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Periodo dal 1 al 30 Aprile 2021
LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E
GIURISPRUDENZIALI
APRILE 2021
A cura del Dott. Marco Grondacci
1
Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale
pubblicate sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
2
Sommario
AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ .........................................................................................4
Zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea nella
Regione Sicilia (Normativa Nazionale) ....................................................................................4
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data
PubblicazioneGazzetta=2021-04-
15&atto.codiceRedazionale=21A02236&elenco30giorni=false..................................................4
Gestione introduzione specie invasive (Normativa Nazionale)..............................................4
ARIA ...............................................................................................................................................5
Dichiarazione registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti a livello
comunitario (Normativa Comunitaria)....................................................................................5
Integrazione sostanze nella Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici
persistenti (Normativa Comunitaria).......................................................................................5
BENI PAESAGGISTICI...............................................................................................................6
Tutela agricoltura da batterio e Normativa sul Paesaggio (Giurisprudenza Nazionale)....6
EFFETTO SERRA ........................................................................................................................9
Programma per l’ambiente e l’azione per il clima - LIFE (Normativa Comunitaria)........9
Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio
di quote di emissione dei gas (Normativa Comunitaria) ........................................................9
Scambio quote emissioni gas serra e cessione di un’unità di cogenerazione di energia
elettrica e calore da parte del proprietario di uno stabilimento industriale
(Giurisprudenza Comunitaria)...............................................................................................11
ELETTROMAGNETISMO........................................................................................................12
Attuazione Direttiva UE Codice Comunicazioni Elettroniche (Normativa Nazionale) ....12
ENERGIA.....................................................................................................................................13
Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grid) (Normativa
Nazionale) .................................................................................................................................13
Principi per il recepimento della Direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili (Normativa Nazionale)................................................................................13
Mercato interno della energia elettrica e preparazione ai rischi nel settore della energia
elettrica (Normativa Nazionale)..............................................................................................14
Interventi di efficienza energetica e di efficientamento e risparmio idrico su edifici
pubblici (Normativa Nazionale)..............................................................................................15
Regime incentivi impianti fotovoltaici (Giurisprudenza Comunitaria)..............................15
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILE...........................................................................16
Investimenti in rigenerazione urbana: modalità di richiesta contributi da parte dei
Comuni (Normativa Nazionale)..............................................................................................16
Nuova Norma UNI su inquinamento luminoso (Normativa Nazionale).............................16
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE..................................................................................17
Istituzione della Commissione nazionale per il dibattito pubblico sulle grandi opere
(Normativa Nazionale).............................................................................................................17
3
Iniziativa dei cittadini europei intitolata «Tetti verdi» (Normativa Comunitaria) ...........17
Nozione di autorità pubblico e accesso alle informazioni ambientali (Giurisprudenza
Comunitaria) ............................................................................................................................18
MOBILITÀ SOSTENIBILE.......................................................................................................20
Ministero delle infrastrutture e della mobilità' sostenibili (Normativa Nazionale)...........20
PROTEZIONE CIVILE..............................................................................................................21
Mezzi di rescEU nel settore degli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari........21
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..........................................................................................22
Istituzione Ministero Transizione Ecologica (Normativa Nazionale) .................................22
RIFIUTI........................................................................................................................................26
Attuazione Direttiva UE su riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica
sull'ambiente (Normativa Nazionale).....................................................................................26
Interpretazioni sulla applicazione della TARI (Normativa Nazionale)..............................27
Circolare Albo Gestori Rifiuti (Normativa Nazionale) ........................................................27
Gestione rifiuti loro trasferimento extraregione quali poteri regionali (Giurisprudenza
Nazionale) .................................................................................................................................28
SOSTANZE PERICOLOSE.......................................................................................................31
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche per
l’esercizio 2021 2021 (Normativa Comunitaria) ...................................................................31
Esenzione relativa all’uso di determinati composti di piombo e cromo esavalente
(Normativa Comunitaria)........................................................................................................31
VIA -VAS......................................................................................................................................32
Rapporti tra VIA e Provvedimento autorizzazione unica regionale – PAUR
(Giurisprudenza Nazionale)....................................................................................................32
4
AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ
Zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica
mediterranea nella Regione Sicilia (Normativa Nazionale)
Decreto Ministero Transizione Ecologica 7 aprile 2021 che istituisce la ZSC.
TESTO DECRETO:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-04-15&atto.codiceRedazionale=21A02236&elenco30giorni=false
Gestione introduzione specie invasive (Normativa Nazionale)
Il DLgs 230/2017 (2) disciplina:
a) ai controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione deliberata di specie esotiche invasive di
rilevanza unionale;
b) al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 8 e 9 del regolamento;
c) all'istituzione del sistema nazionale di sorveglianza previsto dall'articolo 14 del regolamento;
d) alle misure di gestione volte all'eradicazione, al controllo demografico o al contenimento delle
popolazioni delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale;
e) alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento e del presente
decreto.
I costi di gestione di tali attività sono supportati da tariffe a carico del richiedente la introduzione
di dette specie esotiche.
Con Decreto 8 febbraio 2021 del Ministero Transizione Ecologica sono state definite le suddette
tariffe.
TESTO DECRETO 8/2/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP
ubblicazioneGazzetta=2021-04-29&atto.codiceRedazionale=21A02477&elenco30giorni=false
2
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;230
5
ARIA
Dichiarazione registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti a livello
comunitario (Normativa Comunitaria)
Il Dpr 157/2011 (3) disciplina le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 (4). Il
regolamento ha istituito un registro integrato delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze
inquinanti a livello comunitario (PRTR europeo), sotto forma di banca dati elettronica accessibile al
pubblico, e ne stabilisce le regole di funzionamento onde attuare il protocollo UNECE sui registri
delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (di seguito «protocollo») e onde facilitare
la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale nonché contribuire
alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento ambientale.
Gli impianti assoggettati a questa normativa sono elencati per categorie di attività nell’allegato I al
Regolamento CE 166/2006.
In una Comunicazione nel sito di ISPRA si ricorda che i Gestori degli stabilimenti italiani soggetti
all'obbligo di trasmettere le informazioni ai sensi dell'art.4 DPR 157/2011 (che fornisce il
regolamento di attuazione per il Regolamento CE 166/2006) che la comunicazione dei dati 2020
NON avverrà utilizzando la procedura informatica disponibile sul portale all’indirizzo www.eprtr.it ,
l’invio telematico dei dati raccolti in formato elettronico avverrà mediante la compilazione e la
trasmissione di un modulo in formato excel, predisposto a tale scopo.
Nella comunicazione sono elencate le modalità di compilazione.
TESTO COMUNICAZIONE:
https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/aria-1/emissioni-in-atmosfera/dichiarazione-prtr-2021-dati-
2020
Integrazione sostanze nella Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici
persistenti (Normativa Comunitaria)
Con Decisione 2006/507/CE del Consiglio la Comunità Europea ha approvato al Convenzione di
Stoccolma (5) sugli inquinanti organici persistenti.
L’allegato A alla Convenzione elenca detti inquinanti che devono essere eliminati.
La Decisione (UE) 2021/592 del Consiglio del 7 aprile 2021 inserisce in detto allegato A il
clorpirifos in quanto sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili e delle relazioni di esame,
e tenendo debitamente conto dei criteri di screening di cui all’allegato D della convenzione,
presenta le caratteristiche di un inquinante organico persistente.
TESTO DECISIONE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0592&from=IT
3
https://www.altalex.com/documents/leggi/2011/09/27/d-p-r-11-07-2011-n-157
4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0166&from=IT
5
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/prodotti-chimici/info-specialisti/affari-internazionali--prodotti-
chimici/convenzione-di-stoccolma-pop-sugli-inquinanti-organici-
persisten.html#:~:text=La%20Convenzione%20di%20Stoccolma%20sugli%20inquinanti%20organici%20persistenti,%
C3%A8%20entrata%20in%20vigore%20il%2017%20maggio%202004.
6
BENI PAESAGGISTICI
Tutela agricoltura da batterio e Normativa sul Paesaggio (Giurisprudenza
Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n°74 del 21 aprile 2021 ha giudicato la costituzionalità di
una norma regionale volta a disciplinare la ricostituzione dell'attività agricola nelle aree colpite da
Xylella fastidiosa (un batterio): “in conformità con le procedure e i limiti previsti dall'articolo 149,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e al fine di garantire la
biodiversità agricola e la resistenza dell'ecosistema alle mutazioni o ricombinazioni del batterio
della xylella», consente:“nelle aree dichiarate infette l'attività di impianto di qualsiasi essenza
arborea in deroga ai vincoli paesaggistico colturali, comunque denominati, apposti in forza di leggi
regionali o di provvedimenti amministrativi di pianificazione sovraordinata o comunale”.
La Corte Costituzionale con la sentenza in esame, afferma in continuità con sentenze precedenti
(246/2017 6), come spetti alla legislazione statale determinare presupposti e caratteristiche
dell'autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura,
in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell'ambiente. In altre
sentenze sempre della Corte Costituzionale si è inoltre affermato che: “la legislazione regionale
non può prevedere una procedura per l'autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata
dalla legislazione statale, perché alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di
protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale,
nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica” (sentenza n. 189 del 2016;
nello stesso senso, sentenze n. 238 del 2013, n. 235 del 2011, n. 101 del 2010 e n. 232 del 2008).
La competenza esclusiva statale risponde, infatti, ad “ineludibili esigenze di tutela e sarebbe
vanificata dall'intervento di una normativa regionale che sancisse in via indiscriminata [...]
l'irrilevanza paesaggistica di determinate opere, così sostituendosi all'apprezzamento che compete
alla legislazione statale” (sentenza n. 246 del 2017).
Rispetto a questa ricostruzione della giurisprudenza precedente la nuova sentenza afferma che nel
caso in esame il legislatore regionale, consentendo, con la norma impugnata, l'impianto di
qualsiasi essenza arborea in deroga ai vincoli paesaggistici, ha introdotto un'ipotesi di esonero
dall'autorizzazione paesaggistica. Quindi secondo la nuova sentenza la norma regionale impugnata
è in contrasto con il Codice dei Beni Culturali ed in particolare con:
l’ artt. 146 sulla disciplina della autorizzazione paesaggistica
l’artt. 149 sulla individuazione tassativa delle tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili
anche in assenza di detta autorizzazione –
Per queste ragioni la norma regionale invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela
dell'ambiente e del paesaggio, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Risulta inoltre incostituzionale anche l’altra norma regionale secondo la quale: “nel termine
perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
può motivatamente deliberare l'esclusione, in tutto o in parte, delle aree in cui non è applicabile la
deroga” suddetta.
6
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2017&numero=246
7
La sentenza in esame è poi intervenuta sulla costituzionalità di altra norma regionale: “a
integrazione delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali sono
consentite le attività previste dalla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale), senza
necessità di approvazione regionale”. Secondo la Corte Costituzionale questa norma regionale non
è incostituzionale perché non prevede la autorizzazione regionale ma solo a fini urbanistici non ha
fatto venir meno la necessaria partecipazione dei competenti organi ministeriali al procedimento
di adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica.
Partecipazione, questa, che, anche a seguito delle modifiche normative introdotte dalla norma
impugnata, continua, in definitiva, ad essere assicurata; onde la non fondatezza della questione.
La sentenza infine interviene sulla costituzionalità di altra norma regionale secondo la quale: “a
integrazione delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali, sono
consentite le attività previste dall'art. 45, commi 3 e 4, delle norme tecniche d'attuazione del Piano
paesaggistico territoriale regionale (d'ora in avanti, anche: NTA del PPTR), salvo che il Comune
interessato non esprima la volontà di non avvalersene con delibera del consiglio comunale.”
La Corte per giudicare la costituzionalità della norma analizza il contenute dei sopra citati commi 3
e 4 articolo 45 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.
In particolare detti commi affermano: “fatte salve la procedura di autorizzazione paesaggistica e le
norme in materia di condono edilizio, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso
di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi», sono
ammissibili varie attività - specificamente elencate - che hanno lo scopo di valorizzare e
riqualificare i beni paesaggistici contemplati dalla disposizione normativa, se e nella misura in cui
non compromettano i caratteri naturali e siano coerenti con i caratteri paesaggistici in cui si
inseriscono.”
Secondo la Corte Costituzionale dette norma regionale pur facendo salva la necessità di rispettare
le procedure di autorizzazione paesaggistica e le previsioni in materia di condono edilizio, è
incostituzionale poiché si pone in contrasto con il principio di prevalenza della tutela paesaggistica,
che trova riconoscimento ed espressione nell'art. 143, comma 9, cod. beni culturali che recita: “ 9.
A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle
aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel
piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono
immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.”
Afferma la sentenza qui esaminata che il principio di prevalenza della tutela paesaggistica deve
essere declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito non solo adottare normative che
deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia
con previsioni di tutela in senso stretto, ma, altresì, introdurre limiti o condizioni, in qualsiasi
forma, senza che ciò sia giustificato da più stringenti ragioni di tutela, le quali possono se del caso
trovare riconoscimento anche negli strumenti urbanistici regionali o comunali, tanto più, poi, se
dette limitazioni trovino giustificazione in mere esigenze urbanistiche.
Affinché sia preservato il valore unitario e prevalente della tutela paesaggistica (sul quale, fra le
molte, sentenze n. 11 del 2016, n. 64 del 2015 e n. 197 del 2014), deve, infatti, essere
salvaguardata la complessiva efficacia del piano paesaggistico, ponendola al riparo dalla pluralità e
dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali (sentenza n. 182 del 2006).
L'impugnata norma regionale, nel condizionare l'applicabilità delle previsioni paesaggistiche di cui
al citato art. 45, commi 3 e 4, non alla presenza di più stringenti norme di tutela già previste negli
strumenti urbanistici, ma a mere scelte urbanistiche dei Comuni, i quali possono limitarsi a
manifestare la semplice volontà di non avvalersi delle richiamate disposizioni paesaggistiche, si
pone in contrasto con il principio di prevalenza della tutela paesaggistica nei termini sopra
8
precisati e quindi viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 143, comma
9, cod. beni culturali.
TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 74/2021:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/203
9
EFFETTO SERRA
Programma per l’ambiente e l’azione per il clima - LIFE (Normativa Comunitaria)
In dirittura di arrivo il nuovo Regolamento che prevede un nuovo programma per l’ambiente e
l’azione per il clima. E’ stata pubblicata sulla GUCE la versione del nuovo Regolamento in Posizione
Comune ai sensi dell’articolo 192 primo paragrafo (7) del Tratto di funzionamento della UE.
L’obiettivo generale del programma LIFE consiste nel contribuire al passaggio a un’economia
sostenibile, circolare, efficiente in termini di energia, basata sulle energie rinnovabili,
climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici, al fine di tutelare, ripristinare e
migliorare la qualità dell’ambiente, compresi l’aria, l’acqua e il suolo, e di interrompere e invertire
il processo di perdita della biodiversità, nonché di contrastare il degrado degli ecosistemi, anche
mediante il sostegno all’attuazione e alla gestione della rete Natura 2000.
Il programma prevede tra gli altri i sottoprogrammi Mitigazione e adattamento ai cambiamenti
climatici e Transizione all’energia pulita.
La dotazione finanziaria per i due sottoprogrammi è di 1.944.000.000 euro.
Il nuovo regolamento abroga il Regolamento 1293 del 2013 (8)
TESTO REGOLAMENTO IN POSIZIONE COMUNE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021AG0004(01)&from=IT
Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo
scambio di quote di emissione dei gas (Normativa Comunitaria)
Approvati con Decisione dell’Autorità di Vigilanza EFTA n. 156/20/COL del 16 dicembre 2020.
La Decisione parte dalla Comunicazione sul Green Deal europeo (11/12/2019 - 9) in cui delinea le
politiche da adottare per conseguire la neutralità climatica in Europa entro il 2050 e per affrontare
altri problemi ambientali. Per realizzare il Green Deal europeo occorre ripensare le politiche per
l’approvvigionamento di energia pulita in tutti i settori dell’economia quali industria, produzione e
consumo, grandi infrastrutture, trasporti, prodotti alimentari e agricoltura, edilizia, tassazione e
prestazioni sociali.
