FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
TESI DI LAUREA IN DIRITTO PRIVATO COMPARATO
“La vendita in ambiente digitale: problemi disciplinari in
una prospettiva di diritto europeo uniforme”
Relatore Candidata
Ch.ma Prof.ssa Lucilla Gatt Valentina Fontanarosa
matr. 052/769
Anno Accademico 2013 – 2014
L’e-commerce: regole uniformi per la crescita
2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2014
Direttiva
2000/31/CE
sull’e-
commerce
COM
398/2001
sulle
prospettive
di un diritto
contrattuale
europeo
COM
68/2003
cd.
Action
Plan
COM
651/2004
revisione
dell’acquis
Incarico
per la
redazione
del DCFR
Risoluzione
del
parlamento
europeo
per la
revisione
dell’acquis
Libro
verde
sulle
opzioni
per la
revisione
dell’acquis
Prima
edizione
del
DCFR
Nomina de
l’Expert
Group on
CFR e
Libro verde
COM
348/2010
Direttiva
2011/83/UE
sui diritti dei
consumatori
e COM
635/2011
(CESL)
COM
942/2011 sul
rafforzamento
del mercato
unico
europeo
La CESL è
stata
votata dal
Parlamento
europeo
Valentina Fontanarosa – La vendita in ambiente digitale: problemi disciplinari in una prospettiva di diritto europeo uniforme
Gli obblighi informativi
Valentina Fontanarosa – La vendita in ambiente digitale: problemi disciplinari in una prospettiva di diritto europeo uniforme
Gli obblighi informativi hanno lo scopo di proteggere efficacemente i consumatori ma ciò avviene realmente? No
1) L’introduzione di ulteriori obblighi si traduce in un costo per i venditori
2) La maggioranza dei consumatori non legge le informazioni fornitegli perché sovrabbondanti, non chiare ed
eccessivamente tecniche
La soluzione potrebbe essere la tesi della gerarchia
D.Lgs 70/2003
Il Codice del consumo come modificato dalla
direttiva 2011/83/UE
CESL
 Art. 12: le informazioni devono
essere fornite “in modo chiaro,
comprensibile ed
inequivocabile, prima dell'inoltro
dell'ordine” e in modo che gli sia
consentita la memorizzazione e la
riproduzione, salvo che non sia
stato negoziato un diverso accordo
tra le parti per e-mail o strumenti
equipollenti.
 Le violazioni degli obblighi
informativi sono punite con il
pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria.
 Informazioni fornite “in maniera chiara e
comprensibile” e “prima che il consumatore
inoltri l’ordine”. Gli obblighi codicistici si
aggiungono a quelli imposti dal D.Lgs. 70/2003 e
in caso di conflitto prevalgono (art. 49).
 Il consumatore deve poter comprendere che
dall’inoltro dell’ordine scaturirà un obbligo di
pagamento e nel caso in cui ciò avvenga con
l’azionamento di un pulsante o di una funzione
analoga dovrà essere riportata la frase «ordine
con obbligo di pagare».
 Vengono posti degli obblighi informativi specifici
nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto
contenuti digitali.
 Non sono previste specifiche sanzioni.
 Art. 25: informazioni fornite “in modo
chiaro ed evidente, immediatamente
prima che questi inoltri l’ordine”.
 Art. 24, Allegato I ripropone, quali dati da
fornire, quelli indicati nell’art. 12 D.Lgs.
70/2003.
 Art. 9: oltre agli obblighi specificamente
prescritti, “il professionista deve precisare
la sua intenzione di applicare il diritto
comune europeo della vendita prima
dell'accordo, rilasciando la nota
informativa di cui all'allegato II”.
 Le previsioni di obblighi informativi
specifici riguardanti la vendita di contenuti
digitali sono ampliate.
 È prevista una fattispecie tipica di
responsabilità civile (art. 29).
