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MEDIAZIONE 
& 
CONDOMINIO 
PECULIARITÀ BRESCIA 
OPERATIVITÀ 13/11/2014 
GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 1
ADR E CONDOMINIO 
Arbitrato 
Mediazione 
Negoziazione paritetica (protocollo ANACI 2013) 
Negoziazione assistita 
GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 2
MEDIAZIONE 
OBBLIGATORIA 
NELLE CONTROVERSIE CONDOMINIALI 
GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 3
GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 4
GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 5
Fonte 
Servizio di conciliazione 
CAM 
20 settembre 2013 
20 settembre 2014 
Panoramica dell’attività del 
servizio a 12 mesi dalla riforma 
del D.lgs 28/2010 
GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 6
GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 7
Dalla Carlucci 
http://www.youtube.com/watch?v=1l4V4sv85wE 
GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 8
alla Gabanelli 
«…Allora, riassumendo: se io voglio fare una causa non mi scelgo il 
giudice, adesso invece sono obbligato ad andare davanti ad un 
organismo di mediazione, che pago, ma lo scelgo, in base a quali 
criteri? Come e chi mi garantisce la professionalità e 
l’indipendenza di questi organismi e la formazione dei mediatori 
visto che il ministero della giustizia finora controlli non ne ha fatti. 
Abbiamo voluto la mediazione obbligatoria, allora facciamola 
bene altrimenti il rischio è che invece di accorciare allunghi, in 
tribunale ci si va a finire lo stesso e anche lì, quanto tempo si perde 
a continuare a lavorare su carta…». 
GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 9
Corte cost., 6.12.2012, n. 272 
Illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 
76 e 77 Cost. dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 
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GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 10
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e propria rivoluzione. Con 
l’introduzione della mediazione 
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smaltimento di un quarto 
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giustizia più rapida. 
ENRICO LETTA 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 11
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DEFINIZIONE DI MEDIAZIONE 
Art. 1, c. 1, lett. a) DL 28/2010: 
«a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da 
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composizione di una controversia, anche con formulazione 
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risoluzione della stessa”. 
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I PROCEDIMENTI DI “MEDIAZIONE” 
1. M obbligatoria art. 5, comma 1-bis 
2. M delegata/demandata dal giudice 
3. M amministrata c/o Organismo 
accreditato 
4. M pattizia/contrattuale 
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GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 17
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b)MEDIAZIONE OBBLIGATORIA in 
materia di 
condominio, 
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di 
famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, 
risarcimento del danno derivante da responsabilità 
medica e sanitaria 
da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro 
mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e 
finanziari 
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ESCLUSIONE 
risarcimento del danno derivante 
da circolazione di veicoli e natanti 
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medica 
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La parte, caratterialmente, non è disponibile a negoziare per 
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CASI FAVOREVOLI 
le parti hanno interesse a proseguire i rapporti; 
il valore della controversia non giustifica i tempi e i costi di un 
giudizio ordinario; 
il cliente non ha prove sufficienti a dimostrare in giudizio la 
fondatezza della propria pretesa; 
l’esito di un eventuale giudizio sia assolutamente incerto; 
vi sia interesse a mantenere riservata la soluzione della controversia. 
FONTE: 
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/pri 
miPiani/2013/09/ruolo-e-funzioni-dei-legali-chiamati-ad-assistere-le-parti. 