Nelle premesse della Decisione si afferma che Fintanto che molti partner internazionali non
condivideranno le stesse ambizioni dell’UE, esisterà il rischio di una rilocalizzazione delle emissioni
di carbonio, sia perché la produzione può essere trasferita dall’Unione verso altri paesi con minori
ambizioni di riduzione delle emissioni, sia perché i prodotti dell’Unione possono essere sostituiti
da prodotti importati a maggiore intensità di carbonio. Se tale rischio si materializza, non vi sarà
alcuna riduzione delle emissioni globali e saranno vanificati gli sforzi dell’Unione e del suo
comparto industriale per conseguire gli obiettivi climatici globali dell’accordo di Parigi, adottato il
12 dicembre 2015 a seguito della 21a conferenza delle parti della Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
L’Autorità di vigilanza EFTA rileva che lo strumento o l’accordo di diritto pubblico internazionale di
cui al punto 4 e al presente punto, come pure alcune disposizioni legislative a cui si riferiscono i
presenti orientamenti, non possono essere integrati nell’accordo SEE (10) o non rientrano nel suo
ambito di applicazione in quanto il Green Deal non è inserito nell’accordo sullo Spazio Economico
7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
8
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293
9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN
10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:21994A0103(01)&from=EN
10
Europeo (11). Tuttavia al fine di garantire un’applicazione uniforme delle disposizioni in materia di
aiuti di Stato e condizioni eque di concorrenza in tutto lo Spazio economico europeo, l’Autorità di
vigilanza EFTA applicherà, in linea generale, gli stessi punti di riferimento degli orientamenti della
Commissione nel valutare la compatibilità degli aiuti ambientali con il funzionamento dell’accordo
SEE, tenendo conto della particolare situazione legislativa degli Stati EFTA-SEE (12). Ne consegue
che i presenti orientamenti contengono riferimenti alla pertinente legislazione dell’Unione
europea e a documenti politici qualora adottati. L’Autorità di vigilanza EFTA sottolinea che tali
riferimenti alla legislazione dell’Unione europea non implicano l’obbligo da parte degli Stati EFTA-
SEE di rispettare disposizioni legislative che non siano inserite nell’accordo SEE. Tali testi sono
intesi unicamente quale base per la valutazione della compatibilità delle misure di aiuto di Stato
con il funzionamento dell’accordo SEE ai sensi del paragrafo 3 articolo 61 (13).
Tra gli orientamenti approvati con la Decisione dell’Autorità di Vigilanza EFTA n. 156/20/COL del
16 dicembre 2020 si vedano in particolare quelli relativi agli aiuti connessi all’opzione di assegnazione
di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini dell’ammodernamento della produzione di
energia elettrica dove tra le condizioni di compatibilità degli aiuti con l’Accordo SEE abbiamo:
1. L’obiettivo dell’aiuto deve essere l’ammodernamento, la diversificazione e la trasformazione
sostenibile del settore energetico. Gli investimenti finanziati devono essere compatibili con la
transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile, gli obiettivi del
quadro unionale per le politiche dell’energia e del clima all’orizzonte 2030, il Green Deal europeo e
gli obiettivi a lungo termine che figurano nell’accordo di Parigi.
2. Qualora un investimento generi una capacità supplementare di produzione di energia elettrica, il
gestore interessato deve altresì dimostrare che egli stesso o un altro gestore associato abbiano
ritirato dal servizio una capacità quantitativamente corrispondente di produzione di energia
elettrica a più alta intensità di emissioni entro la messa in funzione della capacità supplementare.
TESTO DELLA DECISIONE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:E2021X0415(01)&from=IT
TESTO DEGLI ORIENTAMENTI ALLEGATI ALLA DECISIONE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:E2021X0415(01)&from=IT
11
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/169/lo-spazio-economico-europeo-see-la-svizzera-e-il-nord
12
Oltre agli Stati Membri della UE anche Norvegia, l'Islanda, Liechtenstein e Svizzera.
13
“3. Possono considerarsi compatibili con il funzionamento del presente accordo:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure
si abbia una grave forma di sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a
porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA);
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino
le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d) le altre categorie di aiuti specificate dal Comitato misto SEE in conformità della Parte VII.”
11
Scambio quote emissioni gas serra e cessione di un’unità di cogenerazione di
energia elettrica e calore da parte del proprietario di uno stabilimento industriale
(Giurisprudenza Comunitaria)
Con sentenza 29 aprile 2021 (causa C617-19) la Corte di Giustizia ha deciso che L’articolo 3,
lettere e) e f), della direttiva 2003/87/CE (14) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra
nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, in combinato disposto con
i punti 2 e 3 dell’allegato I della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che
il proprietario di uno stabilimento produttivo dotato di una centrale termica la cui attività rientra
nell’ambito di applicazione di tale allegato I possa ottenere un aggiornamento della sua
autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, ai sensi dell’articolo 7 di tale direttiva, se ha ceduto
un’unità di cogenerazione situata nello stesso sito industriale di tale stabilimento ed esercente
un’attività con una capacità inferiore alla soglia stabilita in detto allegato I ad un’impresa
specializzata nel settore dell’energia, concludendo con tale impresa un contratto che prevede, in
particolare, la fornitura a detto stabilimento dell’energia prodotta da tale unità di cogenerazione,
sempre che la centrale termica e l’unità di cogenerazione non costituiscano un solo ed unico
impianto, ai sensi dell’articolo 3, lettera e), di detta direttiva, e che, in ogni caso, il proprietario
dello stabilimento produttivo non sia più il gestore dell’unità di cogenerazione, ai sensi
dell’articolo 3, lettera f), della medesima direttiva.
TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240548&pageIndex=0&doc
lang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13801969
14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02003L0087-20180408
12
ELETTROMAGNETISMO
Attuazione Direttiva UE Codice Comunicazioni Elettroniche (Normativa Nazionale)
L’articolo 4 della legge di delegazione europea 2019-2020 stabilisce i principi e criteri direttivi per
l’attuazione della Direttiva(UE) 2018/1972 (15).
In particolare:
1) riordinare le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1°agosto 2003, n.259, attraverso l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche
per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le
disposizioni oggetto di modifica o integrazione;
2) introdurre misure di semplificazione per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli
investimenti in reti a banda ultralarga, sia fisse che mobili, garantendo altresì l'accesso
generalizzato alle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini, evitando
zone bianche in assenza di copertura sul territorio nazionale, a prezzi accessibili e con possibilità
di scelta adeguata, nonche' introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il
progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti;
3) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività
dei prestatori di servizi.
TESTO LEGGE DELEGAZIONE EUROPEA:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2021-04-23&atto.codiceRedazionale=21G00063&elenco30giorni=false
15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972
13
ENERGIA
Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grid)
(Normativa Nazionale)
Con Decreto Dirigenziale del 31 Marzo 2021 è stata approvata la graduatoria dei progetti
selezionati e di quelli non selezioni per ottenere i finanziamenti di interventi per la realizzazione di
reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grid) nei territori delle regioni meno sviluppate.
TESTO DECRETO 31/3/2021:
http://www.ponic.gov.it/sites/PON/pocenergia
Principi per il recepimento della Direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili (Normativa Nazionale)
L’articolo 5 della legge di delegazione europea 2019-2020 stabilisce i criteri per la approvazione
del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2018/2001 (16) sulla promozione dell’uso
della energia da fonti rinnovabili.
Tra questi principi i più significativi sono i seguenti:
1) la disciplina é volta a definire criteri per l'individuazione di aree idonee all'installazione di
impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella
individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti
rinnovabili. A tal fine, la disciplina reca inoltre criteri per la ripartizione fra regioni e province
autonome e prevede misure di salvaguardia delle iniziative di sviluppo in corso che risultino
coerenti con i criteri di localizzazione degli impianti preesistenti, rispetto a quelli
definiti dalla presente lettera;
2) il processo programmatorio di individuazione delle aree idonee é effettuato da ciascuna
regione o provincia autonoma in attuazione della disciplina di cui al numero 1) entro sei mesi.
Nel caso di mancata adozione, é prevista l'applicazione dell'articolo 41 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 (poteri sostitutivi dello Stato - 17).
3) rispetto, nella individuazione della aree dove collocare gli impianti da FER, oltre alle altre anche
le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali.
4) prevedere nuove procedure autorizzative semplificate.
5) favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da fonti rinnovabili, con
conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa.
6) individuare misure incentivanti per la promozione delle comunità di energia rinnovabile volte a favorire
la partecipazione delle comunità locali alla realizzazione degli impianti.
7) prevedere misure per agevolare il massimo utilizzo dell'energia producibile da fonti rinnovabili,
anche favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo dell'energia.
16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&qid=1619885560087&from=IT
17
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-01-04&atto.codiceRedazionale=13G00003
14
8) favorire lo sviluppo dei biocarburanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi delle fonti
rinnovabili nel settore dei trasporti, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 (18)
della direttiva (UE) 2018/2001.
9) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, ivi inclusi gli
interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, di cui al decreto legislativo 3 marzo
2011, n.28, in coerenza con le diverse esigenze di tutela ambientale, con semplificazione della
gestione degli impianti di piccola taglia, valorizzando l'energia prodotta da biogas per la
trasformazione in biometano o in digestato equiparato ai sensi del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (19), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, e in coordinamento con le disposizioni
agevolative per l'autoconsumo, prevedendo la sostituzione di impianti obsoleti e incentivando
quelli tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas di scarico e dei particolati inquinanti.
10)aggiornare, potenziare e introdurre meccanismi di sostegno per la produzione di biometano,
biocarburanti avanzati, carburanti derivanti dal carbonio riciclato e idrogeno, per contribuire
efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di trasporto, in funzione delle emissioni
nell'intero ciclo di vita dei vettori energetici e dei veicoli che li utilizzano.
11) semplificare e accelerare il processo di recepimento degli aggiornamenti all'allegato IX della
direttiva (UE) 2018/2001 (20) relativo alle materie prime idonee alla produzione di biometano e
biocarburanti avanzati al fine di incrementarne lo sviluppo in senso inclusivo, prevedendo che il
recepimento degli aggiornamenti sia adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
TESTO LEGGE DELEGAZIONE EUROPEA:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2021-04-23&atto.codiceRedazionale=21G00063&elenco30giorni=false
Mercato interno della energia elettrica e preparazione ai rischi nel settore della
energia elettrica (Normativa Nazionale)
L’articolo 19 della legge di delegazione europea 2019-2010 fissa principi e criteri direttivi per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 (21),
sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), e del regolamento (UE) 2019/941 (22), sulla
preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica.
In particolare prevedere una semplificazione e una modifica della disciplina del dispacciamento e
dei mercati all'ingrosso dell'energia volte a tener conto delle nuove esigenze di flessibilità del
sistema e della necessità di integrazione della generazione distribuita, degli aggregatori, delle
fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda. A tal
18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001-
20181221&qid=1619885560087&from=IT#tocId31
19
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
6-04-18&atto.codiceRedazionale=16A02762&elenco30giorni=false
20
PARTE A. Materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati, il cui contributo per il
conseguimento delle quote minime di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo, secondo e quarto comma, può essere
considerato il doppio del loro contenuto energetico – PARTE B Materie prime per la produzione di biocarburanti e
biogas per il trasporto il cui contributo per il conseguimento delle quote minime stabilite all'articolo 25, paragrafo 1,
primo comma, è limitato e può essere considerato il doppio del loro contenuto energetico
21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0943&qid=1619888567855&from=IT
22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0941
15
fine, prevedere, fra l'altro, il ricorso a contratti di acquisto di energia a prezzo dinamico, l'avvio di
sperimentazioni e attività di dispacciamento locale e auto-dispacciamento in sinergia con quanto
disposto all'articolo 12, comma 1, lettera f) (23), nonché la possibilità di stipulare accordi diretti
semplificati fra produttore e consumatore di energia all'interno della medesima zona di mercato.
Interventi di efficienza energetica e di efficientamento e risparmio idrico su edifici
pubblici (Normativa Nazionale)
Il Decreto Ministero Ambiente 11 febbraio 2021 individua e disciplina i criteri e le modalità di
concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi di
efficienza energetica e di efficientamento e risparmio idrico su edifici pubblici, nonché le
caratteristiche di strutturazione dei fondi di investimento immobiliare e dei correlati progetti di
investimento.
Gli edifici oggetto di intervento sono quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Sono esclusi gli edifici in fase di costruzione per i quali non vi è stato, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, il collaudo dei lavori.
TESTO DECRETO:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2021-04-24&atto.codiceRedazionale=21A02418&elenco30giorni=false
Regime incentivi impianti fotovoltaici (Giurisprudenza Comunitaria)
La Direttiva 2009/28/CE (24) sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, prevede
che ogni Stato membro assicuri che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo
finale lordo di energia nel 2020, calcolata conformemente agli articoli da 5 a 11 di detta Direttiva,
sia almeno pari al proprio obiettivo nazionale generale per la quota di energia da fonti rinnovabili
per quell’anno, indicato nella terza colonna della tabella all’allegato I, parte A alla Direttiva. Tali
obiettivi nazionali generali obbligatori sono coerenti con l’obiettivo di una quota pari almeno al
20 % di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia della Comunità nel 2020. Al
fine di conseguire più facilmente gli obiettivi fissati nel presente articolo, ogni Stato membro
promuove e incoraggia l’efficienza ed il risparmio energetici.
Per il conseguimento di questi obiettivi la Direttiva prevede tra gli altri anche strumenti come le
misure di sostegno od incentivi.
La sentenza della Corte di Giustizia 15 aprile 2021 cause riunite C-798/18 e C-799/18 ha statuito
che il suddetto regime di incentivi previsto dalla Direttiva letto alla luce dei principi della certezza
del diritto e della tutela del legittimo affidamento, deve essere interpretato nel senso che non osta
a una normativa nazionale che prevede la riduzione o il rinvio del pagamento degli incentivi per
l’energia prodotta dagli impianti solari fotovoltaici, incentivi precedentemente concessi mediante
decisioni amministrative e confermati da apposite convenzioni concluse tra gli operatori di tali
impianti e una società pubblica, qualora tale normativa riguardi gli incentivi già previsti, ma non
ancora dovuti.
TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CJ0798
23
f) prevedere misure per l'evoluzione del ruolo e delle responsabilità dei gestori delle reti di distribuzione, in
coordinamento con il gestore della rete di trasmissione, in funzione delle esigenze di flessibilità del sistema e di
integrazione della generazione distribuita e della gestione della domanda, secondo criteri di gradualità
24
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=IT#d1e1022-16-1
16
INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILE
Investimenti in rigenerazione urbana: modalità di richiesta contributi da parte dei
Comuni (Normativa Nazionale)
Con Decreto Ministero Interno 2 aprile 2021 modello informatizzato di presentazione della
domanda, per il triennio 2021-2023, di contributi, a favore dei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti, capoluogo di provincia o sede di città metropolitana, per investimenti in progetti
di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale,
nonche' al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
Ciascun comune può fare richiesta di contributo per uno o più interventi nel limite massimo di:
a) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;
b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;
c) 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i
comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana.
Attività finanziabili:
a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie
esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere
abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la
sistemazione delle pertinenti aree;
b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche
mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento
allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività
culturali e sportive;
c) mobilità sostenibile.
TESTO DECRETO:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2021-04-08&atto.codiceRedazionale=21A02156&elenco30giorni=false
Nuova Norma UNI su inquinamento luminoso (Normativa Nazionale)
La nuova Norma UNI 10819 che prescrive i metodi di calcolo e verifica per la valutazione del flusso
luminoso disperso verso l'alto, dalle fonti di luce artificiale dei sistemi di illuminazione nelle aree
esterne.
