto e poi un’ altra ipotesi per cui non s’ intende collegare i prodotti e si utilizza solo il
marchio speciale. Si può concludere che il marchio tende a svolgere in realtà due differenti funzioni
una distintiva e l’ altra attrattiva, ciò accade con i marchi di rinomanza o marchi celebri. La
funzione distintiva del marchio è tutelata dall’ art 20 c1 lettera a e b(d.lg. n. 30/2005 codice della
proprietà industriale c.p.i.). che attribuisce al titolare del marchio il diritto di vietare a terzi l’
utilizzo di segni identici. La funzione attrattiva è tutelata dallo stesso art 20 c1 lett c che da al
titolare del marchio di rinomanza se l’ estensione ad altri prodotti dell’ uso del segno gli arreca
pregiudizio. Gli effetti distintivi e attrattivi possono essere accentuati della pubblicità.
28. Contenuti e requisiti del marchio.- L’art 7 c.p.i. definisce quali debbano essere i contenuti del
marchio ossia qualsiasi lettera, disegno forma ecc.. che anche se esistente precedentemente serva ad
individuare la provenienza di un determinato prodotto da un’ impresa. L’ art 8 stabilisce la
possibilità di utilizzare come marchio il volto di una persona famosa o anche del titolare della ditta,
l’ importante è l’ assenso della persona all’ utilizzo del volto o dopo la sua morte da parte del
coniuge o dei parenti stessi. Stessa cosa accade per il nome di una persona nota.
I requisiti del marchio possono essere:
4. 1) Requisito della liceità(art 14) ossia le parole o i segni utilizzati come marchi non possono
essere contrari all’ ordinamento o al buon costume;
2) Requisito della originalità(art 13) fondamentale è che il marchio abbia una capacità
distintiva . anche le parole o le figure generiche possono essere utilizzate, in quanto
opportunamente modificate, ma utilizzando nomi comuni essi vengono definiti marchi
deboli al contrario di quelli forti che si distinguono per la loro originalità in ogni parte.
3) Requisito della novità (art 12) il marchio usato non deve essere identico ad u n altro marchio
già utilizzato da un’ altra ditta.
Riepilogando i rapporti tra marchio e ditta sono così regolati: a) un’ impresa non può adottare
come ditta un segno già adottato da altri come marchio nello stesso settore; b) non si può
adottare come marchio un segno già adottato come ditta da un’ azienda affine; c) non si può
adottare come marchio un nome notorio senza assenso;4) chi adotta come marchio un nome
comune non può vietare al possessore del nome di dare il proprio alla proprio ditta;5) se si
violano tali principi marchio o ditta successivi sono nulli.
29. Le vicende del diritto al marchio: acquisto, trasferimento,estinzione.- Acquisto del
marchio. Il diritto all’ utilizzazione del marchio può avvenire in due modi: per uso, o per
registrazione presso l’ ufficio italiano dei brevetti e dei marchi. Il primo modo si realizza
qualora esso sia stato reso noto ad una parte del territorio dello stato così il diritto è valido a
livello locale; mentre, nel secondo caso, il marchio essendo stato registrato ha una validità in
tutto il territorio e non solo in una piccola parte, e dunque può essere utilizzato un marchio
simile a quello noto nel piccolo territorio per uso ma nuovo per il resto d’ Italia. I principali
vantaggi derivanti dal marchio acquisito per registrazione sono principalmente: a) certezza della
prova dell’ atto costitutivo e della data, b) impossibilità che il marchio ritenuto nullo possa
diventare valido per convalidazione, ma per un marchio successivamente registrato non può
essere fatta valere la sua nullità se è stato utilizzato in buona fede pubblicamente per 5 anni, c)
acquisto del diritto sul territorio dello stato, d) possibilità di poter utilizzare insieme al proprio
marchio altri marchi simili(marchi di protezione) creando una vasta rete di protezione intorno al
marchio utilizzato, e)solo per i marchi utilizzati è previsto il reato di contraffazione,f) solo la
registrazione fa acquisire il diritto di priorità ossia quel diritto per cui, in adesione dell’ Italia
alla convenzione di Parigi , il marchio acquista una valenza internazionale con la registrazione
presso l’ OMPI(Organizzazione Mondiale Della Proprietà Intellettuale) con sede a Ginevra., g)
con il regolamento Ce n 40/94 è stata ammessa la registrazione del marchio comunitario presso
l’ ufficio per l’ armonizzazione del mercato interno (UAMI).
Trasferimento del marchio. L’ art 23 c.p.i. stabilisce che il marchio può essere trasferito per una
parte o per la totalità dei servizi al quale è abbinato ad esempio questo può avvenire anche solo
tramite il trasferimento della conoscenza delle tecniche di produzione (know-how) . In tale
stesso articolo sono regolati i contratti di licenza, già conosciuti nella pratica contrattuale : nel
caso della licenza esclusiva il titolare del marchio ne trasferisce temporaneamente , per non
perdere l’ avviamento della licenza, l’ uso ad un terzo (licenziario), qui il licenziario deve essere
messo in una condizione tale da realizzare una produzione uguale al licenziante (art 2573 cod
civ). Nel caso di licenza non esclusiva si realizza il fenomeno del couso del marchio ove il
soggetto vuole solamente ampliare la sfera di incidenza del suo segno.
Estinzione del marchio. Cause di decadenza del marchio possono essere: a) mancata
utilizzazione del marchio per una durata oltre i 5 anni. Ciò non può essere fatto valere qualora
tra la scadenza del quinquennio e la proposizione della domanda sia ripreso l’effettivo uso del
marchio almeno tre mesi prima della proposizione della domanda.(art 24 c.p.i.), b)se il
contenuto del marchio diviene contrario all’ordinamento e al buon costume il pm ha il diritto di
richiedere la decadenza del marchio (art 26), c) il marchio viene meno per la sua
volgarizzazione ossia quando ha perduto la sua capacità distintiva anche a causa dell’
acquiescenza del titolare, d) per il venir meno del requisito della novità e venga registrato come
5. marchio simile a diversi prodotti, e) il diritto al marchio per registrazione ha poi una durata di
10 anni (art 15 cpi) ma può anche essere richiesto il rinnovo per una stesso periodo .
30. L’ insegna .-Può essere di tre diversi tipi: nominativa( costituita solo da parole),
emblematica (costituita solo da parole o da numeri) o mista (costituita sa da segni che da
parole). Essa deve comunque avere il carattere della novità e differenziare lo stabilimento,
inoltre, le parole che costituiscono la ditta possono essere riprodotte anche nell’ insegna, nel
marchio e nel nome a dominio aziendale e cos il contenuto dei segni distintivi viene a
coesistere.
31. La tutela giudiziari dei segni distintivi.- A tutti i segni distintivi si applica una particolare
tutela (art 117 cpi) l’ azione per difendere i propri diritto può essere intrapresa anche se non è
presente dolo o colpa. Il titolare della ditta o dell’ insegna che l’ ha utilizzata per primo può
pretendere che nessun altro imprenditore ne utilizzi una uguale e chi l’ ha fatto dovrà
differenziare la propria ditta. Il titolare del marchio può pretendere che nessun altro lo utilizzi
(art 2572) e può agire contro chiunque adotti un marchio uguale o simile per prodotti dello
stesso genere ossia per quelli che tra loro si ritrovino in una posizione concorrenziale. Chi è
titolare di un marchio di rinomanza può impedire che un terzo ossa apporlo su ogni altro
prodotto non solo se reca un pregiudizio ma anche se arreca un indebito vantaggio a terzi. Si
può disporre inoltre la distruzione dei marchi contraffatti e la pubblicazione della sentenza su
vari giornali(art 126 cpi), l’ ammontare del danno è definito dal giudice, e tale disciplina è
integrata da quella penale e da quella dettata per la repressione della concorrenza sleale.
32. I beni immateriali. A) Le opere d’ ingegno.- Sono beni immateriali e opere di ingegno e
le invenzioni industriali e mentre quest’ ultime appartengono alla categoria della proprietà
industriale, le prime appartengono alla proprietà intellettuale, ma entrambe possono essere
considerate opere immateriali. Le opere d’ ingegno sono disciplinate dalla l. sul diritto d’ autore
n. 633/41 la quale ha per oggetto : idee scientifiche, letterarie, musicali, figurative,
architettoniche, teatrali e cinematografiche, purchè siano dotate di originalità espressiva e se
sono dotate di creatività e non sono solo semplici riproduzioni sono considerate opere d’
ingegno anche le fotografie. L’ opera e l’ idea sono beni immateriali, mentre il libro è qualcosa
di materiale, non bisogna confondere il proprietario del libro (bene materiale), con quello dell’
idea (bene immateriale) ed è proprio quest’ ultimo ad essere tutelato dal diritto d’ autore è che
ne è possessore a titolo originario di tale diritto. Il diritto d’ autore ha un contenuto:
patrimoniale riguardo al fatto che egli è proprietario dell’ opera che ha creato e solo lui può
concedere la concessione del godimento dell’ idea(art 2581). Così gli autori realizzano con gli
editori dei contratti di edizione, e se il diritto non è stato trasferito, l’ autore può richiedere l’
azione inibitoria. Il diritto di proprietà sulle opere dell’ ingegno dura per tutta la vita dell’ autore
e per altri 7° anni dopo la morte(art 25, 32- bis lda). Per le opere cinematografiche il termine
decorre dalla morte della ultimo sopravvissuto tra il direttore artistico, gli autori della
sceneggiatura e della musica. Sul piano morale, con l’ idea l’ autore acquista una certa fama e il
diritto di paternità dell’ idea che è intrasferibile (art 20 lda), ed in forza di tale diritto l’ autore
può decidere se pubblicare l’ idea o meno e può fare valere la sua azione contro il plagio.
Innovazioni normative successive modifiche hanno ricompreso all’ interno della l. diritto d’
autore anche quelle opere d’ ingegno come:a) software, banche dati, disegni industriali che
presenti no carattere artistico.
