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Copyleft & Creative 
Commons Licences 
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1
RIVOLUZIONE INFORMATICA E 
TELEMATICA 
Avvento della comunicazione digitale determina profondi 
cambiamenti dei meccanismi di trasmissione e riproduzione delle 
informazioni 
 dematerializzazione dell’opera d’ingegno: l’opera risulta 
scorporata dal supporto materiale 
 mutamento degli equilibri tra i soggetti che operano nel mondo 
della creatività: si stima che il 40-60% delle persone che hanno 
accesso ad Internet producano attivamente contenuti creativi. Ciò 
altera il tradizionale rapporto tra autori e fruitori di un’opera 
giorgio.pedrazzi@unibs.it 
v.0.1/34 
2
PROBLEMA 
Lo sviluppo TECNOLOGICO non è stato 
supportato da un’adeguata evoluzione a 
livello GIURIDICO 
CONSEGUENZA 
Il trasferimento della conoscenza è 
ostacolato da barriere normative 
giorgio.pedrazzi@unibs.it 
v.0.1/34 
3
ERA DELLA DIGITALIZZAZIONE 
Ha garantito la democratizzazione della 
cultura attraverso l’accesso universale al 
sapere 
CONSEGUENZE 
• crisi del sistema di COPYRIGHT 
• diffusione del sistema di COPYLEFT 
giorgio.pedrazzi@unibs.it 
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4
ORIGINI DEL COPYRIGHT 
• nasce in Inghilterra nel XVI sec. per volere della Corona al fine di 
controllare il contenuto delle opere stampate e pubblicate 
• nel 1556 viene creato l’ordine degli Stationers (editori, tipografi, 
librai) a cui la Corona concede in esclusiva il copyright (diritto di 
copia) 
• Stationers diventano una vera e propria casta in una posizione di 
monopolio, sono loro infatti che decidono se rilasciare il visto a cui 
viene subordinata la possibilità di pubblicare un’opera 
• nel 1710 entra in vigore lo Statute of Anne, primo testo normativo 
che riconosce agli autori un diritto esclusivo sulle loro opere 
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5
CARATTERI DEL COPYRIGHT 
 modalità di regolamentazione dell’accesso alla 
conoscenza rigida: tutti i diritti vengono trasferiti in 
blocco all’autore dell’opera 
 sistema di tutela standardizzato: non prevede 
differenti forme di protezione a seconda della tipologia 
di opera in considerazione 
 determina l’acquisto automatico dei diritti in capo 
all’autore poiché non richiede alcuna formalità 
costitutiva (è sufficiente la creazione dell’opera) 
 la sua filosofia si riassume nel motto “all rights 
reserved” 
giorgio.pedrazzi@unibs.it 
v.0.1/34 
6
SISTEMA DI COPYLEFT 
Modello alternativo di gestione del diritto d’autore 
Nato negli anni ’80 per volere di Richard Stallman 
(free software movement) 
 offre una tutela flessibile e particolareggiata, evitando che tutte le 
opere d’ingegno vengano automaticamente protette 
 autore può decidere quali diritti conservare e di quali spogliarsi 
 soddisfa sia l’esigenza dell’autore (tutelare i propri diritti impedendo 
appropriazioni indebite), sia quella di carattere sociale (favorire la 
diffusione del sapere) 
 la sua filosofia si riassume nel motto “some rights reserved” 
giorgio.pedrazzi@unibs.it 
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7
COPYLEFT: UN PONTE 
TRA COPYRIGHT E 
PUBLIC DOMAIN 
giorgio.pedrazzi@unibs.it 
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8
FONTI DIRITTO 
D’AUTORE IN ITALIA 
 Legge 22 aprile 1941 n. 633, "Protezione del diritto d'autore e di 
altri diritti connessi al suo esercizio" (l. d. a.), e relativo regolamento 
del 18 giugno 1942 n. 1369 
 Legge 18 agosto 2000 n. 248 "Nuove norme di tutela del diritto di 
autore " introduce modifiche alla l. d. a. 
 Legge 1 marzo 2002 n. 39 " Disposizioni per l’adempimento degli 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità 
europee ", in attuazione della direttiva 2001/29/CE 
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti 
connessi nella società dell’informazione 
 Decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 68 in attuazione della direttiva 
2001/29/CE 
 Codice civile: articoli 2575-2583 
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9
TUTELA SOVRANAZIONALE DEL 
D.A. 
