This presentation aims to highlight some aspects of the European legislation on e-commerce and if the proposal for a "Regulation on a Common European Sales Law (CESL) will really introduce some improvements or not.
This presentation aims to highlight some aspects of the European legislation on e-commerce and if the proposal for a "Regulation on a Common European Sales Law (CESL) will really introduce some improvements or not.
Sellalab digitaldrinks Torino - Il web e la legge - Avv. Daniele LussanaDaniele Lussana
Sellalab #digitaldrinks Torino
Il Web e La Legge
speech dell'Avv. Daniele Lussana che tratta argomenti quali e-commerce, digital e-mail marketing, tutela del consumatore e diritto di recesso.
La guida vuole dare all'impresa che si affaccia al mondo del commercio elettronico un quadro chiaro degli obblighi giuridici, indicando i principali adempimenti relativi all'avvio e alla gestione di un sito di e-commerce.
Insurance distribution directive - impact analysis - Italy - Norton Rose Fulb...Salvatore Iannitti
presentation on the Insurance distribution directive - impact analysis - Italy - Norton Rose Fulbright - 7 July 2016 - distribuzione assicurativa - analisi d'impatto
Seminario organizzato dal Centro Studi Informatica Giuridica di Milano nell'ambito di SMAU Milano 2012 ("Efficienza time-to-market e compliance nella realizzazione di sistemi di e-commerce e approvvigionamento elettronico")
Presentazione sulla dematerializzazione dei contratti alla luce del CAD, della riforma del Codice del consumo e del Provvedimento del Garante privacy sulla biometria
Le slides dell' intervento dell' Avv. Giani durante il Convegno "#amalfilovecoast. Mille volti, un'unica voce" organizzato dall'Associazione Distretto Turistico Costa d'Amalfi il 15 Ottobre 2014 a Minori.
Sellalab digitaldrinks Torino - Il web e la legge - Avv. Daniele LussanaDaniele Lussana
Sellalab #digitaldrinks Torino
Il Web e La Legge
speech dell'Avv. Daniele Lussana che tratta argomenti quali e-commerce, digital e-mail marketing, tutela del consumatore e diritto di recesso.
La guida vuole dare all'impresa che si affaccia al mondo del commercio elettronico un quadro chiaro degli obblighi giuridici, indicando i principali adempimenti relativi all'avvio e alla gestione di un sito di e-commerce.
Insurance distribution directive - impact analysis - Italy - Norton Rose Fulb...Salvatore Iannitti
presentation on the Insurance distribution directive - impact analysis - Italy - Norton Rose Fulbright - 7 July 2016 - distribuzione assicurativa - analisi d'impatto
Seminario organizzato dal Centro Studi Informatica Giuridica di Milano nell'ambito di SMAU Milano 2012 ("Efficienza time-to-market e compliance nella realizzazione di sistemi di e-commerce e approvvigionamento elettronico")
Presentazione sulla dematerializzazione dei contratti alla luce del CAD, della riforma del Codice del consumo e del Provvedimento del Garante privacy sulla biometria
Le slides dell' intervento dell' Avv. Giani durante il Convegno "#amalfilovecoast. Mille volti, un'unica voce" organizzato dall'Associazione Distretto Turistico Costa d'Amalfi il 15 Ottobre 2014 a Minori.
Il credito ai consumatori sovraindebitamento e usura 2015 paolo battagliaPaolo Battaglia
Dispense sul Credito ai Consumatori, il Sovraindebitamento e il rischio usura - Master Universitario "Customer Care e Tutela dei Consumatori" - Università di catania
Tutela del consumatore - Il commercio elettronico, internet - Avv. Daniele Lu...Daniele Lussana
International University College of Turin
Corso di formazione per la tutela del consumatore
Codice del Consumo
Mercato europeo
Commercio Elettronico
Internet
e-commerce
recesso
relatore Avv. Daniele Lussana
Contratti Online e Clausole Vessatorie - Studio Legale Pandolfini Assistenza ...
Contratti & Web: criticità e best practice
1. Contratti & Web: criticità e
best practice
Avv. Roberto Alma e Avv. Daniele Costa
KBL- Law
2. L’associazione internazionale per la professionalità nel Web
• Prima associazione al mondo (dal 1996) che
raggruppa chi lavora nel Web, sia nel settore
pubblico che privato.
• Obiettivo di IWA è creare rete tra i soci,
partecipare all'evoluzione della rete e divulgare
conoscenza tramite i soci con eventi ed
iniziative.
