E commerce e disciplina fiscale - Nicoletta Censi - Seac ConfcommercioMageSpecialist
Abilitarsi alla vendita online prevede anche una serie di adempimenti amministrativi e fiscali per una corretta gestione di IVA, registri, fatturazione e conformità.
Sellalab digitaldrinks Torino - Il web e la legge - Avv. Daniele LussanaDaniele Lussana
Sellalab #digitaldrinks Torino
Il Web e La Legge
speech dell'Avv. Daniele Lussana che tratta argomenti quali e-commerce, digital e-mail marketing, tutela del consumatore e diritto di recesso.
La guida vuole dare all'impresa che si affaccia al mondo del commercio elettronico un quadro chiaro degli obblighi giuridici, indicando i principali adempimenti relativi all'avvio e alla gestione di un sito di e-commerce.
E commerce e disciplina fiscale - Nicoletta Censi - Seac ConfcommercioMageSpecialist
Abilitarsi alla vendita online prevede anche una serie di adempimenti amministrativi e fiscali per una corretta gestione di IVA, registri, fatturazione e conformità.
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Gruppo Filippi Fatturazione Elettronica 17 Maggio 2018gruppofilippi
INTERVENTO Zucchetti organizzato da:
Gruppo Filippi Partner Zucchetti a Vicenza
FATTURAZIONE ELETTRONICA
NORMATIVA, SOUZIONI, VANTAGGI
Tutto quello che devi sapere per essere al passo con l'industria 4.0
Scopri tutte le informazioni utili per gestire in modo semplice il processo di fatturazione elettronica e digitalizzare con successo il tuo business.
Ideale per approfondire argomenti come:
✅ Come cambia la normativa?
✅ Quali sono i vantaggi per la mia azienda?
✅ Che strumenti hai a disposizione?
TEMI TRATTATI:
✅ Lo scenario e la Normativa
✅ Fatturazione elettronica
✅ SdI: il Flusso di ricezione e trasmissione delle fatture
✅ Fatturazione Elettronica: Da obbligo a opportunità
✅ Le soluzioni per gestire con pochi click tutto il processo
Gruppo Filippi Fatturazione Elettronica 20 Settembre 2018gruppofilippi
INTERVENTO Zucchetti organizzato da:
Gruppo Filippi Partner Zucchetti a Vicenza
Mantova Computers
FATTURAZIONE ELETTRONICA
NORMATIVA, SOUZIONI, VANTAGGI
Tutto quello che devi sapere per essere al passo con l'industria 4.0
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TEMI TRATTATI:
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✅ Fatturazione elettronica
✅ SdI: il Flusso di ricezione e trasmissione delle fatture
✅ Fatturazione Elettronica: Da obbligo a opportunità
✅ Le soluzioni per gestire con pochi click tutto il processo
Tutto ciò che devi sapere per generare, inviare e conservare una fattura elettronica nei rapporti B2B o B2C descritto in modo semplice con raccolta di casi pratici emersi in fase di prima applicazione.
Fatturazione elettronica B2B: verso l'ottimizzazione del processo contabileIndicom Group
La fatturazione elettroniche B2B potrebbe diventare obbligatoria per tutti già dal 1 gennaio 2019. Una deadline non molto lontana, che impone a imprese e professionisti - per non farsi trovare impreparati - di iniziare a comprendere già da ora come funziona il processo e quali step dovrà affrontare la propria organizzazione per adeguarsi alla fatturazione elettronica tra privati. Proprio di questo tema abbiamo parlato durante questo webinar: dalla normativa attuale ai possibili modelli operativi, fino ai vantaggi organizzativi ottenibili dalle imprese con l'attivazione del processo di fatturazione elettronica.
Webinar - D.lgs 127/2015 e opzione per il regime premiale: perché scegliere l...Indicom Group
Durante il Webinar la nostra Digital Expert Giancarla Porro vi guiderà attraverso il contesto normativo di riferimento e le diverse operatività possibili a disposizione delle imprese, per arrivare a definire perché conviene esercitare l’opzione per il regime premiale (D.lgs 127/2015), ma soprattutto perché conviene farlo adottando un processo di fatturazione elettronica.
In questo Webinar Nicola Savino, esperto nazionale sulla Digitalizzazione e Dematerializzazione a norma di legge, ci parla delle novità normative e tecniche nonchè dei trend tecnologici sulla digitalizzazione documentale e sulla Conservazione Digitale oltre che Sostitutiva. Nel webinar si fanno riferimento anche ai processi di sanità digitale e di cartella clinica elettronica.