I metodi di calcolo sono complementari al progetto illuminotecnico e sono idonei a valutare
l'eventuale conformità ai requisiti legislativi, se presenti.
LINK PER ACQUISTO NORMA UNI:
http://store.uni.com/catalogo/uni-10819-2021?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-
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17
INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE
Istituzione della Commissione nazionale per il dibattito pubblico sulle grandi opere
(Normativa Nazionale)
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 76/2018 “Regolamento recante modalità di
svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico” (art. 4, c.
1) ha previsto l’istituzione di una Commissione nazionale per il dibattito pubblico presso il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Tramite il Decreto del MIT n. 627 del 30 dicembre
2020, la Commissione nazionale è stata formalmente costituita.
Il nuovo organismo collegiale è formato da 15 componenti in rappresentanza delle principali
amministrazioni coinvolte nei processi decisionali sulle grandi infrastrutture nazionali (Ministeri,
Regioni, Province e Comuni) ed è presieduto da Caterina Cittadino, consigliere della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. I componenti restano in carica 5 anni e il loro mandato è rinnovabile una
sola volta.
La Commissione dovrà monitorare il corretto svolgimento delle procedure di dibattito pubblico;
tutelare il diritto di partecipazione dei soggetti interessati; garantire la trasparenza e
l’informazione sui progetti e sulle attività.
TESTO DECRETO 627/2020:
https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-
12/D.M.%20627%20del%2030.12.20%20Commissione%20dibattito%20pubblico.pdf
Iniziativa dei cittadini europei intitolata «Tetti verdi» (Normativa Comunitaria)
La Decisione (UE) 2021/673 della Commissione del 21 aprile 2021 è relativa alla richiesta di
registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei intitolata «Tetti verdi» («Green Garden Roof
Tops»).
Gli obiettivi dell'iniziativa sono espressi come segue: «I tetti di molti edifici a uso commerciale in
Europa risultano del tutto sgombri; si tratta, nella maggior parte dei casi, di tetti che non sono
utilizzati per uno scopo specifico e che, tra l'altro, sono pieni di plastica e pietre, i materiali di cui
sono fatti. Così come sono, perciò, questi spazi non solo non apportano alcun beneficio
all'ambiente, ma al contrario non fanno che aumentare i danni ambientali. L'attuale crisi ecologica
è ciò che ci spinge ad incentrare l'attenzione sui benefici ambientali. La sensibilizzazione ai
problemi dell'ambiente va ripensata, trovando dei modi per accrescerla e per creare un sano
equilibrio tra la nostra società, l'economia e la protezione del pianeta. Il concetto centrale del
piano è pertanto quello di utilizzare gli spazi esistenti sui tetti, creando aree verdi pensili sulla
copertura di diversi edifici ad uso commerciale. In questo modo i tetti non utilizzati potrebbero
essere trasformati in strumenti capaci di migliorare e arginare la crisi ecologica
TESTO DECISIONE 2021/673:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0673&from=IT
18
Nozione di autorità pubblico e accesso alle informazioni ambientali
(Giurisprudenza Comunitaria)
La Direttiva 2003/4/CE sull’accesso alle informazioni ambientali fornisce questa definizione di
autorità pubblica detentrice di informazioni ambientali (paragrafo 2 articolo 2): “a)
l’amministrazione pubblica a livello nazionale, regionale o ad altro livello; b) le persone fisiche o
giuridiche che, in base al diritto nazionale, esercitano funzioni amministrative pubbliche, ivi
compresi compiti, attività o servizi specifici aventi attinenza con l’ambiente; c) qualsiasi altra
persona fisica o giuridica che abbia responsabilità o funzioni pubbliche o presti servizi pubblici
aventi attinenza con l’ambiente sotto il controllo degli organi o delle persone di cui alla lettera a) o
b); (...) La presente definizione non comprende gli organi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio
del potere giudiziario o legislativo”.
La Corte di Giustizia con sentenza 15 aprile 2021 (causa C470-19) è intervenuta sulla
interpretazione di detto paragrafo 2 risponde alla domanda pregiudiziale del giudice del rinvio
nazionale che chiedeva se l’articolo 2, punto 2, secondo comma, prima frase, della Direttiva
2003/4 debba essere interpretato nel senso che la facoltà da esso conferita agli Stati membri di
non considerare quali «autorità pubbliche», ai sensi di tale direttiva, gli organismi o le istituzioni
che agiscono nell’esercizio di competenze giurisdizionali possa essere esercitata solo nella misura
in cui siano interessate informazioni contenute negli atti di procedimenti giudiziari pendenti, con
esclusione dei procedimenti conclusi.
L’oggetto del contendere da cui è nata la domanda pregiudiziale è stato la richiesta di accesso alle
memorie, dichiarazioni giurate, atti di causa e osservazioni scritte depositate da tutte le parti,
nonché delle decisioni definitive emesse relative ad una sentenza dell’autorità giudiziaria
nazionale che riguardava la contestazione di un’autorizzazione urbanistica per la costruzione di
impianti eolici.
Secondo la sentenza della Corte di Giustizia qui esaminata emerge tanto dalla convenzione di
Aarhus stessa quanto dalla direttiva 2003/4, avente l’obiettivo di attuare tale convenzione nel
diritto dell’Unione, che, riferendosi alle «autorità pubbliche», i loro estensori hanno inteso
designare non già le autorità giudiziarie, in particolare gli organi giurisdizionali, bensì, come già
dichiarato dalla Corte, le autorità amministrative poiché, all’interno degli Stati, sono queste che
abitualmente si trovano a detenere, nell’esercizio delle loro funzioni, informazioni ambientali
Questa interpretazione è corroborata dall’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione in sede
di adozione della direttiva 2003/4, letta alla luce della Convenzione di Aarhus. Come dichiarato nel
considerando 1 e nell’articolo 1 di tale direttiva, quest’ultima mira a promuovere un più ampio
accesso del pubblico all’informazione ambientale e una più efficace partecipazione di quest’ultimo
al processo decisionale in materia, al fine di migliorare la qualità delle decisioni adottate e di
applicarle in modo più efficace nonché, in definitiva, di promuovere il miglioramento
dell’ambiente.
Pertanto, se è vero che l’attuazione di tale obiettivo implica che le autorità amministrative diano
accesso al pubblico alle informazioni ambientali in loro possesso, al fine di rendere conto delle
decisioni che esse adottano in tale materia e di associare i cittadini alla loro adozione, ciò non vale
per le memorie e gli altri documenti versati ai fascicoli di procedimenti giurisdizionali in materia
ambientale, in quanto il legislatore dell’Unione non ha inteso favorire l’informazione del pubblico
in materia giudiziaria e la partecipazione di quest’ultimo al processo decisionale in tale materia.
Infatti, nell’adottare la direttiva 2003/4, il legislatore dell’Unione ha tenuto conto della diversità
delle norme esistenti negli Stati membri in materia di accesso dei cittadini alle informazioni
contenute nei fascicoli giudiziari, come si evince dall’articolo 2, punto 2, secondo comma, prima
frase, e dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva, che consentono rispettivamente agli
Stati membri, da un lato, di escludere dall’ambito di applicazione della direttiva gli organismi o le
19
istituzioni rispondenti alla definizione di «autorità pubblica» i quali, come talune autorità
amministrative indipendenti, potrebbero essere chiamati in casi determinati ad agire nell’esercizio
di poteri giudiziari senza avere essi stessi il carattere di organi giurisdizionali (v., per analogia,
relativamente al caso di un ministero chiamato ad agire nell’esercizio di poteri legislativi senza
essere parte del potere legislativo, sentenza del 14 febbraio 2012, Flachglas Torgau, C-204/09,
EU:C:2012:71, punto 49), e, dall’altro, la facoltà di derogare al principio dell’accesso dei cittadini
alle informazioni ambientali detenute dalle «autorità pubbliche» qualora la divulgazione di tali
informazioni possa arrecare pregiudizio «allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla
possibilità per ogni persona di avere un processo equo o alla possibilità per l’autorità pubblica di
svolgere indagini di carattere penale o disciplinare».
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il procedimento principale ha ad oggetto la
richiesta – presentata da un’organizzazione non governativa, la Friends of the Irish Environment –
di accesso alle informazioni ambientali che sarebbero contenute nel fascicolo giudiziario
riguardante un procedimento concluso e detenuto, alla data di tale richiesta, dal Courts Service.
Secondo le osservazioni da esso depositate presso la Corte, detto organismo è responsabile della
memorizzazione, dell’archiviazione e della gestione dei fascicoli giudiziari per conto e sotto il
controllo dell’organo giurisdizionale interessato. Spetta, pertanto, al giudice del rinvio verificare,
tenuto conto delle precisazioni fornite ai punti da 30 a 40 della presente sentenza, se detto
organismo debba essere considerato come un’«autorità pubblica», ai sensi dell’articolo 2, punto 2,
primo comma, della direttiva 2003/4, nel qual caso l’accesso alle informazioni ambientali
contenute nei fascicoli in suo possesso rientrerebbe nell’ambito di applicazione di tale direttiva,
oppure se, a causa dei suoi stretti legami con gli organi giurisdizionali irlandesi, sotto il cui
controllo è posto, esso debba essere considerato, al pari di questi ultimi, come un’autorità
giudiziaria, nel qual caso esso sarebbe invece sottratto all’ambito di applicazione di tale direttiva.
Alla luce di quanto precede, alla questione sollevata occorre rispondere che l’articolo 2, punto 2,
della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che esso non disciplina l’accesso alle
informazioni ambientali contenute nei fascicoli giudiziari, nei limiti in cui gli organi giurisdizionali o
le istituzioni poste sotto il loro controllo, e che presentano quindi stretti legami con questi ultimi,
non costituiscono «autorità pubbliche» ai sensi di tale disposizione e non rientrano dunque
nell’ambito di applicazione di tale direttiva.
TESTO SENTENZA CORTE DI GIUDIZIA:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=20C32BC47CCCB806F157B454
FB0E2B8B?text=&docid=239890&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&
cid=13791950
20
MOBILITÀ SOSTENIBILE
Ministero delle infrastrutture e della mobilità' sostenibili (Normativa Nazionale)
Secondo l’articolo 5 della Legge 55/2021 che ha convertito il Decreto Legge N° 22 del 1 Marzo
2021 il “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” è ridenominato “Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili”. Le denominazioni “Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili” e “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” sostituiscono, a
ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni “Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti” e “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
Prima della nuova denominazione era stato approvato con DPCM n° 190 del 20 Dicembre 2020
(25) il nuovo Regolamento del Ministero, nonché il Regolamento di organizzazione degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro (26), che ora andranno adattato al nuovo titolo del Dicastero.
Secondo l’articolo 10 della Legge 55/2021 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2021, il regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici
di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli
stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio
di Stato.
TESTO LEGGE 55/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2021-04-29&atto.codiceRedazionale=21A02552&elenco30giorni=false
25
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202
1-03-06&atto.codiceRedazionale=21G00030&elenco30giorni=false
26
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202
1-03-06&atto.codiceRedazionale=21G00029&elenco30giorni=false
21
PROTEZIONE CIVILE
Mezzi di rescEU nel settore degli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari
RescEU è il piano mirante al rafforzamento dei mezzi di protezione civile dell'UE per fronteggiare
le catastrofi.
La Decisione di Esecuzione (UE) 2021/88 della Commissione del 26 gennaio 2021 modifica la
Decisione di Esecuzione (UE) 2019/570 (27) per quanto riguarda i mezzi di rescEU (28) nel settore
degli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari.
La modifica deriva dalla necessità di istituire mezzi per la decontaminazione CBRN (incidenti
chimici, biologici, radiologici e nucleari) per rispondere a rischi poco probabili dall’impatto però
elevato.
TESTO DECISIONE 2021/88:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0088&from=IT
27
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.099.01.0041.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2019%3A099%3AFULL
28
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-12/resceu_oped-lenarcic-it-hd.pdf
22
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Istituzione Ministero Transizione Ecologica (Normativa Nazionale)
Il Decreto legge n° 22 del 1 Marzo 2021 ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica che
sostituisce assorbendone le competenze il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare.
LE COMPETENZE DEL NUOVO MINISTERO
Il nuovo Ministero oltre alle competenze che prima erano del Ministero dell’Ambiente acquisisce
importanti competenze prima assegnate al Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare
1. definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e
provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia di
competenza statale compresi quelli da fonti rinnovabili di competenza statale anche ubicati
in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore
dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e
l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di
energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di
liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati
dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e
sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e
definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e
interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi,
riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di
idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse
geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze
in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione
della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia;
vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei
settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed
attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; radioprotezione e
radioattività ambientale; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati
statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e
mineraria;
2. piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di
distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici; politiche per il contrasto dei cambiamenti
climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche
attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra
3. La partecipazione al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (29) che
elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della
politica dell’informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle risorse
finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci
preventivi e consuntivi.
29
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007;124
23
Nell’ambito delle competenze trasferite al Ministero della Transizione Ecologica, sopra elencate al
punto 1, rientrano anche:
a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attività delle società operanti nei settori di
riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di tali società;
b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei
confronti di GSE s.p.a. - Gestore Servizi Energetici;
c) l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri
per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile e l'esercizio di ogni altra
competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla
data di entrata in vigore del presente decreto in materia di concorrenza e regolazione dei servizi
di pubblica utilità nei settori energetici.
FASE TRANSITORIA: IL DIPARTIMENTO PER ENERGIA E CLIMA
Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione, é istituito, presso il
Ministero della transizione ecologica, il Dipartimento per l'energia e il clima, nel quale
confluiscono le Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico trasferite ai sensi del
presente articolo, nonché la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria già istituita presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fino alla medesima data, continua
ad applicarsi, in quanto compatibile, il vigente regolamento di organizzazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare e il contingente di personale degli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro della transizione ecologica é incrementato di venti unità,
anche estranee alla pubblica amministrazione. A tale ultimo fine é autorizzata la spesa di euro
540.000 per l'anno 2021 e di 650.000 euro a decorrere dal 2022.
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la
transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche
nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione.
Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della
transizione ecologica, é composto, dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia
e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del
lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali. Ad esso partecipano,
altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti
e delle tematiche poste all'ordine del giorno.
Questo Comitato dovrebbe sostituire (anche se non è chiaro nel testo del Decreto Legge che
stiamo esaminando) la legge 141/2019 nella parte in cui ha trasformato il CIPE (Comitato
interministeriale per la programmazione economica) in CIPESS (Comitato interministeriale per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile). Comitato che sostanzialmente non
ha mai funzionato in questi due anni. Peraltro secondo un comunicato nel sito del Ministero
dello Sviluppo Economico si afferma che “Dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE) cambia nome in Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).” (30
)
La legge 55/2021 che ha convertito il Decreto legge ha precisato che nonostante la istituzione del
Comitato Interministeriale per la transizione ecologica restano ferme le competenze del Comitato
30
http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2021/01/01/allavvio-il-cipess-per-affrontare-la-sfida-dello-sviluppo-
sostenibile/?fbclid=IwAR3IRn5NdK2H006HZjcW1BUr9gvQK4zXFrlImCo13l6j8MW8Nol22eldAm4
24
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e qui il senso di
questa conferma risulta incompresibile!
PIANO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Il Comitato (CITE) approva, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di:
a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
b) mobilità sostenibile;
c) contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;
c-bis) mitigazione adattamento mutamenti climatici;
d) risorse idriche e relative infrastrutture;
e) qualità dell'aria;
f) economia circolare;
f-bis) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza
climatica e sostenibile.
Il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma,
nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure.
MODALITÀ APPROVAZIONE DEL PIANO
Sulla proposta di Piano predisposta dal CITE é acquisito il parere della Conferenza unificata Stato
Regioni Città di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che é reso nel
termine di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta di Piano é contestualmente
trasmessa alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.
Il Piano é approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni dall'espressione dei pareri
ovvero dall'inutile decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo.