• Associazione professionisti Web (Legge
4/2013), unica della categoria nell’elenco del
MISE.
partecipazioni internazionali
partecipazioni nazionali
http://www.iwa.it
3. Perché associarsi?
IWA Italy è associazione professionale
che raggruppa chi opera nel Web,
ovvero i soggetti che - ai sensi della
legge 4/2013, sono definibili come
"professionisti Web" (liberi professionisti,
dipendenti - pubblici e privati, altre
forme di lavoro che come attività
prevalente operano nel Web).
IWA Italy ha inoltre rilasciato i primi
profili professionali (G3 Web Skill
Profiles) in linea con i dettami
dell'agenda digitale europea e italiana
ed ha avviato accordi di collaborazione
con realtà di tutela del lavoro (sindacati)
e di domanda/offerta di lavoro: ancora
una volta il ruolo di IWA è quello di
unire, far collaborare e tutelare chi
opera nel Web.
http://www.skillprofiles.eu
SMAU BOLOGNA 2016
Quota speciale
€ 50,00
Potrai ottenere uno sconto sulla quota
associativa che pagherai € 50,00 anziché
€ 65,00. Lo sconto vale sia per i nuovi
soci che per i rinnovi.
Per usufruire dello sconto usa in fase di
registrazione o rinnovo il seguente
promocode:
www.iwa.it/join
4. Chi siamo?
• KBL Law è uno Studio Legale con vocazione
internazionale specializzato nell'assistenza
legale a società, imprese ed investitori;
• Offriamo assistenza sia nei settori più
“classici” (diritto commerciale e societario,
proprietà intellettuale, diritto del lavoro), sia nei
settori più “innovativi” (diritto dell’informatica e
delle nuove tecnologie).
5. Contratti e siti internet: quali documenti?
Quali documenti devo inserire nel
mio sito internet per poter
operare?
Condizioni Generali (Terms &
Conditions)
Privacy Policy
Informativa Cookie ?
Informativa Profilazione ?
6. Le Condizioni Generali: errori comuni 1
“L’utente che ha acquistato prodotti tramite il Sito ha diritto di recedere dal contratto concluso
con XXXXX, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro 10 giorni lavorativi
dalla data di ricevimento della merce”
Errore
• Termine per recesso non è più
10 giorni lavorativi
7. Le Condizioni Generali: errori comuni 2
“2.2. Il Venditore si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni generali di vendita in
qualsiasi momento, a propria discrezione, senza necessità di fornire alcun preavviso agli utenti
del Sito. Eventuali modifiche apportate saranno efficaci dalla data di pubblicazione sul Sito e si
applicheranno unicamente alle vendite concluse a partire da tale data.
Errore
• Clausola vessatoria (pertanto necessita di trattativa individuale
per essere efficace – nel caso specifico mancava anche la doppia
spunta) - art. 33, comma 2, lett. m) CdC è considerata vessatoria la
clausola che consenta al professionista “di modificare unilateralmente
le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del
servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel
contratto stesso”
8. Le Condizioni Generali: errori comuni 3
“2.3. I prezzi, i Prodotti in vendita sul Sito e/o le caratteristiche degli stessi, sono soggetti a
variazioni senza preavviso. Prima di inviare l’ordine di acquisto ai sensi del successivo punto
3, il Consumatore è invitato a verificare il prezzo finale di vendita.
Errore
• Clausola che presenta alcune criticità: i prezzi devono essere
pubblicizzati sul sito e devono essere chiari ed evidenti per il
consumatore nel momento in cui lo stesso effettua l'acquisto (art. 48,
comma 1, lett c) CdC); non vi possono essere discrepanze tra le varie
pagine del sito (ad es. pag. vetrina e pag. relativa all'ordine di
acquisto)
9. Le Condizioni Generali
Regolare i rapporti con i Vostri utenti
Perché non posso “copiare” quelle di altri
siti?
Rischio di obsolescenza
Rischio di non compliance
10. Le Condizioni Generali: cosa scrivere?
Condizioni
Generali
Limitazioni di
responsabilità?
Rinnovi
automatici?
Service Level
Agreement?
Termini e modalità
di pagamento
Informazioni
obbligatorie per i
consumatori
Facoltà
riconosciute agli
Utenti
12. Le Condizioni Generali: doppie spunte?
• Art. 1341 c.c.
• Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti
sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del
contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando
l'ordinaria diligenza.