Era della comunicazione digitale rende 
indispensabile una tutela sovranazionale 
Gli avanzati sistemi di comunicazione che la 
connotano causano difficoltà nella 
protezione delle opere creative 
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10
FONTI DI DIRITTO 
INTERNAZIONALE 
• Convenzione di Berna (Unione per la protezione delle opere 
letterarie e artistiche), Berna - 1886 
• Convenzione Universale del Diritto d'Autore, Ginevra -1952, in 
vigore dal 1955 
• Convenzione per la protezione dei diritti degli esecutori, interpreti e 
produttori fonografici, Roma -1961 
• Accordo TRIPS (Trade – Related Aspects of Intellectual Property 
Rights), Maarakech - 1994. 
• WIPO (World Intellectual Property Organization) Copyright Treaty e 
il WIPO Performances And Phonograms Treaty, Ginevra - 1996 
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11
DIRITTO D’AUTORE IN ITALIA 
In senso OGGETTIVO 
branca dell'ordinamento italiano che riconosce a colui che abbia realizzato 
un'opera d'ingegno a carattere creativo un insieme di facoltà dirette a 
riservare all'autore qualsiasi attività di diffusione e di utilizzazione 
economica dell'opera nonché il diritto ad essere indicato come tale anche 
nell’ipotesi di cessione di tali facoltà 
In senso SOGGETTIVO 
diritto riconosciuto in capo all’autore a seguito della mera creazione 
dell’opera. Esso consta di due elementi fondamentali 
 diritto morale: insieme di diritti (alla paternità dell'opera, all’integrità 
dell'opera, all'inedito, di pentimento) per loro natura imprescrittibili, 
irrinunciabili, inalienabili 
 diritto patrimoniale: insieme di diritti (diritto alla pubblicazione, 
all’utilizzazione economica, alla riproduzione, alla messa in commercio, 
ecc.. ) che appartiene originariamente all’autore ma che può essere ceduto 
a terzi dietro compenso. Tali diritti possono essere fatti valere anche dagli 
eredi fino ai 70 anni successivi alla morte dell'autore 
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12
OPERE DI PUBBLICO DOMINIO 
Categorie di opere alle quali non si applica la 
tutela accordata dalla l.d.a. 
opere su cui è già trascorso il periodo di 
protezione legale (70 anni dalla morte dell’autore) 
documenti di fonte pubblica 
opere prive di creatività 
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13
S.I.A.E. 
• Società Italiana degli Autori ed Editori, Milano 1882 
• scopo iniziale: associare uomini di cultura e giuristi impegnandoli in 
attività di studio e propaganda per diffondere i principi giuridici e 
morali della protezione delle opere creative, sostenendo le ragioni 
degli autori in sede giudiziaria 
• successivamente assume funzioni di intermediario per l'esercizio 
dei diritti di utilizzazione economica dell'opera 
• art. 180 comma 1 della l.d.a: “l’attività di intermediario per l’esercizio 
dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, 
radiodiffusione (ivi compresa la comunicazione al pubblico via 
satellite), e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere 
tutelate, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di 
intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di 
cessione dei diritti, è riservata in via esclusiva alla Società Italiana 
autori ed editori” 
• iscrizione non obbligatoria: autori che non si iscrivono gestiscono 
direttamente i diritti loro riconosciuti dalla l.d.a 
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INTERMEDIAZIONE DELLA 
S.I.A.E. 
Attività di intermediazione si esplica attraverso 
tre modalità di intervento: 
1. la concessione per conto e nell’interesse degli 
aventi diritto dei permessi di utilizzazione 
2. l’accertamento e la percezione dei proventi 
derivanti da dette licenze ed autorizzazioni 
3. la ripartizione dei proventi medesimi tra gli 
aventi diritto. 