html 
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LA CONTROVERSIA 
CONDOMINIALE 
GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 25
MEDIAZIONE CONDOMINIALE 
Rapporti con la riforma 
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devono intendersi quelle contese derivanti 
dalla violazione o dall’errata applicazione 
delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II 
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GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 26
RAPPORTI INTERNI 
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GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 27
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GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 28
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GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 29
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“La domanda di mediazione deve essere presentata, a 
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GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 30
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società o del condominio, purché la domanda sia proposta 
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GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 31
L'AMMINISTRATORE 
IN MEDIAZIONE 
GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 32
LEGITTIMAZIONE 
DELL’AMMINISTRATORE 
al procedimento di mediazione è legittimato a partecipare l’amministratore, previa 
delibera assembleare approvata dalla maggioranza degli intervenuti in rappresentanza 
di almeno la metà del valore dell’edificio. (comma 3 dell’art. 71 quater disp. att. c.c. = 
(Non incide sulla legittimazione processuale e in altre ADR) 
DELIBERA PER ACCORDO: art. 71 quater disp. att. Cod. civ. (comma 5°) 
proposta di mediazione: approvata in ogni caso dall’assemblea con un numero di voti 
che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore 
dell’edificio. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta dovrà 
considerarsi non accettata e l’esito del procedimento di mediazione concluso senza 
effetti riconciliativi. 
Non si distingue in relazione all’incidenza sui diritti dei singoli condomini, eventualmente 
oggetto di valutazione del Tribunale per omologa 
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GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 33
QUESTIONE: Il singolo condomino 
Non risultando definita la natura del condominio non 
può a priori escludersi l’iniziativa del singolo 
condomino anche attraverso procedure ADR a tutela 
di interessi più ampi in qualità di comproprietario dei 
beni comuni. 
GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 34
IL MEDIATORE NELLE 
CONTROVERSIE 
CONDOMINIALI 
GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 35
MEDIATORE 
Disinnescare la conflittualità 
allargare la torta degli interessi 
Verifica delibera 
Attenzione ad interessi dei singoli se emergenti 
Termine per la proposta di conciliazione in 
considerazione delle esigenze dell’assemblea 
GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 36
OBBLIGHI E POTERI 
Dispone proroga della prima comparizione all’incontro 
preliminare ove i termini (30gg) non consentano la 
partecipazione dell’amministratore e allo stesso modo per la 
valutazione della proposta 
Non è vincolato al PRINCIPIO DELLA DOMANDA 
GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 37
IL RUOLO 
DELL'AVVOCATO 
GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 38
OBBLIGO D’INFORMAZIONE 
Reintroduzione dell’obbligo d’informazione a carico degli avvocati 
All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare 
chiaramente e per iscritto l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento 
di mediazione e delle agevolazioni fiscali. 
I casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di 
procedibilità della domanda giudiziale. 
In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e 
l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritta 
dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il 
giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede 
ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la 
mediazione» 
GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 39
PARTECIPAZIONE DEGLI 
AVVOCATI 
21 marzo 2011-31 dicembre 2012, diffusi dal 
ministero della Giustizia 
81,3% delle domande di mediazione presentate 
con assistenza di un legale 
80,6% dei casi le parti hanno partecipato agli 
incontri di mediazione con il proprio avvocato 
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tal senso 
GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 40
PARTECIPAZIONE DEGLI 
AVVOCATI 
Al primo incontro e ai successivi fino al termine 
della procedura 
la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi avvocati 
che attestino e certifichino la conformità del 
medesimo alle norme imperative e all’ordine 
pubblico rende esecutivo l’accordo di 
conciliazione, senza necessità di richiedere 
l’omologa del tribunale 
GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 41
AVVOCATO “MEDIATORE” DI 
DIRITTO 
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GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 42
ASSEMBLEA E 
MEDIAZIONE 
GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 43
art.71 quater disp. att. c.c. (3-6) 
Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da 
assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. 
Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui 
al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima 
comparizione. 
La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui 
all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la 
proposta si deve intendere non accettata. 
