La guida vuole dare all'impresa che si affaccia al mondo del commercio elettronico un quadro chiaro degli obblighi giuridici, indicando i principali adempimenti relativi all'avvio e alla gestione di un sito di e-commerce.
La guida vuole dare all'impresa che si affaccia al mondo del commercio elettronico un quadro chiaro degli obblighi giuridici, indicando i principali adempimenti relativi all'avvio e alla gestione di un sito di e-commerce.
This presentation aims to highlight some aspects of the European legislation on e-commerce and if the proposal for a "Regulation on a Common European Sales Law (CESL) will really introduce some improvements or not.
Sellalab digitaldrinks Torino - Il web e la legge - Avv. Daniele LussanaDaniele Lussana
Sellalab #digitaldrinks Torino
Il Web e La Legge
speech dell'Avv. Daniele Lussana che tratta argomenti quali e-commerce, digital e-mail marketing, tutela del consumatore e diritto di recesso.
Bortoletti, transparency international e i patti di integrità, roma 26 novem...Maurizio Bortoletti
Quale è il primo aspetto da considerare quando ci si avvicina al tema “corruzione”?
Quello della estrema confusione. In una materia così evocativa ed eclatante quale quella della corruzione essere informati, ed esserlo correttamente e completamente, per quanto sia possibile, appare come la migliore strategia e, insieme, il miglior antidoto agli inutili allarmismi. What is the first thing to consider when you approach the theme of "corruption"?
That of the extreme confusion. In a matter so evocative and striking as that of corruption to be informed, and be properly and completely, as far as possible, it seems like the best strategy and, together, the best antidote to unnecessary alarm.
Intervento dell'Avv. Luigi Foglia al convegno organizzato dall'Associazione Forense di Lecce il 1 dicembre 2016 sul tema:
Il commercio elettronico nella società dell'informazione
Tutela del consumatore - Il commercio elettronico, internet - Avv. Daniele Lu...Daniele Lussana
International University College of Turin
Corso di formazione per la tutela del consumatore
Codice del Consumo
Mercato europeo
Commercio Elettronico
Internet
e-commerce
recesso
relatore Avv. Daniele Lussana
Marco Krogh BITCOIN, BLOCKCHAIN E LE TRANSAZIONI IN VALUTE VIRTUALI. IL RUOLO...Marco Krogh
BITCOIN, BLOCKCHAIN E LE TRANSAZIONI IN VALUTE VIRTUALI. IL RUOLO DEL NOTAIO ED I RISCHI RICICLAGGIO Pubblicato nel volume FinTech, a cura di Fimmanò e Falcone, Esi, 2019, pp600
Presentazione sulla dematerializzazione dei contratti alla luce del CAD, della riforma del Codice del consumo e del Provvedimento del Garante privacy sulla biometria
È indiscutibile che il web sia fonte di tante opportunità ma, a volte, se non lo si conosce, può diventare anche causa di potenziali “grattacapi”. Probabilmente vi è capitato diverse volte di imbattervi in problematiche giuridiche connesse alla rete sia che voi lavoriate utilizzando questo strumento o anche solo che ci trascorriate parte del vostro tempo libero. Forse non ne siamo del tutto consapevoli, ma ogni “azione” che facciamo sul web potrebbe avere delle conseguenze giuridiche che spesso ignoriamo.
Alla GGDModena4 abbiamo cercato di chiarirci le idee su gran parte degli aspetti legali connessi al web. Questa presentazione è sull'E-commerce.
This presentation aims to highlight some aspects of the European legislation on e-commerce and if the proposal for a "Regulation on a Common European Sales Law (CESL) will really introduce some improvements or not.
Sellalab digitaldrinks Torino - Il web e la legge - Avv. Daniele LussanaDaniele Lussana
Sellalab #digitaldrinks Torino
Il Web e La Legge
speech dell'Avv. Daniele Lussana che tratta argomenti quali e-commerce, digital e-mail marketing, tutela del consumatore e diritto di recesso.
