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Efficienza - Progresso - Risparmio
LE NOVITA’ SULLA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DEGLI EDIFICI
IN REGIONE PIEMONTE
15 settembre 2016
relatore: ing. Ferro Enrico – Studio Alternative
1
Gli argomenti trattati
Le recenti novità legislative
L’evoluzione della legislazione energetica relativa all’APE
Il Decreto Legislativo 192/05 e s.m.i.
La validità temporale dell’APE
I Decreti Ministeriali del 26/06/2015
Le procedure di calcolo
I software per la redazione dell’APE
Il format dell’APE e le FAQ del Mise
La legislazione regionale per l’APE
Le norme tecniche UNI/TS 11300 e i recenti aggiornamenti
La norma UNI/TS 11300 – 6
La UNI 10349 e i dati climatici
Appunti del certificatore energetico:
- i ponti termici
- i generatori di calore
2
Gli argomenti trattati
Le recenti novità legislative
L’evoluzione della legislazione energetica relativa all’APE
Il Decreto Legislativo 192/05 e s.m.i.
La validità temporale dell’APE
I Decreti Ministeriali del 26/06/2015
Le procedure di calcolo
I software per la redazione dell’APE
Il format dell’APE e le FAQ del Mise
La legislazione regionale per l’APE
Le norme tecniche UNI/TS 11300 e i recenti aggiornamenti
La norma UNI/TS 11300 – 6
La UNI 10349 e i dati climatici
Appunti del certificatore energetico:
- i ponti termici
- i generatori di calore
2
Gli argomenti trattati
Le recenti novità legislative
L’evoluzione della legislazione energetica relativa all’APE
Il Decreto Legislativo 192/05 e s.m.i.
La validità temporale dell’APE
I Decreti Ministeriali del 26/06/2015
Le procedure di calcolo
I software per la redazione dell’APE
Il format dell’APE e le FAQ del Mise
La legislazione regionale per l’APE
Le norme tecniche UNI/TS 11300 e i recenti aggiornamenti
La norma UNI/TS 11300 – 6
La UNI 10349 e i dati climatici
Appunti del certificatore energetico:
- i ponti termici
- i generatori di calore
2
Gli argomenti trattati
Le recenti novità legislative
L’evoluzione della legislazione energetica relativa all’APE
Il Decreto Legislativo 192/05 e s.m.i.
La validità temporale dell’APE
I Decreti Ministeriali del 26/06/2015
Le procedure di calcolo
I software per la redazione dell’APE
Il format dell’APE e le FAQ del Mise
La legislazione regionale per l’APE
Le norme tecniche UNI/TS 11300 e i recenti aggiornamenti
La norma UNI/TS 11300 – 6
La UNI 10349 e i dati climatici
Appunti del certificatore energetico:
- i ponti termici
- i generatori di calore
2
Il quadro legislativo nazionale di riferimento (09/2016)
6
Il quadro legislativo nazionale di riferimento (09/2016)
7
Il quadro legislativo nazionale di riferimento (09/2016)
8
IL DECRETO LEGISLATIVO 192/05 e s.m.i.
9
Definizione di edificio, fabbricato, unità immobiliare
art. 2 del Dlgs 192/05 come modificato dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90
Dlg.s 192/05 e s.m.i.
Definizione di unità immobiliare
Norma UNI/TS 11300-1: 2014
10
Definizione di impianto termico
art. 2 del Dlgs 192/05 come modificato dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90
Dlg.s 192/05 e s.m.i.
11
Attestato di Prestazione Energetica
art. 6 del D.lgs 192/05 come modificato dalla Legge 3
agosto 2013, n. 90
Quando è necessario redigere un APE e quando non è necessario redigerlo?
RIFERIMENTI:
• FAQ SIPEE Regione Piemonte:
http://www.sistemapiemonte.it/ris/ambiente/sicee/dwd/20151005_revisione_generale_FAQ_APE_
rev5.pdf
• Appendice A – DM 26/06/2015 LGN
12
Attestato di Prestazione Energetica
art. 6 del D.lgs 192/05 come modificato dalla Legge 3
agosto 2013, n. 90
Fonte: FAQ SIPEE ottobre 2015
13
Attestato di Prestazione Energetica
art. 6 del D.lgs 192/05 come modificato dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90
14
Le recenti evoluzioni legislative (2013-2016)
3
Le recenti evoluzioni legislative (2013-2016)
3
Le recenti evoluzioni legislative (2013-2016)
3
Le recenti evoluzioni legislative (2013-2016)
3
Validità temporale dell’APE (art. 6, comma 5 Dlgs. 192/05)
Fonte: DM 26/06/2015 LGN
19
Validità temporale dell’APE (art. 6, comma 5 Dlgs. 192/05)
Quindi in generale il certificatore deve indicare una validità temporale dell’APE pari a 10 anni,
tranne nel caso in cui si vengano a verificare alcune condizioni.
In fase di redazione dell’APE il certificatore è tenuto a indicare una scadenza al 31
dicembre dell’anno successivo quando manca il libretto dell’impianto termico.
L’APE scade il 31 dicembre dell’anno successivo quando il proprietario non rispetta le
prescrizioni di operazione e controllo degli impianti termici (dopo la redazione dell’APE).
Nel caso di edificio privo di impianto termico, la scadenza dell’APE è di 10 anni.
Casi esemplificativi:
Caso 1: Giorno redazione APE (marzo 2016); Controlli sugli impianti termici scaduti da 2 anni
(es. febbraio 2014), l’APE non può essere redatto finché i controlli non vengono eseguiti.
Caso 2: Giorno redazione APE (marzo 2016); Controlli sugli impianti termici scaduti da 1 anno
(febbraio 2015), sull’APE sarà indicato: Validità: 31 dicembre 2016.
Caso 3: Giorno redazione APE (marzo 2016); Controlli sugli impianti termici scadono ad aprile
2016, l’APE ha validità 10 anni.
20
Validità temporale dell’APE (art. 6, comma 5 Dlgs. 192/05)
Innanzitutto occorre distinguere due aspetti diversi dello stesso
argomento:
- Compilazione del «libretto di impianto» (art. 7, comma 5 del DPR
74/13)
- Effettuazione regolare dei «controlli di efficienza energetica» (art. 8,
comma 1 del DPR 74/13)
21
Validità temporale dell’APE (art. 6, comma 5 Dlgs. 192/05)
Il ruolo di responsabile dell’impianto può essere ricoperto da varie figure:
• l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;
• il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
• l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in
• condominio;
• il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle
persone fisiche.
