Corso per i gestori dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebi...Studio Benvenuto
La terza e ultima parte delle slide che hanno accompagnato le lezioni del corso per gestori dell'organismo di composizione della crisi, tenuto all'ordine degli avvocati di Milano.
Corso per gestori dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebit...Studio Benvenuto
La prima parte delle slide che hanno accompagnato le lezioni del corso per gestori dell'organismo di composizione della crisi, tenuto all'ordine degli avvocati di Milano.
Il curatore e il commissario: casi pratici e commento degli esperti. Il contr...Studio Benvenuto
Procedure concorsuali e risanamento d’impresa. Il curatore e il commissario: casi pratici e commento degli esperti.
Il contratto di locazione di immobili
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Le procedure concorsuali verso la storica riforma I Problemi Operativi del Co...Marcello Pollio
Quarta sessione del convegno di studio di Gardone Riviera su "Le procedure concorsuali verso la storica riforma" - La presentazione dell'intervento di Marcello Pollio sui problemi applicativi della Esecuzione del Concordato preventivo liquidatori e in continuità
La conciliazione nel processo tributario: conciliazione stragiudizialeMemento Pratico
E’ possibile trovare un accordo anche in materia tributaria, per evitare i tempi lunghi e i costi del processo. Scopri come fare nella seconda puntata!
Ringrazio tutti coloro che lo scorso giovedì erano presenti all'incontro organizzato dalla Commissione Procedure Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Commercialisti di Busto Arsizio. Abbiamo discusso di procedure esecutive e cessione del quinto all'interno della procedura di sovraindebitamento. Per chi fosse interessato, condivido con piacere le slide del mio intervento.
Trust – Atto simulato o azione revocatoria?.
Il Tribunale accoglie la revocatoria ma nega che un trust, in cui il disponente figuri tra i beneficiari e abbia il potere di revocare il trustee, possa essere considerato interposto.
Una mappa concettuale dei "Titoli di Credito" e degli "Altri strumenti di pagamento" (argomenti che possono risultare un po' ostici, soprattutto i titoli di credito) in formato Power Point (convertito in pdf per una visualizzazione universale)
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Composizione della crisi da sovraindebitamento: procedure a confrontoRossella D'Onofrio
L’accordo di composizione della crisi e il piano del
consumatore nella disciplina del sovraindebitamento.
Relatore: Dott. Gianluca Alparone
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Brindisi
Sospensione, interruzione ed estinzione del processo tributarioUniversity of Ferrara
Slides utilizzate nella lezione tenuta il 19 gennaio 2024 presso l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" nell'ambito del corso di perfezionamento in diritto processuale tributario
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha reso disponibile la nuova guida per il Consumatore al Rent To Buy, la nuova modalità di acquisto e vendita degli immobili.
Il rent to buy e altri modi di comprare casaidealistait
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato la guida "Il rent to buy e altri modi di comprare casa" per chiarire tutti i dubbi sul nuovo strumento introdotto dall'articolo 21 dello Sblocca Italia
Il credito ai consumatori sovraindebitamento e usura 2015 paolo battagliaPaolo Battaglia
Dispense sul Credito ai Consumatori, il Sovraindebitamento e il rischio usura - Master Universitario "Customer Care e Tutela dei Consumatori" - Università di catania
Presentation delivered at the October 26th meeting of the Association of Chartered accountants "Three Venices" in Verona [in Italian]. The focus is on the ways and means available to the Tax administration to collect taxes due, including seizure and other domestic remedies. Most of the slides are actually aimed at discussion the decision taken by the Italian constitutional Court (n°114/18) which significantly reshaped the petition right by the taxpayer targeted by the procedure.
Giurisprudenza tributaria vicentina di merito (settembre - dicembre 2016)University of Ferrara
Presentazione utilizzata durante l'incontro tenuto presso l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vicenza in data 30 marzo 2017
Dispense Master CT IX 2018 - Credito ai consumatori, sovraindebitamento e usu...Paolo Battaglia
Dispense sul Credito ai Consumatori, il Sovraindebitamento e il rischio usura - Master Universitario "Customer Care e Tutela dei Consumatori" - Università di Catania. Ed. X 2018
Sovraindebitamento e organismi di composizione della crisi: l'accordo di composizione della crisi
1. 19 dicembre 2016
Corso Europa 11 – Milano
Area di studio Procedure concorsuali
SOVRAINDEBITAMENTO E ORGANISMI DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI
L’accordo di composizione della crisi
Avv. Gianfranco Benvenuto
2. 2
l’OMOLOGA
All’udienza il giudice:
•Risolve le eventuali contestazioni
•Verifica le percentuali raggiunte
•Verifica l’esistenza di iniziative o compimento di atti di frode (art.10)
Omologa quando
•Verifica i requisiti soggettivi ed oggettivi
•Verifica l’esistenza delle altre condizioni di ammissibilità
•Verifica la fattibilità giuridica del piano
•Verifica l’idoneitá del piano ad assicurare il pagamento dei crediti non pignorabili e
di quelli di cui all’art 7 comma 1 parte 3°: il significato e il peso della sentenza della
C. Giustizia 7/4/2016
•Verifica, in caso di contestazioni sulla convenienza dell’accordo, che il credito
possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria
3. 3
Impugnazioni
•Il provvedimento di omologa è pronunciato dal Giudice
monocratico
•L’omologa è reclamabile ai sensi dell’art 739 e ss cpc (10
gg dalla comunicazione/notificazione)
•I legittimati e il perimetro dell’impugnazione
•Il reclamo si propone al tribunale; il Giudice che ha
pronunciato non può fare parte del collegio
4. 4
Omologa effetti
• Il giudice dispone la pubblicità dell’omologa
• L’accordo è obbligatorio per tutti i creditori 12 = 184 l.f.