Bortoletti, transparency international e i patti di integrità, roma 26 novem...Maurizio Bortoletti
Quale è il primo aspetto da considerare quando ci si avvicina al tema “corruzione”?
Quello della estrema confusione. In una materia così evocativa ed eclatante quale quella della corruzione essere informati, ed esserlo correttamente e completamente, per quanto sia possibile, appare come la migliore strategia e, insieme, il miglior antidoto agli inutili allarmismi. What is the first thing to consider when you approach the theme of "corruption"?
That of the extreme confusion. In a matter so evocative and striking as that of corruption to be informed, and be properly and completely, as far as possible, it seems like the best strategy and, together, the best antidote to unnecessary alarm.
Intervento dell'Avv. Luigi Foglia al convegno organizzato dall'Associazione Forense di Lecce il 1 dicembre 2016 sul tema:
Il commercio elettronico nella società dell'informazione
Tutela del consumatore - Il commercio elettronico, internet - Avv. Daniele Lu...Daniele Lussana
International University College of Turin
Corso di formazione per la tutela del consumatore
Codice del Consumo
Mercato europeo
Commercio Elettronico
Internet
e-commerce
recesso
relatore Avv. Daniele Lussana
Marco Krogh BITCOIN, BLOCKCHAIN E LE TRANSAZIONI IN VALUTE VIRTUALI. IL RUOLO...Marco Krogh
BITCOIN, BLOCKCHAIN E LE TRANSAZIONI IN VALUTE VIRTUALI. IL RUOLO DEL NOTAIO ED I RISCHI RICICLAGGIO Pubblicato nel volume FinTech, a cura di Fimmanò e Falcone, Esi, 2019, pp600
Presentazione sulla dematerializzazione dei contratti alla luce del CAD, della riforma del Codice del consumo e del Provvedimento del Garante privacy sulla biometria
È indiscutibile che il web sia fonte di tante opportunità ma, a volte, se non lo si conosce, può diventare anche causa di potenziali “grattacapi”. Probabilmente vi è capitato diverse volte di imbattervi in problematiche giuridiche connesse alla rete sia che voi lavoriate utilizzando questo strumento o anche solo che ci trascorriate parte del vostro tempo libero. Forse non ne siamo del tutto consapevoli, ma ogni “azione” che facciamo sul web potrebbe avere delle conseguenze giuridiche che spesso ignoriamo.
Alla GGDModena4 abbiamo cercato di chiarirci le idee su gran parte degli aspetti legali connessi al web. Questa presentazione è sull'E-commerce.
Nel corso degli anni nelle procedure d'appalto, svolte in modalità telematica, si è aggiunto un ulteriore appiglio per adire l'autorità giudiziaria, legato al malfunzionamento della piattaforma di e-procurement utilizzata dalla stazione appaltante. I magistrati chiamati a dirimere le controversie non sempre hanno mostrato di porre fiducia e sicurezza nelle procedure telematiche, mettendo anche in discussione le prove informatiche introdotte in giudizio dai consulenti tecnici.
Seminario organizzato dal Centro Studi Informatica Giuridica di Milano nell'ambito di SMAU Milano 2012 ("Efficienza time-to-market e compliance nella realizzazione di sistemi di e-commerce e approvvigionamento elettronico")
Istanze informatiche alla PA: PEC e procedure on linePasquale Lopriore
Istanze informatiche alla PA: PEC e procedure on line. Novità Decreto crescita 2.0 introduzione del domicilio digitale del cittadino, dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.
Rinnovamento tecnico e digitalizzazione del processo tributario: attualità e ...University of Ferrara
Presentazione utilizzata nell'ambito del seminario organizzato in Bologna dall'Ordine dei Dorrori commercialsiti ed esperti contabili in data 9 novembre 2018. [Digitalization of the Tax Process: trends and perspectives of the Italian Legislation: presentation delivered at the November 9tth 2019 organised by the Bologna Branch of the Chartered Accountants Association].