33. B) Le invenzioni industriali:a) le convenzioni internazionali.- Le invenzioni
internazionali sono costituiti dalla scoperta di materiali nuovi o di processi nuovi per riscoprire
beni già conosciuti. Il legislatore disciplina anche opere nuove tra le altre ricordiamo i modelli
industriali distinti in modelli di utilità (conferiscono ad invenzioni già conosciute un ì’efficacia
6. particolare), disegni e modelli che ad opera dei designers consistono in modelle che danno ai
prodotti con una combinazione di linee e colori un carattere individuale. Il proprietario dell’
invenzione per tutelarla deve brevettarla. La materia è regolata dall cpi che si adegua alla
convenzione costitutiva dell’ unione di Parigi, dall’ accordo di cooperazione internazionale
realizzato a Washington nel 70(P.C.T.), dall’ accordo Trip, dell’ aprile del 95 e da due
convenzione sui brevetti europei e comunitari. Si hanno: brevetti nazionali la cui adesione
attribuisce al titolare la possibilità di richiedere entro l’anno il brevetto all’ unione di parigi;
brevetti europei che ha effetto entro gli stati europei come se fosse un brevetto nazionale;
comunitario rilasciato e valido per l’insieme di tutti gli stati della comunità europea: questi
ultimi due sono detti regionali per differenziarsi dal brevetto internazionale che in attuazione del
pct vengono concessi dopo aver depositato una domanda internazionale depositata presso l’
agenzia della proprietà industriale un esemplare della quale viene trasmesso all’ OMPI. La
materia in merito ai modelli e ai disegni industriali viene sottoposta ad un accordo dell’ Aja , per
cui anche questi possono formare oggetto di un deposito internazionale con effetti giuridici
anche in Italia.
34. I brevetti nazionali.- Per avere il diritto d ottenere il brevetto occorre che l’ idea sia nuova
ossia sconosciuta allo stato della tecnica(non ancora resa di pubblico dominio) si parla di novità
estrinseca; occorre che l’ idea sia dotata di creatività (novità intrinseca), che l’ idea sia atta ad
avere un’ applicazione industriale (carattere dell’ industrialità), che l’ oggetto prodotto non sia
contrario all’ ordinamento (liceità). Possono costituire oggetto di brevetto i metodi di
medicamento ma non quelli di diagnosi su un corpo animale o umano (art 45 c.p.i). Il titolare
del brevetto è anche l’ unico utilizzatore economico (art 66 cpi), e se l’ oggetto dell’ invenzione
è un prodotto il titolare può vietare a terzi di produrlo ma non può bloccare la sua attuazione
qualora essa sia di utilità alla nazione (art 69), e per l’ attuazione dell’ invenzione può trasferire
il diritto a terzi (contratto di licenza). In caso di mancata attuazione, il ministero dello sviluppo
economico può concedere una licenza obbligatoria ad ogni interessato che faccia richiesta . la
disciplina delle invenzioni industriali si applica anche alle nuove varietà vegetali purchè
presentino i caratteri della omogeneità(caratteri uniformi fra le nuove specie) , stabilità di tali
caratteri, e distinzione da ogni altra specie. Sono anche brevettabili i modelli di utilità ma non i
modelli e i disegni il cui diritto esclusivo deriva dalla brevettazione presso l’ ufficio brevetti e
archi. Anche il diritto alla riproduzione di topografie di prodotti a semiconduttori deriva dalla
loro registrazione. Tali proprietà sulle invenzioni durano 20 anni , mentre quella di modelli e
semiconduttori dura 10 anni, quella dei disegni e dei modelli 5 rinnovabili ogni quinquennio per
25 anni. I diversi termini iniziano a decorrere dalla data di presentazione della domanda del
brevetto o della registrazione. È invece intrasfer ibile e non ha durata il diritto morale dell’
inventore alla paternità della scoperta.
35. Le informazioni segrete.- Di solito l’ inventore vuole ottenere il brevetto per rendere
conoscibile a tutti la propria invenzione , ma il limite di tempo di protezione che lo stato li
concede è piuttosto ridotto , e molto spesso si preferisce mantenere segrete le informazioni in
maniera da poter trattenere per sé l’ invenzione per un periodo di tempo più lungo da quello
offerto dallo stato, ma con l’ inconveniente che se qualcuno lo scopre il reale inventore non la
possa più brevettare. Anche per il segreto vi è una tutela da parte dello stato che sanziona coloro
che, non essendone i titolari, rivelano informazioni aziendali riservate(art 99 cpi). È dubbio se il
diritto alla segretezza delle informazioni aziendali abbia una tutela reale (rivendicazione), o solo
una obbligatoria (risarcimento), è sicuro che esso sia tutelato dalla disciplina sulla concorrenza
sleale.
CAPITOLO TERZO:La disciplina della concorrenza
7. 36. Il principio della concorrenza e la sua storia.- Possiamo adesso considerare una visione
dell’ impresa a livello globale con una intersezione tra la collettività che realizza la domanda di
beni e servizi, le imprese che realizzano l’ offerta, il luogo dove domanda ed offerta s’ incontrano
ossia il mercato. Sarebbe opportuno considerare il rapporto tra mercato e produzione come un
rapporto dinamico e quindi parlare di mercato dinamico. Tale modello si afferma al nascere della
teoria liberale che riconosce il dinamismo dell’ assetto sociale, difatti il processo economico è frutto
di una gara tra imprese e giudici della gara sono i consumatori. Il mercato dinamico è quindi un
mercato concorrenziale che presenta :a) libertà dei fattori produttivi, b) libertà d’ iniziativa
economica, c) potere di gestire l’ impresa di chi gestisce i capitali realizzando la successione
rischio-potere-profitto-reinvestimento del profitto accumulato,d) libera concorrenza ed ostracismo
degli strumenti che legano la clientela all’ impresa, e) consumatore /giudice; f) diversificazione
sociale in base alla partecipazione al progresso; g) pluralità d’ imprese ed assenza di imprese
giganti; h) Stato che deve rimuovere gli ostacoli alla libera concorrenza come ad esempio cartelli e
consorzi;i) momento finale dato dal mercato che con il giudizio dei consumatori decide la quantità e
la qualità dei beni. Tuttavia le imprese sono sempre più portate a frenare la concorrenza più che a
realizzarla, ed inoltre, nella realtà un’ economia di mercato perfetta ha sempre esitato a realizzarsi
con un passaggio da un capitalismo concorrenziale ad uno oligopolistico poiché libertà ed
uguaglianza sono valori di difficile realizzazione, e poiché la concorrenza tende a premiare sempre
le imprese più abili e realizzare una concentrazione. Il mercato oligopolistico presenta le seguenti
caratteristiche:1) difficoltà ad entrare poiché si devono detenere ampi capitali; 2) difficoltà ad essere
espulsi in quanto le imprese forti creano interessi così alti da avere una rappresentazione come
interesse generale; 3) ricorso a mezzi concorrenziali(ipertrofia di pubblicità); 4) rarefazione al
ricorso alle armi concorrenziali che realizzano l’ interesse del consumatore(abbassamento prezzi);
5) politica concorrenziale tale che aumenti la domanda senza la corresponsione dell’aumento della
soddisfazione dei consumatori; 6) alterazione rapporto rischio- potere. I compiti dell’odierno
legislatore sono quelli di eliminare le intese anticoncorrenziali(ossia poche imprese quasi
monopolizzano il mercato), gli abusi di posizione dominante di tali imprese, e le concentrazioni
industriali, tali sono gli scopi che si prefigge anche la disciplina anti- monopolistica.
37. Il principio di concorrenza nella normativa.- I dati normativi attraverso i quali viene
disciplinata la libera concorrenza sono divisi in : quelli che tutelano la libera concorrenza;quelli che
ostacolano il realizzarsi i intese anti-concorrenziali e quelle anti-monopolistiche. L’ art 2595
determina che la concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere l’ interesse dell’ economia
generale,l’ art 41 della cost stabilisce che la concorrenza non deve svolgersi in contrasto con l’
utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Sempre
nella costituzione l’ art 43 stabilisce che è possibile la creazione di monopoli i quali imprenditori di
solito sono lo Stato o altri soggetti privati che hanno avuto una concessione esclusiva della pubblica
amministrazione. In tali casi il codice all’ art 2597 impone l’ obbligo della parità di trattamento di
tutti i clienti. Esistono poi i limiti di concorrenza posti ad esempio a carico del lavoratore
subordinato rispetto al datore di lavoro(art 2105), o ad esempio, dell’ imprenditore alienante che per
5 anni al fine di non sviare la clientela deve evitare di svolgere di nuovo la stessa attività.
38. La disciplina della concorrenza sleale.- Tale disciplina può essere interpretata secondo due
diverse filosofie: la prima quella filosofia anticoncorrenziale solidaristica, che vede la disciplina
come uno ostacolo alla libera concorrenza, garantendo la posizione radicata dagli imprenditori, si
può difatti irrigidire il mercato ravvisando nei dipendenti in comportamento sleale ; ovvero
dichiarando illegittima l’ imitazione poiché realizza confusione tra differenti prodotti, si ritiene
altresì garantista a pubblicità comparativa. Altro orientamento è quello filo concorrenziale che
mette in luce la forza promotrice della concorrenza della normativa. Si ritiene illecita la pubblicità
menzognera , le forme aggressive di pubblicità, e si ritiene lecita la pubblicità comparativa qualora
riporti dati reali. Dinanzi ad atti di concorrenza sleale ogni imprenditore potrà adire un’ azione
8. giudiziaria. All’ art 2598 il codice vieta: 1) atti di confusione (imitazione); 2) atti di denigrazione;
3) atti di vanteria (appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente); 4)
qualsiasi atto contrario alla correttezza professionale. Inoltre viene vietato ogni atto che comporta l’
acquisizione di informazioni relative all’ azienda di terzi. Si può concludere che sono state vietate le
pratiche commerciali scorrette e quelle ingannevoli, è stata ammessa la pubblicità comparativa
lecita ossia veritiera e non denigratoria. Accanto all’ azione giudiziaria si attiva quella in sede
amministrativa dell’ autorità garante della concorrenza ossia l’autorità anti-trust. Con la sentenza si
inibiscono tutti gli atti che hanno realizzato la concorrenza sleale e se sono stati compiuti con dolo
e colpa si autorizza il risarcimento del danno e può essere ordinata la pubblicazione della
sentenza(art 2600).