Relativamente al primo Piano per la transizione Ecologica secondo il comma 1-ter articolo 4 legge
55/2021 il CITE lo approva entro 5 mesi dalla dalla pubblicazione del Decreto Legge ora convertito
vale a dire che i 5 mesi decorrono dal 5 marzo 2021.
Dopo l'approvazione definitiva del Piano da parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o
un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una
relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, delle misure e
delle fonti di finanziamento adottate.
REVISIONE SUSSIDI DANNOSI ALL’AMBIENTE
Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della
legge 28 dicembre 2015, n. 221 che ha istituito il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e
dei sussidi ambientalmente favorevoli (31
).
31
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01-
18&atto.codiceRedazionale=16G00006&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario#:~:text=LEGGE%2028%2
0dicembre%202015%2C%20n.%20221%20Disposizioni%20in,risorse%20naturali.%20%2816G00006%29%20%28G
U%20n.13%20del%2018-1-2016%20%29
25
In particolare viene istituito un Comitato Tecnico interministeriale di supporto del CITE che
sostituisce la Commissione per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente
dannosi ex legge 160/2019 comma 98 articolo 1 (32).
Il Ministro della transizione ecologica invia alle Camere e al Comitato interministeriale per la
transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti
dell'aggiornamento del Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi
ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine
di contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione ecologica.
Secondo l’articolo 10 della Legge 55/2021 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2021, il regolamento di organizzazione del
Ministero della Transizione Ecologia ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono
adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il
Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.
TESTO LEGGE 55/2021:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2021-04-29&atto.codiceRedazionale=21A02552&elenco30giorni=false
32
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg
26
RIFIUTI
Attuazione Direttiva UE su riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica
sull'ambiente (Normativa Nazionale)
L’articolo 22 della legge di delegazione europea 2019-2020 stabilisce Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 (33), sulla riduzione dell'incidenza di determinati
prodotti di plastica sull'ambiente. In particolare:
a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A
dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia
circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili,
conformemente all'articolo 1 (34) della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (35);
b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque
realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti,
conformemente a quanto previsto dall'articolo 11 secondo comma (36) della direttiva (UE)
2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti
vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in
modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia
di igiene e sicurezza degli alimenti;
c) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati
ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B ( restrizione alla immissione sul mercato
di prodotti in plastica monouso37) dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale
restrizione all'immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti
dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora
realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo
della norma UNI EN 13432 (38) e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile;
d) ai sensi dell'articolo 10 (misure di sensibilizzazione dei consumatori) della direttiva UE
2019/904, adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad
assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai
prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione
33
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L0904
34
“Gli obiettivi della presente direttiva sono prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica
sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso
un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal
modo al corretto funzionamento del mercato interno.”
35 “In coerenza con gli obiettivi che saranno compiutamente delineati nell'ambito del Piano nazionale sulla plastica
sostenibile, alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego
destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, é
riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al
31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo
standard EN 13432:2002”
36
“Le misure che gli Stati membri adottano per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 della presente direttiva sono
conformi alla legislazione alimentare dell’Unione a garanzia dell’igiene e sicurezza degli alimenti. Gli Stati membri
incoraggiano, ove possibile, l’uso di alternative sostenibili alla plastica monouso per quanto riguarda i materiali
destinati a entrare in contatto con alimenti.”
37
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0904&from=IT#d1e32-17-1
38
http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13432-2002?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-
check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com
27
dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e
applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori;
e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 (39) della direttiva
(UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, secondo
comma (40), della direttiva stessa;
f) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina
sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre
disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle
sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla
contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti,
al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente
lettera;
g) abrogare l'articolo 226-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al
recepimento della direttiva (UE) 2019/904. L’articolo da abrogare disciplina la riduzione della
produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile,
nonché di prevenire l'abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio
di materia, nonché di facilitare e promuovere l'utilizzo di beni di consumo ecocompatibili
TESTO LEGGE DELEGAZIONE EUROPEA:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi
oneGazzetta=2021-04-23&atto.codiceRedazionale=21G00063&elenco30giorni=false
Interpretazioni sulla applicazione della TARI (Normativa Nazionale)
Circolare Ministero della Transizione Ecologica su:
1) Coordinamento con l’art. 238 del TUA e il comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 in
merito alla TARI;
2) Determinazione della tariffa TARI e della tariffa corrispettiva;
3) Locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento alle diverse categorie di utenza;
4) Possibilità di fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a
seguito dell’eliminazione della potestà comunale di assimilazione.
TESTO CIRCOLARE:
http://www.studiobarbaracalvi.com/wp-content/uploads/2021/04/Circolare-MITE-n.-35259-del-12-
aprile-2021.pdf
Circolare Albo Gestori Rifiuti (Normativa Nazionale)
Con Circolare 2 aprile 2021 il Comitato Nazionale chiarisce se, nel caso di affidamento per la
raccolta e il trasporto di rifiuti urbani relativo ad una porzione del territorio comunale o
dell’ambito territoriale di riferimento, per «popolazione complessivamente servita» debba
intendersi:
a) quella corrispondente alla porzione di popolazione effettivamente servita o da servire
nell’ambito dell’affidamento;
39
riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0904&from=IT#d1e749-1-1
40
“Entro il 3 luglio 2020 la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, pubblica orientamenti recanti esempi di
cosa sia considerato un prodotto di plastica monouso ai fini della presente direttiva, se del caso.”
28
b) quella corrispondente alla popolazione dell’intero territorio comunale o ambito territoriale.
Al riguardo il Comitato nazionale ritiene che per «popolazione complessivamente servita», debba
intendersi la popolazione effettivamente servita o che si è chiamati a servire nell’ambito
dell’affidamento (quindi frazione, porzione di Comune o di Ambito Territoriale), e non quella
dell’intero territorio di riferimento (Comune o Ambito territoriale).
TESTO CIRCOLARE:
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/157_Circ5_02.
04.2021.pdf
Gestione rifiuti loro trasferimento extraregione quali poteri regionali
(Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 76 del 21 Aprile 2021 ha giudicato la costituzionalità di
varie norme regionali in materia di trasferimento rifiuti fuori regione e di tipologia di rifiuti da
collocare in discarica.
In particolare:
POTERI REGIONALI NEL DEFINIRE I LIMITI ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI AL POSTO DEL
RECUPERO NONCHÉ ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI FUORI REGIONE
La prima norma regionale impugnata definisce lo smaltimento dei rifiuti quale fase residuale della
loro gestione, da esperire solo nel caso in cui vi sia l'impossibilità tecnica ed economica di porre in
essere operazioni di recupero. Inoltre, stabilisce il divieto di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi
in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o
internazionali che, in ragione di particolari aspetti territoriali o per opportunità tecnico-economica,
prevedano diversamente per raggiungere livelli ottimali di utenza servita.
Secondo la Corte Costituzionale nella sentenza in esame in base a quanto previsto dai rispettivi
piani regionali, regolati dagli artt. 199 e 200 cod. ambiente, le Regioni esercitano le proprie
competenze concernenti l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti,
l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti e l'autorizzazione all'esercizio delle
operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, nel rispetto dei ricordati principi di autosufficienza
e prossimità.
Ciò premesso, nel caso di specie non viene in discussione la facoltà della Regione autonoma Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste di valutare l'opportunità di realizzare nuove discariche, né risulta di per sé
illegittimo il disincentivo al ricorso alla discarica, che appare anzi conforme ai più recenti indirizzi in
materia espressi anche dal d.lgs. n° 121 del 2020. Rilevano piuttosto le modalità con le quali tali
obiettivi sono realizzati. Sotto tale profilo, non sono fondate le censure di incostituzionalità
relative alla norma regionale in questione , nella parte in cui si prevede che, salva la sottoscrizione
di appositi accordi di programma con le Regioni interessate, è vietata l'esportazione di rifiuti
urbani verso altri ambiti territoriali ottimali o l'importazione di rifiuti urbani da altri ambiti
territoriali ottimali. Tale previsione, infatti, è conforme all'art. 182 cod. ambiente, che, come
ricordato, prevede esso stesso il divieto di smaltire i rifiuti urbani in Regioni diverse da quelle dove
gli stessi sono prodotti, fatti salvi gli accordi regionali e internazionali sul punto.
29
SUL POTERE REGIONALE CONTENIMENTO DELLA MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO
REGIONALE, AL FINE DI DISINCENTIVARE LA REALIZZAZIONE E L'UTILIZZO DELLE DISCARICHE PER IL
CONFERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI
Nella norma regionale impugnata Tale obiettivo viene realizzato attraverso il divieto di completare
i lavori relativi alle attività finalizzate alla gestione di siffatti rifiuti - salvo che per quelli di cui alla
Tabella 1 allegata all'art. 5 del d.m. 27 settembre 2010 (oggi individuati dalla Tabella 1
dell'Allegato 4 del d.lgs. n. 36 del 2003), ossia i rifiuti inerti non soggetti a caratterizzazione - nelle
discariche non ancora in esercizio alla data del 1° gennaio 2020, con revoca delle autorizzazioni e
delle eventuali proroghe già concesse a decorrere dal 15 febbraio 2020.
Si tratta di una previsione che, come espressamente indicato dalla difesa regionale, realizza una
"cristallizzazione" in via legislativa dell'esistente, sull'assunto che il fabbisogno regionale sarebbe
sufficientemente coperto, sia per quanto concerne la domanda interna, sia per quella
extraregionale.
Siffatta valutazione di autosufficienza avviene al di fuori degli strumenti di pianificazione previsti
dal codice dell'ambiente e attraverso un intervento legislativo ben diverso da quelli già oggetto
d'esame da parte di questa Corte, in casi concernenti misure sospensive dei procedimenti
autorizzativi relativi agli impianti di trattamento dei rifiuti nelle more dell'aggiornamento del piano
di gestione dei rifiuti, ovvero dei criteri regionali di localizzazione (sentenze n. 289 del 2019 e n.
150 del 2018).
In tali casi, le Regioni interessate avevano adottato misure transitorie e di salvaguardia, per questo
motivo compatibili con l'assetto costituzionale delle competenze.
Nel caso di specie, invece, la Regione ha sottratto in via legislativa agli strumenti di pianificazione
la valutazione sul fabbisogno di smaltimento dei rifiuti. Il che, sebbene lo Stato non richiami nel
proprio ricorso le disposizioni del codice dell'ambiente relative al piano regionale, si pone
comunque in contrasto con l'art. 182 cod. ambiente, questo sì invocato quale norma interposta,
che rinvia al d.lgs. n. 36 del 2003, ove, per lo smaltimento dei rifiuti in discarica e l'autorizzazione
dei relativi impianti, sono appunto richiamate le procedure e la pianificazione di cui al codice
dell'ambiente.
IL PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA LOCALE IN AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI VALE SOLO PER I
RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI
Infine la sentenza esamina la costituzionalità di un ultima norma regionale che consente il
conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni solo nelle discariche per rifiuti inerti già
in esercizio alla data del 1° gennaio 2020, entro e non oltre il limite del 20 per cento della loro
capacità annua autorizzata. Tale disposizione, infatti, realizza un'ulteriore cristallizzazione
dell'esistente, che non riguarda solo gli impianti, ma anche le tipologie e i quantitativi di rifiuti
extraregionali conferibili nelle discariche del territorio regionale interessato, al dichiarato fine di
ridurre la movimentazione dei rifiuti nella Regione. Fra l'altro, come affermato dalla difesa
regionale, l'importazione dei rifiuti ha riguardato sinora essenzialmente quelli per cui non è
consentita la realizzazione o l'ampiamento delle discariche, cioè i rifiuti inerti soggetti a
caratterizzazione.
Secondo la Corte Costituzionale nella sentenza qui esaminata un criterio di autosufficienza locale
nello smaltimento dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali vale solo per i rifiuti urbani non pericolosi
e non anche per altri tipi, per i quali vige invece il diverso criterio della vicinanza di impianti di
smaltimento appropriati. Un limite quantitativo e qualitativo non derogabile per lo smaltimento di
rifiuti extraregionali diversi da quelli urbani non pericolosi, pertanto, contrasta con il vincolo
generale imposto alle Regioni dall'art. 120, primo comma, Cost., che vieta ogni misura atta ad
ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le stesse Regioni e che s'impone
30
anche alle autonomie speciali (sentenze n. 12 del 2007, n. 161 e n. 62 del 2005, n. 505 del 2002, n.
335 del 2001 e n. 281 del 2000). Per tali tipologie di rifiuti, infatti, non è possibile preventivare in
modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, cosa che,
conseguentemente, rende impossibile individuare un ambito territoriale ottimale che valga a
garantire l'obiettivo della autosufficienza nello smaltimento (sentenza n. 10 del 2009).
Non è consentito alle Regioni individuare tetti percentuali di trattamento dei rifiuti speciali di
provenienza extraregionale, al fine di limitarne lo smaltimento nel proprio territorio, come avviene
appunto nel caso di specie, trattandosi di misure incompatibili con le finalità e con lo stesso
concetto di rete integrata, che esigono una possibilità di interconnessione tra i vari siti del sistema,
in particolare privilegiando la vicinanza fra luogo di produzione e luogo di raccolta (sentenza n. 227
del 2020).
SUL POTERE REGIONALE DI INDIVIDUARE I RIFIUTI, SOGGETTI A CARATTERIZZAZIONE, DERIVANTI
DA PROCESSI INDUSTRIALI DA VIETARE IN DISCARICA
La sentenza in esame dichiara incostituzionale anche la norma regionale che attribuisce alla Giunta
regionale l'individuazione dei rifiuti, soggetti a caratterizzazione, derivanti da processi industriali, il
cui conferimento è vietato presso le discariche per rifiuti inerti. Questa norma, secondo la
sentenza della Corte Costituzionale - pur non facendo riferimento ai soli rifiuti extraregionali
(sebbene, come ricordato, i rifiuti importati siano principalmente proprio quelli soggetti a
caratterizzazione) - in virtù della stretta connessione con i precedenti commi dell’articolo
esaminato nel paragrafo precedente, consente in se ulteriori restrizioni al conferimento dei rifiuti
speciali nelle discariche per inerti (si veda ancora la sentenza n. 227 del 2020), i cui criteri di
ammissibilità sono tra l'altro previsti dalla normativa europea e dal d.lgs. n. 36 del 2003 e, quindi,
non sono nella disponibilità delle Regioni.
TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 76/2021:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/205
31
SOSTANZE PERICOLOSE
Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche per
l’esercizio 2021 2021 (Normativa Comunitaria)
LINK ALLO STATO DELLE ENTRATE:
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021B0331(22)&from=IT
Esenzione relativa all’uso di determinati composti di piombo e cromo esavalente
(Normativa Comunitaria)
La Direttiva Delegata (UE) 2021/647 della Commissione del 15 gennaio 2021 ha modificato,
adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (41) del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di determinati
composti di piombo e cromo esavalente negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso
civile (professionale).
La Direttiva 2011/65/UE istituisce norme per la restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute
umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di
AEE.
TESTO DIRETTIVA 2021/647:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021L0647&from=IT
41
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011L0065-20200301
32
VIA -VAS
Rapporti tra VIA e Provvedimento autorizzazione unica regionale – PAUR
(Giurisprudenza Nazionale)
La Corte Costituzionale con sentenza n° 53 del 31 Marzo 2021 è intervenuta per valutare la
legittimità costituzionale di una legge regionale sui rapporti tra VIA e disciplina del PAUR come
previsto dall’articolo 27-bis del DLgs 152/2006 (42).
Vediamo come la Corte Costituzionale ha considerato i diversi articoli della legge regionale
contestata dallo Stato.
SOSTITUZIONE GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ CON QUELLO DI PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE
DI IMPATTO AMBIENTALE
La norma regionale impugnata prevede la sostituzione della locuzione della rubrica «Giudizio di
compatibilità ambientale» con quella «Provvedimento di valutazione di impatto ambientale». La
sentenza della Corte Costituzionale non rileva alcuna incostituzionalità.
