COMMERCIO ELETTRONICO
Aspetti fiscali e amministrativi
Dott. Enrico La Rosa
Commissione Fiscalità Odcec Civitavecchia
5 Marzo 2015
Per un corretto inquadramento del
commercio elettronico, risulta
fondamentale operare preliminarmente
delle distinzioni riguardo l’ambito
soggettivo e oggettivo delle singole
transazioni.
Tipologie di Commercio
elettronico
Da un punto di vista soggettivo vale innanzitutto la classica
distinzione tra:
• B2B quando i soggetti coinvolti sono entrambi soggetti passivi ai fini
iva che svolgono questa attività nell’esercizio d’impresa;
• B2C quando destinatario della transazione è il consumatore finale;
• C2C quando i soggetti coinvolti sono entrambi soggetti privati (aste
online, ciò che avviene su ebay per esempio);
• B2A quando destinatario della transazione è la pubblica
amministrazione.
Tipologie di Commercio
elettronico
Classificazione
commercio
elettronico
sulla base dei
soggetti che
partecipano al
processo di
vendita
business to consumer (B2C): l'insieme delle transazioni
commerciali di beni e servizi tra imprese e consumatori finali ‐
rappresenta la forma di commercio elettronico in maggiore
espansione
business to business (B2B): l'insieme delle transazioni effettuate
tra un'impresa (soggetto passivo IVA) ed altre imprese (soggetti
passivi IVA)
business to administration (B2A): l'insieme delle transazioni
effettuate tra un soggetto passivo IVA e le Pubbliche
Amministrazioni – mercato ancora in fase embrionale
consumer to consumer (Ct2C): mercato di beni/servizi dei
consumatori, fra consumatori ‐ rappresenta una forma di
commercio che coinvolge solo i consumatori (ebay per intenderci)
Tipologie di Commercio
elettronico
Intra business (IB): commercio nella stessa azienda o tra aziende
dello stesso gruppo - marginale
SUBITO DOPO VA
DEFINITA LA
NAZIONALITÀ DEI
SOGGETTI COINVOLTI
SOGGETTI
PASSIVI
NAZIONALI
SOGGETTI
PASSIVI
COMUNITARI
SOGGETTI
PASSIVI
EXTRA
COMUNITARI
SOGGETTI
PRIVATI
NAZIONALI
SOGGETTI
PRIVATI
COMUNITARI
SOGGETTI
PRIVATI
EXTRA
COMUNITARI
Tipologie di Commercio
elettronico
Un’altra fondamentale distinzione, attiene all’ambito oggettivo del commercio
elettronico inteso in senso lato. Ci si riferisce, più precisamente, alla «materialità» o
«immaterialità» dell’oggetto della transazione.
Avremo dunque:
• Commercio elettronico indiretto quando la transazione riguarda
essenzialmente beni materiali o comunque servizi forniti per via non
elettronica;
• Commercio elettronico diretto nel caso di beni immateriali, o servizi forniti
esclusivamente mediante l’ausilio di mezzi elettronici (anche la consegna del
bene avviene online).
Tipologie di Commercio
elettronico
Nel commercio elettronico «diretto », infatti, il processo di
acquisto inizia e si conclude online. Una volta effettuati
l'ordine del bene immateriale ed il relativo pagamento del
corrispettivo tramite mezzi telematici (carte di credito,
borsellini elettronici, paypal etc.), verrà messo a
disposizione il bene acquistato, per via elettronica,
attraverso il cosiddetto download.
Il Commercio elettronico diretto
Nella definizione di commercio elettronico diretto, dunque,
rientrano tutte le operazioni che si svolgono interamente in
modalità telematica (dalla cessione alla consegna del prodotto)
attraverso la fornitura di prodotti virtuali che non si
materializzano mai in qualcosa di tangibile. I servizi e i beni
(software, siti web, immagini, testi, basi di dati, mp3, film, ecc.)
vengono, infatti, dematerializzati alla partenza dal prestatore e
materializzati all’arrivo dal destinatario (tramite download).