Il trattamento fiscale dei compensi agli sportivi dilettanti, con una rassegna di alcuni rilievi emersi nel corso delle attività di controllo svolte dall'Agenzia delle Entrate
Istanze informatiche alla PA: PEC e procedure on linePasquale Lopriore
Istanze informatiche alla PA: PEC e procedure on line. Novità Decreto crescita 2.0 introduzione del domicilio digitale del cittadino, dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.
CNS e SPID: come configurare il proprio browser per l'accesso ai gestionali della pubblica amministrazione
Fattura Elettronica: il servizio offerto dalle Camere di Commercio. Semplice, gratuito e a norma di legge
Il Sistema di Interscambio: cos'è e come funziona
La Conservazione Sostitutiva: il servizio gratuito offerto dall'Agenzia delle Entrate
Cambiare fornitore: i passaggi da affrontare per la migrazione delle fatture
impresa.italia.it: il cassetto digitale dell'imprenditore
I rimborsi IVA: presupposti giuridici, erogazione dei rimborsi, la presentazione della domanda di rimboso e le garanzie. Relatore: Silvana Guida (Direzione provinciale di Bologna). Slide aggiornate al 15 febbraio 2015
La stabile organizzazione (permanent establishment)
La stabile organizzazione (spesso individuata nella classica “branch” estera) collega a uno Stato il reddito che deriva da un’attività economica svolta sul suo territorio da parte di un’impresa non residente. Tale reddito d’impresa è sottoposto a tassazione anche nello Stato della fonte (Stato di provenienza del reddito), salvo eventuale credito per le imposte già assolte.
Nell’ordinamento tributario italiano, la stabile organizzazione è definita dall’articolo 162 del Tuir che, nonostante alcune lievi differenze, possiamo dire riprende la struttura e il contenuto dell’articolo 5 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, il quale utilizza il termine: permanent establishment (PE).
Gruppo Filippi Fatturazione Elettronica 17 Maggio 2018gruppofilippi
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FATTURAZIONE ELETTRONICA
NORMATIVA, SOUZIONI, VANTAGGI
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La stabile organizzazione (permanent establishment)
La stabile organizzazione (spesso individuata nella classica “branch” estera) collega a uno Stato il reddito che deriva da un’attività economica svolta sul suo territorio da parte di un’impresa non residente. Tale reddito d’impresa è sottoposto a tassazione anche nello Stato della fonte (Stato di provenienza del reddito), salvo eventuale credito per le imposte già assolte.
Nell’ordinamento tributario italiano, la stabile organizzazione è definita dall’articolo 162 del Tuir che, nonostante alcune lievi differenze, possiamo dire riprende la struttura e il contenuto dell’articolo 5 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, il quale utilizza il termine: permanent establishment (PE).
E-commerce: perché sì, perché no - Competenze per un e-commerce di successoMageSpecialist
Perché e con quale approccio investire nell'e-commerce costruendo un team di persone che portino nel progetto il giusto mix di competenze necessarie al buon esito dell'impresa.
Anche se le complessità che fanno parte del gioco sono molte, gli strumenti e i professionisti che possono sfruttarle con competenza e vantaggio reciproco oggi ci sono e nella stragrande maggioranza dei casi le opportunità sono più dei rischi.
OUTSOURCING LOGISTICO PENSATO PER LE PMI CHE IMPORTANO E DISTRIBUISCONO IN ITALIA E IN EUROPA. SEMPLIFICA IL FLUSSO DELLE MERCI CON UN RISPARMIO FINANZIARIO DI OLTRE IL 30% DEL VALORE DI ACQUISTO DELLA MERCE
La merce ricevuta dal porto/aeroporto viene introdotta direttamente nel deposito doganale, ovvero un deposito autorizzato a custodire merci provenienti da Paesi ExtraUE in sospensione di dazi e IVA. All’interno del deposito le merci sono sottoposte ad alcune lavorazioni (“manipolazioni usuali”) quali picking, assemblaggio, confezionamento, groupage, degroupage. La merce viene estratta (anche in modo frazionato) in base alle necessità del cliente, indipendentemente dal momento e dalle condizioni di introduzione nel deposito. Il cliente comunica la merce che desidera estrarre e MGB provvede alle operazioni doganali e alla distribuzione sul territorio. In caso di vendita in Paesi ExtraUe la merce è spedita senza nessuna operazione doganale (import export) e senza pagamenti di dazi e IVA.