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15
SISTEMA DI TUTELA DEL 
DIRITTO D’AUTORE 
STATUNITENSE 
• prima del 1976 le opere creative non sono protette da copyright, a 
meno che gli autori non ne facciano esplicita richiesta. Esse 
pertanto risultano di pubblico dominio 
• tra il 1976 e il 1978, grazie ad alcune modifiche legislative, le 
opere creative divengono automaticamente tutelate dal copyright 
• L'autore che non voglia esercitare le restrizioni consentite dalla 
legge deve comunicare la propria intenzione di rendere la sua 
opera di pubblico dominio 
• conseguenza: tutela immediata e standardizzata di ogni opera sin 
dal momento della sua creazione 
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16
CREATIVE COMMONS (CC) 
• CC: organizzazione non-profit nata in California nel 2001 per 
diffondere un sistema di tutela del diritto d’autore alternativo al 
copyright 
• fondatore: professore Lawrence Lessig, ordinario della facoltà di 
giurisprudenza di Stanford, esperto di diritto d’autore 
• obiettivi: promuovere una tutela particolareggiata del diritto d’autore, 
favorendo la condivisione del sapere e la liberalizzazione della 
cultura 
• 16/12/2002: CC pubblica un set di licenze, le Creative Commons 
Public Licenses (CCPL), strumenti con cui proteggere in modo 
flessibile un'opera 
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17
iCommons 
• International Commons: progetto internazionale con lo 
scopo di adattare le licenze CC alle legislazioni delle 
varie nazioni 
• Creative Commons Italia: alla fine del 2003, il 
dipartimento di scienze giuridiche di Torino e l'Istituto di 
elettronica e di ingegneria dell'informazione del Cnr 
(Ieiit) hanno sottoscritto un'intesa con Creative 
Commons per tradurre ed adattare le licenze 
all'ordinamento giuridico italiano 
• Responsabile coordinamento: professor Marco Ricolfi 
del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di 
Torino 
• Referente CC Italiana dal 2005: professor Juan Carlos 
De Martin del Dipartimento di Automatica e Informatica 
del Politecnicnico di Torino 
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18
LICENZE CREATIVE COMMONS 
(CCPL) 
• strumenti giuridici che disciplinano la distribuzione delle 
opere di ingegno consentendo all'autore di chiarire 
quali diritti intende riservarsi e quelli di cui vuole 
privarsi 
• il loro uso permette all’autore (licenziante) di concedere 
alcuni diritti di cui è titolare al fruitore dell’opera 
(licenziatario) 
• non costituiscono la fonte dei diritti in oggetto: è grazie 
alla l. d. a. che tali diritti sorgono 
• sono liberamente e gratuitamente utilizzabili 
• risultano dalla combinazione di 4 condizioni 
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19
4 CONDIZIONI BASE 
 Attribuzione: si può usare l’opera, copiarla e distribuirla 
ma è necessario dare credito all’autore citandolo 
 Non commerciale: è permesso copiare e distribuire 
l'opera ed i lavori derivanti da questa solo per scopi di 
natura non commerciale 
 No opere derivate: è permesso copiare e distribuire 
soltanto copie identiche dell'opera, non sono ammessi 
lavori che derivino dall'opera o basati su di essa che 
comportino un’alterazione o una trasformazione 
dell’opera al di là degli usi 
 Condividi allo stesso modo: è permesso distribuire 
lavori derivanti dall'opera solo se distribuiti con licenza 
identica a quella concessa con l'opera originale 
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20
6 CCPL risultanti dalla combinazione 
delle 4 condizioni 
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v.0.1/34 
21
3 FORME DI OGNI LICENZA 
• legal code (lawyer-readable): licenza vera e propria 
avente valore legale, comprensibile da chi ha una 
formazione di tipo giuridico 
• common deed (human-readable): sintesi che 
riassume i concetti essenziali delle licenze ed è 
comprensibile da ogni utente, al di là di specifiche 
competenze giuridiche 
• digital code (machine-readable): riferimento alla 
licenza espressa mediante metadati, ossia 
informazioni digitali che permettono ai motori di 
ricerca di individuare e riconoscere l’opera che li 
contiene agevolando in tal modo il suo trattamento 
digitale 
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22
VANTAGGI DELLE CCPL 
· distacco dalle logiche commerciali: la produzione del sapere è culturalmente 
orientata poiché le licenze determinano un ripensamento del rapporto tra 
