3. Cinque anni fa scrivevo…
• “C’è un approccio spesso dilettantistico della
piccola e media imprenditoria nazionale, che
non ha saputo sfruttare appieno la possibilità
di aperture di nuovi mercati, né i vantaggi
offerti dalla riduzione dei costi transattivi, né,
tanto meno, forme non convenzionali di
comunicazione e di marketing”
Cos’è cambiato negli ultimi cinque anni?
4. Successful innovation is normally a
source of temporary market power,
eroding the profits and position of old
firms, yet ultimately succumbing to the
pressure of new inventions
commercialized by competing entrants
6. Contratto a distanza
• Art. 45 lett. g) Codice del consumo:
• “qualsiasi contratto concluso tra il professionista
e il consumatore nel quadro di un regime
organizzato di vendita o di prestazione di servizi a
distanza senza la presenza fisica e simultanea del
professionista e del consumatore, mediante l'uso
esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a
distanza fino alla conclusione del contratto,
compresa la conclusione del contratto stesso”
7. Caratteristiche
• Contratti di massa/per adesione
• Redatti unilateralmente, favoriscono la parte
imprenditoriale
• Vantaggi imprenditore:
- costi della contrattazione di massa < singola
contrattazione
- asimmetria informativa (hidden information)
• Funzione della normativa consumeristica
8.
9. Obblighi di informazione
• Riequilibrano le asimmetrie informative tra
consumatore e professionista
• Es. prezzo totale del prodotto, identità del
venditore, caratteristiche del prodotto,
modalità di pagamento (art. 48 Cod. cons.)
• Consentono una migliore valutazione del
prodotto/servizio acquistato
10. Recesso
14 giorni
• contratti di servizi dal giorno della conclusione
del contratto
• contratti di vendita dal giorno in cui il
consumatore o un terzo, diverso dal vettore e
designato dal consumatore, acquisisce il
possesso fisico dei beni
• Esclusioni
11.
12. Costi del recesso
• Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti
dal consumatore, eventualmente comprensivi delle
spese di consegna, senza indebito ritardo e
comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è
informato della decisione del consumatore di
recedere dal contratto
• il professionista non è tenuto a rimborsare i costi
supplementari, qualora il consumatore abbia scelto
espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo
meno costoso di consegna offerto dal professionista
13. Esclusioni
• fornitura di prodotti e servizi relativi al tempo
libero per i quali il fornitore si impegna a fornire
questi ultimi ad una data o in un periodo di
esecuzione specifici
• beni confezionati su misura o chiaramente
personalizzati
• beni che rischiano di deteriorarsi o scadere
• audio/video/software sigillati e aperti
• giornali e riviste (tranne abbonamento)
• fornitura di alloggi o noleggio autovetture
17. Sufficiente un click?
• Sì, per la conclusione del contratto
• No, per approvazione ex art. 1341 c.c. – le clausole non
hanno effetto “se non sono specificatamente
approvate per iscritto”
• Trib. Catanzaro, Sez. I, 30 aprile 2012: Ai fini della
validità di una clausola vessatoria contenuta in un
modulo contrattuale on line occorre la specifica
sottoscrizione della stessa, da assolversi con l’impiego
della firma digitale da parte dell’aderente
• Corte d’Appello Pau, 23 marzo 2012, Sébastien R. c.
Facebook
18. Forma e…
• Non è sufficiente un click, che non è
riconducibile ad alcuna firma
elettronica/digitale del CAD
• Firma elettronica avanzata/firma digitale sono
equivalenti alla sottoscrizione autografa
• Il click non è firma elettronica semplice –
insieme dei dati in forma elettronica che sono
associati ad altri dati elettronici, utilizzati
come metodo di identificazione informatica
19. …sostanza
• Obiettivo della sottoscrizione è rendere
edotto/consapevole il contraente
• Il click potrebbe non garantire questo livello di
consapevolezza
• Anche la semplice apposizione “tipografica”
del proprio nome e cognome potrebbe
assolvere a tale funzione
20.
21. Via dei Barbieri, 6
00186 Roma
Tel. +39.0687750524
Fax +39.0692931778
gmriccio@e-lex.it
www.e-lex.it