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legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi 
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GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 44
MEDIAZIONE E 
PRESCRIZIONE 
GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 45
art. 5, comma 6, d. lgs. 28/2010 
Dal momento della comunicazione alle altre parti, la 
domanda di mediazione produce sulla prescrizione i 
medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, 
la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza 
per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda 
giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine 
di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui 
all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo di 
mediazione 
GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 46
L’ESITO DELLA 
MEDIAZIONE IN 
CONDOMINIO 
GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 47
ESITI 
Entro 3 mesi (precedentemente erano 4) 
ACCORDO: conciliazione 
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GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 48
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GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 50
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GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 52
GIORGIO PEDRAZZI 
Avvocato, Mediatore e Formatore 
Professore aggregato di Istituzioni di Diritto 
privato e Diritto delle Nuove Tecnologie 
Componente della Commissione 
Clausole Vessatorie CCIAA Brescia 
E-MAIL: GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT 
VI RINGRAZIA PER L’ATTENZIONE 
GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 53

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Mediazione & Condominio

  • 1. Quest’opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported MEDIAZIONE & CONDOMINIO PECULIARITÀ BRESCIA OPERATIVITÀ 13/11/2014 GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 1
  • 2. ADR E CONDOMINIO Arbitrato Mediazione Negoziazione paritetica (protocollo ANACI 2013) Negoziazione assistita GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 2
  • 3. MEDIAZIONE OBBLIGATORIA NELLE CONTROVERSIE CONDOMINIALI GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 3
  • 6. Fonte Servizio di conciliazione CAM 20 settembre 2013 20 settembre 2014 Panoramica dell’attività del servizio a 12 mesi dalla riforma del D.lgs 28/2010 GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 6
  • 8. Dalla Carlucci http://www.youtube.com/watch?v=1l4V4sv85wE GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 8
  • 9. alla Gabanelli «…Allora, riassumendo: se io voglio fare una causa non mi scelgo il giudice, adesso invece sono obbligato ad andare davanti ad un organismo di mediazione, che pago, ma lo scelgo, in base a quali criteri? Come e chi mi garantisce la professionalità e l’indipendenza di questi organismi e la formazione dei mediatori visto che il ministero della giustizia finora controlli non ne ha fatti. Abbiamo voluto la mediazione obbligatoria, allora facciamola bene altrimenti il rischio è che invece di accorciare allunghi, in tribunale ci si va a finire lo stesso e anche lì, quanto tempo si perde a continuare a lavorare su carta…». GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 9
  • 10. Corte cost., 6.12.2012, n. 272 Illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost. dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, dell’obbligo della mediazione quale condizione di procedibilità del processo ECCESSO DI DELEGA Non entra nel merito della RAGIONEVOLEZZA GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 10
  • 11. INTERVENTO LEGISLATIVO Tra le cose che abbiamo fatto in questi cinque mesi c’è stata una riforma della giustizia civile che rappresenta secondo me una vera e propria rivoluzione. Con l’introduzione della mediazione obbligatoria e degli ausiliari di giustizia che porteranno a uno smaltimento di un quarto dell’arretrato di tutte le cause pendenti e renderanno la nostra giustizia più rapida. ENRICO LETTA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 11
  • 12. DECRETO DEL “FARE” d.l. n. 69/2013, conv. nella l. 98/2013 iter condizionato dal quadro politico (Fiducia) Commissione giustizia, parere favorevole con molteplici condizioni redatto dal Presidente della Commissione giustizia della Camera (on. Donatella Ferranti), sessione congiunta della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio in sede referente GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 12