• In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate
per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha
predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal
contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico
dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre
eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita
proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o
deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
13. Le Condizioni Generali: mancanza doppie spunte?
Mancata approvazione
specifica clausole onerose
(esempi di conseguenze)
Inefficaci clausole che prevedono facoltà di recesso in
capo al fornitore
Inefficaci clausole che prevedono limitazioni di
responsabilità
Inefficaci clausole che prevedono foro competente
(B2B)
Inefficaci clausole che prevedono rinnovi automatici
Inefficaci clausole che prevedono decadenze per
l’utente
14. Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice
civile si approvano specificatamente le clausole di cui agli
articoli: 1; 2; 3; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 19 e 20”
Le Condizioni Generali: approvazione indiscriminata?
15. Le Condizioni Generali: approvazione indiscriminata?
Approvazione
indiscriminata?
Inefficacia clausole
“onerose”
Cosa dice la Cassazione?
il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di
contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di
carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata
delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione
secondo il numero d’ordine, non determina la validità ed
efficacia, ai sensi dell’art. 1341, 2° co., di quelle onerose,
non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita
l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui
sfavorevole compresa fra quelle richiamate (C. 9492/2012)
16. Le Condizioni Generali: rapporti con i consumatori?
Il D.lgs 21 febbraio 2014, n. 21 ha modificato il Codice del Consumo,
introducendo nuovi obblighi a carico dei “professionisti”.
17. Le Condizioni Generali: obblighi informativi
Obblighi di informazione pre-
contrattuale
prima che il consumatore sia vincolato da un
contratto a distanza
Obblighi di informazione post-
contrattuale
dopo la conclusione del contratto a distanza
caratteristiche beni e servizi e
identità professionista
prezzo totale beni & servizi +
imposte
spese consegna e costi aggiuntivi
informativa sul diritto di recesso
conferma contratto concluso su
un mezzo durevole
tutte le informazioni di cui agli
obblighi precontrattuali
conferma consenso espresso
conferma rinuncia al diritto di
recesso (eventuale)
19. Le Condizioni Generali: il nuovo diritto di recesso
Il nuovo diritto di recesso
(modifica 2014)
obblighi informativi pre-contrattuali
esistenza recesso, modalità esercizio
ipotesi di esclusione diritto di recesso (art. 55)
es. fornitura immediata contenuti digitali previa rinuncia espressa
al diritto di recesso
termine per esercizio passa a 14 giorni
dalla conclusione del contratto (servizi)
dalla consegna dei beni (beni)
esercizio diritto - obblighi professionista
rimborsare pagamenti ricevuti | diritto ad un compenso
proporzionale a quanto fornito medio tempore
Inadempimento
consumatore beneficia di un periodo aggiuntivo di 12 mesi per
recedere
20. Privacy & siti web
Che tipo di informazioni si
trattano?
A chi appartengono?
Per quali scopi?
Con quali modalità?
21. Privacy & siti web: attenzione al rispetto della normativa - 1
Provv. 480 - 17.09.2015
• Sito web di un piccolo negozio di abbigliamento che
presenta un form di raccolta dati (nome, cognome,
email, telefono
• Assenza di informativa sul trattamento dei dati
personali
Omessa Informativa
• Sanzione edittale da € 6.000 a € 36.000
• Ricorrenza art. 164-bis (ipotesi di minore
gravità)
• Sanzione definitiva € 2.400
22. Privacy & siti web: attenzione al rispetto della normativa - 2
“il cliente autorizza xxx xxx xxx s.r.l. "all'archiviazione,
all'elaborazione e alla comunicazione, anche a
consociate o partner commerciali o clienti di xxxx, di
dati relativi all'utente, con le seguenti finalità: servizio
clienti (…), factoring, marketing, commerciali,
commerciali a carattere politico, pubblicità e
promozione online ed offline per posta ordinaria,
analisi statistiche, indagini sulla soddisfazione della
clientela”
Unica spunta per consenso
Provv. 10.05.2006
• Modalità di acquisizione del consenso non conformi
con le previsioni del Codice
• gli Utenti non possono esprimere un consenso
libero e riferito ad un trattamento chiaramente
individuato
(Trattamento illecito di dati personali - art.
167 Cod.Privacy)
• Reclusione da 6 a 18 mesi
• Reclusione da 6 a 24 mesi (comunicazione
e/o diffusione)
23. Privacy & siti web: attenzione al rispetto della normativa - 3
Sito internet in cui:
• informativa in merito a un trattamento di dati
personali per più finalità (tra le quali, mailing
marketing)
• consenso unico ed obbligatorio
Unica spunta per consenso
Provv. 7 maggio 2015
• Subordinare al consenso il servizio richiesto
costituisce violazione del principio di “libertà”
• Non poteva trovare applicazione l’esimente dell’art.