• Inefficacia dei pagamenti e degli atti dispositivi dei beni posti in
essere in violazione dell’accordo.
• effetti esdebitatori; eccezioni: titolari dei crediti impignorabili,
IVA e Ritenute
• L’accordo non ha effetto novativo (art 11)
• L’omologa non fa venire meno le obbligazioni nei confronti di
coobligati e fideiussori (art 11/1239 c.c. = 184)
5. 5
Omologa effetti
•Esdebitazione del socio illimitatamente responsabile (184
l.f.)
•La moratoria verso i privilegiati (art 8 fatta eccezione dei
crediti impignorabili)
•L’assuntore e la limitazione delle responsabilità (come nel
caso dell’art 124 l.f.)
•I creditori con causa e titolo posteriore (all’omologa) non
possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del
piano (art 12)
•I crediti sorti in occasione od in funzione del procedimento
di accordo sono prededuttivi (art 13)
6. 6
Gli effetti dell’omologa vengono meno
• Automaticamente se il debitore non esegue integralmente entro
90 gg i pagamenti dovuti alle P.A. e agli enti gestori di forme di
assistenza e previdenza obbligatorie (11 = 182 ter)
• revocato d’ufficio in caso risultino compiuti atti di frode durante la
procedura
• In caso di risoluzione
• In caso di mancato pagamento dei crediti IVA e Ritenute
• In caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili
• Per effetto della sentenza di fallimento
Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un
accordo omologato sono sottratti alla revocatoria fallimentare
I crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione
dell’accordo omologato sono prededucibili (art 12)
7. 7
L’esecuzione: la nomina del
liquidatore
•L’esecuzione dell’accordo può essere affidata ad un
liquidatore quando il piano è liquidatorio e non quando è
in continuità
•Il giudice nomina un liquidatore (su proposta dell’OCC)
quando:
•a) il piano è liquidatorio (art 7)
•b) sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento (art 13)
•Il liquidatore:
deve avere i requisiti indicati dall’art 28/R.d. 267/1942
dispone in via esclusiva dei beni pignorati e delle somme
incassate (spossessamento)
8. 8
L’esecuzione: i compiti dell’OCC
a) propone la nomina di un liquidatore
b) risolve le difficoltà insorte nell’esecuzione
c) vigila sull’esatto adempimento
d) comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità
e) aiuta il debitore a modificare la domanda la cui
esecuzione sia divenuta impossibile
f) può rivestire le funzioni di liquidatore o di gestore della
liquidazione (ex art 7)
9. 9
L’esecuzione: i compiti del giudice
Il giudice,
•sentito il liquidatore e verificata la conformità dell’atto dispositivo al piano,
•Ordina lo svincolo delle somme
•Dispone la cancellazione
oDel Pignoramento
odelle iscrizioni di diritti di prelazione
oDi ogni altro vincolo (trascrizioni/pubblicità)
• in caso di grave irregolarità, Sospende gli atti di esecuzione dell’accordo
I crediti sorti in occasione e in funzione della procedura sono prededucibili
Quando l’esecuzione è divenuta impossibile per ragioni non imputabili al
debitore questi può modificare la domanda proponendo un altro accordo
10. 10
Annullamento
• Su istanza di ogni creditore
La domanda è rivolta al tribunale e così pure il reclamo
• Dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo
• Dolosamente o con colpa grave sottratta o dissimulata una parte
rilevante dell’attivo
• Dolosamente simulate attività inesistenti
• L’azione va promossa entro 6 mesi dalla scoperta e non oltre 2
anni dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto
• Non è ammessa altra azione di annullamento
11. 11
Risoluzione
Su istanza di ogni creditore
1.Il debitore non adempie all’accordo (che è altro concetto
rispetto a «non paga»)
2.Non costituisce le garanzie promesse
3.L’esecuzione diviene impossibile per cause non
imputabili al debitore
4.In quest’ultimo caso il debitore può solo modificare la
proposta (art 7 2°co l. d) + art 13 4 ter co)
12. 12
Conversione
Il giudice (su istanza del debitore / del creditore) dispone
la conversione nella procedura di liquidazione:
1.In caso di annullamento
2.In caso di frode durante la procedura (art 11 5°)
3.In caso di mancato rispetto dei termini verso la P.A.
(art11 5°) determinata da cause imputabili al debitore
4.In caso di risoluzione determinata da cause imputabili
al debitore
5.In questi casi il debitore non può riproporre la
domanda (art 7 2°co l. d) e non può ottenere
l’esdebitazione.