VANTAGGI
---------------------------------------------------------
UNICO INTERLOCUTORE
Si eliminano le “rotture di trasporto” nella catena logistica. MGB è l’unico soggetto che riceve, movimenta e distribuisce la merce, svolgendo le operazioni doganali. Minimizza il rischio di furti, ritardi, incomprensioni e non richiede il coordinamento di più fornitori.
VANTAGGI FINANZIARI
Si riduce il fabbisogno di capitale (fino a oltre il 30% del valore di acquisto) perché si pagano i diritti doganali solo quando necessario.
FLESSIBILITA’ E RISERVATEZZA COMMERCIALE
Sfruttando la possibilità di vendere i prodotti all’interno del deposito, si ha la garanzia della completa riservatezza commerciale (le cessioni commerciali precedenti non sono visibili all’acquirente).
CONSIGMENT STOCK
Grazie al deposito doganale è possibile stipulare un contratto di consigment stock (conto vendita) con un fornitore estero.
In questo modo è possibile avere a disposizione la merce in Italia, anche se ancora di proprietà del fornitore estero.
A CHI E’ DESTINATO
---------------------------------------------------------
Alle Piccole Medie Imprese, commerciali e non, che acquistano da Paesi ExtraUe merci (materie prime, semilavorati, prodotti finiti) da utilizzare e/o vendere in Italia o negli altri Paesi dell’Unione Europea ma anche in Paese Extra UE.
Il Deposito IVA è un magazzino dove è possibile introdurre, custodire e sottoporre a lavorazioni beni già immessi in libera pratica (ovvero “importati”), comunitari o nazionali senza assoggettarli ad IVA.
Il deposito IVA permette di semplificare adempimenti IVA sulle seguenti operazioni:
-Importazione da Paesi Extra UE
-Acquisto intracomunitario
-Trasferimento di beni in Italia da parte di operatore comunitario
-Cessioni da parte di soggetto italiano a soggetto comunitario
-Cessioni tra operatori nazionali per beni trattati in Borsa Merci
VANTAGGI DEL DEPOSITO IVA:
----------------------------------
ESPOSIZIONE FINANZIARIA
Con il deposito IVA puoi immettere in Italia senza versare anticipatamente l’IVA in dogana.
RAPPRESENTANTE FISCALE
Non è necessario nominare il rappresentante fiscale per soggetti comunitari che hanno la necessità di fare stock e/o vendere in Italia.
RISERVATEZZA
Le cessioni commerciali precedenti non sono visibili all’acquirente
A Chi è RIVOLTO:
----------------------------------
Tutte le Aziende che vogliono ridurre la propria esposizione finanziaria, con la certezza di trovare una struttura e un know how consolidato da oltre 10 anni nella gestione di Deposito IVA.
maggiori informazioni su : http://www.magazzinibrianza.it/deposito-iva
Intervento di Fabrizio Candi (Agenzia Senza Nome srl) all'evento di ConfCommercio Umbria e Assintel Umbria, organizzato da MageSpecialist: Esperienza utente, strategia, visione, strumenti e investimenti per l'E-Commerce
L’armonizzazione fiscale dell’imposizione diretta e le direttive in materiaUniversity of Ferrara
Parte della presentazione utilizzata durante la lezione tenuta alla LUISS Business School, Master in Diritto tributario, Contabilità e Pianificazione fiscale in data 14 marzo 2017
Presentazione dell'Ing Nicola Savino, esperto nazionale di digitalizzazione a norma dei processi aziendali e CEO di Savino Solution Srl, sulla fatturazione elettronica, conservazione sostitutiva e digitale e digitalizzazione dei processi documentali presso l'ODCEC Commercialisti ed Esperti Contabili
La conservazione sostitutiva e digitale, la fatturazione elettronica visti da uno degli esperti nazionali più brillanti, L'Ing. Nicola Savino (www.nicolasavino.com§) che espone in questa presentazione i processi, la normativa e le tecnologie per la dematerializzazione dei processi aziendali.
Vuoi aprire un sito per la vendita online, ma non sai da dove iniziare? Scarica questa guida per ideare e realizzare in modo efficace il tuo sito e-commerce. Buon lavoro. Buona fortuna!
