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TUTELA DEI DIRITTI

G.Pedrazzi-Unibs

v1.6/32

1
TUTELA DELLE SITUAZIONI
GIURIDICHE SOGGETTIVE
Processo civile
attività svolta dal giudice per porre fine ad una
controversia attraverso l’emanazione di un
provvedimento giudiziale
Parti del processo
Attore: chi rivolge la domanda al giudice
Convenuto: colui contro il quale la domanda è rivolta

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2
DOMANDA

Attività di accertamento del fatto
Individuazione della norma da applicare al caso concreto

SENTENZA
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SITUAZIONI GIURIDICHE
NEL PROCESSO
Azione:
potere di rivolgersi al giudice per ottenere la
tutela di un diritto;
diritto ad ottenere la prestazione di una
tutela giurisdizionale qualificata
Eccezione:
strumento con cui una parte resiste alle
pretese della controparte

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SENTENZA
Limiti oggettivi e soggettivi del giudicato
Produce effetto tra le parti, eredi ed aventi
causa (art. 2909 c.c.)
1. Mero accertamento/dichiarativa
2. Costitutiva
3. Di condanna
(risarcitoria/inibitoria/restitutoria)
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5
ADR
Sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie:
MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE
ARBITRATO

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PRINCIPIO DELL’ONERE DELLA
PROVA (art. 2697 c.c.)

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L’ONERE DELLA PROVA
Fatti alla base di azione o
eccezione devono essere
provati dalla persona che
agisce o eccepisce

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INVERSIONE
DELL’ONERE PROBATORIO
si realizza in due ipotesi:
LEGALE: riconoscimento di debito [1988]
Cfr. anche PRESUNZIONI LEGALI
CONVENZIONALE: concordata dalle parti,
purché abbia ad oggetto diritti disponibili e
non renda eccessivamente oneroso
l’esercizio di tali diritti per una parte [2698]
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PROVE
Nozione: strumenti attraverso i quali si
forma il convincimento del giudice
Oggetto: circostanze di fatto dedotte dalle
parti a fondamento delle proprie azioni o
eccezioni
Principio dispositivo:
Spetta alle parti il compito di produrle, il
giudice nel processo civile non ha l’obbligo
di ricercarle attivamente
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CLASSIFICAZIONE
Prova diretta: ha per oggetto il fatto stesso che
deve essere provato
Prova indiretta: ha per oggetto un fatto diverso
(indizio) da cui può essere arguito il fatto che
deve essere provato
Prova libera: valutata dal giudice secondo il suo
prudente apprezzamento
Prova legale: prova che il giudice è obbligato a
valutare nel modo previsto dalla legge
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PRINCIPALI
MEZZI DI PROVA

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PROVA DOCUMENTALE
1. Atto pubblico (art. 2699):
Documento redatto dal notaio o da un
altro pubblico ufficiale abilitato
Fa piena prova fino a querela del falso
della provenienza del documento dal
PU che lo ha redatto e delle
dichiarazioni in esso contenute
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PROVA DOCUMENTALE
2. Scrittura privata autenticata
(art. 2703)
3. Scrittura privata (art. 2702):
Documento sottoscritto dalla parte
Fa piena prova solo se colui contro il
quale è prodotta riconosce come
propria la sottoscrizione
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DEFINIZIONI
Documento:
rappresentazione di atti o fatti
Dichiarazioni
di scienza

