Ecco i passaggi fondamentali per sapere quello che Ti serve per la separazione dei coniugi anche con i riferimenti al gratuito patrocinio. Avrai a disposizione anche una serie di utili informazioni e suggerimenti per orientarti da subito in quei momenti particolari e non perdere tempo ed opportunità.
2. VALIDITA’
E
INVALIDITA’
VALIDITA’
• il
contra+o
valido
è
quello
conforme
alle
regole
de+ate
dalla
legge
e
può
produrre
i
suoi
effe9.
INVALIDITA’
•
il
contra+o
è
invalido
quando
non
si
è
formato
regolarmente,
presenta
un
dife+o
originario
per
cui
non
può
produrre
i
suoi
effe9
• L’invalidità
provoca
le
sanzioni
della
– NULLITA’
– ANNULLABILITA’
3. NULLITA
(art.1418
c.c.)
• L’ipotesi
generale
e
più
grave
di
invalidità
è
la
NULLITA’.
•
“il
contra*o
è
nullo
quando
è
contrario
a
norme
impera2ve
salvo
che
la
legge
disponga
diversamente”
(art.1418
1°co).
• La
nullità
del
contra+o
comporta
la
radicale
inefficacia
del
contra+o:
il
contraEo
nullo
non
produce
effeI.
4. CAUSE
DELLA
NULLITA
(art.1418
2°co)
Il
contra+o
è
nullo
1.
quando
manca
uno
dei
requisiM
essenziali
– Accordo:
es.
proposta
e
acce+azione
sono
difformi
– Causa:
es.
compro
qualcosa
che
è
già
mio
– OggeEo
manca
o
mancano
i
requisiN
richiesN
(è
impossibile/
indeterminato/indeterminabile)
es.
non
è
stabilito
il
prezzo
– Forma
quando
manca
la
forma
richiesta
dalla
legge
a
pena
di
nullità
5. ILLICEITA’
del
contraEo
Il
contra+o
è
nullo
se
2.la
causa,
l’oggeEo,
una
condizione
sono
ILLECITI
Sono
illeciN
se
contrari
– a
norme
imperaMve:
norme
inderogabili
– al
buon
costume:
regole
della
morale
comune
– all’ordine
pubblico:
principi
Npici
della
stru+ura
poliNca
ed
economica
della
società
Il
MOTIVO
ILLECITO
rende
nullo
il
contra+o
solo
se
– è
l’unico
moMvo
che
spinge
le
parN
a
concludere
il
contra+o
–
è
comune
ad
entrambe
le
parN
6. LA
NULLITA
• Il
contra+o
nullo
non
produce
effe9.
• Le
prestazioni
eseguite
devono
essere
resNtuite.
• Può
essere
richiesta
da
chiunque
ne
abbia
interesse.
• Può
essere
rilevata
d’ufficio
dal
giudice
• L’azione
di
nullità
non
si
prescrive
mai.
7. NULLITA
PARZIALE
• Se
la
nullità
colpisce
solo
una
clausola
la
NULLITA
PARZIALE
importa
la
nullità
dell’intero
contra+o
se
risulta
che
le
parM
non
lo
avrebbero
concluso
senza
quella
clausola
(prova
di
resistenza).
8. L’ANNULLAMENTO
• Il
contra+o
è
annullabile
solo
nei
casi
espressamente
previsM
dalle
norme
imperaMve.
• Mentre
la
nullità
è
posta
nell’interesse
generale
l’annullamento
tutela
il
sogge+o
prote+o
Casi
di
annullabilità
• INCAPACITA
DI
UNA
DELLE
PARTI
• VIZI
DELLA
VOLONTA’
9. INCAPACITA’
LEGALE
• Sono
incapaci
d’agire
assoluM
i
minori
e
gli
interde9,
incapaci
relaMvi
gli
inabilitaN
e
i
minori
emancipaN.
• Il
contra+o
concluso
dall’incapace
è
annullabile
solo
– su
richiesta
dei
genitori/tutore/curatore
– su
richiesta
del
minore
diventato
maggiorenne
o
dell’incapace
dopo
la
revoca
della
interdizione/
inabilitazione
10. Minore
• Il
contra+o
non
è
annullabile,
se
il
minore
ha
con
raggiri
occultato
la
sua
minore
età.
• La
semplice
dichiarazione
da
lui
fa+a
di
essere
maggiorenne
non
è
di
ostacolo
all’azione
di
annullamento.
11. INCAPACITA’
NATURALE
• Una
persona
dotata
di
capacità
d’agire
può
non
avere
(anche
solo
temporaneamente)
la
capacità
d’intendere
o
di
volere.