La Corte ricorda come l’articolo 27-bis del DLgs 152/2006 prevede che il provvedimento di VIA
deve confluire nel provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), da adottarsi all'esito dei
lavori della conferenza di servizi, ma aggiunge la Corte ricordando precedenti sentenze (sentenza
198 del 2018 43) esso non perde la sua formale autonomia per cui rimane in capo alle diverse
autorità coinvolte il compito di adottare i rispettivi provvedimenti. Peraltro aggiunge la Corte in
questa nuova sentenza occorre ricordare quanto affermato nell’ultimo capoverso del comma 7
articolo 27-bis DLgs 152/2006 che recita: “Resta fermo che la decisione di concedere i titoli
abilitativi di cui al periodo precedente é assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in
conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto”. Quindi, conclude la Corte
sul punto, la decisione di concedere gli altri titoli abilitativi «è assunta sulla base del
provvedimento di VIA», nel senso che la positiva valutazione degli impatti ambientali costituisce
un presupposto per l'ottenimento degli altri titoli abilitativi utili all'esercizio del progetto.
SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE CON IL DIRETTORE SERVIZIO REGIONALE VIA PER
ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO DI VIA
La norma regionale impugnata prevede la sostituzione delle parole “la Giunta regionale” con le
parole “il Direttore del Servizio regionale competente all'adozione del provvedimento di
valutazione di impatto ambientale”, così modificando l'autorità regionale competente in materia
di VIA.
La Corte ricorda l’articolo 7-bis del DLgs 152/2006 che al comma 5 recita: “5. In sede regionale,
l'autorità competente é la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e
valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province
autonome.” Conclude quindi la Corte in questa nuova sentenza sulla legittimità costituzionale di
una scelta del legislatore regionale nel cambiare, rispetto al passato, il soggetto istituzionale
responsabile della procedura di VIA.
42
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152
43
https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2020/11/il-provvedimento-autorizzatorio-unico.html#more
33
SULLA DISTINZIONE DELLA VIA DAL PROCEDIMENTO DI PAUR
La norma regionale impugnata prevede che “Resta in capo alla Giunta regionale la presa d'atto del
provvedimento di VIA nel rispetto dei termini dell'articolo 27-bis del decreto legislativo n.
152/2006.”
La Corte in questo caso considera costituzionalmente illegittima questa norma regionale perché
non considera che la VIA: “deve essere parte del più ampio Provvedimento autorizzatorio unico
regionale emanato all'esito di una conferenza di servizi, gettando luce, in sostanza, sulle omissioni
dell'intervento legislativo regionale. L'articolo impugnato è, in effetti, costituzionalmente
illegittimo nella parte in cui il richiamo all'art. 27-bis cod. ambiente si riferisce solamente al rispetto
dei termini di conclusione del procedimento, anziché al rispetto della procedura prevista, specie al
comma 7, dal medesimo articolo…. In conclusione, il carattere obbligatorio della convocazione
della conferenza di servizi, nella procedura prodromica all'adozione del provvedimento
autorizzatorio unico regionale, comprensivo della VIA e degli altri titoli abilitativi, rende la norma
regionale in questione incompatibile con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.”
TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 53/2021:
https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/157

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News lex ambiente aprile 2021

  • 1. 1 Periodo dal 1 al 30 Aprile 2021 LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI APRILE 2021 A cura del Dott. Marco Grondacci 1 Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
  • 2. 2 Sommario AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ .........................................................................................4 Zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea nella Regione Sicilia (Normativa Nazionale) ....................................................................................4 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data PubblicazioneGazzetta=2021-04- 15&atto.codiceRedazionale=21A02236&elenco30giorni=false..................................................4 Gestione introduzione specie invasive (Normativa Nazionale)..............................................4 ARIA ...............................................................................................................................................5 Dichiarazione registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti a livello comunitario (Normativa Comunitaria)....................................................................................5 Integrazione sostanze nella Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Normativa Comunitaria).......................................................................................5 BENI PAESAGGISTICI...............................................................................................................6 Tutela agricoltura da batterio e Normativa sul Paesaggio (Giurisprudenza Nazionale)....6 EFFETTO SERRA ........................................................................................................................9 Programma per l’ambiente e l’azione per il clima - LIFE (Normativa Comunitaria)........9 Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas (Normativa Comunitaria) ........................................................9 Scambio quote emissioni gas serra e cessione di un’unità di cogenerazione di energia elettrica e calore da parte del proprietario di uno stabilimento industriale (Giurisprudenza Comunitaria)...............................................................................................11 ELETTROMAGNETISMO........................................................................................................12 Attuazione Direttiva UE Codice Comunicazioni Elettroniche (Normativa Nazionale) ....12 ENERGIA.....................................................................................................................................13 Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grid) (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................13 Principi per il recepimento della Direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Normativa Nazionale)................................................................................13 Mercato interno della energia elettrica e preparazione ai rischi nel settore della energia elettrica (Normativa Nazionale)..............................................................................................14 Interventi di efficienza energetica e di efficientamento e risparmio idrico su edifici pubblici (Normativa Nazionale)..............................................................................................15 Regime incentivi impianti fotovoltaici (Giurisprudenza Comunitaria)..............................15 INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILE...........................................................................16 Investimenti in rigenerazione urbana: modalità di richiesta contributi da parte dei Comuni (Normativa Nazionale)..............................................................................................16 Nuova Norma UNI su inquinamento luminoso (Normativa Nazionale).............................16 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE..................................................................................17 Istituzione della Commissione nazionale per il dibattito pubblico sulle grandi opere (Normativa Nazionale).............................................................................................................17
  • 3. 3 Iniziativa dei cittadini europei intitolata «Tetti verdi» (Normativa Comunitaria) ...........17 Nozione di autorità pubblico e accesso alle informazioni ambientali (Giurisprudenza Comunitaria) ............................................................................................................................18 MOBILITÀ SOSTENIBILE.......................................................................................................20 Ministero delle infrastrutture e della mobilità' sostenibili (Normativa Nazionale)...........20 PROTEZIONE CIVILE..............................................................................................................21 Mezzi di rescEU nel settore degli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari........21 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..........................................................................................22 Istituzione Ministero Transizione Ecologica (Normativa Nazionale) .................................22 RIFIUTI........................................................................................................................................26 Attuazione Direttiva UE su riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Normativa Nazionale).....................................................................................26 Interpretazioni sulla applicazione della TARI (Normativa Nazionale)..............................27 Circolare Albo Gestori Rifiuti (Normativa Nazionale) ........................................................27 Gestione rifiuti loro trasferimento extraregione quali poteri regionali (Giurisprudenza Nazionale) .................................................................................................................................28 SOSTANZE PERICOLOSE.......................................................................................................31 Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche per l’esercizio 2021 2021 (Normativa Comunitaria) ...................................................................31 Esenzione relativa all’uso di determinati composti di piombo e cromo esavalente (Normativa Comunitaria)........................................................................................................31 VIA -VAS......................................................................................................................................32 Rapporti tra VIA e Provvedimento autorizzazione unica regionale – PAUR (Giurisprudenza Nazionale)....................................................................................................32
  • 4. 4 AREE PROTETTE BIODIVERSITÀ Zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea nella Regione Sicilia (Normativa Nazionale) Decreto Ministero Transizione Ecologica 7 aprile 2021 che istituisce la ZSC. TESTO DECRETO: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-04-15&atto.codiceRedazionale=21A02236&elenco30giorni=false Gestione introduzione specie invasive (Normativa Nazionale) Il DLgs 230/2017 (2) disciplina: a) ai controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione deliberata di specie esotiche invasive di rilevanza unionale; b) al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 8 e 9 del regolamento; c) all'istituzione del sistema nazionale di sorveglianza previsto dall'articolo 14 del regolamento; d) alle misure di gestione volte all'eradicazione, al controllo demografico o al contenimento delle popolazioni delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale; e) alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento e del presente decreto. I costi di gestione di tali attività sono supportati da tariffe a carico del richiedente la introduzione di dette specie esotiche. Con Decreto 8 febbraio 2021 del Ministero Transizione Ecologica sono state definite le suddette tariffe. TESTO DECRETO 8/2/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2021-04-29&atto.codiceRedazionale=21A02477&elenco30giorni=false 2 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;230
  • 5. 5 ARIA Dichiarazione registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti a livello comunitario (Normativa Comunitaria) Il Dpr 157/2011 (3) disciplina le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 (4). Il regolamento ha istituito un registro integrato delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti a livello comunitario (PRTR europeo), sotto forma di banca dati elettronica accessibile al pubblico, e ne stabilisce le regole di funzionamento onde attuare il protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (di seguito «protocollo») e onde facilitare la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale nonché contribuire alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento ambientale. Gli impianti assoggettati a questa normativa sono elencati per categorie di attività nell’allegato I al Regolamento CE 166/2006. In una Comunicazione nel sito di ISPRA si ricorda che i Gestori degli stabilimenti italiani soggetti all'obbligo di trasmettere le informazioni ai sensi dell'art.4 DPR 157/2011 (che fornisce il regolamento di attuazione per il Regolamento CE 166/2006) che la comunicazione dei dati 2020 NON avverrà utilizzando la procedura informatica disponibile sul portale all’indirizzo www.eprtr.it , l’invio telematico dei dati raccolti in formato elettronico avverrà mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, predisposto a tale scopo. Nella comunicazione sono elencate le modalità di compilazione. TESTO COMUNICAZIONE: https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/aria-1/emissioni-in-atmosfera/dichiarazione-prtr-2021-dati- 2020 Integrazione sostanze nella Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Normativa Comunitaria) Con Decisione 2006/507/CE del Consiglio la Comunità Europea ha approvato al Convenzione di Stoccolma (5) sugli inquinanti organici persistenti. L’allegato A alla Convenzione elenca detti inquinanti che devono essere eliminati. La Decisione (UE) 2021/592 del Consiglio del 7 aprile 2021 inserisce in detto allegato A il clorpirifos in quanto sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili e delle relazioni di esame, e tenendo debitamente conto dei criteri di screening di cui all’allegato D della convenzione, presenta le caratteristiche di un inquinante organico persistente. TESTO DECISIONE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0592&from=IT 3 https://www.altalex.com/documents/leggi/2011/09/27/d-p-r-11-07-2011-n-157 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0166&from=IT 5 https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/prodotti-chimici/info-specialisti/affari-internazionali--prodotti- chimici/convenzione-di-stoccolma-pop-sugli-inquinanti-organici- persisten.html#:~:text=La%20Convenzione%20di%20Stoccolma%20sugli%20inquinanti%20organici%20persistenti,% C3%A8%20entrata%20in%20vigore%20il%2017%20maggio%202004.
  • 6. 6 BENI PAESAGGISTICI Tutela agricoltura da batterio e Normativa sul Paesaggio (Giurisprudenza Nazionale) La Corte Costituzionale con sentenza n°74 del 21 aprile 2021 ha giudicato la costituzionalità di una norma regionale volta a disciplinare la ricostituzione dell'attività agricola nelle aree colpite da Xylella fastidiosa (un batterio): “in conformità con le procedure e i limiti previsti dall'articolo 149, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e al fine di garantire la biodiversità agricola e la resistenza dell'ecosistema alle mutazioni o ricombinazioni del batterio della xylella», consente:“nelle aree dichiarate infette l'attività di impianto di qualsiasi essenza arborea in deroga ai vincoli paesaggistico colturali, comunque denominati, apposti in forza di leggi regionali o di provvedimenti amministrativi di pianificazione sovraordinata o comunale”. La Corte Costituzionale con la sentenza in esame, afferma in continuità con sentenze precedenti (246/2017 6), come spetti alla legislazione statale determinare presupposti e caratteristiche dell'autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell'ambiente. In altre sentenze sempre della Corte Costituzionale si è inoltre affermato che: “la legislazione regionale non può prevedere una procedura per l'autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica” (sentenza n. 189 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 238 del 2013, n. 235 del 2011, n. 101 del 2010 e n. 232 del 2008). La competenza esclusiva statale risponde, infatti, ad “ineludibili esigenze di tutela e sarebbe vanificata dall'intervento di una normativa regionale che sancisse in via indiscriminata [...] l'irrilevanza paesaggistica di determinate opere, così sostituendosi all'apprezzamento che compete alla legislazione statale” (sentenza n. 246 del 2017). Rispetto a questa ricostruzione della giurisprudenza precedente la nuova sentenza afferma che nel caso in esame il legislatore regionale, consentendo, con la norma impugnata, l'impianto di qualsiasi essenza arborea in deroga ai vincoli paesaggistici, ha introdotto un'ipotesi di esonero dall'autorizzazione paesaggistica. Quindi secondo la nuova sentenza la norma regionale impugnata è in contrasto con il Codice dei Beni Culturali ed in particolare con: l’ artt. 146 sulla disciplina della autorizzazione paesaggistica l’artt. 149 sulla individuazione tassativa delle tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili anche in assenza di detta autorizzazione – Per queste ragioni la norma regionale invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Risulta inoltre incostituzionale anche l’altra norma regionale secondo la quale: “nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale può motivatamente deliberare l'esclusione, in tutto o in parte, delle aree in cui non è applicabile la deroga” suddetta. 6 https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2017&numero=246
  • 7. 7 La sentenza in esame è poi intervenuta sulla costituzionalità di altra norma regionale: “a integrazione delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali sono consentite le attività previste dalla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale), senza necessità di approvazione regionale”. Secondo la Corte Costituzionale questa norma regionale non è incostituzionale perché non prevede la autorizzazione regionale ma solo a fini urbanistici non ha fatto venir meno la necessaria partecipazione dei competenti organi ministeriali al procedimento di adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica. Partecipazione, questa, che, anche a seguito delle modifiche normative introdotte dalla norma impugnata, continua, in definitiva, ad essere assicurata; onde la non fondatezza della questione. La sentenza infine interviene sulla costituzionalità di altra norma regionale secondo la quale: “a integrazione delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali, sono consentite le attività previste dall'art. 45, commi 3 e 4, delle norme tecniche d'attuazione del Piano paesaggistico territoriale regionale (d'ora in avanti, anche: NTA del PPTR), salvo che il Comune interessato non esprima la volontà di non avvalersene con delibera del consiglio comunale.” La Corte per giudicare la costituzionalità della norma analizza il contenute dei sopra citati commi 3 e 4 articolo 45 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale. In particolare detti commi affermano: “fatte salve la procedura di autorizzazione paesaggistica e le norme in materia di condono edilizio, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi», sono ammissibili varie attività - specificamente elencate - che hanno lo scopo di valorizzare e riqualificare i beni paesaggistici contemplati dalla disposizione normativa, se e nella misura in cui non compromettano i caratteri naturali e siano coerenti con i caratteri paesaggistici in cui si inseriscono.” Secondo la Corte Costituzionale dette norma regionale pur facendo salva la necessità di rispettare le procedure di autorizzazione paesaggistica e le previsioni in materia di condono edilizio, è incostituzionale poiché si pone in contrasto con il principio di prevalenza della tutela paesaggistica, che trova riconoscimento ed espressione nell'art. 143, comma 9, cod. beni culturali che recita: “ 9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.” Afferma la sentenza qui esaminata che il principio di prevalenza della tutela paesaggistica deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito non solo adottare normative che deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto, ma, altresì, introdurre limiti o condizioni, in qualsiasi forma, senza che ciò sia giustificato da più stringenti ragioni di tutela, le quali possono se del caso trovare riconoscimento anche negli strumenti urbanistici regionali o comunali, tanto più, poi, se dette limitazioni trovino giustificazione in mere esigenze urbanistiche. Affinché sia preservato il valore unitario e prevalente della tutela paesaggistica (sul quale, fra le molte, sentenze n. 11 del 2016, n. 64 del 2015 e n. 197 del 2014), deve, infatti, essere salvaguardata la complessiva efficacia del piano paesaggistico, ponendola al riparo dalla pluralità e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali (sentenza n. 182 del 2006). L'impugnata norma regionale, nel condizionare l'applicabilità delle previsioni paesaggistiche di cui al citato art. 45, commi 3 e 4, non alla presenza di più stringenti norme di tutela già previste negli strumenti urbanistici, ma a mere scelte urbanistiche dei Comuni, i quali possono limitarsi a manifestare la semplice volontà di non avvalersi delle richiamate disposizioni paesaggistiche, si pone in contrasto con il principio di prevalenza della tutela paesaggistica nei termini sopra
