International University College of Turin
Corso di formazione per la tutela del consumatore
Codice del Consumo
Mercato europeo
Commercio Elettronico
Internet
e-commerce
recesso
relatore Avv. Daniele Lussana
Intervento dell'Avv. Luigi Foglia al convegno organizzato dall'Associazione Forense di Lecce il 1 dicembre 2016 sul tema:
Il commercio elettronico nella società dell'informazione
La guida vuole dare all'impresa che si affaccia al mondo del commercio elettronico un quadro chiaro degli obblighi giuridici, indicando i principali adempimenti relativi all'avvio e alla gestione di un sito di e-commerce.
This presentation aims to highlight some aspects of the European legislation on e-commerce and if the proposal for a "Regulation on a Common European Sales Law (CESL) will really introduce some improvements or not.
Intervento dell'Avv. Luigi Foglia al convegno organizzato dall'Associazione Forense di Lecce il 1 dicembre 2016 sul tema:
Il commercio elettronico nella società dell'informazione
La guida vuole dare all'impresa che si affaccia al mondo del commercio elettronico un quadro chiaro degli obblighi giuridici, indicando i principali adempimenti relativi all'avvio e alla gestione di un sito di e-commerce.
This presentation aims to highlight some aspects of the European legislation on e-commerce and if the proposal for a "Regulation on a Common European Sales Law (CESL) will really introduce some improvements or not.
Il bando è finalizzato a supportare le micro, piccole e medie imprese (MPMI) commerciali in un percorso di innovazione con lo scopo di:
• affrontare i cambiamenti legati alla rivoluzione digitale che ha cambiato le abitudini e i comportamenti di acquisto dei consumatori;
• consentire un riposizionamento strutturale del modo di fare negozio.
Per le domande presentate da imprese in forma singola l’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 20.000 euro, pari al 50% delle sole spese considerate ammissibili.
Per le domande presentate da imprese in forma aggregata (minimo 6 imprese) l’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 60.000 euro per aggregazione, pari al 60% delle sole spese considerate ammissibili.
Delibera n. 163/11/CONS
Ordinanza ingiunzione alla società Telecom Italia S.p.A. per la violazione
dell’articolo 70 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, in combinato disposto
con l’articolo 5, comma 4, e con l’articolo 11, comma 1, 4 e 5 della delibera n.
78/08/CIR in materia di mobile number portability
(proc. sanz. N. 60/10/DIT)
Sellalab digitaldrinks Torino - Il web e la legge - Avv. Daniele LussanaDaniele Lussana
Sellalab #digitaldrinks Torino
Il Web e La Legge
speech dell'Avv. Daniele Lussana che tratta argomenti quali e-commerce, digital e-mail marketing, tutela del consumatore e diritto di recesso.
This document discusses buzz marketing and word-of-mouth (WOM) promotion. It defines buzz marketing as creating talk around a product, service, brand or company by having influential consumers try and discuss their experiences. It identifies different types of people who spread buzz, from innovators to the general public. The document also outlines steps to launch a WOM campaign, including identifying key influencers to spread the word and encouraging them to share their experiences. It analyzes the strengths, weaknesses, opportunities and threats of WOM marketing.
The document discusses four important trends in modern marketing: 1) Plummeting trust in consumer advertising, 2) The rise of user-generated content, 3) People paying more attention to organic content over advertising, and 4) The importance of word-of-mouth marketing or "buzz marketing". It defines buzz marketing as capturing attention through fascinating and newsworthy campaigns. The keys to buzz marketing are having a great product, focusing on unusual or outrageous tactics, and creating engaging content instead of traditional advertising. Details and consumer insights are also important to the success of buzz marketing campaigns.
Buzz marketing is a low-cost marketing technique that relies on word-of-mouth recommendations to generate interest in a product or service. It works by identifying influential customers to try a product and encourage them to talk about their experience with others in their social networks. Buzz marketing can be an effective way to reach many potential customers faster than traditional advertising. However, companies have little control over buzz marketing and there is a risk of negative word-of-mouth spreading. The document provides examples of successful buzz marketing campaigns and discusses challenges in sustaining buzz over the long term.