Il Commercio elettronico diretto
Per commercio elettronico
diretto, dunque, si
intendono le compravendite
di beni immateriali o meglio
“digitali” forniti attraverso lo
scarico telematico del
prodotto
La transazione commerciale
si perfezione online, quindi,
la consegna del bene
immateriale da una parte ed
il pagamento del
corrispettivo dall'altra
vengono effettuate
utilizzando canali telematici
Tali operazioni ai fini fiscali
sono considerate prestazioni
di servizi (si veda Direttiva
2006/112/CE e RM n. 274/E del
3 luglio 2008)
Il Commercio elettronico diretto
Il Commercio elettronico diretto
PER ESPRESSA PREVISIONE
NORMATIVA SIAMO NELL’AMBITO
DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
(Direttiva 2006/112/CE e RM n.
274/E del 3 luglio 2008)
Come stabilito dalla direttiva 7 maggio 2002, n. 2002/38/CE, la
tassazione delle operazioni on‐line, espressamente
individuate dall'allegato I del documento comunitario, deve
avvenire tenendo presente che tali operazioni, siano esse
prestazioni di servizi in senso stretto, ovvero fornitura di
beni virtuali, rappresentano sempre, ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto, delle prestazioni di servizi.
Il Commercio elettronico diretto
Anche nel commercio
elettronico «indiretto», il
processo di acquisto ha
inizio con l'ordine,
effettuato online, del bene
materiale da parte del
cliente
Il Commercio elettronico indiretto
Tuttavia, solo in una seconda
fase il rivenditore provvederà a
spedire al cliente la merce per
mezzo di canali distributivi
tradizionali (es. posta, corriere
espresso, ecc.).
Nell’ambito del commercio
elettronico indiretto, dunque,
siamo sicuramente in presenza
di una cessione di beni, in
quanto, seppur l’ordine ed il
pagamento avvengono on-line,
la consegna del bene avviene
fisicamente.
Il Commercio elettronico indiretto
Il canale telematico, più precisamente il sito internet, è
in questo caso utilizzato ai soli fini di esposizione dei
propri beni in una sorta di vetrina virtuale attraverso la
quale il cliente da ogni parte del mondo può informarsi
riguardo il prodotto per eventualmente ordinarlo per
l’acquisto.
Il Commercio elettronico indiretto
Siamo in questo caso, per ciò che riguarda la disciplina
iva, nell’ambito delle vendite per corrispondenza o su
catalogo (quelle che diversi anni orsono praticavano
poche aziende specializzate come ad es. postalmarket)
e da queste il commercio elettronico indiretto ne trae
la peculiare disciplina.
Il Commercio elettronico indiretto
Ciò detto, però, il commercio elettronico indiretto va
collocato tra le cessioni di beni e non tra le prestazioni
di servizi come avviene per quello diretto.
Ben si capisce perciò l’importanza di una esatta
identificazione dell’operazione, a fini del corretto
trattamento ai fini iva.
Il Commercio elettronico indiretto
Sebbene la definizione di commercio elettronico
diretto ed indiretto appaia a prima vista piuttosto
agevole, e in alcuni casi effettivamente lo è (pensiamo
alla vendita di scarpe, abiti, piuttosto che telefoni o
pc), in realtà molte volte questa distinzione non è poi
così netta fino a diventare, in alcuni casi, sottilissima.
Identificazione del Commercio elettronico
indiretto
Ad esempio se si va in un negozio ad acquistare un software ed in
cambio si riceve un codice per il download, siamo in presenza di
commercio elettronico diretto?
La risposta è negativa, diversamente se scarico direttamente il
software
Identificazione del Commercio elettronico
diretto
Se invece ricevo una consulenza via mail, è commercio elettronico
diretto?
Anche qui la risposta è negativa
Identificazione del Commercio elettronico
diretto
Se scarico un e-book, è commercio elettronico diretto?
La risposta è affermativa
Identificazione del Commercio elettronico
diretto
L’elearning, è commercio elettronico diretto?
Si se l’attività di tutoraggio (intervento umano) è ridotto al minimo,
altrimenti diventa formazione a distanza
Identificazione del Commercio elettronico
diretto
La prenotazione di un viaggio, è commercio elettronico diretto?
Si nel caso di prenotazioni automatiche. Altrimenti no
Identificazione del Commercio elettronico
diretto
Molto spesso, dunque, come appena visto, può diventare
alquanto difficile capire se l’operazione è qualificabile come
commercio elettronico diretto piuttosto che indiretto.