  • 8. 8 precisati e quindi viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 143, comma 9, cod. beni culturali. TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 74/2021: https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/203
  • 9. 9 EFFETTO SERRA Programma per l’ambiente e l’azione per il clima - LIFE (Normativa Comunitaria) In dirittura di arrivo il nuovo Regolamento che prevede un nuovo programma per l’ambiente e l’azione per il clima. E’ stata pubblicata sulla GUCE la versione del nuovo Regolamento in Posizione Comune ai sensi dell’articolo 192 primo paragrafo (7) del Tratto di funzionamento della UE. L’obiettivo generale del programma LIFE consiste nel contribuire al passaggio a un’economia sostenibile, circolare, efficiente in termini di energia, basata sulle energie rinnovabili, climaticamente neutra e resiliente ai cambiamenti climatici, al fine di tutelare, ripristinare e migliorare la qualità dell’ambiente, compresi l’aria, l’acqua e il suolo, e di interrompere e invertire il processo di perdita della biodiversità, nonché di contrastare il degrado degli ecosistemi, anche mediante il sostegno all’attuazione e alla gestione della rete Natura 2000. Il programma prevede tra gli altri i sottoprogrammi Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e Transizione all’energia pulita. La dotazione finanziaria per i due sottoprogrammi è di 1.944.000.000 euro. Il nuovo regolamento abroga il Regolamento 1293 del 2013 (8) TESTO REGOLAMENTO IN POSIZIONE COMUNE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021AG0004(01)&from=IT Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas (Normativa Comunitaria) Approvati con Decisione dell’Autorità di Vigilanza EFTA n. 156/20/COL del 16 dicembre 2020. La Decisione parte dalla Comunicazione sul Green Deal europeo (11/12/2019 - 9) in cui delinea le politiche da adottare per conseguire la neutralità climatica in Europa entro il 2050 e per affrontare altri problemi ambientali. Per realizzare il Green Deal europeo occorre ripensare le politiche per l’approvvigionamento di energia pulita in tutti i settori dell’economia quali industria, produzione e consumo, grandi infrastrutture, trasporti, prodotti alimentari e agricoltura, edilizia, tassazione e prestazioni sociali. Nelle premesse della Decisione si afferma che Fintanto che molti partner internazionali non condivideranno le stesse ambizioni dell’UE, esisterà il rischio di una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sia perché la produzione può essere trasferita dall’Unione verso altri paesi con minori ambizioni di riduzione delle emissioni, sia perché i prodotti dell’Unione possono essere sostituiti da prodotti importati a maggiore intensità di carbonio. Se tale rischio si materializza, non vi sarà alcuna riduzione delle emissioni globali e saranno vanificati gli sforzi dell’Unione e del suo comparto industriale per conseguire gli obiettivi climatici globali dell’accordo di Parigi, adottato il 12 dicembre 2015 a seguito della 21a conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. L’Autorità di vigilanza EFTA rileva che lo strumento o l’accordo di diritto pubblico internazionale di cui al punto 4 e al presente punto, come pure alcune disposizioni legislative a cui si riferiscono i presenti orientamenti, non possono essere integrati nell’accordo SEE (10) o non rientrano nel suo ambito di applicazione in quanto il Green Deal non è inserito nell’accordo sullo Spazio Economico 7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT 8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1293 9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN 10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:21994A0103(01)&from=EN
  • 10. 10 Europeo (11). Tuttavia al fine di garantire un’applicazione uniforme delle disposizioni in materia di aiuti di Stato e condizioni eque di concorrenza in tutto lo Spazio economico europeo, l’Autorità di vigilanza EFTA applicherà, in linea generale, gli stessi punti di riferimento degli orientamenti della Commissione nel valutare la compatibilità degli aiuti ambientali con il funzionamento dell’accordo SEE, tenendo conto della particolare situazione legislativa degli Stati EFTA-SEE (12). Ne consegue che i presenti orientamenti contengono riferimenti alla pertinente legislazione dell’Unione europea e a documenti politici qualora adottati. L’Autorità di vigilanza EFTA sottolinea che tali riferimenti alla legislazione dell’Unione europea non implicano l’obbligo da parte degli Stati EFTA- SEE di rispettare disposizioni legislative che non siano inserite nell’accordo SEE. Tali testi sono intesi unicamente quale base per la valutazione della compatibilità delle misure di aiuto di Stato con il funzionamento dell’accordo SEE ai sensi del paragrafo 3 articolo 61 (13). Tra gli orientamenti approvati con la Decisione dell’Autorità di Vigilanza EFTA n. 156/20/COL del 16 dicembre 2020 si vedano in particolare quelli relativi agli aiuti connessi all’opzione di assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini dell’ammodernamento della produzione di energia elettrica dove tra le condizioni di compatibilità degli aiuti con l’Accordo SEE abbiamo: 1. L’obiettivo dell’aiuto deve essere l’ammodernamento, la diversificazione e la trasformazione sostenibile del settore energetico. Gli investimenti finanziati devono essere compatibili con la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile, gli obiettivi del quadro unionale per le politiche dell’energia e del clima all’orizzonte 2030, il Green Deal europeo e gli obiettivi a lungo termine che figurano nell’accordo di Parigi. 2. Qualora un investimento generi una capacità supplementare di produzione di energia elettrica, il gestore interessato deve altresì dimostrare che egli stesso o un altro gestore associato abbiano ritirato dal servizio una capacità quantitativamente corrispondente di produzione di energia elettrica a più alta intensità di emissioni entro la messa in funzione della capacità supplementare. TESTO DELLA DECISIONE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:E2021X0415(01)&from=IT TESTO DEGLI ORIENTAMENTI ALLEGATI ALLA DECISIONE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:E2021X0415(01)&from=IT 11 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/169/lo-spazio-economico-europeo-see-la-svizzera-e-il-nord 12 Oltre agli Stati Membri della UE anche Norvegia, l'Islanda, Liechtenstein e Svizzera. 13 “3. Possono considerarsi compatibili con il funzionamento del presente accordo: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA); c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) le altre categorie di aiuti specificate dal Comitato misto SEE in conformità della Parte VII.”
  • 11. 11 Scambio quote emissioni gas serra e cessione di un’unità di cogenerazione di energia elettrica e calore da parte del proprietario di uno stabilimento industriale (Giurisprudenza Comunitaria) Con sentenza 29 aprile 2021 (causa C617-19) la Corte di Giustizia ha deciso che L’articolo 3, lettere e) e f), della direttiva 2003/87/CE (14) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, in combinato disposto con i punti 2 e 3 dell’allegato I della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che il proprietario di uno stabilimento produttivo dotato di una centrale termica la cui attività rientra nell’ambito di applicazione di tale allegato I possa ottenere un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, ai sensi dell’articolo 7 di tale direttiva, se ha ceduto un’unità di cogenerazione situata nello stesso sito industriale di tale stabilimento ed esercente un’attività con una capacità inferiore alla soglia stabilita in detto allegato I ad un’impresa specializzata nel settore dell’energia, concludendo con tale impresa un contratto che prevede, in particolare, la fornitura a detto stabilimento dell’energia prodotta da tale unità di cogenerazione, sempre che la centrale termica e l’unità di cogenerazione non costituiscano un solo ed unico impianto, ai sensi dell’articolo 3, lettera e), di detta direttiva, e che, in ogni caso, il proprietario dello stabilimento produttivo non sia più il gestore dell’unità di cogenerazione, ai sensi dell’articolo 3, lettera f), della medesima direttiva. TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240548&pageIndex=0&doc lang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13801969 14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02003L0087-20180408
  • 12. 12 ELETTROMAGNETISMO Attuazione Direttiva UE Codice Comunicazioni Elettroniche (Normativa Nazionale) L’articolo 4 della legge di delegazione europea 2019-2020 stabilisce i principi e criteri direttivi per l’attuazione della Direttiva(UE) 2018/1972 (15). In particolare: 1) riordinare le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1°agosto 2003, n.259, attraverso l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione; 2) introdurre misure di semplificazione per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, sia fisse che mobili, garantendo altresì l'accesso generalizzato alle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini, evitando zone bianche in assenza di copertura sul territorio nazionale, a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, nonche' introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti; 3) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi. TESTO LEGGE DELEGAZIONE EUROPEA: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2021-04-23&atto.codiceRedazionale=21G00063&elenco30giorni=false 15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972
  • 13. 13 ENERGIA Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grid) (Normativa Nazionale) Con Decreto Dirigenziale del 31 Marzo 2021 è stata approvata la graduatoria dei progetti selezionati e di quelli non selezioni per ottenere i finanziamenti di interventi per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grid) nei territori delle regioni meno sviluppate. TESTO DECRETO 31/3/2021: http://www.ponic.gov.it/sites/PON/pocenergia Principi per il recepimento della Direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Normativa Nazionale) L’articolo 5 della legge di delegazione europea 2019-2020 stabilisce i criteri per la approvazione del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2018/2001 (16) sulla promozione dell’uso della energia da fonti rinnovabili. Tra questi principi i più significativi sono i seguenti: 1) la disciplina é volta a definire criteri per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. A tal fine, la disciplina reca inoltre criteri per la ripartizione fra regioni e province autonome e prevede misure di salvaguardia delle iniziative di sviluppo in corso che risultino coerenti con i criteri di localizzazione degli impianti preesistenti, rispetto a quelli definiti dalla presente lettera; 2) il processo programmatorio di individuazione delle aree idonee é effettuato da ciascuna regione o provincia autonoma in attuazione della disciplina di cui al numero 1) entro sei mesi. Nel caso di mancata adozione, é prevista l'applicazione dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (poteri sostitutivi dello Stato - 17). 3) rispetto, nella individuazione della aree dove collocare gli impianti da FER, oltre alle altre anche le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali. 4) prevedere nuove procedure autorizzative semplificate. 5) favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da fonti rinnovabili, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa. 6) individuare misure incentivanti per la promozione delle comunità di energia rinnovabile volte a favorire la partecipazione delle comunità locali alla realizzazione degli impianti. 7) prevedere misure per agevolare il massimo utilizzo dell'energia producibile da fonti rinnovabili, anche favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo dell'energia. 16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001- 20181221&qid=1619885560087&from=IT 17 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201 3-01-04&atto.codiceRedazionale=13G00003
  • 14. 14 8) favorire lo sviluppo dei biocarburanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 (18) della direttiva (UE) 2018/2001. 9) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, in coerenza con le diverse esigenze di tutela ambientale, con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia, valorizzando l'energia prodotta da biogas per la trasformazione in biometano o in digestato equiparato ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (19), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, e in coordinamento con le disposizioni agevolative per l'autoconsumo, prevedendo la sostituzione di impianti obsoleti e incentivando quelli tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas di scarico e dei particolati inquinanti. 10)aggiornare, potenziare e introdurre meccanismi di sostegno per la produzione di biometano, biocarburanti avanzati, carburanti derivanti dal carbonio riciclato e idrogeno, per contribuire efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di trasporto, in funzione delle emissioni nell'intero ciclo di vita dei vettori energetici e dei veicoli che li utilizzano. 11) semplificare e accelerare il processo di recepimento degli aggiornamenti all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 (20) relativo alle materie prime idonee alla produzione di biometano e biocarburanti avanzati al fine di incrementarne lo sviluppo in senso inclusivo, prevedendo che il recepimento degli aggiornamenti sia adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. TESTO LEGGE DELEGAZIONE EUROPEA: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2021-04-23&atto.codiceRedazionale=21G00063&elenco30giorni=false Mercato interno della energia elettrica e preparazione ai rischi nel settore della energia elettrica (Normativa Nazionale) L’articolo 19 della legge di delegazione europea 2019-2010 fissa principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 (21), sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), e del regolamento (UE) 2019/941 (22), sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica. In particolare prevedere una semplificazione e una modifica della disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia volte a tener conto delle nuove esigenze di flessibilità del sistema e della necessità di integrazione della generazione distribuita, degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda. A tal 18 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02018L2001- 20181221&qid=1619885560087&from=IT#tocId31 19 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201 6-04-18&atto.codiceRedazionale=16A02762&elenco30giorni=false 20 PARTE A. Materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati, il cui contributo per il conseguimento delle quote minime di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo, secondo e quarto comma, può essere considerato il doppio del loro contenuto energetico – PARTE B Materie prime per la produzione di biocarburanti e biogas per il trasporto il cui contributo per il conseguimento delle quote minime stabilite all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, è limitato e può essere considerato il doppio del loro contenuto energetico 21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0943&qid=1619888567855&from=IT 22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0941
  • 15. 15 fine, prevedere, fra l'altro, il ricorso a contratti di acquisto di energia a prezzo dinamico, l'avvio di sperimentazioni e attività di dispacciamento locale e auto-dispacciamento in sinergia con quanto disposto all'articolo 12, comma 1, lettera f) (23), nonché la possibilità di stipulare accordi diretti semplificati fra produttore e consumatore di energia all'interno della medesima zona di mercato. Interventi di efficienza energetica e di efficientamento e risparmio idrico su edifici pubblici (Normativa Nazionale) Il Decreto Ministero Ambiente 11 febbraio 2021 individua e disciplina i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi di efficienza energetica e di efficientamento e risparmio idrico su edifici pubblici, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi di investimento immobiliare e dei correlati progetti di investimento. Gli edifici oggetto di intervento sono quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi gli edifici in fase di costruzione per i quali non vi è stato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collaudo dei lavori. TESTO DECRETO: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2021-04-24&atto.codiceRedazionale=21A02418&elenco30giorni=false Regime incentivi impianti fotovoltaici (Giurisprudenza Comunitaria) La Direttiva 2009/28/CE (24) sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, prevede che ogni Stato membro assicuri che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia nel 2020, calcolata conformemente agli articoli da 5 a 11 di detta Direttiva, sia almeno pari al proprio obiettivo nazionale generale per la quota di energia da fonti rinnovabili per quell’anno, indicato nella terza colonna della tabella all’allegato I, parte A alla Direttiva. Tali obiettivi nazionali generali obbligatori sono coerenti con l’obiettivo di una quota pari almeno al 20 % di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia della Comunità nel 2020. Al fine di conseguire più facilmente gli obiettivi fissati nel presente articolo, ogni Stato membro promuove e incoraggia l’efficienza ed il risparmio energetici. Per il conseguimento di questi obiettivi la Direttiva prevede tra gli altri anche strumenti come le misure di sostegno od incentivi. La sentenza della Corte di Giustizia 15 aprile 2021 cause riunite C-798/18 e C-799/18 ha statuito che il suddetto regime di incentivi previsto dalla Direttiva letto alla luce dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che prevede la riduzione o il rinvio del pagamento degli incentivi per l’energia prodotta dagli impianti solari fotovoltaici, incentivi precedentemente concessi mediante decisioni amministrative e confermati da apposite convenzioni concluse tra gli operatori di tali impianti e una società pubblica, qualora tale normativa riguardi gli incentivi già previsti, ma non ancora dovuti. TESTO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CJ0798 23 f) prevedere misure per l'evoluzione del ruolo e delle responsabilità dei gestori delle reti di distribuzione, in coordinamento con il gestore della rete di trasmissione, in funzione delle esigenze di flessibilità del sistema e di integrazione della generazione distribuita e della gestione della domanda, secondo criteri di gradualità 24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=IT#d1e1022-16-1
  • 16. 16 INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILE Investimenti in rigenerazione urbana: modalità di richiesta contributi da parte dei Comuni (Normativa Nazionale) Con Decreto Ministero Interno 2 aprile 2021 modello informatizzato di presentazione della domanda, per il triennio 2021-2023, di contributi, a favore dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, capoluogo di provincia o sede di città metropolitana, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Ciascun comune può fare richiesta di contributo per uno o più interventi nel limite massimo di: a) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti; b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti; c) 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana. Attività finanziabili: a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree; b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive; c) mobilità sostenibile. TESTO DECRETO: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2021-04-08&atto.codiceRedazionale=21A02156&elenco30giorni=false Nuova Norma UNI su inquinamento luminoso (Normativa Nazionale) La nuova Norma UNI 10819 che prescrive i metodi di calcolo e verifica per la valutazione del flusso luminoso disperso verso l'alto, dalle fonti di luce artificiale dei sistemi di illuminazione nelle aree esterne. I metodi di calcolo sono complementari al progetto illuminotecnico e sono idonei a valutare l'eventuale conformità ai requisiti legislativi, se presenti. LINK PER ACQUISTO NORMA UNI: http://store.uni.com/catalogo/uni-10819-2021?josso_back_to=http://store.uni.com/josso- security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com
  • 17. 17 INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE Istituzione della Commissione nazionale per il dibattito pubblico sulle grandi opere (Normativa Nazionale) Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 76/2018 “Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico” (art. 4, c. 1) ha previsto l’istituzione di una Commissione nazionale per il dibattito pubblico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Tramite il Decreto del MIT n. 627 del 30 dicembre 2020, la Commissione nazionale è stata formalmente costituita. Il nuovo organismo collegiale è formato da 15 componenti in rappresentanza delle principali amministrazioni coinvolte nei processi decisionali sulle grandi infrastrutture nazionali (Ministeri, Regioni, Province e Comuni) ed è presieduto da Caterina Cittadino, consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I componenti restano in carica 5 anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta. La Commissione dovrà monitorare il corretto svolgimento delle procedure di dibattito pubblico; tutelare il diritto di partecipazione dei soggetti interessati; garantire la trasparenza e l’informazione sui progetti e sulle attività. TESTO DECRETO 627/2020: https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020- 12/D.M.%20627%20del%2030.12.20%20Commissione%20dibattito%20pubblico.pdf Iniziativa dei cittadini europei intitolata «Tetti verdi» (Normativa Comunitaria) La Decisione (UE) 2021/673 della Commissione del 21 aprile 2021 è relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei intitolata «Tetti verdi» («Green Garden Roof Tops»). Gli obiettivi dell'iniziativa sono espressi come segue: «I tetti di molti edifici a uso commerciale in Europa risultano del tutto sgombri; si tratta, nella maggior parte dei casi, di tetti che non sono utilizzati per uno scopo specifico e che, tra l'altro, sono pieni di plastica e pietre, i materiali di cui sono fatti. Così come sono, perciò, questi spazi non solo non apportano alcun beneficio all'ambiente, ma al contrario non fanno che aumentare i danni ambientali. L'attuale crisi ecologica è ciò che ci spinge ad incentrare l'attenzione sui benefici ambientali. La sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente va ripensata, trovando dei modi per accrescerla e per creare un sano equilibrio tra la nostra società, l'economia e la protezione del pianeta. Il concetto centrale del piano è pertanto quello di utilizzare gli spazi esistenti sui tetti, creando aree verdi pensili sulla copertura di diversi edifici ad uso commerciale. In questo modo i tetti non utilizzati potrebbero essere trasformati in strumenti capaci di migliorare e arginare la crisi ecologica TESTO DECISIONE 2021/673: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0673&from=IT