Il bando è finalizzato a supportare le micro, piccole e medie imprese (MPMI) commerciali in un percorso di innovazione con lo scopo di:
• affrontare i cambiamenti legati alla rivoluzione digitale che ha cambiato le abitudini e i comportamenti di acquisto dei consumatori;
• consentire un riposizionamento strutturale del modo di fare negozio.
Per le domande presentate da imprese in forma singola l’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 20.000 euro, pari al 50% delle sole spese considerate ammissibili.
Per le domande presentate da imprese in forma aggregata (minimo 6 imprese) l’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 60.000 euro per aggregazione, pari al 60% delle sole spese considerate ammissibili.
Delibera n. 163/11/CONS
Ordinanza ingiunzione alla società Telecom Italia S.p.A. per la violazione
dell’articolo 70 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, in combinato disposto
con l’articolo 5, comma 4, e con l’articolo 11, comma 1, 4 e 5 della delibera n.
78/08/CIR in materia di mobile number portability
(proc. sanz. N. 60/10/DIT)
Sellalab digitaldrinks Torino - Il web e la legge - Avv. Daniele LussanaDaniele Lussana
Sellalab #digitaldrinks Torino
Il Web e La Legge
speech dell'Avv. Daniele Lussana che tratta argomenti quali e-commerce, digital e-mail marketing, tutela del consumatore e diritto di recesso.
This document discusses buzz marketing and word-of-mouth (WOM) promotion. It defines buzz marketing as creating talk around a product, service, brand or company by having influential consumers try and discuss their experiences. It identifies different types of people who spread buzz, from innovators to the general public. The document also outlines steps to launch a WOM campaign, including identifying key influencers to spread the word and encouraging them to share their experiences. It analyzes the strengths, weaknesses, opportunities and threats of WOM marketing.
The document discusses four important trends in modern marketing: 1) Plummeting trust in consumer advertising, 2) The rise of user-generated content, 3) People paying more attention to organic content over advertising, and 4) The importance of word-of-mouth marketing or "buzz marketing". It defines buzz marketing as capturing attention through fascinating and newsworthy campaigns. The keys to buzz marketing are having a great product, focusing on unusual or outrageous tactics, and creating engaging content instead of traditional advertising. Details and consumer insights are also important to the success of buzz marketing campaigns.
Buzz marketing is a low-cost marketing technique that relies on word-of-mouth recommendations to generate interest in a product or service. It works by identifying influential customers to try a product and encourage them to talk about their experience with others in their social networks. Buzz marketing can be an effective way to reach many potential customers faster than traditional advertising. However, companies have little control over buzz marketing and there is a risk of negative word-of-mouth spreading. The document provides examples of successful buzz marketing campaigns and discusses challenges in sustaining buzz over the long term.
Seminario organizzato dal Centro Studi Informatica Giuridica di Milano nell'ambito di SMAU Milano 2012 ("Efficienza time-to-market e compliance nella realizzazione di sistemi di e-commerce e approvvigionamento elettronico")
La privacy che ci riguarda: cosa bolle in pentola?
Tutto quello che dovete sapere sulle ultime novità in tema privacy, marketing e regolamento europeo di tutela dei dati.
Il Prof. Avv. Carlo Malinconico, avvocato e docente universitario, analizza la disciplina dell’Antitrust e la sua evoluzione storica, descrivendone la funzione e gli effetti economici. Nel proprio focus, dopo un breve excursus, sia sulla legislazione vigente in alcuni Paesi dell’Unione Europea sia sulla nozione di mercato rilevante, si concentra sui principali aspetti procedurali e la fattispecie giuridica in materia. Carlo Malinconico pone infine l’accento sul problema del Big Ridding, consistente in intese illecite concorrenti a gare pubbliche, che possono determinare l'annullamento dell'aggiudicazione e l'applicazione di sanzioni da parte dell'antitrust e di sanzioni penali.
Whistleblowing : la disciplina dell'istituto nel settore bancarioGigliola Pirotta
Il Whistleblowing ha trovato compiuta disciplina nel settore privato nell'ambito bancario. L'istituto sarà generalizzato con l'approvazione del DDLS 2208. Criticità si affacciano per le integrazioni dei M.O.G., dei codici disciplinari, delle policy per le segnalazioni e l'integrazione di quelle sulla privacy aspetti complementari alle ricadute giuslavoristiche dell'istituto.