regole di commercio ed esigenze culturali 
· benefici commerciali: chiunque può rendere conoscibile il proprio lavoro 
supportando minimi costi di gestione. Licenza come trampolino di lancio di 
un’opera, no incompatibilità tra logica del profitto e licenze copyleft 
· democratizzazione della cultura: le opere dei dilettanti e dei giovani talenti 
trovano spazio nell’open access, improvement generale della cultura 
· diffusione veloce e capillare delle informazioni 
· nascita di una comunità in cui viene meno la distinzione artificiale tra 
produttore e consumatore 
· creazione di una memoria storica: le licenze assicurano alle generazioni 
future l’accesso alle opere del passato, senso di continuità 
intergenerazionale 
· contaminazione tra generi, favorita la sperimentazione 
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23
VERSIONE 3.0 DELLE CCPL 
2007: disponibili le nuove licenze Creative Commons 
versione 3.0 
• CCPL nate negli Usa nel 2002 
• nel 2003 è iniziato il progetto di internazionalizzazione che ha 
richiesto un lavoro di porting: procedimento di ricezione e di 
adattamento delle licenze nei singoli ordinamenti (più di 30 paesi) 
• attraverso le licenze 3.0 si introduce una netta separazione tra le 
licenze generiche (unported) e il set di licenze disponibile 
appositamente per gli Stati Uniti (specifiche) 
• cambiamento sostanziale: le nuove licenze non si basano più sul 
linguaggio della legge americana sul copyright, bensì sul linguaggio 
dei trattatati internazionali in materia di proprietà intellettuale 
• dato confermato: anche le nuove licenze sono incompatibili con il 
Digital Rights Management (controllo rigido e assoluto delle 
informazioni) 
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24
PRINCIPALI NOVITA’ DELLE 
LICENZE 3.0 
• genericità reale: le licenze 3.0 sono veramente generiche (unported in 
quanto non ancora “localizzate” sulla base degli ordinamenti dei diversi 
paesi). Ne consegue una maggior facilità nel lavoro di adattamento 
• armonizzazione delle questioni relative ai diritti morali e alle società di 
gestione collettiva: tentativo di garantire nei diversi ordinamenti un 
trattamento uniforme dei diritti morali e dei rapporti con le società di 
gestione collettiva (S.I.A.E per l’Italia) 
• rapporto autore/utilizzatore dell’opera reso maggiormente chiaro poiché 
esplicitato nel legal code e nel commons deed, per garantire che l’utilizzo 
massiccio delle licenze non causino confusione tra i due soggetti 
• riutilizzo e manipolazione dell’opera: le licenze CC Attribuzione-Condividi 
allo stesso modo 3.0 permettono di pubblicare opere derivate sotto una 
licenza compatibile con CCPL. Novità significativa perché sino ad oggi, in 
presenza di due opere pubblicate mediante differenti licenze copyleft, era 
impossibile un loro utilizzo combinato stante la diversità delle licenze. Il 
venire meno di questa barriera di carattere legale conferma lo spirito 
flessibile e democratico alla base di CC 
giorgio.pedrazzi@unibs.it 
v.0.1/34 
25
AMBITI APPLICATIVI DELLE 
CCPL 
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v.0.1/34 
26
CINEMA 
• uso delle CCL soprattutto da parte di 
registi esordienti. 
• es: Boy who never slept è un esempio di 
film opensource 
(www.solomonrotham.com/boywhoneverslept) 
giorgio.pedrazzi@unibs.it 
v.0.1/34 
27
WEB TV 
• Arcoiris (www.arcoiris.tv) distribuisce 
buona parte del suo materiale video con 
CCPL 
• Enea (ente per le nuove tecnologie, 
l’energia e l’ambiente) pubblica materiale 
su webtv.sede.enea.it 
giorgio.pedrazzi@unibs.it 
v.0.1/34 
28
RADIO 
• molte radio trasmettono musica via web 
utilizzando le licenze Creative Commons 
• es: Florence web radio 
(www.florencewebradio.com) 
• es: Radio Quintessenza Network 
(www.quintessenzanet.org/radio), radio 
indipendente che trasmette soprattutto 
musica di artisti emergenti 
giorgio.pedrazzi@unibs.it 
v.0.1/34 
29
MUSICA 
• musiche di diversi generi liberamente 
condivisibile mediante CCPL 
• es: Magnatune (www.magnatune.com) è 
un’etichetta discografica che rilascia i 
brani musicali realizzati dagli artisti che 
rappresenta attraverso CCPL 
• es: Jamendo (www.jamendo.com) è un 
archivio di album musicabili sotto CCPL 
giorgio.pedrazzi@unibs.it 
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30
EDITORIA 
• molti opere librarie sono diffuse in Internet 
attraverso licenze copyleft. 