39. Limiti convenzionali alla concorrenza. I cartelli.- all’ interno della nostra disciplina esistono
delle zone d’ombra ossia quelle norme che vanno a limitare la concorrenza. Nel 1942 era
conosciuto sia il contratto bilaterale per cui un imprenditore operava una restrizione unilaterale a
non svolgere concorrenza, sia un accordo plurilaterale tra più aziende detto appunto cartello che era
firmato da più aziende che si limitavano a vicenda. Abbiamo diversi tipi di cartello quello limitativo
entro una banda di prezzi (cartello dei prezzi), quello che divide il mercato in diverse zone(cartello
di zona) quello che stabiliva la quantità totale da produrre (cartello di contingentamento). Talvolta
accadeva che si formassero organizzazioni comuni della concorrenza che si univano e davano vita
ai consorzi. L’ art 2596 nel cod del 42 vedeva come valido il limite alla concorrenza purchè si
trattasse di restrizioni unilaterali, fosse circoscritto ad una determinata zona ed abbia una durata non
superiore ai 5 anni. I contratti di cartello erano atipici ma più tardi vennero ritenuti leciti e tale
visione venne estesa anche ai consorzi. Fortunatamente adesso con la normativa antimonopolistica
la visione prima descritta è notevolmente mutata ed i cartelli e consorzi sono stati limitati anche ad
opera della nostra autorità garante della concorrenza e del mercato.
40. I consorzi.- Nel primo codice del 1942, il consorzio veniva visto pari ad un cartello ma in un
contesto più ampio dove era realizzata l’ organizzazione volta a realizzare il rapporto ed il
consorzio era favorito al cartello per la durata più lunga (10 anni), sia per una sicurezza della
regolamentazione. Ben presto nella prassi nacquero i consorzi che ebbero una funzione nettamente
differente anzi opposta: essi si configurarono sempre più come uno strumento di cooperazione
interaziendale, adeguato a ridurre determinati costi ed ad aumentare la competizione all’ interno del
mercato. Per agevolare tali tipologie di consorzi venne varata la legge del 10 maggio 1796 n. 377
che modificò il codice introducendo esenzioni finanziarie ed agevolazioni per i consorzi di
cooperazione, aumentando il limite di tempo annullando ogni limite, annullava la responsabilità
solidale e illimitata degli imprenditori art 2615. I consorzi anti concorrenziali non godettero di tali
agevolazioni in quanto ebbero contro la legge anti-monopolistica. In relazione alle modalità di
organizzazione si suole distinguere i consorzi con attività esterna (ossia quelli in cui gli organi
consortili entrano in rapporti con terzi, ed è proprio qui che vengono svolte le fasi in comune per
conto delle imprese consorziate) e quelli con attività interna (gli organi controllano che in
consorziati adempiano correttamente alle loro obbligazioni). Si ha così una disciplina comune che si
applica a tutti i consorzi e una particolare che si applica ai consorzi con attività esterna.
1)Disciplina comune . art 2603 essa comporta l’ obbligatorietà del contratto per iscritto a pena di
nullità. Contenuto del contratto deve poi esser l’ oggetto del consorzio e gli obblighi assunti dai
consorziati, organizzazione per realizzare l’ oggetto, le sanzioni per gli inadempienti agli obblighi
assunti, le condizioni d’ ammissione dei nuovi consorziati, i casi di esclusione e di recesso, e la
durata del contratto che se non è decisa è determinata per legge di 10 anni (art 2604). Le decisioni
vengono prese a maggioranza, e le modificazioni devono essere fatte per iscritto. Se uno dei
consorziati trasferisce l’ azienda succede l’ acquirente che può essere escluso se sussiste giusta
causa(art 2610). I casi di scioglimento(art 2611) sono: il decorso del termine, il conseguimento o
l’impossibilità di conseguire l’oggetto, la deliberazione dei consorziati unanime, provvedimenti
9. autorità governativa. 2) Disciplina particolare. Questa è applicabile solo ai consorzi con attività
esterna. Si articola in tali punti: a) pubblicità del contratto costitutivo, un estratto del quale deve
essere pubblicato presso l’ ufficio del registro delle imprese. L’ obbligo della pubblicità grava su
coloro cui è attribuita la direzione del consorzio (art 2615-bis). B) la pubblicità della situazione
patrimoniale deve essere realizzata seguendo il sistema di bilancio d’ esercizio della società per
azioni e di depositarla presso l’ufficio delle imprese. C) la rappresentanza in giudizio nel lato
passivo può essere attribuita a chiunque compone la direzione del consorzio (art 2613); d) il c.d.
fondo consortile ossia quel fondo realizzato per poter soddisfare i creditori qualora ce ne fosse
bisogno in quanto in base al nuovo art 2615 i creditori non possono soddisfarsi sul patrimonio
privato degli organi del consorzio, ma nel caso in cui vi sia inadempimento del mandante , saranno
responsabili gli altri consorziati(in deroga al principio per cui per gli atti del mandatario senza
rappresentanza non risponde il mandante art 1705 ). Infine il fondo consortile viene detto autonomo
poiché per la durata del consorzio i consorziato non ne possono richiedere la divisione.
41. la legislazione anti-monopolistica.- il mercato per eliminare tutti quei comportamenti che
vanno a minare il suo dinamismo abbisogna di un controllo ferrato ossia della normativa anti-monopolistica
o anti-trust. Tale legislazione è contenuta nel trattato costitutivo della Ceca e della
Ce e a livello nazionale all’ interno della l. n. 287 del 1990. Tale legge affida il controllo ad un’
autorità amministrativa garante della concorrenza che collabora a livello comunitario con la
commissione della comunità europea. I fenomeni pericolosi per il mercato che la legislazio ne
punisce sono:
a) le intese. Queste si hanno quando più imprese si comportano alla stessa maniera ossia adottano
un comportamento già precedentemente concordato. Esistono delle intese lecite e quelle lecite o per
meglio dire quelle che hanno per oggetto la volontà di limitare il gioco della concorrenza. Le intese
vietate sono nulle sia che l’ impresa rientri nella disciplina comunitaria che in quella italiana.
Entrambe le discipline per un certo periodo possono però autorizzare tali intese illecite ad operare
perché contribuiscono a migliorare il progresso tecnico e il benessere della società. L’ Autorità può
pur sempre sciogliere tale concessione poiché si è andati oltre l’ autorizzazione. La legge n.
287/1990 stabilisce che per condannare un’ intesa deve essere aperta a suo carico un’ istruttoria ma
questa non può essere avviata decorsi 120 giorni dalla comunicazione a meno che questa sia
incompleta o non veritiera. Per fare conoscere all’ autorità le intese non comunicate l’ iniziativa
compete alla P.A. ad ogni interessato e all’ associazione dei consumatori. Se l’ autorità ravvede
gravi possibili danni può d’ ufficio prendere misure cautelari, e se l’ intesa è già stata attuata fissa
un termine per l’ eliminazione delle infrazioni e commina una sanzione pecuniaria;
b)l’ abuso di posizione dominante. S’ intende con ciò qualsiasi comportamento atto a realizzare un
posizione di squilibrio nel mercato ove un’ azienda è talmente potente da indebolire la concorrenza,
praticando prezzi non giustificati dai costi o sopperendo la qualità dei materiali o il progresso
tecnologico, ovvero applicando nei rapporti contrattuali clausole che comportino svantaggio per l’
altra parte contraente. L’ autorità svolge un’ azione istruttoria simile a quella per le intese e ,per
snellire il procedimento, propone alle imprese di realizzare dei provvedimenti idonei ad eliminare il
profilo anti concorrenziale entro 3mesi. Valutati tali impegni l’ autorità può renderli obbligatori e
chiudere il procedimento;
c) le concentrazioni d’impresa. Ai sensi dell’ art 5 L. n. 287/1990 si hanno le concentrazioni
quando: a) due o più imprese si uniscono,b) quando un’ impresa e un soggetto imprenditore, che già
possiede altre imprese, si uniscono e acquistano il controllo di una o più imprese, c) quando due o
più imprese costituiscono un’ impresa sociale comune. La concentrazione diviene rilevante quando
le imprese raggiungono una certa somma di capitale fatturato annuo: oltre 400 mil. Di euro , per gli
istituti bancari e finanziari il fatturato è in relazione ad un decimo del patrimonio attivo dello stato
patrimoniale e per le imprese di assicurazione un valore pari ai premi incassati. Se si tratta di
concentrazioni rilevanti prima di eseguirle e imprese dovranno informare l’autorità che se ritiene di
dover indagare aprirà l’ istruttoria che deve essere aperta 30 giorni dopo la notifica, se l’ autorità
non ritiene di dover aprire l’istruttoria allora gli interessati dopo 30 giorni dalla notifica potranno
10. realizzare la concentrazione. Aperta l’ istruttoria l’ Autorità può obbligare le imprese bloccare i
lavori per la concentrazione e l’istruttoria potrà chiudersi a favore della concentrazione, o in senso
contrario ossia quando l’ Autorità dovrà vietare la concentrazione(art 6); se l’operazione di
concentrazione è già stata eseguita , l’ autorità prescrive le misure necessarie a ripristinare la
concorrenza(art 18), e se le imprese non abbiano adempiuto all’ obbligo di comunicazione
preventiva dovranno sciogliere la concentrazione, qualora questa sia vietata con una sanzione che
và dall’ 1 al 9%, mentre se era lecita dovranno solo pagare una sanzione dell’ 1 % della
fatturazione. L’ art 25 prevede che l’autorità del consiglio dei ministri possa autorizzare una
concentrazione qualora questa apporti beneficio entro certe limitazioni. Dal punto di vista
giudiziario l’ art 33 stabilisce che i provvedimenti dell’ Autorità possono essere impugnati dinanzi
al Tar del Lazio, e quelli di giudizio di nullità e risarcimento saranno discussi davanti alla Corte d’
Appello.
Servizio di pubblica utilità. Questi sono costituiti dalla presenza di altre autorità pubbliche (es
autorità per le garanzie delle comunicazioni)che devono vigilare nel loro settore per garantire la
concorrenza e per segnalare le violazioni all’ autorità generale garante della concorrenza e del
mercato.