Consegna e recesso
Valentina Fontanarosa – La vendita in ambiente digitale: problemi disciplinari in una prospettiva di diritto europeo uniforme
Codice del consumo come modificato dalla
Direttiva 2011/83/UE
CESL
Consegna
Art. 61, co. 2: l’obbligazione di consegna è
adempiuta con trasferimento della disponibilità
materiale o comunque del controllo dei beni al
consumatore.
Art. 61, co. 1 e 3: salvo diverso accordo tra le parti,
l’obbligo di consegna senza ritardo ingiustificato si
deve assolvere entro 30 giorni dalla conclusione del
contratto. In mancanza il consumatore dovrà invitare
il professionista ad adempiere entro un “termine
supplementare appropriato alle circostanze”.
L’inadempimento comporta la risoluzione del
contratto e, salvo il diritto al risarcimento dei danni, il
rimborso di tutte le somme eventualmente versate.
Art. 94, Allegato I: la consegna avviene con il trasferimento del
possesso o il controllo materiale dei beni o del contenuto
digitale al consumatore.
Art. 95: salvo diverso accordo tra le parti, l’obbligo di consegna
deve essere assolto entro 30 giorni dalla conclusione del
contratto. Se il termine non è altrimenti determinabile, la
consegna deve essere effettuata “senza ingiustificato ritardo”.
Art. 115 dell’Allegato I: in caso di ritardo non grave di per sé, il
compratore deve concedere al venditore “un termine
supplementare di durata ragionevole”, che sarà tale se il
venditore non lo contesta senza ingiustificato ritardo.
L’inadempimento comporta la risoluzione del contratto e la
risoluzione automatica, se prevista, ha effetto allo scadere di
tale termine.
Diritto di
recesso
Il termine per esercitare il diritto di recesso è 14 giorni che decorrono in momenti diversi a seconda della tipologia del
contratto di vendita concluso.
Se è omessa la comunicazione al consumatore sul diritto di recesso, il termine per esercitare il diritto è di 12 mesi e
14 giorni, a partire dalla conclusione del contratto o dalla consegna del bene.
Art. 56: il professionista deve rimborsare il consumatore di tutti i pagamenti ricevuti, tra cui anche le spese di
consegna eventualmente sostenute (consegna standard).
Art. 57: il consumatore restituisce i beni senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla data in cui è
comunicato il recesso.
Si può restituire il bene, anche se in parte deteriorato, e si sarà responsabili solo della diminuzione del valore
risultante da una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il
funzionamento del bene.
Le parti possono utilizzare l’Allegato I sia per fornire le informazioni sul diritto di recesso e sia utilizzare il modulo
proposto per inviare la comunicazione.
I contenuti digitali
La tutela del consumatore ruota intorno ai concetti di “beni” e “servizi” cd. tangibili.
In Italia nel caso specifico i software, che siano situati su mezzi tangibili o meno, sono stati definiti dalle corti come beni mobili
destinati ai consumatori: qualificati in tal modo godranno della disciplina dei beni di consumo (Trib. Monza, sez. IV, 1 marzo, 2005).
 D. Lgs. 70/2003 nulla prevede a riguardo.
 Codice del consumo, grazie alla novella della direttiva 2011/83/UE, introduce previsioni riguardanti i contenuti digitali.
 CESL si applica ai contratti di fornitura di contenuto digitale onerosi venduti da operatori commerciali ma sono esclusi i
consumer-created digital content (art. 2, par. 1, lett. j).
Valentina Fontanarosa – La vendita in ambiente digitale: problemi disciplinari in una prospettiva di diritto europeo uniforme
Codice del consumo come
modificato dalla Direttiva 2011/83/UE
CESL
Consegna
Art. 60: la disciplina sulla consegna non
si applica ai contratti di fornitura di
contenuto digitale non fornito su un
supporto materiale.
Non ci sono norme specifiche per la consegna di contenuti
digitali intangibili ma si può desumere, anche dalla pratica, che
la consegna si abbia quando l’acquirente entra nella materiale
disponibilità del bene ovvero quando il download si è concluso.
