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Le slides utilizzate per il seminario "Il libero accesso all'informazione giuridica: principali problematiche di copyright e privacy", tenutosi il 31 marzo 2016 all'interno del corso di Informatica Giuridica del Prof. Andrea Rossetti (Università di Milano-Bicocca)
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2. VALIDITA’ E INVALIDITA’
VALIDITA’
• il contratto valido è quello
conforme alle regole
dettate dalla legge e può
produrre i suoi effetti.
INVALIDITA’
• il contratto è invalido
quando non si è formato
regolarmente, presenta
un difetto originario per
cui non può produrre i
suoi effetti
• L’invalidità provoca le
sanzioni della
– NULLITA’
– ANNULLABILITA’
3. NULLITA (art.1418 c.c.)
• L’ipotesi generale e più grave di invalidità è la
NULLITA’.
• “il contratto è nullo quando è contrario a norme
imperative salvo che la legge disponga
diversamente” (art.1418 1°co).
• La nullità del contratto comporta la radicale
inefficacia del contratto: il contratto nullo non
produce effetti.
4. CAUSE DELLA NULLITA (art.1418 2°co)
Il contratto è nullo
1. quando manca uno dei requisiti essenziali
– Accordo: es. proposta e accettazione sono difformi
– Causa: es. compro qualcosa che è già mio
– Oggetto manca o mancano i requisiti richiesti (è
impossibile/ indeterminato/indeterminabile) es. non è
stabilito il prezzo
– Forma quando manca la forma richiesta dalla legge a
pena di nullità
5. ILLICEITA’ del contratto
Il contratto è nullo se
2.la causa, l’oggetto, una condizione sono ILLECITI
Sono illeciti se contrari
– a norme imperative: norme inderogabili
– al buon costume: regole della morale comune
– all’ordine pubblico: principi tipici della struttura
politica ed economica della società
Il MOTIVO ILLECITO rende nullo il contratto solo se
– è l’unico motivo che spinge le parti a concludere il
contratto
– è comune ad entrambe le parti
6. LA NULLITA
• Il contratto nullo non produce effetti.
• Le prestazioni eseguite devono essere
restituite.
• Può essere richiesta da chiunque ne abbia
interesse.
• Può essere rilevata d’ufficio dal giudice
• L’azione di nullità non si prescrive mai.
7. NULLITA PARZIALE
• Se la nullità colpisce solo una clausola la
NULLITA PARZIALE importa la nullità
dell’intero contratto se risulta che le parti non
lo avrebbero concluso senza quella clausola
(prova di resistenza).
8. L’ANNULLAMENTO
• Il contratto è annullabile solo nei casi
espressamente previsti dalle norme
imperative.
• Mentre la nullità è posta nell’interesse generale
l’annullamento tutela il soggetto protetto
Casi di annullabilità
• INCAPACITA DI UNA DELLE PARTI
• VIZI DELLA VOLONTA’
9. INCAPACITA’ LEGALE
• Sono incapaci d’agire assoluti i minori e gli
interdetti, incapaci relativi gli inabilitati e i
minori emancipati.
• Il contratto concluso dall’incapace è
annullabile solo
– su richiesta dei genitori/tutore/curatore
– su richiesta del minore diventato maggiorenne o
dell’incapace dopo la revoca della
interdizione/inabilitazione
10. Minore
• Il contratto non è annullabile, se il minore ha
con raggiri occultato la sua minore età.
• La semplice dichiarazione da lui fatta di essere
maggiorenne non è di ostacolo all’azione di
annullamento.
11. INCAPACITA’ NATURALE
• Una persona dotata di capacità d’agire può
non avere (anche solo temporaneamente) la
capacità d’intendere o di volere.