Capitolo quarto: gli ausiliari dell’ imprenditore
42. Ausiliari subordinati ed ausiliari autonomi.- L’ imprenditore per svolgere la sua attività deve
avere a suo fianco dei soggetti tali da poterli prestare una determinata collaborazione: gli ausiliari
subordinati( che intrattengono con l’ imprenditore un rapporto di lavoro, i quali si obbligano tramite
retribuzione a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze dell’imprenditore art
2094 ), e quelli autonomi(art 2222 coloro che si obbligano nei confronti dell’ imprenditore a
compiere per conto suo un’ opera o un servizio). Esempi di quest’ ultimi sono: gli agenti di
commercio i quali procurano gli affari all’ imprenditore, i mediatori che si pongono in una
situazione super partes fra i due contraenti, i commissionari che concludono i contratti di
compravendita in nome proprio e per conto dell’ imprenditore, e gli spedizionieri che concludono
contratti di spedizione a nome proprio ma per conto dell’ imprenditore. I promotori finanziari
possono lavorare autonomamente o in subordine e promuovono servii di investimento fuori sede per
conto di banche.
43. I poteri di rappresentanza degli ausiliari subordinati. A) gli institori.-Tra gli ausiliari
subordinati particolare importanza ce l’ hanno coloro che hanno potere di rappresentanza cioè il
potere di compiere in nome e per conto dell’ imprenditore. Il collaboratore ha tutti i poteri di
rappresentanza necessari o utili alla organizzazione dell’ impresa che gli è stata affidata ad
esclusione di quelli che li sono stati sottratti in mo conoscibile a terzi. I rappresentanti commerciali
sono distinti in rappresentanti generali che hanno il potere di compiere tutti gli atti pertinenti
all’esercizio dell’ impresa come il caso dell’ institore e del procuratore, e i rappresentanti particolari
che hanno il potere di compiere solo taluni atti come ad esempio accade per i commessi. L’ institore
è il rappresentante generale dell’ imprenditore preposto all’esercizio dell’ impresa o ad una parte
della stessa. Preposizione o procura institoria è il negozio giuridico per mezzo del quale l’
imprenditore nomina l’ institore attribuendogli determinati poteri. Tale procura è soggetta ad una
pubblicità commerciale e all’ interno di questa vengono iscritti i poteri e le mansioni che non gli
vengono affidate, così per chi entrerà in affari con l’institore sarà opportuno prendere visione di
quali sono i limiti dei suoi poteri , e se la procura non è stata pubblicata la sua rappresentanza si
ritiene generale. La pubblicità garantisce all’ imprenditore la facoltà di opporre a terzi le limitazioni
di potere anche se i terzi non le conoscevano, e qualora non sia registrata l’ imprenditori può
opporre le limitazioni solo se dimostra che i terzi le conoscevano al momento della contrattazione.
Secondo l’ art 2204 all’ institore è negato il potere di alienare o ipotecare i beni immobili del
preponente a meno che ciò non sia espresso nella procura, inoltre egli possiede la rappresentanza
11. processuale del preponente (art 2204) ed è obbligato insieme a quest’ ultimo a richiedere l’
iscrizione nel registro delle imprese e a detenere le scritture contabili dell’ azienda o della parte a lui
affidatagli. Infine, l’ art 2208 stabilisce che vi è responsabilità personale dell’ institore qualora
ometta di dire al terzo che sta trattando per conto del preponente ed il terzo potrà agire contro
entrambi sia il preponente perché l’ atto rientra nell’ oggetto dell’impresa sia l’ institore perché non
ha realizzato la spendita del nome. Ciò non sussiste quando il terzo dalle circostanze poteva ben
capire che l’ institore agiva per conto dell’ impresa.
44. b) I procuratori ed i commessi.- I procuratori sono anch’ essi i rappresentanti generali dell’
imprenditore ma si differenziano dall’ institore perché non è preposto alla direzione dell’ impresa.
Al procuratore si applicano tutte le norme sulla pubblicità della procura, della revoca o dei limiti
inseriti all’ interno del registro delle imprese in maniera che questi possono essere fatti valere verso
terzi (art 2209) . I commessi hanno un potere limitato di rappresentanza e possono compiere solo
atti di cui sono ordinariamente competenti. Esistono due tipi di commessi: commessi da negozio
che lavorano presso l’ impresa e commessi viaggiatori che possono concludere rapporti anche per
conto dell’ imprenditore ma i loro poteri sono ancora limitati dall’ art 2210 che ammette l’
impossibilità del concedere dilazioni o sconti, ne modificare le clausole dei contratti. Ai clienti che
hanno compiuto i contratti con i clienti è concesso ricevere dichiarazioni relative all’ esecuzione dei
contratti ed in particolare alle inadempienze contrattuali(le dichiarazioni compiute davanti ai
commessi hanno effetto verso gli imprenditori. Art 2212).
Capitolo quinto: la società per azioni
67. Premessa. Le modifiche della disciplina originaria del codice civile: a) L’ operatività delle
società per azioni nel mercato unico europeo.- La disciplina delle spa ha avuto numerosissimi
cambiamenti e modifiche: prima con il T.U. in materi di intermediazione finanziaria(t.u.f. d.lg. n.
58/1998) che vale per le società quotate in borsa, e poi con il D.lg n.6/2003 per le spa, srl e le
società in accomandita per azioni non quotate. Il sistema normativo sarà così costituito da una
disciplina base valida per tutte le società azionarie ed una applicabile solo alle spa che fanno ricorso
al mercato del capitale del rischio art 2325-bis quotate in borsa o meno.
La CONSOB ha fissato dei criteri determinati per l’ individuazione delle società non quotate: a)
numero di azionisti , diversi dai soci di controllo, superiori a 200, b) dimensioni patrimoniali ed
economiche che non gli consentano di redigere il bilancio d’ esercizio in forma abbreviata. Per le
società quotate la relativa disciplina è posta nel TU. Le ragioni particolari che hanno dato vita alle
riforme sono dovute innanzitutto alla trasformazione del mercato da nazionale a europeo, e da qui ,
in mancanza di una disciplina unica europea si è realizzata una legislazione seguendo apposite
direttive. Inoltre la nuova disciplina a livello nazionale a conferito una nuova flessibilità di modo
che le società possano statutariamente adottare le strutture giuridiche delle spa alle loro esigenze
economiche. Le società europee nella forma di spa sono associazioni di secondo grado, che
appartengono ad una stesso stato e sono unioni società già costituite anch’esse azionarie. Esse
devono avere la sede legale ed amministrativa nel medesimo stato membro e sono soggette alla
regolamentazione transnazionale e anche a quella dello stato membro in cui si trovano, in Italia il d.
lg. N 220/2005.
68. b) Le ragioni e le distorsioni del principio maggioritario.- Nella disciplina codicistica il
potere di prendere delle decisioni all’ interno della società viene dato in mano alla maggioranza,
calcolata in base al numero delle azioni possedute proporzionali al capitale investito. Tale sistema
non ha però funzionato a causa del mancato controllo da parte del collegio dei sindaci ed, inoltre, i
piccoli azionisti per disinteresse o per disorganizzazione non votano o lasciano i loro voti in mano a
dei rappresentanti così le decisioni vengono prese da una minoranza che per l’ abbassamento del
quorum e l’ assenteismo diviene maggioranza. Il principio di maggioranza accolto dal codice si
12. basa sul fatto che la maggiore responsabilità deve essere su coloro che investono e , dunque
rischiano di più. Nella nuova disciplina ai soci è consentito derogare alla regola per cui ad ogni
socio vengono fornite tante azioni quanto è il capitale investito proponendo anche una diversa
assegnazione delle azioni e vietando che a queste sia dato un diritto di voto plurimo (art 2351).
Inoltre è stato fissato un nuovo tipo di controllo realizzato dalla CONSOB che ha inoltre un
ulteriore intento ossia quello di dare ai piccoli investitori una corretta informazione(D. lgs 58/1998).
69. La costituzione della società. A) Formazione dell’ atto costitutivo e dello statuto.- La spa
deve avere alla base un capitale corrispondente alla quantità dei conferimenti dei soci e che non può
essere inferiore a120mila euro. Il nome della società per azioni è detta denominazione sociale deve
indicare il tipo sociale e non deve contenere il nome di uno o più soci.
Abbiamo due modi di costituzione: a) mediante un’ offerta di pubblica sottoscrizione (metodo meno
utilizzato) delineata dagli art 2333 e ss sulla base di un programma predisposto dai promotori e in
cui sono delineati gli elementi essenziali della società. I promotori invitano il pubblico a
sottoscrivere le azioni emittende ossia a versare i conferimenti ed avvenuta la sottoscrizione con
atto autentico, il versamento deve essere equivalente almeno al 25% del valore di emissione (valore
nominale), i sottoscrittori poi si riuniscono nell’ assemblea dei sottoscrittori e stipulano l’ atto
costitutivo che deve rispettare le condizioni del programma. I promotori possono, pur non avendo
sottoscritto azioni, rattenere per se il decimo degli utili netti annui per un tempo non superiore a 5
anni. B) secondo modo è la costituzione simultanea, che è il procedimento per cui gli stessi soci
fondatori guidano le contrattazioni per il contratto e anche qui loro possono trattenere per se gli
utili. In entrambi i modi l’ atto costitutivo deve avere la forma del’ atto pubblico e deve contenere il
nome dei soci, dei promotori, la sede, il valore nominale delle azioni, l’ ammontare del capitale
sottoscritto, l’ attività che costituisce l’ oggetto sociale, il numero di azioni assegnate ad ogni socio,
regole di ripartizione degli utili… le norme contrattuali sono inserite all’ interno dello statuto che si
Società uni personale. L’ art 2328 prevede inoltre che la costituzione della società può avvenire
anche per atto unilaterale ad opera di un unico socio fondatore, soggetto ad una particolare
disciplina.
B)Iscrizione dell’ atto costitutivo e dello statuto delle società nel registro delle società.- La
redazione in forma di atto pubblico dell’ atto di costituzione e la sua iscrizione nel registro delle
imprese sono due delle circostanze particolari che sono richieste per la costituzione della società (art
2330). A tal fine dopo aver redatto l’ atto entro 20 giorni deve essere depositato dal notaio o dagli
amministratori e se essi non lo fanno lo possono fare al loro posto qualsiasi azionista a spesa della
società (art 2330). Con il deposito và chiesta l’ iscrizione della società e la registrazione deve essere
vagliata accertando solo la regolarità formale che si sostanzia in tali punti: a) atto costitutivo in
forma pubblica, b) che l’ atto contenga la denominazione della società, i conferimenti , il quantum
di capitale, l’ oggetto sociale; c) che il capitale risulti sottoscritto per intero e che i soci abbiano
depositato il 25 % dei loro conferimenti e nelle società uniche che l’ unico socio abbia versato il
loro intero ammontare;d) che la valutazione dei conferimenti in natura e dei crediti sia stata
compiuta secondo legge, e) se la costituzione della società abbisogna di una particolare
autorizzazione amministrativa che questa sia stata effettivamente rilasciata (art 2329).