Per fortuna ci viene in soccorso il Regolamento Ue 282/2011 che
definisce i criteri qualificanti del commercio elettronico diretto.
Inoltre fornisce una lunga elencazione che, seppur in forma non
esaustiva, tenta di distinguere ciò che è commercio elettronico
diretto da ciò che non lo è.
Identificazione del Commercio elettronico
diretto
Si tratta di una lunga elencazione, quasi puntuale, che dimostra le
difficoltà incontrate dallo stesso legislatore europeo nel tracciare un
limite tra ciò che è e ciò che non è commercio elettronico diretto.
Tuttavia l’identificazione della singola operazione come commercio
elettronico diretto o indiretto è fondamentale per via delle
importanti conseguenze soprattutto di ordine fiscale che ne
derivano.
Identificazione del Commercio elettronico
diretto
L'art. 7 del Regolamento UE n. 282/2011 ha
fornito una dettagliata definizione dei
"servizi prestati tramite mezzi elettronici"
(c.d. e‐commerce). Si tratta di quelli forniti
attraverso Internet o una rete elettronica e
la cui natura rende la prestazione
essenzialmente automatizzata, quindi con
un intervento umano minimo, e impossibile
da garantire in assenza della tecnologia
dell'informazione.
Definizione di
Commercio elettronico diretto
Nella fornitura di siti web e
web-hosting, gestione a
distanza di programmi e
attrezzature rientrano i
seguenti servizi:
•hosting di siti web e di pagine web;
•manutenzione automatica di programmi,
remota e on line;
•amministrazione remota di sistemi;
•conservazione (warehousing) dei dati on
line, quando dati specifici sono conservati
e recuperati elettronicamente;
•fornitura on line di spazio sul disco in
funzione delle richieste;
Identificazione del C. E. diretto
dettaglio art. 7 Reg. Ue 282/2011
Nella fornitura di
software e relativo
aggiornamento rientrano
i seguenti servizi:
•accesso o scaricamento di software, tra cui programmi
di aggiudicazione/contabilita`, software antivirus e loro
aggiornamenti;
•bannerblocker, ossia software per bloccare la
comparsa di banner pubblicitari;
•driver di scaricamento, come il software di interfaccia
tra computer e periferiche quali le stampanti;
•installazione automatica on line di filtri per i siti web;
•installazione automatica on line di sbarramenti
(firewalls);
Identificazione del C. E. diretto
dettaglio art. 7 Reg. Ue 282/2011
Nella fornitura di immagini,
testi e informazioni e
messa a disposizione di
basi di dati rientrano i
seguenti servizi:
•accesso o scaricamento di temi dell’interfaccia
grafica;
•accesso o scaricamento di fotografie e immagini
o salvaschermi;
•contenuto digitalizzato di libri e altre
pubblicazioni elettroniche;
•abbonamento a giornali o riviste on line (il sole
24 ore on line è prestazione di servizi, ciò ha
conseguenze sul piano del momento impositivo,
dell’aliquota applicabile);
•siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti
web… segue
Identificazione del C. E. diretto
dettaglio art. 7 Reg. Ue 282/2011
Nella fornitura di immagini,
testi e informazioni e messa
a disposizione di basi di dati
rientrano i seguenti servizi:
•notizie, informazioni sul traffico e previsioni
meteorologiche on line;
•informazioni on line generate automaticamente
da software sulla base di immissioni di dati
specifici da parte del cliente, come dati di tipo
giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati
azionari ad aggiornamento continuo;
•fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner
pubblicitari su una pagina o un sito web;
•utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su
Internet;
Identificazione del C. E. diretto
dettaglio art. 7 Reg. Ue 282/2011
Nella fornitura di musica, film, giochi,
compresi i giochi di sorte o d’azzardo,
programmi o manifestazioni politici,
culturali, artistici, sportivi, scientifici o
di intrattenimento rientrano i seguenti
servizi:
•accesso o scaricamento di musica su computer
e su telefoni cellulari;
•accesso o scaricamento di sigle o brani
musicali, suonerie o altri suoni;
•accesso o scaricamento di film;
•scaricamento di giochi su computer e su
telefoni cellulari;
•accesso a giochi on line automatici dipendenti
da Internet o reti elettroniche analoghe, nei
quali i giocatori sono geograficamente lontani
gli uni dagli altri;
Identificazione del C. E. diretto
dettaglio art. 7 Reg. Ue 282/2011
Nella fornitura di
prestazioni di
insegnamento a distanza
rientrano i seguenti servizi:
•tutte le forme di insegnamento a distanza
automatizzato che funziona attraverso Internet o
reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede
un intervento umano limitato o nullo, incluse le
classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o
una rete elettronica analoga vengono utilizzati
semplicemente come uno strumento di
comunicazione tra il docente e lo studente;
•libri di esercizi completati dagli studenti on line e
corretti e valutati automaticamente, senza
intervento umano.