È indiscutibile che il web sia fonte di tante opportunità ma, a volte, se non lo si conosce, può diventare anche causa di potenziali “grattacapi”. Probabilmente vi è capitato diverse volte di imbattervi in problematiche giuridiche connesse alla rete sia che voi lavoriate utilizzando questo strumento o anche solo che ci trascorriate parte del vostro tempo libero. Forse non ne siamo del tutto consapevoli, ma ogni “azione” che facciamo sul web potrebbe avere delle conseguenze giuridiche che spesso ignoriamo.
Alla GGDModena4 abbiamo cercato di chiarirci le idee su gran parte degli aspetti legali connessi al web. Questa presentazione è sull'E-commerce.
mHealth Apps "all about risks" - european framework - Congresso APIHM settemb...Riccardo Abeti
MHealth, a great evolution and also an opportunity for an upgrade of patient care and a cut for the wide amount of health expenses but also a risk for citizens and their rights.
Similar to Tutela del consumatore - Il commercio elettronico, internet - Avv. Daniele Lussana (20)
mHealth Apps "all about risks" - european framework - Congresso APIHM settemb...
Tutela del consumatore - Il commercio elettronico, internet - Avv. Daniele Lussana
1. Tutela del Consumatore, Codice
del Consumo e Mercato europeo
13 febbraio 2016
Avv. Daniele Lussana
Il commercio elettronico, internet
Tutela del Consumatore, Codice del Consumo e Mercato
europeo - www.formazionetutelaconsumatori.it
3. Tutela del Consumatore, Codice del Consumo e Mercato
europeo - www.formazionetutelaconsumatori.it
Esistono norme che stabiliscono quale deve
essere il contenuto specifico di un sito web?
• Direttiva 2000/31/CE (“sul commercio elettronico”)
• D.Lgs 70/2003 (norma italiana di attuazione)
• Codice civile e altre fonti extra codice
• art. 2250 (“indicazione negli atti e nella corrispondenza”)
• (altro)
• D.Lgs 196/2003 (T.U. Privacy)
• Codice del consumo
4. Direttiva sul commercio elettronico
• Fonte Comunitaria (armonizzazione leggi degli stati UE)
• Recepita dal D.Lgs 70/2003 (norma italiana di attuazione)
• Impone di indicare (art. 7):
• Il nome, denominazione, ragione sociale del “prestatore”
• suo domicilio o sede legale
• estremi per contattare il “prestatore” (almeno e-mail)
• n. REA, elementi di individuazione, licenze, permessi
• […]
• numero di partita IVA
• prezzi e tariffe, esponendo costi di consegna, imposte, ecc.
• attività consentite al consumatore
Tutela del Consumatore, Codice del Consumo e Mercato
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5. Art. 2250 codice civile
• Fonte nazionale, relativa alle sole società:
• […] devono essere indicati la sede della società e l'ufficio del
registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero
d'iscrizione.
• Il capitale delle società [di capitali] indicato secondo la somma
effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo
bilancio.
• [se] la società è in liquidazione
• [se srl, se è a] unico socio
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6. Art. 2250 codice civile [segue]
• ultimo comma
“Le società […] che dispongono di uno spazio elettronico destinato
alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso
pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui
[sopra]”
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7. Ancora (al di fuori del codice civile…):
• art. 35 D.P.R. 633/1972
• indicare partita IVA
• art. 2497-bis c.c.
• indicare se la società è soggetta a direzione e coordinamento
nell’ambito di un gruppo.
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8. T.U. Privacy
• Art. 13 “informativa”:
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento [= raccolta di dati]
[…]
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante
nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando
il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi,
indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le
quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.
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9. Codice del Consumo
• Ne parleremo dopo
Tutela del Consumatore, Codice del Consumo e Mercato
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10. Perché ci interessa il contenuto di un sito?
• Tutte le norme che obbligano il prestatore di servizi a
indicare suoi dati ci aiutano ad individuare la nostra
controparte contrattuale, mediante:
- dati obbligatori (denominazione, partita IVA, ecc)
- eventuali recapiti (anche nella privacy!)