La compilazione elettronica sul CIT (Catasto Impianti Termici) del libretto è obbligatoria:
• per i nuovi impianti: all’atto della prima messa in servizio dell’impianto (comprensiva dei
risultati della prima verifica), a cura dell’impresa installatrice;
• per gli impianti esistenti: dal responsabile dell’impianto o eventuale terzo responsabile
(oppure, su delega, dal manutentore), in occasione dei controlli periodici di efficienza
energetica o degli interventi su chiamata di manutentori o installatori.
Fonte: CIT Regione Piemonte
22
Validità temporale dell’APE (art. 6, comma 5 Dlgs. 192/05)
Le periodicità dei controlli di efficienza energetica sono riportate nell’allegato A al DPR
74/2013, di cui si riporta uno stralcio.
Le potenze riportate in tabella si riferiscono alla potenza utile nominale complessiva dei
generatori che servono lo stesso sistema di distribuzione (ad esempio, una caldaia a gas
naturale ed una caldaia a legna che riscaldano acqua in uno stesso serbatoio).
Il controllo di efficienza energetica, inoltre, deve essere effettuato:
a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il
generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare
l'efficienza energetica.
Fonte: CIT Regione Piemonte
23
Controlli di efficienza energetica degli impianti
24
Libretti di impianto ed efficienza energetica degli impianti
Fonte: CIT Regione Piemonte
25
Validità temporale dell’APE (art. 6, comma 5 Dlgs. 192/05)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• D.LGS. 192/2005 e s.m.i
• DPR 74/2013
• DM 10 FEBBRAIO 2014 e s.m.i.
• DGR 13-381 6 OTTOBRE 2014
SITI WEB DI RIFERIMENTO
• www.regione.piemonte.it/energia
• www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/810-catasto-impianti-termici
• www.cti2000.it
26
Catasto Impianti Termici Regione Piemonte
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/810-catasto-
impianti-termici
27
Comitato Termotecnico Italiano
http://www.cti2000.it/index.php?controller=faq&action=show&id=5
28
Comitato Termotecnico Italiano
http://www.cti2000.it/index.php?controller=faq&action=show&id=5
29
I DECRETI MINISTERIALI DEL 26/06/2015
30
I D.M. 26/06/2015
31
Le nuove tipologie di intervento edilizio – DM 26/06/2016
32
Il calcolo della prestazione energetica – DM 26/06/2016
Fonte: prof. Vincenzo Corrado – Torino - 09/10/2015
33
La legislazione e il relativo ordinamento
Direttive Europee sul rendimento energetico in edilizia e
sull’uso delle fonti rinnovabili di energia (es. 2002/91/CE)
Recepimento ministeriale delle Direttive
Europee (es. Dlgs 192/05 e s.m.i.)
Recepimento Regionale
delle Direttive Europee (es.
Legge R. 13/07 e s.m.i.)
Definizione di Allegati Energetici al
Regolamento Edilizio e/o norme del
Regolamento Edilizio e/o delle N.U.E.A.
4
La legislazione e il relativo ordinamento
Direttive Europee sul rendimento energetico in edilizia e
sull’uso delle fonti rinnovabili di energia (es. 2002/91/CE)
Recepimento ministeriale delle Direttive
Europee (es. Dlgs 192/05 e s.m.i.)
Recepimento Regionale
delle Direttive Europee (es.
Legge R. 13/07 e s.m.i.)
Definizione di Allegati Energetici al
Regolamento Edilizio e/o norme del
Regolamento Edilizio e/o delle N.U.E.A.
4
Il caso teleriscaldamento urbano
Fonte:
http://www.irenenergia.it/Immagini/ChiSiamo/Attivita/Teleriscaldamento/Fattori_Conversione/LetH
eraIren_9769420_0qzrj.pdf
36
L’edificio «di riferimento» o «target»
Per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi o altra
valutazione energetica
Fonte: prof. Vincenzo Corrado – Torino - 09/10/2015
37
L’edificio «di riferimento» o «target»
L’edificio «di riferimento»:
• È differente a seconda della valutazione energetica che si sta
effettuando
• Non sempre è agevole confrontarsi con le caratteristiche
predeterminate
38
L’edificio «di riferimento» o «target»
Parametro Edificio Riferimento Lex 10/91 Edificio Riferimento APE
Trasmittanze U
Tabelle 1-5 , appendice A, DM26/06/15
ReqMin, per corrispettivo anno di vigenza
Tabelle 1-,5 , appendice A, DM 26/06/15
ReqMin, per anni 2019/2021
Fattore di trasmissione globale di
energia solare
Tabella 6, DM 26/06/15 ReqMin, per
corrispettivo anno di vigenza
Tabella 6, DM26/06/15 ReqMin, per anni
2019/2021
Impianti termici, acs e ventilazione
Stessi dell'edificio reale (parametri tabella 8,
appendice A, DM26/06/15 ReqMin)
Impianti tabella 1 DM 26/06/15 LGN
Efficienza sottosistemi di
utilizzazione
Tabella 7, appendice A, DM26/06/15 ReqMin Tabella 7, appendice A, DM26/06/15 ReqMin
Fonti rinnovabili
Stessi dell'edificio reale (parametri tabella 8,
appendice A, DM26/06/15 ReqMin)
NESSUNA FER
Servizio di illuminazione
Stessi dell'edificio reale, rif. a norma UNI-
11300-2 e UNI EN 15193
Stessi dell'edificio reale, rif. a norma UNI-
11300-2 e UNI EN 15193
Servizi di trasporto
Rispetto dei requisiti del DM26/06/15
ReqMin
Rispetto dei requisiti del DM26/06/15
ReqMin
39
L’edificio «di riferimento» o «target»
Fonte: DM 26/06/2015 LNG
40
L’edificio «di riferimento» o «target»
Fonte: prof. Vincenzo Corrado – Torino - 09/10/2015
41
L’edificio «di riferimento» o «target»
Fonte: prof. Vincenzo Corrado – Torino - 09/10/2015
42
L’edificio «di riferimento» o «target»
Fonte: prof. Vincenzo Corrado – Torino - 09/10/2015
43
L’edificio «di riferimento» o «target»
Fonte: prof. Vincenzo Corrado – Torino - 09/10/2015
44
Certificazione energetica degli edifici
45
Aspetti generali (DM 26/06/15 – Linee guida APE)
46
EDIFICIO, UNITA’ IMMOBILIARI E APE
47