Presentazione a cura dell'ing. Paolo A. Catti, Associate Partner VPS, tenutasi in occasione dell'evento annuale del GDL Governance Digitale, di ANORC Mercato e ANORC Professioni.
28 novembre 2019, Roma - Centro Congressi della Banca d’Italia
2. Per un corretto inquadramento del
commercio elettronico, risulta
fondamentale operare preliminarmente
delle distinzioni riguardo l’ambito
soggettivo e oggettivo delle singole
transazioni.
Tipologie di Commercio
elettronico
3. Da un punto di vista soggettivo vale innanzitutto la classica
distinzione tra:
• B2B quando i soggetti coinvolti sono entrambi soggetti passivi ai fini
iva che svolgono questa attività nell’esercizio d’impresa;
• B2C quando destinatario della transazione è il consumatore finale;
• C2C quando i soggetti coinvolti sono entrambi soggetti privati (aste
online, ciò che avviene su ebay per esempio);
• B2A quando destinatario della transazione è la pubblica
amministrazione.
Tipologie di Commercio
elettronico
4. Classificazione
commercio
elettronico
sulla base dei
soggetti che
partecipano al
processo di
vendita
business to consumer (B2C): l'insieme delle transazioni
commerciali di beni e servizi tra imprese e consumatori finali ‐
rappresenta la forma di commercio elettronico in maggiore
espansione
business to business (B2B): l'insieme delle transazioni effettuate
tra un'impresa (soggetto passivo IVA) ed altre imprese (soggetti
passivi IVA)
business to administration (B2A): l'insieme delle transazioni
effettuate tra un soggetto passivo IVA e le Pubbliche
Amministrazioni – mercato ancora in fase embrionale
consumer to consumer (Ct2C): mercato di beni/servizi dei
consumatori, fra consumatori ‐ rappresenta una forma di
commercio che coinvolge solo i consumatori (ebay per intenderci)
Tipologie di Commercio
elettronico
Intra business (IB): commercio nella stessa azienda o tra aziende
dello stesso gruppo - marginale
5. SUBITO DOPO VA
DEFINITA LA
NAZIONALITÀ DEI
SOGGETTI COINVOLTI
SOGGETTI
PASSIVI
NAZIONALI
SOGGETTI
PASSIVI
COMUNITARI
SOGGETTI
PASSIVI
EXTRA
COMUNITARI
SOGGETTI
PRIVATI
NAZIONALI
SOGGETTI
PRIVATI
COMUNITARI
SOGGETTI
PRIVATI
EXTRA
COMUNITARI
Tipologie di Commercio
elettronico
6. Un’altra fondamentale distinzione, attiene all’ambito oggettivo del commercio
elettronico inteso in senso lato. Ci si riferisce, più precisamente, alla «materialità» o
«immaterialità» dell’oggetto della transazione.
Avremo dunque:
• Commercio elettronico indiretto quando la transazione riguarda
essenzialmente beni materiali o comunque servizi forniti per via non
elettronica;
• Commercio elettronico diretto nel caso di beni immateriali, o servizi forniti
esclusivamente mediante l’ausilio di mezzi elettronici (anche la consegna del
bene avviene online).
Tipologie di Commercio
elettronico
7. Nel commercio elettronico «diretto », infatti, il processo di
acquisto inizia e si conclude online. Una volta effettuati
l'ordine del bene immateriale ed il relativo pagamento del
corrispettivo tramite mezzi telematici (carte di credito,
borsellini elettronici, paypal etc.), verrà messo a
disposizione il bene acquistato, per via elettronica,
attraverso il cosiddetto download.
Il Commercio elettronico diretto
8. Nella definizione di commercio elettronico diretto, dunque,
rientrano tutte le operazioni che si svolgono interamente in
modalità telematica (dalla cessione alla consegna del prodotto)
attraverso la fornitura di prodotti virtuali che non si
materializzano mai in qualcosa di tangibile. I servizi e i beni
(software, siti web, immagini, testi, basi di dati, mp3, film, ecc.)
vengono, infatti, dematerializzati alla partenza dal prestatore e
materializzati all’arrivo dal destinatario (tramite download).