- nominativi di soggetti con cui interloquire
E se il prestatore non lo fa…?
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11. ci sono delle sanzioni…
• Art. 21 D.Lgs 70/2003
Sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro
[raddoppiabili]
• Art. 2630 c.c.
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una
società […] omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce,
comunicazioni o depositi […] è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.
• Art. 161 T.U. Privacy
La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 6.000 a 36.000 euro.
Tutela del Consumatore, Codice del Consumo e Mercato
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12. in ogni caso, posso…
• verificare di chi è la piattaforma (sito web): WHOIS
protocollo di rete che consente, mediante l'interrogazione (query) di
appositi database, di ottenere informazioni riguardanti l'intestatario di
un dominio.
• verificare chi sto pagando
Tramite il bonifico, paypal, eventuale fattura…)
• attenzione però al business model del venditore
• Amazon vende beni / offre la piattaforma (marketplace virtuale)
• Ebay offre solo la piattaforma (ebay non vende prodotti)
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13. Il DLgs 70/2003 prevede anche che (art. 12)…
se il contratto è concluso telematicamente (cioè tramite una apposita
piattaforma web e non via e-mail o simili) debbano essere indicate:
• le varie fasi per la conclusione del contratto
• il modo in cui il contratto sarà archiviato
• i mezzi tecnici per individuare e correggere gli errori
• eventuali codici di condotta cui si aderisce
• le lingue a disposizione per concludere il contratto
• gli eventuali strumenti per la composizione delle controversie
• clausole e condizioni del contratto (salvabili)
Tutela del Consumatore, Codice del Consumo e Mercato
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14. …e che (art. 13):
• Il prestatore deve “accusare ricevuta” dell’ordine
• senza ritardo
• telematicamente
• La ricevuta deve contenere un riepilogo (dettagliato) di:
• condizioni generali (quelle che si applicano a tutti i contratti)
• e particolari (il prezzo e le caratteristiche del singolo bene/servizio)
• dettagli del prodotto,
• mezzi di pagamento consentiti,
• recesso,
• costi (spedizione) e tributi
Tutela del Consumatore, Codice del Consumo e Mercato
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15. Di nuovo: e se non lo fa?
• solo sanzione amministrativa
• non c’è un’incidenza sul contratto in termini civilistici
(il contratto è e resta valido)
• l’omessa ricevuta dell’ordine potrebbe essere conveniente per
l’utente: la ricevuta automatica (inoltrata dal sistema come nella
gran parte dei casi, e non da un essere umano) preclude
l’esercizio del diritto di revoca della proposta anteriormente
all’accettazione di cui all’art. 1328 cc
Tutela del Consumatore, Codice del Consumo e Mercato
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16. Vendita B2C via e-commerce:
si applicano sia Codice del Cons. che DLgs 70/2003
Il codice del consumo rimanda alla disciplina del DLgs 70/2003:
Art. 68 - Rinvio
Alle offerte di servizi della società dell’informazione, effettuate ai
consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti no
disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno
2000 […]
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17. Codice del Consumo:
cenni sulla disciplina
A seconda di cosa viene offerto, cambia la disciplina:
• Potrei offrire beni a soggetti “consumatori”
• Applicabile la normativa del D.Lgs 206/2005 - Codice del Consumo
(art. 6 e ss)
• Potrei offrire solo servizi a soggetti “consumatori”
• Applicabile la normativa del D.Lgs 206/2005 - Codice del Consumo
(artt. 49 e ss: obblighi di informazione nei contratti a distanza […])
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18. Caratteristiche beni
Art. 6 - Contenuto minimo delle informazioni
I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore […] riportano,
chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore […];
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno
all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti
per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili […].
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19. Caratteristiche beni [segue]
Art. 7 - Modalità di indicazione
• 1. Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o
sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita
al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f),
dell'articolo 6 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o
sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che
viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.
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20. Caratteristiche beni [segue]
Art. 7 - Modalità di indicazione (cit.)
• Indicate […] nel momento in cui sono posti in vendita?
• In un e-commerce, vanno quindi fornite nella pagina dove viene descritto il
prodotto?
• E se non vengono fornite?