Servizi energetici (DM 26/06/15 – Linee guida APE)
48
Servizi energetici (DM 26/06/15 – Linee guida APE)
Fonte: Acca Software
49
L’evoluzione della legislazione energetica
Fonte: prof. Vincenzo Corrado – Torino - 09/10/2015
5
L’evoluzione della legislazione energetica
Fonte: prof. Vincenzo Corrado – Torino - 09/10/2015
5
L’evoluzione della legislazione energetica
Fonte: prof. Vincenzo Corrado – Torino - 09/10/2015
5
I software per la certificazione energetica degli edifici
Fonte: http://www.cti2000.it/
53
La classificazione energetica degli edifici
54
Scala di classificazione degli edifici
55
La classificazione energetica degli edifici
56
La classificazione energetica degli edifici
57
La classificazione energetica degli edifici
58
Nuovo format per l’APE
59
Nuovo format per l’APE
Nota: nei riquadri le FAQ del Mise
60
Nuovo format per l’APE
61
Il quadro legislativo nazionale di riferimento (09/2016)
6
Nuovo format per l’APE
63
Nuovo format per l’APE
64
Nuovo format per l’APE
65
Nuovo format per l’APE
66
LA LEGISLAZIONE REGIONALE
67
Il quadro legislativo regionale di riferimento (09/2016)
68
Il quadro legislativo regionale di riferimento (09/2016)
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/aria/riscaldamento.htm
69
Il SIPEE della Regione Piemonte
Fonte: http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/856-sistema-
informativo-per-le-prestazioni-energetiche-degli-edifici-sipee
70
Il SIPEE della Regione Piemonte e le FAQ sull’APE
Fonte: http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/856-sistema-
informativo-per-le-prestazioni-energetiche-degli-edifici-sipee
71
Il SIPEE della Regione Piemonte e il formato .xml
Fonte: http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/856-sistema-
informativo-per-le-prestazioni-energetiche-degli-edifici-sipee
72
Il SIPEE della Regione Piemonte e il CIT
Fonte: http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/856-sistema-
informativo-per-le-prestazioni-energetiche-degli-edifici-sipee
73
NORME UNI TS 11300 E RECENTI MODIFICHE
74
Le recenti evoluzioni normative
75
L’evoluzione della normativa tecnica: maggio 2016
Fonte: prof. Vincenzo Corrado – Torino - 09/10/2015
76
L’evoluzione della normativa tecnica: 29 giugno 2016
Fonte: prof. Vincenzo Corrado – Torino - 09/10/2015
77
L’aggiornamento della norme UNI/TS 11300 e UNI 10349
Le nuove norme UNI TS/11300 sono entrate in vigore il 29 giugno
2016; si tratta, in particolare:
• della revisione della Parte 4 (fonti rinnovabili e altri metodi di
generazione);
• della parte 5 (calcolo dell’energia primaria e della quota da fonti
rinnovabili), che sostituisce la “Raccomandazione CTI 14:2013”;
• della parte 6 (fabbisogni energetici di ascensori, scale mobili e
marciapiedi mobili).
Inoltre, sono entrate in vigore nello stesso giorno le nuove norme della
serie nazionale UNI 10349 sui dati climatici relativi al riscaldamento e
raffrescamento degli edifici.
78
L’aggiornamento della norme UNI/TS 11300 e UNI 10349
La revisione della UNI/TS 11300-4 (fonti rinnovabili e altri metodi di
generazione).
La UNI/TS 11300-4 calcola il fabbisogno di energia per la climatizzazione
invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso vi siano
sottosistemi di generazione (impianti solari termici, generatori a
combustione alimentati a biomasse, pompe di calore, impianti
fotovoltaici, cogeneratori, sottostazioni di teleriscaldamento) che
forniscono energia termica utile da energie rinnovabili o con metodi di
generazione diversi dalla combustione a fiamma di combustibili fossili
trattata nella UNI/TS 11300-2.
79
L’aggiornamento della norme UNI/TS 11300 e UNI 10349
La UNI/TS 11300-5 fornisce metodi di calcolo per determinare in modo univoco e
riproducibile applicando la normativa tecnica citata nei riferimenti normativi:
- il fabbisogno di energia primaria degli edifici sulla base dell’energia consegnata
ed esportata;
- la quota di energia da fonti rinnovabili.
La specifica tecnica fornisce inoltre precisazioni e metodi di calcolo che
riguardano, in particolare:
1) le modalità di valutazione dell’apporto di energia rinnovabile nel bilancio
energetico;
2) la valutazione dell’energia elettrica esportata;
3) la definizione delle modalità di compensazione dei fabbisogni con energia
elettrica attraverso energia elettrica prodotta da rinnovabili;
4) la valutazione dell’energia elettrica prodotta da unità cogenerative.
80
L’aggiornamento della norme UNI/TS 11300 e UNI 10349
La UNI/TS 11300-6 fornisce dati e metodi per la determinazione del
fabbisogno di energia elettrica per il funzionamento di impianti destinati
al sollevamento e al trasporto di persone o persone accompagnate da
cose in un edificio, sulla base delle caratteristiche dell'edificio e
dell'impianto.
I suddetti metodi di calcolo tengono in considerazione solo il fabbisogno
di energia elettrica nei periodi di movimento e di sosta della fase
operativa del ciclo di vita.
81
Il quadro legislativo nazionale di riferimento (09/2016)
7
Il quadro legislativo nazionale di riferimento (09/2016)
7
La norma UNI/TS 11300-6
- Tipo di impianto
- Categoria
84
La norma UNI/TS 11300-6 dati da rilevare per ascensori
- Tipo di sollevamento:
Elettrico a fune con contrappeso
Elettrico a fune ad argano agganciato
Idraulico
- Tipo di argano:
Con inverter, senza inverter, gearless, ecc.
- Portata
- Dislivello
- Quadro di comando:
A relè, con microprocessore
- Illuminazione cabina:
Lampade incandescenza, fluorescenti, led, ecc.