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di volontà

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PROVA TESTIMONIALE
Narrazione dei fatti della causa compiuta al
giudice durante il processo da soggetti che
non sono parti nel processo
Art. 2724 c.c.: prova testimoniale è sempre
ammessa quando:
1. Preesiste un principio di prova scritta
2. Impossibilità morale o materiale di procurarsi
una prova scritta
3. Perdita incolpevole del documento
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ESCLUSA SE L’OGGETTO
DELLA PROVA È:
1. Atto che richiede forma ad substantiam
2. Contratto, pagamento o remissione di
debito di valore superiore a 2,58 euro
(salva autorizzazione del giudice)
3. Patti aggiunti o contrari al contenuto del
documento se la stipulazione è stata
anteriore o contemporanea (se la
stipulazione è posteriore, è possibile
consentire la prova in base al criterio
della verosimiglianza)
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CONFESSIONE
Dichiarazione di una parte sulla
verità di fatti a sé sfavorevoli e
favorevoli alla controparte
Esempio di prova legale
Requisito: capacità di disporre del
diritto a cui si riferiscono i fatti
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CONFESSIONE
1. Giudiziale: è resa in giudizio, forma
piena prova contro chi confessa
2. Stragiudiziale: resa fuori dal
giudizio, forma piena prova solo se
resa alla parte o un suo
rappresentante, se resa ad un terzo
è liberamente apprezzabile dal
giudice
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GIURAMENTO
Dichiarazione con cui una parte asserisce come
vero un fatto nella forma solenne prevista dalla
legge
Esempio di prova legale
Tipologie:
1. Decisorio: deferito da una parte all’altra per
farne dipendere in tutto o in parte la decisione
della causa
2. Suppletorio: deferito d’ufficio dal giudice ad una
parte quando la domanda o le eccezioni non
sono pienamente provate ma non sono prive del
tutto di fondamento
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PRESUNZIONE
Mezzo di prova indiretta
Tipologie:
1. Legale: conseguenze che la legge trae da un
fatto noto per risalire ad un fatto ignoto
 Assoluta: non ammette prova contraria
 Relativa: ammette prova contraria
2. Semplice: argomenti, lasciati al libero
apprezzamento del giudice, tramite i quali il
giudice considera provate circostanze per le
quali manchi direttamente una prova
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PUBBLICITÀ DEI FATTI
GIURIDICI
Sistema apprestato dal Legislatore per
rendere conoscibili atti e fatti
giuridici.
P. Notizia: rendere noti atti o fatti
Onere, in mancanza: atto è valido, però
sanzione pecuniaria
 es.: Pubblicazioni matrimoniali
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PUBBLICITÀ
P. Dichiarativa: per rendere opponibile un atto
a terzi
 Se manca: atto è valido ed efficace tra le
parti ma non è produttivo di effetti rispetto ai
terzi (inopponibilità dell’atto non trascritto)
 es.: Trascrizione
P. Costitutiva: elemento costitutivo della
fattispecie, indispensabile
 Se manca: atto è inefficace anche tra le
parti
 es.: Iscrizione dell’ipoteca
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TRASCRIZIONE
Tipologia di pubblicità dichiarativa che
consiste nell’inserire il contenuto di atti
giuridici in pubblici registri
Scopo:
1.Rendere opponibili ai terzi le vicende traslative
relative a beni mobili registrati ed immobili
2.Dirimere controversie tra più aventi causa dal
medesimo dante causa nel caso di acquisto di diritti
tra loro incompatibili
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TRASCRIZIONE
Onere per le parti
Obbligo per il pubblico ufficiale
Principio della continuità delle trascrizioni
Non è efficace la trascrizione di un atto se il
precedente avente causa non aveva
trascritto
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CONTINUITÀ DELLE TRASCRIZIONI
• Art. 2650 c.c. comma I: Nei casi in cui, per le
disposizioni precedenti, un atto di acquisto è
soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni
o iscrizioni a carico dell’acquirente non
producono effetto, se non è stato trascritto l’atto
anteriore di acquisto
• Per individuare il legittimo avente causa sono
necessarie trascrizioni continue almeno fino a
quando non intervenga l’usucapione
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D non può opporre il suo acquisto a C
se non trascrive anche l’acquisto di B

A

C

B

D

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OGGETTO DI TRASCRIZIONE
1. Atti o contratti relativi ad immobili o altri
diritti ex art. 2643 e ss.
2. Provvedimenti giudiziali costitutivi,
traslativi, modificativi dei diritti ex art.
2643 ss.
3. Domande giudiziali relative agli atti
soggetti a trascrizione
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EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE
Art. 2644 c.c.
• Comma I: Gli atti enunciati nell’articolo
precedente non hanno effetto riguardo ai terzi
che a qualunque titolo hanno acquistato diritti
sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione degli atti
medesimi.
• Eccezione al principio:
“prior in tempore potior in iure”
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C non può opporre il suo acquisto a D
se non trascrive per primo
A

B (1.01.05)
(2.02.07)

(3.03.07)

C
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D
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FUNZIONI DELLA TRASCRIZIONE
Funzione principale:
1. Dichiarativa, risolvere conflitti tra più aventi
causa dal medesimo dante causa
Altre funzioni:
2. Costitutiva: trascrizione del titolo idoneo ai fini
di usucapione abbreviata
3. Prenotativa: trascrizione del contratto
preliminare e delle domande giudiziali
4. Sanante: rende inopponibili ai terzi gli effetti
della sentenza che accoglie la domanda di
impugnazione di un atto
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PUBBLICITÀ SANANTE
- L’atto è invalido ad es. per incapacità
legale del dante causa.
- Il terzo acquista il diritto in buona fede e
trascrive l’atto prima della
- domanda giudiziale per far valere la
nullità che viene trascritta dopo 5 anni
- l’azione non nuoce al terzo avente causa
- [2652 nn.6-7-8]
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05 Tutela dei diritti