Il Commercio elettronico diretto
9. Per commercio elettronico
diretto, dunque, si
intendono le compravendite
di beni immateriali o meglio
“digitali” forniti attraverso lo
scarico telematico del
prodotto
La transazione commerciale
si perfezione online, quindi,
la consegna del bene
immateriale da una parte ed
il pagamento del
corrispettivo dall'altra
vengono effettuate
utilizzando canali telematici
Tali operazioni ai fini fiscali
sono considerate prestazioni
di servizi (si veda Direttiva
2006/112/CE e RM n. 274/E del
3 luglio 2008)
Il Commercio elettronico diretto
10. Il Commercio elettronico diretto
PER ESPRESSA PREVISIONE
NORMATIVA SIAMO NELL’AMBITO
DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
(Direttiva 2006/112/CE e RM n.
274/E del 3 luglio 2008)
11. Come stabilito dalla direttiva 7 maggio 2002, n. 2002/38/CE, la
tassazione delle operazioni on‐line, espressamente
individuate dall'allegato I del documento comunitario, deve
avvenire tenendo presente che tali operazioni, siano esse
prestazioni di servizi in senso stretto, ovvero fornitura di
beni virtuali, rappresentano sempre, ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto, delle prestazioni di servizi.
Il Commercio elettronico diretto
12. Anche nel commercio
elettronico «indiretto», il
processo di acquisto ha
inizio con l'ordine,
effettuato online, del bene
materiale da parte del
cliente
Il Commercio elettronico indiretto
13. Tuttavia, solo in una seconda
fase il rivenditore provvederà a
spedire al cliente la merce per
mezzo di canali distributivi
tradizionali (es. posta, corriere
espresso, ecc.).
Nell’ambito del commercio
elettronico indiretto, dunque,
siamo sicuramente in presenza
di una cessione di beni, in
quanto, seppur l’ordine ed il
pagamento avvengono on-line,
la consegna del bene avviene
fisicamente.
Il Commercio elettronico indiretto
14. Il canale telematico, più precisamente il sito internet, è
in questo caso utilizzato ai soli fini di esposizione dei
propri beni in una sorta di vetrina virtuale attraverso la
quale il cliente da ogni parte del mondo può informarsi
riguardo il prodotto per eventualmente ordinarlo per
l’acquisto.
Il Commercio elettronico indiretto
15. Siamo in questo caso, per ciò che riguarda la disciplina
iva, nell’ambito delle vendite per corrispondenza o su
catalogo (quelle che diversi anni orsono praticavano
poche aziende specializzate come ad es. postalmarket)
e da queste il commercio elettronico indiretto ne trae
la peculiare disciplina.
Il Commercio elettronico indiretto
16. Ciò detto, però, il commercio elettronico indiretto va
collocato tra le cessioni di beni e non tra le prestazioni
di servizi come avviene per quello diretto.
Ben si capisce perciò l’importanza di una esatta
identificazione dell’operazione, a fini del corretto
trattamento ai fini iva.
Il Commercio elettronico indiretto
17. Sebbene la definizione di commercio elettronico
diretto ed indiretto appaia a prima vista piuttosto
agevole, e in alcuni casi effettivamente lo è (pensiamo
alla vendita di scarpe, abiti, piuttosto che telefoni o
pc), in realtà molte volte questa distinzione non è poi
così netta fino a diventare, in alcuni casi, sottilissima.
Identificazione del Commercio elettronico
indiretto
18. Ad esempio se si va in un negozio ad acquistare un software ed in
cambio si riceve un codice per il download, siamo in presenza di
commercio elettronico diretto?
La risposta è negativa, diversamente se scarico direttamente il
software
Identificazione del Commercio elettronico
diretto
19. Se invece ricevo una consulenza via mail, è commercio elettronico
diretto?
Anche qui la risposta è negativa
Identificazione del Commercio elettronico
diretto
20. Se scarico un e-book, è commercio elettronico diretto?
La risposta è affermativa
Identificazione del Commercio elettronico
diretto
21. L’elearning, è commercio elettronico diretto?
Si se l’attività di tutoraggio (intervento umano) è ridotto al minimo,
altrimenti diventa formazione a distanza
Identificazione del Commercio elettronico
diretto
22. La prenotazione di un viaggio, è commercio elettronico diretto?
Si nel caso di prenotazioni automatiche. Altrimenti no
Identificazione del Commercio elettronico
diretto
23. Molto spesso, dunque, come appena visto, può diventare
alquanto difficile capire se l’operazione è qualificabile come
commercio elettronico diretto piuttosto che indiretto.
Per fortuna ci viene in soccorso il Regolamento Ue 282/2011 che
definisce i criteri qualificanti del commercio elettronico diretto.