71. Effetti della mancata registrazione.- Se entro 90 giorni non avviene la registrazione della
società l’ atto diventa inefficace (art 2331 ). Se prima della registrazione vengono compiute
registrazioni in nome della società coloro che hanno agito sono responsabili illimitatamente e
personalmente verso i terzi (art 2331) e qualora la società ratifichi tale operazione alle precedenti
obbligazioni si aggiungono anche quelle della società o dei soci, in tal modo la società perde il
diritto di regresso verso coloro che hanno agito. Prima della registrazione della società è vietata l’
emissione de azioni e non si può determinare nemmeno la pubblica sottoscrizione.
13. 72. La nullità della società.- La registrazione della società può avvenire anche quando ne era stata
dichiarata la nullità dell’ atto costitutivo per svista del notaio o dell’ ufficio delle imprese. Così, in
attuazione di una direttiva europea, e per evitare turbamenti sul piano giuridico, il legislatore ha
elencato i casi in cui si realizza la nullità della registrazione che opera ex nunc e non pregiudica l’
efficacia degli atti compiuti e mantiene la responsabilità dei soci che non sono liberati dall’ obbligo
di conferimento sino a quando costoro non hanno soddisfatto i creditori sociali. Inoltre il legislatore
ha escluso l’ efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa, facendola seguire dalla dichiarazione
dello scioglimento della società e la nomina dei liquidatori. Tali casi sono: 1) mancata redazione
dell’ atto costitutivo in forma pubblica; 2) illiceità dell’ oggetto sciale; 3) mancanza nell’ atto di
indicazioni relative all’ oggetto, alla denominazione o al capitale. La nullità non può essere
dichiarata nemmeno quando il vizio invalidante è stato sanato con una deliberazione modificativa
dell’ atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese (art 2332). Il dispositivo della sentenza può
essere pubblicato su richiesta degli amministratori o dei liquidatori sul registro delle imprese(art
2332).
73. Il capitale sociale: il conferimento degli azionisti.- A pena di nullità nell’ atto costitutivo deve
essere determinato il valore del capitale che può essere uguale ai conferimenti ossia il patrimonio
sociale ma non superiore, al contrario potrà invece risultare inferiore al capitale sociale. I
conferimenti possono farsi in danaro e qui la oro valutazione è molto facile, ovvero possono farsi in
natura o con la cessione di crediti purchè siano suscettibili di valutazione economica, mentre non
può essere oggetto di conferimenti le prestazioni d’ opera (art 2342). Tali conferimenti possono
essere dunque costituiti: A) o prestazioni accessorie a cui si possono obbligare gli azionisti; B)o con
autonomi apporti non imputabili al capitale, per cui chi le realizza non è socio ma è solo un
prestatore d’ opera. La cifra nell’atto costitutivo è sempre stabile ed indica il valore iniziale del
capitale che può subire aumenti con l’ apporto di utili o diminuzioni con le perdite. Per quanto
riguarda i conferimenti in natura o di crediti vi è il pericolo che ai beni conferiti venga dato un
valore maggiore e così deve essere determinata una stima secondo la procedura prevista all’ art.
2343 per cui, chi conferisce i beni deve presentare una relazione giurata fatta da un perito del
tribunale all’ amministratore della società che deve controllarla entro 180 giorni dalla registrazione
della società gli amministratori devono controllare le valutazioni e se dalla revisione risulta che il
valore attribuito era inferiore ad un quinto di quello per cui avvenne il conferimento il socio può
versare la differenza in danaro e mantenere intatta la sua quota o recedere dalla società o rimanere
azionista solo per il valore del suo bene in queste due ultime ipotesi il consiglio deve deliberare la
riduzione del capitale o, se le azioni erano state riparti non in proporzione al capitale allora quest’
ultimo rimarrà invariato e le azioni saranno ripartite tra i soci. Per impedire che l’ obbligo della
stima sia eluso il legislatore ha impedito che gli acquisti dei beni e dei crediti prima di essere
effettuati devono essere valutati dall’ assemblea degli azionisti, amministratori e debbano essere
autorizzati dall’ assemblea ordinaria quando il loro corrispettivo corrisponda ad un decimo del
capitale. La stima di tali acquisti deve essere depositata nella sede sociale a disposizione dei soci
nei quindici giorni anteriori all’ assemblea che decide l’ autorizzazione all’ acquisto. Dopo la
delibera dell’ assemblea questa e la relazione giurata devono essere consegnate presso il registro
delle i prese. Se non viene osservato tale procedimento rispondono in solido l’ alienante e gli
amministratori(art 2343- bis). Gli acquisti operati in borsa o sotto il controllo dell’ autorità
giudiziaria e amministrativa non abbisognano di tale procedimento.
74. Inadempimento dell’ azionista e la sua decadenza dalla società.- il socio al momento della
realizzazione della società non deve versore tutto il conferimento ma i soli 2 decimi e mezzo iniziali
e dopo ,quando li sarà richiesto saranno versati i restanti soldi. Detto questo accade però che,
qualora alla richiesta dell’ amministratore il socio non versa gli altri decimi sarà diffidato entro 15
giorni a versarli e la diffida sarà scritta sulla Gazzetta Ufficiale. Il socio moroso perde il suo diritto
al voto s’ intanto si trova in tale situazione. Se il socio non adempie al pagamento entro 15 giorni
14. essi lo potranno citare in giudizio oppure le sue azioni saranno vendute ad un prezzo non inferiore
ai loro soci e così i primi decimi versati saranno venduti e li potrà essere richiesto anche un
risarcimento. Se le sue azioni rimarranno invendute dovranno essere eliminate e ci sarà anche una
diminuzione reale del capitale per una cifra corrispondente al loro valore nominale (art. 2344)
75. La società uni personale. L’ unico azionista.- Qualora l’ atto di costituzione sia realizzato da
un unico socio si parla di società uni personale (art 2328). La responsabilità dell’unico azionista non
sussiste ed è illimitata solo nel periodo in cui ancora la società non è registrata. la società uni
personale può essere anche sopravvenuta qualora poi i soci operino il recesso e le azioni
appartengano ad un unico socio. Ad ogni modo si applica la seguente disciplina:
1) per i conferimenti essi devono essere versati interamente dall’ unico socio ovvero devono essere
versati entro 90 giorni dalla cessazione della pluralità dei soci, ciò per evitare in primis che si
realizzi l’ insolvenza del socio verso i creditori e, in secondo luogo per limitare la responsabilità del
socio stesso(art 2325);
2) per la pubblicità i terzi devono conoscere se la società è formata da un unico socio, se gli altri
soci si sono ritirati e ne è rimasto solo uno ovvero se se ne sono aggiunti altri, tali modifiche devono
poi essere depositate presso il registro delle imprese dagli amministratori o dai soci stessi(art 2362),
sino a quando non si realizza tale responsabilità non viene attuata la norma sulla responsabilità (art
2325);
3) per la responsabilità se sono state realizzate le suddette disposizioni allora, si potrà dare luogo
ad una responsabilità limitata se no permarrà la responsabilità illimitata. Si ha inoltre la
responsabilità dell’ unico azionista quando si ha l’ insolvenza della società o nel periodo in cui le
azioni li siano totalmente appartenute.
4) I contratti a nome dell’ unico socio sono opponibili ai creditori solo se risultano dal libro delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione o da un atto scritto di data certa inferiore al
pignoramento (art 2362);
5) per analogia si adatta la disposizione dell’ art 2250 per cui le srl devono indicare negli atti e nelle
corrispondenze se hanno un unico socio.
76. Le azioni.- Il capitale sociale è diviso in azioni che possono essere rappresentate da documenti
cartacei sottoscritti(art 2354), se le azioni sono rappresentate da documenti si deve specificare la
denominazione e la sede della società le date della costituzione e dell’ iscrizione nel registro delle
imprese, l’ ammontare dei versamenti parziali, diritti ed obblighi particolari (art 2354). L’ azione
deve avere un valore nominale pro quota, che se anche non è determinato è consentita l’ emissione
di titoli azionari senza valore ma occorre indicare sia il valore del capitale del titolo, sia il numero di
azioni emesse (art 2354). Naturalmente il valore nominale complessivo andrà ad indicare il valore
complessivo del capitale sottoscritto.
Le azioni, nella vecchia disciplina del codice dovevano essere consegnate a ciascun socio in un
livello pari al suo conferimento e la società non poteva emettere nessuna sotto la pari cioè al di sotto
di quanto gli è stato versato. Adesso invece i soci possono prevedere una diversa ripartizione delle
azioni e quindi adesso il capitale viene contingentato in base al valore globale dei conferimenti in
rapporto all’ intero capitale sociale (art 2346). Ogni azione può essere identificata in base al
numero si parla di “azioni al portatore” o in base al nome del socio “azioni nominative”. Questa
ultima modalità per ragioni fiscali è preferita tra tutte, e inoltre il codice prevede che (art 2354) non
possono essere emesse al portatore né le azioni non ancora liberate (cioè quelle per cui il socio non
ha ancora deliberato il conferimento) né le azioni per cui l’ obbligo di conferimento è affiancato a
quello di eseguire prestazioni accessorie. Infine, le azioni sono dei titoli di partecipazione che
conferiscono sia diritti patrimoniali che amministrativi all’ azionista. In ogni società devono essere
previste azioni ordinarie che per legge devono corrispondere alla metà del capitale e ai loro
possessori conferiscono uguali diritti.