  • 18. 18 Nozione di autorità pubblico e accesso alle informazioni ambientali (Giurisprudenza Comunitaria) La Direttiva 2003/4/CE sull’accesso alle informazioni ambientali fornisce questa definizione di autorità pubblica detentrice di informazioni ambientali (paragrafo 2 articolo 2): “a) l’amministrazione pubblica a livello nazionale, regionale o ad altro livello; b) le persone fisiche o giuridiche che, in base al diritto nazionale, esercitano funzioni amministrative pubbliche, ivi compresi compiti, attività o servizi specifici aventi attinenza con l’ambiente; c) qualsiasi altra persona fisica o giuridica che abbia responsabilità o funzioni pubbliche o presti servizi pubblici aventi attinenza con l’ambiente sotto il controllo degli organi o delle persone di cui alla lettera a) o b); (...) La presente definizione non comprende gli organi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio del potere giudiziario o legislativo”. La Corte di Giustizia con sentenza 15 aprile 2021 (causa C470-19) è intervenuta sulla interpretazione di detto paragrafo 2 risponde alla domanda pregiudiziale del giudice del rinvio nazionale che chiedeva se l’articolo 2, punto 2, secondo comma, prima frase, della Direttiva 2003/4 debba essere interpretato nel senso che la facoltà da esso conferita agli Stati membri di non considerare quali «autorità pubbliche», ai sensi di tale direttiva, gli organismi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio di competenze giurisdizionali possa essere esercitata solo nella misura in cui siano interessate informazioni contenute negli atti di procedimenti giudiziari pendenti, con esclusione dei procedimenti conclusi. L’oggetto del contendere da cui è nata la domanda pregiudiziale è stato la richiesta di accesso alle memorie, dichiarazioni giurate, atti di causa e osservazioni scritte depositate da tutte le parti, nonché delle decisioni definitive emesse relative ad una sentenza dell’autorità giudiziaria nazionale che riguardava la contestazione di un’autorizzazione urbanistica per la costruzione di impianti eolici. Secondo la sentenza della Corte di Giustizia qui esaminata emerge tanto dalla convenzione di Aarhus stessa quanto dalla direttiva 2003/4, avente l’obiettivo di attuare tale convenzione nel diritto dell’Unione, che, riferendosi alle «autorità pubbliche», i loro estensori hanno inteso designare non già le autorità giudiziarie, in particolare gli organi giurisdizionali, bensì, come già dichiarato dalla Corte, le autorità amministrative poiché, all’interno degli Stati, sono queste che abitualmente si trovano a detenere, nell’esercizio delle loro funzioni, informazioni ambientali Questa interpretazione è corroborata dall’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione in sede di adozione della direttiva 2003/4, letta alla luce della Convenzione di Aarhus. Come dichiarato nel considerando 1 e nell’articolo 1 di tale direttiva, quest’ultima mira a promuovere un più ampio accesso del pubblico all’informazione ambientale e una più efficace partecipazione di quest’ultimo al processo decisionale in materia, al fine di migliorare la qualità delle decisioni adottate e di applicarle in modo più efficace nonché, in definitiva, di promuovere il miglioramento dell’ambiente. Pertanto, se è vero che l’attuazione di tale obiettivo implica che le autorità amministrative diano accesso al pubblico alle informazioni ambientali in loro possesso, al fine di rendere conto delle decisioni che esse adottano in tale materia e di associare i cittadini alla loro adozione, ciò non vale per le memorie e gli altri documenti versati ai fascicoli di procedimenti giurisdizionali in materia ambientale, in quanto il legislatore dell’Unione non ha inteso favorire l’informazione del pubblico in materia giudiziaria e la partecipazione di quest’ultimo al processo decisionale in tale materia. Infatti, nell’adottare la direttiva 2003/4, il legislatore dell’Unione ha tenuto conto della diversità delle norme esistenti negli Stati membri in materia di accesso dei cittadini alle informazioni contenute nei fascicoli giudiziari, come si evince dall’articolo 2, punto 2, secondo comma, prima frase, e dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva, che consentono rispettivamente agli Stati membri, da un lato, di escludere dall’ambito di applicazione della direttiva gli organismi o le
  • 19. 19 istituzioni rispondenti alla definizione di «autorità pubblica» i quali, come talune autorità amministrative indipendenti, potrebbero essere chiamati in casi determinati ad agire nell’esercizio di poteri giudiziari senza avere essi stessi il carattere di organi giurisdizionali (v., per analogia, relativamente al caso di un ministero chiamato ad agire nell’esercizio di poteri legislativi senza essere parte del potere legislativo, sentenza del 14 febbraio 2012, Flachglas Torgau, C-204/09, EU:C:2012:71, punto 49), e, dall’altro, la facoltà di derogare al principio dell’accesso dei cittadini alle informazioni ambientali detenute dalle «autorità pubbliche» qualora la divulgazione di tali informazioni possa arrecare pregiudizio «allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilità per ogni persona di avere un processo equo o alla possibilità per l’autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare». Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il procedimento principale ha ad oggetto la richiesta – presentata da un’organizzazione non governativa, la Friends of the Irish Environment – di accesso alle informazioni ambientali che sarebbero contenute nel fascicolo giudiziario riguardante un procedimento concluso e detenuto, alla data di tale richiesta, dal Courts Service. Secondo le osservazioni da esso depositate presso la Corte, detto organismo è responsabile della memorizzazione, dell’archiviazione e della gestione dei fascicoli giudiziari per conto e sotto il controllo dell’organo giurisdizionale interessato. Spetta, pertanto, al giudice del rinvio verificare, tenuto conto delle precisazioni fornite ai punti da 30 a 40 della presente sentenza, se detto organismo debba essere considerato come un’«autorità pubblica», ai sensi dell’articolo 2, punto 2, primo comma, della direttiva 2003/4, nel qual caso l’accesso alle informazioni ambientali contenute nei fascicoli in suo possesso rientrerebbe nell’ambito di applicazione di tale direttiva, oppure se, a causa dei suoi stretti legami con gli organi giurisdizionali irlandesi, sotto il cui controllo è posto, esso debba essere considerato, al pari di questi ultimi, come un’autorità giudiziaria, nel qual caso esso sarebbe invece sottratto all’ambito di applicazione di tale direttiva. Alla luce di quanto precede, alla questione sollevata occorre rispondere che l’articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che esso non disciplina l’accesso alle informazioni ambientali contenute nei fascicoli giudiziari, nei limiti in cui gli organi giurisdizionali o le istituzioni poste sotto il loro controllo, e che presentano quindi stretti legami con questi ultimi, non costituiscono «autorità pubbliche» ai sensi di tale disposizione e non rientrano dunque nell’ambito di applicazione di tale direttiva. TESTO SENTENZA CORTE DI GIUDIZIA: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=20C32BC47CCCB806F157B454 FB0E2B8B?text=&docid=239890&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1& cid=13791950
  • 20. 20 MOBILITÀ SOSTENIBILE Ministero delle infrastrutture e della mobilità' sostenibili (Normativa Nazionale) Secondo l’articolo 5 della Legge 55/2021 che ha convertito il Decreto Legge N° 22 del 1 Marzo 2021 il “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” è ridenominato “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”. Le denominazioni “Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” e “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” e “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”. Prima della nuova denominazione era stato approvato con DPCM n° 190 del 20 Dicembre 2020 (25) il nuovo Regolamento del Ministero, nonché il Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro (26), che ora andranno adattato al nuovo titolo del Dicastero. Secondo l’articolo 10 della Legge 55/2021 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2021, il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. TESTO LEGGE 55/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2021-04-29&atto.codiceRedazionale=21A02552&elenco30giorni=false 25 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202 1-03-06&atto.codiceRedazionale=21G00030&elenco30giorni=false 26 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=202 1-03-06&atto.codiceRedazionale=21G00029&elenco30giorni=false
  • 21. 21 PROTEZIONE CIVILE Mezzi di rescEU nel settore degli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari RescEU è il piano mirante al rafforzamento dei mezzi di protezione civile dell'UE per fronteggiare le catastrofi. La Decisione di Esecuzione (UE) 2021/88 della Commissione del 26 gennaio 2021 modifica la Decisione di Esecuzione (UE) 2019/570 (27) per quanto riguarda i mezzi di rescEU (28) nel settore degli incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari. La modifica deriva dalla necessità di istituire mezzi per la decontaminazione CBRN (incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari) per rispondere a rischi poco probabili dall’impatto però elevato. TESTO DECISIONE 2021/88: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0088&from=IT 27 https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.099.01.0041.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2019%3A099%3AFULL 28 https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-12/resceu_oped-lenarcic-it-hd.pdf
  • 22. 22 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Istituzione Ministero Transizione Ecologica (Normativa Nazionale) Il Decreto legge n° 22 del 1 Marzo 2021 ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica che sostituisce assorbendone le competenze il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. LE COMPETENZE DEL NUOVO MINISTERO Il nuovo Ministero oltre alle competenze che prima erano del Ministero dell’Ambiente acquisisce importanti competenze prima assegnate al Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare 1. definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale compresi quelli da fonti rinnovabili di competenza statale anche ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; radioprotezione e radioattività ambientale; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria; 2. piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici; politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra 3. La partecipazione al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (29) che elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell’informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi. 29 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007;124
  • 23. 23 Nell’ambito delle competenze trasferite al Ministero della Transizione Ecologica, sopra elencate al punto 1, rientrano anche: a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attività delle società operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di tali società; b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti di GSE s.p.a. - Gestore Servizi Energetici; c) l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile e l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici. FASE TRANSITORIA: IL DIPARTIMENTO PER ENERGIA E CLIMA Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione, é istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, il Dipartimento per l'energia e il clima, nel quale confluiscono le Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico trasferite ai sensi del presente articolo, nonché la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria già istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fino alla medesima data, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare e il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della transizione ecologica é incrementato di venti unità, anche estranee alla pubblica amministrazione. A tale ultimo fine é autorizzata la spesa di euro 540.000 per l'anno 2021 e di 650.000 euro a decorrere dal 2022. COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, é composto, dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno. Questo Comitato dovrebbe sostituire (anche se non è chiaro nel testo del Decreto Legge che stiamo esaminando) la legge 141/2019 nella parte in cui ha trasformato il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) in CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile). Comitato che sostanzialmente non ha mai funzionato in questi due anni. Peraltro secondo un comunicato nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico si afferma che “Dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) cambia nome in Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).” (30 ) La legge 55/2021 che ha convertito il Decreto legge ha precisato che nonostante la istituzione del Comitato Interministeriale per la transizione ecologica restano ferme le competenze del Comitato 30 http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2021/01/01/allavvio-il-cipess-per-affrontare-la-sfida-dello-sviluppo- sostenibile/?fbclid=IwAR3IRn5NdK2H006HZjcW1BUr9gvQK4zXFrlImCo13l6j8MW8Nol22eldAm4
  • 24. 24 interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e qui il senso di questa conferma risulta incompresibile! PIANO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA Il Comitato (CITE) approva, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di: a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti; b) mobilità sostenibile; c) contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo; c-bis) mitigazione adattamento mutamenti climatici; d) risorse idriche e relative infrastrutture; e) qualità dell'aria; f) economia circolare; f-bis) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile. Il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure. MODALITÀ APPROVAZIONE DEL PIANO Sulla proposta di Piano predisposta dal CITE é acquisito il parere della Conferenza unificata Stato Regioni Città di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che é reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta di Piano é contestualmente trasmessa alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Piano é approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni dall'espressione dei pareri ovvero dall'inutile decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo. Relativamente al primo Piano per la transizione Ecologica secondo il comma 1-ter articolo 4 legge 55/2021 il CITE lo approva entro 5 mesi dalla dalla pubblicazione del Decreto Legge ora convertito vale a dire che i 5 mesi decorrono dal 5 marzo 2021. Dopo l'approvazione definitiva del Piano da parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate. REVISIONE SUSSIDI DANNOSI ALL’AMBIENTE Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che ha istituito il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli (31 ). 31 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01- 18&atto.codiceRedazionale=16G00006&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario#:~:text=LEGGE%2028%2 0dicembre%202015%2C%20n.%20221%20Disposizioni%20in,risorse%20naturali.%20%2816G00006%29%20%28G U%20n.13%20del%2018-1-2016%20%29
  • 25. 25 In particolare viene istituito un Comitato Tecnico interministeriale di supporto del CITE che sostituisce la Commissione per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi ex legge 160/2019 comma 98 articolo 1 (32). Il Ministro della transizione ecologica invia alle Camere e al Comitato interministeriale per la transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione ecologica. Secondo l’articolo 10 della Legge 55/2021 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2021, il regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologia ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. TESTO LEGGE 55/2021: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2021-04-29&atto.codiceRedazionale=21A02552&elenco30giorni=false 32 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg
  • 26. 26 RIFIUTI Attuazione Direttiva UE su riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Normativa Nazionale) L’articolo 22 della legge di delegazione europea 2019-2020 stabilisce Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 (33), sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. In particolare: a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'articolo 1 (34) della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (35); b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11 secondo comma (36) della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti; c) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B ( restrizione alla immissione sul mercato di prodotti in plastica monouso37) dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 (38) e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile; d) ai sensi dell'articolo 10 (misure di sensibilizzazione dei consumatori) della direttiva UE 2019/904, adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione 33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L0904 34 “Gli obiettivi della presente direttiva sono prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno.” 35 “In coerenza con gli obiettivi che saranno compiutamente delineati nell'ambito del Piano nazionale sulla plastica sostenibile, alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, é riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002” 36 “Le misure che gli Stati membri adottano per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 della presente direttiva sono conformi alla legislazione alimentare dell’Unione a garanzia dell’igiene e sicurezza degli alimenti. Gli Stati membri incoraggiano, ove possibile, l’uso di alternative sostenibili alla plastica monouso per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti.” 37 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0904&from=IT#d1e32-17-1 38 http://store.uni.com/catalogo/uni-en-13432-2002?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security- check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com
  • 27. 27 dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori; e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 (39) della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, secondo comma (40), della direttiva stessa; f) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera; g) abrogare l'articolo 226-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904. L’articolo da abrogare disciplina la riduzione della produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile, nonché di prevenire l'abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia, nonché di facilitare e promuovere l'utilizzo di beni di consumo ecocompatibili TESTO LEGGE DELEGAZIONE EUROPEA: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi oneGazzetta=2021-04-23&atto.codiceRedazionale=21G00063&elenco30giorni=false Interpretazioni sulla applicazione della TARI (Normativa Nazionale) Circolare Ministero della Transizione Ecologica su: 1) Coordinamento con l’art. 238 del TUA e il comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 in merito alla TARI; 2) Determinazione della tariffa TARI e della tariffa corrispettiva; 3) Locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento alle diverse categorie di utenza; 4) Possibilità di fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito dell’eliminazione della potestà comunale di assimilazione. TESTO CIRCOLARE: http://www.studiobarbaracalvi.com/wp-content/uploads/2021/04/Circolare-MITE-n.-35259-del-12- aprile-2021.pdf Circolare Albo Gestori Rifiuti (Normativa Nazionale) Con Circolare 2 aprile 2021 il Comitato Nazionale chiarisce se, nel caso di affidamento per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani relativo ad una porzione del territorio comunale o dell’ambito territoriale di riferimento, per «popolazione complessivamente servita» debba intendersi: a) quella corrispondente alla porzione di popolazione effettivamente servita o da servire nell’ambito dell’affidamento; 39 riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0904&from=IT#d1e749-1-1 40 “Entro il 3 luglio 2020 la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, pubblica orientamenti recanti esempi di cosa sia considerato un prodotto di plastica monouso ai fini della presente direttiva, se del caso.”