• es: su www.theassayer.org è possibile 
accedere ad un elenco di libri free 
• es: Computerlaw (www.computerlaw.it) è 
una rivista telematica di informatica 
giuridica da cui è possibile scaricare 
liberamente materiale in materia di diritto 
d’autore 
giorgio.pedrazzi@unibs.it 
v.0.1/34 
31
FOTOGRAFIA 
• molti siti riportano foto liberamente 
scaricabili 
• es: Flickr (www.flickr.com) è un sito del 
gruppo Yahoo! a cui è possibile iscriversi 
e condividere grandi quantità di fotografie 
giorgio.pedrazzi@unibs.it 
v.0.1/34 
32
RICERCA SCIENTIFICA 
• progetto Science Commons 
(sciencecommons.org): progetto che promuove 
la ricerca e l’indagine scientifica 
• obiettivo: rimuovere barriere di carattere 
giuridico che ostacolano l’accesso ai dati 
scientifici per gli esperti del settore 
• es: http://www.jus.unitn.it/users/caso riporta un 
progetto di pubblicazione scientifica protetta di 
un ricercatore della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Trento 
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v.0.1/34 
33
PER SAPERNE DI PIU’ 
DISPONIBILI SU WWW.COPYLEFT-ITALIA.IT 
• Aliprandi, Copyleft & opencontent - L'altra faccia del 
copyright (ed. PrimaOra, 2005) 
• Aliprandi, Teoria e pratica del copyleft - Guida all'uso 
delle licenze opencontent (ed. NDA press, 2006) 
• Aliprandi (a cura di), Compendio di libertà informatica e 
cultura open (ed. PrimaOra, 2006) 
• Lessig, Cultura libera. Un equilibrio fra anarchia e 
controllo, contro l'estremismo della proprietà intellettuale 
(ed. Apogeo, 2005) 
giorgio.pedrazzi@unibs.it 
v.0.1/34 
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  • 1. Quest’opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported Copyleft & Creative Commons Licences giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 1
  • 2. RIVOLUZIONE INFORMATICA E TELEMATICA Avvento della comunicazione digitale determina profondi cambiamenti dei meccanismi di trasmissione e riproduzione delle informazioni  dematerializzazione dell’opera d’ingegno: l’opera risulta scorporata dal supporto materiale  mutamento degli equilibri tra i soggetti che operano nel mondo della creatività: si stima che il 40-60% delle persone che hanno accesso ad Internet producano attivamente contenuti creativi. Ciò altera il tradizionale rapporto tra autori e fruitori di un’opera giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 2
  • 3. PROBLEMA Lo sviluppo TECNOLOGICO non è stato supportato da un’adeguata evoluzione a livello GIURIDICO CONSEGUENZA Il trasferimento della conoscenza è ostacolato da barriere normative giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 3
  • 4. ERA DELLA DIGITALIZZAZIONE Ha garantito la democratizzazione della cultura attraverso l’accesso universale al sapere CONSEGUENZE • crisi del sistema di COPYRIGHT • diffusione del sistema di COPYLEFT giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 4
  • 5. ORIGINI DEL COPYRIGHT • nasce in Inghilterra nel XVI sec. per volere della Corona al fine di controllare il contenuto delle opere stampate e pubblicate • nel 1556 viene creato l’ordine degli Stationers (editori, tipografi, librai) a cui la Corona concede in esclusiva il copyright (diritto di copia) • Stationers diventano una vera e propria casta in una posizione di monopolio, sono loro infatti che decidono se rilasciare il visto a cui viene subordinata la possibilità di pubblicare un’opera • nel 1710 entra in vigore lo Statute of Anne, primo testo normativo che riconosce agli autori un diritto esclusivo sulle loro opere giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 5
  • 6. CARATTERI DEL COPYRIGHT  modalità di regolamentazione dell’accesso alla conoscenza rigida: tutti i diritti vengono trasferiti in blocco all’autore dell’opera  sistema di tutela standardizzato: non prevede differenti forme di protezione a seconda della tipologia di opera in considerazione  determina l’acquisto automatico dei diritti in capo all’autore poiché non richiede alcuna formalità costitutiva (è sufficiente la creazione dell’opera)  la sua filosofia si riassume nel motto “all rights reserved” giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 6
  • 7. SISTEMA DI COPYLEFT Modello alternativo di gestione del diritto d’autore Nato negli anni ’80 per volere di Richard Stallman (free software movement)  offre una tutela flessibile e particolareggiata, evitando che tutte le opere d’ingegno vengano automaticamente protette  autore può decidere quali diritti conservare e di quali spogliarsi  soddisfa sia l’esigenza dell’autore (tutelare i propri diritti impedendo appropriazioni indebite), sia quella di carattere sociale (favorire la diffusione del sapere)  la sua filosofia si riassume nel motto “some rights reserved” giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 7
  • 8. COPYLEFT: UN PONTE TRA COPYRIGHT E PUBLIC DOMAIN giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 8