Identificazione del C. E. diretto
dettaglio art. 7 Reg. Ue 282/2011
Il Reg. UE n. 282/2011:
da un lato, definisce l’ambito applicativo dei ‘‘servizi
prestati per via elettronica’’;
dall’altro, fornisce, sempre in via esemplificativa, una
duplice elencazione di servizi a seconda che rientrano o
meno nel suddetto ambito applicativo.
Identificazione del Commercio
elettronico diretto Reg. Ue 282/2011
L’art. 7 del Regolamento (par. 1), prevede, come detto,
che i «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui
alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti
attraverso Internet o una rete elettronica e la cui
natura rende la prestazione essenzialmente
automatizzata, corredata di un intervento umano
minimo e impossibile da garantire in assenza della
tecnologia dell’informazione’’.
Identificazione del Commercio elettronico
diretto Reg. Ue 282/2011
Di seguito, (par. 2), dispone che in tale tipologia di servizi
rientrano:
a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi
software, loro modifiche e aggiornamenti;
b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di
un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un
sito o una pagina web;
Identificazione del Commercio
elettronico diretto Reg. Ue 282/2011
c) i servizi automaticamente generati da un computer
attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati
specifici immessi dal destinatario;
d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in
vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi
come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno
offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui
le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta
elettronica generata automaticamente da un computer;
Identificazione del Commercio
elettronico diretto Reg. Ue 282/2011
e) le offerte forfetarie di servizi Internet (Internet service
packages, ISP) nelle quali la componente delle
telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e
subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso
a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con
contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle
informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco,
hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.);
f) i servizi elencati nell’allegato I, precedentemente
descritto.
Identificazione del Commercio elettronico
diretto Reg. Ue 282/2011
Mentre non vi rientrano (par. 3):
• i servizi di radiodiffusione e di televisione (consistenti nella
fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi);
• i servizi di telecomunicazione (aventi per oggetto la
trasmissione, l’emissione e la ricezione di segnali, scritti,
immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo,
per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi
elettromagnetici, ivi comprese la cessione e la concessione
ad esse connesse, di un diritto di utilizzazione di mezzi per
tale trasmissione, emissione o ricezione, compresa la
messa a disposizione dell’accesso a reti d’informazione
globali)…
Identificazione del Commercio elettronico
diretto Reg. Ue 282/2011
• … ancora non vi rientrano (par. 3):
• i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione
avvengano elettronicamente;
• i Cd-rom, i dischetti e supporti fisici analoghi;
• il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o
riviste;
• i Cd e le audiocassette;
• le video cassette e i Dvd;
Identificazione del Commercio elettronico
diretto Reg. Ue 282/2011
• i giochi su Cd-rom;
• i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti
finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la
posta elettronica;
• i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso
e` fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete
elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;
• i servizi di riparazione materiale off line delle
apparecchiature informatiche;
Identificazione del Commercio elettronico
diretto Reg. Ue 282/2011
… infine non vi rientrano (par. 3):
• i servizi di conservazione dei dati off line;
• i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in
televisione;
• i servizi di helpdesk telefonico;
• i servizi di insegnamento che comprendono
esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli
inviati per posta;
Identificazione del Commercio elettronico
diretto Reg. Ue 282/2011
• i servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal
diretto intervento dell’uomo, indipendentemente dalle
modalita` di offerta;
• i servizi telefonici con una componente video, altrimenti
noti come servizi di videofonia;
• l’accesso a Internet e al World Wide Web;
• i servizi telefonici forniti attraverso Internet.