• Sanzioni amministrative (art. 12) da 516 euro a 25.823 euro
• Potenziale incidenza sulla volontà contrattuale (es: annullamento per errore)?
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21. Altre informazioni obbligatorie
Art. 49 - obblighi di informazione nei contratti conclusi a distanza [...]
Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o ne-
goziato fuori dei locali commerciali o da una cor-
rispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informa-
zioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile [...]
- l'indirizzo geografico del venditore, tel, fax e e-mail
- se diverso dall'indirizzo di cui sopra, l'indirizzo per eventuali reclami
- le informazioni sul diritto di recesso del consumatore
- altro ancora
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22. Requisiti di “contenuto” anche nel Cod. del Cons.
Art. 51 - requisiti formali per i contratti a distanza
[...] [analogo al DLgs 70/2003]
4.Se il contratto è concluso a distanza con uno
spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, vanno
indicati [subito] almeno:
• le caratteristiche principali dei beni o servizi,
• l'identità del professionista,
• il prezzo totale [sempre comprensivo di imposte],
• il diritto di recesso,
• la durata del contratto […]
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23. Requisiti di “contenuto” anche nel Cod. del Cons.
Art. 51 - requisiti formali per i contratti a distanza
[...] [in più]
3.I siti di e-commerce devono indicare, in maniera chiara e leggibile,
all’”inizio del processo di ordinazione”,
• se si applicano restrizioni alla consegna
• quali mezzi di pagamento sono accettati
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24. Sul diritto di recesso
Diritto di ripensamento (non devo specificare ragioni) esercitabile…
• Nel caso di acquisto di servizi:
• entro 14 gg dalla stipula del contratto
• Nel caso di acquisto di beni:
• entro 14 gg dal ricevimento dei beni
• Se non è mai stata fornita l’informativa sul recesso:
• entro 12 mesi “dopo la fine del periodo di recesso iniziale”
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25. E se il prestatore/professionista è straniero?
Art. 66 ter - Carattere imperativo
1. Se il diritto applicabile al contratto è quello di uno Stato membro
dell'Unione europea, i consumatori residenti in Italia non possono
rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni delle Sezioni da I
a IV del presente Capo.
2. Eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino,
direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalle disposizioni
delle Sezioni da I a IV del presente Capo, non vincolano il
consumatore
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26. Dove si conclude il contratto? Quale foro?
Art. 66 bis – Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a
IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del
giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se
ubicati nel territorio dello Stato.
Il luogo dove sono ospitati i server non rileva.
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28. Disciplina della vessatorietà
Nel codice civile: approccio formale
Nel codice del consumo: approccio sostanziale
…e nell’e-commerce?
• è possibile una doppia sottoscrizione su internet?
• è possibile una trattativa individuale su internet?
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29. Disciplina della vessatorietà
nel codice civile
• (art. 1341 cc) […] non hanno effetto, se non sono
specificamente approvate per iscritto, le condizioni che
stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte [elenco
clausole vessatorie]
• sulla sua applicabilità anche al caso del rapporto di
consumo: Cass. Sez. III, 17 marzo 1998, n. 2849
(anteriore al codice del consumo, in epoca di vigenza dell’art. 1469-bis e ss cc)
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30. Disciplina della vessatorietà
nel codice del consumo
• (art. 33) Nel contratto concluso tra il consumatore ed il
professionista si considerano vessatorie le clausole che,
malgrado la buona fede, determinano a carico del
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli
obblighi derivanti dal contratto.
• (art. 36) Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli
articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane
valido per il resto.
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31. Disciplina della vessatorietà
nel codice del consumo [segue]
• (Art. 34 comma 4) Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di
clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.