Diritto di
recesso
Artt. 27, 52, 59, lett. o)
Il periodo di recesso scade dopo 14
giorni a partire dal giorno della
conclusione del contratto.
Per i contenuti digitali non forniti su un
supporto materiale il diritto di recesso
non sarà possibile se per accordo
espresso il consumatore accetta di
perdere tale diritto.
Art. 40, par. 2, lett. d)
È possibile recedere dall’acquisto di contenuti digitali eccetto per
i contratti aventi ad oggetto contenuto digitale “confezionati su
misura o chiaramente personalizzati”.
Il periodo di recesso decorre:
 dal giorno della conclusione del contratto per i contenuti
digitali intangibili,
 dal giorno della presa in consegna per i contenuti digitali
tangibili.
Esigenze aziendali e prospettive future
Cosa succede nella realtà? Confronto con una piccola media impresa che commercia online prodotti medicali
 Problema degli obblighi informativi: costi eccessivi per il venditore e disinformazione per il consumatore;
sì all’introduzione di una gerarchia delle informazioni.
 La consegna dei beni: disciplinare il tracciamento dei pacchi.
 Diritto di recesso: inutile aver dilatato il termine poiché i consumatori non sono consci di avere tale diritto;
sì all’utilizzo di moduli predefiniti dagli atti normativi europei; no alla previsione riguardante la restituzione
dei beni il cui utilizzo non conforme ne ha diminuito il valore.
 Vendite di tipo transfrontaliero: non è avvertita come prioritaria l’esigenza di introdurre ulteriori strumenti
specifici.
 Se approvata verrebbe utilizzata la CESL? No, è uno strumento che non dà fiducia, poiché non risolve del
tutto le problematiche del commercio elettronico.
Quali possono essere le prospettive future?
 Adottare la CESL e verificare quale sarà la sua efficacia.
 Non adottare la CESL e scegliere tra:
 Continuare a percorrere la strada dell’armonizzazione con l’emanazione di direttive e regolamenti,
introducendo disposizioni mirate alle esigenze di tutela dei consumatori.
 Prevedere modelli contrattuali standardizzati evitando di imporre dall’alto una disciplina unica.
Valentina Fontanarosa – La vendita in ambiente digitale: problemi disciplinari in una prospettiva di diritto europeo uniforme

Legislazione e-commerce: dir. 83/2011 vs. CESL

  • 1.
    FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA CORSODI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA TESI DI LAUREA IN DIRITTO PRIVATO COMPARATO “La vendita in ambiente digitale: problemi disciplinari in una prospettiva di diritto europeo uniforme” Relatore Candidata Ch.ma Prof.ssa Lucilla Gatt Valentina Fontanarosa matr. 052/769 Anno Accademico 2013 – 2014
  • 2.
    L’e-commerce: regole uniformiper la crescita 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2014 Direttiva 2000/31/CE sull’e- commerce COM 398/2001 sulle prospettive di un diritto contrattuale europeo COM 68/2003 cd. Action Plan COM 651/2004 revisione dell’acquis Incarico per la redazione del DCFR Risoluzione del parlamento europeo per la revisione dell’acquis Libro verde sulle opzioni per la revisione dell’acquis Prima edizione del DCFR Nomina de l’Expert Group on CFR e Libro verde COM 348/2010 Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori e COM 635/2011 (CESL) COM 942/2011 sul rafforzamento del mercato unico europeo La CESL è stata votata dal Parlamento europeo Valentina Fontanarosa – La vendita in ambiente digitale: problemi disciplinari in una prospettiva di diritto europeo uniforme
  • 3.