- Eventuali servizi accessori, es. condizionamento, ventilazione,
monitor, ecc.
- Potenza elettrica (per compilazione APE)
Dove ricercare i dati: dal libretto di immatricolazione del dispositivo
85
I nuovi contenuti della norma UNI 10349
Fonte: ANIT - 2016
86
L’aggiornamento della norme UNI/TS 11300 e UNI 10349
La UNI 10349-1 riguarda le medie mensili per la valutazione della
prestazione termo-energetica dell’edificio e metodi per ripartire
l’irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare
l’irradianza solare su di una superficie inclinata.
La UNI 10349-1 fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici
convenzionali necessari per la verifica delle prestazioni energetiche e
termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la
climatizzazione estiva e invernale ad essi asserviti.
La norma fornisce inoltre metodi di calcolo per:
1. ripartire l’irradianza solare oraria nella frazione diretta e diffusa;
2. calcolare l’energia raggiante ricevuta da una superficie fissa
comunque inclinata ed orientate;
87
L’aggiornamento della norme UNI 10349
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto SettembreOttobre NovembreDicembre
TORINO ALENIA 3,8 3,0 7,2 12,9 15,8 21,8 24,7 23,8 19,4 14,0 8,7 4,1
TORINO GIARDINI REALI 3,9 4,4 9,3 13,8 17,2 22,0 24,7 23,4 18,7 14,1 8,7 3,5
TORINO REISS ROMOLI 4,5 4,8 9,6 14,2 17,3 22,4 24,8 23,5 19,2 14,8 9,3 4,3
TORINO VALLERE 3,4 3,9 9,0 13,4 17,0 22,0 24,3 23,1 18,6 14,0 8,5 3,0
TORINO VIA DELLA CONSOLATA 5,3 5,5 10,2 14,8 17,9 23,1 25,5 24,3 19,9 15,3 9,9 5,2
MEDIA 4,2 4,3 9,1 13,8 17,0 22,2 24,8 23,6 19,1 14,4 9,0 4,0
Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto SettembreOttobre NovembreDicembre
TORINO ALENIA 3,8 3,0 7,2 12,9 15,8 21,8 24,7 23,8 19,4 14,0 8,7 4,1
TORINO GIARDINI REALI 3,9 4,4 9,3 13,8 17,2 22,0 24,7 23,4 18,7 14,1 8,7 3,5
TORINO REISS ROMOLI 4,5 4,8 9,6 14,2 17,3 22,4 24,8 23,5 19,2 14,8 9,3 4,3
TORINO VALLERE 3,4 3,9 9,0 13,4 17,0 22,0 24,3 23,1 18,6 14,0 8,5 3,0
TORINO VIA DELLA CONSOLATA 5,3 5,5 10,2 14,8 17,9 23,1 25,5 24,3 19,9 15,3 9,9 5,2
MEDIA 4,2 4,3 9,1 13,8 17,0 22,2 24,8 23,6 19,1 14,4 9,0 4,0
88
L’aggiornamento della norme UNI/TS 11300 e UNI 10349
Il rapporto tecnico UNI/TR 10349-2 riguarda i dati di progetto. Il
rapporto tecnico fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici
convenzionali necessari per la progettazione delle prestazioni
energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici
per la climatizzazione estiva ed invernale ad essi asserviti.
I dati di progetto contenuti nel rapporto tecnico sono rappresentativi delle
condizioni climatiche limite, da utilizzare per il dimensionamento degli
impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale e per valutare il
rischio di surriscaldamento estivo;
89
L’aggiornamento della norme UNI/TS 11300 e UNI 10349
La UNI 10349-3 riguarda le differenze di temperatura cumulate (gradi
giorno) ed altri indici sintetici. La norma fornisce metodi di calcolo e
prospetti di sintesi relativi a indici sintetici da utilizzarsi per la descrizione
climatica del territorio.
La UNI 10349-3 completa la UNI EN ISO 15927-6 fornendo la
metodologia di calcolo per la determinazione, sia nella stagione di
raffrescamento, sia nella stagione di riscaldamento degli edifici, dei gradi
giorno, delle differenze cumulate di umidità massica, della radiazione
solare cumulata su piano orizzontale e dell’indice sintetico di severità
climatico del territorio. Gli indici possono anche essere utilizzati per una
prima verifica di massima degli impianti.
90
L’aggiornamento della norme UNI/TS 11300 e UNI 10349
Gradi giorno e verifiche di legge
I gradi giorno (indicati anche come GG) sono un parametro sintetico
rappresentativo della rigidità climatica invernale di ogni comune d’Italia alla base
della zonizzazione (climatica) del territorio italiano. I gradi giorno rappresentano
la somma estesa a tutti i giorni del periodo annuale convenzionale di
riscaldamento, delle differenze positive giornaliere tra la temperatura di progetto
di un edificio riscaldato (20°C) e la temperatura media giornaliera esterna.
I gradi giorno sono anche il parametro climatico utilizzato dal legislatore per
“tarare” la severità dei limiti relativi al controllo dei consumi energetici degli edifici.
Ad esempio, le regole descritte dal DM 26/6/15 (Decreto Requisiti Minimi) e dai
diversi dispositivi regionali si riferiscono ai gradi giorno per individuare:
1- le trasmittanze dell’edificio di riferimento,
2- il valore limite del coefficiente H’T,
3- le trasmittanze limite per gli edifici esistenti,
4- le trasmittanze dell’edificio di riferimento per la classificazione energetica.
Inoltre i gradi giorno sono utilizzati anche per la definizione dei valori limite per
l’accesso alle detrazioni fiscali (Detrazioni 65%) per l’efficientamento energetico
degli edifici esistenti.
91
L’aggiornamento della norme UNI/TS 11300 e UNI 10349
La scelta dei gradi giorno: DPR 412/93 o nuova UNI 10349?
L’introduzione della nuova UNI 10349:2016, e in particolare l’aggiornamento dei
gradi giorno riportato nella parte 3 della norma, ha posto il problema del
riferimento da utilizzare per la definizione della zona climatica.
Infatti degli oltre 8.000 comuni d’Italia, in circa 2.000 casi la zona climatica
valutata in accordo con la UNI 10349:2016 è diversa da quella del DPR 412/93.