  • 28. 28 b) quella corrispondente alla popolazione dell’intero territorio comunale o ambito territoriale. Al riguardo il Comitato nazionale ritiene che per «popolazione complessivamente servita», debba intendersi la popolazione effettivamente servita o che si è chiamati a servire nell’ambito dell’affidamento (quindi frazione, porzione di Comune o di Ambito Territoriale), e non quella dell’intero territorio di riferimento (Comune o Ambito territoriale). TESTO CIRCOLARE: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/157_Circ5_02. 04.2021.pdf Gestione rifiuti loro trasferimento extraregione quali poteri regionali (Giurisprudenza Nazionale) La Corte Costituzionale con sentenza n° 76 del 21 Aprile 2021 ha giudicato la costituzionalità di varie norme regionali in materia di trasferimento rifiuti fuori regione e di tipologia di rifiuti da collocare in discarica. In particolare: POTERI REGIONALI NEL DEFINIRE I LIMITI ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI AL POSTO DEL RECUPERO NONCHÉ ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI FUORI REGIONE La prima norma regionale impugnata definisce lo smaltimento dei rifiuti quale fase residuale della loro gestione, da esperire solo nel caso in cui vi sia l'impossibilità tecnica ed economica di porre in essere operazioni di recupero. Inoltre, stabilisce il divieto di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali che, in ragione di particolari aspetti territoriali o per opportunità tecnico-economica, prevedano diversamente per raggiungere livelli ottimali di utenza servita. Secondo la Corte Costituzionale nella sentenza in esame in base a quanto previsto dai rispettivi piani regionali, regolati dagli artt. 199 e 200 cod. ambiente, le Regioni esercitano le proprie competenze concernenti l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti e l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, nel rispetto dei ricordati principi di autosufficienza e prossimità. Ciò premesso, nel caso di specie non viene in discussione la facoltà della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste di valutare l'opportunità di realizzare nuove discariche, né risulta di per sé illegittimo il disincentivo al ricorso alla discarica, che appare anzi conforme ai più recenti indirizzi in materia espressi anche dal d.lgs. n° 121 del 2020. Rilevano piuttosto le modalità con le quali tali obiettivi sono realizzati. Sotto tale profilo, non sono fondate le censure di incostituzionalità relative alla norma regionale in questione , nella parte in cui si prevede che, salva la sottoscrizione di appositi accordi di programma con le Regioni interessate, è vietata l'esportazione di rifiuti urbani verso altri ambiti territoriali ottimali o l'importazione di rifiuti urbani da altri ambiti territoriali ottimali. Tale previsione, infatti, è conforme all'art. 182 cod. ambiente, che, come ricordato, prevede esso stesso il divieto di smaltire i rifiuti urbani in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi gli accordi regionali e internazionali sul punto.
  • 29. 29 SUL POTERE REGIONALE CONTENIMENTO DELLA MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO REGIONALE, AL FINE DI DISINCENTIVARE LA REALIZZAZIONE E L'UTILIZZO DELLE DISCARICHE PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI Nella norma regionale impugnata Tale obiettivo viene realizzato attraverso il divieto di completare i lavori relativi alle attività finalizzate alla gestione di siffatti rifiuti - salvo che per quelli di cui alla Tabella 1 allegata all'art. 5 del d.m. 27 settembre 2010 (oggi individuati dalla Tabella 1 dell'Allegato 4 del d.lgs. n. 36 del 2003), ossia i rifiuti inerti non soggetti a caratterizzazione - nelle discariche non ancora in esercizio alla data del 1° gennaio 2020, con revoca delle autorizzazioni e delle eventuali proroghe già concesse a decorrere dal 15 febbraio 2020. Si tratta di una previsione che, come espressamente indicato dalla difesa regionale, realizza una "cristallizzazione" in via legislativa dell'esistente, sull'assunto che il fabbisogno regionale sarebbe sufficientemente coperto, sia per quanto concerne la domanda interna, sia per quella extraregionale. Siffatta valutazione di autosufficienza avviene al di fuori degli strumenti di pianificazione previsti dal codice dell'ambiente e attraverso un intervento legislativo ben diverso da quelli già oggetto d'esame da parte di questa Corte, in casi concernenti misure sospensive dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti di trattamento dei rifiuti nelle more dell'aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti, ovvero dei criteri regionali di localizzazione (sentenze n. 289 del 2019 e n. 150 del 2018). In tali casi, le Regioni interessate avevano adottato misure transitorie e di salvaguardia, per questo motivo compatibili con l'assetto costituzionale delle competenze. Nel caso di specie, invece, la Regione ha sottratto in via legislativa agli strumenti di pianificazione la valutazione sul fabbisogno di smaltimento dei rifiuti. Il che, sebbene lo Stato non richiami nel proprio ricorso le disposizioni del codice dell'ambiente relative al piano regionale, si pone comunque in contrasto con l'art. 182 cod. ambiente, questo sì invocato quale norma interposta, che rinvia al d.lgs. n. 36 del 2003, ove, per lo smaltimento dei rifiuti in discarica e l'autorizzazione dei relativi impianti, sono appunto richiamate le procedure e la pianificazione di cui al codice dell'ambiente. IL PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA LOCALE IN AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI VALE SOLO PER I RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI Infine la sentenza esamina la costituzionalità di un ultima norma regionale che consente il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni solo nelle discariche per rifiuti inerti già in esercizio alla data del 1° gennaio 2020, entro e non oltre il limite del 20 per cento della loro capacità annua autorizzata. Tale disposizione, infatti, realizza un'ulteriore cristallizzazione dell'esistente, che non riguarda solo gli impianti, ma anche le tipologie e i quantitativi di rifiuti extraregionali conferibili nelle discariche del territorio regionale interessato, al dichiarato fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti nella Regione. Fra l'altro, come affermato dalla difesa regionale, l'importazione dei rifiuti ha riguardato sinora essenzialmente quelli per cui non è consentita la realizzazione o l'ampiamento delle discariche, cioè i rifiuti inerti soggetti a caratterizzazione. Secondo la Corte Costituzionale nella sentenza qui esaminata un criterio di autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali vale solo per i rifiuti urbani non pericolosi e non anche per altri tipi, per i quali vige invece il diverso criterio della vicinanza di impianti di smaltimento appropriati. Un limite quantitativo e qualitativo non derogabile per lo smaltimento di rifiuti extraregionali diversi da quelli urbani non pericolosi, pertanto, contrasta con il vincolo generale imposto alle Regioni dall'art. 120, primo comma, Cost., che vieta ogni misura atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le stesse Regioni e che s'impone
  • 30. 30 anche alle autonomie speciali (sentenze n. 12 del 2007, n. 161 e n. 62 del 2005, n. 505 del 2002, n. 335 del 2001 e n. 281 del 2000). Per tali tipologie di rifiuti, infatti, non è possibile preventivare in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, cosa che, conseguentemente, rende impossibile individuare un ambito territoriale ottimale che valga a garantire l'obiettivo della autosufficienza nello smaltimento (sentenza n. 10 del 2009). Non è consentito alle Regioni individuare tetti percentuali di trattamento dei rifiuti speciali di provenienza extraregionale, al fine di limitarne lo smaltimento nel proprio territorio, come avviene appunto nel caso di specie, trattandosi di misure incompatibili con le finalità e con lo stesso concetto di rete integrata, che esigono una possibilità di interconnessione tra i vari siti del sistema, in particolare privilegiando la vicinanza fra luogo di produzione e luogo di raccolta (sentenza n. 227 del 2020). SUL POTERE REGIONALE DI INDIVIDUARE I RIFIUTI, SOGGETTI A CARATTERIZZAZIONE, DERIVANTI DA PROCESSI INDUSTRIALI DA VIETARE IN DISCARICA La sentenza in esame dichiara incostituzionale anche la norma regionale che attribuisce alla Giunta regionale l'individuazione dei rifiuti, soggetti a caratterizzazione, derivanti da processi industriali, il cui conferimento è vietato presso le discariche per rifiuti inerti. Questa norma, secondo la sentenza della Corte Costituzionale - pur non facendo riferimento ai soli rifiuti extraregionali (sebbene, come ricordato, i rifiuti importati siano principalmente proprio quelli soggetti a caratterizzazione) - in virtù della stretta connessione con i precedenti commi dell’articolo esaminato nel paragrafo precedente, consente in se ulteriori restrizioni al conferimento dei rifiuti speciali nelle discariche per inerti (si veda ancora la sentenza n. 227 del 2020), i cui criteri di ammissibilità sono tra l'altro previsti dalla normativa europea e dal d.lgs. n. 36 del 2003 e, quindi, non sono nella disponibilità delle Regioni. TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 76/2021: https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/205
  • 31. 31 SOSTANZE PERICOLOSE Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche per l’esercizio 2021 2021 (Normativa Comunitaria) LINK ALLO STATO DELLE ENTRATE: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021B0331(22)&from=IT Esenzione relativa all’uso di determinati composti di piombo e cromo esavalente (Normativa Comunitaria) La Direttiva Delegata (UE) 2021/647 della Commissione del 15 gennaio 2021 ha modificato, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (41) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di determinati composti di piombo e cromo esavalente negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile (professionale). La Direttiva 2011/65/UE istituisce norme per la restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE. TESTO DIRETTIVA 2021/647: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021L0647&from=IT 41 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011L0065-20200301
  • 32. 32 VIA -VAS Rapporti tra VIA e Provvedimento autorizzazione unica regionale – PAUR (Giurisprudenza Nazionale) La Corte Costituzionale con sentenza n° 53 del 31 Marzo 2021 è intervenuta per valutare la legittimità costituzionale di una legge regionale sui rapporti tra VIA e disciplina del PAUR come previsto dall’articolo 27-bis del DLgs 152/2006 (42). Vediamo come la Corte Costituzionale ha considerato i diversi articoli della legge regionale contestata dallo Stato. SOSTITUZIONE GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ CON QUELLO DI PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE La norma regionale impugnata prevede la sostituzione della locuzione della rubrica «Giudizio di compatibilità ambientale» con quella «Provvedimento di valutazione di impatto ambientale». La sentenza della Corte Costituzionale non rileva alcuna incostituzionalità. La Corte ricorda come l’articolo 27-bis del DLgs 152/2006 prevede che il provvedimento di VIA deve confluire nel provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), da adottarsi all'esito dei lavori della conferenza di servizi, ma aggiunge la Corte ricordando precedenti sentenze (sentenza 198 del 2018 43) esso non perde la sua formale autonomia per cui rimane in capo alle diverse autorità coinvolte il compito di adottare i rispettivi provvedimenti. Peraltro aggiunge la Corte in questa nuova sentenza occorre ricordare quanto affermato nell’ultimo capoverso del comma 7 articolo 27-bis DLgs 152/2006 che recita: “Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente é assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto”. Quindi, conclude la Corte sul punto, la decisione di concedere gli altri titoli abilitativi «è assunta sulla base del provvedimento di VIA», nel senso che la positiva valutazione degli impatti ambientali costituisce un presupposto per l'ottenimento degli altri titoli abilitativi utili all'esercizio del progetto. SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE CON IL DIRETTORE SERVIZIO REGIONALE VIA PER ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO DI VIA La norma regionale impugnata prevede la sostituzione delle parole “la Giunta regionale” con le parole “il Direttore del Servizio regionale competente all'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale”, così modificando l'autorità regionale competente in materia di VIA. La Corte ricorda l’articolo 7-bis del DLgs 152/2006 che al comma 5 recita: “5. In sede regionale, l'autorità competente é la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.” Conclude quindi la Corte in questa nuova sentenza sulla legittimità costituzionale di una scelta del legislatore regionale nel cambiare, rispetto al passato, il soggetto istituzionale responsabile della procedura di VIA. 42 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152 43 https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2020/11/il-provvedimento-autorizzatorio-unico.html#more
  • 33. 33 SULLA DISTINZIONE DELLA VIA DAL PROCEDIMENTO DI PAUR La norma regionale impugnata prevede che “Resta in capo alla Giunta regionale la presa d'atto del provvedimento di VIA nel rispetto dei termini dell'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006.” La Corte in questo caso considera costituzionalmente illegittima questa norma regionale perché non considera che la VIA: “deve essere parte del più ampio Provvedimento autorizzatorio unico regionale emanato all'esito di una conferenza di servizi, gettando luce, in sostanza, sulle omissioni dell'intervento legislativo regionale. L'articolo impugnato è, in effetti, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui il richiamo all'art. 27-bis cod. ambiente si riferisce solamente al rispetto dei termini di conclusione del procedimento, anziché al rispetto della procedura prevista, specie al comma 7, dal medesimo articolo…. In conclusione, il carattere obbligatorio della convocazione della conferenza di servizi, nella procedura prodromica all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprensivo della VIA e degli altri titoli abilitativi, rende la norma regionale in questione incompatibile con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.” TESTO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 53/2021: https://www.eius.it/giurisprudenza/2021/157