    Gli obblighi informativi ValentinaFontanarosa – La vendita in ambiente digitale: problemi disciplinari in una prospettiva di diritto europeo uniforme Gli obblighi informativi hanno lo scopo di proteggere efficacemente i consumatori ma ciò avviene realmente? No 1) L’introduzione di ulteriori obblighi si traduce in un costo per i venditori 2) La maggioranza dei consumatori non legge le informazioni fornitegli perché sovrabbondanti, non chiare ed eccessivamente tecniche La soluzione potrebbe essere la tesi della gerarchia D.Lgs 70/2003 Il Codice del consumo come modificato dalla direttiva 2011/83/UE CESL  Art. 12: le informazioni devono essere fornite “in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine” e in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione, salvo che non sia stato negoziato un diverso accordo tra le parti per e-mail o strumenti equipollenti.  Le violazioni degli obblighi informativi sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.  Informazioni fornite “in maniera chiara e comprensibile” e “prima che il consumatore inoltri l’ordine”. Gli obblighi codicistici si aggiungono a quelli imposti dal D.Lgs. 70/2003 e in caso di conflitto prevalgono (art. 49).  Il consumatore deve poter comprendere che dall’inoltro dell’ordine scaturirà un obbligo di pagamento e nel caso in cui ciò avvenga con l’azionamento di un pulsante o di una funzione analoga dovrà essere riportata la frase «ordine con obbligo di pagare».  Vengono posti degli obblighi informativi specifici nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto contenuti digitali.  Non sono previste specifiche sanzioni.  Art. 25: informazioni fornite “in modo chiaro ed evidente, immediatamente prima che questi inoltri l’ordine”.  Art. 24, Allegato I ripropone, quali dati da fornire, quelli indicati nell’art. 12 D.Lgs. 70/2003.  Art. 9: oltre agli obblighi specificamente prescritti, “il professionista deve precisare la sua intenzione di applicare il diritto comune europeo della vendita prima dell'accordo, rilasciando la nota informativa di cui all'allegato II”.  Le previsioni di obblighi informativi specifici riguardanti la vendita di contenuti digitali sono ampliate.  È prevista una fattispecie tipica di responsabilità civile (art. 29).
  • 4.
    Consegna e recesso ValentinaFontanarosa – La vendita in ambiente digitale: problemi disciplinari in una prospettiva di diritto europeo uniforme Codice del consumo come modificato dalla Direttiva 2011/83/UE CESL Consegna Art. 61, co. 2: l’obbligazione di consegna è adempiuta con trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore. Art. 61, co. 1 e 3: salvo diverso accordo tra le parti, l’obbligo di consegna senza ritardo ingiustificato si deve assolvere entro 30 giorni dalla conclusione del contratto. In mancanza il consumatore dovrà invitare il professionista ad adempiere entro un “termine supplementare appropriato alle circostanze”. L’inadempimento comporta la risoluzione del contratto e, salvo il diritto al risarcimento dei danni, il rimborso di tutte le somme eventualmente versate. Art. 94, Allegato I: la consegna avviene con il trasferimento del possesso o il controllo materiale dei beni o del contenuto digitale al consumatore. Art. 95: salvo diverso accordo tra le parti, l’obbligo di consegna deve essere assolto entro 30 giorni dalla conclusione del contratto. Se il termine non è altrimenti determinabile, la consegna deve essere effettuata “senza ingiustificato ritardo”. Art. 115 dell’Allegato I: in caso di ritardo non grave di per sé, il compratore deve concedere al venditore “un termine supplementare di durata ragionevole”, che sarà tale se il venditore non lo contesta senza ingiustificato ritardo. L’inadempimento comporta la risoluzione del contratto e la risoluzione automatica, se prevista, ha effetto allo scadere di tale termine. Diritto di recesso Il termine per esercitare il diritto di recesso è 14 giorni che decorrono in momenti diversi a seconda della tipologia del contratto di vendita concluso. Se è omessa la comunicazione al consumatore sul diritto di recesso, il termine per esercitare il diritto è di 12 mesi e 14 giorni, a partire dalla conclusione del contratto o dalla consegna del bene. Art. 56: il professionista deve rimborsare il consumatore di tutti i pagamenti ricevuti, tra cui anche le spese di consegna eventualmente sostenute (consegna standard). Art. 57: il consumatore restituisce i beni senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla data in cui è comunicato il recesso. Si può restituire il bene, anche se in parte deteriorato, e si sarà responsabili solo della diminuzione del valore risultante da una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento del bene. Le parti possono utilizzare l’Allegato I sia per fornire le informazioni sul diritto di recesso e sia utilizzare il modulo proposto per inviare la comunicazione.