Secondo l’ANIT, Associazione Nazionale Isolamento Termico (www.anit.it),
la definizione della zona climatica (e di conseguenza dei valori limite di
legge) deve essere eseguita secondo il DPR 412/93, poiché ad oggi è
ancora il riferimento ufficiale con peso legislativo maggiore.
92
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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93

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Presentazione novità APE 2016

  • 1. Efficienza - Progresso - Risparmio LE NOVITA’ SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN REGIONE PIEMONTE 15 settembre 2016 relatore: ing. Ferro Enrico – Studio Alternative 1
  • 2. Gli argomenti trattati Le recenti novità legislative L’evoluzione della legislazione energetica relativa all’APE Il Decreto Legislativo 192/05 e s.m.i. La validità temporale dell’APE I Decreti Ministeriali del 26/06/2015 Le procedure di calcolo I software per la redazione dell’APE Il format dell’APE e le FAQ del Mise La legislazione regionale per l’APE Le norme tecniche UNI/TS 11300 e i recenti aggiornamenti La norma UNI/TS 11300 – 6 La UNI 10349 e i dati climatici Appunti del certificatore energetico: - i ponti termici - i generatori di calore 2
  • 3. Gli argomenti trattati Le recenti novità legislative L’evoluzione della legislazione energetica relativa all’APE Il Decreto Legislativo 192/05 e s.m.i. La validità temporale dell’APE I Decreti Ministeriali del 26/06/2015 Le procedure di calcolo I software per la redazione dell’APE Il format dell’APE e le FAQ del Mise La legislazione regionale per l’APE Le norme tecniche UNI/TS 11300 e i recenti aggiornamenti La norma UNI/TS 11300 – 6 La UNI 10349 e i dati climatici Appunti del certificatore energetico: - i ponti termici - i generatori di calore 2
  • 4. Gli argomenti trattati Le recenti novità legislative L’evoluzione della legislazione energetica relativa all’APE Il Decreto Legislativo 192/05 e s.m.i. La validità temporale dell’APE I Decreti Ministeriali del 26/06/2015 Le procedure di calcolo I software per la redazione dell’APE Il format dell’APE e le FAQ del Mise La legislazione regionale per l’APE Le norme tecniche UNI/TS 11300 e i recenti aggiornamenti La norma UNI/TS 11300 – 6 La UNI 10349 e i dati climatici Appunti del certificatore energetico: - i ponti termici - i generatori di calore 2
  • 5. Gli argomenti trattati Le recenti novità legislative L’evoluzione della legislazione energetica relativa all’APE Il Decreto Legislativo 192/05 e s.m.i. La validità temporale dell’APE I Decreti Ministeriali del 26/06/2015 Le procedure di calcolo I software per la redazione dell’APE Il format dell’APE e le FAQ del Mise La legislazione regionale per l’APE Le norme tecniche UNI/TS 11300 e i recenti aggiornamenti La norma UNI/TS 11300 – 6 La UNI 10349 e i dati climatici Appunti del certificatore energetico: - i ponti termici - i generatori di calore 2
  • 6. Il quadro legislativo nazionale di riferimento (09/2016) 6
  • 7. Il quadro legislativo nazionale di riferimento (09/2016) 7
  • 8. Il quadro legislativo nazionale di riferimento (09/2016) 8
  • 9. IL DECRETO LEGISLATIVO 192/05 e s.m.i. 9
  • 10. Definizione di edificio, fabbricato, unità immobiliare art. 2 del Dlgs 192/05 come modificato dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 Dlg.s 192/05 e s.m.i. Definizione di unità immobiliare Norma UNI/TS 11300-1: 2014 10
  • 11. Definizione di impianto termico art. 2 del Dlgs 192/05 come modificato dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 Dlg.s 192/05 e s.m.i. 11
  • 12. Attestato di Prestazione Energetica art. 6 del D.lgs 192/05 come modificato dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 Quando è necessario redigere un APE e quando non è necessario redigerlo? RIFERIMENTI: • FAQ SIPEE Regione Piemonte: http://www.sistemapiemonte.it/ris/ambiente/sicee/dwd/20151005_revisione_generale_FAQ_APE_ rev5.pdf • Appendice A – DM 26/06/2015 LGN 12
  • 13. Attestato di Prestazione Energetica art. 6 del D.lgs 192/05 come modificato dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 Fonte: FAQ SIPEE ottobre 2015 13
  • 14. Attestato di Prestazione Energetica art. 6 del D.lgs 192/05 come modificato dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 14
  • 15. Le recenti evoluzioni legislative (2013-2016) 3
  • 16. Le recenti evoluzioni legislative (2013-2016) 3
  • 17. Le recenti evoluzioni legislative (2013-2016) 3
  • 18. Le recenti evoluzioni legislative (2013-2016) 3
  • 19. Validità temporale dell’APE (art. 6, comma 5 Dlgs. 192/05) Fonte: DM 26/06/2015 LGN 19
  • 20. Validità temporale dell’APE (art. 6, comma 5 Dlgs. 192/05) Quindi in generale il certificatore deve indicare una validità temporale dell’APE pari a 10 anni, tranne nel caso in cui si vengano a verificare alcune condizioni. In fase di redazione dell’APE il certificatore è tenuto a indicare una scadenza al 31 dicembre dell’anno successivo quando manca il libretto dell’impianto termico. L’APE scade il 31 dicembre dell’anno successivo quando il proprietario non rispetta le prescrizioni di operazione e controllo degli impianti termici (dopo la redazione dell’APE). Nel caso di edificio privo di impianto termico, la scadenza dell’APE è di 10 anni. Casi esemplificativi: Caso 1: Giorno redazione APE (marzo 2016); Controlli sugli impianti termici scaduti da 2 anni (es. febbraio 2014), l’APE non può essere redatto finché i controlli non vengono eseguiti. Caso 2: Giorno redazione APE (marzo 2016); Controlli sugli impianti termici scaduti da 1 anno (febbraio 2015), sull’APE sarà indicato: Validità: 31 dicembre 2016. Caso 3: Giorno redazione APE (marzo 2016); Controlli sugli impianti termici scadono ad aprile 2016, l’APE ha validità 10 anni. 20