  • 9. FONTI DIRITTO D’AUTORE IN ITALIA  Legge 22 aprile 1941 n. 633, "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (l. d. a.), e relativo regolamento del 18 giugno 1942 n. 1369  Legge 18 agosto 2000 n. 248 "Nuove norme di tutela del diritto di autore " introduce modifiche alla l. d. a.  Legge 1 marzo 2002 n. 39 " Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ", in attuazione della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione  Decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 68 in attuazione della direttiva 2001/29/CE  Codice civile: articoli 2575-2583 giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 9
  • 10. TUTELA SOVRANAZIONALE DEL D.A. Era della comunicazione digitale rende indispensabile una tutela sovranazionale Gli avanzati sistemi di comunicazione che la connotano causano difficoltà nella protezione delle opere creative giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 10
  • 11. FONTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE • Convenzione di Berna (Unione per la protezione delle opere letterarie e artistiche), Berna - 1886 • Convenzione Universale del Diritto d'Autore, Ginevra -1952, in vigore dal 1955 • Convenzione per la protezione dei diritti degli esecutori, interpreti e produttori fonografici, Roma -1961 • Accordo TRIPS (Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights), Maarakech - 1994. • WIPO (World Intellectual Property Organization) Copyright Treaty e il WIPO Performances And Phonograms Treaty, Ginevra - 1996 giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 11
  • 12. DIRITTO D’AUTORE IN ITALIA In senso OGGETTIVO branca dell'ordinamento italiano che riconosce a colui che abbia realizzato un'opera d'ingegno a carattere creativo un insieme di facoltà dirette a riservare all'autore qualsiasi attività di diffusione e di utilizzazione economica dell'opera nonché il diritto ad essere indicato come tale anche nell’ipotesi di cessione di tali facoltà In senso SOGGETTIVO diritto riconosciuto in capo all’autore a seguito della mera creazione dell’opera. Esso consta di due elementi fondamentali  diritto morale: insieme di diritti (alla paternità dell'opera, all’integrità dell'opera, all'inedito, di pentimento) per loro natura imprescrittibili, irrinunciabili, inalienabili  diritto patrimoniale: insieme di diritti (diritto alla pubblicazione, all’utilizzazione economica, alla riproduzione, alla messa in commercio, ecc.. ) che appartiene originariamente all’autore ma che può essere ceduto a terzi dietro compenso. Tali diritti possono essere fatti valere anche dagli eredi fino ai 70 anni successivi alla morte dell'autore giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 12
  • 13. OPERE DI PUBBLICO DOMINIO Categorie di opere alle quali non si applica la tutela accordata dalla l.d.a. opere su cui è già trascorso il periodo di protezione legale (70 anni dalla morte dell’autore) documenti di fonte pubblica opere prive di creatività giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 13
  • 14. S.I.A.E. • Società Italiana degli Autori ed Editori, Milano 1882 • scopo iniziale: associare uomini di cultura e giuristi impegnandoli in attività di studio e propaganda per diffondere i principi giuridici e morali della protezione delle opere creative, sostenendo le ragioni degli autori in sede giudiziaria • successivamente assume funzioni di intermediario per l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera • art. 180 comma 1 della l.d.a: “l’attività di intermediario per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, radiodiffusione (ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite), e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione dei diritti, è riservata in via esclusiva alla Società Italiana autori ed editori” • iscrizione non obbligatoria: autori che non si iscrivono gestiscono direttamente i diritti loro riconosciuti dalla l.d.a giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 14
  • 15. INTERMEDIAZIONE DELLA S.I.A.E. Attività di intermediazione si esplica attraverso tre modalità di intervento: 1. la concessione per conto e nell’interesse degli aventi diritto dei permessi di utilizzazione 2. l’accertamento e la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni 3. la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto. giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 15
  • 16. SISTEMA DI TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE STATUNITENSE • prima del 1976 le opere creative non sono protette da copyright, a meno che gli autori non ne facciano esplicita richiesta. Esse pertanto risultano di pubblico dominio • tra il 1976 e il 1978, grazie ad alcune modifiche legislative, le opere creative divengono automaticamente tutelate dal copyright • L'autore che non voglia esercitare le restrizioni consentite dalla legge deve comunicare la propria intenzione di rendere la sua opera di pubblico dominio • conseguenza: tutela immediata e standardizzata di ogni opera sin dal momento della sua creazione giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 16