Identificazione del Commercio elettronico
diretto Reg. Ue 282/2011
Il Reg. UE n. 1042/2013 introduce delle modifiche, dal 1º
gennaio 2015, che definiscono ulteriormente l’ambito
applicativo dei servizi in esame, stabilendo che tra i servizi
che non si considerano prestati tramite mezzi elettronici, di
cui al par. 3 dell’art. 7 del Reg. UE n. 282/2011, rientrano
anche:
• a) la prenotazione in linea di biglietti di ingresso a
manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche,
educative, ricreative o a manifestazioni affini;
• b) la prenotazione in linea di soggiorni alberghieri,
autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri
o servizi affini.
Identificazione del Commercio elettronico
diretto Reg. Ue 1042/2013
Sempre in merito ai servizi che non si considerano
prestati tramite mezzi elettronici, quelli di
radiodiffusione e di televisione, di cui alla lett. a), sono
ora definiti come servizi di teleradiodiffusione, mentre
sono soppressi i seguenti servizi, ossia:
• i servizi telefonici con una componente video,
altrimenti noti come servizi di videofonia;
• l’accesso a Internet e al World Wide Web;
• i servizi telefonici forniti attraverso Internet.
Identificazione del Commercio elettronico
diretto Reg. Ue 1042/2013
A cua di Dott. Enrco La Rosa

2 commercio elettronico profili tributari

  • 1.
    COMMERCIO ELETTRONICO Aspetti fiscalie amministrativi Dott. Enrico La Rosa Commissione Fiscalità Odcec Civitavecchia 5 Marzo 2015
  • 2.
    Per un correttoinquadramento del commercio elettronico, risulta fondamentale operare preliminarmente delle distinzioni riguardo l’ambito soggettivo e oggettivo delle singole transazioni. Tipologie di Commercio elettronico
  • 3.
    Da un puntodi vista soggettivo vale innanzitutto la classica distinzione tra: • B2B quando i soggetti coinvolti sono entrambi soggetti passivi ai fini iva che svolgono questa attività nell’esercizio d’impresa; • B2C quando destinatario della transazione è il consumatore finale; • C2C quando i soggetti coinvolti sono entrambi soggetti privati (aste online, ciò che avviene su ebay per esempio); • B2A quando destinatario della transazione è la pubblica amministrazione. Tipologie di Commercio elettronico
  • 4.
    Classificazione commercio elettronico sulla base dei soggettiche partecipano al processo di vendita business to consumer (B2C): l'insieme delle transazioni commerciali di beni e servizi tra imprese e consumatori finali ‐ rappresenta la forma di commercio elettronico in maggiore espansione business to business (B2B): l'insieme delle transazioni effettuate tra un'impresa (soggetto passivo IVA) ed altre imprese (soggetti passivi IVA) business to administration (B2A): l'insieme delle transazioni effettuate tra un soggetto passivo IVA e le Pubbliche Amministrazioni – mercato ancora in fase embrionale consumer to consumer (Ct2C): mercato di beni/servizi dei consumatori, fra consumatori ‐ rappresenta una forma di commercio che coinvolge solo i consumatori (ebay per intenderci) Tipologie di Commercio elettronico Intra business (IB): commercio nella stessa azienda o tra aziende dello stesso gruppo - marginale
  • 5.
    SUBITO DOPO VA DEFINITALA NAZIONALITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI SOGGETTI PASSIVI NAZIONALI SOGGETTI PASSIVI COMUNITARI SOGGETTI PASSIVI EXTRA COMUNITARI SOGGETTI PRIVATI NAZIONALI SOGGETTI PRIVATI COMUNITARI SOGGETTI PRIVATI EXTRA COMUNITARI Tipologie di Commercio elettronico
  • 6.