  • 21. Validità temporale dell’APE (art. 6, comma 5 Dlgs. 192/05) Innanzitutto occorre distinguere due aspetti diversi dello stesso argomento: - Compilazione del «libretto di impianto» (art. 7, comma 5 del DPR 74/13) - Effettuazione regolare dei «controlli di efficienza energetica» (art. 8, comma 1 del DPR 74/13) 21
  • 22. Validità temporale dell’APE (art. 6, comma 5 Dlgs. 192/05) Il ruolo di responsabile dell’impianto può essere ricoperto da varie figure: • l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; • il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; • l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in • condominio; • il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche. La compilazione elettronica sul CIT (Catasto Impianti Termici) del libretto è obbligatoria: • per i nuovi impianti: all’atto della prima messa in servizio dell’impianto (comprensiva dei risultati della prima verifica), a cura dell’impresa installatrice; • per gli impianti esistenti: dal responsabile dell’impianto o eventuale terzo responsabile (oppure, su delega, dal manutentore), in occasione dei controlli periodici di efficienza energetica o degli interventi su chiamata di manutentori o installatori. Fonte: CIT Regione Piemonte 22
  • 23. Validità temporale dell’APE (art. 6, comma 5 Dlgs. 192/05) Le periodicità dei controlli di efficienza energetica sono riportate nell’allegato A al DPR 74/2013, di cui si riporta uno stralcio. Le potenze riportate in tabella si riferiscono alla potenza utile nominale complessiva dei generatori che servono lo stesso sistema di distribuzione (ad esempio, una caldaia a gas naturale ed una caldaia a legna che riscaldano acqua in uno stesso serbatoio). Il controllo di efficienza energetica, inoltre, deve essere effettuato: a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore; b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore; c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica. Fonte: CIT Regione Piemonte 23
  • 24. Controlli di efficienza energetica degli impianti 24
  • 25. Libretti di impianto ed efficienza energetica degli impianti Fonte: CIT Regione Piemonte 25
  • 26. Validità temporale dell’APE (art. 6, comma 5 Dlgs. 192/05) NORMATIVA DI RIFERIMENTO • D.LGS. 192/2005 e s.m.i • DPR 74/2013 • DM 10 FEBBRAIO 2014 e s.m.i. • DGR 13-381 6 OTTOBRE 2014 SITI WEB DI RIFERIMENTO • www.regione.piemonte.it/energia • www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/810-catasto-impianti-termici • www.cti2000.it 26
  • 27. Catasto Impianti Termici Regione Piemonte http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/810-catasto- impianti-termici 27
  • 30. I DECRETI MINISTERIALI DEL 26/06/2015 30
  • 32. Le nuove tipologie di intervento edilizio – DM 26/06/2016 32
  • 33. Il calcolo della prestazione energetica – DM 26/06/2016 Fonte: prof. Vincenzo Corrado – Torino - 09/10/2015 33
  • 34. La legislazione e il relativo ordinamento Direttive Europee sul rendimento energetico in edilizia e sull’uso delle fonti rinnovabili di energia (es. 2002/91/CE) Recepimento ministeriale delle Direttive Europee (es. Dlgs 192/05 e s.m.i.) Recepimento Regionale delle Direttive Europee (es. Legge R. 13/07 e s.m.i.) Definizione di Allegati Energetici al Regolamento Edilizio e/o norme del Regolamento Edilizio e/o delle N.U.E.A. 4
  • 35. La legislazione e il relativo ordinamento Direttive Europee sul rendimento energetico in edilizia e sull’uso delle fonti rinnovabili di energia (es. 2002/91/CE) Recepimento ministeriale delle Direttive Europee (es. Dlgs 192/05 e s.m.i.) Recepimento Regionale delle Direttive Europee (es. Legge R. 13/07 e s.m.i.) Definizione di Allegati Energetici al Regolamento Edilizio e/o norme del Regolamento Edilizio e/o delle N.U.E.A. 4
  • 36. Il caso teleriscaldamento urbano Fonte: http://www.irenenergia.it/Immagini/ChiSiamo/Attivita/Teleriscaldamento/Fattori_Conversione/LetH eraIren_9769420_0qzrj.pdf 36
  • 37. L’edificio «di riferimento» o «target» Per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi o altra valutazione energetica Fonte: prof. Vincenzo Corrado – Torino - 09/10/2015 37
  • 38. L’edificio «di riferimento» o «target» L’edificio «di riferimento»: • È differente a seconda della valutazione energetica che si sta effettuando • Non sempre è agevole confrontarsi con le caratteristiche predeterminate 38
  • 39. L’edificio «di riferimento» o «target» Parametro Edificio Riferimento Lex 10/91 Edificio Riferimento APE Trasmittanze U Tabelle 1-5 , appendice A, DM26/06/15 ReqMin, per corrispettivo anno di vigenza Tabelle 1-,5 , appendice A, DM 26/06/15 ReqMin, per anni 2019/2021 Fattore di trasmissione globale di energia solare Tabella 6, DM 26/06/15 ReqMin, per corrispettivo anno di vigenza Tabella 6, DM26/06/15 ReqMin, per anni 2019/2021 Impianti termici, acs e ventilazione Stessi dell'edificio reale (parametri tabella 8, appendice A, DM26/06/15 ReqMin) Impianti tabella 1 DM 26/06/15 LGN Efficienza sottosistemi di utilizzazione Tabella 7, appendice A, DM26/06/15 ReqMin Tabella 7, appendice A, DM26/06/15 ReqMin Fonti rinnovabili Stessi dell'edificio reale (parametri tabella 8, appendice A, DM26/06/15 ReqMin) NESSUNA FER Servizio di illuminazione Stessi dell'edificio reale, rif. a norma UNI- 11300-2 e UNI EN 15193 Stessi dell'edificio reale, rif. a norma UNI- 11300-2 e UNI EN 15193 Servizi di trasporto Rispetto dei requisiti del DM26/06/15 ReqMin Rispetto dei requisiti del DM26/06/15 ReqMin 39
  • 40. L’edificio «di riferimento» o «target» Fonte: DM 26/06/2015 LNG 40
  • 41. L’edificio «di riferimento» o «target» Fonte: prof. Vincenzo Corrado – Torino - 09/10/2015 41
  • 42. L’edificio «di riferimento» o «target» Fonte: prof. Vincenzo Corrado – Torino - 09/10/2015 42
