TEMPO: INCIDENZA
SUL RAPPORTO
GIURIDICO

Quest’opera è distribuita con
licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stes

GPedrazzi-Unibs

v0.8/13

1
SPAZIO E TEMPO

GPedrazzi-Unibs

v0.8/13

2
PRESCRIZIONE ESTINTIVA
Perdita di un diritto a causa della prolungata
e ingiustificata inattività del titolare per il
tempo determinato dalla legge [2934 c.1]
Ratio: principio di certezza del diritto

GPedrazzi-Unibs

v0.8/13

3
DIRITTI IMPRESCRITTIBILI
Non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili e gli
altri diritti indicati dalla legge [2934 c.2]

1. Diritti indisponibili: il loro titolare non ne può
disporre, dunque non possono estinguersi a
causa dell’inerzia (es: diritti della personalità)
2. Diritto di proprietà: il non uso rientra nelle
facoltà del proprietario (art. 948 azione di
rivendicazione)
3. Azione dichiarativa della nullità del contratto
4. Azione petitoria: imprescrittibilità della qualità
di erede
GPedrazzi-Unibs

v0.8/13

4
DISCIPLINA
Il giorno in cui il diritto può essere esercitato dal
suo titolare è detto dies a quo
Le norme sulla prescrizione sono inderogabili,
nullo ogni accordo per modificarne la disciplina
Divieto di rinunzia preventiva alla prescrizione:
ammessa la rinunzia solo se già maturata
Irrilevabilità d’ufficio della prescrizione
Se la parte interessata (loro debitore) non lo faccia
o vi abbia rinunziato, i suoi creditori possono
opporrsi alla prescrizione
GPedrazzi-Unibs

v0.8/13

5
DURATA della Prescrizione
• 10 anni: prescrizione ordinaria
• 20 anni: per i diritti reali su cosa
altrui
• 5 anni: per il diritto al risarcimento
del danno da fatto illecito
• < 5 anni: ipotesi di prescrizione
breve ex artt. 2950-2952 c.c.
GPedrazzi-Unibs

v0.8/13

6
SOSPENSIONE
• Parentesi nel decorso del tempo
• Inerzia giustificata del titolare che non toglie
valore al tempo decorso anteriormente alla
causa sospensiva
• Cessata la causa sospensiva, la prescrizione
riprende a decorrere dal momento antecedente
all’insorgere della sospensione
Cause tassative:
1. Rapporti qualificati tra le parti (art. 2941)
2. Particolare condizione del titolare (art. 2942)
GPedrazzi-Unibs

v0.8/13

7
INTERRUZIONE
•

•

Fenomeno per cui il venir meno dell’inerzia del
titolare del diritto toglie valore al tempo
decorso anteriormente alla causa interruttiva
Conseguenza: nuovo termine prescrizionale
decorre da capo

Cause tassative:
1. interruzione da parte del titolare (art. 2943)
2. interr.ne per effetto di riconoscimento (a.
2944)

GPedrazzi-Unibs

v0.8/13

8
PRESCRIZIONI PRESUNTIVE
Fondamento: presunzione che si sia verificata una causa
estintiva del debito o che il debito sia stato pagato
Conseguenza:
1.Debitore esonerato dal dover dimostrare l’estinzione del
debito (inversione onere della prova)
2.Creditore può fornire la prova contraria attraverso il
giuramento decisorio o la confessione giudiziale
Ratio: nei rapporti in cui l’estinzione del debito è
contestuale all’esecuzione della prestazione, il debito si
presume estinto con l’esecuzione stessa
GPedrazzi-Unibs

v0.8/13

9
DECADENZA
•

•

•

Perdita di un diritto a causa del suo
mancato esercizio entro un termine
perentorio stabilito dalla legge o dal
contratto
Ratio: limitare a periodi brevi lo stato di
incertezza delle situazioni giuridiche
incerte, maggiore esigenza di certezza
rispetto alla prescrizione
Riferita a diritti potestativi

GPedrazzi-Unibs

v0.8/13

10
TIPOLOGIE
1.Legale: prevista dalla legge, riguarda
diritti disponibili e indisponibili
2.Convenzionale: prevista dalle parti,
riguarda diritti disponibili
3.Giudiziale: termine di decadenza
fissato dal giudice su istanza di parte
GPedrazzi-Unibs

v0.8/13

11
DISCIPLINA DELLA DECADENZA
Inapplicabilità delle norme in tema di
sospensione e interruzione della prescrizione
(art. 2964)
Rilevabilità d’ufficio: solo per decadenza legale
Divieto di rinunzia/modifica della disciplina
legale se relativa a diritti indisponibili
GPedrazzi-Unibs