    Un’altra fondamentale distinzione,attiene all’ambito oggettivo del commercio elettronico inteso in senso lato. Ci si riferisce, più precisamente, alla «materialità» o «immaterialità» dell’oggetto della transazione. Avremo dunque: • Commercio elettronico indiretto quando la transazione riguarda essenzialmente beni materiali o comunque servizi forniti per via non elettronica; • Commercio elettronico diretto nel caso di beni immateriali, o servizi forniti esclusivamente mediante l’ausilio di mezzi elettronici (anche la consegna del bene avviene online). Tipologie di Commercio elettronico
  • 7.
    Nel commercio elettronico«diretto », infatti, il processo di acquisto inizia e si conclude online. Una volta effettuati l'ordine del bene immateriale ed il relativo pagamento del corrispettivo tramite mezzi telematici (carte di credito, borsellini elettronici, paypal etc.), verrà messo a disposizione il bene acquistato, per via elettronica, attraverso il cosiddetto download. Il Commercio elettronico diretto
  • 8.
    Nella definizione dicommercio elettronico diretto, dunque, rientrano tutte le operazioni che si svolgono interamente in modalità telematica (dalla cessione alla consegna del prodotto) attraverso la fornitura di prodotti virtuali che non si materializzano mai in qualcosa di tangibile. I servizi e i beni (software, siti web, immagini, testi, basi di dati, mp3, film, ecc.) vengono, infatti, dematerializzati alla partenza dal prestatore e materializzati all’arrivo dal destinatario (tramite download). Il Commercio elettronico diretto
  • 9.
    Per commercio elettronico diretto,dunque, si intendono le compravendite di beni immateriali o meglio “digitali” forniti attraverso lo scarico telematico del prodotto La transazione commerciale si perfezione online, quindi, la consegna del bene immateriale da una parte ed il pagamento del corrispettivo dall'altra vengono effettuate utilizzando canali telematici Tali operazioni ai fini fiscali sono considerate prestazioni di servizi (si veda Direttiva 2006/112/CE e RM n. 274/E del 3 luglio 2008) Il Commercio elettronico diretto
  • 10.
    Il Commercio elettronicodiretto PER ESPRESSA PREVISIONE NORMATIVA SIAMO NELL’AMBITO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI (Direttiva 2006/112/CE e RM n. 274/E del 3 luglio 2008)
  • 11.
    Come stabilito dalladirettiva 7 maggio 2002, n. 2002/38/CE, la tassazione delle operazioni on‐line, espressamente individuate dall'allegato I del documento comunitario, deve avvenire tenendo presente che tali operazioni, siano esse prestazioni di servizi in senso stretto, ovvero fornitura di beni virtuali, rappresentano sempre, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi. Il Commercio elettronico diretto
  • 12.
    Anche nel commercio elettronico«indiretto», il processo di acquisto ha inizio con l'ordine, effettuato online, del bene materiale da parte del cliente Il Commercio elettronico indiretto
  • 13.
    Tuttavia, solo inuna seconda fase il rivenditore provvederà a spedire al cliente la merce per mezzo di canali distributivi tradizionali (es. posta, corriere espresso, ecc.). Nell’ambito del commercio elettronico indiretto, dunque, siamo sicuramente in presenza di una cessione di beni, in quanto, seppur l’ordine ed il pagamento avvengono on-line, la consegna del bene avviene fisicamente. Il Commercio elettronico indiretto
  • 14.
    Il canale telematico,più precisamente il sito internet, è in questo caso utilizzato ai soli fini di esposizione dei propri beni in una sorta di vetrina virtuale attraverso la quale il cliente da ogni parte del mondo può informarsi riguardo il prodotto per eventualmente ordinarlo per l’acquisto. Il Commercio elettronico indiretto
  • 15.
    Siamo in questocaso, per ciò che riguarda la disciplina iva, nell’ambito delle vendite per corrispondenza o su catalogo (quelle che diversi anni orsono praticavano poche aziende specializzate come ad es. postalmarket) e da queste il commercio elettronico indiretto ne trae la peculiare disciplina. Il Commercio elettronico indiretto
  • 16.
    Ciò detto, però,il commercio elettronico indiretto va collocato tra le cessioni di beni e non tra le prestazioni di servizi come avviene per quello diretto. Ben si capisce perciò l’importanza di una esatta identificazione dell’operazione, a fini del corretto trattamento ai fini iva. Il Commercio elettronico indiretto
  • 17.