15. 77. Categorie di azioni.- Con l’ autonomia statutaria si è garantita la possibilità che vi siano altre
categorie di azioni e ad ogni categoria corrispondono diversi diritti:
a)Azioni privilegiate, le quali hanno dei diritti molto particolari come ad esempio: 1) privilegio
negli utili nel senso che anche quando la società non ne realizza questi debbano essere corrisposti lo
stesso; 2) partecipazione alle perdite limitata solo dopo che abbiano corrisposto il capitale di
rimborso i soci non privilegiati; 3)limitazione del diritto di voto perché si ammette che essi non
possano interessarsi direttamente alla gestione sociale e possono conservare il loro diritto al voto
solo nelle assemblee straordinarie; 4) altri limiti al diritto di voto sono stabiliti dalla possibilità che
il voto sia limitato a determinati argomenti, o subordinato a determinate condizioni (art 1355),
inoltre è possibile che le società che non facciano parte del mercato a rischio possano limitare il
voto determinando ad esempio un voto ogni due azioni o altro. Non si possono creare azioni a voto
plurimo (art 2351).
b)Azioni di godimento, dopo la riduzione del capitale sociale la società può rimborsare parte del
capitale sociale rimborsando parte dei conferimenti. Ma se il valore reale delle azioni (pro quota
corrispondente al valore del patrimonio sociale) è superiore al valore nominale (corrispondente pro
quota al capitale sociale) ai titolari delle azioni possono essere attribuite delle azioni di godimento,
che possano assicurarli l’ esercizio dei diritti residui rispettando la parità di trattamento per tutti gli
azionisti. Così i possessori di tali azioni potranno concorrere con gli azionisti non rimborsati alla
ripartizione degli utili soltanto dopo che quelli non rimborsati abbiano avuto un dividendo pari all’
interesse legale. E in caso di liquidazione della società essi avranno una quota residua dopo che ai
titolari delle altre azioni sia stata rimborsata una somma pari al loro valore nominale (art 2353).
c) Azioni correlate, sono delle azioni strettamente dipendenti dai risultati patrimoniali strettamente
conseguiti dalla società in un determinato settore. Ai titolari di dette azioni i dividendi sono
corrisposti solo in misura pari al loro agli utili annuali conseguiti col bilancio d’ esercizio(art 2350).
d) Azioni con prestazioni accessorie, sono azioni che comprendono oltre al versamento delle
compensazioni anche quello di realizzare delle particolari prestazioni che sono retribuite con una
quota extra. Le mansioni, i soggetti, e gli obblighi vanno inseriti nell’ atto costitutivo e possono
essere modificate con voto unanime (art 2345).
e) Azioni a favore dei prestatori di lavoro, se gli azionisti in assemblea, rinunciano agli utili questi
vengono ripartiti tra i prestatori di lavoro per un ammontare corrispondente agli utili stessi ed il
capitale sociale dovrà aumentare in relazione ad essi (art 2349).
78. Altri strumenti finanziari partecipativi.- Nelle società per azioni non sono ammissibili
conferimenti di lavoro o di servizi ma tali prestazioni possono essere utilizzati determinando un
rapporto di tipo associativo con uno strumento non computabile perché non è un conferimento nel
capitale sociale. A tali prestatori vengono assegnati strumenti partecipativi differenti detti atipici
che possono conferire diritti patrimoniali o amministrativi con esclusione del diritto di voto.
79. Trasferimento della partecipazione sociale: modalità, limiti, ed effetti. Usufrutto, pegno, e
sequestro delle azioni.- Nelle spa le azioni sono liberamente trasferibili. Se non sono stati ancora
emessi i documenti rappresentativi delle azioni la quota sociale è liberamente trasferibile se esiste
un valido documento di trasferimento del diritto di proprietà mentre il trasferimento ha effetto nei
confronti della società se è stata registrata nel libro dei soci. Se i titoli sono emessi: per le azioni al
portatore è sufficiente il trasferimento all’ acquirente con la consegna, per quelle nominative
occorre invece ne diventa possessore l’ acquirente il soggetto a cui è intestata con il cambio di
nome ad opera dell’ amministratore della società emittente sia nel libro dei soci che nel documento
(doppia intestazione art 2022): se l’ azione nominativa avviene tramite girata con sottoscrizione
autenticata dal notaio e avvenendo con la girata l’ intestazione del titolo il giratario è legittimato ad
esercitare i diritti sociali ancor prima dell’ aggiornamento del libro dei soci. Anche per le società
non quotate si segue tale disciplina. Limiti alla circolazione delle azioni. Alla libertà di circolazione
sono stabiliti determinati limiti che sono di tipo legale, prestabiliti dalla legge o di tipo
16. convenzionale, inserite nello statuto che può vietare il trasferimento di azioni nominative sino a 5
anni dall’inizio della società , o tali azioni possono essere sottoposte ad ulteriori clausole come ad
es. il limite di gradimento, dove le azioni possono essere trasferite solo dopo il placet dell’ organo
amministrativo, o clausole di prelazione ove l’ alienante deve preferire i soci come acquirenti, per le
azioni al portatore i limiti sono applicabili solo se non vengono emessi i documenti cartacei in tal
caso non è possibile la circolazione cartolare. Clausole di mero gradimento che sono inefficaci se
non prevedono a carico di altri soci un obbligo di acquisto o il diritto di recesso del’ alienante, ciò è
previsto anche per le limitazioni ai trasferimenti mortis causa. Le clausole statutarie si devono
evincere dal titolo (art 2355-bis). Ai soci è consentito porre limiti anche con accordi separati detti
patti parasociali. Responsabilità per il trasferimento di azioni non liberate: rimane anche dopo tre
anni il trasferimento la responsabilità sussidiaria dell’ alienante per i decimi non versati così se l’
acquirente sarà inadempiente risponderà l’ alienante(art 2356). Comproprietà dell’ azione: (art
2347)sono comproprietari coloro che possiedono una stessa azione o un pacchetto di queste: essi
rispondono in solido per la corrisponsione dei decimi, inoltre devono nominare un rappresentante
comune che vota per loro e riceve le informazioni. Usufrutto, pegno e sequestro: ciò che occorre
stabilire è che, assegnato un diritto di pegno e di usufrutto , a chi tocchi esercitare l’ azione di socio.
Per legge il voto spetta all’ usufruttuario o al creditore pignoratizio, mentre gli altri diritti
amministrativi sono del socio (art 2352). Per il versamento dei decimi previsti: per il pegno il socio
deve fornire al creditore almeno tre giorni prima i soldi per il versamento se no il creditore può
vendere le azioni in nome del socio, per l’ usufruttuario è lui a dover corrispondere i decimi con il
diritto alla restituzione al termine dell’ usufrutto stesso (art 2352). Nel caso di sequestro il voto è
esercitato dal custode.
80. Gli organi della società per azioni. A) L’ assemblea dei soci: deliberazioni ordinarie e
straordinarie.- Organo fondamentale è l’ assemblea generale degli azionisti che è regolarmente
costituita e può prendere valide decisioni se: a) tutti i soci sanno dell’ assemblea; b) conoscono i
vari punti del giorno. Se l’ assemblea non si costituisce perché manca il minimo del capitale sociale
previsto per legge essa può essere riconvocata(assemblea in seconda convocazione ) entro 30 giorni
e che gli argomenti siano gli stessi. Se vi sono deliberazioni ordinarie come: 1) approvazione del
bilancio, 2) nomina amministratori, 3) determinazione compenso amministratori e dei sindaci, 4)
autorizzazione atti amministrativi, 5) approvazione regolamento lavori stessa assemblea, in tutti tali
casi si avrà un’ assemblea ordinaria. Sono deliberazioni straordinarie e dunque si avranno
assemblee straordinarie (art 2365): 1)modificazioni dello statuto sociale, 2) nomina liquidatori e
determinazione dei poteri, 3) decisione di non procedere all’ emissione di titoli azionari, 4)
concordato per l’ emissione della procedura dell’ amministrazione ordinaria.
Quorum per l’ assemblea ordinaria è in prima convocazione, la metà del capitale, in seconda
qualunque sia il capitale. Per quella straordinaria in prima convocazione più della metà del capitale,
in seconda convocazione almeno due terzi del capitale presente in assemblea. Per le società che non
hanno azioni diffuse tra il pubblico occorre più di un terzo per decidere determinate modifiche del
contratto, e per le società non presenti sui mercati del capitale del rischio occorre solo un quinto.
Ciò che è stabilito per le assemblee straordinarie si applicano anche a quelle speciali cioè a quelle
costituite solo dai soci di ciascuna categoria interessata.
81. Il procedimento assembleare.- Convocazione: a norma dell’ art 2363 l’ assemblea deve essere
convocata almeno una volta all’ anno almeno 120 giorni prima della scadenza dell’ esercizio sociale
con una dilatazione dei tempi fino a 180 giorni quando sono società tenute al bilancio consolidato o
quando lo richiedono determinate esigenze. L’ assemblea deve essere convocata dall’ organo
amministrativo quando ne è stata fatta domanda da un decimo dei soci, se non lo fa lo fanno gli
organi di controllo se no il tribunale in presenza di determinati motivi. La comunicazione è fatta
tramite avviso contenente ora, giorno e luogo dell’ adunanza e l’ ordine del giorno. L’ avviso deve
17. essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale e per le società le cui azioni non sono diffuse molto tra il
pubblico la convocazione è spedita almeno 8 giorni prima.
Costituzione: se non sono osservate tali forme l’ assemblea è irregolare, malgrado ciò è regolare se
vi partecipano la quasi totalità dei soci e la maggioranza dei componenti degli organi di controllo.
Intervento all’ assemblea: hanno diritto ad intervenire tutti i socie l’ intervento e la votazione
possono essere ammessi dallo statuto anche per via telematica.
Rappresentanza nell’ assemblea: I soci possono avere un rappresentante in assemblea tramite
procura conferita per iscritto che nelle società che investono sul mercato del rischio la
rappresentanza è stabilita solo per singole assemblee.
Svolgimento assemblea e verbalizzazione: l’ assemblea è diretta tramite un presidente che si evince
dall’ atto di costituzione o eletto dalla maggioranza dei presenti. Il presidente in primis deve
accertare la legittimità e l’ identità degli intervenuti. E poi dirige l’ assemblea e computa i voti. Gli
esiti devono evincersi da un verbale, che è sottoscritto dallo stesso presidente e dal segretario. Se l’
assemblea è straordinaria il verbale è redatto da un notaio.