  • 17. CREATIVE COMMONS (CC) • CC: organizzazione non-profit nata in California nel 2001 per diffondere un sistema di tutela del diritto d’autore alternativo al copyright • fondatore: professore Lawrence Lessig, ordinario della facoltà di giurisprudenza di Stanford, esperto di diritto d’autore • obiettivi: promuovere una tutela particolareggiata del diritto d’autore, favorendo la condivisione del sapere e la liberalizzazione della cultura • 16/12/2002: CC pubblica un set di licenze, le Creative Commons Public Licenses (CCPL), strumenti con cui proteggere in modo flessibile un'opera giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 17
  • 18. iCommons • International Commons: progetto internazionale con lo scopo di adattare le licenze CC alle legislazioni delle varie nazioni • Creative Commons Italia: alla fine del 2003, il dipartimento di scienze giuridiche di Torino e l'Istituto di elettronica e di ingegneria dell'informazione del Cnr (Ieiit) hanno sottoscritto un'intesa con Creative Commons per tradurre ed adattare le licenze all'ordinamento giuridico italiano • Responsabile coordinamento: professor Marco Ricolfi del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Torino • Referente CC Italiana dal 2005: professor Juan Carlos De Martin del Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnicnico di Torino giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 18
  • 19. LICENZE CREATIVE COMMONS (CCPL) • strumenti giuridici che disciplinano la distribuzione delle opere di ingegno consentendo all'autore di chiarire quali diritti intende riservarsi e quelli di cui vuole privarsi • il loro uso permette all’autore (licenziante) di concedere alcuni diritti di cui è titolare al fruitore dell’opera (licenziatario) • non costituiscono la fonte dei diritti in oggetto: è grazie alla l. d. a. che tali diritti sorgono • sono liberamente e gratuitamente utilizzabili • risultano dalla combinazione di 4 condizioni giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 19
  • 20. 4 CONDIZIONI BASE  Attribuzione: si può usare l’opera, copiarla e distribuirla ma è necessario dare credito all’autore citandolo  Non commerciale: è permesso copiare e distribuire l'opera ed i lavori derivanti da questa solo per scopi di natura non commerciale  No opere derivate: è permesso copiare e distribuire soltanto copie identiche dell'opera, non sono ammessi lavori che derivino dall'opera o basati su di essa che comportino un’alterazione o una trasformazione dell’opera al di là degli usi  Condividi allo stesso modo: è permesso distribuire lavori derivanti dall'opera solo se distribuiti con licenza identica a quella concessa con l'opera originale giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 20
  • 21. 6 CCPL risultanti dalla combinazione delle 4 condizioni giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 21
  • 22. 3 FORME DI OGNI LICENZA • legal code (lawyer-readable): licenza vera e propria avente valore legale, comprensibile da chi ha una formazione di tipo giuridico • common deed (human-readable): sintesi che riassume i concetti essenziali delle licenze ed è comprensibile da ogni utente, al di là di specifiche competenze giuridiche • digital code (machine-readable): riferimento alla licenza espressa mediante metadati, ossia informazioni digitali che permettono ai motori di ricerca di individuare e riconoscere l’opera che li contiene agevolando in tal modo il suo trattamento digitale giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 22
  • 23. VANTAGGI DELLE CCPL · distacco dalle logiche commerciali: la produzione del sapere è culturalmente orientata poiché le licenze determinano un ripensamento del rapporto tra regole di commercio ed esigenze culturali · benefici commerciali: chiunque può rendere conoscibile il proprio lavoro supportando minimi costi di gestione. Licenza come trampolino di lancio di un’opera, no incompatibilità tra logica del profitto e licenze copyleft · democratizzazione della cultura: le opere dei dilettanti e dei giovani talenti trovano spazio nell’open access, improvement generale della cultura · diffusione veloce e capillare delle informazioni · nascita di una comunità in cui viene meno la distinzione artificiale tra produttore e consumatore · creazione di una memoria storica: le licenze assicurano alle generazioni future l’accesso alle opere del passato, senso di continuità intergenerazionale · contaminazione tra generi, favorita la sperimentazione giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 23