• Il contratto concluso con chi non è capace
d’intendere o di volere è annullabile
– se esiste un danno per l’incapace
– se l’altro contraente era in mala fede: conosceva
lo stato di infermità o avrebbe potuto accertarlo
con l’ordinaria diligenza
12. VIZI DELLA VOLONTA’
• Il contratto è annullabile se processo che ha
portato alla conclusione del contratto si è
svolto un modo distorto per la presenza di
– ERRORE
– VIOLENZA
– DOLO
13. ERRORE
• L’errore che determina l’annullamento può
essere
– ERRORE VIZO/MOTIVO
– ERRORE OSTATIVO
14. ERRORE MOTIVO/VIZIO
• L’errore MOTIVO è una falsa conoscenza della
realtà che spinge una parte a concludere un
contratto che, senza errore, non avrebbe
concluso.
• L’errore che rende il contratto annullabile
deve essere
– Essenziale
– Riconoscibile
15. ERRORE è ESSENZIALE
– quando è DETERMINANTE cioè tale per cui il
contraente, se non fosse in errore, non avrebbe
concluso il contratto.
16. ERRORE è ESSENZIALE:
– quando cade sulla natura o sull'oggetto del
contratto;
– quando cade sull'identità dell'oggetto o sopra
una qualità dello stesso;
– quando cade sull'identità o sulle qualità della
persona dell'altro contraente, sempre che siano
state determinanti del consenso;
17. ERRORE RICONOSCIBILE
• L’errore deve essere RICONOSCIBILE dall’altro
contraente usando l’ordinaria diligenza,
tenuto conto del contenuto del contratto,
delle circostanze o delle qualità del
contraente.
18. ERRORE OSTATIVO (art 1433 c.c.)
• L’errore OSTATIVO cade sulla esterna
dichiarazione delle parti oppure commesso
da chi è incaricato di trasmettere la
dichiarazione.
• Anche nel caso di errore ostativo contratto è
annullabile SOLO è riconoscibile dall’altra
parte.
19. VIOLENZA MORALE
• Il contraente è indotto a stipulare il contratto dalla
minaccia di un male ingiusto e notevole.
• La minaccia deve essere SERIA : deve
impressionare una persona sensata avuto
riguardo all’età, al sesso e alla condizione della
persona
• Il male minacciato può essere un male alla
persona o ai beni del contraente/ dei familiari.
20. DOLO
• Il contraente è indotto a concludere un
contratto con INGANNI E RAGGIRI dell’altro
contraente o di un terzo.
• Il contratto è annullabile se i raggiri sono stati
DETERMINANTI DEL CONSENSO cioè tali che,
senza di essi, la parte non avrebbe concluso il
contratto.
• Se il raggiro proviene da un terzo deve essere
noto alla parte che ne ha tratto vantaggio.
21. DOLO INCIDENTE
• Se la parte nonostante il raggiro avrebbe
comunque contrattato ma a condizioni
diverse, il contratto non è annullabile ma la
parte raggirata ha il diritto al RISARCIMENTO
DEL DANNO.
22. ANNULLAMENTO
• Il contratto annullabile produce effetti fino
alla sentenza di annullamento (Invalido ma
efficace).
• La dichiarazione di annullamento ha effetti
retroattivi tra le parti le prestazioni già
eseguite vanno restituite.
• Sono salvi i diritti dei terzi: se A vende a B che
a sua volta rivende a C. Se il contratto tra A e B
viene annullato il contratto con C resta valido.
23. ANNULLAMENTO
• L’annullamento può essere domandato solo
dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla
legge.
• L’ annullamento non può essere rilevato
d’ufficio.
• L’azione per la richiesta di annullamento si
prescrive in 5 anni.
24. CONVALIDA del contratto annullabile
Il contratto annullabile può essere convalidato
• CONVALIDA ESPRESSA mediante un atto che
contenga la menzione del contratto e del motivo
di annullamento e la dichiarazione che lo si
intende canvalidare.
• CONVALIDA TACITA mediante comportamento
concludente del contraente cui spetta l’azione di
annullamento il quale dà volontaria esecuzione al
contratto conoscendo il motivo di annullabilità.
25. DIFFERENZE
1. le cause
2. interesse protetto
3. Legittimazione attiva
4. Prescrizione
5. convalida
6. effetti