  • 43. L’edificio «di riferimento» o «target» Fonte: prof. Vincenzo Corrado – Torino - 09/10/2015 43
  • 44. L’edificio «di riferimento» o «target» Fonte: prof. Vincenzo Corrado – Torino - 09/10/2015 44
  • 46. Aspetti generali (DM 26/06/15 – Linee guida APE) 46
  • 48. Servizi energetici (DM 26/06/15 – Linee guida APE) 48
  • 49. Servizi energetici (DM 26/06/15 – Linee guida APE) Fonte: Acca Software 49
  • 50. L’evoluzione della legislazione energetica Fonte: prof. Vincenzo Corrado – Torino - 09/10/2015 5
  • 51. L’evoluzione della legislazione energetica Fonte: prof. Vincenzo Corrado – Torino - 09/10/2015 5
  • 52. L’evoluzione della legislazione energetica Fonte: prof. Vincenzo Corrado – Torino - 09/10/2015 5
  • 53. I software per la certificazione energetica degli edifici Fonte: http://www.cti2000.it/ 53
  • 54. La classificazione energetica degli edifici 54
  • 55. Scala di classificazione degli edifici 55
  • 56. La classificazione energetica degli edifici 56
  • 57. La classificazione energetica degli edifici 57
  • 58. La classificazione energetica degli edifici 58
  • 59. Nuovo format per l’APE 59
  • 60. Nuovo format per l’APE Nota: nei riquadri le FAQ del Mise 60
  • 61. Nuovo format per l’APE 61
  • 62. Il quadro legislativo nazionale di riferimento (09/2016) 6
  • 63. Nuovo format per l’APE 63
  • 64. Nuovo format per l’APE 64
  • 65. Nuovo format per l’APE 65
  • 66. Nuovo format per l’APE 66
  • 68. Il quadro legislativo regionale di riferimento (09/2016) 68
  • 69. Il quadro legislativo regionale di riferimento (09/2016) http://www.regione.piemonte.it/ambiente/aria/riscaldamento.htm 69
  • 70. Il SIPEE della Regione Piemonte Fonte: http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/856-sistema- informativo-per-le-prestazioni-energetiche-degli-edifici-sipee 70
  • 71. Il SIPEE della Regione Piemonte e le FAQ sull’APE Fonte: http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/856-sistema- informativo-per-le-prestazioni-energetiche-degli-edifici-sipee 71
  • 72. Il SIPEE della Regione Piemonte e il formato .xml Fonte: http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/856-sistema- informativo-per-le-prestazioni-energetiche-degli-edifici-sipee 72
  • 73. Il SIPEE della Regione Piemonte e il CIT Fonte: http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/856-sistema- informativo-per-le-prestazioni-energetiche-degli-edifici-sipee 73
  • 74. NORME UNI TS 11300 E RECENTI MODIFICHE 74
  • 75. Le recenti evoluzioni normative 75
  • 76. L’evoluzione della normativa tecnica: maggio 2016 Fonte: prof. Vincenzo Corrado – Torino - 09/10/2015 76
  • 77. L’evoluzione della normativa tecnica: 29 giugno 2016 Fonte: prof. Vincenzo Corrado – Torino - 09/10/2015 77
  • 78. L’aggiornamento della norme UNI/TS 11300 e UNI 10349 Le nuove norme UNI TS/11300 sono entrate in vigore il 29 giugno 2016; si tratta, in particolare: • della revisione della Parte 4 (fonti rinnovabili e altri metodi di generazione); • della parte 5 (calcolo dell’energia primaria e della quota da fonti rinnovabili), che sostituisce la “Raccomandazione CTI 14:2013”; • della parte 6 (fabbisogni energetici di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili). Inoltre, sono entrate in vigore nello stesso giorno le nuove norme della serie nazionale UNI 10349 sui dati climatici relativi al riscaldamento e raffrescamento degli edifici. 78
  • 79. L’aggiornamento della norme UNI/TS 11300 e UNI 10349 La revisione della UNI/TS 11300-4 (fonti rinnovabili e altri metodi di generazione). La UNI/TS 11300-4 calcola il fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso vi siano sottosistemi di generazione (impianti solari termici, generatori a combustione alimentati a biomasse, pompe di calore, impianti fotovoltaici, cogeneratori, sottostazioni di teleriscaldamento) che forniscono energia termica utile da energie rinnovabili o con metodi di generazione diversi dalla combustione a fiamma di combustibili fossili trattata nella UNI/TS 11300-2. 79
  • 80. L’aggiornamento della norme UNI/TS 11300 e UNI 10349 La UNI/TS 11300-5 fornisce metodi di calcolo per determinare in modo univoco e riproducibile applicando la normativa tecnica citata nei riferimenti normativi: - il fabbisogno di energia primaria degli edifici sulla base dell’energia consegnata ed esportata; - la quota di energia da fonti rinnovabili. La specifica tecnica fornisce inoltre precisazioni e metodi di calcolo che riguardano, in particolare: 1) le modalità di valutazione dell’apporto di energia rinnovabile nel bilancio energetico; 2) la valutazione dell’energia elettrica esportata; 3) la definizione delle modalità di compensazione dei fabbisogni con energia elettrica attraverso energia elettrica prodotta da rinnovabili; 4) la valutazione dell’energia elettrica prodotta da unità cogenerative. 80
  • 81. L’aggiornamento della norme UNI/TS 11300 e UNI 10349 La UNI/TS 11300-6 fornisce dati e metodi per la determinazione del fabbisogno di energia elettrica per il funzionamento di impianti destinati al sollevamento e al trasporto di persone o persone accompagnate da cose in un edificio, sulla base delle caratteristiche dell'edificio e dell'impianto. I suddetti metodi di calcolo tengono in considerazione solo il fabbisogno di energia elettrica nei periodi di movimento e di sosta della fase operativa del ciclo di vita. 81
  • 82. Il quadro legislativo nazionale di riferimento (09/2016) 7
  • 83. Il quadro legislativo nazionale di riferimento (09/2016) 7
  • 84. La norma UNI/TS 11300-6 - Tipo di impianto - Categoria 84