Inoltre fornisce una lunga elencazione che, seppur in forma non
esaustiva, tenta di distinguere ciò che è commercio elettronico
diretto da ciò che non lo è.
Identificazione del Commercio elettronico
diretto
24. Si tratta di una lunga elencazione, quasi puntuale, che dimostra le
difficoltà incontrate dallo stesso legislatore europeo nel tracciare un
limite tra ciò che è e ciò che non è commercio elettronico diretto.
Tuttavia l’identificazione della singola operazione come commercio
elettronico diretto o indiretto è fondamentale per via delle
importanti conseguenze soprattutto di ordine fiscale che ne
derivano.
Identificazione del Commercio elettronico
diretto
25. L'art. 7 del Regolamento UE n. 282/2011 ha
fornito una dettagliata definizione dei
"servizi prestati tramite mezzi elettronici"
(c.d. e‐commerce). Si tratta di quelli forniti
attraverso Internet o una rete elettronica e
la cui natura rende la prestazione
essenzialmente automatizzata, quindi con
un intervento umano minimo, e impossibile
da garantire in assenza della tecnologia
dell'informazione.
Definizione di
Commercio elettronico diretto
26. Nella fornitura di siti web e
web-hosting, gestione a
distanza di programmi e
attrezzature rientrano i
seguenti servizi:
•hosting di siti web e di pagine web;
•manutenzione automatica di programmi,
remota e on line;
•amministrazione remota di sistemi;
•conservazione (warehousing) dei dati on
line, quando dati specifici sono conservati
e recuperati elettronicamente;
•fornitura on line di spazio sul disco in
funzione delle richieste;
Identificazione del C. E. diretto
dettaglio art. 7 Reg. Ue 282/2011
27. Nella fornitura di
software e relativo
aggiornamento rientrano
i seguenti servizi:
•accesso o scaricamento di software, tra cui programmi
di aggiudicazione/contabilita`, software antivirus e loro
aggiornamenti;
•bannerblocker, ossia software per bloccare la
comparsa di banner pubblicitari;
•driver di scaricamento, come il software di interfaccia
tra computer e periferiche quali le stampanti;
•installazione automatica on line di filtri per i siti web;
•installazione automatica on line di sbarramenti
(firewalls);
Identificazione del C. E. diretto
dettaglio art. 7 Reg. Ue 282/2011
28. Nella fornitura di immagini,
testi e informazioni e
messa a disposizione di
basi di dati rientrano i
seguenti servizi:
•accesso o scaricamento di temi dell’interfaccia
grafica;
•accesso o scaricamento di fotografie e immagini
o salvaschermi;
•contenuto digitalizzato di libri e altre
pubblicazioni elettroniche;
•abbonamento a giornali o riviste on line (il sole
24 ore on line è prestazione di servizi, ciò ha
conseguenze sul piano del momento impositivo,
dell’aliquota applicabile);
•siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti
web… segue
Identificazione del C. E. diretto
dettaglio art. 7 Reg. Ue 282/2011
29. Nella fornitura di immagini,
testi e informazioni e messa
a disposizione di basi di dati
rientrano i seguenti servizi:
•notizie, informazioni sul traffico e previsioni
meteorologiche on line;
•informazioni on line generate automaticamente
da software sulla base di immissioni di dati
specifici da parte del cliente, come dati di tipo
giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati
azionari ad aggiornamento continuo;
•fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner
pubblicitari su una pagina o un sito web;
•utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su
Internet;
Identificazione del C. E. diretto
dettaglio art. 7 Reg. Ue 282/2011
30. Nella fornitura di musica, film, giochi,
compresi i giochi di sorte o d’azzardo,
programmi o manifestazioni politici,
culturali, artistici, sportivi, scientifici o
di intrattenimento rientrano i seguenti
servizi:
•accesso o scaricamento di musica su computer
e su telefoni cellulari;
•accesso o scaricamento di sigle o brani
musicali, suonerie o altri suoni;
•accesso o scaricamento di film;
•scaricamento di giochi su computer e su
telefoni cellulari;
•accesso a giochi on line automatici dipendenti
da Internet o reti elettroniche analoghe, nei
quali i giocatori sono geograficamente lontani
gli uni dagli altri;
Identificazione del C. E. diretto
dettaglio art. 7 Reg. Ue 282/2011
31. Nella fornitura di
prestazioni di
insegnamento a distanza
rientrano i seguenti servizi:
•tutte le forme di insegnamento a distanza
automatizzato che funziona attraverso Internet o
reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede
un intervento umano limitato o nullo, incluse le
classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o
una rete elettronica analoga vengono utilizzati
semplicemente come uno strumento di
comunicazione tra il docente e lo studente;
•libri di esercizi completati dagli studenti on line e
corretti e valutati automaticamente, senza
intervento umano.