  • 13. INNOVAZIONI È stato inserito un criterio di competenza territoriale per la presentazione della domanda La procedura di mediazione può procedere solo a seguito del consenso delle parti raccolto in un incontro preliminare di programmazione, solo lo svolgimento dell'incontro preliminare di programmazione è condizione di procedibilità (per le materie indicate) e deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell'istanza a costi massimi molto contenuti Gratuità del primo incontro di programmazione in caso di mancato accordo La durata massima : 3 mesi GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 13
  • 14. MEDIAZIONE A SCADENZA Obbligatorietà: entrata in vigore dopo l’approvazione della legge di conversione (21 settembre 2013) Durata: 4 anni con verifica dei risultati dopo un biennio GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 14
  • 15. DEFINIZIONE DI MEDIAZIONE Art. 1, c. 1, lett. a) DL 28/2010: «a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa» testo previgente: “…..amichevole, sia di una proposta per la risoluzione della stessa”. GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 15
  • 16. I PROCEDIMENTI DI “MEDIAZIONE” 1. M obbligatoria art. 5, comma 1-bis 2. M delegata/demandata dal giudice 3. M amministrata c/o Organismo accreditato 4. M pattizia/contrattuale GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 16
  • 19. b)MEDIAZIONE OBBLIGATORIA in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 19
  • 20. ESCLUSIONE risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti (vedi negoziazione assistita) precisazione : sanitaria oltre che medica GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 20
  • 21. MEDIAZIONE DEMANDATA/DELEGATA Vincolante per le parti Condizione di procedibilità sopravvenuta Scelta dell’Organismo: unico vincolo la competenza territoriale il giudice discrezionalmente valuta natura della causa, avanzamento istruzione, comportamento parti ≠conciliazione giudiziale art. 185-bis c.p.c. GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 21
  • 22. PRIMO INCONTRO Onerosità: primo incontro Soddisfa la condizione di procedibilità Nessun compenso all’Organismo (sole spese) art. 8, comma 1, il mediatore invita le parti e i loro avvocati “a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione” e soltanto “nel caso positivo, procede con lo svolgimento”. GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 22
  • 23. CASI SFAVOREVOLI La parte, caratterialmente, non è disponibile a negoziare per individuare una soluzione soddisfacente e/o è ancorato su posizioni di principio; La parte ha interesse a ottenere una sentenza che costituisca un precedente (perché si profila la possibilità di essere attore o convenuto in cause analoghe); le parti non hanno interesse alla prosecuzione dei rapporti; oggetto di controversia è il pagamento di una somma e il debitore versa in stato di difficoltà (in tale ipotesi non avrà alcun interesse a trovare una soluzione rapida, ma preferirà attendere le iniziative giudiziarie del creditore, che gli assicurano, dati i tempi della giustizia, la possibilità di ritardare i pagamenti). GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 23
  • 24. CASI FAVOREVOLI le parti hanno interesse a proseguire i rapporti; il valore della controversia non giustifica i tempi e i costi di un giudizio ordinario; il cliente non ha prove sufficienti a dimostrare in giudizio la fondatezza della propria pretesa; l’esito di un eventuale giudizio sia assolutamente incerto; vi sia interesse a mantenere riservata la soluzione della controversia. FONTE: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/pri miPiani/2013/09/ruolo-e-funzioni-dei-legali-chiamati-ad-assistere-le-parti. html GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 24
  • 25. LA CONTROVERSIA CONDOMINIALE GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 25
  • 26. MEDIAZIONE CONDOMINIALE Rapporti con la riforma controversie in materia di condominio devono intendersi quelle contese derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II del c.c. e dagli artt. da 61 a 72 GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 26
  • 27. RAPPORTI INTERNI PARTI COMUNI E USO TABELLE MILLESIMALI Restano esclusi: i rapporti con i fornitori/appaltatori le questioni sul compenso dell’amministratore GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 27
  • 28. CASI CONCRETI PORTIERATO ABBAINI ANTENNE IMMISSIONI VIDEOSORVEGLIANZA CONDOMINIO IN ZONA DI VILLEGGIATURA GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 28
  • 30. QUESTIONI DI COMPETENZA “La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nel quale il condominio è situato”. In caso di amministratore o condomino “moroso” non residente nel luogo del condominio prevale questo criterio in quanto l’art. 71-quater disp. att. c.c. è da considerarsi norma speciale. GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 30
  • 31. Codice Procedura Civile Art. 23. Foro per le cause tra soci e tra condomini Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 31
  • 32. L'AMMINISTRATORE IN MEDIAZIONE GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 32