  • 1.
    Quest’opera è distribuitacon licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported TUTELA DEI DIRITTI G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 1
  • 2.
    TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHESOGGETTIVE Processo civile attività svolta dal giudice per porre fine ad una controversia attraverso l’emanazione di un provvedimento giudiziale Parti del processo Attore: chi rivolge la domanda al giudice Convenuto: colui contro il quale la domanda è rivolta G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 2
  • 3.
    DOMANDA Attività di accertamentodel fatto Individuazione della norma da applicare al caso concreto SENTENZA G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 3
  • 4.
    SITUAZIONI GIURIDICHE NEL PROCESSO Azione: poteredi rivolgersi al giudice per ottenere la tutela di un diritto; diritto ad ottenere la prestazione di una tutela giurisdizionale qualificata Eccezione: strumento con cui una parte resiste alle pretese della controparte G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 4
  • 5.
    SENTENZA Limiti oggettivi esoggettivi del giudicato Produce effetto tra le parti, eredi ed aventi causa (art. 2909 c.c.) 1. Mero accertamento/dichiarativa 2. Costitutiva 3. Di condanna (risarcitoria/inibitoria/restitutoria) G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 5
  • 6.
    ADR Sistemi alternativi dirisoluzione delle controversie: MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE ARBITRATO G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 6
  • 7.
    PRINCIPIO DELL’ONERE DELLA PROVA(art. 2697 c.c.) G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 7
  • 8.
    L’ONERE DELLA PROVA Fattialla base di azione o eccezione devono essere provati dalla persona che agisce o eccepisce G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 8
  • 9.
    INVERSIONE DELL’ONERE PROBATORIO si realizzain due ipotesi: LEGALE: riconoscimento di debito [1988] Cfr. anche PRESUNZIONI LEGALI CONVENZIONALE: concordata dalle parti, purché abbia ad oggetto diritti disponibili e non renda eccessivamente oneroso l’esercizio di tali diritti per una parte [2698] G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 9
  • 10.
    PROVE Nozione: strumenti attraversoi quali si forma il convincimento del giudice Oggetto: circostanze di fatto dedotte dalle parti a fondamento delle proprie azioni o eccezioni Principio dispositivo: Spetta alle parti il compito di produrle, il giudice nel processo civile non ha l’obbligo di ricercarle attivamente G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 10
  • 11.
    CLASSIFICAZIONE Prova diretta: haper oggetto il fatto stesso che deve essere provato Prova indiretta: ha per oggetto un fatto diverso (indizio) da cui può essere arguito il fatto che deve essere provato Prova libera: valutata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento Prova legale: prova che il giudice è obbligato a valutare nel modo previsto dalla legge G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 11
  • 12.
  • 13.
    PROVA DOCUMENTALE 1. Attopubblico (art. 2699): Documento redatto dal notaio o da un altro pubblico ufficiale abilitato Fa piena prova fino a querela del falso della provenienza del documento dal PU che lo ha redatto e delle dichiarazioni in esso contenute G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 13
  • 14.
    PROVA DOCUMENTALE 2. Scritturaprivata autenticata (art. 2703) 3. Scrittura privata (art. 2702): Documento sottoscritto dalla parte Fa piena prova solo se colui contro il quale è prodotta riconosce come propria la sottoscrizione G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 14
  • 15.
    DEFINIZIONI Documento: rappresentazione di attio fatti Dichiarazioni di scienza G.Pedrazzi-Unibs di volontà v1.6/32 15
  • 16.
    PROVA TESTIMONIALE Narrazione deifatti della causa compiuta al giudice durante il processo da soggetti che non sono parti nel processo Art. 2724 c.c.: prova testimoniale è sempre ammessa quando: 1. Preesiste un principio di prova scritta 2. Impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta 3. Perdita incolpevole del documento G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 16
  • 17.
    ESCLUSA SE L’OGGETTO DELLAPROVA È: 1. Atto che richiede forma ad substantiam 2. Contratto, pagamento o remissione di debito di valore superiore a 2,58 euro (salva autorizzazione del giudice) 3. Patti aggiunti o contrari al contenuto del documento se la stipulazione è stata anteriore o contemporanea (se la stipulazione è posteriore, è possibile consentire la prova in base al criterio della verosimiglianza) G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 17
  • 18.
    CONFESSIONE Dichiarazione di unaparte sulla verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte Esempio di prova legale Requisito: capacità di disporre del diritto a cui si riferiscono i fatti G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 18