v0.8/13

12
Prescrizione VS Decadenza

GPedrazzi-Unibs

v0.8/13

13

06 Tempo e diritto

  • 1.
    TEMPO: INCIDENZA SUL RAPPORTO GIURIDICO Quest’operaè distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stes GPedrazzi-Unibs v0.8/13 1
  • 2.
  • 3.
    PRESCRIZIONE ESTINTIVA Perdita diun diritto a causa della prolungata e ingiustificata inattività del titolare per il tempo determinato dalla legge [2934 c.1] Ratio: principio di certezza del diritto GPedrazzi-Unibs v0.8/13 3
  • 4.
    DIRITTI IMPRESCRITTIBILI Non sonosoggetti a prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge [2934 c.2] 1. Diritti indisponibili: il loro titolare non ne può disporre, dunque non possono estinguersi a causa dell’inerzia (es: diritti della personalità) 2. Diritto di proprietà: il non uso rientra nelle facoltà del proprietario (art. 948 azione di rivendicazione) 3. Azione dichiarativa della nullità del contratto 4. Azione petitoria: imprescrittibilità della qualità di erede GPedrazzi-Unibs v0.8/13 4
  • 5.
    DISCIPLINA Il giorno incui il diritto può essere esercitato dal suo titolare è detto dies a quo Le norme sulla prescrizione sono inderogabili, nullo ogni accordo per modificarne la disciplina Divieto di rinunzia preventiva alla prescrizione: ammessa la rinunzia solo se già maturata Irrilevabilità d’ufficio della prescrizione Se la parte interessata (loro debitore) non lo faccia o vi abbia rinunziato, i suoi creditori possono opporrsi alla prescrizione GPedrazzi-Unibs v0.8/13 5
  • 6.
    DURATA della Prescrizione •10 anni: prescrizione ordinaria • 20 anni: per i diritti reali su cosa altrui • 5 anni: per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito • < 5 anni: ipotesi di prescrizione breve ex artt. 2950-2952 c.c. GPedrazzi-Unibs v0.8/13 6
  • 7.
    SOSPENSIONE • Parentesi neldecorso del tempo • Inerzia giustificata del titolare che non toglie valore al tempo decorso anteriormente alla causa sospensiva • Cessata la causa sospensiva, la prescrizione riprende a decorrere dal momento antecedente all’insorgere della sospensione Cause tassative: 1. Rapporti qualificati tra le parti (art. 2941) 2. Particolare condizione del titolare (art. 2942) GPedrazzi-Unibs v0.8/13 7
  • 8.
    INTERRUZIONE • • Fenomeno per cuiil venir meno dell’inerzia del titolare del diritto toglie valore al tempo decorso anteriormente alla causa interruttiva Conseguenza: nuovo termine prescrizionale decorre da capo Cause tassative: 1. interruzione da parte del titolare (art. 2943) 2. interr.ne per effetto di riconoscimento (a. 2944) GPedrazzi-Unibs v0.8/13 8
  • 9.
    PRESCRIZIONI PRESUNTIVE Fondamento: presunzioneche si sia verificata una causa estintiva del debito o che il debito sia stato pagato Conseguenza: 1.Debitore esonerato dal dover dimostrare l’estinzione del debito (inversione onere della prova) 2.Creditore può fornire la prova contraria attraverso il giuramento decisorio o la confessione giudiziale Ratio: nei rapporti in cui l’estinzione del debito è contestuale all’esecuzione della prestazione, il debito si presume estinto con l’esecuzione stessa GPedrazzi-Unibs v0.8/13 9
  • 10.
    DECADENZA • • • Perdita di undiritto a causa del suo mancato esercizio entro un termine perentorio stabilito dalla legge o dal contratto Ratio: limitare a periodi brevi lo stato di incertezza delle situazioni giuridiche incerte, maggiore esigenza di certezza rispetto alla prescrizione Riferita a diritti potestativi GPedrazzi-Unibs v0.8/13 10
  • 11.
    TIPOLOGIE 1.Legale: prevista dallalegge, riguarda diritti disponibili e indisponibili 2.Convenzionale: prevista dalle parti, riguarda diritti disponibili 3.Giudiziale: termine di decadenza fissato dal giudice su istanza di parte GPedrazzi-Unibs v0.8/13 11
  • 12.
    DISCIPLINA DELLA DECADENZA Inapplicabilitàdelle norme in tema di sospensione e interruzione della prescrizione (art. 2964) Rilevabilità d’ufficio: solo per decadenza legale Divieto di rinunzia/modifica della disciplina legale se relativa a diritti indisponibili GPedrazzi-Unibs v0.8/13 12
  • 13.