  • 24. VERSIONE 3.0 DELLE CCPL 2007: disponibili le nuove licenze Creative Commons versione 3.0 • CCPL nate negli Usa nel 2002 • nel 2003 è iniziato il progetto di internazionalizzazione che ha richiesto un lavoro di porting: procedimento di ricezione e di adattamento delle licenze nei singoli ordinamenti (più di 30 paesi) • attraverso le licenze 3.0 si introduce una netta separazione tra le licenze generiche (unported) e il set di licenze disponibile appositamente per gli Stati Uniti (specifiche) • cambiamento sostanziale: le nuove licenze non si basano più sul linguaggio della legge americana sul copyright, bensì sul linguaggio dei trattatati internazionali in materia di proprietà intellettuale • dato confermato: anche le nuove licenze sono incompatibili con il Digital Rights Management (controllo rigido e assoluto delle informazioni) giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 24
  • 25. PRINCIPALI NOVITA’ DELLE LICENZE 3.0 • genericità reale: le licenze 3.0 sono veramente generiche (unported in quanto non ancora “localizzate” sulla base degli ordinamenti dei diversi paesi). Ne consegue una maggior facilità nel lavoro di adattamento • armonizzazione delle questioni relative ai diritti morali e alle società di gestione collettiva: tentativo di garantire nei diversi ordinamenti un trattamento uniforme dei diritti morali e dei rapporti con le società di gestione collettiva (S.I.A.E per l’Italia) • rapporto autore/utilizzatore dell’opera reso maggiormente chiaro poiché esplicitato nel legal code e nel commons deed, per garantire che l’utilizzo massiccio delle licenze non causino confusione tra i due soggetti • riutilizzo e manipolazione dell’opera: le licenze CC Attribuzione-Condividi allo stesso modo 3.0 permettono di pubblicare opere derivate sotto una licenza compatibile con CCPL. Novità significativa perché sino ad oggi, in presenza di due opere pubblicate mediante differenti licenze copyleft, era impossibile un loro utilizzo combinato stante la diversità delle licenze. Il venire meno di questa barriera di carattere legale conferma lo spirito flessibile e democratico alla base di CC giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 25
  • 26. AMBITI APPLICATIVI DELLE CCPL giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 26
  • 27. CINEMA • uso delle CCL soprattutto da parte di registi esordienti. • es: Boy who never slept è un esempio di film opensource (www.solomonrotham.com/boywhoneverslept) giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 27
  • 28. WEB TV • Arcoiris (www.arcoiris.tv) distribuisce buona parte del suo materiale video con CCPL • Enea (ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente) pubblica materiale su webtv.sede.enea.it giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 28
  • 29. RADIO • molte radio trasmettono musica via web utilizzando le licenze Creative Commons • es: Florence web radio (www.florencewebradio.com) • es: Radio Quintessenza Network (www.quintessenzanet.org/radio), radio indipendente che trasmette soprattutto musica di artisti emergenti giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 29
  • 30. MUSICA • musiche di diversi generi liberamente condivisibile mediante CCPL • es: Magnatune (www.magnatune.com) è un’etichetta discografica che rilascia i brani musicali realizzati dagli artisti che rappresenta attraverso CCPL • es: Jamendo (www.jamendo.com) è un archivio di album musicabili sotto CCPL giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 30
  • 31. EDITORIA • molti opere librarie sono diffuse in Internet attraverso licenze copyleft. • es: su www.theassayer.org è possibile accedere ad un elenco di libri free • es: Computerlaw (www.computerlaw.it) è una rivista telematica di informatica giuridica da cui è possibile scaricare liberamente materiale in materia di diritto d’autore giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 31
  • 32. FOTOGRAFIA • molti siti riportano foto liberamente scaricabili • es: Flickr (www.flickr.com) è un sito del gruppo Yahoo! a cui è possibile iscriversi e condividere grandi quantità di fotografie giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 32
  • 33. RICERCA SCIENTIFICA • progetto Science Commons (sciencecommons.org): progetto che promuove la ricerca e l’indagine scientifica • obiettivo: rimuovere barriere di carattere giuridico che ostacolano l’accesso ai dati scientifici per gli esperti del settore • es: http://www.jus.unitn.it/users/caso riporta un progetto di pubblicazione scientifica protetta di un ricercatore della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Trento giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 33
  • 34. PER SAPERNE DI PIU’ DISPONIBILI SU WWW.COPYLEFT-ITALIA.IT • Aliprandi, Copyleft & opencontent - L'altra faccia del copyright (ed. PrimaOra, 2005) • Aliprandi, Teoria e pratica del copyleft - Guida all'uso delle licenze opencontent (ed. NDA press, 2006) • Aliprandi (a cura di), Compendio di libertà informatica e cultura open (ed. PrimaOra, 2006) • Lessig, Cultura libera. Un equilibrio fra anarchia e controllo, contro l'estremismo della proprietà intellettuale (ed. Apogeo, 2005) giorgio.pedrazzi@unibs.it v.0.1/34 34