    Sebbene la definizionedi commercio elettronico diretto ed indiretto appaia a prima vista piuttosto agevole, e in alcuni casi effettivamente lo è (pensiamo alla vendita di scarpe, abiti, piuttosto che telefoni o pc), in realtà molte volte questa distinzione non è poi così netta fino a diventare, in alcuni casi, sottilissima. Identificazione del Commercio elettronico indiretto
  • 18.
    Ad esempio sesi va in un negozio ad acquistare un software ed in cambio si riceve un codice per il download, siamo in presenza di commercio elettronico diretto? La risposta è negativa, diversamente se scarico direttamente il software Identificazione del Commercio elettronico diretto
  • 19.
    Se invece ricevouna consulenza via mail, è commercio elettronico diretto? Anche qui la risposta è negativa Identificazione del Commercio elettronico diretto
  • 20.
    Se scarico une-book, è commercio elettronico diretto? La risposta è affermativa Identificazione del Commercio elettronico diretto
  • 21.
    L’elearning, è commercioelettronico diretto? Si se l’attività di tutoraggio (intervento umano) è ridotto al minimo, altrimenti diventa formazione a distanza Identificazione del Commercio elettronico diretto
  • 22.
    La prenotazione diun viaggio, è commercio elettronico diretto? Si nel caso di prenotazioni automatiche. Altrimenti no Identificazione del Commercio elettronico diretto
  • 23.
    Molto spesso, dunque,come appena visto, può diventare alquanto difficile capire se l’operazione è qualificabile come commercio elettronico diretto piuttosto che indiretto. Per fortuna ci viene in soccorso il Regolamento Ue 282/2011 che definisce i criteri qualificanti del commercio elettronico diretto. Inoltre fornisce una lunga elencazione che, seppur in forma non esaustiva, tenta di distinguere ciò che è commercio elettronico diretto da ciò che non lo è. Identificazione del Commercio elettronico diretto
  • 24.
    Si tratta diuna lunga elencazione, quasi puntuale, che dimostra le difficoltà incontrate dallo stesso legislatore europeo nel tracciare un limite tra ciò che è e ciò che non è commercio elettronico diretto. Tuttavia l’identificazione della singola operazione come commercio elettronico diretto o indiretto è fondamentale per via delle importanti conseguenze soprattutto di ordine fiscale che ne derivano. Identificazione del Commercio elettronico diretto
  • 25.
    L'art. 7 delRegolamento UE n. 282/2011 ha fornito una dettagliata definizione dei "servizi prestati tramite mezzi elettronici" (c.d. e‐commerce). Si tratta di quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, quindi con un intervento umano minimo, e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione. Definizione di Commercio elettronico diretto
  • 26.
    Nella fornitura disiti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature rientrano i seguenti servizi: •hosting di siti web e di pagine web; •manutenzione automatica di programmi, remota e on line; •amministrazione remota di sistemi; •conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente; •fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste; Identificazione del C. E. diretto dettaglio art. 7 Reg. Ue 282/2011
  • 27.
    Nella fornitura di softwaree relativo aggiornamento rientrano i seguenti servizi: •accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilita`, software antivirus e loro aggiornamenti; •bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari; •driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti; •installazione automatica on line di filtri per i siti web; •installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls); Identificazione del C. E. diretto dettaglio art. 7 Reg. Ue 282/2011
  • 28.
    Nella fornitura diimmagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati rientrano i seguenti servizi: •accesso o scaricamento di temi dell’interfaccia grafica; •accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi; •contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche; •abbonamento a giornali o riviste on line (il sole 24 ore on line è prestazione di servizi, ciò ha conseguenze sul piano del momento impositivo, dell’aliquota applicabile); •siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web… segue Identificazione del C. E. diretto dettaglio art. 7 Reg. Ue 282/2011
  • 29.
    Nella fornitura diimmagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati rientrano i seguenti servizi: •notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line; •informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo; •fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web; •utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet; Identificazione del C. E. diretto dettaglio art. 7 Reg. Ue 282/2011
  • 30.
