Corso di digitalizzazione e reti per segretario amministrativo
Il consumatore nel commercio elettronico
1. Il consumatore
nel commercio
elettronico
tra innovazione tecnologica
e novità legislative
giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.3/28
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Brescia, 28/02/2014
2. TECNOLOGIA E DIRITTO
Aggiornamento all’evoluzione
normativa e tecnologica
Code is Law (Lessig)
codice inteso come
programma per computer o come
testo normativo.
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3. COMMERCIO ELETTRONICO
consiste nello svolgimento di attività commerciali
e di transazioni per via elettronica e comprende
attività diverse quali la commercializzazione di
beni e servizi per via elettronica, la distribuzione
on-line di contenuti digitali, l'effettuazione per via
elettronica di operazioni finanziarie e di borsa, gli
appalti pubblici per via elettronica ed altre
procedure di tipo transattivo della Pubblica
Amministrazione
(COM 97/157)
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5. CONTRATTO A DISTANZA
Contratto tra professionista e
consumatore che non preveda la
presenza simultanea delle parti,
concluso attraverso l’uso esclusivo di
uno o più mezzi di comunicazione a
distanza fino alla conclusione
(compresa quest’ultima)
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6. CONSUMATORE TELEMATICO
Il c.d. cyberconsumatore comprende
diverse categorie (cfr. art. 39 Cod cons.)
di soggetti: acquirente di beni, utente di
servizi, abbonato, microimpresa,
destinatario dei servizi della società
dell’informazione, prosumer
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9. FORO DEL CONSUMATORE
• Corte di giustizia Ue con la sentenza 17
ottobre 2013 nella causa C-218/12
• Regola: domicilio del convenuto
• Deroghe: se il convenuto dirige le sue
attività in un altro Stato membro (sito web
meramente informativo)
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10. Cod. Consumo CAPO II
COMMERCIO ELETTRONICO
Art. 68. Rinvio
Alle offerte di servizi della società
dell'informazione, effettuate ai consumatori
per via elettronica, si applicano, per gli
aspetti non disciplinati dal presente codice,
le disposizioni di cui al decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70
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11. USI IN MATERIA DI
COMMERCIO ELETTRONICO
Usi CCIAA Milano 2010: pp. 566-572
Titolo VII: INTERNET PROVIDERS
Usi CCIAA Brescia 2005
Parte III; Parte V: ISP p. 32ss.
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12. FASI DELLA NEGOZIAZIONE
a) Marketing/Pubblicità
b) Trattative
c) Conclusione del contratto
d) Esecuzione del contratto
Logistica/Pagamenti
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13. TRATTATIVE
Promozioni / coupon
Residualità sul fronte «giuridico»
Contratti con consumatori
trattativa ed esclusione della
vessatorietà:
individuale, seria, effettiva
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15. CONCLUSIONE DEL
CONTRATTO
• Offerta al pubblico [1336]
• Proposta e accettazione [1326]
• Inizio di esecuzione [1327]
• Contratto con obbl. solo prop. [1333]
OBBLIGO DI RICEVUTA DELL’ORDINE
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16. RICEVUTA ORDINE
• art. 13 c.2 d.lg. n. 70 del 2003 «Salvo
differente accordo delle parti diverse dai
consumatori, il prestatore deve, senza
ingiustificato ritardo e per via telematica,
accusare ricevuta dell'ordine del
destinatario
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17. RICEVUTA DELL’ORDINE
contenente un riepilogo delle condizioni
generali e particolari, applicabili al contratto,
le informazioni relative alle caratteristiche
essenziali del bene o del servizio e
l'indicazione dettagliata del prezzo, dei
mezzi di pagamento, del recesso, dei costi
di consegna e dei tributi applicabili»
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18. DIRETTIVA 2011/83
DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014,
n. 21 in (GU n.58 del 11-3-2014)
Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui
diritti dei consumatori, recante modifica delle
direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che
abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE.
(14G00033)
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19. CLAUSOLE «RYANAIR»
Il consumatore non potrà essere vincolato
da opzioni pre-selezionate
Analogamente alle regole in tema di privacy
spesso disattese in fase di consenso
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20. SUPPORTO DUREVOLE
ogni strumento che permetta al consumatore o al
professionista di conservare le informazioni che gli
sono personalmente indirizzate in modo da potervi
accedere in futuro per un periodo di tempo
adeguato alle finalità cui esse sono destinate e
che permetta la riproduzione identica delle
informazioni memorizzate
Nuovo art. 45 cod. cons. lett. L)
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21. SUPPORTO DUREVOLE
Il considerando 23 della direttiva
83/2011/UE esplicita che “dovrebbero
rientrare tra detti supporti in particolare
documenti su carta, chiavi USB, CD-ROM,
DVD, schede di memoria o dischi rigidi del
computer nonché messaggi di posta
elettronica”.
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22. SITO WEB E SUPP. DUR.
Secondo la Corte (5 luglio 2012 C49/11) un sito
web non può costituire un “supporto duraturo”
mancando la ricezione delle condizioni, sebbene
l’Avvocato Generale fosse propenso per i casi in
cui fosse consentito al consumatore di conservare
le informazioni per un tempo sufficientemente
lungo e laddove tali informazioni non siano
modificabili (cfr. Corte EFTA, sentenza del 27
gennaio 2010, Inconsult Anstalt (E4/09)).
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23. DIRITTO DI RECESSO
(dal 14/06)
14 gg. / senza motivazione
Decorrenza: per i beni dalla data della ricezione,
o dalla data dell’informazione se successiva, non
oltre 12 mesi dalla conclusione del contratto
Per i servizi data informazione o conclusione del
contratto non oltre 12 mesi
Comunicazione anche utilizzando modulo
allegato o presente sul sito del professionista.
Onere della prova sul consumatore.
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24. ESCLUSIONI
• Contratto eseguito immediatamente
su richiesta del consumatore
• Fluttuazioni finanziarie
• Beni deteriorabili
• Beni sigillati per esigenze igieniche
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25. ESCLUSIONI
• Software
• Giornali periodici
• Asta pubblica
• Contenuto digitale su supporto non
materiale…
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26. PAGAMENTO/RIMBORSI
• Entro 14 gg. rimborso in caso di recesso
con lo stesso mezzo di pagamento
adottato dal consumatore
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27. ESECUZIONE/CONSEGNA
Dovrà avvenire entro 30 gg. dalla data di
conclusione del contratto
Se scade il consumatore può risolvere il
contratto
Passaggio del rischio: al momento del
materiale possesso da parte del
consumatore
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28. Grazie per l’attenzione
GIORGIO PEDRAZZI
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https://unibs.academia.edu/GiorgioPedrazzi
http://it.linkedin.com/in/giorgiopedrazzi/
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