[Piuttosto improbabile in una piattaforma di e-commerce]
• (Art. 34 comma5) Nel contratto concluso mediante sottoscrizione
di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera
uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul
professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di
clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti,
siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
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32. Trib. Catanzaro, ordinanza 18.04.2012
depositata il 30.04.2012 (reclamo post 700)
Reperibile all’url http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/7378.pdf
- ricorso ex art 700 cpc di utenti cui era stato sospeso l’account e-bay
- le clausole contrattuali di e-bay prevedevano tale facoltà
- il Tribunale (dopo un reclamo) accoglie il ricorso sul presupposto che:
• si può aderire a un contratto anche mediante “tasto virtuale” (point & click)
• non è però “forma scritta” valida per l’approvazione di clausole vessatorie
• sarebbe necessaria quantomeno la firma digitale
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33. Trib. Catanzaro, ordinanza 18.04.2012
depositata il 30.04.2012 (segue)
- Quasi mai il fornitore di servizi online chiede all’utente di
recapitargli un modulo scritto o di usare la firma digitale
(lede il trust dell’utenza)
- Corollario: in nessun contratto online l’utente approverà
mai validamente delle clausole vessatorie
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35. Tutela amministrativa
• Art 37-bis Codice del Consumo: sistema di tutela amministrativa,
affidato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
riguardante la vessatorietà di clausole dei contratti B2C competenza
per pratiche commerciali scorrette
• attivato d’ufficio/su segnalazione del consumatore o organizzazioni
• comma 4: “salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità
delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno”
Tutela del Consumatore, Codice del Consumo e Mercato
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36. Tutela amministrativa [segue]
• competenza sempre dell’AGCM (vedasi deliberazione 5 giugno 2014) per
pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette, violazione dei
diritti dei consumatori…
sanzioni amministrative pecuniarie sino a € 500.000
Sanzioni (quasi sempre in caso di servizi offerti tramite internet)…
• per omessa informativa ai consumatori, comminate a:
• Expedia, Edreams, Opodo Italia
• per servizi di abbonamento a pagamento nascosti, comminate a:
• Ryanair, Alitalia, eDreams, Airone, Ticketone, eBay, Webloyalty
Tutela del Consumatore, Codice del Consumo e Mercato
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38. Ancora:
Corte europea di giustizia, sez. I, 15 marzo 2012, C-453/10
• Valuta la questione pregiudiziale circa l’interpretazione di una norma di
una direttiva CEE
• Abstract: «Tutela dei consumatori — Contratto di credito al consumo —
Erronea indicazione del tasso annuo effettivo globale — Incidenza delle
pratiche commerciali sleali e delle clausole abusive sulla validità del contratto
nel suo complesso»
Tutela del Consumatore, Codice del Consumo e Mercato
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39. Giudizio in sede civile: l’onere probatorio
Cass., Sezioni Unite, sent. n. 13533/2001
• Il creditore della prestazione (in ipotesi: l’utente consumatore)
deve provare la fonte, contrattuale, del suo diritto (cioè le
condizioni di contratto)
• condizioni generali: quelle da pubblicare in forma “salvabile”
sul sito
• ordine (condizioni particolari: cosa ho acquistato?)
• Il debitore (in ipotesi: il professionista) deve provare il proprio
adempimento o il diverso fatto estintivo della sua obbligazione
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40. Onere probatorio
E se l’utente…
• non riceve
conferma scritta del suo ordine
• non dispone
delle condizioni di contratto, o non le conserva
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…?
41. La consegna della copia del contratto
- Diritto positivo del Consumatore:
(Es.: art. 47 del Codice del Consumo) “[...] una copia della nota d'ordine […]
deve essere consegnata al consumatore [...]”
- Esercitabile anche in via monitoria:
“in caso di sussistenza di prova scritta del diritto alla consegna di specifici
documenti può esserne imposta, con decreto ingiuntivo, la consegna
stessa”
• Trib. Bari Sez. II (Decr.), 11 marzo 2003 (citata sopra)
• App. Brescia Sent., 27 ottobre 2007, in Lavoro nella Giur., 2008, 5, 492
• Trib. Varese, 02 novembre 2009
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42. Le condizioni di contratto riportate sul sito
N.B. è vessatoria la clausola che consente al professionista di
modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le
caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un
giustificato motivo indicato nel contratto stesso. Ma…
Pagine web:
• Sono nella diretta disponibilità del prestatore / professionista
• Sono facilmente alterabili
Log di sistema:
• Sono nella diretta disponibilità del prestatore / professionista
• Sono facilmente alterabili
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43. Grazie per l’attenzione
Avvertenza: queste slide contengono esclusivamente opinioni personali dell’autore.
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