  • 19.
    CONFESSIONE 1. Giudiziale: èresa in giudizio, forma piena prova contro chi confessa 2. Stragiudiziale: resa fuori dal giudizio, forma piena prova solo se resa alla parte o un suo rappresentante, se resa ad un terzo è liberamente apprezzabile dal giudice G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 19
  • 20.
    GIURAMENTO Dichiarazione con cuiuna parte asserisce come vero un fatto nella forma solenne prevista dalla legge Esempio di prova legale Tipologie: 1. Decisorio: deferito da una parte all’altra per farne dipendere in tutto o in parte la decisione della causa 2. Suppletorio: deferito d’ufficio dal giudice ad una parte quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate ma non sono prive del tutto di fondamento G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 20
  • 21.
    PRESUNZIONE Mezzo di provaindiretta Tipologie: 1. Legale: conseguenze che la legge trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto  Assoluta: non ammette prova contraria  Relativa: ammette prova contraria 2. Semplice: argomenti, lasciati al libero apprezzamento del giudice, tramite i quali il giudice considera provate circostanze per le quali manchi direttamente una prova G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 21
  • 22.
    PUBBLICITÀ DEI FATTI GIURIDICI Sistemaapprestato dal Legislatore per rendere conoscibili atti e fatti giuridici. P. Notizia: rendere noti atti o fatti Onere, in mancanza: atto è valido, però sanzione pecuniaria  es.: Pubblicazioni matrimoniali G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 22
  • 23.
    PUBBLICITÀ P. Dichiarativa: perrendere opponibile un atto a terzi  Se manca: atto è valido ed efficace tra le parti ma non è produttivo di effetti rispetto ai terzi (inopponibilità dell’atto non trascritto)  es.: Trascrizione P. Costitutiva: elemento costitutivo della fattispecie, indispensabile  Se manca: atto è inefficace anche tra le parti  es.: Iscrizione dell’ipoteca G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 23
  • 24.
    TRASCRIZIONE Tipologia di pubblicitàdichiarativa che consiste nell’inserire il contenuto di atti giuridici in pubblici registri Scopo: 1.Rendere opponibili ai terzi le vicende traslative relative a beni mobili registrati ed immobili 2.Dirimere controversie tra più aventi causa dal medesimo dante causa nel caso di acquisto di diritti tra loro incompatibili G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 24
  • 25.
    TRASCRIZIONE Onere per leparti Obbligo per il pubblico ufficiale Principio della continuità delle trascrizioni Non è efficace la trascrizione di un atto se il precedente avente causa non aveva trascritto G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 25
  • 26.
    CONTINUITÀ DELLE TRASCRIZIONI •Art. 2650 c.c. comma I: Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto • Per individuare il legittimo avente causa sono necessarie trascrizioni continue almeno fino a quando non intervenga l’usucapione G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 26
  • 27.
    D non puòopporre il suo acquisto a C se non trascrive anche l’acquisto di B A C B D G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 27
  • 28.
    OGGETTO DI TRASCRIZIONE 1.Atti o contratti relativi ad immobili o altri diritti ex art. 2643 e ss. 2. Provvedimenti giudiziali costitutivi, traslativi, modificativi dei diritti ex art. 2643 ss. 3. Domande giudiziali relative agli atti soggetti a trascrizione G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 28
  • 29.
    EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE Art.2644 c.c. • Comma I: Gli atti enunciati nell’articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. • Eccezione al principio: “prior in tempore potior in iure” G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 29
  • 30.
    C non puòopporre il suo acquisto a D se non trascrive per primo A B (1.01.05) (2.02.07) (3.03.07) C G.Pedrazzi-Unibs D v1.6/32 30
  • 31.
    FUNZIONI DELLA TRASCRIZIONE Funzioneprincipale: 1. Dichiarativa, risolvere conflitti tra più aventi causa dal medesimo dante causa Altre funzioni: 2. Costitutiva: trascrizione del titolo idoneo ai fini di usucapione abbreviata 3. Prenotativa: trascrizione del contratto preliminare e delle domande giudiziali 4. Sanante: rende inopponibili ai terzi gli effetti della sentenza che accoglie la domanda di impugnazione di un atto G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 31
  • 32.
    PUBBLICITÀ SANANTE - L’attoè invalido ad es. per incapacità legale del dante causa. - Il terzo acquista il diritto in buona fede e trascrive l’atto prima della - domanda giudiziale per far valere la nullità che viene trascritta dopo 5 anni - l’azione non nuoce al terzo avente causa - [2652 nn.6-7-8] G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 32