82. L’ invalidità delle deliberazioni assembleari.- La disciplina che regola la nullità e l’
annullabilità deve conciliare due esigenze particolari: a) quella per cui deve realizzare una tutela
agli azionisti di minoranza e che tale tutela realizzi l’ invalidità della delibera e il suo risarcimento,
B) e la possibilità di dare certezza alle decisioni assembleari. Con la nuova disciplina abbiamo:
NULLITA’ . le deliberazioni assembleari sono nulle, quando:1) è mancata la convocazione dell’
assemblea, se invece l’ assemblea è convocata da un altro organo si ha solo irregolarità purchè l’
avviso abbia raggiunto i soci; 2) quando è mancata la redazione del verbale, ma non si ha ciò
quando viene sottoscritto un documento da parte del presidente; 3) ha ad oggetto qualcosa d’
illecito.
La delibera nulla può essere impugnata da chiunque entro tre anni a decorrere dall’ iscrizione di
quella stessa nel registro delle delibere(art 2379). Per la nullità quand’ è possibile viene ammessa la
sanatoria, tranne questa è nulla per un vizio di contenuto. La nullità può essere rilevata d’ ufficio.
ANNULLABILITA’. Si ha in base all’ art 2377: 1) quando la costituzione dell’ assemblea è dipesa
da persone non legittimate; 2) quando la maggioranza è stata raggiunta on voti marginali di soci in
conflitto d’ interessi e la delibera può arrecare danno alla società; 3) maggioranza raggiunta per voti
invalidi; 4 ) verbale incompleto ed inesatto tale da non poter verificare la sua irregolarità. L’ azione
di annullamento spetta agli amministratori, al consiglio di sorveglianza e a quello sindacale, ai soci
assenti, dissenzienti o astenuti che insieme posseggono il 5% delle azioni aventi diritto al voto. Chi
non ha tali capitali può chiedere il risarcimento alla società. L’ esercizio dell’ azione di
annullamento e di risarcimento del danno è soggetta ad un breve tempo d’ impugnazione della
delibera di 3 mesi che decorre dalla sua iscrizione nel registro delle imprese. Tutte le impugnative
devono essere decise in un unico processo e sono fatti comunque salvi i diritti acquistati in buona
fede da terzi. Se le deliberazioni dell’ assemblea generale pregiudicano i diritti di una categoria di
azionisti, questi provvedimenti devono essere approvati dall’ assemblea della categoria interessata.
83. Il consiglio di amministrazione: nomina e attribuzione degli amministratori.- Viene
disposto che la società per azioni sia gestita da uno o più amministratori, il consiglio di
amministrazione, e che il controllo sia affidato al collegio sindacale, mentre il controllo finanziario
sia nelle mani di un revisore. Nell’ atto costitutivo deve essere inserito il numero degli
amministratori, almeno dei primi due o anche solo di uno se tale è (unico amministratore).
1)NOMINA. Questa deve avvenire da parte dell’ assemblea e gli amministratori non per forza
devono essere soci (art 2383). La durata massima dell’ incarico è di 3 anni e non sono ammessi a
tale carica: gli inabilitati, gli incapaci, gli interdetti, i falliti e anche coloro che sono stati allontanati
per un periodo dal lavoro. Perché si diventi amministratore oltre alla nomina vi deve essere l’
accettazione che deve essere realizzata entro 30 giorni con la richiesta d’ iscrizione nel registro
delle imprese (art 2383).
18. 2) ATTRIBUZIONI. Agli amministratori spetta il potere di gestione(potere di deliberare il
compimento di tutti gli atti per la realizzazione dell’ oggetto sociale), e il potere di rappresentanza
che può essere dato ad uno o a tutti gli amministratori, in tal caso bisogna specificare se essi
opereranno congiuntamente(art 2383). A tutela dell’ affidamento dei terzi è predisposto che non
sono opponibili a costoro le cause d’ invalidità della nomina degli amministratori, salvo che non si
provi che essi ne erano a conoscenza e in secondo luogo non sono opponibili gli atti conseguiti
utilizzando un potere di rappresentanza che vada oltre i limiti della procura tranne che non si
dimostri che i terzi hanno agito con cognizione di causa.
a)Operazioni con parti correlate. Nelle società che fanno ricorso al capitale del rischio gli
amministratori devono attuare delle norme di correttezza, fissate dalla consob, nelle trattative con le
parti correlate ossia coloro che possono avere interessi comuni alla stessa società. L’ osservanza di
tali regole risulterà dall’ osservazione del bilancio.
b)Deliberazioni consiliari. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente che enuncia l’
ordine del giorno(art 2381). Sono valide le deliberazioni realizzate con il voto favorevole della
maggioranza assoluta e se è presente la maggioranza degli amministratori in aula. Le deliberazioni
non conformi a legge o statuto sono annullabili e possono essere impugnate entro 90 giorni(art
2388), sono annullabili le deliberazioni che cioinvolgono l’ interesse diretto di un soggetto(art
2391).
c) Amministrazione delegata. Il consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri ad un
determinato comitato esecutivo composto da alcuni amministratori delegati (art 2381). Non si può
delegare il potere di fare il bilancio, aumentare o diminuire il capitale, emettere azioni, redigere
progetti di fusione o scissione.
d)Amministratore unico. Qualora sia direttamente coinvolto un proprio interesse personale in una
deliberazione egli deve dare espresso annuncio e poi l’ assemblee si pronuncerà sulla questione (art.
2391).
84. Responsabilità degli amministratori. - 3) RESPONSABILITA’. Gli amministratori sono
obbligati a compiere l’ attività amministrativa della società con la diligenza richiesta per la natura
dell’ incarico e dalle loro specifiche competenze (art 2392)se per difetto di diligenza abbiano
arrecato anno alla società essi sono responsabili e l’ assemblea può deliberare di esercitare l’ azione
sociale di responsabilità(art 2373) e tale azione può essere deliberata anche dal collegio o da una
minoranza che detenga un quinto del capitale sociale. La società può rinunciare all’ azione purchè si
approvi la rinunzia e la transazione (art 2393). Gli amministratori sono responsabili anche verso i
creditori(a)per non aver salvaguardato l’ integrità del patrimonio,b) perché il patrimonio è
insufficiente alla loro soddisfazione) ,che possono intraprendere l’ azione indipendentemente dalla
società, e ciò vale anche verso i terzi e la minoranza sociale (Art 2395: azione individuale del socio
e del terzo).
85. Cessazione e sostituzione degli amministratori.- 4)ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI
AMMINISTRAZIONE. Può avvenire per:a)revoca che può avvenire in qualsiasi momento e che se
è operata senza giusta causa l’ amministratore ha diritto al risarcimento; b) rinunzia dell’
amministratore realizzata tramite la presentazione delle dimissioni scritte al consiglio e al
presidente;c) scadenza del termine;d) decadenza per inabilitazione, interdizione, fallimento ecc..; e)
morte. La cessazione deve essere iscritta entro 30 giorni nel registro delle imprese se no non è
opponibile a terzi.
5)SOSTITUZIONE. La sostituzione per cessazione del termine è realizzata solo quando il consiglio
è ricostituito, mentre quella operante tramite dimissioni ha effetto solo dal momento in cui la
maggioranza si è ricostituita, immediatamente se rimane in carica la maggioranza del consiglio. Per
operare l’ integrazione abbiamo le seguenti regole:a) se vengono a mancare taluni amministratori e
vi è la maggioranza del consiglio questi vengono sostituiti con il sistema della cooptazione, e poi
questi saranno effettivamente confermati dall’ assemblea; b) se viene meno la maggioranza quelli
19. rimasti devono riunire l’ assemblea e realizzare l’elezione; c) se non rimane nessuno il collegio dei
sindaci deve riunire l’ assemblea per l’ elezione.
86. C)Il collegio dei sindaci.- Si compone di tre cinque sindaci effettivi e di due sindaci supplenti
(art 2397). NOMINA. I sindaci sono nominati dall’ assemblea ordinaria ad eccezione dei primi due
che sono nominati nell’ atto costitutivo. I sindaci possono essere soci o non esserlo e almeno un
sindaco deve essere effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti all’
interno del registro istituito presso il ministero della giustizia. Non possono essere nominati sindaci
coloro che sono stati nominati interdetti, inabilitati ecc o addirittura coloro che sono legati alla
società da rapporti di natura patrimoniale (art 2399). Al momento della nomina devono essere resi
noti alla assemblea gli incarichi dei sindaci(art 2400). COMPENSO. Per evitare delle influenze
illecite dei soci il compenso dei sindaci è deciso al momento della nomina e no può mutare per altri
3 anni (durata della carica).
POTERI E DOVERI. Controllo sugli atti degli amministratori e per far ciò possono liberamente
avvalersi di ausiliari, ma gli amministratori possono rifiutarsi di dare l’ accesso ad informazioni
segrete a tali ausiliari. Per facilitare il lavoro dei sindaci ogni socio può realizzare la denuncia (art
2408) e se la denuncia corrisponde ad un ventesimo del capitale il collegio deve indagare senza
ritardo e se sono problemi gravi dovranno riunire d’ urgenza l’ assemblea. Le deliberazioni vengono
prese a maggioranza assoluta e se ne redige un verbale e il collegio deve riunirsi ogni tre mesi(art
2404). I sindaci devono esercitare i loro poteri con molta diligenza richiesta dalla natura dell’
incarico. Sono responsabili solidamente con gli amministratori se un esercizio è stato realizzato
negativamente per mancanza del controllo (art 2407).
CESSAZIONE DELL’ UFFICIO. Il rapporto tra sindaci e società cessa: a) per scadenza mandato;
b) revoca deliberata dall’ assemblea; c) per morte; d) per decadenza dovuta a cause d’ ineleggibilità
sopravvenuta, o per mancata partecipazione ingiustificata alle assemblee.
SOSTITUZIONE DEI SINDACI. Ai sindaci cessati subentrano i supplenti in ordine d’età, alla
presidenza va il più anziano e quello revisore contabile è sostituito da un altro scelto tra coloro che
detengono la stessa qualifica. I sostituti restano in carica fino alla prima assemblea. Che procede ad
una nuova nomina (art 2401) la nomina e la sostituzione devono essere iscritte all’ interno del
registro delle imprese.