    Nella fornitura dimusica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento rientrano i seguenti servizi: •accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari; •accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni; •accesso o scaricamento di film; •scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari; •accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono geograficamente lontani gli uni dagli altri; Identificazione del C. E. diretto dettaglio art. 7 Reg. Ue 282/2011
  • 31.
    Nella fornitura di prestazionidi insegnamento a distanza rientrano i seguenti servizi: •tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente; •libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano. Identificazione del C. E. diretto dettaglio art. 7 Reg. Ue 282/2011
  • 32.
    Il Reg. UEn. 282/2011: da un lato, definisce l’ambito applicativo dei ‘‘servizi prestati per via elettronica’’; dall’altro, fornisce, sempre in via esemplificativa, una duplice elencazione di servizi a seconda che rientrano o meno nel suddetto ambito applicativo. Identificazione del Commercio elettronico diretto Reg. Ue 282/2011
  • 33.
    L’art. 7 delRegolamento (par. 1), prevede, come detto, che i «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione’’. Identificazione del Commercio elettronico diretto Reg. Ue 282/2011
  • 34.
    Di seguito, (par.2), dispone che in tale tipologia di servizi rientrano: a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti; b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web; Identificazione del Commercio elettronico diretto Reg. Ue 282/2011
  • 35.
    c) i serviziautomaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario; d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer; Identificazione del Commercio elettronico diretto Reg. Ue 282/2011
  • 36.
    e) le offerteforfetarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.); f) i servizi elencati nell’allegato I, precedentemente descritto. Identificazione del Commercio elettronico diretto Reg. Ue 282/2011
  • 37.
    Mentre non virientrano (par. 3): • i servizi di radiodiffusione e di televisione (consistenti nella fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi); • i servizi di telecomunicazione (aventi per oggetto la trasmissione, l’emissione e la ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo, per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e la concessione ad esse connesse, di un diritto di utilizzazione di mezzi per tale trasmissione, emissione o ricezione, compresa la messa a disposizione dell’accesso a reti d’informazione globali)… Identificazione del Commercio elettronico diretto Reg. Ue 282/2011
  • 38.
    • … ancoranon vi rientrano (par. 3): • i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente; • i Cd-rom, i dischetti e supporti fisici analoghi; • il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste; • i Cd e le audiocassette; • le video cassette e i Dvd; Identificazione del Commercio elettronico diretto Reg. Ue 282/2011
  • 39.
    • i giochisu Cd-rom; • i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica; • i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso e` fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto; • i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche; Identificazione del Commercio elettronico diretto Reg. Ue 282/2011
  • 40.
    … infine nonvi rientrano (par. 3): • i servizi di conservazione dei dati off line; • i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione; • i servizi di helpdesk telefonico; • i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta; Identificazione del Commercio elettronico diretto Reg. Ue 282/2011
  • 41.
    • i servizitradizionali di vendita all’asta che dipendono dal diretto intervento dell’uomo, indipendentemente dalle modalita` di offerta; • i servizi telefonici con una componente video, altrimenti noti come servizi di videofonia; • l’accesso a Internet e al World Wide Web; • i servizi telefonici forniti attraverso Internet. Identificazione del Commercio elettronico diretto Reg. Ue 282/2011
  • 42.
    Il Reg. UEn. 1042/2013 introduce delle modifiche, dal 1º gennaio 2015, che definiscono ulteriormente l’ambito applicativo dei servizi in esame, stabilendo che tra i servizi che non si considerano prestati tramite mezzi elettronici, di cui al par. 3 dell’art. 7 del Reg. UE n. 282/2011, rientrano anche: • a) la prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini; • b) la prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini. Identificazione del Commercio elettronico diretto Reg. Ue 1042/2013
  • 43.
    Sempre in meritoai servizi che non si considerano prestati tramite mezzi elettronici, quelli di radiodiffusione e di televisione, di cui alla lett. a), sono ora definiti come servizi di teleradiodiffusione, mentre sono soppressi i seguenti servizi, ossia: • i servizi telefonici con una componente video, altrimenti noti come servizi di videofonia; • l’accesso a Internet e al World Wide Web; • i servizi telefonici forniti attraverso Internet. Identificazione del Commercio elettronico diretto Reg. Ue 1042/2013 A cua di Dott. Enrco La Rosa