Fondamenti giuridici del PCT - Quadro giurisprudenziale e questioni di attualitàPietro Calorio
Illustrazione sintetica e schematica della normativa sul Processo Civile Telematico e sulle questioni giurisprudenziali maggiormente rilevanti.
Le slide sono relative al convegno nell'ambito del "Programma di formazione nelle materie dell'innovazione e dell'informatizzazione" frutto della collaborazione tra:
-"Scuola Superiore della Magistratura (Struttura Didattica Territoriale presso la Corte d'Appello di Torino)"
- Commissione Informatica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino
- Ufficio Innovazione Distrettuale presso la Corte d'Appello di Torino.
1. E-commerce
Struttura nazionale e internazionaleStruttura nazionale e internazionale
Vendite attive e vendite passive
Regolamentazione europea
Il rischio permanente della contraffazione
2. Premesse
• La necessità di un approccio
interdisciplinareinterdisciplinare
• Regola tecnica opposta a regola di
diritto: quale prevale?
• Capacità assiomatiche del diritto
positivo di adeguarsi a nuovi fenomeni
3. I soggetti di un rapporto di scambio
• B2B- Business to Business
• B2C-Business to Consumer• B2C-Business to Consumer
• B2PA/G-Business to Public
Administration/Government
• S2C-Supplier to Consumer
• P2P-Peer to Peer
4. E-commerce dati normativi di
partenza
• Il codice civile: artt. 1326, 1337, 1460 e 1218
• La direttiva CEE 2000/31 e 2011/83
• Il d.lgs. N. 70/2003
• Il Codice del Consumo art. 45-68
• Il reg. CEE 1215/2012 art. 17
• Il reg. CEE 524/2013
5. Rapporti contrattuali in cui la rete è
un elemento di fattispecie
• Contratti di accesso alla rete• Contratti di accesso alla rete
• Contratti di scambio conclusi tramite la
rete
• Contratti di scambio che nascono e sono
eseguiti in rete
6. Contratti di accesso alla rete
• Mere conduit, Caching e Hosting art. 14,• Mere conduit, Caching e Hosting art. 14,
15 e 16 d.lgs. 70/2003, rinvio alla
relazione successiva
7. Commercio elettronico
• Cosa possiamo definire commercio
elettronico?elettronico?
• Commercio elettronico indiretto
• Commercio elettronico diretto
8. Primo intermezzo la conclusione del contratto
• Il contratto concluso tramite scambio di
e-mail: problemi tra posta ordinaria ee-mail: problemi tra posta ordinaria e
certificata
• E-mail o altra comunicazione telematica
con allegata la scansione di un
documento cartaceo
9. Primo intermezzo la conclusione del contratto
• Il contratto concluso tramite scambio di e-
mail: l’allegazione di un documento firmato
con firma digitalecon firma digitale
• Il contratto che riporta una firma
grafometrica
• Il contratto concluso tramite click: la Button
Solution
10. • Art. 1326 c.c.
Conclusione del contratto.
1. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha
conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
2. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui
stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la naturastabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura
dell'affare o secondo gli usi.
3. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne
dia immediatamente avviso all'altra parte.
4. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma
determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
5. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova
proposta.