Identificazione del C. E. diretto
dettaglio art. 7 Reg. Ue 282/2011
32. Il Reg. UE n. 282/2011:
da un lato, definisce l’ambito applicativo dei ‘‘servizi
prestati per via elettronica’’;
dall’altro, fornisce, sempre in via esemplificativa, una
duplice elencazione di servizi a seconda che rientrano o
meno nel suddetto ambito applicativo.
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33. L’art. 7 del Regolamento (par. 1), prevede, come detto,
che i «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui
alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti
attraverso Internet o una rete elettronica e la cui
natura rende la prestazione essenzialmente
automatizzata, corredata di un intervento umano
minimo e impossibile da garantire in assenza della
tecnologia dell’informazione’’.
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34. Di seguito, (par. 2), dispone che in tale tipologia di servizi
rientrano:
a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi
software, loro modifiche e aggiornamenti;
b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di
un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un
sito o una pagina web;
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35. c) i servizi automaticamente generati da un computer
attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati
specifici immessi dal destinatario;
d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in
vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi
come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno
offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui
le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta
elettronica generata automaticamente da un computer;
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36. e) le offerte forfetarie di servizi Internet (Internet service
packages, ISP) nelle quali la componente delle
telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e
subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso
a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con
contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle
informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco,
hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.);
f) i servizi elencati nell’allegato I, precedentemente
descritto.
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37. Mentre non vi rientrano (par. 3):
• i servizi di radiodiffusione e di televisione (consistenti nella
fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi);
• i servizi di telecomunicazione (aventi per oggetto la
trasmissione, l’emissione e la ricezione di segnali, scritti,
immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo,
per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi
elettromagnetici, ivi comprese la cessione e la concessione
ad esse connesse, di un diritto di utilizzazione di mezzi per
tale trasmissione, emissione o ricezione, compresa la
messa a disposizione dell’accesso a reti d’informazione
globali)…
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38. • … ancora non vi rientrano (par. 3):
• i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione
avvengano elettronicamente;
• i Cd-rom, i dischetti e supporti fisici analoghi;
• il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o
riviste;
• i Cd e le audiocassette;
• le video cassette e i Dvd;
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39. • i giochi su Cd-rom;
• i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti
finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la
posta elettronica;
• i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso
e` fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete
elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto;
• i servizi di riparazione materiale off line delle
apparecchiature informatiche;
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40. … infine non vi rientrano (par. 3):
• i servizi di conservazione dei dati off line;
• i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in
televisione;
• i servizi di helpdesk telefonico;
• i servizi di insegnamento che comprendono
esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli
inviati per posta;
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41. • i servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal
diretto intervento dell’uomo, indipendentemente dalle
modalita` di offerta;
• i servizi telefonici con una componente video, altrimenti
noti come servizi di videofonia;
• l’accesso a Internet e al World Wide Web;
• i servizi telefonici forniti attraverso Internet.
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42. Il Reg. UE n. 1042/2013 introduce delle modifiche, dal 1º
gennaio 2015, che definiscono ulteriormente l’ambito
applicativo dei servizi in esame, stabilendo che tra i servizi
che non si considerano prestati tramite mezzi elettronici, di
cui al par. 3 dell’art. 7 del Reg. UE n. 282/2011, rientrano
anche:
• a) la prenotazione in linea di biglietti di ingresso a
manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche,
educative, ricreative o a manifestazioni affini;
• b) la prenotazione in linea di soggiorni alberghieri,
autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri
o servizi affini.
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43. Sempre in merito ai servizi che non si considerano
prestati tramite mezzi elettronici, quelli di
radiodiffusione e di televisione, di cui alla lett. a), sono
ora definiti come servizi di teleradiodiffusione, mentre
sono soppressi i seguenti servizi, ossia:
• i servizi telefonici con una componente video,
altrimenti noti come servizi di videofonia;
• l’accesso a Internet e al World Wide Web;
• i servizi telefonici forniti attraverso Internet.
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diretto Reg. Ue 1042/2013
A cua di Dott. Enrco La Rosa