130 comma 4 del Codice
(Trattamento illecito di dati personali - art.
167 Cod.Privacy)
• Irrogazione di una sanzione amministrativa
pari a 20.000 euroconsenso obbligatorio
24. Privacy & siti web: attenzione al rispetto della normativa - 4
Sito internet in cui si chiedevano i seguenti consensi:
1. invio di informazioni promozionali da parte della
società
2. analisi e miglioramento dell’offerta e dei servizi in
linea con le preferenze dell’interessato
3. invio di informazioni promozionali da parte di
società terze
pre-impostazione consenso
Provv. 11 giugno 2015
• Subordinare al consenso (finalità 1 e 2) il servizio
richiesto ed aver pre-impostato i flag costituisce
violazione del principio di “libertà”
• Non poteva trovare applicazione l’esimente dell’art.
130 comma 4 del Codice
(Trattamento illecito di dati personali - art.
167 Cod.Privacy)
• Irrogazione di una sanzione amministrativa
pari a 40.000 euroconsenso obbligatorio (1,2)
25. Privacy & siti web: attenzione al rispetto della normativa - 5
Provv. 11 febbraio 2016
• in nessuna delle due ipotesi l’invio delle
comunicazioni era stato preceduto da un’idonea
informativa;
• nel caso del database, la società cedente aveva
dichiarato di aver documentato il consenso al
trattamento tramite registrazione indirizzo IP
(ritenuto non sufficiente dal Garante)
Il Garante
• ha vietato il trattamento ulteriore dei dati
• si è riservato sulla sanzione per l’omessa
informativa e il trattamento illecito
1) invio comunicazioni commerciali
(mail ottenuta da collegamento
linkedin al profilo di un dirigente)
2) invio comunicazioni commerciali
(mail ottenuta da database
acquistato da società terza)
26. Privacy & siti web: errori comuni
unico consenso per distinte finalità
violazione principio consenso libero per un trattamento (provv.
24 febbraio 2005, punto 7, doc. web n. 1103045)
marcatura preventiva consenso
violazione principio libertà consenso (Provv. provv. 15 luglio
2010, doc. web n. 1741998, provv. 19 maggio 2011, doc. web n.
1823148)
omessa notificazione nei casi di “profilazione”
violazione art. 37 Codice Privacy
27. Privacy & siti web: i rischi della nuvola
qualificazione giuridica Cloud
Provider
Perdita controllo dati
Lock in
Misure di sicurezza
Disciplina trasferimento dati
28. Privacy & siti web: ISO 27018
Esercizio diretto diritti
interessato
Comunicazione
preventiva modalità
trattamento
No trattamento per
ragioni di marketing
diretto o pubblicitario
Personale vincolato
da specifici obblighi di
riservatezza
Disciplina specifica
“transferback”
Tempestività
notifiche “data
breaches”
30. Cookie & siti web: Criticità
necessità consenso “selettivo”
l’utente deve poter selezionare i cookie di cui intende permettere
l’installazione (cfr. punto 4 Provv. e punto 3 Chiarimenti)
blocco totale cookie
l’utente deve poter negare il consenso all’installazione di
qualsiasi cookie (cfr. punto 4 Provv.)
Attenzione alla notificazione!
in caso di installazione di cookie “profilanti” di prima parte o
cookie “analitici” di terza parte potrebbe essere necessaria la
notificazione al Garante
31. Cookie & siti web: integrazione con i social network
• collegamenti ai social
• no installazione cookie
profilanti
• non c’è necessità di
informativa e consenso
• puslanti “mi piace” “retweet”
ecc.
• installazione cookie profilanti
• necessità di informativa e
consenso preventivo
• Forma di pubblicità
comportamentale
• installazione “cookie” che
consente il tracciamento delle
azioni dell’utente in rete
• trattandosi di finalità di
“profilazione” condivisa dal
gestore richiesta la
notificazione
32. Cookie & siti web: Utilizzare Google Analytics
Riduzione capacità
identificativa
Mascheratura ultimo ottetto indirizzo IP
tramite le impostazioni del pannello di
controllo e un particolare codice Javascript.
Emendamento
sull’elaborazione dati
Modifica contrattuale attivabile dal pannello
di controllo, con cui Google si impegna ad
assumere il ruolo di “responsabile”, a
conservare separatamente i dati, a non
arricchirli e a non incrociarli.