10
11. Contratto concluso
tramite scambio
di e-mail
Esclusione delle norme
Testo contrattuale
contenuto in e-mail
ordinaria
Testo contrattuale
contenuto in una PEC
Testo contrattuale
allegato come file
all’e-mail
Esclusione delle norme
sul commercio
elettronico
D.lgs. 70/2003
11
12. Primo intermezzo la conclusione del contratto
Testo contrattuale che fa
PEC
Vi è la prova della
consegna e della
conclusione, non di chi
Testo contrattuale che fa
parte del messaggio e-mail:
contratto concluso quando il
messaggio di accettazione
della proposta è nella
disponibilità del destinatario
PEC conclusione, non di chi
ha inviato il messaggio
Posta e-mail
ordinaria
Problema: non c’è
prova della consegna
nella casella del
destinatario, può
supplire l’inizio
spontaneo
dell’esecuzione
12
13. Primo intermezzo la conclusione del contratto
Documento informatico
Firmato digitalmente,
contratto concluso quando
riceviamo la copia
controfirmata digitalmente
Testo contrattuale come file
allegato alla comunicazione
e-mail
Documento informatico
Firma grafometrica: contratto
concluso quando riceviamo la
copia firmata nel medesimo
modo
Scansione di un documento
cartaceo firmato fisicamente
Bisogna spedire il documento
a controparte ed essere in
possesso del medesimo testo
firmato fisicamente da
quest’ultima
13
14. Patologie della conclusione del contratto
Contratto cartaceo anticipato via mail e copia mai restituita sottoscritta:
Responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., limite dell’interesse negativo
Contratto firmato digitalmente:
Si può fornire la prova dell’utilizzo abusivo del dispositivo con l’allegazione di
fatti secondari (Trib. Roma 23/01/2017 n. 1127)
Firma Grafometrica:
Va formalmente disconosciuta e dà luogo a un giudizio di
verificazione (art. 214 e 216 c.p.c.)
14
15. Button click solution
• Contratto concluso tramite pressione su
un tasto virtuale secondo un modello diun tasto virtuale secondo un modello di
ordine del sito del venditore.
• Necessità di un secondo click per le
condizioni vessatorie ex art. 1341 c.c.?
15
16. Button click solution
• Trib. Catanzaro 30 Aprile 2012
Le clausole vessatorie richiedono accettazioneLe clausole vessatorie richiedono accettazione
espressa tramite firma digitale
16
Problema
Questa interpretazione
contrasta con l’art. 12
comma 3 d.lgs.
70/2003
17. Button click solution
• Ipotesi di firme digitali di secondo
grado?
– Nickname e Account
– Identificazione facciale e vocale, verso
un’unica identità in rete? progetto europeo
PIDaaS sul tema dell’Identità Digitale
Biometrica
17
18. E-commerce e struttura dell’obbligazione
• Gli obblighi di informazione preventiva
• Natura sinallagmatica del rapporto• Natura sinallagmatica del rapporto
• Gli obblighi di protezione aggiuntivi
• Cenni ai contratti Bancari Online
• La realizzazione e cessione di software
19. E-commerce e struttura dell’obbligazione
• Gli obblighi di informazione preventiva tre
livelli di informazione
1. Identificazione del soggetto B art. 7 d.lgs. 70/2003
2. Identificazione delle condizioni generali di
contratto art. 12 comma 3 d.lgs. 70/2003
3. Informazione obbligatoria al consumatore art. 12
comma 1 d.lgs. 70/2003
20. Contratto di realizzazione di software
• Il problema della tutela del diritto
d’autore tra licenza e compravenditad’autore tra licenza e compravendita
• Licenza Shareware
• Click and wrap license
• Licenza opensource
21. Contratto di realizzazione di software
• Monopolio o libero accesso, cosa favorisce di più il
progresso?
• Licenze Creative Commons
CC-BY Attribuzione– CC-BY Attribuzione
– CC-BY-NC Attribuzione, Non commerciale
– CC-BY-ND Attribuzione, Non opere derivate
– CC-BY-NC-ND Attribuzione, Non commerciale, Non opere
derivate
– CC-BY-SA Attribuzione, Non modificabile
– CC-BY-NC-SA Attribuzione , Non commerciale, Non
modificabile
22. Secondo intermezzo Casistica
• La responsabilità per mancata
informazione preventivainformazione preventiva
• Art. 27 codice del consumo e l.
287/1990: la competenza
amministrativa delle autorità
indipendenti
23. Secondo intermezzo Casistica
• Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato -
Provvedimento 9 marzo 2016, n. 25911
• I. Il regime informativo fornito da Amazon, sia nel caso di vendita diretta che in
caso di piattaforma marketplace, non è conforme all’art. 51, comma 2, cod. cons.caso di piattaforma marketplace, non è conforme all’art. 51, comma 2, cod. cons.
