2. IL DEPOSITO IN ALBERGO
• Con il contratto di deposito in albergo
l’albergatore ha la responsabilità per il
deterioramento, la distruzione o la sottrazione
delle cose portate in albergo dal cliente.
• È un contratto tipico regolato nel codice civile
(artt.1783 s.s.).
• E’ UN CONTRATTO ACCESSORIO, non autonomo:
Il presupposto necessario per l’insorgere del
deposito in albergo è l’esistenza del contratto di
albergo.
3. CARATTERISTICHE
Il contratto di deposito è:
– reale: si perfeziona con la consegna della cosa
– a titolo oneroso: il corrispettivo non è
individuabile autonomamente ma concorre a
formare il prezzo complessivo dell’alloggio;
• La CAUSA del contratto di deposito è la
custodia della cosa, dietro corrispettivo di un
prezzo.
5. Responsabilità limitata
• In alcuni casi il limite alla responsabilità è
quantitativo: la responsabilità è limitata fino
all’equivalente di 100 volte il prezzo di una
notte di alloggio.
• Il limite indicato indica il limite massimo
risarcibile.
• Spetta al cliente provare
– l’introduzione della cosa in albergo
– il valore della stessa e l’entità del danno subito.
6. RESPONSABILITA’ LIMITATA
La responsabilità limitata riguarda
• Le cose che PORTATE in albergo (camera, locali
comuni…) per il tempo nel quale il cliente
usufruisce dell’alloggio;
• Le cose di cui l’albergatore si assume la custodia
– fuori dall’albergo, per il periodo di soggiorno del
cliente;
– sia fuori sia dentro l’albergo, per il periodo
ragionevolmente precedente o successivo a quello del
soggiorno del cliente.
7. RESPONSABILITA’ ILLIMITATA
Riguarda le cose CONSEGNATE all’albergatore:
– Le cose consegnate all’albergatore o ai suoi
preposti/rappresentanti;
– le cose che l’albergatore s’è rifiutato di ricevere in
custodia, nonostante abbia l’obbligo di accettarle
(denaro contante o oggetti di valore);
– le cose non consegnate ma distrutte, sottratte o
deteriorate per colpa dell’albergatore (dei suoi
ausiliari).
8. Rifiuto legittimo
• Il rifiuto è legittimo e non esiste
responsabilità, se si tratta di cose pericolose o
di valore eccessivo o eccessivamente
ingombranti, tenuto conto delle condizioni
dell’albergo.
• In caso di rifiuto legittimo sussiste tuttavia la
responsabilità limitata dell’albergatore (tranne
per le cose pericolose o vietate per le quali
non si ha diritto a nessun risarcimento).
9. Responsabilità illimitata
• L’onere della prova a carico del cliente consiste nel:
– provare l’esistenza del contratto d’albergo
– provare l’avvenuta consegna della cosa
– provare l’entità del danno subìto
In generale la prova è facilitata dalla prassi di consegnare nel
momento del deposito una ricevuta con una sommaria
descrizione dei beni.
• In questi casi l’albergatore risarcisce l’intero danno e il
risarcimento si compone del danno emergente (1233
c.c.) e lucro cessante (1225 c.c.).
10. Limiti alla responsabilità
L’albergatore non è responsabile quando il
deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono
:
– dovuti al fatto del cliente (condotta avventata o imprudente)
– dovuti a forza maggiore (fatti imprevisti e inevitabili)
– dovuti alla natura della cosa (difetti della cosa)
Gli autoveicoli, i beni in questi contenuti e gli animali
non rientrano nella responsabilità dell’albergatore.
11. Nullità delle limitazioni
• È nullo qualsiasi patto di limitazione o
esclusione della responsabilità dell’albergatore
diverso da quanto previsto.
• Non hanno quindi nessuna rilevanza giuridica
gli avvisi del tipo: “ La direzione declina ogni
responsabilità per valori o preziosi lasciati in
camera”.