  • 33. LEGITTIMAZIONE DELL’AMMINISTRATORE al procedimento di mediazione è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare approvata dalla maggioranza degli intervenuti in rappresentanza di almeno la metà del valore dell’edificio. (comma 3 dell’art. 71 quater disp. att. c.c. = (Non incide sulla legittimazione processuale e in altre ADR) DELIBERA PER ACCORDO: art. 71 quater disp. att. Cod. civ. (comma 5°) proposta di mediazione: approvata in ogni caso dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta dovrà considerarsi non accettata e l’esito del procedimento di mediazione concluso senza effetti riconciliativi. Non si distingue in relazione all’incidenza sui diritti dei singoli condomini, eventualmente oggetto di valutazione del Tribunale per omologa Il mediatore dovrà considerare il termine sufficiente a permettere la convocazione con ODG dell’assemblea GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 33
  • 34. QUESTIONE: Il singolo condomino Non risultando definita la natura del condominio non può a priori escludersi l’iniziativa del singolo condomino anche attraverso procedure ADR a tutela di interessi più ampi in qualità di comproprietario dei beni comuni. GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 34
  • 35. IL MEDIATORE NELLE CONTROVERSIE CONDOMINIALI GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 35
  • 36. MEDIATORE Disinnescare la conflittualità allargare la torta degli interessi Verifica delibera Attenzione ad interessi dei singoli se emergenti Termine per la proposta di conciliazione in considerazione delle esigenze dell’assemblea GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 36
  • 37. OBBLIGHI E POTERI Dispone proroga della prima comparizione all’incontro preliminare ove i termini (30gg) non consentano la partecipazione dell’amministratore e allo stesso modo per la valutazione della proposta Non è vincolato al PRINCIPIO DELLA DOMANDA GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 37
  • 38. IL RUOLO DELL'AVVOCATO GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 38
  • 39. OBBLIGO D’INFORMAZIONE Reintroduzione dell’obbligo d’informazione a carico degli avvocati All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare chiaramente e per iscritto l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali. I casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritta dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione» GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 39
  • 40. PARTECIPAZIONE DEGLI AVVOCATI 21 marzo 2011-31 dicembre 2012, diffusi dal ministero della Giustizia 81,3% delle domande di mediazione presentate con assistenza di un legale 80,6% dei casi le parti hanno partecipato agli incontri di mediazione con il proprio avvocato Il regolamento dell’Organismo poteva disporre in tal senso GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 40
  • 41. PARTECIPAZIONE DEGLI AVVOCATI Al primo incontro e ai successivi fino al termine della procedura la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi avvocati che attestino e certifichino la conformità del medesimo alle norme imperative e all’ordine pubblico rende esecutivo l’accordo di conciliazione, senza necessità di richiedere l’omologa del tribunale GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 41
  • 42. AVVOCATO “MEDIATORE” DI DIRITTO Obblighi formativi Doveri deontologici GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 42
  • 43. ASSEMBLEA E MEDIAZIONE GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 43
  • 44. art.71 quater disp. att. c.c. (3-6) Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione. La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata. Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 44
  • 45. MEDIAZIONE E PRESCRIZIONE GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 45
  • 46. art. 5, comma 6, d. lgs. 28/2010 Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo di mediazione GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 46
  • 47. L’ESITO DELLA MEDIAZIONE IN CONDOMINIO GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 47
  • 48. ESITI Entro 3 mesi (precedentemente erano 4) ACCORDO: conciliazione MANCATO ACCORDO: verbale negativo ACCORDO AL DI FUORI DEL PROCEDIMENTO RINUNCIA GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 48
  • 49. ACCORDO Rinuncia agli atti del giudizio o rinuncia all’azione? Quali effetti per il singolo condomino? GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 49
  • 53. GIORGIO PEDRAZZI Avvocato, Mediatore e Formatore Professore aggregato di Istituzioni di Diritto privato e Diritto delle Nuove Tecnologie Componente della Commissione Clausole Vessatorie CCIAA Brescia E-MAIL: GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT VI RINGRAZIA PER L’ATTENZIONE GIORGIO.PEDRAZZI@UNIBS.IT - V0.4/53 53