L’iter di acquisto sulla piattaforma palesa, infatti, che nel caso di vendita diretta,
AUE fornisce in modo non immediatamente percepibile le informazioni sul diritto
di recesso, sull’esistenza e sulle condizioni dell’assistenza postvendita al
consumatore, dei servizi postvenditae delle garanzie commerciali e sul
promemoria sull’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni. Tali
informazioni, oltre ad essere rilevanti secondo quanto disposto dall’art. 49,
comma 1, c. cons., devono altresì essere fornite al consumatore in modo chiaro e
facilmente accessibile nell’immediata prossimità della conferma necessaria per
l’inoltro dell’ordine, ai sensi dell’art. 51, comma 2, cod. cons.
24. Secondo intermezzo Casistica
• Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato -
Provvedimento 9 marzo 2016, n. 25911
• II. Affinché il prestatore di un servizio su Internet possa rientrare
nell’ambito di applicazione dell’art. 14 della Dir. 2000/31, ènell’ambito di applicazione dell’art. 14 della Dir. 2000/31, è
necessario che egli sia un “prestatore intermediario” nel senso
inteso dal legislatore nell’ambito della Sezione 4 del Capo II di
tale Direttiva, ossia un soggetto neutro. Così non è allorché il
prestatore del servizio, anziché limitarsi ad una fornitura neutra
di quest’ultimo, mediante un trattamento puramente tecnico ed
automatico dei dati forniti dai suoi clienti, svolge un ruolo attivo
atto a conferirgli una conoscenza o un controllo di tali dati.
25. Secondo intermezzo Casistica
• La natura sinallagmatica del rapporto:
• Cass. 04/03/2003 n. 3185 e 04/05/2009• Cass. 04/03/2003 n. 3185 e 04/05/2009
n. 10182
• Obbligo di compiere gli atti accessori di tutela
dell’interesse della controparte nel limite in cui
non comportino un apprezzabile sacrificio a
carico dell’onerato.
26. Secondo intermezzo Casistica
• La natura sinallagmatica del rapporto:
• Trib. Prato 16/10/2001• Trib. Prato 16/10/2001
• Obbligo di prevenire l’indebito accesso di terzi
all’account e-mail ed evitare fenomeni di
spamming
27. Secondo intermezzo Casistica
• La natura sinallagmatica del rapporto: i
contratti di accesso alla retecontratti di accesso alla rete
• Giudice di Pace Foggia 2/10/1998
– Onere di verifica preventiva che un nuovo
servizio a pagamento sia compatibile con il
precedente e le apparecchiature del cliente
28. Secondo intermezzo Casistica
• La natura sinallagmatica del rapporto: i
contratti di accesso alla retecontratti di accesso alla rete
• Trib. Catanzaro 23/11/2006
– Responsabilità per mancata assistenza
tecnica post vendita.
29. Secondo intermezzo Casistica
• La natura sinallagmatica del rapporto: i
contratti di accesso alla rete
Trib. Reggio Emilia 19/04/2012 e Giudice• Trib. Reggio Emilia 19/04/2012 e Giudice
di Pace Bologna 20/04/2012
– Il ritardo dell’attivazione del servizio per fatto
del precedente fornitore deve essere notificato
all’utente e, se possibile, rimosso in proprio dal
nuovo prestatore
30. Secondo intermezzo Casistica
• La natura sinallagmatica del rapporto: i contratti
di accesso alla rete
• TRIBUNALE DI MESSINA, ord. caut. 7 luglio• TRIBUNALE DI MESSINA, ord. caut. 7 luglio
2010
• La sospensione unilaterale dell’accesso
all’account è vessatoria ed equiparabile a un
abuso del diritto di risoluzione del contratto ove
manchi il parametro dell’art. 1455 c.c.