  • 5.
    I contenuti digitali Latutela del consumatore ruota intorno ai concetti di “beni” e “servizi” cd. tangibili. In Italia nel caso specifico i software, che siano situati su mezzi tangibili o meno, sono stati definiti dalle corti come beni mobili destinati ai consumatori: qualificati in tal modo godranno della disciplina dei beni di consumo (Trib. Monza, sez. IV, 1 marzo, 2005).  D. Lgs. 70/2003 nulla prevede a riguardo.  Codice del consumo, grazie alla novella della direttiva 2011/83/UE, introduce previsioni riguardanti i contenuti digitali.  CESL si applica ai contratti di fornitura di contenuto digitale onerosi venduti da operatori commerciali ma sono esclusi i consumer-created digital content (art. 2, par. 1, lett. j). Valentina Fontanarosa – La vendita in ambiente digitale: problemi disciplinari in una prospettiva di diritto europeo uniforme Codice del consumo come modificato dalla Direttiva 2011/83/UE CESL Consegna Art. 60: la disciplina sulla consegna non si applica ai contratti di fornitura di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale. Non ci sono norme specifiche per la consegna di contenuti digitali intangibili ma si può desumere, anche dalla pratica, che la consegna si abbia quando l’acquirente entra nella materiale disponibilità del bene ovvero quando il download si è concluso. Diritto di recesso Artt. 27, 52, 59, lett. o) Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni a partire dal giorno della conclusione del contratto. Per i contenuti digitali non forniti su un supporto materiale il diritto di recesso non sarà possibile se per accordo espresso il consumatore accetta di perdere tale diritto. Art. 40, par. 2, lett. d) È possibile recedere dall’acquisto di contenuti digitali eccetto per i contratti aventi ad oggetto contenuto digitale “confezionati su misura o chiaramente personalizzati”. Il periodo di recesso decorre:  dal giorno della conclusione del contratto per i contenuti digitali intangibili,  dal giorno della presa in consegna per i contenuti digitali tangibili.
  • 6.
    Esigenze aziendali eprospettive future Cosa succede nella realtà? Confronto con una piccola media impresa che commercia online prodotti medicali  Problema degli obblighi informativi: costi eccessivi per il venditore e disinformazione per il consumatore; sì all’introduzione di una gerarchia delle informazioni.  La consegna dei beni: disciplinare il tracciamento dei pacchi.  Diritto di recesso: inutile aver dilatato il termine poiché i consumatori non sono consci di avere tale diritto; sì all’utilizzo di moduli predefiniti dagli atti normativi europei; no alla previsione riguardante la restituzione dei beni il cui utilizzo non conforme ne ha diminuito il valore.  Vendite di tipo transfrontaliero: non è avvertita come prioritaria l’esigenza di introdurre ulteriori strumenti specifici.  Se approvata verrebbe utilizzata la CESL? No, è uno strumento che non dà fiducia, poiché non risolve del tutto le problematiche del commercio elettronico. Quali possono essere le prospettive future?  Adottare la CESL e verificare quale sarà la sua efficacia.  Non adottare la CESL e scegliere tra:  Continuare a percorrere la strada dell’armonizzazione con l’emanazione di direttive e regolamenti, introducendo disposizioni mirate alle esigenze di tutela dei consumatori.  Prevedere modelli contrattuali standardizzati evitando di imporre dall’alto una disciplina unica. Valentina Fontanarosa – La vendita in ambiente digitale: problemi disciplinari in una prospettiva di diritto europeo uniforme