87. Il controllo contabile.-È esercitato dai revisori contabili e per le società che investono sul
mercato del capitale di rischio si devono avvalere di una società di revisione (art 2409-bis). L’
incarico dura tre esercizi e per il compenso deve essere deliberato dell’ assemblea ordinaria che vale
per tre anni. Tra sindaci e revisori vi deve essere uno scambio di informazioni per l’ esplemento dei
rispettivi compiti (ART 2409).
88. I sistemi statutari di amministrazione e di controllo.- Abbiamo altre due tipologie di
controllo e di amministrazione ossia: il sistema dualistico incentrato sulla presenza di un consiglio
di gestione e di un consiglio di amministrazione(art 2409-octies), o il sistema monistico incentrato
sulla presenza del solo consiglio di amministrazione soggetto al controllo del comitato all’ interno
dello stesso consiglio (art 2409- sexiesdecies).
Sistema dualistico. La differenza con il modello tradizionale, non è dovuta al consiglio di
amministrazione che si rispecchia nel consiglio di gestione anche se chi prende le decisioni rispetto
le scelte finanziarie predisposti dal consiglio di gestione è il consiglio di sorveglianza.
Le principali differenze si ritrovano sul piano del controllo in quanto rispetto al sistema tradizionale
al consiglio di sorveglianza spettano poteri differenti: a) nomina e revoca membri del consiglio di
gestione, b) approvazione del bilancio d’ esercizio, c) esercitare l’ azione di responsabilità verso il
consiglio di gestione, gli altri potere non divergono dal sistema tradizionale. Inoltre i membri
possono anche essere non soci , sono nominati dall’ atto costitutivo e tre sono eletti dall’ assemblea
ed uno deve essere il revisore dei conti (2364- bis/ duodecies). Per la sostituzione dei consiglieri
20. venuti a mancare durante l’ esercizio provvede il consiglio stesso. Il loro compenso è definito all’
atto di nomina e il consiglio deve riunirsi almeno ogni 90 giorni, e poi almeno una volta l’ anno per
riferire all’ assemblea della sua attività di controllo. L’ assemblea deve deliberare sulla revoca e
sulla responsabilità dei componenti del consiglio, e quando accade ciò quest’ ultimi non possono
naturalmente votare.
Sistema monistico. Rispetto al sistema tradizionale, assemblea e consiglio di amministrazione
mantengono i rispettivi ruoli ed all’ interno dello stesso consiglio invece nasce un comitato per il
controllo sulla gestione che ha le medesime attribuzioni del collegio sindacale (art 2409
octiesdecies). Nel consiglio di amministrazione un decimo dei suoi componenti devono avere i
requisiti di indipendenza prescritti per i sindaci dall’ art 2399. Del comitato di controllo possono
entrare a farne parte gli amministratori indipendenti, che abbiano i requisiti di onorabilità e di
professionalità stabiliti all’ interno dello statuto. Essi non possono essere ne amministratori, né
membri del comitato esecutivo e non possono svolgere alcuna attività di gestione(art 2409
octiesdecies).
89. I patti parasociali.- Tali patti detti anche sindacati azionari sono degli accordi realizzati dagli
azionisti con i quali si stabilisce preventivamente le modalità con cui concordare il voto da
esprimere nelle assemblee sindacali (sindacati di voto). Si tratta anche di sindacati di consultazione
ed i patti hanno in comune il fatto che essi sono definiti al di fuori dell’ assemblea, difatti talvolta
tali patti sono stati visti come contrari al dettato del codice che definisce il voto come il risultato di
un libero confronto di opinioni. Tali accordi permettono ai soci aderenti di realizzare il controllo
sulla gestione della società concordando dei limiti al trasferimento delle azioni a terzi (sindacati di
blocco). Con il D.lg 3/2006 si è stabilita la possibilità di realizzare tali patti di blocco per realizzare
la stabilità della società. Tali patti hanno durata quinquennale e non sono rinnovabili, tuttavia
qualora un socio abbia votato in maniera diversa rispetto al patto lo stesso voto è efficace verso i
terzi e verso la società. Tali patti possono essere stipulati anche in forma orale (art 2341 bis) e
devono essere dichiarati all’ inizio dell’ assemblea se ciò non avviene la delibera è nulla.
90. La denuncia delle irregolarità degli amministratori all’ autorità giudiziaria. - I soci di
minoranza che detengono almeno un decimo del capitale sociale possono richiedere l’ intervento
dell’ autorità giudiziaria quando abbiano il fondato sospetto che siano state compiute gravi
irregolarità da parte di un determinato organo o dagli amministratori (art 2409). Ciò spetta anche al
collegio sindacale, al comitato per il controllo ecc..
Il tribunale dopo la denuncia deve determinare l’ ispezione che può essere fermata qualora l’
assemblea sostituisce gli amministratori con altri professionisti. Se le irregolarità sussistono il
tribunale adotta delle misure cautelari, e nomina un amministratore giudiziario che guiderà la
società e alla fine del suo incarico darà informazioni sul suo operato, riunirà l’assemblea per la
nomina dei nuovi organi, o per proporre la liquidazione della società (art 2409).
91. L’ acquisto delle proprie azioni.- Per tutelare il capitale sociale sono stati posti dal legislatore
determinati vincoli: 1) divieto dell’ acquisto delle azioni proprie poiché ciò comporterebbe una
diminuzione del capitale ed un venir meno delle garanzie per i creditori. Esistono però delle
eccezioni: a) che l’ acquisto avvenga entro i limiti degli utili disponibili e delle riserve, b) che l’
acquisto sia autorizzato da parte dell’ assemblea che ne definisce anche le modalità,c) le azioni sono
interamente liberate altrimenti per i decimi rimasti la società sarebbe creditrice di sé stessa (art
2357). In nessun caso il valore nominale delle azioni può eccedere la decima parte del capitale (art
2357).
Se non ci sono tali presupposti la società dovrà ricorrere entro l’ anno alla vendita delle azioni
ovvero, se ciò non accade si dovrà procedere al loro annullamento ed alla riduzione del capitale, che
se non viene effettuata sarà disposta su richiesta del tribunale. Ciò vale anche quando la società
procede all’ acquisto delle azioni per mezzo di altre società o un soggetto interposto.
21. 2) Tali limitazioni non valgono: se l’ acquisto avviene a titolo gratuito, se l’ acquisto è una
conseguenza di un’ altra operazione, ovvero quando si ha un’ esecuzione forzata su azioni di un
debitore della società e il giudice le assegna alla società come soddisfazione del proprio credito.
Vale anche qui il termine quantitativo del decimo del capitale in caso contrario l’ eccedenza deve
essere venduta in tre anni. 3) Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate finchè
restano in proprietà della società. Gli utili di tali azioni non restano alla società ma vengono
distribuiti in proporzione agli altri azionisti, salvo che la società non sottoscriva le stesse azioni.
Azioni riscattabili. Non costituiscono un particolare diritto o dovere ma possono appartenere a
qualsiasi categoria. Esse sono di solito assegnate ai membri della società con i quali c’ era un
rapporto sociale di servizio ormai concluso.
92. Il divieto di sottoscrizione delle proprie azioni. Altre operazioni vietate.- Alle azioni è
vietata la sottoscrizione delle azioni sia che avvenga in maniera diretta in nome della società, sia in
maniera indiretta per conto di terzi. Qui la sottoscrizione non comporta l’ obbligo di alienazione ma
vi è un duplice effetto a seconda che si parli di sottoscrizione diretta o indiretta. Per il primo caso, le
azioni s’ intenderanno sottoscritte dai promotori o dai soci fondatori, nella seconda ipotesi, titolare
sarà il terzo, che se non riuscirà a versare l’ intera somma, i conferimenti saranno realizzati dai soci
fondatori. In entrambi o casi non è responsabile chi dimostra di essere estraneo alla vicenda (art
2357- quater).
5) E’ vietato inoltre alla società offrire prestiti o garanzie ad altrui soggetti per la sottoscrizione
delle azioni (art 2358). Alle società è pure vietato accettare in pegno delle azioni proprie, neppure
per tramite di persona interposta. Tali divieti non operano se si tratta di operazioni atte a far
realizzare l’ acquisto delle azioni a dei dipendenti, in tali casi le somme, non devono incidere sul
capitale ma solo sulla parte di utili e dunque, sulla parte del patrimonio disponibile della società (art
2358).
93. Il divieto di sottoscrizione reciproca delle azioni.- Il divieto della sottoscrizione reciproca
opera qualora la società A ne costituisce un’ altra B, sottoscrivendo un capitale di 1 milione di euro
e delibera l’ aumento del proprio capitale per un importo di un milione di euro, facendone
sottoscrivere per lo stesso importo le azioni della società B così tale milione della società A sarebbe
computato 2 volte pur non essendoci alcun mutamento, e ciò metterebbe in pericolo la fiducia dei
creditori. Per limitare ciò è stata realizzata la sottoscrizione reciproca di azioni anche per mezzo di
persona interposta(art 2360). È possibile che si abbiano partecipazioni incrociate delle società in
corrispondenza al capitale già sottoscritto da reciproci azionisti.
94. Le partecipazioni in altre società: società finanziarie e società d’ investimento.- Fatti salvi i
divieti delle azioni reciproche, quelli posti dall’ art 236 che determina il divieto delle partecipazioni
in altre società quando queste alterino l’ oggetto della società, e il divieto dell’ art 5 d. L.n° 1148/
1941 che vieta di possedere delle azioni che hanno un valore superiore al capitale sociale, detto
questo esistono gruppi di società dette holdings che, svolgono come attività principale l’ assunzione
di partecipazioni in altre società allo scopo di dirigerne la gestione. Si parlerà di holdings pura, se
assunzione ed amministrazione sono gli unici scopi della società, e holding mista se svolge anche
attività di produzione. Esistono anche delle società d’ investimento il quale unico scopo è appunto
quello di investire i propri capitali per poi trarre il guadagno dai dividendi.
95. Società collegate e società controllate. Acquisto e sottoscrizione di partecipazioni delle
società controllate.- L’ art 2359 stabilisce una differenzazione tra le società controllate che si
hanno qualora la società A sia sottoposta al controllo ella società B poiché quest’ ultima detiene
della maggioranza richiesta per le delibere assembleari (controllo di diritto), quando le società sono
sottoposte all’ influenza dominante di un’altra in virtù di azioni o quote possedute o di vincoli
contrattuali con essa(es. unica cliente: Controllo di fatto), controllo effettuato da B su A per mezzo