• Il
contra+o
concluso
con
chi
non
è
capace
d’intendere
o
di
volere
è
annullabile
– se
esiste
un
danno
per
l’incapace
– se
l’altro
contraente
era
in
mala
fede:
conosceva
lo
stato
di
infermità
o
avrebbe
potuto
accertarlo
con
l’ordinaria
diligenza
12. VIZI
DELLA
VOLONTA’
• Il
contra+o
è
annullabile
se
processo
che
ha
portato
alla
conclusione
del
contra+o
si
è
svolto
un
modo
distorto
per
la
presenza
di
– ERRORE
– VIOLENZA
– DOLO
13. ERRORE
• L’errore
che
determina
l’annullamento
può
essere
– ERRORE
VIZO/MOTIVO
– ERRORE
OSTATIVO
14. ERRORE
MOTIVO/VIZIO
• L’errore
MOTIVO
è
una
falsa
conoscenza
della
realtà
che
spinge
una
parte
a
concludere
un
contra+o
che,
senza
errore,
non
avrebbe
concluso.
• L’errore
che
rende
il
contra+o
annullabile
deve
essere
– Essenziale
– Riconoscibile
15. ERRORE
è
ESSENZIALE
– quando
è
DETERMINANTE
cioè
tale
per
cui
il
contraente,
se
non
fosse
in
errore,
non
avrebbe
concluso
il
contra+o.
16. ERRORE
è
ESSENZIALE:
– quando
cade
sulla
natura
o
sull'oggeEo
del
contra+o;
– quando
cade
sull'idenMtà
dell'oggeEo
o
sopra
una
qualità
dello
stesso;
– quando
cade
sull'idenMtà
o
sulle
qualità
della
persona
dell'altro
contraente,
sempre
che
siano
state
determinanN
del
consenso;
17. ERRORE
RICONOSCIBILE
• L’errore
deve
essere
RICONOSCIBILE
dall’altro
contraente
usando
l’ordinaria
diligenza,
tenuto
conto
del
contenuto
del
contra+o,
delle
circostanze
o
delle
qualità
del
contraente.
18. ERRORE
OSTATIVO
(art
1433
c.c.)
• L’errore
OSTATIVO
cade
sulla
esterna
dichiarazione
delle
parM
oppure
commesso
da
chi
è
incaricato
di
trasme+ere
la
dichiarazione.
• Anche
nel
caso
di
errore
ostaMvo
contra+o
è
annullabile
SOLO
è
riconoscibile
dall’altra
parte.
19. VIOLENZA
MORALE
• Il
contraente
è
indo+o
a
sNpulare
il
contra+o
dalla
minaccia
di
un
male
ingiusto
e
notevole.
• La
minaccia
deve
essere
SERIA
:
deve
impressionare
una
persona
sensata
avuto
riguardo
all’età,
al
sesso
e
alla
condizione
della
persona
• Il
male
minacciato
può
essere
un
male
alla
persona
o
ai
beni
del
contraente/
dei
familiari.
20. DOLO
• Il
contraente
è
indo+o
a
concludere
un
contra+o
con
INGANNI
E
RAGGIRI
dell’altro
contraente
o
di
un
terzo.
• Il
contra+o
è
annullabile
se
i
raggiri
sono
staN
DETERMINANTI
DEL
CONSENSO
cioè
tali
che,
senza
di
essi,
la
parte
non
avrebbe
concluso
il
contra+o.
• Se
il
raggiro
proviene
da
un
terzo
deve
essere
noto
alla
parte
che
ne
ha
tra+o
vantaggio.
21. DOLO
INCIDENTE
• Se
la
parte
nonostante
il
raggiro
avrebbe
comunque
contra+ato
ma
a
condizioni
diverse,
il
contra+o
non
è
annullabile
ma
la
parte
raggirata
ha
il
diri+o
al
RISARCIMENTO
DEL
DANNO.
22. ANNULLAMENTO
• Il
contra+o
annullabile
produce
effeI
fino
alla
sentenza
di
annullamento
(Invalido
ma
efficace).
• La
dichiarazione
di
annullamento
ha
effeI
retroaIvi
tra
le
parM
le
prestazioni
già
eseguite
vanno
resNtuite.
• Sono
salvi
i
diriI
dei
terzi
acquistaM
in
buona
fede:
se
A
vende
a
B
che
a
sua
volta
rivende
a
C.
Se
il
contra+o
tra
A
e
B
viene
annullato
il
contra+o
con
C
resta
valido.
23. ANNULLAMENTO
• L’annullamento
può
essere
domandato
solo
dalla
parte
nel
cui
interesse
è
stabilito
dalla
legge.
• L’
annullamento
non
può
essere
rilevato
d’ufficio.
• L’azione
per
la
richiesta
di
annullamento
si
prescrive
in
5
anni.
24. CONVALIDA
del
contraEo
annullabile
Il
contra+o
annullabile
può
essere
convalidato
• CONVALIDA
ESPRESSA
mediante
un
a+o
che
contenga
la
menzione
del
contra+o
e
del
moNvo
di
annullamento
e
la
dichiarazione
che
lo
si
intende
canvalidare.
• CONVALIDA
TACITA
mediante
comportamento
concludente
del
contraente
cui
spe+a
l’azione
di
annullamento
il
quale
dà
volontaria
esecuzione
al
contra+o
conoscendo
il
moNvo
di
annullabilità.
25. DIFFERENZE
1.
le
cause
2.
interesse
proteEo
3.
LegiImazione
aIva
4.
Prescrizione
5.
convalida
6.
effeI