31. Secondo intermezzo Casistica
• La natura sinallagmatica del rapporto: i
contratti di accesso alla rete
• Giudice di Pace Trieste 30/07/2012
– Danno da Digital Divide per interruzione e
ritardata attivazione del servizio,
ammissibile il danno riflesso su utenti
diversi dal contraente
32. Secondo intermezzo Casistica
• Gli obblighi aggiuntivi di protezione -
Caso Tripadvsor
• Tribunale di Venezia, ord., 24 febbraio 2015• Tribunale di Venezia, ord., 24 febbraio 2015
– - Qualora il gestore di un sito internet non operi come mero
intermediario di dati ed informazioni, ma agisca quale erogatore di
un servizio integrato, che offre consigli di viaggio e contiene link di
prenotazione delle strutture turistiche, sul soggetto sussiste, in
ragione di quanto stabilito in via generale dall’art. 2043 c.c.,
l’obbligo, prim’ancora di risarcire il danno, di prevenirlo e,
quantomeno, di vagliare le recensioni postate dagli utenti ed
escludere quelle apertamente diffamatorie ovvero quelle che non
appaiono postate da veri viaggiatori
33. Secondo intermezzo Casistica
• Disruptive model business e quadro normativo:
il caso Uber
• Tribunale di Milano ord. 25/05/2015 e ord.• Tribunale di Milano ord. 25/05/2015 e ord.
09/07/2015 (Uber pop)
• Tribunale di Torino, sent. 24/03/2017 (Uber
pop merito che segue i due cautelari di MI)
• Tribunale di Roma ord. 07/04/2017 e ord.
26/05/2017 (Uber black)
34. Secondo intermezzo Casistica
• Contratto di realizzazione di software e free
riding del committente-caso Facebook
Tribunale di Milano, Sezione Specializzata• Tribunale di Milano, Sezione Specializzata
in Materia d’Impresa, 01/08/2016
– Realizzazione di un software su commissione e
copia ad opera del committente dopo il
collaudo; il committente è responsabile per
contatto sociale qualificato
35. Secondo intermezzo Casistica
• Contratto di realizzazione di software
• Trib. Torino 13/03/1993
– Il contratto EDP è un contratto con obbligo di– Il contratto EDP è un contratto con obbligo di
risultato
• Cass. 22/03/1999 n. 2661 e Cass. 10/07/2008
n.18884
– Natura mista di compravendita e appalto dei
contratti EDP da valutare come accordi collegati
36. Secondo intermezzo Casistica
• Contratto di realizzazione di software
• CGUE Sez. unite 3/07/2012, C-128-11• CGUE Sez. unite 3/07/2012, C-128-11
– La cessione verso corrispettivo senza limiti
di tempo di un software, sia essa su
sopporto fisico o tramite download è
compravendita che comporta applicazione
del principio di esaurimento
37. E-commerce B2C
I diritti del consumatore secondo la legge
italiana:italiana:
• Idonea informazione preventiva
• Ius poenitendi
• Foro esclusivo
38. E-commerce e social network
• Scambi senza corrispettivo?
• Un solo consenso per una pluralità di• Un solo consenso per una pluralità di
servizi, possibili profili illegittimità
• Il social network è responsabile come il
fornitore di un servizio di hosting?
39. E-commerce e social network
• La prevalenza della regola diritto sulle
condizioni di utilizzo
• Trib. Torino Sez. spec. propr. industr. ed intell. Ordinanza, 07/07/2011• Trib. Torino Sez. spec. propr. industr. ed intell. Ordinanza, 07/07/2011
– Posto che i gruppi Facebook, ove usati nell'ambito di un'attività economica,
svolgono la funzione di segni distintivi atipici, costituisce condotta
di concorrenza sleale confusoria - ma anche contraffazione di marchio - la
modifica di un tale gruppo da parte di un soggetto che, avvalendosi abusivamente
della sua qualità di amministratore, estrometta gli altri, sostituendo l'originaria
denominazione, corrispondente alla denominazione sociale e al marchio
dell'impresa titolare dell'attività di riferimento (Syprem) e quindi del gruppo, con
altra confondibile (Syemme), oltretutto riconducendo il gruppo stesso ad una
propria attività concorrenziale (nella specie, il tribunale, adìto in sede cautelare,
ha disposto il ripristino dell'originaria denominazione e degli originari
amministratori, con esclusione di quello che aveva operato illegittimamente,
essendo ormai ex dipendente della società ricorrente).