  • 85. La norma UNI/TS 11300-6 dati da rilevare per ascensori - Tipo di sollevamento: Elettrico a fune con contrappeso Elettrico a fune ad argano agganciato Idraulico - Tipo di argano: Con inverter, senza inverter, gearless, ecc. - Portata - Dislivello - Quadro di comando: A relè, con microprocessore - Illuminazione cabina: Lampade incandescenza, fluorescenti, led, ecc. - Eventuali servizi accessori, es. condizionamento, ventilazione, monitor, ecc. - Potenza elettrica (per compilazione APE) Dove ricercare i dati: dal libretto di immatricolazione del dispositivo 85
  • 86. I nuovi contenuti della norma UNI 10349 Fonte: ANIT - 2016 86
  • 87. L’aggiornamento della norme UNI/TS 11300 e UNI 10349 La UNI 10349-1 riguarda le medie mensili per la valutazione della prestazione termo-energetica dell’edificio e metodi per ripartire l’irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l’irradianza solare su di una superficie inclinata. La UNI 10349-1 fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionali necessari per la verifica delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale ad essi asserviti. La norma fornisce inoltre metodi di calcolo per: 1. ripartire l’irradianza solare oraria nella frazione diretta e diffusa; 2. calcolare l’energia raggiante ricevuta da una superficie fissa comunque inclinata ed orientate; 87
  • 88. L’aggiornamento della norme UNI 10349 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto SettembreOttobre NovembreDicembre TORINO ALENIA 3,8 3,0 7,2 12,9 15,8 21,8 24,7 23,8 19,4 14,0 8,7 4,1 TORINO GIARDINI REALI 3,9 4,4 9,3 13,8 17,2 22,0 24,7 23,4 18,7 14,1 8,7 3,5 TORINO REISS ROMOLI 4,5 4,8 9,6 14,2 17,3 22,4 24,8 23,5 19,2 14,8 9,3 4,3 TORINO VALLERE 3,4 3,9 9,0 13,4 17,0 22,0 24,3 23,1 18,6 14,0 8,5 3,0 TORINO VIA DELLA CONSOLATA 5,3 5,5 10,2 14,8 17,9 23,1 25,5 24,3 19,9 15,3 9,9 5,2 MEDIA 4,2 4,3 9,1 13,8 17,0 22,2 24,8 23,6 19,1 14,4 9,0 4,0 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto SettembreOttobre NovembreDicembre TORINO ALENIA 3,8 3,0 7,2 12,9 15,8 21,8 24,7 23,8 19,4 14,0 8,7 4,1 TORINO GIARDINI REALI 3,9 4,4 9,3 13,8 17,2 22,0 24,7 23,4 18,7 14,1 8,7 3,5 TORINO REISS ROMOLI 4,5 4,8 9,6 14,2 17,3 22,4 24,8 23,5 19,2 14,8 9,3 4,3 TORINO VALLERE 3,4 3,9 9,0 13,4 17,0 22,0 24,3 23,1 18,6 14,0 8,5 3,0 TORINO VIA DELLA CONSOLATA 5,3 5,5 10,2 14,8 17,9 23,1 25,5 24,3 19,9 15,3 9,9 5,2 MEDIA 4,2 4,3 9,1 13,8 17,0 22,2 24,8 23,6 19,1 14,4 9,0 4,0 88
  • 89. L’aggiornamento della norme UNI/TS 11300 e UNI 10349 Il rapporto tecnico UNI/TR 10349-2 riguarda i dati di progetto. Il rapporto tecnico fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionali necessari per la progettazione delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva ed invernale ad essi asserviti. I dati di progetto contenuti nel rapporto tecnico sono rappresentativi delle condizioni climatiche limite, da utilizzare per il dimensionamento degli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale e per valutare il rischio di surriscaldamento estivo; 89
  • 90. L’aggiornamento della norme UNI/TS 11300 e UNI 10349 La UNI 10349-3 riguarda le differenze di temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri indici sintetici. La norma fornisce metodi di calcolo e prospetti di sintesi relativi a indici sintetici da utilizzarsi per la descrizione climatica del territorio. La UNI 10349-3 completa la UNI EN ISO 15927-6 fornendo la metodologia di calcolo per la determinazione, sia nella stagione di raffrescamento, sia nella stagione di riscaldamento degli edifici, dei gradi giorno, delle differenze cumulate di umidità massica, della radiazione solare cumulata su piano orizzontale e dell’indice sintetico di severità climatico del territorio. Gli indici possono anche essere utilizzati per una prima verifica di massima degli impianti. 90
  • 91. L’aggiornamento della norme UNI/TS 11300 e UNI 10349 Gradi giorno e verifiche di legge I gradi giorno (indicati anche come GG) sono un parametro sintetico rappresentativo della rigidità climatica invernale di ogni comune d’Italia alla base della zonizzazione (climatica) del territorio italiano. I gradi giorno rappresentano la somma estesa a tutti i giorni del periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle differenze positive giornaliere tra la temperatura di progetto di un edificio riscaldato (20°C) e la temperatura media giornaliera esterna. I gradi giorno sono anche il parametro climatico utilizzato dal legislatore per “tarare” la severità dei limiti relativi al controllo dei consumi energetici degli edifici. Ad esempio, le regole descritte dal DM 26/6/15 (Decreto Requisiti Minimi) e dai diversi dispositivi regionali si riferiscono ai gradi giorno per individuare: 1- le trasmittanze dell’edificio di riferimento, 2- il valore limite del coefficiente H’T, 3- le trasmittanze limite per gli edifici esistenti, 4- le trasmittanze dell’edificio di riferimento per la classificazione energetica. Inoltre i gradi giorno sono utilizzati anche per la definizione dei valori limite per l’accesso alle detrazioni fiscali (Detrazioni 65%) per l’efficientamento energetico degli edifici esistenti. 91
  • 92. L’aggiornamento della norme UNI/TS 11300 e UNI 10349 La scelta dei gradi giorno: DPR 412/93 o nuova UNI 10349? L’introduzione della nuova UNI 10349:2016, e in particolare l’aggiornamento dei gradi giorno riportato nella parte 3 della norma, ha posto il problema del riferimento da utilizzare per la definizione della zona climatica. Infatti degli oltre 8.000 comuni d’Italia, in circa 2.000 casi la zona climatica valutata in accordo con la UNI 10349:2016 è diversa da quella del DPR 412/93. Secondo l’ANIT, Associazione Nazionale Isolamento Termico (www.anit.it), la definizione della zona climatica (e di conseguenza dei valori limite di legge) deve essere eseguita secondo il DPR 412/93, poiché ad oggi è ancora il riferimento ufficiale con peso legislativo maggiore. 92