40. Questioni di giurisdizione
• Vendite in e-commerce indiretto
• La regola della consegna della cosa mobile• La regola della consegna della cosa mobile
– Cass. civ. Sez. Unite, Ordinanza, 14/11/2014,
n. 24279 e Trib. Piacenza, 14/05/2013
• Si può fare riferimento agli Incoterm purchè
espressamente richiamati
41. Questioni di giurisdizione
• Vendite in e-commerce diretto
– Luogo della consegna come luogo del– Luogo della consegna come luogo del
download contro luogo dell’upload
• Vendite passive nell’ambito europeo,
uno sguardo al regolamento CEE
1215/2012
42. Questioni di competenza
Trib. Torino, ord. 19/01/2016: Foro del convenuto (fattispecie in materia di
illecito di concorrenza sleale applicazione analogica)
• in questo luogo è presuntivamente avvenuta l’attività di progettazione e creazione dei siti
internet contestati;
• anche l’attività di inserimento dati sulle piattaforme di vendita on-line Amazon e Ebay e la• anche l’attività di inserimento dati sulle piattaforme di vendita on-line Amazon e Ebay e la
registrazione sui social network Facebook e Twitter è presuntivamente avvenuta nel luogo
in cui la società convenuta risiede e il ricorrente non ha offerto prova contraria ;
• il punto vendita della società con cui i beni sono acquistati brevi manu dai terzi si trova
presso la sede di quest’ultima;
• la spedizione dei beni acquistati sui siti web avviene dalla sede della società convenuta;
• l’offerta di acquisto dei beni sul sito della società autrice della violazione del diritto di
privativa del ricorrente vale come promessa al pubblico ex art. 1336 c.c., pertanto i singoli
atti di sviamento di clientela avvengono quando l’accettazione dell’acquirente perviene al
contraffattore, cioè con la ricezione dell’ordine presso la sua sede
43. Soluzioni alternative al Giudizio
• Online Dispute Resolutions (ODR): sono
davvero ontologicamente diverse dalledavvero ontologicamente diverse dalle
comuni A.D.R. ?
• La nascita da febbraio 2016 di una
piattaforma ODR a livello europeo Reg.
CEE 524/2013
44. Il contenzioso che verrà
• Violazione degli obblighi informativi:
– Nullità di protezione per i consumatori?– Nullità di protezione per i consumatori?
– Annullabilità per dolo omissivo art. 1439
c.c. o errore riconoscibile art. 1428 c.c.?
– Responsabilità precontrattuale con danno
contrattuale ex art. 1337 e 1218 c.c.?
45. Il contenzioso che verrà
• I codici di condotta ex art. 18 D.lgs.
70/2003, una fonte di integrazione del
contratto?contratto?
• I codici di condotta come Marchio collettivo
che identifica gli aderenti
• Cfr. Tribunale di Torino 22/12/2010 in
tema di investimenti finanziari e adesione
al Consorzio Patti Chiari
46. Il contenzioso che verrà
• Contratti nulli o risolti: rimedi restitutori nell’e-
commerce diretto?
• Hidden cost traps, intese restrittive della• Hidden cost traps, intese restrittive della
concorrenza e danno ex art. 2, 3 e 33 l.
287/1990, nuovi temi per il Tribunale delle
Imprese? Cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 04/02/2005,
n. 2207
• La class action dei consumatori verso un unico
venditore e-commerce/social network?
47. Il contenzioso che verrà
• Cons. di Stato, ord. 17 gennaio 2017, n. 168
– Rimessione pregiudiziale alla CGUE sull’art.– Rimessione pregiudiziale alla CGUE sull’art.
27bis Codice del Consumo e rapporti tra
AGCM e AGCoM in merito alla
comminazione delle sanzioni per violazione
delle informazioni ai consumatori